Common use of Periodo di prova Clause in Contracts

Periodo di prova. L’assunzione in servizio può avvenire con un periodo di prova, espresso in giorni di effettiva prestazione, non superiore a: Quadri, 1° e 2° 130 3°, 4° e 5° 90 6° 40 7° 35 L’apposizione del periodo di prova è priva di effetto se non risulta da atto scritto. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su 6 giorni, i giorni di prova sopra indicati saranno incrementati in ragione del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo di 130 giorni. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne di indennità sostitutiva dello stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità. Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori a tempo determinato, assunti per le attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 e successive integrazioni e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell’art. 8, punto c) del paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze” e quelli utilizzati con contratto di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, in fase di assunzione, che complessivamente non potrà superare la differenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente. Livello Durata 1° e 2° 90 giornate di lavoro effettivo A e 3B 60 giornate di lavoro effettivo

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. L’assunzione in servizio può avvenire con un periodo di prova, espresso in giorni di effettiva prestazione, non superiore a: Livelli Giorni Quadri, 1° e 2° 130 3°, 4° e 5° 90 6° 40 7° 35 L’apposizione del periodo di prova è priva di effetto se non risulta da atto scritto. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su 6 giorni, i giorni di prova sopra indicati saranno incrementati in ragione del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo di 130 giorni. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti Parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti Parti può, in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne di indennità sostitutiva dello stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità. Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori a tempo determinato, assunti per le attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 e successive integrazioni e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell’art. 8, punto c) del paragrafo “Durata massima - deroghe - precedenze” e quelli utilizzati con contratto di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, in fase di assunzione, che complessivamente non potrà superare la differenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente. Livello Durata 1° e 2° 90 giornate di lavoro effettivo A e 3B 60 giornate di lavoro effettivo 4° 45 giornate di lavoro effettivo 5° e 6° 30 giornate di lavoro effettivo

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Samples: www.flai.it

Periodo di prova. L’assunzione Le Aziende Socio Sanitarie si riservano un congruo periodo di prova di 90 (novanta) giorni consecutivi, decorrenti dall’avvenuto collaudo con esito positivo dei sistemi analitici oggetto di fornitura, al fine di accertare la rispondenza delle apparecchiature, dei reagenti e dei relativi materiali di consumo a quanto dichiarato dalla Ditta in servizio può avvenire con un sede di offerta nonché la buona qualità delle metodiche, dei prodotti e della strumentazione forniti. Tale periodo decorrerà dalla data in cui gli strumenti saranno funzionanti, come riconosciuto dal verbale di presa in carico della Struttura di Ingegneria Clinica. Terminato tale periodo di prova, espresso in giorni il Laboratorio Analisi di effettiva prestazioneciascuna Azienda Socio Sanitaria eseguirà il test-run delle macchine atto a verificare: - precisione; - accuratezza; - operatività (test continuo); - consumi effettivi. Superato il suddetto test i sistemi analitici saranno considerati, non superiore a: Quadria tutti gli effetti, idonei ed operativi e 2° 130 3°verrà confermata l’aggiudicazione. Nel caso di esito negativo della prova le Aziende Socio Sanitarie si riservano la facoltà di concordare una ulteriore definitiva ripetizione per un periodo massimo di ulteriori tre mesi. Nell'ipotesi di nuovo esito negativo le Aziende Socio Sanitarie hanno facoltà di revoca del contratto per inadempimento, 4° e 5° 90 6° 40 7° 35 L’apposizione nel rispetto delle modalità disciplinate dell’art. 29 del presente Capitolato. Nulla sarà dovuto alla ditta aggiudicataria ad eccezione dei pagamenti delle forniture riconosciute regolari, effettuate durante il periodo di prova è priva ed in ogni caso dopo l'avvenuto collaudo. Qualora l’esito negativo della prova sia conseguenza di effetto se non risulta da atto scrittofalse dichiarazioni sottoscritte dalla ditta aggiudicataria nei documenti di gara, le Aziende Socio Sanitarie tratterranno immediatamente la cauzione a disposizione, ferme restando le conseguenze penali e patrimoniali previste dalla legge e dal presente Capitolato. Conseguentemente, con analoga procedura, si provvederà a favore della seconda Ditta migliore offerente in graduatoria. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su 6 giornicontestazioni, i giorni di prova sopra indicati le verifiche saranno incrementati effettuate in ragione del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo di 130 giorni. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne di indennità sostitutiva dello stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità. Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori a tempo determinato, assunti per le attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 e successive integrazioni e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell’art. 8, punto c) del paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze” e quelli utilizzati contraddittorio con contratto di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, in fase di assunzione, che complessivamente non potrà superare la differenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente. Livello Durata 1° e 2° 90 giornate di lavoro effettivo A e 3B 60 giornate di lavoro effettivoDitta fornitrice.

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Samples: www.asst-lodi.it

Periodo di prova. L’assunzione Il periodo di prova è di due mesi di calendario per le posizioni funzionali ricomprese nelle categorie A, B e BS, di sei mesi di calendario per le posizioni funzionali ricomprese nelle categorie C, D e DS. Il periodo di prova è sospeso, nel caso di malattia, ferie e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o regolamenti (es. richiamo alle armi, congedo per gravidanza ecc.). Sono soggetti al periodo di prova anche gli operatori, già dipendenti dell’Azienda che accedono ad altre posizioni funzionali nella medesima categoria o in servizio può avvenire con un categorie superiori, comprese le riqualificazioni (es. O.T.A. ecc.). Il dipendente è esonerato dal periodo di prova in caso di assunzione per mobilità, se risulta positivamente superato analogo periodo nella medesima posizione funzionale o qualifica presso l’Azienda o Ente del comparto di provenienza. Sono soggetti comunque al periodo di prova, espresso i dipendenti provenienti per mobilità da Enti di diverso comparto se beneficiari di aspettativa. L’Azienda può esonerare dal periodo di prova il dipendente assunto a seguito di pubblico concorso quando tale dipendente lo richieda espressamente ed abbia superato analogo periodo di prova nella medesima posizione funzionale e qualifica presso altra Azienda o Ente del comparto. Al termine della metà del periodo di prova, il dipendente viene informato dal Responsabile sull’andamento della prova stessa, al fine anche di trovare diverse soluzioni in giorni caso di effettiva prestazione, non superiore a: Quadri, 1° e 2° 130 3°, 4° e 5° 90 6° 40 7° 35 L’apposizione negatività del periodo medesimo. Entro il termine del periodo di prova è priva il Responsabile dell’Unità Operativa trasmette al Servizio Reclutamento del Personale il giudizio finale e la proposta motivata di effetto se non risulta da atto scritto. In caso conferma in ruolo o di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su 6 giorni, i giorni di prova sopra indicati saranno incrementati in ragione del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo di 130 giorni. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti recesso dal presente contratto. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne di indennità sostitutiva dello stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità. Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori a tempo determinato, assunti per le attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 e successive integrazioni e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell’art. 8, punto c) del paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze” e quelli utilizzati con contratto di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, in fase di assunzione, che complessivamente non potrà superare la differenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente. Livello Durata 1° e 2° 90 giornate di lavoro effettivo A e 3B 60 giornate di lavoro effettivolavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Periodo di prova. L’assunzione in servizio può avvenire Al termine del collaudo tecnico positivo o positivo con riserva, inizierà un “periodo di prova” della durata Il periodo di prova viene gestito dai referenti dell’ Azienda appaltante. Nel corso del periodo di prova, espresso nel caso in giorni cui i referenti delle Azienda appaltante riscontrino delle anomalie, possono concordare con la Ditta un ulteriore periodo di effettiva prestazioneprova di massimo 1 mese entro il quale quest’ultima deve correggere, a proprie spese, le anomalie riscontrate. Nel caso in cui le anomalie riscontrate non superiore asiano correggibili o non risultino corrette nemmeno dopo la proroga del periodo di prova, le Azienda appaltante, anche singolarmente, potranno procedere alla risoluzione del contratto, motivata da apposita relazione tecnica, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. In tal caso, come nel caso di collaudo negativo di cui al precedente art. 11, la Ditta Aggiudicataria: Quadri Xxxxx proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dalle Azienda appaltante: decorso tale termine, dovrà provvedere alla disinstallazione ed al ritiro dei dispositivi a proprie spese. Nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria non provveda nei tempi indicati al ritiro dei dispositivi, l’ Azienda Appaltante restituirà detti dispositivi a spese della Ditta Aggiudicataria, declinando ogni responsabilità per eventuali danni causati agli stessi nella fasi di disinstallazione e 2° 130 3°trasporto;  Avrà diritto esclusivamente al pagamento dei dispositivi utilizzati ;  Dovrà rimborsare alle Azienda appaltante il maggior costo derivante dall’acquisizione della fornitura del servizio presso terzi per la somma eventualmente non coperta dal deposito cauzionale che verrà comunque trattenuto in caso di risoluzione del contratto. Una volta risolto il contratto con la Ditta Aggiudicataria, l’ Azienda appaltante si riserva la facoltà di indire una nuova gara o di adire il secondo aggiudicatario che dovrà subentrare con le stesse modalità (compreso quindi il periodo di prova) e 5° 90 6° 40 7° 35 L’apposizione fino alla scadenza del contratto prevista. La Ditta seconda classificata, quindi, resta impegnata a subentrare alla Ditta Aggiudicataria fino al termine del periodo di prova è priva di effetto se non risulta da atto scritto. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su 6 giorni, i giorni di prova sopra indicati saranno incrementati in ragione del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo di 130 giorni. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne di indennità sostitutiva dello stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità. Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori a tempo determinato, assunti per le attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 e successive integrazioni e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell’art. 8, punto c) del paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze” e quelli utilizzati con contratto di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, in fase di assunzione, che complessivamente non potrà superare la differenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente. Livello Durata 1° e 2° 90 giornate di lavoro effettivo A e 3B 60 giornate di lavoro effettivoquest’ultima.

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Samples: www.ausl.pe.it

Periodo di prova. L’assunzione in servizio può avvenire essere fatta, d’accordo fra le Parti, con un periodo di prova, espresso in giorni di effettiva prestazione, prova la cui durata non potrà essere superiore a: Quadri, 13° e livello Impiegati Operai 130 3°, 4° e 5° 90 6° 40 7° 35 L’apposizione del livello Impiegati Operai Il periodo di prova è priva di effetto se non risulta prova, la sua durata e l’eventuale proroga dovranno risultare comunque da atto scritto. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su 6 giorniscritto debitamente controfirmato dalle parti interessate, i giorni di prova sopra indicati saranno incrementati in ragione copia del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo di 130 giorniquale dovrà essere consegnata al lavoratore. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti del presente contratto salvo quanto diversamente disposto dal presente contrattocontratto stesso. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere richiesta, da ciascuna delle parti puòdue parti, in qualsiasi momento, risolvere senza preavviso nè indennità sostitutiva. La malattia, l’infortunio non sul lavoro, l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale intervenuti durante il periodo di prova, sospendono la prova stessa per un periodo pari alla durata dell’evento morboso nell’ambito massimo del periodo di conservazione del posto di cui agli artt. 51 e 52 - Parte Generale; al termine del periodo di astensione dal lavoro riprenderà la decorrenza del periodo di prova per la parte residua. Il periodo di prova è altresì sospeso durante i periodi di assenza per gravidanza e puerperio (astensione obbligatoria e facoltativa, aspettativa post partum) e riprenderà a decorrere, per la parte residua, al rientro del soggetto che ne abbia usufruito. In caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di lavoro senza obbligo prova al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione di preavviso ne fatto pattuita, che comunque non potrà essere inferiore a quella contrattualmente prevista, per il solo periodo di indennità sostitutiva dello stesso. prestazioni, nonché gli eventuali ratei di tredicesima mensilità, ferie, T.F.R. Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà s’intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità. Sono esenti dal con anzianità dalla data di inizio del periodo di prova i lavoratori a tempo determinato, assunti per le attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 e successive integrazioni e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell’art. 8, punto c) del paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze” e quelli utilizzati con contratto di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, in fase di assunzione, che complessivamente non potrà superare la differenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente. Livello Durata 1° e 2° 90 giornate di lavoro effettivo A e 3B 60 giornate di lavoro effettivostesso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. L’assunzione in servizio può avvenire con un periodo di prova, espresso in giorni di effettiva prestazione, non superiore a: Quadri, 1° e 2° 130 3°, 4° e 5° 90 6° 40 7° 35 L’apposizione del Il periodo di prova ha la durata massima di sei mesi; tale periodo è priva di effetto se non risulta da atto scrittoapplicabile anche al persona- le assunto per incarico e a tempo determinato. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su 6 giorni, i giorni di prova sopra indicati saranno incrementati in ragione Decorsa la metà del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo di 130 giorni. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può, può recedere dal rapporto in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro momento senza obbligo ob- bligo di preavviso ne di indennità sostitutiva dello stessodi esso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 5. Qualora alla scadenza È esonerato dal periodo di prova il vincitore di concorso, già in servizio presso la stessa amministrazione che ha ban- dito il concorso, sempreché abbia già compiuto un periodo di servizio non inferiore a sei mesi. È altresì esonerato dal periodo di prova il personale di ruolo proveniente per trasferimento da altri ospedali, dove ab- bia già superato il periodo di prova nella stessa qualifica e disciplina. I periodi di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, non sono utili ai fini del computo del periodo di prova. Sull’esito del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, decide l’amministrazione. Compiuto favorevolmente il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità. Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori a tempo determinato, assunti per le attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 e successive integrazioni e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell’art. 8, punto c) del paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze” e quelli utilizzati con contratto di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, in fase il dipendente consegue la conferma del posto ed il relativo periodo viene computato utile a tutti gli effetti. In caso di assunzionerisoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, che complessivamente non potrà superare la differenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente. Livello Durata 1° e 2° 90 retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo gior- no di effettivo servizio; spettano, altresì, al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di lavoro effettivo A ferie maturate e 3B 60 giornate non godute per esigenze di lavoro effettivoservizio ed i ratei di tredicesima mensilità. Il periodo di prova non può essere rinnovato alla scadenza.

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Samples: www.frgeditore.it

Periodo di prova. L’assunzione in servizio può avvenire con un periodo di prova, espresso in giorni di effettiva prestazione, non superiore a: Quadri, 1° e 2° 130 3°, 4° e 5° 90 6° 40 7° 35 L’apposizione del Il periodo di prova è priva di effetto se non risulta deve risultare da atto scritto. In caso mancanza di distribuzione dell’orario que- sto l’impiegato si intende assunto senza prova alle condizioni stabili- te dal presente contratto e dai contratti territoriali per la categoria cui l’impiegato stesso appartiene in base alle mansioni che è chiamato a svolgere. Il periodo di prova è fissato in mesi 4 per i quadri e gli impiegati di 1a, 2a e 3a categoria e in mesi 2 per gli impiegati di 4a, 5a e 6a categoria. Per i rapporti di lavoro settimanale su 6 giorni, i giorni di prova sopra indicati saranno incrementati in ragione del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo di 130 giorni. Durante instaurati a decorrere dal 1° dicembre 2012 il periodo di prova sussistono tra le parti tutti è fissato in mesi 6 per i diritti quadri e gli obblighi previsti dal presente contrattoimpiegati di 1a e 2a categoria, in mesi 5 per gli impiegati di 3a e 4a categoria e in mesi 3 per gli impiegati di 5a e 6a categoria. Appena avvenuta l’assunzione dell’impiegato, il datore di lavoro deve farne denuncia all’ENPAIA e all’INPS. L’impiegato acquista il diritto all’assistenza e alla previdenza a de- correre dalla data di inizio del servizio anche se sottoposto a periodo di prova. I relativi contributi sono dovuti pertanto anche per il periodo di pro- va. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puòParti può recedere dal con- tratto senza l’obbligo di preavviso, in qualsiasi momentotal caso l’impiegato deve, risolvere entro trenta giorni, rilasciare l’abitazione eventualmente fornitagli. Superato il rapporto periodo di lavoro prova, l’assunzione diviene definitiva senza obbligo necessità di preavviso ne conferma e il servizio prestato deve computarsi agli effetti dell’anzianità dell’impiegato. In caso di indennità sostitutiva dello stesso. Qualora alla scadenza recesso nel corso del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapportoo al termine di esso, l’impiegato ha diritto allo stipendio per l’intero mese nel quale è av- venuto il lavoratore si intenderà confermato in servizio recesso nonché ai dodicesimi relativi alle ferie, alle mensilità aggiuntive ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità. Sono esenti dal periodo al trattamento di prova i lavoratori a tempo determinato, assunti per le attività stagionali fine rapporto di cui al D.P.R. n. 1525/1963 agli artt. 23, 34 e successive integrazioni 53 del presente contratto. Qualora il recesso venga effettuato dal datore di lavoro, l’impiegato ha diritto, per sé e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell’art. 8i propri familiari, punto c) del paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze” e quelli utilizzati al rimborso delle spese di viaggio necessario a tornare al luogo di provenienza, nonché al rimborso delle spese di mobilio, sempre che il trasferimento in azienda della famiglia sia stato concordato con contratto il datore di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, in fase di assunzione, che complessivamente non potrà superare la differenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente. Livello Durata 1° e 2° 90 giornate di lavoro effettivo A e 3B 60 giornate di lavoro effettivolavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri E Gli Impiegati Agricoli

Periodo di prova. L’assunzione 0.Xx dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi. A tale periodo di prova non è soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 57. 0.Xx fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 0.Xx periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 36. 0.Xx periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. 5.Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova. 6.Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. 7Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 8.Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio può avvenire con un e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. 0.Xx caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 00.Xx dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante il periodo di prova, espresso ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto ed in giorni di effettiva prestazione, non superiore a: Quadri, 1° e 2° 130 3°, 4° e 5° 90 6° 40 7° 35 L’apposizione del periodo di prova è priva di effetto se non risulta da atto scritto. In caso di distribuzione dell’orario mancato superamento della prova, a domanda, è restituito alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro settimanale su 6 giorni, i giorni di prova sopra indicati saranno incrementati in ragione del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo di 130 giorni. Durante e le retribuzioni percepite durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne di indennità sostitutiva dello stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità. Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori a tempo determinato, assunti per le attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 e successive integrazioni e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell’art. 8, punto c) del paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze” e quelli utilizzati con contratto di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, in fase di assunzione, che complessivamente non potrà superare la differenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente. Livello Durata 1° e 2° 90 giornate di lavoro effettivo A e 3B 60 giornate di lavoro effettivo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Relativo Al Quadriennio Normativo 1998 2001 Ed Al Biennio Economico 1998 – 1999 Del Personale Del Comparto "Università"

Periodo di prova. L’assunzione in servizio può avvenire con un periodo di prova, espresso in giorni di effettiva prestazione, non superiore a: Quadri, 1° e 2° 130 3°, 4° e 5° 90 6° 40 7° 35 L’apposizione del Il periodo di prova è priva di effetto se non risulta deve risultare da atto scritto. In caso mancanza di distribuzione dell’orario questo, l’impiegato si intende assunto senza prova alle condizioni stabilite dal pre- sente contratto e dai contratti territoriali per la categoria cui l’impiegato stesso appartiene in base alle mansioni che è chiamato a svolgere. Il periodo di prova è fissato in mesi 4 per gli impiegati di 1a, 2a e 3a cate- goria e in mesi 2 per gli impiegati di 4a, 5a e 6a categoria. Appena avvenuta l’assunzione dell’impiegato, il datore di lavoro settimanale su 6 giorni, i giorni deve far- ne denuncia all’ENPAIA e all’INPS. L’impiegato acquista il diritto all’assistenza ed alla previdenza a decorre- re dalla data di prova sopra indicati saranno incrementati in ragione inizio del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo servizio anche se sottoposto a periodo di 130 giorniprova. Durante I relativi contributi sono dovuti pertanto anche per il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contrattoprova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puòpuò recedere dal contrat- to senza l’obbligo di preavviso, in qualsiasi momentotal caso l’impiegato deve, risolvere entro trenta giorni, rilasciare l’abitazione eventualmente fornitagli. Superato il rapporto periodo di lavoro prova, l’assunzione diviene definitiva senza obbligo neces- sità di preavviso ne conferma ed il servizio prestato deve computarsi agli effetti dell’an- zianità dell’impiegato. In caso di indennità sostitutiva dello stesso. Qualora alla scadenza recesso nel corso del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapportoo al termine di esso, l’im- piegato ha diritto allo stipendio per l’intero mese nel quale è avvenuto il lavoratore si intenderà confermato in servizio recesso nonché ai dodicesimi relativi alle ferie, alle mensilità aggiuntive ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità. Sono esenti dal periodo al trattamento di prova i lavoratori a tempo determinato, assunti per le attività stagionali fine rapporto di cui al D.P.R. n. 1525/1963 agli artt. 23, 32 e successive integrazioni 51 del presente contratto. Qualora il recesso venga effettuato dal datore di lavoro, l’impiegato ha di- ritto, per sé e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell’art. 8i propri familiari, punto c) del paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze” e quelli utilizzati al rimborso delle spese di viaggio ne- xxxxxxxx a tornare al luogo di provenienza, nonché al rimborso delle spe- se di mobilio, sempre che il trasferimento in azienda della famiglia sia sta- to concordato con contratto il datore di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, in fase di assunzione, che complessivamente non potrà superare la differenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente. Livello Durata 1° e 2° 90 giornate di lavoro effettivo A e 3B 60 giornate di lavoro effettivolavoro.

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Samples: Contratto Di Formazione Lavoro Individuale

Periodo di prova. L’assunzione in servizio può avvenire con un periodo di prova, espresso in giorni di effettiva prestazione, prova non superiore a: Quadri48 Sez. Quarta – Titolo I – Costituzione, tipologie, luogo e 2° 130 3°modifiche del rapporto Livello Durata ordinaria Durata ridotta X0, X0 x X0 X0, X0 x X0 X0, X0 e 5° 90 6° 40 7° 35 L’apposizione A1 1 mese e ½ 3 mesi 6 mesi 1 mese 2 mesi 3 mesi I periodi di prova sono ridotti nelle misure sopra indicate per i lavoratori: Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell’ultimo contratto, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato, di lavoratori che abbiano pre- stato presso la stessa azienda attività lavorativa per lo svolgimento delle medesime mansioni sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno o più con- tratti di somministrazione di manodopera, per un periodo complessivamente su- periore al periodo di prova stabilito per il rispettivo livello di inquadramento non può essere previsto il periodo di prova. Nel caso di periodi più brevi la durata della prova è ridotta nella stessa misura. Al fine di poter usufruire delle riduzioni sopra riportate i lavoratori di cui ai punti a) e b) dovranno presentare all’azienda, al momento dell’assunzione, gli at- testati o i certificati di lavoro atti a documentare i compiti e le funzioni svolte nelle precedenti occupazioni. Comunque per quanto concerne l’obbligo e la durata del periodo di prova fa testo soltanto la lettera di assunzione, fermi restando i limiti massimi previsti dal primo comma del presente articolo. L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all’articolo 1 del presente Titolo, e non è priva ammessa né la protrazione, né la rinno- vazione, salvo quanto previsto dal comma successivo. Nel caso in cui il periodo di effetto se non risulta da atto scrittoprova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qua- lora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi. In caso Nel corso del periodo di distribuzione dell’orario prova la risoluzione del rapporto di lavoro settimanale su 6 giornipuò aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti, i giorni e non fa ri- correre il reciproco obbligo del preavviso né della relativa indennità sostitutiva. Scaduto il periodo di prova sopra indicati saranno incrementati in ragione senza che sia intervenuta la disdetta, l’assunzione del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo lavoratore diviene definitiva e l’anzianità di 130 giorniservizio decorrerà a tutti gli effetti dal giorno dell’assunzione. Durante il periodo di prova sussistono tra fra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contrattoXxxxxxxxx, salvo che non sia diversamente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, risolvere il Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne di indennità sostitutiva dello stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, avvenga per dimissioni o per li- cenziamento durante il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità. Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori a tempo determinato, assunti per le attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 e successive integrazioni e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell’art. 8, punto c) del paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze” e quelli utilizzati con contratto di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso, l’azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato integrando tale trattamento, in fase caso di assunzionelavorazione a cottimo, che complessivamente non potrà superare la differenza tra con il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente. Livello Durata 1° e 2° 90 giornate di lavoro effettivo A e 3B 60 giornate di lavoro effettivoguadagno spettante per il la- voro eseguito.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 5 Febbraio 2021 Per I Lavoratori Addetti All’industria Metalmeccanica Privata E Alla Installazione Di Impianti

Periodo di prova. L’assunzione in servizio può avvenire con un periodo di prova, espresso in giorni di effettiva prestazione, non superiore a: Quadri, 1° e 2° 130 3°, 4° e 5° 90 6° 40 7° 35 L’apposizione La durata del periodo di prova è priva non potrà superare: Livelli Periodo Quadro (90) giorni di effetto se non risulta effettiva prestazione lavorativa Livello I-II (70) giorni di effettiva prestazione lavorativa Livello III (50) giorni di effettiva prestazione lavorativa Livello IV-V (45) giorni di effettiva prestazione lavorativa Livello VI (35) giorni di effettiva prestazione lavorativa Livello VII (30) giorni di effettiva prestazione lavorativa Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate effettivamente prestate, fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall'articolo 10 della legge n° 604 del 15.07.1996. Nel corso del periodo di prova e al termine dello stesso, il rapporto di lavoro potrà essere risolto da atto scrittoambo le parti, senza obbligo di preavviso, ma con diritto al trattamento di fine rapporto. Il periodo di prova rimane sospeso per malattia o infortunio del socio coimprenditore e del lavoratore dipendente. Il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente in prova ha diritto, in caso di insorgenza di malattia, di fruire anche di un periodo di comporto pari alla metà del periodo di prova. In caso detto comporto vanno riassunti tutti gli eventuali periodi di distribuzione dell’orario malattia. Decorso detto periodo di comporto il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente può essere licenziato per giusta causa. Non è assoggettabile al periodo di prova il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente assunto nuovamente per le medesime mansioni qualora egli abbia prestato la propria attività con contratto di lavoro settimanale su 6 giorni, i giorni di prova sopra indicati saranno incrementati in ragione del coefficiente 1,2 fino ad subordinato per un massimo periodo complessivo di 130 giornialmeno 10 mesi nell’arco di 2 anni antecedenti la data di nuova assunzione. Durante Trascorso il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto. Durante il periodo di prova ciascuna senza che nessuna delle parti puòabbia dato regolare disdetta, in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne di indennità sostitutiva dello stesso. Qualora alla scadenza l’assunzione del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta socio coimprenditore o del rapporto, il lavoratore dipendente si intenderà confermato in servizio confermata ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità. Sono esenti dal periodo cumulato all' anzianità di prova i lavoratori a tempo determinato, assunti per le attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 e successive integrazioni e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell’art. 8, punto c) del paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze” e quelli utilizzati con contratto di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, in fase di assunzione, che complessivamente non potrà superare la differenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente. Livello Durata 1° e 2° 90 giornate di lavoro effettivo A e 3B 60 giornate di lavoro effettivoservizio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Coimprenditori Ed I Lavoratori Dipendenti Delle Cooperative

Periodo di prova. L’assunzione in servizio può avvenire con un periodo di prova, espresso in giorni di effettiva prestazione, non superiore a: Quadri, 1° e 2° 130 3°, 4° e 5° 90 6° 40 7° 35 L’apposizione del periodo di prova è priva di effetto se non risulta da atto scritto. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su 6 giorni, i giorni di prova sopra indicati saranno incrementati in ragione del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo di 130 giorni. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne di indennità sostitutiva dello stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità. Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori a tempo determinato, assunti per le attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 e successive integrazioni e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell’art. 8, punto c) del paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze” e quelli utilizzati con contratto di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, in fase di assunzione, che complessivamente non potrà superare la differenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente. Livello Durata 1° e 2° 90 giornate di lavoro effettivo A e 3B 60 giornate di lavoro effettivo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. L’assunzione Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Non è ammessa né la protrazione né la rinnovazione. Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna della due Parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso. Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l’assunzione del lavoratore diviene definitiva e l’anzianità di servizio può avvenire decorrerà dal giorno dell’assunzione stessa. Il periodo di prova è ridotto da sei a tre mesi o da tre a due mesi per i lavoratori con qualifica di quadro e di impiegato che per almeno un biennio, nei tre anni precedenti, abbiano prestato servizio con xxx- xxxxx mansioni presso altre imprese che esercitano la stessa attività. Per l’applicazione di tale riduzione, su richiesta aziendale il lavoratore dovrà, ai fini dell’assunzione, informare l’impresa e presentare la ido- nea documentazione. Ai lavoratori di cui ai Gruppi 1), 2) e 3) dell’art. 4 per quanto con- cerne il compenso afferente il periodo di prova interrotto e non seguito da conferma, l’impresa è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato, qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi nel caso dei lavoratori di categoria A e B o durante il primo mese nel caso dei lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2) dell’art. 4 appartenenti ad altre cate- gorie e dei lavoratori di cui al Gruppo 3) dell’art. 4. In tutti gli altri casi di licenziamento l’impresa è tenuta a corrispon- dere la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a se- conda che il licenziamento avvenga entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso. La durata del periodo di prova, espresso in giorni di effettiva prestazioneriferita all’effettivo servizio, non superiore aè disci- plinata dalla seguente tabella: Quadri, 1° e 2° 130 3°, 4° e 5° 90 6° 40 7° 35 L’apposizione del periodo di prova è priva di effetto se non risulta da atto scritto. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su 6 giorni, Xxxxx restando i giorni periodi di prova sopra indicati saranno incrementati in ragione del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo di 130 giorni. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne di indennità sostitutiva dello stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapportoindicati, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità. Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori a tempo determinato, assunti per le attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 e successive integrazioni e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell’art. 8, punto c) del paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze” e quelli utilizzati con contratto di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, in fase riferito all’effettivo servizio, nelle tipologie di assunzione, che complessivamente non potrà superare la differenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente. Livello Durata 1° e 2° 90 giornate contratto di lavoro effettivo A e 3B 60 giornate non a tempo indeterminato, non può in ogni caso superare il 40% della du- rata prevista dal contratto di lavoro effettivoindividuale. Il periodo di prova per gli l.S.F. senza esperienza specifica inqua- drati nella categoria B2 viene fissato in mesi 4, di cui 1 mese di corso teorico-pratico.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. L’assunzione in servizio può avvenire essere fatta, d’accordo tra le parti, con un periodo di prova, espresso in giorni di effettiva prestazione, prova la cui durata non può essere superiore a: Quadri, 8° livello 6 mesi 7° livello 6 mesi 6° livello 4 mesi 5° livello 4 mesi 4° livello 3 mesi 3° livello 2 mesi 2° livello 2 mesi e 2° 130 3°livello 1 mese Per le assunzioni a termine di durata fino a sei mesi, 4° e 5° 90 6° 40 7° 35 L’apposizione la durata del periodo di prova di cui sopra è priva ridotta della metà. Il periodo di effetto se non risulta prova e la sua durata dovranno risultare comunque da atto scritto. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su 6 giorniscritto debitamente controfirmato dalle parti interessate, i giorni di prova sopra indicati saranno incrementati in ragione copia del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo di 130 giorniquale dovrà essere consegnato al lavoratore. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere richiesta, da ciascuna delle parti puòdue parti, in qualsiasi momento, risolvere senza preavviso né indennità sostitutiva. La malattia, l’infortunio non sul lavoro, l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale intervenuti durante il rapporto periodo di prova, sospendono la prova stessa per un periodo pari alla durata dell’evento morboso nell’ambito massimo del periodo di conservazione del posto di cui agli artt. 55 e 58 del presente contratto; al termine del periodo di astensione dal lavoro riprenderà la decorrenza del periodo di prova per la parte residua. Non è assoggettabile al periodo di prova il lavoratore assunto nuovamente dalla medesima impresa e per le medesime mansioni qualora egli abbia prestato la propria attività con contratto di lavoro senza obbligo subordinato per un periodo complessivo di preavviso almeno 9 mesi nell’arco dei 2 anni antecedenti la data della nuova assunzione. Il periodo di prova è altresì sospeso durante i periodi di assenza per gravidanza e puerperio (astensione obbligatoria prima e dopo il parto, congedo parentale facoltativo di cui all’art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151) e riprenderà a decorrere, per la parte residua, al rientro del soggetto che ne abbia usufruito. Il trattamento economico e la maturazione degli istituti indiretti sono dovuti esclusivamente per i casi di indennità sostitutiva dello stessosospensione del periodo di prova a seguito di infortunio sul lavoro e malattia professionale. In caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione pattuita, che comunque non potrà essere inferiore a quella contrattualmente prevista, nonché gli eventuali ratei di tredicesima mensilità, ferie e trattamento di fine rapporto. Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapportosia intervenuta disdetta, il lavoratore rapporto di lavoro si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli instaurato a tutti gli effetti dell’anzianità. Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori a tempo determinato, assunti per le attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 e successive integrazioni e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell’art. 8, punto c) del paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze” e quelli utilizzati con contratto di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, in fase di assunzione, che complessivamente non potrà superare la differenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente. Livello Durata 1° e 2° 90 giornate di lavoro effettivo A e 3B 60 giornate di lavoro effettivocontratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. L’assunzione in servizio può avvenire con Compiuto il periodo di prova, l’assunzione dell’apprendista diviene definitiva. Può essere convenuto un periodo di prova, espresso in giorni di effettiva prestazione, durata non superiore a: Quadri, 1° e 2° 130 3°, 4° e 5° 90 6° 40 7° 35 L’apposizione del periodo a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di prova assunzione durante il quale è priva reciproco il diritto di effetto se non risulta da atto scritto. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su 6 giorni, i giorni di prova sopra indicati saranno incrementati in ragione del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo di 130 giorni. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo preavviso. A tal fine, vengono riportate di preavviso ne di indennità sostitutiva dello stesso. Qualora alla scadenza seguito le durate del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta per ciascun livello. La durata massima del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità. Sono esenti dal periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: Quadri e Primo livello 6 mesi di calendario Secondo e Terzo livello 60 giorni di lavoro effettivo Quarto e Quinto livello 60 giorni di lavoro effettivo Sesto e Settimo livello 45 giorni di lavoro effettivo Le Parti convengono che le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il20%dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti ivi compresi i lavoratori a tempo determinatosomministrati che abbiano svolto l’intero periodo di apprendistato presso le medesime. A tale fine, assunti fermo restando quanto previsto all’art. 42, comma 3, prima parte, del D.Lgs. 81/2015, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del periodo di formazione abbiano esercitato la facoltà di recesso, i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova e le attività stagionali risoluzioni consensuali. La limitazione di cui al D.P.R. n. 1525/1963 presente comma non si applica quando nel triennio precedente siano venuti a scadere meno di 5 contratti di apprendistato. Le Parti - in considerazione del perdurare della crisi occupazionale che interessa soprattutto la popolazione giovanile; del fenomeno sempre più esteso della dispersione scolastica; della necessità di consentire l’acquisizione nonché il costante aggiornamento delle competenze della forza lavoro ai fabbisogni espressi dalle Aziende della Distribuzione Moderna Organizzata - riconoscono l’apprendistato quale strumento finalizzato all’occupabilità dei giovani a tempo indeterminato, nonché quello più idoneo a consentire un efficiente incontro tra domanda e successive integrazioni offerta di lavoro attraverso l’integrazione tra momento educativo-formativo e per quelle aggiuntive definite dalle quello lavorativo. Le Parti nell’art. 8, punto c) del paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze” e quelli utilizzati con contratto di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, in ritengono pertanto utile avviare una fase di assunzioneconfronto tecnico per la costruzione di un vero e proprio “sistema dell’apprendistato” con particolare riguardo all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, che complessivamente non potrà superare la differenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo diploma di istruzione secondaria superiore e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente. Livello Durata 1° il certificato di specializzazione tecnica superiore e 2° 90 giornate all’apprendistato di lavoro effettivo A alta formazione e 3B 60 giornate di lavoro effettivoricerca.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Della

Periodo di prova. L’assunzione in servizio può avvenire con un periodo di prova, espresso in giorni di effettiva prestazione, non superiore a: Quadri, 1° e 2° 130 3°, 4° e 5° 90 6° 40 7° 35 L’apposizione del Il periodo di prova è priva di effetto se non risulta deve risultare da atto scritto. In caso mancanza di distribuzione dell’orario que- sto, l’impiegato si intende assunto senza prova alle condizioni stabilite dal presente Contratto e dai Contratti territoriali per la categoria cui l’im- piegato stesso appartiene in base alle mansioni che è chiamato a svol- xxxx. Il periodo di prova è fissato in mesi 4 per gli impiegati di 1a, 2a e 3a categoria e in mesi 2 per gli impiegati di 4a, 5a e 6a categoria. Appena avvenuta l’assunzione dell’impiegato, il datore di lavoro settimanale su 6 deve farne denuncia all’ENPAIA e all’INPS. L’impiegato acquista il diritto all’assistenza ed alla previdenza a decor- rere dalla data di inizio del servizio anche se sottoposto a periodo di prova. trenta giorni, i giorni di prova sopra indicati saranno incrementati in ragione del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo di 130 giornirilasciare l’abitazione eventualmente fornitagli. Durante Superato il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contrattoprova, l’assunzione diviene definitiva senza necessità di conferma ed il servizio prestato deve computarsi agli effet- ti dell’anzianità dell’impiegato. Durante il periodo In caso di prova ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne di indennità sostitutiva dello stesso. Qualora alla scadenza recesso nel corso del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapportoo al termine di esso, l’impiegato ha diritto allo stipendio per l’intero mese nel quale è avve- nuto il lavoratore si intenderà confermato in servizio recesso nonché ai dodicesimi relativi alle ferie, alle mensilità aggiuntive ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità. Sono esenti dal periodo al trattamento di prova i lavoratori a tempo determinato, assunti per le attività stagionali fine rapporto di cui al D.P.R. n. 1525/1963 agli artt. 21, 28 e successive integrazioni 47 del presente contratto. Qualora il recesso venga effettuato dal datore di lavoro, l’impiegato ha diritto, per sé e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell’art. 8i propri familiari, punto c) del paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze” e quelli utilizzati al rimborso delle spese di viag- gio necessario a tornare al luogo di provenienza, nonché al rimborso delle spese di mobilio, sempreché il trasferimento in azienda della fami- glia sia stato concordato con contratto il datore di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, in fase di assunzione, che complessivamente non potrà superare la differenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente. Livello Durata 1° e 2° 90 giornate di lavoro effettivo A e 3B 60 giornate di lavoro effettivolavoro.

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Samples: Contratto Di Formazione Lavoro Individuale

Periodo di prova. L’assunzione in servizio può avvenire con un periodo di prova, espresso in giorni di effettiva prestazione, non superiore a: Quadri, 1° e 2° 130 3°, 4° e 5° 90 6° 40 7° 35 L’apposizione La durata del periodo di prova è priva non potrà superare: Ai fini del computo del periodo di effetto se non risulta prova sono utili esclusivamente le giornate effettivamente prestate, fermo restan- do il termine massimo di 6 mesi previsto dall’art. 10, L. n. 604 del 15 luglio 1996. Nel corso del periodo di prova e al termine dello stesso il rapporto di lavoro potrà essere risolto da atto scrittoambo le Parti, senza obbligo di preavviso, ma con diritto al TFR. Il periodo di prova rimane sospeso per malattia o infortunio del lavoratore. Il lavoratore dipendente in prova ha diritto, in caso di insorgenza di malattia, di fruire anche di un periodo di com- porto pari alla metà del periodo di prova. In caso detto comporto vanno riassunti tutti gli eventuali periodi di distribuzione dell’orario malattia. Decor- so detto periodo di comporto il dipendente può essere licenziato per giusta causa. Non è assoggettabile al periodo di prova il lavoratore dipendente assunto nuovamente per le medesime mansioni qualora egli abbia prestato la propria attività con contratto di lavoro settimanale su 6 giorni, i giorni di prova sopra indicati saranno incrementati in ragione del coefficiente 1,2 fino ad subordinato per un massimo periodo complessivo di 130 giornialmeno 10 mesi nell’arco di 2 anni antecedenti la data di nuova assunzione. Durante Trascorso il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto. Durante il periodo di prova ciascuna senza che nessuna delle parti puòParti abbia dato regolare disdetta, in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne di indennità sostitutiva dello stesso. Qualora alla scadenza l’assunzione del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed confermata e il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità. Sono esenti dal periodo cumulato all’anzianità di prova i lavoratori a tempo determinato, assunti per le attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 e successive integrazioni e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell’art. 8, punto c) del paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze” e quelli utilizzati con contratto di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, in fase di assunzione, che complessivamente non potrà superare la differenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente. Livello Durata 1° e 2° 90 giornate di lavoro effettivo A e 3B 60 giornate di lavoro effettivoservizio.

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Samples: www.frgeditore.it

Periodo di prova. L’assunzione in servizio può avvenire con un periodo di prova, espresso in giorni di effettiva prestazione, prova non superiore superio- re a: QuadriCategoria professionale Durata ordinaria Durata ridotta 1a 1 mese 20 giorni 2 a , 3 a e 2° 130 3°3 a Super . . . . . . . . . 1 mese e ½ 1 mese 4 a, 5 a e 5° 90 6° 40 7° 35 L’apposizione 5 a Super . . . . . . . . . . 3 mesi 2 mesi 6 a , 7 a e 8 a Quadri . . . . . . . . . 6 mesi 3 mesi I periodi di prova sono ridotti nelle misure sopra indicate per i lavoratori: Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell’ultimo contratto, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato, di lavora- tori che abbiamo prestato presso la stessa azienda attività lavorativa per lo svolgimento delle medesime mansioni sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno o più contratti di somministrazio- ne di manodopera, per un periodo complessivamente superiore al periodo di prova stabilito per il rispettivo livello di inquadramento non può essere previsto il periodo di prova. Nel caso di periodi più brevi la durata della prova è ridotta nella stessa misura. Al fine di poter usufruire delle riduzioni sopra riportate i lavorato- ri di cui ai punti a) e b) dovranno presentare all’azienda, al momento dell’assunzione, gli attestati o i certificati di lavoro atti a documentare i compiti e le funzioni svolte nelle precedenti occupazioni. Comunque per quanto concerne l’obbligo e la durata del periodo di prova è priva fa testo soltanto la lettera di effetto se non risulta da atto scrittoassunzione, fermi restando i limiti massimi previsti dal primo comma del presente articolo. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su 6 giorni, i giorni L’obbligo del periodo di prova sopra indicati saranno incrementati deve risultare dalla lettera di as- sunzione di cui all’articolo 1 del presente Titolo, e non è ammessa né la protrazione, né la rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma successivo. Nel caso in ragione cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi. Nel corso del coefficiente 1,2 fino periodo di prova la risoluzione del rapporto di la- voro può aver luogo in qualsiasi momento ad un massimo complessivo iniziativa di 130 giorniciascuna delle due parti, e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né della relativa indennità sostitutiva. Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l’assunzione del lavoratore diviene definitiva e l’anzianità di servizio decorrerà a tutti gli effetti dal giorno dell’assunzione. Durante il periodo di prova sussistono tra fra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contrattoXxxxxxxxx, salvo che non sia diversa- mente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, risolvere il Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne di indennità sostitutiva dello stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, avvenga per dimis- sioni o per licenziamento durante il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità. Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori a tempo determinato, assunti per le attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 e successive integrazioni e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell’art. 8, punto c) del paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze” e quelli utilizzati con contratto di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso, l’azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato integrando tale trattamento, in fase caso di assunzionelavorazione a cottimo, che complessivamente non potrà superare la differenza tra con il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente. Livello Durata 1° e 2° 90 giornate di guadagno spettante per il lavoro effettivo A e 3B 60 giornate di lavoro effettivoeseguito.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Lavoratori Addetti All’industria Metalmec Canica Privata E Alla Installazione Di Impianti

Periodo di prova. L’assunzione Il periodo di prova è regolato oltre che dal contratto, dall’art. 2096 del codice civile. In via generale, ci sono novità anche nella regolamentazione del periodo di prova. Il nuovo testo, in servizio può avvenire con un vigore dall’1° gennaio 2005, infatti, ha ridotto, per i lavoratori inquadrati nel 5° livello, il periodo di prova da sei mesi a tre mesi. Il periodo di prova, espresso pertanto, è fissato in giorni sei mesi di effettiva prestazioneeffettivo servizio per i lavoratori inquadrati nei livelli 8°, non superiore a: Quadri, 17° e 2° 130 36°, “quadri” inclusi e 5° 90 6° 40 7° 35 L’apposizione tre mesi per tutti gli altri lavoratori. Il criterio dell’effettività comporta il principio per cui non si tiene conto dei periodi in cui l’attività è sospesa per eventi quali malattia, infortunio, congedo matrimoniale, sciopero, permessi e ferie, con la sola esclusione dei riposi settimanali e delle festività. Pertanto, in caso di assenza per uno degli eventi indicati dagli artt. 2110 e 2111 c.c. (malattia, infortunio, gravidanza etc.) il decorso del periodo di prova è priva resta sospeso, con decorrenza dal giorno di effetto se inizio dell’assenza medesima e in pari misura rispetto alla durata di questa, ad eccezione dell’assenza per malattia per la quale la sospensione del periodo di prova può prolungarsi fino a 180 giorni di calendario. Si precisa che, nell’ambito dei citati 180 giorni, considerato che la norma contrattuale non risulta da atto scrittospecifica diversamente, rientra qualsiasi tipologia di malattia, quindi anche le assenze dal lavoro per cure, interventi chirurgici, terapie riabilitative, etc. In caso che siano assicurati attraverso ricovero ospedaliero o day hospital. Superato questo limite di distribuzione dell’orario tempo, il rapporto di lavoro settimanale su 6 giorniin prova, i giorni di prova sopra indicati saranno incrementati in ragione del coefficiente 1,2 fino è risolto ad un massimo complessivo di 130 giorniogni effetto. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti è riconosciuta al datore di lavoro la possibilità di recedere liberamente dal presente contrattorapporto di lavoro (c.d. Durante il licenziamento “ad nutum”)senza obbligo di motivazione (art. 2118 c.c.; art. 4 l.108/90). Il periodo di prova ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, risolvere vale anche per il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne di indennità sostitutiva dello stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità. Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori a tempo determinatodeterminato e per il contratto di inserimento. In particolare, assunti in entrambi i casi, detto periodo non può superare 1/6 della durata del contratto e, comunque, per il rapporto di lavoro a tempo determinato non può superare l’equivalente periodo previsto per le attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 e successive integrazioni e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell’art. 8, punto c) del paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze” e quelli utilizzati con contratto di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, in fase di assunzione, che complessivamente non potrà superare la differenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente. Livello Durata 1° e 2° 90 giornate di lavoro effettivo A e 3B 60 giornate di lavoro effettivoassunzioni a tempo indeterminato.

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Samples: www.federenergia.org

Periodo di prova. L’assunzione in servizio può avvenire con un Il periodo di prova, espresso prova deve risultare da atto scritto; in giorni mancanza di effettiva prestazione, non superiore a: Quadri, 1° questo l’im- piegato si intende assunto senza prova alle condizioni stabilite dal presente contratto e 2° 130 3°, 4° e 5° 90 6° 40 7° 35 L’apposizione del dai contratti integrativi per il livello cui l’impiegato stesso appar- tiene in base alle mansioni che è chiamato a svolgere. Il periodo di prova è priva fissato in mesi 4 per gli impiegati di effetto 1°, 2° e 3° livello e in mesi 2 per gli impiegati di 4°, 6° e 7° livello. L’impiegato acquista il diritto all’assistenza ed alla previdenza a decorrere dalla data di inizio del servizio anche se non risulta da atto scrittosottoposto a periodo di prova. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su 6 giorni, i giorni di prova sopra indicati saranno incrementati in ragione del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo di 130 giorni. Durante I relativi contributi sono dovuti pertanto anche per il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contrattoprova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può, può recedere in qualsiasi momentomo- mento dal contratto senza l’obbligo di preavviso; in tal caso l’impiegato deve, risolvere entro 30 giorni, rilasciare l’abitazione eventualmente fornitagli. Superato il rapporto periodo di lavoro prova, l’assunzione diviene definitiva senza obbligo necessità di preavviso ne conferma ed il servizio prestato deve computarsi agli effetti dell’anzianità dell’impiegato. In caso di indennità sostitutiva dello stesso. Qualora alla scadenza recesso nel corso del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapportoo al termine di esso, l’impie- gato ha diritto allo stipendio per l’intero mese nel quale è avvenuto il lavoratore si intenderà confermato in servizio recesso, nonché ai dodicesimi relativi alle ferie, alle mensilità aggiuntive ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità. Sono esenti dal periodo al tratta- mento di prova i lavoratori a tempo determinato, assunti per le attività stagionali fine rapporto di cui al D.P.R. n. 1525/1963 agli artt. 29, 34 e successive integrazioni 53 del presente contratto. Qualora il recesso venga intimato dal datore di lavoro, l’impiegato ha diritto per sé e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell’art. 8i propri familiari al rimborso delle spese di viaggio necessarie a tornare al luogo di provenienza, punto c) del paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze” e quelli utilizzati nonché al rimborso delle spese di trasporto di mobilio, sempre che il trasferimento in azienda della famiglia sia stato con- cordato con contratto il datore di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, in fase di assunzione, che complessivamente non potrà superare la differenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente. Livello Durata 1° e 2° 90 giornate di lavoro effettivo A e 3B 60 giornate di lavoro effettivolavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. L’assunzione Al termine del collaudo tecnico, inizierà un periodo di prova della durata indicata all’art. 6, al fine di accertare l’effettiva corrispondenza di quanto fornito (apparecchiature e materiale di consumo) rispetto a quanto proposto/dichiarato in servizio può avvenire con sede di offerta dalla Ditta Aggiudicataria (requisiti dichiarati negli allegato A1, A2 e A3 ( “REQUISITI TECNICI DEI SISTEMI” a seconda del lotto) ed al fine di verificare l’effettiva esecuzione del programma di formazione previsto. Il periodo di prova viene gestito da un referente per ciascuna UU.OO di Oculistica interessata. Nel corso del periodo di prova, espresso nel caso in giorni cui i referenti dell’Azienda riscontrino delle anomalie, possono concordare con la Ditta un ulteriore periodo di effettiva prestazioneprova di massimo 1 mese entro il quale quest’ultima deve correggere, a proprie spese, le anomalie riscontrate. Nel caso in cui le anomalie riscontrate non superiore a: Quadri, 1° e 2° 130 3°, 4° e 5° 90 6° 40 7° 35 L’apposizione siano correggibili o non risultino corrette nemmeno dopo la proroga del periodo di prova è priva la ASL, potrà procedere alla risoluzione del contratto, motivata da apposita relazione tecnica, senza che la Ditta Aggiudicataria possa sollevare alcuna obiezione. In tal caso, come nel caso di effetto se collaudo negativo di cui al precedente art. 9, la Ditta Aggiudicataria:  Xxxxx proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dall’Azienda: decorso tale termine, dovrà provvedere alla disinstallazione ed al ritiro delle apparecchiature a proprie spese. Nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria non risulta da atto scrittoprovveda nei tempi indicati al ritiro dei dispositivi, l’Azienda restituirà detti dispositivi a spese della Ditta Aggiudicataria, declinando ogni responsabilità per eventuali danni causati agli stessi nella fasi di disinstallazione e trasporto;  Avrà diritto esclusivamente al pagamento degli interventi effettivamente svolti.  Dovrà rimborsare all’Azienda il maggior costo derivante dall’acquisizione della fornitura presso terzi per la somma eventualmente non coperta dal deposito cauzionale che verrà comunque trattenuto in caso di risoluzione del contratto. Una volta risolto il contratto con la Ditta Aggiudicataria, la ASL si riserva la facoltà di indire una nuova gara o di adire il secondo aggiudicatario che dovrà subentrare con le stesse modalità (compreso quindi il periodo di prova) e fino alla scadenza del contratto prevista. La Ditta seconda classificata, quindi, resta impegnata a subentrare alla Ditta Aggiudicataria fino al termine del periodo di prova di quest’ultima. La Ditta Aggiudicataria dovrà compilare l’Allegato “ASSISTENZA TECNICA- FORMAZIONE-SUPPORTO SCIENTIFICO E METODOLOGICO “B1, B2, B 3 (a seconda del lotto), dove verranno esplicitate le caratteristiche del servizio di assistenza tecnica offerto, quantificate nei diversi componenti di tempo di intervento, tempo di risoluzione guasto, numero di manutenzioni preventive previste, ecc. Dovranno inoltre essere specificati i centri di assistenza tecnica autorizzati e l’impegno all’intervento tecnico ed al ripristino della totale funzionalità (tramite risoluzione del guasto o installazione e messa in funzione di un dispositivo di back-up) entro i tempi previsti all’art. 6. Tale impegno costituisce parte integrante dell'offerta. La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire un’assistenza tecnica di tipo full-risk (tutto incluso) senza alcun onere aggiuntivo. Dovrà, inoltre, garantire l’esecuzione delle manutenzioni preventive secondo la frequenza e le attività previste dal fabbricante ed almeno una verifica di sicurezza annua secondo la norma EN60601-1 xxxxxx XX XX00000. Quanto svolto dovrà essere documentato con apposito rapporto d’intervento, la cui copia dovrà essere consegnata all’ Ingegneria Clinica della ASL. La Ditta Aggiudicataria si impegna al mantenimento in efficienza delle apparecchiature fornite per tutta la durata del service. In caso di distribuzione dell’orario ritiro delle apparecchiature per cause legate alla manutenzione preventiva o correttiva, la Ditta Aggiudicataria dovrà fornire apparecchiature analoghe di lavoro settimanale su 6 giorniback up, in modo tale da garantire la continuità assistenziale. Per quanto concerne il ritiro o la consegna delle apparecchiature per manutenzioni, verifiche e controlli, dovrà essere fatto riferimento al Responsabile dell’U.O. utilizzatrice ed all’ Ingegneria Clinica della ASL. La ASL, si riserva il diritto, a fronte di guasti e ripetuti fermi macchina, di richiedere alla Ditta Aggiudicataria la sostituzione delle apparecchiature installate. La disinstallazione ed il ritiro delle apparecchiature in uso e la consegna e l’installazione delle nuove sono a carico della Ditta Aggiudicataria. In seguito a tale intervento straordinario, verrà eseguita una nuova procedura di collaudo. Per i giorni Dispositivi Medici (93/42/CE), la Ditta Aggiudicataria si obbliga a conservare, nelle operazioni di prova sopra indicati saranno incrementati in ragione manutenzione e di aggiornamento tecnologico, tutte le caratteristiche originali che hanno consentito l’applicazione del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo marchio CE, ed a seguire tutte le indicazioni fornite dal fabbricante. Gli operatori addetti all’assistenza tecnica dovranno avere capacità ed esperienza documentabile e dovranno essere opportunamente e costantemente formati ed informati. Con la sottoscrizione del presente Disciplinare, la Ditta Aggiudicataria si impegna alla fornitura, per tutta la durata del service, di 130 giorniapparecchiature di pari o maggiori funzionalità, necessarie a garantire la continuità dell’attività di servizio. Durante Si impegna, inoltre, a rendere disponibile, per tutta la durata del service, personale tecnico di assistenza qualificato, operante sotto la diretta responsabilità della Ditta Aggiudicataria stessa. Qualora, durante il periodo di prova sussistono tra fornitura, la Ditta Aggiudicataria fosse in grado di commercializzare sul costituito oggetto del contratto, dovrà presentare alla ASL la proposta di aggiornamento tecnologico senza maggiorazione dei prezzi. Gli aggiornamenti tecnologici dovranno essere successivamente concordati ed autorizzati dalla ASL, secondo le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente procedure in uso. Nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria interrompesse la produzione dei prodotti offerti sostituendoli con altri, dovrà proporre questi ultimi alle medesime condizioni economiche, concedendo alla ASL un congruo periodo di tempo per poterli valutare. La ASL, a suo insindacabile giudizio, decideranno se accettare la fornitura dei nuovi dispositivi o risolvere il contratto. Durante il periodo Ogni onere inerente alla prova di prova ciascuna delle parti puònuovi dispositivi è a carico della Ditta Aggiudicataria. Per tutta la durata del contratto di fornitura, la Ditta Aggiudicataria dovrà inviare ogni sei mesi alla Ingegneria Clinica della ASL , con decorrenza dalla data dell’avvenuto collaudo di accettazione, una relazione dettagliata sugli interventi Nel caso di non rispondenza degli interventi di manutenzione con quanto dichiarato in qualsiasi momentosede di presentazione dell’offerta, risolvere il rapporto la ASL si riserva la facoltà di lavoro senza obbligo di preavviso ne di indennità sostitutiva dello stessoapplicare le sanzioni economiche previste all’ Art.17. Qualora alla scadenza del periodo la Ditta Partecipante offra sistemi per diagnosi di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapportofunzionamento e di guasto in remoto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio deve presentare adeguata documentazione, al fine di poter permettere all’U.O. Informatica ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità. Sono esenti dal periodo all’Ufficio Privacy di prova i lavoratori a tempo determinato, assunti per le attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 e successive integrazioni e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell’art. 8, punto c) del paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze” e quelli utilizzati con contratto di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, in fase di assunzione, che complessivamente non potrà superare la differenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente. Livello Durata 1° e 2° 90 giornate di lavoro effettivo A e 3B 60 giornate di lavoro effettivoesprimere parere favorevole.

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Samples: www.ausl.pe.it

Periodo di prova. L’assunzione in servizio L'assunzione del lavoratore può avvenire con essere fatta nell'ambito della qualificazione per la quale è stato richiesto, per un periodo di prova, espresso in giorni di effettiva prestazione, prova - che dovrà risultare da comunicazione scritta - la cui durata non può essere superiore a: Quadri, 1° Nei casi di infortuni sul lavoro e 2° 130 3°, 4° e 5° 90 6° 40 7° 35 L’apposizione del malattie professionali intervenuti durante il periodo di prova è priva dovuta a carico del datore di effetto se non risulta da atto scritto. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su 6 giornilavoro, i giorni di prova sopra indicati saranno incrementati in ragione del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo di 130 giornil'integrazione economica. Durante il periodo di prova sussistono tra è ammessa, da entrambe le parti tutti la rescissione del rapporto senza alcun preavviso. In questo caso, al lavoratore, oltre alla retribuzione pattuita, spetteranno i diritti e gli obblighi previsti dal presente contrattodiversi ratei (gratifica, ferie, t.f.r., ecc.) previsti. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne di indennità sostitutiva dello stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità. Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori a tempo determinato, assunti per le attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 e successive integrazioni e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell’art. 8, punto c) del paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze” e quelli utilizzati con contratto di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti I periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto sono computati in caso di conferma come validi per l'anzianità dei lavoratori e per la durata massima prevista dal presente articolodell'apprendistato. Laddove Ai sensi del 2º comma dell'art. 25 della legge n. 223/1991 non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimosono computabili, per ai fini della determinazione della riserva: - le assunzioni dei lavoratori di cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli 1ºA; 1ºB; 2º; 3º; 4º, 5ºb, nonchè 5º a condizione che questi ultimi abbiano già prestato attività presso imprese del settore o che siano in possesso di titolo di studio professionale rilasciato da istituti o scuole professionali attinenti alle mansioni da svolgere. Sono comunque esclusi i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo assunti da adibire a mansioni di provacustodia, in fase fiducia e sicurezza. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie del 5º comma, dell'art. 25, legge n. 223/1991, saranno computabili ai fini della copertura dell'aliquota di assunzioneriserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25 citato, che complessivamente non potrà superare la differenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente. Livello Durata 1° e 2° 90 giornate di lavoro effettivo A e 3B 60 giornate di lavoro effettivoanche quando vengono inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. Normativa Articolo 2096 codice civile – Assunzione in prova L’assunzione in servizio può avvenire con del prestatore di lavoro per un periodo di prova, espresso in giorni di effettiva prestazione, non superiore a: Quadri, 1° e 2° 130 3°, 4° e 5° 90 6° 40 7° 35 L’apposizione del periodo di prova è priva di effetto se non risulta deve risultare da atto scritto. In caso di distribuzione dell’orario L’imprenditore e il prestatore di lavoro settimanale su 6 giorni, i giorni sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova sopra indicati saranno incrementati in ragione del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo di 130 giorni. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contrattoprova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puòpuò recedere dal contratto, in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne o d’indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di indennità sostitutiva dello stesso. Qualora alla recesso non può esercitarsi prima della scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, termine. Compiuto il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità. Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori a tempo determinato, assunti per le attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 e successive integrazioni e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell’art. 8, punto c) del paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze” e quelli utilizzati con contratto di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell’anzianità del prestatore di lavoro. Il datore di lavoro, in fase virtù dei principi generali in tema di assunzioneresponsabili­ tà di cui agli artt. 2043 e 2048 c.c., non è responsabile per i fatti illeciti commessi dal lavoratore apprendista, spesso minorenne, durante il raggiungimento del luogo preposto all’attività formativa. Diversamente, nel caso in cui l’apprendista, durante il percorso suddetto, sia oggetto di infortunio, si applica la disciplina relativa all’assicurazione INAIL in materia di Infortunio in itinere, prevista dall’art. 0, x. 0, X.X.X. x. 0000/0000 (x. infortunio e apprendistato nel presente dossier). Il c. 3 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 167/2011 prevede che, fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contrat­ to di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti. Pertanto gli apprendisti, a titolo esemplificativo, non entrano nella base utile per determinare la quota di riserva per disabili ex legge 68/1999 Responsabilità del datore di lavoro Computo ai fini numerici Visita medica preassuntiva mentre entrano nel calcolo della base occupazionale dei 25 dipendenti per l’applicazione dell’intervento salariale straordinario (ex legge 223/1991). In merito all’obbligo della visita medica preassuntiva per gli apprendisti minori è bene, anche alla luce delle leggi regionali che complessivamente hanno regolamentato la materia (v. Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Xxxxxx Xxxxxxx e Umbria), effettuare le seguenti considerazioni: – l’art. 1 legge n. 977/1967 è applicabile a tutti i soggetti inferiori ai 18 anni a prescindere dalla tipologia contrattuale applicata; – La legge n. 133/2008, abrogando l’art. 4 della legge n. 25/1955, elimina l’adempimento della visita preassuntiva volta ad accertare l’idoneità delle condizioni fisiche in funzione del rapporto di lavoro da svolgere degli apprendisti; – l’art. 8, c. 1 della egge n. 977/1967 prevede l’accertamento dell’idoneità al lavoro dei minori; – l’art. 8, c. 3 della legge n. 977/1967 prevede che le visite mediche preassuntive per minori siano effettuate presso un medico del SSN a cura e spese del datore di lavoro; – In caso di non potrà superare ottemperanza del predetto obbligo, il datore di lavoro è sanzionato con la differenza tra sanzione penale dell’arresto non superiore a 6 mesi o con l’ammenda fino a 5.164 euro. In presenza del predetto quadro normativo alcune regioni hanno legiferato nel senso di escludere dalle competenze delle ASL il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedenterilascio della predetta certificazione. Livello Durata Sulla predetta normativa generale sono a loro volta intervenuti: – la Corte costituzione (sentenza n. 162 del e 2° 90 giornate giugno 2004) dichiarando legittima tale scelta di normativa locale; – Il Consiglio di Stato (parere n. 3208 del 9 novembre 2005) affermando che l’obbligo normativo della visita medica di idoneità fisica dei minori con conseguente rilascio della certificazione resta in vigore. In sostanza, il rifiuto da parte delle ASL locali di effettuare la visita medica, obbliga il datore di lavoro effettivo a far effettuare, a sue spese, al minore (e quindi anche all’apprendista minore) la visita presso un altro medico. Il Ministero del Lavoro, a fronte di tale problematica, con interpello 19 luglio 2006, n. 25/0007866 ha precisato che la visita medica del minore, stante la diversa regolamentazione regionale, è demandata ad un medico che risulti giuridicamente incardinato nell’ambito dell’organizzazione sanitaria pubblica, considerando per tale, il professionista che abbia un rapporto di dipendenza con il SSN, quale medico della struttura ospedaliera pubblica ovvero dell’ASL, sia il professionista che operi in convenzione con il SSN, quale è il medico di medicina generale. Tale interpretazione è stata ribadita ultimamente dal Ministero del Lavoro con nota 22 gennaio 2010. A e 3B 60 giornate tele riguardo si deve aggiungere che il D.Lgs. n. 167/2011, in tema di nuovo apprendistato, nulla dice riguardo l’obbligo di visita medica per l’apprendista. Tuttavia è bene evidenziare che restano in vigore le disposizioni: – per i minori presenti nell’art. 8 legge n. 977/1967; – per i lavori soggetti a sorveglianza sanitaria da parte del medico compe­ tente presenti nell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto si devono tutt’ora ritenere valide le indicazioni del Ministero del lavoro effettivosopra commentate.

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Periodo di prova. L’assunzione in servizio può avvenire con un La durata massima del periodo di prova, espresso in giorni di effettiva prestazione, prova non superiore apotrà superare i seguenti limiti: Quadri, 1Livelli Giorni 9° e 28° 130 3180 7°, 46° e 5° 90 64° 40 760 3° 35 L’apposizione 45 2° e 1° 21 I giorni indicati nel precedente comma devono intendersi di calendario. Nel corso del periodo di prova è priva di effetto se non risulta da atto scritto. In caso di distribuzione dell’orario la risoluzione del rapporto di lavoro settimanale su 6 giornipuò avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle parti senza obbligo di preavviso o di motivazione alcuna ma con diritto al pagamento della indennità sostitutiva delle ferie maturate, i nonché dei ratei della 13ª mensilità e del trattamento di fine rapporto. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate, a questi effetti, come mesi interi. Durante il periodo di prova sopra indicati saranno incrementati in ragione il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione corrispondente al livello per cui è stato assunto. Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta, l'assunzione del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo lavoratore diverrà definitiva e l'anzianità di 130 giorniservizio decorrerà dal primo giorno di assunzione. La durata del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione e non è ammessa né la protrazione né il rinnovo. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal dalla presente contrattoregolamentazione, salvo che non sia diversamente disposto. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere servizio, entro ventuno giorni di calendario. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne di indennità sostitutiva dello stesso. Qualora alla scadenza interruzione del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità. Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori a tempo determinato, assunti per le attività stagionali cause suddette non decorrerà né il trattamento economico a carico dell'azienda, né l'anzianità di cui al D.P.R. n. 1525/1963 e successive integrazioni e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell’art. 8, punto c) del paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze” e quelli utilizzati con contratto di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, in fase di assunzione, che complessivamente non potrà superare la differenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente. Livello Durata 1° e 2° 90 giornate di lavoro effettivo A e 3B 60 giornate di lavoro effettivoservizio.

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Periodo di prova. L’assunzione in servizio può avvenire con un periodo di prova, espresso in giorni di effettiva prestazione, non superiore a: Quadri, 1° e 2° 130 3°, 4° e 5° 90 6° 40 7° 35 L’apposizione del Il periodo di prova è priva di effetto se non risulta deve risultare da atto scritto. In caso mancanza di distribuzione dell’orario questo l’impiegato si intende assunto senza prova alle condizioni stabilite dal presente contratto e dai contratti territoriali per la categoria cui l’impiegato stesso appartiene in base alle mansioni che è chiamato a svolgere. Il periodo di prova è fissato in mesi 4 per i quadri e gli impiegati di 1a, 2a e 3a categoria e in mesi 2 per gli impiegati di 4a, 5a e 6a categoria. Per i rapporti di lavoro settimanale su 6 giorni, i giorni di prova sopra indicati saranno incrementati in ragione del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo di 130 giorni. Durante instaurati a decorrere dal 1° dicembre 2012 il periodo di prova sussistono tra le parti tutti è fissato in mesi 6 per i diritti quadri e gli obblighi previsti dal presente contrattoimpiegati di 1a e 2a categoria, in mesi 5 per gli impiegati di 3a e 4a categoria e in mesi 3 per gli impiegati di 5a e 6a categoria. Appena avvenuta l’assunzione dell’impiegato, il datore di lavoro deve farne denuncia all’ENPAIA e all’INPS. L’impiegato acquista il diritto all’assistenza e alla previdenza a decorrere dalla data di inizio del servizio anche se sottoposto a periodo di prova. I relativi contributi sono dovuti pertanto anche per il periodo di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puòParti può recedere dal contratto senza l’obbligo di preavviso, in qualsiasi momentotal caso l’impiegato deve, risolvere entro trenta giorni, rilasciare l’abitazione eventualmente fornitagli. Superato il rapporto periodo di lavoro prova, l’assunzione diviene definitiva senza obbligo necessità di preavviso ne conferma e il servizio prestato deve computarsi agli effetti dell’anzianità dell’impiegato. In caso di indennità sostitutiva dello stesso. Qualora alla scadenza recesso nel corso del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapportoo al termine di esso, l’impiegato ha diritto allo stipendio per l'intero mese nel quale è avvenuto il lavoratore si intenderà confermato in servizio recesso nonché ai dodicesimi relativi alle ferie, alle mensilità aggiuntive ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità. Sono esenti dal periodo al trattamento di prova i lavoratori a tempo determinato, assunti per le attività stagionali fine rapporto di cui al D.P.R. n. 1525/1963 agli artt. 22, 31 e successive integrazioni 50 del presente contratto. Qualora il recesso venga effettuato dal datore di lavoro, l'impiegato ha diritto, per sé e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell’art. 8i propri familiari, punto c) del paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze” e quelli utilizzati al rimborso delle spese di viaggio necessario a tornare al luogo di provenienza, nonché al rimborso delle spese di mobilio, sempre che il trasferimento in azienda della famiglia sia stato concordato con contratto il datore di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, in fase di assunzione, che complessivamente non potrà superare la differenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente. Livello Durata 1° e 2° 90 giornate di lavoro effettivo A e 3B 60 giornate di lavoro effettivolavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Periodo di prova. L’assunzione L’ASST si riserva di sottoporre il servizio in servizio può avvenire con oggetto ad un periodo di prova, espresso di 3 MESI, decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio. Detto periodo è incluso nella durata contrattuale complessivamente stabilita in giorni di effettiva prestazione, non superiore a: Quadri, 1° e 2° 130 3°, 4° e 5° 90 6° 40 7° 35 L’apposizione del periodo di prova è priva di effetto se non risulta da atto scritto24 mesi. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su 6 giorni, i giorni di prova sopra indicati saranno incrementati in ragione esito negativo del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo di 130 giorni. Durante il periodo di prova sussistono tra prova, Il DEC, predisporrà apposita relazione nella quale saranno evidenziate le parti tutti i diritti ragioni e gli obblighi previsti elementi comprovanti la non accettabilità del servizio reso, previa contestazione in contraddittorio delle cause dell’inadeguatezza del servizio offerto. Detta relazione sarà trasmessa formalmente dal presente contratto. Durante il periodo DEC al RUP (Responsabile della S.C. Provveditorato Economato), a seguito della quale, si provvederà a comunicare tale circostanza alla società entro i successivi 20 giorni dalla data di prova ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne di indennità sostitutiva dello stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, di detto servizio e il lavoratore contratto si intenderà confermato risolto, ai sensi dell’art. 1456 cc. Alla società non sarà riconosciuto alcun indennizzo. Al fine di verificare la piena idoneità del servizio reso, la società aggiudicataria dovrà effettuare la prima manutenzione entro il primo mese di avvio del servizio. A parziale ristoro delle spese sostenute e dei danni patiti, l’Azienda Appaltante si riserva la facoltà di incamerare il deposito cauzionale originariamente versato dall’aggiudicatario, ferma ed impregiudicata ogni eventuale ed ulteriore azione risarcitoria. L’aggiudicatario sarà tenuto, in ogni caso, a garantire la prosecuzione del servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianitàsino al subentro del nuovo soggetto. Sono esenti dal Nel corso del periodo di prova vigenza del contratto, la Società aggiudicataria dovrà erogare il servizio rispettando puntualmente tutte le disposizioni inerenti il contenuto, le caratteristiche e le modalità di erogazione previste nel presente Capitolato Prestazionale; eventuali variazioni in corso d'esecuzione, potranno essere rappresentate all'Azienda committente e, previa specifica autorizzazione, formalizzate con atto scritto. Tutte le prescrizioni di seguito riportate potranno essere successivamente integrate da ulteriori e più precise indicazioni circa le modalità di erogazione a cui il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi. Sarà compito dell’aggiudicatario gestire il servizio e rendere disponibile tutto quanto necessario all’erogazione dello stesso in relazione alle finalità da conseguire, secondo quanto disposto nel seguito del presente documento e previsto in contratto. L’operatore economico concorrente dichiara, a tal fine, di possedere l’organizzazione, i lavoratori a tempo determinato, assunti mezzi e le persone necessarie per le attività stagionali l’erogazione correlati al servizio di cui al D.P.R. n. 1525/1963 manutenzione di che trattasi alle condizioni tutte del presente Capitolato Prestazionale e successive integrazioni e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell’art. 8, punto c) del paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze” e quelli utilizzati con contratto di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati previste dalla normativa vigente in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, in fase di assunzione, che complessivamente non potrà superare la differenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente. Livello Durata 1° e 2° 90 giornate di lavoro effettivo A e 3B 60 giornate di lavoro effettivomateria.

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Samples: Documento Unico Di Procedura

Periodo di prova. L’assunzione Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi. A tale periodo di prova non è soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 57. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 36. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio può avvenire con un e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante il periodo di prova, espresso ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto ed in giorni caso di effettiva prestazionemancato superamento della prova, non superiore a: Quadria domanda, è restituito alla categoria e 2° 130 3°area di provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di prova. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo indeterminato presso una Amministrazione del comparto, vincitore di altro pubblico concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e 5° 90 6° 40 7° 35 L’apposizione decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova è priva di effetto se non risulta da atto scritto. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su 6 giorni, i giorni di prova sopra indicati saranno incrementati in ragione del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo di 130 giorniprova. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contrattoprova, l’Amministrazione può adottare iniziative per la formazione del personale neo assunto. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puòIl dipendente può essere applicato, in qualsiasi momentosuccessione di tempo, risolvere il rapporto a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria e area di lavoro senza obbligo di preavviso ne di indennità sostitutiva dello stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità. Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori a tempo determinato, assunti per le attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 e successive integrazioni e per quelle aggiuntive definite dalle Parti nell’art. 8, punto c) del paragrafo “Durata massima – deroghe – precedenze” e quelli utilizzati con contratto di somministrazione qualora, nel biennio precedente e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal presente articolo. Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, in fase di assunzione, che complessivamente non potrà superare la differenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente. Livello Durata 1° e 2° 90 giornate di lavoro effettivo A e 3B 60 giornate di lavoro effettivoappartenenza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Relativo Al Quadriennio Normativo 1998 – 2001 Ed Al Biennio Economico 1998 – 1999 Del Personale Del Comparto “Università”