Common use of Perizia contrattuale e arbitrato Clause in Contracts

Perizia contrattuale e arbitrato. Il contratto prevede che, per le Garanzie INCENDIO e FURTO, in difetto di accordo tra la Società ed il Contraente/Assicurato e previa richiesta scritta di uno di essi, la quantificazione del danno e dell’eventuale Indennizzo debbano essere effettuate da un collegio di periti secondo la procedura definita all’Art. 7.3 “Criterio di valutazione del danno” e all’Art. 7.5 “Mandato dei periti”. Avvertenza: Relativamente alle Garanzie INFORTUNI e MALATTIA, il contratto prevede che la Società e l’Assicurato possano demandare la risoluzione delle controversie di natura medica sull’indennizzabilità del Sinistro e/o sulle sue conseguenze ad un collegio di tre medici, che risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’articolo 7.19 “Arbitrato irrituale” delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri. Avvertenza: resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi e di rivolgersi all’Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

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Samples: Assicurazione Bagaglio – Annullamento Gite, Viaggi E/O Scambi Culturali – Assicurazione Danni Ad Occhiali Ed Effetti Personali, scuolerovetta.edu.it, www.istitutobenini.edu.it

Perizia contrattuale e arbitrato. Il contratto prevede che, per le Garanzie INCENDIO e FURTO, in difetto di (garanzie diverse dalla “Responsabilità Civile Autoveicoli”). L’ammontare del danno è determinato previo accordo tra la Società e l’Assicurato. Il contratto prevede, per le garanzie prestate nelle Sezioni “F. - Corpi Veicoli Terrestri ed il Contraente/Assicurato e previa richiesta scritta I. - Infortuni del Conducente delle Condizioni di uno di essiassicurazione”, la quantificazione del danno e dell’eventuale Indennizzo debbano essere effettuate da un collegio di periti secondo la procedura definita all’Art. 7.3 “Criterio di valutazione del danno” e all’Art. 7.5 “Mandato dei periti”. Avvertenza: Relativamente alle Garanzie INFORTUNI e MALATTIA, il contratto prevede che la Società e l’Assicurato il Contraente possano demandare devolvere la risoluzione delle controversie di natura medica sull’indennizzabilità una controversia tra di essi insorta per l’accertamento del Sinistro e/o sulle sue conseguenze danno ad un collegio di tre periti/medici. Qualora la controversia riguardi la garanzia “Infortuni del Conducente”, che il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Per gli aspetti la garanzia “Tutela Legale”, in caso di dettaglio si rimanda all’articolo 7.19 “Arbitrato irrituale” delle Norme conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che regolano la liquidazione dei sinistridecide secondo equità. Avvertenza: resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi comunque fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all’Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.giudiziaria. Fascicolo Informativo – 2Ruote

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Samples: www.unipolsai.it, www.marshaffinity.it

Perizia contrattuale e arbitrato. Il contratto prevede che, per le Garanzie INCENDIO e FURTO, in difetto di (garanzie diverse dalla “Responsabilità Civile Autoveicoli”). L’ammontare del danno è determinato previo accordo tra la Società e l’Assicurato. Il contratto prevede, per le garanzie prestate nelle Sezioni “F. - Corpi Veicoli Terrestri ed il Contraente/Assicurato e previa richiesta scritta I. - Infortuni del Conducente delle Condizioni di uno di essiassicurazione”, la quantificazione del danno e dell’eventuale Indennizzo debbano essere effettuate da un collegio di periti secondo la procedura definita all’Art. 7.3 “Criterio di valutazione del danno” e all’Art. 7.5 “Mandato dei periti”. Avvertenza: Relativamente alle Garanzie INFORTUNI e MALATTIA, il contratto prevede che la Società e l’Assicurato il Contraente possano demandare devolvere la risoluzione delle controversie di natura medica sull’indennizzabilità una controversia tra di essi insorta per l’accertamento del Sinistro e/o sulle sue conseguenze danno ad un collegio di tre periti/medici. Qualora la controversia riguardi la garanzia “Infortuni del Conducente”, che il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Per gli aspetti la garanzia “Tutela Legale”, in caso di dettaglio si rimanda all’articolo 7.19 “Arbitrato irrituale” delle Norme conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che regolano la liquidazione dei sinistridecide secondo equità. Avvertenza: resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi comunque fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all’Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla leggegiudiziaria.

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Samples: www.assicoop.it, www.asscombrokers.it

Perizia contrattuale e arbitrato. Il contratto prevede che, per le Garanzie INCENDIO e FURTO, in difetto di (garanzie diverse dalla “Responsabilità Civile Autoveicoli”). L’ammontare del danno è determinato previo accordo tra la Società e l’Assicurato. Il contratto prevede, per le garanzie prestate nelle Sezioni “F. - Corpi Veicoli Terrestri ed il Contraente/Assicurato e previa richiesta scritta I. - Infortuni del Conducente delle Condizioni di uno di essiAssicurazione”, la quantificazione del danno e dell’eventuale Indennizzo debbano essere effettuate da un collegio di periti secondo la procedura definita all’Art. 7.3 “Criterio di valutazione del danno” e all’Art. 7.5 “Mandato dei periti”. Avvertenza: Relativamente alle Garanzie INFORTUNI e MALATTIA, il contratto prevede che la Società e l’Assicurato il Contraente possano demandare devolve- re la risoluzione delle controversie di natura medica sull’indennizzabilità una controversia tra di essi insorta per l’accertamento del Sinistro e/o sulle sue conseguenze danno ad un collegio di tre periti/medici. Qualora la controversia riguardi la garanzia “Infortuni del conducente”, che il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Per gli aspetti la garanzia “Tutela Legale”, in caso di dettaglio si rimanda all’articolo 7.19 “Arbitrato irrituale” delle Norme conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestio- ne dei casi Assicurativi tra l’Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che regolano la liquidazione dei sinistridecide secondo equità. Avvertenza: resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi comunque fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all’Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla leggeall’Autori- tà Giudiziaria.

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Samples: www.todayitalia.it

Perizia contrattuale e arbitrato. Il contratto prevede che, per le Garanzie INCENDIO e FURTOSezioni DANNI AI BENI ed EVENTI CATASTROFALI, in difetto di accordo tra la Società ed il Contraente/Assicurato Contraente e previa richiesta scritta di uno di essi, la quantificazione del danno e dell’eventuale Indennizzo debbano essere effettuate da un collegio di periti secondo la procedura definita all’Art. 7.3 8.3 Criterio di valutazione Procedura per l’accertamento del danno” e all’Art. 7.5 8.4 “Mandato dei periti”. Avvertenza: Relativamente alle Garanzie INFORTUNI e MALATTIA, il contratto prevede alla Sezione TUTELA LEGALE è invece previsto che la Società e l’Assicurato possano ed il Contraente in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi possono demandare la risoluzione delle controversie di natura medica sull’indennizzabilità del Sinistro e/o sulle sue conseguenze decisione ad un collegio di tre medici, che risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’AssicuratoArbitro secondo la procedura definita all’Art. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’articolo 7.19 8.18 Arbitrato irrituale” delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistriGestione del Sinistro”. Avvertenza: resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi e di rivolgersi all’Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Il Fabbricato Modello 7264 Ed. 15/03/2018

Perizia contrattuale e arbitrato. Il contratto prevede che, per le Garanzie INCENDIO Sezioni DANNI AI BENI e FURTOPACK PROTEZIONE PATRIMONIO, EVENTI CATASTROFALI e PACK PROTEZIONE FURTO (per la garanzia Furto), in difetto di accordo tra la Società ed il Contraente/Assicurato Contraente e previa richiesta scritta di uno di essi, la quantificazione del danno e dell’eventuale Indennizzo debbano essere effettuate da un collegio di periti secondo la procedura definita all’Art. 7.3 9.3 Criterio di valutazione Procedura per l’accertamento del danno” e all’Art. 7.5 9.4 “Mandato dei periti”. Avvertenza: Relativamente alle Garanzie INFORTUNI e MALATTIA, il contratto prevede alla Sezione TUTELA LEGALE è invece previsto che la Società e l’Assicurato possano ed il Contraente in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi possono demandare la risoluzione delle controversie di natura medica sull’indennizzabilità del Sinistro e/o sulle sue conseguenze decisione ad un collegio di tre medici, che risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’AssicuratoArbitro secondo la procedura definita all’Art. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’articolo 7.19 9.18 Arbitrato irrituale” delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistriGestione del Sinistro”. Avvertenza: resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi e di rivolgersi all’Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

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Samples: www.cotroneoassicurazioni.it

Perizia contrattuale e arbitrato. Il contratto prevede che, per le Garanzie INCENDIO Sezioni DANNI AI BENI, EVENTI CATASTROFALI e FURTOFURTO E RAPINA, in difetto di accordo tra la Società ed il Contraente/Assicurato Contraente e previa richiesta scritta di uno di essi, la quantificazione del danno e dell’eventuale Indennizzo debbano essere effettuate da un collegio di periti secondo la procedura definita all’Art. 7.3 12.3 Criterio di valutazione Procedura per l’accertamento del danno” e all’Art. 7.5 12.4 “Mandato dei periti”. Avvertenza: Relativamente alle Garanzie INFORTUNI alla Sezione TUTELA LEGALE e MALATTIAal PACK PROTEZIONE DIGITALE (solo garanzia Protezione Legale), il contratto prevede è invece previsto che la Società e l’Assicurato possano ed il Contraente in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi possono demandare la risoluzione delle controversie di natura medica sull’indennizzabilità del Sinistro e/o sulle sue conseguenze decisione ad un collegio di tre medici, che risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’AssicuratoArbitro secondo la procedura definita all’Art. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’articolo 7.19 12.19 Arbitrato irrituale” delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistriGestione del Sinistro”. Avvertenza: resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi e di rivolgersi all’Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

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Samples: www.unipolsai.it

Perizia contrattuale e arbitrato. Il contratto prevede che, per le Garanzie INCENDIO Sezioni DANNI AI BENI, EVENTI CATASTROFALI e FURTOFURTO E RAPINA, in difetto di accordo tra la Società ed il Contraente/Assicurato Contraente e previa richiesta scritta di uno di essi, la quantificazione del danno e dell’eventuale Indennizzo debbano essere effettuate da un collegio di periti secondo la procedura definita all’Art. 7.3 12.3 Criterio di valutazione Procedura per l’accertamento del danno” e all’Art. 7.5 12.4 “Mandato dei periti”. Avvertenza: Relativamente alle Garanzie INFORTUNI alla Sezione TUTELA LEGALE e MALATTIAal PACK PROTEZIONE DIGITALE (solo garanzia Protezione Legale), il contratto prevede è invece previsto che la Società e l’Assicurato possano ed il Contraente in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi possono demandare la risoluzione delle controversie di natura medica sull’indennizzabilità del Sinistro e/o sulle sue conseguenze decisione ad un collegio di tre medici, che risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’AssicuratoArbitro secondo la procedura definita all’Art. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’articolo 7.19 12.18 Arbitrato irrituale” delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistriGestione del Sinistro”. Avvertenza: resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi e di rivolgersi all’Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

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Samples: www.28corso.it

Perizia contrattuale e arbitrato. Il contratto prevede che, per le Garanzie INCENDIO e FURTO, in difetto di (garanzie diverse dalla “Responsabilità Civile Autoveicoli”). L’ammontare del danno è determinato previo accordo tra la Società e l’Assicurato. Il contratto prevede, per le garanzie prestate nelle Sezioni “F. - Corpi Veicoli Terrestri ed il Contraente/Assicurato e previa richiesta scritta I. - Infortuni del Conducente delle Condizioni di uno di essiAssicurazione”, la quantificazione del danno e dell’eventuale Indennizzo debbano essere effettuate da un collegio di periti secondo la procedura definita all’Art. 7.3 “Criterio di valutazione del danno” e all’Art. 7.5 “Mandato dei periti”. Avvertenza: Relativamente alle Garanzie INFORTUNI e MALATTIA, il contratto prevede che la Società e l’Assicurato il Contraente possano demandare devolve- re la risoluzione delle controversie di natura medica sull’indennizzabilità una controversia tra di essi insorta per l’accertamento del Sinistro e/o sulle sue conseguenze danno ad un collegio di tre periti/medici. Qualora la controversia riguardi la garanzia “Infortuni del conducente”, che il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Per gli aspetti la garanzia “Tutela Legale”, in caso di dettaglio si rimanda all’articolo 7.19 “Arbitrato irrituale” delle Norme conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestio- ne dei casi Assicurativi tra l’Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che regolano la liquidazione dei sinistridecide secondo equità. Avvertenza: resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi comunque fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all’Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla leggeall’Auto- xxxx Giudiziaria.

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