Common use of Riservatezza Clause in Contracts

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Valvole Cardiache E Accessori, Framework Agreement, Framework Agreement

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

Appears in 16 contracts

Sources: Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Integrati Per La Gestione E La Manutenzione Delle Apparecchiature Biomediche, Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Integrati Per La Gestione E La Manutenzione Delle Apparecchiature Biomediche, Convenzione Per La Fornitura Di Tomografi Computerizzati

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro dell’ Accordo quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadroquadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadroquadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Framework Agreement, Framework Agreement, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Stomie E Ausili Per Incontinenza Urinaria

Riservatezza. 1. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e dei Contratti di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. A.. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e dei contratti di fornitura in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Supply Agreement, Supply Agreement, Convenzione Per La Fornitura Di Vaccini Vari

Riservatezza. 1. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro dell’Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. A. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro del Contratto e degli Appalti Specifici aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Contratto Di Fornitura Di Farmaci Ed Emoderivati, Contratto Di Fornitura, Contratto Di Fornitura

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Convenzione. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇derivare.▇▇.▇▇ 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.Lgs.196/2003 e s.m.i. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Sources: Convenzione Per l'Affidamento Del Servizio Di Facchinaggio E Trasloco, Service Agreement, Fuel Supply Agreement

Riservatezza. 1. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Ordine di Prestazione ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. A. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e degli Ordini di Prestazione emessi in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro

Riservatezza. Ciascun Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

Appears in 5 contracts

Sources: Contract for the Supply of Equipment and Materials for Direct Molecular Diagnosis of Sars Cov 2 From Swab, Contract for the Supply of Equipment and Materials for Direct Molecular Diagnosis of Sars Cov 2 From Swab, Contract for the Provision of Assistance and Maintenance Services for the Software Platform

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Internal Audit Service Agreement, Consulting Agreement, Contract for Software Development Services

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs

Riservatezza. Ciascun Il Fornitore ha assumerà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇alla Stazione appaltante medesima. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)personali”) e ulteriori provvedimenti in materia.

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Sources: Capitolato Tecnico Amministrativo, Capitolato Speciale d'Appalto, Lavori Di Manutenzione Ordinaria Per Rifacimento Asfalto

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

Appears in 4 contracts

Sources: Convenzione Per La Fornitura Di Ausili Per Incontinenza, Convenzione Per La Fornitura Ospedaliera Di Ausili Pediatrici E Per Adulti Per Incontinenza, Convenzione Per La Fornitura Di Un Sistema Integrato Per La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (Bpco)

Riservatezza. 1. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro dell’Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. A. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro del Contratto e degli Appalti Specifici aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Specific Contract for the Supply of Pharmaceuticals and Blood Derivatives, Contratto Di Fornitura, Specific Contract for the Dynamic Acquisition System for the Supply of Drugs and Blood Derivatives

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Convenzione. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia, nonché le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇derivare.▇▇.▇▇ 6. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione all‘Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.Lgs 196/2003 e s.m.i. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Sources: Convenzione Per La Fornitura in Acquisto E in Noleggio Di Personal Computer Convertibili 2 in 1, Fornitura Di Personal Computer, Fornitura Di Personal Computer

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Convenzione. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia, nonché le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇derivare.▇▇.▇▇ 6. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.Lgs.196/2003 e s.m.i. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Sources: Telecommunications, Telecommunications, Fornitura Di Stampanti E Servizi Connessi

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia all'esecuzione del rapporto contrattualecontratto. 2. L’obbligo L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della fornitura. 3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti dipendenti e collaboratori, nonché dei propri degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la l’A.S.L. Roma 1, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrocontratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇derivare.▇▇.▇▇ 6. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del Contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Sources: Contratto Di Affidamento, Contratto Di Affidamento, Contratto Di Affidamento

Riservatezza. 1. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e delle Procedure per l’assegnazione dei CAT; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto specifici ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. A.. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e delle Procedure per l’assegnazione dei CAT in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Framework Agreement for the Rental of High Tech Eye Controlled Communicators, Accordo Quadro Per La Fornitura in Noleggio Di Comunicatori Ad Alta Tecnologia a Controllo Oculare, Accordo Quadro Per La Fornitura in Noleggio Di Comunicatori Ad Alta Tecnologia a Controllo Oculare

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Service Agreement, Service Agreement, Service Agreement

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore e la ASL Cagliari sono obbligati, ciascuno per quanto di propria competenza, a non divulgare le informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell’ambito dell’esecuzione del contratto. 2. Il Fornitore, in particolare, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenzaconoscenza in corso di esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque del contratto stesso e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiocontrattuale tra lo stesso e la ASL Cagliari. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta responsabile, inoltre, dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di segretezza anzidettiriservatezza di cui sopra. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno riservatezza la ASL Cagliari ha la facoltà di dichiarare risolto la risoluzione di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrodiritto del contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire la predetta Stazione Appaltante di tutti i danni che a questa dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇dalle violazione degli obblighi anzidetti.▇▇.▇▇ 5. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del presente contratto stipulato con la ASL Cagliari, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dello stesso a gare e appaltied appalti ed, in ogni caso, in adempimento di specifici obblighi di legge. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegnaIl predetto Appaltatore è obbligato, altresì, a rispettare quanto previsto dal la normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Contratto Di Fornitura E Lavori, Contratto Di Fornitura, Contratto Di Fornitura

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. Consip S.p.A. A.. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)articolo 23.

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Sources: Fornitura Di Carburante, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante, Adesione Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante Per Autotrazione

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo dell’ Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Appalto Specifico, Accordo Quadro, Accordo Quadro

Riservatezza. Ciascun Fornitore 1. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Contratto e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la realizzazione dei Servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. L’impresa si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.lgs 196/03 e s.m.i.. 2. L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro alla esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INPDAP e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 3. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo del presente contratto. 4. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che siano o divengano tali informazioni fossero già di pubblico dominio. 5. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli Le Parti imporranno analoghi obblighi di segretezza anzidettiriservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub appaltatori. In caso Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇tale contratto.▇▇.▇▇ 6. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Il Fornitore L’Impresa potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dello stesso a gare e appaltiappalti e, comunque, previa comunicazione ad INPDAP. 7. Fermo In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando quanto previsto nel successivo articoloche l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad INPDAP dalla mancata osservanza dei suddetti obblighi e dalla risoluzione stessa. 8. L’Impresa autorizza fin d’ora INPDAP a divulgare il presente contratto e i suoi allegati, il Fornitore si impegnaanche attraverso la loro pubblicazione nella propria rete, altresìivi comprese le proprie pagine web, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)internet, intranet.

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Sources: Service Agreement, Service Agreement, Licensing Agreement

Riservatezza. Ciascun Fornitore L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro dell’appalto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodell’appalto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrodiritto l’appalto, fermo restando che il Fornitore l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇derivare. S.p.A. Il Fornitore L’Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - dell’appalto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a dello stesso ad altre gare e appaltid’appalto. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo denominato “Trattamento dei dati personali”, il Fornitore l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione ). Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo denominato “Trattamento dei dati personali personali”, l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (GDPRCodice della Privacy).

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Sources: Service Agreement, Capitolato Speciale Di Appalto, Capitolato D’appalto

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo ▇▇▇▇▇ restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Per Prelievo Ematico Sottovuoto Predeterminato, Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Per Prelievo Ematico Sottovuoto Predeterminato, Convenzione Per La Fornitura Di Radiofarmaci

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Convenzione. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Servizio della Centrale regionale di committenza nonché le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇derivare.▇▇.▇▇ 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale regionale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. Regolamento UE (GDPR) n. 196/2003 (Codice della Privacy) 2016/679 nonché dal D.Lgs.196/2003 e dal Regolamento europeo 2016/679 relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Sources: Convenzione Quadro Per l'Affidamento Di Servizi Di Facchinaggio E Trasloco, Servizio Di Manutenzione Impianti, Service Agreement

Riservatezza. Ciascun Fornitore 1. L’operatore economico ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualeservizio affidato. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo del contratto di Accordo Quadro e degli appalti derivati. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore L’operatore economico è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrocontratto di AQ nei confronti dell’aggiudicatario inadempiente, fermo restando che il Fornitore sarà l’aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇derivare.▇▇.▇▇ 6. S.p.A. Il Fornitore potrà L’operatore economico può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - o dei contratti da esso derivati nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore L’operatore economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.lgs.196/2003 e s.m.i. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 UE n. 679/2016 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Legali Di Consulenza, Accordo Quadro Per Servizi Legali

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza riservatezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. Consip S.p.A. A.. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - e dei Contratti Esecutivi affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)articolo 25.

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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto in Sanità Digitale

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) aggiornato al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e dal Regolamento europeo Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Convenzione, Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Per Immunochimica

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore e la ASL Cagliari sono obbligati, ciascuno per quanto di propria competenza, a non divulgare le informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell’ambito dell’esecuzione del contratto. 2. Il Fornitore, in particolare, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature attrezzature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenzaconoscenza in corso di esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque del contratto stesso e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiocontrattuale tra lo stesso e la ASL Cagliari. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta responsabile, inoltre, dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di segretezza anzidettiriservatezza di cui sopra. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno riservatezza la ASL Cagliari ha la facoltà di dichiarare risolto la risoluzione di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrodiritto del contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire la predetta Stazione appaltante di tutti i danni che a questa dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇dalle violazione degli obblighi anzidetti.▇▇.▇▇ 5. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del presente contratto stipulato con la ASL Cagliari, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dello stesso a gare e appaltied appalti ed, in ogni caso, in adempimento di specifici obblighi di legge. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegnaIl predetto Appaltatore è obbligato, altresì, a rispettare quanto previsto dal la normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Contratto Di Fornitura, Contratto Per La Fornitura Di Impianti Solari

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Convenzione. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale Regionale di Committenza, nonché le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Amministrazioni, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione ed i singoli Ordinativi Principali di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇derivare.▇▇.▇▇ 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale Regionale di Committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.Lgs.196/2003 e s.m.i. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Sources: Convenzione Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Manutenzione Impianti, Convenzione Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Manutenzione Impianti

Riservatezza. Ciascun Fornitore 1. L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualeContratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo del Contratto. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore L’affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando che l’Affidatario è tenuto a risarcire i danni che ne dovessero derivare. 6. L’Affidatario può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell’Affidatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Amministrazioni e/o ▇▇informazioni confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto.▇▇.▇▇ 8. S.p.A. hanno In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrocontratto, fermo restando che il Fornitore l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇al Committente.▇▇.▇▇. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Service Agreement, Service Agreement

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno l’INVALSI ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ordine di Fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇all’INVALSI.▇▇.▇▇ 5. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Service Agreement, Accordo Quadro

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e Tutte le conoscenze, informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione notizie, dati, di cui venga procedure, applicazioni software, documenti e formule segrete e nuove (in possesso seguito “informazioni”), trasferite da Sigrade s.p.a. al Fornitore, non potranno essere divulgate e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo /o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente -. Agli stessi obblighi sono tenuti i dipendenti e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia collaboratori del rapporto contrattualeFornitore (e/o delle Società consorziate). L’obbligo di cui riservatezza si intende esteso anche al precedente comma sussiste, altresì, relativamente periodo successivo alla cessazione del presente accordo e in ogni modo fino a tutto il materiale originario quando le relative informazioni non siano divulgate da parte del legittimo titolare o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano diventino legittimamente di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile E’ fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per l’esatta osservanza fini diversi da parte quelli stabiliti nel presente accordo, qualunque dato, documento o informazione relativi ai diritti esclusivi, alle attività, ai piani o agli affari dell’altra Parte o di terzi, acquisito nell’esecuzione del presente contratto, salva l’autorizzazione scritta dell’altra Parte o dei propri dipendentiterzi medesimi, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori per quanto di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidettirispettiva competenza. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che Alla scadenza del contratto il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/dovrà pertanto restituire o a ▇▇.▇▇.▇▇distruggere tutte le informazioni qualunque sia la forma o il supporto su cui sono state trasfuse. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, Qualora il Fornitore si impegnanon adempia a tale obbligo, altresìSigrade invierà richiesta scritta di riconsegna che, se non sarà adempiuta entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, darà diritto a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) Sigrade di agire giudizialmente per far valere tale obbligo e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione richiedere il risarcimento dei dati personali (GDPR)danni.

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Sources: Hardware Purchase and Maintenance Agreement, Hardware Purchase and Maintenance Agreement

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Consip hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇Consip.▇▇.▇▇ 5. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - e dei Contratti Esecutivi affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)articolo 23.

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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Digital Transformation, Accordo Quadro Per Servizi Di Digital Transformation

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e dei Contratti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/SUAM o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. l’Amministrazione hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro ovvero il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroSpecifico, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/a SUAM o a ▇▇all’Amministrazione.▇▇.▇▇ 5. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e dei Contratti Specifici aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - medesimi, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo in materia di “Trattamento dei dati personali”, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto quanto, al riguardo, previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)dalle disposizioni vigenti.

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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Riservatezza. Ciascun Fornitore 1. L’Impresa aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature Apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualeContratto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiodel Contratto. 2. Il Fornitore L’Impresa aggiudicataria è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri di eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore l’Impresa aggiudicataria sarà tenuto tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇alla Stazione Appaltante.▇▇.▇▇ 4. S.p.A. Il Fornitore L’Impresa aggiudicataria potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dell’Impresa medesima a gare e appalti. 5. Fermo restando quanto previsto nel dal successivo articoloparagrafo “Privacy e obblighi di pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante”, il Fornitore l’Impresa aggiudicataria si impegna, altresì, impegna altresì a sottoscrivere e a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 l’allegato Protocollo di legalità (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPRAllegato 6).

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Sources: Servizio Di Inserimento Dati (Data Entry), Service Agreement

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici e le informazioni, i documenti e notizie di carattere riservato riguardanti il Committente e/o la Regione Lazio, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia all'esecuzione del rapporto contrattualeContratto. 2. L’obbligo L'obbligo di cui al precedente comma sussisteparagrafo, altresì, sussiste relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i del servizio, ad esclusione dei dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimiquest’ultimi, degli anzidetti obblighi di segretezza anzidettisegretezza. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la il Committente, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇derivare.▇▇.▇▇ 5. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del Contratto nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) dalla legge italiana vigente e dal Regolamento europeo 2016/679 UE nr. 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Sources: Contract for the Upgrade of Data Center Storage and Related Specialist Support Services, Procedura Aperta Telematica Per l'Affidamento Della Fornitura Del Sistema Informativo Human Capital Management

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Convenzione. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇derivare.▇▇.▇▇ 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.Lgs.196/2003 e s.m.i. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Sources: Convenzione Per La Fornitura Di Energia Elettrica, Convenzione Per La Fornitura Di Energia Elettrica

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Convenzione. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il SA nonché le Amministrazioni eAmministrazioni/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Enti Contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrodiritto rispettivamente la Convenzione ed i singoli OF, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇derivare.▇▇.▇▇ 6. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.Lgs.196/2003 e s.m.i. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Sources: Facility Management Agreement, Facility Management Agreement

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. Consip S.p.A. A.. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando Resta fermo quanto previsto nel successivo articoloarticolo 23, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR)Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) e ulteriori provvedimenti in materia.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Fornitura. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Fornitura. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrocontratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇derivare.▇▇.▇▇ 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Fornitura nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.lgs.196/2003 e s.m.i. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Sources: Contract, Contract

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati riconosce e le informazioniaccetta il carattere strettamente riservato e confidenziale del Contratto, ivi comprese quelle garantendo che transitano il contenuto dello stesso non sarà comunicato a terzi né dal Fornitore stesso né dai suoi dipendenti, soci, amministratori e collaboratori, salvo se necessario per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, adempiere a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo obblighi di cui al precedente comma sussisteContratto, altresìalla legge o a richieste dell’autorità giudiziaria. 2. Specifiche, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo disegni, schemi, progetti, relazioni tecniche, informazioni commerciali sul cliente dell’Acquirente e sull’utente finale della merce, i relativi accordi e ogni altra informazione che non concerne i dati che siano o divengano sia di pubblico dominio, siano esse scritte o meno, fornite dall’Acquirente al Fornitore (i) dovranno essere trattate dal Fornitore con la massima riservatezza, anche se non marcate con la dicitura “confidenziale”, (ii) dovranno essere utilizzate dal Fornitore esclusivamente ai fini dell’esecuzione del Contratto e (iii) non potranno essere comunicate dal Fornitore a terzi, salvo se necessario per adempiere a obblighi di cui al Contratto, alla legge o a richieste dell’autorità giudiziaria. 3. Il Tali informazioni confidenziali dovranno essere restituite all’Acquirente e/o distrutte entro 30 (trenta) giorni dal termine dell’esecuzione completa e corretta del Contratto. Se richiesto, la distruzione dovrà essere confermata per iscritto. 4. Eventuali attività di marketing e/o comunicazione al pubblico aventi ad oggetto marchi e/o altri segni distintivi dell’Acquirente e/o del gruppo societario di cui l’Acquirente fa parte dovranno essere preventivamente approvate per iscritto dall’Acquirente. 5. Qualora il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, violi uno degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso riservatezza di inosservanza degli obblighi di riservatezzacui al presente articolo, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore egli sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇corrispondere all’Acquirente una penale pari al 10% (dieci percento) del prezzo dell’Ordine d’Acquisto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.▇▇ 6. Tali impegni alla riservatezza non hanno un limite temporale.▇▇. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Condizioni Generali Di Acquisto Merce, Condizioni Generali Di Acquisto Merce

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Consip hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇Consip.▇▇.▇▇ 5. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - e dei Contratti Esecutivi affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)articolo 25.

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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per L’affidamento Di Servizi Applicativi in Ottica Cloud

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedell’Accordo. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo dell’Accordo. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Servizio della Centrale regionale di committenza nonché le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Aziende Sanitarie contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadroed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇derivare.▇▇.▇▇ 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale regionale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Sources: Appalto Specifico Per l'Acquisizione Di Farmaci, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Farmaci Biologici E Biosimilari

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo SIC opera nella piena conformità ed applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento UE 2016/679, circa il trattamento dei dati forniti dal Committente. In particolare, si rimanda ad una espressa condivisione degli art. 1 - 12 del citato Decreto Legislativo. La SIC garantisce la riservatezza di mantenere riservati i tutti gli atti, dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia informazioni riguardanti il Committente nel corso del rapporto contrattuale. L’obbligo contrattuale e durante lo svolgimento di cui al precedente comma sussistetutte le attività di certificazione CE degli impianti elevatori, altresìin maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, relativamente a tutto il materiale originario brevetti ecc..) salvo quanto prescritto da disposizioni di legge o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano da disposizioni degli organismi di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni accreditamento e/o ▇▇.▇▇.▇▇notifica. S.p.A. hanno la facoltà In tali casi eccezionali, SIC metterà al corrente il Committente circa le informazioni rese note a terzi. Tutto il personale che opera in nome e per conto della SIC coinvolto direttamente nel processo di dichiarare risolto certificazione o che indirettamente abbia accesso alle informazioni ed ai locali, è obbligato a sottoscrivere e rispettare un preciso impegno di dirittoriservatezza. Tutte le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando dal reclamante o da autorità in ambito legislativo) sono trattate come informazioni riservate. Tutto ciò assicura che il Fornitore sarà tenuto le informazioni non saranno divulgate a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – terzi salvo che non ciò sia diversamente stato: - previsto dal presente regolamento (es. elenco Organizzazioni certificate, sospensioni, riduzioni, ritiri); - richiesto da ACCREDIA, o altra autorità pubblica di controllo competente per materia; - stabilito per legge o disposto nei medesimi dall’autorità giudiziaria; - nei manifestato il consenso esplicito ed unanime di tutte le parti interessate; - concordato tra SIC ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami). Nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria la legge preveda che le informazioni siano rese note a terzi, SIC comunica preventivamente per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 iscritto al Committente le informazioni che è in materia procinto di protezione dei dati personali (GDPR)fornire.

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Sources: Regolamento Generale Certificazione Impianti in Deroga Rg05, Regolamento Generale Certificazione Impianti in Deroga Rg05

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. Consip S.p.A. A.. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)articolo 26.

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Sources: Framework Agreement for Cloud Products, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Prodotti Saas

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o ▇▇.▇▇.▇▇. la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto contratto di fornitura ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. alla Consip S.p.A. A.. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo 21, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR)Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) e ulteriori provvedimenti in materia.

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Sources: Licensing Agreements, Convenzione Consip Energia Elettrica

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 2. Il Fornitore contraente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno il Punto Ordinante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇al Punto Ordinante.▇▇.▇▇ 4. S.p.A. Il Fornitore contraente potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 5. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo 16, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR). 6. Le Parti prendono atto ed accettano che, anche ai sensi degli artt. 18, comma 3, 21, 38 e segg. delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Consip potrà acquisire ovvero richiedere direttamente al Fornitore o al Soggetto Aggiudicatore informazioni circa l’esecuzione del Contratto, effettuare verifiche ispettive ed assumere i provvedimenti che si rendessero opportuni, ai sensi di quanto previsto dalle Regole e, in particolare, dall’art. 55.

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Sources: Servizi Postali, Servizi Agreements

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Convenzione. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇derivare.▇▇.▇▇ 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) 51/2018 e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Sources: Convenzione Per L’acquisizione Di Servizi Specialistici Per La Gestione Del Sistema Di E Learning, Convenzione Per Il Servizio Di Noleggio Auto Con Conducente

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Fornitura, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 2. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno il Punto Ordinante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrodi Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇al Punto Ordinante.▇▇.▇▇ 4. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del Contratto di Fornitura, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 5. Fermo ▇▇▇▇▇ restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo 16, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Fornitura E Stampa Di Locandine E Pieghevoli, Condizioni Generali Relative Alla Fornitura Di Beni E Servizi

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualecontratti attuativi. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo quadro. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la l’Ente ha facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadroquadro ed i singoli contratti attuativi, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇derivare.▇▇.▇▇ 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - quadro nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 51/2018 in materia di riservatezza, osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni. Il Fornitore dovrà, altresì, garantire che i servizi forniti rispettino i Provvedimenti specifici in materia emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei di dati personali (GDPR)personali. 8. Il personale assegnato in somministrazione dal Fornitore dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l’espletamento o comunque in funzione dello stesso, non dovrà divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della prestazione, restando quindi vincolato al segreto professionale. 9. Il Fornitore dovrà ottemperare ed assicurare l’osservanza delle norme sulla tutela della riservatezza ai sensi della vigente normativa, su fatti e circostanze acquisiti durante l’espletamento del servizio.

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Sources: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro Temporaneo, Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Lavoro Temporaneo

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇So.▇▇Re.▇▇Sa. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇So.▇▇Re.▇▇Sa. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica, Accordo Quadro

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 675/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Convenzione Per La Fornitura Di Beni Per La Manutenzione Delle Strade, Service Agreement

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇So.▇▇Re.▇▇Sa. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇So.▇▇Re.▇▇Sa. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Convenzione Per La Fornitura Di Guanti d.m. Sterili E Non Sterili, Convenzione Per La Fornitura Di Medicazioni Generali

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Convenzione. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇derivare.▇▇.▇▇ 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) 196/03 e dal Regolamento europeo 2016/679 s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Sources: Convenzione Per La Fornitura Di Accesso a Risorse Informative, Convenzione Per La Fornitura Di Ulteriori Risorse Informative

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga sia in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 2. Il Fornitore contraente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà contraente è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇al Punto Ordinante.▇▇.▇▇ 4. S.p.A. Il Fornitore potrà contraente può citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del Contratto, nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 5. Fermo ▇▇▇▇▇ restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo 16, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR). 6. Le Parti prendono atto ed accettano che L’APAC può acquisire ovvero richiedere direttamente al Fornitore o all’Amministrazione, informazioni circa l’esecuzione del Contratto, effettuare verifiche ispettive ed assumere i provvedimenti necessari o opportuni ,ai sensi di quanto previsto dai Criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento.

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Sources: General Contract Conditions, Condizioni Generali Di Contratto

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore e la ASL Cagliari sono obbligati, ciascuno per quanto di propria competenza, a non divulgare le informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell’ambito dell’esecuzione del contratto. 2. Il Fornitore, in particolare, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenzaconoscenza in corso di esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque del contratto stesso e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiocontrattuale tra lo stesso e la ASL Cagliari. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta responsabile, inoltre, dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di segretezza anzidettiriservatezza di cui sopra. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno riservatezza la ASL Cagliari ha la facoltà di dichiarare risolto la risoluzione di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrodiritto del contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire la predetta Stazione Appaltante di tutti i danni che a questa dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇dalle violazione degli obblighi anzidetti.▇▇.▇▇ 5. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del presente contratto stipulato con la ASL Cagliari, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dello stesso a gare e appaltied appalti ed, in ogni caso, in adempimento di specifici obblighi di legge. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il IL Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 prescritto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (GDPRcd. Codice della Privacy), nonché gli eventuali ulteriori provvedimenti in materia.

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Sources: Contract for the Supply of a Ris Pacs System and Complementary Services, Contract for Supply and Services

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno l’INVALSI ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇all’INVALSI.▇▇.▇▇ 5. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Convenzione Per La Fornitura Di Guanti Sterili E Non Sterili, Fornitura Di Sistemi Diagnostici E Prodotti Per Medicina Trasfusionale

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Service Agreement, Contract for the Supply of an Application Platform for the Management of Distribution of Pharmaceuticals

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o ▇▇.▇▇.▇▇. Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l’Accordo Quadrola presente Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. Consip S.p.A. A.. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della presente Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo 33, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice 196/2003. 7. Il Fornitore si impegna ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate; tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)Convenzione o alla sua eventuale risoluzione/recesso anticipato.

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Sources: Schema Di Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Mobile, Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Satellitare

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 9.1 Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloai precedenti Articoli 7 e 8 in materia di proprietà intellettuale, le Parti riconoscono il Fornitore carattere riservato di qualsiasi informazione che sia stata preventivamente dichiarata confidenziale scambiata in esecuzione della presente Convenzione e conseguentemente si impegnaimpegnano a: -non rivelare a terzi, altresìné in tutto né in parte, a rispettare direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte; -non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal D.Lgspresente accordo. 9.2 Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. n. 196/2003 (Codice Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della Privacy) presente collaborazione e dal Regolamento europeo 2016/679 che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente Convenzione. 9.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che in materia nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione. 9.4 Si dà atto che dalla presente disposizione come dalla presente Convenzione non derivano impedimenti od ostacoli all’adempimento da parte dell’Università, quale pubblica amministrazione, agli obblighi di protezione dei dati personali (GDPR)trasparenza ed accesso previsti dalla legge.

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Sources: Convenzione

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo Poiché l’esecuzione del contratto richiederà lo scambio tra le parti di mantenere riservati informazioni, dati e conoscenze che costituiscono patrimonio indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi individuati nel Capitolato e possono riferirsi anche a processi interni di Etra S.p.A., come pure a ricerche, alle parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze riservati a soggetti che non siano autorizzati. Tali informazioni, ivi comprese quelle dati e conoscenze, dovranno essere utilizzati nella misura e con mezzi strettamente necessari e connessi allo svolgimento delle attività previste dal Capitolato e con modalità che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Il trattamento di eventuali dati personali e sensibili dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche e del Reg. UE 2016/679. Gli obblighi di riservatezza si estendono dalla sottoscrizione del presente accordo, per tutta la durata del contratto fino al decimo anno successivo alla stessa, salvo eventuali estensioni del periodo di validità dell’accordo di riservatezza stesso da concordare in seguito tra le parti e prima dello scadere del termine suindicato. Alla scadenza e in caso di risoluzione per qualsiasi forma motivo del presente accordo, le parti si impegnano reciprocamente a cancellare o a distruggere qualsiasi registrazione, effettuata su qualunque supporto, di tali informazioni, dati e conoscenze. Nel caso in cui la parte che ha ricevuto le informazioni, i dati e le conoscenze riservati abbia violato gli obblighi di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo riservatezza di cui al precedente comma sussistepresente accordo e tale violazione sia ad essa imputabile, altresìsarà tenuta a corrispondere all’altra parte la somma di € 20.000,00, relativamente a tutto fatto salvo il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiorisarcimento del danno ulteriore. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti trattamento di eventuali dati personali e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione sensibili dovrà avvenire nel rispetto del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (D.Lgs.196/2003 “Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali” e sue successive modifiche e del Reg. UE 2016/679. L’Aggiudicatario, ai sensi dall’art. 28 Reg. UE 2016/679, dovrà essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità richiamati dall’articolo stesso ai fini della nomina come Responsabile del trattamento. L’Aggiudicatario potrà essere nominato Responsabile del trattamento al momento della sottoscrizione del contratto per i soli trattamenti necessari allo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato, questi dovrà impegnarsi al rispetto degli obblighi previsti dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Reg. UE 2016/679. Quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali (GDPR)l’aggiudicatario sarà tenuto a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento nella nomina, tra cui adottare e verificare il rispetto delle misure di sicurezza previste dal Reg. UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i. Il Titolare del trattamento ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite al Responsabile del trattamento, con il tramite dell’Ufficio Privacy preposto.

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Sources: Accordo Quadro

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione quadro. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Convenzione quadro. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale di committenza, nonché le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Aziende sanitarie contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione quadro ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇derivare. S.p.A. Direzione generale della Centrale regionale di committenza Servizio spesa sanitaria 6. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione quadro nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Sources: Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Di Monitoraggio Flash Del Glucosio E Servizi Connessi

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati La documentazione e le informazioniinformazioni rese disponibili durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente atto possono essere dichiarate riservate dalle parti ed in tal caso è fatto divieto utilizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate. ARPAT e DST si impegnano a garantire, ivi comprese quelle che transitano per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo le apparecchiature informazioni e i dati, i metodi di elaborazione datianalisi, le ricerche e simili, di cui venga in possesso e, comunque, vengano a conoscenzaconoscenza nell'ambito dello svolgi- mento delle attività convenute, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma divulgarle a terzi e di non farne utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo. I due Enti suddetti dichiarano reciprocamente di utilizzazione a qualsiasi titolo essere informati (e, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” for- niti, anche verbalmente, per le attività concordate, o comunque raccolti in conseguenza e comunque nel corso dell’esecuzione del presente Accordo, vengano trat- tati esclusivamente per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussistele finalità ivi dichiarate mediante consultazione, altresìelaborazione, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i interconnessione, raffronto con altri dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento in forma anonima. Ciascuna Parte provvede al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione nell’ambito dei propri fini istituzionali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. Titolare del trattamento dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, è: - ▇▇.▇▇.▇▇▇, il Direttore generale ▇▇▇▇. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, rispettivamentecome sopra indi- viduato; - per il DST, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a direttore del Dipartimento ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇. Articolo 12 - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria Spese ed oneri fiscali Poiché trattasi di trasferimento di risorse per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalticollaborazione istituzionale per attività di interesse comune ai sensi dell’art. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo15 della L. 241/1990, il Fornitore si impegnacofinanziamento correlato è fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all’art. 28 del DPR n. 600/73. L'imposta di bollo, altresìpari a € 64,00 (sessantaquattro/00) è assolta da ARPAT, a rispettare quanto previsto dal D.Lgsin modo virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 196/2003 (Codice 61558 del 14/07/2016. La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d’uso con spese a ca- rico della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)parte richiedente.

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Sources: Convenzione

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma punto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno ▇ ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni a Venis e/o a ▇▇agli Utilizzatori.▇▇.▇▇ 5. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo ▇▇▇▇▇ restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo 20, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).GDPR 679/2016

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Sources: Servizio Di Elaborazione Elettronica

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Service Agreement

Riservatezza. Ciascun Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Contract for the Assignment of Maintenance and Evolution Services of the Administrative Accounting Information System (Siac) of the Campania Region

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualeQuadro. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo . 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroQuadro ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇derivare.▇▇.▇▇ 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) 51/2018 e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Sources: Accordo Quadro

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo 13.1 Ciascuna delle Parti riconosce che tutte le informazioni relative all’altra Parte, alla sua organizzazione aziendale, alla sua attività, ai suoi clienti, alle modalità di mantenere riservati i dati e le informazionisvolgimento della sua attività e, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione datiin genere, qualunque informazione di cui venga a conoscenza a causa o in possesso occasione del presente Contratto (di seguito per brevità le “Informazioni”), hanno carattere strettamente riservato e confidenziale e, comunqueconseguentemente, ciascuna delle Parti si impegna a conoscenzanon divulgarla a terzi (incluse le società appartenenti al Gruppo Poste), di e a non divulgarli in alcun modo e in utilizzarla per qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari finalità estranea all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussistepresente Contratto, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza garantendo analoga riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇collaboratori cui le Informazioni, per ragioni di impiego o assistenza, siano state comunicate. S.p.A. hanno Di conseguenza, ciascuna delle Parti si impegna: – ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la facoltà di dichiarare risolto di dirittoriservatezza delle Informazioni; – a non divulgare, rispettivamentecedere, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto rivelare le Informazioni a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che terzi se non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi nel caso in cui ciò fosse condizione necessaria tale divulgazione, cessione o rivelazione sia prevista per legge o richiesta da un ordine dell’Autorità Giudiziaria; – a custodire con la partecipazione massima cura le Informazioni, qualunque sia la forma in cui le stesse sono riportate. 13.2 L’obbligo di riservatezza non opera in relazione a quelle Informazioni che, alla data di sottoscrizione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolopresente Contratto, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice siano già di dominio pubblico ovvero lo diventino in seguito per cause estranee alla volontà della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia Parte tenuta all’obbligo di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Sources: Accettazione Della Proposta Contrattuale

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, i documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l’Amministrazione Contraente, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualeContratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo del servizio. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la l’Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇derivare.▇▇.▇▇ 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del Contratto nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) previa comunicazione all’Amministrazione Contraente delle modalità e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia dei contenuti di protezione dei dati personali (GDPR)detta citazione.

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Sources: Service Agreement

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Convenzione. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante, nonché le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇derivare.▇▇.▇▇ 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) D.Lgs.196/2003 e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Sources: Convenzione Per l'Affidamento Del Servizio Di Pulizia, Sanificazione E Servizi Ausiliari

Riservatezza. Ciascun 25.1 Il Fornitore ha l’obbligo di si obbliga a mantenere riservati i dati confidenziali, rispetto a terzi, tutte le infor- mazioni commerciali e tecniche (comprese le informazioniinformazioni che possono essere apprese da oggetti, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione datidocumenti, o software e qualsiasi altra informazione o esperienza) di cui venga ven- ga a conoscenza in possesso eragione della Fornitura, comunquedell’Ordine e del Contratto, salvo quanto già di pubblica conoscenza (“Informazioni Riser- vate”). 25.2 In relazione alle Informazioni Riservate il Fornitore si obbliga ad utilizzarle esclusiva- mente ai fini dell’esecuzione del Contratto, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione divulgarle e/o comunicarle a qualsiasi titolo per scopi terzi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei dai propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori subfor- nitori direttamente coinvolti nell’esecuzione della Fornitura e dei dipendentinella misura strettamente necessaria all’esecuzione dell’Ordine, consulenti in tutto o in parte, in qualsiasi forma, senza il preven- tivo consenso scritto da parte di Sonepar. 25.3 Le Informazioni Riservate sono e collaboratori resta- no di questi ultimiesclusiva proprietà della Parte che le ha rese disponibili all’altra e non potranno esse- re copiate, degli obblighi duplicate o utilizzate, nemmeno commercialmente, senza preventiva autoriz- zazione scritta della Parte interessata. 25.4 A richiesta di segretezza anzidetti. In Sonepar, tutte le Informa- zioni Riservate comunicate dalla stessa, in- cluse le copie o registrazioni dovranno esse- re immediatamente restituiti o distrutti. 25.5 I beni realizzati sulla base di documen- tazione come disegni, modelli e simili, forniti da Sonepar, o sulla base di Informazioni Ri- servate di Sonepar, non potranno mai essere utilizzati dal Fornitore al di fuori delle presenti CGA, né offerti o ceduti a terzi. 25.6 L’impegno di riservatezza continuerà anche successivamente alla risoluzione del Contratto tra le Parti, fino a quando, e nella misura in cui, le Informazioni Riservate non divengano di dominio pubblico per motivi non riconducibili al Fornitore, ovvero nel caso di inosservanza degli obblighi in cui Sonepar rinunci per iscritto all’impegno di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Condizioni Generali Di Acquisto

Riservatezza. Ciascun 25.1 Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque relativi Contratti Esecutivi, per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. . 25.2 L’obbligo di cui al precedente comma ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il al materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. . 25.3 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. . 25.4 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno il Mipaaf ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero diritto l’Accordo Quadro, così come i Contratti Esecutivi, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇al Mipaaf.▇▇.▇▇. S.p.A. 25.5 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. . 25.6 Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo 31, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacye s.m.i.) e dal Regolamento europeo 2016/679 ulteriori provvedimenti in materia di protezione dei dati personali (GDPR)materia.

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Sources: Accordo Quadro

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualeContratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo del Contratto. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la l’Assemblea ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇derivare.▇▇.▇▇ 6. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del Contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Assemblea delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.Lgs.196/2003 e s.m.i. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Sources: Service Agreement

Riservatezza. Ciascun Fornitore 1. L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo QuadroQuadro e degli Ordini di Lavoro/contratti applicativi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni l’Amministrazione ha la facoltà di chiedere la risoluzione della Convenzione e/o ▇▇Ordini di Lavoro/contratti applicativi ai sensi dell’art. 1456 c.c.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore l’Impresa sarà tenuto tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇all’Amministrazione.▇▇.▇▇ 5. S.p.A. Il Fornitore L’Impresa potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dell’Impresa medesima a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloart. 32, il Fornitore l’Impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro dell’ Accordo quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadroquadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇So.▇▇Re.▇▇Sa. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadroquadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇So.▇▇Re.▇▇Sa. S.p.A. A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Stomie E Ausili Per Incontinenza Urinaria

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Convenzione. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale regionale di committenza, nonché le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Aziende Sanitarie contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇derivare.▇▇.▇▇ 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale regionale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 D.Lgs.196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Sources: Convenzione Per La Fornitura Di Vaccino Antinfluenzale

Riservatezza. 1. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. A. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Framework Agreement

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha 1. L’affidatario assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati personali e non personali e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenzanell’espletamento del servizio oggetto dell’affidamento, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi l’espletamento delle prestazioni contrattuali. Tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati senza limiti temporali anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente L’Affidatario è tenuto a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne istruire adeguatamente i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti /collaboratori - che operano sotto la sua diretta autorità - circa le attività da svolgere per dare esecuzione al contratto e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori l’obbligo di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidettiriservatezza. In caso particolare, i Soggetti Autorizzati al trattamento dei Dati Personali dovranno essersi previamente impegnati alla riservatezza o essere, comunque, assoggettati a un adeguato obbligo legale di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare riservatezza e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 aver ricevuto un’adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali (GDPRpersonali. 3. È in facoltà del Committente verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tali obblighi rappresenta colpa grave ed è considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi del successivo articolo “Risoluzione del contratto”, fermo restando che l’Affidatario si obbliga a garantire al Committente per ogni conseguenza pregiudizievole 1 L’Operatore Economico dovrà necessariamente accedere alla piattaforma per effettuare la registrazione. La registrazione è necessaria per poter partecipare alla presente procedura e per poter successivamente procedere al caricamento della documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c) e d). L’Operatore Economico, completata la registrazione, potrà accedere alla piattaforma e collegarsi direttamente all’home-page della piattaforma al fine di effettuare il Log-in. che dovesse derivargli dall’inadempimento dell’obbligo di riservatezza da parte dell’Affidatario stesso o dei soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali.

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Sources: Affidamento Diretto Per Servizio Di Ufficio Stampa

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualeQuadro. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo . 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. il Servizio della Stazione Appaltante, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroQuadro ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇derivare.▇▇.▇▇ 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Sources: Accordo Quadro Per Forniture Varie

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati 7.1 Tutte le informazioni comunicate e/o comunque rese note prima o dopo la data del presente contratto da ciascuna delle Parti all’altra, trasmesse oralmente e/o per iscritto (incluse, ancorché in via esemplificativa e non esaustiva, le informazioniinvenzioni industriali, il know how, le invenzioni non brevettabili, ogni informazione finanziaria, economica o legale, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione analisi, raccolte, memoranda, note, relazioni, dati, studi, o altri documenti, nonché tutte le copie e gli estratti contenenti o basati, in tutto o in parte, su taluna di cui venga tali informazioni), sono denominate, nel presente contratto, “Informazioni Riservate”. 7.2 Le Informazioni Riservate non comprendono, tuttavia: i) le informazioni di dominio pubblico alla data di sottoscrizione del presente contratto; e ii) le Informazioni Riservate divenute di dominio pubblico in possesso edata successiva alla sottoscrizione del presente contratto per cause non imputabili alla Parte che ha ricevuto l’Informazione Riservata. 7.3 Ciascuna Parte si impegna per tutta la durata del contratto e per un periodo di 3 anni successivo alla scadenza dello stesso: i) mantenere segrete tutte le Informazioni Riservate e a non rivelare né divulgare alcuna delle Informazioni Riservate ad alcuno, comunquesalvo alle proprie Consociate che, a conoscenzapartecipando direttamente alle attività funzionali all’esecuzione di questo contratto, abbiano necessità di conoscere le Informazioni Riservate; ii) ad adottare tutte le misure necessarie e indispensabili al fine di mantenere le Informazioni Riservate confidenziali e riservate; iii) non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo utilizzare, direttamente o indirettamente, le Informazioni Riservate per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione siano connessi all’esecuzione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)presente contratto.

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Sources: Fornitura

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o ▇▇.▇▇.▇▇. Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto contratto attuativo ovvero l’Accordo Quadrola presente Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. Consip S.p.A. A.. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della presente Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo 32, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR). 7. Il Fornitore si impegna ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate; tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza della Convenzione o alla sua eventuale risoluzione/recesso anticipato.

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Sources: Convenzione Per L’affidamento Della Fornitura Di Soluzioni E Servizi Di Contact Center

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodella Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o ▇▇.▇▇.▇▇. la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto contratto di fornitura ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. alla Consip S.p.A. A.. 5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo 22, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Convenzione

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha 1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto l’Appaltatore assume l’obbligo di mantenere riservati i tali dati e le e/o informazioni, ivi comprese quelle compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e od in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualeContratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo del presente Contratto. Tale obbligo, tuttavia, non concerne sussiste per i dati che che: a) siano o divengano di pubblico dominio; b) la Stazione appaltante abbia espressamente autorizzato l’Appaltatore a divulgare a specifici soggetti. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli I predetti obblighi di segretezza anzidettiriservatezza saranno rispettati dall’Appaltatore anche dopo la cessazione del rapporto con la Stazione appaltante. 4. In caso di inosservanza d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇alla Stazione appaltante. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. 30.6.2003, n. 196/2003 196 (il c.d. “Codice della Privacyprivacy”) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Sources: Appalto

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedell’Accordo. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo dell’Accordo. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Aziende Sanitarie e Ufficio DPC regionale contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadroed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇derivare.▇▇.▇▇ 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione Calabria delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Sources: Accordo Quadro Per l'Acquisizione Di Farmaci

Riservatezza. Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Consulting Agreement

Riservatezza. Ciascun Fornitore Il Prestatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga in possesso e, comunque, o comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e comunicarli a terzi, di non diffonderli in qualsiasi forma ed in al-cun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente stret-tamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del presente servizio e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione fatte salve le eccezioni di efficacia del rapporto contrattualeLegge e le ipo-tesi in cui sussista l'autorizzazione rilasciata in qualsiasi forma dagli Organi responsabili dell'Au-torità. L’obbligo di cui al precedente comma Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiodel presente contratto. La massima riservatezza è richiesta anche successivamente alla scadenza del contratto. Il Fornitore Prestatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché col- laboratori dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli suddetti obblighi di segretezza anzidettiriservatezza e si impegna a fare sottoscrivere apposita dichiara- zione d'impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto del presen-te contratto. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezzaparticolare il Prestatore è obbligato ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riserva- tezza sulle informazioni raccolte da parte del proprio personale, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇dai propri collaboratori e consu-lenti. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Il Fornitore Prestatore potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del contratto unicamente nei casi in cui ciò fosse condizione con- dizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dello stesso a gare d’appalto e appalticomunque previa comuni- cazione all’Autorità. Fermo Il Prestatore è tenuto ad adottare – nell’ambito della propria organizzazione – le opportune misure e a porre in essere tutte le cautele necessarie affinché l’obbligo di segretezza anzidetto sia scrupo- losamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera. In caso di inosservanza dei predetti obblighi di riservatezza l’Autorità si riserva di chiedere la riso- luzione del contratto in essere, fermo restando quanto previsto nel successivo articolol’obbligo per il Prestatore di risarcire tutti i danni, il Fornitore si impegnadiretti ed indiretti, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)eventualmente arrecati alla stessa.

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Sources: Disciplinare Di Gara E Obblighi Contrattuali

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualedella Convenzione. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della Convenzione. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇derivare.▇▇.▇▇ 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - della Convenzione nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Sources: Convenzione Per La Fornitura Di Vaccino Combinato Dell’epatite a E B

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualeall'esecuzione dell’Accordo. 2. L’obbligo L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della fornitura. 3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti dipendenti e collaboratori, nonché dei propri degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la l’ASL Roma 1, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrodiritto l’Accordo, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇derivare.▇▇.▇▇ 6. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgsd.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Sources: Accordo Quadro

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualeQuadro. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo . 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroQuadro ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇derivare.▇▇.▇▇ 6. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD.Lgs.196/2003 e s.m.i. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Sources: Accordo Quadro

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione all'esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualeQuadro. 2. L’obbligo L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominiodella Fornitura. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARIC, nonché le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Contraenti, hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrola Accordo Quadro ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇derivare.▇▇.▇▇ 5. S.p.A. Il Fornitore potrà può citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla ARIC delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.LgsD. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Sources: Accordo Quadro

Riservatezza. Ciascun Fornitore L’Appaltatore ha l’obbligo l’obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il di- ritto al risarcimento dei danni subiti dall’Ente, di mantenere riservati riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto, i dati dati, le notizie e le informazioniinforma- zioni in ordine alle attività svolte in adempimento del Contratto, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, nonché quelli relativi alle attività svolte dall’Ente di cui venga in possesso esia, comunque, venuta a conoscenza, conoscen- za nel corso di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia esecuzione del rapporto contrattualeContratto stesso. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne del presente Contratto, fatta eccezione per i dati dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico pub- blico dominio. Il Fornitore Le notizie e i dati di pertinenza dell’Ente di cui dovesse venire a conoscenza il personale dell’Appaltatore in relazione all’esecuzione del servizio, non de- vono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicati o divulgati a terzi. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendentidi- pendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o do- cumento di cui sia venuto in possesso in ragione dell’incarico affidatogli con il Contratto. L’Ente assicura la segretezza anzidettie la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale patrimonio dell’Appaltatore e utilizzato per il ser- vizio. In caso di inosservanza degli L’Appaltatore deve essere in regola con gli obblighi di riservatezzacui al D.Lgs. 30/06/2003, le Amministrazioni e/o ▇▇n. 196 e s.m.i.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) 101/2018. L’Appaltatore è nominato quale responsabile del tratta- mento con gli obblighi di cui all’art. 28 GDPR e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)le modalità descritte nel Ca- pitolato descrittivo e prestazionale.

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Sources: Decreto a Contrarre Per l'Affidamento Di Servizi Complementari

Riservatezza. Ciascun Fornitore 1. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Contratto e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la realizzazione dei Servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. L’impresa si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.lgs 196/03 e s.m.i.. 2. L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro alla esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con INPDAP. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 3. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo del presente contratto. 4. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che siano o divengano tali informazioni fossero già di pubblico dominio. 5. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli Le Parti imporranno analoghi obblighi di segretezza anzidettiriservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub appaltatori. In caso Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza di inosservanza degli obblighi tale contratto. 6. Le Parti si impegnano, per quanto di riservatezzapropria competenza, le Amministrazioni a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 ed eventuali successive modifiche e/o ▇▇integrazioni.▇▇.▇▇ 7. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Il Fornitore L’Impresa potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo dello stesso a gare e appaltiappalti e, comunque, previa comunicazione ad INPDAP. 8. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, INPDAP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad INPDAP dalla mancata osservanza dei suddetti obblighi e dalla risoluzione stessa. 9. L’Impresa autorizza fin d’ora INPDAP a divulgare il presente contratto e i suoi allegati, anche attraverso la loro pubblicazione nella propria rete, ivi comprese le proprie pagine web, internet, intranet. 10. Fermo restando quanto previsto nel successivo articoloprecedente articolo 18 “Trattamento dei dati personali”, il Fornitore l’Impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Service Agreement

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione elaborazio- ne dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli di- vulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione u- tilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualeContratto Generale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo del presente Contratto Generale. 3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. Amministra- zioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare risolto risolti di diritto, rispettivamenterispetti- vamente, i singoli Ordinativi di Fornitura ovvero il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroGenerale, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇derivare.▇▇.▇▇ 6. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del Contratto Generale, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo forni- tore stessa a gare e appalti. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) 196/03 s.m.i. e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)Riservatezza.

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Sources: Contratto Generale Per La Fornitura Di Vestiario E Servizi

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 2. L’obbligo di cui al precedente comma punto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno ▇ ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni a Venis e/o a ▇▇agli Utilizzatori.▇▇.▇▇ 5. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 6. Fermo ▇▇▇▇▇ restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo 20, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)GDPR 679/2016.

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Sources: Servizio Di Gestione Dei Verbali

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore ha l’obbligo l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia all'esecuzione del rapporto contrattualecontratto. 2. L’obbligo L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo della fornitura. 3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti dipendenti e collaboratori, nonché dei propri degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la l’ A.S.L./A.O. contraente, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadrocontratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇derivare.▇▇.▇▇ 6. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del Contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo stesso a gare e appalti. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali (GDPR)riservatezza.

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Sources: Contract for the Acquisition of Medical Supplies and Services

Riservatezza. Ciascun 1. Il Fornitore contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadrodel Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 2. Il Fornitore contraente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno il Comune di Corbetta ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, diritto il singolo Contratto ovvero l’Accordo QuadroContratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇al Comune di Corbetta.▇▇.▇▇ 4. S.p.A. Il Fornitore contraente potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. 5. Fermo ▇▇▇▇▇ restando quanto previsto nel successivo articoloarticolo 16, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196/2003 196 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

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Sources: Servizio Di Somministrazione Di Lavoro Temporaneo

Riservatezza. Ciascun Fornitore 1. L’Aggiudicataria, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattualecontratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo del presente contratto. 3. L’obbligo di cui al precedente primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 4. Il Fornitore L’Aggiudicataria è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. hanno la Committente previa comunicazione all’Aggiudicataria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, ha la facoltà di dichiarare risolto di dirittoil presente contratto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore l’Aggiudicataria sarà tenuto tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a ▇▇derivare.▇▇.▇▇ 6. S.p.A. Il Fornitore L’Aggiudicataria potrà citare i contenuti termini essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo della stessa a gare e e/o appalti. 7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore L’Aggiudicataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. D.Lgs n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di protezione dei dati personali riservatezza. 8. L’Aggiudicataria si impegna ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate. Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di 5 (GDPR)cinque) anni successivi alla scadenza di tutte le obbligazioni contrattuali connesse alla stipula del presente contratto o alla eventuale risoluzione/recesso anticipato dello stesso.

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Sources: Servizio Di Contact Center Per Il Customer Service Desk