Common use of Primo capoverso Clause in Contracts

Primo capoverso. Le Confederazioni artigiane e le XX.XX. stipulanti, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal comparto artigiano ed al fine di salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività, date le specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sull'individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani. Allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'occupazione e del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane, le parti istituiranno al livello regionale un Fondo intercategoriale. Il Fondo regionale, anche al fine di evitare la riduzione del personale, provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da riduzione di orario e/o da sospensione temporanea delle attività, secondo i criteri e le modalità indicati ai punti 7), 9), 11), 12). Il Fondo regionale di cui al punto 1) potrà erogare le provvidenze di cui al punto 3) nei casi di crisi congiunturale e per gli eventi che andranno individuati tra i seguenti: - eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività; - calamità naturali; - interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa; difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico produttivo e di mercato; - incendio. In via analogica, la Commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Primo capoverso. Le Confederazioni artigiane e le XX.XX. stipulanti, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal comparto artigiano artigiano, ed al fine di salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività, date le specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sull'individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani. Allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'occupazione e del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane, le parti istituiranno al a livello regionale un Fondo intercategoriale. Il Fondo regionale, anche al fine di evitare la riduzione del personale, provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da riduzione di orario e/o da sospensione temporanea delle attività, secondo i criteri e le modalità indicati indicate ai punti 7), 9), 11), 12). Il Fondo regionale di cui al punto 1) ), potrà erogare le provvidenze di cui al punto 3) nei casi di crisi congiunturale e per gli eventi che andranno individuati tra i seguenti: - eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività; attività; - calamità naturali; naturali; - interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa; all'impresa; - difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico economico, produttivo e di mercato; mercato; - incendio. In via analogica, la Commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Primo capoverso. Le Confederazioni artigiane e le XX.XX. stipulanti, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal comparto artigiano artigiano, ed al fine di salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività, date le specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sull'individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani. Allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'occupazione e del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane, artigiane le parti istituiranno al a livello regionale un Fondo fondo intercategoriale. Il Fondo regionale, anche al fine di evitare la riduzione del personale, provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da riduzione di orario e/o da sospensione temporanea delle attività, attività secondo i criteri e le modalità indicati indicate ai punti 7), 9), 11), 12). Il Fondo regionale di cui al punto 1) potrà erogare le provvidenze di cui al punto 3) nei casi di crisi congiunturale e per gli eventi che andranno individuati tra i seguenti: - eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività; - calamità naturali; - interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa; - difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico economico, produttivo e di mercato; - incendio. In via analogica, analogica la Commissione commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Primo capoverso. Le Confederazioni artigiane e le XX.XX. stipulanti, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal comparto artigiano artigiano, ed al fine di salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività, date le specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sull'individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani. Allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'occupazione e del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane, le parti istituiranno al a livello regionale un Fondo intercategoriale. Il Fondo regionale, anche al fine di evitare la riduzione del personale, provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da riduzione di orario e/o da sospensione temporanea delle attività, secondo i criteri e le modalità indicati indicate ai punti 7), 9), 11), 12). Il Fondo regionale di cui al punto 1) ), potrà erogare le provvidenze di cui al punto 3) nei casi di crisi congiunturale e per gli eventi che andranno individuati tra i seguenti: - eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività; - calamità naturali; - interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa; - difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico economico, produttivo e di mercato; - incendio. In via analogica, la Commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Primo capoverso. Le Confederazioni artigiane e le XX.XX. stipulanti, intendendosi per queste ultime quest'ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal comparto artigiano artigiano, ed al fine di salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività, date le specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sull'individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani. Allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'occupazione e del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane, le parti istituiranno al livello regionale un Fondo fondo intercategoriale. Il Fondo fondo regionale, anche al fine di evitare la riduzione del personale, provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da riduzione di orario e/o da sospensione temporanea delle attività, secondo i criteri e le modalità indicati ai punti 7), 9), 11), 12). Il Fondo fondo regionale di cui al punto 1) potrà erogare le provvidenze di cui al punto 3) nei casi di crisi congiunturale e per gli eventi che andranno individuati tra i seguenti: - eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività; - calamità naturali; - interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa; - difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico produttivo e di mercato; - incendio. In via analogica, la Commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.

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Primo capoverso. Le Confederazioni artigiane e le XX.XX. stipulanti, intendendosi per queste ultime quest'ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni Federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal comparto artigiano artigiano, ed al fine di salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività, date le specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sull'individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani. Allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'occupazione e del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane, le parti artigiane istituiranno al a livello regionale un Fondo intercategoriale. Il Fondo regionale, anche al fine di evitare la riduzione del personale, provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da riduzione di orario e/o da sospensione temporanea delle attività, attività secondo i criteri e le modalità indicati indicate ai punti 7), 9), 11), 12). Il Fondo regionale di cui al punto 1) potrà erogare le provvidenze di cui al punto 3) nei casi di crisi congiunturale e per gli eventi che andranno individuati tra i seguenti: - eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività; - calamità naturali; - interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa; - difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico produttivo e di mercato; - incendio. In via analogica, analogica la Commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.

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Primo capoverso. Le Confederazioni artigiane e le XX.XX. stipulanti, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni Federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal comparto artigiano artigiano, ed al fine di salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività, date le specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sull'individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani. Allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'occupazione e del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane, artigiane le parti Parti istituiranno al a livello regionale un Fondo fondo intercategoriale. Il Fondo regionale, anche al fine di evitare la riduzione del personale, provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da riduzione di orario e/o da la sospensione temporanea delle attività, attività secondo i criteri e le modalità indicati indicate ai punti 7), 9), 11), 12). Il Fondo regionale di cui al punto 1) potrà erogare le provvidenze di cui al punto 3) nei casi di crisi congiunturale e per gli eventi che andranno individuati tra i seguenti: - eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività; - calamità naturali; - interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa; - difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico economico, produttivo e di mercato; - incendio. In via analogica, analogica la Commissione commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.. Da cassare. Per tutti gli eventi considerati, la durata nonché l'entità degli interventi del fondo saranno stabilite dalle Parti regionali in apposito regolamento, al fine di rispondere in modo ottimale alle richieste di intervento. Cassare l'ultimo comma ed aggiungere: Fatti salvi gli accordi già intervenuti a livello regionale relativamente alla contribuzione al Fondo per l'anno 1993 e l'impegno delle Parti a costituire il Fondo in tutte le regioni entro la stessa data, convenzionalmente la quantità di cui sopra dall'1/1/93 fino al 31/12/94 è fissata in L. 80.000 per ciascun anno per ogni dipendente. A partire dall'1/1/95 e fino al 31/12/96 tale importo è elevato a L. 84.000 per ciascun anno per ogni dipendente. Su proposta dei fondi regionali, le Parti, a livello regionale, potranno stabilire per i casi di crisi congiunturale, versamenti aggiuntivi sui quali non opera l'accantonamento del 7% di cui al punto 19). Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori. Le 2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il sostegno alle imprese, che andranno individuati tra i seguenti: - il primo ripristino del ciclo produttivo; - riallocazione o riorganizzazione dell'attività produttiva dovute a fattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto; - servizi reali all'impresa, quali attività formative, di diffusione delle tecnologie, ecc..

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Samples: Verbale Di Accordo 27/2/2008

Primo capoverso. Le Confederazioni artigiane e le XX.XX. stipulanti, intendendosi per queste ultime quest'ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal comparto artigiano artigiano, ed al fine di salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività, date le specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sull'individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani. Allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'occupazione e del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane, le parti istituiranno al a livello regionale un Fondo intercategoriale. Il Fondo regionale, anche al fine di evitare la riduzione del personale, provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da dalla riduzione di orario e/o da sospensione temporanea delle attività, attività secondo i criteri e le modalità indicati indicate ai punti 7), 9), 11), 12). Il Fondo regionale di cui al punto 1) potrà erogare le provvidenze di cui al punto 3) nei casi di crisi congiunturale e per gli eventi che andranno individuati tra i seguenti: - eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività; - calamità naturali; - interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche energetiche, causata da fattori e fattorie soggetti esterni all'impresa; - difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico economico, produttivo e di mercato; - incendio. In via analogica, analogica la Commissione commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Primo capoverso. Le Confederazioni artigiane Artigiane e le XX.XX. stipulanti, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal comparto artigiano ed al fine di salvaguardare l'occupazione l’occupazione ed il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività, date le specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sull'individuazione sull’individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani. Allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'occupazione dell’occupazione e del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane, le parti istituiranno al livello regionale un Fondo fondo intercategoriale. Il Fondo fondo regionale, anche al fine di evitare la riduzione del personale, provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da la riduzione di orario e/o da sospensione temporanea delle attività, secondo i criteri e le modalità indicati ai punti 7), 9), 11), 12). , Punto 7) Il Fondo fondo regionale di cui al punto 1) potrà erogare le provvidenze di cui al punto 3) nei casi di crisi congiunturale e per gli eventi che andranno individuati tra i seguenti: - eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività; - calamità naturali; - interruzione dell'erogazione dell’erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresaall’impresa; - difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico produttivo e di mercato; - incendio. In via analogica, la Commissione commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.

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Primo capoverso. Le Confederazioni artigiane e le XX.XX. stipulanti, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal comparto artigiano artigiano, ed al fine di salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività, date le specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sull'individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema impresad'impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani. Allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'occupazione e del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane, le parti artigiane istituiranno al a livello regionale un Fondo intercategoriale. Il Fondo regionale, anche al fine di evitare la riduzione del personale, provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da riduzione di orario e/o da sospensione temporanea delle attività, attività secondo i criteri e le modalità indicati indicate ai punti 7), 9), 11), 12). Il Fondo regionale di cui al punto 1) potrà erogare le provvidenze di cui al punto 3) nei casi di crisi congiunturale e per gli eventi che andranno individuati tra i seguenti: - eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività; - calamità naturali; - interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata causate da fattori e soggetti esterni all'impresa; - difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a ai fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico economico, produttivo e di mercato; - incendio. In via analogica, analogica la Commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.

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