Portatori di handicap Clausole campione

Portatori di handicap. Le Aziende, nell'ambito delle normative di legge vigenti, pongono in essere gli interventi organizzativi e logistici ritenuti necessari per favorire l'inserimento nell'attività lavorativa di soggetti portatori di handicap, laddove questi lavoratori siano presenti. Tra gli interventi è inclusa, nella misura consentita dalle condizioni oggettive, la rimozione delle eventuali barriere architettoniche che fossero di ostacolo all'attività lavorativa di tali soggetti. Nei confronti dei lavoratori che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge n. 104/92 trovano applicazione le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge medesima, fatti salvi gli accertamenti ivi prescritti.
Portatori di handicap. 1. Al fine di valorizzare pienamente la capacità e le potenzialità dei lavoratori portatori di handicap, il datore di lavoro individua e realizza le iniziative per una corretta attuazione della disciplina della legge n. 68/1999, anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 24 della legge n. 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Portatori di handicap. Le aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della legge n. 68/1999 in funzione delle capacità lavorative degli stessi.
Portatori di handicap. Con riferimento a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e ferma restando le rispettive autonomie e le distinte responsabilità, le parti interverranno sulle autorità competenti affinché, al fine di agevolare gli utenti portatori di handicap, pongano in essere concreti interventi atti ad eliminare o superare le barriere architettoniche e ogni fattore limitativo all’uso del mezzo pubblico.
Portatori di handicap. 1. Gli Enti, nell’ambito delle normative di legge vigenti, pongono in essere gli interventi organizzativi e logistici ritenuti necessari per favorire l’inserimento nell’attività lavorativa di soggetti portatori di handicap, laddove questi dipendenti siano presenti.
Portatori di handicap. Le aziende considereranno con attenzione, nell'ambito delle possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture, anche attraverso la creazione di percorsi di inserimento mirati, ai sensi e per gli effetti della legge n. 68/1999, dei portatori di handicap in funzione delle capacità lavorative degli stessi, anche utilizzando specifici progetti con il supporto della struttura pubblica competente, la R.S.U., e con la collaborazione della Commissione provinciale. Si richiamano inoltre le disposizioni dell'art. 33, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali. Si rinvia agli accordi interconfederali CONFAPI-CGIL-CISL-UIL. In attuazione del rinvio disposto dall'art. 23, legge 28 febbraio 1987, n. 56, vengono individuate le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, e all'art. 8-bis, legge 25 marzo 1983, n. 79, è consentita la stipula di contratti a termine: - incrementi di attività produttiva derivanti da prodotti ad andamento stagionale, non compresi nelle attività stagionali previste dalla legge; - punte di più intensa attività, derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste; - esigenza di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione; - punte di più intensa attività amministrative, burocratico-commerciali, tecniche connesse alla sostituzione, alla modifica, all'ampliamento del sistema informativo, all'inserimento di nuove procedure informative generali o di settore ovvero di sistemi diversi di contabilità industriale e di controllo di gestione; - effettuazione di operazioni di "direct marketing"; - elaborazioni di manuali di qualità e tecnici in genere; - assistenze specifiche in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro; - inserimento di figure professionali non esistenti nell'organigramma aziendale, di cui si voglia sperimentare la necessità, ovvero in fase di inserimento di nuovi impianti o di costituzione di nuovi insediamenti produttivi; - sperimentazione di nuovi modelli di orari di lavoro e di eventuali gestioni di riduzioni dell'orario di lavoro concordati tra le parti aziendali; - sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate; ...
Portatori di handicap. Per quanto concerne i portatori di handicap si fa riferimento all'art. 33 della legge 5.2.92 n. 104, il cui contenuto si intende integralmente richiamato.
Portatori di handicap. Le Parti, nel ribadire l’impegno all’assolvimento di quanto già previsto dall’art. 87 del c.c.n.l., si impegnano ad attivare soluzioni idonee a rimuovere o ad ovviare gli impedimenti causati dalle barriere architettoniche site nelle strutture esistenti, al fine di agevolare, nel rispetto delle norme vigenti, l’accesso e la permanenza nei locali di lavoro del personale e/o degli utenti portatori di handicap.
Portatori di handicap. Il noleggiatore è obbligato a prestare assistenza ai soggetti portatori di handicap. Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee alla salita ed alla discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità. Il trasporto dei supporti necessari alla loro mobilità non è soggetto al pagamento di supplementi tariffari
Portatori di handicap. In relazione alla previsione dell’’articolo 88 del CCNL, Le parti convengono di elevare l’importo previsto per i portatori di handicap e per i componenti del loro nucleo familiari a complessivi ORUGL DOO DQQR GD HURJDUVL VHFRQGR OH PRGDOLWà e con i requisiti di cui al citato articolo.