Periodi di osservazione della sinistrosità Clausole campione

Periodi di osservazione della sinistrosità. Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: - primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; - periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente.
Periodi di osservazione della sinistrosità. Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: • 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; • periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Periodi di osservazione della sinistrosità. Per l’applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella 1 all’art. 1.4, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
Periodi di osservazione della sinistrosità. Per l’applicazione delle regole evolutive ove previste dalle Condizioni Speciali, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
Periodi di osservazione della sinistrosità rilevante ai fini dell’applicazione delle regole evolutive.
Periodi di osservazione della sinistrosità. Ai fini dell’applicazione delle regole evolutive previste dalle singole tariffe, devono considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura: - 1° periodo - il periodo di osservazione inizia dal giorno di decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa. - Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Periodi di osservazione della sinistrosità. Per l'osservazione della sinistrosità sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: - 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; - periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Periodi di osservazione della sinistrosità. Ai fini dell’applicazione delle regole evolutive (sia della classe di merito aziendale sia della classe di merito CU) o delle penalizzazioni (Franchigia) previste all’art. 21 - “FORME DI TARIFFA", in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale; per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale. In caso di contratto con durata annuale più frazione, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale; per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.
Periodi di osservazione della sinistrosità. Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: 1° periodo: - inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; periodi successivi: - per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia 60 gg. prima della decorrenza contrattuale e termina 60 gg. prima della scadenza dell’annualità assicurativa. Poiché il contratto non prevede il tacito rinnovo, qualora lo stesso venga rinnovato, il periodo di osservazione in corso non viene interrotto. Per quanto non previsto/specificato faranno fede l’art. 134 del Codice delle assicurazioni private ed il regolamento IVASS n. 9 del 19/05/2015.
Periodi di osservazione della sinistrosità. Per l’applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella 1 all’art.