PRESTAZIONE IN CASO DI MALATTIA GRAVE Clausole campione

PRESTAZIONE IN CASO DI MALATTIA GRAVE. In caso di insorgenza, durante il periodo contrattuale, di una delle malattie più specificatamente in- dicate nelle Condizioni di Assicurazione, l’Impresa di Assicurazione liquida alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - la prestazione assicurata pari al Debito residuo del finan- ziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute. Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda alla lettura dell’Art. 33 “PRESTAZIONI AS- SICURATE” delle Condizioni di Assicurazione. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stes- so, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. Di seguito si riportano alcune esemplificazioni numeriche per facilitare l’Assicurato nella comprensio- ne dei meccanismi di funzionamento di massimali, scoperti e franchigie: CAPITALE FINANZIATO 30.000,00 EURO CAPITALE RESIDUO ALLA DATA DI INSORGENZA DELLA MALATTIA GRAVE INDENNIZZO Ictus (secondo le definizioni di cui all’art.33) 15.000,00 Euro 15.000,00 Euro Malattia da intossicazione di alcoolici 15.000,00 Euro Nessun Indennizzo (Non assicurata perché non rientrante nei casi previsti) Malattia grave insorta nei primi 30 giorni dalla data di decor- renza 15.000,00 Euro Nessun indennizzo. (Non indennizzabile in quanto la malattia grave si verifica nel periodo iniziale di 30 giorni di carenza)
PRESTAZIONE IN CASO DI MALATTIA GRAVE. Nel caso in cui, nel corso della durata scelta per la specifica garanzia, sia diagnosticata all’Assicurato una malattia grave esclusivamente tra quelle elencate nel sottostante riquadro “Definizione di malattia grave”, sarà pagato agli aventi diritto il capitale indicato in polizza. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi in uno stato di non autosufficienza, come descritto nel riquadro “Defini- zione dello stato di non autosufficienza”, saranno pagati all’Assicurato stesso: una rendita vitalizia mensile, compresa tra 500 e 2.500 (a multipli di 100), e di un capitale iniziale pari a tre volte l’importo della rendita mensile prescelta.
PRESTAZIONE IN CASO DI MALATTIA GRAVE. (garanzia riservata ai lavoratori dipendenti pubblici e ai Non lavoratori): consiste nell'impegno di CNP, ove l'Assicurato durante il periodo contrattuale sia colpito da una delle malattie gravi indicate all'art. 39 delle Condizioni di Assicurazione, di pagare una prestazione come dettagliata agli artt. 39 e 40. Per ciascun Assicurato il capitale massimo assicurabile è pari a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00). Qualora ci fosse la richiesta di assicurare un capitale superiore a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) il Contraente dovrà informarne CNP che valuterà di volta in volta l' accettazione del rischio. Il capitale massimo assicurabile, da intendersi come somma di tutte le coperture di rischio pendenti tra l'Assicurato e CNP, è pari ad euro 500.000,00. (cinquecentomila/00). Per ciascun Assicurato la prestazione massima garantita da CNP per le garanzie Ricovero Ospedaliero, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d'Impiego e Malattia Grave è pari a euro 2.000,00 (duemila/00) per indennizzo mensile. La prestazione delle garanzie Ricovero Ospedaliero, Inabilità Temporanea Totale, Perdita d'Impiego è inoltre limitata ad un massimo di 12 indennizzi mensili per sinistro e un massimo di 24 per il periodo di validità della Copertura Assicurativa.
PRESTAZIONE IN CASO DI MALATTIA GRAVE. (garanzia riservata a Lavoratori dipendenti pubblici e ai Non lavoratori)
PRESTAZIONE IN CASO DI MALATTIA GRAVE. Assicurati garantiti La garanzia si applica a chi non esercita alcuna attività lavorativa.
PRESTAZIONE IN CASO DI MALATTIA GRAVE. Carenza di 1 anno in caso di cancro, infarto, ictus e CABS. Prestazione in caso di perdita di autosufficienza ! Carenza di 3 anni per malattie nervose o mentali dovute a causa organica; carenza di 1 anno per le altre patologie; nessuna carenza in caso di infortunio. Tutte le prestazioni
PRESTAZIONE IN CASO DI MALATTIA GRAVE. Nel caso in cui, nel corso della durata scelta per la specifica garanzia, sia diagnosticata all’Assicurato una “malattia grave” esclusivamente tra quelle elencate nel sottostante riquadro “Definizione di malattia grave”, sarà pagato agli aventi diritto il capitale indicato in polizza. Il valore di tale Capitale è costante per tutta la durata contrattuale e non potrà essere inferiore a € 35.000.

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.