Common use of Prestazione in caso di decesso Clause in Contracts

Prestazione in caso di decesso. In caso di decesso dell’Assicurato è previsto il pagamento, ai Beneficiari di un capitale pari a: ▪ per la parte investita nella Gestione separata, al capitale maturato al 1° gennaio che precede la data del decesso dell’Assicurato e alle porzioni di Capitale investito costituite a fronte di ogni premio versato nella Gestione separata dal 1° gennaio alla data del decesso, rivalutati fino alla data del decesso, con una garanzia di conservazione del capitale; ▪ per la parte investita nei fondi interni, al Controvalore delle quote maggiorato, qualora il decesso avvenga trascorso almeno un anno dalla Data di decorrenza del contratto, dell’1%, 0,5% o 0,1% a seconda dell’età dell’Assicurato; ▪ per la parte destinata alla copertura caso morte, al capitale assicurato, pari inizialmente al cumulo dei premi annui pattuiti del piano (con un tetto massimo di 100.000,00 euro) e che decresce nel corso del tempo fino ad annullarsi alla scadenza del piano. PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA (facoltativa) In caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana, salvo i casi di esclusione e i periodi di carenza, è prevista la corresponsione all’Assicurato di una rendita vitalizia LTC, a cadenza trimestrale, di importo iniziale pari all’1% del cumulo dei premi annui pattuiti del contratto, che si rivaluta annualmente, erogata a partire dal 3° mese successivo al riconoscimento dello stato di non autosufficienza fino a che l’Assicurato è in vita e non autosufficiente. È previsto anche l’esonero del pagamento dei premi annui residui del contratto. PRESTAZIONE IN CASO DI MALATTIA GRAVE (facoltativa) Nel momento in cui è effettuata la diagnosi di malattia grave dell’Assicurato che comporti anche un’invalidità permanente superiore al 5%, sempre che la malattia venga diagnosticata nel corso del piano di accumulo, è prevista la corresponsione all’Assicurato di un capitale pari al 50% del cumulo dei premi annui pattuiti del contratto, con un tetto massimo di 50.000,00 euro. OPZIONI CONTRATTUALI OPZIONE BOOSTER In qualsiasi momento il Contraente può chiedere di attivare l’opzione Booster che prevede che il rendimento della Gestione separata VITARIV attribuito al contratto al 1° gennaio di ogni anno venga automaticamente trasferito nel Fondo interno AZ Best in Class. L’Impresa mette a disposizione sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx il regolamento della Gestione separata VITARIV e il Regolamento di gestione dei fondi interni AZ Best in Class e AZ Orizzonte 10.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo: Rivalutabile, Unit Linked E Di Puro Rischio, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo: Rivalutabile, Unit Linked E Di Puro Rischio

Prestazione in caso di decesso. In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento, ai a favore dei Beneficiari designati in polizza, di un capitale una prestazione pari aalla somma dei seguenti importi: ▪ il maggior valore tra il capitale assicurato rivalutato alla data del decesso e la somma dei capitali assicurati iniziali derivanti dai premi unici versati e investiti nella Gestione Separata, eventualmente riproporzionati a seguito di riscatti parziali, per la parte componente di prestazione derivante dall’investimento nella Gestione Separata ValorePiù ; ▪ il controvalore delle quote acquisite alla data di liquidazione della prestazione, maggiorato del 7%, ovvero del 2% qualora l’età assicurativa raggiunta dall’Assicurato al momento del decesso sia superiore agli 80 anni, per la componente di prestazione derivante dall’investimento nel Fondo Interno di tipo Unit-Linked ValorePiù Italia. In ogni caso, la maggiorazione del controvalore delle quote non può superare la soglia di importo pari a 10.000,00 Euro. Il capitale assicurato rivalutato alla data del decesso derivante dall’investimento nella Gestione Separata ValorePiù è pari al capitale assicurato rivalutato all’ultima ricorrenza annuale trascorsa, ulteriormente rivalutato pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell’interesse composto, per il periodo intercorso tra l’ultima ricorrenza annuale e la data del decesso. Qualora, dopo l’ultima ricorrenza annuale, siano stati corrisposti dei premi aggiuntivi, la componente degli stessi investita nella Gestione separataSeparata ValorePiù sarà rivalutata pro-rata temporis, al capitale maturato al 1° gennaio che precede secondo il regime finanziario dell’interesse composto, per il periodo intercorso tra la relativa data del decesso dell’Assicurato di pagamento e alle porzioni di Capitale investito costituite a fronte di ogni premio versato nella Gestione separata dal 1° gennaio alla la data del decesso, rivalutati fino andando ad incrementare il capitale assicurato rivalutato alla data del decessodell’evento. Le modalità di calcolo delle rivalutazioni pro-rata suddette sono illustrate al successivo articolo 12. Qualora il contratto sia stato assoggettato ad operazioni di riscatto parziale successivamente all’ultima ricorrenza annuale trascorsa, con una garanzia di conservazione del capitale; ▪ il capitale assicurato rivalutato alla data dell’evento sarà ridotto degli importi disinvestiti dalla Gestione Separata e liquidati per la parte investita nei fondi interni, al Controvalore riscatto parziale. Il controvalore delle quote maggioratoacquisite alla data di liquidazione della prestazione derivante dall’investimento nel Fondo Interno Unit-Linked ValorePiù Italia, qualora si ottiene moltiplicando il decesso avvenga trascorso almeno un anno dalla Data numero delle quote assegnate al contratto per il valore unitario delle stesse, rilevato il secondo giorno di decorrenza del contratto, dell’1%, 0,5% o 0,1% valorizzazione successivo a seconda dell’età dell’Assicurato; ▪ per la parte destinata alla copertura caso morte, al capitale assicurato, pari inizialmente al cumulo dei premi annui pattuiti del piano (con un tetto massimo di 100.000,00 euro) e che decresce nel corso del tempo fino ad annullarsi alla scadenza del piano. PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA (facoltativa) In caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana, salvo i casi di esclusione e i periodi di carenza, è prevista la corresponsione all’Assicurato di una rendita vitalizia LTC, a cadenza trimestrale, di importo iniziale pari all’1% del cumulo dei premi annui pattuiti del contratto, che si rivaluta annualmente, erogata a partire dal 3° mese successivo al riconoscimento dello stato di non autosufficienza fino a che l’Assicurato è in vita e non autosufficiente. È previsto anche l’esonero del pagamento dei premi annui residui del contratto. PRESTAZIONE IN CASO DI MALATTIA GRAVE (facoltativa) Nel momento quello in cui la Società riceve la denuncia del sinistro completa di tutta la documentazione prevista al successivo art. 17. La componente di prestazione assicurata derivante dall’investimento nel Fondo Interno di tipo Unit-Linked è effettuata espressa in quote del fondo stesso, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Pertanto, in questo caso il contratto comporta rischi finanziari interamente a carico del Contraente, riconducibili all’andamento del valore delle quote. L’eventuale andamento negativo delle quote del Fondo Interno potrebbe comportare la diagnosi di malattia grave dell’Assicurato che comporti anche un’invalidità permanente superiore al 5%, sempre che la malattia venga diagnosticata nel corso del piano di accumulo, è prevista la corresponsione all’Assicurato liquidazione di un capitale pari al 50% del cumulo inferiore alla somma dei premi annui pattuiti del contrattoversati. Dal momento che su detta componente di prestazione la Società non fornisce alcuna garanzia di carattere finanziario, con un tetto massimo di 50.000,00 euro. OPZIONI CONTRATTUALI OPZIONE BOOSTER In qualsiasi momento il Contraente può chiedere di attivare l’opzione Booster che prevede che assume il rendimento della Gestione separata VITARIV attribuito al contratto al 1° gennaio di ogni anno venga automaticamente trasferito nel Fondo interno AZ Best in Class. L’Impresa mette a disposizione sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx il regolamento della Gestione separata VITARIV e il Regolamento di gestione dei fondi interni AZ Best in Class e AZ Orizzonte 10rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote.

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Samples: Assicurazione Mista a Premio Unico E Premi Unici Aggiuntivi

Prestazione in caso di decesso. In caso di decesso dell’Assicurato del Cliente è previsto il pagamento, ai Beneficiari designati, del valore complessivo dell’investimento incrementato di una percentuale variabile in funzione dell’età del Cliente alla data di decesso. In dettaglio: • il valore complessivo dell’investimento corrisponde alla somma di questi importi: - il capitale assicurato alla data di disinvestimento (pari al capitale adeguato con i rendimenti della Gestione Separata, al netto del costo di gestione, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali e Switch volontari). In ogni caso, il capitale assicurato non potrà risultare inferiore alla corrispondente parte dei premi investiti nella Gestione Separata, tenuto conto degli effetti di eventuali riscatti parziali e Switch volontari; - il controvalore delle quote detenute di uno o più Fondi Interni alla data di disinve- stimento (pari al capitale ottenuto dal disinvestimento delle quote); • l’incremento percentuale del valore complessivo dell’investimento si determina in base all’età del Cliente alla data di decesso, secondo quanto descritto nella tabella che segue: La data di disinvestimento, per il calcolo del valore complessivo dell’investimento, è il terzo giorno lavorativo successivo alla data di comunicazione di decesso. Se la data di di- sinvestimento cade in un capitale pari a: ▪ giorno in cui il valore unitario delle quote dei Fondi Interni non è calcolato, l’intera operazione viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione succes- sivo. Si rimanda all’Articolo 17 delle Condizioni di Assicurazione per la parte investita nella Gestione separata, al capitale maturato al 1° gennaio che precede definizione dei giorni la- vorativi. La data di comunicazione di decesso è la data del decesso dell’Assicurato e alle porzioni in cui la Compagnia riceve la richiesta di Capitale investito costituite a fronte di ogni premio versato nella Gestione separata dal 1° gennaio alla data del decesso, rivalutati fino alla data del decesso, con una garanzia di conservazione del capitale; ▪ per la parte investita nei fondi interni, al Controvalore delle quote maggiorato, qualora il decesso avvenga trascorso almeno un anno dalla Data di decorrenza del contratto, dell’1%, 0,5% o 0,1% a seconda dell’età dell’Assicurato; ▪ per la parte destinata alla copertura caso morte, al capitale assicurato, pari inizialmente al cumulo dei premi annui pattuiti del piano (liquidazione con un tetto massimo documento che prova il decesso. Qualora la comunicazione di 100.000,00 euro) e che decresce nel corso decesso del tempo fino ad annullarsi alla scadenza Cliente dovesse pervenire prima della data di de- correnza del pianocontratto (come definita al punto 13.1, sezione E della presente Nota Informa- tiva), la Compagnia rimborserà, agli eredi del Cliente, il premio complessivamente versato. PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA (facoltativa) In Per i dettagli sulla determinazione della prestazione riconosciuta in caso di perdita decesso del Cliente si rinvia agli Articoli 8, 11 e 12 delle Condizioni di autosufficienza dell’Assicurato nel compimento degli atti elementari della vita quotidianaAssicurazione. Una parte delle prestazioni contrattuali può essere collegata al Fondo Interno Flex Protet- to, salvo i casi di esclusione e i periodi di carenzase selezionato dal Cliente, è prevista la corresponsione all’Assicurato di una rendita vitalizia LTC, a cadenza trimestrale, di importo iniziale pari all’1cui politica gestionale ha come obiettivo: • al contempo preservare l’80% del cumulo dei premi annui pattuiti del contratto, che si rivaluta annualmente, erogata massimo valore quota raggiunto dal Fondo Interno stes- so a partire dal 3° mese successivo al riconoscimento dello stato dalla data della sua istituzione (nel seguito “Obiettivo di non autosufficienza fino a che l’Assicurato è in vita e non autosufficiente. È previsto anche l’esonero del pagamento dei premi annui residui del contratto. PRESTAZIONE IN CASO DI MALATTIA GRAVE (facoltativa) Nel momento in cui è effettuata la diagnosi di malattia grave dell’Assicurato che comporti anche un’invalidità permanente superiore al 5%, sempre che la malattia venga diagnosticata nel corso del piano di accumulo, è prevista la corresponsione all’Assicurato di un capitale pari al 50% del cumulo dei premi annui pattuiti del contratto, con un tetto massimo di 50.000,00 euro. OPZIONI CONTRATTUALI OPZIONE BOOSTER In qualsiasi momento il Contraente può chiedere di attivare l’opzione Booster che prevede che il rendimento della Gestione separata VITARIV attribuito al contratto al 1° gennaio di ogni anno venga automaticamente trasferito nel Fondo interno AZ Best in Class. L’Impresa mette a disposizione sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx il regolamento della Gestione separata VITARIV e il Regolamento di gestione dei fondi interni AZ Best in Class e AZ Orizzonte 10Protezione”).

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Samples: www.intesasanpaolovita.it