Entità della prestazione Clausole campione

Entità della prestazione. Trascorso il periodo di attesa, l’assicuratore si assume il pagamento delle rate di credito mensili della persona assicurata durante la disoccupazione ininterrotta, per un periodo massimo di 12 mesi. L’importo non può superare CHF 2’500 al mese per ciascun contratto di credito. Non vengono bonificati né arretrati né interessi moratori. Se la persona assicurata è di nuovo disoccupata al 100% in seguito alla disdetta del contratto di lavoro durante il periodo di prova entro il termine di 3 (tre) mesi, la disoccupazione è considerata come prosecuzione della precedente. Non si applica un nuovo periodo di attesa. Non sono erogate prestazioni nel periodo di ripresa dell’attività lavorativa; la prestazione massima è di 12 mesi per le fasi di disoccupazione collegate. Al termine dell’erogazione delle 12 rate di credito mensili motivate dallo stato di disoccupazione, la persona assicurata, per avere diritto a una nuova riscossione della prestazione (riqualificazione), deve avere esercitato, alla comunicazione del licenziamento, un’attività ininterrotta e a tempo indeterminato presso uno o più datori di lavoro per un periodo di 6 (sei) mesi per almeno 20 ore la settimana. Si applica un nuovo periodo di attesa.
Entità della prestazione. Durante il periodo di durata del presente contratto, PAYONE accorda al Contraente il diritto al possesso e all’utilizzo auto- nomo dei beni noleggiati. I beni noleggiati sono gli apparecchi POS e le periferiche per l’autorizzazione e la gestione elettronica delle procedure di pagamento messi a disposizione da PAYONE ai sensi del pre- sente contratto. La responsabilità di approntare il collegamen- to e la trasmissione dei dati spetta esclusivamente al Contra- ente. Il materiale di consumo, come rotoli di carta, batterie e altro, nonché gli accessori, come le basi di ricarica, i caricatori e le batterie non sono inclusi nei beni noleggiati. PAYONE ha diritto in qualsiasi momento di:
Entità della prestazione. Nel caso in cui l’incapacità di guadagno riconosciuta dall’AI sia uguale o superiore al 70%, l’assicuratore paga una prestazione in capitale una tantum pari alla somma di tutte le rate di credito non ancora pagate, arretrate secondo il piano rateale inizialmente pattuito per contratto, al netto della differenza di interessi che risulta dallo scioglimento anticipato del contratto di credito; l’importo non può tuttavia superare i CHF 70’000 per singolo contratto di credito. Non sono bonificati né eventuali arretrati di pagamentointeressi moratori. Fa fede la data in cui è insorta l’incapacità di guadagno (giorno d’inizio della rendita AI).
Entità della prestazione. Complessivamente l’entità della prestazione richiesta è stimabile come da prospetto che segue sub lettera A) B) C) D) E). Nell’ambito di tale complessivo monte orario potranno essere attivati gli interventi formativi di seguito elencati con indicazione della relativa durata. (N.B. sulla base delle offerte relative aggiudicazioni sarà stipulato uno o più versioni del presente capitolato)
Entità della prestazione. 3.1 L’entità della prestazione di cui al contratto di servizio dipende dalla variante concordata e viene definita nelle schede inerenti l’entità della prestazione. Il contratto di servizio vale solo per i prodotti Xxxx Xxxxxxx SA espressamente elencati nella conferma della stipulazione del contratto di Xxxx Xxxxxxx SA (i prodotti contrattuali).
Entità della prestazione. 1. L‘incarico di riparazione viene eseguito accuratamente nel rispetto dei lavori definiti nell‘assegnazione dell‘incarico (o nella conferma d‘ordine). Il commissionario si riserva di eseguire lavori aggiuntivi non stabiliti nell‘assegnazione dell‘incarico se essi sono necessari per rendere di nuovo pienamente utilizzabile l‘oggetto della riparazione o se sono necessari per l‘esecuzione della riparazione; in tal caso è co- munque necessario il consenso del committente, se i costi indicati superano di oltre il 15% quelli riportati nel preventivo di spesa.
Entità della prestazione. 1.4 Prezzi, fatturazione, termini di pagamento
Entità della prestazione. 1.2 Punti di servizio e orari di servizio

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: