Perequazione territoriale Clausole campione

Perequazione territoriale. 1. Le Parti assumono e condividono il criterio della perequazione territoriale fra i Comuni interessati degli oneri e degli introiti derivanti dallo sviluppo urbanistico degli ambiti produttivi sovracomunali, ai sensi degli artt. 15 comma 3 e A-13 comma 10 della L.R. 20/2000, sia ai fini dell’equità distributiva, sia ai fini di eliminare nella gestione del territorio gli effetti della concorrenza fra i Comuni stessi in materia di offerta insediativa per insediamenti produttivi secondari e terziari. A tal fine deliberano di istituire, entro l'approvazione del primo POC di attuazione dell'ambito in oggetto, e comunque entro un anno dalla sottoscrizione del presente Accordo, un “Fondo di compensazione” relativo alla gestione dell’ ambito in oggetto di seguito denominato “Fondo”, alla cui gestione parteciperanno i Comuni sottoscriventi il presente Accordo e la Provincia.
Perequazione territoriale. I Comuni di Bologna e di Calderara di Xxxx si impegnano a condividere le risorse derivanti da tutti gli interventi di nuova edificazione, anche relativi alle attività integrative e complementari che si realizzeranno all’interno del Polo Funzionale a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.
Perequazione territoriale. 1. In applicazione dell’art. 115 delle Norme del PTCP e delle direttive per l’attuazione contenute nella scheda n. 2 dell’allegato N7 alle Norme del PTCP, i Comuni di Caorso e Monticelli si impegnano a concorrere alla perequazione territoriale conformemente a quanto verrà definito a livello provinciale per l’attuazione delle previsioni sovra comunali.
Perequazione territoriale. 1. In applicazione degli obiettivi assunti dalla pianificazione provinciale, si conviene che gli insediamenti di rilievo sovracomunale, qualificanti il Polo funzionale, concorrono alla costituzione di un fondo perequativo.
Perequazione territoriale. Le parti concordano che, ai sensi dell’articolo 41, comma 5, e agli articoli 8 e 25, della Legge Regionale Xxxxxx-Romagna n.24/2017: • gli interventi collocati su aree non pianificate per usi produttivi/logistici dagli strumenti urbanistici comunali PSC, o che determinino un aumento significativo del carico urbanistico previsto dal PSC, ai sensi della Deliberazione a Assemblea Legislativa Regione Xxxxxx-Romagna n.186/2018, sono tenuti al versamento del Contributo Straordinario, degli oneri di urbanizzazione secondaria, da versare al Fondo perequativo metropolitano nella misura che stabilirà il PTM; • gli interventi, collocati su aree già pianificate nei PSC per queste funzioni produttive/logistiche, in attuazione del presente Accordo Territoriale, se convenzionate entro i termini del periodo transitorio della LR 24/2017, sono tenuti al versamento del contributo di sostenibilità per un importo complessivo di 40 euro al mq di Sc in coerenza con gli Accordi Territoriali vigenti per le medesime funzioni, da versare al Fondo perequativo metropolitano nella misura prevista dal PUMS (pag. 241).
Perequazione territoriale. Le Parti assumono e condividono il criterio della perequazione territoriale degli oneri e degli introiti derivanti dallo sviluppo urbanistico degli ambiti produttivi sovracomunali, ai sensi degli artt. 15 comma 3 e A-13 comma 10 della L.R. 20/2000, e dell’art. 15.6 del PTCP, al fine di ottimizzare, minimizzando gli effetti sulla finanza dei Comuni, la localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi, commerciali e terziari, per evitare gli squilibri derivanti dalla tendenziale concentrazione degli stessi negli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale, nonchè per risolvere congiuntamente le problematiche relative alla realizzazione di opere di livello sovracomunale.
Perequazione territoriale sperimentazioni pagamenti servizi ecosistemici
Perequazione territoriale sperimentazioni pagamenti servizi ecosistemici Unione Comuni Valmarecchia Ente Gestione Parchi Romagna Regione –Servizio Pianificazione Paesaggio CONTRATTO DI FIUME MARECCHIA
Perequazione territoriale. Le Parti assumono e condividono il criterio della perequazione territoriale fra i Comuni interessati degli oneri e degli introiti derivanti dallo sviluppo urbanistico degli ambiti produttivi sovracomunali, ai sensi degli artt. 15 comma 3 e A-13 comma 10 della L.R. 20/2000, e dell’art. 15.6 del PTCP, al fine di rendere indifferente, per quanto riguarda gli effetti sulla finanza dei Comuni, la localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi, commerciali e terziari in determinati comuni piuttosto che altri, e in particolare di evitare le sperequazioni derivanti dalla tendenziale concentrazione degli stessi negli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale. Con riferimento alle parti di territorio comprese all’interno dei perimetri allegati al presente accordo, costituite dagli ambiti produttivi di carattere sovracomunale dei Comuni dell’Associazione Terre d’Acqua e dalla xxxx xxxxxxxxxxx X0x xx X. Xxxxx Xxxxxxxxx e agli interventi edilizi che si realizzeranno, all’interno di detti perimetri, sia per le zone già previste dagli strumenti di pianificazione vigenti e non attuate (intendendo come tali le aree non convenzionate alla data di stipula del presente accordo) sia per quelle di nuova previsione introdotte a seguito del presente Accordo (zone D o ambiti per attività produttive ex LR 20/2000), sono attribuite al Fondo le seguenti risorse: gli oneri di urbanizzazione, i contributi relativi al costo di costruzione, i contributi per opere e impianti non destinati alla residenza;
Perequazione territoriale. 1- In coerenza con quanto indicato agli artt. 20 e 25 della LR 24/2017 e al POIC, in conformità agli esiti degli studi specialistici necessari per la verifica di sostenibilità con particolare riguardo ai temi della mobilità e della sostenibilità ambientale (di cui all’art. 5), previste a corredo della fase attuativa successiva, le Parti condividono di assumere le infrastrutture e i servizi che tali studi indicheranno come necessari alla sostenibilità dell’insediamento, nonché le misure compensative e mitigative degli effetti ambientali evidenziate, come condizionanti la realizzazione degli interventi di cui al presente Accordo.