Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettono, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a: (i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali; (ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto; (iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e (iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali. 12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità. 12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa. 12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni: (i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute; (ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Licensing Agreements, Licensing Agreements, Licensing Agreements
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettono, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi 4.1 In virtù del presente Contratto;, una Parte può divulgare all’altra Parte informazioni considerate confidenziali (“Informazioni Confidenziali”). A tal fine, sono definite “Informazioni Confidenziali” quelle relative ai termini ed alle condizioni economiche stabilite nel presente Contratto e nel Vostro ordine, ai Vostri Contenuti presenti nei Servizi e tutte le informazioni espressamente definite ed identificate dalle Parti come tali al momento in cui vengono rivelate.
4.2 Non sono considerate Confidenziali le Informazioni che: (iiia) rendere note siano o diventino di dominio pubblico non a seguito di azioni o omissioni della controparte; (b) siano già legittimamente in possesso dell’altra Parte prima della divulgazione purché non siano state ricevute direttamente o indirettamente dalla Parte divulgante; (c) siano state legittimamente comunicate alla controparte da un terzo senza obbligo di riservatezza; o (d) siano sviluppate in modo indipendente dall’altra Parte.
4.3 Entrambe le Parti si impegnano a non divulgare a terzi le Informazioni Confidenziali soltanto dell’altra Parte, salvo quanto previsto nella frase seguente, per un periodo di cinque anni dalla data di divulgazione di tali Informazioni alla Parte ricevente; tuttavia, ci impegniamo a proteggere la riservatezza dei Vostri Contenuti presenti nell’ambiente dei Servizi per l’intero periodo in cui risiederanno nell’ambiente stesso. Ciascuna Parte può rivelare Informazioni Confidenziali solo ai propri dipendenti e/dipendenti, agenti o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria subfornitori che sono tenuti a proteggerle da divulgazioni non autorizzate secondo termini non meno stringenti e a seguito della sottoscrizione restrittivi di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Contratto e ciascuna Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno può rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla nel corso di eventuali procedimenti giudiziari oppure per ottemperare ad obblighi di legge o per ordine della Pubblica Autoritàa richieste mandatorie di autorità italiane o estere. Oracle tutelerà la riservatezza dei Vostri Contenuti presenti nell’ambiente dei Servizi in conformità con le procedure di sicurezza di Oracle definite nelle Specifiche dei Servizi applicabili al Vostro ordine.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Oracle Cloud Services Agreement, Oracle Cloud Services Agreement, Oracle Cloud Services Agreement
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono Il Fornitore e ATOS si impegnano, ognuna per sé e per il proprio personale, a non divulgare né a rendere accessibili in alcun modo a terzi le informazioni riservate relative all’altra Parte ed al Cliente finale, delle quali vengano a conoscenza durante il presente rapporto contrattuale. Ad eccezione di quelle già di “dominio pubblico”, ogni informazione relativa ad attività commerciali, di ricerca, di sviluppo e di realizzazione svolta da ATOS e/o dal Cliente finale dovrà essere considerata strettamente confidenziale e soggetta agli obblighi sopraddetti. In particolare, il Fornitore si impegna espressamente ad impiegare tali informazioni confidenziali solo ed esclusivamente per fornire Servizi a ATOS e/o al Cliente finale. Il Fornitore non potrà, in difetto di preventiva esplicita autorizzazione scritta di ATOS, copiare o riprodurre per sé o per terzi, in tutto o in parte, documenti e materiali forniti da ATOS (quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo: codice, disegni, matrici, supporti leggibili da elaboratore, ecc.), al di fuori di quanto strettamente indispensabile per l'esecuzione delle attività oggetto delle presenti Condizioni generali. In particolar modo il Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente le prescrizioni contenute nella policy afferente il trattamento delle informazioni e dei dati di titolarità di ATOS, denominata “ATOS Security Requirements for Partners and Suppliers” ed è consapevole che in caso di sua violazione potrà generare ingenti ed irreparabili danni ad ATOS. Inoltre il Fornitore si impegna a far sottoscrivere a ciascun dipendente che sarà destinato alla prestazione dei servizi in favore di ATOS, un accordo di riservatezza conforme ai contenuti del presente articolo. Il Fornitore si obbliga a formare adeguatamente il Personale, secondo i corsi Mandatory Atos, o corsi almeno equivalenti a questi, in relazione alle misure di sicurezza da adottare per prevenire, limitare e minimizzare i rischi che compromettano la natura assolutamente riservata riservatezza, la disponibilità e l’integrità delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettonoinformazioni. ATOS potrà richiedere in qualsiasi momento prova documentale del fatto che i detti accordi di riservatezza siano stati sottoscritti, restando inteso che la loro mancata firma costituirà grave inadempimento ai sensi dell’art. 1381 1456 c.c.. I menzionati impegni non escludono la responsabilità diretta del Fornitore verso ATOS per gli atti compiuti dai dipendenti del primo, che tale impegno sarà rispettato da ogni in violazione di siffatti obblighi di riservatezza. Nel caso in cui al Fornitore o alle sue persone siano richieste dalla legge, regolamento o pronuncia giudiziale, autorità governativa o altra autorità pubblica, di divulgare le Informazioni, le stesse dovranno notificare prontamente a Atos le ragioni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicarela natura della divulgazione proposta, dare accesso, divulgare al fine di permettere a Atos di cautelarsi e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del di rinunciare ai diritti derivanti dal presente Contratto;
. Alla cessazione del Contratto, ovvero nel caso in cui, successivamente al perfezionamento dello stesso, si pervenisse alla risoluzione o al recesso del rapporto contrattuale, o allo scioglimento del medesimo per qualsiasi altro motivo, il Fornitore si obbliga a distruggere, con sollecitudine, tutte le copie di documenti (iiielettronici e cartacei) rendere note che contengano le Informazioni Confidenziali soltanto Informazioni, fatta eccezione per quei documenti che sia necessario conservare in osservanza ad obblighi di legge, e a dare conferma scritta dell’avvenuta distruzione ad Atos; ovvero, se così richiesto da Atos, a restituire con sollecitudine tutte le copie di documenti in suo possesso che contengano le Informazioni; e comunque su richiesta di Atos, distruggere con sollecitudine tutti i supporti fisici su cui risiedono dati e informazioni di proprietà di Atos, applicando le normative vigenti ed i Provvedimenti del Garante Privacy in materia di cancellazione sicura dei supporti informatici. Altresì il Fornitore è tenuto a far sottoscrivere ai propri dipendenti e/idonea dichiarazione di aver restituito, cancellato e rimosso dal suo sistema ogni informazione di Atos o collaboratoridei suoi Clienti, esclusivamente nella misura strettamente necessaria incluso tutti gli eventuali backup. Copia della dichiarazione va resa ad Atos. Il Fornitore e ATOS si impegnano, altresì, ognuna per proprio conto, a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contrattonon fare menzione ai rapporti tra loro intercorrenti, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con senza il previo preventivo consenso scritto dell’altra Parte Parte. Il mancato rispetto di quanto previsto e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti concordato nel presente Contratto per tutta la sua Durata earticolo conferisce facoltà a ATOS di richiedere, allo stesso modoin qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, successivamente l’immediata risoluzione dello specifico Ordine, ai sensi di cui alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causaclausola 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA’ DI RECESSO ANTICIPATO.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Servizi, Condizioni Generali Per La Fornitura Di Prodotti Hw E Sw, Condizioni Generali Per La Fornitura Di Prodotti E Servizi Non It
Riservatezza. 12.1 10.1. La Società può raccogliere informazioni sul Cliente direttamente dallo stesso (tramite il Modulo di domanda di apertura del conto o tramite il suo utilizzo del Sito Web) o da altre persone tra cui, ad esempio, agenzie di riferimento del credito, agenzie di prevenzione delle frodi, banche, altri istituti finanziari, fornitori terzi di servizi di autenticazione e fornitori di registri pubblici.
10.2. Le Parti riconoscono informazioni sui Clienti detenute dalla Società saranno considerate riservate e non verranno utilizzate per scopi diversi da quelli connessi alla fornitura, amministrazione e miglioramento dei Servizi, controllo antiriciclaggio di denaro e controlli di due diligence, per l'amministrazione dei Servizi, a fini di ricerca e statistica e per scopi di marketing. Le informazioni già di dominio pubblico o già possedute dalla Società senza obbligo di riservatezza non saranno considerate riservate.
10.3. La Società ha il diritto di divulgare le informazioni del Cliente (incluse registrazioni e documenti di natura riservata, dettagli della carta) nelle seguenti circostanze:
a. Ove richiesto dalla legge o da un'ingiunzione da parte di un tribunale competente;
b. Ove richiesto da CySEC o da qualsiasi altra autorità di regolamentazione avente il controllo o la giurisdizione sulla Società o sul Cliente o sui loro associati o nel cui territorio la Società ha Clienti;
c. Alle autorità competenti, ai fini di indagine o prevenzione delle frodi, riciclaggio di denaro o altre attività illegali;
d. Nella misura ragionevolmente necessaria per eseguire gli Ordini e per scopi accessori alla fornitura dei Servizi;
e. Alle agenzie che si occupano di referenze creditizie e di prevenzione delle frodi, ai fornitori di servizi di autenticazione di terze parti, alle banche e altre istituzioni finanziarie di controllo del credito, prevenzione delle frodi, antiriciclaggio di denaro, identificazione o controlli di due diligence del Cliente. A tal fine, possono verificare i dati forniti dal Cliente in base a eventuali informazioni contenute in qualsiasi database (pubblico o di altro tipo) a cui hanno accesso. Possono inoltre utilizzare i dati del Cliente in futuro per assistere altre società a fini di verifica. Un registro della ricerca sarà conservato dalla Società;
f. Ai consulenti professionali della Società, a condizione che il professionista interessato sia informato sulla natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali di tali informazioni e si impegnano – impegni rispetto agli obblighi di riservatezza ivi contenuti;
g. Ad altri fornitori di servizi che creano, gestiscono o elaborano database (elettronici o meno), offrono servizi di archiviazione dei registri, servizi di trasmissione e-mail, servizi di messaggistica o servizi simili, che mirano ad aiutare la Società a raccogliere, archiviare, elaborare e contestualmente promettono, utilizzare le informazioni del Cliente o entrare in contatto con il Cliente o migliorare la fornitura dei Servizi ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
h. A un Repertorio di dati sulle negoziazioni o simile ai sensi del regolamento (iiiUE) rendere note n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, su derivati ▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇▇) ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇) (▇▇▇▇);
i. Ad altri fornitori di servizi a fini statistici, al fine di migliorare la promozione della Società. In tal caso, i dati saranno forniti in forma aggregata;
j. Ai call center di ricerche di mercato che forniscono sondaggi telefonici o via e-mail allo scopo di migliorare i servizi della Società. In tal caso saranno forniti solo i dati di contatto;
k. Laddove necessario per consentire alla Società di difendere o esercitare i propri diritti legali nei confronti di qualsiasi corte, tribunale, arbitro, mediatore finanziario o autorità governativa;
l. A un affiliato della Società o qualsiasi altra società dello stesso gruppo della Società;
m. A successori, assegnatari, cessionari o acquirenti, con cinque (5) giorni lavorativi di preavviso scritto al Cliente e ai fini del paragrafo 38.2 del presente Contratto con il cliente.
n. Il Cliente accetta e riconosce che la Società, in qualità di Foreign Financial Institution (FFI), è tenuta a divulgare informazioni personali in relazione a qualsiasi persona oggetto di denuncia negli Stati Uniti, secondo le Informazioni Confidenziali soltanto normative di rendicontazione del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). La Società sta adottando tutte le misure ragionevoli in relazione al mantenimento della conformità con il FATCA e può richiedere di volta in volta informazioni aggiuntive da soggetti passivi negli Stati Uniti in modo che possa conservare i registri appropriati.
o. Il Cliente accetta e riconosce che la Società è tenuta a divulgare le informazioni personali dei Clienti segnalabili ai propri dipendenti sensi del Decreto CRS. La Società sta adottando tutte le misure ragionevoli in relazione al mantenimento della conformità con il CRS e può richiedere di volta in volta informazioni aggiuntive dai Clienti segnalabili in modo che possa conservare i registri appropriati.
10.4. Il Cliente acconsente all'elaborazione da parte nostra di tutte queste informazioni ai fini dell'esecuzione, ai sensi del presente Contratto e allo scopo di amministrare la relazione tra lui e noi. Accetta che possiamo condividere le sue informazioni personali con terze parti per questi scopi e possiamo anche utilizzarle per analisi e miglioramento dei nostri prodotti e servizi, in linea con la nostra Informativa sulla privacy che si trova sul nostro sito Web all'indirizzo (Fare clic qui).
10.5. Il Cliente riconosce che potrebbe ricevere i nostri segreti commerciali e/o collaboratoriinformazioni riservate o proprietarie. Tutte le informazioni che ci appartengono o che ci riguardano tra cui, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a titolo esemplificativo, informazioni relative a piani aziendali, clienti, forniture, servizi, diritti di proprietà intellettuale e/o informazioni finanziarie ricevute dal Cliente in seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni casoalla conclusione o esecuzione dei Contratti con il cliente, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi sono da noi designate come riservate o che sono altrimenti di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisichenatura chiaramente confidenziale, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenzialicostituiscono "informazioni riservate".
12.2 Fermo quanto precede, 10.6. Il Cliente acconsente a non utilizzare le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto nostre informazioni riservate per scopi diversi da quello per cui sono fornite ai sensi dei Contratti con il cliente e accetta di non divulgare le informazioni riservate ricevute da noi a terze parti e di impedirne la divulgazione o l'accesso a terze parti senza il nostro previo consenso scritto dell’altra Parte e ove scritto, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autoritàda qualsiasi autorità legale o normativa.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi 10.7. Il Cliente utilizzerà un ragionevole grado di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel cura per proteggere le nostre informazioni riservate. Tale obbligo sopravvivrà alla risoluzione del presente Contratto per tutta Contratto, relativamente a un particolare elemento di informazioni riservate, finché tale elemento di informazioni riservate raggiungerà il pubblico dominio senza alcun preavviso se non attraverso la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causaviolazione di questo termine.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano 10.8. Il Cliente riconosce che gli obblighi avremo il diritto di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione cercare prestazioni specifiche, provvedimenti ingiuntivi o divenute tali non in ragione altri rimedi equi per qualsiasi violazione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza minaccia di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel qualsiasi disposizione del presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta paragrafo 10, i quali non saranno considerati rimedi esclusivi per tale violazione o minacciata violazione da legge parte sua, ma dovrà essere in aggiunta a tutti gli altri rimedi a nostra disposizione per legge, in via equitativa o regolamentialtro.
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Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la Si definiscono Informazioni Riservate: tutte le informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole che siano comunicate dal beneficiario o dall’Università (di seguito, ciascuna, “Parte Divulgante”) all’Università o al beneficiario (di seguito, ciascuna, “Parte Ricevente”) nell’ambito delle attività oggetto del presente contratto, inclusi altresì i risultati, ed espressamente individuate come confidenziali/riservate. La natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente. I responsabili dell’Università e del beneficiario indicati nell’art.19 assumono il ruolo di referenti delle informazioni riservate e confidenziali. Con la sottoscrizione del presente contratto la Parte Ricevente si impegnano – impegna a mantenere la confidenzialità e contestualmente promettono, ai sensi dell’arta non divulgare a terzi il contenuto delle Informazioni Riservate senza la previa autorizzazione scritta della Parte Divulgante. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da La Parte Ricevente si impegna in ogni caso a trattare e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, proteggere le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili Riservate con la massima diligenza possibile e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, ad applicare tutte le misure che ogni la Parte resterà responsabile finale del rispetto Ricevente adotta per trattare e proteggere le proprie informazioni riservate di uguale natura. Gli obblighi di confidenzialità stabiliti dal presente contratto dovranno essere rispettati dalla Parte Ricevente per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui ciascuna delle Informazioni Riservate viene comunicata alla Parte Ricevente. Resta inteso che non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che: - siano di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o lo diventino in seguito a condizione che ciò non derivi dall’inadempimento degli obblighi di riservatezza confidenzialità della Parte ricevente; - siano note alla Parte ricevente prima della loro rivelazione o siano acquisite o sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente o dal proprio personale, inclusi i borsisti, stagisti e dottorandi; - sia previsto che debbano essere rivelate per effetto di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine dell’autorità giudiziaria, purché la Parte ricevente ne dia notizia alla Parte Divulgante prima di rivelarle, affinché possano essere predisposte tutte le misure necessarie per garantire la divulgazione limitatamente ai requisiti di legge o all’ordine dell’autorità giudiziaria; - siano ottenute dalla Parte Ricevente per il tramite di un terzo il quale le conosca in buona fede e abbia pieno e legittimo titolo di disporne. Con riferimento alle “Informazioni riservate” la Parte Ricevente: - utilizzerà le “Informazioni riservate” per il solo e unico scopo dell’esecuzione delle attività di cui al presente atto; - non utilizzerà le “Informazioni riservate” in alcun modo che possa rivelarsi dannoso, anche solo indirettamente, alla Parte Divulgante; - non dovrà riprodurre, in tutto o in parte, le “Informazioni riservate” se non quanto espressamente autorizzato con apposito atto scritto dalla Parte Divulgante; - restituirà, a seguito di semplice richiesta scritta della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per Parte Divulgante, tutta la sua Durata edocumentazione relativa alle “Informazioni riservate” che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate; - distruggerà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle “Informazioni riservate” che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate. Nel caso in cui la Parte Divulgante non chieda la restituzione o la distruzione della documentazione relativa alle “Informazioni riservate” o delle riproduzioni della stessa che siano state autorizzate allo stesso modoscadere della presente Convenzione, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso la Parte Ricevente conserverà tale documentazione e tali riproduzioni con la cura del buon padre di famiglia e provvederà a distruggerle scaduto il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui la citata documentazione è stata consegnata o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano le citate riproduzioni sono state eseguite. La Parte Ricevente si impegna a limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all’interno della propria organizzazione ai soli soggetti che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi ne debbano venire a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non conoscenza in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamentinatura del loro incarico.
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Sources: Contratto D’obbligo, Bando Per La Selezione Di Proposte Progettuali
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle 10.1. Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi, neppure in parte, le eventuali Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettonoRiservate dell’altra Parte che dovessero essergli fornite, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare acquisite e/o fornire condivise in ragione dell’esecuzione o comunque nel corso della durata del Contratto. Inoltre, il Cliente si impegna a terzinon divulgare i dati o le informazioni che rientrino nel Know-How HWG Sababa.
10.2. In particolare, direttamente o indirettamente, in relazione a dette Informazioni Riservate il Fornitore e il Cliente si impegnano reciprocamente a: - considerare le Informazioni Confidenziali;Riservate come strettamente riservate e ad adottare tutte le misure, anche di sicurezza, necessarie al fine di mantenerle tali; - utilizzare le Informazioni Riservate unicamente per lo scopo per cui esse sono state trasmesse e condivise, comunque nel rispetto di quanto previsto nel Contratto; - a non rilasciare alcuna dichiarazione, effettuare alcuna comunicazione o pubblicare alcuna notizia che possa contenere Informazioni Riservate, salvo quanto previamente concordato tra le Parti per iscritto.
(ii) non svelare10.3. Fermo quanto precede, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna ciascuna Parte potrà divulgare Informazioni Riservate al proprio personale per cui la conoscenza delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Riservate è necessaria al fine di eseguire il Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti fermo restando che detta Parte dovrà vincolare detto personale ad obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi sostanzialmente equivalenti a quelli previsti nel presente articolo. Resta inteso che ciascuna Parte rimarrà unicamente responsabile per eventuali violazioni dei predetti obblighi da parte del proprio personale.
10.4. Con esclusione dei Dati che rimarranno in possesso del Fornitore, entro 10 (dieci) giorni dalla cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, del Contratto, fermo restandociascuna Parte restituirà all’altra ogni Informazione Riservata, con i relativi i supporti di qualsivoglia natura, dell’altra Parte in suo possesso, rimuovendo altresì definitivamente e integralmente ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli e qualsiasi registrazione o archiviazione contenente le Informazioni Riservate dai propri sistemi informatici e fisici.
10.5. Gli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre cui al presente articolo rimarranno in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, vigore tra le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, durata del Contratto e anche successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causaqualsiasi causa intervenuta.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono 13.1 Il presente Contratto è soggetto a quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, comportando inoltre l’impegno reciproco delle parti a mantenere e a far mantenere la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali più assoluta riservatezza sull’esistenza della presente proposta ed i suoi termini e si impegnano – su ogni informazione inerente la sua negoziazione ed esecuzione e contestualmente promettonoad astenersi, ai sensi dell’art. 1381 c.c.salvo preventivo consenso scritto dell’altra Parte, che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente dal pubblicare o collaboratore – a:
(i) non comunicarecomunque diffondere qualsiasi tipo di documentazione o notizia di cui siano venute a conoscenza in relazione alla proposta stessa, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamentesalvo i ▇▇▇▇, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del presente Contratto;
13.2 Il Cliente potrà rendere noto a terzi che la somministrazione di energia elettrica è effettuata da ènostra, mantenendo però riservati i particolari tecnici, economici e commerciali relativi alla stessa Art. 14 - COMUNICAZIONI E RECLAMI
14.1 Ogni comunicazione relativa al contratto deve essere effettuata per iscritto, contenere il codice POD relativi alla fornitura, ed essere inviata a mezzo posta all’indirizzo di ènostra – Sede operativa: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇/▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (iii▇▇). ènostra si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.
14.2 In ogni caso e in ogni momento il Cliente può inviare a ènostra un reclamo. Il reclamo andrà inoltrato all’indirizzo è nostra – Sede operativa: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇/▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (▇▇) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restandoo, in alternativa, a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. Per i reclami relativi al servizio distribuzione e misura della fornitura di elettricità, ènostra richiede al distributore i dati tecnici necessari ad inviare la risposta al cliente. Per i detti servizi il Cliente ha facoltà di inviare il reclamo direttamente al distributore. In tal caso il distributore è tenuto a rispondere al Cliente non oltre 20 giorni lavorativi. Nel rispetto delle previsioni dell’art. 37 del TIQV, entro il 30 giugno di ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi anno ènostra renderà disponibili al Cliente sul proprio sito le informazioni relative ai livelli effettivi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenzialiqualità.
12.2 Fermo quanto precede14.3 Il Cliente dovrà comunicare per iscritto a ènostra entro i termini previsti dalla normativa vigente, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con qualunque variazione inerente il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica AutoritàSito di Prelievo.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi 14.4 Il Cliente dovrà comunicare tempestivamente a ènostra ogni variazione dell’indirizzo, compreso quello di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata eposta elettronica, allo stesso modo, successivamente dichiarato alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causadata di sottoscrizione del Contratto.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettono, ai sensi dell’art14.1. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, La Parte ricevente dovrà utilizzare le Informazioni Confidenziali;riservate ricevute esclusivamente per l'adempimento dei propri obblighi, in conformità ai termini del Contratto e dei presenti Termini e condizioni di Miraclon.
(ii) 14.2. La Parte ricevente si impegna a non svelaredivulgare le Informazioni riservate della Parte rivelante ad alcuna terza parte, rendere disponibili e/fatto salvo la possibilità di divulgare tali Informazioni riservate ai propri dipendenti, consulenti professionali, agenti o utilizzare subappaltatori, ma solo nella misura necessaria all’adempimento dei propri obblighi secondo quanto stabilito nel Contratto e nei presenti Termini e condizioni di Miraclon. La Parte ricevente dovrà garantire che eventuali terze parti destinatarie di Informazioni riservate dovranno essere informate della natura riservata di tali informazioni e del vincolo all’obbligo di riservatezza in condizioni non meno onerose di quelle stabilite nei presenti Termini e condizioni di Miraclon.
14.3. Le disposizioni della presente Sezione 14 non si applicheranno ad alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi riservate:
14.3.1. nella misura in cui siano o diventino di dominio pubblico non in conseguenza di una violazione del presente ContrattoContratto di tali Termini e condizioni di Miraclon da parte della Parte ricevente;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai 14.3.2. se la Parte ricevente può dimostrare erano in suo possesso mediante propri dipendenti e/documenti scritti prima di riceverle dalla Parte rivelante e che non sono state ottenute dalla Parte rivelante o collaboratorida terzi per suo conto con obbligo di riservatezza;
14.3.3. se la Parte ricevente può dimostrare di aver ottenuto mediante propri documenti scritti, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione non gravata da alcuna restrizione sul loro uso o sulla loro divulgazione da parte di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, terzi legittimamente in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza possesso di tali soggettiinformazioni e con la facoltà di divulgarle;
14.3.4. se sono state sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza accesso a tali Informazioni riservate; eo
(iv) porre in 14.3.5. se devono necessariamente essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenzialidivulgate ai sensi della Legge applicabile.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte 14.4. Le disposizioni della presente Sezione 14 non si estingueranno dopo la scadenza o la risoluzione del Contratto e ove richiesto dalla legge avranno validità per un periodo di tre (3) anni successivi alla data di scadenza o per ordine della Pubblica Autoritàalla risoluzione del Contratto.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Terms and Conditions, Terms and Conditions
Riservatezza. 12.1 16.1. Le Parti riconoscono convengono che la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali sottoscrizione e si impegnano il contenuto dei Contratti Attuativi, nonché – e contestualmente promettonopiù in generale – tutte le informazioni che, ai sensi dell’artfini dell’esecuzione dei Servizi di Supporto Progettazione, verranno trasmesse, con qualsiasi formato (ad es. 1381 c.cinformatico, cartaceo, orale, ecc.), che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
dal Committente all’Operatore Economico (i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamentenel seguito, le “Informazioni Confidenziali;Riservate”) saranno da considerarsi strettamente riservate e confidenziali, anche qualora non siano espressamente indicate come “riservate”.
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o 16.2. L’Operatore Economico potrà utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto Riservate solo ed esclusivamente al fine di eseguire i Servizi di Supporto Progettazione di cui ai singoli Contratti Attuativi.
16.3. L’Operatore Economico, anche per i propri dipendenti e/o collaboratoricollaboratori si impegna e si obbliga:
a. a mantenere riservate e confidenziali i Contratti Attuativi e le Informazioni Riservate, esclusivamente adottando ogni opportuna misura ad evitare la diffusione anche accidentale delle stesse;
b. adottare ogni più opportuna cautela affinché né i Contratti Attuativi, né le Informazioni Riservate vengano diffusi, divulgati o trasmessi a terzi in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo;
c. non rilasciare o divulgare, senza il preventivo consenso scritto del Committente, alcun comunicato o annuncio, anche al pubblico, di natura promozionale e/o anche su social network o siti istituzionali, riguardo alla sottoscrizione e contenuto dei Contratti Attuativi, nonché riguardo alle Informazioni Riservate.
16.4. Resta inteso che l’Operatore Economico potrà comunicare le Informazioni Riservate alle Autorità pubbliche e/o giurisdizionali, nei limiti in cui la comunicazione corrisponda a un preciso obbligo inderogabile di legge, regolamento ovvero ad uno specifico ordine immediatamente coercibile di un’autorità giudiziaria o ente governativo, purché nella misura strettamente necessaria e all’adempimento del detto ordine od obbligo e, laddove consentito, previa consultazione con ▇▇▇▇▇.▇▇ (o, in caso contrario, dandone successivamente tempestiva informazione a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti ▇▇▇▇▇.▇▇).
16.5. Tutti gli obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel dal presente Contrattoart. 16 verranno meno allo spirare del 24° (ventiquattresimo) mese successivo alla scadenza dell’Accordo Quadro (oppure alla scadenza dell’ultimo Contratto Attuativo affidato all’Operatore Economico, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto se successiva).
16.6. Qualsiasi violazione degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere cui al presente art. 16 comporterà la risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi stipulati con l’Operatore Economico inadempiente, nonché l’obbligo di quest’ultimo di risarcire i danni patiti dalla Committente stessa e salve le ulteriori azioni a tutela delle ragioni della Committente innanzi a tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenzialiautorità competenti.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto Alla Progettazione, Accordo Quadro
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono 13.1 La Parte ricevente è tenuta a impiegare le Informazioni riservate ricevute esclusivamente ai fini dell’adempimento degli obblighi spettanti, nel rispetto delle condizioni contrattuali.
13.2 La Parte ricevente adotterà, in relazione alle Informazioni riservate fornite dalla Parte divulgatrice, misure di sicurezza e un grado di cura di non minor valore rispetto a quelli che la natura assolutamente riservata Parte rilevante applicherà alle proprie informazioni riservate e in ogni caso adotterà un grado di cura e protezione ragionevole e adeguato.
13.3 La Parte ricevente si impegna a non divulgare alcuna delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettono, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire riservate della Parte divulgante a terzi, direttamente salvo nei casi in cui sia possibile divulgarle ai propri collaboratori, consulenti professionali, rappresentanti o indirettamentesubappaltatori, ma esclusivamente nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi spettanti ai sensi del Contratto. La Parte ricevente garantisce che qualsiasi terza parte a cui divulga le Informazioni riservate sia informata della loro natura confidenziale e sia vincolata da obblighi di riservatezza a condizioni non meno stringenti di quelle stabilite nel presente Contratto.
13.4 Fermo restando ogni altro diritto o rimedio, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelareParti riconoscono e accettano che qualsiasi violazione del presente Contratto può causare un danno irreparabile per il quale il solo risarcimento dei danni economici può essere inadeguato per la Parte divulgatrice. Di conseguenza, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi in caso di violazione del presente Contratto, la Parte divulgatrice, senza pregiudizio per qualsiasi altro rimedio previsto per legge o dal presente Accordo, potrà ricorrere alla competente autorità per l’ottenimento di un provvedimento inibitorio ovvero di qualsiasi altro rimedio offerto dalla legge.
13.5 Le disposizioni del presente punto 13 non si applicheranno a eventuali Informazioni riservate:
13.5.1 nella misura in cui siano o diventino di dominio pubblico o in conseguenza di una violazione del Contratto commessa della Parte ricevente;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori13.5.2 che la Parte ricevente può dimostrare, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni casomediante documentazione scritta, che ogni fossero in suo possesso prima di riceverle dalla Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi divulgatrice e che non sono state ottenute da quest’ultima o da terzi per suo conto ai sensi di riservatezza un obbligo di riservatezza;
13.5.3 che la Parte ricevente può dimostrare, mediante documentazione scritta, di aver ottenuto dalla Parte divulgatrice senza limitazioni, quale l’uso, o mediante divulgazione ad opera di terzi legittimamente in possesso delle stesse e autorizzati a divulgarle;
13.5.4 che sono state sviluppate in maniera indipendente dalla Parte ricevente senza accesso a tali soggetti; eInformazioni riservate o
(iv) porre in 13.5.5 che devono necessariamente essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenzialidivulgate ai sensi della Normativa vigente.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte 13.6 Le disposizioni del presente punto 13 continueranno a restare valide anche dopo la scadenza o la risoluzione del Contratto e ove richiesto dalla legge o produrranno effetti per ordine della Pubblica Autoritàun periodo di 3 anni successivo a uno dei due eventi.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Servizi Di Assistenza, Servizi Di Assistenza
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono 13.1 Il presente Contratto è soggetto a quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, comportando inoltre l’impegno reciproco delle parti a mantenere e a far mantenere la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali più assoluta riservatezza sull’esistenza della presente proposta ed i suoi termini e si impegnano – su ogni informazione inerente la sua negoziazione ed esecuzione e contestualmente promettonoad astenersi, ai sensi dell’art. 1381 c.c.salvo preventivo consenso scritto dell’altra Parte, che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente dal pubblicare o collaboratore – a:
(i) non comunicarecomunque diffondere qualsiasi tipo di documentazione o notizia di cui siano venute a conoscenza in relazione alla proposta stessa, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamentesalvo i ▇▇▇▇, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del presente Contratto;
13.2 Il Cliente potrà rendere noto a terzi che la somministrazione di energia elettrica è effettuata da ènostra, mantenendo però riservati i particolari tecnici, economici e commerciali relativi alla stessa Art. 14 - COMUNICAZIONI E RECLAMI
14.1 Ogni comunicazione relativa al contratto deve essere effettuata per iscritto, contenere il codice POD relativi alla fornitura, ed essere inviata a mezzo posta all’indirizzo di ènostra – Sede operativa: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇/▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (iii▇▇). ènostra si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.
14.2 In ogni caso e in ogni momento il Cliente può inviare a ènostra un reclamo. Il reclamo andrà inoltrato all’indirizzo è nostra – Sede operativa: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇/▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (▇▇) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restandoo, in alternativa, a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. Per i reclami relativi al servizio distribuzione e misura della fornitura di elettricità, ènostra richiede al distributore i dati tecnici necessari ad inviare la risposta al cliente. Per i detti servizi il Cliente ha facoltà di inviare il reclamo direttamente al distributore. In tal caso il distributore è tenuto a rispondere al Cliente non oltre 20 giorni lavorativi. Nel rispetto delle previsioni dell’art. 40 del TIQV, entro il 30 giugno di ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi anno ènostra renderà disponibili al Cliente nei documenti di riservatezza fatturazione le informazioni relative ai livelli effettivi di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenzialiqualità.
12.2 Fermo quanto precede14.3 Il Cliente dovrà comunicare per iscritto a ènostra entro i termini previsti dalla normativa vigente, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con qualunque variazione inerente il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica AutoritàSito di Prelievo.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi 14.4 Il Cliente dovrà comunicare tempestivamente a ènostra ogni variazione dell’indirizzo, compreso quello di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata eposta elettronica, allo stesso modo, successivamente dichiarato alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causadata di sottoscrizione del Contratto.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali 1. Ciascuna Parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni, (a titolo esemplificativo e si impegnano – non esaustivo dati, piani di business, metodi, documentazione, formule, specifiche tecniche, risultati, valutazioni, processi di fabbricazione, know-how, materiale direttamente riferito a test e contestualmente promettonoprove, ai sensi dell’art. 1381 c.c.attività commerciali, che tale impegno sarà rispettato da ogni beni, prodotti, processi, o analisi) indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici dei singoli progetti previsti nell’ambito della Piattaforma e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, rese note all’altra parte direttamente o indirettamente, le indipendentemente dalle modalità di trasmissione, in virtù del presente accordo (d’ora in poi “Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle ”). La Parte ricevente tali Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura si obbliga a mantenerle strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto riservate per tutta la durata del presente accordo e per un successivo periodo di 5 anni dopo la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 conclusione. Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi Informazioni Confidenziali rimangono di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione proprietà della Parte che le ha ricevute;fornite.
(ii) divenute note alla Parte 2. Le Informazioni Confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha ricevute in assenza rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente accordo. Le Informazioni Confidenziali potranno essere divulgate previa autorizzazione scritta della parte che le ha rivelate fornite e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione. Le Informazioni Confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione acquisirne conoscenza per gli scopi del presente accordo e che siano a conoscenza degli obblighi di confidenzialità del presente accordo e/o e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza stabiliti nel conforme alle previsioni del presente Contrattoaccordo.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.
4. Le obbligazioni di cui al presente articolo non saranno inoltre applicabili a informazioni che siano: a) già note alla parte ricevente, in base ad evidenza documentabile, al momento della loro divulgazione; b) sviluppate in maniera indipendente da parte ricevente prima o indipendentemente dalla loro comunicazione da parte della parte che le ha rivelate e (iiiciò sia dimostrabile con idonea documentazione; c) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge comunicare obbligatoriamente da parte di parte ricevente in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità; in questo caso parte ricevente sarà tenuta a darne immediata notizia scritta alla parte che le ha fornite affinché quest’ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi o regolamentialtro idoneo rimedio.
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Sources: Accordo Quadro, Research and Development
Riservatezza. 12.1 Le Ciascuna Parte (“Destinatario”) si impegna a non divulgare mai ad alcuna persona fisica o giuridica non
a. esplicitamente menzionata nell’Accordo, ad eccezione dei suoi rappresentanti professionali, affiliate, subcontraenti o consulenti o come eventualmente previsto dalla legge o da qualsiasi autorità legale o normativa, i termini e condizioni di un Modulo d’ordine o eventuali Informazioni riservate riguardanti l’attività o gli affari dell’altra Parte (comprese le affiliate dell’altra Parte) che le vengono comunicate dall’altra Parte (“Parte divulgante”).
b. Se tale divulgazione è richiesta dalla legge o da qualsiasi autorità legale o normativa, il Destinatario dovrà fornire all’altra Parte una notifica scritta di tale richiesta di divulgazione il prima possibile, prima di procedere alla stessa e, su richiesta, dovrà assistere l’altra Parte nell’ottenere un provvedimento ingiuntivo o simile. Nella misura in cui le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle abbiano stipulato un accordo di non divulgazione separato, esso è espressamente incorporato nel presente documento per riferimento. Fatto salvo il punto precedente, ciascuna Parte può divulgare Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettonoriservate ai rispettivi affiliati,
c. rappresentanti, agenti, consulenti, appaltatori indipendenti, subappaltatori o qualsiasi altro individuo che abbia una “necessità di sapere” al fine di adempiere alle obbligazioni di tale Parte ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni dell’Accordo e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
che: (i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
sia stato informato della natura riservata delle stesse e (ii) accetti di essere vincolato dai termini della presente clausola.
d. Le Informazioni riservate non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali devono includere informazioni per finalità estranee agli scopi le quali il Destinatario possa documentare che:
i. tali informazioni erano legalmente in possesso del presente ContrattoDestinatario prima della divulgazione da parte della Parte divulgante e non sono state ottenute da un terzo noto al Destinatario come avente un’obbligazione di riservatezza nei confronti della Parte divulgante;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/ii. erano o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione sono diventate di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al dominio pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non senza alcuna violazione da parte del Destinatario delle sue obbligazioni di riservatezza quivi contenute;
iii. sono state divulgate al Destinatario da un terzo senza alcuna obbligazione di riservatezza in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione relazione ad esso o;
iv. sono state sviluppate in modo indipendente dal Destinatario senza l’uso delle Informazioni riservate della Parte divulgante.
e. Il Destinatario riconosce e accetta che le ha ricevute;Informazioni riservate divulgate ai sensi del presente documento hanno un carattere unico e un valore elevato e che l’indennizzo finanziario potrebbe non essere un rimedio sufficiente per aver diffuso abusivamente le Informazioni riservate della Parte divulgante. Pertanto, la Parte divulgante avrà diritto a richiedere un provvedimento ingiuntivo per impedire la diffusione di qualsiasi Informazione riservata in violazione dei termini del presente documento. Tale provvedimento ingiuntivo andrà ad aggiungersi a qualsiasi altro rimedio disponibile ai sensi del presente documento o per legge.
(ii) divenute note alla f. Ciascuna delle Parti dovrà informare tempestivamente l’altra Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi qualsiasi perdita o di confidenzialità qualsiasi accesso, uso o riservatezzadivulgazione non autorizzati delle Informazioni riservate dell’altra Parte, o comunque tentativo in assenza tal senso, di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui venga a conoscenza. Ciascuna Parte compirà ogni ragionevole sforzo per aiutare l’altra Parte a porre rimedio a qualsiasi uso o divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamentinon autorizzati delle proprie Informazioni riservate.
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Sources: Termini Di Servizio Generici
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono Il Fornitore e ATOS si impegnano, ognuna per sé e per il proprio personale, a non divulgare né a rendere accessibili in alcun modo a terzi le informazioni riservate relative all’altra Parte, delle quali vengano a conoscenza durante il presente rapporto contrattuale. Ad eccezione di quelle già di “dominio pubblico”, ogni informazione relativa ad attività commerciali, di ricerca, di sviluppo e di realizzazione svolta da ATOS dovrà essere considerata strettamente riservata e soggetta agli obblighi sopraddetti. In particolare, il Fornitore si impegna espressamente ad impiegare tali informazioni riservate solo ed esclusivamente per fornire Servizi, Prodotti, a ATOS. Il Fornitore non potrà, in difetto di preventiva esplicita autorizzazione scritta di ATOS, copiare o riprodurre per sé o per terzi, in tutto o in parte, documenti e materiali forniti da ATOS (quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo: disegni, matrici, supporti leggibili da elaboratore, ecc.), al di fuori di quanto strettamente indispensabile per l'esecuzione delle attività oggetto delle presenti Condizioni generali. In particolar modo il Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente le prescrizioni contenute nella policy afferente il trattamento delle informazioni e dei dati di titolarità di ATOS, denominata “Policy on the access of partners and suppliers to ATOS IT and information” ed è consapevole che in caso di sua violazione potrà generare ingenti ed irreparabili danni ad ATOS. . Inoltre il Fornitore si impegna a far sottoscrivere a ciascun dipendente che sarà destinato alla prestazione dei servizi in favore di ATOS, un accordo di riservatezza sulla base di un modello fornito da quest’ultima. ATOS potrà richiedere in qualsiasi momento prova documentale del fatto che i detti accordi di riservatezza siano stati sottoscritti, restando inteso che la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettono, loro mancata firma costituirà grave inadempimento ai sensi dell’art. 1381 1456 c.c.. I menzionati impegni non escludono la responsabilità diretta del Fornitore verso ATOS per gli atti compiuti dai dipendenti del primo, che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione in violazione di accordi contenenti siffatti obblighi di confidenzialità riservatezza. Il Fornitore e riservatezza analoghi ATOS si impegnano, altresì, ognuna per proprio conto, a quelli previsti nel presente Contrattonon fare menzione ai rapporti tra loro intercorrenti, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con senza il previo preventivo consenso scritto dell’altra Parte Parte. Il mancato rispetto di quanto previsto e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti concordato nel presente Contratto per tutta la sua Durata earticolo conferisce facoltà a ATOS di richiedere, allo stesso modoin qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, successivamente l’immediata risoluzione dello specifico Ordine, ai sensi di cui alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causaclausola 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA’ DI RECESSO ANTICIPATO.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Condizioni Generali Per La Fornitura Di Prodotti E Servizi Non It
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e si impegnano – le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e contestualmente promettonoin qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente appalto. L’obbligo di cui al precedente articolo sussiste, ai sensi dell’art. 1381 c.c.altresì, che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare relativamente a tutto il materiale e/o fornire documentazione originaria o predisposta in esecuzione del contratto di appalto. L’obbligo di cui al presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’ASP di Agrigento ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto d’appalto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a terzirisarcire tutti i danni che dovessero derivare. Il Fornitore si impegna, direttamente o indirettamentealtresì, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelarea rispettare quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza. Agrigento, rendere disponibili 23.10.13 Il Commissario Straordinario ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Messina PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUIENNALE DELLA FORNITURA IN DUE LOTTI DEI GAS MEDICINALI F.U. IN A.I.C. E TECNICI, COMPRESA LA RIQUALIFICAZIONE, LA MANUTENZIONE DELLA CAMERA IPERBARICA, LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO/DECOMPRESSIONE E DISTRIBUZIONE GAS MEDICINALI PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELL’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO Il sottoscritto ……………………………………………………………………….., in qualità di legale rappresentante/dipendente con specificata delega, allegata alla presente attestazione, della Ditta ………………………… ………………………………………………………………………. - di essersi recato in tutti i posti, locali e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi Presidi Sanitari dove sono installati gli impianti oggetto del presente Contratto;
(iii) rendere note appalto; - di aver preso direttamente visione e conoscenza di tutte le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratoricondizioni indicate nel Bando, esclusivamente nella misura strettamente necessaria nel Disciplinare e a seguito della sottoscrizione Capitolato Speciale d’Appalto; - di accordi contenenti aver preso visione e conoscenza di tutte le circostanze di luogo e di fatto, sia generali che particolari, ivi compresi gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni casosicurezza, che ogni Parte resterà responsabile finale possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e che potranno incidere sull’esecuzione del rispetto degli obblighi servizio oggetto all’appalto; - di riservatezza aver preso visione analitica di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisichecentrali e gli impianti di distribuzione dei gas medicinali e tecnici esistenti e da realizzare (centrali, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenzialireti ecc.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni) mediante sopralluogo presso:
(i) generalmente note 1. il giorno …………………. dalle ore …………...… alle…………….…, unitamente al pubblico al momento referente della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.Stazione Appaltante
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono 17.1. L’Acquirente si impegna a porre in essere tutte le misure e cautele ragionevolmente necessarie ed appropriate per prevenire la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali divulgazione e si impegnano – l’uso non autorizzato di tutte le informazioni, i dati (incluso, a titolo esemplificativo e contestualmente promettononon esaustivo, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamentei prezzi dei beni), le documentazioni e le notizie relative all’ordine di acquisto e alle condizioni particolari (di seguito, le “Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelareRiservate”). Qualora la divulgazione di Informazioni Riservate sia stata causata da atti o fatti direttamente od indirettamente imputabili all’Acquirente, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e l’Acquirente sarà tenuto a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, risarcire alla Società i danni che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.
17.2. Gli obblighi di riservatezza di tali soggetticui al presente articolo rimarranno efficaci anche per i successivi 2 (due) anni, dalla data di conclusione delle prestazioni di cui alla CDO e alle Condizioni Particolari eventualmente contenute in altro documento. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, le CDO e le Condizioni Particolari eventualmente contenute in altro documento si intenderanno risolti di diritto ai sensi dell’art.1456 c.c., fermo restando il diritto della Società al risarcimento di tutti i danni.
17.3. Le Parti riconoscono inoltre che nulla di quanto contenuto nella CDO e nelle Condizioni Particolari eventualmente contenute in altro documento potrà mai essere interpretato od utilizzato per impedire la diffusione o la circolazione di informazioni che siano: (i) di pubblico dominio al tempo del loro scambio fra le Parti, o successivamente lo diventino, (ii) ricevute da terze parti senza vincolo di riservatezza; e
(iii) sviluppate indipendentemente ed internamente da una delle Parti senza fondamento nelle informazioni o nella documentazione ricevuta dall’altra Parte; (iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenzialirichieste formalmente da un’autorità pubblica avente competenza e/o giurisdizione sulle Parti.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare 17.4. L’Acquirente si impegna ad evitare nel modo più assoluto che le Informazioni Confidenziali soltanto Riservate relative al suo rapporto commerciale con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autoritàla Società possano in qualsiasi modo favorire soggetti concorrenti con la stessa Società.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento 17.5. Al termine della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezzafornitura, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione anche antecedentemente, l’Acquirente è inderogabilmente tenuto a restituire tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate su richiesta da legge della Società ed a distruggere qualsiasi copia cartacea o regolamentisu qualsiasi altro supporto.
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Sources: Condizioni Generali Di Vendita
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono 1. Salva preventiva autorizzazione scritta del Committente, è fatto divieto all’Appaltatore di esporre, diffondere, pubblicare o far esporre, diffondere o pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili, planimetrie, copie e riproduzioni fotografiche dei Lavori e delle opere realizzate in esecuzione del presente Contratto o parti di essi, nonché di divulgare o far divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie, dati ed informazioni, riguardanti il presente Contratto, di cui sia comunque venuto a conoscenza nell’espletamento delle attività allo stesso affidate.
2. L’obbligo di riservatezza è vincolante per l’Appaltatore per tutta la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali durata del presente Contratto e si impegnano – e contestualmente promettonoestende anche oltre la sua conclusione, ai sensi dell’artfino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico per motivo diverso dall’inadempimento dell’Appaltatore.
3. 1381 c.c.È fatto divieto all’Appaltatore, che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sui Lavori e/o fornire a terzisulle opere oggetto del presente Contratto o parti di essi.
4. Salvo preventiva autorizzazione scritta del Committente, direttamente o indirettamenteè fatto altresì assoluto divieto all’Appaltatore di tenere qualsivoglia rapporto diretto con la stampa, le Informazioni Confidenziali;
con la televisione sia pubblica che privata, con la radio sia pubblica che privata e con qualsiasi altro mezzo anche informatico (iiinternet) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi di diffusione di notizie in ordine alle prestazioni oggetto del presente Contratto;. Anche qualsiasi comunicazione o diffusione di informazioni che sia imposta da leggi o da regolamenti applicabili all’Appaltatore o ad alcuno dei soggetti facenti parte del medesimo dovrà essere preventivamente concordata ed approvata per iscritto dal Committente.
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/5. L’Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l’esatta osservanza da parte dei suoi subappaltatori, subaffidatari, dei soggetti terzi dal medesimo Appaltatore comunque coinvolti o impiegati nell’esecuzione dei Lavori, dei suoi collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria dipendenti e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti prestatori d’opera, degli obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli segretezza di cui al presente articolo.
6. Nel caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche ad uno solo degli impegni ed obblighi previsti nel presente Contrattoarticolo, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi il Committente potrà dichiarare risolto di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con diritto il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causaai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Contract for Executive Design and Construction Activities
Riservatezza. 12.1 Le 6.1 Nel corso del presente Contratto e per i cinque (5) anni successivi alla sua scadenza o risoluzione, le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettono, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) a non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, in assenza del previo consenso scritto dell'altra Parte, alcuna Informazione Confidenziale e a non utilizzare alcuna Informazione Confidenziale per scopi diversi dalla prestazione dei Servizi qui previsti. In particolare, il Fornitore non potrà rivendicare, direttamente o indirettamente, le alcun diritto inerente alle Informazioni ConfidenzialiConfidenziali senza il previo consenso scritto da parte di GSK.
6.2 L'obbligo di riservatezza delle Parti, stabilito dal precedente Articolo 6.1, non si applicherà a qualsiasi informazione che:
(a) la Parte possa dimostrare, tramite opportuna documentazione, essere legittimamente in proprio possesso prima della divulgazione dell'altra Parte;
(iib) non svelare, rendere disponibili e/sia o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi diventi di pubblico dominio anteriormente alla sottoscrizione del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratoriContratto ovvero anche successivamente, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito sempre che la divulgazione non sia conseguenza della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto violazione degli obblighi di riservatezza di tali soggettiprevisti dal presente articolo 6; eoppure
(ivc) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto che siano state divulgate con il previo consenso scritto dell’altra Parte dell'altra Parte.
6.3 Le Parti potranno comunicare le Informazioni Confidenziali esclusivamente ai propri dipendenti e ove richiesto dalla legge Rappresentanti che necessitino delle stesse ai soli fini dell'esecuzione del presente Contratto, i quali dovranno sottostare, tramite accordi scritti, agli obblighi di riservatezza previsti dall'Articolo 6 del presente Contratto.
6.4 Il Fornitore riconosce e concorda che le Informazioni Confidenziali fornite da GSK sono e rimangono proprietà esclusiva di GSK o delle sue Affiliate o di terzi che le hanno fornite a GSK o alle sue Affiliate. Il Fornitore si impegna, su richiesta di GSK o delle sue Affiliate, a consegnare a GSK o alle sue Affiliate, tutte le Informazioni Confidenziali e tutti i materiali sviluppati da o per ordine della Pubblica Autoritàconto del Fornitore, basati o comprendenti Informazioni Confidenziali di proprietà GSK.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Servizi
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono Il Fornitore e ATOS si impegnano, ognuna per sé e per il proprio personale, a non divulgare né a rendere accessibili in alcun modo a terzi le informazioni riservate relative all’altra Parte ed al Cliente finale, delle quali vengano a conoscenza durante il presente rapporto contrattuale. Ad eccezione di quelle già di “dominio pubblico”, ogni informazione relativa ad attività commerciali, di ricerca, di sviluppo e di realizzazione svolta da ATOS e/o dal Cliente finale dovrà essere considerata strettamente riservata e soggetta agli obblighi sopraddetti. In particolare, il Fornitore si impegna espressamente ad impiegare tali informazioni riservate solo ed esclusivamente per fornire Servizi a ATOS e/o al Cliente finale. Il Fornitore non potrà, in difetto di preventiva esplicita autorizzazione scritta di ATOS, copiare o riprodurre per sé o per terzi, in tutto o in parte, documenti e materiali forniti da ATOS (quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo: disegni, matrici, supporti leggibili da elaboratore, ecc.), al di fuori di quanto strettamente indispensabile per l'esecuzione delle attività oggetto delle presenti Condizioni generali. In particolar modo il Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente le prescrizioni contenute nella policy afferente il trattamento delle informazioni e dei dati di titolarità di ATOS, denominata “Policy on the access of partners and suppliers to ATOS IT and information” ed è consapevole che in caso di sua violazione potrà generare ingenti ed irreparabili danni ad ATOS. Inoltre il Fornitore si impegna a far sottoscrivere a ciascun dipendente che sarà destinato alla prestazione dei servizi in favore di ATOS, un accordo di riservatezza sulla base di un modello fornito da quest’ultima. ATOS potrà richiedere in qualsiasi momento prova documentale del fatto che i detti accordi di riservatezza siano stati sottoscritti, restando inteso che la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettono, loro mancata firma costituirà grave inadempimento ai sensi dell’art. 1381 1456 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) . I menzionati impegni non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali escludono la responsabilità diretta del Fornitore verso ATOS per finalità estranee agli scopi gli atti compiuti dai dipendenti del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restandoprimo, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli violazione di siffatti obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisicheIl Fornitore e ATOS si impegnano, giuridichealtresì, organizzative e tecniche idonee ognuna per proprio conto, a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precedenon fare menzione ai rapporti tra loro intercorrenti, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con senza il previo preventivo consenso scritto dell’altra Parte Parte. Il mancato rispetto di quanto previsto e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti concordato nel presente Contratto per tutta la sua Durata earticolo conferisce facoltà a ATOS di richiedere, allo stesso modoin qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, successivamente l’immediata risoluzione dello specifico Ordine, ai sensi di cui alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causaclausola 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA’ DI RECESSO ANTICIPATO.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Servizi
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata La riservatezza dell’Informazione Privilegiata è garantita mediante iscrizione delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettono, persone che vi hanno accesso in un’apposita sezione dell’Insider List istituito dalla Società ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni 18 del MAR e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna della “Procedura per la gestione e la comunicazione delle Informazioni Confidenziali Privilegiate e Rilevanti e per finalità estranee agli scopi l’istituzione e l’aggiornamento dell’Insider List” adottata dalla Società (rispettivamente definiti “Insider List” e “Procedura”). In ottemperanza all’art. 4 del Regolamento di Esecuzione 2016/1055 nonché all’art. 11 della Procedura, la Società con la presente Contratto;
(iii) rendere note registra le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a seguenti informazioni:
(ia) generalmente note data e ora:
i. della prima esistenza dell’Informazione Privilegiata: [+]
ii. dell’assunzione della decisione di ritardare la pubblicazione dell’Informazione Privilegiata: [+]
iii. della probabile pubblicazione dell’Informazione Privilegiata da parte della Società: [+]
b) identità delle persone che presso la Società sono responsabili:
i. dell’assunzione della decisione di ritardare la pubblicazione e della decisione che stabilisce l’inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine: [+];
ii. del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo: [+];
iii. dell’assunzione della decisione di comunicare al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevutel’Informazione Privilegiata: [+];
iv. della comunicazione alla Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto: [+];
c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste all’articolo 17, paragrafo 4, del MAR e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
i. barriere protettive delle informazioni erette sia all’interno sia verso l’esterno per impedire l’accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione: iscrizione dei soggetti che hanno accesso all’Informazione Privilegiata nell’Insider List;
ii. modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza: comunicato stampa. [DATA e FIRMA] Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Divisione Mercati ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, 3 00198 Roma Via PEC a: ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇ Campodarsego, [●] Oggetto: MAR - Ritardo comunicazione circa [●] Egregi Signori, con la presente, si notifica il ritardo della pubblicazione dell’informazione in oggetto ex art. 17, par. 4 Regolamento (iiUE) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (“MAR”).
A. Informazioni ex art. 4 comma 3 Regolamento di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e Esecuzione (iiiUE) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.n. 2016/1055 della Commissione
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Sources: Procedura Per La Gestione E La Comunicazione Delle Informazioni Rilevanti E Privilegiate
Riservatezza. 12.1 Le a. Ciascuna Parte (“Destinatario”) si impegna a non divulgare mai ad alcuna persona fisica o giuridica non esplicitamente menzionata nell’Accordo, ad eccezione dei suoi rappresentanti professionali, affiliate, subcontraenti o consulenti o come eventualmente previsto dalla legge o da qualsiasi autorità legale o normativa, i termini e condizioni di un Modulo d’ordine o eventuali Informazioni riservate riguardanti l’attività o gli affari dell’altra Parte (comprese le affiliate dell’altra Parte) che le vengono comunicate dall’altra Parte (“Parte divulgante”).
b. Se tale divulgazione è richiesta dalla legge o da qualsiasi autorità legale o normativa, il Destinatario dovrà fornire all’altra Parte una notifica scritta di tale richiesta di divulgazione il prima possibile, prima di procedere alla stessa e, su richiesta, dovrà assistere l’altra Parte nell’ottenere un provvedimento ingiuntivo o simile. Nella misura in cui le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle abbiano stipulato un accordo di non divulgazione separato, esso è espressamente incorporato nel presente documento per riferimento.
c. Fatto salvo il punto precedente, ciascuna Parte può divulgare Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettonoriservate ai rispettivi affiliati, rappresentanti, agenti, consulenti, appaltatori indipendenti, subappaltatori o qualsiasi altro individuo che abbia una “necessità di sapere” al fine di adempiere alle obbligazioni di tale Parte ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni dell’Accordo e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
che: (i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
sia stato informato della natura riservata delle stesse e (ii) accetti di essere vincolato dai termini della presente clausola.
d. Le Informazioni riservate non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali devono includere informazioni per finalità estranee agli scopi le quali il Destinatario possa documentare che:
i. tali informazioni erano legalmente in possesso del presente ContrattoDestinatario prima della divulgazione da parte della Parte divulgante e non sono state ottenute da un terzo noto al Destinatario come avente un’obbligazione di riservatezza nei confronti della Parte divulgante;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/ii. erano o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione sono diventate di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al dominio pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non senza alcuna violazione da parte del Destinatario delle sue obbligazioni di riservatezza quivi contenute;
iii. sono state divulgate al Destinatario da un terzo senza alcuna obbligazione di riservatezza in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione relazione ad esso o;
iv. sono state sviluppate in modo indipendente dal Destinatario senza l’uso delle Informazioni riservate della Parte divulgante.
e. Il Destinatario riconosce e accetta che le ha ricevute;Informazioni riservate divulgate ai sensi del presente documento hanno un carattere unico e un valore elevato e che l’indennizzo finanziario potrebbe non essere un rimedio sufficiente per aver diffuso abusivamente le Informazioni riservate della Parte divulgante. Pertanto, la Parte divulgante avrà diritto a richiedere un provvedimento ingiuntivo per impedire la diffusione di qualsiasi Informazione riservata in violazione dei termini del presente documento. Tale provvedimento ingiuntivo andrà ad aggiungersi a qualsiasi altro rimedio disponibile ai sensi del presente documento o per legge.
(ii) divenute note alla f. Ciascuna delle Parti dovrà informare tempestivamente l’altra Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi qualsiasi perdita o di confidenzialità qualsiasi accesso, uso o riservatezzadivulgazione non autorizzati delle Informazioni riservate dell’altra Parte, o comunque tentativo in assenza tal senso, di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui venga a conoscenza. Ciascuna Parte compirà ogni ragionevole sforzo per aiutare l’altra Parte a porre rimedio a qualsiasi uso o divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamentinon autorizzati delle proprie Informazioni riservate.
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Sources: Termini Di Servizio Generici
Riservatezza. 12.1 8.1 Il fornitore dovrà mantenere strettamente confidenziale qualsiasi informazione aziendale tecnica e commerciale di AVL Italia SRL delle quali dovesse venire a conoscenza durante tutto il periodo di attività e restituire tali informazioni (documentazioni) confidenziali al termine del rapporto di fornitura. Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettonoinformazioni confidenziali non potranno essere riprodotte, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire rese disponibili a terzi, direttamente utilizzate per altri scopi diversi dall'esecuzione delle attività di cui agli ordini di acquisto senza il consenso scritto di AVL Italia SRL. In particolare, a titolo esemplificativo, il fornitore non dovrà trasferire alcun documento (ad es. dati, documentazione, applicazioni software, ecc.) dalla sede di AVL Italia SRL senza il consenso scritto. Qualora, sempre previo consenso di AVL Italia SRL, il fornitore dovesse avvalersi di attività presso i propri sub-fornitori per l’esecuzione dell'ordine di acquisto (o indirettamenteparte di esso), le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto il fornitore dovrà imporre ai propri sub-fornitori lo stesso obbligo di riservatezza. Analogamente, lo stesso obbligo è imposto ai dipendenti e/del fornitore stesso.
8.2 Le informazioni confidenziali riguardano, a titolo esemplificativo, qualsiasi disegno, calcolo e simili forniti allo scopo di preparare le offerte ed eseguire gli ordini di acquisto, qualsiasi dato aziendale, tecnico e personale di AVL Italia SRL o collaboratoridei propri clienti, esclusivamente nella misura strettamente necessaria l'intero know-how tecnico di AVL Italia SRL o fornito dai propri clienti (progetti, specifiche, piani, software, ecc.), incluso il contenuto dell'ordine di acquisto relativo all’appalto da eseguirsi.
8.3 Il fornitore dovrà adoperarsi in modo da proteggere efficacemente qualsiasi informazione confidenziale relativi agli accessi non autorizzati di terze parti avvalendosi di mezzi e tecnologie avanzati. In particolare, a seguito titolo esemplificativo, il fornitore dovrà proteggere le informazioni confidenziali da furti, perdita, manipolazioni, danno o altro tipo di riproduzione. Se il fornitore dovesse venire a conoscenza del fatto che terze parti non autorizzate possano aver appreso informazioni confidenziali, dovrà informare tempestivamente AVL Italia SRL e di comune accordo prendere i provvedimenti necessari per le immediate azioni di salvaguardia.
8.4 Se il fornitore dovesse salvare, modificare o elaborare le informazioni confidenziali su propri sistemi di elaborazione dei dati, dovrà garantire la non accessibilità da parte di terzi.
8.5 Il fornitore dovrà restituire qualsiasi informazione confidenziale di cui sia venuto in possesso ovvero, dati, documenti e dispositivi di memorizzazione al completamento dell'attività. Inoltre, il fornitore dovrà, a discrezione di AVL Italia SRL, eliminare qualsiasi dato o informazioni dai propri sistemi di elaborazione dati e restituire ad AVL Italia SRL qualsiasi riproduzione degli stessi e dei dispositivi di memorizzazione oppure, sempre dietro richiesta, distruggere la riproduzione in modo tale da renderne impossibile la ricostruzione e darne relativa evidenza.
8.6 Il fornitore sarà tenuto a rispettare tutti i regolamenti vigenti in materia di protezione dei dati e loro successive modifiche e integrazioni ed attuarli. Il fornitore avrà altresì il compito di informare tutti i propri dipendenti e sub-fornitori dei regolamenti vigenti in materia di protezione dei dati richiedendo l’obbligo della sottoscrizione riservatezza dei dati.
8.7 In caso di accordi contenenti obblighi di confidenzialità inadempienza da parte del fornitore relativamente alle disposizioni sopra menzionate, il fornitore sarà tenuto a risarcire AVL Italia SRL dei danni consequenziali e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni mantenere la stessa indenne. In tal caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre AVL Italia SRL potrà annullare l'ordine/i in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee questione con effetto immediato senza alcun onere a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenzialiproprio carico.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Condizioni Generali Di Acquisto
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono Comma 1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
Comma 2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
Comma 3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Comma 4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. APPALTATORE SUBAPPALTATORE ……………………………………. …………………………………… Nel sottoscrivere il presente contratto il Subappaltatore si impegna ad osservare, oltre alla norma di legge ed ai regolamenti vigenti, le regole comportamentali definite e comunicate dall’ Appaltatore e volte ad assicurare il rispetto delle predette norme di legge e regolamenti, al fine di prevenire la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali commissione di reati nell’interesse o a vantaggio dell’azienda. In particolare il Subappaltatore si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico e si impegnano – e contestualmente promettono, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare le procedure e/o fornire i protocolli adottati dall’Appaltatore in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001, link ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, riserve area (in alto a terzidestra), direttamente o indirettamentesecondo pulsante da sinistra “ codice etico 231”. Rovigo, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelarelì 14/10/2020 SUBAPPALTATORE ………………….. Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il subappaltatore dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli Art. 7 Revisione prezzi, rendere disponibili eArt. 8 Contabilizzazione del servizio/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi Pagamenti, Art. 9 Penali, Art. 12 Disposizioni in materia di sicurezza del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratoricantiere, esclusivamente nella misura strettamente necessaria Art. 13 Disposizioni in materia di sicurezza ambientale, Art. 14 Disposizioni in materia di Responsabilità Sociale, Art. 15 Risoluzione del contratto, Art. 16 Recesso dal contratto, Art. 18 Oneri a carico del Subappaltatore, Art. 19 Responsabilità del Subappaltatore, Art. 21 Clausola compromissoria, Art. 24 bis Clausola risolutiva espressa ex art. 3 comma 8 l. 136/2010 e a seguito della sottoscrizione s.m.i., Art. 25 Divieto di accordi contenenti obblighi ulteriore subappalto e di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale cessione del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenzialicontratto.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Subcontract Agreement
Riservatezza. 12.1 Le 10.1 Per effetto del presente Contratto potrebbe essere necessario per entrambe le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle avere accesso alle rispettive informazioni riservate (“Informazioni Confidenziali e Confidenziali”). Entrambe le Parti si impegnano – e contestualmente promettonoa rivelare unicamente le informazioni necessarie per l’adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto. A tal fine, sono definite “Informazioni Confidenziali” quelle relative ai termini ed alle condizioni economiche stabilite nel presente Contratto, ai sensi dell’art. 1381 c.cVostri Contenuti ed alle Vostre Applicazioni esistenti nell’Ambiente dei Servizi e tutte le informazioni espressamente definite ed identificate dalle Parti come tali al momento in cui vengono rivelate., che tale impegno sarà rispettato da ogni
10.2 Non sono considerate confidenziali e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – apertanto non sono tutelate dagli obblighi di riservatezza le informazioni:
(ia) che siano di pubblico dominio o diventino tali non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenzialiseguito di azioni od omissioni delle Parti;
(iib) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna che fossero già in possesso delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del Parti indipendentemente dal presente Contratto;
(iiic) rendere note che siano state legittimamente comunicate alle Parti da una terza parte senza obbligo di riservatezza;
d) che siano state legittimamente comunicate dalle Parti ad una terza parte senza obbligo di riservatezza;
e) che siano rese pubbliche in base ad un’espressa autorizzazione delle Parti.
10.3 Entrambe le Parti si impegnano inoltre a mantenere riservate le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratoriper un periodo di 3 anni dalla data della loro comunicazione, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contrattoper qualsiasi causa. Tuttavia, fermo restando, Oracle manterrà riservate le Vostre informazioni reperite all'interno degli Ambienti dei Servizi per tutto il tempo in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di cui tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, informazioni dovessero risiedere i detti ambienti. Entrambe le Parti potranno rivelare divulgare le Informazioni Confidenziali soltanto solo ai propri dipendenti, agenti o subappaltatori che saranno comunque tenuti a garantire il necessario livello di protezione contro la divulgazione non autorizzata adoperando le medesime cautele e cure richieste ai sensi del presente Contratto. Oracle tutelerà la riservatezza dei Vostri Contenuti o delle Vostre Applicazioni che risiedono nell’Ambiente Servizi in conformità con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla le procedure di sicurezza di Oracle definite come parte delle specifiche applicabili al Vostro Ordine. Inoltre, i Vostri Dati Personali saranno trattati in conformità ai termini ed alle condizioni di cui al successivo articolo 11. Le Parti potranno divulgare le Informazioni Confidenziali, nonché i termini o le condizioni economiche relative al Contratto, o ad eventuali ordini, nel corso di eventuali procedimenti giudiziari derivanti o connessi al presente Contratto oppure per ottemperare ad obblighi di legge o per ordine della Pubblica Autoritàa richieste mandatorie di autorità italiane o estere.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Contract
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle 18.1. Ai fini del Contratto, per Informazione Confidenziale si intende ogni informazione o documento relativi all’attività del Venditore che non siano già stati resi di pubblico dominio da Venditore o con il suo consenso ed include (a titolo esemplificativo) ogni segreto aziendale, disegni e progetti tecnici, proposte, piani di vendita e strategie di produzione e di marketing, informazioni finanziarie, tecniche, informazioni sui prezzi e sui costi di esercizio, informazioni sui sistemi informativi aziendali, informazioni sui clienti, metodologie, idee e progetti relativi all’attività e/o ai prodotti del Venditore. L’Acquirente prende atto che le Informazioni Confidenziali sono di esclusiva titolarità del Venditore e riconosce sin da ora che il Venditore ha adottato tutte le misure idonee a mantenere queste Informazioni Confidenziali segrete ai sensi degli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà Intellettuale.
18.2. L’Acquirente si impegna a trattare le Informazioni Confidenziali in suo possesso (al pari di quelle di cui dovesse divenire in possesso nel corso dell’esecuzione del Contratto) in modo estremamente riservato e confidenziale, nonché di fare utilizzo di tali Informazioni Confidenziali unicamente nei limiti stabiliti dal Contratto, obbligandosi a non diffondere in tutto o in parte tali Informazioni Confidenziali senza il preventivo consenso scritto del Venditore.
18.3. Il contenuto del Contratto, nonché tutte le Informazioni Confidenziali di cui l’Acquirente venga a conoscenza nel corso dell’esecuzione del Contratto dovranno considerarsi informazioni strettamente riservate. Resta altresì inteso che l’Acquirente si impegna a non conservare al termine del presente Contratto per qualsiasi ragione qualsiasi documento o materiale contenente e/o altrimenti riguardante le Informazioni Confidenziali e a non farne copia, ma si impegnano – e contestualmente promettonoimpegna, ai sensi dell’art. 1381 c.c.entro 20 (venti) giorni dalla richiesta del Venditore, che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note distruggere ovvero restituire al Venditore le Informazioni Confidenziali soltanto di cui dovesse essere in possesso (nonché ogni copia, traccia o riproduzione di esse).
18.4. Le disposizioni di cui ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, due commi che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza precedono non si applicheranno: se la divulgazione di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla si renda necessaria per previsione di legge o per ordine della Pubblica Autoritàdell’autorità giudiziaria, circostanze che, ove ricorrenti, l’Acquirente si impegna a rendere tempestivamente note al Venditore.
12.3 Le Parti saranno obbligate 18.5. L’Acquirente riconosce che l’inadempimento delle obbligazioni qui previste può determinare danni ingenti al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata Venditore e, allo stesso modopertanto, successivamente alla sua scadenzasi obbliga a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni danno, risoluzionecosto, recesso spesa o cessazione onere derivante da tale inadempimento o violazione. Senza pregiudizio per qualsivoglia causaogni altro rimedio o diritto riconosciuto al Venditore dalla legge, l’Acquirente riconosce che il semplice risarcimento dei danni può non rappresentare, in sé solo considerato, un rimedio adeguato; pertanto, l’Acquirente riconosce che, anche in assenza della prova di danni effettivi, eventuali ordinanze restrittive o altri provvedimenti cautelari od esecutivi rappresentano un adeguato e necessario rimedio in caso di inadempimento o violazione del presente articolo.
12.4 18.6. Le Parti riconoscono obbligazioni assunte dall’Acquirente ai sensi del presente articolo saranno valide ed efficaci per l’intera durata del Contratto e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
per i 5 (icinque) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note anni successivi alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezzacessazione dello stesso, o comunque per l’eventuale maggior periodo per cui la legge applicabile conceda protezione alle Informazioni Confidenziali in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamentiquestione.
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Sources: General Terms and Conditions of Sale
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono Il Fornitore e ATOS si impegnano, ognuna per sé e per il proprio personale, a non divulgare né a rendere accessibili in alcun modo a terzi le informazioni riservate relative all’altra Parte ed al Cliente finale, delle quali vengano a conoscenza durante il presente rapporto contrattuale. Ad eccezione di quelle già di “dominio pubblico”, ogni informazione relativa ad attività commerciali, di ricerca, di sviluppo e di realizzazione svolta da ATOS e/o dal Cliente finale dovrà essere considerata strettamente riservata e soggetta agli obblighi sopraddetti. In particolare, il Fornitore si impegna espressamente ad impiegare tali informazioni riservate solo ed esclusivamente per fornire, Prodotti, Licenze e Sublicenze a ATOS e/o al Cliente finale. Il Fornitore non potrà, in difetto di preventiva esplicita autorizzazione scritta di ATOS, copiare o riprodurre per sé o per terzi, in tutto o in parte, documenti e materiali forniti da ATOS (quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo: disegni, matrici, supporti leggibili da elaboratore, ecc.), al di fuori di quanto strettamente indispensabile per l'esecuzione delle attività oggetto delle presenti Condizioni generali. In particolar modo il Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente le prescrizioni contenute nella policy afferente il trattamento delle informazioni e dei dati di titolarità di ATOS, denominata “Policy on the access of partners and suppliers to ATOS IT and information” ed è consapevole che in caso di sua violazione potrà generare ingenti ed irreparabili danni ad ATOS. Inoltre il Fornitore si impegna a far sottoscrivere a ciascun dipendente che sarà destinato alla prestazione dei servizi in favore di ATOS, un accordo di riservatezza sulla base di un modello fornito da quest’ultima. ATOS potrà richiedere in qualsiasi momento prova documentale del fatto che i detti accordi di riservatezza siano stati sottoscritti, restando inteso che la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettono, loro mancata firma costituirà grave inadempimento ai sensi dell’art. 1381 1456 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) . I menzionati impegni non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali escludono la responsabilità diretta del Fornitore verso ATOS per finalità estranee agli scopi gli atti compiuti dai dipendenti del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restandoprimo, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli violazione di siffatti obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisicheIl Fornitore e ATOS si impegnano, giuridichealtresì, organizzative e tecniche idonee ognuna per proprio conto, a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precedenon fare menzione ai rapporti tra loro intercorrenti, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con senza il previo preventivo consenso scritto dell’altra Parte Parte. Il mancato rispetto di quanto previsto e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti concordato nel presente Contratto per tutta la sua Durata earticolo conferisce facoltà a ATOS di richiedere, allo stesso modoin qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, successivamente l’immediata risoluzione dello specifico Ordine, ai sensi di cui alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causaclausola 17 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA’ DI RECESSO ANTICIPATO.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Condizioni Generali Per La Fornitura Di Prodotti Hw E Sw
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la natura assolutamente riservata delle parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico. Le Informazioni Confidenziali Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegnano – e contestualmente promettono, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, direttamente impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o indirettamente, registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelareRiservate, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente salvo che nella misura strettamente necessaria e per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo. Ciascuna delle parti garantisce che l’accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a seguito della sottoscrizione quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di accordi contenenti obblighi società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di confidenzialità e riservatezza analoghi essere messi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restandoconoscenza delle stesse, in ogni casostretta dipendenza del contratto, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi e risponde dell’osservanza dell’obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti. Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall’inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da una terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte e ove richiesto dalla legge destinataria comunichi o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi divulghi: 1 in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso una Autorità munita dei necessari poteri o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza forza di un fattoobbligo di legge, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute 2 per tutelare i propri interessi in assenza di obblighi di confidenzialità sede giudiziale e/o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti amministrativa; 3 nel presente Contratto; e (iii) la caso cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1 e 2, la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o regolamenti.divulgazione alla parte proprietaria. Le parti s’impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto
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Sources: Rinegoziazione Contratto Per Impianto Di Telefonia Mobile
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle 9.01 Informazioni Confidenziali e Riservate. [Fermo quanto stabilito nell’accordo di riservatezza sottoscritto prima d’ora dai Componenti della Cordata,] il Nuovo Socio [nonché i Componenti della Cordata,] si impegnano – a mantenere segrete tutte le informazioni ricevute in relazione al presente Patto Parasociale e contestualmente promettono, ai sensi dell’art. 1381 c.c., faranno in modo che tale impegno sarà sia rispettato da anche dai rispettivi amministratori, dipendenti e consulenti ai quali tali informazioni siano state comunicate. Il medesimo impegno viene altresì assunto dai Soci Pubblici, salvo il regime di pubblicità degli atti, nonché l’esigenza di dover riferire alle competenti autorità. Le Parti sopra indicate adotteranno ogni necessaria precauzione ai fini di salvaguardare la riservatezza e qualsivoglia segretezza di tali informazioni e di impedire la loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire rivelazione a terzi, direttamente restando inteso che ciascuna di esse non sarà ritenuta inadempiente alle disposizioni di questo Articolo 9.01 per effetto di comunicazioni eseguite in ottemperanza alle disposizioni contenute in qualsiasi norma o indirettamenteregolamento promulgato da autorità governative, le Informazioni Confidenziali;di controllo o di borsa aventi giurisdizione su ciascuna delle Parti sopra indicate in relazione al presente Patto Parasociale ed alle operazioni in esso previste.
(ii) 9.02 Comunicati. Eccezion fatta per eventuali annunci richiesti obbligatoriamente in base a norme o regolamenti emessi da autorità governative, di controllo o di borsa aventi giurisdizione sui Soci Pubblici e sul Nuovo Socio [e sui Componenti della Cordata], il Nuovo Socio non svelaredarà pubblicità né verranno emessi comunicati stampa, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi di altra natura, relativamente alla sottoscrizione del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/Patto Parasociale, alle disposizioni in esso contenute o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, alle operazioni in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con esso previste senza il previo preventivo consenso scritto dell’altra Parte dei Soci Pubblici che verrà espresso d’intesa dalla Provincia di Modena e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autoritàdal Comune di Modena, sia in relazione alla forma sia alla sostanza di detti comunicati, restando inteso che tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Patto Parasociale
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle 12.1. Ai fini del Contratto, per Informazione Confidenziale si intende ogni informazione relativa all’attività del Venditore che non sia già stata resa di pubblico dominio da persone propriamente autorizzate dal Venditore stesso ed include (a titolo esemplificativo) ogni segreto aziendale, proposte, piani di vendita e strategie di produzione e di marketing, informazioni finanziarie, informazioni sui prezzi e sui costi di esercizio, informazioni sui sistemi informativi aziendali, informazioni sui clienti, metodologie, idee e progetti relativi all’attività del Venditore.
12.2. Il Compratore si impegna a trattare le Informazioni Confidenziali in suo possesso (al pari di quelle di cui dovesse divenire in possesso nel corso dell’esecuzione del Contratto) in modo estremamente riservato e confidenziale, nonché di fare utilizzo di tali Informazioni unicamente nei limiti stabiliti dal Contratto, obbligandosi a non diffondere tali Informazioni senza il preventivo consenso scritto del Venditore.
12.3. Il contenuto del Contratto, nonché tutti i dati, le informazioni, notizie e know-how relativi all’attività del Venditore dei quali il Compratore venga a conoscenza nel corso dell’esecuzione del Contratto sono e restano di esclusiva proprietà del ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e dovranno considerarsi informazioni strettamente riservate e restare coperte da segreto industriale. Resta altresì inteso che il Compratore si impegnano – e contestualmente promettonoimpegna a non duplicare o far duplicare, ovvero archiviare o far archiviare, i documenti o materiali ricevuti dal Venditore o prodotti per il Venditore. Dietro semplice richiesta del Venditore, il Compratore si impegna, entro 20 (venti) giorni, a distruggere ovvero restituire al Venditore le Informazioni Confidenziali di cui dovesse essere in possesso (nonché ogni copia, traccia o riproduzione di esse). In seguito il Compratore dovrà comunicare per iscritto al Venditore le azioni intraprese in tal senso.
12.4. Le disposizioni di cui ai sensi dell’art. 1381 c.c., due commi che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
precedono non si applicheranno: (i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, se le Informazioni Confidenziali;
Confidenziali in questione siano già di dominio pubblico; (ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza se la divulgazione di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla informazioni si renda obbligatoria per previsione di legge o per ordine della Pubblica Autoritàdell’autorità giudiziaria, circostanze che, ove ricorrenti, il Compratore si impegna a rendere tempestivamente note al Venditore.
12.3 Le Parti saranno obbligate 12.5. Il Compratore riconosce che l’inadempimento delle obbligazioni qui previste può determinare danni ingenti al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata Venditore e, allo stesso modopertanto, successivamente alla sua scadenzasi obbliga a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni danno, risoluzionecosto, recesso spesa o cessazione onere derivante da tale inadempimento o violazione. Senza pregiudizio per qualsivoglia causaogni altro rimedio o diritto riconosciuto al Venditore dalla legge, il Compratore riconosce che il semplice risarcimento dei danni può non rappresentare, in sé solo considerato, un rimedio adeguato; pertanto il Compratore riconosce che, anche in assenza della prova di danni effettivi, eventuali ordinanze restrittive o altri provvedimenti cautelari od esecutivi rappresentano un adeguato e necessario rimedio in caso di inadempimento o violazione del presente articolo.
12.4 12.6. Le Parti riconoscono obbligazioni assunte dal Compratore ai sensi del presente articolo saranno valide ed efficaci per l’intera durata del Contratto e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
per i 5 (icinque) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note anni successivi alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenticessazione dello stesso.
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Sources: Condizioni Generali Di Vendita
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettono, ai sensi dell’art13.1. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, La Parte ricevente dovrà utilizzare le Informazioni Confidenziali;riservate ricevute esclusivamente per l'adempimento dei propri obblighi, in conformità ai termini del Contratto e dei presenti Termini e condizioni di Miraclon.
(ii) 13.2. La Parte ricevente si impegna a non svelaredivulgare le Informazioni riservate della Parte rivelante ad alcuna terza parte, rendere disponibili e/fatto salvo la possibilità di divulgare tali Informazioni riservate ai propri dipendenti, consulenti professionali, agenti o utilizzare subappaltatori, ma solo nella misura necessaria all’adempimento dei propri obblighi secondo quanto stabilito nel Contratto e nei presenti Termini e condizioni di Miraclon. La Parte ricevente dovrà garantire che eventuali terze parti destinatarie di Informazioni riservate dovranno essere informate della natura riservata di tali informazioni e del vincolo all’obbligo di riservatezza in condizioni non meno onerose di quelle stabilite nei presenti Termini e condizioni di Miraclon.
13.3. Le disposizioni della presente Sezione 13 non si applicheranno ad alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi riservate:
13.3.1. nella misura in cui siano o diventino di dominio pubblico non in conseguenza di una violazione del presente ContrattoContratto di tali Termini e condizioni di Miraclon da parte della Parte ricevente;
13.3.2. se la Parte ricevente può dimostrare erano in suo possesso mediante propri documenti scritti prima di riceverle dalla Parte rivelante e che non sono state ottenute dalla Parte rivelante o da terzi per suo conto con obbligo di riservatezza;
13.3.3. se la Parte ricevente può dimostrare di aver ottenuto mediante propri documenti scritti, non gravata da alcuna restrizione sul loro uso o sulla loro divulgazione da parte di terzi legittimamente in possesso di tali informazioni e con la facoltà di divulgarle;
13.3.4. se sono state sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza accesso a tali Informazioni riservate; o
13.3.5. se devono necessariamente essere divulgate ai sensi della Legge applicabile.
13.4. Le disposizioni della presente Sezione 13 non si estingueranno dopo la scadenza o la risoluzione del Contratto e avranno validità per un periodo di tre (iii3) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/anni successivi alla data di scadenza o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente alla risoluzione del Contratto, fermo restando, fatto salvo l'obbligo di riservatezza in ogni casomerito a tutte le informazioni che soddisfano i requisiti per la protezione dei segreti commerciali ai sensi della legge applicabile, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi rimarrà in vigore fino a quando tali informazioni non diventeranno di riservatezza dominio pubblico per motivi non imputabili alla parte vincolata dall'obbligo di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenzialiriservatezza.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Contratto Di Locazione
Riservatezza. 12.1 15.1. Ai sensi delle presenti Condizioni Generali, sono considerate “Informazioni Confidenziali” tutte le informazioni (incluse, a mero titolo di esempio le informazioni commerciali, promozionali e finanziarie), i dati tecnici, i segreti commerciali o il know-how di ciascuna Parte (rivelate sia prima sia dopo la data del presente accordo) incluse, a mero titolo esemplificativo, le informazioni relative agli affari, ai prodotti o ai progetti di servizi, ai progetti finanziari, ai brevetti, alle applicazioni di brevetti, alle ricerche, alle invenzioni, ai processi, ai progetti, ai disegni, i cui contenuti siano indicati per iscritto come confidenziali o soggetti a qualsivoglia diritto di proprietà, o i cui contenuti possano, in dipendenza dalle circostanze del caso concreto e in base a un criterio di ragionevolezza, apparire confidenziali o protetti da un diritto di proprietà industriale o intellettuale.
15.2. Non sono considerate Informazioni Confidenziali le informazioni, i dati tecnici o il know-how che: (i) siano già conosciuti dalla Parte ricevente al momento in cui vengono rivelate (conoscenza che dovrà essere dimostrata per mezzo di documenti della parte aventi data anteriore al momento della comunicazione); (ii) divengano di pubblico dominio, per fatto estraneo ad azioni o omissioni della Parte ricevente in violazione del presente accordo di riservatezza; o (iii) siano successivamente rivelate alla Parte ricevente da un soggetto che ha il diritto di rivelarla; o (iv) per le quali la Parte ricevente sia espressamente autorizzata dalla Parte rivelante alla divulgazione.
15.3. Ciascuna Parte si obbliga a non divulgare e a non utilizzare le Informazioni Confidenziali per alcuno altro scopo che non sia quello di dare corretta esecuzione alle presenti Condizioni e/o ai singoli OAC. Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata parti si impegnano altresì a proteggere il contenuto confidenziale e riservato delle Informazioni Confidenziali con la massima diligenza e si impegnano – e contestualmente promettono, ai sensi dell’art. 1381 c.c., garantiscono che tale impegno sarà rispettato un identico scrupolo verrà adottato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisichepersone, giuridicheloro dipendenti o consulenti anche esterni, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno cui si renda necessario rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge per l’esecuzione delle presenti Condizioni Generali e/o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fattoOAC. In particolare, atto od omissione della Parte le Parti garantiscono che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza tali terzi soggetti saranno vincolati dal presente accordo di obblighi riservatezza o, altrimenti, sottoscriveranno un accordo di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza riservatezza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamentitenore analogo al presente.
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Sources: Licensing Agreement
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettono8.1 Salvo che per quanto diversamente imposto dalla legge, ai sensi dell’art. 1381 c.c.il presente Contratto, che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare come pure tutte le informazioni ed i documenti relativi a ciascuna Parte di cui l’altra dovesse venire a conoscenza in occasione e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi in connessione con l’esecuzione del presente Contratto;, sono consensualmente considerati strettamente confidenziali. Ciascuna Parte si impegna, pertanto, a non divulgarne o farne divulgare il contenuto a terzi senza la previa autorizzazione scritta dell’altra, rimanendo responsabile per qualsiasi danno provocato dal mancato rispetto del suddetto obbligo.
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto 8.2 In considerazione dei diritti di proprietà intellettuale dello Sponsor e degli interessi relativi ai propri suoi prodotti ed alla sua tecnologia, lo Sponsee si impegna a mantenere riservate, e a far si che ciascuno dei suoi rappresentanti, dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria compresa l’eventuale Agenzia di cui al punto 3.3 del presente Contratto, mantengano riservate, tutte le informazioni riservate e/o le informazioni oggetto di privativa di Amgen (“Informazioni Confidenziali” e/o “Informazioni Oggetto di Privativa”) quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, know-how, segreti commerciali e ogni altro dato sia tecnico che non tecnico, segreti e informazioni riguardanti i prodotti, l'organizzazione e le procedure interne di Amgen e/o del Gruppo Amgen, strategie societarie, contenuto di discussioni o delibere di organi amministrativi o sociali, piani industriali e simili, informazioni di terzi, ricevuti da o rivelati dal Gruppo Amgen allo Sponsee in qualsiasi forma o che risultino dall'adempimento di questo Contratto, per la durata dello stesso ed i successivi 5 (cinque) anni. Lo Sponsee non rivelerà a seguito della sottoscrizione terzi, né utilizzerà per qualsiasi fine differente da quanto previsto nel presente Contratto, e si impegna a far si che ciascuno dei suoi rappresentanti, dipendenti e/o collaboratori, compresa l’eventuale Agenzia di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi cui al punto 3.3 del presente Contratto, non rivelino a terzi né utilizzino per fini differenti da quelli previsti nel presente Contratto, fermo restandole Informazioni Confidenziali e/o le Informazioni Oggetto di Privativa, senza previo consenso scritto da parte di Amgen. Lo Sponsee si impegna a richiedere a tutti i predetti rappresentanti, dipendenti e/o collaboratori, compresa l’eventuale Agenzia il rispetto degli impegni previsti dal presente Contratto e, in particolare del presente articolo.
8.3 Senza pregiudizio di quanto sopra, lo Sponsee non avrà l’obbligo di mantenere confidenziali e di non utilizzare quella parte delle Informazioni Confidenziali che (i) sia o divenga in seguito generalmente fruibile dal pubblico, attraverso l’uso, la pubblicazione o simili, senza colpa alcuna dello Sponsee (ii) sia ottenuta da un terzo che, libero da obblighi di riservatezza, aveva per legge diritto di svelare la stessa allo Sponsee (iii) sia già in possesso dello Sponsee come attestato da documenti scritti della stessa, in data precedente al ricevimento delle stesse da Amgen, o (iv) lo Sponsee sia per legge obbligato a divulgare, a condizione che lo Sponsee fornisca ad Amgen un tempestivo preavviso scritto e si coordini con la stessa al fine di limitare l’oggetto di tale divulgazione obbligatoria.
8.4 Lo Sponsee restituirà, o farà restituire da parte dei suoi collaboratori ed in particolare dell’ Agenzia di cui al punto 3.3, immediatamente ad Amgen, su richiesta scritta della stessa (ma in ogni caso a seguito della risoluzione del presente Contratto per qualsiasi motivo), le Informazioni Confidenziali e/o le Informazioni Oggetto di Privativa in forma tangibile, comprese le copie in qualsiasi forma, e cancellerà le suddette informazioni contenute in dischi o memorie magnetiche o ottiche, a meno che tale cancellazione sia vietata dalla legge. In ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi lo Sponsee e/o l’Agenzia di riservatezza cui al punto 3.3 avranno il diritto di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisichetrattenere una copia delle suddette informazioni a fini dei propri registri contabili, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenzialise richiesto dalla legge.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 8.5 Le Parti riconoscono e concordano inoltre che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fattolo Sponsee, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel per la durata del presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge , non divulgherà ad Amgen nessuna informazione che sia confidenziale e/o regolamentioggetto di privative industriali dello Sponsee o di terzi.
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Sources: Sponsorship Agreement
Riservatezza. 12.1 Le 8.1 Per effetto dell’Accordo Quadro potrebbe essere necessario per entrambe le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata avere accesso alle rispettive informazioni confidenziali (“Informazioni Confidenziali”). Entrambe le Parti si impegnano a rivelare unicamente le informazioni necessarie per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’Accordo Quadro. A tal fine, sono definite Informazioni Confidenziali quelle riguardanti i termini e le condizioni economiche stabilite nell’Accordo Quadro nonché tutte le informazioni espressamente definite ed identificate dalle Parti come tali al momento in cui vengono rivelate.
8.2 Non sono considerate confidenziali e pertanto non sono tutelate dagli obblighi di riservatezza le informazioni che: (a) siano o diventino di dominio pubblico non a seguito di azioni o omissioni delle Parti; (b) siano già legittimamente in possesso dell’altra Parte prima della divulgazione in base al presente Accordo Quadro purché non siano state ricevute direttamente o indirettamente dalla parte divulgante ; (c) siano state legittimamente comunicate alla controparte da un terzo senza obbligo di riservatezza; o (d) siano sviluppate in modo indipendente dall’altra Parte.
8.3 Entrambe le Parti si impegnano – e contestualmente promettono, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire inoltre a terzi, direttamente o indirettamente, mantenere riservate le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le un periodo di 3 anni dalla data della loro comunicazione. Le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/potranno essere rivelate esclusivamente a quei dipendenti, collaboratori o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria fornitori di entrambe le Parti che si impegnino a garantirne la protezione e a seguito della sottoscrizione la riservatezza da divulgazioni non autorizzate secondo termini non meno stringenti e restrittivi di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contrattoarticolo. Le Parti potranno divulgare le Informazioni Confidenziali, fermo restandononché i termini o le condizioni economiche relative all’Accordo Quadro o ad ordini ad esso collegati, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli nel corso di eventuali procedimenti giudiziari derivanti o connessi all’Accordo Quadro oppure per ottemperare ad obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autoritàa richieste mandatorie di autorità italiane o estere.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Condizioni Generali
Riservatezza. 12.1 Le 10.1 Per effetto del presente Contratto potrebbe essere necessario per entrambe le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle avere accesso alle rispettive informazioni riservate (“Informazioni Confidenziali e Confidenziali”). Entrambe le Parti si impegnano – e contestualmente promettonoa rivelare unicamente le informazioni necessarie per l’adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto. A tal fine, sono definite “Informazioni Confidenziali” quelle relative ai termini ed alle condizioni economiche stabilite nel presente Contratto, ai sensi dell’art. 1381 c.cVostri Contenuti ed alle Vostre Applicazioni esistenti nell’Ambiente dei Servizi e tutte le informazioni espressamente definite ed identificate dalle Parti come tali al momento in cui vengono rivelate., che tale impegno sarà rispettato da ogni
10.2 Non sono considerate confidenziali e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – apertanto non sono tutelate dagli obblighi di riservatezza le informazioni:
(ia) che siano di pubblico dominio o diventino tali non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenzialiseguito di azioni od omissioni delle Parti;
(iib) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna che fossero già in possesso delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del Parti indipendentemente dal presente Contratto;
(iiic) rendere note che siano state legittimamente comunicate alle Parti da una terza parte senza obbligo di riservatezza;
d) che siano state legittimamente comunicate dalle Parti ad una terza parte senza obbligo di riservatezza;
e) che siano rese pubbliche in base ad un’espressa autorizzazione delle Parti.
10.3 Entrambe le Parti si impegnano inoltre a mantenere riservate le Informazioni Confidenziali, salvo quanto previsto di seguito, per un periodo di 3 anni dalla data della loro comunicazione, per qualsiasi causa. Tuttavia, Oracle manterrà riservate le Vostre informazioni reperite all'interno degli Ambienti dei Servizi per tutto il tempo in cui tali informazioni dovessero risiedere i detti ambienti. Entrambe le Parti potranno divulgare le Informazioni Confidenziali soltanto solo ai propri dipendenti e/dipendenti, agenti o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria subfornitori che si impegnino a garantirne la protezione e a seguito della sottoscrizione la riservatezza da divulgazioni non autorizzate secondo termini non meno stringenti e restrittivi di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto. Oracle tutelerà la riservatezza dei Vostri Contenuti o delle Vostre Applicazioni che risiedono nell’Ambiente Servizi in conformità con le procedure di sicurezza di Oracle definite come parte delle specifiche applicabili al Vostro Ordine. Inoltre, fermo restandoi Vostri Dati Personali saranno trattati in conformità ai termini ed alle condizioni di cui al successivo articolo 11. Le Parti potranno divulgare le Informazioni Confidenziali, in ogni casononché i termini o le condizioni economiche relative al Contratto, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli o ad eventuali ordini, nel corso di eventuali procedimenti giudiziari derivanti o connessi al presente Contratto oppure per ottemperare ad obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autoritàa richieste mandatorie di autorità italiane o estere.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Contract
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettono8.1 Salvo che per quanto diversamente imposto dalla legge, ai sensi dell’art. 1381 c.c.il presente Contratto, che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare come pure tutte le informazioni ed i documenti relativi a ciascuna Parte di cui l’altra dovesse venire a conoscenza in occasione e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi in connessione con l’esecuzione del presente Contratto;, sono consensualmente considerati strettamente confidenziali. Ciascuna Parte si impegna, pertanto, a non divulgarne o farne divulgare il contenuto a terzi senza la previa autorizzazione scritta dell’altra, rimanendo responsabile per qualsiasi danno provocato dal mancato rispetto del suddetto obbligo.
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto 8.2 In considerazione dei diritti di proprietà intellettuale dello Sponsor e degli interessi relativi ai propri suoi prodotti ed alla sua tecnologia, lo Sponsee si impegna a mantenere riservate, e a far si che ciascuno dei suoi rappresentanti, dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria compresa l’eventuale Agenzia di cui al punto 3.3 del presente Contratto, mantengano riservate, tutte le informazioni riservate e/o le informazioni oggetto di privativa di Amgen (“Informazioni Confidenziali” e/o “Informazioni Oggetto di Privativa”) quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, know-how, segreti commerciali e ogni altro dato sia tecnico che non tecnico, segreti e informazioni riguardanti i prodotti, l'organizzazione e le procedure interne di Amgen e/o del Gruppo Amgen, strategie societarie, contenuto di discussioni o delibere di organi amministrativi o sociali, piani industriali e simili, informazioni di terzi, ricevuti da o rivelati dal Gruppo Amgen allo Sponsee in qualsiasi forma o che risultino dall'adempimento di questo Contratto, per la durata dello stesso ed i successivi 5 (cinque) anni. Lo Sponsee non rivelerà a seguito della sottoscrizione terzi, né utilizzerà per qualsiasi fine differente da quanto previsto nel presente Contratto, e si impegna a far si che ciascuno dei suoi rappresentanti, dipendenti e/o collaboratori, compresa l’eventuale Agenzia di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi cui al punto 3.3 del presente Contratto, non rivelino a terzi né utilizzino per fini differenti da quelli previsti nel presente Contratto, fermo restandole Informazioni Confidenziali e/o le Informazioni Oggetto di Privativa, senza previo consenso scritto da parte di Amgen. Lo Sponsee si impegna a richiedere a tutti i predetti rappresentanti, dipendenti e/o collaboratori, compresa l’eventuale Agenzia il rispetto degli impegni previsti dal presente Contratto e, in particolare del presente articolo.
8.3 Senza pregiudizio di quanto sopra, lo Sponsee non avrà l’obbligo di mantenere confidenziali e di non utilizzare quella parte delle Informazioni Confidenziali che (i) sia o divenga in seguito generalmente fruibile dal pubblico, attraverso l’uso, la pubblicazione o simili, senza colpa alcuna dello Sponsee (ii) sia ottenuta da un terzo che, libero da obblighi di riservatezza, aveva per legge diritto di svelare la stessa allo Sponsee (iii) sia già in possesso dello Sponsee come attestato da documenti scritti della stessa, in data precedente al ricevimento delle stesse da Amgen, o (iv) lo Sponsee sia per legge obbligato a divulgare, a condizione che lo Sponsee fornisca ad Amgen un tempestivo preavviso scritto e si coordini con la stessa al fine di limitare l’oggetto di tale divulgazione obbligatoria.
8.4 Lo Sponsee restituirà, o farà restituire da parte dei suoi collaboratori ed in particolare dell’ Agenzia di cui al punto 3.3, immediatamente ad Amgen, su richiesta scritta della stessa (ma in ogni caso a seguito della cessazione del presente Contratto per qualsiasi motivo), le Informazioni Confidenziali e/o le Informazioni Oggetto di Privativa in forma tangibile, comprese le copie in qualsiasi forma, e cancellerà le suddette informazioni contenute in dischi o memorie magnetiche o ottiche, a meno che tale cancellazione sia vietata dalla legge. In ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi lo Sponsee e/o l’Agenzia di riservatezza cui al punto 3.3 avranno il diritto di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisichetrattenere una copia delle suddette informazioni a fini dei propri registri contabili, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenzialise richiesto dalla legge.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 8.5 Le Parti riconoscono e concordano inoltre che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fattolo Sponsee, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel per la durata del presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge , non divulgherà ad Amgen nessuna informazione che sia confidenziale e/o regolamentioggetto di privative industriali dello Sponsee o di terzi.
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Sources: Sponsorship Agreement
Riservatezza. 12.1 Le 9.1 Fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 8 e dal suc- cessivo art. 11, le Parti riconoscono si impegnano, per tutta la natura assolutamente riservata delle durata della Con- venzione e per 5 (cinque) anni successivi alla scadenza o alla risolu- zione della stessa, a non divulgare le Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettonodell’altra Parte, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terziné in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi, e a non uti- lizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dalla Convenzione e dai Progetti Esecutivi che ne deriveranno.
9.2 La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse ver- balmente saranno considerate Informazioni Confidenziali;
(ii) Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla Parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla Parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non svelareprecluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, rendere disponibili se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o utilizzare alcuna delle se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
9.3 Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere consi- derate Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioniquelle che:
(iI) generalmente note al sono già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione alla Parte ricevente;
II) diventano pubbliche per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che le ha ricevutericevute nell’ambito della presente Convenzione;
(iiIII) divenute note vengono acquisite dal ricevente per il tramite di terzi non vinco- lati alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illeci- tamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di esse- re venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
IV) vengono sviluppate dalla Parte ricevente in modo indipendente. Per le finalità del presente comma, nel caso in cui UNIGE sia la Par- te ricevente, per Parte ricevente si intendono tutte le strutture che appartengono o comunque afferiscono a UNIGE.
9.4 Le Parti si obbligano a mettere in assenza atto tutte le misure adeguate per garantire e mantenere la massima riservatezza delle Informazioni Confidenziali, nonché ad impiegare la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, o divulgazioni interne o esterne indebite.
9.5 UNIGE prende atto che IIT si è dotato di violazione degli obblighi una policy sulla sicu- rezza delle informazioni e si impegna ad osservarla ogniqualvolta il proprio personale, per le finalità della Convenzione, si trovi a gestire informazioni memorizzate, in transito o in uso di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge proprietà o regolamentimesse nella disponibilità di IIT tramite i sistemi informatici di IIT.
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Sources: Convenzione Quadro
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettono, ai sensi dell’art13.1. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, La Parte ricevente dovrà utilizzare le Informazioni Confidenziali;riservate ricevute esclusivamente per l'adempimento dei propri obblighi, in conformità ai termini del Contratto e dei presenti Termini e condizioni di Miraclon.
(ii) 13.2. La Parte ricevente si impegna a non svelaredivulgare le Informazioni riservate della Parte rivelante ad alcuna terza parte, rendere disponibili e/fatto salvo la possibilità di divulgare tali Informazioni riservate ai propri dipendenti, consulenti professionali, agenti o utilizzare subappaltatori, ma solo nella misura necessaria all’adempimento dei propri obblighi secondo quanto stabilito nel Contratto e nei presenti Termini e condizioni di Miraclon. La Parte ricevente dovrà garantire che eventuali terze parti destinatarie di Informazioni riservate dovranno essere informate della natura riservata di tali informazioni e del vincolo all’obbligo di riservatezza in condizioni non meno onerose di quelle stabilite nei presenti Termini e condizioni di Miraclon.
13.3. Le disposizioni della presente Sezione 13 non si applicheranno ad alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi riservate:
13.3.1. nella misura in cui siano o diventino di dominio pubblico non in conseguenza di una violazione del presente ContrattoContratto di tali Termini e condizioni di Miraclon da parte della Parte ricevente;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai 13.3.2. se la Parte ricevente può dimostrare erano in suo possesso mediante propri dipendenti e/documenti scritti prima di riceverle dalla Parte rivelante e che non sono state ottenute dalla Parte rivelante o collaboratorida terzi per suo conto con obbligo di riservatezza;
13.3.3. se la Parte ricevente può dimostrare di aver ottenuto mediante propri documenti scritti, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione non gravata da alcuna restrizione sul loro uso o sulla loro divulgazione da parte di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, terzi legittimamente in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza possesso di tali soggettiinformazioni e con la facoltà di divulgarle;
13.3.4. se sono state sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza accesso a tali Informazioni riservate; eo
(iv) porre in 13.3.5. se devono necessariamente essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenzialidivulgate ai sensi della Legge applicabile.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte 13.4. Le disposizioni della presente Sezione 13 non si estingueranno dopo la scadenza o la risoluzione del Contratto e ove richiesto dalla legge avranno validità per un periodo di tre (3) anni successivi alla data di scadenza o per ordine della Pubblica Autoritàalla risoluzione del Contratto.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Contratto Di Locazione
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali I dati personali saranno raccolti e si impegnano – trattati conformemente al regolamento UE 2016/679 e contestualmente promettonoD.Lgs. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ai sensi dell’art. 1381 c.c.ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, che tale impegno sarà rispettato di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e/o collaboratoridipendenti, esclusivamente nella misura strettamente necessaria consulenti e a seguito della sottoscrizione risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contrattoquesti ultimi, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza segretezza anzidetti. In caso di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto inosservanza degli obblighi di confidenzialità riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata appalti, previa comunicazione dell’INFN. Firmato digitalmente da: ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Data: 06/06/2023 09:14:46 Il Responsabile Unico del Procedimento e-mail (PEO): ▇▇▇▇▇@▇▇.▇▇▇▇.▇▇ DocuSign Envelope ID: 99FB41B6-A509-4705-BABC-BF7A87DEA5D2 CERN ID: KC4806/EP/B Effective Date: November 28th , allo stesso modo2019 In order to protect certain confidential information which may be disclosed between them, successivamente alla sua scadenzaHamamatsu Photonics K.K., risoluzioneElectron Tube Division, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi Japan, with Hamamatsu Photonics Italia S.r.l. (in the following: “Hamamatsu”); the European Organization for Nuclear Research (in the following “CERN”) an Intergovernmental Organization with its seat at Geneva, Switzerland and the Istituto Nazionale di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioniFisica Nucleare Sezione di Ferrara (in the following: “INFN Ferrara”) identified below, intending to be legally bound, agree that: The Disclosers of confidential information are:
1. Hamamatsu; CERN; and INFN Ferrara
2. The parties' representatives for disclosing or receiving confidential information are:
3. The confidential information (i"Information") generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.disclosed under this Agreement is described as:
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Sources: Affidamento a Fornitore Unico
Riservatezza. 12.1 15.1. Ai sensi delle presenti Condizioni Generali, sono considerate “Informazioni Confidenziali” tutte le informazioni (incluse, a mero titolo di esempio le informazioni commerciali, promozionali e finanziarie), i dati tecnici, i segreti commerciali o il know-how di ciascuna Parte (rivelate sia prima sia dopo la data del presente accordo) incluse, a mero titolo esemplificativo, le informazioni relative agli affari, ai prodotti o ai progetti di servizi, ai progetti finanziari, ai brevetti, alle applicazioni di brevetti, alle ricerche, alle invenzioni, ai processi, ai progetti, ai disegni, i cui contenuti siano indicati per iscritto come confidenziali o soggetti a qualsivoglia diritto di proprietà, o i cui contenuti possano, in dipendenza dalle circostanze del caso concreto e in base a un criterio di ragionevolezza, apparire confidenziali o protetti da un diritto di proprietà industriale o intellettuale.
15.2. Non sono considerate Informazioni Confidenziali le informazioni, i dati tecnici o il know - how che: (i) siano già conosciuti dalla Parte ricevente al momento in cui vengono rivelate (conoscenza che dovrà essere dimostrata per mezzo di documenti della parte aventi data anteriore al momento della comunicazione); (ii) divengano di pubblico dominio, per fatto estraneo ad azioni o omissioni della Parte ricevente in violazione del presente accordo di riservatezza; o (iii) siano successivamente rivelate alla Parte ricevente da un soggetto che ha il diritto di rivelarla; o (iv) per le quali la Parte ricevente sia espressamente autorizzata dalla Parte rivelante alla divulgazione.
15.3. Ciascuna Parte si obbliga a non divulgare e a non utilizzare le Informazioni Confidenziali per alcuno altro scopo che non sia quello di dare corretta esecuzione alle presenti Condizioni e/o ai singoli OAC. Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata parti si impegnano altresì a proteggere il contenuto confidenziale e riservato delle Informazioni Confidenziali con la massima diligenza e si impegnano – e contestualmente promettono, ai sensi dell’art. 1381 c.c., garantiscono che tale impegno sarà rispettato un identico scrupolo verrà adottato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisichepersone, giuridicheloro dipendenti o consulenti anche esterni, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno cui si renda necessario rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge per l’esecuzione delle presenti Condizioni Generali e/o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fattoOAC. In particolare, atto od omissione della Parte le Parti garantiscono che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza tali terzi soggetti saranno vincolati dal presente accordo di obblighi riservatezza o, altrimenti, sottoscriveranno un accordo di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza riservatezza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamentitenore analogo al presente.
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Sources: Condizioni Di Servizi Specifici
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle 7.1 Ai fini della presente Convenzione, il termine "Informazioni Confidenziali riservate" indica tutti i dati clinici, risultati dello Studio e si impegnano – e contestualmente promettonoDiritti di proprietà intellettuale, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) inclusi a titolo esemplificativo ma non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamenteesaustivo il fascicolo del Farmaco sperimentale, le Informazioni Confidenziali;
(ii) relazioni, i materiali e tutte le altre informazioni prodotte a seguito di Servizi prestati nell'ambito della presente Convenzione oppure forniti da AstraZeneca. Il Fornitore dovrà mantenere strettamente confidenziali tutte le informazioni riservate, e non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) divulgare né rendere note le stesse a terzi o utilizzarle per scopi diversi da quelli della prestazione dei Servizi. Tali informazioni riservate, Diritti di proprietà intellettuale e Beni di AstraZeneca restano di proprietà riservata di AstraZeneca e saranno comunicate per inderogabile necessità di conoscenza solo ai dipendenti e agenti del Fornitore (singolarmente un "Destinatario interessato"). Il Fornitore dovrà informare e consigliare ogni Destinatario interessato riguardo agli obblighi qui di seguito e ciascun Destinatario interessato sarà vincolato da tali obblighi in modo simile.
7.2 L’obbligo di non divulgazione sopra menzionato non si applica alle Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/riservate, Diritti di proprietà intellettuale e Beni di AstraZeneca:
a. in corrispondenza o collaboratoridopo il momento in cui le stesse diventano di pubblico dominio per motivi non imputabili al Destinatario interessato;
b. in corrispondenza o dopo il momento in cui le stesse sono rese note al Destinatario interessato da terzi legittimati a divulgare tali informazioni non soggette ad obblighi di riservatezza;
c. che erano già note al Destinatario interessato prima della divulgazione qui prevista, esclusivamente come dimostrato da precedenti documenti scritti del ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ interessato, a condizione Il Fornitore informi di tanto AstraZeneca entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di seguito;
d. nella misura strettamente necessaria in cui è prevista la divulgazione delle stesse alle autorità nazionali o locali dalle Leggi e regolamenti applicabili. In seguito a seguito della sottoscrizione richiesta di accordi contenenti obblighi divulgazione da parte delle legittime autorità nazionali o locali o di confidenzialità altro genere, il Fornitore informerà immediatamente AstraZeneca riguardo a tale richiesta, compirà ogni sforzo commercialmente ragionevole per limitare la divulgazione e mantenere la riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenzialiconfidenziali, collaborando ragionevolmente con AstraZeneca a chiedere il trattamento confidenziale o un’ordinanza restrittiva.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli e. Gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente Articolo sopravvivranno indefinitamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso risoluzione o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi scadenza della presente Convenzione. ASOOM_TO.Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.Torino - Rep. DG 23/03/2021.0000228.I
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Sources: Convenzione Per La Prestazione Di Servizi Accessori
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la Salvo diverso accordo scritto, l’Acquirente si obbliga a trattare come “Confidenziali” tutte le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura assolutamente riservata delle di cui venga a conoscenza con riferimento all’esecuzione dell’ordine. In particolare, saranno ritenute Confidenziali tutte le informazioni tecniche inerenti ai prodotti venduti all’Acquirente. Saranno altresì ritenute Confidenziali tutte le informazioni così definite da parte di Dayco, anche mediante dichiarazione scritta contestuale, o inviata all’Acquirente entro i 30 giorni successivi alla loro comunicazione; in pendenza di tale termine le informazioni che Dayco comunicherà all’Acquirente rimarranno temporaneamente Confidenziali. L’Acquirente dovrà mantenere riservate e pertanto non potrà divulgare a terzi le Informazioni Confidenziali per tutta la durata del rapporto contrattuale e per i 10 anni successivi alla data di sua risoluzione e/o estinzione per qualsiasi causa. L’Acquirente si impegnano – obbliga a custodire le informazioni Confidenziali e contestualmente promettonoogni documento ad esse inerente per tutta la durata del rapporto di contrattuale, ai sensi dell’artpermettendone la consultazione soltanto al proprio personale che necessiti di tali informazioni per la vendita dei prodotti acquistati da Dayco. 1381 c.c.L’Acquirente potrà utilizzare liberamente le informazioni tecniche ricevute da Dayco, qualora fornisca la prova scritta che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – aesse:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire erano già a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;di pubblico dominio al momento della loro comunicazione; o
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;gli siano state legittimamente comunicate da terzi autorizzati a divulgarle; o
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza loro comunicazione, erano già state autonomamente sviluppate dal suo personale attraverso l’elaborazione di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza dati di obblighi pubblico dominio Alla scadenza del rapporto di confidenzialità o riservatezzacontrattuale con Dayco, o comunque in assenza a richiesta di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel quest’ultima, l’Acquirente è obbligato a restituire a Dayco tutta la documentazione inerente alle informazioni Confidenziali custodita ai sensi del presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamentiarticolo.
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Sources: General Terms and Conditions of Sale
Riservatezza. 12.1 Le 16.1 Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 10.1, le Parti riconoscono si impegnano, per tutta la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali durata della Convenzione e si impegnano – e contestualmente promettonoper i 5 (cinque) anni successivi alla sua scadenza, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) a non comunicaredivulgare le informazioni confidenziali - intendendosi a titolo meramente esemplificativo sia quelle riguardanti il programma di ricerca di cui all’Allegato 1 della presente Convenzione, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzisia quelle relative all’attività delle Parti (“Informazioni Confidenziali”) - né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, ii) a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi se non espressamente autorizzati dall’altra Parte, iii) a limitare internamente l’accesso alle informazioni confidenziali a quelle persone per le quali la rivelazione è essenziale per lo svolgimento dei programmi di ricerca, le quali saranno altresì soggette allo stesso obbligo di segretezza, iv) a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dalla Convenzione, v) ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle Informazioni Confidenziali;, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite, e vi) a usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque
(ii) 16.2 La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla Parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla Parte che la ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non svelareprecluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, rendere disponibili se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o utilizzare alcuna delle se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
16.3 Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione quelle che siano già di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico dominio al momento della loro divulgazione o divenute tali non alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni della Convenzione può cessare di essere tale dal momento in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione cui l’informazione:
i) diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che le ha ricevutel’ha ricevuta nell’ambito della presente Convenzione;
(ii) divenute note viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in assenza possesso di violazione degli obblighi tali informazioni per mezzo di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (terze parti;
iii) viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamentiParte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
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Sources: Convenzione Quadro
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali 3.1 I documenti, il know-how, i campioni, i modelli, i disegni e si impegnano – gli altri ausili che ZIMMER BIOMET mette a disposizione del Fornitore nell'ambito dell'adempimento del contratto, rimangono proprietà materiale e contestualmente promettono, ai sensi dell’artintellettuale di ZIMMER BIOMET e possono essere utilizzati esclusivamente per il progetto. 1381 c.cI rimedi non possono essere messi a disposizione o ceduti a terzi senza previo consenso di ZIMMER BIOMET.
3.2 Il Fornitore è tenuto a mantenere tutti i segreti aziendali e commerciali di ZIMMER BIOMET, che tale impegno sarà rispettato gli vengono comunicati nel corso dell'esecuzione dell'obbligo contrattuale. L'obbligo di mantenere il segreto esiste già all'inizio delle trattative contrattuali e continua a tempo indeterminato anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. Gli obblighi di informazione previsti dalla legge rimangono riservati. Se la divulgazione di informazioni a terzi è obbligatoria e inevitabile per l'esecuzione del contratto, il Fornitore si assume la responsabilità di garantire che anche questi terzi rispettino l'obbligo di segretezza.
3.3 Il destinatario di informazioni riservate deve mantenere tutte le informazioni riservate al sicuro e proteggerle da ogni accessi non autorizzati, danni o perdite.
3.4 Le informazioni riservate non possono essere copiate e qualsivoglia loro dipendente archiviate dal destinatario o collaboratore – a:comunque rimanere in suo possesso dopo la fine del rapporto contrattuale. Dopo l'esecuzione dell'obbligo contrattuale devono essere restituiti gratuitamente a ZIMMER BIOMET o distrutti.
(i) 3.5 La violazione dell'obbligo di segretezza dà luogo a una sanzione contrattuale, il cui importo è stabilito da ▇▇▇▇▇▇ BIOMET a sua ragionevole discrezione, ma almeno CHF 25.000.-. Ciò vale anche per le violazioni da parte di terzi. Il pagamento della penale contrattuale non comunicareesonera il Fornitore dall'obbligo di segretezza né dalle richieste di risarcimento danni di ZIMMER BIOMET. L'importo della penale contrattuale pagato non viene compensato con la richiesta di risarcimento danni.
3.6 Le dichiarazioni relative all'esistenza, dare accessoal contenuto e all'andamento degli accordi contrattuali necessitano dell'autorizzazione scritta da parte di ZIMMER BIOMET. In particolare, divulgare e/qualsiasi contatto con la stampa, la radio, la televisione o fornire altri media è consentito solo dopo l'approvazione scritta e il coordinamento dei contenuti con ZIMMER BIOMET. Le dichiarazioni ai media sono considerate equivalenti alle dichiarazioni a terzi che sono accessibili al pubblico. Indipendentemente da ciò, ▇▇▇▇▇▇ BIOMET ha il diritto di rivelare l'esistenza del contratto a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con 3.7 L'inserimento di ▇▇▇▇▇▇ BIOMET nell'elenco di riferimento del Fornitore (in particolare sul sito Web o in vari materiali pubblicitari) richiede il consenso scritto di ZIMMER BIOMET. Il Fornitore non è autorizzato ad utilizzare i marchi o altri marchi protetti per ZIMMER BIOMET.
3.8 L'utilizzo del nome o del logo di ZIMMER BIOMET da parte del Fornitore richiede il previo consenso scritto dell’altra Parte di ZIMMER BIOMET.
3.9 Salvo esplicita indicazione contraria, l'applicazione delle presenti CGA non può in ogni caso essere interpretata in modo tale che il Fornitore ottenga i diritti di proprietà intellettuale che appartengono o sono concessi in licenza a ZIMMER BIOMET.
3.10 Altri obblighi di segretezza e ove richiesto riservatezza previsti dalla legge o per ordine della Pubblica Autoritàrimangono applicabili senza restrizioni. A tal fine, il Fornitore si impegna a firmare un accordo separato di non divulgazione.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Condizioni Generali Di Acquisto
Riservatezza. 12.1 Qualora per la prestazione dei Servizi il Consulente tratti dati personali dei quali il Fondo è Titolare, quest’ultimo provvederà a nominare il Consulente n.q. di Responsabile esterno del trattamento, mediante apposito Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, contenente specifiche istruzioni sulle modalità di trattamento dei dati personali. Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – ad osservare e contestualmente promettonorispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell’attività conseguente all’Affidamento, ai sensi dell’artcompresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, know-how, policy e procedure interne, applicativi e software del Committente. 1381 c.c.A tal riguardo il Consulente si obbliga a: ▪ considerare strettamente riservate e, che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) pertanto, a non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire comunque a terzi, direttamente o indirettamente, non rendere note a soggetti terzi le Informazioni Confidenziali;
Riservate; ▪ adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le Informazioni Riservate, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse; ▪ osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali; ▪ non utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali Informazioni Riservate senza lo specifico consenso del Committente. Resta in ogni caso inteso che le Informazioni Riservate fornite rimangono di proprietà del Committente. La durata di tale obbligo di riservatezza decorre dalla data di sottoscrizione del presente Contratto fino a 5 (iicinque) non svelare, rendere disponibili anni successivi alla scadenza dello stesso. Alla scadenza del presente Contratto e/o utilizzare alcuna in caso di risoluzione dello stesso, il Consulente si impegna a riconsegnare al Committente gli originali e tutte le copie dei documenti, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni Riservate. Il Consulente si impegna altresì a cancellare o distruggere qualsiasi registrazione effettuata su qualunque supporto delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi Riservate. È facoltà del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del Fondo verificare il rispetto degli obblighi dell’obbligo di riservatezza e dei vincoli assunti dal Consulente con il presente articolo. Il mancato adempimento di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative obblighi rappresenta colpa grave e tecniche idonee a garantire sarà considerato motivo per la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenzialirisoluzione del Contratto da parte del Committente.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Social Media Management Agreement
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle 7.1 Ai fini della presente Convenzione, il termine "Informazioni Confidenziali riservate" indica tutti i dati clinici, risultati dello Studio e si impegnano – e contestualmente promettonoDiritti di proprietà intellettuale, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) inclusi a titolo esemplificativo ma non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamenteesaustivo il fascicolo del Farmaco sperimentale, le Informazioni Confidenziali;
(ii) relazioni, i materiali e tutte le altre informazioni prodotte a seguito di Servizi prestati nell'ambito della presente Convenzione oppure forniti da AstraZeneca. Il Fornitore dovrà mantenere strettamente confidenziali tutte le informazioni riservate, e non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) divulgare né rendere note le stesse a terzi o utilizzarle per scopi diversi da quelli della prestazione dei Servizi. Tali informazioni riservate, Diritti di proprietà intellettuale e Beni di AstraZeneca restano di proprietà riservata di AstraZeneca e saranno comunicate per inderogabile necessità di conoscenza solo ai dipendenti e agenti del Fornitore (singolarmente un "Destinatario interessato"). Il Fornitore dovrà informare e consigliare ogni Destinatario interessato riguardo agli obblighi qui di seguito e ciascun Destinatario interessato sarà vincolato da tali obblighi in modo simile.
7.2 L’obbligo di non divulgazione sopra menzionato non si applica alle Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/riservate, Diritti di proprietà intellettuale e Beni di AstraZeneca:
a. in corrispondenza o collaboratoridopo il momento in cui le stesse diventano di pubblico dominio per motivi non imputabili al Destinatario interessato;
b. in corrispondenza o dopo il momento in cui le stesse sono rese note al Destinatario interessato da terzi legittimati a divulgare tali informazioni non soggette ad obblighi di riservatezza; ASOOM_TO.Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino - Rep. DG 14/07/2022.0000552.I
c. che erano già note al Destinatario interessato prima della divulgazione qui prevista, esclusivamente come dimostrato da precedenti documenti scritti del ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ interessato, a condizione Il Fornitore informi di tanto AstraZeneca entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di seguito;
d. nella misura strettamente necessaria in cui è prevista la divulgazione delle stesse alle autorità nazionali o locali dalle Leggi e regolamenti applicabili. In seguito a seguito della sottoscrizione richiesta di accordi contenenti obblighi divulgazione da parte delle legittime autorità nazionali o locali o di confidenzialità altro genere, il Fornitore informerà immediatamente AstraZeneca riguardo a tale richiesta, compirà ogni sforzo commercialmente ragionevole per limitare la divulgazione e mantenere la riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenzialiconfidenziali, collaborando ragionevolmente con AstraZeneca a chiedere il trattamento confidenziale o un’ordinanza restrittiva.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli e. Gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente Articolo sopravvivranno indefinitamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso risoluzione o cessazione per qualsivoglia causascadenza della presente Convenzione.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Convenzione Per La Prestazione Di Servizi Accessori
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata Se non diversamente specificato nel presente Accordo, o se l'altra Parte non ha dato il proprio consenso scritto, ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi le Informazioni riservate appartenenti all'altra Parte, indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano state divulgate a loro dall'altra Parte o da terzi come rappresentanti e utilizzare le Informazioni riservate esclusivamente ai fini del presente Accordo.
12.2 Ciascuna Parte si impegna a divulgare le Informazioni riservate appartenenti all'altra Parte ai propri dipendenti, rappresentanti o subappaltatori che devono avere familiarità con tali informazioni ai fini del Contratto, a condizione che tali soggetti siano soggetti agli obblighi di riservatezza almeno altrettanto rigorosi di quelli inclusi nel presente Accordo. Ciascuna Parte impone (nella misura in cui sia legittimamente in grado di farlo) l'obbligo per i propri dipendenti, funzionari o agenti di non utilizzare tale divulgazione (se non ai fini del presente Accordo).
12.3 Ciascuna Parte può solo fare copie delle Informazioni Confidenziali Riservate dell'altra Parte nella misura in cui tali copie sono strettamente necessarie per l'esecuzione dell'Accordo.
12.4 Ciascuna Parte si impegna a restituire immediatamente all'altra parte tutte le Informazioni Riservate che hanno ricevuto come parte dell'Accordo, insieme a qualsiasi copia correlata, su qualsiasi mezzo, o distruggerle immediatamente in qualsiasi momento, non appena l'altra parte presenta una richiesta e si impegnano – in ogni caso alla scadenza dell’accordo.
12.5 Le Informazioni Riservate di ciascuna Parte sono e contestualmente promettono, ai sensi dell’artrimarranno di loro esclusiva proprietà.
12.6 Le Informazioni Riservate saranno divulgate da ciascuna Parte "così come sono" senza alcuna garanzia espressa o implicita di alcun tipo. 1381 c.c., Ciascuna Parte sarà responsabile in via esclusiva dell'uso che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare essi e/o fornire i loro dipendenti, rappresentanti o subappaltatori fanno delle Informazioni Riservate dell'altra Parte.
12.7 Le restrizioni di questa clausola non si applicano a qualsiasi divulgazione: fatta ai revisori, ai banchieri o ai consulenti professionali di entrambe le parti; richiesto dalla legge o da qualsiasi organismo regolamentare, governativo o antitrust con giurisdizione applicabile (a condizione che la Parte divulgante, per quanto ragionevolmente possibile, debba prima informare l'altra Parte della sua intenzione di divulgare tali informazioni e tenere conto dei commenti ragionevoli dell'altra Parte); che è fatta in relazione e ragionevolmente richiesta in relazione alla vendita o trasferimento di una delle sue attività o attività a terzi, direttamente a condizione che anche a tali terzi venga imposta la riservatezza.
12.8 Poiché il questionario contiene probabilmente informazioni riservate relative al cliente, i termini e le condizioni generali per l'utilizzo del panel prevedono un impegno di riservatezza da parte dei membri del panel. Via! garantisce che i membri del panel che hanno accesso al questionario hanno accettato le presenti condizioni generali di contratto, ma non garantisce che i membri del panel si attengano al loro impegno di riservatezza. Di conseguenza, nel caso in cui i membri del panel violino il loro impegno di riservatezza, la responsabilità di Via! non può essere assunta dal Cliente in nessuna circostanza.
12.9 La presente Clausola 12 rimarrà in vigore dopo la scadenza o indirettamente, le la risoluzione dell'Accordo per tutto il tempo in cui è nell'interesse di ciascuna Parte mantenere la riservatezza delle proprie Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili Riservate e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale durante un periodo di almeno cinque (5 ) anni dalla scadenza o dalla risoluzione del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni ConfidenzialiContratto.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: General Terms and Conditions
Riservatezza. 12.1 Le 22.1 Con il termine informazioni confidenziali (di seguito indicate come “Informazioni Confidenziali”) s’intendono tutte le informazioni, di qualsiasi forma o natura, che ciascuna Parte fornisce alla controparte durante il periodo di esecuzione del Contratto e che (i) sono state contrassegnate come riservate; o (ii) sono di natura tale che una società del settore di riferimento le tratterebbe come riservate in circostanze simili.
22.2 Senza limitazione alcuna degli obblighi gravanti sulle Parti riconoscono ai sensi dei Documenti Contrattuali, ciascuna Parte dovrà:
a. ricevere le Informazioni Confidenziali sotto il vincolo di massima riservatezza, non rivelarle a terzi ed usarle solo in connessione con l'adempimento dei propri obblighi previsti dai Documenti Contrattuali;
b. limitare la natura assolutamente riservata diffusione delle Informazioni Confidenziali ai suoi dipendenti, sue società controllate e si impegnano – controllanti, suoi subappaltatori e contestualmente promettono, fornitori che avranno la necessità di conoscere le stesse per l'esecuzione delle proprie obbligazioni ai sensi dell’art. 1381 c.c.dei Documenti Contrattuali, garantendo che tale impegno sarà rispettato questi siano vincolati da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione termini di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel dalla presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, Clausola;
c. riconoscere che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, comprese le Parti potranno rivelare le eventuali copie, rapporti o riassunti che contengono tali Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi (a prescindere dal relativo supporto) rimarranno di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione proprietà esclusiva della Parte che le ha ricevute;rivelate.
(ii) divenute note 22.3 Gli obblighi di riservatezza di cui alla presente ▇▇▇▇▇▇▇▇ non si applicano a qualsiasi Informazione Confidenziale che:
a. era in possesso della Parte ricevente prima della divulgazione della stessa da parte della Parte che le ha ricevute l’ha rivelata e non è stata acquisita dalla Parte che l’ha rivelata, o
b. è (ovvero è stata) acquisita da soggetti terzi, non gravati da obblighi di confidenzialità in assenza relazione alla stessa, o
c. è (ovvero è diventata) di dominio pubblico, per causa non imputabile alla violazione di obblighi di confidenzialità o riservatezzagravanti sulla Parte ricevente. Specifiche Informazioni Confidenziali comunicate alla Parte ricevente non ricadranno nelle eccezioni di cui sopra per il solo fatto che sono riconducibili ad informazioni più generiche che sono ovvero diventeranno (i) di pubblico dominio, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti ovvero (ii) nel precedente possesso della Parte ricevente.
22.4 Le disposizioni della presente Contratto; e ▇▇▇▇▇▇▇▇ saranno efficaci per cinque (iii5) anni dopo (i) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.scadenza del Contratto- per qualsiasi ragione
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Sources: General Contract Conditions
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali 7.1 Il Worker espressamente riconosce che:
a) il marchio “Jobobo” nonché tutti i nomi a dominio contenenti tale denominazione costituiscono diritti di proprietà industriale riconducibili alla titolarità esclusiva di Jobobo;
b) i diritti di proprietà industriale e si impegnano – intellettuale relativi alla Piattaforma e contestualmente promettonoal Sito, ai sensi dell’artsoftware e ai database agli stessi collegati, alle grafiche, ai loghi, ai marchi, ai layout, al c.d. 1381 c.c.look and feel della Piattaforma e del Sito sono di proprietà esclusiva di Jobobo;
c) il progetto commerciale Jobobo, che tale impegno sarà rispettato da il relativo avviamento e know-how ed ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicareulteriore informazione di natura tecnica, dare accesso, divulgare commerciale e/o fornire industriale connessa a terzitale progetto è di proprietà esclusiva di Jobobo.
7.2 Il Worker, direttamente o indirettamentecon l’accettazione del presente Accordo si impegna a non porre in essere alcuna violazione, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili neppure minima e/o utilizzare temporanea, dei suddetti diritti di proprietà industriale e intellettuale facenti capo, esclusivamente, a Jobobo.
7.3 Il Worker si impegna altresì a mantenere la massima riservatezza e confidenzialità e a non divulgare né trasmettere a soggetti estranei a Jobobo alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti notizia e/o collaboratoriinformazione - a titolo esemplificativo e non esaustivo, esclusivamente nella misura strettamente necessaria informazioni di natura tecnica, commerciale, industriale e/o societaria attinenti alla Piattaforma, al Sito, alla Società Jobobo s.r.l., ai suoi partner commerciali - eventualmente ottenute in ragione della propria iscrizione alla Piattaforma e/o del dell’esecuzione della Prestazione. Tale impegno alla riservatezza opera per tutta la durata dell’iscrizione del Worker alla Piattaforma e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contrattoper i cinque anni successivi alla chiusura dell’Account Jobobo del Worker medesimo. Ciò, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli senza pregiudizio alcuno per gli eventuali ulteriori obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenzialiprevisti dalla vigente normativa applicabile.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta 7.4 Il Worker riconosce che la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità cui al presente articolo è idonea a determinare un grave pregiudizio in capo a Jobobo, della cui eventuale verificazione il Worker medesimo sarà ritenuto responsabile ai sensi e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamentiper gli effetti della vigente normativa applicabile.
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Sources: Worker Agreement
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali 1. Ciascuna Parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni, (a titolo esemplificativo e si impegnano – non esaustivo dati, piani di business, metodi, documentazione, formule, specifiche tecniche, risultati, valutazioni, processi di fabbricazione, know-how, materiale direttamente riferito a test e contestualmente promettonoprove, ai sensi dell’art. 1381 c.c.attività commerciali, che tale impegno sarà rispettato da ogni beni, prodotti, processi, o analisi) indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici dei singoli progetti previsti nell’ambito della Piattaforma e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, rese note all’altra parte direttamente o indirettamente, le indipendentemente dalle modalità di trasmissione, in virtù del presente accordo (d’ora in poi “Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle ”). La Parte ricevente tali Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura si obbliga a mantenerle strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto riservate per tutta la durata del presente accordo e per un successivo periodo di 5 anni dopo la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 conclusione. Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi Informazioni Confidenziali rimangono di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione proprietà della Parte che le ha ricevute;fornite.
(ii) divenute note alla Parte 2. Le Informazioni Confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha ricevute in assenza rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente accordo. Le Informazioni Confidenziali potranno essere divulgate previa autorizzazione scritta della parte che le ha rivelate fornite e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione. Le Informazioni Confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione acquisirne conoscenza per gli scopi del presente accordo e che siano a conoscenza degli obblighi di confidenzialità del presente accordo e/o che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.
4. Le obbligazioni di cui al presente articolo non saranno inoltre applicabili a informazioni che siano: a) già note alla parte ricevente, in base ad evidenza documentabile, al momento della loro divulgazione; b) sviluppate in maniera indipendente da parte ricevente prima o indipendentemente dalla loro comunicazione da parte della parte che le ha rivelate e riservatezza stabiliti nel presente Contrattociò sia dimostrabile con idonea documentazione; e (iiic) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge comunicare obbligatoriamente da parte di parte ricevente in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità; in questo caso parte ricevente sarà tenuta a darne immediata notizia scritta alla parte che le ha fornite affinché quest’ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi o regolamentialtro idoneo rimedio.
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Sources: Accordo Quadro
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono 3.1 Per Informazione riservata si intende qualsiasi informazione divulgata o resa disponibile durante il periodo di validità del presente Contratto da una delle parti (la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettono, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a“parte divulgante”) all'altra parte (la “parte ricevente”) che:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico a. sia un’informazione identificata come riservata al momento della divulgazione o divenute tali entro un lasso di tempo ragionevole dalla divulgazione,
b. sia un’informazione non in ragione di dominio pubblico correlata a dispositivi medici o conseguenza terapie; lavori di un fattoricerca o sviluppo; specifiche o informazioni tecniche; piani di business come ad esempio informazioni finanziarie, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;di marketing o vendite, o
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti c. sia contenuta nel presente Contratto, fatte salve le norme inderogabili in materia di libertà di informazione.
3.2 La Parte alla quale sono state divulgate informazioni riservate dall'altra Parte manterrà la riservatezza in merito alle informazioni riservate, che proteggerà da accessi non autorizzati adottando lo stesso grado di diligenza utilizzato per proteggere le proprie informazioni riservate di pari importanza, e comunque con un grado di cura non inferiore a un ragionevole livello di diligenza.
3.3 Fatto salvo quanto stabilito nel presente Contratto, la parte ricevente non divulgherà le informazioni riservate a terzi senza il previo consenso scritto della parte divulgante. Una società affiliata di Medtronic non sarà considerata un soggetto terzo.
3.4 Le restrizioni e gli obblighi di riservatezza non si applicano a informazioni riservate di una delle parti: ▪ riguardo alle quali sia possibile dimostrare che la parte ricevente ne era a conoscenza o le aveva sviluppate in precedenza, a prescindere, o indipendentemente, da qualsiasi divulgazione della parte divulgante alla parte ricevente; ▪ che siano divulgate senza restrizioni alla parte ricevente in buona fede da un soggetto terzo che ne sia legittimamente in possesso e che abbia il diritto di effettuare tale divulgazione; o ▪ che siano o diventino di dominio pubblico o diventino altrimenti disponibili per la parte ricevente con una modalità diversa da una violazione del presente contratto o di qualsiasi altro obbligo di riservatezza.
3.5 Nel caso in cui un’Autorità pubblica richiedesse l'accesso ad informazioni riservate, la parte ricevente (iiinei limiti stabiliti dalla Legge in materia) informerà la cui parte divulgante di tale divulgazione è inderogabilmente richiesta e presenterà un parere legale a supporto della necessità di tale divulgazione.
3.6 La parte divulgante detiene ogni diritto, titolo e interesse sulle proprie informazioni riservate. Fatto salvo quanto espressamente stabilito nel presente Contratto, nessuna divulgazione di informazioni riservate sarà ritenuta tale da legge concedere a ciascuna delle parti qualsivoglia licenza, interesse o regolamentialtro diritto di proprietà intellettuale su tali informazioni riservate.
3.7 Al termine o alla scadenza del presente Contratto per qualsiasi motivo, la parte ricevente dovrà, su richiesta, compiere ragionevoli sforzi per restituire alla parte divulgante tutti i dati, le informazioni e i materiali di qualsiasi tipo che costituiscono informazioni riservate; fermo restando che la parte ricevente potrà detenere e mantenere riservate le copie o gli originali di tali documenti secondo quanto richiesto dalle leggi e dai regolamenti locali e a fini di prova giuridica.
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Sources: Contratto Di Fornitura a Titolo Di Comodato d'Uso Gratuito
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la Si definiscono Informazioni Riservate: tutte le informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole che siano comunicate dall’Ente o dall’Università (di seguito, ciascuna, “Parte Divulgante”) all’Università o all’Ente (di seguito, ciascuna, “Parte Ricevente”) nell’ambito delle attività oggetto del presente atto, inclusi altresì i risultati, ed espressamente individuate come confidenziali/riservate. La natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente. Con la sottoscrizione del presente atto la Parte Ricevente si impegna a mantenere la confidenzialità e a non divulgare a terzi il contenuto delle Informazioni Riservate senza la previa autorizzazione scritta della Parte Divulgante. La Parte Ricevente si impegnano – impegna in ogni caso a trattare e contestualmente promettono, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, proteggere le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili Riservate con la massima diligenza possibile e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere ad applicare tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative che la Parte Ricevente adotta per trattare e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza proteggere le proprie informazioni riservate di uguale natura. Gli obblighi di confidenzialità stabiliti dal presente contratto dovranno essere rispettati dalla Parte Ricevente per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui ciascuna delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precedeRiservate viene comunicata alla Parte Ricevente. Resta inteso che non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che: Comune di Venezia Data: 13/01/2022, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra PG/2022/0017226 • siano di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o lo diventino in seguito a condizione che ciò non derivi dall’inadempimento agli obblighi di confidenzialità della Parte ricevente; • siano note alla Parte ricevente prima della loro rivelazione o siano acquisite o sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente o dal proprio personale, inclusi i borsisti, stagisti e ove richiesto dalla dottorandi; • sia previsto che debbano essere rivelate per effetto di legge o per ordine dell’autorità giudiziaria, purché la Parte ricevente ne dia notizia alla Parte Divulgante prima di rivelarle, affinché possano essere predisposte tutte le misure necessarie per garantire la divulgazione limitatamente ai requisiti di legge o all’ordine dell’autorità giudiziaria; • siano ottenute dalla Parte ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ per il tramite di un terzo il quale le conosce in buona fede e ha pieno e legittimo titolo di disporne. Con riferimento alle “Informazioni riservate” la Parte Ricevente: • utilizzerà le “Informazioni riservate” per il solo e unico scopo dell’esecuzione delle attività di cui al presente atto; • non utilizzerà le “Informazioni riservate” in alcun modo che possa rivelarsi dannoso, anche solo indirettamente, alla Parte Divulgante; • non potrà riprodurre, in tutto o in parte, le “Informazioni riservate” se non quanto espressamente autorizzato con apposito atto scritto dalla Parte Divulgante; • restituirà, a seguito di semplice richiesta scritta della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per Parte Divulgante, tutta la sua Durata edocumentazione relativa alle “Informazioni riservate” che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate; • distruggerà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle “Informazioni riservate” che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate. Nel caso in cui la Parte Divulgante non chieda la restituzione o la distruzione della documentazione relativa alle “Informazioni riservate” o delle riproduzioni della stessa che siano state autorizzate allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso scadere del presente Accordo Operativo la Parte ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ conserverà tale documentazione e tali riproduzioni con la cura del buon padre di famiglia e provvederà a distruggerle scaduto il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui la citata documentazione è stata consegnata o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano le citate riproduzione sono state eseguite. La Parte Ricevente si impegna a limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all’interno della propria organizzazione ai soli soggetti che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi ne debbano venire a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non conoscenza in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamentinatura del loro incarico.
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Sources: Accordo Operativo
Riservatezza. 12.1 15.1 Il termine “Informazioni Riservate”, nel significato qui utilizzato, comprenderà tutte le informazioni di carattere scientifico, tecnico, commerciale o finanziario che Miltenyi Biotec renda note al Clien- te, ivi comprese informazioni apprese dal Cliente durante le visite presso gli stabilimenti di Miltenyi Biotec o in relazione al perfezio- namento dell’Accordo per la prestazione dei Servizi. Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle presenti Condizioni Generali non si applicheranno alle Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettonoriserva- te, ai sensi dell’art. 1381 c.c.o parte di esse, che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – ache, come dimostrato dal Cliente sulla base di adeguata prova documentale scritta:
(ia) siano rese note al pubblico, al momento presente o in futuro, senza alcun inadempimento da parte del Cliente delle obbligazioni assunte in base alle presenti Condizioni Generali;
(b) il Cliente possa dimostrare di esserne stato legittimamente in possesso prima dell’esecuzione delle presenti Condizioni Genera- li, come comprovato da documenti scritti contenuti nei suoi archivi;
(c) il Cliente riceva legittimamente da una terza parte non comunicarevincola- ta da alcun obbligo di riservatezza nei confronti di ▇▇▇▇▇▇▇▇ Biotec;
(d) siano sviluppate in maniera indipendente da parte del Cliente da persone che non avevano accesso alle Informazioni riservate.
15.2 Il Cliente si impegna a tenere riservate e non pubblicare né divul- gare a terze parti le Informazioni Riservate senza previo consenso scritto Miltenyi Biotec, dare accesso, divulgare impegnandosi altresì a non utilizzare dette Informazioni riservate per alcuno scopo diverso dall’uso dei Pro- dotti e/o fornire dei risultati dei Servizi. Il Cliente si impegna a terzisalvaguar- dare la riservatezza delle Informazioni Riservate con la medesima diligenza (e in ogni caso con una diligenza non inferiore a un livel- lo ragionevole) con cui protegge le proprie informazioni riservate, direttamente o indirettamente, e a conservare sempre le Informazioni Confidenziali;Riservate in un luogo sicu- ro.
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna 15.3 Il Cliente si impegna a limitare la divulgazione delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
Riservate solo ai suoi amministratori, direttori, dipendenti e pro- fessionisti esterni (iiiivi compresi consulenti, lavoratori autonomi e simili) rendere note o a un soggetto controllato dal, controllante il o soggetto al comune controllo con, il Cliente (“Affiliata”) i quali debbano neces- sariamente conoscere le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria Riservate e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli i quali siano vincolati da obblighi di riservatezza di e non-utilizzo almeno tanto re- strittivi quanto quelli qui contenuti, e si impegna altresì a informare tali soggetti; e
(iv) porre soggetti delle obbligazioni assunte dal Cliente in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenzialivirtù del pre- sente documento.
12.2 Fermo quanto precede15.4 Ove al Cliente debba divulgare Informazioni Riservate al fine di adempiere a leggi, le Parti potranno regolamenti o decisioni da parte di una corte, il Cliente avrà l’obbligo di rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto Riservate solo nel- la misura necessaria ai fini dell’adempimento, fermo restando co- munque che il Cliente dovrà tempestivamente informare per iscrit- to Miltenyi Biotec di tale richiesta di rivelazione di Informazioni Ri- servate, in maniera tale che Miltenyi Biotec possa richiedere un’adeguata misura protettiva; il Cliente dovrà adoperarsi per quanto possibile per garantire il trattamento riservato delle Infor- mazioni Riservate da rivelare.
15.5 Il Cliente dovrà immediatamente restituire a Miltenyi Biotec tutte le Informazioni Riservate di natura materiale da questa fornitegli, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo, materiali, documenti, pia- ni, disegni, contenitori di dati di qualsiasi tipo, e qualunque copia dei medesimi, dietro richiesta scritta di ▇▇▇▇▇▇▇▇ Biotec, fermo re- stando comunque che il Cliente potrà trattenerne una copia del materiale restituito conservandola all’interno degli archivi riservati e ad accesso ristretto tenuti dal suo consulente legale, allo scopo di determinare l’eventuale sussistenza di un’obbligazione e solo in relazione a tale scopo.
15.6 Miltenyi Biotec non rilascia alcuna dichiarazione né garanzia in merito alle Informazioni Riservate. Il Cliente farà affidamento sulle Informazioni riservate a proprio esclusivo rischio. Il Cliente ricono- sce esplicitamente che le Informazioni Riservate vengono fornite “as is”.
15.7 Nel caso di violazione, o minacciata violazione, delle disposizioni del presente articolo 15 da parte del Cliente, ▇▇▇▇▇▇▇▇ Biotec sarà autorizzata a richiedere un provvedimento giudiziario con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge quale si ingiunga al Cliente di astenersi dal commettere tale violazione senza necessità di dimostrare o per ordine della Pubblica Autoritàprovare i danni effettivamente pa- titi.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Condizioni Generali Di Contratto
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono 1. Il Prestatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro.
3. L’obbligo di cui al precedente primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Prestatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettonoStazione Appaltante, ai sensi dell’artprevia comunicazione al Prestatore mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro, fermo restando che il Prestatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alla Stazione Appaltante.
6. 1381 c.c.Il Prestatore potrà citare i termini essenziali del presente Accordo Quadro, che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e/o fornire appalti.
7. Il Prestatore si impegna, altresì, a terzirispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 196 del 2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
8. Il Prestatore si impegna ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate. Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla scadenza di tutte le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi obbligazioni contrattuali connesse alla stipula del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti eAccordo Quadro o alla eventuale risoluzione/o collaboratorirecesso anticipato dello stesso – quindi, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale anche oltre la durata del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisichepresente Accordo Quadro che, giuridichecon riferimento a tale aspetto, organizzative e tecniche idonee a garantire sarà considerato pienamente valido ed efficace anche oltre la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenzialisopraggiunta scadenza.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Riservatezza. 12.1 (Art. 32 Sez. 1 lettera a e b GDPR e art. 25 cpv. 1 GDPR) Controllo di accesso fisico Implementazione Mapp manterrà misure adeguate al fine di impedire a persone non autorizzate di accedere alle apparecchiature di trattamento dei dati qualora i dati personali siano trattati o utilizzati. - Stabilite aree di sicurezza con punti di ingresso/uscita protetti. - Procedure di autorizzazione per dipendenti e terze parti. - Procedure di gestione dei visitatori per garantire un’idonea autenticazione e supervisione. - Monitoraggio TVCC per tutti i centri di dati e le sedi degli uffici primari che coprono tutti i punti di ingresso e di uscita. - L'accesso alle apparecchiature del centro di dati richiede come minimo due diversi fattori di autenticazione. - Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata apparecchiature sono installate per proteggerle in modo efficace dalla divulgazione non autorizzata delle Informazioni Confidenziali informazioni. - Sistemi di allarme di sicurezza per i centri di dati e si impegnano – e contestualmente promettono, ai sensi dell’artle sedi di uffici primari. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare - Ricezione in presenza di operatori e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili agenti di sicurezza nei centri di dati. - Procedure per l'assegnazione sicura delle chiavi di accesso e/o utilizzare alcuna l'iscrizione dei dati biometrici. - Sistema di accesso elettronico che registra tutti gli accessi ai centri di dati e alle sedi degli uffici primari. Controllo dell'accesso al sistema Implementazione Mapp manterrà misure adeguate all’impedimento che i suoi sistemi di trattamento dei dati personali vengano utilizzati da persone non autorizzate. - Mantenimento della politica di controllo accessi. - Procedura per la gestione di account utente e privilegiati in linea con il ciclo di vita occupazionale basato su una directory centrale. - Autenticazione a più fattori richiesta per l'accesso privilegiato all'infrastruttura. - Politica per le password che richiede tecnicamente almeno 8 caratteri; includere almeno tre dei seguenti quattro elementi: lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri, simboli; una password diversa dalle 8 precedentemente utilizzate; le password utente interne sono reimpostate alla scadenza e potenziale compromissione della password; e una lunghezza minima per account di amministratore e di servizio di 14 caratteri. Gli utenti sono tenuti a cambiare le password iniziali al primo accesso. - Opzione di abilitare l'autenticazione a più fattori o il single sign-on tramite l'origine dell'identità personalizzata per aumentare la garanzia di accesso del cliente (si applica a Mapp Engage, Mapp Intelligence e Mapp Acquire). - I dipendenti sono tenuti a seguire la politica della “scrivania pulita” (c.d. clean desk policy). Le schermate vengono bloccate automaticamente dopo non più di 15 minuti di inattività. - L’accesso alla rete interna di Mapp è limitato ai dispositivi aziendali autorizzati. - I sistemi anti-malware installati su tutti i sistemi Windows e server Linux che sono suscettibili alle infezioni da malware. - Monitoraggio di eventi di sicurezza relativi a sistemi interni e di produzione di Mapp Cloud. - Nessun trattamento dei dati su dispositivi mobili come telefoni cellulari o tablet. - Politica che vieta il trasferimento di dati su supporti rimovibili. - Il Cliente rimane responsabile della protezione delle Informazioni Confidenziali credenziali GUI e API sotto il suo controllo. - Processo per finalità estranee la gestione delle vulnerabilità tecniche che include l'indurimento dell'infrastruttura del server fisico e virtuale, analisi del codice statico, valutazioni periodiche delle vulnerabilità interne e test di penetrazione di terze parti e patch tempestive delle debolezze di sicurezza seguendo un approccio basato sul rischio. I clienti possono condurre le proprie valutazioni tecniche in accordo con Mapp. - Principi di codifica sicuri secondo OWASP Top 10, che vengono regolarmente forniti agli scopi sviluppatori di software di Mapp. - Le reti di produzione fisica e virtuale sono strettamente controllate, efficacemente segregate e protette da firewall. Nessuna archiviazione di dati nell’area di presentazione di una rete. - Sistema di rilevamento e prevenzione delle intrusioni basato sulla rete installato e monitorato (applicabile a Mapp Engage e Mapp Intelligence). - Sistema di rilevamento delle intrusioni basato su host installato e monitorato (applicabile a Mapp Engage). Controllo dell'accesso ai dati Implementazione Mapp manterrà misure adeguate a la prevenzione dell’operazione di lettura, copia, modifica o cancellazione non autorizzata all'interno dei sistemi informativi - Procedura per la gestione dei diritti di accesso utente di Mapp e privilegiati in linea con il ciclo di vita occupazionale basato su una directory centrale. - Accesso ai dati riservati ai gruppi autorizzati. - L'assegnazione dei diritti di accesso privilegiato segue il principio del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti minimo privilegio. - Ruolo granulare e modello di autorizzazione implementati per Mapp Cloud per consentire la personalizzazione dell'accesso dei Clienti in base al principio della necessità di sapere. - Gli account degli elenchi centrali di Mapp vengono rivisti con cadenza semestrale. - Gli account privilegiati di Mapp con diritti e accesso all’infrastruttura vengono rivisti almeno una volta l’anno. - L’attività dell’utente e dell’account privilegiato, così come altri eventi relativi alla sicurezza, vengono registrati e i registri protetti da perdita e manipolazione. - I registri degli account privilegiati di Mapp vengono regolarmente esaminati, manualmente e/o collaboratoriautomaticamente. - Il Cliente rimane responsabile delle revisioni di accesso specifiche dell'applicazione, esclusivamente nella misura strettamente necessaria dell’accuratezza della lista di controllo degli accessi e della protezione delle credenziali assegnate. - I sistemi di archiviazione applicano la crittografia a livello di filesystem od oggetto usando AES-256 (o equivalente, applicabile a Mapp Engage e a seguito della sottoscrizione Mapp Acquire). - Utilizzo di accordi contenenti obblighi filesystem crittografati su laptop aziendali. - Utilizzo di confidenzialità supporti rimovibili tecnicamente limitati. - Procedure per lo smaltimento sicuro delle apparecchiature e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale cancellazione irreversibile dei dati durante l’off-boarding del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenzialicliente.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Data Privacy & Security
Riservatezza. 12.1 1. Il contenuto delle presenti Condizioni generali e le informazioni scambiate tra le Parti in esecuzione del Contratto che non siano già di dominio pubblico sono riservati e non possono essere utilizzati al di fuori dell’ambito delle attività per le quali sono state richieste/fornite.
2. È assolutamente vietato l’utilizzo commerciale delle stesse verso altri soggetti. Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – a garantirne la riservatezza anche per conto dei rispettivi amministratori, dipendenti e contestualmente promettono, ai sensi dell’artconsulenti per tutta la durata dell’IRU.
3. 1381 c.c., che L’obbligo di riservatezza riguarda anche la documentazione relativa all’Infrastruttura ED consegnata all’Operatore. Qualora tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare documentazione sia necessaria all’attività di progettazione e/o fornire a terzirealizzazione della Rete in Fibra Ottica, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali la stessa può essere utilizzata solo per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai fini propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della ovvero essere trasmessa dall’Operatore ad Infratel nel caso di partecipazione alle gare da essa bandite. In entrambi i casi la consegna di tale documentazione ad un soggetto differente dall’Operatore stesso è consentita solo previa sottoscrizione di accordi contenenti obblighi un apposito accordo di confidenzialità riservatezza di contenuto equivalente a quello delle presenti Condizioni generali tra Operatore e ED. All’interno di tale accordo è fatto divieto di consegna di tale documentazione ad altri soggetti a nessuna condizione; una copia dell’accordo di riservatezza analoghi concluso con tali soggetti deve essere trasmessa dall’Operatore a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli ED.
4. Gli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in non potranno, comunque, essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire eccepiti ad Autorità che chiedano legittimamente la tutela e l’assoluta segretezza comunicazione delle Informazioni Confidenzialiinformazioni.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte 5. Alla scadenza dell’accordo di riservatezza l’Operatore e ove richiesto dalla legge o per ordine i terzi dallo stesso incaricati che hanno concluso accordi di riservatezza devono provvedere alla distruzione della Pubblica Autoritàdocumentazione cartografica consegnata da ED.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi 6. Qualora l’Operatore di confidenzialità telecomunicazione, ricevuta la Cartografia, non proceda con la richiesta di ▇▇▇▇▇▇▇ e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata esuccessiva accettazione deve provvedere, allo stesso mododandone comunicazione a ED, successivamente alla sua scadenzaall’immediata distruzione della Cartografia ricevuta; pari obbligazione deve assicurarsi che sia adempiuta dai terzi cui ha consegnato, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi previa sottoscrizione di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza idonei accordi di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamentitale Cartografia.
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Sources: Condizioni Generali Di Accesso All'infrastruttura Elettrica
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono Comma 1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
Comma 2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
Comma 3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Comma 4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. APPALTATORE SUBAPPALTATORE ……………………………………. Nel sottoscrivere il presente contratto il Subappaltatore si impegna ad osservare, oltre alla norma di legge ed ai regolamenti vigenti, le regole comportamentali definite e comunicate dall’ Appaltatore e volte ad assicurare il rispetto delle predette norme di legge e regolamenti, al fine di prevenire la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali commissione di reati nell’interesse o a vantaggio dell’azienda. In particolare il Subappaltatore si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico e si impegnano – e contestualmente promettono, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare le procedure e/o fornire i protocolli adottati dall’Appaltatore in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001, link ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, riserve area (in alto a terzidestra), direttamente o indirettamentesecondo pulsante da sinistra “ codice etico 231”. Rovigo, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelarelì 10/03/2021 SUBAPPALTATORE ………………….. Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il Subappaltatore dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli Art. 7 Revisione prezzi, rendere disponibili eArt. 8 Contabilizzazione del servizio/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi Pagamenti, Art. 9 Penali, Art. 12 Disposizioni in materia di sicurezza del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratoricantiere, esclusivamente nella misura strettamente necessaria Art. 13 Disposizioni in materia di sicurezza ambientale, Art. 14 Disposizioni in materia di Responsabilità Sociale, Art. 15 Risoluzione del contratto, Art. 16 Recesso dal contratto, Art. 18 Oneri a carico del Subappaltatore, Art. 19 Responsabilità del Subappaltatore, Art. 21 Clausola compromissoria, Art. 24 bis Clausola risolutiva espressa ex art. 3 comma 8 l. 136/2010 e a seguito della sottoscrizione s.m.i., Art. 25 Divieto di accordi contenenti obblighi ulteriore subappalto e di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale cessione del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenzialicontratto.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Subcontract Agreement
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono 11.1. Il Fornitore dà atto e riconosce che la natura assolutamente riservata Società è proprietaria delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettono, ai sensi dell’artRiservate ed è titolare di ogni relativo dirittodi proprietà intellettuale.
11.2. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – Il Fornitore è tenuto a:
(a) mantenere segrete e a non rivelare ad alcuna terza parte le Informazioni Riservate;
b) porre in essere tutte le misure e cautele ragionevolmente necessarie ed appropriate per prevenire la divulgazione e l’uso non autorizzato delle Informazioni Riservate;
c) al termine della fornitura, o anche antecedentemente su richiesta della Società, restituire immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate ed a distruggerne qualsiasi copia cartacea o su qualsiasi altro supporto;
d) utilizzare le Informazioni Riservate soltanto in quanto necessario per l’esecuzione dell’Accordo;
e) non riprodurre o copiare le informazioni Riservate se non nei limiti autorizzati espressamente dalla Società;
f) non brevettare, né registrare come marchio, design o modello alcuna informazione o dato contenuto nelle Informazioni Riservate;
g) limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli dipendenti i cui incarichi giustifichino la necessità di conoscere tali Informazioni Riservate;
h) informare i dipendenti all’interno della propria organizzazione che vengano a conoscenza delle Informazioni Riservate degli impegni di segretezza ad esse relativi;
i) non comunicare, dare accesso, divulgare sviluppare per terzi e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, indirettamente prodotti realizzati sfruttando le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna Riservate; j)imporre e garantire il rispetto delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del obbligazioni derivanti dal presente Contratto;
(iii) rendere note articolo a qualsiasi soggetto terzo al quale il Fornitore debba trasmettere le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente ContrattoRiservate nell'ambito dell’esecuzione dell’Accordo, fermo restando, in ogni caso, restando che ogni Parte resterà il Fornitore sarà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o nei confronti della Società per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di qualsiasi violazione degli obblighi di confidenzialità cui al presente articolo rispetto alle Informazioni Riservate commessa da detti terzi.
11.3. Né le presenti Condizioni Generali né la rivelazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per ilFornitore di diritti a concessioni di licenze su brevetti, domande di brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale su informazioni e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamentidati inclusi nelle Informazioni Riservate.
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Riservatezza. 12.1 1. Il contenuto delle presenti Condizioni generali e le informazioni scambiate tra le Parti in esecuzione del Contratto che non siano già di dominio pubblico sono riservate e non possono essere utilizzate al di fuori dell’ambito delle attività per le quali sono state richieste/fornite.
2. È assolutamente vietato l’utilizzo commerciale delle stesse verso altri soggetti. Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – a garantirne la riservatezza anche per conto dei rispettivi amministratori, dipendenti e contestualmente promettono, ai sensi dell’artconsulenti per tutta la durata dell’IRU.
3. 1381 c.c., che L’obbligo di riservatezza riguarda anche la documentazione relativa all’Infrastruttura ED consegnata all’Operatore. Qualora tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare documentazione sia necessaria all’attività di progettazione e/o fornire a terzirealizzazione della Rete in Fibra Ottica, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali la stessa può essere utilizzata solo per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai fini propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della ovvero essere trasmessa dall’Operatore ad Infratel nel caso di partecipazione alle gare da essa bandite. In entrambi i casi la consegna di tale documentazione ad un soggetto differente dall’Operatore stesso è consentita solo previa sottoscrizione di accordi contenenti obblighi un apposito accordo di confidenzialità riservatezza di contenuto equivalente a quello delle presenti Condizioni generali tra Operatore e ED. All’interno di tale accordo è fatto divieto di consegna di tale documentazione ad altri soggetti a nessuna condizione; una copia dell’accordo di riservatezza analoghi concluso con tali soggetti deve essere trasmessa dall’Operatore a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli ED.
4. Gli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in non potranno, comunque, essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire eccepiti ad Autorità che chiedano legittimamente la tutela e l’assoluta segretezza comunicazione delle Informazioni Confidenzialiinformazioni.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte 5. Alla scadenza dell’accordo di riservatezza l’Operatore e ove richiesto dalla legge o per ordine i terzi dallo stesso incaricati che hanno concluso accordi di riservatezza devono provvedere alla distruzione della Pubblica Autoritàdocumentazione cartografica consegnata da ED.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi 6. Qualora l’Operatore di confidenzialità telecomunicazione, ricevuta la Cartografia, non proceda con la richiesta di ▇▇▇▇▇▇▇ e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata esuccessiva accettazione deve provvedere, allo stesso mododandone comunicazione a ED, successivamente alla sua scadenzaall’immediata distruzione della Cartografia ricevuta; pari obbligazione deve assicurarsi che sia adempiuta dai terzi cui ha consegnato, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi previa sottoscrizione di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza idonei accordi di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamentitale Cartografia.
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Sources: Condizioni Generali Di Accesso All'infrastruttura Elettrica
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali 1. Ciascuna Parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni, (a titolo esemplificativo e si impegnano – non esaustivo dati, piani di business, metodi, documentazione, formule, specifiche tecniche, risultati, valutazioni, processi di fabbricazione, know-how, materiale direttamente riferito a test e contestualmente promettonoprove, ai sensi dell’art. 1381 c.c.attività commerciali, che tale impegno sarà rispettato da ogni beni, prodotti, processi, o analisi) indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici dei singoli progetti previsti nell’ambito della Piattaforma e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, rese note all’altra parte direttamente o indirettamente, le indipendentemente dalle modalità di trasmissione e comunicazione, in virtù del presente Addendum (d’ora in poi “Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle ”). La Parte ricevente tali Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura si obbliga a mantenerle strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto riservate per tutta la durata del presente Addendum e per un successivo periodo di almeno 5 anni dopo la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 conclusione. Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi Informazioni Confidenziali rimangono di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione proprietà della Parte che le ha ricevute;fornite.
(ii2. Le Informazioni Confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha fornite e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente Addendum. Le Informazioni Confidenziali potranno essere divulgate previa autorizzazione scritta della Parte che le ha fornite e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione. Le Informazioni Confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi connessi al presente ▇▇▇▇▇▇▇▇ e che siano a conoscenza degli obblighi di confidenzialità del presente Addendum e/o e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Addendum.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Addendum.
4. Le obbligazioni di cui al presente articolo non saranno inoltre applicabili a informazioni che siano:
a) divenute già note alla parte ricevente, in base ad evidenza documentabile, al momento della loro divulgazione; b) sviluppate in maniera indipendente dalla Parte ricevente prima o indipendentemente dalla loro comunicazione, come dimostrabile con idonea documentazione; c) da comunicare obbligatoriamente in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità; in questo caso la Parte ricevente sarà tenuta a darne immediata notizia scritta alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità fornite affinché quest’ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamentialtro idoneo rimedio.
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Sources: Addendum
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e si impegnano – le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e contestualmente promettono, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e/o collaboratoridipendenti, esclusivamente nella misura strettamente necessaria consulenti e a seguito della sottoscrizione risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contrattoquesti ultimi, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza segretezza ▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ caso di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto inosservanza degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente.L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e riservatezza stabiliti appalti, previa comunicazione dell’INFN. Il Responsabile Unico del Progetto SCHEDA DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA ID CRITERIO MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TECNICO “T” Tabellare (Pmax) “Q” Quantitativo (Pmax) “D” Discrezionale (Pmax) FORMULA PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO Possesso requisito SI/NO Riferimento documentale Criteri tecnici 1 Qualità tecnica dei rivelatori NO
1.1 Volume efficace 20 Vedi Lettera Invito Vedi Lettera Invito
1.2 Risoluzione energetica 5 Vedi Lettera Invito Vedi Lettera ▇▇▇▇▇▇
1.5 Richieste Opzionali: segmentazione 10 Vedi Lettera Invito Vedi Lettera Invito 2 Adeguatezza dell’array per misure in ambiente sotterraneo NO
2.1 Si valuterà la compatibilità con le restrizioni dimensionali descritte nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.capitolato tecnico 10 Vedi Lettera Invito Vedi Lettera Invito
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Sources: Deliberazione
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono 14.1 Il Fornitore dovrà mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni relative a know-how, specifiche, invenzioni, processi o iniziative di natura assolutamente riservata delle confidenziale resi noti dalla Società (le “Informazioni Confidenziali Riservate”) e si impegnano – e contestualmente promettonotrasmesse al Fornitore medesimo, ai sensi dell’artsuoi dipendenti, agenti o subappaltatori, e qualsiasi altra informazione riservata che il Fornitore potrà ottenere relativamente all'attività della Società, ai suoi prodotti e servizi. 1381 c.c.Il Fornitore potrà divulgare le informazioni riservate solo a quei suoi dipendenti, agenti e subappaltatori che tale impegno sarà rispettato ne devono venire a conoscenza ai fini dell'adempimento degli obblighi del Fornitore assunti in virtù del Contratto, e garantirà che tali dipendenti, agenti e subappaltatori rispetteranno gli obblighi enunciati nel presente punto. Il Fornitore può inoltre divulgare tali informazioni riservate della Società, se richiesto dalla legge, da ogni qualsiasi autorità governativa o di vigilanza o da un tribunale competente, a condizione che il medesimo Fornitore ne dia comunicazione alla Società con idoneo preavviso, nei casi in cui sia lecito farlo, e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) che non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire le divulghi a terzi, direttamente o indirettamentesalvo previa assicurazione scritta da parte di questi che tali informazioni saranno trattate come riservate. Il Fornitore dovrà immediatamente restituire alla Società e cancellare dai propri sistemi informatici, su richiesta di quest'ultima, tutte le Informazioni Confidenziali;Riservate fornendo evidenza dell’avvenuta cancellazione.
(ii) 14.2 Il Fornitore non svelarepubblicizzerà né divulgherà in altro modo il presente Contratto o uno dei suoi termini ad alcuna parte senza la previa autorizzazione scritta della Società.
14.3 In relazione a qualsivoglia Informazione Riservata di ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note Il Fornitore dovrà adottare le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a specifiche misure di protezione di seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restandoindicate, in ogni casorelazione al relativo livello di classificazione: -Company Confidential: diffusione delle informazioni attraverso una lista di distribuzione nominativa. La diffusione della documentazione cartacea avviene o con consegna a mano oppure con doppia busta tramite vettori autorizzati. La diffusione in formato elettronico avviene tramite email con cifratura, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi vige il divieto di riservatezza uso di tali soggetticaselle di posta private/gratuite; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative oppure tramite sistemi di condivisione dei files con cifratura e tecniche idonee autenticazione a garantire doppio fattore; la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenzialicifratura minima è sempre AES256.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Purchase Agreement
Riservatezza. 12.1 1. In esecuzione del presente Accordo, ciascuna Parte potrebbe avere accesso ad informazioni dell’altra Parte o di societm del Gruppo dell’altra Parte (in forma verbale, cartacea od elettronica) che siano relative ad attivitm passate, presenti o future riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, i prodotti, i servizi e le conoscenze tecniche (di seguito, “Informazioni Riservate”).
2. Le Parti riconoscono Informazioni Riservate di una Parte (di seguito “Parte Comunicante”) possono essere utilizzate dall’altra Parte (di seguito “Parte Ricevente”) solo in relazione all’esecuzione del presente Accordo e potranno essere divulgate dalla Parte Ricevente esclusivamente ai propri dipendenti, societm controllanti, societm controllate, consulenti, fornitori e sub- fornitori che debbano conoscerle ai fini dell’esecuzione di quanto previsto nel presente Accordo. Ogni Parte riconosce che i menzionati soggetti sono obbligati al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Accordo con riferimento alle Informazioni Riservate.
3. Ciascuna Parte s’impegna a proteggere la natura assolutamente riservata riservatezza delle Informazioni Confidenziali Riservate dell’altra Parte con la stessa cura con la quale protegge la riservatezza delle proprie Informazioni Riservate e si impegnano – e contestualmente promettonocomunque con il grado di diligenza che le compete.
4. Le Informazioni Riservate non potranno essere copiate o riprodotte senza il previo consenso scritto della Parte Comunicante. Le Informazioni Riservate messe a disposizione nel corso del presente Accordo, ai sensi dell’art. 1381 c.c.incluse eventuali loro copie, che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente dovranno essere restituite alla Parte Comunicante o collaboratore – adistrutte al verificarsi del primo tra i seguenti eventi:
(ia) la cessazione, per qualsiasi causa, del presente Accordo;
b) la richiesta della Parte Comunicante, a meno che la Parte Ricevente non comunicare, dare accesso, divulgare e/sia autorizzata a trattenere tali Informazioni Riservate ad altro titolo.
5. Niente nel presente Accordo impone alla Parte Ricevente di mantenere riservate o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, comunque tenere confidenziali le Informazioni Confidenziali;Riservate se:
(iia) non svelareal momento in cui le Informazioni Riservate sono state per la prima volta divulgate dalla Parte Comunicante alla Parte Ricevente, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna la Parte Ricevente si trovava gim in possesso, lecitamente, delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;Riservate; o
(iiib) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/Riservate divengono pubbliche per causa diversa dalla negligenza o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti dalla violazione delle obbligazioni gravanti sulla Parte Ricevente contenute nel presente Contratto, fermo restandoAccordo; o
c) la divulgazione delle Informazioni Riservate è richiesta dalla legge o da un provvedimento di un’Autoritm e, in ogni casodetta eventualitm, che ogni deve essere comunicata soltanto quella parte delle Informazioni Riservate la cui divulgazione viene ordinata, usando le migliori cautele per ottenere un trattamento confidenziale per qualsiasi Informazione Riservata comunicata. Resta fermo che, in tale eventualitm, la Parte resterà responsabile finale del rispetto degli Ricevente informerm immediatamente la Parte Comunicante dell’esistenza di tale obbligo.
6. Gli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate cui al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto articolo si applicheranno per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente durata del presente Accordo e per i 5 (cinque) anni successivi alla sua scadenza, scadenza di tutte le obbligazioni connesse alla stipula dell’Accordo o alla eventuale risoluzione, /recesso o cessazione per qualsivoglia causaanticipato dello stesso.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Accordo Di Adesione
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali e 17.1 Il Cliente si impegnano – e contestualmente promettono, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire impegna a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura mantenere strettamente necessaria riservate e a seguito della sottoscrizione non divulgare a terzi tutte le informazioni commerciali e tecniche messe a disposizione da Movyon, ivi incluse quelle relative a Società del Gruppo Atlantia, o di accordi contenenti obblighi di confidenzialità cui venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto. Ciascuna delle Parti inoltre terrà riservate e riservatezza analoghi non divulgherà a quelli terzi le informazioni ed i risultati dell’altra Parte scaturiti dal presente Contratto ed utilizzerà le stesse ai soli fini dell’esercizio dei propri diritti previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, . Resta inteso che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi l'obbligo di riservatezza di tali soggetti; e
vincola le Parti per tutta la durata dell'esecuzione del presente Contratto e sopravvivrà alla cessazione del presente contratto per 5 (ivcinque) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee anni dopo la sua cessazione a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, qualsiasi causa dovuta. Tuttavia le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con Riservate solo nei seguenti casi:
(a) nell’ambito di un contenzioso derivante dal, o comunque relativo al, Contratto;
(b) qualora le Informazioni Riservate siano o siano diventate di dominio pubblico;
(c) su richiesta di qualsiasi autorità pubblica o di vigilanza o di controllo che abbia competenza nei confronti delle Parti, conformemente a disposizioni di legge che impongano a detta Parte di adempiere a tale richiesta;
(d) qualora sia necessario fornire le Informazioni ai propri revisori, amministratori, funzionari che abbiano necessità di conoscere tali informazioni.
17.2 Le Parti concorderanno preventivamente qualunque comunicazione al pubblico e/o comunicato stampa concernente la sottoscrizione del presente Contratto, il previo consenso scritto dell’altra suo contenuto o l’esecuzione, nell’osservanza degli obblighi di legge così come qualsiasi comunicato che sia, in qualunque modo, connesso e/o ricollegabile al presente Contratto. Nel caso in cui una Parte fosse tenuta ad effettuare un annuncio pubblico la Parte che effettuerà l’annuncio informerà preventivamente l’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto concorderà con tale altra Parte il testo di tale annuncio. Il Cliente è responsabile nei confronti di Movyon in merito all'esatta osservanza degli obblighi di confidenzialità innanzi descritti da parte dei propri dipendenti, nonché di eventuali propri subcontraenti e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causadei dipendenti di questi ultimi.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Condizioni Generali Di Contratto
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono 1. Tutta la natura assolutamente riservata documentazione e le informazioni di cui l’AIT verrà in possesso durante l’esecuzione delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettono, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi attività oggetto del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratoriAccordo dovranno essere considerate di assoluta riservatezza. L’AIT si impegna altresì a far rispettare anche al proprio personale ed a eventuali consulenti, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di collaboratori esterni la riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenzialicui al presente articolo.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano 2. I predetti impegni non si applicano ad informazioni che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note siano disponibili al pubblico al momento della divulgazione comunicazione alla Parte ricevente o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione lo diventino successivamente senza colpa della Parte ricevente, o che le ha ricevute;
la Parte ricevente possa dimostrare (iia) divenute note essere già lecitamente ad essa note, libere da vincoli di riservatezza o limiti d’uso, prima di riceverle dalla Parte ricevente, (b) o essere state ad esso comunicate da terzi senza vincoli di riservatezza o limiti d’uso o (c) essere state da esso sviluppate indipendentemente. Gli impegni di cui al presente articolo relativamente a ciascuna informazione confidenziale restano in vigore per 3 anni dalla data di comunicazione di detta informazione confidenziale alla Parte ricevente anche dopo la cessazione del presente Accordo.
3. Le Parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla violazione delle disposizioni del presente articolo qualora provino che tale violazione si è verificata nonostante l’uso della diligenza del buon padre di famiglia.
4. Le Parti concordano sin da ora che eventuali azioni di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione sulla riservatezza di cui del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore all’importo del finanziamento che ogni Parte riceve.
5. I risultati tecnici derivante dall’esecuzione del presente Accordo saranno proprietà comune delle Parti, che potranno utilizzarli per i propri fini istituzionali con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione tra le ha ricevute in assenza tre parti.
6. Le Parti concordano che è espressamente escluso ogni sfruttamento commerciale di obblighi detti risultati.
7. Le Parti riconoscono fin da ora che per la natura dell'oggetto, l'attività di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta collaborazione non può comportare invenzioni tali da legge o regolamentiessere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali.
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Sources: Accordo Di Collaborazione
Riservatezza. 12.1 10.1 Le Parti riconoscono s’impegnano a mantenere strettamente confidenziali e riservati tutti i dati, le informazioni siano esse in forma scritta, elettronica o orale, raccolte nell’ambito dei rapporti intervenuti sulla base del Contratto, i documenti e tutti i dettagli pertinenti la natura assolutamente riservata delle realizzazione del Bilancio, siano essi contraddistinti o meno dalla diciture “confidenziale” o simili (di seguito le “Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettono, ai sensi dell’art. 1381 c.c., Riservate”) che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare siano forniti e/o fornire comunicati loro, a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili far data dalla stipula del Contratto e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente di cui dovessero venire a conoscenza durante l'espletamento dell’Incarico e di qualsiasi altra attività inerente al Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai , assumendosi ogni responsabilità anche in ordine al rispetto di tale impegno da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori.
10.2 Le Informazioni Riservate non potranno essere divulgate a terzi, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e né in tutto né in parte, né in forma scritta, né orale ovvero in qualsiasi altra forma, se non a seguito di un’espressa autorizzazione scritta, da parte della sottoscrizione Parte che ne è titolare.
10.3 Qualora venga richiesto ad una Parte di accordi contenenti obblighi comunicare le Informazioni Riservate di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contrattosua conoscenza, fermo restandola stessa dovrà informare preventivamente per iscritto l’altra Parte, in ogni casomodo che la stessa sia messa in condizione di evitare la rivelazione delle Informazioni Riservate ai sensi e per gli effetti delle leggi applicabili.
10.4 Per tutta la durata del Contratto e per anni 2 (due) successivi alla cessazione o alla risoluzione dello stesso, per qualsiasi motivo o ragione essa si verifichi, le Parti si impegnano a:
a) mantenere riservate e non utilizzare le Informazioni Riservate, in tutto o in parte, per fini che ogni siano diversi dalla corretta e puntuale esecuzione del Contratto;
b) non divulgare o comunicare a terzi le Informazioni Riservate per nessuna ragione, se non previo assenso scritto dell’altra Parte resterà responsabile finale del rispetto degli o nei casi in cui ciò sia imposto dalla legge o da ordini della Pubblica Autorità;
c) rivelare le Informazioni Riservate solo ai propri dipendenti, collaboratori e consulenti entro i limiti strettamente necessari a dare corretta esecuzione al Contratto e assicurare che i propri dipendenti, collaboratori e consulenti e soggetti a essi correlati mantengano riservate e non divulghino tali informazioni;
d) adottare tutte le misure di sicurezza di carattere fisico, informatico, logistico e procedurale tali da limitare al minimo il rischio di dispersione, divulgazione o accesso di terzi non autorizzati alle Informazioni Riservate o ai documenti cartacei e/o informatici che le contengono;
e) non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate o parte delle stesse una volta cessato il Contratto. Il mancato adempimento agli obblighi di riservatezza sopra indicati con riguardo alle Informazioni Riservate comporterà l’obbligo della Parte inadempiente di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative risarcire ogni e tecniche idonee qualsiasi danno dovesse sopportare l’altra Parte a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 causa di tale inadempimento. Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare resta inteso che gli impegni di riservatezza di cui al presente art. 10 verranno meno nel caso e nel limite in cui:
a) le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge Riservate siano o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi diventino di confidenzialità e pubblico dominio, a prescindere dall’osservanza dell’impegno di riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevuteprecede;
(iib) divenute note le Informazioni Riservate fossero già legittimamente in possesso alla Parte prima che allo stessa venissero rivelate;
c) le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità Informazioni Riservate siano state fornite ad una Parte da soggetti terzi che non le hanno ottenute direttamente o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.indirettamente dall’altra Parte
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Sources: Servizi
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono 1. l’Aggiudicatario/Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione ▇▇▇▇, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. l’Aggiudicatario/Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la natura assolutamente riservata Centrale, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro, gli Appalti Specifici ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. l’Aggiudicatario/Fornitore può citare i termini essenziali dell’Accordo Quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale delle Informazioni Confidenziali modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. l’Aggiudicatario/Fornitore si impegnano impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. Articolo 22 – Risoluzione – Dichiarazione di nullità
1. In caso di inadempimento dell’Aggiudicatario/Fornitore anche a uno solo degli obblighi che saranno assunti con la stipula del relativo Appalto Specifico, l’Ente competente avrà facoltà di comunciare all’Aggiudicatario/Fornitore una diffida ad adempiere ai sensi e contestualmente promettonoper gli effetti dell’art. 1454 c.c.; qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione, l’Ente competente avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto relativo all’Appalto Specifico.
2. In ogni caso, si conviene che, la Centrale di Acquisto (nella fase di esecuzione del presente Accordo Quadro) e l’Ente competente (nella fase di svolgimento e di esecuzione dell’Appalto Specifico di riferimento) senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1381 1456 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – anonché ai sensi dell’art. 1360. C.c.,previa comunicazione al Fornitore., rispettivamente il presente l’Accordo Quadro (per la parte relativa al Fornitore inadempiente) ed il conseguente contratto nascente dall’Appalto Specifico, nei seguenti casi:
(ia) qualora fosse accertata non comunicaresussistenza o venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro, dare accesso, divulgare nonché per la stipula del competente Appalto Specifico;
b) qualora l’Aggiudicatario/Fornitore ponga in essere comportamenti anticoncorrenziali tesi a falsare e/o fornire a terzieludere il confronto competitivo tra i Fornitori per l’aggiudicazione degli Appalti Specifici, direttamente compresa l’ipotesi della mancata presentazione di offerta o indirettamente, le Informazioni Confidenzialidi presentazione di offerta inidonea per uno o più Appalti Specifici;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine stabilito;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo “▇▇▇▇▇, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
f) in caso di risoluzione anche di un solo contratto di fornitura da parte di almeno una Amministrazione Contraente, la Centrale di Acquisto si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale è stato risolto il Contratto di Fornitura;
g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;
i) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente Accordo.
3. La Centrale risolve di diritto l’Accordo Quadro nei casi previsti dall’art. 3 commi 8 e 9 della Legge 136/2010. Le Amministrazioni contraenti risolvono di diritto gli ordinativi di fornitura nei casi previsti dall’art. 3, commi 8 e 9, della Legge 136/2010.
4. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Appalti Specifici/Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno (iitre) non svelaredocumenti di contestazione ufficiale;
b) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, rendere disponibili comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
c) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;
d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’ articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;
h) in caso di scadenza del brevetto ed immissione sul mercato di nuovi prodotti.
5. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura realtivi al Fornitore rispetto al quale si è veirficata la risoluzione dell’Accordo Quadro a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o utilizzare alcuna della fornitura residui in favore delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;Amministrazioni Contraenti.
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti 6. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo e/o collaboratoridell’/degli Ordinativo/i di Fornitura, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito la Centrale e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’importo della sottoscrizione stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo dell’/degli Ordinativo/i di accordi contenenti obblighi Fornitura risolto/i. 7.. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contrattoequivalente importo, fermo restando, in che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali/o della Centrale al risarcimento dell’ulteriore danno.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Convenzione
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle 20.1. Ai fini del Contratto, per Informazione Confidenziale si intende ogni informazione o documento relativi all’attività del Locatore che non siano già stati resi di pubblico dominio da Locatore o con il suo consenso ed include (a titolo esemplificativo) ogni segreto aziendale, disegni e progetti tecnici, proposte, piani di vendita e strategie di produzione e di marketing, informazioni finanziarie, tecniche, informazioni sui prezzi e sui costi di esercizio, informazioni sui sistemi informativi aziendali, informazioni sui clienti, metodologie, idee e progetti relativi all’attività e/o ai prodotti del Locatore. Il Locatario prende atto che le Informazioni Confidenziali sono di esclusiva titolarità del Locatore e riconosce sin da ora che il Locatore ha adottato tutte le misure idonee a mantenere queste Informazioni Confidenziali segrete ai sensi degli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà Intellettuale.
20.2. Il Locatario si impegna a trattare le Informazioni Confidenziali in suo possesso (al pari di quelle di cui dovesse divenire in possesso nel corso dell’esecuzione del Contratto) in modo estremamente riservato e confidenziale, nonché di fare utilizzo di tali Informazioni Confidenziali unicamente nei limiti stabiliti dal Contratto, obbligandosi a non diffondere in tutto o in parte tali Informazioni Confidenziali senza il preventivo consenso scritto del Locatore.
20.3. Il contenuto del Contratto, nonché tutte le Informazioni Confidenziali di cui il Locatario venga a conoscenza nel corso dell’esecuzione del Contratto dovranno considerarsi informazioni strettamente riservate. Resta altresì inteso che il Locatario si impegna a non conservare al termine del presente Contratto per qualsiasi ragione qualsiasi documento o materiale contenente e/o altrimenti riguardante le Informazioni Confidenziali e a non farne copia, ma si impegnano – e contestualmente promettonoimpegna, ai sensi dell’art. 1381 c.c.entro 20 (venti) giorni dalla richiesta del Locatore, che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note distruggere ovvero restituire al Locatore le Informazioni Confidenziali soltanto di cui dovesse essere in possesso (nonché ogni copia, traccia o riproduzione di esse).
20.4. Le disposizioni di cui ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, due commi che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza precedono non si applicheranno: se la divulgazione di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla si renda necessaria per previsione di legge o per ordine della Pubblica Autoritàdell’autorità giudiziaria, circostanze che, ove ricorrenti, il Locatario si impegna a rendere tempestivamente note al Locatore.
12.3 Le Parti saranno obbligate 20.5. Il Locatario riconosce che l’inadempimento delle obbligazioni qui previste può determinare danni ingenti al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata Locatore e, allo stesso modopertanto, successivamente alla sua scadenzasi obbliga a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni danno, risoluzionecosto, recesso spesa o cessazione onere derivante da tale inadempimento o violazione. Senza pregiudizio per qualsivoglia causaogni altro rimedio o diritto riconosciuto al Locatore dalla legge, il Locatario riconosce che il semplice risarcimento dei danni può non rappresentare, in sé solo considerato, un rimedio adeguato; pertanto, il Locatario riconosce che, anche in assenza della prova di danni effettivi, eventuali ordinanze restrittive o altri provvedimenti cautelari od esecutivi rappresentano un adeguato e necessario rimedio in caso di inadempimento o violazione del presente articolo.
12.4 20.6. Le Parti riconoscono obbligazioni assunte dal Locatario ai sensi del presente articolo saranno valide ed efficaci per l’intera durata del Contratto e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
per i 5 (icinque) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note anni successivi alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezzacessazione dello stesso, o comunque per l’eventuale maggior periodo per cui la legge applicabile conceda protezione alle Informazioni Confidenziali in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamentiquestione.
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Sources: Rental Agreement
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la natura assolutamente riservata delle parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico. Le Informazioni Confidenziali Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegnano – e contestualmente promettono, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, direttamente impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o indirettamente, registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelareRiservate, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente salvo che nella misura strettamente necessaria e per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo. Ciascuna delle parti garantisce che l’accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a seguito della sottoscrizione quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di accordi contenenti obblighi società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di confidenzialità e riservatezza analoghi essere messi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restandoconoscenza delle stesse, in ogni casostretta dipendenza del contratto, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi e risponde dell’osservanza dell’obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti. La concedente ……………………………..…. Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall’inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da una terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte e ove richiesto dalla legge destinataria comunichi o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi divulghi: 1) in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso un’Autorità munita dei necessari poteri o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza forza di un fattoobbligo di legge, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii2) divenute note alla Parte che le ha ricevute per tutelare i propri interessi in assenza di obblighi di confidenzialità sede giudiziale e/o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti amministrativa; 3) nel presente Contratto; e (iii) la caso cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1) e 2), la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o regolamentidivulgazione alla parte proprietaria. Le parti s’impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.
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Sources: Contract of Concession for Use
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle 20.1. Ai fini del Contratto, per Informazione Confidenziale si intende ogni informazione o documento relativi all’attività di TMHIT che non siano già stati resi di pubblico dominio da TMHIT o con il suo consenso ed include (a titolo esemplificativo) ogni segreto aziendale, disegni e progetti tecnici, proposte, piani di vendita e strategie di produzione e di marketing, informazioni finanziarie, tecniche, informazioni sui prezzi e sui costi di esercizio, informazioni sui sistemi informativi aziendali, informazioni sui clienti, metodologie, idee e progetti relativi all’attività e/o ai prodotti di TMHIT. Il Cliente prende atto che le Informazioni Confidenziali sono di esclusiva titolarità di TMHIT e riconosce sin da ora che TMHIT ha adottato tutte le misure idonee a mantenere queste Informazioni Confidenziali segrete ai sensi degli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà Intellettuale. 20.2. Il Cliente si impegna a trattare le Informazioni Confidenziali in suo possesso (al pari di quelle di cui dovesse divenire in possesso nel corso dell’esecuzione del Contratto) in modo estremamente riservato e confidenziale, nonché di fare utilizzo di tali Informazioni Confidenziali unicamente nei limiti stabiliti dal Contratto, obbligandosi a non diffondere in tutto o in parte tali Informazioni Confidenziali senza il preventivo consenso scritto di TMHIT. 20.3. Il contenuto del Contratto, nonché tutte le Informazioni Confidenziali di cui il Cliente venga a conoscenza nel corso dell’esecuzione del Contratto dovranno considerarsi informazioni strettamente riservate. Resta altresì inteso che il Cliente si impegna a non conservare al termine del presente Contratto per qualsiasi ragione qualsiasi documento o materiale contenente e/o altrimenti riguardante le Informazioni Confidenziali e a non farne copia, ma si impegnano – e contestualmente promettonoimpegna, ai sensi dell’art. 1381 c.c.entro 20 (venti) giorni dalla richiesta di TMHIT, che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note distruggere ovvero restituire a TMHIT le Informazioni Confidenziali soltanto di cui dovesse essere in possesso (nonché ogni copia, traccia o riproduzione di esse). 20.4. Le disposizioni di cui ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, due commi che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza precedono non si applicheranno: se la divulgazione di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla si renda necessaria per previsione di legge o per ordine dell’autorità giudiziaria, circostanze che, ove ricorrenti, il Cliente si impegna a rendere tempestivamente note a TMHIT. 20.5. Il Cliente riconosce che l’inadempimento delle obbligazioni qui previste può determinare danni ingenti a TMHIT e, pertanto, si obbliga a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni danno, costo, spesa o onere derivante da tale inadempimento o violazione. Senza pregiudizio per ogni altro rimedio o diritto riconosciuto a TMHIT dalla legge, il Cliente riconosce che il semplice risarcimento dei danni può non rappresentare, in sé solo considerato, un rimedio adeguato; pertanto, il Cliente riconosce che, anche in assenza della Pubblica Autoritàprova di danni effettivi, eventuali ordinanze restrittive o altri provvedimenti cautelari od esecutivi rappresentano un adeguato e necessario rimedio in caso di inadempimento o violazione del presente articolo. 20.6. Le obbligazioni assunte dal Cliente ai sensi del presente articolo saranno valide ed efficaci per l’intera durata del Contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione dello stesso, o per l’eventuale maggior periodo per cui la legge applicabile conceda protezione alle Informazioni Confidenziali in questione.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e18.1 The failure by each of the Parties to exercise understandings, allo stesso modorights or powers provided for by this Agreement, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causashall not amount to acceptance and shall in no way impact adversely on the performance of the Agreement or be considered as a waiver.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni18.2 In the case of discrepancy between these General Conditions and the Special Conditions, what is provided for in the Special Conditions shall prevail. The Parties acknowledge vis-à-vis each other and accept that, in the case of conflict between the provisions set out in any document prepared or to be subsequently prepared by Client, in performance - and, more generally - as part of this Agreement, and these General Service and Rental Conditions, these latter shall unconditionally control. The Parties also agree that these General Conditions shall be valid and effective for all future supplies having the same contractual object. Such provision shall naturally extend to all companies belonging to the Toyota Material Handling industrial group in Italy, acting as TMHIT (or lessor). 18.3 The Agreement shall supersede any previous understanding made to this subject between Parties in relation to its content. The Client shall take care to check any updates of these General Conditions - consequent, by way of example, to legislative and/or regulatory changes and/or measures of the Public Administration concerning what is now provided for by these General Conditions in relation to the Client’s obligations, including those deriving from the organisation of the Toyota Material Handling Industrial Group in Italy - available online at the following address ▇▇▇▇▇:
//▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇- siamo/documenti/, which the Client undertakes to accept. Except as provided for in the preceding sentence, no amendment or change to the Agreement may be effective unless it has been previously approved in writing by the Parties. If, for any reason, one or more of the articles of Agreement are considered to be null and void or otherwise invalid or ineffective, it is established that they shall be construed in respect of the Parties’ original intentions and in the sense that they can somehow remain valid, even if with impaired validity compared to their initial subject matter, and in any case in the sense of having some effect. The voidance, invalidity or ineffectiveness of one or more articles shall in no event cause the Agreement to be invalid. The applicability of any terms and conditions of TMHIT’s services shall be excluded. These General Terms and Conditions of Service and Rental shall prevail over any provisions inserted by the Client in its own order or correspondence, which shall be deemed as not affixed and/or otherwise invalid, ineffective and not binding on TMHIT, unless accepted by the latter in writing. 18.4 The Client declares that it will execute this Agreement and adopt the solutions provided by TMHIT in full compliance with the legislation in force - also with respect to third parties in various capacities involved by the Client in activities falling within the contractual scope defined herein - having in this sense fulfilled all the information obligations provided for by the General Data Protection Regulation No. 697/2016 (i“GDPR”) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non and Article 4 of Law No. 300/1970, as amended by Legislative Decree No. 151/2015. The Client acknowledges that failure to comply with the obligations herein may result in ragione o conseguenza di un fattosubstantial damages to TMHIT and, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezzatherefore, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamentiagrees to indemnify and hold TMHIT harmless from any damages, costs, expenses, or burdens arising from such failure or breach.
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Sources: Assistance and Rental Agreement
Riservatezza. 12.1 Le 15.1 Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalla Legge e, in particolare, dall’articolo 122 del TUF, le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – (anche per conto del fatto del terzo) a mantenere strettamente riservata e contestualmente promettonoconfidenziale ogni informazione relativa al presente Patto e alla sua esecuzione, ai sensi dell’art. 1381 c.cavuto particolare riguardo all’esercizio dei diritti ed all’osservanza dei doveri che ne derivano in capo alle Parti (le “Informazioni Riservate”)., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a
15.2 Gli obblighi di riservatezza di cui sopra non riguardano:
(i) le informazioni che, al momento della loro trasmissione, sono già di dominio pubblico o lo divengano successivamente per fatto non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenzialicostituente violazione degli obblighi di riservatezza assunti con il presente Patto;
(ii) le informazioni che, successivamente alla loro trasmissione, dovessero diventare di pubblico dominio per ragioni non svelare, rendere disponibili e/dipendenti da colpa o utilizzare alcuna negligenza delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi Parti; Comune Anzano del presente Contratto;Parco Prot. 1151 del 15-02-2018 arrivo Cat. 1 Cl. 15 fasc
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratoriinformazioni che, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito al momento della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contrattoloro trasmissione, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; esono già legittimamente conosciute da un’altra Parte;
(iv) porre le informazioni che le Parti potranno ricevere da soggetti terzi ai quali è legittimamente consentito divulgarle;
(v) le informazioni in essere tutte relazioni alle quali ciascuna delle Parti ha prestato il proprio consenso scritto alla divulgazione;
(vi) le misure fisicheinformazioni trasmesse ad amministratori, giuridichesindaci, organizzative dirigenti, dipendenti e tecniche idonee consulenti, rappresentanti di una delle Parti al fine dello svolgimento delle trattative relative al presente Patto, fermo restando che ciascuno dei predetti soggetti che venisse a garantire conoscenza di tali informazioni riservate sarà soggetto agli obblighi di riservatezza contenuti nel presente Patto.
15.3 Qualora la tutela divulgazione delle informazioni si rendesse necessaria a causa di disposizioni di Legge o regolamentari, ovvero sia richiesto da qualsiasi Autorità, ovvero nell’ambito di qualsiasi procedimento amministrativo o giudiziario in cui una delle Parti sia coinvolta, ovvero sia necessaria per il rispetto da parte dei Comuni di specifiche esigenze di trasparenza e l’assoluta segretezza comunicazione previste per ▇▇▇▇▇, ciascuna Parte informerà immediatamente le altre Parti della necessità di procedere alla divulgazione delle Informazioni ConfidenzialiRiservate e concorderà con la medesima le modalità di detta divulgazione.
12.2 Fermo quanto precede15.4 In aggiunta, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con definiranno di comune accordo ed in buona fede, il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove contenuto delle comunicazioni da effettuare al pubblico in relazione al perfezionamento del Patto, fatti salvi i diversi obblighi di Legge o regolamentari, ovvero qualora ciò sia richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica da qualsiasi Autorità.
12.3 15.5 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi danno atto di confidenzialità essere a conoscenza delle disposizioni previste dal TUF nonché delle disposizioni di cui all’articolo 11 del Regolamento UE 596/2014 e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causadelle disposizioni del Regolamento di Esecuzione UE 959/2016 e del Regolamento Delegato UE 960/2016.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano 15.6 Fermo restando quanto sopra, resta inteso che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel di cui al presente Contratto Articolo 15 non sono estesi troveranno applicazione laddove la divulgazione di tali dati, informazioni e/o documenti a informazioni:terzi sia necessaria al fine di agire in giudizio nei confronti dell’altra Parte in relazione agli obblighi previsti dal presente ▇▇▇▇▇.
15.7 Le obbligazioni di ciascuna delle Parti ai sensi del presente Articolo 15 cesseranno decorsi 2 (idue) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali anni dalla data in cui tale Parte non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamentidetenga più alcuna Azione nella Società.
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Sources: Accordo Quadro
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali 13.1 Ciascuna Parte si obbliga espressamente, per sé e si impegnano – e contestualmente promettono, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai i propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria a trattare come riservate le Informazioni confidenziali scambiate in occasione dello svolgimento dell’attività oggetto del presente Accordo e pertanto a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi non rivelarle e/o divulgarla a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restandoTerzi, in tutto o in parte e in alcun modo, per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo alla scadenza naturale o alla cessazione anticipata, comunque determinata, dello stesso.
13.2 Al fine di garantire la riservatezza delle informazioni, le Parti sono tenute ad informare i soggetti di cui al precedente comma dell’obbligo di riservatezza e ad acquisire dagli stessi un’apposita dichiarazione di impegno alla riservatezza.
13.3 Inoltre ciascuna parte è tenuta a: - impiegare ogni casomezzo idoneo a porre in essere ogni atto e/o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi; - utilizzare le informazioni ricevute dall’altra Parte al solo scopo di svolgere l’attività oggetto del presente Accordo, restando espressamente esclusa ogni diversa utilizzazione; - non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, con qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, rapporti, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate, salvo specifiche esigenze che discendano dall’esecuzione del presente Accordo, e comunque salvo espresso consenso scritto della Parte resterà responsabile finale che ne abbia diritto; - a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni tipologia di materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
13.4 Ai fini dell’applicazione del rispetto degli presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti e dai relativi ausiliari coinvolti nello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.
13.5 Ove una Parte intenda comunicare a ▇▇▇▇▇ le informazioni riservate, o considerate tali, ricevute dall’altra Parte, dovrà preventivamente richiedere autorizzazione scritta di quest’ultima, la quale potrà, a sua discrezione, accordarla o negarla.
13.6 Non sono da ritenersi informazioni “confidenziali” o “riservate”, e come tali non sono coperte dall’obbligo di riservatezza le informazioni: - che non sono espressamente qualificate dalle Parti quali “confidenziali” o “riservate”; - che sono o diventano di pubblico dominio senza colpa della parte ricevente; - che sono state oggetto di pubblicazione avvenuta anteriormente all’inizio dell’esecuzione del presente Accordo; - che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del presente rapporto; - che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal presente rapporto; - in relazione alle quali è stata richiesta la pubblicazione o la rivelazione da parte di un’autorità giudiziaria o amministrativa; in tale ultimo caso la Parte richiesta è tenuta ad informare preventivamente l’altra Parte della necessità di procedere alla divulgazione delle informazioni.
13.7 Gli obblighi di riservatezza suddetti si estendono alle informazioni di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisicheuna Parte, giuridiche, organizzative e tecniche idonee delle quali l’altra venga comunque a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non conoscenza in ragione del presente Accordo e che, seppure non coperte da diritti di privativa, possano comunque essere ricondotte al Know How o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note in generale alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenticategoria dei segreti industriali.
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Sources: Accordo Per La Gestione Del Centro Di Bari Dell’infrastruttura “Recas”
Riservatezza. 12.1 15.1. Ciascuna Parte riconosce che, sulla base del presente Contratto, ciascuna Parte potrà avere accesso o altrimenti ricevere segreti commerciali e informazioni confidenziali e riservate dell’altra Parte, ivi incluse informazioni riguardanti prodotti, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i nomi dei clienti del Cliente, convenzioni finanziarie o contrattuali. Tali informazioni costituiscono le cosiddette “Informazioni Riservate”. I Prodotti, ivi inclusa la Documentazione o le porzioni di tali Prodotti e qualsiasi informazione, materiale o copia relativa, sono di proprietà di Axway e da considerarsi riservate. Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettonoche non utilizzeranno, ai sensi dell’art. 1381 c.c., salvo che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamenteper lo scopo per il quale sono state divulgate, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto Riservate dell’altra parte e che limiteranno tale divulgazione ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, ai collaboratori che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza necessitino di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative informazioni e tecniche idonee che faranno il necessario perché tali informazioni non vengano divulgate o alle stesse non venga dato accesso a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con terzi senza il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autoritàparte che le abbia fornite.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
15.2. Non costituiscono Informazioni Riservate le informazioni che: (i) generalmente note al sono o diventeranno di pubblico al momento della divulgazione dominio attraverso atti o divenute tali omissioni che non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della dipendono dalla Parte che le ha ricevute;
ricevente; (ii) divenute note alla erano in possesso della Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità ricevente prima della loro divulgazione e non sono state direttamente o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contrattoindirettamente ottenute dalla Parte titolare; e (iii) sono divulgate nel rispetto della legge alla Parte ricevente da terzi non legati da limitazioni nella divulgazione; (iv) sono sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza alcun riferimento alle Informazioni Riservate della Parte titolare; o (v) devono essere divulgate su richiesta di un tribunale o di un’autorità statale o istituzionale o quando sussista un diritto, dovere o obbligo legale alla loro divulgazione. In tali casi, la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge Parte ricevente dovrà (senza violare alcuna disposizione legale o regolamentiregolamentare), quando possibile, comunicare per iscritto alla Parte titolare l’obbligo esistente di divulgazione.
15.3. I diritti e gli obblighi delle Parti previsti dal presente articolo 15 resteranno efficaci per un periodo di tre anni successivo alla scadenza o comunque alla cessazione del presente Contratto.
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Sources: Licensing Agreements
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono 3.1 Per Informazione riservata si intende qualsiasi informazione divulgata o resa disponibile durante il periodo di validità del presente Contratto da una delle parti (la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettono, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a“parte divulgante”) all'altra parte (la “parte ricevente”) che:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico a. sia un’informazione identificata come riservata al momento della divulgazione o divenute tali entro un lasso di tempo ragionevole dalla divulgazione,
b. sia un’informazione non di dominio pubblico correlata a dispositivi medici o terapie; lavori di ricerca o sviluppo; specifiche o informazioni tecniche; piani di business come ad esempio informazioni finanziarie, di marketing o vendite, o
c. sia contenuta nella presente Convenzione, fatte salve le norme inderogabili in ragione o conseguenza materia di libertà di informazione.
3.2 La Parte alla quale sono state divulgate informazioni riservate dall'altra Parte manterrà la riservatezza in merito alle informazioni riservate, che proteggerà da accessi non autorizzati adottando lo stesso grado di diligenza utilizzato per proteggere le proprie informazioni riservate di pari importanza, e comunque con un fattogrado di cura non inferiore a un ragionevole livello di diligenza.
3.3 Fatto salvo quanto stabilito nella presente Convenzione, atto od omissione la parte ricevente non divulgherà le informazioni riservate a terzi senza il previo consenso scritto della Parte che le ha ricevute;parte divulgante. Una società affiliata di Medtronic non sarà considerata un soggetto terzo.
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di 3.4 Le restrizioni e gli obblighi di confidenzialità riservatezza non si applicano a informazioni riservate di una delle parti: ▪ riguardo alle quali sia possibile dimostrare che la parte ricevente ne era a conoscenza o riservatezzale aveva sviluppate in precedenza, a prescindere, o comunque indipendentemente, da qualsiasi divulgazione della parte divulgante alla parte ricevente; ▪ che siano divulgate senza restrizioni alla parte ricevente in assenza buona fede da un soggetto terzo che ne sia legittimamente in possesso e che abbia il diritto di effettuare tale divulgazione; ▪ che siano o diventino di dominio pubblico o diventino altrimenti disponibili per la parte ricevente con una modalità diversa da una violazione degli obblighi del presente contratto o di confidenzialità qualsiasi altro obbligo di riservatezza.
3.5 Nel caso in cui un’Autorità pubblica richiedesse l'accesso ad informazioni riservate, la parte ricevente (nei limiti stabiliti dalla Legge in materia) informerà la parte divulgante di tale divulgazione e riservatezza stabiliti nel presenterà un parere legale a supporto della necessità di tale divulgazione.
3.6 La parte divulgante detiene ogni diritto, titolo e interesse sulle proprie informazioni riservate. Fatto salvo quanto espressamente stabilito nella presente ContrattoConvenzione, nessuna divulgazione di informazioni riservate sarà ritenuta tale da concedere a ciascuna delle parti qualsivoglia licenza, interesse o altro diritto di proprietà intellettuale su tali informazioni riservate.
3.7 Al termine o alla scadenza della presente Convenzione per qualsiasi motivo, la parte ricevente dovrà, su richiesta, compiere ragionevoli sforzi per restituire alla parte divulgante tutti i dati, le informazioni e i materiali di qualsiasi tipo che costituiscono informazioni riservate; fermo restando che la parte ricevente potrà detenere e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge mantenere riservate le copie o regolamentigli originali di tali documenti secondo quanto richiesto dalle leggi e dai regolamenti locali e a fini di prova giuridica.
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Sources: Clinical Service Agreement
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali a) Chemetall Italia srl e il Cliente si impegnano – reciprocamente a mantenere segrete le informazioni e contestualmente promettonod i segreti commerciali di cui siano venuti a conoscenza nel corso del rapporto contrattuale. Per segreti commerciali si intendono i dati riservati di una delle parti, in relazione alla sua situazione e al comportamento del mercato, e i dati tecnici (di seguito denominati "Informazioni Riservate"). Chemetall Italia srl e il Cliente si impegnano inoltre a non divulgare a terzi le Informazioni Riservate senza previo consenso scritto dell'altra parte, né a usarle per scopi per- sonali senza autorizzazione. Società controllate e collegate ai sensi dell’artdell'art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) 2359 C.C. non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto sono considerate terzi ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione sensi di accordi contenenti quanto sopra. Le parti dovranno imporre tali obblighi di confidenzialità riservatezza anche ai loro dipendenti e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, parti terze in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli subcontratto.
b) Gli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre cui alla lettera che precede non si applicano alle Informazioni Riservate in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire relazione alle quali la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi parte rice- vente può provare che: - siano già di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al dominio pubblico al momento della divulgazione presentazione o divenute tali siano diventate di pubblico dominio senza l'intervento della parte ricevente, o - erano già in possesso della parte ricevente al momento della messa a disposizione o erano state rese disponibili successivamente da una terza parte, in modo legalmente consentito e senza restrizioni in termini di riservatezza o utilizzo, o - siano il risultato del lavoro dei dipendenti della parte ricevente, senza l'utilizzo di Informazioni riservate della parte divulgante o di parti di es- se, e i lavori non sono stati realizzati in ragione connessione con lo scopo di informazione. - devono essere divulgate in procedimenti giudiziari o amministrativi in conseguenza di un fattoordine dell’Autorità o per qualsiasi altro motivo di ordine legale, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;di cui la parte ricevente si impegna a informare la parte divulgante per iscritto prima di qualsiasi divulgazione.
c) L’obbligo di riservatezza continua ad applicarsi anche dopo il completamento dell'ordine del Cliente per un periodo di due (ii2) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamentianni.
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Sources: Condizioni Generali Di Contratto
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono 30.1. Il FORNITORE si impegna a proprio nome e per conto dei propri subappaltatori a rispettare tutti gli obblighi di riservatezza, non divulgazione e non uso a beneficio di terzi di tutte le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI relative a qualsiasi contratto e/o alle quali il FORNITORE avrà accesso prima e durante l'esecuzione di detto CONTRATTO. L’ACQUIRENTE si impegna a considerare come strettamente riservate tutte le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI inoltrate o rese disponibili all’ACQUIRENTE sotto forma di documenti o in qualunque altra forma e ne impedirà la natura assolutamente riservata divulgazione a terzi tranne nei casi necessari per la protezione o l'uso dei DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, generati da o trasferiti all’ACQUIRENTE in base alle CONDIZIONI GENERALI o al CONTRATTO, e/o delle Informazioni Confidenziali OPERE E/O APPARECCHIATURE come indicato nel successivo Art. 30.3, come in particolare gli appaltatori responsabili delle riparazioni e della manutenzione presso il SITO e che si impegnano – sono impegnati a rispettare la riservatezza e contestualmente promettono, ai sensi dell’artle limitazioni di uso. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
L’ACQUIRENTE garantisce inoltre di non usare tali INFORMAZIONI CONFIDENZIALI per scopi diversi (i) non comunicaredalle esigenze dell’ACQUIRENTE, dare accesso, divulgare (ii) da quelli consentiti dalle CONDIZIONI GENERALI e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, dal CONTRATTO specifico nonché (iii) da tutte le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili esigenze di funzionamento industriale delle OPERE E/O APPARECCHIATURE e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi degli SVILUPPI, del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti SOFTWARE DEL FORNITORE, del SOFTWARE SPECIFICO e/o collaboratoridel SOFTWARE STANDARD consegnato dal FORNITORE. La PARTI concordano esplicitamente che, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e ai fini del precedente comma, il riferimento alle esigenze dell’ACQUIRENTE esclude esplicitamente la copia delle attrezzature (con la rigorosa esclusione delle parti soggette ad usura nonché delle parti di ricambio) così come vengono fornite dal FORNITORE ai sensi di detto CONTRATTO. Le limitazioni di cui sopra all'uso delle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI si applicheranno a seguito tutte le possibili combinazioni di INFORMAZIONI CONFIDENZIALI e/o relative singole informazioni, anche se una o più INFORMAZIONI CONFIDENZIALI considerate singolarmente potrebbero corrispondere a informazioni non confidenziali come definito nel successivo Art. 30.2.
30.2. Ai fini delle CONDIZIONI GENERALI, le seguenti non saranno considerate dalle PARTI come INFORMAZIONI CONFIDENZIALI:
a) informazioni già in possesso della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, PARTE che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza le riceve prima della comunicazione di tali soggettiinformazioni dall’altra PARTE;
b) informazioni comunicate direttamente o indirettamente al pubblico o alla PARTE che le riceve, da una fonte diversa dell'altra PARTE, senza violazione del diritto di qualsiasi terzo o di impegni di riservatezza;
c) informazioni divenute di pubblico dominio senza violazione delle CONDIZIONI GENERALI né del CONTRATTO specifico da parte della PARTE che le riceve; e
d) informazioni che devono essere comunicate in base alle disposizioni di LEGGE o di una sentenza, con obbligo per la PARTE perseguita di informare l'altra, al fine di consentire a questa PARTE di proteggere i propri interessi. La PARTE che ritiene che alcune informazioni non siano INFORMAZIONI CONFIDENZIALI deve provare che sussistono le condizioni specificate ai precedenti commi da a) a d).
30.3. Il suddetto obbligo di riservatezza rimarrà in vigore per tutto l'adempimento di ogni CONTRATTO e per un periodo di cinque (iv5) porre in essere anni dall'ACCETTAZIONE FINALE delle OPERE E/O APPARECCHIATURE o, a seconda dei casi, alla scadenza del CONTRATTO specifico, indipendentemente dalla causa. Tuttavia, tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative INFORMAZIONI CONFIDENZIALI dell’ACQUIRENTE a cui il FORNITORE ha accesso prima e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza durante l’esecuzione di un fattoqualsiasi CONTRATTO, atto od omissione della Parte che relativamente alla produzione e/o ai processi di produzione, a esigenze, vendite, tecniche, prodotti, clienti, know how e attrezzature usate o sviluppate dall’ACQUIRENTE al di fuori dell'adempimento di un CONTRATTO, saranno considerate dal FORNITORE come estremamente riservate e come INFORMAZIONI CONFIDENZIALI, senza limiti temporali, finché le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute stesse non avranno perso la loro natura di riservatezza in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamentibase al precedente Art. 30.2.
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Sources: Condizioni Generali Per Investimenti
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle 16.1) Ai fini del Contratto, per Informazione Confidenziale si intende ogni informazione relativa all’attività del Locatore che non sia già stata resa di pubblico dominio da persone propriamente autorizzate dal Locatore stesso ed include (a titolo esemplificativo) ogni segreto aziendale, proposte, piani di vendita e strategie di produzione e di marketing, informazioni finanziarie, informazioni sui prezzi e sui costi di esercizio, informazioni sui sistemi informativi aziendali, informazioni sui clienti, metodologie, idee e progetti relativi all’attività del Locatore.
16.2) Il Locatario si impegna a trattare le Informazioni Confidenziali in suo possesso (al pari di quelle di cui dovesse divenire in possesso nel corso dell’esecuzione del Contratto) in modo estremamente riservato e confidenziale, nonché di fare utilizzo di tali Informazioni unicamente nei limiti stabiliti dal Contratto, obbligandosi a non diffondere tali Informazioni senza il preventivo consenso scritto del Locatore.
16.3) Il contenuto del Contratto, nonché tutti i dati, le informazioni, notizie e know-how relativi all’attività del Locatore dei quali il Locatario venga a conoscenza nel corso dell’esecuzione del Contratto sono e restano di esclusiva proprietà del Locatore e dovranno considerarsi informazioni strettamente riservate e restare coperte da segreto industriale. Resta altresì inteso che il Locatario si impegnano – e contestualmente promettonoimpegna a non duplicare o far duplicare, ovvero archiviare o far archiviare, i documenti o materiali ricevuti dal Locatore o prodotti per il Locatore. Dietro semplice richiesta del Locatore, il Locatario si impegna, entro 20 (venti) giorni, a distruggere ovvero restituire al Locatore le Informazioni Confidenziali di cui dovesse essere in possesso (nonché ogni copia, traccia o riproduzione di esse). In seguito il Locatario dovrà comunicare per iscritto al Locatore le azioni intraprese in tal senso.
16.4) Le disposizioni di cui ai sensi dell’art. 1381 c.c., due commi che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
precedono non si applicheranno: (i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, se le Informazioni Confidenziali;
Confidenziali in questione siano già di dominio pubblico; (ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza se la divulgazione di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla informazioni si renda obbligatoria per previsione di legge o per ordine della Pubblica Autoritàdell’autorità giudiziaria, circostanze che, ove ricorrenti, il Locatario si impegna a rendere tempestivamente note al Locatore.
12.3 Le Parti saranno obbligate 16.5) Il Locatario riconosce che l’inadempimento delle obbligazioni qui previste può determinare danni ingenti al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata Locatore e, allo stesso modopertanto, successivamente alla sua scadenzasi obbliga a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni danno, risoluzionecosto, recesso spesa o cessazione onere derivante da tale inadempimento o violazione. Senza pregiudizio per qualsivoglia causaogni altro rimedio o diritto riconosciuto al Locatore dalla legge, il Locatario riconosce che il semplice risarcimento dei danni può non rappresentare, in sé solo considerato, un rimedio adeguato; pertanto il Locatario riconosce che, anche in assenza della prova di danni effettivi, eventuali ordinanze restrittive o altri provvedimenti cautelari od esecutivi rappresentano un adeguato e necessario rimedio in caso di inadempimento o violazione del presente articolo.
12.4 16.6) Le Parti riconoscono obbligazioni assunte dal Locatario ai sensi del presente articolo saranno valide ed efficaci per l’intera durata del Contratto e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
per i 5 (icinque) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note anni successivi alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenticessazione dello stesso.
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Sources: Assistance and Rental Agreement
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e si impegnano – le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e contestualmente promettono, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e/o collaboratoridipendenti, esclusivamente nella misura strettamente necessaria consulenti e a seguito della sottoscrizione risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contrattoquesti ultimi, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza segretezza anzidetti. In caso di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto inosservanza degli obblighi di confidenzialità riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e riservatezza stabiliti nel appalti, previa comunicazione dell’INFN. Il Responsabile Unico del Procedimento Siglato da ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ IT in data 02-05-2022 Firmato digitalmente da: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇ Firmato il 03/05/2022 11:57 Seriale Certificato: 112982029042514091979065636894221096509 Valido dal 30/11/2020 al 30/11/2023 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI), con sede in ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ - Codice Fiscale n. 97061010589 - rappresentata dal Direttore Generale ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ L’INFN-TTLab (d'ora innanzi denominata indicata come Contraente) con sede legale in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ n. 54, Frascati e sede operativa in Viale ▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇/▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇, rappresentata da ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ nella sua qualità di Presidente e Rappresentante Legale dell’INFN Il presente Contratto consta: • di n. 37 articoli, per tutta la sua Durata ecomplessive n. 41 pagine, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione oltre appendici per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza complessive n. 76 pagine; • di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamentiAllegato Tecnico per complessive n. 50 pagine.
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Sources: Consultancy Agreement
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali 18.1 Il Venditore riconosce che le informazioni confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettono, coperte da diritti di privativa saranno ricevute dall’Acquirente o sviluppate per l’Acquirente ai sensi dell’art. 1381 c.cdell’Ordine, indipendentemente dal fatto se tali informazioni siano indicate o identificate come confidenziali.
18.2 Il Venditore accetta di mantenere tutte le informazioni confidenziali o coperte da diritti di privativa dell’Acquirente come strettamente riservate, ed accetta ulteriormente di non divulgare o consentire la divulgazione a terzi, o di utilizzare per altri fini diversi da quello oggetto dell’Ordine, di qualsivoglia informazione riservata e coperta da diritti di privativa dell’Acquirente.
18.3 A seguito della scadenza o della revoca dell’Ordine, non appena richiesto dall’Acquirente, il Venditore dovrà prontamente consegnare all’Acquirente tutti i documenti ed ogni altro materiale, ivi incluse tutte le copie di ciò e di qualsiasi tipo, che tale impegno sarà rispettato contengano informazioni confidenziali o coperte da ogni diritti di privativa dell’Acquirente.
18.4 Le obbligazioni del Venditore ai sensi della presente Sezione saranno efficaci per un periodo di cinque anni dalla data di divulgazione delle informazioni tutelate da questa Sezione.
18.5 Le restrizioni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – ale obbligazioni di cui alla presente Sezione non si applicheranno alle informazioni che:
(ia) non comunicaresiano già di pubblico dominio al tempo della loro divulgazione da parte dell’Acquirente; (b) diventino di pubblico dominio, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione divulgazione da parte dell’Acquirente, per fatti diversi dall’inadempimento da parte del Venditore; o (c) il Venditore possa dimostrare di accordi contenenti obblighi aver già in suo possesso prima della divulgazione da parte dell’Acquirente o di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restandoaver sviluppato, in modo indipendente, senza utilizzare o far riferimento ad alcuna delle informazioni dell’Acquirente.
18.6 Nonostante ogni casodiversa disposizione di cui alle presenti Condizioni, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi accordo di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, tra le Parti potranno rivelare che sia antecedente all’Ordine, rimarrà efficace, a meno non sia espressamente modificato dall’Ordine, e nel caso in cui sussista un conflitto tra le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte disposizioni di tale accordo e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autoritàla presente Sezione, prevarranno i termini di detto accordo.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Termini E Condizioni Di Fornitura
Riservatezza. 12.1 8.1. Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata si obbligano a mantenere strettamente riservati e confidenziali qualsiasi dato od informazione rientranti, o che possano ritenersi rientrare, nella nozione e nel novero delle Informazioni Confidenziali Confidenziali.
8.2. Nel caso in cui una Parte si determinasse a far conoscere ad uno o più terzi un dato od un’informazione rispetto a cui essa non sia tuttavia certa sul fatto che non rientri nel novero delle Informazioni Confidenziali, tale Parte deve prima confrontarsi con l’altra al riguardo, comunicandole quali siano esattamente i dati e/o le informazioni che intende utilizzare facendoli conoscere a terzi e si impegnano – richiedendole, al ricorrere in modo evidente dei relativi presupposti, di dichiarare espressamente ed in forma scritta alla Parte richiedente quali siano, rispetto a quelli previamente comunicati, i dati e/o le informazioni da intendersi non riservate né coperte da segreto o vincolo di riservatezza.
8.3. La Cessionaria può mettere a disposizione una copia del Contratto sottoscritto dalle Parti ed i relativi Allegati a società che la controllino o da cui sia controllata od alle quali sia collegata secondo i criteri di cui all’art. 2359 commi 1 e contestualmente promettono, ai sensi dell’art. 1381 2 c.c., obbligandosi, tuttavia, sin d’ora rispetto al momento in cui lo faccia e per ciascuna occasione in cui lo faccia, a garantire che tale impegno sarà rispettato ciascuna delle società destinatarie di uno o più dei documenti rimessile a disposizione (di seguito, per brevità, le “società destinatarie”) osservi le norme di cui ai superiori commi 1 e 2, senza violare né pregiudicare in alcun modo e misura la segretezza o il vincolo di riservatezza delle Informazioni Confidenziali, e, comunque, a rispondere nei confronti della Cedente, con tutti i propri beni presenti e futuri ed anche dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati e/o futuri, delle condotte inosservanti assunte dalle società destinatarie.
8.4. La comunicazione di Informazioni Confidenziali a terzi è comunque consentita nella misura in cui il dato e/o l’informazione oggetto della comunicazione sia necessario per l'adempimento del Contratto e/o l’esercizio dei diritti di cui al Contratto e/o l’esecuzione delle operazioni da ogni esso previste, nonché per adempiere ad obblighi legali o regolamentari imposti da una delle autorità cui si riferisce il superiore art. 5 comma 5, a cui sono soggette le Parti.
8.5. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo 8 rimarranno in capo alle Parti per un periodo non inferiore a 2 (due) anni decorrente dalla Data di Esecuzione e, in caso di scioglimento o cessazione della sua efficacia, comunque per i 2 (due) anni successivi.
8.6. Le Parti dovranno, per quanto consentito e qualsivoglia loro dipendente possibile, concordare preventivamente qualsiasi comunicazione al pubblico e/o collaboratore – comunicato stampa relativo alla conclusione del presente
8.7. Con riferimento ai doveri di cui ai superiori commi, ciascuna Parte si obbliga inoltre a:
(i) non comunicare8.7.1. istruire i propri dipendenti, dare accessolavoratori parasubordinati, divulgare consulenti o intermediari affinché essi si impegnino a trattare con riservatezza, con divieto di comunicazione terzi ed ovviamente di diffusione, le Informazioni Confidenziali di cui vengano comunque a conoscenza;
8.7.2. istruire i propri dipendenti, lavoratori parasubordinati, consulenti o intermediari sulle responsabilità, nei confronti anche dell’altra Parte, derivanti dalla comunicazione a terzi o dalla diffusione di Informazioni Confidenziali;
8.7.3. impedire a terzi di avere accesso alle – e comunque conoscere le – Informazioni Confidenziali, rispetto a cui adottare misure idonee a garantirne la protezione e la riservatezza, nonché a prevenire la loro eventuale conoscibilità, acquisizione e/o fornire a utilizzazione da parte di terzi;
8.7.4. non effettuare alcun tipo di trattamento sulle Informazioni Confidenziali in modo contrario al dovere di lealtà e buona fede, né comunque con modalità e/o per finalità tali da arrecare, anche solo potenzialmente, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili danno e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenzialipregiudizio alla Impresa aderente loro titolare.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Riservatezza. 12.1 1. Tutte le informazioni che verranno scambiate tra le Parti in qualunque modo ed in qualunque forma durante il periodo di validità dell’Accordo, ivi incluso il contenuto del presente atto, potranno essere utilizzate dalle stesse esclusivamente per dare attuazione a quanto stabilito dal precedente art. 1.
2. Ciascuna Parte, per sé e per conto dei Soggetti Informati, si impegna a considerare e trattare tali informazioni come “riservate” (di seguito, “Informazioni Riservate”). Per Soggetti Informati si intendono i soci, gli amministratori, direttori, consulenti, rappresentanti e dipendenti di ciascuna Parte, che abbiano necessità di accedere alle Informazioni Riservate. Le informazioni riservate potranno essere comunicate a eventuali soggetti terzi diversi da quelli sopra specificati, purché sia stata preventivamente ricevuta da ciascuna Parte l'autorizzazione scritta della Parte cui si riferiscono le Informazioni Riservate e, se così richiesto espressamente per iscritto, sia stato preventivamente sottoscritto da parte di tali soggetti un accordo di riservatezza di contenuto identico al presente Accordo.
3. Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la più stretta riservatezza ed il massimo riserbo sulle Informazioni Riservate acquisite e contestualmente promettonoad utilizzare le medesime esclusivamente per lo scopo sotteso al Progetto.
4. Tutte le Informazioni Riservate trasmesse da una Parte all’altra Parte, ai sensi dell’arta decorrere dalla data del presente Accordo e per un periodo di tre anni, verranno mantenute segrete dalla Parte ricevente che, a tale scopo, porrà in essere la stessa diligenza con la quale mantiene segrete le proprie Informazioni Riservate.
5. 1381 c.cLa Parte ricevente si obbliga espressamente a non trasmettere e porre a conoscenza di terzi le Informazioni Riservate senza il previo espresso consenso scritto dell’altra Parte., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a
6. Non sono considerate Informazioni Riservate le informazioni:
(i) a. preventivamente qualificate come “non comunicareriservate” tra le Parti anche ai fini dei comunicati stampa;
b. note o comunque già a conoscenza della Parte ricevente in data anteriore alla loro comunicazione o alla sottoscrizione del presente Accordo;
c. conosciute dalla Parte ricevente, dare accessoin quanto generalmente e prontamente disponibili al pubblico ovvero ricevute legittimamente da terzi senza restrizioni;
d. portate a conoscenza di terzi, divulgare senza restrizioni, dalla Parte o dalla Parte ricevente, a seguito di azione giudiziaria o di atto governativo, purché la Parte ricevente abbia previamente informato l’altra Parte e cooperi con la stessa qualora tale Parte intenda opporsi a tale trasferimento di informazioni.
7. Nel caso in cui una Parte e/o fornire i propri Soggetti Informati fossero assoggettati per legge, regolamento ovvero per provvedimento giudiziario o amministrativo, a terzi, comunicare a terzi direttamente o indirettamente, indirettamente le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelareRiservate di un’altra Parte, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria detta circostanza e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza la natura di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisichecomunicazioni saranno rese note a quest’ultima, giuridiche, organizzative preventivamente e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenzialisenza indugio.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le 8. Le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi Riservate rimarranno di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione esclusiva proprietà della Parte che le ha ricevute;rese disponibili.
(ii) divenute note 9. Le Parti prendono atto che il mancato o ritardato esercizio, da parte di ciascuna di esse, dei diritti derivanti dal presente articolo non dovrà essere considerato come una rinuncia in tal senso, né l'esercizio singolo o parziale di tali diritti precluderà in alcun modo la possibilità di esercitare successivamente diritti stessi.
10. Le Parti si impegnano a mettere in atto tutte le misure organizzative, fisiche e logiche occorrenti ad assicurare la sicurezza e la riservatezza dei dati, previste dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
11. Il presente Accordo non costituisce a favore della Parte ricevente concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà industriale.
12. Le Parti si danno atto che non saranno considerati inadempimenti e/o violazioni dell’impegno di riservatezza assunto ai sensi del presente articolo la diffusione di informazioni e di comunicazioni che sia necessaria a ciascuna Parte per poter assumere le deliberazioni autorizzative alla Parte firma dell’Accordo e delle successive intese: in particolare nel caso d’istruttoria e deliberazione che le ha ricevute in assenza abbia natura di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamentiprocedimento pubblico.
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Sources: Letter of Intent
Riservatezza. 12.1 1. Le Parti riconoscono si impegnano, per tutta la natura assolutamente riservata delle durata del Contratto, incluse ulteriori proroghe, a mantenere strettamente riservati e confidenziali l’esistenza stessa ed il contenuto del presente Accordo Integrativo (le “Informazioni Confidenziali e Riservate”).
2. Ciascuna parte si impegnano – e contestualmente promettonoimpegna, anche per i propri rappresentanti, dipendenti, collaboratori, agenti, ai sensi dell’art. e per gli effetti dell’articolo 1381 c.c.codice civile, che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) a non comunicareutilizzare, dare accesso, né divulgare e/o fornire riprodurre le Informazioni Riservate, nonché i dati, le notizie, i materiali e i segreti di natura commerciale e/o aziendale che riguardino l’altra Parte e dei quali sia venuta a conoscenza per effetto dell’Accordo Integrativo.
3. Le Parti si impegnano altresì, anche per i propri rappresentanti, dipendenti, collaboratori, agenti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 codice civile, a:
a) fare uso delle Informazioni Riservate esclusivamente per gli scopi strettamente funzionali all’esecuzione dell’Accordo Integrativo, fatta eccezione per il caso in cui la comunicazione di Informazioni Riservate sia richiesta dalla legge, da un’autorità giudiziaria o altra autorità amministrativa competente;
b) non registrare, divulgare, riprodurre, rivelare, comunicare e/o diffondere a terzi, direttamente o indirettamentené in tutto, né in parte, le Informazioni ConfidenzialiRiservate, tranne nel caso in cui ciò non sia stato preventivamente autorizzato per iscritto dal titolare ed a condizione che il terzo abbia sottoscritto un accordo di confidenzialità alla riservatezza, in forma e sostanza soddisfacenti per il titolare;
(iic) non svelare, rendere disponibili evitare qualsiasi comportamento - attivo o omissivo - che possa permetterne o agevolarne la conoscenza o la conoscibilità ad opera di terzi;
d) informare immediatamente per iscritto l’altra parte di qualunque divulgazione e/o utilizzare alcuna uso non autorizzati delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente ContrattoRiservate;
(iiie) rendere note conservare con la massima cura e riservatezza le Informazioni Confidenziali soltanto Riservate, in maniera appropriata e con un livello di attenzione adeguato per mantenere la riservatezza e segretezza di informazioni di tal genere, limitando il numero dei soggetti che possano avervi accesso ai propri dipendenti soli dipendenti, collaboratori, agenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale consulenti direttamente coinvolti nell’attività indispensabile per l’adempimento delle obbligazioni previste dall’Accordo Integrativo. Tali soggetti dovranno essere preventivamente informati del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza carattere riservato delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte Riservate e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel previsti dal presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.articolo. ARTICOLO 3 –
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Sources: Accordo Integrativo
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono 1. Salva preventiva autorizzazione scritta della Committente, è fatto divieto all’Appaltatore di esporre, diffondere, pubblicare o far esporre, diffondere o pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili, planimetrie, copie e riproduzioni fotografiche dei Lavori e delle opere realizzate in esecuzione del presente Contratto o parti di essi, nonché di divulgare o far divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie, dati ed informazioni, riguardanti il presente Contratto, di cui sia comunque venuto a conoscenza nell’espletamento delle attività allo stesso affidate.
2. L’obbligo di riservatezza è vincolante per l’Appaltatore per tutta la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali durata del presente Contratto e si impegnano – e contestualmente promettonoestende anche oltre la sua conclusione, ai sensi dell’artfino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico per motivo diverso dall’inadempimento dell’Appaltatore.
3. 1381 c.c.È fatto divieto all’Appaltatore, che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente salvo autorizzazione scritta della Committente, di fare o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sui Lavori e/o fornire a terzisulle opere oggetto del presente Contratto o parti di essi.
4. ▇▇▇▇▇ preventiva autorizzazione scritta della Committente, direttamente o indirettamenteè fatto altresì assoluto divieto all’Appaltatore di tenere qualsivoglia rapporto diretto con la stampa, le Informazioni Confidenziali;
con la televisione sia pubblica che privata, con la radio sia pubblica che privata e con qualsiasi altro mezzo anche informatico (iiinternet) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi di diffusione di notizie in ordine alle prestazioni oggetto del presente Contratto;. Anche qualsiasi comunicazione o diffusione di informazioni che sia imposta da leggi o da regolamenti applicabili all’Appaltatore o ad alcuno dei soggetti facenti parte del medesimo dovrà essere preventivamente concordata ed approvata per iscritto dalla Committente.
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/5. L’Appaltatore è responsabile nei confronti della Committente per l’esatta osservanza da parte dei suoi subappaltatori, subaffidatari, dei soggetti terzi dal medesimo Appaltatore comunque coinvolti o impiegati nell’esecuzione dei Lavori, dei suoi collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria dipendenti e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti prestatori d’opera, degli obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli segretezza di cui al presente articolo.
6. Nel caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche ad uno solo degli impegni ed obblighi previsti nel presente Contrattoarticolo, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi la Committente potrà dichiarare risolto di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con diritto il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causaai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali 7.1 Ciascuna Parte si impegna, per sé e si impegnano – per i propri dipendenti e contestualmente promettonocollaboratori ex articolo 1381 cod. civ., ai sensi dell’artanche di società collegate, ex art. 1381 2359 c.c., che tale impegno sarà rispettato a non usare per fini diversi da ogni quelli di cui al presente Contratto, e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) a mantenere strettamente confidenziali non comunicare, dare accesso, divulgare divulgando e/o fornire rivelando in alcun modo a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/in tutto o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precedeparte, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con informazioni confidenziali di natura tecnica, finanziaria, commerciale, i dati, e i risultati (proteggibili o meno come diritti di proprietà industriale e intellettuale, incluso il previo consenso scritto know-how) dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autoritài documenti che le incorporano, indipendentemente dal fatto che le stesse siano indicate come confidenziali e indipendentemente dalle modalità e dal supporto attraverso il quale le stesse vengono comunicate (di seguito definite, complessivamente, le “Informazioni Confidenziali”).
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi 7.2 Tale obbligo di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazionisi applica alle Informazioni Confidenziali:
(ia) generalmente note al che fossero di dominio pubblico al momento della loro divulgazione o divenute tali che in seguito siano diventate di dominio pubblico, purché non in ragione o conseguenza di un fattouna violazione del Contratto; o
b) che fossero conosciute da ciascuna Parte al momento della loro divulgazione, atto od omissione e la conoscenza risulti da prova documentale;
c) che siano state rivelate a terzi con l'approvazione scritta della Parte che le ha ricevutene è titolare;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iiid) la cui comunicazione e/o divulgazione è inderogabilmente sia stata imposta da norme di legge, da regolamenti o da provvedimenti delle Autorità competenti. In tal caso, sarà obbligo della Parte ricevente informare tempestivamente e preventivamente la Parte titolare delle Informazioni Confidenziali al fine di concordare i tempi, le forme e i contenuti della richiesta comunicazione e/o divulgazione.
7.3 Gli obblighi di riservatezza relativi alle Informazioni Confidenziali ricevute resteranno validi ed efficaci anche successivamente alla cessazione (a qualsiasi titolo) del presente Contratto. Resta inteso che l’Azienda non potrà in alcun modo utilizzare le Informazioni Confidenziali di SR-TIGET senza la preventiva autorizzazione scritta da legge o regolamentiparte di SR-TIGET.
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Sources: Contract Amendment
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettono7.1 Il Fornitore manterrà confidenziali, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire rispetto a terzi, direttamente tutte le informazioni commerciali e tecniche rese disponibili da Artimpianti (compresi i dati che possono essere appresi da oggetti, documenti, o indirettamentesoftware e qualsiasi altra informazione o esperienza), nonché i risultati dei lavori conseguiti in base al contratto, salvo quanto già di pubblica conoscenza. Tali persone dovranno impegnarsi a mantenerne la confidenzialità. Le informazioni sono di esclusiva proprietà di Artimpianti e non potranno essere duplicate o utilizzate commercialmente – salvo che per le Informazioni Confidenziali;consegne destinate a Artimpianti – senza previa autorizzazione scritta di Artimpianti. A richiesta di Artimpianti, tutte le informazioni comunicate da Artimpianti (incluse le copie o registrazioni, se esistenti), nonché i beni e gli strumenti dati in uso da Artimpianti al Fornitore dovranno essere immediatamente restituiti o comprovatamente distrutti.
(ii) 7.2 I beni realizzati sulla base di documentazione come disegni, modelli e simili, allestiti da Artimpianti o basati su informazioni confidenziali di Artimpianti, nonché beni realizzati con nostri utensili o con utensili modellati sugli stessi, non svelarepotranno mai essere utilizzati dal Fornitore al di fuori del contratto di fornitura con Artimpianti, rendere disponibili e/né offerti o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali ceduti a terzi. Quanto sopra si applica anche agli ordini di Artimpianti.
7.3 I servizi resi a Artimpianti dal Fornitore, o parti o elementi degli stessi, non potranno essere erogati a terzi nello stesso modo per finalità estranee agli scopi due anni dalla loro esecuzione, salvo che la tecnologia su cui si fondano non rientri nello stato generale dell'arte e della conoscenza.
7.4 Per quanto riguarda le informazioni tecniche e commerciali ricevute da Artimpianti per l'esecuzione del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratoriservizio, esclusivamente l'impegno di confidenzialità continuerà anche successivamente all'esecuzione e conclusione del contratto finché e nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione in cui tali informazioni non divengano di accordi contenenti obblighi dominio pubblico per motivi non riconducibili al Fornitore, ovvero nel caso in cui Artimpianti rinunci per iscritto all'impegno di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del confidenzialità.
7.5 Il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza cui al presente articolo comporterà per Artimpianti la facoltà di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative considerare risolto il contratto e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenzialidi esigere una penale pari al 40% del valore della fornitura salvo il maggior danno.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Condizioni Generali Di Acquisto
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettono, ai sensi dell’art4.1. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi In virtù del presente Contratto;, una Parte può divulgare all’altra Parte informazioni considerate confidenziali (“Informazioni Confidenziali”). A tal fine, sono definite “Informazioni Confidenziali” quelle relative ai termini ed alle condizioni economiche stabilite nel presente Contratto e nel Vostro ordine, ai Vostri Contenuti presenti nei Servizi e tutte le informazioni espressamente definite ed identificate dalle Parti come tali al momento in cui vengono rivelate.
4.2. Non sono considerate Confidenziali le Informazioni che: (iiia) rendere note siano o diventino di dominio pubblico non a seguito di azioni o omissioni della controparte; (b) siano già legittimamente in possesso dell’altra Parte prima della divulgazione purché non siano state ricevute direttamente o indirettamente dalla Parte divulgante; (c) siano state legittimamente comunicate alla controparte da un terzo senza obbligo di riservatezza; o (d) siano sviluppate in modo indipendente dall’altra Parte.
4.3. Entrambe le Parti si impegnano a non divulgare a terzi le Informazioni Confidenziali soltanto dell’altra Parte, salvo quanto previsto nella frase seguente, per un periodo di cinque anni dalla data di divulgazione di tali Informazioni alla Parte ricevente; tuttavia, ci impegniamo a proteggere la riservatezza dei Vostri Contenuti presenti nell’ambiente dei Servizi per l’intero periodo in cui risiederanno nell’ambiente stesso. Ciascuna Parte può rivelare Informazioni Confidenziali solo ai propri dipendenti e/dipendenti, agenti o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria subfornitori che sono tenuti a proteggerle da divulgazioni non autorizzate secondo termini non meno stringenti e a seguito della sottoscrizione restrittivi di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Contratto e ciascuna Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno può rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla nel corso di eventuali procedimenti giudiziari oppure per ottemperare ad obblighi di legge o per ordine della Pubblica Autoritàa richieste mandatorie di autorità italiane o estere.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Oracle Cloud Services Agreement
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali 22.1 Ai fini ed agli effetti del presente Contratto, per “Informazione Riservata” di intende qualsiasi informazione comunicata da una parte (“Parte Comunicante”) all’altra (“Parte Ricevente”) e si impegnano – e contestualmente promettono, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente non accessibile al pubblico o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare a cui Parte Ricevente possa avere accesso in virtù del presente contratto e/o fornire a terzidella sua esecuzione. A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, direttamente o indirettamentesono “Informazioni Riservate” ai fini e agli effetti del presente Contratto tutte le informazioni, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelarenotizie, rendere disponibili dati e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
documenti, in qualunque forma comunicate (iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti cartacea, elettronica e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni casoverbale), che ogni Parte resterà responsabile finale siano: - relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per l’esecuzione del rispetto Contratto; - esplicitamente identificate, per iscritto o oralmente, come “riservate” e/o “confidenziali” ovvero che si possano ragionevolmente identificare e/o considerare come “riservate” e/o di natura confidenziale.
22.2 Non sono considerate “Informazioni Riservate”, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano o siano diventate in corso d’opera di dominio pubblico, ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione e/o divulgazione delle stesse sia conseguenza della violazione degli obblighi di riservatezza assunti in virtù del presente Contratto.
22.3 La Parte Ricevente dovrà adottare la massima riservatezza con riferimento alle Informazioni Riservate e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo al fine di tali soggetti; proteggere le Informazioni Riservate da qualunque utilizzo, riproduzione, pubblicazione, comunicazione e/o distribuzione. La Parte ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dovrà prontamente comunicare alla Parte Comunicante ogni utilizzo e/o comunicazione non autorizzata di Informazioni Riservate di cui venga a conoscenza e cooperare con la Parte Comunicante in ogni controversia intentata dalla Parte Comunicante nei confronti dei terzi per tutelare dei propri diritti.
(iv) porre in essere tutte 22.4 Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le misure fisicheInformazioni Riservate dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Riservate ricevute dall’altra Parte vengono trasmesse, giuridichenella misura strettamente necessaria, organizzative esclusivamente a soggetti che abbiano la necessità di conoscere le stesse per le finalità di cui al presente Contratto e tecniche idonee che si vincolino all’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo.
22.5 Ciascuna delle Parti si impegna a garantire la tutela e l’assoluta segretezza restituire e/o distruggere le Informazioni Riservate dell’altra Parte alla cessazione, per qualsiasi motivo, degli effetti del presente Contratto, nonché, nel caso, a comunicare per iscritto, senza indugi, l’avvenuta distruzione delle Informazioni Confidenzialiriservate dell’altra Parte.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno 22.6 Ciascuna Parte potrà rivelare e comunicare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell’autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un’autorità pubblica avente forza di legge. La Parte che ha ricevuto tale richiesta di “rilevazione per obbligo di legge” deve dare comunicazione scritta e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autoritàtempestiva al proprietario delle informazioni riservate oggetto di detto obbligo di rilevazione, al fine di concedere al proprietario ragionevoli opportunità di predisporre ed ottenere opportune misure cautelari.
12.3 22.7 Tutte le Informazioni Riservate di una Parte, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà di tale Parte.
22.8 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli rispondono, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.
22.9 Gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del presente Contratto e per tutta la sua Durata ei cinque (5) anni mesi successivi alla cessazione, allo stesso modoper qualsiasi motivo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel del presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Condizioni Generali Di Fornitura
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle si impegnano a mantenere segrete, a non rivelare a terzi e ad utilizzare le Informazioni Confidenziali reciprocamente fornite al fine di sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto di Collaborazione per tutta la durata dello stesso e per un periodo ulteriore di 2 (due) anni successivi al termine di cui al paragrafo 10.1.
12.2 Le Parti si impegnano reciprocamente a non utilizzare le Informazioni Confidenziali ottenute dall’altra Parte in esecuzione del presente Contratto di Collaborazione per qualsivoglia finalità di carattere commerciale che non serva alla realizzazione del presente Contratto di Collaborazione, e comunque a non pubblicarne il contenuto o a rivelarlo a terzi, né oralmente né per iscritto (anche attraverso comunicati stampa) né con qualsiasi altro possibile mezzo o criterio, salva la specifica autorizzazione per iscritto della Parte da cui l'informazione é provenuta. Le Parti riconoscono che la Parte comunicante ha un forte interesse a mantenere la segretezza di tali Informazioni Confidenziali, in quanto una pre-divulgazione del contenuto delle stesse potrebbe essere causa di perdita della novità di possibili privative industriali, nonché dei requisiti del segreto industriale.
12.3 Qualora una delle Parti ritenga che la divulgazione di informazioni ottenuta dall’altra e relative all’altra Parte stessa, al Contratto di Collaborazioe e/o al rapporto creato dalla medesima sia obbligatoriamente richiesta dalla legge o in base a norme o regolamenti emessi da autorità governative o di controllo aventi giurisdizione su una delle Parti, la divulgazione sarà permessa, solo dopo che all’altra Parte sia fornita l’opportunità di conoscere il contenuto delle informazioni divulgate ricevendone copia – e contestualmente promettononei limiti di legge – con almeno 3 (tre) giorni di anticipo prima della sua attesa divulgazione.
12.4 Ognuna delle Parti si impegna, nei limiti consentitegli dalla legge, ad istruire in ordine ai sensi dell’art. 1381 c.ccitati obblighi di segretezza ogni terzo cui dovesse dare accesso, per ragioni esclusivamente attinenti all'esecuzione del Contratto di Collaborazione, alle Informazioni Confidenziali in proprio possesso., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a
12.5 Tutti gli obblighi di segretezza di cui al presente Contratto di Collaborazione cesseranno:
(ia) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note nel caso in cui le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione sopra meglio specificate siano già di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, pubblico dominio ovvero lo diventino senza che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute abbia violato il presente Contratto di Collaborazione, e/o risultino appartenenti allo stato dell’arte prima o al momento in assenza cui sono state comunicate alla Parte ricevente;
(b) laddove tali Informazioni Confidenziali siano state ottenute senza vincoli di segretezza da terzi che le abbiano trasmesse alla Parte ricevente;
(c) nel caso in cui la divulgazione sia stata autorizzata per iscritto della Parte titolare dell'Informazione Confidenziale;
(d) siano state sviluppate indipendentemente dal personale della Parte ricevente che non ha avuto accesso alle Informazioni Confidenziali.
12.6 Al termine naturale ovvero in caso risoluzione per qualsiasi motivo del presente Contratto di Collaborazione, la Parte ricevente dovrà restituire alla Parte comunicante, o ad altra persona da queste designata, ovvero cancellare e distruggere se così richiesto dalla Parte comunicante, tutti i documenti ed ogni copia degli stessi contenenti Informazioni Confidenziali, fatti salvi eventuali obblighi di confidenzialità conservazione di detta documentazione previsti dalla legge applicabile.
12.7 Le Informazioni Confidenziali fornite dalla Parte divulgante e quelle che possano, con o riservatezzasenza ulteriore elaborazione (a titolo esemplificativo reverse engineering o decompilazione) essere derivate dalle Informazioni Confidenziali ed i relativi diritti sono e resteranno proprietà esclusiva della Parte divulgante.
12.8 In virtù del presente Contratto di Collaborazione, la Parte ricevente non acquisisce alcun diritto, proprietà o comunque licenza, sulle Informazioni Confidenziali.
12.9 Nessuna disposizione dell’Contratto di Collaborazione o altra dichiarazione formulata in assenza esecuzione dello stesso potrà essere interpretata come concessione di violazione degli obblighi licenza o qualsivoglia altro diritto di confidenzialità proprietà industriale e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamentinon sulle informazioni stesse.
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Sources: Accordo Quadro Di Collaborazione
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono 13.1 Il Compratore si impegna, per sé e per i propri dipendenti ed ausiliari, a mantenere la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettono, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare massima riservatezza in merito alle informazioni tecnico commerciali e/o fornire aziendali, al know-how di proprietà del Venditore e di qualsiasi altra informazione di natura confidenziale, di cui abbia notizia o venga a contatto nell’espletamento delle proprie prestazioni oggetto del presente contratto.
13.2 Le informazioni fornite dal Venditore al Compratore che siano, o che si presume siano, di natura confidenziale, verranno rivelate al Compratore al solo fine di eseguire correttamente il presente contratto. I terzi o altri intermediari ai quali il Compratore avrà la necessità di comunicare tali informazioni saranno tenuti, nei confronti del Compratore a garantire che essi non faranno altro uso di tali informazioni se non per quanto attiene strettamente all’esecuzione del presente Accordo. Il Compratore si impegna ad assicurare a tali informazioni lo stesso grado di cura e di protezione che lo stesso usa relativamente a dati, informazioni e documentazione inerente alla propria impresa.
13.3 Le informazioni che ricadono nel pubblico dominio o che sono già in possesso del Compratore al momento dell’esecuzione del presente contratto, non vengono considerate confidenziali ai sensi del presente articolo.
13.4 Il Compratore riconosce che tutti i diritti di proprietà intellettuale o altri diritti relativi alle informazioni fornite dal Venditore al Compratore rimangono di esclusiva proprietà del Venditore. Il Compratore si impegna altresì a non rivelare a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi anche dopo la cessazione del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/contratto, segreti commerciali o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria aziendali di titolarità del Venditore o di altre notizie riservate di cui sia venuto a conoscenza durante e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel dell’esecuzione del presente Contratto, fermo restando, in contratto.
13.5 In ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale l'eventuale inadempimento da parte del rispetto Compratore degli obblighi di riservatezza cui alla presente clausola, darà diritto al Venditore di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative risolvere con effetto immediato il rapporto contrattuale e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenzialidi pretendere il risarcimento dell’eventuale danno.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Condizioni Generali Di Vendita
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali 7.1 Ciascuna Parte si impegna, per sé e si impegnano – per i propri dipendenti e contestualmente promettonocollaboratori ex articolo 1381 cod. civ., ai sensi dell’artanche di società collegate, ex art. 1381 2359 c.c., che tale impegno sarà rispettato a non usare per fini diversi da ogni quelli di cui al presente Contratto, e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) a mantenere strettamente confidenziali non comunicare, dare accesso, divulgare divulgando e/o fornire rivelando in alcun modo a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/in tutto o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precedeparte, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con informazioni confidenziali di natura tecnica, finanziaria, commerciale, i dati, e i risultati (proteggibili o meno come diritti di proprietà industriale e intellettuale, incluso il previo consenso scritto know-how) dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autoritài documenti che le incorporano, indipendentemente dal fatto che le stesse siano indicate come confidenziali e indipendentemente dalle modalità e dal supporto attraverso il quale le stesse vengono comunicate (di seguito definite, complessivamente, le “Informazioni Confidenziali”).
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi 7.2 Tale obbligo di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazionisi applica alle Informazioni Confidenziali:
(ia) generalmente note al che fossero di dominio pubblico al momento della loro divulgazione o divenute tali che in seguito siano diventate di dominio pubblico, purché non in ragione o conseguenza di un fattouna violazione del Contratto; o
b) che fossero conosciute da ciascuna Parte al momento della loro divulgazione, atto od omissione e la conoscenza risulti da prova documentale;
c) che siano state rivelate a terzi con l'approvazione scritta della Parte che le ha ricevutene è titolare;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iiid) la cui comunicazione e/o divulgazione è inderogabilmente sia stata imposta da norme di legge, da regolamenti o da provvedimenti delle Autorità competenti e solo ai fini dell’ottemperanza a tali norme di legge, regolamenti e provvedimenti. In tal caso, sarà obbligo della Parte ricevente informare tempestivamente e preventivamente la Parte titolare delle Informazioni Confidenziali al fine di concordare i tempi, le forme e i contenuti della richiesta di comunicazione e/o divulgazione.
7.3 Gli obblighi di riservatezza relativi alle Informazioni Confidenziali ricevute resteranno validi ed efficaci anche successivamente alla cessazione (a qualsiasi titolo) del presente Contratto. Resta inteso che il Dipartimento SBSC UniFi e la AOU ▇▇▇▇▇ non potranno in alcun modo utilizzare le Informazioni Confidenziali del Committente senza la preventiva autorizzazione scritta da legge o regolamentiparte del Committente.
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Sources: Contract for Laboratory Analysis
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono Il Fornitore e ATOS si impegnano, ognuna per sé e per il proprio personale, a non divulgare né a rendere accessibili in alcun modo a terzi le informazioni riservate relative all’altra Parte ed al Cliente finale, delle quali vengano a conoscenza durante il presente rapporto contrattuale. Ad eccezione di quelle già di “dominio pubblico”, ogni informazione relativa ad attività commerciali, di ricerca, di sviluppo e di realizzazione svolta da ATOS e/o dal Cliente finale dovrà essere considerata strettamente riservata e soggetta agli obblighi sopraddetti. In particolare, il Fornitore si impegna espressamente ad impiegare tali informazioni riservate solo ed esclusivamente per fornire, Prodotti, Licenze e Sublicenze a ATOS e/o al Cliente finale. Il Fornitore non potrà, in difetto di preventiva esplicita autorizzazione scritta di ATOS, copiare o riprodurre per sé o per terzi, in tutto o in parte, documenti e materiali forniti da ATOS (quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo: disegni, matrici, supporti leggibili da elaboratore, ecc.), al di fuori di quanto strettamente indispensabile per l'esecuzione delle attività oggetto delle presenti Condizioni generali. In particolar modo il Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente le prescrizioni contenute nella policy afferente il trattamento delle informazioni e dei dati di titolarità di ATOS, denominata “Policy on the access of partners and suppliers to ATOS IT and information” ed è consapevole che in caso di sua violazione potrà generare ingenti ed irreparabili danni ad ATOS. Inoltre il Fornitore si impegna a far sottoscrivere a ciascun dipendente che sarà destinato alla prestazione dei servizi in favore di ATOS, un accordo di riservatezza sulla base di un modello fornito da quest’ultima. ATOS potrà richiedere in qualsiasi momento prova documentale del fatto che i detti accordi di riservatezza siano stati sottoscritti, restando inteso che la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettono, loro mancata firma costituirà grave inadempimento ai sensi dell’art. 1381 1456 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) . I menzionati impegni non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali escludono la responsabilità diretta del Fornitore verso ATOS per finalità estranee agli scopi gli atti compiuti dai dipendenti del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restandoprimo, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli violazione di siffatti obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisicheIl Fornitore e ATOS si impegnano, giuridichealtresì, organizzative e tecniche idonee ognuna per proprio conto, a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precedenon fare menzione ai rapporti tra loro intercorrenti, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con senza il previo preventivo consenso scritto dell’altra Parte Parte. Il mancato rispetto di quanto previsto e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti concordato nel presente Contratto per tutta la sua Durata earticolo conferisce facoltà a ATOS di richiedere, allo stesso modoin qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, successivamente l’immediata risoluzione dello specifico Ordine, ai sensi di cui alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causaclausola 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E FACOLTA’ DI RECESSO ANTICIPATO.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Condizioni Generali Per La Fornitura Di Prodotti Hw E Sw
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la natura assolutamente riservata delle parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico. Le Informazioni Confidenziali Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegnano – e contestualmente promettono, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, direttamente impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o indirettamente, registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelareRiservate, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente salvo che nella misura strettamente necessaria e per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo. Ciascuna delle parti garantisce che l’accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a seguito della sottoscrizione quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di accordi contenenti obblighi società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di confidenzialità e riservatezza analoghi essere messi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restandoconoscenza delle stesse, in ogni casostretta dipendenza del contratto, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi e risponde dell’osservanza dell’obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti. Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall’inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da una terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte e ove richiesto dalla legge destinataria comunichi o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi divulghi: 1 in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso una Autorità munita dei necessari poteri o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza forza di un fattoobbligo di legge, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute 2 per tutelare i propri interessi in assenza di obblighi di confidenzialità sede giudiziale e/o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti amministrativa; 3 nel presente Contratto; e (iii) la caso cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1 e 2, la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o regolamentidivulgazione alla parte proprietaria. Le parti s’impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.
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Sources: Contratto Di Locazione Di Immobile
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono 2.1. Il Venditore (ai fini del presente articolo di seguito denominato “Parte Rivelante”) può fornire all’Acquirente (ai fini del presente articolo di seguito denominato “Parte Ricevente”) determinate informazioni riservate e di proprietà (ai fini del presente articolo di seguito denominate “Informazioni Riservate”). La Parte Ricevente è tenuta a mantenere la natura assolutamente riservata delle massima riservatezza riguardo a tutte le informazioni ricevute dalla Parte Rivelante con riferimento alla collaborazione concordata nel Contratto. La Parte Ricevente è autorizzata a divulgare le Informazioni Confidenziali Riservate della Parte Rivelante esclusivamente ai funzionari, direttori, dipendenti strategici, consulenti finanziari e legali della Parte Ricevente che abbiano l’esigenza di conoscere dette Informazioni Riservate affinché la Parte ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ possa adempiere gli obblighi previsti dal presente Contratto. Tali informazioni includono, in particolare, qualsiasi conoscenza riguardante lo sviluppo, la produzione, i principi o la funzione dei Prodotti del Venditore, incluso il caso in cui tali informazioni non rientrino espressamente nella definizione di segreto o informazione riservata. Sono inoltre soggette all’obbligo di segretezza tutte le informazioni riguardanti i partner commerciali e i rapporti commerciali del Venditore esistenti, nella misura in cui tali informazioni siano divulgate nell’ambito dell’oggetto del Contratto da stipularsi tra le parti contraenti. Ciò si impegnano – applica alla durata del Contratto e contestualmente promettonoper un periodo di tre anni dal termine del medesimo.
2.2. Ai fini del presente articolo, ai sensi dell’art. 1381 c.c., non rientra nella definizione di “Informazioni Riservate” qualsiasi informazione che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione sia di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al dominio pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fattosua divulgazione, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla la Parte che le ha ricevute in assenza Ricevente abbia legalmente ricevuto da terzi non vincolati da obbligo di obblighi di confidenzialità o riservatezzariservatezza nei confronti della Parte Rivelante, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui sia pubblicata o altrimenti resa di dominio pubblico dalla Parte Rivelante, o (iv) sia stata generata indipendentemente dalla Parte Ricevente prima della divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamentiad opera della Parte Rivelante.
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Sources: Condizioni Generali Di Vendita
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali 4.1 L’Azienda si impegna a mantenere e si impegnano – a far mantenere strettamente riservati dallo Sperimentatore, dai Ricercatori e contestualmente promettonodal personale (ivi inclusi i dipendenti, ai sensi dell’art. 1381 c.c.agenti, che tale impegno sarà rispettato da ogni incaricati, consulenti e qualsivoglia loro dipendente collaboratori dell’Azienda) i Diritti di Proprietà Intellettuale sullo Studio e le informazioni riservate della Società, ricevute o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi generate in ragione del presente Contratto;, e ad utilizzare tali Diritti di Proprietà Intellettuale sullo Studio ed informazioni riservate esclusivamente ai fini dell'esecuzione del Contratto e dello svolgimento dello Studio, fermo restando quanto altrimenti convenuto tra le Parti.
4.2 Lo Sperimentatore, i Ricercatori e i dipendenti, agenti, incaricati, consulenti e collaboratori dell’Azienda impegnati nello svolgimento dello Studio avranno il diritto, fermo restando l'impegno di riservatezza ai sensi del precedente Articolo 3.1, di pubblicare i Diritti di Proprietà Intellettuale sullo Studio in riviste scientifiche e altre pubblicazioni scientifiche e professionali, a condizione che una bozza della pubblicazione che si intende effettuare sia sottoposta alla Società non meno di 60 (iiisessanta) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria giorni prima della prevista data di pubblicazione e a seguito della sottoscrizione condizione che la Società, a sua sola ed assoluta discrezione, abbia approvato tale pubblicazione entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza di accordi contenenti obblighi detto periodo di confidenzialità 60 (sessanta) giorni. La Società avrà il diritto di vietare qualsiasi parte di tale pubblicazione, la cui rivelazione possa, a suo avviso, provocare danni commerciali alla Società.
4.3 Le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza in relazione a tutte le questioni relative ai Partecipanti. Ciò, fermo restando l’obbligo delle Parti di riferire eventi avversi e riservatezza analoghi di rispettare ogni disposizione delle Autorità in merito alla farmacovigilanza. Le Parti si impegnano a quelli previsti nel non divulgare dettagli sull’identità dei Partecipanti e sulla Società, ma a mantenerli riservati e, in generale, a rispettare puntualmente le norme del decreto legislativo n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali e successive modifiche.
4.4 Le disposizioni del presente Articolo 4 sopravvivranno alla risoluzione del presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Convenzione
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono Comma 1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
Comma 2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
Comma 3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Comma 4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. APPALTATORE SUBAPPALTATORE ……………………………………. Nel sottoscrivere il presente contratto il Subappaltatore si impegna ad osservare, oltre alla norma di legge ed ai regolamenti vigenti, le regole comportamentali definite e comunicate dall’ Appaltatore e volte ad assicurare il rispetto delle predette norme di legge e regolamenti, al fine di prevenire la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali commissione di reati nell’interesse o a vantaggio dell’azienda. In particolare il Subappaltatore si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico e si impegnano – e contestualmente promettono, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare le procedure e/o fornire i protocolli adottati dall’Appaltatore in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001, link ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, riserve area (in alto a terzidestra), direttamente o indirettamentesecondo pulsante da sinistra “ codice etico 231”. Rovigo, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelarelì 29/06/2020 SUBAPPALTATORE Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il subappaltatore dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli Art. 7 Revisione prezzi, rendere disponibili eArt. 8 Contabilizzazione del servizio/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi Pagamenti, Art. 9 Penali, Art. 12 Disposizioni in materia di sicurezza del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratoricantiere, esclusivamente nella misura strettamente necessaria Art. 13 Disposizioni in materia di sicurezza ambientale, Art. 14 Disposizioni in materia di Responsabilità Sociale, Art. 15 Risoluzione del contratto, Art. 16 Recesso dal contratto, Art. 18 Oneri a carico del Subappaltatore, Art. 19 Responsabilità del Subappaltatore, Art. 21 Clausola compromissoria, Art. 24 bis Clausola risolutiva espressa ex art. 3 comma 8 l. 136/2010 e a seguito della sottoscrizione s.m.i., Art. 25 Divieto di accordi contenenti obblighi ulteriore subappalto e di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale cessione del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenzialicontratto.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Subcontract Agreement
Riservatezza. 12.1 27.1 Le Parti si impegnano a mantenere segrete, a non rivelare a terzi e ad utilizzare le Informazioni Confidenziali reciprocamente fornite al fine della sottoscrizione ed esecuzione del presente Accordo.
27.2 Le Parti si impegnano reciprocamente a non utilizzare le Informazioni Confidenziali ottenute dall’altra Parte in esecuzione del presente Accordo per qualsivoglia finalità di carattere commerciale che non serva alla realizzazione del presente Accordo, e comunque a non pubblicarne il contenuto o a rivelarlo a terzi, né oralmente né per iscritto (anche attraverso comunicati stampa) né con qualsiasi altro possibile mezzo o criterio, salva la specifica autorizzazione per iscritto della Parte da cui l'informazione é provenuta. Le Parti riconoscono che la natura assolutamente riservata Parte comunicante ha un forte interesse a mantenere la segretezza di tali Informazioni Confidenziali, in quanto una pre-divulgazione del contenuto delle stesse potrebbe essere causa di perdita della novità di possibili privative industriali, nonché dei requisiti del segreto industriale.
27.3 Qualora una delle Parti ritenga che la divulgazione di Informazioni Confidenziali ottenute dall’altra e relative all’altra Parte stessa, all’Accordo e/o al rapporto creato dalla medesima, sia obbligatoriamente richiesta dalla legge o in base a norme o regolamenti emessi da autorità governative o di controllo aventi giurisdizione su una delle Parti, la divulgazione sarà permessa, solo dopo che all’altra Parte sia fornita l’opportunità di conoscere il contenuto delle Informazioni Confidenziali e oggetto di divulgazione ricevendone copia – nei limiti di legge – con almeno 3 (tre) giorni di anticipo prima della sua attesa divulgazione.
27.4 Ognuna delle Parti si impegnano – e contestualmente promettonoimpegna, nei limiti consentitegli dalla legge, ad istruire in ordine ai sensi dell’art. 1381 c.ccitati obblighi di segretezza ogni terzo cui dovesse dare accesso, per ragioni esclusivamente attinenti all'esecuzione dell’Accordo, alle Informazioni Confidenziali in proprio possesso., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a
27.5 Tutti gli obblighi di segretezza di cui al presente Accordo cesseranno:
(i) non comunicarenel caso in cui le Informazioni Confidenziali sopra meglio specificate siano già di pubblico dominio ovvero divenissero di pubblico dominio, dare accessosenza colpa o responsabilità della Parte che ha svelato l'informazione, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente risultino appartenenti allo stato dell’arte prima o indirettamente, le Informazioni Confidenzialial momento in cui sono state comunicate alla Parte ricevente;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle laddove tali Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contrattosiano state ottenute senza vincoli di segretezza da terzi che le abbiano trasmesse alla Parte ricevente;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito nel caso di autorizzazione scritta della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; etitolare dell'Informazione Confidenziale;
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle siano state sviluppate indipendentemente dal personale della Parte ricevente che non ha avuto accesso alle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede27.6 Al termine naturale ovvero in caso risoluzione per qualsiasi motivo del presente Accordo, la Parte ricevente dovrà restituire alla Parte comunicante, o ad altra persona da queste designata, ovvero cancellare e distruggere se così richiesto dalla Parte comunicante, tutti i documenti ed ogni copia inclusi nelle Informazioni Confidenziali, fatto salvo per le Parti potranno rivelare le copie delle Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla che debbano essere conservate ai sensi di legge o per ordine della Pubblica Autoritàed esclusivamente entro i limiti di tempo a tal fine prescritti.
12.3 27.7 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità Informazioni Confidenziali fornite dalla Parte divulgante e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata equelle che possano, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso con o cessazione per qualsivoglia causasenza ulteriore elaborazione (a titolo esemplificativo reverse engineering o decompilazione) essere derivate dalle Informazioni Confidenziali ed i relativi diritti sono e resteranno proprietà esclusiva della Parte divulgante.
12.4 Le Parti riconoscono 27.8 In virtù del presente Accordo, la Parte ricevente non acquisisce alcun diritto, proprietà o licenza, sulle Informazioni Confidenziali.
27.9 Nessuna disposizione dell’Accordo o altra dichiarazione formulata in esecuzione dello stesso potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto di proprietà industriale e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamentisulle informazioni stesse.
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Sources: Accordo Quadro Di Collaborazione
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono Il Venditore possiede uno specifi co know-how di ricerca, sviluppo e produzione d i fertilizzanti ed in particolare è proprietario di tutte le seguenti informazioni dotate di valore economico (di seguito Informazioni Confidenziali) quali: formule di produzione di fertilizzanti, tutte le informazioni commerciali e quelle relative ai sistemi di produzione del Produttore, nonché processi applicativi, programmi di lavoro, procedure, specifiche tecniche, materiali, informazioni tecniche, standard di produzione, standard d’uso e di imballaggio, informazioni di marketing ed ogni informazione relativa e comunque applicabile ai sistemi di produzione di fertilizzanti. Per tutta la natura assolutamente riservata durata delle relazioni commerciali con il Venditore e anche successivamente alla cessazione di ogni rapporto, il Compratore dovrà mantenere confidenziale e segreta o g n i I n formazione Confidenziale ricevuta dal Venditore indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano definite “Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettonoConfidenziali” al momento della loro comunicazione dal Venditore al Compratore. Il Compratore non dovrà registrare o cedere il marchio del Venditore né alcuno dei segni distintivi del Venditore (“Marchio”), ai sensi dell’art. 1381 c.c.né utilizzare i l Marchio o altri seg n i distintivi del Venditore o altri marchi, che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente nomi , o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare espressioni simili per registrare domini Internet e/o fornire creare siti web o home page, nemmeno a terzi, direttamente scopo di promozione e rivendita dei Prodotti. Il Compratore non potrà inserire o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili evidenziare il Marchio del Venditore e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali i Prodotti sui propri siti internet o homepage senza espressa autorizzazione scritta del Venditore. In ogni caso il Compratore si obbliga a trasferire al Venditore ogni registrazione o diritto sul Marchio direttamente o indirettamente ottenuto in violazione della previsione del presente articolo, a spese del Compratore e senza aggravio di costi per il Venditore. Qualsivoglia diritto di usare il Marchio concesso dal Venditore a l Compratore non costituisce una licenza in favore del Compratore; quest’ultimo non ha alcun diritto di usare il Marchio, salvo che per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenzialirivendita dei Prodotti.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Condizioni Generali Di Vendita
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono tutte le informazioni, comprese, a mero titolo esemplificativo, informazioni relative al Farmaco Sperimentale o alle attività di ▇▇▇▇▇▇▇ o di altre società del Gruppo cui appartiene ▇▇▇▇▇▇▇ o del Gruppo stesso, ivi incluse le richieste di brevetto di ▇▇▇▇▇▇▇, le formule, i processi di produzione, i dati scientifici di base, i dati clinici precedenti e qualsiasi informazione sulle formulazioni fornita all’Istituzione o allo Sperimentatore Principale e non precedentemente divulgata (“Informazioni Riservate di ▇▇▇▇▇▇▇”) sono considerate confidenziali e resteranno di esclusiva proprietà di ▇▇▇▇▇▇▇ o di altra società del Gruppo interessata. Sia durante che successivamente al periodo di validità del presente Contratto, l’Istituzione e lo Sperimentatore Principale useranno la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettonomassima diligenza al fine di conservare il carattere confidenziale ed utilizzare esclusivamente in funzione degli scopi di cui al presente Contratto, ai sensi dell’art. 1381 c.c., che tale impegno sarà rispettato da ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicareinformazioni identificate come confidenziali o ragionevolmente considerabili confidenziali e di proprietà di ▇▇▇▇▇▇▇ e che siano state rivelate dallo o per conto di ▇▇▇▇▇▇▇ all’Istituzione o allo Sperimentatore Principale, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
e (ii) Dati generati come conseguenza della Sperimentazione. Gli obblighi che precedono non svelaresi applicheranno a dati o informazioni (i) che siano stati resi pubblici, purché non per fatto o in conseguenza di un inadempimento dell’Istituzione o dello Sperimentatore Principale, (ii) che ▇▇▇▇▇▇▇ autorizza per iscritto, di utilizzare o rendere disponibili e/pubblici, o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi (iii) che siano pubblici, secondo quanto stabilito al paragrafo 7.3 del presente Contratto;
. of Trial completion, ▇▇▇▇▇▇▇ may post the results of the Clinical Trial to a clinical trial results web site in the form of a Clinical Study Report Synopsis in ICH-E- 3 format. In agreement with the Ministerial Decree of 12/05/2006 the Institution and Principal Investigator shall have the right to publish the results of research and any background information that is necessary to include in any publication of Clinical Trial results or necessary for other scholars to verify such Clinical Trial results according to the law in force on confidentiality of sensible data and patent right. In order to comply with the mentioned dispositions, if the Institution and Principal Investigator wish to publish information from the Clinical Trial, a copy of the draft manuscript must be provided to ▇▇▇▇▇▇▇ for review at least 60 (iiisixty) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratoridays prior to the date fixed for its submission for publication or presentation. ▇▇▇▇▇▇▇, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e the Institution and Principal Investigator will arrange expedited reviews for abstracts, poster presentations or other materials. It is expressly agreed that no paper that incorporates Confidential Information will be submitted for publication or presentation without ▇▇▇▇▇▇▇’▇ prior written consent. If requested in writing by ▇▇▇▇▇▇▇, the Institution and Principal Investigator will withhold the aforementioned submission of the manuscript on purpose of publication or presentation for up to an additional sixty (60) days to allow for filing of a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi patent application by ▇▇▇▇▇▇▇. If a quelli previsti nel presente Contrattoparticular Clinical Trial is part of a multicenter Clinical Trial, fermo restandoto protect the scientific integrity of the trial results, the Institution and Principal Investigator for such Clinical Trial shall not autonomously publish data derived from the individual Clinical Trial site until the combined results from the completed Clinical Trial have been published in ogni casoa joint, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
multicenter publication of the Clinical Trial results. However, if such a multicenter publication is not submitted within twelve (iv12) porre months after conclusion, abandonment or termination of the Clinical Trial at all sites, or after ▇▇▇▇▇▇▇ confirms there will be no multicenter Clinical Trial publication, the Institution and/or such Principal Investigator may publish the results from the Institution site individually in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenzialiaccordance with this Section.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamenti.
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Sources: Clinical Trial Agreement
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali 7.1 Il Recruiter espressamente riconosce che:
a) il marchio “Jobobo” nonché tutti i nomi a dominio contenenti tale denominazione costituiscono diritti di proprietà industriale riconducibili alla titolarità esclusiva di Jobobo;
b) i diritti di proprietà industriale e si impegnano – intellettuale relativi alla Piattaforma e contestualmente promettonoal Sito, ai sensi dell’artsoftware e ai database agli stessi collegati, alle grafiche, ai loghi, ai marchi, ai layout, al c.d. 1381 c.c.look and feel della Piattaforma e del Sito sono di proprietà esclusiva di Jobobo;
c) il progetto commerciale Jobobo, che tale impegno sarà rispettato da il relativo avviamento e know-how ed ogni e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicareulteriore informazione di natura tecnica, dare accesso, divulgare commerciale e/o fornire industriale connessa a terzitale progetto è di proprietà esclusiva di Jobobo.
7.2 Il Recruiter, direttamente o indirettamentecon l’accettazione del presente Accordo si impegna a non porre in essere alcuna violazione, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili neppure minima e/o utilizzare temporanea, dei suddetti diritti di proprietà industriale e intellettuale facenti capo, esclusivamente, a Jobobo.
7.3 Il Recruiter si impegna altresì a mantenere la massima riservatezza e confidenzialità e a non divulgare né trasmettere a soggetti estranei a Jobobo alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti notizia e/o collaboratoriinformazione - a titolo esemplificativo e non esaustivo, esclusivamente nella misura strettamente necessaria informazioni di natura tecnica, commerciale, industriale e/o societaria attinenti alla Piattaforma, al Sito, alla Società Jobobo s.r.l., ai suoi partner commerciali - eventualmente ottenute in ragione della propria iscrizione alla Piattaforma e/o del dell’esecuzione della Prestazione. Tale impegno alla riservatezza opera per tutta la durata dell’iscrizione del Recruiter alla Piattaforma e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contrattoper i cinque anni successivi alla chiusura dell’Account Jobobo del Recruiter medesimo. Ciò, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli senza pregiudizio alcuno per gli eventuali ulteriori obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenzialiprevisti dalla vigente normativa applicabile.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta 7.4 Il Recruiter riconosce che la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità cui al presente articolo è idonea a determinare un grave pregiudizio in capo a Jobobo, della cui eventuale verificazione il Recruiter medesimo sarà ritenuto responsabile ai sensi e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta da legge o regolamentiper gli effetti della vigente normativa applicabile.
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Sources: Recruitment Agreement
Riservatezza. 12.1 Il Centro non rivelerà eventuali informazioni di proprietà di Bayer né utilizzerà le informazioni di proprietà dello stesso o derivabili dal protocollo o da altri documenti riguardanti lo studio oggetto di questo contratto (qui di seguito chiamate Informazioni Riservate) per scopo diverso dall’esecuzione dello studio.
12.2 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – e contestualmente promettono, ai sensi dell’art. 1381 c.c.Riservate possono essere rivelate solo a coloro che devono conoscerle per l’esecuzione dello studio; le Informazioni Riservate non saranno rivelate a Terzi senza previo accordo di riservatezza, che tale impegno sarà rispettato da ogni riporti termini e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza condizioni analoghi a quelli previsti contenuti nel presente Contrattocontratto. Tutte le informazioni di Bayer trasmesse allo Sperimentatore/Centro devono essere considerate come Informazioni Riservate. Preferibilmente esse vengono fornite in forma scritta, fermo restandoma, se la rivelazione è verbale, a vista o in ogni casoaltra forma (ad es. visitando una sede di Bayer), che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti; e
(iv) porre in allora le informazioni potranno essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto riassunte per iscritto entro 30 giorni dalla rivelazione ed una copia contrassegnata con il previo consenso scritto dell’altra Parte e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità“riservato” deve essere fornita alla parte ricevente.
12.3 Le Parti saranno obbligate Informazioni Riservate non comprenderanno eventuali informazioni che: • al rispetto degli obblighi momento della rivelazione erano di confidenzialità pubblico dominio; • dopo la rivelazione, siano diventate di pubblico dominio senza colpa del Centro/Sperimentatore; • erano note in precedenza al Centro/Sperimentatore come evidenziato da documenti scritti; • ▇▇▇▇▇▇▇ rivelate al Centro/Sperimentatore da un terzo che abbia il diritto di rivelarle e che non sia sottoposto ad un obbligo di riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta nei confronti di Bayer; • Bayer ne abbia permesso la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causarivelazione.
12.4 Le Parti riconoscono e concordano che gli Gli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:resteranno in vigore per 10 anni dalla conclusione dello studio.
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione 12.5 Le Informazioni Riservate verranno restituite o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione della Parte che le ha ricevute;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente distrutte su richiesta da legge o regolamentiparte di Bayer che ha rivelato le stesse.
12.6 Eventuali precedenti accordi fra Bayer e il Centro/Sperimentatore riguardanti le Informazioni Riservate sono sostituiti dal presente contratto.
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Sources: Studio Osservazionale
Riservatezza. 12.1 Le Parti riconoscono la natura assolutamente riservata delle Informazioni Confidenziali e si impegnano – a considerare riservata ogni informazione connessa al Progetto e contestualmente promettonoall’Accordo. Ciascuna Parte, ai sensi dell’art. 1381 c.c.anche attraverso il proprio Responsabile Scientifico, che tale impegno sarà rispettato da ogni si impegna a mantenere tutti i dati, informazioni, notizie e qualsivoglia loro dipendente o collaboratore – a:
(i) documenti forniti dall’altra Parte per l’esecuzione del Progetto, nella più assoluta e completa segretezza e non comunicare, dare accesso, divulgare e/o fornire a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali;
(ii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Confidenziali per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
(iii) rendere note le Informazioni Confidenziali soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che ogni Parte resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di divulgherà tali soggetti; e
(iv) porre in essere tutte le misure fisiche, giuridiche, organizzative e tecniche idonee a garantire la tutela e l’assoluta segretezza delle Informazioni Confidenziali.
12.2 Fermo quanto precede, le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali soltanto con informazioni senza il previo consenso scritto dell’altra Parte. Ciascuna Parte si impegna, inoltre, a estendere il predetto obbligo a qualunque altra persona che, per qualsiasi motivo e ove richiesto dalla legge o per ordine della Pubblica Autorità.
12.3 Le Parti saranno obbligate al rispetto degli obblighi a qualsiasi titolo, possa venire eventualmente a conoscenza di confidenzialità tali dati, informazioni, notizie e riservatezza stabiliti nel presente Contratto per tutta la sua Durata e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa.
12.4 documenti. Le Parti riconoscono che le informazioni riservate e concordano che gli obblighi confidenziali fornite per l’esecuzione del Progetto sono di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente Contratto non sono estesi a informazioni:
(i) generalmente note al pubblico al momento della divulgazione o divenute tali non in ragione o conseguenza di un fatto, atto od omissione proprietà esclusiva della Parte che le ha rivelate. In caso di specifica richiesta da parte del titolare, ciascuna Parte è tenuta a restituire le informazioni riservate e confidenziali ricevute. Le Parti sono tenute a conservare le informazioni riservate e confidenziali utilizzando adeguate modalità di conservazione e le necessarie precauzioni, con la diligenza richiesta dalle circostanze. Le Parti non possono riprodurre in alcun modo o attraverso alcun mezzo le informazioni riservate e confidenziali. L’obbligo di riservatezza non riguarda le informazioni che, al momento della comunicazione fossero già in possesso della Parte ricevente, e ciò sia dimostrabile, divenissero di pubblico dominio non per colpa della Parte ricevente o fossero rivelate alla Parte ricevente da una terza parte non vincolata da obblighi di segretezza. Le Parti si impegnano, inoltre, a trattare i dati personali di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante la realizzazione del Progetto in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. Le Parti, debitamente informate in merito a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione affinché i rispettivi dati personali vengano dalle stesse reciprocamente trattati e/o comunicati nei limiti del perseguimento dei fini connessi alla realizzazione del Progetto, nonché per i seguenti scopi:
a. Adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali;
(ii) divenute note alla Parte che le ha ricevute in assenza di obblighi di confidenzialità o riservatezza, o comunque in assenza di violazione b. Gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali;
c. Attività di confidenzialità ricerca e riservatezza stabiliti nel presente Contratto; e (iii) la cui divulgazione è inderogabilmente richiesta sperimentazione;
d. Finalità connesse ad obblighi previsti da legge leggi, da regolamenti o regolamentidalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
e. Gestione del contenzioso;
f. Finalità statistiche;
g. Servizi di controllo interno.
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