REPERIBILITA’ Clausole campione

REPERIBILITA’. Le aziende sono impegnate ad organizzare un presidio di 24 ore per tutti i giorni dell’anno per garantire la tutela dell’incolumità della clientela, della sicurezza e della funzionalità degli impianti e della rete e per garantire la regolarità del servizio. Tenuto conto della sicurezza e dell’efficienza degli impianti e della rete, del numero e della distribuzione degli utenti e degli impianti, tale presidio può essere garantito anche attraverso un servizio di reperibilità, ad integrazione o sostituzione dell’orga- nizzazione in turno. Per reperibilità si intende la disponibilità del lavoratore a prestare la propria attività lavorativa su chiamata al di fuori del normale orario di lavoro per interventi non pro- grammati correlati alle finalità di cui al 1° comma. La reperibilità è una prestazione compresa nella normale attività del personale ope- rativo e tecnico ed il lavoratore in possesso delle necessarie competenze incaricato dall’azienda non può rifiutarsi di svolgere tale servizio. Nell’organizzare il servizio le aziende sono impegnate ad utilizzare le più moderne ed avanzate risorse tecniche (attrezzature, strumentazioni, mezzi operativi, ecc.) per conseguire la massima sicurezza degli utenti, degli operatori e degli impianti. L’azienda, previa idonea informazione e formazione, doterà il personale in reperibilità, ai soli fini del servizio, di tutta la strumentazione necessaria e tecnologicamente ido- nea al fine di rendere tempestivo ed efficace l’intervento. Il lavoratore reperibile deve assicurarsi del funzionamento delle attrezzature in dota- zione; deve essere in grado di raggiungere, dalla sua abitazione o da qualunque lo- calità compatibile, il luogo dell’intervento nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle indicazioni dell’azienda e comunque nei tempi previsti dalle normative vigenti o dall’Autorità di regolazione e provvedere agli interventi necessari con i mezzi e le procedure fornite dall’azienda. Per il predetto servizio, fermo restando quanto stabilito dal presente contratto in ma- teria di orario di lavoro e tenuto conto degli impegni assunti a norma dell’art. 6, comma 2 del presente CCNL, si conviene quanto segue:
REPERIBILITA’. Le Amministrazioni che richiedessero la reperibilità o la pronta disponibilità regoleranno tale istituto in contrattazione integrativa con le risorse di cui agli articoli 67 e 68 del CCNL 9-8-2000, garantendo comunque il rispetto dei seguenti principi. L’istituto della reperibilità è previsto esclusivamente per i settori di attività per i quali è necessario assicurare la continuità dei servizi. Esso si espleta durante le ore o le giornate eccedenti l’orario ordinario di lavoro soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l’adozione di altre forme di articolazione dell’orario. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a sei ore. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte in giorni festivi nell’arco di un mese.
REPERIBILITA’. I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- no, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro. Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità. I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria. La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, durante il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo: - reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00; - reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00; Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne). NOTA A VERBALE Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservati.
REPERIBILITA’. Il Fornitore dovrà garantire la disponibilità a fornire un servizio di reperibilità, qualora richiesto dall’Amministrazione in sede di Contratto Attuativo, presso i siti indicati dalla stessa con il compito di intervenire per la gestione di eventuali urgenze/emergenze. Il compito del servizio sarà di ripristinare lo stato naturale dei luoghi rimuovendo i rischi per cose e persone generate dall’evento imprevedibile. Il costo per il servizio sarà un canone mensile di € 500,00 soggetto allo sconto di gara più l’eventuale costo dovuto all’attività richiesta ed eseguita calcolato come ore di lavoro e materiali effettivamente impiegati. Tale presidio sarà garantito tutti i giorni sia festivi che feriali 24 ore su 24.
REPERIBILITA’. (Art.27 CCNL 27.01.05)
REPERIBILITA’. Con riferimento alla facoltà dell’Azienda di chiedere la reperibilità ad elementi appartenenti a particolari servizi di cui all’art. 34 del CCNL 12 febbraio 2005 ed al possibile determinarsi di elementi di disagio soggettivo, l’Azienda, nell’individuare le risorse necessarie per la predisposizione delle opportune turnazioni oltre le 60 giornate annue, terrà prioritariamente conto della volontarietà del Personale interessato.
REPERIBILITA’. La società appaltatrice dovrà mettere a disposizione un numero di reperibilità, possibilmente unico, a supporto della clientela dei parcheggi, della stazione appaltante e della forza pubblica. Tale numero sarà attivo ogniqualvolta l’operatore non sia presente per ragioni di servizio all’interno della guardiola e fuori dagli orari di presidio stabilito; poiché la possibilità di mancato presidio in guardiola è possibile per ragioni operative (es. guasto al parcheggio Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxxx), il servizio dovrà quindi essere prestato 24 ore al giorno per tutto il periodo dell’appalto. I compiti del personale reperibile sono i seguenti: - supportare il cliente nel pagamento della sosta e nell’uscita dal parcheggio; - consentire il deflusso delle autovetture a seguito di guasti nei sistemi di pagamento e di controllo delle sbarre; - risolvere guasti sugli impianti che ricadano nella casistica della manutenzione di primo livello (art. 37); - mettere in sicurezza le aree di parcheggio in presenza di pericoli imminenti a cose o persone, che si trovino all’interno; - segnalare alla forza pubblica ed alla committenza le situazioni di cui al punto precedente. La risoluzione dei problemi sopraelencati potrà essere svolta da remoto, mediante sistemi di controllo a distanza messi a disposizione dalla stazione appaltante; qualora le condizioni non lo consentono, sarà obbligatorio recarsi sul posto entro 15 (quindici) minuti dall’avvenuta segnalazione. L’intervento dovrà necessariamente essere in loco qualora i guasti non consentano il regolare deflusso dalle aree di parcheggio, come ad esempio in occasione di manifestazioni cittadine che diano luogo ad alta affluenza. Si segnala che i sistemi di controllo dei parcheggi consentono l’inoltro automatico delle segnalazioni in colonnina ad un numero di telefono; è inoltre possibile visionare a distanza le immagini degli impianti di videosorveglianza ed interagire remotamente con i sistemi Skidata e WPS. L’inoltro delle richieste di segnalazione ai sistemi telefonici, nonché le operazioni svolte sul sistema di gestione, sono memorizzati nei file di log dei sistemi di controllo degli impianti a barriera; stessa cosa accade per i sistemi di videosorveglianza. Si precisa che il personale reperibile non è autorizzato in alcun modo a dare disposizioni in contrasto con le istruzioni operative impartite dal DEC; l’unica forma di arbitrio è consentita nei casi di pericoli imminenti per cose e persone. Nei rapporti con la clientela il per...
REPERIBILITA’. Non sono previsti interventi o attività in regime di reperibilità.
REPERIBILITA’. 1. All'istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore.
REPERIBILITA’. Nella logica della tutela e del sostegno alla famiglia, consente l’esercizio della volontarietà in caso di prestazione richiesta in regime di reperibilità per alcune categorie di lavoratrici e lavoratori, tra le quali le donne in gravidanza e sino ai tre anni di vita del bambino, famiglia monoparentale con figlio sino ai 12 anni, per i part time richiesti per bisogni di cura familiare, ed ai titolari di permessi ex L. 104/92. Oltre a questo è stato riconosciuto un migliore e specifico trattamento economico per l’indennità di reperibilità nella giornata di sabato.