AREA DEI SERVIZI AI COMUNI SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI AI COMUNI
AREA DEI SERVIZI AI COMUNI
SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI AI COMUNI
CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
FORNITURA DI N. 6 STAMPANTI DI GRANDE FORMATO (PLOTTER) CON RELATIVA GARANZIA E FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER UN PERIODO DI 60 MESI.
CIG 9264985B7B
CPV 30232130-4 - Stampanti grafiche a colori
Sommario
DEFINIZIONI E GENERALITÀ 3
ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA 3
ART. 2 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 3
ART. 3 – IMPORTO DELLA FORNITURA 3
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO – TEMPI DI CONSEGNA E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 4
ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 4
ART. 6 – SCELTA DEL CONTRAENTE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 4
ART. 7 – CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA E ULTERIORI GARANZIE 5
ART. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO 6
ART. 9 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 6
Art.10 - OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 6
Art. 11 -SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT) 6
Art. 12 - CONTROLLO E VIGILANZA SULLA REGOLARE ESECUZIONE 6
ART. 13 - PAGAMENTI E CESSIONE DEL CREDITO 7
ART. 14 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO A SALDO 8
ART. 15 - CLAUSOLE PENALI 8
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 9
ART. 17 - RECESSO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012 9
ART. 18 - RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO 9
ART. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 10
ART. 20 - FORO COMPETENTE 10
ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI 10
DEFINIZIONI E GENERALITÀ
Il presente Capitolato Descrittivo e Prestazionale viene redatto sotto l'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e successive modifiche e integrazioni nonché al D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, novellato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni con X. 108/2021.
Per "Appaltatore” si intende l’Operatore Economico partecipante alla procedura.
Per "Stazione Appaltante" (SA) si intende la Provincia di Brescia che affida all’Operatore Economico l’oggetto del presente appalto.
Per “RUP” si intende il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del X.X.xx. 50/2016 e ss.mm.ii. Per “Codice” si intende il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.
ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA
Oggetto del presente capitolato è la fornitura di stampanti di grande formato (n. 6 plotter) con relativo servizio di garanzia e fornitura di materiale consumabile per un periodo di 60 mesi, con “Trade in” per n. 6 plotter come detta- gliato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente capitolato.
La fornitura dovrà essere comprensiva di preinstallazione (ove necessaria), trasporto franco destino e installazione; comprenderà poi l’estensione di garanzia per 5 anni con tutte le condizioni in essa sottese per ogni singola apparec- chiatura e le forniture di consumabili.
L’offerta, come da Allegato 1 dovrà includere fornitura di materiali di consumo originali (cartucce, carta ed eventuali testine) per l’intera durata del contratto.
Ad eccezione della fornitura iniziale, la richiesta di materiali di consumo supplementari verrà inoltrata secondo la modalità stabilita di comune accordo fra il fornitore e i referenti dei settori; i consumabili richiesti andranno quindi consegnati agli indirizzi indicati presso le sedi dei settori richiedenti entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta.
Il numero di pezzi richiesti per ciascun articolo del materiale di consumo presente nell’Allegato 1 è indicativo, e potrà subire variazioni in base all’effettivo consumo.
ART. 2 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è l’istruttore direttivo informatico del Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni della Provincia di Brescia, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxx.
ART. 3 – IMPORTO DELLA FORNITURA
Il prezzo presunto e stimato e non garantito posto a base di gara è fissato in € 83.970,00 + IVA per l’intera fornitura.
L’importo dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri concernenti la fornitura, che devono, pertanto, intendersi a carico della Ditta offerente.
L’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi interferenti (art. 26, comma 5, d. lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008).
Nell’Allegato 1 è presentata anche una scheda relativa alle stime del Trade-In sulle 6 installazioni; è a discrezione dell’appaltatore indicarne, sul costo finale della fornitura, l’incidenza.
Al fine di soddisfare ulteriori sopravvenuti fabbisogni dell’Ente il Settore procedente si riserva l’esercizio dell’op- zione di ulteriore fornitura di consumabili, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice fino all’ammontare di € 8.397,00 oltre IVA di legge.
Pertanto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice il valore complessivo della procedura ammonta ad € 92.367,00 (€ 83.970,00 + € 8.397,00) oltre IVA di legge.
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO – TEMPI DI CONSEGNA E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
I 6 Plotter dovranno essere trasportati e installati franco destino presso le sedi provinciali entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto; contestualmente alla consegna, come da indicazioni contenute nell’Allegato 1, verranno concordate le condizioni per il ritiro delle apparecchiature in dismissione.
Il contratto si perfezionerà alla data di sottoscrizione che verrà effettuata secondo quanto previsto all’Art. 8 del pre- sente documento e avrà durata di 5 anni.
Ad eccezione della fornitura iniziale, la richiesta di materiali di consumo supplementari verrà inoltrata secondo la modalità stabilita di comune accordo fra il fornitore e i referenti dei settori; i consumabili richiesti andranno quindi consegnati agli indirizzi indicati presso le sedi dei settori richiedenti entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta concor- dando le modalità con il referente del Settore con almeno 48 h di preavviso.
Le spese connesse all’espletamento delle operazioni di consegna sono da intendersi totalmente a carico del fornitore.
Il fornitore non può addurre, quale giustificazione del ritardo nella consegna, fatti di propri fornitori, subfornitori e/o subappaltatori.
Nel caso di impossibilità dell’appaltatore a provvedere entro i termini e con le modalità sopra indicate, questi dovrà darne tempestiva comunicazione alla Provincia e al RUP; la Provincia potrà in tal caso procedere anche all'acquisto sul libero mercato della quantità di prodotto necessaria, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla Impresa aggiudicataria, tenuta anche alla rifusione di ogni eventuale ulteriore spesa o danno subiti dalla Provincia, mediante escussione della cauzione contrattuale.
L’Appaltatore ha l’obbligo di attenersi alle disposizioni normative generali sulla qualità dei prodotti, sulle modalità di trasporto, sulla conservazione, sul recapito.
I beni devono essere nuovi di fabbrica, idonei all’uso indicato, conformi all’offerta e al presente Capitolato; devono inoltre sempre essere rispondenti alle norme CE vigenti di riferimento.
ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici indicati all’art. 45 del Codice, che possiedono i seguenti requisiti:
• Requisiti di ordine generale: di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del Codice e dell’arti- colo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/01;
• Requisiti di idoneità professionale: di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
ART. 6 – SCELTA DEL CONTRAENTE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
La procedura viene gestita mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 58 e del D.Lgs. 50/2016. In particolare, si utilizza la piattaforma “Sintel”, resa disponibile dalla società Aria S.p.A.
L’affidamento avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni con Legge n.120/2020 e novellato dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni con X. 108/2021.
Non saranno accettate offerte superiori all’importo negoziabile posto a base di gara, pena l’esclusione dell’offerta. L’importo deve intendersi comprensivo dello svolgimento completo della fornitura secondo il presente Capitolato.
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute si procede al rilancio della procedura “Affidamento diretto previa richiesta di preventivi” con i soggetti che hanno presentato le medesime offerte.
I prezzi di aggiudicazione e i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della forni- tura.
È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua.
L’affidataria sarà tenuta a presentare la documentazione amministrativa per procedere alle verifiche di cui all’art. 80 del Codice in capo all’affidatario.
Al solo migliore offerente verrà richiesto di produrre (su modelli dell’Ente) entro 7 gg. dal ricevimento della richiesta tramite la funzione comunicazioni della RDO:
1. PassoOE (tramite la piattaforma AVCPASS di ANAC – richiede la registrazione dell’operatore economico)
2. documento di gara unico europeo “semplificato” (DGUE),
3. dichiarazione integrativa al DGUE;
4. tracciabilità flussi finanziari;
5. sottoscrizione per accettazione del Patto d’integrità per la partecipazione alla procedura;
6. marca da bollo
In caso di rifiuto verrà selezionato l’operatore economico successivo in ordine di prezzo decrescente.
A seguito dell’esito positivo delle verifiche, nel rispetto delle Linee Guida n. 4 di ANAC, verrà stipulato il contratto.
Nel caso di mutate esigenze di servizio la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’affidamento, di reindire, sospendere o annullare la procedura, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso il concorrente non ha diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
ART. 7 – CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA E ULTERIORI GARANZIE
Non è richiesta alcuna garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice.
Ai fini della sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore presenta la garanzia definitiva, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice.
Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante.
Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni.
L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente.
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto.
ART. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato tramite scambio di lettera mediante posta elettronica certificata.
Il presente contratto è soggetto a registrazione, solo in caso d’uso, ad imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 26/4/1986 n. 131.
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del contraente incaricato, escluso l’IVA a carico della Stazione appaltante.
ART. 9 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
In relazione all'affidamento di cui alla presente procedura il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
ART.10 - OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’appaltatore dovrà uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene, di previdenza sociale, restando la Provincia di Brescia completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito ad eventi avvenuti durante o in conseguenza delle prestazioni.
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla eventuale sostituzione.
La Provincia di Brescia, per il tramite del RUP procederà alla verifica di conformità delle forniture eseguite rispetto agli obblighi contrattuali assunti.
L’aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile il Codice di comportamento adottato dalla Provincia di Brescia con Decreto del Presidente della Provincia n. 43 del 07/03/2022, pena la risoluzione del contratto.
ART. 11 -SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT)
La fornitura offerta dovrà rispettare le tempistiche di consegna sopraindicate (ove previste).
Il calcolo delle penali per il mancato rispetto degli SLA avverrà secondo le modalità previste dal successivo ART. 15.
ART. 12 - CONTROLLO E VIGILANZA SULLA REGOLARE ESECUZIONE
I controlli, sui prodotti consegnati, immediatamente possibili (di norma, controllo quantitativo), saranno effettuati a ricevimento della merce. Gli altri controlli saranno effettuati come descritto nel presente articolo.
Il controllo quantitativo consiste nella verifica di rispondenza del numero dei beni inviati rispetto a quanto ordinato, è di norma effettuato con i plichi chiusi e validato apponendo la firma sul documento di trasporto da parte di chi ha ricevuto la merce.
Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta dall’incaricato della Provincia non esonera l’Ap- paltatore dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni trasmesse al momento dell’utilizzazione del prodotto, in relazione ai vizi apparenti e occulti del prodotto stesso: il controllo qualitativo della fornitura è di norma effettuato dal referente del Settore al momento dell’utilizzo. La Provincia ha diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all’apertura degli imballaggi e delle con- fezioni, ne sarà possibile il controllo finale.
Le singole somministrazioni saranno, pertanto, definitivamente accettate solo quando saranno state dichiarate anche qualitativamente idonee dall’incaricato al controllo: prima di tale dichiarazione grava sulla Provincia il solo onere di corretta custodia.
In caso si riscontrino vizi nella qualità dei prodotti forniti si provvederà a contestarli all’affidatario per iscritto, con- cedendogli 5 (cinque) giorni per presentare le proprie controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni non siano ritenute
adeguate si procederà ad applicare le penali di cui al presente capitolato ovvero, nei casi reiterati e più gravi, alla risoluzione del contratto.
ART. 13 - PAGAMENTI E CESSIONE DEL CREDITO
Il corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice verrà corrisposto come di seguito indicato: per la prima tranche di fornitura in un’unica soluzione, in via posticipata, al completamento dell’ultima consegna; per le successive forniture (consumabili successivamente richiesti dai settori) al ricevimento della fattura.
Per il pagamento dell’IVA si applica l’Istituto dello split payment o scissione dei pagamenti.
Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
La Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettro- nico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente:
UF95O3
Codice Univoco Ufficio
Si ricorda che con il citato D.L. n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche am- ministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell’indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
I dati da inserire in fattura tramite i campi previsti sono:
• nella sezione “dati del contratto” riportare il numero e data della determinazione dirigenziale di affidamento e il riferimento al Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni.;
• nel campo CIG: riportare il numero CIG;
• nella sezione “dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura” indicare: l’oggetto esatto dell’appalto (ve- dere oggetto del contratto);
• nella sezione “Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura”: selezionare S in quanto si applica l’istituto dello split payment o scissione dei pagamenti;
• nella sezione “Dati relativi al pagamento”: selezionare modalità di pagamento tramite bonifico bancario o postale e riportare il cod IBAN del C/C che deve corrispondere alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata in fase di stipula del contratto
• nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura.
Si precisa, che questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento della fattura elettronica qualora non venga in essa riportato il predetto codice CIG.
La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’Appaltatore della procedura sopra indicata.
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l’allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l’allegato C “Linee Guida”, del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell’intero processo di fatturazione.
Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato.
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto-legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia.
La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia. Si richiama il comma 13 dell’art. 105 del Codice per la disciplina delle opposizioni dell’Amministrazione.
ART. 14 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO A SALDO
Il RUP effettua entro cinque giorni dall’ultimazione delle prestazioni i necessari accertamenti in contraddittorio con l’operatore economico e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni rilasciandone copia conforme all’Appaltatore. I contratti pubblici di servizi e forniture sono soggetti a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, è sempre facoltà dell’Ente sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP. La regolare esecuzione deve essere verificata per qualsiasi tipologia di contratto, indipendentemente dagli importi. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Il pagamento del saldo e lo svincolo dell’eventuale garanzia definitiva del contratto esecutivo sono subordinati all’approvazione del certificato di regolare esecuzione.
ART. 15 - CLAUSOLE PENALI
In caso di mancato o ritardato adempimento agli obblighi contrattuali, il contraente sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di Brescia le penali come di seguito indicato.
Il ritardo nella consegna e/o l’esecuzione della fornitura in modo difforme da quanto offerto e contrattualizzato com- porterà l’applicazione delle penali oltre all’eventuale risarcimento del danno.
Ove siano accertati casi di inadempimento la cui gravità non comporti la risoluzione del contratto, la Provincia si riserva di applicare una penale, anche a valere sui crediti maturati, rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato alla regolare fornitura oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esat- tamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
Le penalità di cui ai precedenti capoversi sono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta della Provincia di Brescia inviata mediante posta elettronica certificata. Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevol- mente dalla Provincia di Brescia, le penalità si intendono accettate.
Qualora l’appaltatore per cause di forza maggiore oppure impreviste difficoltà tecniche, non fosse in grado di rispet- tare i termini stabiliti dal presente capitolato, causando un ritardo rispetto ai tempi previsti, deve darne immediata comunicazione scritta al RUP e al Dirigente del Settore e concordare con lo stesso un ulteriore termine per l’adem- pimento dei compiti attribuiti. Qualora non venga effettuata la comunicazione ovvero rispettato tale ulteriore termine la mancanza verrà considerata come inadempienza dell’appaltatore soggetta a penali.
In ogni caso l’importo delle singole penali applicate per il ritardo del singolo giorno dell’adempimento ammonta al 1‰ (un per mille) dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice. Ai sensi del medesimo articolo, l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice.
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente costituisce valida causa di risoluzione del contratto, salva sempre e comunque la facoltà dell’Ente committente di richiedere il risarcimento di tutti i danni causati dalla ditta appaltatrice.
Il contratto è risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
• nel caso vengano applicate almeno due penali entro il secondo mese dalla data di stipulazione del contratto;
• nel caso l’ammontare delle penali applicate raggiunga una quota pari al 10% dell’importo totale del contratto;
• in caso di mancanza della copertura assicurativa per responsabilità civile verso tersi di cui all’art. 7;
• nel caso l’appaltatore ceda a terzi l’esecuzione dell’attività o subappalti parte di essa senza la prescritta preventiva autorizzazione dell’appaltante;
• in caso di frode nell’adempimento degli obblighi contrattuali.
La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
La violazione del Patto d’Integrità, nei casi ivi previsti, determina la risoluzione di diritto del presente contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con posta elettronica certificata.
ART. 17 - RECESSO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012
Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione stipulata da Consip SpA, ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con parametri migliorativi – tenendo conto nella valutazione del decimo delle prestazioni ancora da eseguire - e l’Appaltatore non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal presente contratto per riportarlo nel limite di cui all’art.26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, la Provincia recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
ART. 18 - RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all’esecutore del contratto delle prestazioni relative alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo delle forniture non eseguite (art 109, comma 1, del codice).
Il decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art 109, comma 2, del codice).
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’Appaltatore da parte del RUP, con posta elettronica certificata, da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Provincia prende in consegna le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, del codice).
ART. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifi- cazioni ed integrazioni, esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente atto. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l’operatore eco- nomico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla Provincia di Brescia la documen- tazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla procedura o la decadenza dall’aggiudicazione.
I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dal citato Regolamento. I dati raccolti possono essere trattati dal personale della Provincia di Brescia che cura il procedimento di gara, dalla Commissione giudicatrice ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Brescia.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni.
L’aggiudicatario si obbliga a mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i dati trattati ai fini dell’esecuzione della fornitura, nel rispetto della disciplina vigente.
ART. 20 - FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie, non risolte direttamente tra l’Amministrazione e la ditta aggiudicataria sarà competente il Foro di Brescia. Per tutti gli effetti del presente contratto l’Impresa appaltatrice elegge domicilio presso la propria sede legale.
ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si intendono richiamate e applicabili tutte le disposizioni di legge che regolano la materia.
Qualora entrassero in vigore delle norme in contrasto con quanto stabilito dal presente capitolato, gli articoli incompatibili risulteranno automaticamente decaduti.
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, sono applicabili le disposizioni del Codice Civile, nonché le altre leggi, decreti e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.
Brescia, 06/06/2022
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxx