Responsabilità civile della vita privata Clausole campione

Responsabilità civile della vita privata. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato e/o il suo nucleo familiare e/o i minori in affidamento temporaneo, nei limiti del massimale indicato nel Simplo di Polizza per la Responsabilità per i fatti della vita privata, di quanto questi siano tenuti a pagare - quali civilmente responsabili a termini di legge - a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per:
Responsabilità civile della vita privata. La Compagnia si fa carico di quanto l’Assicurato e gli altri componenti del suo Nucleo Familiare, devono pagare a sensi di legge per danni involontariamente cagionati a Xxxxx per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali a seguito di eventi inerenti la vita privata (diversi da quelli di cui all’art 1.1.1 “Responsabilità civile della conduzione”), quali, ad esempio:
Responsabilità civile della vita privata. Se il contraente/assicurato e gli altri componenti del suo nucleo familiare (compresi gli Animali Domestici) a seguito degli eventi inerenti la vita privata, causano involontariamente a terzi danni per: • morte • lesioni personali • danneggiamenti a cose ed animali la Compagnia si fa carico di quanto devono pagare ai sensi di legge: • il contraente/assicurato • gli altri componenti del suo nucleo familiare • i familiari fino al quarto grado, quali ad esempio i nonni, in caso di fatti commessi da figli minorenni dell’Assicurato in temporanea cura (anche quotidiana).
Responsabilità civile della vita privata. Se: • il Contraente/Assicurato, e • gli altri componenti del suo Nucleo familiare a seguito degli eventi inerenti la vita privata, causano involontariamente a Terzi danni per: • morte • lesioni personali • danneggiamenti a cose ed animali la Compagnia si fa carico di quanto devono pagare ai sensi di legge: • il Contraente/Assicurato, • gli altri componenti del suo Nucleo familiare, • i familiari fino al quarto grado, quali ad esempio i nonni, in caso di fatti commessi da figli minorenni dell’Assicurato a loro affidati in temporanea cura (anche quotidiana). Gli eventi inerenti la vita privata sono di seguito elencati:
Responsabilità civile della vita privata. Qualora l’assicurato sia una persona fisica e risieda nell’azienda agricola, la garanzia comprende i danni occorsi in relazione alla vita privata dell’assicurato e dei familiari con lui conviventi, compresi i danni derivanti: - dalla pratica di attività sportive, di svago e del tempo libero svolte a carattere ricreativo e/o dilettantistico; - dalla conduzione dell’abitazione situata nell’azienda agricola, comprese le pertinenze e le antenne televisive; - dalla detenzione di armi regolarmente detenute, compreso il loro impiego esclusivamente per l’esercizio sportivo e della caccia.
Responsabilità civile della vita privata. Sono esclusi i danni derivanti: - dall’esercizio di qualsiasi attività professionale; - da affari, locazioni o noleggi; - dalla partecipazione a competizioni agonistiche; - dalla proprietà e circolazione di veicoli a motore, natanti e imbarcazioni di qualsiasi tipo.
Responsabilità civile della vita privata. Massimale responsabilità civile dell’esercizio dell’attività: v. polizza Garanzie aggiuntive Garanzia “tutela del reddito” Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “tutela del reddito”, per alcune garanzie, prevede limiti di Risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: Garanzia “tutela legale” Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “tutela legale”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: Nella forma “tutela tegale dell’attività – forma base” non sono assicurate: • opposizioni a sanzioni amministrative se il valore economico oggetto della sanzione è inferiore a € 500; • procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei salvo quanto espressamente previsto in polizza;
Responsabilità civile della vita privata. Qualora l’Assicurato sia una persona fisica e risieda nell’Azienda Xxxxxxxx, la garanzia comprende i danni causati a terzi in relazione alla vita privata dell’Assicurato e dei familiari con lui conviventi (coniuge, figli xxxxxxxxxxx e altri congiunti), per fatto proprio: dei familiari minorenni; di minori in affido familiare; di addetti ai servizi domestici e assistenziali, baby sitter e personale alla pari nello svolgimento delle loro mansioni per conto dei soggetti assicurati. Sono inoltre compresi i danni derivanti: - dalla pratica di attività sportive, di svago e del tempo libero svolte a carattere ricreativo e/o dilettantistico; - dalla conduzione dell’abitazione situata nell’Azienda Agricola, comprese le pertinenze e le antenne televisive; - dalla detenzione di armi regolarmente possedute ed utilizzate, compreso il loro impiego esclusivamente per l’esercizio sportivo e della caccia con esclusione della difesa personale e dell’abitazione.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).