Common use of PREVIDENZA INTEGRATIVA Clause in Contracts

PREVIDENZA INTEGRATIVA. Le Parti stipulanti, in considerazione di quanto disposto dal D.Lgs n.124 del 21 aprile 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di disciplina delle forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari e non ; al fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, convengono di istituire la Previdenza Integrativa del settore Vigilanza. La costituzione del fondo sarà approfondita dalle parti stipulanti il presente C.C.N.L. L’istituzione della Previdenza Integrativa avverrà secondo i seguenti criteri: - La P.I. deve avere lo scopo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati, nonché dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori dello stesso; - l’associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con Contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con Contratto di formazione lavoro, classificati in uno dei livelli di cui al CCNL della Vigilanza, nonché a quelli appartenenti alla categoria Quadri; - l’adesione al Fondo richiederà una contribuzione a carico del lavoratore pari allo 0,55% - di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa - della retribuzione utile per il computo del TFR ed un uguale versamento a carico del datore di lavoro. Inoltre per i lavoratori già assunti è previsto il versamento del 50% del TFR maturato nell’anno, mentre per i nuovi assunti è previsto il versamento del 100% del TFR maturato nell’anno. E’, infine, stabilito l’obbligo di effettuare un versamento, al momento dell’adesione al Fondo a titolo d’iscrizione, pari a lire 30.000 di cui 7.000 a carico del dipendente, le cui modalità d’esecuzione saranno definite dal Regolamento del Fondo. L’obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la durata dell’adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla base del presente protocollo; - il lavoratore può versare al Fondo ulteriori quote individuali, anche derivanti da quanto maturato a titolo di quota variabile in virtù di contrattazione di II livello; - il Fondo rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come applicabile ai dipendenti del settore. Pertanto le Parti s’impegnano a collaborare per la massima diffusione del Fondo, anche al fine di pervenire ad una sua applicazione generalizzata a tutti i soggetti operanti nel settore. Le Parti s’impegnano, altresì, ad incontrarsi preventivamente nel caso in cui dovessero prospettarsi difficoltà nello svolgimento di tale progetto; - possono divenire soci del Fondo gli Istituti ed i lavoratori dipendenti del settore Vigilanza Privata già iscritti a Fondi o Casse aziendali preesistenti alla data di costituzione del Fondo, a condizione che un nuovo accordo sindacale tra Istituti e Filcams-Cgil, Fisascat-CisI e Uiltucs- Uil stabilisca la confluenza del Fondo aziendale nel Fondo e che tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo aziendale ed autorizzata dal Consiglio d’Amministrazione del Fondo; - le parti individueranno il ruolo che gli Enti Bilaterali Nazionale e Regionali potranno assumere in supporto alle attività del Fondo e d’informazione ai lavoratori.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata

PREVIDENZA INTEGRATIVA. Le Parti stipulantiparti concordano l’attivazione di un Fondo chiuso di settore per la previdenza integrativa alimentato con il contributo del lavoratore, in considerazione della Apl e sostenuto dalla bilateralità. Al fine di quanto disposto dal D.Lgs n.124 individuare le modalità di finanziamento solidaristico del 21 aprile 1993 Fondo previdenziale sono state definite le risorse ordinarie e successive modificazioni ed integrazionistraordinarie di contribuzione. In caso di insufficienza delle risorse straordinarie e ordinarie individuate si attiverà una contribuzione nella misura pari allo 0,10 da parte delle Agenzie, in materia a decorrere dall’ultimo anno di disciplina vigenza contrattuale. I costi di gestione del fondo saranno a carico delle forme risorse residue Ebitemp. L’intervento solidale della bilateralità sarà attribuito a ciascun lavoratore aderente al fondo secondo le seguenti modalità: - con riferimento all’esercizio annuale precedente si procederà al calcolo del contributo di solidarietà da versare nel fondo di previdenza per l’erogazione in favore di trattamenti pensionistici complementari e non ; al fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, convengono di istituire la Previdenza Integrativa del settore Vigilanza. La costituzione del fondo sarà approfondita dalle parti stipulanti il presente C.C.N.L. L’istituzione della Previdenza Integrativa avverrà ciascun iscritto secondo i le seguenti criterimodalità: - La P.I. deve avere lo scopo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati, nonché dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori dello stesso; - l’associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con Contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con Contratto di formazione lavoro, classificati in uno dei livelli di cui al CCNL della Vigilanza, nonché a quelli appartenenti alla categoria Quadri; - l’adesione al Fondo richiederà una contribuzione a carico del lavoratore pari allo 0,55% - di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa - della retribuzione utile per il computo del TFR ed un uguale versamento a carico del datore di lavoro. Inoltre per i lavoratori già assunti è previsto con durata complessiva di missione fino a 6 mesi nell’anno, il fondo di solidarietà concorrerà con un contributo integrativo e aggiuntivo pari a conseguire il versamento del 504% del TFR maturato nell’anno, mentre sulla retribuzione per 6 mesi; - per i nuovi assunti è previsto lavoratori con durata complessiva di missione nell’anno superiore a 6 mesi, il fondo concorrerà con un contributo integrativo pari a conseguire il versamento del 1004% del TFR maturato nell’anno. E’, infine, stabilito l’obbligo sulla retribuzione per ogni mese lavorato; - per i lavoratori con durata complessiva di effettuare un versamento, al momento dell’adesione al Fondo a titolo d’iscrizione, missione pari a lire 30.000 6 mesi e fino a 11 mesi, il fondo concorrerà con un contributo aggiuntivo pari al 4% della retribuzione. Si concorda di cui 7.000 a carico del dipendente, le cui modalità d’esecuzione saranno definite dal Regolamento del Fondo. L’obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà attribuire mandato all’Ente per la durata dell’adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla base del presente protocollo; - il lavoratore può versare al Fondo ulteriori quote individuali, anche derivanti da quanto maturato a titolo predisposizione delle procedure di quota variabile in virtù di contrattazione di II livello; - il Fondo rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come applicabile ai dipendenti del settore. Pertanto le Parti s’impegnano a collaborare per la massima diffusione del Fondo, anche al fine di pervenire ad una sua applicazione generalizzata a tutti i soggetti operanti nel settore. Le Parti s’impegnano, altresì, ad incontrarsi preventivamente nel caso in cui dovessero prospettarsi difficoltà nello svolgimento di tale progetto; - possono divenire soci del Fondo gli Istituti ed i lavoratori dipendenti del settore Vigilanza Privata già iscritti a Fondi o Casse aziendali preesistenti alla data di costituzione del Fondo, a condizione che un nuovo accordo sindacale tra Istituti e Filcams-Cgil, Fisascat-CisI e Uiltucs- Uil stabilisca la confluenza del Fondo aziendale nel Fondo e che tale confluenza sia deliberata dai competenti organi avviamento del fondo aziendale ed autorizzata dal Consiglio d’Amministrazione del Fondo; - le anche attraverso la costituzione di una commissione composta dai rappresentanti delle parti individueranno sociali entro il ruolo che gli Enti Bilaterali Nazionale e Regionali potranno assumere in supporto alle attività del Fondo e d’informazione ai lavoratori30/9/2008.

Appears in 1 contract

Samples: www.orienta.net

PREVIDENZA INTEGRATIVA. Le Parti stipulantiparti concordano l’attivazione di un Fondo chiuso di settore per la previdenza integrativa alimentato con il contributo del lavoratore, in considerazione del- la ApL e sostenuto dalla bilateralità. Al fine di quanto disposto dal D.Lgs n.124 individuare le modalità di finanziamento solidaristico del 21 aprile 1993 Fondo previdenziale sono state definite le risorse ordinarie e successive modificazioni ed integrazionistraordi- narie di contribuzione. In caso di insufficienza delle risorse straordinarie e ordinarie individua- te si attiverà una contribuzione nella misura pari allo 0,10 da parte delle Agenzie, in materia a decorrere dall’ultimo anno di disciplina vigenza contrattuale. I costi di gestione del fondo saranno a carico delle forme risorse residue EBITEMP. L’intervento solidale della bilateralità sarà attribuito a ciascun lavo- ratore aderente al fondo secondo le seguenti modalità: con riferimento all’esercizio annuale precedente si procederà al cal- colo del contributo di solidarietà da versare nel fondo di previdenza per l’erogazione in favore di trattamenti pensionistici complementari e non ; al fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, convengono di istituire la Previdenza Integrativa del settore Vigilanza. La costituzione del fondo sarà approfondita dalle parti stipulanti il presente C.C.N.L. L’istituzione della Previdenza Integrativa avverrà ciascun iscritto secondo i le seguenti criterimodalità: - La P.I. deve avere lo scopo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati, nonché dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori dello stesso; - l’associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con Contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con Contratto di formazione lavoro, classificati in uno dei livelli di cui al CCNL della Vigilanza, nonché a quelli appartenenti alla categoria Quadri; - l’adesione al Fondo richiederà una contribuzione a carico del lavoratore pari allo 0,55% - di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa - della retribuzione utile per il computo del TFR ed un uguale versamento a carico del datore di lavoro. Inoltre per i lavoratori già assunti è previsto con durata complessiva di missione fino a 6 mesi nell’anno, il fondo di solidarietà concorrerà con un contributo in- tegrativo e aggiuntivo pari a conseguire il versamento del 504% del TFR maturato nell’anno, mentre sul- la retribuzione per 6 mesi; - per i nuovi assunti è previsto lavoratori con durata complessiva di missione nell’anno superiore a 6 mesi, il fondo concorrerà con un contributo inte- grativo pari a conseguire il versamento del 1004% del TFR maturato nell’anno. E’, infine, stabilito l’obbligo sulla retribuzione per ogni mese lavorato; - per i lavoratori con durata complessiva di effettuare un versamento, al momento dell’adesione al Fondo a titolo d’iscrizione, missione pari a lire 30.000 6 mesi e fino a 11 mesi, il fondo concorrerà con un contributo aggiuntivo pari al 4% della retribuzione. Si concorda di cui 7.000 a carico del dipendente, le cui modalità d’esecuzione saranno definite dal Regolamento del Fondo. L’obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà attribuire mandato all’Ente per la durata dell’adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla base del presente protocollo; - il lavoratore può versare al Fondo ulteriori quote individuali, anche derivanti da quanto maturato a titolo predisposizione del- le procedure di quota variabile in virtù di contrattazione di II livello; - il Fondo rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come applicabile ai dipendenti del settore. Pertanto le Parti s’impegnano a collaborare per la massima diffusione del Fondo, anche al fine di pervenire ad una sua applicazione generalizzata a tutti i soggetti operanti nel settore. Le Parti s’impegnano, altresì, ad incontrarsi preventivamente nel caso in cui dovessero prospettarsi difficoltà nello svolgimento di tale progetto; - possono divenire soci del Fondo gli Istituti ed i lavoratori dipendenti del settore Vigilanza Privata già iscritti a Fondi o Casse aziendali preesistenti alla data di costituzione del Fondo, a condizione che un nuovo accordo sindacale tra Istituti e Filcams-Cgil, Fisascat-CisI e Uiltucs- Uil stabilisca la confluenza del Fondo aziendale nel Fondo e che tale confluenza sia deliberata dai competenti organi avviamento del fondo aziendale ed autorizzata dal Consiglio d’Amministrazione del Fondo; - le anche attraverso la costituzio- ne di una commissione composta dai rappresentanti delle parti individueranno so- ciali entro il ruolo che gli Enti Bilaterali Nazionale e Regionali potranno assumere in supporto alle attività del Fondo e d’informazione ai lavoratori30 settembre 2008.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Sulle Politiche Formative

PREVIDENZA INTEGRATIVA. Le Parti stipulantiparti concordano l’attivazione di un Fondo chiuso di settore per la previdenza integrativa alimentato con il contributo del lavoratore, in considerazione della Apl e sostenuto dalla bilateralità. Al fine di quanto disposto dal D.Lgs n.124 individuare le modalità di finanziamento solidaristico del 21 aprile 1993 Fondo previdenziale sono state definite le risorse ordinarie e successive modificazioni ed integrazionistraordinarie di contribuzione. In caso di insufficienza delle risorse straordinarie e ordinarie individuate si attiverà una contribuzione nella misura pari allo 0,10 da parte delle Agenzie, in materia a decorrere dall’ultimo anno di disciplina vigenza contrattuale. I costi di gestione del fondo saranno a carico delle forme risorse residue Ebitemp. L’intervento solidale della bilateralità sarà attribuito a ciascun lavoratore aderente al fondo secondo le seguenti modalità: con riferimento all’esercizio annuale precedente si procederà al calcolo del contributo di solidarietà da versare nel fondo di previdenza per l’erogazione in favore di trattamenti pensionistici complementari e non ; al fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, convengono di istituire la Previdenza Integrativa del settore Vigilanza. La costituzione del fondo sarà approfondita dalle parti stipulanti il presente C.C.N.L. L’istituzione della Previdenza Integrativa avverrà ciascun iscritto secondo i le seguenti criterimodalità: - La P.I. deve avere lo scopo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati, nonché dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori dello stesso; - l’associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con Contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con Contratto di formazione lavoro, classificati in uno dei livelli di cui al CCNL della Vigilanza, nonché a quelli appartenenti alla categoria Quadri; - l’adesione al Fondo richiederà una contribuzione a carico del lavoratore pari allo 0,55% - di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa - della retribuzione utile per il computo del TFR ed un uguale versamento a carico del datore di lavoro. Inoltre per i lavoratori già assunti è previsto con durata complessiva di missione fino a 6 mesi nell’anno, il fondo di solidarietà concorrerà con un contributo integrativo e aggiuntivo pari a conseguire il versamento del 504% del TFR maturato nell’anno, mentre sulla retribuzione per 6 mesi; - per i nuovi assunti è previsto lavoratori con durata complessiva di missione nell’anno superiore a 6 mesi, il fondo concorrerà con un contributo integrativo pari a conseguire il versamento del 1004% del TFR maturato nell’anno. E’, infine, stabilito l’obbligo sulla retribuzione per ogni mese lavorato; - per i lavoratori con durata complessiva di effettuare un versamento, al momento dell’adesione al Fondo a titolo d’iscrizione, missione pari a lire 30.000 6 mesi e fino a 11 mesi, il fondo concorrerà con un contributo aggiuntivo pari al 4% della retribuzione. Si concorda di cui 7.000 a carico del dipendente, le cui modalità d’esecuzione saranno definite dal Regolamento del Fondo. L’obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà attribuire mandato all’Ente per la durata dell’adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla base del presente protocollo; - il lavoratore può versare al Fondo ulteriori quote individuali, anche derivanti da quanto maturato a titolo predisposizione delle procedure di quota variabile in virtù di contrattazione di II livello; - il Fondo rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come applicabile ai dipendenti del settore. Pertanto le Parti s’impegnano a collaborare per la massima diffusione del Fondo, anche al fine di pervenire ad una sua applicazione generalizzata a tutti i soggetti operanti nel settore. Le Parti s’impegnano, altresì, ad incontrarsi preventivamente nel caso in cui dovessero prospettarsi difficoltà nello svolgimento di tale progetto; - possono divenire soci del Fondo gli Istituti ed i lavoratori dipendenti del settore Vigilanza Privata già iscritti a Fondi o Casse aziendali preesistenti alla data di costituzione del Fondo, a condizione che un nuovo accordo sindacale tra Istituti e Filcams-Cgil, Fisascat-CisI e Uiltucs- Uil stabilisca la confluenza del Fondo aziendale nel Fondo e che tale confluenza sia deliberata dai competenti organi avviamento del fondo aziendale ed autorizzata dal Consiglio d’Amministrazione del Fondo; - le anche attraverso la costituzione di una commissione composta dai rappresentanti delle parti individueranno sociali entro il ruolo che gli Enti Bilaterali Nazionale e Regionali potranno assumere in supporto alle attività del Fondo e d’informazione ai lavoratori30 settembre 2008.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per La Categoria Delle Agenzie Di Somministrazione Di Lavoro

PREVIDENZA INTEGRATIVA. Le Parti stipulantiparti concordano l'attivazione di un Fondo chiuso di settore per la previdenza integrativa alimentato con il contributo del lavoratore, in considerazione della APL e sostenuto dalla bilateralità. Al fine di quanto disposto dal D.Lgs n.124 individuare le modalità di finanziamento solidaristico del 21 aprile 1993 Fondo previdenziale sono state definite le risorse ordinarie e successive modificazioni ed integrazionistraordinarie di contribuzione. In caso di insufficienza delle risorse straordinarie e ordinarie individuate si attiverà una contribuzione nella misura pari allo 0,10 da parte delle Agenzie, in materia a decorrere dall'ultimo anno di disciplina vigenza contrattuale. I costi di gestione del fondo saranno a carico delle forme risorse residue EBITEMP. L'intervento solidale della bilateralità sarà attribuito a ciascun lavoratore aderente al fondo secondo le seguenti modalità: - con riferimento all'esercizio annuale precedente si procederà al calcolo del contributo di solidarietà da versare nel fondo di previdenza per l’erogazione in favore di trattamenti pensionistici complementari e non ; al fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, convengono di istituire la Previdenza Integrativa del settore Vigilanza. La costituzione del fondo sarà approfondita dalle parti stipulanti il presente C.C.N.L. L’istituzione della Previdenza Integrativa avverrà ciascun iscritto secondo i le seguenti criterimodalità: - La P.I. deve avere lo scopo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati, nonché dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori dello stesso; - l’associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con Contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con Contratto di formazione lavoro, classificati in uno dei livelli di cui al CCNL della Vigilanza, nonché a quelli appartenenti alla categoria Quadri; - l’adesione al Fondo richiederà una contribuzione a carico del lavoratore pari allo 0,55% - di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa - della retribuzione utile per il computo del TFR ed un uguale versamento a carico del datore di lavoro. Inoltre per i lavoratori già assunti è previsto con durata complessiva di missione fino a 6 mesi nell'anno, il fondo di solidarietà concorrerà con un contributo integrativo e aggiuntivo pari a conseguire il versamento del 504% del TFR maturato nell’anno, mentre sulla retribuzione per 6 mesi; - per i nuovi assunti è previsto lavoratori con durata complessiva di missione nell'anno superiore a 6 mesi, il fondo concorrerà con un contributo integrativo pari a conseguire il versamento del 1004% del TFR maturato nell’anno. E’, infine, stabilito l’obbligo sulla retribuzione per ogni mese lavorato; - per i lavoratori con durata complessiva di effettuare un versamento, al momento dell’adesione al Fondo a titolo d’iscrizione, missione pari a lire 30.000 6 mesi e fino a 11 mesi, il fondo concorrerà con un contributo aggiuntivo pari al 4% della retribuzione. Si concorda di cui 7.000 a carico del dipendente, le cui modalità d’esecuzione saranno definite dal Regolamento del Fondo. L’obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà attribuire mandato all'Ente per la durata dell’adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla base del presente protocollo; - il lavoratore può versare al Fondo ulteriori quote individuali, anche derivanti da quanto maturato a titolo predisposizione delle procedure di quota variabile in virtù di contrattazione di II livello; - il Fondo rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come applicabile ai dipendenti del settore. Pertanto le Parti s’impegnano a collaborare per la massima diffusione del Fondo, anche al fine di pervenire ad una sua applicazione generalizzata a tutti i soggetti operanti nel settore. Le Parti s’impegnano, altresì, ad incontrarsi preventivamente nel caso in cui dovessero prospettarsi difficoltà nello svolgimento di tale progetto; - possono divenire soci del Fondo gli Istituti ed i lavoratori dipendenti del settore Vigilanza Privata già iscritti a Fondi o Casse aziendali preesistenti alla data di costituzione del Fondo, a condizione che un nuovo accordo sindacale tra Istituti e Filcams-Cgil, Fisascat-CisI e Uiltucs- Uil stabilisca la confluenza del Fondo aziendale nel Fondo e che tale confluenza sia deliberata dai competenti organi avviamento del fondo aziendale ed autorizzata dal Consiglio d’Amministrazione del Fondo; - le anche attraverso la costituzione di una Commissione composta dai rappresentanti delle parti individueranno sociali entro il ruolo che gli Enti Bilaterali Nazionale e Regionali potranno assumere in supporto alle attività del Fondo e d’informazione ai lavoratori30 settembre 2008.

Appears in 1 contract

Samples: Somministrazione Di Lavoro Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Lavoratori in Somministrazione Delle Apl 24 Luglio 2008 (*)