Procedura di indennizzo Clausole campione

Procedura di indennizzo. 16.1 Qualora l’Acquirente ritenesse che il Fondo fosse tenuto a rispondere di una Passività in attuazione di quanto previsto al precedente art. 15.1, lo stesso dovrà indirizzare – a pena di decadenza, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dall’effettiva conoscenza dell’evento che ha determinato la violazione delle dichiarazioni e garanzie del Fondo previste al precedente art. 13 e, comunque, prima di porre in atto qualsivoglia provvedimento sostitutivo o correttivo, fatto salvo l’adempimento di un ordine dell’Autorità competente, ovvero l’esecuzione di un intervento dettato da oggettiva urgenza e necessità – la propria richiesta (la “Comunicazione di Violazione”) al Fondo, indicando le ragioni e l’ammontare, se conosciuto, della Passività, nonché allegando tutta la documentazione disponibile diretta a comprovare l’esistenza della Passività stessa.
Procedura di indennizzo. La parte indennizzata (Parte indennizzata) si impegna a (a) fornire preavviso scritto e tempestivo alla parte indennizzante (Parte indennizzante) del reclamo (a condizione che la mancata fornitura di preavviso tempestivo che arreca pregiudizio alla Parte indennizzata sollevi la Parte indennizzante dai propri obblighi in virtù della presente sezione nella misura in cui la Parte indennizzante abbia subito pregiudizio e che il mancato preavviso sollevi la Parte indennizzante di qualsiasi obbligo di rimborso rispetto alla controparte di eventuali spese legali intercorse prima del preavviso), (b) collaborare ragionevolmente alla difesa o alla risoluzione del reclamo e (c) fornire alla Parte indennizzante il controllo esclusivo della difesa e della risoluzione del reclamo, ammesso che eventuali risoluzioni non includano obblighi di prestazioni specifiche o ammissioni di responsabilità della Parte indennizzata.
Procedura di indennizzo. Qualora un terzo affermi che l’utilizzo per le finalità di cui al presente articolo di uno o più dei Materiali dell’Impresa e/o dei Materiali di Terzi e/o dei Materiali Sviluppati viola i suoi Diritti di Proprietà Intellettuale, l’ Impresa manleverà e terrà indenne l’Amministrazione da ogni pretesa e/o azione di tale soggetto terzo. Nelle ipotesi previste dal precedente comma, la Parte (di seguito la “Parte Indennizzante”) che sia obbligata a manlevare e tenere indenne l’altra Parte dovrà pagare a tale altra Parte (di seguito la “Parte Indennizzata”) ogni importo (incluse le spese di difesa) che la Parte Indennizzata dovesse essere condannata a pagare in forza di decisioni definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche di natura interinale o provvisoria, purché aventi efficacia esecutiva,. Resta inteso che in tal caso la Parte Indennizzante avrà diritto al rimborso di tutte le somme da essa pagate alla Parte Indennizzata ai sensi del presente punto che, in sede di sentenza definitiva, risultassero non dovute dalla Parte Indennizzata e venissero a questa restituite. La Parte Indennizzante non avrà tuttavia alcuna obbligazione nel caso in cui le azioni proposte da terzi contro la Parte Indennizzata siano il risultato di un inadempimento della Parte Indennizzata alle regole previste dal presente articolo. Le obbligazioni della Parte Indennizzante saranno regolate dalla seguente procedura (la “Procedura di Indennizzo”):
Procedura di indennizzo. La Parte che chiede l'indennizzo (la "Parte Indennizzata") deve notificare tempestivamente alla Parte indennizzante per iscritto qualsiasi Reclamo e fornire alla Parte indennizzante tutte le informazioni, la cooperazione, l'assistenza e l'autorità ragionevolmente necessarie alla Parte indennizzante per valutare e difendere tale richiesta. La Parte indennizzante avrà il controllo esclusivo sull’attività difensiva – di cui terrà tempestivamente informata la Parte Indennizzata – fermo restando che dovrà ottenere l'espressa approvazione scritta della Parte Indennizzata (tale approvazione non deve essere irragionevolmente negata o ritardata) per transigere qualsiasi Reclamo qualora tale transazione: (i) comporti un riconoscimento di qualsiasi responsabilità o violazione da parte della Parte Indennizzata, o (ii) richieda prestazioni specifiche o altri rimedi da parte della Parte Indennizzata, o (iii) richieda il pagamento di qualsiasi importo da parte della Parte Indennizzata. Nel caso in cui la Parte indennizzante non si attivi tempestivamente e diligentemente ai fini della gestione della richiesta o Reclamo, la Parte Indennizzata avrà la facoltà di provvedere direttamente, a salvaguardia della propria posizione, alla difesa del Reclamo, fermo il diritto di manleva a carico della Parte indennizzante, anche per i costi legali sopportati dalla Parte Indennizzata.
Procedura di indennizzo. Claris vi comunicherà per iscritto e con ragionevole tempestività eventuali pretese coperte dal precedente Articolo 10(A) e collaborerà con Voi, a Vostre spese, nella difesa contro tali pretese. Voi avrete pieno controllo e potere riguardo alla difesa contro tali pretese fatta eccezione per quanto segue: (i) Voi non potrete transigere la pretesa senza che Xxxxxx abbia avuto la possibilità di rivedere le condizioni della proposta transazione e fornisca il proprio preventivo consenso scritto ad essa; e (ii) Xxxxxx può unirsi alla difesa nei confronti di tale pretesa con il proprio difensore a proprie spese.
Procedura di indennizzo. 11.1 ABZ si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne RFI rispetto a qualsivoglia danno, perdita, spesa, costo, onere, obbligazione o minusvalenza da quest'ultima patita, e derivante da, o connessa a:
Procedura di indennizzo. QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA Non appena avrà ricevuto la dichiarazione di Sinistro e tutti i documenti giustificativi, l’Assicuratore, secondo le modalità comunicate all’Assicurato, organizzerà il ritiro dell’Apparecchio Assicurato a domicilio tramite corriere al fine di consentire la diagnosi del Guasto e la sostituzione ove dovuta. Gli oneri relativi al servizio di ritiro dell’Apparecchio Assicurato a domicilio sono a carico dell’Assicuratore. Qualora l’indennizzabilità del Guasto dell’Apparecchio in copertura fosse confermata, eventualmente anche a seguito di verifica da parte di un centro assistenza prescelto dall’Assicuratore per il tramite di SPB: L’Assicuratore s’impegna, in conformità alle condizioni definite nelle presenti Condizioni Generali, a fornire all’Assicurato un buono di Sostituzione -di importo pari al valore di Sostituzione- valido per il ritiro di un Apparecchio di Sostituzione in un punto vendita GameStop. In caso di indisponibilità dell’Apparecchio di Sostituzione, l’Assicuratore si impegna a fornire all’Assicurato un buono di Sostituzione di importo pari al Valore di Sostituzione, attraverso l’intermediario SPB e GameStop, a titolo d’indennizzo, da valere quale buono acquisto spendibile presso i negozi GameStop. AVVERTENZA: Considerato la natura dell’indennizzo, si raccomanda di provvedere al back-up e salvataggio dei dati contenuti nell’Apparecchio Assicurato prima della consegna al corriere incaricato dall’Assicuratore. In ogni caso SPB ITALIA, in Centro Tecnico e l’Assicuratore declinano ogni responsabilità per eventuali perdite di dati non recuperabili AVVERTENZA: Se il Guasto dell’Apparecchio in copertura – secondo la diagnosi del guasto effettuata da un centro tecnico autorizzato dall’Assicuratore – non venisse accertato, l’Apparecchio in copertura sarà restituito all'Aderente/Assicurato con le medesime modalità utilizzate per la consegna, a spese dell’Assicuratore.
Procedura di indennizzo. Il dovere di una parte di difendere e indennizzare l'altra ai sensi del Contratto è subordinato all’obbligo della parte di: (a) inviare tempestivamente un preavviso scritto della Xxxxxxxxx di indennizzo alla parte indennizzante e adottare misure ragionevoli per mitigare i danni; (b) concedere alla parte indennizzante il diritto esclusivo di controllare la difesa e la transazione della Richiesta di risarcimento; e (c) cooperare con la parte indennizzante nella difesa e risoluzione della Richiesta di risarcimento e nella mitigazione di eventuali danni. Per "Richiesta di indennizzo" in questa Clausola 16.5 (Procedura di indennizzo) si intende qualsiasi richiesta di indennizzo presentata a una parte ai sensi della presente Clausola 16 (Indennizzi). I rispettivi diritti delle parti a presentare una richiesta di indennizzo ai sensi della presente clausola 16 (Indennizzi) sostituiscono qualsiasi diritto di indennizzo legale o diritto analogo e ciascuna parte rinuncia a tali diritti derivanti dalla legge, se consentito dalla legge applicabile.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.