Riconsegna dell’area Clausole campione

Riconsegna dell’area. Al momento della riconsegna, l’area dovrà essere in perfette condizioni di manutenzione e ciò sarà constatato in contraddittorio con i tecnici dello Sponsee predisposti. Alla scadenza della scrittura privata, nonché nei casi di risoluzione o recesso della stessa, gli obblighi contrattuali rimangono a carico dello Sponsor fino alla sottoscrizione congiunta di un verbale di riconsegna dell’area che verrà predisposto dall’Ufficio Comunale competente previa verifica dello stato dell’area verde. In caso di rilievo negativo, lo Sponsee si riserva la facoltà di richiedere allo Sponsor tutti gli interventi dovuti e necessari alla corretta manutenzione dell’area, prima di procedere alla firma del verbale di riconsegna. Eventuali danni dovranno essere immediatamente sanati dallo sponsor.
Riconsegna dell’area. Alla scadenza della concessione l’aggiudicatario dovrà provvedere alla riconsegna dell’area nello stato di fatto originario. Le attrezzature e gli arredi installati nell’area dovranno essere rimossi salvo le ipotesi di eventuale presa in carico degli stessi da parte di soggetti subentranti nella gestione o da parte dell’Amministrazione Comunale per interesse e finalità pubbliche. I beni dell’aggiudicatario che non fossero rimossi entro la data indicata dall’Amministrazione saranno trattati, a cura dell’Ente, a totale carico e recupero delle relative spese del gestore inadempiente. Nel caso siano riscontrati danni alle strutture di proprietà del Comune, lo stesso potrà rivalersi sul gestore, attivando il deposito cauzionale e contabilizzando in toto il danno. Per quanto non previsto si applicano le norme del Codice Civile sul comodato d’uso.
Riconsegna dell’area. Al termine della concessione o qualora la Società, prima delle scadenza della medesima, intendesse recedere dall’iniziativa, tutta l'area dovrà essere restituita ai legittimi proprietari nelle stesso stato in cui è stata consegnata, attraverso le completa rimozione di tutti gli impianti, le attrezzature e le opere superficiali, che a giudizio dell’ufficio tecnico comunale possano costituire intralcio a qualsiasi attività o utilizzazione del terreno stesso, procedendo allo sgombero delle macerie con smaltimento delle stesse in conformità al D.lgs. n. 22 del 05 Febbraio 1997 e successive modificazioni e integrazioni. La Società Fri-El Campidano S.r.l. conferma, come previsto dalla precedente convenzione, la stipula e il mantenimento di una fideiussione bancaria o assicurativa nelle forme prevista dalla legge, di importo pari a € 50.000,00 (Euro Cinquantamila/00), per ogni turbina, quindi per complessivi € 450.000,00 (Euro Quattrocentocinquantamila/00), valida per tutta al durata della presente convenzione a garanzia delle clausole in essa contenute.
Riconsegna dell’area. Il concessionario si impegna, a fine concessione, a sue spese, a riconsegnare l’area concessa ripristinando lo stato attuale dei luoghi. In nessun caso nessun indennizzo, rimborso e/o compenso a qualsiasi titolo potrà essere vantato dal concessionario. In caso di mancato ripristino dei luoghi, dopo semplice richiesta scritta al concessionario, il Comune concedente provvederà a spese del concessionario mediante escussione della cauzione, addebitando eventuali superiori spese al concessionario stesso.
Riconsegna dell’area. Il concessionario si impegna, a fine concessione, a sue spese, a riconsegnare i beni concessi ripristinando lo stato attuale dei luoghi ed il manufatto in buono stato di conservazione generale, compresa ogni eventuale incorporazione o miglioria. Grava inoltre sul concessionario alla scadenza l’onere di sgomberare a propria cura e spese il ristorante e l’area di tutti i beni mobili acquistati e/o utilizzati e/o installati, senza che nulla il concessionario possa pretendere. Il concessionario dovrà ripristinare lo stato dell’area nei tempi tecnici che verranno comunicati al concessionario dall’Amministrazione Comunale previo sopraluogo congiunto. Decorso il termine fissato per il ripristino dello stato dei luoghi, l’Amministrazione Comunale provvederà direttamente addebitando al concessionario le relative spese ed oneri qualora il concessionario stesso non abbia provveduto nei termini previsti, salvo risarcimento del maggior danno. Il concessionario con la stipula del contratto di concessione assume l’obbligo della riconsegna dell’area concessa e del ripristino e sgombero a sue spese di eventuali strutture ivi realizzate e/o beni secondo gli obblighi come sopra indicati anche nei casi di risoluzione, recesso, revoca e/o interruzione del contratto prima della scadenza pattuita.
Riconsegna dell’area. In caso di cessazione definitiva del Parco Eolico, la Società provvederà, a proprie spese, alla rimozione delle torri, delle pale, delle navicelle, delle relative cabine di macchina, delle linee elettriche e di ogni altro componente del Parco Eolico che sia rimovibile ed al conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente, rimanendo comunque esclusa l’attribuzione al Comune stesso degli elementi del Parco Eolico, che rimarranno in ogni caso di proprietà della Società. Inoltre, la Società si impegna al rispetto delle modalità attuative della dismissione dell’impianto secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1550 al punto 2.3.6 commi a), b) e c).
Riconsegna dell’area. Al termine della concessione, il manufatto e gli arredi dovranno esse- re rimossi e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi. Il concessionario si impegna a riconsegnare l’area concessa libera da persone e cose e in buono stato, sia di manutenzione che di puli- zia, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno, entro e non oltre 20 giorni dalla scadenza del presente contratto. Entro il suddetto termine, il concessionario dovrà provvedere a pro- pria cura e spese anche alla variazione catastale conseguente alla rimozione del chiosco. All’atto della riconsegna verrà redatto e firmato apposito verbale, in contraddittorio tra le parti. Il Comune concedente, in caso di mancato rilascio dell'area nei ter- mini suindicati o alla scadenza anticipata, potrà avvalersi di tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento per rientrare in possesso dell'area stessa, rinunciando fin da ora il concessionario ad opporre eccezioni di qualsiasi genere. Il concessionario potrà far valere solo successivamente alla riconse- gna degli impianti le proprie ragioni avanti all’Autorità di cui al suc- cessivo articolo 20. La cauzione verrà svincolata solo successivamente alla riconsegna dell'area e dopo l’accertamento relativo all’assenza di danni attestata dall’apposito verbale firmato in contraddittorio dalle parti.
Riconsegna dell’area. Al termine della convenzione o qualora la Società, prima della scadenza della medesima, intendesse, a costruzione avvenuta, recedere dall'iniziativa, o in caso di revoca della Concessione tutta l'area dovrà essere restituita ai legittimi proprietari nello stesso stato in cui risulta consegnata, rimuovendo tutte le attrezzature, le opere superficiali, quelle provvisionali e sgomberando le eventuali macerie, da conferire in discarica autorizzata allo smaltimento degli stessi, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi distanza dall’area interessata dall’impianto, con la successiva consegna della relativa certificazione di avvenuto conferimento del materiale suddetto. Solo a seguito di tali adempimenti il Comune rilascerà quietanza per lo svincolo delle polizze fidejussorie. In caso di inadempienza da parte della Società, tali adempimenti saranno realizzati a cura del Comune, mediante l’utilizzo delle polizze fidejussorie all’uopo contratte dalla Società.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).