Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato Clausole campione

Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza del contratto, Poste Vita S.p.A. pagherà ai Benefi- ciari designati dal Contraente il capitale assicurato maturato a tale data, calcolato con le modalità descritte al successivo paragrafo 4.
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato, Poste Vita paga un Capitale Caso Morte ai Beneficiari nominati dal Contraente ►artt. 5 - 25. Il rischio di decesso è coperto qualunque ne sia la causa e ovunque avvenga, anche se l’Assicurato ha cambiato professione. L’ammontare del Capitale Caso Morte dipende dall’andamento della Gestione Separata e dal valore delle quote del Fondo Interno Assicurativo, in cui è investito il Premio Versato.
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato Poste Vita paga il Capitale Assicurato maturato alla data in cui riceve la comunicazione di decesso, ai Beneficiari nominati dal Contraente ► art. 17. Il rischio di decesso è coperto qualunque ne sia la causa e ovunque avven- ga, anche se l’Assicurato ha cambiato professione. L’ammontare del Capitale Assicurato dipende dall’andamento della Gestio- ne Separata in cui viene investito il Premio Versato. Per l’ammontare del capitale maturato e le modalità di Rivalutazione ► art. 11. Se il Contraente ha attivato l’Opzione Cedola, a ogni Ricorrenza annuale Poste Vita paga una cedola di importo variabile, pari alla Rivalutazione ma- turata sul Contratto, al netto delle imposte dovute, a condizione che l’impor- to residuo in polizza sia almeno di 3.000 euro. Per le modalità di rivalutazione ► art. 11. Se l’Opzione è attivata o revocata dopo la data di Decorrenza, può es- sere modificata solo dopo 30 giorni dalla data di emissione del Contratto. Se l’Opzione è attivata nei 60 giorni prima della Ricorrenza annuale, la cedola viene pagata dalla Ricorrenza annuale successiva. Se l’Opzione è revocata nei 60 giorni prima della Ricorrenza annuale, la Revoca parte dalla Ricorrenza annuale successiva. Se la richiesta di attivazione dell’Opzione Cedola è successiva alla data di Decorrenza o in caso di revoca, bisogna andare all’Ufficio Postale che ha in carico la polizza e che fornirà assistenza. Il Contraente può riscattare l’assicurazione nei termini e con le modalità indicate successivamente ► art. 15.
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. La Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati, in caso di decesso dell’Assicurato, un importo pari alla somma dei controvalori in Euro del capitale espresso in quote dei Fondi Interni selezionati dal Contraente, calcolati in base ai rispettivi valori unitari delle quote rilevati il secondo giorno lavorativo successivo alla data in cui perviene, alla Società, la comunicazione scritta di avvenuto decesso, da parte dell’avente diritto, corredata da certificato di morte dell’Assicurato in originale rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile. Età dell’Assicurato (in anni interi) al momento del decesso Misura percentuale di maggiorazione Per tutti i Fondi Interni la Società non presta alcuna garanzia di rendimento minimo, di conservazione del capitale e/o del premio versato. Pertanto, il Contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote dei Fondi Interni selezionati. È possibile che l’entità della prestazione sia inferiore ai premi versati.
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. 1) Certificato di morte dell’Assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile;
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato, in qualunque momento esso avvenga nel corso della durata del contratto, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati, previa richiesta di liquidazione e consegna della documentazione di cui al successivo Art. 16, un importo corrispondente al capitale assicurato in vigore al momento del decesso. Il capitale assicurato in vigore al momento del decesso è costituito dai premi versati dal Contraente, calcolati al netto dei relativi costi, e rivalutati in corrispondenza ad ogni anniversario di polizza. Nel caso in cui la data del decesso dell’Assicurato non coincida con l’anniversario di polizza, è prevista la rivalutazione “pro-rata temporis” fino a tale data. Il suddetto importo è diminuito dall’effetto di eventuali riscatti parziali e/o parziali programmati intervenuti prima del decesso. Il capitale assicurato viene maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell’età dell’Assicurato al momento del decesso (calcolata in anni interi, trascurando la frazione di anno sino a sei mesi e considerando come anno compiuto la frazione superiore a sei mesi), secondo quanto riportato nella seguente tabella:
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga, l'Impresa, corrisponda ai Beneficiari designati, il capitale assicurato. Per maggiori informazioni si rimanda all'Art. 3.2 “PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO” delle Condizioni di Assicurazione.
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato la Compagnia liquiderà ai Beneficiari designati, il maggiore tra i seguenti due importi:
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. II rischio di decesso è coperto indipendentemente dalla causa, dal luogo e da eventuali cambiamenti di professione dell’Assicurato. Pertanto in caso di decesso dell’Assicurato, la Società liquiderà il capitale rivalutato a tale data. Nel caso in cui la data dell’evento non coincida con la ricorrenza anniversaria del contratto, il valore disponibile sarà ottenuto rivalutando “pro-rata temporis” il capitale maturato nell’ultima ricorrenza anniversaria fino alla data dell’evento. La misura della rivalutazione e le modalità di applicazione sono descritte alla Sezione 2/A.
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga l'Impresa corrisponda ai Beneficiari designati il capitale assicurato pari al: • capitale assicurato in vigore all’anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso dell'Assicurato, diminuito di eventuali “quote” di capitale disinvestite, tramite riscatti parziali richiesti successivamente all’ultima ricorrenza annua, eventualmente rivalutato nella misura e con le modalità previste al punto 3.1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” che segue per i mesi interi trascorsi da detto anniversario alla medesima data; • aumentato di eventuali “quote” di capitale acquisite con i versamenti aggiuntivi successivamente all’ultima ricorrenza annua, ciascuna eventualmente rivalutata pro-rata, ovvero per il tempo intercorso fra la data di pagamento dei versamenti aggiuntivi e la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso.