Rinvio alle leggi Clausole campione

Rinvio alle leggi. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti. Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
Rinvio alle leggi. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni di fatto senza scopo di lucro.
Rinvio alle leggi. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e di infortuni valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti. Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali/provinciali. L’articolo 31 (Malattia e infortunio) si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
Rinvio alle leggi. Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.
Rinvio alle leggi. Per quanto non previsto dal presente CCNL si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella L. 300/70, nella L. 604/66, nella L. 108/90 e nella L. 223/91 e successive modifiche e integrazioni. Premesso che: L'ANINSEI ha aderito in data 4 giugno 2008 al CCNL per la Formazione Professionale 01.01.2007-31.12.2010 sottoscritto in data 25 gennaio 2008; le parti firmatarie del presente CCNL convengono che:
Rinvio alle leggi. Per quanto non previsto dal presente contratto, indipendentemente dal numero dei dipendenti, ai lavoratori assunti prima del 7/3/2015, si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella legge 15/7/1966 n. 604, nella legge 20/5/1970 n. 300, sullo Statuto dei lavoratori, nella legge 11/5/1990 n. 108, nella legge 29/12/1990 n. 407 e nelle altre leggi sul lavoro. Ai lavoratori assunti a partire dal 7/3/2015 si applica la normativa in vigore. ALLEGATI:
Rinvio alle leggi. Per quanto non previsto dal presente protocollo in tema di lavoro temporaneo valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.
Rinvio alle leggi. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella L. 300/1970, nella L. 604/1966, nella L. 108/1990, nella L. 223/1991
Rinvio alle leggi. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella L. 300/1970, nella L. 604/1966, nella L. 108/1990, nella L. 223/1991 L'anno …., il giorno ………….. presso la sede nazionale ………….di via in Roma, tra ………………….. e la Cgil-Scuola, la CISL Scuola, la Uil-Scuola e lo Snals Confsal, si è sottoscritto il presente accordo per l'applicazione dei contratti di solidarietà difensivi al settore della scuola non statale In considerazione della crisi in cui versano alcuni istituti scolastici aderenti a , con conseguenti riduzioni di orario e diffusi licenziamenti del personale, le parti convengono di utilizzare ove necessario ed ampiamente documentato, ai sensi e agli effetti degli artt. 4 e 24 della legge 223/91 e delI'art. 5 della legge 236/93, su basi certe ed uniformi, lo strumento legislativo dei contratti di solidarietà difensivi al fine di salvaguardare i livelli occupazionali. L' s’impegna ad informare, entro tempi brevi tutti gli istituti scolastici sulle procedure previste agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91 e all'art. 5 della legge n. 236/93, evidenziando gli obblighi derivanti dalla loro applicazione secondo lo schema tecnico/operativo parte integrante del presente accordo. Le parti convengono che le Commissioni Paritetiche sono la sede di valutazione ed approvazione delle richieste per l'accesso ai C.d.S. La Commissione Paritetica Nazionale dovrà essere informata sull'avvio delle predette procedure e su gli eventuali accordi di solidarietà sottoscritti e depositati presso Direzione provinciale del lavoro di competenza.
Rinvio alle leggi. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.