Common use of PREVIDENZA INTEGRATIVA Clause in Contracts

PREVIDENZA INTEGRATIVA. Impiegati e Funzionari, i quali risultino assunti a tempo indeterminato e non siano soggetti od abbiano superato il periodo di prova, hanno la possibilità di aderire ai Fondi Pensione istituiti presso l’Impresa – rispettivamente denominati “Fondo Pensione per i Funzionari di Italiana Assicurazioni S.p.A.” e “Fondo Pensione per il Personale dell’Italiana Assicurazioni S.p.A.” – i quali sono dotati di propri Statuti ed Organi di amministrazione e di controllo. Fermo quanto disposto in materia dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ivi compreso il Regolamento riportato all’allegato 13 a tale C.C.N.L. nonché da accordi e regolamenti aziendali (che si riportano in allegato e che formano parte integrante del presente Contratto Integrativo), l’Impresa contribuirà ad alimentare l’accantonamento di cui si tratta, mediante versamento anticipato, in favore di ciascun iscritto, al rispettivo Fondo, entro la data del 31 gennaio di ogni anno, della seguente percentuale della retribuzione annuale spettante al lavoratore al 1°gennaio dell’anno stesso: • 4,75% per l’anno 2009; • 5,00% a decorrere dall’anno 2010. Il contributo di cui sopra sarà riferito all’intero anno lavorativo. l’Impresa avrà diritto di recuperare la parte di contributo non maturata, ➢ in caso di aspettativa non retribuita: in occasione dei successivi versamenti; ➢ in caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno: mediante pari trattenuta sulle competenze di chiusura del rapporto. Per retribuzione si deve intendere, agli effetti del presente articolo, la sommatoria delle seguenti voci : • stipendio tabellare • eventuale indennità di contingenza • eventuale indennità di carica. L’efficacia del presente articolo è comunque subordinata alla sussistenza di norme di legge che ne consentano la piena applicabilità. Qualora intervenisse una disciplina legislativa o regolamentare ostativa al riguardo, le Parti si incontreranno, entro 60 giorni dalla relativa entrata in vigore, per ridiscutere la materia al fine di individuare soluzioni alternative, a parità comunque di costo complessivo per l’Impresa. Le Parti si danno atto che in materia di conferimento del TFR alla previdenza complementare vale quanto previsto dal D.Lgs. 252/05.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

PREVIDENZA INTEGRATIVA. Impiegati Art. 28 - Previdenza integrativa Le Parti stipulanti, in considerazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993 e Funzionarisuccessive modificazioni ed integrazioni, in materia di disciplina delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari e non, al fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, convengono di attivare la Previdenza Integrativa del settore Vigilanza. La Previdenza Integrativa deve avere lo scopo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati, nonché dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori dello stesso. L'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i quali risultino lavoratori assunti a tempo indeterminato e non siano soggetti od abbiano superato con Contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con Contratto di apprendistato, classificati in uno dei livelli di cui al CCNL della Vigilanza, nonché quelli appartenenti alla categoria Quadri. Le parti concordano le seguenti entità di contribuzione per ogni lavoratore aderente: - una quota di pertinenza dell'impresa nella misura dello 0,50% della retribuzione utile per il periodo computo del TFR; - una quota di provapertinenza del lavoratore nella misura dello 0,50% della retribuzione utile per il computo del TFR; - una quota di TFR maturato nell'anno nella misura del 50% dello stesso, hanno la possibilità di aderire ai Fondi Pensione istituiti presso l’Impresa – rispettivamente denominati “Fondo Pensione salvo quanto previsto dalla legislazione vigente per i Funzionari lavoratori di Italiana Assicurazioni S.p.A.” prima occupazione successiva al 28.4.1993. Per quanto concerne la "quota di iscrizione" al Fondo e “Fondo Pensione per il Personale dell’Italiana Assicurazioni S.p.A.” – i quali sono dotati la "quota di propri Statuti ed Organi di amministrazione e di controllo. Fermo adesione" al medesimo, si fa riferimento a quanto disposto in materia dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dagli Statuti e dai regolamenti dei fondi pensione di Lavoro, ivi compreso il Regolamento riportato all’allegato 13 riferimento così come indicati nella dichiarazione a tale C.C.N.L. nonché da accordi e regolamenti aziendali (che si riportano in allegato e che formano parte integrante verbale del presente Contratto Integrativo), l’Impresa contribuirà ad alimentare l’accantonamento di cui si tratta, mediante versamento anticipato, in favore di ciascun iscritto, al rispettivo Fondo, entro la data Art.. L'obbligo posto a carico del 31 gennaio di ogni anno, della seguente percentuale della retribuzione annuale spettante al lavoratore al 1°gennaio dell’anno stesso: • 4,75% per l’anno 2009; • 5,00% a decorrere dall’anno 2010. Il contributo di cui sopra sarà riferito all’intero anno lavorativo. l’Impresa avrà diritto di recuperare la parte di contributo non maturata, ➢ in caso di aspettativa non retribuita: in occasione dei successivi versamenti; ➢ in caso di risoluzione del rapporto datore di lavoro sussisterà per la durata dell'adesione del lavoratore ai Fondi di competenza previsti dal presente Art.. Il lavoratore potrà versare al singolo Fondo ulteriori quote individuali, anche derivanti da quanto maturato a TITOLO di quota variabile in corso d’anno: mediante pari trattenuta sulle competenze virtù di chiusura del rapportocontrattazione di li livello. Per retribuzione si deve intendere, agli effetti I Fondi pensione indicati nella dichiarazione a verbale del presente articoloArt. rappresentano la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come applicabile ai dipendenti del settore e, la sommatoria delle seguenti voci : • stipendio tabellare • eventuale indennità di contingenza • eventuale indennità di carica. L’efficacia del presente articolo è comunque subordinata alla sussistenza di norme di legge che ne consentano la piena applicabilità. Qualora intervenisse una disciplina legislativa o regolamentare ostativa al riguardopertanto, le Parti si incontrerannos'impegnano a collaborare per la massima diffusione della Previdenza Integrativa, entro 60 giorni dalla relativa entrata in vigore, per ridiscutere la materia anche al fine di individuare soluzioni alternativepervenire ad una sua applicazione generalizzata a tutti i soggetti, operanti nel settore. Possono divenire soci dei Fondi gli Istituti ed i lavoratori dipendenti del settore Vigilanza Privata già iscritti a Fondi o Casse aziendali preesistenti alla data del 1o gennaio 2006, a parità comunque condizione che un nuovo accordo sindacale tra Istituti e le XX.XX. FS-COSP stabilisca la confluenza del Fondo aziendale nel Fondo scelto e che tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo aziendale ed autorizzata dal Consiglio d'Amministrazione del Fondo scelto; Le parti individuano la funzione di costo complessivo sportello della Previdenza Integrativa della Vigilanza Privata negli Enti Bilaterali Nazionale e Regionali, che assumono il ruolo di supporto alle attività dei Fondi e d'informazione ai lavoratori. Dichiarazione a verbale Ferme restando le quantità contributive di cui al presente Art. le parti definiscono che: - il fondo di riferimento per l’Impresa. Le Parti si danno atto che in materia di conferimento del TFR alla la previdenza complementare vale quanto previsto dal D.Lgsper i lavoratori degli Istituti di Vigilanza aderenti ad ASSIV è FONTE; - il fondo di riferimento per la previdenza complementare per i lavoratori delle Cooperative o Consorzi Autonomi e Federati del settore è COOPERLAVORO. 252/05Nel caso in cui un Istituto di Vigilanza non sia aderente a nessuna delle Associazioni Imprenditoriali sottoscriventi il presente CCNL, i lavoratori hanno il diritto di aderire ad uno dei Fondi sopraccitati.

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Samples: www.cospsindacato.it

PREVIDENZA INTEGRATIVA. Impiegati Gli interventi in tema di previdenza previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente e Funzionaridal presente contratto integrativo aziendale vengono attuati tramite il Fondo Pensione costituito nelle forme indicate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla legge in vigore. Premesso che in base all’art. 86 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18/7/2003 ed al relativo regolamento contenuto nell’allegato 13 al CCNL 18/7/2003 il trattamento di previdenza è demandato alla contrattazione aziendale e che per l’attuazione delle prestazioni previste è stato siglato un accordo in data 02/04/2003 per il versamento dei contributi al fondo pensione interaziendale denominato Previlabor con sede in Bologna, l’Azienda contribuirà, per i quali risultino Dipendenti iscritti al Fondo Pensione mediante il versamento pari ad una percentuale complessiva annua del: 2006 - 2009 4,25% 5,50% • Agli effetti della determinazione della retribuzione annua sulla quale calcolare il contributo di cui sopra, vanno presi in considerazione gli elementi di cui al punto 8 del Capo I dell’allegato 13 al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18/7/2003 e per gli importi della retribuzione in essere alla data del 1° Gennaio dell’anno per cui viene effettuato il versamento del contributo. • Il rendimento sulle polizze vita stipulate con i contributi di cui sopra verrà retrocesso nella misura del 95%, come attualmente in essere. Nel caso negli anni a venire non fosse possibile mantenere la suddetta aliquota, la partecipazione ai rendimenti minima sarà comunque del 90%, così come stabilito dall’allegato 13 al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18/7/2003. • Viene riconosciuta ai Dipendenti iscritti al fondo prima del 28/4/1993 ed a quelli iscritti al fondo dopo il 28/4/1993 ma con data di primo impiego anteriore al 28/4/1993, la facoltà di destinare integralmente al Fondo la quota di accantonamento annuo del Trattamento di Fine Rapporto. • Il contributo a carico del Dipendente verrà anticipato dall’Azienda nel mese di Gennaio di ciascun anno e recuperato nei confronti del Dipendente nel seguente modo: 33% nel mese di Gennaio. 33% nel mese di Marzo. 34% nel mese di Giugno. Su richiesta scritta del Dipendente la trattenuta potrà essere effettuata in un’unica soluzione nel solo mese di Gennaio. Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato determinato che non abbiano aderito al Fondo Pensione e non siano soggetti od che abbiano superato il periodo di prova, hanno la possibilità l’Azienda provvederà ad erogare una somma sotto forma di aderire ai Fondi Pensione istituiti presso l’Impresa – rispettivamente denominati “Fondo Pensione per i Funzionari Una tantum al momento della cessazione del rapporto di Italiana Assicurazioni S.p.A.” e “Fondo Pensione per il Personale dell’Italiana Assicurazioni S.p.A.” – i quali sono dotati di propri Statuti ed Organi di amministrazione e di controllolavoro. Fermo quanto disposto in materia dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ivi compreso il Regolamento riportato all’allegato 13 a tale C.C.N.L. nonché da accordi e regolamenti aziendali (che si riportano in allegato e che formano parte integrante del presente Contratto Integrativo), l’Impresa contribuirà ad alimentare l’accantonamento di cui si tratta, mediante versamento anticipato, in favore di ciascun iscritto, al rispettivo Fondo, entro la data del 31 gennaio di ogni anno, della seguente percentuale della retribuzione annuale spettante al lavoratore al 1°gennaio dell’anno stesso: • 4,75% per l’anno 2009; • 5,00% a decorrere dall’anno 2010. Il contributo Tale somma sarà derivante dall’applicazione delle aliquote previste nella tabella di cui sopra sarà riferito all’intero anno lavorativoe riferite al periodo della prestazione lavorativa da applicarsi alla retribuzione annua lorda maturata. l’Impresa avrà diritto di recuperare la parte di contributo non maturata, ➢ in Nel caso di aspettativa non retribuita: in occasione dei successivi versamenti; ➢ in caso di risoluzione trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di adesione al Fondo Pensione, l’Azienda verserà al Fondo Pensione il contributo maturato nel periodo relativo al contratto a termine. Gli oneri relativi all’adesione al Fondo Previlabor sono a carico dell'Azienda. In caso di pensionamento del Dipendente l’Azienda, su richiesta scritta da fare pervenire alla Direzione Risorse Umane un mese prima della data prevista del pensionamento stesso, predisporrà il trasferimento di tutto o parte del TFR maturato al Fondo Pensione, al fine di consentire una maggiore rendita pensionistica integrativa. L’Azienda inoltre, in corso d’anno: mediante pari trattenuta sulle competenze caso di chiusura cessazione del rapportorapporto di lavoro per cause diverse dal pensionamento, su richiesta scritta da fare pervenire alla Direzione Risorse Umane un mese prima della data prevista della cessazione del rapporto di lavoro stesso, predisporrà il trasferimento di tutto o parte del TFR maturato al Fondo Pensione, al fine di consentire una futura maggiore rendita pensionistica integrativa. Per retribuzione si deve intendere, agli effetti del presente articolo, la sommatoria delle seguenti voci : • stipendio tabellare • eventuale indennità Le parti concordano che le condizioni di contingenza • eventuale indennità di carica. L’efficacia del maggior favore disciplinate nel presente articolo è dovranno comunque subordinata alla sussistenza di essere coordinate con le nuove norme di legge che ne consentano la piena applicabilità. Qualora intervenisse una disciplina legislativa o regolamentare ostativa al riguardo, le Parti si incontreranno, entro 60 giorni dalla relativa entrata in vigore, per ridiscutere la materia al fine di individuare soluzioni alternative, a parità comunque di costo complessivo per l’Impresa. Le Parti si danno atto che dettate in materia di conferimento TFR in relazione ai fondi pensione. Per ulteriori informazioni circa modalità di adesione, rendimento minimo garantito, Statuto e Regolamento del TFR alla previdenza complementare vale quanto previsto dal D.Lgs. 252/05Fondo Pensione Previlabor l’Azienda mette a disposizione dei Dipendenti l’accesso internet al sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.

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Samples: www.fisac-cgil.it

PREVIDENZA INTEGRATIVA. Impiegati e Funzionari, i quali risultino assunti a tempo indeterminato e non siano soggetti od abbiano superato il periodo di prova, Funzionari hanno la possibilità di aderire ai al Fondo Pensione dei Dipendenti del Gruppo Reale Mutua in cui sono confluiti i due Fondi Pensione precedentemente istituiti presso l’Impresa – rispettivamente l’Impresa, denominati “Fondo Pensione per i Funzionari di Italiana Assicurazioni S.p.A.” e “Fondo Pensione per il Personale dell’Italiana Assicurazioni S.p.A.” – i quali sono dotati di propri Statuti ed Organi di amministrazione ”, rispettivamente con effetto il 1/1/2010 e di controllo1/1/2009. Fermo quanto disposto in materia dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ivi compreso il Regolamento riportato all’allegato 13 a tale C.C.N.L. C.C.N.L., nonché da accordi e regolamenti aziendali (che si riportano in allegato e che formano parte integrante del presente Contratto Integrativo)aziendali, l’Impresa contribuirà ad alimentare l’accantonamento di cui si tratta, mediante versamento anticipato, in favore di ciascun iscritto, al rispettivo Fondo, entro la data del 31 gennaio di ogni anno, della seguente percentuale della retribuzione annuale spettante al lavoratore al 1°° gennaio dell’anno stesso: • 4,75% per l’anno 2009; • 5,00% a decorrere dall’anno 2010. 2010 • 5,50% a decorrere dall’anno 2015; • 5,75% a decorrere dall’anno 2018 Il contributo di cui sopra sarà riferito all’intero anno lavorativo. l’Impresa avrà diritto di recuperare la parte di contributo non maturata, in caso di aspettativa non retribuita: in occasione dei successivi versamenti; in caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno: mediante pari trattenuta sulle competenze di chiusura del rapporto. Per retribuzione si deve intendere, agli effetti del presente articolo, la sommatoria delle seguenti voci : • stipendio tabellare • eventuale indennità di contingenza • eventuale indennità di carica. L’efficacia del presente articolo è comunque subordinata alla sussistenza di norme di legge che ne consentano la piena applicabilità. Qualora intervenisse una disciplina legislativa o regolamentare ostativa al riguardo, le Parti si incontreranno, entro 60 giorni dalla relativa entrata in vigore, per ridiscutere la materia al fine di individuare soluzioni alternative, a parità comunque di costo complessivo per l’Impresa. Le Parti si danno atto che in materia di conferimento del TFR alla previdenza complementare vale quanto previsto dal D.Lgs. 252/05.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

PREVIDENZA INTEGRATIVA. Impiegati Le Parti stipulanti, in considerazione di quanto disposto dal D.Lgs n.124 del 21 aprile 1993 e Funzionarisuccessive modificazioni ed integrazioni, in materia di disciplina delle forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari e non, al fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, convengono di attivare la Previdenza Integrativa del settore Vigilanza. La P.I. deve avere lo scopo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati, nonché dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori dello stesso. L’associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i quali risultino lavoratori assunti a tempo indeterminato e non siano soggetti od abbiano superato con Contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con Contratto di apprendistato, classificati in uno dei livelli di cui al CCNL della Vigilanza, nonché quelli appartenenti alla categoria Quadri. Le parti concordano le seguenti entità di contribuzione per ogni lavoratore aderente: una quota di pertinenza dell’impresa nella misura dello 0,50% della retribuzione utile per il periodo computo del TFR; una quota di provapertinenza del lavoratore nella misura dello 0,50% della retribuzione utile per il computo del TFR; una quota di TFR maturato nell’anno nella misura del 50% dello stesso, hanno la possibilità di aderire ai Fondi Pensione istituiti presso l’Impresa – rispettivamente denominati “Fondo Pensione salvo quanto previsto dalla legislazione vigente per i Funzionari lavoratori di Italiana Assicurazioni S.p.A.prima occupazione successivamente al 28.4.1993. Per quanto concerne la “quota di iscrizioneal Fondo e la Fondo Pensione per il Personale dell’Italiana Assicurazioni S.p.A.quota di adesione– i quali sono dotati di propri Statuti ed Organi di amministrazione e di controllo. Fermo al medesimo, si fa riferimento a quanto disposto in materia dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dagli Statuti e dai regolamenti dei fondi pensione di Lavoro, ivi compreso il Regolamento riportato all’allegato 13 riferimento così come indicati nella dichiarazione a tale C.C.N.L. nonché da accordi e regolamenti aziendali (che si riportano in allegato e che formano parte integrante del presente Contratto Integrativo), l’Impresa contribuirà ad alimentare l’accantonamento di cui si tratta, mediante versamento anticipato, in favore di ciascun iscritto, al rispettivo Fondo, entro la data del 31 gennaio di ogni anno, della seguente percentuale della retribuzione annuale spettante al lavoratore al 1°gennaio dell’anno stesso: • 4,75% per l’anno 2009; • 5,00% a decorrere dall’anno 2010. Il contributo di cui sopra sarà riferito all’intero anno lavorativo. l’Impresa avrà diritto di recuperare la parte di contributo non maturata, ➢ in caso di aspettativa non retribuita: in occasione dei successivi versamenti; ➢ in caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno: mediante pari trattenuta sulle competenze di chiusura del rapporto. Per retribuzione si deve intendere, agli effetti verbale del presente articolo. L’obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la durata dell’adesione del lavoratore ai Fondi di competenza previsti dal presente articolo. Il lavoratore potrà versare al singolo Fondo ulteriori quote individuali, la sommatoria delle seguenti voci : • stipendio tabellare • eventuale indennità anche derivanti da quanto maturato a titolo di contingenza • eventuale indennità quota variabile in virtù di caricacontrattazione di II livello. L’efficacia I Fondi pensione indicati nella dichiarazione a verbale del presente articolo è comunque subordinata alla sussistenza di norme di legge che ne consentano rappresentano la piena applicabilità. Qualora intervenisse una disciplina legislativa o regolamentare ostativa al riguardoforma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come applicabile ai dipendenti del settore e, pertanto, le Parti si incontrerannos’impegnano a collaborare per la massima diffusione della Previdenza Integrativa, entro 60 giorni dalla relativa entrata in vigore, per ridiscutere la materia anche al fine di individuare soluzioni alternativepervenire ad una sua applicazione generalizzata a tutti i soggetti operanti nel settore. Possono divenire soci dei Fondi gli Istituti ed i lavoratori dipendenti del settore Vigilanza Privata già iscritti a Fondi o Casse aziendali preesistenti alla data del 1° gennaio 2006, a parità comunque condizione che un nuovo accordo sindacale tra Istituti e Filcams-Cgil, Fisascat-CisI e Uiltucs-Uil ne stabilisca la confluenza del Fondo aziendale nel Fondo scelto e che tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo aziendale ed autorizzata dal Consiglio d’Amministrazione del Fondo scelto; Le parti individuano la funzione di costo complessivo per l’Impresa. Le Parti si danno atto sportello della Previdenza Integrativa della Vigilanza Privata negli Enti Bilaterali Nazionale e Regionali, che in materia assumono il ruolo di conferimento del TFR alla previdenza complementare vale quanto previsto dal D.Lgs. 252/05supporto alle attività dei Fondi e d’informazione ai lavoratori.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata