Collaudi statici Clausole campione

Collaudi statici. 1. Le prove di carico per il collaudo statico delle opere o parti di esse dovranno essere eseguite in accordo alle normative vigenti, alle Linee Guida per il Collaudo Statico emesse da Ferrovie (ed. 2013) Allegato n. 24 al presente Accordo e alle indicazioni del Collaudatore e del Direttore dei Lavori. 2. Ai sensi dell’articolo 57 delle CGC, la nomina dell’ingegnere collaudatore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per il collaudo statico delle opere, sarà a cura di Ferrovie, mentre le relative spese, compreso l’onorario del professionista incaricato, saranno a carico dell’Appaltatore. Il compenso spettante al collaudatore statico sarà valorizzato sulla base dell’aliquota dello 0,4%, fino all’importo di Euro 10.000.000,00, dell’aliquota dello 0,2%, sull’importo eccedente Euro 10.000.000,00 e fino all’importo di Euro 75.000.000,00 applicata al valore delle sole strutture portanti delle opere da collaudare, al lordo del ribasso praticato nell’offerta e degli oneri della sicurezza; detto compenso sarà oggetto di specifica detrazione sul primo SAL utile a conclusione delle operazioni di collaudo statico dell’opera ovvero delle singole parti d’opera di cui la stessa si compone. Il Committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di nominare quale collaudatore statico un professionista dipendente della società RFI S.p.A. o della società Italferr S.p.A.; anche in tal caso troveranno applicazione i criteri di determinazione dei compensi e la detrazione di cui sopra. 3. Tutte le opere in cemento armato, normale o precompresso, ed in acciaio saranno sottoposte, a cura e spese dell’Appaltatore alle prove di carico disposte dalle norme vigenti ed al collaudo statico, con l’osservanza delle modalità fissate da Ferrovie. 4. Le prove di carico per il collaudo statico dovranno essere programmate, con adeguato anticipo, con il Direttore dei Lavori. Sarà cura dell’Appaltatore verificare e fare in modo che al momento del collaudo risulti disponibile tutta la certificazione prevista dalle norme vigenti e dalle specifiche tecniche. 5. Prima dell’effettuazione delle prove di collaudo statico, l’Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà altresì sottoporre al Direttore dei Lavori idonea documentazione da cui dovranno risultare le quantità e il tipo di apparecchiature, gli strumenti e materiali da utilizzare, nonché le modalità di esecuzione delle prove stesse. 6. Tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione delle prove di carico per il collaudo statico, sul...
Collaudi statici. Le prove di carico per il collaudo statico delle opere o parti di esse dovranno essere eseguite in accordo alle normative vigenti e alle indicazioni dell’organo di collaudo e del Direttore dei lavori. Le prove di carico, prescritte dal collaudatore statico, dovranno essere programmate, con adeguato anticipo, con il Direttore dei lavori. Sarà cura dell’Appaltatore verificare e fare in modo che al momento del collaudo risulti disponibile tutta la certificazione prevista dalle norme vigenti e dalle specifiche tecniche. Prima dell’effettuazione delle prove di collaudo statico, l’Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà altresì sottoporre al Direttore dei lavori e al collaudatore statico idonea documentazione da cui dovranno risultare le quantità e il tipo di apparecchiature, strumenti e materiali da utilizzare, nonché le modalità di esecuzione delle prove stesse. Tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione delle prove di carico per il collaudo statico, sulle opere o parti di esse, prescritte dalle specifiche tecniche e dai documenti progettuali ed eventualmente richieste dalla Stazione appaltante, tramite il collaudatore statico, così come quelle previste dalle leggi vigenti, saranno a cura e spese dell’Appaltatore e si intendono compresi e compensati dai prezzi offerti dall’Appaltatore.