RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI Clausole campione

RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI. 1. Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche: - Istituzioni scolastiche educative; - Istituti con annesse aziende agrarie; - Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI. (Art. 52 del CCNI 31.08.99)
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI. 1. Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle istituzioni di alta cultura strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI. Considerato che i Collaboratori Scolastici sono soggetti a regimi di orario articolati su più turni e che la Scuola è strutturata con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore e che quindi sono presenti i requisiti di cui all’art. 55 del CCNL, l’orario di lavoro è di 35 ore settimanali per i Collaboratori Scolastici che effettuano la turnazione nel periodo intercorrente tra l’inizio e la conclusione delle lezioni.
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI. 1. Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settima- nali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coin- volto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’amplia- mento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche: - Istituzioni scolastiche educative; - Istituti con annesse aziende agrarie; - Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI. 1. Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche: - istituzioni scolastiche educative; - istituti con annesse aziende agrarie; - scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI. In riferimento all’art. 55 del CCNL vigente è destinatario della riduzione dell'orario a 35 ore settimanali il personale adibito a regimi di lavoro articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni di orari individuali rispetto all'orario ordinario, finalizzati all' ampliamento dei servizi all'utenza con scuola aperta per oltre 10 ore per almeno 3 giorni. In ordine alla predetta fattispecie, si ritiene che la possibilità di usufruire delle 35 ore settimanali non può che essere limitata al solo personale effettivamente adibito a regimi di orario articolato su più turni o coinvolto in sistemi di orario caratterizzati da significative oscillazioni degli orari individuali e che la riduzione di orario non vada, invece estesa in forma generalizzata. Parimenti la riduzione di orario non può essere prevista per il personale che effettui un turno fisso o che solo sporadicamente effettui qualche rientro pomeridiano. Nell’Istituto Comprensivo ci sono le condizioni per applicare la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali al plesso della Scuola secondaria di Primo grado e nella Scuola dell’Infanzia e si concorda che: • Usufruiscono delle 35 ore i collaboratori scolastici il cui orario settimanale di servizio si articola su turni diversificati, con organizzazione oraria settimanale che preveda l’effettuazione delle 35 ore.
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI. Destinatario della riduzione dell’orario a 35 ore settimanali è il personale della scuola adibito a regimi di lavoro articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni di orari individuali rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza (vedasi all’art. 27 l’ articolazione dell’orario di lavoro degli Assistenti Xxx.xx e dei Collaboratori Scolastici) ossia: - Tutto il personale d’istituto presterà servizio per 35 ore settimanali
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI. Art. 45 – Chiusura prefestiva
RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI. Sussistendo nell’Istituto le condizioni previste dal vigente CCNL e in riferimento all’articolo 38 del presente Contratto d’Istituto, per il periodo dal mese di settembre al mese di luglio escluso quello delle vacanze natalizie di ogni anno scolastico, nei confronti del personale è applicata una riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali. La riduzione avverrà attraverso accumulo e recupero a giorni interi. L’orario individuale di lavoro effettivo settimanale rimane di 36 ore (la trentaseiesima ora corrisponde all’ultima dell’ultimo giorno settimanale lavorativo del dipendente); il relativo conguaglio, orario a credito (36 contro 35) sarà accumulato e recuperato con giorni di riposo compensativo da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Istituto. Il recupero compensativo se legato alle ferie estive non può superare il 50% (4gg.) L’orario ridotto non si applica nei periodi dal 24/12/2022 al 07/01/2023 e dal 13/07/2023 al 31/08/2023.