PROCEDURA DI RINNOVO DEL CCNL Clausole campione

PROCEDURA DI RINNOVO DEL CCNL. Le proposte di rinnovo del CCNL debbono essere presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del Contratto; le trattative debbono essere iniziate entro 30 giorni dalla notifica delle proposte stesse. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del Contratto, ovvero per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle proposte di rinnovo, se successiva ai termini di cui al comma precedente, le Parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. La violazione del periodo di raffreddamento, come definito al comma precedente, comporta come conseguenza a carico della Parte che vi ha dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo Governo – Parti Sociali del 23 luglio 1993. Nel mese successivo alla scadenza del Contratto, ove sia constatata l’esistenza di gravi difficoltà, viene attuato un resoconto alle Parti Confederali competenti le quali sviluppano interventi atti a rimuovere le difficoltà fino all’esaurimento del periodo di raffreddamento. Qualora gli interventi sopra citati non abbiano effetto positivo, le Parti possono attivare congiuntamente le ulteriori iniziative per la definizione della vertenza previste dal Protocollo d’intesa CISPEL/CGIL – CISL – UIL 20 luglio 1989, Xxxxx xxxxxxxx, punto 1, ultimo comma; in pendenza di tali iniziative le Parti non assumono o sospendono iniziative unilaterali e non procedono ad azioni dirette. In relazione a quanto previsto dal Protocollo Governo – Parti Sociali del 23 luglio 1993, con riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione delle proposte di rinnovo contrattuale e l’avvio delle trattative nazionali, le Parti convengono che, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla data di scadenza del CCNL, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione denominato <<indennità di vacanza contrattuale>>, le cui modalità di corresponsione saranno definite dalle Parti sottoscrittrici del CCNL, in sede nazionale, escludendosi – al riguardo – qualsiasi intesa assunta a livello aziendale. L’importo di tale elemento è pari al 30% del tasso di inflazione programmato, relativo all’anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale, applicato alla retribu...
PROCEDURA DI RINNOVO DEL CCNL. Le proposte di rinnovo del CCNL debbono essere presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del Contratto; le trattative debbono essere iniziate entro 30 giorni dalla notifica delle proposte stesse. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del Contratto, ovvero per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle proposte di rinnovo, se successiva ai termini di cui al comma precedente, le Parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. La violazione del periodo di raffreddamento, come definito al comma precedente, comporta come conseguenza a carico della Parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la indennità di vacanza contrattuale, di cui al presente articolo. Con riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione delle proposte di rinnovo contrattuale e l’avvio delle trattative nazionali, le Parti convengono che, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla data di scadenza del CCNL, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione denominato <<indennità di vacanza contrattuale>>, le cui modalità di corresponsione saranno definite dalle Parti sottoscrittrici del CCNL, in sede nazionale, escludendosi – al riguardo – qualsiasi intesa assunta a livello aziendale. L'importo di tale elemento è pari al 30% del tasso di inflazione programmato, relativo all’anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale, applicato alla retribuzione base. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al 50% del tasso d'inflazione programmato relativo all’anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale. Dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del Contratto nazionale l'indennità cessa di essere erogata.
PROCEDURA DI RINNOVO DEL CCNL. Il contratto nazionale ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per quella retributiva. La parte che ha dato disdetta del contratto presenterà le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per consentire l' apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Le parti si danno atto che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenze del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale" secondo le modalità e i criteri specificatamente previsti nel Protocollo sulla politica dei redditi e dell' occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 e del Patto Sociale del 22 dicembre 1998. La violazione del periodo di raffreddamento come definito al secondo comma del presente articolo comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa l' anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale secondo quando previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dal Patto Sociale del 22 dicembre 1998.
PROCEDURA DI RINNOVO DEL CCNL. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti s’impegnano a presentare la piattaforma alla controparte aziendale in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del presente contratto. Durante questo periodo e per il mese successivo a detta scadenza - ovvero per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma se successiva - le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà, come conseguenza a carico della Parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi della data a partire dalla quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale di cui all’art. 15. Entro il termine di scadenza del primo biennio di valenza contrattuale le organizzazioni sindacali stipulanti presenteranno le loro richieste di adeguamento del trattamento economico, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993.
PROCEDURA DI RINNOVO DEL CCNL. 1. Le proposte di rinnovo dovranno essere presentate dalle XX.XX. in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative; la Parte datoriale darà riscontro alla richiesta di apertura delle trattative entro venti giorni dal ricevimento delle proposte di modifica.
PROCEDURA DI RINNOVO DEL CCNL. Le proposte per un nuovo accordo saranno presentate secondo i criteri e le modalità di cui al T.U. 10.1.2014 e in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del Contratto. La Parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del Contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

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