Risoluzione del contratto di concessione Clausole campione

Risoluzione del contratto di concessione. Le ipotesi di risoluzione del contratto sono previste nel Capitolato d’appalto. La Concessionaria incorrerà nella perdita della cauzione che resterà incamerata dal Concedente, salvo l’ulteriore risarcimento del danno per l’eventuale nuova concessione e per tutte le circostanze che potranno verificarsi.
Risoluzione del contratto di concessione. L’Amministrazione, oltre all’applicazione delle penali previste, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di concessione, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del C.C. in presenza delle circostanze richiamate dall’art. 176 e, per quanto compatibile, dall’art. 108 del D. Lgs 50/2016 nonché nei seguenti casi : − interruzione totale o parziale del servizio senza gravi e giustificati motivi accertati dall’Amministrazione stessa; − grave inadempimento alla normativa sul rapporto di lavoro del personale operante per lo svolgimento dei servizi affidati in concessione; − mancata regolarizzazione da parte del Concessionario rispetto agli obblighi contributivi, previdenziali e retributivi del personale; − mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa anche parzialmente, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; − inottemperanza alle norme di sicurezza dell’ambiente di lavoro; − cessione totale o parziale del contratto di concessione; − frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni previste dal contratto di concessione; − fallimento del Concessionario ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere il Concessionario stesso; − grave danno all’immagine dell’Amministrazione. La risoluzione anticipata del contratto di concessione diventerà senz’altro operativa a seguito della comunicazione che l’Amministrazione darà per iscritto al Concessionario presso la sua sede legale tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso di risoluzione anticipata l’Amministrazione si riserva la facoltà di escutere per intero la cauzione prestata dal Concessionario, ferma restando la richiesta di risarcimento per l’eventuale danno subito.
Risoluzione del contratto di concessione. 1. Il concedente potrà risolvere il contratto di concessione in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, dando un preavviso al Concessionario non inferiore a mesi tre. In tal caso sarà dovuto al Concessionario un indennizzo del valore pari ad 1/10 del valore residuo dell’importo residuo del contratto di concessione. L’indennizzo non sarà dovuto qualora il Concessionario accetti la risoluzione anticipata del contratto con la formula “senza indennizzo”, riconoscendo implicitamente l’interesse pubblico che ha portato alla risoluzione.
Risoluzione del contratto di concessione. 1. Prima del termine naturale della concessione il Comune può procedere alla risoluzione del contratto per colpa del Concessionario nel caso in cui il medesimo: - subisca la cancellazione dall’Albo di cui all’articolo 53 del D.Lgs 446/97 istituito con DM 289/2000; - non inizi i servizi oggetto della concessione alla data stabilita dal Comune (salvo impedimenti gravi debitamente comprovati ed accettati dal Comune); - non allestisca presso la sede comunale l’ufficio dedicato al servizio; - interrompa il servizio senza giusta causa; - commetta gravi inadempimenti rispetto agli oneri ed obblighi contrattuali e, previa diffida da parte del Comune, non provveda a sanarli; - non provveda ad individuare il personale appositamente dedicato al servizio affidato in concessione e a garantirne la presenza presso la sede comunale secondo quanto indicato al successivo art. 1.9; - mancata prestazione, adeguamento e reintegro della cauzione prevista per l’esecuzione del servizio; - conferisca il servizio in appalto a terzi; - commetta dolo o colpa grave ai danni del Comune o dei contribuenti/utenti nella gestione dei servizi oggetto di concessione; - venga dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali che non assicurino la continuità gestionale.
Risoluzione del contratto di concessione. Il Comune potrà risolvere la concessione della gestione del servizio in oggetto, nel caso in cui il Concessionario commetta una o più delle seguenti violazioni: - gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, rimasti inevasi, nonostante formali contestazioni da parte del Comune, anche nel caso in cui le controdeduzioni presentate dal Concessionario non siano state considerate esaustive; - inosservanza degli obblighi previsti dall’atto di affidamento e dal relativo capitolato d’oneri; - non aver iniziato il servizio alla data fissata; - non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l’effettuazione del servizio; - abbandono del servizio da parte del Concessionario; - cessione a terzi, in tutto o in parte, gli obblighi contrattuali assunti dal Concessionario; - mancato versamento al personale delle retribuzioni e/o contributi previdenziali assicurativi; - cancellazione dall’Albo ai sensi dell’art. 11 del D.M. 11/09/2000 n. 289. E' motivo di risoluzione della concessione anche la dichiarazione di fallimento del Concessionario. In tutti i casi previsti dal presente articolo, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale nuovo contratto e per tutte le circostanze che possano verificarsi in dipendenza del precitato evento. In caso di risoluzione, il Comune potrà assumere direttamente la gestione del servizio ed avrà diritto di entrare in possesso, all’atto della notifica del provvedimento di risoluzione, degli uffici, dei beni e delle attrezzature adibite al servizio. È fatta salva l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per le quali, oltre che con la cauzione, la Ditta Concessionaria risponde con il proprio patrimonio. La concessione si intenderà risolta in pieno diritto qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx legislative che determino la cessazione della concessione, senza che il Concessionario nulla possa pretendere dal Comune se non previsto dalla legge.
Risoluzione del contratto di concessione. Il Comune potrà risolvere la concessione della gestione del servizio in
Risoluzione del contratto di concessione. Il contratto potrà essere risolto per inadempienze nei confronti dell’Istituto. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali, è prevista la risoluzione del contratto di concessione in qualsiasi momento, qualora ricorrano gravi motivi accertati dall’Istituto scolastico con rilevanza penale e/o civile.
Risoluzione del contratto di concessione. 1. In caso di inadempimento da parte del concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti previsti nel presente capitolato, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall’Amministrazione per porre fine all’inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del concessionario per il risarcimento del danno.
Risoluzione del contratto di concessione. In relazione alla risoluzione del contratto di concessione, si applicano, per quanto compatibili, gli artt. 108 e 176 del Codice. Con riferimento alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 175, comma 1 del Codice il D.E.C. fornisce ausilio al R.U.P. ai sensi dell’art. 22 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018. Trova in ogni caso applicazione l’art. 1453 del c.c.
Risoluzione del contratto di concessione. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 dello stesso codice, oltre ai casi indicati in altre parti del presente capitolato, le seguenti ipotesi: