Obbligo di rimborso Clausole campione

Obbligo di rimborso. La persona assicurata è tenuta a rimborsare l’importo prelevato in anticipo in un unico importo se • aliena la proprietà d’abitazione • concede sulla proprietà d’abitazione diritti economicamente equivalenti a un’alienazione.
Obbligo di rimborso. 5.1 I contributi ai costi dei perfezionamenti professionali o particolari già concessi (cf. 4.2 e 4.4.) non sono soggetti a obbligo di rimborso fino a fr. 2000.– per anno di budget. Un ob- bligo di rimborso sussiste per gli importi concessi dal datore di lavoro (tassa e documenti del corso, spese del corso): • da fr. 2001.– a 5000.– in caso di uscita entro un anno dalla conclusione della formazione o del perfezionamento • oltre fr. 5000.– in caso di uscita entro due anni dalla conclusione della formazione o del perfezionamento.
Obbligo di rimborso. La Parte Finanziata si obbliga a rimborsare ciascuna Erogazione secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti dovute a ciascuna Data di Pagamento a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa), data in cui l’Erogazione/Finanziamento dovrà essere interamente rimborsata. Gli importi oggetto di rimborso di cui al presente Articolo 6.1 (Rimborso in generale) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata.
Obbligo di rimborso. La Parte Finanziata si obbliga a rimborsare ciascuna Erogazione a valere su ciascun Finanziamento entro la relativa Data di Scadenza Finale come segue: (a) secondo un piano di ammortamento alla francese con rate di importo costante comprensive di capitale e interessi, per i Finanziamenti aventi l’IRS come tasso di riferimento; ovvero (b) secondo un piano di ammortamento all’italiana, con rate comprensive di quote capitale, di importo costante, e di quote interessi per i finanziamenti aventi l’Euribor come tasso di riferimento, in ciascuno dei casi sub (a) e (b) su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla Data di Scadenza Finale applicabile (inclusa), data in cui la relativa Erogazione dovrà essere interamente rimborsata. Gli importi oggetto di rimborso di cui al presente Articolo 6.1 non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata fatta salva la facoltà della Parte Finanziatrice di cui all’articolo 2.6 della Convenzione.
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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).