Contract
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI MOBILITÀ IN SHARING A FLUSSO LIBERO CON MONOPATTINI ELETTRICI NEL TERRITORIO DI GROTTAFERRATA
L’anno il giorno del mese di
TRA
Il Comune di Grottaferrata C.F. 01124241009 con sede in Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx,0 Xxxxxxxxxxxxx rappresentata dal
e
l’azienda con sede legale in c.f.
e Partita
IVA , rappresentata dal sig. nato a
in qualità di legale rappresentante a C.F.
in qualità di rappresentante legale della predetta azienda, di seguito definiti congiuntamente le “Parti” e disgiuntamente la “Parte”.
Richiamata:
- la deliberazione di Giunta Municipale n. del avente ad oggetto “linee di indirizzo per servizi di mobilità in sharing con monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ammessi all’uso sperimentale sul territorio del comune di Grottaferrata”;
- la determinazione dirigenziale n. del avente ad oggetto “approvazione schema avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di soggetti interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici nel territorio di Grottaferrata;
- la determinazione n. del con la quale viene aggiudicato il servizio di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici nel territorio di Grottaferrata;
Premesso che:
- il Comune di Grottaferrata è impegnato a sviluppare politiche di contrasto all’inquinamento atmosferico, di miglioramento della qualità dell’aria e per il decongestionamento del traffico e dello spazio pubblico con la finalità più generale di elevare la qualità della vita in città per tutti i cittadini. In quest’ottica si persegue l’obiettivo di ridurre l’uso dei veicoli motorizzati privati anche con lo sviluppo di azioni volte alla promozione e potenziamento delle forme di mobilità alternativa in sharing a flusso libero con monopattini elettrici individuando sul mercato, in via sperimentale e non esclusiva, operatori di servizi in sharing interessati allo svolgimento di tale servizio.
- L’Amministrazione sta portando avanti un intenso programma di riqualificazione e valorizzazione del contesto urbano all’insegna della rigenerazione urbana, del risanamento ambientale e della realizzazione di servizi a supporto della mobilità sostenibile.
- In tale ottica l’amministrazione intende che venga fornita una modalità efficiente per il noleggio dei monopattini, secondo una possibilità di pagamento per il quale potrà essere prevista una tariffa minima di utilizzo che preveda una tariffazione al minuto. Tale modalità di pagamento dovrà avvenire avvalendosi di supporti digitali, realizzando un sistema di monopattini elettrici, dotati di interfaccia di bordo con il sistema di gestione offrendo le opportune informazioni per favorire un uso più ampio possibile per gli utenti.
1.PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. OGGETTO
Con la presente Convenzione le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito alla gestione del servizio sperimentale di noleggio di monopattini elettrici con sistema free floating.
3. IMPEGNI DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO
Il soggetto attuatore si impegna a provvedere a propria cura e spese alle seguenti attività:
a) rispettare tutto quanto stabilito dalle norme di riferimento, ossia dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 229 del 04.06.2019, dall’art. 1, comma 75, della Legge n. 160 del 27.12.2019 novellato dal Decreto Legge n. 162/2019 convertito con Legge n. 8/2020;
b) rispettare le tariffe proposte in sede di manifestazione di interesse che non potranno essere modificate nel corso del periodo di gestione; le tariffe potranno inoltre essere modulate sulla base della durata del noleggio, e prevedere sconti e/o tariffe promozionali, con abbonamenti, giornalieri, settimanali o mensili;
c) fornire l’“App” per la gestione del servizio, tenendo conto che è auspicabile la massima integrazione del servizio in questione con altre tipologie di servizio, quali parcheggi pubblici, trasporto pubblico locale, mobilità ciclabile, etc.;
d) garantire un servizio di pronto intervento e controllo dei monopattini forniti, con rimozione di quelli eventualmente abbandonati o posteggiati in modo improprio o in aree vietate; garantire un pronto intervento immediato e comunque nell’arco di 30 minuti dalla segnalazione, salvo tempi minori offerti in sede di manifestazione di interesse, a tal fine fornisce i recapiti presso i quali attivare il pronto intervento (numero telefonico, fax, mail, PEC. ); nel caso di mancato intervento/rimozione nei tempi di cui sopra o
offerti in sede di manifestazione di interesse, il Comune provvederà alla rimozione, imputando i costi dell'operazione al gestore;
e) garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei monopattini, acconsentendo a controlli periodici a campione da parte del Comune tramite propri rappresentanti; adempiere, entro 15 giorni dalla relativa contestazione, qualora da tali controlli dovessero emergere criticità meritevoli di interventi di manutenzione;
f) predisporre un sistema di notifica all'utente del mancato rispetto delle norme, fino a escluderlo dal servizio, in caso di ripetute inadempienze e comunque nel caso di particolare gravi delle contestazioni;
g) collaborare per l'avvio e la gestione di campagne promozionali organizzate dal Comune che sostengano la mobilità sostenibile ed elettrica, in occasione di eventi, di iniziative particolari, anche in accordo con altri soggetti pubblici o privati, quali scuole, attività commerciali e turistiche, settore dei trasporti sia pubblici che privati etc..;
h) sanificare complessivamente e approfonditamente i mezzi almeno una volta alla settimana e, il manubrio in occasione della ricarica giornaliera, ovvero rispettare la maggiore frequenza degli interventi di sanificazione, eventualmente, offerta in sede di manifestazione di interesse;
i) individuare, eventuali, stazioni di raccolta e ricarica dei dispositivi, assumendo a proprio carico ogni onere tecnico-amministrativo, autorizzatorio e/o concessorio ed economico;
j) avviare il servizio di che trattasi entro 60 giorni dall’autorizzazione del Comune;
k) garantire che il numero di monopattini effettivamente disponibili all’utenza non sia mai inferiore all’85% della flotta dichiarata in sede di manifestazione di interessi;
l) presentare adeguata polizza assicurativa per la RCT, inclusa la copertura dei danni alle strutture e dei danni subiti dagli utilizzatori del servizio come da prescrizioni del Decreto n. 209/2005 art.128 importo aggiornato dall’ art. 1, comma 1, D.M. 9 giugno 2017;
I monopattini elettrici per il servizio di noleggio free floating sul territorio comunale devono avere le seguenti caratteristiche:
1. I mezzi dovranno essere omologati e possedere le caratteristiche previste dal Decreto Ministeriale MIT n. 229/2019, dell’art. 1, comma 75, della L. n. 160/2019 novellato dal D.L. n. 162/2019 convertito con L. n. 8/2020, ovvero:
a) essere dotati di motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W;
b) non possono essere dotati di posto a sedere per l’utilizzatore e sono destinati ad essere utilizzati da quest’ultimo con postura in piedi;
c) essere dotati di regolatore di velocità configurabile, che comunque non deve superare i 25 km/h;
d) riportare la relativa marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE;
e) essere provvisti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva;
f) essere provvisti di sistema di georeferenziazione in grado di delimitare l’area di attivazione del servizio con un margine di errore possibilmente non superiore a 40- 50mt;
Il soggetto attuatore del servizio di noleggio di monopattini elettrici si impegna a informare l’utilizzatore del servizio sui punti seguenti:
a) potranno condurre i monopattini qualora abbiano compiuto 14 anni di età;
b) con età inferiore a diciotto anni avranno, altresì, l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo;
c) non potranno trasportare passeggeri, cose o animali, utilizzare il monopattino come traino o farsi trainare da animali o da un altro veicolo;
d) dovranno mantenere un andamento regolare, in relazione al contesto di circolazione e devono evitare manovre brusche ed acrobazie;
e) dovranno procedere su un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;
f) dovranno attenersi alle istruzioni d’uso riportate nel manuale di ciascun dispositivo, nonché alle prescrizioni del locatore;
g) dovranno attenersi rigorosamente al rispetto delle velocità stabilite in ciascuna area di transito;
4. IMPEGNI DEL COMUNE
Il Comune di Grottaferrata si impegna:
a) nelle attività di promozione in collaborazione con il/i gestore/i;
b) nell’installazione di apposita segnaletica verticale, prevista dal Decreto del MIT n. 229 del 04.06.2019;
5. IMPEGNO DELLE PARTI
Con la presente Convenzione le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto nella presente Convenzione.
6. DURATA
La Convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 12 mesi; L’Amministrazione Comunale e il soggetto/i gestore/i, di comune accordo, potranno prorogare il servizio agli stessi patti e condizioni per ulteriori 12 mesi. È data facoltà al gestore di sospendere momentaneamente il servizio, qualora si verificassero situazioni che possono compromettere potenzialmente la sicurezza degli utenti (es. condizioni metereologiche avverse, etcc..), dandone preventiva comunicazione all’Amministrazione Comunale tramite pec
7. ONERI DIRETTI E INDIRETTI
I Ciascuna parte si farà carico degli oneri diretti e indiretti derivanti dalle attività assunte a proprio carico in virtù della presente Convenzione.
8. NON ESCLUSIVITA’ DEL SERVIZIO
Il Comune di Grottaferrata in occasione di eventi particolari, si riserva la facoltà di richiedere al gestore/i un aumento temporaneo dei dispositivi in circolazione.
9. COMUNICAZIONE
Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione alla promozione della micromobilità elettrica di cui alla presente Convenzione
10. RISERVATEZZA
La presente Convenzione, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù della suddetta Convenzione, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione della Convenzione. Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:
a) utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dalla presente Convenzione;
b) restituire o distruggere i dati riservati al termine della presente Convenzione e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
c) imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento della presente Convenzione;
d) adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto. Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all’altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:
a) informare appena legalmente possibile per iscritto l’altra parte;
b) limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste. Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione della presente Convenzione o comunque l’indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto della presente Convenzione, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.
11. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
La Convenzione non attribuisce al soggetto attuatore alcun diritto di proprietà anche intellettuale relativo ai documenti messi a sua disposizione dall’Ente, ovvero ai documenti e ai dati che verranno elaborati dal medesimo in adempimento delle attività affidate. Ogni dato raccolto, rilevato ed elaborato deve essere messo a disposizione del Comune in forma chiara, strutturata e in formati condivisi.
12. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di Protezione dei Dati"), il Comune di Pescara fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei Vostri dati personali da Voi forniti e/o acquisiti presso terzi ai fini del processo di qualificazione della Vostra impresa per l’eventuale inserimento/aggiornamento nei nostri elenchi fornitori/contrattisti, nonché per la valutazione dell'Offerta contrattuale e l'eventuale successiva gestione del contratto qualora assegnato alla Vostra Impresa. In tale sede potranno o dovranno essere raccolti e trattati dati personali relativi alla Vostra impresa, ai suoi dipendenti, collaboratori e agli eventuali subappaltatori. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è il Comune di Grottaferrata, con sede in Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx,0 Finalità del trattamento e presupposto giuridico del trattamento a. Finalità di legge necessarie: trattamento necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento I Vostri dati personali potranno essere trattati, senza la necessità del Vostro consenso, nei casi in cui ciò sia necessario per adempiere a obblighi derivanti da disposizioni di legge, normativa comunitaria, nonché di norme, codici o procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni competenti.
13. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE
La presente Convenzione sarà governata e interpretata secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta bonariamente relativa all’interpretazione, esecuzione, risoluzione o applicazione della presente Convenzione o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale territorialmente competente. Qualsiasi modifica o deroga della presente Convenzione dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti. La Convenzione, che è stata liberamente negoziata tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà firmata digitalmente.
14. RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
In caso di mancato adempimento da parte del soggetto/i attuatore/i degli obblighi di cui alla presente Convenzione, in particolare all’art. 3, è prevista la risoluzione della presente Convenzione e conseguente la rimozione dei monopattini elettrici dello stesso/i entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Comune. In caso di ritardo/inadempimento a quest’obbligo, la rimozione verrà effettuata dal Comune in danno del soggetto/i attuatore/i; in particolare: l’inadempienza degli obblighi di cui alle lettere a), b), d), e), h), J), K), del citato paragrafo 3, contestate dal Comune con PEC, comporterà la risoluzione della Convenzione con l’operatore, interrompendo la prosecuzione dell’attività. ù
15. RINVIO ALLE LEGGI
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.