REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE Clausole campione

REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d.FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 per cento rispetto al prezzo originario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna Annualità Il prezzo è comprensivo di ogni onere connesso all’esecuzione dei servizi richiesti da Capitolato e si in- tende formulato dall’impresa dopo accurata analisi dei documenti di gara ed a proprio rischio.
REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE. Il corrispettivo annuale richiamato nell'art. 10 rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno dalla stipula del contratto. Successivamente, compreso l’eventuale periodo di rinnovo/proroga previsto all’art. 5 del presente capitolato, sarà aggiornato annualmente sulla base dell’intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo, riferito al mese corrispondente dell’anno precedente, per l’indice medio dei prezzi al consumo per l'intera collettività (indice NIC).
REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE. La revisione annuale del prezzo contrattuale viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal funzionario responsabile dell'acquisizione del servizio sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5, D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui tali dati non fossero disponibili, si farà riferimento all’Indice (medio) nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), mensilmente pubblicato dall’Istituto nazionale di statistica, applicato ai costi dei fattori di produzione del servizio di che trattasi (stimati nella misura di 39% dell’importo contrattuale), escluso l’utile di impresa, e, quanto al costo del lavoro (stimato nella misura di 55% dell’importo contrattuale), nella misura degli aumenti delle retribuzioni del personale stabiliti nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente“ratione temporis”. Raccolta porta a porta e trasporto RSU e assimilati (52 passaggi) 58.708,00 Raccolta porta a porta e trasporto frazione umida (104 passaggi) 117.416,00 Raccolta porta a porta e trasporto carta e cartone (26 passaggi) 14.092,00 Trasporto carta e cartone: Euro 117,00 x 70 svuotamenti 8.190,00 Noleggio di un cassone da m3 28 per raccolta carta a cartone 597,00 Raccolta porta a porta e trasporto verde (26 passaggi) 14.092,00 Trasporto verde: Euro 117,00 x 60 svuotamenti 7.020,00 Noleggio cassone da m3 28 per raccolta verde 597,00 Trasporto legno. Euro 117,00 x 40 svuotamenti 4.680,00 Noleggio di un cassone da m3 28 per raccolta legno 597,00 Trasporto RAEE: Euro 117,00 x 8 svuotamenti 936,00 Noleggio cassone da m3 28 per raccolta RAEE 597,00 Ritiro RAEE a domicilio su chiamata: Euro 216,00 x 48 ritiri 10.368,00 Trasporto di polistirolo tramite big bag: Euro 117,00 a ritiro per 4 ritiri 468,00 Trasporto di pneumatici: Euro 246,00 a ritiro per 4 ritiri 984,00 Trasporto ingombranti: Euro 117,00 x 140 svuotamenti 16.380,00 Noleggio cassone da m3 28 per raccolta ingombranti 597,00 Trasporto inerti: € 117,00 x 18 svuotamenti 2.106,00 Noleggio cassone da m3 17 per raccolta inerti 597,00 Trasporto rifiuti cimiteriali e siringhe, con fornitura contenitori: Euro 235,00 per 4 ritiri 940,00 Trasporto rifiuti etichettati con simbolo “T” o “F”, con fornitura contenitori: Euro 235,00 a ritiro per 4 ritiri 940,00 Trasporto batterie e pile esauste, con fornitura contenitori: Euro 286,00 per 4 ritiri 1.114,00 Trasporto cartucce esauste di toner, con fornitura contenitori: Euro 235,00 per 4 ritiri 940,00 Trasporto farmaci, con...
REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE. Sono espressamente escluse rivalutazioni del prezzo dell’appalto fatta eccezione per la rivalutazione secondo l’indice medio d’aumento dei prezzi al consumo (FOI) rilevato dall’ISTAT a decorrere dal secondo anno successivo all’aggiudicazione. Il prezzo, inoltre, può essere revisionato nelle fattispeci indicate nell’art. 14 del Capitolato speciale di appalto.
REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE. Si precisa che a norma dell’art. 29 del D.L. 04/2022, convertito con Legge 28/03/2022 n. 25, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a partire dalla seconda annualità contrattuale, le variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante, sulla base dei prezzi standard ri- levati dall’ANAC, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non supe- riore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impie- gati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), editi dalla Camera di Commercio del Comune di Teramo e disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al me- se/anno di sottoscrizione del contratto, nonché accertamenti dei prezzi praticati dai princi- pali produttori e fornitori del settore. Tali variazioni saranno riconosciute soltanto se le stesse risultino accertate in misura superiore al 5% rispetto al prezzo originario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. È ammessa la revisione del prezzo d’concessione sulla base di apposita istruttoria volta a verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi che incidono sul contratto aggiudicato. L’istruttoria potrà esse- re condotta sulla base degli strumenti orientativi ritenuti più idonei e pertinenti rispetto all’oggetto dell’concessione. La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall’operatore economico aggiudicatario dell’concessione e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedi- mento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell’istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell’incremento di prezzo da corrispondere. Per tutto quanto non previsto valgano le previsioni di cui all’art. 165 co. 6 d.lgs. 50/2016 e 175, al fine di garantire il riequilibrio del sinallagma contrattuale.
REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE. ART. 21 -
REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE. Il corrispettivo annuale richiamato nell'art. 16 rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno di durata del servizio. Quanto sopra non tiene conto delle eventuali variazioni di appalto di cui all’art. 5, che verranno valutate e computate con i criteri di cui allo stesso articolo. Successivamente il corrispettivo sarà aggiornato annualmente sulla base dell’intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo, riferito all’anno precedente, per l’indice dei prezzi al consumo per le “famiglie, impiegati e operai”. Pertanto l’aggiornamento del corrispettivo potrà decorrere dalla prima mensilità del servizio successiva alla prima annualità completa e, con lo stesso criterio, dal primo mese di servizio successivo ad ogni annualità seguente. La richiesta di revisione avanzata dalla Ditta Appaltatrice, corredata dai conteggi revisionali dovrà essere approvata dall’Amministrazione comunale con proprio atto; in caso contrario potrà ritenersi sospesa al massimo per 30 giorni per verifiche ed accertamenti. La fatturazione del corrispettivo revisionato potrà avvenire solo successivamente all’approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale. La Ditta Appaltatrice non potrà richiedere revisioni del corrispettivo per frazioni di anno e la richiesta potrà essere presentata solo ad annualità conclusa.
REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE. In relazione al disposto dell’art. 115 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. la revisione periodica dei prezzi viene così disciplinata: - per i primi sedici mesi di svolgimento del servizio e dunque sino al 31 dicembre 2017, il corrispettivo è fisso e invariabile; - a partire dal secondo anno (2018) il concessionario potrà presentare istanza di revisione sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI, al netto dei tabacchi. L’aumento decorrerà dal mese di settembre dell’anno considerato, se l’istanza di revisione verrà presentata entro tale termine. In caso l’istanza di revisione venga presentata dopo il mese di settembre, l’aumento decorrerà dal mese successivo a quello in cui verrà presentata l’istanza. Qualora, nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, le disposizioni e le discipline sopracitate (anche in materia di personale, compreso il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro) dovessero subire aggiornamenti, modifiche e/o integrazioni, il concessionario dovrà attenervi in tutto, senza per questo pretendere compenso alcuno. Il concessionario infine non potrà richiedere alcuna somma aggiuntiva, alcun indennizzo o alcuna modifica al prezzo mensile a bambino nel caso di un numero di bambini iscritti inferiore a quello presunto in sede di gara e utilizzato per determinare il valore della concessione.
REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE. 27 7. CONTRATTO 27
REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE. Il corrispettivo previsto dal presente capitolato non può essere oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto; il prezzo offerto resterà quindi fisso ed invariato per tutta la durata del servizio. In esso si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per l’esecuzione delle prestazioni del servizio in parola. I prezzi praticati si intendono offerti dall’impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono, quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell’appalto.