Rischio Catastrofale Clausole campione

Rischio Catastrofale. Nel caso in cui uno stesso evento accidentale determini un sinistro in capo a più Assicurati, la copertura assicurativa è da intendersi limitata ad un importo complessivo pari a 10 volte il capitale medio assicurato, e comunque non superiore a 5.000.000,00 euro. Tale importo si ripartisce per il numero di soggetti colpiti in proporzione ai rispettivi capitali assicurati. Sono comunque esclusi il rischio guerra e il rischio terrorismo derivante da armi Nucleari, Batteriologiche e Chimiche.
Rischio Catastrofale. Per rischio catastrofale si intende quel rischio che al suo verificarsi reca danni ad una collettività di soggetti e comporta un improvviso e rapido aumento della mortalità
Rischio Catastrofale la garanzia è limitata ad un importo massimo Qualora lo stesso evento accidentale determini il decesso di più Assicurati complessivo pari a 10 milioni di euro. Tale importo viene suddiviso sulle posizioni individuali degli Assicurati colpiti dal sinistro, in proporzione ai rispettivi capitali assicurati.

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  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:

  • Rischio guerra A parziale deroga del disposto dell’articolo denominato “Esclusioni”, la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.

  • Rischio volo La garanzia è operante per le conseguenze degli infortuni che l'Assicurato subisca durante viaggi aerei di trasferimento che venissero da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati da Aeroclubs nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni. La garanzia vale dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel momento in cui ne è disceso. Resta inteso che le somme delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dalla stessa Contraente, dall' Assicurato o da terzi in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali o cumulative non potrà superare i capitali per persona di: - Euro 1.032.913,80 per il caso di Morte - Euro 1.032.913,80 per il caso di invalidità permanente totale - Euro 258,23 giornaliere per il caso di inabilità temporanea e complessivamente, per aeromobile, di: - Euro 15.000.000,00 per il caso di Morte - Euro 15.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale - Euro 5.164 ,57 giornaliere per il caso di inabilità temporanea. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dalla stessa Contraente. Nella eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. La garanzia inizia dal momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile e cessa al momento in cui scende.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • FATTORI DI RISCHIO La Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia detiene il 44,12% del capitale sociale ordinario della Carige. L’art. 13 dello Statuto sociale prevede, peraltro, limitazioni all’esercizio del diritto di voto da parte delle fondazioni bancarie socie escludendole dal voto – nelle assemblee ordinarie – limitatamente ad un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie depositate da ciascuna fondazione e l’ammontare complessivo delle azioni ordinarie depositate da parte dei rimanenti azionisti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione. Per maggiori informazioni in merito all’assetto proprietario si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XVIII. L’Emittente e le società del Gruppo sono soggette ai rischi propri della loro attività: rischi finanziari, rischi operativi, rischi di credito e rischi assicurativi. Il controllo sulla gestione dei rischi del Gruppo bancario è affidato al servizio di risk management che è supportato da una struttura organizzativa comprendente organi di controllo a tutti i tre livelli previsti dal sistema dei controlli interni (SCI). Presso le Compagnie assicurative controllate dall’Emittente sono istituiti un autonomo ufficio di risk management ed un autonomo sistema dei controlli interni. Ciò nonostante, non vi può essere certezza che le politiche e le procedure delle società del Gruppo volte a identificare, monitorare e gestire tali rischi si rivelino sempre adeguate, con conseguenti possibili effetti pregiudizievoli sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Per ulteriori dettagli sul sistema di gestione dei rischi si veda Sezione Prima, Paragrafo VI.1.3. L’Emittente, in considerazione del forte radicamento sul proprio territorio di appartenenza, è soggetto ai rischi legati all’andamento dell’economia regionale. Nonostante la strategia di espansione di Banca Carige abbia interessato buona parte del territorio nazionale, l’attività della Banca stessa e del Gruppo bancario continua a essere caratterizzata da un forte radicamento in Liguria, regione in cui alla data del 30 giugno 2007 è situato il 49% circa della rete di vendita del Gruppo e nella quale sono realizzati circa il 63% della raccolta diretta e circa il 53% dei crediti alla clientela. Qualora in futuro l’andamento dell’economia italiana in generale e della Liguria in particolare non fosse positivo, ciò potrebbe comportare effetti pregiudizievoli sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Per maggiori informazioni in merito al posizionamento di mercato del Gruppo si rinvia alla Sezione Prima, Paragrafo VI.2. L’Emittente e le società del Gruppo sono soggetti ai rischi derivanti dalla concorrenza propria dei rispettivi settori di attività.

  • RISCHI ESCLUSI La garanzia Invalidità Totale Permanente grave da Malattia non è valida nei seguenti casi: - Dolo dell'Aderente, dell’Assicurato o del Beneficiario - Azioni intenzionali dell’Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico - Patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze - Malattie che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente - Malattie sorte a seguito di partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – a titolo esemplificativo – spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo - Malattie sorte a seguito di partecipazione attiva dell’Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto - Malattie che siano conseguenza diretta: della pratica di attività sportive professionistiche o della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere, alpinismo oltre il terzo grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. senza accompagnamento di guida patentata, sci alpinismo senza accompagnamento di guida, immersioni subacquee con autorespiratore, rafting o canoa o idrospeed in tratti con rapide, lotta nelle varie forme - Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate - Malattie sorte a seguito di uso o produzione di esplosivi

  • Variazioni del rischio Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione di quelle modificative della natura dell’Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell’intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell’eventuale premio annuo corrisposto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 CC, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

  • Aggravamento e diminuzione del rischio AVVERTENZA: gli aggravamenti e le diminuzioni di rischio devono essere comunicati alla Società per iscritto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonchè la cessazione dell’assicurazione ai sen- si dell’art. 1898 del Codice Civile. Le diminuzioni di rischio comportano la riduzione del premio o delle rate di premio successive alla comunicazione (art. 1897 del Codice Civile) e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Rischi Variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (compensi dovuti ad Amex e spese dei servizi). • Riaddebito totale o parziale all’Esercizio degli importi delle operazioni irregolari in quanto effettuate senza osservanza delle disposizioni previste nell’Accordo ovvero qualora il Titolare contesti l’operazione e l’Esercizio operi in settori che, in base all’Accordo, sono soggetti al riaddebito totale o parziale in caso di contestazione delle operazioni da parte del Titolare. • Malfunzionamenti delle infrastrutture tecniche per la gestione delle operazioni tramite terminale POS (ad esempio, mancanza della linea telefonica) che possono causare sospensioni o ritardi nell’erogazione del servizio.