RESI E RECLAMI Clausole campione

RESI E RECLAMI. 10.1 Al momento del ritiro dei prodotti “FRANCO FABBRICA”, il CLIENTE dovrà verificare l’integrità dei prodotti e la corrispondenza quantitativa e qualitativa con quanto indicato nel documento di trasporto e nella conferma d’ordine.
RESI E RECLAMI. Nel momento in cui il cliente riceve la merce è tenuto a verificarne l’integrità e la corrispondenza ai dati indicati nel DDT di accompagnamento. In caso di irregolarità o danni evidenti all’imballo o alla merce, deve informare Fadini a mezzo PEC, allegando la relativa documentazione di vendita, entro 24 ore dall’avvenuta consegna, rischio decadenza del diritto al reclamo. Non si accettano reclami senza segnalazione immediata al trasportatore, al quale il cliente dovrà rilasciare nota di accettazione della merce con riserva. Si precisa che un’eventuale denuncia di irregolarità non dà diritto al cliente di sospendere e/o ritardare il pagamento dei prodotti ricevuti. Eventuali resi di merce nuova sono accettati previo accordo scritto tra Fadini ed il cliente, in imballo originale ed in porto franco. Per resi merce dovuti ad errate ordinazioni verrà trattenuta dalla nota di accredito una somma pari al 15% del valore della merce resa, con un minimo applicabile di Euro 20. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del cliente, anche se venduta in porto franco. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla consegna, non si accetta più alcun reso. Lo stesso vale per materiale fuori dal listino prezzi in vigore. In tutti gli altri casi non si accettano resi senza autorizzazione da parte dell’ufficio commerciale di Fadini.
RESI E RECLAMI. I reclami saranno vagliati dalla azienda venditrice previo l'invio di evidenze delle difettosità da parte dell'Acquirente. Anche in caso di accettazione del reclamo, la responsabilità della Ditta Xxxxxxxxxx non eccede il valore della merce eventualmente fornita, escludendo qualsiasi altro tipo di risarcimento a qualsiasi titolo esso venga preteso. • I resi di merce che si rendessero eventualmente necessari, dovranno essere autorizzati dalla Xxxxx Xxxxxxxxxx che li prenderà in carico solamente se saranno inviati in porto franco e alle condizioni di: • potere verificare i dati di tracciabilità • potere verificare la validità o meno della contestazione • avere tenuto a disposizione la merce per una eventuale ispezione da parte della Ditta Venditrice prima di accettarli definitivamente. • La Ditta Xxxxxxxxxx non accetta reclami e non risponde di danni provocati da: • incuria, imperizia nella manipolazione, • malafede; • stoccaggio e utilizzo non a regola d'arte o secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche o nel presente documento da parte dell'Acquirente; • modifiche apportate alle merci stesse; • merce consegnata da oltre 12 mesi dall'ultima spedizione • merce visibilmente danneggiata e non accettata con carattere di riserva su documento accompagnatorio (Documento di trasporto o Packing list). • validazioni a carico dell'Acquirente che non abbiano tenuto in considerazione le proprie condizioni peggiori di utilizzo, nel rispetto delle indicazioni riportate nelle specifiche tecniche del prodotto.
RESI E RECLAMI. 1-Il cliente è tenuto a verificare la merce, e la sua rispondenza a quanto ordinato, subito dopo la consegna e prima dell’utilizzo. 2- Colorlac S.r.l. non risponde nel caso di variazioni (tolleranze) di peso della merce inferiore o superiore all’1,5% dell’ordinato. 3-Eventuali palesi vizi o difetti di qualità della merce e dei materiali devono essere segnalati per iscritto a Colorlac S.r.l. entro 8 giorni dalla loro consegna. Qualora la denuncia non venga comunicata entro il predetto termine, i prodotti consegnati verranno considerati come conformi a quelli ordinati dal cliente e privi di difetti. 4-Colorlac S.r.l. garantisce I prodotti fino alla data di scadenza riportata in etichetta; la responsabilità di Colorlac S.r.l. non si estende ad eventuali utilizzi differenti a quelli previsti, a detenzione e stoccaggio in ambienti non idonei, a manipolazioni non consentite ed ad ogni eventuale uso non conforme con le finalità ed uso del prodotto stesso. 5-La restituzione della merce deve essere autorizzata preventivamente da Colorlac srl. In caso di contestazioni accettate da Colorlac S.r.l., salvo diversi accordi scritti tra le parti, il ritiro del prodotto in oggetto sarà a completo onere e responsabilità di Colorlac S.r.l. Pagamenti 1-I pagamenti devono essere effettuati entro la scadenza stabilita e per l’importo pattuito. 2-Il mancato pagamento da parte del cliente entro la scadenza concordata darà diritto a Colorlac S.r.l. di chiedere al cliente il pagamento degli interessi al tasso stabilito dal Decreto Legislativo n. 231/2002.
RESI E RECLAMI. L'acquirente è tenuto a verificare che i prodotti forniti siano conformi alle caratteristiche contrattuali e che siano adeguati agli scopi a cui verranno applicati. I prodotti sono considerati accettati e concordati dall'acquirente in termini di qualità e quantità, salvo che, entro un termine massimo di cinque giorni dalla ricezione, l'acquirente notifichi per iscritto la loro mancata accettazione, indicandone la causa. ITW Reagents non accetterà i prodotti resi, salvo che i prodotti non corrispondano alle caratteristiche concordate. In questo caso, oltre alla giustificazione e all'argomentazione tecnica, l'acquirente dovrà indicare il numero di lotto di fabbricazione che appare sull'etichetta e dovrà inviare a ITW Reagents uno dei contenitori sigillati provenienti dalla stessa confezione insieme all'oggetto del reclamo. Una volta che i prodotti oggetto del reso sono stati esaminati e controllati da parte di ITW Reagents, essa fornirà una risposta tecnica dettagliata all'acquirente, accettando o rifiutando la richiesta presentata. Se verrà accettata, i prodotti saranno sostituiti. In caso contrario, le parti concordano di sottoporre la domanda all'organo ufficiale competente in materia, scelto da ITW Reagents perché svolga un'analisi alternativa e/o agisca da mediatore. Le parti convengono sul fatto che questa risoluzione è di natura vincolante, obbligando alla conformità. Le spese verranno pagate dalla parte il cui reclamo non sia stato accettato. In caso di accettazione parziale, i costi saranno divisi in modo equo. I contenitori e gli imballaggi non possono essere in nessun caso oggetto di reso.
RESI E RECLAMI. 7.1 Al momento della consegna della merce, MARZORATI verificherà la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei prodotti con quanto indicato nel proprio Ordine.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.