Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati: a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori; b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. 4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Service Agreement, Noleggio Full Service, Service Agreement
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; , tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Contract for Supply and Placement of Containers for Used Clothing Collection, Contract for the Supply and Installation of Rubber Conveyor Belts and Supporting Structures, Contract for the Supply and Placement of Waste Containers
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi Il Committente si impegna ad osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni che riceve da Rai Pubblicità in fase precontrattuale e/o i daticontrattuale (inclusi a titolo esemplificativo dati di pianificazione, anche tecnicicorrispettivo, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati scontistica applicata, entità degli investimenti, tempi e coperti da segretomodi degli investimenti, pertanto il Fornitore assume l’obbligo condizioni proposte, pianificazioni proposte, contenuto incontri tra le parti, etc.) di mantenere riservati tali dati seguito “Informazioni”. Il Committente garantisce di aver applicato tutte le azioni necessarie per prevenire l’uso e/o informazioni, ivi compresi quelli la comunicazione e/o la diffusione non autorizzata da Rai Pubblicità delle Informazioni e garantisce che transitano proteggerà le Informazioni con cura non inferiore a quella che utilizza per proteggere le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso proprie informazioni riservate per impedirne l'uso non autorizzato e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario /o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano la comunicazione e/o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3diffusione. Il Fornitore Committente garantisce che le Informazioni saranno utilizzate unicamente per l’esecuzione del contratto con Rai Pubblicità. Il Committente garantisce che le Informazioni saranno comunicate unicamente al proprio personale che deve conoscere le Informazioni per l’esecuzione dell’attività e che è responsabile per l’esatta osservanza stato adeguatamente istruito nonché ha accettato di mantenere tali Informazioni come riservate. Qualsiasi comunicazione e/o diffusione delle Informazioni da parte dei propri dipendentidel Committente a terzi (inclusi a titolo esemplificativo consulenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendentisocietà del gruppo, consulenti e collaboratori agenzie, appaltatori/subappaltatori, clienti, auditor, etc.) è soggetta all’approvazione preventiva di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo Rai Pubblicità. Il Committente in ogni caso si obbliga a prevedere negli accordi con i terzi adeguata clausola di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza tutela delle informazioni riservateInformazioni, tale obbligo restando in ogni caso solidalmente responsabile con i terzi nei confronti di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso Rai Pubblicità in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli violazione da parte di questi ultimi (ancorché eventualmente non informati) di tali obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Product Placement Agreement, Condizioni Generali Di Contratto, Advertising Agreement
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione 10.1 Ai sensi del presente Contratto, sono considerate "Informazioni Confidenziali" tutte le informazioni (incluse, a mero titolo di esempio le informazioni commerciali, promozionali e finanziarie), i dati tecnici, i segreti commerciali o il know-how di non divulgarli ciascuna Parte (rivelate sia prima sia dopo la data del presente accordo) incluse, a mero titolo esemplificativo, le informazioni relative agli affari, ai prodotti o ai progetti di servizi, ai progetti finanziari, ai brevetti, alle applicazioni di brevetti, alle ricerche, alle invenzioni, ai processi, ai progetti, ai disegni, i cui contenuti siano indicati per iscritto come confidenziali o soggetti a qualsivoglia diritto di proprietà, o i cui contenuti possano, in alcun modo dipendenza dalla circostanze del caso concreto e in qualsiasi forma e base a un criterio di non farne oggetto ragionevolezza, apparire confidenziali o protetti da un diritto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2proprietà industriale o intellettuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussisteNon sono considerate Informazioni Confidenziali le informazioni, altresì, relativamente a tutto i dati tecnici o il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i datiknow-how che:
a(i) siano già conosciuti dalla Parte ricevente al momento in cui vengono rivelate (conoscenza che siano o dovrà essere dimostrata per mezzo di documenti della parte aventi data anteriore al momento della comunicazione); o
(ii) divengano di pubblico dominio, senza per fatto estraneo ad azioni o omissioni della Parte ricevente in violazione del presente accordo di riservatezza; o
(iii) siano successivamente rivelate alla Parte ricevente da un soggetto che ha il Fornitore diritto di rivelarla; o
(iv) per le quali la Parte ricevente sia venuto meno espressamente autorizzata dalla Parte rivelante alla divulgazione.
10.2 Ciascuna Parte si obbliga a non divulgare e a non utilizzare le Informazioni Confidenziali per alcuno altro scopo che non sia quello di dare corretta esecuzione al suo obbligo presente Contratto. Le parti si impegnano altresì a proteggere il contenuto confidenziale e riservato delle Informazioni Confidenziali con la massima diligenza e garantiscono che un identico scrupolo verrà adottato da tutte le persone, loro dipendenti o consulenti anche esterni, cui si renda necessario rivelare le Informazioni Confidenziali per l'esecuzione del contratto. In particolare, le Parti garantiscono che tali terzi soggetti saranno vincolati dal presente accordo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato o, altrimenti, sottoscriveranno un accordo di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggettidi tenore analogo al presente.
3. Il Fornitore 10.3 La comunicazione di informazioni confidenziali non dovrà essere considerata una violazione se la società che riceve la richiesta è responsabile tenuta per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza legge a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatasoddisfarla.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Contratto Per L’erogazione Del Servizio Online Brand Protection, Contratto Per L’erogazione Del Servizio Online Brand Protection, Contratto Per L’erogazione Del Servizio Online Brand Protection
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, I termini e le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto condizioni (compreso il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione prezzo) del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione unitamente a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui altra informazione esplicitamente definita come riservata e fornita in base al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttaviasono confidenziali e non saranno rivelati, non sussiste oralmente o per i dati:
a) che siano iscritto, dal CLIENTE o divengano di pubblico dominio, da SARCE a terzi senza il previo consenso scritto del legale rappresentante dell’altra Parte. SARCE dichiara che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo PRODOTTO SOFTWARE contiene delle informazioni riservate di riservatezza valore e sempre che è confiden- ziale; il CLIENTE si impegna a proteggere il software con almeno lo stesso grado di cura e riservatezza, ma comunque con cura non inferiore a quella ordinaria, che il Fornitore abbia dimostrato CLIENTE usa per le proprie informazioni che non desideri rivelare al pubblico e che comunque deve proteggere in adempimento di aver posto ogni legge, decreto e circolare in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza materia di privacy e tutela dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3dati. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre CLIENTE prende quindi atto che se viola l’obbligo di riservatezza assunto in forza del presente articolo, SARCE potrebbe incorrere in un danno rilevante e che in aggiunta alla tutela altrimenti concessa dalla legge, SARCE avrà diritto ad una tutela secondo equità senza la necessità che venga provato il danno effettivamente sostenuto. Non sono considerate informazioni riservate quelle che, senza colpa, siano di dominio pubblico, quelle di cui la parte ricevente era in possesso prima della loro comunicazione, senza averle ricevute dall’altra parte; quelle che sono comunicate alle parti da terzi, senza condizione di riservatezza; quelle che ogni parte sviluppa auto- nomamente. La parte alla quale viene comunicata un’informazione riservata dovrà preservarne il carattere riservato con una cura non inferiore a quella utilizzata per preservare le sue informazioni riservate e non potrà comunicarle o divulgarle a terzi se non previo accordo scritto dell’altra parte o nella misura eventualmente consentita per legge. Le parti convengono di adottare tutte le persone misure ragionevoli per assicurarsi che le informazioni riservate non siano comunicate ai loro impiegati in violazione del presente contratto. Questa obbligazione è valida durante tutta la vigenza del presente contratto e per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque i tre anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4cessazione. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto Tutti i documenti comunicati da SARCE ai sensi del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione contratto resteranno di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione sua proprietà esclusiva e gli saranno restituiti a gare e appaltisua semplice richiesta.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Licensing Agreement, Licensing Agreement, Licensing Agreement
Riservatezza. 1. Le informazioniparti si impegnano a segnalare, i concettidi volta in volta, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segretoAccordo, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattoiscritto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione Le parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste Accordo e per i datiun periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:
a) che siano non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o divengano di pubblico dominioindirettamente, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratoriqualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte;
b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo;
c) ad impiegare ogni mezzo idoneo e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che AMA le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del presente contratto, o salvo consenso espresso della parte che ne abbia espressamente autorizzato il Fornitore diritto, con ogni e qualunque mezzo a divulgare tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
e) a specifici soggettirestituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
3. Il Fornitore è responsabile Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti gli scopi della presente collaborazione e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza che abbiano a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale volta previamente assunto un obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza conforme alle previsioni del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatapresente accordo.
4. È fatto espresso divieto Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al Fornitore momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di procedere, nell’interesse proprio pubblico dominio o di comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la parte che ne è venuta a pubblicità di qualsiasi natura conoscenza abbia violato il presente contratto, a condizione che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/la loro divulgazione o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualela loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso e a partire dal momento in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
c) le informazioni che una parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a gare e appaltiquello in cui gli sono state comunicate dall’altra parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell’attività di ricerca;
d) le informazioni che una parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
e) le informazioni che una parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Research Contract, Research and Development, Research and Development
Riservatezza. 1. 11.1 Le informazioni, Parti si impegnano anche per i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati propri consulenti e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di rappresentanti a mantenere riservati tali i dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per e le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, informazioni acquisite nell’esecuzione del presente ContrattoAccordo, e di a non divulgarli a terzi in alcun modo e ed in qualsiasi forma e di ed a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattopresente Accordo ed all’adempimento degli obblighi derivanti dallo stesso e si impegnano reciprocamente a non rivelare a terzi tale contenuto se non con il previo consenso scritto delle altre Parti.
2. L’obbligo 11.2 Gli obblighi di riservatezza di cui sopra non riguardano:
(i) le informazioni che, al momento della loro trasmissione, sono già di dominio pubblico o lo divengano successivamente per fatto non costituente violazione degli obblighi di riservatezza assunti con il presente Accordo;
(ii) le informazioni che, successivamente alla loro trasmissione, dovessero diventare di pubblico dominio per ragioni non dipendenti da colpa o negligenza delle Parti;
(iii) le informazioni che, al momento della loro trasmissione, sono già legittimamente conosciute da un’altra Parte;
(iv) le informazioni che le Parti potranno ricevere da soggetti terzi ai quali è legittimamente consentito divulgarle;
(v) le informazioni in relazioni alle quali ciascuna delle Parti ha prestato il proprio consenso scritto alla divulgazione;
(vi) le informazioni trasmesse ad amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti e consulenti, rappresentanti di una delle Parti al fine dello svolgimento delle trattative relative al presente Accordo, fermo restando che ciascuno dei predetti soggetti che venisse a conoscenza di tali informazioni riservate sarà soggetto agli obblighi di riservatezza contenuti nel presente Accordo.
11.3 Qualora la divulgazione delle informazioni si rendesse necessaria a causa di disposizioni di Legge o regolamentari, ovvero sia richiesto da qualsiasi Autorità, ovvero nell’ambito di qualsiasi procedimento amministrativo o giudiziario in cui una delle Parti sia coinvolta, ciascuna Parte informerà immediatamente le altre Parti della necessità della divulgazioni.
11.4 Le Parti si impegnano ad astenersi da qualsiasi annuncio al pubblico relativo a qualsiasi informazione riservata relativa al presente Accordo senza il previo consenso scritto delle altre Parti, fatti salvi i diversi obblighi di Legge o regolamentari, ovvero qualora ciò sia richiesto da qualsiasi Autorità.
11.5 Le Parti danno atto di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle disposizioni di cui all’articolo 11 del Regolamento UE 596/2014 e delle disposizioni del Regolamento di Esecuzione UE 959/2016 e del Regolamento Delegato UE 960/2016.
11.6 Fermo restando quanto sopra, resta inteso che gli obblighi di confidenzialità di cui al presente Articolo 11 non troveranno applicazione laddove la divulgazione di tali dati, informazioni e/o documenti a terzi sia necessaria al fine di agire in giudizio nei confronti delle altre Parti in relazione agli obblighi previsti dal presente Accordo.
11.7 Le obbligazioni di ciascuna delle Parti ai sensi del presente Articolo 11 cesseranno decorsi [omissis] dalla Data di Esecuzione della Fusione.
11.8 Nel caso in cui il presente Accordo dovesse risolversi di diritto a causa del mancato avveramento delle Condizioni Sospensive di cui al precedente comma sussisteArticolo 4.2, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo gli obblighi di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato confidenzialità di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà cui al presente Articolo 11 saranno validi ed efficaci per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata[omissis] a decorrere dalla Data di Sottoscrizione.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
6. In caso di inosservanza da parte del Fornitore anche di uno soltanto degli obblighi di riservatezzacui al presente articolo, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Servizio Di Trasporto E Scarico Di Rifiuti, Service Agreement, Service Agreement
Riservatezza. 1. Le informazioniIl Fornitore si impegna a utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente ai fini dell'esecuzione del Contratto, i concetti, a mantenere le idee, i procedimenti, i metodi Informazioni Riservate strettamente confidenziali e a non rivelarle a terzi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati a eventuali subappaltatori e/o informazioni, ivi compresi quelli a personale che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, non debba contribuire direttamente e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6immediatamente all'esecuzione dell'Ordine. Il Fornitore si impegnaimpegna inoltre ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle Informazioni Riservate. Qualora il Destinatario delle Informazioni Riservate sia obbligato a divulgare in tutto o in parte le Informazioni Riservate per assolvere ad un obbligo di legge (di seguito, altresìla "Divulgazione Legale"), il Fornitore accetta di: (i) notificare senza indugio ad ARaymond l’obbligo di Divulgazione Legale al fine di consentire ad ARaymond di adottare qualsiasi azione e/o misura a rispettare quanto previsto dal D.Lgstutela dei propri interessi derivanti dalle, o in relazione alle, Informazioni Riservate; (ii) divulgare solo le Informazioni Riservate strettamente necessarie per ottemperare agli obblighi derivanti dalla Divulgazione Legale; (iii) compiere i massimi sforzi per assistere ARaymond nell'adozione di qualsiasi azione e/o misura a tutela dei propri interessi derivanti dalle, o in relazione alle, Informazioni Riservate. n. 196/2003 Il Fornitore resta soggetto all’obbligo di riservatezza finché le Informazioni Riservate non diventano di dominio pubblico, indipendentemente dalla causa di risoluzione del Contratto, salvo i casi in materia cui ARaymond abbia rilasciato un formale consenso scritto alla divulgazione di tutte, od alcune, Informazioni Riservate. A prima richiesta di ARaymond, il Fornitore si impegna senza indugio a restituire ad ARaymond tutti i supporti contenenti le Informazioni Riservate, nonché tutte le copie e/o riproduzioni effettuate e/o consegnate al Fornitore, e/o a distruggerle, certificando tale distruzione per iscritto. La restituzione e/o la distruzione delle Informazioni Riservate non solleverà in alcun modo il Fornitore dall'obbligo di riservatezza.
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Sources: Condizioni Generali Di Acquisto, Condizioni Generali Di Acquisto, Condizioni Generali Di Acquisto
Riservatezza. 1. Le informazioni13.1 Ciascuna Parte concorda che l'esistenza e il contenuto del Contratto e tutti i dati finanziari relativi a qualsiasi progetto saranno mantenuti segreti e strettamente confidenziali e non saranno pubblicati, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/diffusi o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli divulgati in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione o a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione persona durante l’efficacia del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza Contratto e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata1 anno in seguito.
413.2 Ciascuna Parte concorda che tutti i dati, i processi, le attrezzature, la tecnologia, il design, le specifiche, le informazioni finanziarie o altre informazioni divulgate sia in forma scritta che non in forma scritta (di seguito "Informazioni riservate"), ricevuti direttamente o indirettamente, devono essere mantenuti in maniera confidenziale e non devono essere pubblicati, divulgati o divulgati in alcun modo o ad alcuna persona per un periodo di un anno dalla data di acquisizione e, inoltre, tutti i documenti, i disegni o le altre informazioni relative al Contratto ricevute da una Parte dall'altra Parte non saranno utilizzate dalla Parte ricevente eccetto che ai fini dell'attuazione del Contratto. È fatto espresso divieto Tale obbligo sopravvivrà al Fornitore termine di procedereefficacia del Contratto, nell’interesse proprio ma non si applicherà a nessuna parte di dette Informazioni Riservate che:
(a) era conosciuto dalla Parte ricevente prima della sua ricezione, come risultante da prova documentale; o
(b) è acquisita dalla Parte ricevente da una terza parte che ha il diritto di divulgare tali Informazioni Riservate e che non ha alcun obbligo di mantenerne la riservatezza; o
(c) è o diventa di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto dominio pubblico se non per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza violazione degli obblighi di riservatezza; o
(d) viene rilasciato in risposta a una citazione in giudizio, AMA ha un'ingiunzione del tribunale, viene richiesto da autorità governativa, nel qual caso la facoltà Parte cui viene richiesto di dichiarare risolto rilasciare tali informazioni deve notificare all'altra Parte la richiesta di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto informazioni prima di rispondere a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMAtale richiesta.
6. Il Fornitore si impegna13.3 Inoltre, altresìciascuna Parte può divulgare Informazioni Riservate a soggetti terzi, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia condizione che ciascuno di riservatezzatali soggetti accetti per iscritto di essere vincolato dai termini e dalle condizioni della presente clausola.
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Sources: Condizioni E Termini Generali Di Fornitura, General Terms and Conditions of Supply, Condizioni E Termini Generali Di Fornitura
Riservatezza. 1. Le informazioniparti si impegnano a segnalare, i concettidi volta in volta, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti informazioni da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Contratto, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
2. Le parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a: • non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte; tale obbligo• non utilizzare né in tutto né in parte, tuttaviadirettamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente contratto; • ad impiegare ogni mezzo idoneo e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non sussiste per i dati:
a) siano liberamente accessibili a terzi; • a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che siano discendano dall’esecuzione del presente contratto, o divengano di pubblico dominiosalvo consenso espresso della parte che ne abbia diritto, senza con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali; • a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che il Fornitore non vi sia venuto meno al suo un obbligo di riservatezza e sempre legge che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire ne prescriva la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetticonservazione.
3. Il Fornitore è responsabile Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti gli scopi del presente contratto e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza abbiano a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale volta previamente assunto un obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza conforme alle previsioni del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatapresente contratto.
4. È fatto espresso divieto Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali: • quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al Fornitore momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi; • le informazioni che, in qualunque momento, divengano di procedere, nell’interesse proprio pubblico dominio o di comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la parte che ne è venuta a pubblicità di qualsiasi natura conoscenza abbia violato il presente contratto, a condizione che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/la loro divulgazione o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualela loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso e a partire dal momento in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili; • le informazioni che una parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a gare e appaltiquello in cui gli sono state comunicate dall’altra parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell’attività di consulenza; • le informazioni che una parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione; • le informazioni che una parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Consulting Agreement, Consulting Agreement, Consultancy Agreement
Riservatezza. 1. 19.1 Le informazioni, Parti si obbligano a non divulgare o rendere in alcun modo disponibili a terzi le informazioni riservate concernenti l'altra Parte e delle quali essa o i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi propri dipendenti e/o i daticonsulenti siano per qualsivoglia ragione, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione legata alla negoziazione ed esecuzione del presente Contratto, entrati in possesso. A tal fine, ciascuna Parte adotta ogni misura necessaria. Le Parti limiteranno la divulgazione di informazioni riservate esclusivamente a que- gli amministratori, dipendenti e consulenti della Parte destinataria e di non divulgarli terzi che ne- cessitino di essere messi a conoscenza della stessa, in alcun modo e in qualsiasi forma e stretta dipendenza della ne- goziazione ed esecuzione del presente Contratto ed ai quali saranno date esplicite istruzioni dalla Parte destinataria di non farne oggetto osservare l’obbligo di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo riservatezza di cui al precedente comma sussistepre- sente Articolo. La Parte che riceve le informazioni sarà ritenuta direttamente re- sponsabile nei confronti dell’altra Parte per ogni violazione dei propri amministra- tori, altresìdipendenti, relativamente consulenti e terzi di cui al presente Articolo.
19.2 Le informazioni riservate riguardanti una Parte non possono essere utiliz- zate al di fuori degli scopi previsti dal presente Contratto, né rivelate a tutto soggetti non previsti dallo stesso o rese pubbliche senza il materiale originario previo consenso scritto della Parte interessata. Per informazioni riservate si intendono tutte le informazioni, i dati e i documenti di cui le Parti siano venute o predisposto vengano a conoscenza durante o in esecuzione rela- zione ad ogni attività inerente la negoziazione e/o l'esecuzione del presente Contratto; tale obbligoCon- tratto, tuttavia, che non sussiste per siano di dominio pubblico.
19.3 La Parte non sarà ritenuta inadempiente agli obblighi di riservatezza i daticui ai precedenti paragrafi ove abbia comunicato o divulgato informazioni riguardanti all’altra Parte che:
a) che siano già o divengano di pubblico dominio, senza dominio per ragioni diverse dall’inadempimento della Parte che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratoriha divulgate;
b) siano state già precedentemente conosciute dalla Parte che AMA abbia espressamente autorizzato le ha ottenute o ven- gano posteriormente conosciute attraverso fonte diversa dall’altra Parte che ha il Fornitore pieno diritto di disporne;
c) siano comunicate o divulgate in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità o in forza di un obbligo di legge oppure siano utilizzate dalle Parti per tute- lare i propri interessi in sede giudiziale, in una procedura arbitrale o dinanzi all’AGCOM. In tal caso la Parte destinataria darà tempestiva notizia scritta di tale comunicazione o divulgazione alla Parte proprietaria affinché quest’ultima possa ri- chiedere i più adeguati provvedimenti a divulgare a specifici soggettitutela dei propri interessi o altro idoneo ri- medio di legge.
319.4 Ogni copia fatta dei documenti riservati ricevuti dovrà essere classificata in termini di riservatezza.
19.5 Le informazioni riservate rivelate rimangono di proprietà della Parte che le ha emesse. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendentiA seguito di richiesta scritta della Parte che le ha rivelate, consulenti e collaboratoritali informa- zioni devono essere distrutte dalla Parte che le ha ricevute o restituite alla Parte che le ha emesse.
19.6 Alla scadenza del presente Contratto Quadro, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza ciascuna delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà Parti si impe- gna per un ulteriore periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzianni, a pubblicità non rivelare a terzi le informazioni ri- servate di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltiproprietà dell’altra Parte.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Concessione Di Diritti d'Uso Su Risorse Della Rete Pubblica Regionale, Concessione Di Diritti d'Uso Su Risorse Della Rete Pubblica Regionale, Concessione Di Diritti d'Uso
Riservatezza. 1. Le informazioni24.1 Il Fornitore e l’Acquirente sono tenuti a non trasmettere documenti o divulgare informazioni su circostanze relative all’altra Parte o ai suoi Affiliati, i concetti, sub-appaltatori o clienti ottenute dalla Parte in virtù della collaborazione fra le idee, i procedimenti, i metodi Parti e/o fra i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo loro Affiliati o in conseguenza di mantenere riservati tali dati rapporti contrattuali precedenti intercorsi fra le Parti e/o informazionifra i loro Affiliati (le “Informazioni Riservate”), ivi compresi quelli senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte.
24.2 Le Informazioni Riservate potranno essere utilizzate solo a vantaggio della Parte che transitano le ha fornite, salvo quanto diversamente disposto nelle presenti Condizioni Generali.
24.3 Non saranno considerate riservate quelle informazioni per cui la Parte potrà provare:
a. che l’informazione era di dominio pubblico al tempo della sua divulgazione per ragioni non imputabili a tale Parte o a suoi Affiliati;
b. che, al tempo della divulgazione, poteva legittimamente disporre di tali informazioni per ragioni diverse dal mero acquisto di tali informazioni dall’altra Parte o dai suoi Affiliati;
c. di aver ricevuto tali informazioni da terzi senza che la Parte o i suoi Affiliati o il terzo fossero in violazione delle presenti Condizioni Generali o di un altro accordo di riservatezza o che, successivamente al loro ricevimento, fossero coperte dal presente impegno di riservatezza, o, per quanto a conoscenza della Parte o dei suoi Affiliati, tali informazioni non fossero coperte da altri impegni di riservatezza.
24.4 Senza pregiudizio per le apparecchiature disposizioni di elaborazione datiquesto articolo, la Parte sarà legittimata a fornire tali informazioni nella misura in cui sia richiesto dalla legge o da un’ordinanza o in conseguenza di una decisione o di un ordine da parte di un’autorità governativa o giurisdizionale. In tal caso, la Parte che si ritiene obbligata a fornire tali informazioni dovrà comunicare all’altra Parte in via preventiva (nella misura in cui venga in possesso e, comunque, tale comunicazione preventiva sia legittima). La divulgazione delle informazioni dovrà limitarsi a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, quanto sia necessario alla luce delle circostanze e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo ciascuna Parte dovrà comunque adottare tutte le misure necessarie per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattoproteggere gli interessi dell’altra Parte.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per 24.5 Le Parti dovranno assicurare che i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza sub-appaltatori che abbiano accesso a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle tali informazioni riservate, tale obbligo rispettino i termini e le condizioni del presente articolo. L’accesso a tali informazioni sarà consentito solo se strettamente necessario.
24.6 L’impegno di riservatezza permarrà sarà valido per un tutto il periodo di cinque collaborazione delle Parti e delle Affiliate e sarà valido per i due anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4cessazione di tale collaborazione. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel Nel caso in cui il Fornitore dovrà citare le Parti abbiano siglato un accordo di riservatezza separato di portata più ampia, i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltidi tale accordo prevarranno sulle presenti Condizioni Generali.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: General Conditions of Purchase, Condizioni Generali Di Acquisto, Condizioni Generali Di Acquisto
Riservatezza. 1. Le informazioniLa presente scrittura, i concetticome pure tutte le informazioni e dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive attività, le ideeprodotti, i procedimenti, i metodi e/servizi o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza, nell’esecuzione sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo consenso scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni generalmente disponibili al pubblico. Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si impegna a: - utilizzare le informazioni e i dati esclusivamente per le finalità previste dalla presente Contratto, scrittura; - restituire o distruggere i dati messi a disposizione dall’altra Parte al cessare degli effetti della presente scrittura e di non divulgarli in alcun modo e comunque in qualsiasi forma momento quest’ultima ne dovesse fare richiesta; - imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento della presente scrittura; - adottare ogni altra misura necessaria al fine di garantire il loro rispetto. Nessuna Parte sarà responsabile della divulgazione e dell'uso di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i datiinformazioni riservate ove:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore la divulgazione e l’uso delle informazioni sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie avvenuta per fatto imputabile a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratoriterzi;
b) la Parte ricevente abbia ottenuto le informazioni in via non riservata da un terzo che AMA le possieda legittimamente ed è legittimamente autorizzato a renderle pubbliche;
c) la Parte ricevente conosca le informazioni già antecedentemente alla sottoscrizione della presente scrittura;
d) la Parte ricevente sia obbligata a comunicare o divulgare le informazioni in ottemperanza a un ordine legittimo di una qualsiasi autorità, a condizione che in tal caso la Parte che ha ricevuto l'ordine ne dia immediata notizia scritta alla parte proprietaria delle suddette informazioni riservate;
e) la parte ricevente abbia espressamente autorizzato ottenuto la previa autorizzazione scritta dalla Parte che le ha trasmesse. Resta in ogni caso inteso che nessuna delle Parti rilascerà al pubblico comunicati stampa od altri annunci relativi all'esecuzione o al contenuto della presente scrittura senza il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3consenso dell'altra Parte. Il Fornitore è responsabile Le Parti saranno in ogni caso responsabili, ciascuna per l’esatta osservanza da parte proprio conto, dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza contenuti delle informazioni riservatediffuse al pubblico sollevando e tenendo l'altra Parte indenne da ogni azione, tale obbligo di riservatezza permarrà richiesta, pretesa avanzata da terzi per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza il risarcimento del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatadanno.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Convenzione, Convenzione, Convenzione
Riservatezza. 1. Le Parti assicurano la piena riservatezza delle informazioni, i concettidei dati e della documentazione scambiati nello svolgimento delle attività in oggetto e assicurano, le ideeinoltre, i procedimentiche gli stessi verranno impiegati ed utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione. Il presente obbligo di riservatezza resterà in vigore anche successivamente alla cessazione della presente Convenzione, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati sino a quando tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature dati o documenti diventino di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattopubblico dominio.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussisteResta pertanto espressamente inteso che le informazioni, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) , i risultati, in qualsiasi forma o supporto siano resi, che siano o divengano di pubblico dominiole Parti si scambino durante l'esecuzione della presente Convenzione saranno da ritenersi riservati e non divulgabili a terzi per alcun motivo, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo salvo espresso consenso dell’altra parte, per obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggettilegge o per provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria.
3. Il Fornitore è responsabile presente impegno di riservatezza si estende a tutti i dipendenti, ausiliari e/o collaboratori delle Parti e a qualunque altro soggetto dalle stesse incaricato che necessiti di conoscere una o più delle Informazioni Confidenziali per l’esatta osservanza l’esecuzione della presente Convenzione. A tale riguardo, ciascuna Parte garantisce all'altra il rispetto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo tali soggetti dell'impegno di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatacui al presente articolo.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedereAi fini del presente articolo, nell’interesse proprio o di terziper Informazioni Confidenziali si intendono:
(a) tutte le informazioni - inclusi atti, a pubblicità documenti, notizie, contratti, proposte contrattuali e dati di qualsiasi natura - relative alle Parti, al loro gruppo societario di appartenenza che faccia riferimento all’incarico oggetto del vengano comunicate ad una Parte, verbalmente o per iscritto, da soci, amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti dell'altra nell’ambito dell'esecuzione della presente Contratto convenzione e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualedel Progetto, salvo espressa autorizzazione ovvero acquisite da una Parte a seguito di AMAvisite presso gli uffici o stabilimenti dell'altra;
(b) la corrispondenza, ciò le analisi, le valutazioni, gli elaborati, e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati da una delle Parti o dai suoi amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti, che contengano le (o derivino dalle) informazioni di cui al paragrafo (a) precedente;
(c) tutte le informazioni tecniche e commerciali ed il know-how forniti da ciascuna di esse (o da terzi per conto di una singola Parte) durante l'esecuzione della presente convenzione, ivi compresi, solo a titolo esemplificativo, il Progetto, i dati, le formule, i progetti, le strategie, le invenzioni (anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del fase di studio), e quant'altro comunicato in forza dell'esecuzione della presente Contratto per la partecipazione a gare e appalticonvenzione o in dipendenza di questa.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezzaLe Parti si impegnano, AMA ha inoltre, a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi, riconoscendo la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contrattopiena proprietà ed esclusiva disponibilità della parte che le rilascerà, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto anche per quanto attiene a risarcire tutti i danni che dovessero derivare profili di proprietà intellettuale ad AMAesse relativi.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Convenzione Quadro, Operational Agreement, Convenzione Quadro
Riservatezza. 1. Le ) I documenti, le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione datisua proprietà, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. ) L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA l’Amministrazione abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. ) Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al ) Il Fornitore di potrà procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo esclusivamente previa espressa autorizzazione di AMAAREUS, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. ) In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA AREUS ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, ai sensi del precedente articolo 9, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMAa AREUS medesima.
6. ) Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR), del 27 aprile 2016, in materia di riservatezza.
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Sources: Contract for the Management of Intellectual Property Rights, Contract for the Management of Intellectual Property Rights, Contract for the Management of Intellectual Property Rights
Riservatezza. 1. Le informazioni5.1 Il Fornitore manterrà rigorosamente confidenziali tutte le informazioni riservate dell’Acquirente (comunque registrate, i concetticonservate o divulgate) di qualsiasi natura relative a informazioni di carattere riservato, proprietario, economico, tecnico, finanziario o commerciale, per quanto riguarda, inter alia, l’Acquirente, le idee, i procedimenti, i metodi e/sue attività o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente l’oggetto di un Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il (“Informazioni riservate”).
5.2 Il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati non potrà utilizzare tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo Informazioni riservate per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dall’adempimento dei suoi obblighi come previsto da, o ai sensi del Contratto.
2. L’obbligo 5.3 Il Fornitore può divulgare le Informazioni riservate solo ai propri dipendenti, funzionari o subappaltatori autorizzati nella misura strettamente necessaria per l’esecuzione di cui un Contratto e si assicurerà che i suoi dipendenti, funzionari o subappaltatori autorizzati ai quali divulga Informazioni riservate siano soggetti a obblighi di riservatezza e non uso, che non siano meno onerosi di quelli contenuti in questi Termini e condizioni, e che qualsiasi uso delle Informazioni riservate sia per il solo fine di adempiere ai propri obblighi in base a un Contratto.
5.4 Le Informazioni riservate non comprendono le informazioni che il Fornitore può desumere da documenti scritti che, al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i datimomento della diffusione:
a(i) che siano o divengano erano già di pubblico dominio, senza o erano state legalmente ottenute da altre fonti che il Fornitore sia venuto meno al suo non erano tenute a osservare un obbligo di riservatezza e sempre che verso l’Acquirente; o
(ii) erano già legalmente in possesso del Fornitore.
5.5 Salvo quanto diversamente disposto da un tribunale della giurisdizione competente o da qualsiasi autorità di regolamentazione o salvo qualora abbia ricevuto la preventiva autorizzazione scritta dell’Acquirente, il Fornitore abbia dimostrato non dovrà:
(i) rilasciare qualsiasi comunicazione al pubblico o effettuare qualsiasi utilizzo delle Informazioni riservate, o
(ii) utilizzare il nome, la denominazione commerciale, il logo o la proprietà intellettuale dell’Acquirente, o del gruppo di aver posto società Zoetis quali riferimenti commerciali o in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggettiqualsiasi pubblicazione di qualsivoglia natura, senza previa autorizzazione scritta dell’Acquirente.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori 5.6 Su richiesta dell’Acquirente o a seguito della risoluzione o della scadenza di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertantoun contratto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a restituire tempestivamente all’Acquirente o distruggere tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni Informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà .
5.7 Le disposizioni della presente Sezione 5 rimarranno in vigore per un periodo di cinque (5) anni successivi alla scadenza dalla data di cessazione del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMAindipendentemente dalla data o dalla causa di tale risoluzione.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Ordine Di Acquisto, Ordine Di Acquisto
Riservatezza. 1. Le informazioniTutti i documenti, i concetti, le ideedati (compresi i Dati del Cliente), i procedimenti, i metodi prodotti e/o il know-how, indipendentemente dall’esistenza di una tutela prevista dalle leggi sulla proprietà intellettuale ed indipendentemente dalla loro forma o natura (commerciale, industriale, tecnica, finanziaria, ecc.), divulgati da una Parte (la “Parte Divulgante”) all’altra Parte (il “Destinatario”), o di cui ciascuna Parte abbia conoscenza durante l’esecuzione del Contratto, compresi, a titolo esemplificativo, i datitermini e le condizioni del Contratto, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono saranno considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli (le “Informazioni Riservate”). Le Informazioni Riservate non includono le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga (i) erano in possesso e, comunquedel Destinatario prima della loro divulgazione ad opera della Parte Divulgante, a conoscenzacondizione che tale possesso non fosse il risultato diretto o indiretto di una divulgazione non autorizzata delle informazioni da parte di terzi, nell’esecuzione (ii) siano pubbliche alla data di accettazione del presente Contratto, o siano rese pubbliche successivamente a tale data, a condizione che non siano rese pubbliche a causa della violazione da parte del Destinatario dei suoi obblighi di riservatezza ai sensi del Contratto, o (iii) siano regolarmente e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione legalmente acquisite dal Destinatario a qualsiasi titolo prescindere dal Contratto. Il Destinatario si asterrà dall’utilizzare le Informazioni Riservate della Parte Divulgante per scopi diversi da quelli strettamente necessari estranei all’esecuzione del Contratto.
2, al fine di proteggere le Informazioni Riservate della Parte Divulgante e non divulgarle a terzi diversi dai suoi dipendenti, società consociate e subappaltatori che abbiano necessità di venirne a conoscenza ai fini del Contratto, senza il previo consenso scritto della Parte Divulgante. L’obbligo Le Parti adotteranno tutte le misure necessarie per garantire che i propri dipendenti, le società consociate e i subappaltatori che abbiano accesso alle Informazioni Riservate siano consapevoli della natura riservata delle Informazioni Riservate e che rispettino gli obblighi di cui al precedente comma sussistepresente articolo. In deroga a quanto precede, altresìil Destinatario può divulgare le Informazioni Riservate della Parte Divulgante se imposto dal provvedimento di un tribunale, relativamente di un’autorità amministrativa o di altro ente pubblico; a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligocondizione, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore Destinatario, salvo che non sia venuto meno al suo obbligo vietato dalla legge, fornisca alla Parte Divulgante un preavviso sufficiente per consentire alla Parte Divulgante di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3richiedere un provvedimento cautelare o un rimedio analogo. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza Destinatario circoscriverà la divulgazione ai sensi del presente paragrafo alla parte delle Informazioni Riservate della Parte Divulgante che ritiene ragionevolmente di dover divulgare. Eventuali inadempimenti delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, consulenti del Destinatario integreranno un inadempimento essenziale ai suoi obblighi per il quale il Destinatario sarà pienamente responsabile e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli manleverà la Parte Divulgante per il danno patito. Le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che cui al presente articolo per ragioni l’intera durata del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà Contratto e per un periodo di cinque 5 (cinque) anni successivi alla dalla risoluzione o dalla scadenza del Contratto Contratto. A tale riguardo, una volta scaduto o risolto il Contratto, ciascuna Parte restituirà all’altra Parte tutti i documenti contenenti Informazioni Riservate o garantisce all’altra Parte che provvederà alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4distruzione di tutte le Informazioni Riservate in suo possesso. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedereNessuna Parte, nell’interesse proprio o di terziin nessun caso, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualepotrà conservare una copia dei documenti contenenti Informazioni Riservate, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltiprevio consenso scritto dell’altra Parte.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: General Conditions for Hardware, Third Party Software and Related Services, General Conditions for Hardware, Third Party Software and Related Services
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto Accordo Quadro sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore l’Appaltatore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente ContrattoAccordo Quadro, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattodell’Accordo Quadro.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; Contatto, tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore l’Appaltatore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore l’Appaltatore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore l’Appaltatore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore l’Appaltatore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza dell’Accordo Quadro o all’eventuale risoluzione anticipata del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatamedesimo.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore all’Appaltatore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto Accordo Quadro e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare . Sarà altresì necessaria la preventiva autorizzazione di AMA per l’utilizzo dei dati relativi al presente Accordo Quadro i termini essenziali del presente Contratto per la fini della partecipazione a gare e appaltiappalti da parte dell’Appaltatore.
5. L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 22.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente ContrattoAccordo Quadro, fermo restando che il Fornitore l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Accordo Quadro Per l'Affidamento Dei Lavori Di Manutenzione, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione
Riservatezza. 1. 6.1 Le informazioni, Parti dovranno mantenere la massima riservatezza confidenzialità e segretezza su tutti i concetti, dati riservati di cui le idee, i procedimenti, i metodi medesime siano venute in possesso o a conoscenza o che comunque abbiano raccolto nel corso delle trattative e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione nell’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati Accordo e che per normativa primaria e secondaria, regola deontologica, siano da ritenere coperti da segretoriservatezza (i “Dati Riservati”). In particolare, pertanto il Fornitore assume l’obbligo le Parti, salvo solo obblighi di mantenere riservati legge o ordini di competenti Autorità, non copierà, tratterrà, comunicherà, diffonderà, divulgherà, ne utilizzerà i Dati Riservati, in qualsiasi modo o forma e anche in via indiretta, per fini diversi da quelli previsti nel presente Accordo e direttamente funzionali alla migliore esecuzione del medesimo. Ciascuna Parte potrà divulgare i Dati Riservati dell’altra Parte in caso di procedimenti giudiziari o amministrativi nella misura in cui tale divulgazione sia imposta da obblighi di legge o da ordini delle competenti autorità ed a condizione che la Parte interessata ne dia immediata comunicazione, se ragionevolmente possibile e nei limiti in cui ciò sia consentito, all’altra Parte e offra una ragionevole cooperazione ove quest’ultima intenda procedere per ottenere un provvedimento che impedisca la divulgazione.
6.2 I Dati Riservati potranno essere divulgati ai dipendenti, agli agenti, ai legali dell’altra Parte nella misura in cui tali soggetti abbiano necessità di conoscerle e la Parte destinataria dovrà garantire che detti soggetti trattino tali dati e/riservati in conformità a quanto previsto nel presente Accordo.
6.3 Ciascuna Parte adotterà tutte le misure di sicurezza che risultino idonee ad impedire la perdita l’alterazione dei Dati Riservati ovvero l’accidentale o informazioniincontrollata consultazione, ivi compresi quelli esportazione, lettura e copiatura degli stessi da parte di qualsivoglia terzo.
6.4 Ai fini del presente Accordo, i Dati Riservati non comprendono (i) le informazioni che transitano per una Parte è stata autorizzata in forma scritta dall’altra Parte a divulgare senza alcuna restrizione; (ii) le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga informazioni che erano legittimamente in possesso edi una Parte o, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e conosciute dalla stessa prima della ricezione di non divulgarli dette informazioni dall’altra Parte; (iii) le informazioni che sono state legittimamente divulgate nei confronti dell’altra Parte da un terzo che fosse legittimamente in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario possesso delle stesse (iv) le informazioni che sono o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di dominio pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, alcuna violazione degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo confidenzialità gravanti sulla Parte interessata ai sensi dell’Accordo.
6.5 L’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni rimarrà fermo anche successivamente alla cessazione del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatapresente Accordo.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore 6.6 Ciascuna Parte risponde, con diretta assunzione di procedereresponsabilità verso l’altra, nell’interesse proprio o di terzi, eventuali inadempimenti a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia presente articolo ad essa imputabili, garantendo sin d’ora di riservatezzamanlevare e tenere indenne l’altra Parte, anche ai fini processuali, da qualsiasi azione, eccezione, contestazione o pretesa, giudiziale o extragiudiziale, che da chiunque venisse promossa, per questioni inerenti o conseguenti ad un’eventuale o asserita violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, tenendo su di sé ogni onere, danno o conseguenza pregiudizievole che dalle stesse ne potesse derivare.
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Riservatezza. 1. Le informazioniTutti i documenti, i concetti, le ideeDati (compresi i Dati del Cliente), i procedimenti, i metodi prodotti e/o il know-how, indipendentemente dall’esistenza di una tutela prevista dalle leggi sulla proprietà intellettuale, indipendentemente dalla loro forma o natura (commerciale, industriale, tecnica, finanziaria, ecc.), divulgati da una parte (la “Parte Divulgante”) all’altra parte (il “Destinatario”), o di cui ciascuna parte abbia conoscenza durante l’esecuzione del Contratto, compresi, a titolo esemplificativo, i datitermini e le condizioni del Contratto, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono saranno considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per (le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga “Informazioni Riservate”). Le Informazioni Riservate non includono le informazioni che: • erano in possesso edel Destinatario prima della loro divulgazione ad opera della Parte Divulgante a condizione che tale possesso non fosse il risultato diretto o indiretto di una divulgazione non autorizzata delle informazioni da parte di terzi, comunque• siano pubbliche alla data di accettazione del Contratto, o siano rese pubbliche successivamente a tale data, a conoscenza, nell’esecuzione condizione che non siano rese pubbliche a causa della violazione da parte del presente Destinatario dei suoi obblighi di riservatezza ai sensi del Contratto, • siano regolarmente e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione legalmente acquisite dal Destinatario a qualsiasi titolo prescindere dal Contratto. Il Destinatario si asterrà dall’utilizzare le Informazioni Riservate della Parte Divulgante per scopi diversi da quelli strettamente necessari estranei all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo Le Parti adotteranno tutte le misure necessarie per garantire che i propri dipendenti, le società consociate e i subappaltatori che abbiano accesso alle Informazioni Riservate siano consapevoli della natura riservata delle Informazioni Riservate e che rispettino gli obblighi di cui al precedente comma sussistepresente articolo. In deroga a quanto precede, altresìil Destinatario può divulgare le Informazioni Riservate della Parte Divulgante se imposto dal provvedimento di un tribunale, relativamente di un’autorità amministrativa o di altro ente pubblico, a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligocondizione, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore Destinatario, salvo che non sia venuto meno al suo obbligo vietato dalla legge, fornisca alla Parte Divulgante un preavviso sufficiente per consentire alla Parte Divulgante di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3richiedere un provvedimento cautelare o un rimedio analogo. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza Destinatario circoscriverà la divulgazione ai sensi del presente paragrafo alla parte delle Informazioni Riservate della Parte Divulgante che ritiene ragionevolmente di dover divulgare. Eventuali inadempimenti delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, consulenti del Destinatario integreranno un inadempimento essenziale ai suoi obblighi per il quale il Destinatario sarà pienamente responsabile e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli manleverà la Parte Divulgante per il danno patito. Le parti si impegnano a rispettare gli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che cui al presente articolo per ragioni l’intera durata del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà Contratto e per un periodo di cinque 5 (cinque) anni successivi alla dalla risoluzione o dalla scadenza del Contratto Contratto. A tale riguardo, una volta scaduto o risolto il Contratto, ciascuna Parte restituirà all’altra Parte tutti i documenti contenenti Informazioni Riservate o garantisce all’altra Parte che provvederà alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4distruzione di tutte le Informazioni Riservate in suo possesso. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedereNessuna Parte, nell’interesse proprio o di terziin nessun caso, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualepotrà conservare una copia dei documenti contenenti Informazioni Riservate, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltiprevio consenso scritto dell’altra parte.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Servizi in Saas, Servizi in Saas
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore l’Appaltatore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore l’Appaltatore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore l’Appaltatore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore l’Appaltatore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore l’Appaltatore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. L’Appaltatore si impegna, altresì, ad adottare tutte le misure più opportune per impedire che soggetti diversi dal personale incaricato dell’esecuzione dei Lavori oggetto del presente Contratto possano venire a conoscenza dei menzionati dati ed informazioni.
5. È fatto espresso divieto al Fornitore all’Appaltatore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore l’Appaltatore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
56. L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
7. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore anche di uno soltanto degli obblighi di riservatezzacui al presente articolo, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Contract for Demolition Works, Contract for Public Works
Riservatezza. 1. Le informazioni23.1 Tutte le informazioni che ciascuna Parte mette a disposizione (verbalmente, i concettiper iscritto, le idee, i procedimenti, i metodi in formato elettronico o in qualunque altro modo) per gli scopi e/o i datidurante l'esecuzione del Contratto, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo al pari di mantenere riservati tali dati ogni altra informazione di cui ciascuna Parte potrebbe venire a conoscenza in ragione di altri contratti sottoscritti tra le Parti e/o informazioninell'ambito di trattative precontrattuali, ivi compresi quelli che transitano per e tutti i documenti, le apparecchiature informazioni e le conoscenze specifiche (indipendentemente dal modo in cui sono state rispettivamente redatti, ottenute o sviluppate) potranno essere usati al solo scopo di elaborazione datieseguire il Contratto e hanno carattere di riservatezza.
23.2 A titolo di esempio, di cui venga in possesso e, comunqueil termine "riservato" si riferisce, a conoscenzatitolo non esaustivo, nell’esecuzione del presente Contrattoa tutte le informazioni riguardanti strategie commerciali, informazioni su prodotti e/o processi di produzione (progetto, studio e sviluppo), mezzi di non divulgarli in alcun modo produzione, informazioni di vendita, strategie di sviluppo e in qualsiasi forma gestione della clientela ecc. sono ritenuti riservati anche i documenti economici, finanziari e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione tecnici e i processi, i brevetti, le licenze e ogni altra informazione che le Parti abbiano fornito alla Controparte nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.
223.3 Le informazioni riservate non possono essere rivelate senza il previo consenso scritto e l'autorizzazione esplicita della Parte che le possiede, a esclusione dei casi in cui la Parte destinataria sia tenuta a trasmetterle per un obbligo di legge o per ordine di un'autorità di competenza, o quando un rifiuto in tal senso costituirebbe un illecito. L’obbligo In assenza del consenso scritto e dell'autorizzazione esplicita della Parte che possiede le informazioni riservate, la Controparte non può copiare, riprodurre, tradurre, modificare, adattare, sviluppare, scomporre, separare, eseguire operazioni di reverse engineering o qualunque operazione volta a estrarre il codice sorgente - del tutto o in parte - delle informazioni riservate fornite.
23.4 Sono informazioni riservate tutte le informazioni che riguardano una Parte messe a disposizione della Controparte prima o durante l'esecuzione del Contratto dagli amministratori, dai dirigenti o dai dipendenti della Parte che le possiede, dai suoi Subfornitori o dalle sue controllate e rispettivi amministratori, dirigenti o dipendenti o Subfornitori (di seguito i "Rappresentanti della Parte che possiede le informazioni"). Le informazioni riservate includono anche tutte le informazioni che riguardano i Rappresentanti della Parte che possiede le informazioni, che tale Parte o i suoi Rappresentanti abbiano messo a disposizione della Controparte prima o durante l'esecuzione del Contratto. A tal fine: • il termine "controllata" si riferisce a un'impresa controllata da una delle Parti, o da una delle Parti insieme ad altre parti terze, per tutta la durata di tale controllo e per il periodo in cui tali informazioni vengono distribuite; • con il termine "controllo" si intende la capacità di controllare direttamente o indirettamente la gestione e la strategia della società, e sono inclusi tutti i casi in cui una società del gruppo di società di ciascuna Parte possiede oltre il cinquanta percento (50%) del capitale sociale o delle azioni con diritto di voto, direttamente o indirettamente.
23.5 Non saranno considerate riservate: • informazioni di cui la Parte destinataria è in grado di dimostrare fosse già legittimamente al corrente prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto; • informazioni che la Parte destinataria è in grado di dimostrare di aver ricevuto da terze parti non soggette ad accordo di riservatezza.
23.6 Ciascuna delle Parti: • dovrà limitare la divulgazione di informazioni riservate esclusivamente a rappresentanti che abbiano l'effettiva necessità di conoscerle in ragione del loro coinvolgimento nell'esecuzione del Contratto; • è tenuta a vincolare i propri rappresentanti e a garantire che essi agiscano nel pieno rispetto degli obblighi di cui al precedente comma sussistepresente articolo; • sarà ritenuta responsabile per atti o omissioni dei suoi rappresentanti che comportino una violazione dell'obbligo di riservatezza.
23.7 La Parte destinataria delle informazioni riservate ha l'obbligo di creare e gestire dati fisici e logici usando le migliori tecniche e pratiche disponibili a livello internazionale, altresìal fine di garantire la protezione di tali dati da distruzione, relativamente a tutto il materiale originario manipolazione, accesso o predisposto in esecuzione riproduzione non autorizzati e, dopo la scadenza del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per di restituire tutti i dati:
a) che siano , i documenti e le informazioni fornite dalla Controparte o divengano di pubblico dominiocui dispone per poter svolgere le attività contrattuali, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo nonché di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente distruggere tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti copie e collaboratori;
b) i file in suo possesso, salvo il caso in cui abbia ricevuto disposizioni scritte contrarie dalla Parte che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggettiha fornito le informazioni riservate.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti 23.8 Entrambe le Parti garantiscono che le informazioni riservate non saranno rivelate durante l'esecuzione del Contratto e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque (5) anni successivi alla scadenza del dalla scadenza, salvo qualora sia stato concordato un termine diverso nel Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatanei casi in cui ciò sia disposto dalle leggi vigenti o da un'autorità competente. Se necessario, la Parte a cui viene chiesto di rivelare le informazioni riservate informerà immediatamente la Controparte in merito a tale richiesta (ove ciò sia consentito dalla legge), in modo che essa possa adottare le misure necessarie a tutelare i propri diritti. Le Parti riveleranno solo le informazioni richieste ai sensi di legge e dovranno farsi rilasciare dal destinatario delle informazioni una dichiarazione con cui quest'ultimo si impegni a trattarle con riservatezza.
423.9 Se le informazioni sono state contrassegnate da ENEL come "altamente riservate", trova applicazione quanto segue: - la password di accesso ai sistemi informatici dovrà essere personale e individuale, tenuta segreta e modificata ogni sessanta (60) giorni: - l'accesso ai sistemi informatici dovrà essere limitato a software/tool forniti appositamente per l'esecuzione delle necessarie attività; è vietato l'uso di servizi o connessioni di rete per scopi non associati alle attività da svolgere; - nessuna delle transazioni operate attraverso i sistemi informatici di ENEL dovrà avvenire in violazione delle leggi locali applicabili; - la stazione di lavoro utilizzata (permanente o provvisoria) non dovrà connettersi a servizi internet diversi da quelli forniti o autorizzati da ENEL e deve essere provvista dei necessari sistemi antivirus. Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per prevenire la diffusione di virus, malware o software illeciti che potrebbero causare l'interruzione del servizio o la perdita di dati; - tutti gli account di posta elettronica e le piattaforme di archiviazione e comunicazione (inclusi i social network) dovranno essere espressamente forniti o autorizzati da ENEL; - i dati sensibili dovranno essere archiviati, trasmessi o cancellati usando appositi software di codifica; - è vietato modificare la configurazione del sistema per aggirare i controlli di sicurezza.
23.10 È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzidivulgare con qualsiasi mezzo (inclusi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto titolo non esaustivo, articoli stampa o comunicati stampa e interviste) informazioni ritenute confidenziali ai sensi del presente articolo. Entrambe le Parti si accorderanno per iscritto in merito al contenuto, al mezzo di comunicazione e alla data di pubblicazione di articoli stampa, notizie e comunicazioni di qualunque tipo riguardanti il Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualequalsiasi questione o informazione attinente.
23.11 Se ENEL autorizza per iscritto la subfornitura o la cessione del Contratto, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del deve ottenere dal Subfornitore o cessionario un accordo di riservatezza che contenga le stesse condizioni esposte nel presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltiarticolo.
523.12 Entrambe le Parti riconoscono e accettano che il risarcimento dei danni potrebbe non costituire un rimedio sufficiente alla violazione della riservatezza, e che la Parte lesa avrà il diritto di richiedere altri rimedi o evitare possibili violazioni e i relativi danni in conformità alla legislazione vigente. In caso di inosservanza violazione degli obblighi di riservatezza, AMA ha la ciascuna Parte avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto risolvere il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
623.13 Il rimedio sopra descritto non sarà l'unico possibile, ma andrà ad aggiungersi a ogni altro diritto o rimedio disponibile ai sensi delle leggi applicabili. Il Fornitore In caso di violazione degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo, e senza che questo pregiudichi in alcun modo quanto precede, ENEL avrà facoltà di risolvere il Contratto e di intentare qualunque azione volta a ottenere il risarcimento dei danni.
23.14 ENEL si impegnariserva il diritto di condurre controlli periodici, altresìcon particolare attenzione alle misure di sicurezza applicate in presenza di informazioni che ENEL ha individuato e classificato come riservate.
23.15 In qualunque momento, qualora la Parte che fornisce le informazioni riservate lo richieda, la Controparte dovrà restituire o distruggere o richiedere che i suoi rappresentanti restituiscano o distruggano tutte le copie di informazioni scritte riservate in suo possesso o in possesso dei suoi rappresentanti. Inoltre, la Parte destinataria delle informazioni farà tutto ciò che è in suo potere o richiederà che i rappresentanti facciano tutto quanto è possibile per restituire o distruggere i dati archiviati in formato elettronico e confermerà l'avvenuta distruzione di tali dati alla Parte che ha fornito le informazioni riservate entro quindici (15) giorni dalla richiesta.
23.16 Ciascuna Parte prende atto e accetta che le informazioni riservate sono e restano esclusivamente di proprietà della Parte che le rivela e dei suoi rappresentanti. Nulla di quanto è disposto nel Contratto sarà interpretato - salvo espressamente specificato per iscritto - come la concessione di una licenza o simili in relazione a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezzabrevetti, copyright, invenzioni, scoperte o migliorie realizzati, ideati o acquisiti prima e dopo l'esecuzione del Contratto.
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Riservatezza. 1. Le informazioniParti si impegnano a segnalare, i concettidi volta in volta, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segretoAccordo, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattoiscritto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste Accordo e per i datiun periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:
a) a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte;
b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo;
c. impiegare ogni mezzo idoneo, e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
d. non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o divengano di pubblico dominiodiversamente rappresentare, senza salve le necessità che il Fornitore discendano dall’esecuzione del presente Accordo o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
e. restituire al termine o alla risoluzione del presente Accordo ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia venuto meno al suo un obbligo di riservatezza e sempre legge che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire ne prescriva la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetticonservazione.
3. Il Fornitore è responsabile Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti gli scopi della presente collaborazione e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza che abbiano a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale volta previamente assunto un obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza conforme alle previsioni del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatapresente Accordo.
4. È fatto espresso divieto Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
a. quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al Fornitore momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
b. le informazioni che, in qualunque momento, divengano di procedere, nell’interesse proprio pubblico dominio o di comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a pubblicità di qualsiasi natura conoscenza abbia violato il presente Accordo, a condizione che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/la loro divulgazione o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati ed a partire dal momento in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
c. le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a gare e appaltiquello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell’attività di ricerca;
d. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
e. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione 13.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si impegnano espressamente, per sé e di non divulgarli in alcun modo per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattogli effetti dell’art. 1381 cod. civ.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste), altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione per tutta la durata del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza Contratto e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del Contratto successivo al termine o alla sua eventuale risoluzione anticipatadello stesso:
(a) a non divulgare le Informazioni Riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;
(b) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
(c) a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l’esecuzione del presente Contratto;
(d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del presente Contratto, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;
(e) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
(f) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore 13.2 Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:
(a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all’altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
(b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all’altra che siano già di procederepubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;
(c) le informazioni, nell’interesse proprio i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di terziSoggetti Terzi, a pubblicità condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di qualsiasi natura pubblico dominio o liberamente accessibili;
(d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che faccia riferimento all’incarico oggetto ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;
(e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;
(f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
(g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.
13.3 Ai fini dell’applicazione del presente Contratto e/articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualesingole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, salvo espressa autorizzazione anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di AMA, ciò anche conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltiParte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Research and Development, Consulting Agreement
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione 13.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si impegnano espressamente, per sé e di non divulgarli in alcun modo per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattogli effetti dell’art. 1381 cod. civ.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste), altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione per tutta la durata del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza Contratto e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del Contratto successivo al termine o alla sua eventuale risoluzione anticipatadello stesso:
(a) a non divulgare le Informazioni Riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;
(b) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
(c) a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l’esecuzione del presente Contratto;
(d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del presente Contratto, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;
(e) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
(f) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore 13.2 Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:
(a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all’altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
(b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all’altra che siano già di procederepubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;
(c) le informazioni, nell’interesse proprio i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di terziSoggetti Terzi, a pubblicità condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di qualsiasi natura pubblico dominio o liberamente accessibili;
(d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che faccia riferimento all’incarico oggetto ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;
(e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;
(f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
(g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.
13.3 E’ altresì fatta salva la comunicazione da parte dell’Università ad ASTER delle Informazioni Riservate nei limiti necessari al funzionamento del cosiddetto “Cruscotto della Ricerca” nell’ambito della partecipazione del CIRI alla Rete Alta Tecnologia dell’▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇.
13.4 Ai fini dell’applicazione del presente Contratto e/articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualesingole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, salvo espressa autorizzazione anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di AMA, ciò anche conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltiParte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Consulting Agreement, Consulting Agreement
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; Contatto, tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale all’eventuale risoluzione anticipataanticipata del medesimo.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE n.2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 22.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Fornitura Di Ricambi, Service Agreement
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e ed appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Contract for the Supply and Coating of Wheels for Screening and Refining Plants, Service Agreement
Riservatezza. 1. Le informazioniTutti i documenti, i concetti, le ideedati (compresi i Dati del Cliente), i procedimenti, i metodi prodotti e/o il know-how, indipendentemente dall’esistenza di una tutela prevista dalle leggi sulla proprietà intellettuale, indipendentemente dalla loro forma o natura (commerciale, industriale, tecnica, finanziaria, ecc.), divulgati da una Parte (la “Parte Divulgante”) all’altra Parte (il “Destinatario”), o di cui ciascuna Parte abbia conoscenza durante l’esecuzione del Contratto, compresi, a titolo esemplificativo, i datitermini e le condizioni del Contratto, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono saranno considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli (le “Informazioni Riservate”). Le Informazioni Riservate non includono le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga (i) erano in possesso edel Destinatario prima della loro divulgazione ad opera della Parte Divulgante a condizione che tale possesso non fosse il risultato diretto o indiretto di una divulgazione non autorizzata delle informazioni da parte di terzi, comunque(ii) siano pubbliche alla data di accettazione del Contratto, o siano rese pubbliche successivamente a tale data, a conoscenza, nell’esecuzione condizione che non siano rese pubbliche a causa della violazione da parte del presente Destinatario dei suoi obblighi di riservatezza ai sensi del Contratto, o (iii) siano regolarmente e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione legalmente acquisite dal Destinatario a qualsiasi titolo prescindere dal Contratto. Il Destinatario si asterrà dall’utilizzare le Informazioni Riservate della Parte Divulgante per scopi diversi da quelli strettamente necessari estranei all’esecuzione del Contratto.
2, al fine di proteggere le Informazioni Riservate della Parte Divulgante e non divulgarle a terzi diversi dai suoi dipendenti, società consociate e subappaltatori che abbiano necessità di venirne a conoscenza ai fini del Contratto, senza il previo consenso scritto della Parte Divulgante. L’obbligo Le Parti adotteranno tutte le misure necessarie per garantire che i propri dipendenti, le società consociate e i subappaltatori che abbiano accesso alle Informazioni Riservate siano consapevoli della natura riservata delle Informazioni Riservate e che rispettino gli obblighi di cui al precedente comma sussistepresente articolo. In deroga a quanto precede, altresìil Destinatario può divulgare le Informazioni Riservate della Parte Divulgante se imposto dal provvedimento di un tribunale, relativamente di un’autorità amministrativa o di altro ente pubblico, a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligocondizione, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore Destinatario, salvo che non sia venuto meno al suo obbligo vietato dalla legge, fornisca alla Parte Divulgante un preavviso sufficiente per consentire alla Parte Divulgante di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3richiedere un provvedimento cautelare o un rimedio analogo. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza Destinatario circoscriverà la divulgazione ai sensi del presente paragrafo alla parte delle Informazioni Riservate della Parte Divulgante che ritiene ragionevolmente di dover divulgare. Eventuali inadempimenti delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, consulenti del Destinatario integreranno un inadempimento essenziale ai suoi obblighi per il quale il Destinatario sarà pienamente responsabile e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli manleverà la Parte Divulgante per il danno patito. Le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che cui al presente articolo per ragioni l’intera durata del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà Contratto e per un periodo di cinque 5 (cinque) anni successivi alla dalla risoluzione o dalla scadenza del Contratto Contratto. A tale riguardo, una volta scaduto o risolto il Contratto, ciascuna Parte restituirà all’altra Parte tutti i documenti contenenti Informazioni Riservate o garantisce all’altra Parte che provvederà alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4distruzione di tutte le Informazioni Riservate in suo possesso. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedereNessuna Parte, nell’interesse proprio o di terziin nessun caso, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualepotrà conservare una copia dei documenti contenenti Informazioni Riservate, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltiprevio consenso scritto dell’altra Parte.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Saas Agreement, Saas Agreement
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e ed appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Servizi Di Sanificazione, Service Agreement
Riservatezza. 1. 13.1 Tutto il materiale proveniente da Cerved deve essere trattato come riservato e confidenziale con espresso divieto di pubblicarlo, trasmetterlo o diffonderlo presso terzi in qualsiasi modo e forma.
13.2 Le informazioniParti si impegnano pertanto per tutta la durata del Contratto e per un periodo ulteriore di anni 2 (due) a:
a) non rivelare a terzi, i concettiné in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte;
b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo;
c) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le ideeinformazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
d) a non duplicare, i procedimenticopiare, i metodi e/riprodurre, registrare o i datidiversamente rappresentare, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli salve le necessità che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione discendano dall’esecuzione del presente Contratto, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e di non divulgarli qualunque mezzo a tali fini idoneo, in alcun modo e tutto o in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
e) a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del Contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
213.3 Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del Contratto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto Le Parti si danno reciprocamente atto che in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i datinessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratorifacilmente accessibili ai terzi;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei propri dipendentiterzi, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone senza che per ragioni del loro ufficio verranno la Parte che ne è venuta a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto abbia violato il presente Contratto, fermo restando a condizione che il Fornitore sarà tenuto la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a risarcire tutti i danni partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
c) le informazioni che dovessero derivare ad AMAuna Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte;
d) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
e) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Consulting Agreement, Consulting Agreement
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Il Fornitore assume ha l’obbligo di mantenere riservati tali i dati e/o e le informazioni, ivi compresi quelli comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2presente appalto. Tutti gli obblighi in materia di sicurezza delle informazioni e di garanzia della privacy, secondo la normativa vigente (GDPR), verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AVEPA. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligocontratto. Tutte le informazioni, tuttaviai concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o dati tecnici dei quali sia titolare una delle Parti e di cui il personale incaricato dall’altra Parte verrà a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto saranno considerati riservati e non sussiste divulgabili. In tal senso le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie, anche nei confronti dei propri dipendenti, agenti, consulenti, rappresentanti e/o procuratori, per i dati:
a) che siano tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o divengano ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ divieto di divulgazione resta escluso qualora: - l’informazione risulti divenuta di pubblico dominiodomino, senza che il Fornitore una delle Parti sia venuto venuta meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore la Parte in questione abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA riservatezza; - la Parte interessata abbia espressamente autorizzato il Fornitore autorizzato, per iscritto, l’altra Parte a divulgare l’informazione a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi in materia di riservatezza, AMA sicurezza delle informazioni e di garanzia della privacy AVEPA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contrattocontratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6AVEPA. Il Nel caso si verifichi la perdita, distruzione o diffusione indebita, ad esempio a seguito di attacchi informatici, accessi abusivi, incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamità il Fornitore si impegna, altresì, impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia comunicare tempestivamente l’evento al Responsabile per la Sicurezza dei Dati di riservatezzaAVEPA.
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Sources: Procedura Negoziata Per l'Affidamento Dell'incarico Di Medico Competente, Contratto Di Affidamento Del Servizio
Riservatezza. 1. Le informazioniParti si impegnano a segnalare, i concettidi volta in volta, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segretocontratto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattoiscritto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Contrattocontratto e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a: • non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte; tale obbligo• non utilizzare né in tutto né in parte, tuttaviadirettamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente contratto; • ad impiegare ogni mezzo idoneo e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non sussiste per i dati:
a) siano liberamente accessibili a terzi; • a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che siano discendano dall’esecuzione del presente contratto, o divengano di pubblico dominiosalvo consenso espresso della parte che ne abbia diritto, senza con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali; • a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che il Fornitore non vi sia venuto meno al suo un obbligo di riservatezza e sempre legge che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire ne prescriva la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetticonservazione.
3. Il Fornitore è responsabile Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti gli scopi del presente contratto e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza abbiano a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale volta previamente assunto un obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza conforme alle previsioni del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatapresente contratto.
4. È fatto espresso divieto Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali: • quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al Fornitore momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi; • le informazioni che, in qualunque momento, divengano di procedere, nell’interesse proprio pubblico dominio o di comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la parte che ne è venuta a pubblicità di qualsiasi natura conoscenza abbia violato il presente contratto, a condizione che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/la loro divulgazione o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualela loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso e a partire dal momento in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili; • le informazioni che una parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a gare e appaltiquello in cui gli sono state comunicate dall’altra parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell’attività di ricerca; • le informazioni che una parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione; • le informazioni che una parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Contratto Di Prestazione Di Servizi, Service Agreement
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/Chiunque presti la propria opera o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del presente Contratto sono considerati riservati procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e coperti da segreto, pertanto alle informazioni acquisite durante il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattoprocedimento medesimo.
2. L’obbligo Tutte le informazioni, gli appunti, le relazioni e altri documenti inerenti la richiesta di cui al precedente comma sussisteavvio della Mediazione, altresìo utilizzati durante la stessa, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggettisono riservati.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendentimediatore e coloro che prestano il proprio servizio all’interno di OMCI non possono essere obbligati a comunicare a chiunque quanto al paragrafo precedente, consulenti e collaboratoria testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori arbitrale o di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipataaltra natura.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedereLe parti e ogni altra persona presente alla Mediazione – inclusi gli avvocati e i consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza/segretezza e a non fare affidamento, nell’interesse proprio o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di terzialtra natura: • opinioni espresse, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto suggerimenti e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualeofferte fatte dalla controparte e/o dal mediatore, salvo espressa autorizzazione nel corso della Mediazione; • ammissioni fatte dalla controparte nel corso della Mediazione; • la circostanza che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di AMAaccettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.
4-A. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltiparziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione.
5. In caso di inosservanza degli obblighi La previsione della riservatezza non si applica se e nella misura in cui: • tutte le parti vi consentono; • il mediatore è obbligato dalla legge a non applicare il principio di riservatezza, AMA ha ; • il mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona se la facoltà previsione della riservatezza è applicata; • il mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto essere soggetto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMAun procedimento penale se la previsione della riservatezza è applicata.
6. Il Fornitore si impegnaFatti, altresìdocumenti, informazioni e ogni elemento altrimenti ammissibili come prove in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, non divengono inammissibili a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezzacausa del loro utilizzo nell’ambito della Mediazione.
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Sources: Regolamento Procedura Di Mediazione, Regolamento Procedura Di Mediazione
Riservatezza. 1. 13.1 Le informazioniParti si impegnano a segnalare, i concettidi volta in volta, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti informazioni da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per i datiiscritto.
13.2 Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del Contratto e per un periodo ulteriore di anni 2 (due) a:
a) che siano non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o divengano di pubblico dominioindirettamente, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratoriqualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte;
b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo;
c) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che AMA le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del presente Contratto, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia espressamente autorizzato il Fornitore diritto, con ogni e qualunque mezzo a divulgare tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
e) a specifici soggettirestituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del Contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
3. Il Fornitore è responsabile 13.3 Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per l’esatta osservanza gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del Contratto.
13.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei propri dipendentiterzi, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone senza che per ragioni del loro ufficio verranno la Parte che ne è venuta a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto abbia violato il presente Contratto, fermo restando a condizione che il Fornitore sarà tenuto la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a risarcire tutti i danni partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
c) le informazioni che dovessero derivare ad AMAuna Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte;
d) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
e) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Servizi Di Assessment Seo, Servizi Di Assessment Seo
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi Ad eccezione di quanto qui di seguito enunciato o previsto dalla legge e salva l'ipotesi di tutela in sede giudiziaria e/o i datiamministrativa dei propri diritti e interessi, anche tecnicisalvo consenso espresso per iscritto di entrambe le Parti, relativi all’esecuzione nessuna di Esse (compreso il proprio personale ed il personale di Ditte da essi incaricate), nel periodo di validità della presente accordo e per un ulteriore anno dalla cessazione della convenzione, rivelerà ad altre persone, enti od organismi (che non siano dipendenti, agenti, appaltatori indipendenti che hanno necessità di venire a conoscenza di tali informazioni) il contenuto del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segretoprotocollo, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati nonché ogni informazione e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, dato di cui venga le Parti vengano a conoscenza durante o in possesso e, comunque, relazione a conoscenza, nell’esecuzione ogni attività inerente all'esecuzione del presente Contratto, protocollo. Nessuna Parte sarà responsabile della divulgazione e dell'uso di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i datiinformazioni riservate che:
a) che siano o divengano di pubblico dominiodiventino pubbliche, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratorima non per violazione del presente protocollo;
b) la Parte ricevente abbia ottenuto in via non riservata da un terzo che AMA le possegga legittimamente e sia legittimamente autorizzato a renderle pubbliche;
c) la Parte ricevente conoscesse precedentemente;
d) la Parte ricevente sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza a un ordine legittimo di una qualsiasi Autorità, a condizione che in tal caso la Parte che abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da ricevuto l'ordine ne dia immediata notizia scritta alla parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza proprietaria delle suddette informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per affinché quest'ultima possa richiedere un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto eventuale provvedimento a tutela dei propri interessi od altro rimedio adeguato;
e) la parte ricevente abbia ottenuto previa autorizzazione scritta dalla Parte che le ha trasmesse. Nessuna delle due Parti rilascerà al pubblico comunicati stampa od altri annunci relativi all'esecuzione o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto contenuto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualeProtocollo senza il consenso dell'altra Parte; Le Parti saranno in ogni caso responsabili, salvo espressa autorizzazione di AMAciascuna per proprio conto, ciò anche nel caso in cui dei contenuti delle informazioni diffuse al pubblico sollevando e tenendo l'altra Parte indenne da ogni azione, richiesta, pretesa avanzata da terzi per il Fornitore dovrà citare i termini essenziali risarcimento del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltidanno.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Convenzione, Convenzione
Riservatezza. 1. Le informazioniIl presente Contratto, come pure tutte le informazioni e i concetti, dati che verranno scambiati tra le idee, i procedimenti, i metodi eParti relativamente alle rispettive aziende/o i dati, anche tecnici, relativi prodotti/servizi solo per quanto strettamente necessario all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione virtù del presente suddetto Contratto, sono strettamente confidenziali e di ciascuna delle Parti si obbliga a non divulgarli utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in alcun modo e in qualsiasi forma e di assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non farne oggetto di utilizzazione si applica a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2quelle informazioni disponibili al pubblico. L’obbligo Gli obblighi di cui al precedente comma sussistepresente accordo non si applicheranno con riferimento alle informazioni o ai documenti: (i) di cui le Parti siano legittimamente in possesso, altresìsenza obblighi di riservatezza, relativamente già prima della data di sottoscrizione del presente accordo; (ii) il cui contenuto sia o divenga di pubblico dominio; (iii) il cui contenuto siano inderogabilmente obbligati a tutto il materiale originario rivelare ai sensi di norme applicabili alle parti o predisposto di provvedimenti applicabili alle parti di competenti autorità giurisdizionali o amministrative. Ciascuna delle Parti, in esecuzione relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati, si obbliga a: - utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Contratto; - continuare ad osservarli anche successivamente alla cessazione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per - restituire o distruggere i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno dati riservati al suo obbligo di riservatezza termine del presente Contratto e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto comunque in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta; - imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Contratto; - adottare ogni altra misura necessaria per garantire il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3loro rispetto. Il Fornitore è responsabile Laddove per l’esatta osservanza legge (quindi anche in caso di richiesta da parte dei propri dipendentidi un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all’altra Parte, consulenti e collaboratorila Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà: - informare di ciò l’altra parte, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendentiper iscritto, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli appena legalmente possibile; - limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste. Gli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte cui al presente articolo vincoleranno le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi Parti anche nell’anno successivo alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Protocollo d'Intesa, Protocollo d'Intesa
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione all'esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; , tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 22.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Fornitura Di Contenitori E Servizi Di Manutenzione, Fornitura Di Contenitori E Servizi Di Manutenzione
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione all'esecuzione del presente Contratto Accordo Quadro sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore l'Appaltatore assume l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione nell'esecuzione del presente ContrattoAccordo Quadro, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattoall'esecuzione dell'Accordo Quadro.
2. L’obbligo L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; Contatto, tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore l'Appaltatore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore l'Appaltatore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore l'Appaltatore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore L'Appaltatore è responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore l'Appaltatore dovrà imporre l’obbligo l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza dell'Accordo Quadro o all'eventuale risoluzione anticipata del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatamedesimo.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore all'Appaltatore di procedere, nell’interesse nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico all'incarico oggetto del presente Contratto Accordo Quadro e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare . Sarà altresì necessaria la preventiva autorizzazione di AMA per l'utilizzo dei dati relativi al presente Accordo Quadro i termini essenziali del presente Contratto per la fini della partecipazione a gare e appaltiappalti da parte dell'Appaltatore.
5. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 22.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente ContrattoAccordo Quadro, fermo restando che il Fornitore l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Accordo Quadro Per l'Affidamento Dei Lavori Di Manutenzione, Accordo Quadro Per l'Affidamento Dei Lavori Di Manutenzione
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, Tutte le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione informazioni accessibili alle parti in ragione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, compresa l'esistenza e il contenuto delle Condizioni Generali di Contratto, si considerano come Informazioni Riservate, con l'eccezione delle informazioni che sono di dominio pubblico e non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione devono essere divulgate a qualsiasi titolo terzi, direttamente o indirettamente usate per scopi diversi da quelli previsti nel Contratto. La divulgazione di informazioni riservate da una delle Parti ai propri dipendenti, subappaltatori o consulenti deve avvenire solo quando è strettamente necessari all’esecuzione necessario per l’esecuzione del Contratto.
2Contratto e, in ogni caso, la parte divulgatrice deve assicurare che i predetti dipendenti, subappaltatori e consulenti garantiscono il rispetto dell'obbligo di riservatezza come disciplinato di seguito. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo L’ obbligo di riservatezza e sempre non si applica alle informazioni che: (i) dopo essere stato divulgate, risultino accessibili a terzi, a condizione che il Fornitore destinatario non abbia dimostrato violato un obbligo di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie riservatezza, o (ii) sono legalmente possedute dal destinatario prima della divulgazione e non direttamente o indirettamente acquisite dalla parte divulgatrice o una qualsiasi delle sue controllate, o (iii) sono state ottenute dalla parte ricevente o legalmente ricevute da terzi che, a garantire la riservatezza dei propri dipendenti loro volta, hanno acquisito legalmente e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale non soggette ad un obbligo di riservatezza permarrà per con la parte divulgatrice o delle sue controllate. Se le informazioni riservate devono essere divulgate ai sensi di un periodo provvedimento giudiziario o amministrativo, incluso un ordine ai sensi della regolamentazione di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio un mercato regolamentato in cui le azioni della parte ricevente (o di terziuna delle sue controllate) siano negoziate o scambiate, o in base ad un ordine proveniente da un tribunale o da un'autorità amministrativa che ne abbia il potere, l'informativa deve essere limitata a pubblicità quanto strettamente necessario per rispettare l'obbligo legale o amministrativo. La comunicazione deve essere notificata alla parte in possesso delle Informazioni Riservate ed all'altra ricevente o divulgatrice. L'obbligo di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso riservatezza resterà in vigore per tutto il periodo in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto servizi vengono forniti e per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando 5 (cinque) anni dopo che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMAContratto sia terminato per qualsiasi motivo.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Condizioni Generali Di Contratto
Riservatezza. 122.1. Le informazioniTutte le informazioni che ciascuna Parte mette a disposizione (verbalmente, i concettiper iscritto, le idee, i procedimenti, i metodi in formato elettronico o in qualunque altro modo) per gli scopi e/o i datidurante l'esecuzione del Contratto, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo al pari di mantenere riservati tali dati ogni altra informazione di cui ciascuna Parte potrebbe venire a conoscenza in ragione di altri contratti sottoscritti tra le Parti e/o informazioninell'ambito di trattative precontrattuali, ivi compresi quelli che transitano per e tutti i documenti, le apparecchiature informazioni e le conoscenze specifiche (indipendentemente dal modo in cui sono state rispettivamente redatti, ottenute o sviluppate) potranno essere usati al solo scopo di elaborazione datieseguire il Contratto e hanno carattere di riservatezza.
22.2. A titolo di esempio, di cui venga in possesso e, comunqueil termine "riservato" si riferisce, a conoscenzatitolo non esaustivo, nell’esecuzione del presente Contrattoa tutte le informazioni riguardanti strategie commerciali, informazioni su prodotti e/o processi di produzione (progetto, studio e sviluppo), mezzi di non divulgarli in alcun modo produzione, informazioni di vendita, strategie di sviluppo e in qualsiasi forma gestione della clientela ecc. Sono ritenuti riservati anche i documenti economici, finanziari e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione tecnici e i processi, i brevetti, le licenze e ogni altra informazione che le Parti abbiano fornito alla Controparte nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.
222.3. L’obbligo Le informazioni riservate non possono essere rivelate senza il previo consenso scritto e l'autorizzazione esplicita della Parte che le possiede, a esclusione dei casi in cui la Parte destinataria sia tenuta a trasmetterle per un obbligo di legge o per ordine di un'autorità di competenza, o quando un rifiuto in tal senso costituirebbe un illecito. In assenza del consenso scritto e dell'autorizzazione esplicita della Parte che possiede le informazioni riservate, la Controparte non può copiare, riprodurre, tradurre, modificare, adattare, sviluppare, scomporre, separare, eseguire operazioni di reverse engineering o qualunque operazione volta a estrarre il codice sorgente - del tutto o in parte - delle informazioni riservate fornite.
22.4. Sono informazioni riservate tutte le informazioni che riguardano una Parte messe a disposizione della Controparte prima o durante l'esecuzione del Contratto dagli amministratori, dai dirigenti o dai dipendenti della Parte che le possiede, dai suoi Subappaltatori o dalle sue controllate e rispettivi amministratori, dirigenti o dipendenti o Subappaltatori (di seguito i "Rappresentanti della Parte che possiede le informazioni"). Le informazioni riservate includono anche tutte le informazioni che riguardano i Rappresentanti della Parte che possiede le informazioni, che tale Parte o i suoi Rappresentanti abbiano messo a disposizione della Controparte prima o durante l'esecuzione del Contratto. A tal fine: il termine "controllata" si riferisce a un'impresa controllata da una delle Parti, o da una delle Parti insieme ad altre parti terze, per tutta la durata di tale controllo e per il periodo in cui tali informazioni vengono distribuite; con il termine "controllo" si intende la capacità di controllare direttamente o indirettamente la gestione e la strategia della società, e sono inclusi tutti i casi in cui una società del gruppo di società di ciascuna Parte possiede oltre il cinquanta percento (50%) del capitale sociale o delle azioni con diritto di voto, direttamente o indirettamente.
22.5. Non saranno considerate riservate: informazioni di cui la Parte destinataria è in grado di dimostrare fosse già legittimamente al corrente prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto; informazioni che la Parte destinataria è in grado di dimostrare di aver ricevuto da ▇▇▇▇▇ parti non soggette ad accordo di riservatezza.
22.6. Ciascuna delle Parti: dovrà limitare la divulgazione di informazioni riservate esclusivamente a rappresentanti che abbiano l'effettiva necessità di conoscerle in ragione del loro coinvolgimento nell'esecuzione del Contratto; è tenuta a vincolare i propri rappresentanti e a garantire che essi agiscano nel pieno rispetto degli obblighi di cui al precedente comma sussistepresente articolo; sarà ritenuta responsabile per atti o omissioni dei suoi rappresentanti che comportino una violazione dell'obbligo di riservatezza.
22.7. La Parte destinataria delle informazioni riservate ha l'obbligo di creare e gestire dati fisici e logici usando le migliori tecniche e pratiche disponibili a livello internazionale, altresìal fine di garantire la protezione di tali dati da distruzione, relativamente a tutto il materiale originario manipolazione, accesso o predisposto in esecuzione riproduzione non autorizzati e, dopo la scadenza del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per di restituire tutti i dati:
a) che siano , i documenti e le informazioni fornite dalla Controparte o divengano di pubblico dominiocui dispone per poter svolgere le attività contrattuali, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo nonché di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente distruggere tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti copie e collaboratori;
b) i file in suo possesso, salvo il caso in cui abbia ricevuto disposizioni scritte contrarie dalla Parte che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggettiha fornito le informazioni riservate.
322.8. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti Entrambe le Parti garantiscono che le informazioni riservate non saranno rivelate durante l'esecuzione del Contratto e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque (5) anni successivi alla scadenza del dalla scadenza, salvo qualora sia stato concordato un termine diverso nel Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatanei casi in cui ciò sia disposto dalle leggi vigenti o da un'autorità competente. Se necessario, la Parte a cui viene chiesto di rivelare le informazioni riservate informerà immediatamente la Controparte in merito a tale richiesta (ove ciò sia consentito dalla legge), in modo che essa possa adottare le misure necessarie a tutelare i propri diritti. Le Parti riveleranno solo le informazioni richieste ai sensi di legge e dovranno farsi rilasciare dal destinatario delle informazioni una dichiarazione con cui quest'ultimo si impegni a trattarle con riservatezza.
422.9. Se le informazioni sono state contrassegnate da ENEL come "altamente riservate", trova applicazione quanto segue: - la password di accesso ai sistemi informatici dovrà essere personale e individuale, tenuta segreta e modificata ogni sessanta (60) giorni: - l'accesso ai sistemi informatici dovrà essere limitato a software/tool forniti appositamente per l'esecuzione delle necessarie attività; è vietato l'uso di servizi o connessioni di rete per scopi non associati alle attività da svolgere; - nessuna delle transazioni operate attraverso i sistemi informatici di ENEL dovrà avvenire in violazione delle leggi locali applicabili; - la stazione di lavoro utilizzata (permanente o provvisoria) non dovrà connettersi a servizi internet diversi da quelli forniti o autorizzati da ENEL e deve essere provvista dei necessari sistemi antivirus. Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per prevenire la diffusione di virus, malware o software illeciti che potrebbero causare l'interruzione del servizio o la perdita di dati; - tutti gli account di posta elettronica e le piattaforme di archiviazione e comunicazione (inclusi i social network) dovranno essere espressamente forniti o autorizzati da ENEL; - i dati sensibili dovranno essere archiviati, trasmessi o cancellati usando appositi software di codifica; - è vietato modificare la configurazione del sistema per aggirare i controlli di sicurezza.
22.10. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terziall'Appaltatore divulgare con qualsiasi mezzo (inclusi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto titolo non esaustivo, articoli stampa o comunicati stampa e interviste) informazioni ritenute confidenziali ai sensi del presente articolo. Entrambe le Parti si accorderanno per iscritto in merito al contenuto, al mezzo di comunicazione e alla data di pubblicazione di articoli stampa, notizie e comunicazioni di qualunque tipo riguardanti il Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltiqualsiasi questione o informazione attinente.
522.11. Se ENEL autorizza per iscritto il subappalto o la cessione del Contratto, l'Appaltatore deve ottenere dal Subappaltatore o cessionario un accordo di riservatezza che contenga le stesse condizioni esposte nel presente articolo.
22.12. Entrambe le Parti riconoscono e accettano che il risarcimento dei danni potrebbe non costituire un rimedio sufficiente alla violazione della riservatezza, e che la Parte lesa avrà il diritto di richiedere altri rimedi o evitare possibili violazioni e i relativi danni in conformità alla legislazione vigente. In caso di inosservanza violazione degli obblighi di riservatezza, AMA ha la ciascuna Parte avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto risolvere il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: General Contract Conditions
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e ed appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 196/2003e dal Regolamento UE n. 2016/6779 in materia di riservatezzaprotezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 21.
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Sources: Service Agreement
Riservatezza. 1. Le Parti assicurano la piena riservatezza delle informazioni, i concettidei dati e della documentazione scambiati nello svolgimento delle attività in oggetto e assicurano, le ideeinoltre, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione che gli stessi verranno impiegati ed utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità del presente Contratto sono considerati riservati Protocollo. Il presente obbligo di riservatezza resterà in vigore anche successivamente alla cessazione del presente Protocollo, e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati sino a quando tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature dati o documenti diventino di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattopubblico dominio.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussisteResta pertanto espressamente inteso che le informazioni, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) , i risultati, in qualsiasi forma o supporto siano resi, che siano o divengano di pubblico dominiole Parti si scambino durante l'esecuzione dal presente Protocollo saranno da ritenersi riservati e non divulgabili a terzi per alcun motivo, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo salvo espresso consenso dell’altra parte, per obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggettilegge o per provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria.
3. Il Fornitore è responsabile presente impegno di riservatezza si estende a tutti i dipendenti, ausiliari e/o collaboratori delle Parti e a qualunque altro soggetto dalle stesse incaricato che necessiti di conoscere una o più delle Informazioni Confidenziali per l’esatta osservanza l’esecuzione dal presente Protocollo. A tale riguardo, ciascuna Parte garantisce all'altra il rispetto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo tali soggetti dell'impegno di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatacui al presente articolo.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedereAi fini del presente articolo, nell’interesse proprio o di terziper Informazioni Confidenziali si intendono:
(a) tutte le informazioni - inclusi atti, a pubblicità documenti, notizie, contratti, proposte contrattuali e dati di qualsiasi natura - relative alle Parti, al loro gruppo societario di appartenenza che faccia riferimento all’incarico oggetto del vengano comunicate ad una Parte, verbalmente o per iscritto, da soci, amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti dell'altra nell’ambito dell'esecuzione dal presente Contratto e/Protocollo, ovvero acquisite da una Parte a seguito di visite presso gli uffici o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualestabilimenti dell'altra;
(b) la corrispondenza, salvo espressa autorizzazione le analisi, le valutazioni, gli elaborati, e altri documenti, di AMAqualsiasi natura, ciò preparati da una delle Parti o dai suoi amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti, che contengano le (o derivino dalle) informazioni di cui al paragrafo (a) precedente;
(c) tutte le informazioni tecniche e commerciali ed il know-how forniti da ciascuna di esse (o da terzi per conto di una singola Parte) durante l'esecuzione dal presente Protocollo, ivi compresi, solo a titolo esemplificativo, i dati, le formule, i progetti, le strategie, le invenzioni (anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del fase di studio), e quant'altro comunicato in forza dell'esecuzione dal presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltiProtocollo o in dipendenza di questa.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezzaLe Parti si impegnano, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresìinoltre, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 porre in materia di riservatezza.essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi, riconoscendo la piena
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Sources: Protocollo d'Intesa
Riservatezza. 1. Le informazioni23.1 Tutte le informazioni che ciascuna Parte mette a disposizione (verbalmente, i concettiper iscritto, le idee, i procedimenti, i metodi in formato elettronico o in qualunque altro modo) per gli scopi e/o i datidurante l'esecuzione del Contratto, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo al pari di mantenere riservati tali dati ogni altra informazione di cui ciascuna Parte potrebbe venire a conoscenza in ragione di altri contratti sottoscritti tra le Parti e/o informazioninell'ambito di trattative precontrattuali, ivi compresi quelli che transitano per e tutti i documenti, le apparecchiature informazioni e le conoscenze specifiche (indipendentemente dal modo in cui sono state rispettivamente redatti, ottenute o sviluppate) potranno essere usati al solo scopo di elaborazione datieseguire il Contratto e hanno carattere di riservatezza.
23.2 A titolo di esempio, di cui venga in possesso e, comunqueil termine "riservato" si riferisce, a conoscenzatitolo non esaustivo, nell’esecuzione del presente Contrattoa tutte le informazioni riguardanti strategie commerciali, informazioni su prodotti e/o processi di produzione (progetto, studio e sviluppo), mezzi di non divulgarli in alcun modo produzione, informazioni di vendita, strategie di sviluppo e in qualsiasi forma gestione della clientela ecc. sono ritenuti riservati anche i documenti economici, finanziari e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione tecnici e i processi, i brevetti, le licenze e ogni altra informazione che le Parti abbiano fornito alla Controparte nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.
223.3 Le informazioni riservate non possono essere rivelate senza il previo consenso scritto e l'autorizzazione esplicita della Parte che le possiede, a esclusione dei casi in cui la Parte destinataria sia tenuta a trasmetterle per un obbligo di legge o per ordine di un'autorità di competenza, o quando un rifiuto in tal senso costituirebbe un illecito. L’obbligo In assenza del consenso scritto e dell'autorizzazione esplicita della Parte che possiede le informazioni riservate, la Controparte non può copiare, riprodurre, tradurre, modificare, adattare, sviluppare, scomporre, separare, eseguire operazioni di reverse engineering o qualunque operazione volta a estrarre il codice sorgente - del tutto o in parte - delle informazioni riservate fornite.
23.4 Sono informazioni riservate tutte le informazioni che riguardano una Parte messe a disposizione della Controparte prima o durante l'esecuzione del Contratto dagli amministratori, dai dirigenti o dai dipendenti della Parte che le possiede, dai suoi Subfornitori o dalle sue controllate e rispettivi amministratori, dirigenti o dipendenti o Subfornitori (di seguito i "Rappresentanti della Parte che possiede le informazioni"). Le informazioni riservate includono anche tutte le informazioni che riguardano i Rappresentanti della Parte che possiede le informazioni, che tale Parte o i suoi Rappresentanti abbiano messo a disposizione della Controparte prima o durante l'esecuzione del Contratto. A tal fine: il termine "controllata" si riferisce a un'impresa controllata da una delle Parti, o da una delle Parti insieme ad altre parti terze, per tutta la durata di tale controllo e per il periodo in cui tali informazioni vengono distribuite; con il termine "controllo" si intende la capacità di controllare direttamente o indirettamente la gestione e la strategia della società, e sono inclusi tutti i casi in cui una società del gruppo di società di ciascuna Parte possiede oltre il cinquanta percento (50%) del capitale sociale o delle azioni con diritto di voto, direttamente o indirettamente.
23.5 Non saranno considerate riservate: informazioni di cui la Parte destinataria è in grado di dimostrare fosse già legittimamente al corrente prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto; informazioni che la Parte destinataria è in grado di dimostrare di aver ricevuto da ▇▇▇▇▇ parti non soggette ad accordo di riservatezza.
23.6 Ciascuna delle Parti: dovrà limitare la divulgazione di informazioni riservate esclusivamente a rappresentanti che abbiano l'effettiva necessità di conoscerle in ragione del loro coinvolgimento nell'esecuzione del Contratto; è tenuta a vincolare i propri rappresentanti e a garantire che essi agiscano nel pieno rispetto degli obblighi di cui al precedente comma sussistepresente articolo; sarà ritenuta responsabile per atti o omissioni dei suoi rappresentanti che comportino una violazione dell'obbligo di riservatezza.
23.7 La Parte destinataria delle informazioni riservate ha l'obbligo di creare e gestire dati fisici e logici usando le migliori tecniche e pratiche disponibili a livello internazionale, altresìal fine di garantire la protezione di tali dati da distruzione, relativamente a tutto il materiale originario manipolazione, accesso o predisposto in esecuzione riproduzione non autorizzati e, dopo la scadenza del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per di restituire tutti i dati:
a) che siano , i documenti e le informazioni fornite dalla Controparte o divengano di pubblico dominiocui dispone per poter svolgere le attività contrattuali, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo nonché di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente distruggere tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti copie e collaboratori;
b) i file in suo possesso, salvo il caso in cui abbia ricevuto disposizioni scritte contrarie dalla Parte che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggettiha fornito le informazioni riservate.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti 23.8 Entrambe le Parti garantiscono che le informazioni riservate non saranno rivelate durante l'esecuzione del Contratto e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque (5) anni successivi alla scadenza del dalla scadenza, salvo qualora sia stato concordato un termine diverso nel Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatanei casi in cui ciò sia disposto dalle leggi vigenti o da un'autorità competente. Se necessario, la Parte a cui viene chiesto di rivelare le informazioni riservate informerà immediatamente la Controparte in merito a tale richiesta (ove ciò sia consentito dalla legge), in modo che essa possa adottare le misure necessarie a tutelare i propri diritti. Le Parti riveleranno solo le informazioni richieste ai sensi di legge e dovranno farsi rilasciare dal destinatario delle informazioni una dichiarazione con cui quest'ultimo si impegni a trattarle con riservatezza.
423.9 Se le informazioni sono state contrassegnate da ENEL come "altamente riservate", trova applicazione quanto segue: - la password di accesso ai sistemi informatici dovrà essere personale e individuale, tenuta segreta e modificata ogni sessanta (60) giorni: - l'accesso ai sistemi informatici dovrà essere limitato a software/tool forniti appositamente per l'esecuzione delle necessarie attività; è vietato l'uso di servizi o connessioni di rete per scopi non associati alle attività da svolgere; - nessuna delle transazioni operate attraverso i sistemi informatici di ENEL dovrà avvenire in violazione delle leggi locali applicabili; - la stazione di lavoro utilizzata (permanente o provvisoria) non dovrà connettersi a servizi internet diversi da quelli forniti o autorizzati da ENEL e deve essere provvista dei necessari sistemi antivirus. Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per prevenire la diffusione di virus, malware o software illeciti che potrebbero causare l'interruzione del servizio o la perdita di dati; - tutti gli account di posta elettronica e le piattaforme di archiviazione e comunicazione (inclusi i social network) dovranno essere espressamente forniti o autorizzati da ENEL; - i dati sensibili dovranno essere archiviati, trasmessi o cancellati usando appositi software di codifica; - è vietato modificare la configurazione del sistema per aggirare i controlli di sicurezza.
23.10 È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzidivulgare con qualsiasi mezzo (inclusi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto titolo non esaustivo, articoli stampa o comunicati stampa e interviste) informazioni ritenute confidenziali ai sensi del presente articolo. Entrambe le Parti si accorderanno per iscritto in merito al contenuto, al mezzo di comunicazione e alla data di pubblicazione di articoli stampa, notizie e comunicazioni di qualunque tipo riguardanti il Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualequalsiasi questione o informazione attinente.
23.11 Se ENEL autorizza per iscritto la subfornitura o la cessione del Contratto, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del deve ottenere dal Subfornitore o cessionario un accordo di riservatezza che contenga le stesse condizioni esposte nel presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltiarticolo.
523.12 Entrambe le Parti riconoscono e accettano che il risarcimento dei danni potrebbe non costituire un rimedio sufficiente alla violazione della riservatezza, e che la Parte lesa avrà il diritto di richiedere altri rimedi o evitare possibili violazioni e i relativi danni in conformità alla legislazione vigente. In caso di inosservanza violazione degli obblighi di riservatezza, AMA ha la ciascuna Parte avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto risolvere il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
623.13 Il rimedio sopra descritto non sarà l'unico possibile, ma andrà ad aggiungersi a ogni altro diritto o rimedio disponibile ai sensi delle leggi applicabili. Il Fornitore In caso di violazione degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo, e senza che questo pregiudichi in alcun modo quanto precede, ENEL avrà facoltà di risolvere il Contratto e di intentare qualunque azione volta a ottenere il risarcimento dei danni.
23.14 ENEL si impegnariserva il diritto di condurre controlli periodici, altresìcon particolare attenzione alle misure di sicurezza applicate in presenza di informazioni che ENEL ha individuato e classificato come riservate.
23.15 In qualunque momento, qualora la Parte che fornisce le informazioni riservate lo richieda, la Controparte dovrà restituire o distruggere o richiedere che i suoi rappresentanti restituiscano o distruggano tutte le copie di informazioni scritte riservate in suo possesso o in possesso dei suoi rappresentanti. Inoltre, la Parte destinataria delle informazioni farà tutto ciò che è in suo potere o richiederà che i rappresentanti facciano tutto quanto è possibile per restituire o distruggere i dati archiviati in formato elettronico e confermerà l'avvenuta distruzione di tali dati alla Parte che ha fornito le informazioni riservate entro quindici (15) giorni dalla richiesta.
23.16 Ciascuna Parte prende atto e accetta che le informazioni riservate sono e restano esclusivamente di proprietà della Parte che le rivela e dei suoi rappresentanti. Nulla di quanto è disposto nel Contratto sarà interpretato - salvo espressamente specificato per iscritto - come la concessione di una licenza o simili in relazione a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezzabrevetti, copyright, invenzioni, scoperte o migliorie realizzati, ideati o acquisiti prima e dopo l'esecuzione del Contratto.
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Sources: Contract
Riservatezza. 1. Le informazioni15.1 Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalla Legge e, i concettiin particolare, dall’articolo 122 del TUF, le ideeParti si impegnano (anche per conto del fatto del terzo) a mantenere strettamente riservata e confidenziale ogni informazione relativa al presente Patto e alla sua esecuzione, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo avuto particolare riguardo all’esercizio dei diritti ed all’osservanza dei doveri che ne derivano in capo alle Parti (le “Informazioni Riservate”).
15.2 Gli obblighi di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, riservatezza di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di sopra non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i datiriguardano:
a(i) che siano le informazioni che, al momento della loro trasmissione, sono già di dominio pubblico o lo divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile successivamente per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, fatto non costituente violazione degli obblighi di segretezza anzidetti; pertantoriservatezza assunti con il presente Patto;
(ii) le informazioni che, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo successivamente alla loro trasmissione, dovessero diventare di riservatezza a tutte le persone che pubblico dominio per ragioni del non dipendenti da colpa o negligenza delle Parti;
(iii) le informazioni che, al momento della loro ufficio verranno a conoscenza trasmissione, sono già legittimamente conosciute da un’altra Parte;
(iv) le informazioni che le Parti potranno ricevere da soggetti terzi ai quali è legittimamente consentito divulgarle;
(v) le informazioni in relazione alle quali ciascuna delle Parti ha prestato il proprio consenso scritto alla divulgazione;
(vi) le informazioni riservatetrasmesse ad amministratori, tale obbligo sindaci, dirigenti, dipendenti e consulenti, rappresentanti di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto una delle Parti al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del fine dello svolgimento delle trattative relative al presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente ContrattoPatto, fermo restando che il Fornitore ciascuno dei predetti soggetti che venisse a conoscenza di tali informazioni riservate sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMAsoggetto agli obblighi di riservatezza contenuti nel presente Patto.
6. Il Fornitore 15.3 Qualora la divulgazione delle informazioni si impegnarendesse necessaria a causa di disposizioni di Legge o regolamentari, altresìovvero sia richiesto da qualsiasi Autorità, ovvero nell’ambito di qualsiasi procedimento amministrativo o giudiziario in cui una delle Parti sia coinvolta, ovvero sia necessaria per il rispetto da parte del Comune di Seregno di specifiche esigenze di trasparenza e comunicazione previste per ▇▇▇▇▇, ciascuna Parte informerà immediatamente le altre Parti della necessità di procedere alla divulgazione delle Informazioni Riservate e concorderà con la medesima le modalità di detta divulgazione.
15.4 In aggiunta, le Parti definiranno di comune accordo ed in buona fede, il contenuto delle comunicazioni da effettuare al pubblico in relazione al perfezionamento del Patto, fatti salvi i diversi obblighi di Legge o regolamentari, ovvero qualora ciò sia richiesto da qualsiasi Autorità.
15.5 Le Parti danno atto di essere a rispettare conoscenza delle disposizioni previste dal TUF nonché delle disposizioni di cui all’articolo 11 del Regolamento UE 596/2014 e delle disposizioni del Regolamento di Esecuzione UE 959/2016 e del Regolamento Delegato UE 960/2016.
15.6 Fermo restando quanto previsto sopra, resta inteso che gli obblighi di confidenzialità di cui al presente Articolo 13 non troveranno applicazione laddove la divulgazione di tali dati, informazioni e/o documenti a terzi sia necessaria al fine di agire in giudizio nei confronti dell’altra Parte in relazione agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 presente ▇▇▇▇▇.
15.7 Le obbligazioni di una Parte ai sensi del presente Articolo 13 cesseranno decorsi 2 (due) anni dalla data in materia di riservatezzacui tale Parte non detenga più alcuna Azione nella Società.
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Riservatezza. 1. Le informazioniIl Gestore dovrà mantenere il massimo riserbo su tutti i dati di cui venga a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dello svolgimento del Servizio. In particolare, i concettiil Gestore dovrà astenersi dal comunicare a terzi soggetti, le ideedal divulgare o comunque dal rendere pubblici tutti gli elementi acquisiti quale conseguenza dell’accesso alle banche dati messe a sua disposizione da parte dell’Amministrazione ai fini dell’espletamento del Servizio.
2. Sarà comunque escluso l’accesso, i procedimentida parte del Gestore, i metodi e/o i datiai dati sensibili in possesso della Regione.
3. Il Gestore prende atto della circostanza che, anche tecnici, relativi all’esecuzione del nell’esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto sono considerati riservati di TPL il personale impiegato (dipendente e coperti da segretonon) potrà porre in essere dei trattamenti di dati personali di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”). In relazione ai dati personali acquisiti nel corso dell’esecuzione del Servizio, pertanto si precisa che: • titolare del trattamento, nonché responsabile del medesimo, è la Regione Autonoma della Valle d’Aosta, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇; • il Fornitore assume l’obbligo trattamento dei dati avviene ai soli fini dell’esecuzione del Contratto e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; • il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione datioperazioni, di cui venga all’articolo 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in possesso eessere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; • i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal Titolare e possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, comunqueo ai soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; • i dati non verranno diffusi, a conoscenzasalvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; • l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03; • i dati personali conferiti, nell’esecuzione anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente, e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata.
4. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Gestore acconsente al trattamento dei propri dati personali.
5. Il Gestore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 196/03 e ogni successivo provvedimento regolamentare ed attuativo, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre.
6. Il Gestore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o in occasione dell’esecuzione del Contratto, a non divulgarli in alcun qualsiasi modo o forma, e in qualsiasi forma e di a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione per l’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
37. Il Fornitore è Gestore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
48. È fatto espresso divieto al Fornitore IL Gestore si obbliga a tenere indenne e manlevare la Regione da ogni eventuale richiesta di procedererisarcimento danni derivante da inadempimenti da parte sua o del suo personale (dipendente e non) alle previsioni del presente articolo, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto rinunciando con la sottoscrizione del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per a sollevare eccezioni all’accertamento effettuato dalla Regione circa la partecipazione a gare e appaltiviolazione delle suddette previsioni.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Contratto Per l'Affidamento Del Servizio Di Trasporto Pubblico Locale Automobilistico
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione nell'esecuzione del presente Contratto, Contratto e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione all'esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; , tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali . Sarà altresì necessaria la preventiva autorizzazione di AMA per l'utilizzo dei dati del presente Contratto per la ai fini della partecipazione a gare e appaltiappalti da parte del Fornitore.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 22.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Servizio Di Manutenzione
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Il Fornitore assume ha l’obbligo di mantenere riservati tali i dati e/o e le informazioni, ivi compresi quelli comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Fornitura, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del Contratto.
2rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contrattodella Fornitura; tale obbligo, tuttavia, obbligo non sussiste per concerne i dati:
a) dati che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
32. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
53. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA il Punto Ordinante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente ContrattoContratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMAal Punto Ordinante.
64. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto di Fornitura, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
5. ▇▇▇▇▇ restando quanto previsto nel successivo articolo 16, il Fornitore si impegna, altresì, a prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente ed a farle rispettare quanto previsto dal D.Lgsai propri dipendenti.
8. n. 196/2003 L'Amministrazione, nel caso la prestazione consista nell’effettuazione di Servizi, attraverso persona idonea, dovrà fornire preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in materia cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto dell’ordine, al fine di riservatezzaconsentire al Fornitore l’adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza. Il Fornitore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.
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Sources: Contratto Di Fornitura E Montaggio Di Arredi E Accessori Da Ufficio
Riservatezza. 1. Le informazionidelle dichiarazioni, i concettigaranzie ed impegni del Committente oggetto del presente articolo o (b) comunque connessi, le idee, i procedimenti, i metodi Il Committente si impegna ad osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni che riceve da Rai relativi o conseguenti alla realizzazione ed alla diffusione televisiva e/o i datiradiofonica delle comunicazioni commerciali oggetto dell'ordine nonché alle loro modalità di fatturazione. Nel caso di comunicazioni commerciali relative ad una manifestazione a premio il Committente dichiara di assumere ogni responsabilità in ordine agli adempimenti richiesti dalla disciplina legislativa in materia, anche tecnicinessuno escluso, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati tenendo indenni per l'effetto la Rai Pubblicità e coperti la Rai da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati ogni pretesa o richiesta da parte dell'Amministrazione competente o dei destinatari della manifestazione a premio oggetto Pubblicità in fase precontrattuale e/o informazionicontrattuale (inclusi a titolo esemplificativo dati di pianificazione, ivi compresi quelli che transitano per corrispettivo, scontistica applicata, entità degli investimenti, tempi e modi degli investimenti, condizioni proposte, pianificazioni proposte, contenuto incontri tra le apparecchiature parti, etc.) di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2seguito “Informazioni”. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato Il Committente garantisce di aver posto in essere tempestivamente applicato tutte le cautele azioni necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto prevenire l’uso e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualela comunicazione e/o la diffusione non autorizzata da Rai Pubblicità delle Informazioni e garantisce che proteggerà le Informazioni con cura non inferiore a quella che utilizza per delle comunicazioni commerciali. Nel rispetto della disciplina legislativa in materia, salvo espressa autorizzazione Rai Pubblicità emetterà le fatture proteggere le proprie informazioni riservate per impedirne l'uso non autorizzato e/o la comunicazione e/o la nei confronti del Committente, intendendosi per Committente sia il soggetto che agisce in nome e per proprio conto, sia il soggetto che, munito di AMAmandato scritto, ciò anche nel caso agisce in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto nome proprio e per la partecipazione a gare e appalticonto di un soggetto terzo.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Riservatezza. 17.1. Le informazioni“Informazioni Riservate” comprendono, a titolo esemplificativo, tutte le informazioni associate a ciascuna Parte che non siano note pubblicamente, comprese le informazioni aziendali specifiche, i concettiprocessi e le procedure, le ideeil software, i procedimentidesign dei prodotti, i metodi e/nomi, gli indirizzi e qualsiasi altra informazione associata a Clienti e Acquirenti e a potenziali Clienti e Acquirenti, informazioni sulle vendite, prezzi e costi, qualsiasi altra informazione finanziaria non pubblicata, piani aziendali, dati di marketing e qualsiasi altra informazione riservata e proprietaria, che sia o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto meno chiaramente segnalata come “riservata” o “proprietaria”. Le Informazioni Riservate della Kitch includono tutte le informazioni che riceve sulla Kitch o sui Servizi che non sono considerati riservati pubblicamente note.
7.2. Ciascuna Parte accetta e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo concorda di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per utilizzare le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo Informazioni Riservate dell’altra Parte solo nella misura necessaria ad adempiere ai rispettivi obblighi previsti nei Termini e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione conformità a qualsiasi titolo obbligo dei presenti Termini. Ciascuna Parte accetta e si impegna a compiere ogni ragionevole sforzo per scopi diversi prevenire la duplicazione, la divulgazione e l’uso di qualsiasi Informazione Riservata, fatta eccezione (i) da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste e per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti agenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori fornitori di questi ultimi, servizi che devono avere accesso alle Informazioni Riservate per l’adempimento degli obblighi di segretezza anzidetti; pertantodella Parte, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo che saranno soggetti a obblighi di riservatezza nei confronti della Parte che siano quantomeno tanto impegnativi quanto quelli dei Termini; o (ii) come richiesto dalla legge o da un’ordinanza del tribunale della giurisdizione applicabile sulle Parti a tutte le persone condizione che, se legalmente consentito, la Parte notifichi debitamente l’altra Parte con un ragionevole preavviso e compia sforzi commercialmente ragionevoli per garantire che per ragioni del loro ufficio verranno venga riservato un trattamento confidenziale a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatadivulgazione.
47.3. È fatto espresso divieto Le Informazioni riservate escludono qualsiasi informazione di cui la Parte che riceve le informazioni può provare che: era pubblicamente nota, o era nota alla Parte ricevente, al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio momento della divulgazione delle informazioni; siano state sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente senza fare uso delle Informazioni Riservate dell'altra Parte; o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso siano state ottenute dalla Parte ricevente in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltialtro modo senza violare alcuna disposizione dei presenti Termini.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Riservatezza. 1. I) Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di Parti si obbligano a mantenere riservati tali i dati e/o e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature comprese quelle dei processi di elaborazione datilavorazione, di cui venga attrezzature, materiali, etc., delle quali dovessero venire a conoscenza od in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione durante l’esecuzione del presente ContrattoAccordo, e di ed a non divulgarli in alcun modo e ed in qualsiasi forma e di ed a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattopresente Accordo. Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che potranno essere sviluppate in esecuzione della collaborazione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
aII) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile Le Parti sono responsabili per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e e/o collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertantosu menzionati.
III) Le Parti si obbligano, anche per il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni tempo successivo alla cessazione del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà rapporto e per un periodo minimo di cinque anni successivi alla scadenza (5) anni, fatto salvo specifiche tempistiche concordate nei singoli Accordi attuativi, a trattare come confidenziali tutte le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura di cui vengano reciprocamente a conoscenza in funzione dell’esecuzione del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatapresente accordo.
4. È IV) Resta inteso che non sono qualificabili come Informazioni Confidenziali le informazioni che:
a) siano già di pubblico dominio prima della divulgazione da parte della Parte Divulgante, o diventino di pubblico dominio successivamente al trasferimento dell’informazione da una Parte all’altra per fatto espresso divieto non imputabile alla Parte Ricevente;
b) siano già note o in possesso della Parte Ricevente al Fornitore momento o prima della divulgazione da parte della Parte Divulgante, come dimostrabile da documentazione antecedente al tempo della comunicazione;
c) siano legittimamente ottenute da una delle Parti ad opera di procedereun terzo che non abbia obblighi di riservatezza;
d) siano sviluppate indipendentemente dalla Parte Ricevente senza uso o riferimento alle informazioni Confidenziali della Parte Divulgante, nell’interesse proprio come dimostrato da documenti o di terzialtre prove evidenti in possesso della Parte Ricevente;
e) una Parte debba fornire all’Autorità Giudiziaria o Amministrativa per obbligo imposto da disposizioni legislative o regolamentari, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/ovvero dalle stesse Autorità Giudiziaria o Amministrativa; in tal caso la Parte destinataria dell’obbligo dovrà tempestivamente informare per iscritto l’altra Parte prima della divulgazione in relazione alla tempistica e ed alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche relative modalità; nel caso in cui tale comunicazione preventiva sia oggettivamente impossibile, la comunicazione verrà data immediatamente dopo al fine di limitare il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per più possibile la partecipazione a gare e appaltidiffusione.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Accordo Di Collaborazione
Riservatezza. 1(a) Informazioni riservate. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione Per la durata del presente Contratto, ciascuna Parte potrà rivelare Informazioni Riservate all'altra. In tal caso, salvo diversa autorizzazione da parte della Parte Rivelante, la Parte Ricevente sarà tenuta (a) a utilizzare tali Informazioni Riservate esclusivamente per le finalità per le quali sono state fornite dalla Parte Rivelante; (b) a non rivelare a terzi tali Informazioni Riservate; e (c) a proteggere tali Informazioni Riservate da un utilizzo e una divulgazione non autorizzati nella stessa misura in cui essa protegge le proprie Informazioni Riservate di natura affine. Il presente paragrafo non divulgarli sarà valido per tutte le informazioni di dominio pubblico, provenienti da fonti diverse dalla Parte Rivelante, oppure sviluppate in alcun modo e in qualsiasi forma e di autonomo dal Ricevente. Inoltre, il presente Articolo 4.4. (a) non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo sarà valido per scopi diversi nessun utilizzo o divulgazione imposto dalla normativa vigente, da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattoun procedimento giudiziario o dall'Autorità Governativa o che sia stato eseguito dietro approvazione della Parte Rivelante.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
(b) Dati Personali. Tra Desall e il Cliente, sarà Desall a essere titolare di tutti i Dati Personali. In ogni caso, il Cliente sarà pienamente responsabile della raccolta, archiviazione, divulgazione e utilizzo o accesso autorizzato ai Dati Personali che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore avrà a divulgare a specifici soggetti.
3disposizione. Il Fornitore è responsabile Cliente provvederà a informare immediatamente Desall di un'eventuale raccolta, archiviazione, divulgazione, utilizzo o accesso non autorizzato effettivo, probabile o ragionevolmente supposto dei Dati Personali. Il Cliente si impegnerà a utilizzare i Dati Personali esclusivamente in maniera conforme alle disposizioni sulla privacy di Desall e per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendentiquanto necessario a contattare i concorrenti riguardo ai Progetti. Al Cliente, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo è fatto divieto di riservatezza a tutte le persone utilizzare i dati personali dei Utenti per qualsiasi altro utilizzo che per ragioni esuli dall’ambito del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche Contest; nel caso in cui il Fornitore Cliente desiderasse utilizzare i dati degli Utenti per finalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle del Contest, dovrà citare farne esplicita richiesta a Desall e le Parti procederanno alla sottoscrizione di un nuovo accordo che regoli questo nuovo tipo di utilizzo. Salvo disposizione contraria sancita dalla legge, il Cliente si impegnerà a non utilizzare o divulgare i termini essenziali del presente Contratto Dati Personali a terzi per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezzaqualsiasi altra finalità, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto ivi compreso il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6marketing. Il Fornitore Cliente si impegna, altresì, impegnerà ad attuare e mantenere adeguati provvedimenti volti a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezzatutelare i Dati Personali da qualsiasi accesso non autorizzato.
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Sources: Condizioni Generali Di Utilizzo
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni nonché dei relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
6. In caso di inosservanza da parte del Fornitore anche ad uno soltanto degli obblighi di riservatezzacui al presente articolo, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Servizio Di Vigilanza Armata
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contrattocontratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattocontratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contrattocontratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA la Consip S.p.A abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMAdella Consip S.p.A., ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA la Consip S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contrattocontratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMAalla Consip S.p.A..
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 n.196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Consulting Services Agreement
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contrattocontratto, e di non divulgarli in alcun modo e od in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattocontratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale contratto. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA la “Stazione appaltante” abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il . Il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, ; tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMAdella “Stazione appaltante”, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. I predetti obblighi di riservatezza verranno rispettati dal Fornitore anche dopo la cessazione del rapporto con la “Stazione appaltante”.
6. In caso di inosservanza d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA la “Stazione appaltante” ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contrattocontratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6alla “Stazione appaltante”. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. 30.6.2003, n. 196/2003 196 (il c.d. “Codice della privacy”) in materia di riservatezza.
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Sources: Servizio Di Trasporto Valori
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione all'esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; , tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, come meglio specificato al successivo art. 21.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA PM abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMAPM, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA PM ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMAa PM.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza, dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché dall’eventuale futura normativa di adeguamento del D.Lgs. n. 196/2003 al menzionato Regolamento UE.
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Sources: Contract for the Supply of Services
Riservatezza. 1L’Aggiudicatario si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni ricevute ai fini dello svolgimento del servizio e ad adottare le misure atte a garantire un adeguata tutela degli stessi, assicurando la necessaria confidenzialità e riservatezza circa il loro contenuto. Le informazioniLa violazione della predetta clausola è motivo di risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell’art. A.13.5. Gli obblighi di riservatezza avranno effetto anche oltre la data di scadenza del contratto. L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, direttamente ai sensi dell’art. 1381 C.C per i soci, gli amministratori, i concetti, le ideedipendenti, i procedimenticollaboratori e i consulenti (d’ora innanzi “persone correlate”): - a mantenere confidenziali le informazioni riservate e, i metodi pertanto, a non trasmettere e/o i datidivulgare le stesse a soggetti diversi dalle persone correlate; - a non utilizzare, neanche indirettamente, le informazioni riservate per scopi diversi dall’esecuzione del servizio; - a non effettuare comunicazioni a qualsivoglia autorità, ovvero altri annunci o comunicazioni, anche tecniciper mezzo stampa, relativi all’esecuzione riguardo le informazioni riservate acquisite; - da osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di Privacy e di protezione dei dati personali; - a divulgare le informazioni riservate esclusivamente alle persone correlate direttamente coinvolte nell’espletamento del servizio di cui al presente Capitolato e nella misura in cui ciò sia strettamente necessario e funzionale a tale scopo, nonché a rendere noti alle persone correlate la natura delle informazioni riservate ed il contenuto del presente Contratto sono considerati riservati e coperti impegno, assumendo la responsabilità di eventuali violazioni dell’accordo da segretoparte delle persone correlate. È esclusa, pertanto il Fornitore assume l’obbligo la duplicazione, riproduzione, asportazione di mantenere riservati tali dati documentazione della Committente che non sia stata preventivamente autorizzata in forma scritta, fatti salvi i documenti strettamente necessari per l'esecuzione dell’appalto. Le disposizioni di cui alla presente clausola di riservatezza si applicano per tutto ciò che concerne l’esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato. Qualsiasi violazione delle disposizioni di cui alla presente clausola di riservatezza da parte dell’Aggiudicatario e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le delle persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto correlate costituirà legittimo motivo per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso Committente per richiedere i risarcimento di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMAsubiti e subendi, oltre a determinare la risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell’art. A.13.5.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Consulting Agreement
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di riservatezzaprotezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 21.
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Sources: Service Agreement
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di riservatezzaprotezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato art. 23.
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Sources: Fornitura E Posa in Opera Di Un Trasportatore Redler
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto Accordo Quadro sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente ContrattoAccordo Quadro, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattodell’Accordo Quadro.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente ContrattoAccordo Quadro; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del Contratto dell’Accordo Quadro o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto Accordo Quadro e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa . Sarà altresì necessaria la preventiva autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del AMA per l’utilizzo dei dati relativi al presente Contratto per la Accordo Quadro ai fini della partecipazione a gare e appaltiappalti da parte del Fornitore.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, come meglio specificato al successivo art. 21 del presente Accordo Quadro.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente ContrattoAccordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Accordo Quadro
Riservatezza. 120.1. Le informazioniIl Contratto, i concetticosì come tutte le informazioni scambiate tra le parti o che le parti siano venute a conoscenza nel corso dell’esecuzione del Contratto, su qualsiasi supporto memorizzate, dovr anno essere considerati come confidenziali (di seguito, congiuntamente denominate come le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati “Informazioni Confidenziali ”).
20.2. Ciascuna parte si impegna a proteggere le Informazioni Confidenziali e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo a trattarle con la massima riservatezza; la parte ricevente le Informazioni Confidenziali si impegna a non
20.3. Ciascuna parte è liberata dagli obblighi di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, confidenzialità di cui venga ai precedenti Articoli 20.1. e 20.2. qualora dimostri che le Informazioni Confidenziali (i) erano già in suo possesso in tempi anteriori alla loro rivelazione, salvo il caso in cui la parte che le ha ricevute sia entrata in possesso edi tali Informazioni Confidenziali, comunquedirettamente o indirettamente, a conoscenzain conseguenza di una rivelazione non autorizzata da parte di un terzo, nell’esecuzione (ii) erano di pubblico dominio alla data di sottoscrizione del Contratto o lo sono diventate successivamente, non in violazione dell’inadempimento degli obblighi di confidenzialità di ciascuna parte in base al presente Contratto, (iii) sono state indipendentemente sviluppate da tale parte, o (iv) la loro rivelazione sia necessaria per adempiere a un obbligo di legge o a un provvedimento di una competente autorità giudiziaria o governativa, o sia necessaria per far valere o difendere un diritto in giudizio fermo restando che la rivelazione è fatta nei limiti di quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo la parte ne dia comunicazione, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattoquanto possibile, all’altra parte.
220.4. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione Le parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni discendenti dal presente Articolo 20 per tutta la durata del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste Contratto e per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque 5 anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatacessazione per qualsiasi causa intervenuta.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: General Terms and Conditions of Sale
Riservatezza. 114.1) Il Cliente avrà cura di stabilire le password e il novero delle autorizzazioni per l’accesso al Sistema informativo; insieme al Fornitore dovrà definire il regime operativo e le procedure di sicurezza nell’accesso ai dati, alle transazioni e alle reti di comunicazione. Le Il Fornitore dovrà assicurare (in ciò assumendo anche l’impegno per il fatto del proprio dipendente) la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, i concettidel know-how, le ideedel software di cui verrà a disporre per dare esecuzione al presente Contratto, i procedimentinonché la segretezza e confidenzialità della documentazione, i metodi di qualsiasi natura, del Cliente e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione predisposta da terzi (inclusi dipendenti e promotori) nell’interesse del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto Cliente.
14.2) Il Cliente garantisce il Fornitore assume l’obbligo che tutti i dati che vengono trasferiti al Fornitore per la gestione del proprio sistema informativo sono stati dallo stesso legalmente acquisiti in conformità con la legislazione vigente (in particolare Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 196/03 sulla privacy e s.m.i.) Il Cliente terrà indenne il Fornitore da qualsiasi tipo di mantenere riservati tali danno, pretesa, onere o spesa che dovessero derivare allo stesso, direttamente o nei confronti di terzi, in conseguenza di inadempimenti del Cliente relativi al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 196/03 e s.m.i.
14.3) Il Fornitore, in qualità di titolare del trattamento dei dati e/personali del Cliente, si impegna a: - trattare i dati al solo fine dell’espletamento dell’incarico ricevuto; - adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dal Codice per la protezione dei dati personali; - rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute per il trattamento dei dati personali e a integrare le procedure già in essere qualora risultasse necessario; - informare il Cliente nel caso di trattamento in situazioni anomale o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per di emergenza.
14.4) Il Fornitore e il Cliente sono tenuti ad assumere le apparecchiature misure di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, sicurezza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e protezione necessarie, sia all’interno della propria organizzazione, sia nello svolgimento di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussisteattività che comportino contatti con i terzi, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti dati delle informazioni, documentazioni e collaboratori;notizie in qualunque forma e su qualsiasi supporto fornite e a garantire l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati riservati con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 196/03 e s.m.i..
b14.5) Il Fornitore avrà la facoltà di indicare il Cliente quale referente commerciale e tecnico, a sostegno della propria attività di marketing e sviluppo presso clienti o potenziali clienti, sia privati che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggettipubblici, in ogni forma di comunicazione e diffusione ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni normative del Regolamento UE 2016/679.
3. 14.6) Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendentidurante gli interventi tecnici di assistenza, consulenti garantisce la massima diligenza nell’attività che si renderà necessaria e collaboratorial contempo garantisce, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendentiai fini delle normative vigenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto non acquisire e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualememorizzare sulle proprie apparecchiature, salvo espressa dati sensibili presenti negli archivi del Cliente. Qualora per lo svolgimento dell’attività richiesta fosse necessario scaricare, parzialmente o per intero, informazioni archiviate sui sistemi informatici del Cliente, questo verrà preventivamente informato e gli stessi verranno memorizzati presso il Fornitore, solo previa autorizzazione scritta del Cliente, solo ed esclusivamente per il tempo necessario a completare l’intervento tecnico richiesto.
14.7) Tutti i dati, i programmi, i supporti di AMAmemorizzazione e gli altri materiali forniti dal Cliente al Fornitore, ciò anche nel caso in cui il funzione dell’erogazione dei servizi, saranno eliminati, su richiesta del Cliente e dietro pagamento al Fornitore dovrà citare i termini essenziali delle spese sostenute a fronte di tale eliminazione, alla data di estinzione del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltirapporto contrattuale.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Servizi Informatici
Riservatezza. 1. 11.1 Le informazioniParti si danno atto che qualunque informazione, i concettidato o conoscenza di carattere tecnico-scientifico, le ideeriferito alle attività delle Parti e posto sotto il legittimo controllo dell’una o dell’altra Parte, i procedimenti, i metodi in qualsiasi forma espresso e/o su qualsiasi supporto memorizzato, divulgato da una Parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto della Convenzione ha carattere confidenziale (“Informazione/i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati eConfidenziale/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattoi”). I Risultati costituiscono altresì Informazioni Confidenziali.
211.2 Le Parti si impegnano, per sé stesse e per il personale ad essa afferente (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell’art. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste1381 cod. civ.), altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
atutta la durata della Convenzione e per 5 (cinque) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatadella stessa, a:
(i) non divulgare le Informazioni Confidenziali, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente;
(ii) non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi; e (iii) non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dalla Convenzione.
4. È fatto espresso divieto 11.3 Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che:
i) sono già di pubblico dominio al Fornitore momento della loro divulgazione alla Parte ricevente;
ii) diventano pubbliche per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che le ha ricevute nell’ambito della Convenzione;
iii) vengono acquisite dal ricevente per il tramite di procedereterzi non vincolati alla riservatezza, nell’interesse proprio o sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita, e la Parte ricevente possa fornire la prova di terzi, a pubblicità essere venuta in possesso di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione tali informazioni per mezzo di AMA, ciò anche nel caso terze parti;
iv) vengono sviluppate dalla Parte ricevente in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltimodo indipendente.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza11.4 Le Parti si obbligano a mettere in atto tutte le misure adeguate per garantire e mantenere la massima riservatezza delle Informazioni Confidenziali, AMA ha nonché ad impiegare la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contrattodiligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMAo divulgazioni interne o esterne indebite.
6. Il Fornitore si impegna11.5 Le Parti convengono che, altresìprima della pubblicazione di una domanda di brevetto relativa a un Risultato, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia la sua visione da parte di terzi sarà consentita solo previa sottoscrizione, da parte del terzo interessato, di apposito accordo di riservatezza.
11.6 l’Università prende atto che IIT si è dotata di una policy sulla sicurezza delle informazioni e si impegna ad osservarla ogniqualvolta il proprio personale, per le finalità della Convenzione, si trovi a gestire informazioni memorizzate, in transito o in uso di proprietà o messe nella disponibilità di IIT tramite i sistemi informatici di IIT.
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Sources: Convenzione Quadro
Riservatezza. 1. Le I documenti, le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto Accordo Quadro sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione datisua proprietà, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente ContrattoAccordo Quadro, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattodell’ Accordo Quadro.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente ContrattoAccordo Quadro; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) a. che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) b. che AMA la Stazione Appaltante abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto dell’ Accordo Quadro o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. L’obbligo di cui al comma 3 permarrà per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla scadenza di tutte le obbligazioni contrattuali connesse alla stipula del presente Accordo Quadro o alla eventuale risoluzione/recesso anticipato dello stesso – quindi, nel caso, anche oltre la durata del presente Accordo Quadro che, con riferimento a tale aspetto, sarà considerato pienamente valido ed efficace anche oltre la sopraggiunta scadenza.
5. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto Accordo Quadro e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMAdella Stazione Appaltante, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto Accordo Quadro per la partecipazione a gare e appalti.
56. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente ContrattoAccordo Quadro, ai sensi del precedente articolo 15, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.il
67. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR), del 27 aprile 2016 in materia di riservatezza.
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Sources: Accordo Quadro
Riservatezza. 1. Le informazioniParti si impegnano a segnalare, i concettidi volta in volta, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segretoAccordo, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattoiscritto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste Accordo e per i datiun periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:
a) che siano non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o divengano di pubblico dominioindirettamente, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratoriqualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte;
b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo;
c) ad impiegare ogni mezzo idoneo e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che AMA le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del presente contratto, o salvo consenso espresso della parte che ne abbia espressamente autorizzato il Fornitore diritto, con ogni e qualunque mezzo a divulgare tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
e) a specifici soggettirestituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
3. Il Fornitore è responsabile Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti gli scopi della presente collaborazione e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza che abbiano a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale volta previamente assunto un obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza conforme alle previsioni del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatapresente accordo.
4. È fatto espresso divieto Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al Fornitore momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di procedere, nell’interesse proprio pubblico dominio o di comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la parte che ne è venuta a pubblicità di qualsiasi natura conoscenza abbia violato il presente contratto, a condizione che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/la loro divulgazione o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualela loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso e a partire dal momento in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
c) le informazioni che una parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a gare e appaltiquello in cui gli sono state comunicate dall’altra parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell’attività di ricerca;
d) le informazioni che una parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
e) le informazioni che una parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Research and Development
Riservatezza. 1▇. Le informazioni▇▇▇▇▇▇ delle Parti concorda che tutte le informazioni fornite all’altra parte allo scopo di fare business reciprocamente sono di carattere riservato e proprietario (“Informazioni Riservate”). Nel caso di ▇▇▇▇, le Informazioni Riservate comprendono: (i) le specifiche di ▇▇▇▇, delle sue consociate e dei clienti, i concettiprogetti, i disegni, i documenti, la corrispondenza, i dati ed altri materiali legati ai Prodotti, compresi i Prodotti di lavoro; (ii) tutte le informazioni legate alle attività, agli affari e al business di ▇▇▇▇, delle sue consociate e clienti; (iii) le Attrezzature di ▇▇▇▇; (iv) i Diritti di Proprietà Intellettuale di ▇▇▇▇; e (v) le condizioni dell’Accordo.
b. Ogni Parte concorda di tenere al sicuro le Informazioni Riservate dell’Altra Parte e di limitarne l’accesso e la divulgazione solo a quei direttori, funzionari, consulenti, impiegati, agenti e appaltatori della Parte che li riceve (tra cui, nel caso di ▇▇▇▇, le idee, sue consociate e i procedimenti, i metodi e/suoi clienti) che hanno l’esigenza di conoscere le Informazioni Confidenziali. Nessuna delle Parti divulgherà o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/trasferirà le Informazioni Riservate dell’altra Parte direttamente o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunqueindirettamente, a conoscenzanessun’altra persona, nell’esecuzione del presente Contrattoazienda, organizzazione o entità senza previo consenso scritto dell’altra Parte.
c. Nel caso di un utilizzo o di una divulgazione non autorizzata di qualunque Informazione Riservata ad opera della Parte che le riceve, la Parte che le riceve darà immediata comunicazione di divulgazione alla Parte che divulga, e porrà rimedio a qualunque utilizzo o divulgazione non autorizzata di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattotali Informazioni Riservate.
2. L’obbligo d. Le Informazioni Riservate di una Parte non comprenderanno informazioni che (i) sono o divengono solitamente disponibili pubblicamente nell’ambito del settore cui al precedente comma sussistetali informazioni si riferiscono diversamente da divulgazioni non autorizzate che violano l’Accordo, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, (ii) la Parte che le riceve le ha ottenute legalmente da una terza parte che non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre ha l’obbligo di riservatezza verso la parte che le divulga in merito a tale aspetto, (iii) sono elaborate indipendentemente dalla Parte ricevente senza l’impiego delle Informazioni Riservate della Parte che divulga, oppure (iv) sono approvate dalla Parte che le divulga ai fini della divulgazione. Inoltre, le Parti concordano che, fatti salvi i diritti di brevetto e di marchio del Fornitore, non sono presenti restrizioni all’utilizzo o alla divulgazione da parte di ▇▇▇▇ degli attributi geometrici e funzionali dei Prodotti.
e. Il fornitore fornirà senza addebiti aggiuntivi le Informazioni Riservate di ▇▇▇▇ e tutte le persone copie delle stesse a ▇▇▇▇ immediatamente allo scadere o al termine del presente Accordo o in qualunque momento su richiesta scritta di ▇▇▇▇ (oppure, a scelta di ▇▇▇▇, certificherà, mediante il proprio consiglio generale, che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo le Informazioni Riservate di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata▇▇▇▇ e tutte le copie sono state distrutte in modo sicuro).
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. f. Il Fornitore si impegnaconcorda e accetta che la violazione effettiva o minacciata di questa Sezione provocherebbe un danno irreparabile a ▇▇▇▇, altresìper il quale un risarcimento pecuniario non costituirebbe un rimedio sufficiente o sarebbe difficile da valutare, autorizzando ▇▇▇▇ ad un decreto ingiuntivo preliminare e permanente, senza la necessità di depositare una cauzione, oltre a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezzaqualunque altro provvedimento equo o rimedio che possa essere disponibile.
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Sources: Terms and Conditions
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione all'esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; , tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata. Sarà, altresì, necessaria la preventiva autorizzazione di AMA per l'utilizzo dei dati relativi al presente Contratto ai fini della partecipazione a gare e appalti da parte del Fornitore.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 21.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Service Agreement
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto Accordo Quadro sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattodell’Accordo Quadro.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; Contatto, tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza dell’Accordo Quadro o all’eventuale risoluzione anticipata del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatamedesimo.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto Accordo Quadro e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto Accordo Quadro per la partecipazione a gare e appalti.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE n.2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 22.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente ContrattoAccordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Accordo Quadro
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione all'esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; Contatto, tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale all'eventuale risoluzione anticipataanticipata del medesimo.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del . Sarà altresì necessaria la preventiva autorizzazione di AMA per l'utilizzo dei dati relativi al presente Contratto per la ai fini della partecipazione a gare e appaltiappalti da parte del Fornitore.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 22.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Fornitura Di Lubrificanti
Riservatezza. 1. Le 10.1 CLIENTE si impegna a: (i) trattare come riservati tutte le informazioni/dati/disegni/know- how/documentazione trasmessigli dal VENDITORE ovvero di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione dei singoli Contratti di Vendita, i concettiindipendentemente dal fatto che tali informazioni siano o meno contrassegnate o identificate come riservate o confidenziali (“Informazioni “Riservate”); (ii) non divulgare e non comunicare a terzi, né in tutto né in parte, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, Informazioni Riservate senza il preventivo consenso scritto del VENDITORE; (iii) limitare l’utilizzo di tali Informazioni Riservate ed il relativo accesso per scopi relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo dei singoli Contratti di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente ContrattoVendita; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a(iv) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente adottare tutte le cautele misure necessarie a garantire la riservatezza dei al fine di assicurare che i propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a i propri collaboratori evitino di divulgare a specifici soggettiterzi le Informazioni Riservate o le utilizzino in modo improprio. Le Informazioni Riservate non potranno essere riprodotte senza previo consenso scritto del VENDITORE, e tutte le copie delle stesse saranno immediatamente restituite dietro richiesta del VENDITORE.
3. Il Fornitore è responsabile 10.2 Le previsioni di cui sopra non si applicano alle informazioni che: (i) sono pubbliche o divengono pubbliche non per l’esatta osservanza divulgazione da parte del CLIENTE, dei propri dipendenti, consulenti e suoi dipendenti o collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendentio (ii) erano in possesso del CLIENTE prima che le ricevesse dal VENDITORE o (iii) sono state divulgate da fonti che non sono sottoposte alle restrizioni cui è sottoposto il CLIENTE relativamente al loro utilizzo, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza o (iv) possono essere divulgate a tutte le persone che per ragioni terzi in base ad un’autorizzazione scritta del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipataVENDITORE.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: General Terms and Conditions of Sale
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, come meglio specificato al successivo art. 21 del presente Contratto.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Service Agreement
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto Accordo Quadro sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente ContrattoAccordo Quadro e dei relativi Ordini, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattodell’Accordo Quadro e/o degli Ordini.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente ContrattoAccordo Quadro e relativi Ordini; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto dell’Accordo Quadro o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adottare tutte le misure più opportune per impedire che soggetti diversi dal personale incaricato dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro e relativi ▇▇▇▇▇▇ possano venire a conoscenza dei menzionati dati ed informazioni.
5. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto Accordo Quadro e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualein esecuzione degli ordini, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto Accordo Quadro e/o dei relativi Ordini per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
7. In caso di inosservanza da parte del Fornitore anche di uno soltanto degli obblighi di cui al presente articolo, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e relativi Ordini, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
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Sources: Service Agreement
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del . Sarà altresì necessaria la preventiva autorizzazione di AMA per l’utilizzo dei dati relativi al presente Contratto per la ai fini della partecipazione a gare e appaltiappalti da parte del Fornitore.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, come meglio specificato al successivo art. 20 del presente Contratto.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
67. Il Fornitore L’impresa ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’AMA, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall’AMA di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
8. L’obbligo di cui al precedente comma si impegnaestende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, altresìfatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
9. L’impresa è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in materia di riservatezzapossesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto.
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Sources: Contract for Training Activities
Riservatezza. 1. Le informazioniTutti i documenti, i concetti, le ideedati (compresi i Dati del Cliente), i procedimenti, i metodi prodotti e/o il know‐how, indipendentemente dall’esistenza di una tutela prevista dalle leggi sulla proprietà intellettuale, indipendentemente dalla loro forma o natura (commerciale, industriale, tecnica, finanziaria, ecc.), divulgati da una Parte (la “Parte Divulgante”) all’altra Parte (il “Destinatario”), o di cui ciascuna Parte abbia conoscenza durante l’esecuzione del Contratto, compresi, a titolo esemplificativo, i datitermini e le condizioni del Contratto, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono saranno considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli (le “Informazioni Riservate”). Le Informazioni Riservate non includono le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga (i) erano in possesso edel Destinatario prima della loro divulgazione ad opera della Parte Divulgante a condizione che tale possesso non fosse il risultato diretto o indiretto di una divulgazione non autorizzata delle informazioni da parte di terzi, comunque(ii) siano pubbliche alla data di accettazione del Contratto, o siano rese pubbliche successivamente a tale data, a conoscenza, nell’esecuzione condizione che non siano rese pubbliche a causa della violazione da parte del presente Destinatario dei suoi obblighi di riservatezza ai sensi del Contratto, o (iii) siano regolarmente e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione legalmente acquisite dal Destinatario a qualsiasi titolo prescindere dal Contratto. Il Destinatario si asterrà dall’utilizzare le Informazioni Riservate della Parte Divulgante per scopi diversi da quelli strettamente necessari estranei all’esecuzione del Contratto.
2, al fine di proteggere le Informazioni Riservate della Parte Divulgante e non divulgarle a terzi diversi dai suoi dipendenti, società consociate e subappaltatori che abbiano necessità di venirne a conoscenza ai fini del Contratto, senza il previo consenso scritto della Parte Divulgante. L’obbligo Le Parti adotteranno tutte le misure necessarie per garantire che i propri dipendenti, le società consociate e i subappaltatori che abbiano accesso alle Informazioni Riservate siano consapevoli della natura riservata delle Informazioni Riservate e che rispettino gli obblighi di cui al precedente comma sussistepresente articolo. In deroga a quanto precede, altresìil Destinatario può divulgare le Informazioni Riservate della Parte Divulgante se imposto dal provvedimento di un tribunale, relativamente di un’autorità amministrativa o di altro ente pubblico, a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligocondizione, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore Destinatario, salvo che non sia venuto meno al suo obbligo vietato dalla legge, fornisca alla Parte Divulgante un preavviso sufficiente per consentire alla Parte Divulgante di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3richiedere un provvedimento cautelare o un rimedio analogo. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza Destinatario circoscriverà la divulgazione ai sensi del presente paragrafo alla parte delle Informazioni Riservate della Parte Divulgante che ritiene ragionevolmente di dover divulgare. Eventuali inadempimenti delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, consulenti del Destinatario integreranno un inadempimento essenziale ai suoi obblighi per il quale il Destinatario sarà pienamente responsabile e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli manleverà la Parte Divulgante per il danno patito. Le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che cui al presente articolo per ragioni l’intera durata del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà Contratto e per un periodo di cinque 5 (cinque) anni successivi alla dalla risoluzione o dalla scadenza del Contratto Contratto. A tale riguardo, una volta scaduto o risolto il Contratto, ciascuna Parte restituirà all’altra Parte tutti i documenti contenenti Informazioni Riservate o garantisce all’altra Parte che provvederà alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4distruzione di tutte le Informazioni Riservate in suo possesso. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedereNessuna Parte, nell’interesse proprio o di terziin nessun caso, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualepotrà conservare una copia dei documenti contenenti Informazioni Riservate, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltiprevio consenso scritto dell’altra Parte.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Saas Agreement
Riservatezza. 1. Le informazioni5.1 Il Fornitore manterrà rigorosamente confidenziali tutte le informazioni riservate dell’Acquirente (comunque registrate, i concetticonservate o divulgate) di qualsiasi natura relative a informazioni di carattere riservato, proprietario, economico, tecnico, finanziario o commerciale, per quanto riguarda, inter alia, l’Acquirente, le idee, i procedimenti, i metodi e/sue attività o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente l’oggetto di un Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il (“Informazioni riservate”).
5.2 Il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati non potrà utilizzare tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo Informazioni riservate per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dall’adempimento dei suoi obblighi come previsto da, o ai sensi del Contratto.
2. L’obbligo 5.3 Il Fornitore può divulgare le Informazioni riservate solo ai propri dipendenti, funzionari o subappaltatori autorizzati nella misura strettamente necessaria per l’esecuzione di cui un Contratto e si assicurerà che i suoi dipendenti, funzionari o subappaltatori autorizzati ai quali divulga Informazioni riservate siano soggetti a obblighi di riservatezza e non uso, che non siano meno onerosi di quelli contenuti in questi Termini e condizioni, e che qualsiasi uso delle Informazioni riservate sia per il solo fine di adempiere ai propri obblighi in base a un Contratto.
5.4 Le Informazioni riservate non comprendono le informazioni che il Fornitore può desumere da documenti scritti che, al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i datimomento della diffusione:
a(i) che siano o divengano erano già di pubblico dominio, senza o erano state legalmente ottenute da altre fonti che il Fornitore sia venuto meno al suo non erano tenute a osservare un obbligo di riservatezza e sempre che verso l’Acquirente; o
(ii) erano già legalmente in possesso del Fornitore.
5.5 Salvo quanto diversamente disposto da un tribunale della giurisdizione competente o da qualsiasi autorità di regolamentazione o salvo qualora abbia ricevuto la preventiva autorizzazione scritta dell’Acquirente, il Fornitore abbia dimostrato non dovrà:
(i) rilasciare qualsiasi comunicazione al pubblico o effettuare qualsiasi utilizzo delle Informazioni riservate, o
(ii) utilizzare il nome, la denominazione commerciale, il logo o la proprietà intellettuale dell’Acquirente, o del gruppo di aver posto società Zoetis quali riferimenti commerciali o in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggettiqualsiasi pubblicazione di qualsivoglia natura, senza previa autorizzazione scritta dell’Acquirente.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori 5.6 Su richiesta dell’Acquirente o a seguito della risoluzione o della scadenza di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertantoun contratto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a restituire tempestivamente all’Acquirente o distruggere tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni Informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà .
5.7 Le disposizioni della presente Sezione 5 rimarranno in vigore per un periodo di cinque (5) anni successivi alla scadenza dalla data di cessazione del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMAindipendentemente dalla data o dalla causa di tale risoluzione.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Ordine Di Acquisto
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore l’Esecutore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore l’Esecutore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore l’Esecutore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore l’Esecutore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore L’Esecutore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore l’Esecutore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. L’Esecutore si impegna, altresì, ad adottare tutte le misure più opportune per impedire che soggetti diversi dal personale incaricato dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto possano venire a conoscenza dei menzionati dati ed informazioni.
5. È fatto espresso divieto al Fornitore all’Esecutore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore l’Esecutore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
56. L’Esecutore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
7. In caso di inosservanza da parte dell’Esecutore anche di uno soltanto degli obblighi di riservatezzacui al presente articolo, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore l’Esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Service Agreement
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 n.196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Service Agreement
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, (a) Ciascuna Parte dovrà: (i) mantenere confidenziali le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di Informazioni Riservate dell'altra Parte; (ii) non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo utilizzare alcuna Informazione Riservata dell'altra Parte per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo che esulino dall'ambito di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto applicazione del presente Contratto e/, se del caso, dell'Addendum sul Trattamento dei Dati Personali; (iii) adottare misure ragionevoli per mantenere la riservatezza di tutte le Informazioni Riservate; (iv) divulgare le Informazioni Riservate solo: (1) ai dipendenti della Parte che abbiano la necessità di conoscere tali informazioni; o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione (2) per gli scopi previsti o perseguiti dal presente Contratto. Il presente ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ sostituisce espressamente e nella sua interezza qualsiasi accordo di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto non divulgazione sottoscritto da Datasite che derivi da o che sia connesso con il presente Contratto.
(b) Se una Parte è tenuta da un'ordinanza del tribunale, fermo restando da un mandato di comparizione o da un altro requisito di legge a divulgare Informazioni Riservate, la Parte ne darà tempestiva comunicazione all'altra Parte (a meno che tale comunicazione non sia vietata) in modo che la Parte possa, a sua discrezione e a proprie spese, richiedere un provvedimento cautelare o un altro rimedio.
(c) Alla risoluzione del Contratto, tutti i Contenuti caricati sul Piattaforma dal Cliente saranno distrutti o, in conformità con il Fornitore SOW, restituiti al Cliente. Su richiesta del Cliente, Datasite fornirà un’attestazione di avvenuta cancellazione o distruzione dei Contenuti. Il Cliente sarà tenuto a risarcire tutti pagare tutte le fatture per intero prima della consegna dei Contenuti ai sensi del presente articolo. Datasite non sarà obbligata a cancellare immediatamente i danni Contenuti presenti in un backup di sistema archiviato ed eseguito in conformità alle proprie procedure di sicurezza o disaster recovery, a condizione che dovessero derivare ad AMAtale copia archiviata rimanga soggetta agli stessi obblighi di riservatezza fino alla distruzione.
6(d) Tutti i Contenuti sono conservati in strutture di hosting di terzi all'interno dello Spazio Economico Europeo, salvo diversa richiesta da parte del Cliente. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 Cliente riconosce che la fornitura dei Servizi da parte di Datasite può comportare il trattamento di dati personali (come definiti dalle leggi applicabili in materia di riservatezzaprotezione dei dati) ivi inclusa la condivisione di tali dati personali da parte di Datasite con i consulenti del Cliente, gli Utenti terzi autorizzati dal Cliente o quanto altrimenti previsto dal Contratto. Il Cliente ha la responsabilità esclusiva di garantire che i dati personali che fornisce a Datasite per il trattamento siano conformi alle leggi applicabili in materia di protezione dei dati personali. Oltre agli obblighi stabiliti, le Parti accettano l'Addendum sul Trattamento dei dati personali allegato al presente Contratto.
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Sources: Termini E Condizioni Generali
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; , tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA Eco.Lan. abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMAEco.Lan., ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA Eco.Lan. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Riservatezza. 1Nel caso in cui, ai fini dell’esecuzione del presente Protocollo, le Parti si scambino dati e informazioni di natura riservata (sia per iscritto che verbalmente), registrati su qualsiasi tipo di supporto ("Informazioni") le stesse si impegnano: - a mantenere le Informazioni strettamente confidenziali, a non comunicarle né divulgarle, in alcun modo, in tutto o in parte, a terzi, eccezion fatta per i rispettivi dipendenti, amministratori e collaboratori cui le informazioni devono essere comunicate per l'esecuzione del Protocollo; - ad informare i dipendenti, amministratori e collaboratori della natura riservata delle informazioni e ad istruirli affinché trattino le medesime in modo riservato. Ciascuna Parte si impegna, ai sensi dell'art.1381 cod. civ., a fare in modo che i dipendenti, amministratori e collaboratori rispettino i vincoli di riservatezza e prendano atto della propria responsabilità per eventuali danni da essi arrecati in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo a non rivelare a terzi la circostanza che le informazioni sono state fomite dall'altra Parte; - a non utilizzare alcuna Informazione, in tutto o in parte, per finalità estranee all'esecuzione del Protocollo. Le informazioniParti, i concettipertanto, le ideesi impegnano, i procedimentinel corso e successivamente alla cessazione del presente Protocollo:
i. a non divulgare a terzi, i metodi anche tramite il proprio personale dipendente e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli consulenti che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, qualsiasi motivo ne siano venuti a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di le informazioni riservate senza la preventiva autorizzazione espressa per iscritto dell'altra Parte;
ii. a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo utilizzare le informazioni riservate per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattoperseguiti con il presente Protocollo;
iii. resta inteso che le informazioni potranno essere comunicate: alle Autorità, ▇▇▇ comprese quelle di controllo e vigilanza, nei casi e nei limiti in cui la comunicazione sia richiesta da disposizioni legislative o regolamentari; a terzi in genere, esclusivamente previo consenso scritto dell'altra Parte.
2iv. L’obbligo L'obbligo di riservatezza non opera sulle informazioni che: al momento in cui al precedente comma sussistevengano a conoscenza di una Parte, altresìo di uno o più dipendenti, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligoamministratori e collaboratori, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano già di pubblico dominio; siano o diventino disponibili al pubblico per causa diverse dalla divulgazione effettuata da una Parte, senza o da uno o più dipendenti, amministratori a collaboratori, ovvero, comunque, per ragioni che il Fornitore sia venuto meno non costituiscono inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo; siano rese disponibili ad una Parte, su base non riservata, da fonte che, per quanto a conoscenza della medesima, non è vincolata da un accordo di riservatezza; debbano essere rese pubbliche ai sensi di legge, regolamenti o provvedimenti di Autorità competenti, purché ciascuna delle Parti tenuta alla divulgazione, ove legalmente possibile. dia immediato avviso di ciò alla Parte interessata, al suo obbligo fine di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato permettere a quest'ultima di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetticercare di opporvisi o di ottenere un provvedimento per impedire o limitare tale divulgazione.
3. Il Fornitore è responsabile v. Le previsioni del presente articolo continueranno ad avere efficacia per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque due anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procederecessazione, nell’interesse proprio o di terziper qualsiasi motivo, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltiProtocollo.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Protocollo Di Intesa
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione all'esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; , tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito nell'ambito contrattuale. Sarà, salvo espressa altresì, necessaria la preventiva autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del AMA per l'utilizzo dei dati relativi al presente Contratto per la ai fini della partecipazione a gare e appaltiappalti da parte del Fornitore.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Fornitura Di Autocarri
Riservatezza. 1. Le informazioniLa presente scrittura, i concetticome pure tutte le informazioni e dati che verranno scambiati tra le parti relativamente alle rispettive attività, le ideeprodotti, i procedimenti, i metodi e/servizi o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, dei quali ciascuna delle parti dovesse venire a conoscenza, nell’esecuzione sono strettamente confidenziali e ciascuna delle parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo consenso scritto dell'altra parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni generalmente disponibili al pubblico. Ciascuna delle parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si impegna a: - utilizzare le informazioni e i dati esclusivamente per le finalità previste dalla presente Contratto, scrittura; - restituire o distruggere i dati messi a disposizione dall’altra parte al cessare degli effetti della presente scrittura e di non divulgarli in alcun modo e comunque in qualsiasi forma momento quest’ultima ne dovesse fare richiesta; - imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento della presente scrittura; - adottare ogni altra misura necessaria al fine di garantire il loro rispetto. Nessuna parte sarà responsabile della divulgazione e dell'uso di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i datiinformazioni riservate ove:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore la divulgazione e l’uso delle informazioni sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie avvenuta per fatto imputabile a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratoriterzi;
b) la parte ricevente abbia ottenuto le informazioni in via non riservata da un terzo che AMA le possieda legittimamente ed è legittimamente autorizzato a renderle pubbliche;
c) la parte ricevente conosca le informazioni già antecedentemente alla sottoscrizione della presente scrittura;
d) la parte ricevente sia obbligata a comunicare o divulgare le informazioni in ottemperanza a un ordine legittimo di una qualsiasi autorità, a condizione che in tal caso la parte che ha ricevuto l'ordine ne dia immediata notizia scritta alla parte proprietaria delle suddette informazioni riservate;
e) la parte ricevente abbia espressamente autorizzato ottenuto la previa autorizzazione scritta dalla parte che le ha trasmesse. Resta in ogni caso inteso che nessuna delle parti rilascerà al pubblico comunicati stampa od altri annunci relativi all'esecuzione o al contenuto della presente scrittura senza il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3consenso dell'altra parte. Il Fornitore è responsabile Le parti saranno in ogni caso responsabili, ciascuna per l’esatta osservanza da parte proprio conto, dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza contenuti delle informazioni riservatediffuse al pubblico sollevando e tenendo l'altra parte indenne da ogni azione, tale obbligo di riservatezza permarrà richiesta, pretesa avanzata da terzi per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza il risarcimento del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatadanno.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Convenzione
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume L’Aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati tali i dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per e le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga in possesso e, comunque, e comunque a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, .
3. L’obbligo di cui al precedente primo comma non sussiste per concerne i dati:
a) dati che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
34. Il Fornitore L’Aggiudicataria è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo .
5. L’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo permane anche dopo la data di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/e sino a quando le suddette informazioni riservate non saranno di dominio pubblico, ovvero verranno distrutte o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltirestituite così come previsto dal successivo comma 12.
56. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezzariservatezza la Committente, AMA previa comunicazione all’Aggiudicataria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore l’Aggiudicataria sarà tenuto tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare ad AMAderivare.
67. Il Fornitore L’Aggiudicataria potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione della stessa a gare e/o appalti.
8. L’Aggiudicataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. D.Lgs n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
9. L’Aggiudicataria si impegna ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.
10. Informazioni riservate potranno essere comunicate a terzi, fornitori delle Parti, limitatamente a quanto ciò sia necessario per l’erogazione dei servizi; la Parte che rende note tali informazioni riservate si impegna verso l’altra Parte a richiedere ai terzi lo stesso grado di riservatezza e di protezione applicato alle proprie informazioni riservate.
11. Ciascuna Parte potrà rendere note informazioni riservate dell’altra Parte nel caso in cui ciò sia espressamente richiesto dalla legge o dalla Pubblica Autorità nell’esercizio delle proprie funzioni. In tale caso la Parte coinvolta ne darà pronta comunicazione all’altra Parte ed agirà per tutelare per quanto possibile la riservatezza delle informazioni.
12. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le informazioni riservate dell’altra Parte al termine del presente Contratto e comunque in qualsiasi momento in cui l’altra Parte ne faccia richiesta, purché ciò non pregiudichi l’erogazione dei servizi. L’Aggiudicataria userà la dovuta diligenza nella gestione e trasmissione dei dati della Committente; non potrà tuttavia essere ritenuta responsabile per eventuali violazioni di riservatezza, perdite o alterazioni di dati, avvenute durante la trasmissione attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. In questo caso, l’onere della prova grava sull’Impresa.
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Sources: Servizi Di Manutenzione Ed Evoluzione Del Sistema Informativo Agricolo Provinciale (Siap)
Riservatezza. 1. Le informazioni6.1 Il presente Contratto, così come tutte le informazioni e i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, documenti relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione datialle Parti, di cui venga le Parti medesime dovessero venire a conoscenza in possesso ecorso di esecuzione del Contratto stesso, comunque, sono strettamente confidenziali. Ciascuna Parte farà quanto possibile per evitare che le informazioni riservate vengano a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, conoscenza di terzi e ne limiterà la diffusione ai soli dipendenti che abbiano effettiva necessità di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo conoscerle per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo l’esecuzione delle attività di cui al precedente comma sussisteContratto. Condizioni generali di prestazione dei servizi pagina 2/4
6.2 Il Fornitore si è dotato di tutti i mezzi e gli strumenti ritenuti idonei a tutelare nella maniera più efficace la sicurezza delle informazioni (fisica, altresìlogica, relativamente a tutto informatica ed organizzativa). Inoltre ciascuna Parte si impegna nei confronti dell'altra a: i) usare le Informazioni unicamente per il materiale originario o predisposto in esecuzione fine dell’esecuzione del presente Contratto; tale obbligoContratto ii) mantenere le Informazioni riservate e sotto il proprio controllo proteggendole con appropriate misure di sicurezza, restando inteso, tuttavia, che potrà rivelare in tutto o in parte le Informazioni ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti e subappaltatori secondo quanto strettamente necessario in relazione alla sola finalità del Servizio e farà in modo che tali soggetti trattino tali Informazioni in maniera riservata. Qualora fosse richiesto, nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, di rivelare in tutto o in parte le Informazioni, la parte interessata comunicherà tempestivamente e per iscritto alla controparte detta richiesta, nei limiti di quanto legalmente possibile, al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela.
6.3 Le previsioni del presente articolo richiedente il mantenimento della riservatezza sulle Informazioni, non sussiste per i datitroveranno applicazione a Informazioni che:
ai) che siano o divengano diventino di dominio pubblico dominioper casi diversi dalla violazione del presente articolo; ii) siano entrate in possesso della parte ricevente senza alcuna restrizione in relazione alla loro diffusione, senza prima della data di ricezione a opera della parte trasmittente; iii) siano ricevute da un terzo il quale le abbia legittimamente acquisite e che il Fornitore non sia venuto meno al suo soggetto ad alcun obbligo limitativo della diffusione delle medesime; oppure iv) siano indipendentemente sviluppate a prescindere dall’accesso alle Informazioni.
6.4 Le disposizioni contenute nel Contratto in tema di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, avranno efficacia anche successivamente alla cessazione degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza effetti del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipataper qualunque ragione.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Service Agreement
Riservatezza. 1. Le Il Fornitore si impegna a rispettare, e a far rispettare ai propri dipendenti e/o Ausiliari il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i concettidati, le ideedocumentazioni e le notizie relative all'Ordine. In tal senso il Fornitore sarà tenuto a porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e, i procedimentiin particolare, i metodi tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo di quanto sopra. Qualora la divulgazione di materiali o informazioni sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al Fornitore, ai propri dipendenti e/o i datiAusiliari, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo sarà tenuto a risarcire Telespazio dei danni che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione. Gli obblighi di mantenere riservati tali dati riservatezza di cui al presente articolo rimarranno efficaci anche oltre la data di conclusione delle attività di cui all'Ordine. Le Parti si danno reciprocamente atto che gli obblighi di segretezza di cui al presente Articolo resteranno in vigore per il periodo di validità dell’Ordine e per i successivi tre anni dallo scioglimento dello stesso per qualsiasi causa e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5ragione. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezzacui ai precedenti commi, AMA ha la facoltà di dichiarare l'Ordine si intenderà risolto di diritto il presente Contrattoai sensi dell'art.1456 c.c., fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire diritto al risarcimento di tutti i danni danni. Le Parti riconoscono inoltre che dovessero derivare ad AMA.nulla di quanto contenuto nell'Ordine potrà mai essere interpretato od utilizzato per impedire la diffusione o la circolazione di informazioni che siano:
6. Il Fornitore si impegna(I) di pubblico dominio al tempo del loro scambio fra le Parti, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia o successivamente lo diventino,
(II) ricevute da terze parti senza vincolo di riservatezza; (III) sviluppate indipendentemente ed internamente da una delle Parti senza fondamento nelle informazioni o nella documentazione ricevuta dall'altra Parte; (IV) richieste formalmente da un’autorità pubblica avente competenza e/o giurisdizione sulle Parti.
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Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione all'esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e ed appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di riservatezzaprotezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 22.
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Sources: Service Agreement
Riservatezza. 1▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ è responsabile della gestione di tutte le informazioni ottenute o generate nel corso dell'effettuazione delle Attività. Le Ad eccezione delle informazioni che il Cliente rende disponibili al pubblico, o quando concordato tra ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ed il Cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami), tutte le altre informazioni sono considerate informazioni proprietarie e devono essere ritenute riservate. In particolare, il personale di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ S.p.A. assume, al momento della firma del contratto di lavoro, l’impegno a mantenere riservate e confidenziali tutte le informazioni, i concettiricevute in qualsiasi forma, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Il personale incaricato dell’esecuzione delle prestazioni oggetto delle presenti Condizioni Generali ha l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/non divulgare alcun evento, notizia o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, fatto di cui venga sia venuto a conoscenza durante l’esecuzione delle Attività, né di commentare quanto eventualmente appreso al di fuori di situazioni strettamente collegate alle Attività. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ provvederà ad informare il Cliente in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui merito al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) contenuto delle informazioni che siano o divengano intenda rendere di pubblico dominio. Qualora ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ sia tenuta per legge od autorizzato da accordi contrattuali, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo il Cliente o la persona interessata deve, a meno che ciò sia proibito dalla legge, essere avvertito delle informazioni fornite. Italcertifer garantisce, che le informazioni relative al Cliente ottenute anche da fonti diverse dal Cliente stesso (per esempio reclami, autorità in ambito legislativo) saranno trattate come informazioni riservate. Parimenti il Committente si impegna a mantenere ed a far mantenere riservate dai suoi aventi causa (ad esempio dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo) le informazioni cui dovesse venire a conoscenza in ragione delle attività di prova, apprese durante le fasi preparatorie, lo svolgimento o i sopralluoghi, ivi inclusa ogni notizia concernente veicoli, tecniche costruttive, soluzioni tecniche e\o apparecchiature diagnostiche, competenze, know-how, organizzazione societaria e\o del lavoro. Tali informazioni riservate dovranno essere protette adottando tutte le precauzioni necessarie ed adoperando almeno lo stesso grado di attenzione usato per la protezione di informazioni proprie della stessa natura. Si informa il Cliente che le informazioni relative a prove/processi sottoposti ad attività di audit possano essere messe a disposizione, anche senza un precedente consenso scritto da parte del Committente, degli organi di sorveglianza i quali, a loro volta, operano secondo accordi di riservatezza permarrà per un periodo nella conduzione della loro attività. Ad esempio, le informazioni/registrazioni relative alle prove coperte da accreditamento, sono messe a disposizione all’Ente di cinque anni successivi Accreditamento in accordo alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipatanormativa applicabile.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Condizioni Generali Di Fornitura
Riservatezza. 1Con il termine “Informazioni Riservate” si intendono, tra le altre cose, tutte le informazioni di qualsiasi natura, incluso ma non limitatamente ai termini di riferimento, programmazioni, rapporti, analisi, dati, opinioni, disegni, progetti e modelli che appartengono a ciascuna delle Parti. Le informazioniParti si impegnano, sia per conto proprio che per conto dei loro dipendenti, agenti e eventuali subappaltatori, per i concettiquali garantiscono, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo al fine di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione datila massima riservatezza, di cui venga non pubblicare e di non divulgare alcuna informazione riservata a qualsiasi persona e in possesso qualsiasi forma, per qualunque motivo, e di non utilizzarli per scopi diversi dall’adempimento del Contratto. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le necessarie precauzioni al fine di preservare la riservatezza delle Informazioni Riservate, come se fossero le loro proprie informazioni e, comunquea tale proposito, a conoscenzasi obbligano a:
(i) comunicare e divulgare tali Informazioni Riservate solo ed esclusivamente ai membri del loro team che necessitano di utilizzare le stesse nell'ambito di operazioni, nell’esecuzione negoziazioni o lavoro e nell'adempimento del presente Contratto, e di non divulgarli prendere tutte le misure necessarie in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione che le persone interessate si impegnino a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo rispettare gli obblighi alla riservatezza di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo;
(ii) garantire la sicurezza fisica delle Informazioni Riservate, tuttaviacon tutti i mezzi appropriati;
(iii) vietare la possibilità di copiare e/o conservare, non sussiste per i dati:
a) che siano su qualsivoglia dispositivo o divengano supporto le Informazioni Riservate scambiate, senza il consenso espresso dell'altra Parte. Ciascuna Parte può rivelare informazioni, senza violare il presente Contratto, nei seguenti casi: ● L’informazione era già di pubblico dominio al momento della sua rivelazione dalla Parte, stabilendosi che quest’ultima non era responsabile dell’aver reso tale informazione al pubblico dominio, ; ● L’informazione era stata inviata da una Parte con il preventivo accordo dell’altra Parte alla rivelazione dell’informazione; ● L’informazione scaturisce da programmazioni interne e indipendenti intraprese dalla Parte senza che il Fornitore sia venuto meno al suo l’utilizzo di Informazioni Riservate; ● Le informazioni sono state comunicate alla Parte da una terza parte presente senza alcuna violazione di un obbligo di riservatezza e sempre nei confronti dell'altra Parte. Se una delle Parti è tenuta a rivelare l’ Informazione Riservata come parte dei compiti che il Fornitore abbia dimostrato le siano stati attribuiti, o in caso di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza una richiesta da parte dei propri dipendentidi un'autorità amministrativa o giudiziaria, consulenti si impegna a richiedere il previo consenso scritto dell'altra Parte a qualsiasi comunicazione. In caso di accordo, la Parte rivelante l’Informazione Riservata deve informare il destinatario dell’informazione del suo carattere riservato. Resta inteso che le Parti non possono rifiutare di rivelare qualsiasi Informazione Riservata se la mancata comunicazione della stessa comporterebbe il pagamento di multe o sanzioni pecuniarie o sanzioni penali per la Parte obbligata a comunicare tale informazione. Questo impegno è stipulato per tutta la durata del Contratto e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori resterà in vigore dopo la cessazione di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà ogni Ordine per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata(5) anni.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Car Sharing Agreement
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto Accordo Quadro sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente ContrattoAccordo Quadro, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattodell’Accordo Quadro.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; Accordo Quadro, tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto dell’Accordo Quadro o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto Accordo Quadro e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del . Sarà altresì necessaria la preventiva autorizzazione di AMA per l’utilizzo dei dati relativi al presente Contratto per la i fini della partecipazione a gare e appaltiappalti da parte del Fornitore.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.e
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Sources: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Trattamento O Smaltimento O Recupero Rifiuti Pericolosi
Riservatezza. 1. Le informazioniTutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, i concetti, le ideedati, i procedimentimateriali, i metodi metodi, i processi, il know-how e altre informazioni di qualsiasi natura, ivi comprese le informazioni relative alle Conoscenze Preesistenti e ai Risultati ottenuti nell’ambito del Progetto (congiuntamente indicate come Informazioni Riservate) in qualsiasi forma espresse e/o i datisu qualsiasi supporto memorizzate, anche tecnicidivulgato da una Parte all’altra per lo svolgimento del Progetto ed in ragione di esso, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti dovranno essere considerate da segretoquest’ultima di carattere confidenziale. In assenza di una preventiva autorizzazione scritta dalla Parte che le ha fornite, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di Informazioni non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2per i quali sono state trasmesse. L’obbligo Ciascuna Parte avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere segrete le Informazioni fornite dalle altre Parti. Le Parti sono responsabili per l'adempimento degli obblighi di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza sopra da parte dei propri dipendenti e collaboratori;
b) devono garantire che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore i loro dipendenti adempiano a divulgare tali doveri, per quanto legalmente possibile, fino a specifici soggetti.
3che le Informazioni Riservate diverranno pubblicamente disponibili. Il Fornitore è responsabile Gli impegni di cui sopra non si applicano alle informazioni che ogni Parte possa dimostrare: alla data della rivelazione essere di pubblico dominio o già pubblicate in una qualunque forma o, successivamente, essere diventate di pubblico dominio o pubblicate in una qualunque forma non per l’esatta osservanza sua opera o omissione; dopo la data di rivelazione essere state ottenute legittimamente da parte dei propri dipendentiterzi non obbligati alla riservatezza; essere informazioni che, consulenti e collaboratoriper disposizione di legge o per regolamento o atto amministrativo comunque applicabile al presente accordo od alla sua esecuzione, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendentidevono essere rese pubbliche; essere informazioni che, consulenti e collaboratori per disposizione di questi ultimilegge o per regolamento o atto amministrativo comunque applicabile al presente accordo od alla sua esecuzione, degli devono essere comunicate a determinati soggetti pubblici o privati, limitatamente a tali comunicazioni. Gli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo riservatezza di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza cui al presente Accordo non impediscono la comunicazione delle informazioni riservate, tale obbligo riservate alla Regione Toscana nel rispetto dei diritti di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipataproprietà intellettuale delle Parti.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Consortium Agreement
Riservatezza. 1. Le Il Fornitore si impegna a rispettare, e a far rispettare ai propri dipendenti e/o Ausiliari il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i concettidati, le ideedocumentazioni e le notizie relative all'Ordine. In tal senso il Fornitore sarà tenuto a porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e, i procedimentiin particolare, i metodi tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo di quanto sopra. Qualora la divulgazione di materiali o informazioni sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al Fornitore, ai propri dipendenti e/o i datiAusiliari, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo sarà tenuto a risarcire Telespazio dei danni che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione. Gli obblighi di mantenere riservati tali dati riservatezza di cui al presente articolo rimarranno efficaci anche oltre la data di conclusione delle attività di cui all'Ordine. Le Parti si danno reciprocamente atto che gli obblighi di segretezza di cui al presente Articolo resteranno in vigore per il periodo di validità dell’Ordine e per i successivi tre anni dallo scioglimento dello stesso per qualsiasi causa e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5ragione. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezzacui ai precedenti commi, AMA ha la facoltà di dichiarare l'Ordine si intenderà risolto di diritto il presente Contrattoai sensi dell'art.1456 c.c., fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire diritto al risarcimento di tutti i danni danni. Le Parti riconoscono inoltre che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegnanulla di quanto contenuto nell'Ordine potrà mai essere interpretato od utilizzato per impedire la diffusione o la circolazione di informazioni che siano: (I) di pubblico dominio al tempo del loro scambio fra le Parti, altresìo successivamente lo diventino, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia (II) ricevute da terze parti senza vincolo di riservatezza; (III) sviluppate indipendentemente ed internamente da una delle Parti senza fondamento nelle informazioni o nella documentazione ricevuta dall'altra Parte; (IV) richieste formalmente da un’autorità pubblica avente competenza e/o giurisdizione sulle Parti.
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Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Il Fornitore assume ha l’obbligo di mantenere riservati tali i dati e/o e le informazioni, ivi compresi quelli comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2presente appalto. Tutti gli obblighi in materia di sicurezza delle informazioni e di garanzia della privacy, secondo la normativa vigente, verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AVEPA. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligocontratto. Tutte le informazioni, tuttaviai concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o dati tecnici dei quali sia titolare una delle Parti e di cui il personale incaricato dall’altra Parte verrà a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto saranno considerati riservati e non sussiste divulgabili. In tal senso le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie, anche nei confronti dei propri dipendenti, agenti, consulenti, rappresentanti e/o procuratori, per i dati:
a) che siano tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o divengano documentazione. Il divieto di divulgazione resta escluso qualora: - l’informazione risulti divenuta di pubblico dominiodomino, senza che il Fornitore una delle Parti sia venuto venuta meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore la Parte in questione abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA riservatezza; - la Parte interessata abbia espressamente autorizzato il Fornitore autorizzato, per iscritto, l’altra Parte a divulgare l’informazione a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi in materia di riservatezza, AMA sicurezza delle informazioni e di garanzia della privacy AVEPA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contrattocontratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6AVEPA. Il Nel caso si verifichi la perdita, distruzione o diffusione indebita, ad esempio a seguito di attacchi informatici, accessi abusivi, incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamità il Fornitore si impegna, altresì, impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia comunicare tempestivamente l’evento al Responsabile per la Sicurezza dei Dati di riservatezzaAVEPA.
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Sources: Servizio Di Tesoreria Ordinaria E Servizio Di Cassa
Riservatezza. 1Tutte le informazioni riservate che verranno scambiate tra le parti durante il periodo di validità del Contratto saranno usate dalla Parte ricevente al solo scopo di dare esecuzione al Contratto medesimo. Ai fini del Contratto, per informazioni riservate (qui di seguito "Informazioni Riservate") si intendono le informazioni trasmesse da una parte all'altra in forma scritta, grafica o comunque tangibile e identificate chiaramente come tali, ovvero, se trasmesse oralmente, ridotte in forma scritta, grafica o comunque tangibile e identificate come "Riservate" entro il periodo di 30 (trenta) giorni dalla data della trasmissione orale. Tutte le Informazioni Riservate trasmesse da una parte all'altra verranno mantenute segrete dalla parte ricevente per un periodo minimo di 5 (cinque) anni dalla cessazione del Contratto. A tale scopo, la parte ricevente si adopererà con la dovuta diligenza, ponendo in essere tutte le misure e le cautele con le quali mantiene segrete le proprie informazioni riservate di natura simile. La parte ricevente non userà le Informazioni Riservate se non per i fini di quanto sopra indicato. Tali informazioni confidenziali potranno essere trasmesse ai dipendenti, collaboratori o consulenti delle parti solo se strettamente necessario per l'esecuzione del Contratto, fermo restando che anche tali dipendenti, collaboratori o consulenti saranno tenuti ad adempiere agli stessi obblighi di riservatezza di cui sopra e ferma restando la responsabilità della parte che ha trasmesso le informazioni, nei confronti dell’altra, per le eventuali violazioni agli obblighi di riservatezza commesse da detti dipendenti, collaboratori o consulenti. Fermo restando quanto sopra, ciascuna parte potrà informare dell’esistenza e del contenuto del Contratto finanziatori, consulenti e intermediari finanziari al fine di poter gestire con tali terze parti operazioni di natura finanziaria. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, previsioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di sopra non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi si applicano: - alle informazioni che le parti abbiano legittimamente ricevuto da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario terzi estranei alle parti stesse o predisposto in esecuzione del presente Contrattoautonomamente prodotto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) - alle informazioni che siano divenute o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggettiper cause non imputabili alle parti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Condizioni Generali Di Fornitura Di Beni E/O Servizi
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto Per il Fornitore assume l’obbligo periodo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione durata del presente Contratto, e anche successivamente, L’Azienda sarà tenuta a non utilizzare, direttamente o indirettamente, né a rivelare ad alcuno – in assenza di non divulgarli preventiva autorizzazione scritta di DSI – le informazioni che DSI considera riservate quali, a titolo ,meramente esemplificativo e salvo altri, atti, documenti (in alcun modo formato elettronico e cartaceo), notizie, proiezioni, stime, conoscenze, proprietà industriali ed intellettuali (ivi compresi le idee, i concetti, procedimenti, metodi, know how e/o informazioni tecniche), dati di qualsiasi natura, esperienze tecnico-industriali e commerciali, programmi di marketing e pubblicitari, dati commerciali, dati relativi a prove o ad altri segreti inerenti a DSI e/o ad altra società del Gruppo (di seguito anche solo “Informazioni Riservate”), che verranno fornite all’Azienda da DSI, o da persone a quest’ultima collegate, o comunque acquisite, in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo scritta o orale o, in ogni caso, di cui al precedente comma sussisteil l’Azienda abbia conoscenza, altresìpossesso o detenzione, relativamente a tutto il materiale originario direttamente connessi o predisposto derivanti dall’attività svolta per conto di DSI, in esecuzione del presente Contratto; . A tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i datiscopo l’Azienda si impegna:
a) che siano a mantenere la riservatezza di tutte le Informazioni Riservate trasmesse da DSI o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore cui ne sia venuto meno al suo obbligo venuta a conoscenza in altro modo nella realizzazione del Progetto e si impegna altresì a far rispettare i medesimi obblighi di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei sulle Informazioni Riservate anche ai propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a non divulgare alcuna delle Informazioni Riservate a specifici soggetti.terzi, e a farne uso esclusivamente nel corso della realizzazione del Progetto, nei limiti di quanto strettamente necessario per eseguire le prestazioni contrattuali;
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti c) a utilizzare le Informazioni Riservate come strettamente private e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori riservate e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a ad adottare tutte le persone che misure necessarie per ragioni del loro ufficio verranno non pregiudicare la riservatezza di tali informazioni;
d) a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo utilizzare le Informazioni Riservate unicamente allo scopo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico effettuare le attività oggetto del presente Contratto Contratto; a non usarle in alcun modo che arrechi danno a DSI , né per alcun altro scopo di qualsiasi natura; Alla data di scadenza e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali cessazione per qualunque motivo del presente Contratto per la partecipazione l’Azienda si obbliga a gare e appalti.
5. In caso restituire e/o distruggere, a semplice richiesta di inosservanza degli obblighi di riservatezzaDSI, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni documenti nei quali siano incluse le Informazioni Riservate, ogni parere, rapporto, commenti o analisi degli stessi, unitamente alle eventuali copie che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.contengano le Informazioni Riservate;
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Sources: Sponsorship Agreement
Riservatezza. 1. Le informazioniL’Azienda ed il GIF si impegnano a considerare tutte le informazioni ricevute in attuazione del presente Accordo (ivi incluse, i concettia titolo esemplificativo ma non esaustivo, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati informazioni su prodotti dell’Azienda e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo le informazioni apprese nel corso degli audit) (di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso seguito “Informazioni”) come strettamente riservate e, comunqueconseguentemente, si impegnano a conoscenzanon divulgarle ad alcun terzo, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i datiad eccezione di:
a) che siano o divengano di pubblico dominiodipendenti, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza consulenti e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratoriconsociate dell’Azienda aderente;
b) Aziende aderenti al GIF, includendo le eventuali consociate sia italiane che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3estere. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza In particolare la distribuzione degli audit report alle altre Aziende aderenti al GIF ma non direttamente partecipanti agli audit avverrà in maniera controllata, (ii) previo ottenimento del consenso scritto da parte dei propri dipendentidell’Azienda ispezionata (consenso che può essere reso anche genericamente attraverso i vari accordi di adesione al GIF), consulenti (iii) solo dietro esplicita richiesta delle altre Aziende interessate aderenti al GIF e collaboratori(iiii) nel rispetto delle condizioni di confidenzialità negoziate dall’Azienda o, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendentiin alternativa, consulenti e collaboratori di questi ultimidirettamente dal GIF con l’azienda ispezionata. Salva qualsiasi pattuizione contraria che possa essere negoziata dalle parti per situazioni eccezionali, degli gli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza e non uso delle informazioni riservatedi cui al presente Accordo, tale obbligo rimarranno in vigore per e nei successivi 20 (venti) anni dalla data di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.divulgazione delle Informazioni. Tali divieti non si applicheranno qualora tali Informazioni:
4. È fatto espresso divieto (a) siano già note al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto momento del presente Contratto e/accordo e se i contraenti se ne diano informazione immediata;
(b) siano entrate o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattualeentrino nel dominio pubblico sotto forma di pubblicazioni, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche articoli ecc,
(c) divengano note ad una delle due parti senza essere entrate direttamente o indirettamente nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltimerito dell’altra parte.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Audit Agreement
Riservatezza. 1. Le informazioni15.1 Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalla Legge e, i concettiin particolare, dall’articolo 122 del TUF, le ideeParti si impegnano (anche per conto del fatto del terzo) a mantenere strettamente riservata e confidenziale ogni informazione relativa al presente Patto e alla sua esecuzione, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo avuto particolare riguardo all’esercizio dei diritti ed all’osservanza dei doveri che ne derivano in capo alle Parti (le “Informazioni Riservate”).
15.2 Gli obblighi di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, riservatezza di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di sopra non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i datiriguardano:
a(i) che siano le informazioni che, al momento della loro trasmissione, sono già di dominio pubblico o lo divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile successivamente per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, fatto non costituente violazione degli obblighi di segretezza anzidetti; pertantoriservatezza assunti con il presente Patto;
(ii) le informazioni che, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo successivamente alla loro trasmissione, dovessero diventare di riservatezza a tutte le persone che pubblico dominio per ragioni del non dipendenti da colpa o negligenza delle Parti;
(iii) le informazioni che, al momento della loro ufficio verranno a conoscenza trasmissione, sono già legittimamente conosciute da un’altra Parte;
(iv) le informazioni che le Parti potranno ricevere da soggetti terzi ai quali è legittimamente consentito divulgarle;
(v) le informazioni in relazioni alle quali ciascuna delle Parti ha prestato il proprio consenso scritto alla divulgazione;
(vi) le informazioni riservatetrasmesse ad amministratori, tale obbligo sindaci, dirigenti, dipendenti e consulenti, rappresentanti di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto una delle Parti al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del fine dello svolgimento delle trattative relative al presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente ContrattoPatto, fermo restando che il Fornitore ciascuno dei predetti soggetti che venisse a conoscenza di tali informazioni riservate sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMAsoggetto agli obblighi di riservatezza contenuti nel presente Patto.
6. Il Fornitore 15.3 Qualora la divulgazione delle informazioni si impegnarendesse necessaria a causa di disposizioni di Legge o regolamentari, altresìovvero sia richiesto da qualsiasi Autorità, ovvero nell’ambito di qualsiasi procedimento amministrativo o giudiziario in cui una delle Parti sia coinvolta, ovvero sia necessaria per il rispetto da parte dei Comuni di specifiche esigenze di trasparenza e comunicazione previste per ▇▇▇▇▇, ciascuna Parte informerà immediatamente le altre Parti della necessità di procedere alla divulgazione delle Informazioni Riservate e concorderà con la medesima le modalità di detta divulgazione.
15.4 In aggiunta, le Parti definiranno di comune accordo ed in buona fede, il contenuto delle comunicazioni da effettuare al pubblico in relazione al perfezionamento del Patto, fatti salvi i diversi obblighi di Legge o regolamentari, ovvero qualora ciò sia richiesto da qualsiasi Autorità.
15.5 Le Parti danno atto di essere a rispettare conoscenza delle disposizioni previste dal TUF nonché delle disposizioni di cui all’articolo 11 del Regolamento UE 596/2014 e delle disposizioni del Regolamento di Esecuzione UE 959/2016 e del Regolamento Delegato UE 960/2016.
15.6 Fermo restando quanto previsto sopra, resta inteso che gli obblighi di confidenzialità di cui al presente Articolo 15 non troveranno applicazione laddove la divulgazione di tali dati, informazioni e/o documenti a terzi sia necessaria al fine di agire in giudizio nei confronti dell’altra Parte in relazione agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 presente ▇▇▇▇▇.
15.7 Le obbligazioni di ciascuna delle Parti ai sensi del presente Articolo 15 cesseranno decorsi 2 (due) anni dalla data in materia di riservatezzacui tale Parte non detenga più alcuna Azione nella Società.
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Sources: Accordo Quadro
Riservatezza. 1. Le informazioni, i concetti, 19.1 Tutte le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo informazioni sia di mantenere riservati tali dati e/o informazioninatura tecnica che commerciale, ivi compresi quelli know-how, informazioni tecniche, commerciali, amministrative, fornite da Spal o ad essa relative o appartenenti, comunque comunicate al Fornitore o dallo stesso acquisite o apprese, anche in occasione di semplici visite presso Spal, tanto prima che transitano dopo la stipula del Contratto, sia scritte che orali o visive o contenute su supporto elettronico, così come le soluzioni realizzate dal Fornitore nell’esclusivo interesse di Spal, costituiscono informazioni riservate.
19.2 Il Fornitore dovrà mantenere strettamente riservata e non divulgare, in alcun modo, né direttamente, né indirettamente, a terzi, e utilizzare unicamente nei limiti di quanto strettamente necessario per le apparecchiature dare esecuzione al Contratto, essendogliene integralmente precluso ogni ulteriore o diverso utilizzo, qualsiasi informazione, di elaborazione datiqualunque natura, e in particolare di natura tecnica e commerciale, di Spal e ad essa relativa, di cui venga in qualunque modo a conoscenza nel dare esecuzione al Contratto o in occasione di esso o di cui sia venuto in possesso ein precedenza, anche, ma non solo, nella conduzione delle relative trattative.
19.3 I suddetti obblighi rimarranno in vigore per tutta l’effettiva durata del Contratto e per i cinque anni successivi alla cessazione o risoluzione, per qualunque ragione intervenuta, dello stesso, e comunque, ove a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di tale data le informazioni che ne costituiscono oggetto non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano divenute di pubblico dominio, senza per il più lungo termine fino al quale le informazioni in questione non siano legittimamente divenute di pubblico dominio e, per quelle informazioni costituite dalla combinazione di più informazioni, fino a che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo tutte dette informazioni e la loro combinazione non siano legittimamente divenute di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggettipubblico dominio.
3. 19.4 Una volta data esecuzione al Contratto, il Fornitore, senza per ciò avere diritto ad alcun corrispettivo aggiuntivo, dovrà immediatamente distruggere o consegnare prontamente a Spal qualsiasi materiale contenente informazioni o diritti di Spal.
19.5 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza dovrà preventivamente ottenere corrispondenti impegni scritti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoriin particolare di coloro che possano in qualche modo venire a conoscenza di informazioni di ▇▇▇▇, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori fermo restando che sarà comunque integralmente responsabile di questi ultimi, qualunque violazione degli obblighi di segretezza anzidetti; pertantocui sopra da parte di propri dipendenti.
19.6 Disegni, specifiche tecniche, stampi e campioni, consegnati da Spal Automotive al fornitore e relativi a diritti di proprietà industriale e intellettuale brevettabili e/o non brevettabili, restano di esclusiva proprietà di Spal Automotive e il Fornitore dovrà imporre l’obbligo conservarli con ordinaria diligenza. Il Fornitore si impegna a non rivelare e/o consegnare a terzi, né ad utilizzare a fini extra-contrattuali, anche dopo la cessazione delle forniture, la documentazione tecnica e le attrezzature ricevute da Spal Automotive per l’esecuzione della fornitura.
19.7 Il Fornitore, in forza del Contratto, non acquisterà alcun diritto su marchi o altri segni distintivi o diritti di riservatezza proprietà industriale in genere di Spal, neppure ove marchi o segni distintivi o altri diritti di proprietà industriale di Spal debbano essere utilizzati nella realizzazione del prodotto o di soluzioni nell’esclusivo interesse di Spal. In tal caso, sarà concesso unicamente al Fornitore di utilizzare detti marchi, segni distintivi e diritti di proprietà industriale nei limiti di quanto strettamente necessario per dare esecuzione al Contratto.
19.8 Il Fornitore non potrà, quindi, in particolare, anche dopo che il Contratto abbia avuto esecuzione o sia cessato, o risolto, in alcun modo utilizzare marchi o segni distintivi uguali o simili a tutte le persone che quelli di Spal o comunque a quelli risultanti dai disegni e progetti di questo, così come non potrà in alcun modo utilizzare per ragioni l’effettiva durata del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà Contratto e per un periodo di i cinque anni successivi alla scadenza cessazione o risoluzione dello stesso, e comunque sino a quando tali informazioni non siano divenute legittimamente di pubblico dominio, le informazioni e il know- how tecnico, che la realizzazione del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto Prodotto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione delle soluzioni elaborate per conto di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appaltiSpal implica.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: General Terms and Conditions
Riservatezza. 1. Le Tutte le informazioni, i concettigli appunti, le ideerelazioni e altri documenti inerenti la richiesta di avvio della Mediazione, i procedimentio utilizzati durante la stessa, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contrattoriservati.
2. L’obbligo I documenti prodotti dalle parti con l’istanza, con l’adesione o durante il procedimento di cui al precedente comma sussistemediazione, altresìpossono essere comunicati alle altre parti aderenti, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano con l’eccezione di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire quelli riportanti la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggettidicitura “RISERVATO AL MEDIATORE”.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendentimediatore e chiunque presti il proprio servizio all’interno di INMEDIAR non possono essere obbligati a comunicare ad alcun altro quanto indicato nei precedenti commi 1 e 2, consulenti e collaboratoria testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori arbitrale o di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipataaltra natura.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedereLe parti e ogni altra persona presente alla Mediazione –inclusi gli avvocati, nell’interesse proprio gli assistenti, i tecnici, i consulenti e i mediatori tirocinanti– sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento su, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di terzialtra natura:
a) proposte o offerte fatte da un’altra parte nel corso della Mediazione, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/quando tale parte non abbia acconsentito alla loro verbalizzazione e non le abbia sottoscritte;
b) opinioni espresse, suggerimenti o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche ammissioni fatte da un’altra parte nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalticorso della Mediazione.
5. In caso Fatto salvo quanto previsto dal punto precedente, fatti, documenti, informazioni e ogni elemento ammissibile come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di inosservanza degli obblighi altra natura, non divengono inammissibili a causa del loro utilizzo nell’ambito del procedimento di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMAmediazione.
6. Il Fornitore La previsione della riservatezza non si impegnaapplica se, altresìe nella misura in cui:
a) tutte le parti vi consentano;
b) per i documenti riguardanti un’unica parte, e da questa parte prodotti, qualora essa vi consenta;
c) il mediatore sia obbligato dalla Legge a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia non applicare il principio di riservatezza;
d) il mediatore ritenga ragionevolmente che esista il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona se la previsione della riservatezza è applicata;
e) il mediatore ritenga ragionevolmente che esista il pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale se la previsione della riservatezza è applicata, ovvero di fronte a fatti penalmente rilevanti.
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Sources: Regolamento Di Procedura Dell’organismo Di Mediazione
Riservatezza. 1L’Aggiudicatario si impegna a garantire nei confronti della Amministrazione Regionale il riserbo su tutte le informazioni ricevute da quest’ultima, a non divulgarle a terzi se non dietro esplicita autorizzazione della medesima Amministrazione e ad utilizzarle esclusivamente nell'ambito dell'attività oggetto del contratto. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati tali i dati e/o e le informazioni, ivi compresi quelli comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, e comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2contratto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario tutta documentazione originaria o predisposto predisposta in esecuzione del presente Contrattocontratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) : - che siano o divengano di pubblico dominio, dominio senza che il Fornitore l’Aggiudicatario sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore l’Aggiudicatario abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e dipendentie collaboratori;
b) ; - che AMA l’Amministrazione abbia espressamente autorizzato il Fornitore l’Aggiudicatario a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore l’Aggiudicatario dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore all’Aggiudicatario di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del della presente Contratto procedura e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà dell’Amministrazione. In particolare l’Aggiudicatario può citare i termini essenziali del presente Contratto contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell’Aggiudicatario stesso a gare e appalti.
5, previa comunicazione all’Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione. L’Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contrattocontratto, fermo restando che il Fornitore sarà l’Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare ad AMAall’Amministrazione.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.
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Sources: Supporto E Segreteria Tecnica Per L’attuazione Delle Misure Di Semplificazione