Richiamo in servizio Clausole campione

Richiamo in servizio. 1. L’impresa può richiamare in servizio il lavoratore in ferie, prima del termine del periodo di ferie assegnato, quando necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del lavoratore di completare le ferie in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso delle spese sostenute, e do- cumentate, per il fatto dell’anticipato ritorno.
Richiamo in servizio. Si ha richiamo in servizio quando, per motivazioni organizzative legate alla continuità del servizio, la lavoratrice o il lavoratore che si trovano in riposo, vengono richiamati ad effettuare una prestazione lavorativa con un preavviso non superiore a 24 ore. Nel caso in cui la prestazione richiesta abbia luogo, il richiamo sarà compensato forfetariamente con Euro 6,00. La prestazione darà luogo a quanto previsto dall'art. 52.
Richiamo in servizio. 1. Se la lavoratrice o il lavoratore in riposo venga richiamato in sevizio a fronte di esigenze organizzative per svolgere la prestazione lavorativa con preavviso non superiore a 24 ore spetta un’indennità pari a € 6,00 nel caso di prestazione effettuata.
Richiamo in servizio. 1. Alla lavoratrice o al lavoratore in riposo, richiamati in sevizio per far fronte a esigenze organizzative con un preavviso non superiore a 24 ore spetta, in caso di prestazione effettuata, un compenso orario lordo forfettario aggiuntivo pari a € 6,00.
Richiamo in servizio. Art. 43 – Lavoro non soggetto a limitazioni di orario Art. 44 – Lavoro minorile
Richiamo in servizio. Art. 43 – Lavoro non soggetto a limitazioni di orario
Richiamo in servizio. 2.12.1 E’ considerata richiamo in servizio l’esigenza aziendale determinante la presenza in servizio di un dipendente durante un giorno di riposo o fuori dell’orario di lavoro programmato.
Richiamo in servizio. In caso di richiamo in servizio di un lavoratore in sospensione, lo stesso è esonerato dall'obbligo di rientrare solo se è in grado di documentare d'essere occupato temporaneamente nello stesso periodo presso un altro datore di lavoro.

Related to Richiamo in servizio

  • Anzianità di servizio L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore inizia di fatto la prestazione lavorativa nell'Istituto, quali che siano le mansioni ad esso affidate. Le frazioni di anno saranno considerate a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi e le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno considerate mese intero.

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • DICHIARAZIONI A VERBALE 1) Ex livello di funzione per i Quadri - si precisa che i due minimi per la categoria Quadri di cui al comma 2 del presente articolo e riportati nella tabella “minimi contrattuali” in calce all’art. 35 (“struttura retributiva”) sono comprensivi degli importi nelle precedenti contrattazioni denominati “ livelli di funzione”, rispetti- vamente nella misura dell’8% e 16%.

  • OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI L’oggetto dell’appalto è l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in immobili in proprietà/uso dell’Amministrazione regionale e degli enti del Sistema Regione, ex art. 1 comma 2bis della L.R. 31/98, e degli enti del Sistema dell'amministrazione territoriale e locale, ex art.1 comma 2ter della L.R. 31/98 alle condizioni sotto riportate. Lo strumento utilizzato per la qualificazione degli Operatori economici e l’aggregazione della domanda è l’Accordo quadro, così come definito dall’articolo 54 del Codice. Il fabbisogno complessivo dell’Accordo quadro è rappresentativo della somma dei quantitativi presunti degli Appalti specifici che potranno essere aggiudicati in virtù dell’Accordo stesso, ed è strettamente correlato all’adesione delle Stazioni appaltanti nel corso della durata di operatività dell’Accordo quadro e alle necessità che effettivamente si manifesteranno. Il dimensionamento dei lotti è stato calcolato sia sulla base di dati storici delle amministrazioni del Sistema Regione, che sui dati in possesso della CRC ed elaborati durante la fase di programmazione e di rilevamento dei fabbisogni del Sistema Regione, poi confluito nella Delibera della Giunta regionale n. 26/8 del 24.05.2018 con la quale vengono approvati il Piano degli Affidamenti e la Pianificazione operativa della Centrale Regionale di Committenza; questi dati, quindi, sono stati proiettati sulla durata complessiva dell’Accordo quadro che è pari a 24 mesi. Il valore stimato dell’Accordo quadro, rappresentativo della somma dei valori presunti degli Appalti specifici che potranno essere aggiudicati in virtù dell’accordo stesso, secondo quanto disposto dal comma 9 dell’articolo 35 del Codice, è pari ad € 23.400.000,00 + IVA. (ventitremilioniquattrocentomila/00 euro). L’importo complessivo è stato elaborato tenuto conto del Prezziario della Regione Sardegna di cui all’allegato n. 1 alla Delib. G.R. n. 19/39 del 17.4.2018, prima parte relativa ai costi elementari, i prezzi dei semilavorati e delle voci finite, e il precedente Prezziario per le parti non aggiornate dal suddetto e di cui alle Delibere della Giunta Regionale n. 51/20 del 20 dicembre 2007, n. 21/50 dell’8 aprile 2008, n. 40/12 del 22 luglio 2008 e n.10/56 dell’11/02/2009. Il Prezziario, come decritto, costituirà la base sulla quale l’Operatore economico, in fase di partecipazione all’Accordo quadro, dovrà presentare il proprio ribasso. L’offerente si impegna, pertanto, con la sua partecipazione alla procedura, a soddisfare le effettive e reali necessità che scaturiranno dagli Appalti specifici delle singole Stazioni appaltanti. Gli specifici fabbisogni, infatti, saranno, definiti dalle Stazioni appaltanti aderenti all’Accordo quadro, all’atto di indizione dei singoli Appalti specifici. L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la CRC costituendo, unicamente, la regolamentazione per l’aggiudicazione degli Appalti specifici, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 54, comma 4, lett. c), del Codice e nel suo ruolo di soggetto aggregatore ai sensi dell’articolo 37 del Codice. La Stazione appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non idonee in relazione all’oggetto, non confacenti alle proprie esigenze e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico. L’appalto è suddiviso in n.10 lotti. I lotti sono differenziati tenendo conto sia dell’area geografica che delle qualificazioni degli Operatori economici per le lavorazioni oggetto della procedura, in ragione della storicità degli affidamenti, al fine di favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese, ex art 51 del Codice, e preservare, al contempo, l’interesse alla partecipazione delle aziende di maggiori dimensioni. La ragione di tale modalità di suddivisione risponde alla necessità di consentire alle imprese del settore di partecipare e operare nel modo più efficace possibile con il conseguente duplice beneficio: • per il mercato, posto che le imprese di settore possono confrontarsi pienamente e liberamente nel rispetto della propria capacità organizzativa e delle qualifiche; • per le Stazioni appaltanti e, quindi, per la collettività sia in termini di qualità dei lavori resi dal miglior offerente sia in termini di prezzi allo stesso corrisposti. La prima fase della procedura, è gestita dalla CRC, ed è finalizzata ad ammettere più Operatori nei diversi lotti, sulla base delle offerte tecniche ed economiche presentate. Alla fine di questa fase, gli Operatori economici saranno ordinati in una graduatoria stilata sulla base dei punteggi finali dati dalla sommatoria dei punti ricevuti per l’offerta tecnica e per quella economica. Tale elencazione è finalizzata soltanto ad individuare gli Operatori economici aggiudicatari dell’Accordo quadro che saranno chiamati, nella seconda fase, a presentare offerta su invito delle Stazioni appaltanti. L’Accordo quadro, quindi, stabilisce tutte le condizioni, fisse o da stabilire, nel rispetto dei limiti indicati nel medesimo, per l’aggiudicazione dei singoli Appalti specifici da parte delle singole Stazioni appaltanti aderenti. L’aggiudicazione degli Appalti specifici avverrà sulla base di elementi di rinegoziazione, indicati nella presente documentazione di gara (paragrafo 7), con la riapertura del confronto competitivo esclusivamente sull’elemento prezzo tra gli Operatori economici parti dell' Accordo quadro, conformemente al disposto dell’articolo 54, comma 4, lettera c) del Codice. Le Stazioni appaltanti potranno aderire, e quindi attivare gli Appalti specifici, se intendono affidare contratti di importo superiore a € 150.000. L’adesione all’Accordo quadro da parte delle Stazioni appaltanti è subordinata all’applicazione del comma 5 dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016 e del comma 3 dell’art 10 delle Linee guida della CRC RAS, “Linee guida per la centralizzazione degli appalti di lavori, servizi e la fornitura di beni nell’ambito del territorio regionale”, secondo cui per le gare relative ai lavori pubblici è previsto un contributo al funzionamento della CRC pari allo 0,50% dell’importo dei lavori a base d’asta sino all’importo massimo di Euro 60.000,00, da prevedere, nel quadro economico di progetto alla voce “somme a disposizione”, da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici. Le Stazioni appaltanti, per gli affidamenti superiori a € 150.000 e sino a € 309.600 incluso, accederanno ai lotti per la cui qualifica è necessaria la classifica I, mentre accederanno ai lotti per i quali è necessaria la classifica II per gli affidamenti superiori a € 258.000 e fino a € 619.200 incluso. Tutti gli importi si intendono al netto dell’iva. Ciascun Appalto specifico, aggiudicato dalla singola Stazione appaltante aderente, non potrà superare l’importo massimo affidabile per la classifica di appartenenza, incrementata del quinto d’obbligo (€ 309.600 per la classifica I, € 619.200 per la classifica II). Pertanto, gli Operatori economici selezionati che hanno partecipato ai lotti 1, 3, 5, 7 e 9 il cui requisito di accesso, nella categoria OG1, è la classifica I non potranno avere singoli affidamenti, da ogni Stazione appaltante, superiori all’importo della classifica aumentato del quinto, ossia € 309.600. Le singole Stazioni appaltanti, al contempo, potranno procedere ad Appalti specifici, per i lotti di interesse, con i medesimi limiti di aggiudicazione. Ad esempio, se la Stazione appaltante avrà necessità di affidare lavori oggetto del presente Accordo quadro per un importo superiore a € 150.000 e fino a € 309.600 incluso, ricorrerà ai lotti che hanno Operatori economici con la classifica I, per la zona geografica di interesse. Nell’ipotesi di importi superiori a € 258.000 e fino a € 619.200 incluso (massimo affidabile della classifica II) ricorrerà ai lotti ai quali hanno avuto accesso Operatori qualificati con la classifica II, ovvero ai lotti 2,4,6,8 e 10. All’esito di detti confronti, l’Operatore economico aggiudicatario dell’Appalto specifico stipulerà un contratto attuativo con l’Amministrazione aggiudicatrice. Lotto Descrizione lavori CPV Categoria e classifica Importo CIG 1 Manutenzione ordinaria e straordinaria 45450000-6 OG1 - I € 2.600.000,00 7638695287 2 Manutenzione ordinaria e straordinaria 45450000-6 OG1 - II € 3.000.000,00 763870284C 3 Manutenzione ordinaria e straordinaria 45450000-6 OG1 - I € 2.600.000,00 7638707C6B 4 Manutenzione ordinaria e straordinaria 45450000-6 OG1 - II € 3.000.000,00 7638713162 5 Manutenzione ordinaria e straordinaria 45450000-6 OG1 - I € 2.200.000,00 7638719654 6 Manutenzione ordinaria e straordinaria 45450000-6 OG1 - II € 1.100.000,00 763878197D 7 Manutenzione ordinaria e straordinaria 45450000-6 OG1 - I € 2.200.000,00 7638786D9C 8 Manutenzione ordinaria e straordinaria 45450000-6 OG1 - II € 1.100.000,00 76387900ED 9 Manutenzione ordinaria e straordinaria 45450000-6 OG1 - I € 2.600.000,00 76387976B2 10 Manutenzione ordinaria e straordinaria 45450000-6 OG1 - II € 3.000.000,00 7638806E1D Tabella n. 2 – Descrizione dei lotti Lotto Lavorazione Cat. Class. Qualificazione obbligatoria (si/no) Importo Lotto (€) % Indicazioni speciali ai fini della gara Prevalente o scorporabile Subap- paltabile 1 Edifici civili e industriali OG1 I si € 2.600.000 100 prevalente max 30% 2 Edifici civili e industriali OG1 II si € 3.000.000 100 prevalente max 30% 3 Edifici civili e industriali OG1 I si € 2.600.000 100 prevalente max 30% 4 Edifici civili e industriali OG1 II si € 3.000.000 100 prevalente max 30% 5 Edifici civili e industriali OG1 I si € 2.200.000 100 prevalente max 30% 6 Edifici civili e industriali OG1 II si € 1.100.000 100 prevalente max 30% 7 Edifici civili e industriali OG1 I si € 2.200.000 100 prevalente max 30% 8 Edifici civili e industriali OG1 II si € 1.100.000 100 prevalente max 30% 9 Edifici civili e industriali OG1 I si € 2.600.000 100 prevalente max 30% 10 Edifici civili e industriali OG1 II si € 3.000.000 100 prevalente max 30%

  • DICHIARAZIONE A VERBALE Le parti confermano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Xxxxx Xxxxx e degli altri Organismi paritetici di settore. E’ abolito l’art. 14 del ccnl 29 gennaio 2000. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo , l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato nel lavoro. La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi . Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti , ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi. Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui al comma 1, del Dlgs n. 276/2003. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • la durata; • il periodo di prova, cosi come previsto per il livello di inquadramento attribuito; • l’orario di lavoro, determinato in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale. L’ inquadramento del lavoratore è quello dell’operaio comune per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e dell’operaio qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di quarto livello; per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l’inquadramento economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato. Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati : Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale,potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e- learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione teorica sarà effettuata presso le scuole edili, sulla base di un programma predisposto dal Formedil . La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore. La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione predisposto dal Formedil. Le parti si riservano di adeguare l’attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia. Per l’assunzione in prova e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli articoli 2 e 43 del vigente c.c.n.l. L’orario di lavoro è disciplinato dall’art.5 del vigente c.c.n.l Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta giorni. Nell’ambito di tale periodo l’azienda applicherà il c.c.n.l. e il c.c.p.l.. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con l’esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti:

  • Dichiarazione comune Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali pattuite in occasione del presente rinnovo non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • ESECUZIONE IN DANNO Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, Zètema potrà affidare ad altro soggetto, senza alcuna formalità, l’esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall’Appaltatore, con addebito a quest’ultimo dell’eventuale maggior costo e fermo restando il diritto di Zètema al risarcimento dell’eventuale maggior danno. L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso possa incorrere.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicura- tore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.