Recesso con penalità Clausole campione

Recesso con penalità. 7.2.1 Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati, (indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 4/1°comma):
Recesso con penalità. 2.1 Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati, (indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 4/1°comma): - la quota di iscrizione se prevista e le penalità qui di seguito elencate, che vanno calcolate sull’importo totale di quanto prenotato, oltre agli oneri e spese sostenute dall’organizzatore per l’annullamento dei servizi: • 10% dall’atto della prenotazione sino a 15 giorni lavorativi prima dell’inizio del soggiorno (sabato escluso); • 30% da 14 a 9 giorni lavorativi prima dell’inizio del soggiorno (sabato escluso); • 50% da 8 a 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del soggiorno (sabato escluso); • 100% dopo tali termini.

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  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Inadempienze e penalità Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente FPC, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario. Il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente FPC per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

  • Livelli di servizio e penali Qualora il Fornitore venga meno agli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e/o dei successivi Contratti di fornitura e ciò comporti danni o disservizi all’Amministrazione contraente, sarà applicata una penale proporzionata alla gravità di ogni infrazione rilevata e sulla base della documentazione, da parte dell’Amministrazione stessa, del danno e/o disservizio arrecato. L’Amministrazione contraente, in caso riscontrasse inadempienze che comportino gravi disservizi all’esecuzione della propria attività, contesterà i singoli episodi con comunicazione scritta al Fornitore, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania dettagliando gli eventi e documentando i danni e disservizi subiti. L’Aggiudicatario avrà un tempo massimo di 5 giorni lavorativi per poter esibire eventuali controdeduzioni. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore. Di seguito si riportano le penali di competenza delle singole Amministrazioni contraenti DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO VALORE STANDARD SOGLIA DETERMINAZIONE DELLA PENALE Fasi di avvio dell’appalto ed installazione (art. 8) Fase propedeutica all’avvio dell’appalto: entro i termini massimi previsti dall’art. 8.2 e aggiudicati in Appalto Specifico se migliorativi Oltre i termini previsti dall’articolo 8.2 e fino a 15° gg solare di ritardo pari a 0.5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale, con ritardo fino a 15 giorni solari, salvo l’eventuale maggior danno A partire da 16° gg solare di ritardo pari a 1‰ (un per mille) dell’ammontare netto dell'importo contrattuale, a partire dal 16° giorno, salvo l’eventuale maggior danno Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO VALORE STANDARD SOGLIA DETERMINAZIONE DELLA PENALE Fasi di avvio dell’appalto ed installazione (art. 8) Periodo di prova e collaudo: entro i termini previsti dall’art. 8.3 Oltre i termini previsti dall’articolo 8.3 e fino a 10° gg solare di ritardo pari a 0.5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale, con ritardo fino a 10 giorni solari, salvo l’eventuale maggior danno A partire da 11° gg solare di ritardo pari a 1‰ (un per mille) dell’ammontare netto dell'importo contrattuale, a partire dal 11° giorno, salvo l’eventuale maggior danno Formazione del personale (art. 9) Formazione del personale: entro i termini previsti dall’art. 9 Difformità, consistente nel mancato o inesatto svolgimento dei corsi di formazione rispetto al Programma dei corsi definito con ciascuna Amministrazione contraente in misura fino al 30% (compreso) pari a 0.5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale per ciascun corso, salvo l’eventuale maggior danno Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO VALORE STANDARD SOGLIA DETERMINAZIONE DELLA PENALE rispetto ai corsi di formazione dovuti per numero e/o tipologia Difformità, consistente pari a 1‰ (un per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale per ciascun corso, salvo l’eventuale maggior danno nel mancato o inesatto svolgimento dei corsi di formazione rispetto al Programma dei corsi definito con ciascuna Amministrazione contraente in misura dal 30 al 70% (compreso) rispetto ai corsi di formazione dovuti per numero e/o tipologia Difformità, consistente Le Amministrazioni contraenti potranno risolvere i rispettivi contratti nel mancato o inesatto svolgimento dei corsi di formazione rispetto al Programma dei corsi definito con ciascuna Amministrazione contraente in misura dal 71% (compreso) rispetto Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO VALORE STANDARD SOGLIA DETERMINAZIONE DELLA PENALE ai corsi di formazione dovuti per numero e/o tipologia Servizio di garanzia ed assistenza Mancata attività: entro i termini indicati nell’art. 10 - pari a 0,03‰ (zero virgola zero tre per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale per ciascun inadempimento, salvo l’eventuale maggior danno Anomalia bloccante: Risoluzione dei guasti con esclusione del Disaster Recovery entro i termini indicati nell’art. 10.2.3 pari a 0,05‰ (zero virgola zero cinque per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale per ogni 2 ore di ritardo, salvo l’eventuale maggior danno (art. 10) Ogni 2 ore di ritardo Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO VALORE STANDARD SOGLIA DETERMINAZIONE DELLA PENALE Anomalia non bloccante: Risoluzione dei guasti con esclusione del Disaster Recovery entro i termini indicati nell’art. 10.2.3 Ogni 6 ore di ritardo pari a 0,05‰ (zero virgola zero cinque per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale per ogni 6 ore di ritardo, salvo l’eventuale maggior danno Anomalia minore: Risoluzione dei guasti con esclusione del Disaster Recovery entro i termini indicati nell’art. 10.2.3 Ogni 24 ore di ritardo pari a 0,03‰ (zero virgola zero tre per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale per ogni 24 ore di ritardo, salvo l’eventuale maggior danno Per le infrazioni non disciplinate nella tabella precedente, qualora la Ditta aggiudicataria venga meno agli obblighi assunti con l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro e successivi Contratti e questo comporti danni o disservizi all’Amministrazione contraente, potrà essere applicata a suo carico, per ogni infrazione rilevata, una penale definita dalle Amministrazioni contraenti nei documenti dei successivi Appalti Specifici. Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania In fase di Appalto Specifico le Amministrazioni contraenti potranno individuare ulteriori livelli di servizi e penali in funzione dei servizi oggetto dei singoli Appalti Specifici. Di seguito si riportano le penali di competenza Xx.Xx.Xx. per le prestazioni riguardanti l’Accordo Quadro: DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO VALORE STANDARD SOGLIA DETERMINAZIONE DELLA PENALE Monitoraggio (art. 15) Attività di reportistica: entro il 20 del semestre successivo a quello di pertinenza Fino a 30° gg solare pari a 0,03‰ (zero virgola zero tre per mille) sull'importo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo fino a 30 gg, salvo l’eventuale maggior danno A partire da 31° gg solare pari a 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) sull'importo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, a partire dal 31° giorno, salvo l’eventuale maggior danno - € 50,00 Obbligazioni Specifiche del Fornitore (art. 8, lett. a) dello Schema di Accordo Quadro) per ogni giorno di ritardo nell’invio della comunicazione Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO VALORE STANDARD SOGLIA DETERMINAZIONE DELLA PENALE inerente la modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016, oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrat ivo Tabella 2 – Penali di competenza Xx.Xx.Xx. Le succitate penali saranno applicate da Xx.Xx.Xx. trattenendo il relativo importo dalla cauzione definitiva, con obbligo di reintegro della stessa a carico dell’Aggiudicatario.

  • Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.

  • Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.

  • Contributi di assistenza contrattuale (Vedi accordo di rinnovo in nota)

  • INADEMPIMENTI E PENALI Nel caso in cui il servizio non venga svolto a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provederà ad inviare una formale lettera di contestazione via PEC, invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, le proprie controdeduzioni entro un termine non superiore a 5 giorni dalla stessa contestazione. Xxx, in esito al procedimento di cui al paragrafo precedente, la Stazione appaltante accerti casi di inadempimento contrattuale, la stessa si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato agli Uffici Giudiziari, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del maggior danno. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da un importo minimo del 1% ad un importo massimo del 5% del canone mensile di aggiudicazione (importo contratto : 24 mesi), qualora si accertino inadempienze o carenze nell’esecuzione o nella qualità del servizio prestato. Qualora l’importo della penale sia superiore al 10% dell’importo contrattuale si potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. L’applicazione della penale non esonera la Ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: - rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato ed elencate nella parte tecnica, nell’articolo 26 (MODALITA’ DI SVOGLIMENTO DEL SERVIZIO); - inosservanza degli orari concordati con gli Uffici Giudiziari per lo svolgimento del servizio presso ciascuna sede; - non utilizzo dell’uniforme e/o del cartellino di riconoscimento; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell’invio della comunicazione sul personale impiegato, in caso di modifiche dell’elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio; - ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito; - comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri. L’applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità: - escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali applicate; - compensazione del credito con quanto dovuto al Contraente, mediante trattenuta sul primo corrispettivo mensile spettante successivamente all’applicazione della penale. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione definitiva viene comunicato alla Ditta via PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata dalla Ditta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta via PEC, pena la risoluzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

  • PENALITA’ L’appaltatore, senza esclusione di eventuali conseguenze civili e penali, è soggetto a penalità pari a € 200,00 ogni qualvolta: - si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio; - assicuri una presenza di operatori non adeguata allo svolgimento del servizio; - non fornisca tutte le prestazioni convenute impieghi personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l’Amministrazione; - non esegua quanto contenuto nell’Offerta Qualitativa presentata in sede di gara. L’Amministrazione Comunale procederà alla contestazione dell’addebito entro 3 giorni lavorativi dal verificarsi del fatto ovvero dal momento in cui ne è venuta a conoscenza e assegnerà un termine, non superiore a giorni 5 dalla contestazione, all’appaltatore del servizio per la presentazione delle proprie controdeduzioni, oltre che per adempiere alle prescrizioni segnalate nella contestazione di addebito. Trascorso il termine di cui al precedente comma, senza che il gestore abbia presentato controdeduzioni ovvero nel caso in cui le giustificazioni non siano ritenute accoglibili, il Responsabile del procedimento competente procederà, con proprio provvedimento, all’applicazione della penale. L’importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture relative al canone mensile ovvero sulla cauzione. In tal caso l’appaltatore è obbligato a reintegrare il deposito cauzionale di cui l’Amministrazione si è avvalsa, a semplice richiesta scritta della stessa, entro 5 giorni dalla data di notificazione della richiesta. L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la possibilità di ovviare agli inconvenienti e inadempimenti di cui al presente articolo, addebitando ogni eventuale spesa all’appaltatore a carico del quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza.

  • Inadempienze e penali Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristino.