Common use of Procedura per il risarcimento del danno Clause in Contracts

Procedura per il risarcimento del danno. Ai sensi dell’articolo 143 del Codice, in caso di Sinistro l’Assicurato ha l’obbligo di darne immediato avviso all’Impresa, contattando il n. verde 800.196.958 (dall’Italia) o il n. +00 000 0000000 (dall’estero), e quindi facendo pervenire, entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.), la relativa Denuncia del sinistro alla Sede dell’Impresa o all’Intermediario presso il quale ha stipulato il contratto, redatta sull’apposito modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro o “Modulo Blu”) fornito dall’Impresa. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2.7) “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione. • xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx Per quanto concerne: • la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006, • il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all’articolo 141 del Codice, • le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice. A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali l’Impresa deve procedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri. Con riferimento alla procedura di risarcimento diretto, in caso di richiesta danni completa, l’Impresa deve procedere all’offerta - eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula - ovvero deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistiche: • per i danni a cose: - entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; - entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente; • nel caso di lesioni personali : entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. L’Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta. In caso di Xxxxxxxx mortali o con lesioni, l’offerta, o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non formularla, deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 148 del Codice. L’Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Tutela Della Circolazione, Contratto Di Assicurazione Per La Tutela Della Circolazione, Contratto Di Assicurazione Per La Tutela Della Circolazione

Procedura per il risarcimento del danno. Ai sensi dell’articolo 143 del Codice, Codice in caso di Sinistro l’Assicurato il Contraente ha l’obbligo di darne immediato avviso all’Impresa, contattando il n. verde 800.196.958 (dall’Italia) o il n. +00 000 0000000 (dall’estero), e quindi facendo pervenire, entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.), far pervenire prontamente la relativa Denuncia del sinistro alla Sede dell’Impresa di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI o all’Intermediario all’A- genzia/punto di vendita presso il quale ha stipulato il contratto, redatta sull’apposito . A questo scopo si deve utilizzare l’apposito modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro o “Modulo Blu”Sinistro) fornito dall’Impresada UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2.7) 10 “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione. • xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx Per quanto concerne: • la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006254/2006 (per i sinistri che coinvolgono ciclomotori, la procedura si applica a condizione che i ciclomotori stessi siano muniti di targa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153), • il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all’articolo 141 del Codice, • le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice. A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali l’Impresa deve procedere le imprese di assicurazioni devono pro- cedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri. Con riferimento alla procedura di risarcimento diretto, in caso di richiesta danni completacomple- ta, l’Impresa l’impresa deve procedere all’offerta - eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula - ovvero oppure deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistiche: > per i danni a cose: - entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; - entro sessanta giorni dal ricevimento della richiestagiorni, diversamente, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente; > nel caso di lesioni personali : lesioni, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. L’Impresa L’impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti decor- renti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato o qualora non abbia fatto pervenire sia pervenuta alcuna risposta, risposta entro quindici giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta. Negli altri casi, qualora non sia applicabile la procedura di Risarcimento diretto, l’impresa deve formulare l’offerta, oppure comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro ses- santa giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di Denuncia del Sinistro da parte dei conducenti coinvolti). In caso di Xxxxxxxx mortali o con lesioni, l’offerta, l’offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non formularla, farla – deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione docu- mentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 148 del Codice. L’Impresa L’impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazioneac- cettazione. Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto l’offerta, l’impresa corrisponde comunque la somma offerta entro i quindici giorni successivi. Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori approfondimenti nell’ottica della prevenzione e del contrasto delle frodi assicurative, i termini entro i quali l’impresa deve procedere all’of- ferta oppure comunicare i motivi per cui ritiene di non farla sono sospesi. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al secondo comma dell’articolo 148 del Codice. Ricordiamo che sul sito internet di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (xxx.xxxxxxxxx.xx) è possibi- le trovare l’indicazione del centro di liquidazione Sinistri territorialmente competente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Ciclomotori E Motocicli, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Ciclomotori E Motocicli, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Ciclomotori E Motocicli

Procedura per il risarcimento del danno. Ai sensi dell’articolo 143 del Codice, Codice in caso di Sinistro l’Assicurato il Contraente ha l’obbligo l'obbligo di darne immediato avviso all’Impresa, contattando il n. verde 800.196.958 (dall’Italia) o il n. +00 000 0000000 (dall’estero), e quindi facendo pervenire, entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.), far pervenire prontamente la relativa Denuncia del sinistro alla Sede dell’Impresa di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI o all’Intermediario all'A- genzia/punto di vendita presso il quale ha stipulato il contratto, redatta sull’apposito . A questo scopo si deve utilizzare l'apposito modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro o “Modulo Blu”Sinistro) fornito dall’Impresada UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2.7) 10 “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice - Denuncia dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione. • xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx Per quanto concerne: • la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del Codice e al Decreto De- creto del Presidente della Repubblica n. 254/2006, 254/2006 Tali norme non si applicano ai veicoli non targati (macchine agricole o macchine operatrici che circolano in forza di specifiche autorizzazioni pur essendo sprovviste di targa identificativa del veicolo); • il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all’articolo 141 del Codice, • le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice. A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali l’Impresa deve procedere le imprese di assicurazioni devono pro- cedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri. Con riferimento alla procedura di risarcimento diretto, in caso di richiesta danni completacom- pleta, l’Impresa l’impresa deve procedere all’offerta - eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula - ovvero oppure deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistiche: > per i danni a cose: - entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti con- ducenti dei veicoli coinvolti; - entro sessanta giorni dal ricevimento della richiestagiorni, diversamente, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente; > nel caso di lesioni personali : lesioni, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. L’Impresa L’impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti decor- renti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato o qualora non abbia fatto pervenire sia pervenuta alcuna risposta, risposta entro quindici giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta. Negli altri casi, qualora non sia applicabile la procedura di Risarcimento diretto, l’impresa deve formulare l’offerta, oppure comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro ses- santa giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di Denuncia del Sinistro da parte dei conducenti coinvolti). In caso di Xxxxxxxx mortali o con lesioni, l’offerta, l’offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non formularla, farla – deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione docu- mentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 148 del Codice. L’Impresa L’impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazioneac- cettazione. Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto l’offerta, l’impresa corrisponde comunque la somma offerta entro i quindici giorni successivi. Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori approfondimenti nell’ottica della prevenzione e del contrasto delle frodi assicurative, i termini entro i quali l’impresa deve procedere all’of- ferta oppure comunicare i motivi per cui ritiene di non farla sono sospesi. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al secondo comma dell’articolo 148 del Codice. Ricordiamo che sul sito internet di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (xxx.xxxxxxxxx.xx) è possibi- le trovare l’indicazione del centro di liquidazione Sinistri territorialmente competente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Veicoli Diversi Da Autovetture, Ciclomotori E Motocicli Nuova 1° Global Linea Veicoli, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Veicoli Diversi Da Autovetture, Ciclomotori E Motocicli Nuova 1° Global Linea Veicoli

Procedura per il risarcimento del danno. Ai sensi dell’articolo 143 Per i Sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007, nei casi previsti dalla Legge (Art. 149 D. Lgs. n. 209 del Codice7.9.2005) e dalle Condizioni di Assicurazione (si veda in particolare l’articolo 40.2 Parte II delle Condizioni di Assicurazione), si applica la nuova procedura di Risarcimento diretto. L’Impresa risarcisce al proprio Assicu- rato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente. ! Avvertenza: la procedura di Risarcimento diretto è valida UNICAMENTE E’ ammesso l’invio della richiesta di risarcimento in via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui Risarcimento diretto l’azione per il ri- sarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneg- giato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modali- tà ed i contenuti previsti dagli articoli 145, 149 e 150 del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005. L’elenco completo dei centri liquidativi dell’Impresa è consultabile sul sito xxx.xxxxxxx.xx, alla voce “chi siamo”, ”rete liquidativa”. ! Avvertenza: L’Assicurato, che si ritiene in tutto o in parte non responsabile Nel caso in cui al Sinistro non sia applicabile la procedura di risarcimento diret- to, deve essere inoltrata richiesta all’assicuratore del civilmente responsabile, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e, in caso di Sinistro l’Assicurato decesso, i docu- menti seguenti: • stato di famiglia della vittima; • dichiarazione da parte degli eredi relativa alla spettanza o meno di prestazio- ni da parte di assicuratori sociali. Entro i termini stabiliti dalla legge, l’assicuratore del civilmente responsabile ha l’obbligo di darne immediato avviso all’Impresacomunicare al danneggiato l’entità della somma offerta per il risarci- mento dei danni, contattando il n. verde 800.196.958 (dall’Italia) o il n. +00 000 0000000 (dall’estero), e quindi facendo pervenire, entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza (arti motivi se non ritiene di procedere al risarcimento. 1913 C.C.), la relativa Denuncia del sinistro alla Sede dell’Impresa o all’Intermediario presso il quale ha stipulato il contratto, redatta sull’apposito modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro o “Modulo Blu”) fornito dall’Impresa. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2.7) “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione. • xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx Per quanto concerne: • la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006, • L’eventua- le azione giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all’articolo 141 del Codice, • le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice. A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali l’Impresa deve procedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri. Con riferimento alla procedura di risarcimento diretto, in caso di richiesta danni completa, l’Impresa deve procedere all’offerta - eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula - ovvero deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistiche: • per i danni a cose: - entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; - entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente; • nel caso di lesioni personali : entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. L’Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta. In caso di Xxxxxxxx mortali o con lesioni, l’offerta, o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non formularladanno, deve essere formulata promossa nei confronti dell’Impresa che assicura il civilmente responsabile. I danni subiti dal Terzo trasportato sono risarciti dall’assicuratore dell’Autoveico- lo sul quale si trovava al momento del Sinistro entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 148 i limiti del CodiceMassimale mini- mo determinato per legge. L’Impresa deve provvedere Qualora il danno sia superiore, il trasportato danneg- giato si può rivolgere all’assicuratore del civilmente responsabile, a condizione che la copertura prestata dallo stesso sia superiore al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione Massimale minimo di accettazione o di mancata accettazionelegge.

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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi Derivante Dalla Circolazione, Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi Derivante Dalla Circolazione

Procedura per il risarcimento del danno. Ai sensi dell’articolo 143 del Codice, Codice in caso di Sinistro l’Assicurato il Contraente ha l’obbligo l'obbligo di darne immediato avviso all’Impresa, contattando il n. verde 800.196.958 (dall’Italia) o il n. +00 000 0000000 (dall’estero), e quindi facendo pervenire, entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.), far pervenire prontamente la relativa Denuncia del sinistro alla Sede dell’Impresa dell'Impresa o all’Intermediario all'Agenzia/Punto di Vendita presso il quale ha stipulato il contratto, redatta sull’apposito . A questo scopo si deve utilizzare l'apposito modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro o “Modulo Blu”Xxxxxxxx) fornito dall’Impresadall'Impresa. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2.7) 10 “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione. • xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx Per quanto concerne: • la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006254/2006 (per i sinistri che coinvolgono ciclomotori, la procedura si applica a condizione che i ciclomotori stessi siano muniti di targa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153), • il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all’articolo 141 del Codice, • le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice. A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali l’Impresa deve procedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri. Con riferimento alla procedura di risarcimento diretto, in caso di richiesta danni completa, l’Impresa deve procedere all’offerta - eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula - ovvero deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistiche: per i danni a cose: - entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; - entro sessanta giorni dal ricevimento della richiestagiorni, diversamente, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente; nel caso di lesioni personali : lesioni, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. L’Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta. Negli altri casi, qualora non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, l’Impresa deve formulare l’offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di Denuncia del Sinistro da parte dei conducenti coinvolti). In caso di Xxxxxxxx mortali o con lesioni, l’offerta, l’offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non formularla, farla – deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 148 del Codice. L’Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione. Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’Impresa corrisponde comunque la somma offerta entro trenta giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta. Ricordiamo che sul sito internet dell’Impresa e’ possibile trovare l’indicazione del centro di liquidazione Sinistri territorialmente competente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilita’ Civile Per La Circolazione Di Ciclomotori E Motocicli

Procedura per il risarcimento del danno. Ai sensi dell’articolo 143 del Codice, Codice in caso di Sinistro l’Assicurato il Contraente ha l’obbligo l'obbligo di darne immediato avviso all’Impresa, contattando il n. verde 800.196.958 (dall’Italia) o il n. +00 000 0000000 (dall’estero), e quindi facendo pervenire, entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.), far pervenire prontamente la relativa Denuncia del sinistro alla Sede dell’Impresa di SYSTEMA o all’Intermediario al Punto di Vendita presso il quale ha stipulato il contratto, redatta sull’apposito . A questo scopo si deve utilizzare l'apposito modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro o “Modulo Blu”Xxxxxxxx) fornito dall’Impresada SYSTEMA. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2.7) “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione. • xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx Per quanto concerne: • la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006, • il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all’articolo 141 del Codice, • le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice. A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali l’Impresa deve le imprese di assicurazione devono procedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri. Con riferimento alla procedura di risarcimento diretto, in caso di richiesta danni completa, l’Impresa l’impresa deve procedere all’offerta - eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula - ovvero deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistiche: per i danni a cose: - entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; - entro sessanta giorni dal ricevimento della richiestagiorni, diversamente, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente; nel caso di lesioni personali : lesioni, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. L’Impresa L’impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, danneggiato o nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, risposta entro quindici giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta. Negli altri casi, qualora non sia applicabile la procedura di Risarcimento diretto, l’impresa deve formulare l’offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di Denuncia del Sinistro da parte dei conducenti coinvolti). In caso di Xxxxxxxx mortali o con lesioni, l’offerta, l’offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non formularla, farla – deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 148 del Codice. L’Impresa L’impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione. Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto l’offerta, l’impresa corrisponde comunque la somma offerta entro i quindici giorni successivi. Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori approfondimenti nell’ottica della prevenzione e del contrasto delle frodi assicurative, i termini entro i quali l’impresa deve procedere all’offerta ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla sono sospesi. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al secondo comma dell’articolo 148 del Codice. Ricordiamo che sul sito internet di Systema (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), é possibile trovare l’indicazione del centro di liquidazione Sinistri territorialmente competente. In caso di incidente stradale avvenuto in Italia con veicolo immatricolato all’estero, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, si deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all’U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, xxxxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx, che provvederà alla gestione del Sinistro ai sensi dell’articolo 125 del Codice. Se durante un viaggio all'estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell’Unione Europea e Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro. Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), si deve inviare apposita richiesta al Centro di Informazione Italiano, all’indirizzo: Centro di Informazione Italiano Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx mail: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx fax: +00 00 00000000 o accedere al sito Internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-x-xxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xx- informazioneitaliano. In entrambi i casi occorrerà indicare in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del Sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del Sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del Sinistro, se nota). N.B.: Se l'incidente è provocato all'estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l'applicazione della procedura sopra indicata non è possibile. In questi casi, se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all'impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del Sinistro se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito web dell'UCI). Per maggiori dettagli si rimanda ai siti dell’IVASS e dell’UCI, ricordando che nel caso in cui l’assicuratore estero o il mandatario per la gestione dei Sinistri non rispondano entro tre mesi, si può fare appello alla Consap che in veste di Organismo di Indennizzo provvederà per le fasi successive. In caso di Sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato ovvero in caso di Sinistro causato dal ladro a partire dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata alla Autorità competente, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada istituito presso la Consap.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Autovetture

Procedura per il risarcimento del danno. Ai sensi dell’articolo 143 del Codice, Codice in caso di Sinistro l’Assicurato il Contraente ha l’obbligo l'obbligo di darne immediato avviso all’Impresa, contattando il n. verde 800.196.958 (dall’Italia) o il n. +00 000 0000000 (dall’estero), e quindi facendo pervenire, entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.), far pervenire prontamente la relativa Denuncia del sinistro alla Sede dell’Impresa di SYSTEMA o all’Intermediario al Punto di Vendita presso il quale ha stipulato il contratto, redatta sull’apposito . A questo scopo si deve utilizzare l'apposito modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro o “Modulo Blu”Xxxxxxxx) fornito dall’Impresada SYSTEMA. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2.7) 8 “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione. • xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx Per quanto concerne: • la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006, 254/2006 Tali norme non si applicano ai veicoli non targati (macchine agricole o macchine operatrici che circolano in forza di specifiche autorizzazioni pur essendo sprovviste di targa identificativa del veicolo); • il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all’articolo 141 del Codice, • le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice. A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali l’Impresa deve le imprese di assicurazione devono procedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri. Con riferimento alla procedura di risarcimento diretto, in caso di richiesta danni completa, l’Impresa l’impresa deve procedere all’offerta - eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula - formula- ovvero deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistiche: per i danni a cose: - entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; - entro sessanta giorni dal ricevimento della richiestagiorni, diversamente, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente; nel caso di lesioni personali : lesioni, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. L’Impresa L’impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, danneggiato o nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, risposta entro quindici giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta. Negli altri casi, qualora non sia applicabile la procedura di Risarcimento diretto, l’impresa deve formulare l’offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di Denuncia del Sinistro da parte dei conducenti coinvolti). In caso di Xxxxxxxx mortali o con lesioni, l’offerta, l’offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non formularla, farla – deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 148 del Codice. L’Impresa L’impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione. Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto l’offerta, l’impresa corrisponde comunque la somma offerta entro i quindici giorni successivi. Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori approfondimenti nell’ottica della prevenzione e del contrasto delle frodi assicurative, i termini entro i quali l’impresa deve procedere all’offerta ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla sono sospesi. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al secondo comma dell’articolo 148 del Codice. Ricordiamo che sul sito internet di Systema (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), é possibile trovare l’indicazione del centro di liquidazione Sinistri territorialmente competente. In caso di incidente stradale avvenuto in Italia con veicolo immatricolato all’estero, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, si deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all’U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, xxxxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx, che provvederà alla gestione del Sinistro ai sensi dell’articolo 125 del Codice. Se durante un viaggio all'estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell’Unione Europea e Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'Impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro. Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), si deve inviare apposita richiesta al Centro di Informazione Italiano, all’indirizzo: Centro di Informazione Italiano Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx mail: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx fax: +00 00 00000000 o accedere al sito Internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-x-xxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xx- informazioneitaliano. In entrambi i casi occorrerà indicare in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del Sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del Sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del Sinistro, se nota). N.B.: Se l'incidente è provocato all'estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l'applicazione della procedura sopra indicata non è possibile. In questi casi, se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all'impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del Sinistro se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito web dell'UCI). Per maggiori dettagli si rimanda ai siti dell’IVASS e dell’UCI, ricordando che nel caso in cui l’assicuratore estero o il mandatario per la gestione dei Sinistri non rispondano entro tre mesi, si può fare appello alla Consap che in veste di Organismo di Indennizzo provvederà per le fasi successive. In caso di Sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato ovvero in caso di Sinistro causato dal ladro a partire dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata alla Autorità competente, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada istituito presso la Consap.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilita’ Civile Per La Circolazione Di

Procedura per il risarcimento del danno. Ai sensi dell’articolo 143 del Codice, in caso di Sinistro l’Assicurato ha l’obbligo di darne immediato avviso all’Impresa, contattando il n. verde 800.196.958 (dall’Italia) o il n. +00 000 0000000 (dall’estero), e quindi facendo pervenire, entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.), la relativa Denuncia del sinistro alla Sede dell’Impresa o all’Intermediario presso il quale ha stipulato il contratto, redatta sull’apposito modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro o “Modulo Blu”) fornito dall’Impresa. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2.7) “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione. • xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx Per quanto concerne: • la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149, 149 bis e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006, • il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all’articolo 141 del Codice, • le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice. A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali l’Impresa deve procedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri. Con riferimento alla procedura di risarcimento diretto, in caso di richiesta danni completa, l’Impresa deve procedere all’offerta - eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula - ovvero deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistiche: • per i danni a cose: - entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; - entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente; • nel caso di lesioni personali personali: entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. L’Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta. In caso di Xxxxxxxx Sinistri mortali o con lesioni, l’offerta, o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non formularla, deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 148 del Codice. L’Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Procedura per il risarcimento del danno. Ai sensi dell’articolo 143 del Codice, Codice in caso di Sinistro l’Assicurato il Contraente ha l’obbligo l'obbligo di darne immediato avviso all’Impresa, contattando il n. verde 800.196.958 (dall’Italia) o il n. +00 000 0000000 (dall’estero), e quindi facendo pervenire, entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.), far pervenire prontamente la relativa Denuncia del sinistro alla Sede dell’Impresa di SYSTEMA o all’Intermediario al Punto di Vendita presso il quale ha stipulato il contratto, redatta sull’apposito . A questo scopo si deve utilizzare l'apposito modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro o “Modulo Blu”Xxxxxxxx) fornito dall’Impresada SYSTEMA. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2.7) “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione. • xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx Per quanto concerne: • la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006, • il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all’articolo 141 del Codice, • le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice. A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali l’Impresa deve le imprese di assicurazione devono procedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri. Con riferimento alla procedura di risarcimento diretto, in caso di richiesta danni completa, l’Impresa l’impresa deve procedere all’offerta - eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula - ovvero deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistiche: per i danni a cose: - entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; - entro sessanta giorni dal ricevimento della richiestagiorni, diversamente, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente; nel caso di lesioni personali : lesioni, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. L’Impresa L’impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta. Negli altri casi, qualora non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, l’impresa deve formulare l’offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di Denuncia del Sinistro da parte dei conducenti coinvolti). In caso di Xxxxxxxx mortali o con lesioni, l’offerta, l’offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non formularla, farla – deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 148 del Codice. L’Impresa L’impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione. Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’impresa corrisponde comunque la somma offerta entro trenta giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta. Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori approfondimenti nell’ottica della prevenzione e del contrasto delle frodi assicurative, i termini entro i quali l’impresa deve procedere all’offerta ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla sono sospesi. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al secondo comma dell’articolo 148 del Codice. Ricordiamo che sul sito internet di SYSTEMA (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), é possibile trovare l’indicazione del centro di liquidazione Sinistri territorialmente competente. In caso di incidente stradale avvenuto in Italia con veicolo immatricolato all’estero, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, si deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all’U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, xxxxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx, che provvederà alla gestione del Sinistro ai sensi dell’articolo 125 del Codice. Se durante un viaggio all'estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell’Unione Europea e Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro. Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), si deve inviare apposita richiesta al Centro di Informazione Italiano, all’indirizzo: mail: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx fax: +00 00 00000000 o accedere al sito Internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-x-xxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xx- informazioneitaliano. In entrambi i casi occorrerà indicare in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del Sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del Sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del Sinistro, se nota). N.B.: Se l'incidente è provocato all'estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l'applicazione della procedura sopra indicata non è possibile. In questi casi, se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all'impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del Sinistro se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito web dell'UCI). Per maggiori dettagli si rimanda ai siti dell’IVASS e dell’UCI, ricordando che nel caso in cui l’assicuratore estero o il mandatario per la gestione dei Sinistri non rispondano entro tre mesi, si può fare appello alla Consap che in veste di Organismo di Indennizzo provvederà per le fasi successive. In caso di Sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato ovvero in caso di Sinistro causato dal ladro a partire dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata alla Autorità competente, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada istituito presso la Consap.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Autovetture

Procedura per il risarcimento del danno. Ai sensi dell’articolo 143 Per i Sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007, nei casi previsti dalla Legge (Art. 149 D. Lgs. n. 209 del Codice7.9.2005) e dalle Condizioni di Assicurazione (si veda in particolare l’articolo 40.2 Parte II delle Condizioni di Assicurazione), si applica la nuova procedura di Risarcimento diretto. L’Impresa risarcisce al proprio Assicu- rato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di Sinistro l’Assicurato ha l’obbligo incidente. ! Avvertenza: la procedura di darne immediato avviso all’Impresa, contattando il n. verde 800.196.958 (dall’Italia) o il n. +00 000 0000000 (dall’estero), e quindi facendo pervenire, entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.), la relativa Denuncia del sinistro alla Sede dell’Impresa o all’Intermediario presso il quale ha stipulato il contratto, redatta sull’apposito modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro o “Modulo Blu”) fornito dall’Impresa. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2.7) “Richiesta Risarcimento diretto è valida UNICAMENTE E’ ammesso l’invio della richiesta di risarcimento in via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui Risarcimento diretto l’azione per il ri- sarcimento dei danni ai sensi degli causati dalla circolazione dei veicoli, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneg- giato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modali- tà ed i contenuti previsti dagli articoli 145, 149 e 150 del Codice – Denuncia D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005. L’elenco completo dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazionecentri liquidativi dell’Impresa è consultabile sul sito xxx.xxxxxxx.xx, alla voce “chi siamo”, ”rete liquidativa”. • xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx Per quanto concerne! Avvertenza: L’Assicurato, che si ritiene in tutto o in parte non responsabile Nel caso in cui al Sinistro non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 deve essere inoltrata richiesta all’assicuratore del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006civilmente responsabile, • il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all’articolo 141 del Codice, • le altre ipotesi mediante raccomandata con avviso di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice. A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali l’Impresa deve procedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri. Con riferimento alla procedura di risarcimento direttoricevimento e, in caso di richiesta danni completadecesso, l’Impresa deve procedere all’offerta - eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula - ovvero deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistichedocumenti seguenti: • per i danni a cose: - entro trenta giorni dal ricevimento stato di famiglia della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; - entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducentevittima; • nel caso dichiarazione da parte degli eredi relativa alla spettanza o meno di lesioni personali : entro novanta giorni dal ricevimento della richiestaprestazio- ni da parte di assicuratori sociali. L’Impresa deve provvedere Entro i termini stabiliti dalla legge, l’assicuratore del civilmente responsabile ha l’obbligo di comunicare al pagamento danneggiato l’entità della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui per il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta. In caso di Xxxxxxxx mortali o con lesioni, l’offertarisarci- mento dei danni, o la comunicazione dei i motivi per cui si se non ritiene di non formularlaprocedere al risarcimento. L’eventua- le azione giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno, deve essere formulata promossa nei confronti dell’Impresa che assicura il civilmente responsabile. I danni subiti dal Terzo trasportato sono risarciti dall’assicuratore dell’Autoveico- lo sul quale si trovava al momento del Sinistro entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 148 i limiti del CodiceMassimale mini- mo determinato per legge. L’Impresa deve provvedere Qualora il danno sia superiore, il trasportato danneg- giato si può rivolgere all’assicuratore del civilmente responsabile, a condizione che la copertura prestata dallo stesso sia superiore al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione Massimale minimo di accettazione o di mancata accettazionelegge.

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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi Derivante Dalla Circolazione

Procedura per il risarcimento del danno. Ai sensi dell’articolo 143 del Codice, in caso di Sinistro l’Assicurato ha l’obbligo di darne immediato avviso all’Impresa, contattando il n. verde 800.196.958 (dall’Italia) o il n. +00 000 0000000 (dall’estero), e quindi facendo pervenire, entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.), la relativa Denuncia del sinistro alla Sede dell’Impresa o all’Intermediario presso il quale ha stipulato il contratto, redatta sull’apposito modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro o “Modulo Blu”) fornito dall’Impresa. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2.7) “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione. • xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx Per quanto concerne: • la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006, • il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all’articolo 141 del Codice, • le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice. A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali l’Impresa deve procedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri. Con riferimento alla procedura di risarcimento diretto, in caso di richiesta danni completa, l’Impresa deve procedere all’offerta - eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula - ovvero deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistiche: • per i danni a cose: - entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; - entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente; • nel caso di lesioni personali : entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. L’Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta. In caso di Xxxxxxxx Sinistri mortali o con lesioni, l’offerta, o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non formularla, deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 148 del Codice. L’Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Tutela Della Circolazione

Procedura per il risarcimento del danno. Ai sensi dell’articolo 143 Per i Sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007, nei casi previsti dalla Legge (Art. 149 D. Lgs. n. 209 del Codice7.9.2005) e dalle Condizioni di Assicurazione (si veda in partico- lare l’articolo 40.2 Parte II delle Condizioni di Assicurazione), si applica la procedura di Risarcimento diretto. L’Impresa risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di Sinistro l’Assicurato ha l’obbligo di darne immediato avviso all’Impresaincidente. ! Avvertenza: L’Assicurato, contattando il n. verde 800.196.958 (dall’Italia) che si ritiene in tutto o il n. +00 000 0000000 (dall’estero)in parte non responsabile del Sinistro, e quindi facendo pervenirein presenza delle condizioni sopra indicate, entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.), la relativa Denuncia del sinistro alla Sede dell’Impresa o all’Intermediario presso il quale ha stipulato il contratto, redatta sull’apposito modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro o “Modulo Blu”) fornito dall’Impresa. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2.7) “Richiesta deve inviare all’Im- presa richiesta di risarcimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano o trasmissione a mezzo telefax al numero indicato dall’operatore del call-center. E’ ammesso l’invio della richiesta di risarcimento in via telematica all’indirizzo di po- sta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx Nel caso in cui si applichi la procedura di cui Risarcimento diretto l’azione per il ri- sarcimento dei danni ai sensi degli causati dalla circolazione dei veicoli, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneg- giato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modali- tà ed i contenuti previsti dagli articoli 145, 149 e 150 del Codice – Denuncia D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005. L’elenco completo dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazionecentri liquidativi dell’Impresa è consultabile sul sito www. • xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx Per quanto concerne: • xxxxxxx.xx, alla voce “chi siamo”, ”rete liquidativa”. Nel caso in cui al Sinistro non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 deve essere inoltrata richiesta all’assicuratore del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006civilmente responsabile, • il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all’articolo 141 del Codice, • le altre ipotesi mediante raccomandata con avviso di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice. A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali l’Impresa deve procedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri. Con riferimento alla procedura di risarcimento direttoricevimento e, in caso di richiesta danni completadecesso, l’Impresa deve procedere all’offerta - eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula - ovvero deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistichedocumenti seguenti: • per i danni a cose: - entro trenta giorni dal ricevimento stato di famiglia della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; - entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducentevittima; • nel caso dichiarazione da parte degli eredi relativa alla spettanza o meno di lesioni personali : entro novanta giorni dal ricevimento della richiestaprestazioni da parte di assicuratori sociali. L’Impresa deve provvedere Entro i termini stabiliti dalla legge, l’assicuratore del civilmente responsabile ha l’obbligo di comunicare al pagamento danneggiato l’entità della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui per il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta. In caso di Xxxxxxxx mortali o con lesioni, l’offertarisarci- mento dei danni, o la comunicazione dei i motivi per cui si se non ritiene di non formularlaprocedere al risarcimento. L’eventuale azione giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno, deve essere formulata promossa nei confronti dell’Impresa che assicura il civilmente responsabile. I danni subiti dal Terzo trasportato sono risarciti dall’assicuratore dell’Autoveicolo sul quale si trovava al momento del Sinistro entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 148 i limiti del CodiceMassimale minimo determinato per legge. L’Impresa deve provvedere Qualora il danno sia superiore, il trasportato danneggiato si può rivolgere all’assicuratore del civilmente responsabile, a condizione che la copertura prestata dallo stesso sia superiore al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione Massimale minimo di accettazione o di mancata accettazionelegge.

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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi Derivante Dalla Circolazione

Procedura per il risarcimento del danno. Ai sensi dell’articolo 143 del Codice, in caso di Sinistro l’Assicurato ha l’obbligo l'obbligo di darne immediato avviso all’Impresa, contattando il n. verde 800.196.958 (dall’Italia) o il n. +00 000 0000000 (dall’estero), e quindi facendo pervenire, entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.), la relativa Denuncia del sinistro alla Sede dell’Impresa dell'Impresa o all’Intermediario all'Intermediario presso il quale ha stipulato il contratto, redatta sull’apposito modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro o “Modulo Blu”) fornito dall’Impresadall'Impresa. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2.7) 13 - “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione. • xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Per quanto concerne: • la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006, • il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all’articolo 141 del Codice, • le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice. A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali l’Impresa deve procedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri. Con riferimento alla procedura di risarcimento diretto, in caso di richiesta danni completa, l’Impresa deve procedere all’offerta - eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula - ovvero deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistiche: - per i danni a cose: - o entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; - entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente; • nel caso di lesioni personali : entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. L’Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta. In caso di Xxxxxxxx mortali o con lesioni, l’offerta, o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non formularla, deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 148 del Codice. L’Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione.;

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Per La Circolazione

Procedura per il risarcimento del danno. Ai sensi dell’articolo 143 Per i Sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007, nei casi previsti dalla Legge (Art. 149 D. Lgs. n. 209 del Codice7.9.2005) e dalle Condizioni di Assicurazione (si veda in par- ticolare l’articolo 40.2 Parte II delle Condizioni di Assicurazione), si applica la nuova procedura di Risarcimento diretto. L’Impresa risarcisce al proprio Assicurato, non re- sponsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di Sinistro l’Assicurato ha l’obbligo incidente. ! Avvertenza: la procedura di darne immediato avviso all’Impresa, contattando il n. verde 800.196.958 (dall’Italia) o il n. +00 000 0000000 (dall’estero), e quindi facendo pervenire, entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.), la relativa Denuncia del sinistro alla Sede dell’Impresa o all’Intermediario presso il quale ha stipulato il contratto, redatta sull’apposito modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro o “Modulo Blu”) fornito dall’Impresa. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2.7) “Richiesta Risarcimento diretto è valida UNICAMENTE E’ ammesso l’invio della richiesta di risarcimento in via telematica all’indirizzo di po- sta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx Nel caso in cui si applichi la procedura di cui Risarcimento diretto l’azione per il ri- sarcimento dei danni ai sensi degli causati dalla circolazione dei veicoli, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneg- giato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modali- tà ed i contenuti previsti dagli articoli 145, 149 e 150 del Codice – Denuncia D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005. L’elenco completo dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazionecentri liquidativi dell’Impresa è consultabile sul sito xxx.xxxxxxx.xx, alla voce “chi siamo”, ”rete liquidativa”. • xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx Per quanto concerne! Avvertenza: L’Assicurato, che si ritiene in tutto o in parte non responsabile Nel caso in cui al Sinistro non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 deve essere inoltrata richiesta all’assicuratore del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006civilmente responsabile, • il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all’articolo 141 del Codice, • le altre ipotesi mediante raccomandata con avviso di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice. A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali l’Impresa deve procedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri. Con riferimento alla procedura di risarcimento direttoricevimento e, in caso di richiesta danni completadecesso, l’Impresa deve procedere all’offerta - eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula - ovvero deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistichedocumenti seguenti: • per i danni a cose: - entro trenta giorni dal ricevimento stato di famiglia della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; - entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducentevittima; • nel caso dichiarazione da parte degli eredi relativa alla spettanza o meno di lesioni personali : entro novanta giorni dal ricevimento della richiestaprestazioni da parte di assicuratori sociali. L’Impresa deve provvedere Entro i termini stabiliti dalla legge, l’assicuratore del civilmente responsabile ha l’obbligo di comunicare al pagamento danneggiato l’entità della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui per il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta. In caso di Xxxxxxxx mortali o con lesioni, l’offertarisarci- mento dei danni, o la comunicazione dei i motivi per cui si se non ritiene di non formularlaprocedere al risarcimento. L’eventuale azione giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno, deve essere formulata promossa nei confronti dell’Impresa che assicura il civilmente responsabile. I danni subiti dal Terzo trasportato sono risarciti dall’assicuratore dell’Autoveicolo sul quale si trovava al momento del Sinistro entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 148 i limiti del CodiceMassimale minimo determinato per legge. L’Impresa deve provvedere Qualora il danno sia superiore, il trasportato danneggiato si può rivolgere all’assicuratore del civilmente responsabile, a condizione che la copertura prestata dallo stesso sia superiore al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione Massimale minimo di accettazione o di mancata accettazionelegge.

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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi Derivante Dalla Circolazione

Procedura per il risarcimento del danno. Ai sensi dell’articolo 143 del CodicePer i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007, nei casi previsti dalla Legge (Art. 149 CdA), si applica la nuova procedura di risarcimento diretto. L’Impresa risarcisce al proprio assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di Sinistro l’Assicurato incidente. AVVERTENZE: la procedura è valida UNICAMENTE per i seguenti casi: • in caso di collisione tra due veicoli a motore compresi i ciclomotori registrati nell’archivio nazionale (D.P.R. 153/06); • se i due veicoli coinvolti sono identificati, immatricolati in Italia, San Marino o Città del Vaticano, assicurati con Impresa italiana oppure con Impresa estera che ha l’obbligo aderito al sistema del risarcimento diretto; • quando la collisione avviene sul territorio Italiano, della Repubblica di darne immediato avviso all’ImpresaSan Marino o della Città del Vaticano. • danni ai veicoli; • lesioni personali di lieve entità ai conducenti non responsabili in tutto o in parte; • danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato e/o del conducente. L’assicurato, contattando il n. verde 800.196.958 (dall’Italia) che si ritiene in tutto o il n. +00 000 0000000 (dall’estero)in parte non responsabile del sinistro, e quindi facendo pervenirein presenza delle condizioni sopra indicate, entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.), la relativa Denuncia del sinistro alla Sede dell’Impresa o all’Intermediario presso il quale ha stipulato il contratto, redatta sull’apposito modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro o “Modulo Blu”) fornito dall’Impresa. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2.7) “Richiesta deve inviare all’Impresa richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano o trasmissione a mezzo telefax al numero indicato dall’operatore del Codice – Denuncia dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazionecall-center. • xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx Per Nei casi diversi da quanto concerne: • la riportato nelle AVVERTENZE, quindi se il sinistro non rientra nella procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 deve essere inoltrata richiesta all’assicuratore del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006civilmente responsabile, • il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all’articolo 141 del Codice, • le altre ipotesi mediante raccomandata con avviso di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice. A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali l’Impresa deve procedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri. Con riferimento alla procedura di risarcimento direttoricevimento e, in caso di richiesta danni completadecesso, l’Impresa deve procedere all’offerta - eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula - ovvero deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistichedocumenti seguenti: • per i danni a cose: - entro trenta giorni dal ricevimento stato di famiglia della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; - entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducentevittima; • nel caso dichiarazione da parte degli eredi relativa alla spettanza o meno di lesioni personali : entro novanta giorni dal ricevimento della richiestaprestazioni da parte di assicuratori sociali. L’Impresa deve provvedere Entro i termini stabiliti dalla legge, l’assicuratore del civilmente responsabile ha l’obbligo di comunicare al pagamento danneggiato l’entità della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui per il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta. In caso di Xxxxxxxx mortali o con lesioni, l’offertarisarcimento dei danni, o la comunicazione dei i motivi per cui si se non ritiene di non formularlaprocedere al risarcimento. L’eventuale azione giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno, deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 148 del Codice. L’Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazionepromossa nei confronti dell’Impresa che assicura il civilmente responsabile.

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Samples: www.cargeas.it

Procedura per il risarcimento del danno. Ai sensi dell’articolo 143 del Codice, in caso di Sinistro l’Assicurato ha l’obbligo di darne immediato avviso all’Impresa, contattando il n. verde 800.196.958 (dall’Italia) o il n. +00 000 0000000 (dall’estero), e quindi facendo pervenire, entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.), la relativa Denuncia del sinistro alla Sede dell’Impresa o all’Intermediario presso il quale ha stipulato il contratto, redatta sull’apposito modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro o “Modulo Blu”) fornito dall’Impresa. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2.7) “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione. • xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx Per quanto concerne: • la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149, 149 bis e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006, • il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all’articolo 141 del Codice, • le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice. A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali l’Impresa deve procedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri. Con riferimento alla procedura di risarcimento diretto, in caso di richiesta danni completa, l’Impresa deve procedere all’offerta - eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula - ovvero deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistiche: • per i danni a cose: - entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; - entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente; • nel caso di lesioni personali personali: entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. L’Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta. In caso di Xxxxxxxx mortali o con lesioni, l’offerta, o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non formularla, deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 148 del Codice. L’Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Procedura per il risarcimento del danno. Ai sensi dell’articolo 143 del Codice, Codice in caso di Sinistro l’Assicurato il Contraente ha l’obbligo l'obbligo di darne immediato avviso all’Impresa, contattando il n. verde 800.196.958 (dall’Italia) o il n. +00 000 0000000 (dall’estero), e quindi facendo pervenire, entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.), far pervenire prontamente la relativa Denuncia del sinistro alla Sede dell’Impresa di SYSTEMA o all’Intermediario al Punto di Vendita presso il quale ha stipulato il contratto, redatta sull’apposito . A questo scopo si deve utilizzare l'apposito modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro o “Modulo Blu”Xxxxxxxx) fornito dall’Impresada SYSTEMA. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2.7) 8 “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione. • xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx Per quanto concerne: • la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006, 254/2006 Tali norme non si applicano ai veicoli non targati (macchine agricole o macchine operatrici che circolano in forza di specifiche autorizzazioni pur essendo sprovviste di targa identificativa del veicolo); • il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all’articolo 141 del Codice, • le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice. A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali l’Impresa deve le imprese di assicurazione devono procedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri. Con riferimento alla procedura di risarcimento diretto, in caso di richiesta danni completa, l’Impresa l’impresa deve procedere all’offerta - eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula - formula- ovvero deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistiche: per i danni a cose: - entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; - entro sessanta giorni dal ricevimento della richiestagiorni, diversamente, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente; nel caso di lesioni personali : lesioni, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. L’Impresa L’impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, danneggiato o nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, risposta entro quindici giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta. Negli altri casi, qualora non sia applicabile la procedura di Risarcimento diretto, l’impresa deve formulare l’offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di Denuncia del Sinistro da parte dei conducenti coinvolti). In caso di Xxxxxxxx mortali o con lesioni, l’offerta, l’offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non formularla, farla – deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 148 del Codice. L’Impresa L’impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione. Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto l’offerta, l’impresa corrisponde comunque la somma offerta entro i quindici giorni successivi. Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori approfondimenti nell’ottica della prevenzione e del contrasto delle frodi assicurative, i termini entro i quali l’impresa deve procedere all’offerta ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla sono sospesi. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al secondo comma dell’articolo 148 del Codice. Ricordiamo che sul sito internet di Systema (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), é possibile trovare l’indicazione del centro di liquidazione Sinistri territorialmente competente. In caso di incidente stradale avvenuto in Italia con veicolo immatricolato all’estero, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, si deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all’U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, xxxxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx, che provvederà alla gestione del Sinistro ai sensi dell’articolo 125 del Codice. Se durante un viaggio all'estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell’Unione Europea e Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'Impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro. Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), si deve inviare apposita richiesta al Centro di Informazione Italiano, all’indirizzo: Centro di Informazione Italiano Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx mail: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx fax: +00 00 00000000 o accedere al sito Internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-x-xxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xx- informazioneitaliano. In entrambi i casi occorrerà indicare in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del Sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del Sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del Sinistro, se nota). N.B.: Se l'incidente è provocato all'estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l'applicazione della procedura sopra indicata non è possibile. In questi casi, se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all'impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del Sinistro se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito web dell'UCI). Per maggiori dettagli si rimanda ai siti dell’IVASS e dell’UCI, ricordando che nel caso in cui l’assicuratore estero o il mandatario per la gestione dei Sinistri non rispondano entro tre mesi, si può fare appello alla Consap che in veste di Organismo di Indennizzo provvederà per le fasi successive. In caso di Sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato ovvero in caso di Sinistro causato dal ladro a partire dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata alla Autorità competente, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada istituito presso la Consap.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Procedura per il risarcimento del danno. Ai sensi dell’articolo 143 Per i Sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007, nei casi previsti dalla Legge (Art. 149 D. Lgs. n. 209 del Codice7.9.2005) e dalle Condizioni di Assicurazione (si veda in particolare l’articolo 40.2 Parte II delle Condizioni di Assicurazione), si applica la nuova procedura di Risarcimento diretto. L’Impresa risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di Sinistro l’Assicurato ha l’obbligo incidente. AVVERTENZA: la procedura di darne immediato avviso all’Impresa, contattando il n. verde 800.196.958 (dall’Italia) o il n. +00 000 0000000 (dall’estero), e quindi facendo pervenire, entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.), la relativa Denuncia del sinistro alla Sede dell’Impresa o all’Intermediario presso il quale ha stipulato il contratto, redatta sull’apposito modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro o “Modulo Blu”) fornito dall’Impresa. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2.7) “Richiesta Risarcimento diretto è valida UNICAMENTE per i seguenti casi: Non è ammesso l’invio della richiesta di risarcimento in via telematica Nel caso in cui si applichi la procedura di cui Risarcimento diretto l'azione per il risarcimento dei danni ai sensi degli causati dalla circolazione dei veicoli, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 145, 149 e 150 del Codice – Denuncia D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005. L’elenco completo dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazionecentri liquidativi dell’Impresa è consultabile sul sito xxx.xxxxxxx.xx, alla voce “chi siamo”, ”rete liquidativa”. • xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx Per quanto concerne: • Nel caso in cui al Sinistro non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 deve essere inoltrata richiesta all’assicuratore del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006civilmente responsabile, • il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all’articolo 141 del Codice, • le altre ipotesi mediante raccomandata con avviso di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice. A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali l’Impresa deve procedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri. Con riferimento alla procedura di risarcimento direttoricevimento e, in caso di richiesta danni completadecesso, l’Impresa deve procedere all’offerta - eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula - ovvero deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistichedocumenti seguenti: • per i danni a cose: - entro trenta giorni dal ricevimento stato di famiglia della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; - entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducentevittima; • nel caso dichiarazione da parte degli eredi relativa alla spettanza o meno di lesioni personali : entro novanta giorni dal ricevimento della richiestaprestazioni da parte di assicuratori sociali. L’Impresa deve provvedere Entro i termini stabiliti dalla legge, l’assicuratore del civilmente responsabile ha l’obbligo di comunicare al pagamento danneggiato l’entità della somma offerta per il risarcimento dei danni, o i motivi se non ritiene di procedere al risarcimento. L’eventuale azione giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno, deve essere promossa nei confronti dell’Impresa che assicura il civilmente responsabile. I danni subiti dal Terzo trasportato sono risarciti dall’assicuratore dell’Autoveicolo sul quale si trovava al momento del Sinistro entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto i limiti del Massimale minimo determinato per legge. Qualora il danno sia superiore, il trasportato danneggiato si può rivolgere all’assicuratore del civilmente responsabile, a condizione che la dichiarazione Copertura prestata dallo stesso sia superiore al Massimale minimo di accettazione o legge. Si rinvia all’articolo 12.1 Parte I delle Condizioni di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offertaAssicurazione per informazioni di maggior dettaglio. In caso di Xxxxxxxx mortali Sinistro avvenuto con Autoveicolo non assicurato o con lesioninon identificato la richiesta dovrà essere rivolta all’impresa designata dal Fondo di garanzia per vittime della strada istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. • il sinistro NON rientra nella convenzione CARD (pertanto l’importo liquidato viene indicato nella comunicazione e nell’Attestazione sullo stato del Rischio): in questo caso il Contraente può rimborsare all'Impresa gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza della Polizza; • il sinistro RIENTRA nella convenzione CARD, l’offerta(pertanto l’importo liquidato NON E’ A CONOSCENZA DELL’IMPRESA E NON VIENE INDICATO nella comunicazione e nell’Attestazione sullo stato del Rischio): in questo caso il Contraente deve rivolgere richiesta alla Stanza di compensazione c/o CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, o 14 – 00000 XXXX (xxx.xxxxxx.xx), ovvero al proprio intermediario che fornirà informazioni e potrà effettuare per conto dell’Assicurato la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non formularla, deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 148 del Codice. L’Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazionerichiesta suddetta.

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Samples: Polizza r.c. Auto

Procedura per il risarcimento del danno. Ai sensi dell’articolo 143 del Codice, Codice in caso di Sinistro l’Assicurato il Contraente ha l’obbligo l'obbligo di darne immediato avviso all’Impresa, contattando il n. verde 800.196.958 (dall’Italia) o il n. +00 000 0000000 (dall’estero), e quindi facendo pervenire, entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.), far pervenire prontamente la relativa Denuncia del sinistro alla Sede dell’Impresa o all’Intermediario presso il quale ha stipulato il contratto, redatta sull’apposito dell'Impresa. A questo scopo si deve utilizzare l'apposito modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro o “Modulo Blu”Xxxxxxxx) fornito dall’Impresadall'Impresa. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2.7) 14.1 Garanzia di Responsabilità civile - Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei SinistriCodice” delle Condizioni Generali di AssicurazioneAssicurazione valide per Tutte le Garanzie. • xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx L’Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 3 giorni lavorativi da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui ne è venuto a conoscenza (articolo 14.1 “Garanzia di Responsabilità civile - Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice” delle Condizioni Generali di Assicurazione valide per Tutte le Garanzie), pena la perdita del diritto all’indennizzo/risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell’articolo 1915 del codice civile. Per quanto concerne: • la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006, • il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all’articolo 141 del Codice, • le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice. A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali l’Impresa deve procedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri. Con riferimento alla procedura di risarcimento diretto, in caso di richiesta danni completa, l’Impresa deve procedere all’offerta - eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula - all’offerta, ovvero deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistiche: • per i danni a cose: - entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; - entro sessanta giorni dal ricevimento della richiestagiorni, diversamente, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro sia sottoscritto da un solo conducente,; • nel caso di lesioni personali : lesioni, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. L’Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta. Negli altri casi, qualora non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, l’Impresa deve formulare l’offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di Denuncia del Sinistro da parte dei conducenti coinvolti). In caso di Xxxxxxxx mortali o con lesioni, l’offerta, l’offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non formularla, farla – deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 148 del Codice. L’Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione. Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’Impresa corrisponde comunque la somma offerta entro trenta giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta. Ricordiamo che il centro di liquidazione Sinistri dell’Impresa - come riportato sul sito internet della medesima - si trova a Milano (20142), xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 Xxx. X/0, tel. 800 017 205 fax. 011/0000000.

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Samples: Assicurazione a Mezzo Rappresentanti