RAPPORTO Clausole campione

RAPPORTO. Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.
RAPPORTO. Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti.
RAPPORTO. Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile, un contratto di prestazione professionale in regime di lavoro autonomo non abituale, consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.
RAPPORTO. Ogni Parte inoltra un rapporto contenente informazioni in merito all’attuazione del presente Accordo conformemente alle linee guida adottate nell’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo di Parigi.
RAPPORTO. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 3/2021/G Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 3/2021/G
RAPPORTO. 1. Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c. e dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed eccezionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.
RAPPORTO. Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di lavoro autonomo di natura professionale consistente nello svolgimento, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 7 giugno 2000, n. 150, dell’attività di portavoce del Direttore dell’Agenzia delle entrate, anche nella sua qualità di Presidente dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. In nessun caso il presente contratto può valere a costituire in capo al portavoce diritto alla trasformazione del rapporto contrattuale in rapporto di lavoro dipendente. (Oggetto e modalità di svolgimento dell’incarico) Il portavoce, in conformità a quanto previsto dall’art. 7 della Legge n. 150/2000, dovrà coadiuvare il Direttore dell’Agenzia delle entrate, anche nella sua qualità di Presidente dell’Agenzia delle entrate- Riscossione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. In tal senso, si relazionerà direttamente con il Direttore dell’Agenzia delle entrate in ogni circostanza e per ogni iniziativa di informazione che quest’ultimo riterrà di intraprendere, sulla base delle esigenze emergenti dallo stesso rappresentate e con i contenuti e le modalità di volta in volta stabiliti dal Direttore medesimo. Il portavoce svolgerà l’attività, in maniera autonoma, senza soggezione a potere disciplinare e senza alcun vincolo logistico, orario ed organizzativo, rimanendo tali aspetti nella sua piena disponibilità, salvo quanto necessario per rendere effettiva la prestazione e quanto previsto dal successivo art. 4.
RAPPORTO. Ciascuna impresa di assicurazione presenta all’autorità di sorveglianza del Paese della sede sociale un rapporto sugli affari conclusi in ogni ramo assicurativo nel Paese di attività. Gli affari conclusi nell’ambito della libera prestazione di servizi devono essere separati da quelli conclusi mediante uno stabilimento. L’autorità di sorveglianza del Paese della sede sociale trasmette annualmente, al più tardi entro la fine di settembre, queste informazioni all’autorità di sorveglianza del Paese di attivi- tà.
RAPPORTO. Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo di natura professionale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità previste nell’Avviso di selezione. La collaborazione viene espletata personalmente dall’operatore economico, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione ed in via non esclusiva attraverso la sottoscrizione del presente contratto. È vietata ogni forma di cessione del contratto.
RAPPORTO. Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e 2229 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo di natura professionale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità previste nell’Avviso di selezione. A tale proposito, il collaboratore professionale dichiara di essere iscritto all’Albo/Ordine …………………………………………….. di ……………………………...