Common use of Presentazione delle domande di autorizzazione Clause in Contracts

Presentazione delle domande di autorizzazione. 1. La presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori comunitari è effettuata conformemen- te alle disposizioni dell’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 684/92, modificato dal regolamento (CE) n. 11/98 e la presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori svizzeri conformemente alle disposizioni del capitolo 5 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sulle concessioni per il trasporto di viaggiatori (OCTV) (1) . Per i servizi esonerati da autorizzazione in Svizzera ma soggetti ad autorizzazione nella Comunità, la presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori svizzeri sarà effettuata presso le autorità competenti svizzere se il punto di partenza di questi servizi è situato in Svizzera.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo

Presentazione delle domande di autorizzazione. 1. La presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori comunitari dell’Unione europea è effettuata conformemen- te conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 7 del regolamento (CEE) n. 684/92, modificato dal regolamento (CE) n. 11/98 1073/200940 e la presentazione delle domande di autorizzazione autorizzazio- ne da parte degli operatori svizzeri conformemente alle disposizioni del capitolo 5 3 dell’ordinanza del 25 4 novembre 1998 sulle concessioni per il 200941 sul trasporto di viaggiatori (OCTV) (1) OTV). Per i servizi esonerati da autorizzazione in Svizzera ma soggetti ad autorizzazione nella Comunitànell’Unione europea, la presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori svizzeri sarà effettuata presso le autorità competenti svizzere se il punto di partenza di questi servizi è situato in Svizzera.

Appears in 1 contract

Samples: fedlex.data.admin.ch

Presentazione delle domande di autorizzazione. 1. La presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori comunitari è effettuata conformemen- te conformemente alle disposizioni dell’articolo dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 684/92, modificato dal regolamento (CE) n. 11/98 e la presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori svizzeri conformemente alle disposizioni del capitolo 5 dell’ordinanza dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sulle concessioni per il trasporto di viaggiatori (OCTV) (1) OCTV)(2). Per i servizi esonerati da autorizzazione in Svizzera ma soggetti ad autorizzazione nella Comunità, la presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori svizzeri sarà effettuata presso le autorità competenti svizzere se il punto di partenza di questi servizi è situato in Svizzera.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo

Presentazione delle domande di autorizzazione. 1. La presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori comunitari dell’Unione europea è effettuata conformemen- te conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 7 del regolamento (CEE) n. 684/92, modificato dal regolamento (CE) n. 11/98 1073/200939 e la presentazione delle domande di autorizzazione autorizzazio- ne da parte degli operatori svizzeri conformemente alle disposizioni del capitolo 5 3 dell’ordinanza del 25 4 novembre 1998 sulle concessioni per il 200940 sul trasporto di viaggiatori (OCTV) (1) OTV). Per i servizi esonerati da autorizzazione in Svizzera ma soggetti ad autorizzazione nella Comunitànell’Unione europea, la presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori svizzeri sarà effettuata presso le autorità competenti svizzere se il punto di partenza di questi servizi è situato in Svizzera.

Appears in 1 contract

Samples: fedlex.data.admin.ch

Presentazione delle domande di autorizzazione. 1. La presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori comunitari dell’Unione europea è effettuata conformemen- te conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 7 del regolamento (CEE) n. 684/92, modificato dal regolamento (CE) n. 11/98 1073/200940 e la presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori svizzeri conformemente alle disposizioni del capitolo 5 3 dell’ordinanza del 25 4 novembre 1998 sulle concessioni per il 200941 sul trasporto di viaggiatori (OCTV) (1) OTV). Per i servizi esonerati da autorizzazione in Svizzera ma soggetti ad autorizzazione nella Comunitànell’Unione eu- ropea, la presentazione delle domande di autorizzazione da parte degli operatori svizzeri sviz- zeri sarà effettuata presso le autorità competenti svizzere se il punto di partenza di questi servizi è situato in Svizzera.

Appears in 1 contract

Samples: fedlex.data.admin.ch