Common use of REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA Clause in Contracts

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA. I Concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti ai Concorrenti ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le Offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità tecnico – professionale avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass istituita presso l’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (“servizi ad accesso riservato – AVCpass”) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della delibera ANAC n. 111 del 20/12/2012 e successivi aggiornamenti, da produrre in sede di partecipazione alla gara e inserire nella busta “A_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, come specificato al successivo Articolo 16 del presente Disciplinare. Successivamente sarà compito del Concorrente inserire nel sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionale che sono nella sua esclusiva disponibilità. Si ricorda che in caso di mancata registrazione il Committente non potrà procedere al controllo ed alla verifica dei requisiti di partecipazione e, pertanto, non potrà procedere all’affidamento del Servizio. Le dichiarazioni mendaci e l’uso di atti falsi saranno perseguiti ai sensi delle norme del codice civile e di quelle vigenti in materia.

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REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA. I Concorrenticoncorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti ai Concorrenti ai fini della dimostrazione dei Tutti i requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità posseduti alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 data di presentazione della documentazione di gara. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le Offerte offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito. Ai fini della dimostrazione dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara e per il controllo in fase di esecuzione del contratto (in ordine alla relativa permanenza) a far data dal presente Disciplinare9 novembre 2022 è fatto obbligo alle stazioni appaltanti e a ciascun concorrente in ricorso al “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico” (FVOE) - adottato con Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 e regolamentato dall’art. La 81, commi 2 e 4, del Codice appalti così come novellato dall’art. 53, comma 5, lett. d) del D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis). L’accesso al FVOE potrà essere consentito, ai sensi dell’art. 81, comma 4-bis, oltre che alle stazioni appaltanti anche agli Organismi di attestazione, per le verifiche di competenza, e agli stessi operatori economici, per i dati di loro pertinenza. Conseguentemente, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario comprovabili mediante i documenti e le modalità indicate di capacità tecnico – professionale avviene seguito (artt. 6.1, 6.2 e 6.3 della presente lex specialis), è acquisita attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass istituita la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, presso l’ANACcui è istituito il FVOE. Pertanto, tutti Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale Portale dell’Autorità (“servizi Servizi ad accesso riservato – AVCpass”FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della delibera ANAC n. 111 del 20/12/2012 e successivi aggiornamenti, da produrre in sede di partecipazione alla gara e inserire nella busta “A_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, come specificato al successivo Articolo 16 del presente Disciplinareprocedura. Successivamente sarà compito del Concorrente In merito alla documentazione da inserire nel sistema FVOE si rimanda agli artt. 5 e 6 della delibera ANAC n. 464/2022. In particolare, nel FVOE sono presenti i dati di cui al comma 2 dell’art. 81 del Codice per la verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 nonché i dati e i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti ai criteri di capacità tecnico - professionale selezione di cui all’art. 83 che sono nella sua esclusiva disponibilità. Si ricorda che in caso di mancata registrazione il Committente non potrà procedere al controllo ed alla verifica dei requisiti di partecipazione e, pertanto, non potrà procedere all’affidamento del Servizio. Le dichiarazioni mendaci e l’uso di atti falsi saranno perseguiti ai sensi delle norme del codice civile e di quelle vigenti in material’operatore economico carica.

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REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA. I Concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti ai Concorrenti ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 Ai sensi dell’art. 59216, comma 4, lett. b) c. 13 del Codice, sono inammissibili fino all’adozione del provvedimento di cui all’art. 81, c. 2 concernente la Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, le Offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale Amministrazioni e di capacità tecnico – professionale avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente Ciascun concorrente potrà registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (“servizi ad accesso riservato – AVCpass”) Sistema AVCPass secondo le istruzioni ivi contenuteindicazioni operative per la registrazione, nonché acquisire il i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.anticorruzione.it. L’Operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un PASSOE da inserire, ai fini della presentazione dell’offerta, nella busta virtuale PASSOE” di cui all’artA”, contenente la documentazione amministrativa. 2, comma 3.2, della delibera ANAC n. 111 La mancata produzione del 20/12/2012 e successivi aggiornamenti, da produrre PassOE in sede di partecipazione alla gara e inserire nella busta integra una mera carenza documentale che sarà oggetto di A_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVAsoccorso istruttorio”, come specificato al successivo Articolo 16 del presente Disciplinaresalvo non costituisca una ipotesi di irregolarità essenziale e causa di esclusione dalla procedura. Successivamente sarà compito del Concorrente inserire nel sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionale che sono nella sua esclusiva disponibilità. Si ricorda che in caso di mancata registrazione il Committente non potrà procedere al controllo ed alla L’Amministrazione condurrà la verifica dei requisiti richiesti sull’aggiudicatario ai fini della stipula del contratto, riservandosi in ogni caso di partecipazione espletare detta verifica, in corso di gara, sugli altri partecipanti. Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, l’Amministrazione richiederà all’offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all’art. 86 e, pertantose del caso, non potrà procedere all’affidamento all’art. 87 del ServizioCodice. Le dichiarazioni mendaci e l’uso L’Amministrazione potrà, altresì, chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di atti falsi saranno perseguiti ai sensi delle norme del codice civile e presentare tutti i documenti o parte di quelle vigenti in materiaessi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

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Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA. I Concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti ai Concorrenti ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le Offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e ordine speciale, oltre che di capacità tecnico – professionale avviene quelli di ordine generale, avverrà, esclusivamente sull’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass istituita presso l’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (“servizi ad accesso riservato – AVCpass”) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della reso disponibile dall’ANAC con la delibera ANAC attuativa n. 111 del 20/12/2012 e successivi aggiornamenti20 dicembre 2012, da produrre in sede aggiornata con deliberazione n. 157 del 17.02.2016. In particolare i requisiti di partecipazione ordine speciale saranno comprovati attraverso la documentazione indicata alla gara e inserire nella busta “A_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, come specificato al successivo Articolo 16 del precedente lett. b1) della presente Disciplinare. Successivamente sarà compito del Concorrente inserire lettera di invito che dovrà essere inserita dal concorrente nel sistema AVCpass. Resta ferma comunque la facoltà per la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti relativi alla dimostrazione complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura e comunque in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive Ai sensi dell’art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dalla lettera d’invito anche con riferimento ai requisiti: - dei soci delle società, qualora costituite nella forma di capacità tecnico società di persone o di società cooperativa; - professionale che sono dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella sua esclusiva disponibilità. Si ricorda che in caso forma di mancata registrazione il Committente non potrà procedere al controllo ed alla verifica dei requisiti società di partecipazione e, pertanto, non potrà procedere all’affidamento del Servizio. Le dichiarazioni mendaci e l’uso di atti falsi saranno perseguiti ai sensi delle norme del codice civile e di quelle vigenti in materiacapitali.

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REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA. I Concorrenticoncorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti ai Concorrenti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 2016. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le Offerte offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinaredisciplinare. La verifica del possesso Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei requisiti di carattere generale e di capacità tecnico – professionale avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass istituita presso l’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (“servizi ad accesso riservato – AVCpass”) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” Paesi di cui all’art. 283, comma 3.23 del Codice, della delibera ANAC n. 111 presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. o Categoria 1 - Classe C - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilabili con una popolazione inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti (compresa attività di spazzamento meccanizzato e gestione dei centri di raccolta rifiuti); o Categoria 4 - Classe E - Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi con quantità di rifiuti trattati o trasportati con quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate; o Categoria 5 - Classe E - Raccolta e trasporto rifiuti pericolosi con quantità di rifiuti trattati superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del 20/12/2012 e successivi aggiornamentiCodice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da produrre in sede di partecipazione alla gara e inserire nella busta “A_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”parte dell’operatore economico, come specificato al successivo Articolo 16 del presente Disciplinare. Successivamente sarà compito del Concorrente inserire nel sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei requisiti di capacità tecnico - professionale che sono nella sua esclusiva disponibilità. Si ricorda che in caso di mancata registrazione il Committente non potrà procedere al controllo ed alla verifica dei requisiti di partecipazione e, pertanto, non potrà procedere all’affidamento del Servizio. Le dichiarazioni mendaci e l’uso di atti falsi saranno perseguiti ai sensi delle norme del codice civile e di quelle vigenti in materiadati richiesti.

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Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA. I Concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti ai Concorrenti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti], salvo documentazione specifica che verrà richiesta dalla stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le Offerte offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinaredisciplinare. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. E’ ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 Cod. Civ.: in tale caso l’Impresa delegataria dovrà detenere la quota maggioritaria assoluta del rischio. La verifica del scelta tra la partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione dell’offerta (vedi Allegato n. 1 e Allegato n.2). Alle Imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola, o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento, per lo stesso lotto Si precisa che in caso di partecipazione in coassicurazione, il possesso dei requisiti di carattere generale cui ai precedenti punti c) e d) deve essere posseduto e dimostrato da ciascuna compagnia. Per le imprese che abbiano rapporti diretti di capacità tecnico – professionale avviene attraverso l’utilizzo controllo, di collegamento, o siano a loro volta controllate, ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ., è ammessa la contemporanea partecipazione per ogni singolo lotto sia dell’impresa controllante che dell’impresa controllata, ma esclusivamente nella forma della coassicurazione o del sistema AVCpass istituita presso l’ANACraggruppamento temporaneo di imprese e sulla medesima offerta. PertantoSia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, tutti i sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l’esclusione dalla gara. I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (“servizi ad accesso riservato – AVCpass”) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 45 comma 2, comma 3.2lett. d), della delibera ANAC n. 111 e), f) e g) del 20/12/2012 Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e successivi aggiornamentiagricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al precedente punto 6 b 1), deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, in coassicurazione o GEIE, ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione di cui al D.Lgs. 209/2005 di cui al precedente punto 6 b 2) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, associate/associande, in coassicurazione, GEIE, ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalle rete medesima nel caso di cui questa abbia soggettività giuridica, quale requisito soggettivo d’obbligo a pena di esclusione. Il requisito attestante la capacità economica finanziaria di cui al precedente punto 6 c deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito attestante la capacità tecnica professionale di cui al precedente punto 6 d deve essere soddisfatto dall’impresa mandataria, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, da produrre in sede tutte le Imprese, nell’ipotesi di partecipazione alla gara e inserire nella busta “A_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, come specificato al successivo Articolo 16 del presente DisciplinareCoassicurazione. Successivamente sarà compito del Concorrente inserire nel sistema i documenti relativi alla dimostrazione del Il mancato possesso dei requisiti previsti ai precedenti punti 6 c) e 6 d) è causa di capacità tecnico - professionale esclusione dal/i lotto/i in questione, che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le coassicuratrici, così come le imprese per le quali viene accertato che le relative offerte sono nella sua esclusiva disponibilità. Si ricorda che in caso imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di mancata registrazione il Committente non potrà procedere al controllo ed alla verifica dei requisiti di partecipazione e, pertanto, non potrà procedere all’affidamento del Servizio. Le dichiarazioni mendaci e l’uso di atti falsi saranno perseguiti ai sensi delle norme del codice civile e di quelle vigenti in materiaunivoci elementi.

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Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA. I Concorrenticoncorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti ai Concorrenti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 2016. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le Offerte offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinaredisciplinare. La verifica Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini: - le società di carattere generale e persone o cooperative tramite i requisiti dei soci; - le società di capacità tecnico – professionale avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass istituita presso l’ANAC. Pertanto, tutti capitali tramite i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (“servizi ad accesso riservato – AVCpass”) secondo le istruzioni ivi contenuterequisiti dei soci, nonché acquisire il “PASSOE” dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato. Ai sensi dell’articolo 47, co. 2 bis del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all’art. 2all’articolo 46, comma 3.2co. 1, della delibera ANAC n. 111 lett.f), del 20/12/2012 e successivi aggiornamentimedesimo Codice, da produrre in sede di partecipazione alla gara e inserire nella busta “A_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, come specificato al successivo Articolo 16 del presente Disciplinare. Successivamente sarà compito del Concorrente inserire nel sistema i documenti relativi alla dimostrazione del documentano il possesso dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare di capacità tecnico - professionale che sono nella sua esclusiva disponibilità. Si ricorda che gara per l'affidamento del servizio, con riferimento all’effettiva esistenza dei predetti requisiti in caso di mancata registrazione il Committente non potrà procedere al controllo ed alla verifica dei requisiti di partecipazione e, pertanto, non potrà procedere all’affidamento del Servizio. Le dichiarazioni mendaci e l’uso di atti falsi saranno perseguiti capo ai sensi delle norme del codice civile e di quelle vigenti in materiasingoli consorziati.

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Samples: Bando Di Gara

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA. I Concorrenticoncorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti ai Concorrenti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 Ai sensi dell’art2016. 59a)Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le Offerte prive artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità tecnico – professionale avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass istituita presso l’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (“servizi ad accesso riservato – AVCpass”) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 283, comma 3.23 del Codice, della delibera ANAC n. 111 del 20/12/2012 e successivi aggiornamenti, da produrre in sede di partecipazione alla gara e inserire nella busta “A_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, come specificato al successivo Articolo 16 del presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la presente Disciplinare. Successivamente sarà compito del Concorrente inserire nel sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei procedura non sono previsti requisiti di capacità tecnico - professionale che economica e finanziaria. Per la presente procedura non sono nella sua esclusiva disponibilitàprevisti requisiti di capacità tecnica e professionale. Si ricorda che in caso I soggetti di mancata registrazione il Committente non potrà procedere al controllo ed alla verifica dei cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione enei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, pertantoai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, non potrà procedere all’affidamento del Servizioin quanto compatibile. Le dichiarazioni mendaci Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e l’uso agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di atti falsi saranno perseguiti ai sensi delle norme del codice civile e di quelle vigenti in materia.cui al punto 7.1 lett. a deve essere posseduto da:

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Samples: Disciplinare Di Gara (Allegato B) E Suoi Allegati

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA. I Concorrenticoncorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguentiseguenti 7.1, 7.2. e 7.3. I documenti richiesti ai Concorrenti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 2016. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le Offerte offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinaredisciplinare. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità tecnico – professionale avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass istituita presso l’ANAC. Pertanto, tutti Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato – AVCpass”riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOEPassOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della delibera ANAC n. 111 del 20/12/2012 e successivi aggiornamentisuccitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara e inserire nella busta “A_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, come specificato al successivo Articolo 16 gara. Nel caso d’impossibilità/indisponibilità del presente Disciplinare. Successivamente sarà compito del Concorrente inserire nel sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionale che sono nella sua esclusiva disponibilità. Si ricorda che in caso di mancata registrazione il Committente non potrà procedere al controllo ed AVCpass l’amministrazione procederà direttamente alla verifica dei requisiti requisiti. La mancata inclusione del PassOE non costituisce causa di partecipazione esclusione dell’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta. La stazione appaltante è tenuta a verificare, nella prima seduta di gara, l’inserimento del PassOE nella busta contenente la documentazione amministrativa e, pertantoladdove ne riscontri la carenza, non potrà dovrà richiedere all’operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all’esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all’Autorità ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 213 comma 13, del Codice, essendo il PassOE l’unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere all’affidamento del Servizio. Le dichiarazioni mendaci e l’uso di atti falsi saranno perseguiti ai sensi delle norme del codice civile e di quelle vigenti in materiaalle prescritte verifiche.

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Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA. I Concorrenticoncorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi paragrafi seguenti. I documenti richiesti ai Concorrenti ai fini Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della dimostrazione presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione del fatturato negli ultimi tre esercizi nel settore di attività oggetto dell’appalto. Tale requisito è richiesto al fine di garantire la selezione di un operatore affidabile che garantisca solidità dal punto di vista patrimoniale. Ove le informazioni sul fatturato non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell’art. 5986, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le Offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinarereferenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro mezzo di prova di cui all’allegato XVII – Parte I del Codice “Mezzi di prova dei criteri di selezione”. La verifica del possesso dei Ove le informazioni non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di carattere generale e fatturato devono essere rapportati al periodo di capacità tecnico – professionale avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass istituita presso l’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (“servizi ad accesso riservato – AVCpass”) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della delibera ANAC n. 111 del 20/12/2012 e successivi aggiornamenti, da produrre in sede di partecipazione alla gara e inserire nella busta “A_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, come specificato al successivo Articolo 16 del presente Disciplinare. Successivamente sarà compito del Concorrente inserire nel sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionale che sono nella sua esclusiva disponibilità. Si ricorda che in caso di mancata registrazione il Committente non potrà procedere al controllo ed alla verifica dei requisiti di partecipazione e, pertanto, non potrà procedere all’affidamento del Servizio. Le dichiarazioni mendaci e l’uso di atti falsi saranno perseguiti ai sensi delle norme del codice civile e di quelle vigenti in materiaattività.

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Samples: aslnapoli1centro.portaleamministrazionetrasparente.it

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA. I Concorrenticoncorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti ai Concorrenti ai Questa stazione appaltante effettuerà le verifica sul possesso dei requisiti con le modalità prescritte nel presente disciplinare considerato che la deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell’ANAC del 17.2.2016 n. 157, all’art. 9 comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiori a Euro 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema AVC-Pass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità e che alla data di pubblicazione del bando di gara non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione. Ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi verrà inviata, mediante AVCpass in conformità il sistema START, apposita richiesta con la quale si individua il termine entro il quale la documentazione idonea alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 suddetta comprova deve pervenire all’Amministrazione. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le Offerte offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinaredisciplinare. La verifica Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini: - le società di carattere generale e persone o cooperative tramite i requisiti dei soci; - le società di capacità tecnico – professionale avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass istituita presso l’ANAC. Pertanto, tutti capitali tramite i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (“servizi ad accesso riservato – AVCpass”) secondo le istruzioni ivi contenuterequisiti dei soci, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della delibera ANAC n. 111 del 20/12/2012 e successivi aggiornamenti, da produrre in sede di partecipazione alla gara e inserire nella busta “A_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, come specificato al successivo Articolo 16 del presente Disciplinare. Successivamente sarà compito del Concorrente inserire nel sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionale che sono nella sua esclusiva disponibilità. Si ricorda che in caso di mancata registrazione il Committente non potrà procedere al controllo ed alla verifica direttori tecnici o dei requisiti di partecipazione e, pertanto, non potrà procedere all’affidamento del Servizio. Le dichiarazioni mendaci e l’uso di atti falsi saranno perseguiti ai sensi delle norme del codice civile e di quelle vigenti in materiaprofessionisti dipendenti a tempo indeterminato.

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Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA. I Concorrenticoncorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguentinel seguente paragrafo. I documenti richiesti ai Concorrenti all’operatore economico ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante inseriti nel sistema AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 2016. Ai sensi dell’art. 59, comma 4comma4, lett. blett.b) del Codice, sono inammissibili le Offerte offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinarebando. La verifica III.2.4) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività prevista nel presente appalto. 2. Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA) ai sensi dell’art. 212 D. Lgs. 152/2006 e del possesso D.M. 3 giugno 2014 n. 120 (Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di carattere generale iscrizione e di capacità tecnico – professionale avviene attraverso l’utilizzo dei relativi diritti annuali) per : Categoria 1: raccolta e trasporto rifiuti urbani, classe d) e non inferiore ad essa, quale prestazione principale. Ai sensi dell’art. 89 comma 10 del sistema AVCpass istituita presso l’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità Codice l’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell’ all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (“servizi ad accesso riservato – AVCpass”ANGA) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2212 D. Lgs. 152/2006. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3.23 del Codice presenta una dichiarazione giurata, della delibera ANAC n. 111 o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. III.2.5) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA a) fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi non inferiore all’importo di euro 2.000.000,00; b) fatturato specifico medio annuo del 20/12/2012 e successivi aggiornamenti, da produrre in sede settore di partecipazione alla gara e inserire nella busta “A_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, come specificato al successivo Articolo 16 del presente Disciplinare. Successivamente sarà compito del Concorrente inserire nel sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionale che sono nella sua esclusiva disponibilità. Si ricorda che in caso di mancata registrazione il Committente non potrà procedere al controllo ed alla verifica dei requisiti di partecipazione e, pertantoattività oggetto dell'appalto, non potrà procedere all’affidamento del Servizio. Le dichiarazioni mendaci e l’uso inferiore all’importo di atti falsi saranno perseguiti ai sensi delle norme del codice civile e di quelle vigenti in materiaeuro 2.000.000,00.

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Samples: Bando Di Gara

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA. I Concorrenticoncorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti ai Concorrenti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le Offerte offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinaredisciplinare. La verifica Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- professionali nei seguenti termini: - le società di carattere generale e professionisti tramite i requisiti dei soci; - le società di capacità tecnico – professionale avviene attraverso l’utilizzo ingegneria tramite i requisiti dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato. I concorrenti, a pena di esclusione, al momento della scadenza del sistema AVCpass istituita presso l’ANAC. Pertantotermine per la presentazione delle offerte, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (“servizi ad accesso riservato – AVCpass”) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della delibera ANAC n. 111 del 20/12/2012 e successivi aggiornamenti, da produrre essere in sede di partecipazione alla gara e inserire nella busta “A_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, come specificato al successivo Articolo 16 del presente Disciplinare. Successivamente sarà compito del Concorrente inserire nel sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionale che sono nella sua esclusiva disponibilità. Si ricorda che in caso di mancata registrazione il Committente non potrà procedere al controllo ed alla verifica dei requisiti di partecipazione e, pertanto, non potrà procedere all’affidamento del Servizio. Le dichiarazioni mendaci e l’uso di atti falsi saranno perseguiti ai sensi delle norme del codice civile e di quelle vigenti in materiao adempiere a quanto previsto nei commi seguenti.

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Samples: Disciplinare Di Gara

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA. I Concorrenti, a pena di esclusione, devono essere Il Disciplinare contiene indicazioni in possesso dei ordine ai requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti ai Concorrenti ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le Offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità tecnico – professionale avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass istituita presso l’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (“servizi ad accesso riservato – AVCpass”) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della delibera ANAC n. 111 del 20/12/2012 e successivi aggiornamenti, da produrre in sede speciali di partecipazione alla gara e alle modalità con cui gli stessi possono essere richiesti e comprovati, tenendo conto anche delle previsioni dell’allegato XVII del Codice. Le stazioni appaltanti possono richiedere, in coerenza con un principio ampiamente consolidato in giurisprudenza, requisiti ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti, qualora questi siano proporzionati, ragionevoli oltre che pertinenti e logicamente connessi all’oggetto dell’appalto e allo scopo perseguito (cfr. ex multis: T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, 29 aprile 2015, n. 1423; Cons. Stato Sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3740). In tema di idoneità professionale i concorrenti devono essere iscritti, a pena di esclusione dalla gara, nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti Ordini professionali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 83 del Codice, laddove tale iscrizione sia prescritta per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto. Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, il modello riporta alcuni esempi ripresi dall’art. 83 del Codice alla luce di quanto dettagliato anche nell’allegato XVII. È facoltà della stazione appaltante inserire nella busta uno o più degli esempi riportati (ad esempio: il fatturato aziendale, globale o specifico, l’esecuzione di servizi analoghi, le certificazioni, ecc.) ovvero prevedere ulteriori requisiti, considerato che i suddetti articoli del Codice individuano uno o più modi per il soddisfacimento dei requisiti di partecipazione. Relativamente al fatturato, si ricorda che la richiesta di un certo ammontare deve essere misurata non in astratto, ma in relazione al valore dell’appalto ed alle specifiche peculiarità dell’oggetto della gara, fermo restando il limite massimo del doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso. In un’ottica pro concorrenziale è stato previsto non solo il fatturato annuo minimo non superiore al doppio del valore dell’appalto ma è stato contemplato, altresì, un fatturato medio annuo posseduto nell’ultimo triennio, in modo da agevolare la dimostrazione mediante il ricorso ad una media. La richiesta del requisito del fatturato è soggetta comunque all’obbligo di motivazione. Per i requisiti di capacità economico-finanziaria, nei soggetti che partecipano in forma associata, è previsto che il soggetto che riveste le funzioni di mandatario o che è indicato come tale debba possedere i requisiti in misura maggioritaria (art. 83, comma 8, terzo periodo). Tale norma non va intesa nel senso che la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria assoluta (ovvero, il 51% del requisito), bensì è sufficiente che possegga i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti (Determinazione 10 ottobre 2012, n. 4). Ad esempio, nel caso di un raggruppamento composto da tre imprese, una richiesta di fatturato pari a 100 potrà essere soddisfatta dal raggruppamento se la mandataria possiede, ad esempio, un fatturato pari a 45 e le mandanti pari a 30 e a 25, ovvero se la mandataria e le mandanti possiedono una diversa distribuzione del fatturato purché il fatturato della mandataria sia superiore a quello di ciascuna mandante. Si evidenzia, inoltre, la necessità che la stazione appaltante specifichi le eventuali prestazioni di carattere principale e secondario in cui i servizi si suddividono. Tale scomposizione rileva, in particolare, ai fini della costituzione di eventuali raggruppamenti di tipo verticale, in ordine ai quali si rammenta che le prestazioni principali, anche in termini economici, possono essere svolte soltanto dal soggetto che svolge le funzioni di mandatario (cfr. art. 48, comma 2, Codice). In tema di requisiti di capacità economica, si deve ricordare che l’art. 83 del Codice rinvia all’art. 86 che a sua volta rinvia all’all. XVII per l’indicazione dei mezzi di prova di tale capacità. Con riferimento alle cd A_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVAidonee referenze bancarie” si rileva che esclusivamente l’allegato XVII, parte I, contempla non meglio specificate “idonee dichiarazioni bancarie” unitamente all’adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali. Peraltro, spesso la richiesta delle idonee referenze bancarie non veniva interpretata dagli istituti bancari nel senso che essi dovessero riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società oggetto di richiesta (correttezza e puntualità di queste nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, assenza di passività con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni fossero desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso) come la giurisprudenza amministrativa aveva avuto modo, per contro, di puntualizzare (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2015, n. 1168). Inoltre, spesso, la richiesta del requisito in parola, in relazione all’oggetto ed al valore dell’appalto, ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria dei concorrenti, non appariva proporzionato al costo richiesto dagli istituti bancari per il rilascio delle referenze, in alcuni casi anche molto oneroso, per gli operatori economici, con conseguenti possibili effetti escludenti. In considerazione di tali premesse e in ragione della mancata previsione nel nuovo Codice all’art. 83, comma 4, si è ritenuto di non prevedere più tale modalità di dimostrazione della capacità economico- finanziaria necessaria per l’esecuzione del contratto. In tema di requisiti di capacità tecnica e professionale, il Disciplinare prevede il requisito relativo allo svolgimento di servizi/forniture analoghi a quelli oggetto di gara, con indicazione, a scelta della stazione appaltante, del numero, della tipologia e dell’importo minimo necessari per la partecipazione alla gara (art. 83, Codice). Con riferimento al concetto dei c.d. “servizi analoghi” è opportuno che la stazione appaltante qualifichi nel modo più preciso possibile i servizi che possono essere considerati “equivalenti” a quelli oggetto di gara. In particolare, tale qualificazione potrebbe essere effettuata in relazione all’entità dell’appalto, alla natura e alla tipologia di servizi richiesti, o ad altri elementi caratterizzanti il servizio/fornitura da svolgere. L’individuazione di tali servizi deve avvenire nel rispetto dei principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità di cui all’art. 30 del Codice; pertanto, è necessario che le stazioni appaltanti, nell’esercizio della discrezionalità tecnica, in relazione al caso concreto, bilancino adeguatamente l’esigenza di selezionare soggetti dotati di adeguata esperienza nello specifico settore di interesse con quella di garantire il più ampio confronto concorrenziale in gara. Tale principio si applica naturalmente anche alle “forniture analoghe, come specificato al successivo Articolo 16 del presente Disciplinare. Successivamente sarà compito del Concorrente inserire nel sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso Anche per il caso dei requisiti di capacità tecnico - professionale tecnica, la stazione appaltante deve specificare il requisito, di carattere maggioritario, che sono nella sua esclusiva disponibilitàil soggetto mandatario o indicato come tale deve possedere in caso di partecipazione in forma raggruppata/aggregata/consorziata (art. 83, comma 8, terzo periodo, Codice). Si ricorda che che, con riferimento ai servizi/forniture cd. “di punta” il divieto di frazionabilità deve essere riferito al singolo servizio/fornitura che, quindi, deve essere posseduto interamente da uno dei componenti del raggruppamento (cfr. Anac, Parere 21 maggio 2014, n. 107) e non al requisito dei servizi/forniture analoghi complessivamente richiesto (eventualmente composto da una pluralità di contratti di servizi/forniture di punta). Ancora in ordine al possesso del requisito dei servizi di punta in caso di mancata registrazione partecipazione alla gara in forma aggregata, sussistono due contrapposti interessi da salvaguardare. Da un lato, l’interesse alla massima concorrenza, in virtù del quale deve essere consentita la partecipazione alla gara anche ad imprese non in possesso, singolarmente, di tutti i requisiti richiesti dal bando di gara, ma che possono cumulare i requisiti posseduti con quelli di altre imprese con cui si uniscono in un raggruppamento temporaneo, caratterizzato dall’assenza di soggettività giuridica e dalla temporaneità; dall’altro lato, l’interesse a non polverizzare eccessivamente i requisiti di partecipazione, al fine di evitare che la riunione di imprese si traduca in uno strumento elusivo delle regole che impongono un livello minimo di capacità per la partecipazione alle gare d’appalto. Ciò posto, l’interesse alla concorrenza è perseguito dalla cumulabilità dei requisiti, fermo restando che la mandataria deve dimostrare il Committente non potrà procedere al controllo ed alla verifica possesso dei requisiti in misura maggioritaria, come già detto. L’interesse a che ci sia un livello minimo di capacità per la partecipazione alle gare d’appalto è rappresentato, invece, dalla non frazionabilità di taluni requisiti come quello del servizio di punta. Nell’individuare quale dei partecipanti al raggruppamento deve essere in possesso del requisito di punta, deve essere assicurata l’affidabilità esecutiva del soggetto affidatario dell’appalto. A tale riguardo, quindi, si ritiene che occorra distinguere tra raggruppamenti orizzontali e verticali. Nei raggruppamenti orizzontali, infatti, gli operatori economici eseguono tutti il medesimo tipo di prestazione e sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante. Invece, nei raggruppamenti di tipo verticale, la mandataria esegue le prestazioni di servizi o forniture indicate nel bando come principali e le mandanti quelle indicate come secondarie. In questo caso, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria (art. 48 del Codice). Ne deriva che, in caso di raggruppamento verticale, il servizio di punta richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il servizio di punta eventualmente richiesto anche per prestazioni secondarie potrà essere dimostrato in toto dalla mandataria (vista la sua responsabilità solidale per le prestazioni eseguite dalle mandanti), oppure dalle mandanti esecutrici delle prestazioni in relazione alle quali esso è richiesto. Mentre, in virtù dell’omogeneità delle prestazioni e della responsabilità solidale che lega le imprese di un raggruppamento orizzontale, il requisito del servizio di punta potrà essere dimostrato in toto dalla mandataria, oppure, in toto da una o più mandanti (qualora sia richiesto più di un servizio/fornitura). Resta inteso che il singolo servizio/fornitura di punta non può essere frazionato tra più imprese in entrambi i tipi di RTI. Si ritiene che la soluzione sopra descritta, nel rispetto dell’art. 83, comma 8, terzo periodo (secondo cui la mandataria deve dimostrare il possesso dei requisiti in misura maggioritaria), sia in grado di soddisfare l’interesse alla concorrenza sotteso all’istituto del raggruppamento, dal momento che nel caso di pluralità di servizi/forniture analoghi richiesti dal bando di gara, il numero complessivo dei singoli servizi/forniture analoghi richiesti ai fini della partecipazione potrà essere dimostrato anche mediante l’apporto di diversi componenti del medesimo raggruppamento o consorzio. Il Disciplinare prevede, altresì, la possibilità di inserire, tra i requisiti di partecipazione, la richiesta di eventuali certificazioni ritenute necessarie per lo svolgimento dei servizi o della fornitura. Tale facoltà è generalmente riconosciuta alle stazioni appaltanti in virtù della discrezionalità che connota l’azione amministrativa ed è espressamente ammessa dall’art. 87, Codice, con l’avvertenza che possono essere considerati legittimi i requisiti richiesti dalla lex specialis che, pur essendo ulteriori e più restrittivi di quelli previsti dalla legge, rispettino il limite della logicità, della ragionevolezza e siano pertinenti e congrui rispetto all’oggetto del contratto. Ad esempio, è stata ritenuta ammissibile la richiesta di certificazione “XX 0000” (Social Accountability 8000), che costituisce una certificazione etica aziendale volontaria, volta a certificare alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale d’impresa, quali il rispetto dei diritti umani della filiera di produzione dei lavoratori e dei consumatori, nonché il rispetto della sicurezza e della salubrità sul posto di lavoro (cfr. Deliberazione del 23 febbraio 2011, n. 28). Altre certificazioni, da prevedere nei casi appropriati, potrebbero riguardare eventuali misure connesse alla gestione ambientale che, ai sensi dell’art. 44 del Codice, hanno come riferimento il sistema comunitario di Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) o altri sistemi che siano riconosciuti a livello europeo o internazionale (cfr. art. 62 Dir. 24/2014/UE). Resta ferma, naturalmente, la possibilità per il concorrente di fornire prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia sociale, della qualità o dell’ambiente. Si ricorda che, qualora la partecipazione alla gara sia subordinata al possesso di certificazioni che attengono a requisiti soggettivi, cioè riferite ad uno status dell’impresa quale, ad esempio, la qualità o le caratteristiche del processo produttivo e organizzativo della stessa, la certificazione deve essere posseduta, in caso di partecipanti con raggruppamento temporaneo d’impresa, da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento e, pertantoin caso di consorzi, anche dalle consorziate designate come esecutrici del servizio (Anac, Pareri di precontenzioso 19 dicembre 2012, n. 206 e del 16 giugno 2010, n.119). È infine prevista, per le forniture, la possibilità che la stazione appaltante richieda ai concorrenti dei campioni di prodotto, descrizioni o fotografie dei beni da fornire (Allegato XVII parte II, lett. k) e i), del Codice). La richiesta di campioni può essere motivata in relazione alla necessità di verificare, sin dalla fase di gara, che i beni offerti dai concorrenti siano conformi ai requisiti prestazionali e funzionali previsti nel capitolato. Tuttavia, la richiesta deve essere attentamente valutata (e motivata) al fine di non potrà procedere all’affidamento del Servizio. Le dichiarazioni mendaci e l’uso porre a carico dei concorrenti oneri sproporzionati rispetto ai fini da conseguire, particolarmente qualora si tratti di atti falsi saranno perseguiti ai sensi forniture che comportano un impegno economico o un investimento rilevante da parte delle norme del codice civile e imprese (si pensi, ad esempio, alla fornitura di quelle vigenti in materiamezzi, veicoli o apparecchiature medicali).

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