Renal Care Clausole campione

Renal Care. La business unit RC ha come attività la ricerca, progettazione, produzione e vendita di prodotti terapeutici per il trattamento dell’insufficienza renale e, in particolare, dell’insufficienza renale cronica. L’insufficienza renale è una patologia che ricorre quando danni temporanei o permanenti ai reni impediscono agli stessi di svolgere in modo adeguato la propria funzione di depurazione del sangue. Nell’ipotesi in cui i danni ai reni siano permanenti, le uniche alternative terapeutiche sono il trapianto di reni o il trattamento di dialisi. Le principali cause dell’insufficienza renale sono state individuate nel diabete e nella ipertensione. La dialisi consiste nella procedura per il trattamento dell’insufficienza renale cronica mediante l’utilizzo di una macchina che svolge le funzioni del rene danneggiato, rimuovendo dal sangue i composti tossici (urea, acido urico, creatinina), ed eliminando i liquidi che si accumulano in eccesso. Esistono due diversi metodi per effettuare la dialisi: il trattamento di emodialisi e la dialisi peritoneale. Il Gruppo Sorin, alla data del Prospetto di Quotazione, è attivo nel solo settore del trattamento di emodialisi. I principali prodotti della business unit RC sono i seguenti: - macchine per emodialisi: sono delle apparecchiature che depurano il sangue del paziente, filtrandolo attraverso i filtri dializzatori, e successivamente immettono nuovamente lo stesso nel corpo del paziente attraverso un circuito extracorporeo. Il collegamento fisico tra il paziente e il circuito ematico del rene artificiale richiede la realizzazione di un accesso vascolare permanente al sistema circolatorio del paziente. Ogni trattamento di emodialisi – da ripetersi solitamente tre volte a settimana - ha una durata approssimativa di tre/cinque ore, durante la quale il sangue viene fatto circolare attraverso un circuito extracorporeo all’interno di un dializzatore più di una volta - dializzatori: sono filtri monouso realizzati con membrane sintetiche semipermeabili che permettono il passaggio delle sostanze tossiche in una sola direzione, impedendo in tal modo il rientro delle stesse nel sangue del paziente sottoposto al trattamento. All’interno del dializzatore, vi sono due diverse camere, separate da una membrana sintetica semipermeabile, attraverso le quali scorrono il sangue del paziente e la soluzione per dialisi. Attraverso tale procedura (c.d. diffusione), le tossine uremiche e le sostanze in eccesso sono trasferite dal sangue del pazien...
Renal Care. L’organizzazione commerciale della business unit RC è composta da un Direttore Centrale a cui rispondono un Direttore Commerciale per l’Italia, uno per le attività internazionali, un Direttore Scientifico (marketing, ricerche cliniche, pubblicità e immagine) e un Direttore Servizi Tecnici di Assistenza. La rete di vendita è di tipo diretto nei principali Paesi europei (Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Belgio), mentre è indiretta negli altri Paesi (tra questi i principali sono Canada, Messico, Russia, Cina, Turchia, Corea e Marocco). La presenza di prodotti della business unit si completa con le produzioni Original Equipment Manufacturer (OEM) per alcune aziende, che vendono in diversi paesi, europei ed extra europei. Nel resto del mondo, la promozione, la vendita e la distribuzione sono affidate a società plurimandatarie operanti nel settore delle forniture ospedaliere. I clienti della business unit RC sono principalmente strutture sanitarie pubbliche e private, alle quali si affiancano associazioni no-profit.
Renal Care. Un indicatore delle dimensioni del segmento RC è rappresentato dal numero di pazienti che, come indicato nella tabella sottostante, sono stati pari a oltre un milione nel 2002 (di cui circa l’87% sottoposti al trattamento dell’emodialisi), un numero circa doppio rispetto a quello registrato all’inizio degli anni Novanta. Europa 270.000 4% 88% 12% America 420.000 6% 80% 20% Giappone 205.000 6% 95% 5% Resto del mondo 255.000 8% 89% 11%
Renal Care. Nel segmento RC, la concorrenza si svolge principalmente sugli standard qualitativi dei prodotti e servizi erogati (tecniche dialitiche innovative, personalizzazione dei trattamenti dialitici), sulla completezza della gamma dei prodotti offerti, sull’efficienza e la capillarità della rete distributiva e, in modo particolarmente significativo, sui prezzi (tale pressione sui prezzi è dovuta alle politiche restrittive di molti governi nei rimborsi della terapia). Gli operatori del mercato RC in cui opera il Gruppo Sorin, ovvero quello relativo alla sola fornitura di prodotti per trattamenti dialitici, sono essenzialmente riconducibili alle seguenti tre categorie: a) gruppi di grandi dimensioni, presenti sull’intera catena di valore (sia nella fornitura di servizi che di prodotti), integrati verticalmente e operanti a livello mondiale (Fresenius Medical Care AG, Gambro AB e Baxter Corp., quest’ultima con riferimento alla dialisi peritoneale); b) società indipendenti, prevalentemente giapponesi o tedesche, di medie dimensioni con posizioni competitive rilevanti principalmente nei propri mercati di riferimento (Nipro Inc., Asahi Medical Co. Ltd, Nikkiso Co. Ltd., Kawasumi Laboratories Inc., B Braun AG); c) società minori operanti sul solo mercato domestico e/o con una limitata gamma di prodotti. I leader di mercato in questo settore, in termini di volumi e fatturato, sono 20 Elaborazione della Società sulla base di informazioni commerciali e studi di settore
Renal Care. In questa business unit, l'Emittente ritiene che esista l’opportunità di ampliare la propria quota di mercato attraverso l'allargamento: - della presenza nei mercati europei attraverso la rinnovata gamma di filtri sterilizzati a vapore, macchine di nuova generazione e accessi vascolari; - del perimetro di attività tramite l’avvio di nuove iniziative in segmenti terapeutici complementari, quali la dialisi peritoneale e l’insufficienza renale acuta.
Renal Care. L’attività di ricerca e sviluppo della business unit è focalizzata sui seguenti progetti: - modifica del mix della gamma e della sterilizzazione dei filtri dializzatori, mediante l’utilizzo di prodotti ad alta biocompatibilità e del metodo di sterilizzazione a vapore - ottimizzazione di tecniche dialitiche innovative, tramite l’integrazione di prodotti di consumo e di hardware e software delle macchine per emodialisi sulla base di protocolli terapeutici originali, definiti in collaborazione con centri ospedalieri e universitari - personalizzazione dei trattamenti dialitici, tramite l’inserimento di sensori che rilevano i più importanti paramentri clinici durante il trattamento e consentono l’adeguamento della terapia dialitica alle specifiche esigenze del paziente - completamento della gamma di prodotti, mediante la realizzazione di una linea di accessi vascolari (cateteri temporanei e permanenti).
Renal Care. Bellco S.p.A. ha sede in Xxx Xxxxxxxxxx 00, x Xxxxxx (Xxxxxx) ed è posseduta al 100% da Sorin. Bellco, società capofila della business unit RC, è specializzata nella produzione di macchine, filtri e concentrati per la dialisi. In tale settore opera attraverso controllate tra cui Xxxxxxx.

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: