Common use of Raggruppamenti temporanei di imprese Clause in Contracts

Raggruppamenti temporanei di imprese. Sono ammessi a partecipare alla gara consorzi e imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. 157/1995 e s.m.i. così come modificato dal D.Lgs. 65/2000. Nel caso di raggruppamenti d'impresa o consorzi, la documentazione di cui al punto III.2 del bando di gara, richiamata dal precedente articolo 2 del presente disciplinare lettere da a. a m., deve essere relativa a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ad eccezione dei punti h. e i. la cui documentazione è da presentarsi a cura della capogruppo. Deve, altresì, essere presentata una dichiarazione di raggruppamento temporaneo di imprese, utilizzando anche il modello allegato al presente disciplinare, dalla quale risulti la composizione del raggruppamento (con la specifica della ragione sociale, della sede e del nominativo del legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata) e la dichiarazione che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese raggruppate si conformeranno alla disciplina dell’art. 11, D.Lgs. 157/1995 e s.m.i., conferendo mandato speciale alla capogruppo, che deve essere specificamente individuata nella dichiarazione stessa. Devono, inoltre, essere indicate le parti di servizio curate da ciascun componente il raggruppamento stesso. La dichiarazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese componenti il raggruppamento; le firme devono essere autenticate ai sensi di legge ovvero, deve essere allegata la fotocopia di idonei documenti di identità dei sottoscrittori. Non è consentito, pena l'esclusione dalla gara, che un'impresa partecipi contemporaneamente in forma singola e quale componente di un raggruppamento di imprese o di un consorzio ovvero sia presente in più raggruppamenti di imprese o consorzi. Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in raggruppamento o consorzio, che abbiano rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione dalla gara sia delle imprese collegate sia delle imprese controllanti che delle imprese controllate, nonché dei raggruppamenti o consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino. Sono, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato AS251 del 30/01/03 (Bollettino n.5/2003) e in ragione della ratio riconosciuta all'istituto del raggruppamento temporaneo di imprese da individuarsi nell'ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non è altresì ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese di due o più ditte che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara del raggruppamento così composto.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

Raggruppamenti temporanei di imprese. Sono ammessi a partecipare alla gara consorzi e E’ ammessa la partecipazione di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell'arto raggruppande (R.T.I.), con l’osservanza scrupolosa della disciplina di cui all’art. 11, D.Lgs37 D. Lgs. 157/1995 e s.m.in. 163/2006. così come modificato dal D.Lgs. 65/2000. Nel In caso di raggruppamenti d'impresa o consorziR.T.I. da costituirsi dovrà essere prodotta, la documentazione a pena di cui al punto III.2 del bando di garaesclusione, richiamata dal precedente articolo 2 del presente disciplinare lettere da a. a m., deve essere relativa a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ad eccezione dei punti h. e i. la cui documentazione è da presentarsi a cura della capogruppo. Deve, altresì, essere presentata una dichiarazione di raggruppamento temporaneo di imprese, utilizzando anche il modello allegato al presente disciplinare, dalla quale risulti la composizione del raggruppamento (con la specifica della ragione sociale, della sede e del nominativo del legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata) e la dichiarazione che, impegno a costituirsi in R.T.I. in caso di aggiudicazione, da redigersi preferibilmente utilizzando l’allegato denominato “modello dichiarazione di impegno a costituire RTI” e secondo lo schema ivi contenuto, come già richiesto all’art. 5, punto 7). Qualora non sia stato ancora conferito alla capogruppo mandato speciale con rappresentanza, le stesse imprese raggruppate si conformeranno alla disciplina dell’artdichiarazioni di cui agli artt. 112 e 5 del presente disciplinare di gara (dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale e di idoneità professionale ed “altre dichiarazioni”) dovranno essere presentate, a pena di esclusione, da ciascuna delle ditte facenti parte della compagine associativa. La documentazione di cui all’art. 3 (relativa al possesso di autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’attività di somministrazione di lavoro temporaneo nonché di iscrizione nell'apposito Albo delle Agenzie per il lavoro, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 157/1995 n. 276/2003 presso il suddetto Ministero), dovrà essere presentata, a pena di esclusione, da ciascuna delle agenzie facenti parte della compagine del raggruppamento. I documenti di cui all’art. 4 (“n. 2 dichiarazioni di istituti bancari.”), dovranno essere presentati, a pena di esclusione, da ciascuna delle agenzie facenti parte della compagine del Raggruppamento. I documenti di cui all’art. 9 lett. B) punti 1), 2) e s.m.i.6) 9 Bis ed all’art. 10 del presente disciplinare di gara e più precisamente: ⮚ copia del disciplinare di gara, conferendo mandato copia del capitolato speciale alla capogruppod’appalto e relativi allegati moduli compilati; ⮚ copia di eventuali note di chiarimento o altra documentazione messa a disposizione tramite pubblicazione sul sito internet. ⮚ offerta Tecnica ⮚ offerta Economica; dovranno essere sottoscritti, che deve essere specificamente individuata nella dichiarazione stessa. Devono, inoltre, essere indicate le parti a pena di servizio curate da ciascun componente il raggruppamento stesso. La dichiarazione deve essere sottoscritta esclusione dai rappresentanti legali rappresentanti di tutte le imprese componenti il raggruppamento; le firme devono ditte del costituendo R.T.I.. Il versamento di cui all’art. 9 lett. B) punto 5) (“contributo economico a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) dovrà essere autenticate ai sensi effettuato, a pena di legge ovveroesclusione, deve essere allegata la fotocopia di idonei documenti di identità dei sottoscrittoridalla Agenzia designata quale capogruppo mandataria. Non è consentito, pena l'esclusione dalla gara, che un'impresa partecipi contemporaneamente in forma singola e quale componente di un raggruppamento di imprese o di un consorzio ovvero sia presente in più raggruppamenti di imprese o consorzi. Non è E’ ammessa la partecipazione di imprese, anche in raggruppamento o consorzio, che abbiano rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione dalla gara sia delle imprese collegate sia delle imprese controllanti che delle imprese controllate, nonché dei raggruppamenti o consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino. Sono, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato AS251 del 30/01/03 (Bollettino n.5/2003) e in ragione della ratio riconosciuta all'istituto del raggruppamento temporaneo di imprese da individuarsi nell'ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non è altresì ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo consorzio nelle forme e modalità previste dal Codice dei Contratti. L’Associazione di imprese di due o più ditte che siano è ammessa per la sola forma orizzontale in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara del raggruppamento così composto.relazione alla specificità dell’appalto

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Samples: Disciplinare Di Gara

Raggruppamenti temporanei di imprese. Sono I Raggruppamenti temporanei sono ammessi a partecipare alla gara consorzi alle procedure di affidamento nel rispetto dell’art. 45, comma 2, lett. d), del D. Lgs n. 50/2016 e imprese appositamente s.m.i.. Ai sensi del citato comma 2 , si individua una prestazione unica e temporaneamente raggruppate ai prevalente. Ai sensi dell'artdell’art. 1148, D.Lgscomma 8, del D. Lgs. 157/1995 n. 50/2016 e s.m.i. così come modificato dal D.Lgs. 65/2000. Nel caso è consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi, la documentazione di cui al punto III.2 del bando di gara, richiamata dal precedente articolo 2 del presente disciplinare lettere da a. a m., temporanei che non si sono ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere relativa a sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ad eccezione dei punti h. e i. la cui documentazione è da presentarsi a cura della capogruppo. Deve, altresì, essere presentata una dichiarazione di gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti e deve essere presentata contemporaneamente una dichiarazione sottoscritta da tutti gli operatori economici in cui devono essere specificate: le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, utilizzando anche il modello allegato al presente disciplinare, dalla quale risulti la composizione del raggruppamento ; l’indicazione dell’impresa capogruppo (con la specifica della ragione sociale, della sede e del nominativo del legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata) e la dichiarazione mandataria); l'impegno che, in caso di aggiudicazioneaggiudicazione della gara, le stesse imprese raggruppate gli stessi operatori devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. La costituzione formale del Raggruppamento temporaneo può quindi avvenire successivamente all’aggiudicazione del servizio pur se prima dell’inizio del servizio stesso. Per quanto concerne la costituzione e la disciplina del raggruppamento temporaneo si conformeranno alla disciplina rinvia a quanto stabilito dall’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 11186-bis, D.Lgscomma 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 157/1995 e s.m.i., conferendo mandato speciale alla capogruppo, che deve essere specificamente individuata nella dichiarazione stessa. Devono, inoltre, essere indicate le parti Il ruolo di servizio curate da ciascun componente il raggruppamento stesso. La dichiarazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese componenti il raggruppamento; le firme devono essere autenticate ai sensi di legge ovvero, deve essere allegata la fotocopia di idonei documenti di identità dei sottoscrittori. Non è consentito, pena l'esclusione dalla gara, che un'impresa partecipi contemporaneamente in forma singola e quale componente mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese o può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ovvero sia presente in più raggruppamenti ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o consorzi. Non senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è ammessa la partecipazione dotata di impreseorgano comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, anche in raggruppamento o consorzioil ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, che abbiano rapporti di controllo e/o collegamento, mediante mandato ai sensi dell’art. 2359 c.c.48, con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di raggruppamenti o consorzicomma 12, pena l’esclusione dalla gara sia del Codice, dando evidenza della ripartizione delle imprese collegate sia delle imprese controllanti che delle imprese controllate, nonché dei raggruppamenti o consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino. Sono, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato AS251 del 30/01/03 (Bollettino n.5/2003) e in ragione della ratio riconosciuta all'istituto del raggruppamento temporaneo di imprese da individuarsi nell'ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non è altresì ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese di due o più ditte che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici quote di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara del raggruppamento così composto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Raggruppamenti temporanei di imprese. Sono ammessi a partecipare alla gara consorzi e E’ ammessa la partecipazione di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell'arto raggruppande (R.T.I.), con l’osservanza scrupolosa della disciplina di cui all’art. 11, D.Lgs37 D. Lgs. 157/1995 e s.m.in. 163/2006. così come modificato dal D.Lgs. 65/2000. Nel In caso di raggruppamenti d'impresa o consorziR.T.I. da costituirsi dovrà essere prodotta, la documentazione a pena di cui al punto III.2 del bando di garaesclusione, richiamata dal precedente articolo 2 del presente disciplinare lettere da a. a m., deve essere relativa a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ad eccezione dei punti h. e i. la cui documentazione è da presentarsi a cura della capogruppo. Deve, altresì, essere presentata una dichiarazione di raggruppamento temporaneo di imprese, utilizzando anche il modello allegato al presente disciplinare, dalla quale risulti la composizione del raggruppamento (con la specifica della ragione sociale, della sede e del nominativo del legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata) e la dichiarazione che, impegno a costituirsi in R.T.I. in caso di aggiudicazione, da redigersi preferibilmente utilizzando l’allegato denominato “modello dichiarazione di impegno a costituire RTI” e secondo lo schema ivi contenuto, come già richiesto all’art. 5, punto 7). Qualora non sia stato ancora conferito alla capogruppo mandato speciale con rappresentanza, le stesse imprese raggruppate si conformeranno alla disciplina dell’artdichiarazioni di cui agli artt. 112 e 5 del presente disciplinare di gara (dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale e di idoneità professionale ed “altre dichiarazioni”) dovranno essere presentate, a pena di esclusione, da ciascuna delle ditte facenti parte della compagine associativa. La documentazione di cui all’art. 3 (relativa al possesso di autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’attività di somministrazione di lavoro temporaneo nonché di iscrizione nell'apposito Albo delle Agenzie per il lavoro, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 157/1995 n. 276/2003 presso il suddetto Ministero), dovrà essere presentata, a pena di esclusione, da ciascuna delle agenzie facenti parte della compagine del raggruppamento. I documenti di cui all’art. 4 (“n. 2 dichiarazioni di istituti bancari.”), dovranno essere presentati, a pena di esclusione, da ciascuna delle agenzie facenti parte della compagine del Raggruppamento. I documenti di cui all’art. 9 lett. B) punti 1), 2) e s.m.i.6) 9 Bis ed all’art. 10 del presente disciplinare di gara e più precisamente:  copia del disciplinare di gara, conferendo mandato copia del capitolato speciale alla capogruppod’appalto e relativi allegati moduli compilati;  copia di eventuali note di chiarimento o altra documentazione messa a disposizione tramite pubblicazione sul sito internet.  offerta Tecnica  offerta Economica; dovranno essere sottoscritti, che deve essere specificamente individuata nella dichiarazione stessa. Devono, inoltre, essere indicate le parti a pena di servizio curate da ciascun componente il raggruppamento stesso. La dichiarazione deve essere sottoscritta esclusione dai rappresentanti legali rappresentanti di tutte le imprese componenti il raggruppamento; le firme devono ditte del costituendo R.T.I.. Il versamento di cui all’art. 9 lett. B) punto 5) (“contributo economico a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) dovrà essere autenticate ai sensi effettuato, a pena di legge ovveroesclusione, deve essere allegata la fotocopia di idonei documenti di identità dei sottoscrittoridalla Agenzia designata quale capogruppo mandataria. Non è consentito, pena l'esclusione dalla gara, che un'impresa partecipi contemporaneamente in forma singola e quale componente di un raggruppamento di imprese o di un consorzio ovvero sia presente in più raggruppamenti di imprese o consorzi. Non è E’ ammessa la partecipazione di imprese, anche in raggruppamento o consorzio, che abbiano rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione dalla gara sia delle imprese collegate sia delle imprese controllanti che delle imprese controllate, nonché dei raggruppamenti o consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino. Sono, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato AS251 del 30/01/03 (Bollettino n.5/2003) e in ragione della ratio riconosciuta all'istituto del raggruppamento temporaneo di imprese da individuarsi nell'ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non è altresì ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo consorzio nelle forme e modalità previste dal Codice dei Contratti. L’Associazione di imprese di due o più ditte che siano è ammessa per la sola forma orizzontale in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara del raggruppamento così composto.relazione alla specificità dell’appalto

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Samples: Disciplinare Di Gara

Raggruppamenti temporanei di imprese. Sono ammessi a alle gare i raggruppamenti temporanei ed i consorzi. La costituzione e le modalità di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese sono disciplinati dall’art. 37 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34 D. Lgs. n. 163/2006, comma 1, lettere b) e imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 11c), D.Lgs. 157/1995 e s.m.i. così come modificato dal D.Lgs. 65/2000. Nel sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di raggruppamenti d'impresa o consorzi, violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È consentita la documentazione presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui al punto III.2 del bando di garaall'articolo 34 D. Lgs. n. 163/2006, richiamata dal precedente articolo 2 del presente disciplinare comma 1, lettere da a. a m.d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere relativa a sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i soggetti facenti parte del raggruppamento raggruppamenti temporanei o del consorzio ad eccezione dei punti h. i consorzi ordinari di concorrenti e i. la cui documentazione è da presentarsi a cura della capogruppo. Deve, altresì, essere presentata una dichiarazione di raggruppamento temporaneo di imprese, utilizzando anche il modello allegato al presente disciplinare, dalla quale risulti la composizione del raggruppamento (con la specifica della ragione sociale, della sede e del nominativo del legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata) e la dichiarazione contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese raggruppate si conformeranno alla disciplina dell’art. 11, D.Lgs. 157/1995 e s.m.i., conferendo mandato speciale alla capogruppo, che deve essere specificamente individuata nella dichiarazione stessa. Devono, inoltre, essere indicate le parti di servizio curate da ciascun componente il raggruppamento stesso. La dichiarazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese componenti il raggruppamento; le firme devono essere autenticate ai sensi di legge ovvero, deve essere allegata la fotocopia di idonei documenti di identità dei sottoscrittori. Non è consentito, pena l'esclusione dalla aggiudicazione della gara, che un'impresa partecipi contemporaneamente gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in forma singola sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale componente di un raggruppamento di imprese o di un consorzio ovvero sia presente stipulerà il contratto in più raggruppamenti di imprese o consorzinome e per conto proprio e dei mandanti. Non È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’articolo 34 D. Lgs. n. 163/2006, è ammessa la partecipazione di imprese, anche in raggruppamento o consorzio, che abbiano rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altre imprese che partecipano vietata qualsiasi modificazione alla gara singolarmente o quali componenti di raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione dalla gara sia delle imprese collegate sia delle imprese controllanti che delle imprese controllate, nonché composizione dei raggruppamenti o temporanei e dei consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipinoordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Sono, inoltre, esclusi dalla gara i I concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato AS251 del 30/01/03 (Bollettino n.5/2003) e in ragione della ratio riconosciuta all'istituto del raggruppamento temporaneo di imprese da individuarsi nell'ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non è altresì ammessa la partecipazione riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di imprese di due o più ditte che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara partecipazione al raggruppamento. Ai fini della costituzione del raggruppamento così compostotemporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata.

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