Definizione di Imprese Collegate

Imprese Collegate in conformità all’allegato I al RGE e all’art. 2 (2) del Regolamento De Minimis, fatte salvo le eccezioni ivi previste, sono le imprese fra le quali esiste una delle relazioni che determinano l’insieme di imprese definite Impresa Unica ed inoltre: - le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui. Si considerano operare sullo «stesso mercato rilevante» le imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su «mercati contigui» le imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).
Imprese Collegate. Sono considerate collegate le imprese tra le quali esiste una delle seguenti relazioni: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione , direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Imprese Collegate in conformità all’allegato I al Reg. (UE) 651/2014 sono le Imprese fra le quali esiste una delle relazioni che determinano la definizione di Impresa Unica ed inoltre le Imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali Imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo “stesso mercato rilevante” o su “mercati contigui”. Come stabilito dal Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, si considerano operare sullo “stesso mercato rilevante” le imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su “mercati contigui” le imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).

Examples of Imprese Collegate in a sentence

  • Si considerano altresì prosecuzione di precedenti attività di tale anzianità i Richiedenti che risultino Imprese Collegate ad imprese costituite da 5 anni o più ed operanti prevalentemente nel summenzionato settore di “Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi”.

  • Non sono comunque tali, ai fini dell’Avviso, le Imprese Collegate e le Imprese Associate al Richiedente o Beneficiario e le persone fisiche che siano, o nel caso delle persone giuridiche quelle i cui i titolari, amministratori o soci siano: − l’amministratore, il titolare o un socio del Richiedente o Beneficiario; − coniugi, parenti o affini (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado, del titolare o amministratore o socio controllante del Richiedente o Beneficiario.

  • Per coinvolgimento di una nuova risorsa umana si intende che questa non abbia intrattenuto alcun rapporto economico con l’Impresa Beneficiaria, fatta eccezione che questa sia una Piccola Impresa costituita da meno di 180 giorni al momento della presentazione della Domanda, e, in ogni caso, con altre Imprese Collegate o Associate a quella Beneficiaria.


More Definitions of Imprese Collegate

Imprese Collegate si intendono:
Imprese Collegate in conformità all’allegato I al RGE sono le imprese fra le quali al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito esista almeno una delle relazioni seguenti:
Imprese Collegate in conformità all’allegato I al RGE e all’art. 2 (2) del De Minimis, fatte salvo le eccezioni ivi previste, sono le imprese fra le quali esiste una delle relazioni che determinano l’insieme di imprese definite Impresa Unica ed inoltre le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo “stesso mercato rilevante” o su “mercati contigui”. Come stabilito dal Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, si considerano operare sullo “stesso mercato rilevante” le imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su “mercati contigui” le imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).

Related to Imprese Collegate

  • Allegato sarà interpretato come un riferimento ad un allegato al presente Contratto;

  • Polizza Collettiva Il documento che prova l’Assicurazione stipulata dal Contraente nell’interesse degli Assicurati.

  • Microimprese imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

  • Propedeuticità Non sono previste propedeuticità Lo studente dovrà mostrare di aver acquisito le seguenti competenze (descrittori di Dublino).

  • Richiamate la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 «Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile» e smi, per quanto applicabile; - la D.G.R. n. 839 del 24 giugno 2013 «Approvazione, ai sensi dell’art. 21, comma 6, lettera A) della L.R. n. 1/2005, del “Regolamento di organizzazione e contabilità dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”» e smi, per quanto applicabile; - la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 rubricata «Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni», con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, e quindi anche quello dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, ora Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (articoli 19 e 68); Dato atto che nell’ambito della normativa adottata per definire i percorsi di riordino delle funzioni territoriali avviati con la precitata L.R. n. 13/2015, si rilevano le delibere n. 622 del 28 aprile 2016 e n. 1107 dell’11 luglio 2016, con le quali la Giunta Regionale ha modificato, a decorrere dalla data del 01/05/2016 e 01/08/2016, l’assetto organizzativo e funzionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;