Penali. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo: a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate: a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo; b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata; c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata; d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata; e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto.
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Sources: Capitolato Speciale Di Appalto, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Delle Alberature, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione
Penali. Nel caso L’Impresa, fatta salva la facoltà per la PROVINCIA DI SALERNO di mancato rispetto richiedere il risarcimento dei danni subiti, è soggetta a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni del termine indicato Contratto attuativo in ordine al personale da impiegare, agli orari ed ai tempi da osservare per l’esecuzione degli gli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazionerichiesti. La penale L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell’Impresa dipendente dal Contratto cui essi si riferiscono. Nei casi di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche 2), al comma 3) e al comma 8) che seguono, l’ammontare della penalità sarà addebitato sulla cauzione. Le penalità sono comunicate all’impresa in caso via amministrativa mediante comunicazione a mezzo pec, restando escluso qualsiasi avviso di ritardocostituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. E’ riconosciuta all’Impresa la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni con istanza indirizzata all’Amministrazione e corredata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative della non applicabilità delle penali. Le istanze devono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale l’Amministrazione comunica all’impresa la determinazione di applicare penali per le inadempienze contestate ovvero comunica l’avvenuta emissione del certificato di pagamento in acconto o del saldo, con applicazioni di penali. Le penali saranno così applicate:
a1) nell’inizio degli interventi nei casi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel mancato rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del di inizio e/o fine di ogni intervento ordinato mediante un OdL e relativo Contratto Attuativo sarà applicata una penale di 150,00 Euro per il rifacimento ogni giorno di ritardo;
2) nei casi in cui l'Impresa non sia presenti entro le 24 ore per esaminare l’Ordine di Lavoro di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità classificati di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiestapriorità 2 urgente, sarà applicata una penale di euro 200,00 500,00 Euro, per mancato pronto intervento ogni giorno di ritardo;
3) nei casi in cui, a seguito di una chiamata di reperibilità, per interventi classificati di priorità 3 (interventi urgenti e di euro 100,00 emergenza) l'Impresa non intervenisse entro le sei ore previste sarà applicata una penale di 300,00 Euro per ogni successiva ora di ritardo;
b4) mancanza nel caso che l'Impresa sospenda, senza motivate circostanze verificate dalla DL, un intervento richiesto a seguito di una Chiamata di Urgenza sarà applicata una penale di 200,00 Euro all'ora;
5) per ogni ingiustificata indisponibilità del Direttore TECNICO di cantiere verrà applicata una penale pari a 500,00 Euro;
6) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine perentorio assegnato dalla Provincia per rimuovere le anomalie eventualmente riscontrate durante il collaudo di cui all'Art. 28, verrà applicata una penale pari a 400,00 Euro;
7) per ogni infrazione della prescrizione di indossare il tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario di cui all'Art. 33, verrà applicata una penale pari a 100,00 Euro; per ogni mancata registrazione sul Registro delle presenze di cui all'Art. 27 verrà applicata una penale pari a 100,00 Euro;
8) se a seguito di invito a mezzo pec del RUP indirizzato al legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria al fine di esaminare ed accettare il progetto di manutenzione e l’Ordine di Lavoro per interventi in priorità 1 - ordinari, il medesimo rappresentante legale non si presenti presso la Provincia di Salerno entro i cinque giorni prescritti, o dei subappaltatori o di quello successivamente assegnato dalla DL, verrà applicata un penale di Euro 300,00 per indumento ogni giorno di ritardo. Le penali anzidette verranno applicate per ciascun soggetto che commetta dette infrazioni e per ciascun giorno di infrazione. L'’importo delle penali complessivamente applicate non conforme: euro 50,00 potrà comunque eccedere il 10% complessivo del contratto attuativo. Qualora la somma delle sanzioni di cui sopra raggiunga il 10%( dieci per cento) dell’importo del Contratto attuativo, la PROVINCIA DI SALERNO potrà procedere alla risoluzione automatica del contratto attuativo ai sensi dell’art. 1456 cod.civ. Oltre a quanto sopra previsto, l’inosservanza di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal presente Capitolato, salvo che si tratti di inadempienze di lieve entità e non a carattere ricorrente, può comportare, a discrezione della D.L. una penale pari ad Euro 150,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrateinadempienza. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo L’applicazione delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle solleva l’Impresa dalle responsabilità civili e penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattosuo carico.
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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro
Penali. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattodei Lavori;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattodei Lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto dei Lavori per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto.
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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per Manutenzione Straordinaria, Accordo Quadro
Penali. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione1. La penale di cui per inadempimento viene disciplinata come segue: ● l'inadempimento sussiste quando il fornitore non esegue esattamente, in tutto o in parte, le obbligazioni assunte; l’inadempimento è tale anche se non assume il carattere della definitività; ● la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno; ● rimane comunque risarcibile, indipendentemente ed autonomamente rispetto alla penale come sopra convenuta, il danno ulteriore causato da dolo o colpa grave del soggetto obbligato; ● presupposto per l’applicazione della penale è l’imputabilità dell’inadempimento al comma precedente trova debitore, rimanendo esclusa la sua applicazione nella stessa misura percentuale anche laddove l’inadempimento derivi da impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore; ● in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione inesattezza dell’adempimento, la penale è comunque dovuta nella misura come sopra fissata, salva diversa valutazione da effettuarsi d’accordo tra le parti o, in mancanza, l’eventuale riduzione ai sensi dell’articolo 1384 del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione codice civile; ● la penale è dovuta, a seguito del verificarsi degli eventi sopra descritti, anche in difetto di sospensioneformale costituzione in mora del debitore; ● a seguito del verificarsi dell’inadempimento come sopra descritto la penale è immediatamente esigibile, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione anche attraverso l’escussione della garanzia di cui all’art. 103 del Contratto;D.Lgs. 50/2016, e da tale momento decorreranno, sulla medesima penale come sopra quantificata, gli interessi moratori sin d’ora determinati ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili2. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel In caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”la penale è quantificata ai sensi dell’Art. 126, eccedenti 1 (una) ora dalla richiestacomma 1, sarà applicata una penale di euro 200,00 del D.lgs. 36/2023 [in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mancato pronto intervento mille e di euro 100,00 l’1 per ogni successiva ora di mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento , e non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può possono comunque superare, per ogni singolo Contrattocomplessivamente, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimodi detto ammontare netto contrattuale]; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione l’accettazione della prestazione tardiva non fa venir meno il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattodiritto alla penale.
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Sources: Capitolato D’appalto Per La Fornitura Di Servizi Informatici, Capitolato Di Appalto Di Fornitura Di Servizi Informatici, Capitolato Di Appalto Di Fornitura Di Servizi Informatici
Penali. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente documento e relativi allegati, la Stazione Appaltante applicherà una penale per ogni infrazione relativa all’esecuzione dell’affidamento, rispetto alle modalità e ai tempi o alle condizioni d’offerta. Il Responsabile Unico del Procedimento invierà all’affidatario, formale contestazione scritta assegnandogli un tempo, non inferiore a 3 (tre) giorni, per poter presentare le proprie controdeduzioni. Fatti salvi gli altri casi di inadempienza contrattuale previsti dalle norme di legge e dal presente documento, costituiscono sicuramente casi di inadempimento, soggetti alla procedura di applicazione delle penali, le seguenti fattispecie: • mancata fornitura: Euro 100,00 per ogni mancata fornitura imputabile all’affidatario; • ritardo nella fornitura: Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo imputabile all’affidatario; • fornitura non conforme: Euro 30,00 per ogni non conformità; • fornitura senza preventivo accordo con referente indicato dalLa Stazione Appaltante: Euro 20,00 per ogni consegna in aggiunta a rifiuto della consegna; • fornitura con personale dell’appaltatore non riconoscibile (tesserino/divisa): Euro 20,00 per ogni infrazione in aggiunta a rifiuto della consegna; • consegna con corriere non comunicato a referente per la consegna indicato nell’ordine: Euro 20,00 per ogni infrazione in aggiunta a rifiuto della consegna; • mancato rispetto delle norme di sicurezza concordate: Euro 100,00 per ogni infrazione; • errata fatturazione o fatturazione che non consenta la riconciliazione automatica con documenti di consegna: Euro 30,00 per ogni fatturazione errata o non conciliabile automaticamente per causa imputabile all’affidatario; • ritardato inoltro dei report previsti dall’art. 8: Euro 1,00 per ogni giorno di ritardo. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione più inadempimenti presenti nella stessa misura percentuale anche in fornitura, la Stazione Appaltante si riserva di applicare la penale più alta o l’intero cumulo delle penali applicabili al caso concreto. L’importo delle penali sarà dedotto dal pagamento per le prestazioni rese dall’affidatario o dalla cauzione, che nel caso, andrà prontamente reintegrata. L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito. In caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi constatata applicazione di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva 5 penali la facoltà della Stazione Appaltante si riserva di sospendere i lavori e segnalare procedere alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattorapporto contrattuale.
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Sources: Contract for the Supply of Chemical and Biological Products, Contract for the Supply of Chemical and Biological Products, Accordo Quadro
Penali. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione l'esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo sull'Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio nell'inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione dell'Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione dell'Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione dell'Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio nell'avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;all'esecuzione dell'intervento:
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo dell'Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo l'importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto.
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Sources: Contratto Di Accordo Quadro, Contratto Di Accordo Quadro, Contratto Di Accordo Quadro
Penali. Nel Soresa spa si riserva di applicare al Fornitore le seguenti penali con riferimento alle fattispecie di seguito dettagliate:
(a) In caso di mancato rispetto del termine dei tempi di consegna (7 giorni dalla data di trasmissione della Richiesta specifica di fornitura) o di quella riprogrammata come indicato nel presente capitolato Tecnico, sarà applicata una penale pari allo 1‰ (uno per l’esecuzione degli interventi mille) dell’ammontare netto contrattuale della Richiesta Specifica di manutenzionefornitura, per i singoli Contratti ogni giorno di appalto basati sull’Accordo Quadroritardo, viene fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
(b) In caso di esito negativo della verifica di conformità e mancata consegna del prodotto idoneo entro il termine stabilito al par.4.3 del presente Capitolato Tecnico, si applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell’ammontare netto contrattuale della Richiesta Specifica di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito; Qualora la ritardata consegna del prodotto idoneo, in sostituzione di altro inidoneo, avvenga dopo che sia decorso anche il termine per la consegna ordinaria (7 giorni), si applicheranno cumulativamente sia le penali per ritardata sostituzione che per ritardata consegna (competenza Amministrazione contraente)
(c) In caso di mancata esecuzione della Richiesta specifica di fornitura nel rispetto dei quantitativi indicati in offerta, verrà applicata una penale pari a €.250,00 pari allo 1‰ (euro duecentocinquanta/00uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale dell’Ordine di fornitura, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica fatto salvo il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattomaggior danno subito.
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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Mascherine Ffp2
Penali. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 all’1 (euro duecentocinquanta/00uno) per mille dell’importo degli interventi stessi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione, calcolata sull’importo degli interventi ancora da eseguire. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del ContrattoContratto dei Lavori;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattodei Lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto dei Lavori per il rifacimento di interventi non accettabili. La penale, nel caso di non rispetto dei termini imposti dal Direttore dei Lavori per interventi di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili, si applica in misura percentuale sull’ammontare degli interventi di manutenzione ordinati. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nell’inizio, nell’ultimazione, nella ripresa degli interventi programmati o nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dei Lavori, sarà applicata una penale di euro 50,00 aggiuntiva a quella sopra prevista;
b) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
bc) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
cd) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 150,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00100,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadroQuadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo ContrattoContratto Attuativo, il 10 per cento dell'importo del Contratto Attuativo medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo ContrattoContratto Attuativo.
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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per Interventi Di Manutenzione Ordinaria Edile Categoria Og 2
Penali. Nel caso in cui la Società affidataria in merito ai servizi richiesti, non rispetti quanto specificato nel presente capitolato, il Depositante potrà richiedere a titolo di penale: • per la mancata produzione dell’elenco dei master in giacenza entro i 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, il Depositante potrà richiedere alla Società affidataria a titolo di penale, Euro 1.000,00 (mille/00). • per ciascun giorno di ritardo dalla produzione dell’elenco dei master in giacenza, il Depositante potrà richiedere alla Società affidataria a titolo di penale, Euro 100,00 (cento/00); • per il mancato aggiornamento dell’elenco dei master in giacenza e il mancato invio trimestrale all’indirizzo pec ▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇.▇▇, potrà essere applicata una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ciascun giorno di ritardo; • per l’applicazione di prezzi aumentati rispetto a quelli risultanti dall’aggiudicazione in base all’offerta invitata, il Depositante potrà richiedere alla Società affidataria a titolo di penale, 5 (cinque) volte la differenza tra il prezzo praticato e quello risultante dall’aggiudicazione; • per il mancato avvio dell’operazione di ritiro della documentazione presso il Depositante entro i 5 (cinque) giorni dalla comunicazione, potrà essere applicata una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ciascun giorno di ritardo; • per il mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per 8 (otto) ore relativo al servizio “Consultazione fino a 5 (cinque) pratiche e consegna presso i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 ns uffici entro le 8 (euro duecentocinquanta/00otto) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto ore successive alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgentirichiesta”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà potrà essere applicata una penale di euro 200,00 Euro 10,00 (dieci/00) per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ciascuna ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o ; • per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) il mancato rispetto ed inosservanza del termine di 4 (quattro) ore relativo al servizio “Consultazione fino a 5 (cinque) pratiche e consegna delle norme di cui al "DUVRI copie via fax o piano di sicurezza" consegnato ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇ (▇▇▇▇▇▇▇) ore successive alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazionerichiesta”, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare potrà essere applicata una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo Euro 5,00 (cinque/00)per ciascuna ora di ritardo. Nell’ipotesi in materia di risoluzione. L'applicazione cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di cui lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’operatore economico, salvo il diritto al presente articolo non pregiudica il risarcimento dell’eventuale danno patito. Resta salva in ogni caso la facoltà del Depositante di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia avvalersi della clausola di risoluzione del singolo Contrattocontratto.
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Sources: Fornitura Di Un Servizio Esterno Di Archiviazione Dei Documenti, Fornitura Di Un Servizio Esterno Di Archiviazione Dei Documenti
Penali. Nel caso 1.L’Amministrazione si riserva di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzioneapplicare una penale, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche secondo quanto sottoindicato e fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione inadempimento rispetto alla data fissata a quanto previsto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabilipresente Capitolato. Nel caso Nello specifico si verifichino applicheranno le seguenti inadempienzepenali: • Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di installazione/rimozione, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata l’Amministrazione applicherà una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 € 100,00; • Fermo macchina/vuoto macchina per ogni successiva ora di ritardo;
britardo a partire dal 180° minuto di ritardo (3 ore) mancanza rispetto alla segnalazione alla Ditta: € 100,00; • Mancata o imperfetta pulizia dei distributori: € 500,00; • Mancata o imperfetta fornitura di tesserino bicchierini, palette/cucchiaini, etc. necessari per l’assunzione delle bevande calde: € 100,00; • Mancata effettuazione del servizio di riconoscimento rifornimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario prodotti con almeno un passaggio giornaliero: € 250,00; • Aumento discrezionale del prezzo dei prodotti distribuiti: € 500,00; • Variazione e/o sostituzione dei subappaltatori o per indumento prodotti messi in distribuzione senza il preventivo assenso di Laziodisu: € 200,00; • Distribuzione di prodotti aventi non conformeben visibile la marca, la composizione e la relativa data di scadenza: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza € 100,00; • Difettosità generanti un malfunzionamento degli apparecchi e conseguentemente della distribuzione dei prodotti dopo tre ore dalla chiamata di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’interventoLaziodisu: euro € 150,00; • Distribuzione di prodotti oltre la data di scadenza: € 500,00; • Malfunzionamento dei distributori relativo alla mancata capacità di restituire il resto ed ipotesi similari di protratto introito ingiustificato di denaro: € 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione • Negli altri casi di interventi tecniciinadempimento contrattuale della Ditta: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme da un minimo di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato € 100,00 ad un massimo € 1.000,00 applicata discrezionalmente dall’Amministrazione in rapporto alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattogravità dell’inadempimento.
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Sources: Concession Agreement, Concessione Per Servizio Di Distribuzione Automatica
Penali. Nel In caso di mancato inadempimento delle prestazioni di cui al presente Capitolato, la Committente ha la facoltà di applicare le penali sotto indicate. La Committente potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto adempimento delle prestazioni richieste. Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di ordini di servizio, di disposizione legislative o regolamentari, sono stabilite a carico dell’Appaltatore le seguenti penali:
1. Per le attività indicate all’art 2, dal punto 1 al punto 6, del presente Capitolato, in cui è richiesta la presa in carico o il completamento con SLA entro 4 ore lavorative (problema bloccante), si applica la penale di €. 100,00 (cento euro) per ogni ora di ritardo rispetto la tempistica sopra indicata;
2. Per le attività indicate all’art 2, dal punto 1 al punto 6, del termine indicato presente Capitolato, in cui è richiesta la presa in carico o il completamento con SLA entro 8 ore lavorative (problema non bloccante), si applica la penale di €. 20,00 (venti euro) per l’esecuzione degli interventi ogni ora di manutenzioneritardo rispetto la tempistica sopra indicata;
3. Per le attività indicate all’art 2, per dal punto 1 al punto 6, del presente Capitolato, in cui sono indicate i singoli Contratti giorni entro cui deve essere eseguita attività o presa in carico (escluse quelle indicate ai precedenti punti 1 e 2 del presente articolo), si applica la penale di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 . 50,00 (euro duecentocinquanta/00cinquanta euro) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto ai tempi indicati;
4. Si applica la penale di €. 100,00 (cento euro), nel caso non venga fornita supporto telefonico negli orari indicati all’art. 2.11 del presente Capitolato. In caso di tre contestazioni nell’arco di sei mesi, la Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto con effetto immediato;
5. Per il servizio di reperibilità, art. 2.12 del presente Capitolato, nel caso non venga fornita l’assistenza on site (SLA 4h) o remota ove possibile con software professionali per la connessione, si applica la penale di €. 100,00 (cento euro), per ogni ora di ritardo. In caso di due contestazioni nell’arco di sei mesi, la Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto con effetto immediato;
6. Si applica la penale di €. 100,00 (cento euro) per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti per l’esecuzione delle attività in presenza richieste all’art. 2.13 del presente Capitolato;
7. Si applica la penale di €. 100,00 (cento euro), per ogni giorno di ritardo nella loro ultimazioneconsegna della documentazione necessaria alla formulazione dei nuovi prezzi per gli interventi straordinari extra Contratto come indicato all’art. La 5 del presente Capitolato;
8. Si applica una penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione€ 200,00 (duecento euro), rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso ogni giorno di ritardo, nell’avvio di per gli interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo straordinari extra Contratto, il 10 per cento dell'importo nel caso l’Appaltatore non rispetto i tempi di esecuzione stabiliti all’art. 4 del Contratto medesimopresente Capitolato; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto.Sono inoltre previste le seguenti ulteriori penali:
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Sources: Outsourcing Agreement, Outsourcing Agreements
Penali. La Ditta affidataria, nell'esecuzione dei servizi richiesti, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti i servizi stessi. In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore – oltre all'obbligo di ovviare, nel termine stabilito dal DEC o suo delegato, all'inadempimento contestatogli e di provvedere al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante e/o da privati a causa del suddetto inadempimento – è tenuto al pagamento di una penale. L'ammontare della penale, secondo la gravità dell'inadempienza, è stabilito tra un minimo di Euro 100,00 ed un massimo di Euro 1.500,00 per ciascun episodio contestato, ad eccezione delle violazioni sotto specificate per le quali sono previste le penali nell'ammontare indicato: - qualora la Ditta affidataria, senza giusta causa, si renda responsabile di gravi inadempienze (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata messa a disposizione degli operatori richiesti, mancato completamento del servizio con i tempi e le modalità stabilite dal presente capitolato): Euro 1.000,00 per ogni evento; - in caso di ingiustificato ritardo nell’attivazione del servizio superiore a 30 minuti dall’orario prestabilito: Euro 300,00 per ogni evento; Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi tre reiterate contestazioni sollevate, la stazione appaltante si riserva la facoltà di manutenzionerisolvere il contratto con semplice comunicazione scritta, per fatta salvo in ogni caso la facoltà di agire in danno. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta, con lettera raccomandata o posta certificata, rilevante l'inadempienza, entro i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 tre (euro duecentocinquanta/003) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazionegiorni successivi il servizio effettuato. La ditta potrà produrre le proprie controdeduzioni, debitamente documentate; la stazione appaltante si riserverà la facoltà di controllare l’avvenuta inadempienza e, se del caso, considerarla nulla ai fini della succitata penale una volta comprovata la mancanza di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto dolo e/o trascuratezza. Qualora entro 15 giorni non pervengano motivazioni che, a giudizio della Stazione appaltante, escludano l’imputabilità dell’inadempimento alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensioneDitta affidataria, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece vengono applicate le relative penali o risolto il contratto come stabilito. Le penalità saranno prelevate dalle competenze della Ditta affidataria, in uno dei seguenti modi: - dietro presentazione di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso nota di ritardo, nell’avvio credito da parte della Ditta affidataria; - mediante detrazione dalle fatture emesse dalla ditta affidataria a fronte di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora prestazioni; - mediante escussione anche parziale dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattocauzione definitiva.
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Sources: Capitolato d'Oneri, Service Agreement
Penali. Nel In caso di inadempimento contrattuale, ivi compresi il ritardo nell’esecuzione delle attività, nella consegna e la difformità dei servizi alle caratteristiche previste, l’Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio delle penali. Le penali dovute per i ritardi sulla esecuzione dell’Avvio del servizio (avvio, configurazione, migrazione dei dati, formazione, entrata in produzione) sono calcolate in misura giornaliera come segue: − 0,3‰ dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell’avvio del servizio (entrata in produzione) rispetto ai termini di cui all’art. 24 del presente Capitolato, fino a 5 giorni di ritardo; − 0,6‰ dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo del servizio (entrata in produzione) rispetto ai termini di cui all’art. 24 del presente Capitolato, dal 6° al 10°giorno di ritardo; − 1‰ dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo del servizio (entrata in produzione) rispetto ai termini di cui all’art. 24 del presente Capitolato, dall’11° giorno di ritardo; Inoltre, in caso di mancato rispetto della percentuale di uptime annuale del termine Servizio così come stabilito dal Service Level Agreement (SLA) descritto al successivo art. 26 l’Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, la seguente penale che sarà calcolata in relazione alla percentuale di uptime annuale risultante dal report annuale che il fornitore deve produrre come indicato per l’esecuzione degli interventi al successivo art. 26. − Per il primo scostamento superiore allo 0,50% in meno rispetto al valore di manutenzionesoglia previsto al successivo art. 26 e relativo alla percentuale di uptime annuale del servizio (99,5%), per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per al 10‰ dell’ammontare netto contrattuale. − Per ogni giorno naturale consecutivo ulteriore 0,50% di ritardo nella loro ultimazione. La scostamento, la penale di cui sopra sarà incrementata del 10‰ Pertanto, a titolo di esempio, laddove si verificasse uno scostamento di un punto percentuale sul valore soglia del periodo annuale di uptime (corrispondente a una percentuale di uptime del 98,5% su base annua) la penale da applicare sarà del 10‰ (dieci virgola zero per mille) dell’ammontare netto contrattuale. Per l’applicazione delle penali suddette, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all’impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Progetto, rivolgendosi alla sede legale o al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso domicilio eletto da quest’ultimo. Entro il limite di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto cinque giorni successivi alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensionedetta comunicazione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienzesuddetto termine l’Università, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all’applicazione delle penali e, in ogni caso, all’adozione di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontratedeterminazione ritenuta opportuna. Tutte le Le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento immediatamente successivo utile al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni contestazione o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattomediante escussione sulla cauzione definitiva.
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Sources: Contratto Di Fornitura Software, Fornitura Di Un Software Di Gestione Dei Servizi Bibliotecari
Penali. Nel Qualora riscontrasse ritardi e disservizi, il DEC provvederà ad applicare la penale di ⮚ per ogni abbandono ingiustificato della Centrale Operativa dell’Università e/o di qualsiasi altra postazione di servizio; ⮚ per ogni mancato intervento su allarme proveniente dai sistemi tecnologici di sicurezza installati presso le sedi universitarie (antintrusione, antincendio, ecc.); ⮚ per ogni ritardo, oltre i quindici minuti, nel prendere servizio presso le postazioni concordate con l’Università; il ritardo superiore ad un’ora è considerato come assenza e comporta un’ulteriore penale di Euro 1.500,00; ⮚ per ogni mancato inoltro al DEC, o inoltro oltre le 24 ore dall’accadimento, della relazione prevista in caso di fatti e/o situazioni anomale inerenti il servizio e la sicurezza delle sedi universitarie; ⮚ per ogni mancata segnalazione di qualsiasi eventuale situazione e/o condizione delle strutture e degli impianti che possa determinare uno stato di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori; ⮚ per ogni mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene inoltro al DEC dei turni mensili relativi al personale in servizio. Dopo il quinto mancato inoltro sarà applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) aggiuntiva di Euro 1.500,00; ⮚ per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio nell’esecuzione degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata degli impianti di sicurezza, a fronte di guasti, avarie e/o manomissioni, trascorse le 6 (sei) ore previste dalla richiesta d’intervento a mezzo fax o mail da parte del DEC o dal Direttore dell’Esecuzione riscontro e/o dall’annotazione di servizio effettuata dalle GPG o dai custodi; ⮚ per ogni inadempienza del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi personale addetto al servizio, riscontrata a giudizio insindacabile del DEC, quali: inosservanza delle disposizioni operative, atteggiamenti poco decorosi ed irriguardosi verso il personale dell’Università e verso terzi, mancanza o incompletezza delle divise e delle dotazioni di manutenzione servizio; ⮚ per ogni mancato giro di ispezione, ove previsto e concordato con il DEC o suo delegato, anche in mancanza di sistemi elettronici di controllo; Per la mancata copertura di un servizio sarà applicata una penale di Euro 2.500,00; per ogni episodio di mancata copertura di un servizio successivo al primo nel corso di un’annualità contrattuale sarà applicata un’ulteriore penale di Euro 2.500,00. Per ogni mancata sostituzione, entro due ore dalla richiesta del DEC, a seguito di sospensionemezzo fax o mail, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione personale dell’Impresa ritenuto non idoneo all’espletamento del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiestaservizio, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e Euro 2.500,00. Superate le 24 ore dalla richiesta, in caso di euro 100,00 perdurante inadempienza, sarà applicata all’Impresa una penale ulteriore di Euro 1.000,00 per ogni successiva ora giorno di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori ritardo nella sostituzione del personale in questione. Per la mancata rotazione del personale nell’ambito dell’appalto e/o per indumento non conforme: euro 50,00 il mancato ricambio, a seguito di apposito accordo, ogni 12 (dodici) mesi, del 25% (venticinquepercento) delle risorse impiegate nel servizio, sarà applicata una penale di Euro 2.500,00. In caso di perdurante inadempienza, sarà applicata all’Impresa una penale ulteriore di Euro 1.000,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
cogni giorno di ritardo nella sostituzione del personale in questione. Sarà applicata una penale di Euro 1.000,00 in caso di indebito utilizzo, da parte del personale addetto ai servizi, di materiali, dispositivi e strutture dell’Ateneo. Sarà altresì applicata una penale di Euro 1.000,00 in caso di mancata individuazione, da parte dell’impresa, di apposito locale esterno all’Ateneo da mettere a diposizione del personale per l’esercizio del diritto di assemblea. L’inosservanza dei termini di consegna, collaudo e messa in funzione degli impianti di sicurezza offerti in sede di gara, con relativa certificazione di conformità ai sensi di legge, comporterà l’applicazione di una penale giornaliera di Euro 500,00, fino ad un massimo di 30 (trenta) mancanza giorni naturali e consecutivi, trascorsi i quali l’Università si riserva la facoltà di attrezzatura risolvere il contratto. L’applicazione delle penali sarà preceduta da motivata contestazione scritta, inviata dal DEC a mezzo raccomandata AR, preceduta da fax o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
dmail, alla quale l’Impresa avrà facoltà di opporsi, presentando le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora l’ammontare delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazionepenali comminate dovesse superare il 10% dell’importo complessivo presunto dell’appalto, ripetibile per violazioni reiteratel’Università intenderà risolto il contratto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante richiesta di sospendere i lavori risarcimento per eventuali maggiori danni. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione cui la stessa possa incorrere, a norma di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superarelegge, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi i fatti che hanno motivato la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattorisoluzione.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Nel 1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di inadempimento di cui al Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le corrispondenti penali di seguito riportate: - in caso di mancato rispetto dei termini fissati per la consegna del materiale rispetto al piano di posizionamento fornito dal Direttore di Esecuzione del Contratto - il cui quantitativo minimo giornaliero di contenitori è indicato all'art. 9 del Capitolato Tecnico - AMA potrà applicare una penale pari ad € 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ritardo per ogni contenitore; - in caso di ritardo nella sostituzione dei contenitori non risultati corrispondenti alle caratteristiche tecniche richieste, tali da pregiudicarne l'utilizzo rispetto al termine indicato fissato nel piano di posizionamento, AMA potrà applicare una penale pari ad € 50,00 (cinquanta/00) per l’esecuzione ogni giorno di ritardo per ogni contenitore; - in caso di lieve difformità rispetto alle specifiche tecniche, tale da non pregiudicare l'utilizzo del materiale fornito, AMA potrà applicare una penale variabile del 7% (sette per cento) in base al valore economico del contenitore riscontrato non conforme in sede di collaudo; - in caso di mancato rispetto dei termini fissati e concordati con il Direttore di Esecuzione del Contratto per la sostituzione dei materiali soggetti a garanzia, AMA potrà applicare una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo; - in caso di difformità nelle modalità di esecuzione del servizio di posizionamento dei contenitori, AMA potrà applicare una penale pari ad € 10,00 (dieci/00) per ogni contenitore; - in caso di disservizio, danneggiamento o minore durata dovuta a ricambi non conformi, AMA potrà applicare una penale pari ad € 10,00 (dieci/00) per ogni intervento non conforme per ogni contenitore; - in caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi di manutenzioneinterventi, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata AMA potrà applicare una penale pari a €.250,00 € 10,00 (euro duecentocinquanta/00dieci/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche per ogni contenitore; - in caso di ritardo:
a) nell’inizio non corretta esecuzione degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi sia programmati che “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata AMA potrà applicare una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 pari a € 10,00 (dieci/00) per ogni successiva ora giorno di ritardo per ogni contenitore; - in caso di utilizzo di ricambi “non idonei” che comporti minor qualità estetica dell'intervento e/o del contenitore ripristinato, problemi di utilizzo di qualsiasi genere, danni, minore resistenza e/o durata rispetto ai ricambi originali e difformità dal punto di vista visivo (colore non conforme), AMA potrà applicare una penale pari a € 25,00 (venticinque/00) per ogni intervento contestato, con obbligo di sostituzione del ricambio non idoneo e ripristino dell'estetica e della funzionalità del contenitore entro 2 (due) giorni dalla contestazione; in caso di mancato ripristino oltre i tempi indicati, AMA potrà applicare una penale pari ad € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo per ogni contenitore; - in caso di mancata effettuazione di un intervento comunicato come “eseguito” che da successivo controllo non risulti invece essere stato eseguito, AMA potrà applicare una penale pari a € 25,00 (venticinque/00) per ogni comunicazione non corrispondente alla realtà; - in caso di numero di interventi di manutenzione programmata mensile dei contenitori inferiore di oltre il 15% (quindici per cento) rispetto al previsto, AMA potrà applicare una penale pari a € 10,00 (dieci/00) per ogni cassonetto non manutenuto oltre il 15% (quindici per cento) di franchigia. I recuperi del mese precedente non sono conteggiabili all'interno del 15% (quindici per cento) di competenza del mese successivo; - in caso di riposizionamento non corretto del contenitore, AMA potrà applicare una penale pari a € 10,00 (dieci/00) per ciascun riposizionamento di contenitore non corretto; - in caso di accertata inottemperanza alle norme di sicurezza, alle norme previste dal presente Capitolato e al Codice della Strada, AMA potrà applicare una penale pari a € 25,00 (venticinque/00) per ogni accertamento; - in caso di ritardo nella trasmissione della documentazione relativa alle prestazioni eseguite, AMA potrà applicare una penale pari a € 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ritardo;
b; - in caso di violazione degli obblighi delle disposizioni e normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, tutela della salute e tutela dell'ambiente durante l'esecuzione del servizio di posizionamento e rimozione contenitori, AMA potrà applicare una penale pari a € 1.000,00 (mille/00) mancanza per ogni contestazione; - in caso di tesserino ritardo della rendicontazione dei dati richiesti con la tempistica prevista e riepilogata all'art. 11 del Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare una penale pari a € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di riconoscimento ritardo; - in caso di impiego di personale regolarmente assunto ma non presente nell'elenco fornito ovvero per mancata comunicazione di sostituzione/integrazione del personale utilizzato per l'espletamento del servizio, AMA potrà applicare una penale pari a € 200,00 (duecento/00) per ogni addetto/giorno; - in caso di impiego di mezzi non indicati nell'elenco fornito ovvero per mancata comunicazione di sostituzione/integrazione dei dipendenti dell'Aggiudicatario mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio, AMA potrà applicare una penale pari a € 300,00 (trecento/00) per ogni mezzo/giorno; - in caso di mancata disponibilità del sistema di rilevamento del trasponder (lettore e software gestionale) e/o dei subappaltatori o non conforme a quanto richiesto all'art. 9 del Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare una penale pari a € 5.000,00 (cinquemila/00); - in caso di ritardo della disponibilità del sistema di rilevamento del trasponder (lettore e software gestionale), AMA potrà applicare una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) per indumento non conforme: euro ogni giorno di ritardo; - in caso di mancato rispetto di qualsiasi ulteriore prescrizione descritta nel Capitolato Tecnico (al di fuori di quelle già elencate), AMA potrà applicare una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ciascuna infrazione individuale inadempienza riscontrata;.
c2. Per ogni altro fatto, comportamento od omissione, che costituisca difformità dalle previsioni del Capitolato Tecnico o che conduca a disservizio, non specificamente afferente alle casistiche sopra elencate, si procederà ad applicazione del valore di penalità, tra quelli di cui sopra, previsto per il caso di maggiore affinità a quello in esame.
3. AMA, successivamente a 3 (tre) mancanza contestazioni ufficiali debitamente motivate, potrà risolvere il Contratto con il Fornitore in danno dello stesso.
4. Le inadempienze contrattuali di attrezzatura cui sopra, comporteranno l'applicazione delle relative penali, che verranno contestate per iscritto da AMA al Fornitore. Il Fornitore, qualora lo ritenga opportuno, potrà comunicare le proprie giustificazioni ad AMA entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari dalla data di ricevimento della contestazione, pena l'impossibilità di accettazione delle stesse.
5. Qualora dette deduzioni non vengano accolte da AMA, a suo insindacabile giudizio, ovvero non siano state presentate o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 presentate oltre il menzionato termine, saranno applicate al Fornitore le penali previste per ciascuna mancanza riscontrata;l'inadempienza contestata.
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza 6. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle norme penali di cui al "DUVRI presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia di cui alle premesse o piano delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
7. La richiesta e/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del o il pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. AMA provvederà a dare comunicazione all'ANAC, ai fini dell'iscrizione del Fornitore nel Casellario Informatico di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all'1% (uno per cento) dell'importo del Contratto.
9. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 2, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardidel maggior danno.
10. Per quanto riguarda i singoli ContrattiIl Fornitore prende atto, varrà lo stesso principioin ogni caso, pertanto l'importo complessivo che l'applicazione delle penali irrogate previste dal presente articolo non può superare, per ogni singolo Contratto, preclude il 10 per cento dell'importo diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere di diritto il Contratto ai sensi del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto13.
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Sources: Fornitura Di Contenitori E Servizi Di Manutenzione, Fornitura Di Contenitori E Servizi Di Manutenzione
Penali. Nel L’Impresa Aggiudicataria, nell’esecuzione del servizio, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari e alle norme del presente Capitolato. ▇▇▇ non attenda a tutti gli obblighi, sarà tenuta al pagamento di una penalità nella misura seguente: • nel caso in cui si dovessero verificare disagi di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione ogni tipo che possano portare a reclami da parte dell’utenza, tali da provocare un’inevitabile lesione dell’immagine e della capacità di organizzazione della struttura comunale, si applicherà una penale nella misura massima di € 500; • negligenza constatata degli interventi operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di manutenzionepericolo, anche potenziale, per i singoli Contratti minori loro affidati, € 500; • comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza € 300 per ogni singolo evento. Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di appalto basati sull’Accordo Quadrodue volte potrà portare alla sostituzione del personale interessato; • mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) € 300 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo mancata sostituzione; • mancata presentazione della documentazione prevista dal Capitolato (nominativi operatori, verifiche attività svolte ecc.) alla scadenza fissata e/o concordata, nella loro ultimazione. La penale misura massima di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale € 300; • utilizzo di operatori, anche supplenti non in caso possesso dei requisiti offerti in sede di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superaregara, per ogni singolo Contrattooperatore € 300; • altre inadempienze, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimodisservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta, nella misura massima di € 500 in rapporto alla gravità dell’inadempienza ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale. L'applicazione delle penalità verrà effettuata dall’Ente Committente e sarà preceduta da contestazione scritta, alla quale l’Impresa Aggiudicataria avrà la facoltà di rispondere entro 15 giorni, presentando opportune controdeduzioni; qualora l’importo complessivo superi le penalità applicate saranno detratte dai successivi pagamenti e, ove non possibile, dalla fideiussione prestata. Il pagamento della penale non esonera l'Impresa Aggiudicataria dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato all’Ente Committente e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. È in ogni caso fatta salva la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattocontratto nei casi previsti dall’articolo seguente.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzionedei lavori, per i singoli Contratti contratti di appalto basati sull’Accordo Quadrosull’accordo quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) all’1 per mille dell’importo della lavorazione degli stessi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazionenell’ultimazione dei lavori, calcolata sull’importo dei lavori ancora da eseguire. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattodalla Direzione dei Lavori per la consegna degli stessi;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione dei lavori a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattodalla Direzione dei Lavori per la consegna degli stessi;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto dalla Direzione dei Lavori per il rifacimento ripristino di interventi lavori non accettabiliaccettabili o danneggiati. Nel La penale, nel caso di non rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati, si verifichino applica in misura percentuale sull’ammontare dei lavori ordinati. Saranno inoltre applicate le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità nel caso di seguito indicateinadempienze per:
ad) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 venti minuti(per gli impianti presso la Città Universitaria) o quaranta minuti (unaper gli impianti presso le Sedi Esterne) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale ulteriore di euro 200,00 100,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 50,00 per ogni successiva ora di ritardoritardo oltre i rispettivi primi venti minuti, o quaranta minuti, di ▇▇▇▇▇▇▇;
be) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conformeconforme a quanto prescritto Capitolato Speciale Prestazionale di seguito riportato: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
cf) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 150,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
dg) errata esecuzione mancata effettuazione delle Verifiche periodiche di interventi tecnicicui al presente Capitolato: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata300,00 nel caso in cui non siano effettuati e/o non vengano riportati sull’apposito Registro delle Verifiche di Appalto della singola struttura universitaria, i controlli e gli interventi di manutenzione preventiva, nei tempi e con la periodicità prevista;
eh) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltanteal Committente: euro 500,00100,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate;
i) in caso di presenza in cantiere di personale non regolarmente assunto dall’Aggiudicatario o dall’eventuale subappaltatore: euro 1.500,00, fatta salva ripetibile per violazioni reiterate;
l) mancato rispetto del termine per la facoltà presentazione del cronoprogramma (art. 6 del Capitolato Speciale Prestazionale di seguito riportato) con recupero sulla cauzione definitiva della Stazione Appaltante penale di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrateeuro 600,00 per ogni giorno di ritardo. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo dell’accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare, per ogni singolo Contrattocontratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattocontratto.
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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Penali. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'Aggiudicataria, i servizi contemplati nel presente Appalto, non vengano forniti e/o espletati - anche solo per periodi di mancato rispetto tempo limitato - o vengano espletati in modo parziale o non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato o a quanto offerto dall'Aggiudicataria in sede di gara, la Committente applicherà le penali nei confronti dell'Aggiudicataria commisurate al valore delle inadempienze, come di seguito indicato. L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni. Le eventuali contestazioni saranno rilevate da apposito Verbale di contestazione id Descrizione della causa Importo penale
A Qualora si verificassero inadempienze non contemplate nel presente Articolo, si applicherà, per ogni episodio contestato, una penale variabile da un minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00) a un massimo di € 3.000,00 (euro tremila/00) a giudizio del termine indicato Responsabile Unico del Procedimento. €. 50.000 (cinquanta/00)– 3.000 ,00 (tremila/00) per segnalazione
B La mancata presenza ai sopralluoghi in merito allo svolgimento dell’intervento (inizio, chiusura o completamento, necessità di differire l’intervento stesso per impedimenti tecnici o logistici) o ritardo nella fissazione dei sopralluoghi per elaborazione di preventivi €. 50,00 (cento/00) per giorno C Per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei preventivi per l’esecuzione degli interventi richiesti €.50,00 (cinquanta/00) per giorno D Per ogni giorno di manutenzioneritardo nell’avvio dell’esecuzione dei lavori programmati, per i singoli Contratti salvo che il caso di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a ritardo non sia imputabile all’appaltatore €.250,00 . 100,00. (euro duecentocinquanta/00cento/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto.
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Sources: Contratto Di Appalto Di Servizi, Contratto Di Appalto Di Servizi
Penali. Nel caso 1. Fatto salvo quant’altro previsto nel presente contratto e fermo restando quanto previsto per la risoluzione contrattuale di cui al successivo art. 27, i Committenti possono applicare una penale, secondo le modalità di cui ai successivi commi, da un minimo di € 100,00 (cento/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00) per ogni inadempienza contrattuale da parte del Gestore, fatto salvo che la gravità dell’inadempienza non comporti la risoluzione del contratto, in particolare per: • dotazione di personale in qualità e quantità diverse da quanto previsto nel Progetto Gestionale, dalla normativa regionale in materia e dal presente contratto; • mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi debito informativo assunto verso i committenti; • mancato rispetto dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003; • violazione dei vincoli di manutenzionedestinazione dei beni patrimoniali concessi in uso; • violazione dell’incompatibilità di cui al precedente art.19; • violazione dell’obbligo di garanzia di continuità del servizio, secondo quanto previsto al precedente art. 17; • violazioni del contratto di lavoro nazionale e decentrato applicato ai dipendenti; • mancato rispetto dei termini previsti nel presente contratto e nel progetto gestionale; • negazione dell’accesso alla struttura agli organismi di controllo; • ogni eventuale altra violazione delle clausole del presente contratto e del progetto gestionale.
2. In caso si sia verificata, per inadempienza e/o per colpa imputabile al Gestore, l’impossibilità per gli utenti di fruire del servizio o sia, per le medesime cause, pregiudicata la sicurezza degli utenti, così come in caso di inadempienze gravi o ripetute, i singoli Contratti Committenti si riservano di appalto basati sull’Accordo Quadroapplicare una penale di € 2.000,00, viene (duemila/00) per ogni inadempienza singolarmente considerata, per ogni giornata in cui si sia verificata l’inadempienza, fatto salvo che la gravità delle inadempienze non comportino la risoluzione del contratto. La diffida da parte dei Committenti prevedrà anche l’esecuzione immediata degli adeguamenti e, da parte dei committenti, l’eventuale adozione di misure cautelative.
3. In caso di danni causati dal Gestore al patrimonio concesso in uso per l’espletamento del servizio, i committenti inoltreranno tempestiva diffida scritta, trasmessa tramite posta elettronica certificata al Gestore, contenente la prescrizione a provvedere al ripristino, entro un congruo termine, ed il Gestore dovrà provvedere in merito. In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, che dovrà essere proporzionato all’interesse pubblico al ripristino della condizione violata, i committenti provvederanno d’ufficio, con addebito delle spese al Gestore.
4. In caso di risoluzione del contratto in danno del Gestore può essere applicata una penale pari fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.
5. Le suddette penali saranno applicate previa contestazione scritta degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) quindici giorni per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazionela presentazione delle controdeduzioni scritte da parte della ditta da trasmettere ai Committenti. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche Le diffide scritte conterranno, tra l’altro, la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti ed il Gestore dovrà provvedere in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabilimerito. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienzeil Gestore non adempia nei termini indicati dai committenti, saranno invece applicate le relative penalità potrà essere applicata una ulteriore penale corrispondente alla somma di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel € 1.500,00 (millecinquecento)e sarà assegnato un ulteriore termine ad adempiere. In caso di ritardoulteriore mancato adempimento, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;i Committenti provvederanno d’ufficio a spese del Gestore.
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate6. Tutte le Le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione dedotte dai crediti del Gestore previa comunicazione scritta, senza bisogno di diffida o formalità di sorta.
7. Il pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate penale non può superare solleva il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali Gestore da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualeogni onere, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattoobbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata.
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Sources: Service Agreement, Service Agreement
Penali. Nel caso L’affidataria riconosce alla Provincia di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzioneBrescia il diritto, per i singoli Contratti ogni singola richiesta, di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) applicare le seguenti penalità: • per ogni giorno naturale consecutivo ora o frazione di ritardo nella loro ultimazione. La penale presa in carico rispetto ai tempi massimi previsti negli SLA: € 50,00; • per giorno lavorativo o frazione di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche giornata di ritardo per il ripristino delle condizioni operative in caso emergenza rispetto ai tempi massimi previsti negli SLA: € 100,00; • per giorno lavorativo o frazione di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi giornata di ritardo per il ripristino delle condizioni operative non in emergenza e/o nei casi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensionecorrettiva e adattativa, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
cai tempi massimi previsti negli SLA: € 25,00; • per giorno lavorativo o frazione di giornata di ritardo rispetto ai tempi concordati per le attività pianificate: € 50,00; • per giorno lavorativo o frazione di giornata di ritardo per la risoluzione delle richieste di assistenza all’uso, rispetto ai tempi massimi previsti negli SLA: € 25,00. Ricevute 3 (tre) nel contestazioni di sollecito al rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento contrattuali e/o di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo articolo, la Provincia si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto e procedere ad affidare l’incarico ad altra ditta. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali saranno contestati all’affidataria, dalla Provincia, per iscritto. L’affidataria potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non pregiudica siano accoglibili a giudizio della Provincia di Brescia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento di eventuali dell’eventuale maggior danno. Il pagamento delle penali e la rifusione degli ulteriori danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardisubiti avverrà mediante trattenuta, in via prioritaria, sui crediti dell’affidataria. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo L’ammontare complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, potrà superare il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto% dell’importo contrattuale.
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Sources: Servizio Di Manutenzione E Assistenza, Manutenzione E Assistenza
Penali. Nel Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, l’Aggiudicatario se non ottempera – per cause non dipendenti da Zètema ovvero da forza maggiore o caso fortuito - alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto a penalità secondo gli importi e nei casi di seguito indicati: - in caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi mancata prestazione di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene servizi richiesti secondo le modalità e tempistiche previste nel presente Capitolato sarà applicata una penale pari a €.250,00 € 200,00 (euro duecentocinquanta/00duecento/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazionecontestazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche - in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi assenza di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiestapersonale, sarà applicata una penale di € 200,00 (euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 duecento/00) per ogni successiva ora contestazione; - nel caso di ritardo nell’inizio dei servizi richiesti, sarà applicata una penale pari a € 15,00 (euro quindici/00) ogni 30 minuti di ritardo;
; - in caso di invio di personale diverso da quello offerto in sede di gara o successivamente sostituito nel rispetto delle modalità indicate nel presente Capitolato, all’art. 8, lettera b), si applicherà una penale fino ad € 300,00 (trecento/00) mancanza per ogni contestazione; - nel caso di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento mancata sostituzione del personale non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
gradito, entro i termini previsti nell’art. 8, lettera e) mancato rispetto ed inosservanza del presente Capitolato, per ogni giorno di ritardo nella sostituzione si applicherà una penale pari ad € 150,00 (centocinquanta/00); - in caso di mancata reperibilità del Responsabile di cui all’art. 9) del presente Capitolato, per ogni contestazione si applicherà una penale pari ad € 200,00 (euro duecento/00); - Fermo restando quanto sopra, in caso di inadempimento ad una qualsiasi delle norme disposizioni di cui al "DUVRI presente Capitolato o piano nel caso di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazioneservizio reso in modo difforme rispetto a quanto previsto nel contratto stipulato tra Zètema e l’Appaltatore, ripetibile Zètema, per violazioni reiterateciascuna contestazione, fatta salva avrà la facoltà di applicare all’Appaltatore una penale fino ad € 1.000,00 (euro mille/00), il cui importo sarà graduato ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante appaltante in base alla gravità dell’inadempimento contestato. Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo massimo di sospendere i lavori spesa previsto. Qualora il colpevole ritardo dell’Appaltatore ecceda il suddetto limite, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito. Gli eventuali inadempimenti contrattuali cha possono dar luogo all’applicazione delle penali saranno contestati da Zètema all’Appaltatore mediante PEC e/o fax. In tal caso, l’Appaltatore avrà un termine di 5 (cinque) giorni solari e segnalare alla A.S.L. consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni per trasmettere a Zètema, con le mancanze riscontratemedesime modalità, le proprie controdeduzioni. Tutte Qualora tali giustificazioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio di Zètema, ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Società stessa potrà applicare all’Appaltatore le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penalecome sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la durata dello stesso. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora Zètema potrà compensare i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al presente articolo momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non pregiudica esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto di Zètema a richiedere il risarcimento di degli eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattomaggiori danni.
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Sources: Accordo Quadro Per La Prestazione Di Servizi Bibliotecari, Accordo Quadro Per La Prestazione Di Servizi Bibliotecari
Penali. 1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere applicate penali, determinate con provvedimento del Funzionario responsabile del Settore Entrate del Comune, previa contestazione, che vanno da un minimo di euro 50,00 fino ad un massimo del 50% del deposito cauzionale. Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente l’80% del deposito cauzionale;
2. Si individuano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una serie di fattispecie tipiche soggette alle seguenti penali: - Affissioni protratte oltre i 5 giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il concessionario dovrà corrispondere il doppio dell’importo del diritto per tutto il tempo dell’indebita esposizione; - Affissioni abusive protratte oltre i 5 giorni successivi alla data di riscontro dell’abusivismo: il concessionario dovrà corrispondere l’importo del diritto per tutto il tempo dell’indebita esposizione; - Affissione di manifesti senza timbro a calendario: il concessionario dovrà corrispondere Euro 50,00 per ogni manifesto; - Versamenti tardivi: penale pari al 30% dell’importo con applicazione degli interessi legali; - Mancata presentazione del rendiconto contabile: il concessionario deve corrispondere una penalità pari 5% dell’importo; - Mancata comunicazione ai Settori comunali competenti delle situazioni rilevate nel corso della sua attività di accertamento che possano costituire violazioni ai Regolamenti comunali in tema di autorizzazioni e concessioni. il concessionario deve corrispondere 100,00 € per ogni giorno di ritardo; - Mancato allestimento della sede definitiva od in sede inadeguata: penale pari al 5% della cauzione; - Mancata presentazione della carta dei servizi entro tre mesi dalla data di affidamento del servizio o presentazione di carta dei servizi inadeguata: penale pari al 5% della cauzione;
3. In ogni altra ipotesi di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente contratto e dalle disposizioni vigenti, e sempre che non diano causa all’avvio di procedimenti di decadenza dalla gestione e di risoluzione del contratto, al concessionario possono essere inflitte delle penali, determinate con provvedimento della Giunta Comunale,che vanno da un minimo di € 100,00 (Euro cento) fino a un massimo di € 200,00 (Euro duecento) applicate in misura giornaliera, a seconda della gravità dell’inadempienza valutata dallo stesso organo.
4. Nel caso di mancato rispetto recidiva la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio.
5. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del termine indicato 50% per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazioneoneri generali sostenuti e penale.
6. La penale contestazione dell’addebito viene fatta con le modalità stabilite del presente capitolato.
7. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non provveda al pagamento l’Amministrazione Comunale si rivarrà sulla cauzione.
8. Le contestazioni, dopo la definizione, verranno comunicate alla Commissione per la gestione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche D.M. 289/2000.
9. L’applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in caso atto altre forme di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattotutela.
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Sources: Service Agreement, Service Agreement
Penali. Nel caso Per la mancata o ritardata esecuzione di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi obblighi di manutenzionecui all’accordo quadro, per i singoli Contratti considerata la necessità di appalto basati sull’Accordo Quadrodestinare la fornitura in oggetto allo svolgimento di un servizio pubblico, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:
A) per Per ogni giorno naturale consecutivo naturale, successivo e continuo di ritardo non giustificato nella loro ultimazioneconsegna della fornitura secondo le modalità ed entro i termini previsti dal presente Capitolato: 1% dell’importo della fornitura in ritardo di consegna al giorno. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per Dopo il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso decimo giorno solare continuativo di ritardo, nell’avvio la stazione appaltante sarà comunque libera di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale risolvere il contratto di euro 200,00 per mancato pronto intervento pieno diritto e senza formalità di sorta incamerando la cauzione e di euro 100,00 procedere alla acquisizione di altri beni in danno dell’aggiudicatario, con diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Ai fini della applicazione della penale, quando la fornitura sia rifiutata durante un qualsiasi controllo, ovvero risulti sprovvista della documentazione occorrente o incompleta per la sua regolare utilizzazione, la consegna si intenderà come non avvenuta.
B) Per ogni successiva ora di ritardo;altra inadempienza relativa alla fornitura (a titolo meramente esemplificativo consegna parziale): il 50% del valore della fornitura consegnata.
bC) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiteratePer difetti qualitativi della fornitura, fatta salva la sostituzione in garanzia delle attrezzature in questione o di singoli componenti (coperchio, ruote, etc.), verrà applicata una penalità del 10% dell’importo dei beni oggetto della fornitura contestata per ogni decade maturata di ritardo rispetto al termine stabilito nella comunicazione della stazione appaltante per l’esecuzione dei necessari interventi.
D) In caso d’inosservanza di altre prescrizioni di cui all’accordo quadro, la Stazione Appaltante diffiderà l’Impresa Appaltatrice, a mezzo PEC, a eliminare tale inosservanza entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali, successivi e continui. In difetto, è facoltà della Stazione Appaltante applicare a carico della Ditta Aggiudicatrice sanzioni pecuniarie, la cui misura sarà fissata, a suo insindacabile giudizio, da un minimo di sospendere € 50,00 a un massimo di € 500,00 secondo la gravità dei casi. L’applicazione delle sanzioni anzi descritte, non esclude il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi nei confronti del/i lavori e segnalare alla A.S.L. fornitore/i originariamente aggiudicatario/i, per eventuali danni che dovessero patirsi nell’esecuzione del servizio pubblico al quale le mancanze riscontrateattrezzature, della cui fornitura si tratta, sono destinate. Tutte L’ammontare delle penalità sarà addebitata sui crediti maturati dal Fornitore in dipendenza del contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l’ammontare delle penalità sarà garantita dalla cauzione. In tali casi l’integrazione dell’importo della cauzione deve avvenire entro i termini previsti nel disciplinare di gara. Per le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione contestazioni degli inadempimenti è sufficiente l’invio di penaleuna comunicazione via PEC. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 È fatta salva l’azione per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante del maggior danno subito e ogni altra azione che l’Appaltante ritenesse opportuno intraprendere a causa tutela dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattopropri interessi.
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Sources: Capitolato Speciale, Capitolato Speciale
Penali. Nel In caso di mancato rispetto inosservanza delle obbligazioni contrattuali, l’Azienda e la Stazione Appaltante si riservano la facoltà di applicare le seguenti penali: • in caso di ritardo nella costituzione iniziale del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione“conto deposito”, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) l’Azienda applicherà per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, una penale a carico del Fornitore inadempiente, pari al 2% del valore del materiale non consegnato. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale; • in caso di ritardo nel reintegro del materiale utilizzato in “conto deposito”, l’Azienda applicherà per ogni giorno di ritardo, una penale a carico del Fornitore inadempiente, pari al 5% del valore del materiale non consegnato. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale; • in caso di ritardo nella loro ultimazioneconsegna ordinaria del materiale richiesto con l’Ordinativo di fornitura, l’Azienda applicherà per ogni giorno di ritardo, una penale a carico del Fornitore inadempiente, pari al 5% del valore del materiale non consegnato. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale; • in caso di fornitura difettosa o non conforme alla richiesta, l’Azienda contesta la non conformità ed invita all’immediata sostituzione secondo quanto riportato dall’articolo 7 del presente Capitolato tecnico. In caso di ritardo nella sostituzione, si applicherà una penale compresa tra lo 1% e il 5% dell’importo dell’ordinativo, a insindacabile giudizio dell’Azienda, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento; • n caso di ritardo nella trasmissione della reportistica mensile sull’andamento della fornitura, l’Azienda applicherà per ogni giorno di ritardo, una penale a carico del Fornitore inadempiente, pari al 0,5% del valore dell’importo mensile della fornitura del mese di riferimento. Le penali saranno applicate dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Fornitore, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione. L’Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale presente articolo con quanto dovuto all’operatore economico aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche in caso per i corrispettivi dovuti all’appaltatore medesimo. Per la quota trattenuta sui corrispettivi, l’operatore economico aggiudicatario dovrà emettere una nota di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi credito pari all’importo della penale o decrementare la fattura di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per un valore pari all’importo della penale stessa. La richiesta e/o il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’operatore economico aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l’Azienda di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito; L’applicazione delle penali di cui ai commi precedenti del presente articolo non pregiudica il diritto della ASL di Rieti di richiedere il risarcimento di eventuali d’eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardiai sensi dell’articolo 1328 cod. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo civ. L’accettazione della prestazione tardiva da parte della stazione appaltante non fa venire meno il diritto all’applicazione della penale. L’importo complessivo massimo delle penali irrogate non può superaresuperare il 10% del valore contrattuale, per ogni singolo Contratto, in tal caso la l’Azienda potrà risolvere il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattocontratto.
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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Penali. Nel 1. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte: - in caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione ritardo nell’esecuzione o non conformità degli interventi di manutenzioneverifica periodica e di manutenzione preventiva, l’Amministrazione potrà applicare una penale di Euro 100,00 (cento/00) per i singoli Contratti ogni giorno lavorativo di appalto basati sull’Accordo Quadroritardo nell’esecuzione o di non conformità delle attività rispetto a quanto previsto nel paragrafo 5.1 del Capitolato, viene applicata e relativi sotto paragrafi, e come eventualmente proposto in Offerta Tecnica; - in caso di ritardo nell’esecuzione o non conformità degli interventi di assistenza tecnica per la manutenzione correttiva a guasto, l’Amministrazione potrà applicare una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’esecuzione o di non conformità delle attività rispetto a quanto previsto nel paragrafo 5.2 del Capitolato e come eventualmente proposto in Offerta Tecnica; - in caso di ritardo nella consegna del preventivo di spesa relativo all’attività di manutenzione straordinaria, l’Amministrazione potrà applicare una penale pari a €.250,00 Euro 25,00 (euro duecentocinquanta/00venticinque/00) per ogni giorno naturale consecutivo lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti nel paragrafo 6.1 del Capitolato; - in caso di ritardo nell’esecuzione o non conformità delle attività di manutenzione straordinaria, l’Amministrazione potrà applicare una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo o di non conformità rispetto ai termini previsti nel paragrafo 6 del Capitolato; - in caso di ritardo nella loro ultimazione. La esecuzione delle attività di Reperibilità e Pronto Intervento l’Amministrazione potrà applicare una penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nel paragrafo 6.2 del Capitolato per gli interventi di in urgenza, eventualmente migliorati in Offerta Tecnica; - l’Amministrazione potrà applicare una penale di Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti nel paragrafo 6.2 del Capitolato per gli altri interventi; - in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione Ritardo o non conformità nella costituzione e nell’aggiornamento del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensionelibretto d’impianto dei dispositivi, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata l’Amministrazione potrà applicare una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni successiva ora giorno lavorativo di ritardo;
britardo o di non conformità rispetto ai termini previsti nel paragrafo 7 del Capitolato, e come eventualmente proposto in Offerta Tecnica; - in caso di ritardo nella consegna del Programma delle Attività, l’Amministrazione potrà applicare una penale pari a Euro 25,00 (venticinque/00) mancanza per ogni giorno lavorativo di tesserino ritardo rispetto ai termini previsti nel paragrafo 8 del Capitolato; - in caso di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza ritardo nella consegna del Verbale di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazioneControllo, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare l’Amministrazione potrà applicare una penale di importo superiore alla predetta percentualeEuro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti nel paragrafo 8 del Capitolato; - in caso di ritardo o non conformità nella predisposizione e nella consegna del Rapporto di Intervento, trova applicazione il successivo articolo l’Amministrazione potrà applicare una penale di Euro 10,00 (dieci/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo o di non conformità rispetto ai termini previsti nel paragrafo 8 del Capitolato, e come eventualmente proposto in materia di risoluzioneOfferta Tecnica.
2. L'applicazione Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione, come specificato nel Capitolato Tecnico, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica; in tal caso il DISTAL applicherà all’Appaltatore le penali definite in precedenza sino al presente articolo non pregiudica momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Le scadenze di eventuali danni cui ai precedenti punti sono da considerarsi quelle del Capitolato e dei relativi allegati, se non già variate in sede di Offerta Tecnica dalla proposta dell’Appaltatore. In questo caso per l’applicazione della penale si fa riferimento alla scadenza offerta e comunque alla più breve.
3. La richiesta e/o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo il pagamento delle penali irrogate non può superare, esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per ogni singolo Contrattola quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Nell’ipotesi di applicazione di penali da parte del DISTAL per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto o nel caso in cui non vengano eseguite per n. 2 (due) volte sulla stessa apparecchiatura gli interventi di verifica periodica e di manutenzione preventiva di cui al paragrafo 5.1 e relativi sotto-paragrafi del Capitolato, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi DISTAL, ha la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia facoltà di promuovere l’avvio delle procedure di risoluzione del singolo Contrattocontratto per gravi inadempienze ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o se, successive, sull’importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione. Qualora, a fronte di ripetuti interventi di manutenzione l’attrezzatura non risultasse funzionante, l’Università si riserva la facoltà di richiedere al fornitore la gratuita sostituzione.
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Sources: Service Agreement
Penali. Nel 1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore, al verificarsi degli inadempimenti previsti nel Capitolato Tecnico, troveranno applicazione le penali ivi prescritte: - in caso di ritardo nell’attivazione del servizio rispetto al termine fissato all’art. 2 del Capitolato Tecnico, € 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo; - in caso di ritardo nella presentazione dei giri di raccolta e dei giri di lavaggio e sanificazione rispetto al termine previsto ovvero al termine migliorativo presentato in sede di gara, € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo; - in caso di mancato rispetto del termine indicato riempimento massimo consentito del contenitore (80% del volume) ovvero rispetto al parametro migliorativo presentato in sede di gara, € 100,00 (cento/00) per l’esecuzione degli interventi ogni contenitore; - in caso di manutenzionemancato vuotamento entro le 24 (ventiquattro) ore dei contenitori segnalati, € 10,00 (dieci/00) per i singoli Contratti ogni ora di appalto basati sull’Accordo Quadroritardo per ogni contenitore; - in caso di mancato rispetto della frequenza prevista per lo svuotamento di ciascun contenitore indicata nel Capitolato Tecnico ovvero rispetto alla tempistica migliorativa presentata in sede di gara, viene applicata una penale pari € 50,00 (cinquanta/00) per ogni contenitore; - in caso di mancato rispetto della frequenza prevista per il lavaggio e la sanificazione nel Capitolato Tecnico ovvero rispetto alla tempistica migliorativa presentata in sede di gara, € 50,00 (cinquanta/00) per ogni contenitore; - in caso di mancata pulizia a €.250,00 terra nei pressi dei contenitori (euro duecentocinquanta/00alla frequenza stabilita o su richiesta di AMA S.p.A. (entro le 24 (ventiquattro) ore), € 50,00 (cinquanta/00) per ogni inadempienza; - in caso di trasporto non conforme alle normative di legge, € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni inadempienza oltre alle sanzioni di legge; - in caso di mancata compilazione/corrispondenza dei FIR (riferita a ciascun ritiro), € 300,00 (trecento/00) per ogni inadempienza; - in caso di mancata comunicazione delle variazioni dei giri di raccolta e/o dei giri relativi alle attività di lavaggio e/o sanificazione rispetto al calendario concordato con il Direttore di Esecuzione del Contratto, € 100,00 (cento/00) per ogni inadempienza; - in caso di ritardo nell’espletamento del servizio rispetto agli orari previsti nel piano delle singole attività concordato con il Direttore di Esecuzione del Contratto, € 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora di ritardo; - in caso di ritardo nell’esecuzione dell’intervento su richiesta del Direttore di Esecuzione del Contratto e/o suoi assistenti per ciascuna tipologia di attività, € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo; - per inadempienza rispetto agli ordini impartiti dal Direttore di Esecuzione del Contratto e/o suoi assistenti in termini di modalità e tempistica, € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo per ciascuna inadempienza non sanata; - in caso di attività di cernita degli indumenti raccolti durante le attività di svuotamento, raccolta e trasporto presso gli impianti di recupero, € 500,00 (cinquecento/00) per ogni contestazione; - in caso di mancato inserimento di indumenti sfusi presenti all’interno del contenitori in appositi sacchi chiusi, € 100,00 (cento/00) per ogni contestazione; - in caso di mancato controllo della qualità del materiale conferito e cioè qualora risultasse un carico inquinato (verifica da parte di AMA allo scarico e/o segnalazione impianto di recupero), € 500,00 (cinquecento/00) per ogni contestazione; - in caso di violazione degli obblighi delle disposizioni e normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, tutela della salute e tutela dell’ambiente durante l’esecuzione del servizio, € 1.000,00 (mille/00) per ogni contestazione; - in caso di ritardo nella loro ultimazionerendicontazione dei dati richiesti con la tempistica prevista e riepilogata all’art.11 del Capitolato Tecnico, € 500,00 (cinquecento/00) ogni giorno di ritardo; - per impiego di personale regolarmente assunto ma non presente nell’elenco fornito ovvero per mancata comunicazione di sostituzione/integrazione del personale utilizzato per l’espletamento del servizio, € 300,00 (trecento/00) per ogni addetto/giorno; - per impiego di mezzi non indicati nell’elenco fornito e privo di autorizzazione, ovvero per mancata comunicazione di sostituzione/integrazione dei mezzi utilizzati per l’espletamento del servizio, ovvero non conformi alle prescrizioni minime richieste all’art. La penale 6 del Capitolato Tecnico, ovvero alle prescrizione migliorative presentate in sede di gara, € 500,00 (cinquecento/00) per ogni mezzo/giorno; - per mancato conferimento del materiale raccolto presso gli impianti di recupero comunicati dal Direttore di Esecuzione del Contratto rispetto alla tempistica prevista, € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo; - per ritardo nella presentazione della documentazione richiesta per l’avvio del servizio riepilogata all’art. 11 del Capitolato Tecnico rispetto al termine previsto, € 300,00 (trecento/00) per ogni documentazione mancante e per ogni giorno di ritardo; - per mancato funzionamento del sistema di tracciamento, ovvero carenza dei dati richiesti rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, ovvero rispetto alle prescrizioni migliorative presentate in sede di gara, € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di indisponibilità; - per mancato funzionamento del sistema di rilevamento dei dispositivi di identificazione (trasponder), ovvero carenza dei dati richiesti rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, ovvero rispetto alle prescrizione migliorative presentate in sede di gara, € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di indisponibilità.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di ritardo:
a5 (cinque) nell’inizio degli interventi giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensioneAMA, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) ovvero non siano presentate nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienzetermine dianzi previsto, saranno invece applicate al Fornitore le relative penalità di seguito indicate:penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza 3. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle norme penali di cui al "DUVRI presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del o il pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica esonera in alcun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. AMA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 3. Qualora venisse raggiunto tale limite, AMA potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardidel maggior danno.
6. Per quanto riguarda i singoli ContrattiIl Fornitore prende atto che, varrà lo stesso principioin ogni caso, pertanto l'importo complessivo l’applicazione delle penali irrogate previste dal presente articolo non può superare, per ogni singolo Contratto, preclude il 10 per cento dell'importo diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto13.
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Sources: Service Agreement
Penali. Nel 1. In caso di mancato rispetto inadempimento, cioè di mancata, inesatta o incompleta esecuzione di una delle altre prestazioni dovute, o di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, il Comune può irrog- are al Concessionario una penalità di importo variabile da Euro 100,00 a Euro 500,00 al giorno in relazione alla gravità o recidività dell’inadempimento o del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzioneritardo.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste dall'ordinamento, per i singoli Contratti l'applicazione delle penali si farà riferimento alle seguenti fattispecie di appalto basati sull’Accordo Quadroirregolarità, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio con indicazione della graduazione degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicateimporti applicati:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardonell'intervento su strada, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una con penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 € 50,00 per ogni successiva ora di ritardoritardo fino ad un massimo di € 250,00 al giorno;
b) mancanza ritardo nella restituzione del veicolo in custodia, con penale di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro € 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrataogni ora di ritardo fino ad un massimo di € 250,00 al giorno;
c) mancanza omesso uso da parte degli operatori su strada di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro abbigliamento da lavoro con caratter- istiche di luminanza e rifrangenza, con penale di € 250,00 per ciascuna mancanza riscontrataogni operatore senza DPI regolari;
d) errata esecuzione mancata custodia in area coperta, quando espressamente richiesto dall'organo di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontratapolizia, con penale di € 200,00;
e) mancata restituzione del veicolo, sussistendone i presupposti di legge, all'avente dirit- to, con penale di € 300,00;
f) rifiuto di intervento, con penale di € 300,00;
g) impiego di operatori in condizioni psicofisiche alterate dall'assunzione di droghe o da alcool, con penale di € 500,00;
h) mancata disponibilità di POS, con penale di € 150,00;
i) intervento con personale estraneo alla ditta concessionaria, con penale di € 250,00;
j) mancato rispetto ed inosservanza delle norme intervento per la stipula contrattuale, con penale di cui € 500,00 per ogni appun- tamento disatteso.
3. In caso di reiterazione dell'irregolarità nel corso del periodo di affidamento della concessione, le penali indicate saranno raddoppiate, fino alla concorrenza di € 500,00.
4. I ritardi nell’adempimento di prestazioni contrattuali sono contestati per iscritto da parte del Concedente al "DUVRI o piano Concessionario che, ricevuta l’intimazione, ha l’obbligo di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazionerimuovere immediatamente la causa dell’inadempimento ponendo in essere tutte le azioni richieste in tal senso da parte del Concedente, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della Stazione Appaltante contestazione.
5. Valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di sospendere fatto in cui i lavori e segnalare alla A.S.L. comportamenti hanno avuto luogo, le mancanze riscontratecontrodeduzioni eventualmente presentate dal Concessionario, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell’inadempimentoe l’eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, il Concedente applica la penale prevista, nel rispetto del principio di gradualità.
6. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione L’importo della penale è versato dal Concessionario al Comune entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali procedimento di cui al presente articolo. Decorso tale termine, il Concedente escute la cauzione definitiva per l’importo della penale.
7. L’applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore della concessione, rapportato su base annua, equivale alla manifesta incapacità del Concessionario a svolgere il servizio e pertanto comporta la risoluzione del contratto e risarcimento dell’eventuale maggior danno provocato all'Ente.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il ritardo o il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore, anche se il Concessionario dimostri di non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante esserne stato a causa dei ritardiconoscenza.
9. Per quanto riguarda i singoli ContrattiAi sensi dell’art. 1382 cc, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo si prevede espressamente che in ogni caso l’applicazione delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo esclude la risarcibilità del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattodanno ulteriore.
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Sources: Concessione Del Servizio Di Depositeria Civica Con Rimozione, Traino E Custodia Di Veicoli
Penali. Nel caso Le penalità si applicano nel modo seguente: - qualora il servizio di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzionepronto intervento non venga garantito entro l'ora, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadrocome stabilito all'art.4, viene verrà applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) sanzione di € 20,00 alla quale verrà aggiunta una sanzione di € 10,00 per ogni ulteriore ora di ritardo oltre il termine previsto; - per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazioneoltre i termini, come stabilito al precedente art. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta4, sarà applicata una penale penalità pari allo 0,5% dell'importo relativo alle riparazioni effettuate, fino alla concorrenza del 10% dell'intero appalto; nel caso in cui la Ditta appaltatrice non fosse in grado, in alcune occasioni e per qualunque motivo, di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere effettuare i lavori richiesti, come disposto dall'art. 4 del presente capitolato, la Stazione appaltante avrà facoltà di interpellare altra ditta operante nel settore che possa garantire un più sollecito intervento sugli autoveicoli. In questo caso, alla Ditta appaltatrice verrà addebitata, oltre alla penale pari al 5% della riparazione non effettuata, la spesa sostenuta per la riparazione necessaria, affidata con urgenza, ad altra ditta. Nel caso in cui alla Ditta appaltatrice fosse richiesto il ritiro e/o la riconsegna degli autoveicoli con proprio personale, e segnalare la stessa fosse impossibilitata ad effettuare il ritiro (prima di effettuare la riparazione) o la consegna degli autoveicoli (dopo la riparazione) entro i limiti stabiliti, la Stazione appaltante, dopo essere stata preventivamente informata e a sua discrezione, potrà provvedere al ritiro o alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione consegna degli autoveicoli con personale proprio, addebitando alla Ditta appaltatrice una sanzione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto€ 10,00.
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Sources: Accordo Quadro
Penali. Nel In caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzionemancata, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadroirregolare o non puntuale esecuzione delle prestazioni nei termini convenuti, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) sono previste le seguenti penali: • per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso lavorativo di ritardo, nell’avvio non imputabile all’Amministrazione, ovvero a cause di interventi “urgenti”forza maggiore o caso fortuito, eccedenti 1 (una) ora dalla richiestarispetto al termine previsto per la consegna dei prodotti oggetto della fornitura, sarà applicata il fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale di euro 200,00 giornaliera pari al 2% (due per mancato pronto intervento e di euro 100,00 cento) del corrispettivo della fornitura; • per ogni successiva ora giorno lavorativo di ritardo;
b) mancanza , non imputabile all’Amministrazione, ovvero a cause di tesserino di riconoscimento forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine previsto per l’installazione dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazioneprodotti oggetto della fornitura, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale giornaliera pari a 50,00 (cinquanta/00) euro per ogni singola attrezzatura non installata; • per ogni giorno lavorativo di importo superiore alla predetta percentualeritardo, trova applicazione non imputabile all’Amministrazione, ovvero a cause di forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine previsto per la verifica della fornitura con esito positivo dei prodotti, il successivo articolo fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale giornaliera pari a 50,00 (cinquanta/00) euro per ogni singola attrezzatura non collaudata; • per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, ovvero a cause di forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine previsto per il ripristino dei prodotti, il fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale giornaliera pari a 50,00 (cinquanta/00) euro per ogni singola attrezzatura non ripristinata. Deve considerarsi ritardo anche il caso in materia cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella documentazione di risoluzionegara. L'applicazione delle In tali casi l’Amministrazione applicherà al fornitore le penali di cui sopra sino al presente articolo non pregiudica momento in cui la fornitura sarà eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattomaggior danno.
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Sources: Procurement Agreement
Penali. Nel 1) L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e degli obblighi contrattualmente assunti, nonché qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal RUP in fase di esecuzione del servizio, rendono passibile l’Affidatario dell’applicazione di penali sino, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto per inadempimento.
2) In particolare saranno applicate le seguenti penali, da trattenersi in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla loro applicazione:
a) progettazione definitiva ed esecutiva: penale dello 0,1 % dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati progettuali;
b) reperibilità del CSE: € 500,00 (euro cinquecento/00) di penale per ogni 60 minuti o frazione di 60 minuti di ritardo rispetto alle 2 ore previste dal presente Capitolato o rispetto al minor tempo offerto in sede di gara;
c) mancata elaborazione e consegna di elaborati e documentazione (relazione tecnica periodica, verbali di sopralluogo, etc) richiesti per il corretto svolgimento del servizio oltre i termini stabiliti dal RUP o con esso concordati: € 100,00 (euro cento) per ogni giorno di ritardo;
d) Direzione ▇▇▇▇▇▇, ritardo nella predisposizione e consegna dei documenti di competenza, stabiliti dal RUP o con esso concordati, o indicati nei documenti d’offerta: € 100,00 (euro cento) per ogni giorno;
e) Direzione lavori, mancata partecipazione alle riunioni indette dal RUP e convocate con almeno due giorni di anticipo: € 200,00 (euro duecento).
f) fermo restando l’obbligo della messa a disposizione di almeno 4 professionisti nell’ambito del Gruppo di Lavoro, verrà applicata una penale, nella misura del cinque per mille del corrispettivo contrattuale, per ogni caso di mancato rispetto del termine indicato dei livelli di composizione e di qualità migliorativi offerti in sede di gara per il medesimo Gruppo di lavoro.
3) Eventuali deroghe ai tempi e alle modalità contrattualmente fissate per l’esecuzione degli interventi del servizio nonché eventuali proroghe richieste dall’aggiudicatario in merito ai termini di manutenzionepresentazione di documentazione ed elaborati potranno essere concesse dalla Committenza solamente per giustificati motivi o causa di forza maggiore, per i singoli Contratti tenuto conto della necessità complessiva e prevalente di appalto basati sull’Accordo Quadrorispettare le soglie temporali previste dai provvedimenti di finanziamento dell’opera di cui in premessa, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00pena la perdita dei finanziamenti e la conseguente impossibilità di realizzazione della stessa e di proseguire l’esecuzione del servizio di cui al presente capitolato.
4) per ogni giorno naturale consecutivo Fatta salva l’ipotesi di ritardo nella loro ultimazione. La penale deroghe o proroghe di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale precedente, il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presenza sul cantiere del CSE e del Direttore dei lavori conformemente a quanto offerto in gara dall’aggiudicatario così come qualsiasi protratta violazione degli obblighi assunti contrattualmente dall’aggiudicatario, comporteranno la risoluzione del contratto se protratti per un tempo superiore a 15 giorni anche non consecutivi.
5) Costituirà grave inadempimento contrattuale la mancata sospensione dei lavori in caso di ritardo:pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti (art. 3, comma 3, lett. g) del presente Capitolato).
a6) nell’inizio degli interventi Nel caso in cui il ritardo di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione ciascuna fase progettuale dovesse eccedere il 30% del Contratto;tempo a disposizione per ogni singola fase o nel caso in cui per ciascuna fase progettuale le penali previste, tra loro cumulabili, eccedano il limite massimo del 10% dell’importo della relativa prestazione, il Committente potrà dichiarare risolto il contratto per inadempimento, in danno all’Aggiudicatario.
b7) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione Al fine del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione e dell’applicazione delle penali, ciascun livello progettuale comprende le prestazioni speciali e specialistiche, nonché le prestazioni accessorie connesse necessarie alla corretta redazione, alla comprensibilità ed alla completezza del Contratto medesimo livello progettuale.
8) La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell’Affidatario con assegnazione di un termine per fornire le prestazioni ed i servizi dovuti, in contraddittorio con il rifacimento di interventi non accettabili. Nel medesimo aggiudicatario.
9) In caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattocontratto per inadempimento, all’aggiudicatario inadempiente competerà esclusivamente il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla comunicazione della risoluzione del contratto, decurtato delle penali maturate secondo i disposti del 1° comma del presente articolo.
10) Resta ferma la facoltà del Committente di procedere nei confronti della parte incaricata per il risarcimento del danno provocato, comprese le nuove od ulteriori spese che l’Amministrazione dovrà assumere a causa dell’inadempimento o, in particolar modo, se, a causa di tale circostanza, non potessero venire rispettati i termini tassativi per il mantenimento del finanziamento statale.
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Sources: Affidamento Dei Servizi Di Progettazione E Direzione Lavori
Penali. Nel L'inadempimento degli obblighi assunti da parte del Concessionario comporta, nel caso di mancato rispetto del adeguamento nel termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzioneassegnato nella diffida ad adempiere, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) l'applicazione delle seguenti penali: • per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazionenegli interventi da effettuare sul campo da calcio a 5 e nel campo da basket salvo cause non imputabili al Concessionario, fino a un massimo di 30 giorni decorsi i quali l'Amministrazione potrà procedere alla decadenza, € 100,00 per giorno; • per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone, inferiori a gg. La penale 30, decorsi i quali l'Amministrazione potrà procedere alla decadenza, € 50,00 per giorno; • carenze di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche gestione: da € 100,00 a € 300,00 per ciascuna infrazione in caso base alla rilevanza e/o alla reiterazione dell'infrazione; • ritardi e/o difformità rilevanti nell'effettuazione delle attività oggetto di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto offerta tecnica: da € 100,00 a € 300,00 per ciascuna infrazione in base alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabilirilevanza e/o dalla reiterazione dell'infrazione. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di in cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate applicate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualefossero pagate dal Concessionario, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzioneverranno detratte dalla garanzia prestata che dovrà essere reintegrata immediatamente. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento verso cui il Concessionario avrà facoltà di cui presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata al presente articolo non pregiudica il risarcimento Quartiere Porto. In caso di eventuali danni mancata presentazione o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo rigetto motivato delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contrattocontrodeduzioni, il 10 per cento dell'importo Quartiere Porto procederà all'applicazione delle penali. E' fatto salvo il diritto del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo ContrattoQuartiere Porto al risarcimento dell'ulteriore eventuale danno.
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Sources: Concessione
Penali. Nel Il Concedente applicherà, a carico del Concessionario, penalità in ogni caso di mancato rispetto del termine indicato grave inadempimento contrattuale. In particolare, costituiranno presupposti per l’esecuzione degli interventi la comminatoria di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardopenalità le seguenti ipotesi:
a) nell’inizio degli interventi mancata effettuazione delle operazioni di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione ordinaria o straordinaria, dei rinnovi totali o parziali dei beni immobili o mobili di proprietà del ContrattoConcedente oggetto di concessione;
b) nella ripresa degli interventi sospensione anche parziale dell’attività di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattogestione dell’Infrastruttura per cause imputabili al Concessionario;
c) caratteristiche peggiorative della gestione sotto il profilo operativo, tecnico o economico rispetto alle previsioni contenute nell’offerta e nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione piano economico finanziario che siano riferibili alla colposa condotta del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrataConcessionario;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrataritardo nei pagamenti del canone;
e) mancato rispetto ed inosservanza ritardo nella trasmissione della relazione annuale di gestione;
f) ritardata e/o mancata richiesta di autorizzazione nei casi indicati nel Capitolato tecnico;
g) ritardata e/o mancata consegna della documentazione richiesta dall’Ufficio regionale competente.
h) [specificare eventuali altri casi specifici]. Le penalità saranno comminate in esito ad un procedimento in contraddittorio con il Concessionario, volto ad appurare l’effettiva imputabilità dell’inadempimento alla condotta del Concessionario e la gravità dell’inadempimento. L’entità delle norme penali da applicare ad ogni singolo evento e alle singole fattispecie potranno variare da un minimo di € [•] (euro [•]/00) ad un massimo di € [•] (euro [•]/00). Nel caso di indebita sospensione anche parziale delle attività di gestione di cui al "DUVRI o piano punto c) verrà comminata una penalità di sicurezza" consegnato € [•]/giorno (euro [•]/00 al giorno) fino al quinto giorno; dal sesto al quindicesimo l’entità della penale sarà di € [•]/giorno (euro [•]/00 al giorno); dal quindicesimo al trentesimo giorno la penale sarà di € [•]/giorno (euro [•]/00 al giorno). Dal trentunesimo giorno di sospensione anche parziale della gestione per fatto imputabile al Concessionario sarà facoltà del Concedente procedere alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante risoluzione del contratto di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrateconcessione di gestione dell’Infrastruttura. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione Nel caso di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali reiterati gravi inadempimenti contrattuali di cui al presente articolo non pregiudica articolo, impregiudicata ogni altra azione del Codice Civile, il Concedente potrà risolvere ogni rapporto con il Concessionario, salva e impregiudicata ogni azione per il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattosubiti.
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Sources: Contratto Di Concessione
Penali. 1. In caso di constatata inefficienza del servizio o di lamentele da parte delle famiglie degli utenti, seguite da oggettivo riscontro, il Committente diffida tempestivamente l’Appaltatore, mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), ad eliminare le cause delle lamentele o del disservizio.
2. Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda, entro tre giorni successivi dalla diffida di mancato rispetto cui al precedente comma, il Committente applica una penalità di € 200,00 (duecento/00) a valere sulla prima fattura utile del termine indicato per l’esecuzione corrispettivo del servizio, con la sola formalità della contestazione degli interventi addebiti.
3. Sono altresì applicate le penalità di manutenzioneseguito riportate, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) con la sola formalità della contestazione degli addebiti: • interruzione del servizio: € 500,00 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo interruzione; • mancata fornitura della dotazione del materiale: € 200,00; • ogni inosservanza del progetto tecnico presentato in sede di gara o delle normative vigenti sanitarie e in tema di privacy: € 300,00; • per comportamento del personale animatore non conforme a quanto previsto dal capitolato:€ 200,00; • mancata presenza in servizio degli animatori e/o del coordinatore previsti rispetto al rapporto numerico indicato nel capitolato: € 300,00 per ogni giorno e figura assente; • assegnazione di personale diverso da quello dichiarato in sede di gara o con caratteristiche diverse da quelle previste dal presente capitolato: € 500,00.
4. Le penali s’intendono riferite a ogni singola violazione accertata; perciò, giornalmente, possono essere riscontrate e applicate una pluralità di violazioni e penali.
5. Il Committente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto dall’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all’articolo 13, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. L’Unité potrà applicare penali nella loro ultimazionemisura massima prevista per legge del valore di aggiudicazione del servizio, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per richiesta e/o il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate sopra indicate non può superare il 10 esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della stessa.
8. Sono in capo all’appaltatore eventuali sanzioni elevate all’Unité da comportare una penale parte di importo superiore soggetti terzi, se riferite alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzionegestione del servizio.
9. L'applicazione L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardiè notificata per iscritto tramite posta elettronica certificata all’Appaltatore. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo L’ammontare delle penali irrogate non può superareè direttamente dedotto dall’importo dovuto oppure è incamerato dal Committente tramite l’escussione, per ogni singolo Contrattoanche parziale, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattodella cauzione definitiva.
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Penali. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzionedelle opere, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazionenell’ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e complessivamente non superiore al 10% da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo- Altre Penali:
a) nell’inizio degli interventi Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non consegni la documentazione indicata per la stipula del contratto, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;aggiudicazione, potrà essere applicata una penale giornaliera di 150,00 Euro per i primi 10 giorni di ritardo e di 1.000,00 Euro per ognuno dei successivi giorni di ritardo.
b) nella ripresa degli Nel caso di mancato rispetto dei tempi previsti negli ordinativi emessi dal personale del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni, relativamente ad interventi ordinari e straordinari (sia programmati che urgenti) è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento applicare una penale giornaliera di manutenzione a seguito Euro 500,00 (per interventi urgenti) ed Euro 200,00 (per interventi programmati) al giorno per i primi 5 giorni naturali e consecutivi di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattoritardo e di Euro 1.000,00 (per interventi urgenti) ed Euro 500,00 (per interventi programmati) per ognuno dei successivi giorni naturali e consecutivi di ritardo;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienzein cui l’impresa aggiudicataria non consegni il cronoprogramma previsto dal Capitolato Speciale entro i termini ivi previsti, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento applicare una penale giornaliera di euro 200,00 100,00 Euro al giorno per mancato pronto intervento i primi 10 giorni naturali e consecutivi di ritardo e di euro 100,00 200,00 Euro per ogni successiva ora ognuno dei successivi giorni naturali e consecutivi di ritardo;
bd) mancanza Nel caso di tesserino mancato rispetto dei tempi previsti negli ordinativi emessi dal personale Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni relativamente alla fornitura di riconoscimento vari materiali, è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento applicare una penale giornaliera pari al 0,20 % dell’importo della fornitura per i primi 4 giorni naturali e consecutivi e pari al 0,50% dell’importo della fornitura per ognuno dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro successivi giorni naturali e consecutivi di ritardo con in ogni caso un minimo di Euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza ogni giorno naturale e consecutivo di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrataritardo;
e) mancato rispetto ed inosservanza Nel caso che l’impresa aggiudicataria non disponga del Centro Operativo completo delle norme infrastrutture minime richieste dall’art. 1 del Capitolato Speciale (parte tecnica), è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento applicare una penale giornaliera di cui 200,00 EURO per i primi 10 giorni naturali e consecutivi di ritardo e di 300,00 Euro per ognuno dei successivi giorni naturali e consecutivi di ritardo;
f) Se a seguito di ispezione del Direttore dei Lavori o del Responsabile Unico del Procedimento, non fosse presente la dotazione minima di attrezzature previste all’art. 1 del Capitolato Speciale (parte tecnica), il Responsabile Unico del Procedimento potrà applicare una penale compresa tra i 50,00 e i 1.000,00 Euro, a seconda delle quantità e delle tipologie di attrezzature o altri beni mancanti;
g) Nel caso in cui, non venga effettuato in 90 (novanta) giorni consecutivi e naturali, con decorrenza dalla data del verbale di consegna, il 70% (settanta) dell’estensione chilometrica (strisce longitudinali, zebrature, scritte ecc.) ordinata mediante appositi atti dispositivi (ordinativi), è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento applicare una penale giornaliera di € 200,00 al "DUVRI o piano giorno per i primi 10 giorni naturali e consecutivi di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazioneritardo e di € 300,00 per ognuno dei successivi giorni naturali e consecutivi di ritardo;
h) Se a seguito di controllo in qualsiasi ora del giorno, ripetibile risulti che il numero di riferimento dell’appaltatore non risponda alle chiamate per violazioni reiterateinterventi, fatta salva la è facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare Responsabile Unico del Procedimento applicare una penale di importo superiore alla predetta percentuale250,00 Euro per ogni mancata risposta;
i) In caso di mancata disponibilità di una delle squadre di lavoro previste dall’art. 1.1 del Capitolato Speciale (parte tecnica), trova applicazione il successivo articolo in materia è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento applicare una penale giornaliera di risoluzione200,00 Euro. L'applicazione delle penali Nei casi di ritardi nell’effettuazione della segnaletica orizzontale (relativamente ai tratti di nuova bitumatura di cui al. 1.2 del Capitolato Speciale (parte tecnica), è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento applicare una penale di 250,00 Euro al giorno per i primi 10 giorni naturali consecutivi di ritardo e di 300,00 Euro per ognuno dei successivi giorni naturali consecutivi di ritardo. Nei casi di ritardi nell’effettuazione delle forniture di segnaletica verticale, è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento applicare una penale di 100,00 Euro al giorno per i primi 10 giorni naturali consecutivi di ritardo e di 200,00 Euro per ognuno dei successivi giorni naturali consecutivi di ritardo per le forniture superiori a 10.000,00 Euro e 200,00 Euro per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nei casi di forniture urgenti con importo inferiore a Euro 10.000,00.Per tutti gli altri interventi le penali sono quelle fissate al comma b) del presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda articolo;
j) Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria abbandoni i singoli Contrattilavori senza giustificato motivo certificato dal Responsabile Unico del Procedimento, varrà lo è facoltà dello stesso principioapplicare una penale giornaliera compresa tra Euro 50,00 ed Euro 200,00 per ognuno dei primi 10 giorni naturali consecutivi di abbandono dei lavori e compresa tra Euro 100,00 ed Euro 400,00 Euro per ognuno dei successivi giorni naturali consecutivi di abbandono;
k) Nel caso di tenuta irregolare del Registro per l’annotazione delle richieste di intervento pervenute al centralino, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non il Responsabile Unico del Procedimento può superare, applicare una penale compresa tra Euro 200,00 ed Euro 500,00 per ogni singolo Contrattocontrollo in cui è stato evidenziato l’inadempimento, a seconda della gravità e della recidività;
l) Nel caso che l’impresa aggiudicataria non trasmetta le copie delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti ai sensi dell’art. 22 del presente Capitolato Speciale, è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento applicare una penale giornaliera di 10,00 Euro per i primi 10 giorni naturale consecutivi di ritardo e di 50,00 Euro per ognuno dei successivi giorni naturali consecutivi di ritardo;
m) nel caso che l’impresa non effettui il 10 servizio di controllo dei cantieri previsto all’art. 1.1 del Capitolato Speciale (parte tecnica), è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento applicare una penale giornaliera compresa tra Euro 200,00 ed Euro 500,00 per cento dell'importo ogni giorno naturale consecutivo di effettiva mancata sorveglianza accertata dalla Direzione Lavori;
n) nel caso che l’Impresa non utilizzi in modo adeguato la segnaletica temporanea necessaria all’apertura dei cantieri stradali (prevista all’art. 1.1 del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale Capitolato Speciale (10%parte tecnica), è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento applicare una penale giornaliera compresa tra Euro 500,00 ed Euro 1.000,00 per ogni giorno naturale consecutivo effettivo di mancato utilizzo della segnaletica, accertato dalla Direzione Lavori;
o) trova applicazione il successivo articolo nel caso in materia cui venissero accertate eventuali deficienze nelle caratteristiche dei materiali costituenti i conglomerati bituminosi, si procederà secondo quanto previsto dall’Art. 1.3.d.6 del Capitolato Speciale (parte tecnica);
p) nel caso venisse accertato un quantitativo di risoluzione vernice con caratteristiche riscontrate dalle prove di laboratorio non rispondenti a quelle elencate all’art. 1 del singolo Contratto.Capitolato Speciale (parte tecnica), verranno applicate, senza alcuna altra formalità a titolo di penale, le seguenti detrazioni percentuali sui prezzi di perizia dei suddetti quantitativi: VERNICE SPARTITRAFFICO GIALLA E BIANCA RIFRANGENTE
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Sources: Construction Contract
Penali. Nel caso 1. Rispetto dei time limits di mancato rispetto invio del termine indicato per l’esecuzione degli interventi consuntivo a fronte di manutenzioneuna Richiesta di Trasferta, per i singoli Contratti riconducibile al Servizio Standard ovvero al Servizio Urgente, effettuata da un Viaggiatore Semplice - KPI 1 – soglia ≥ 95,00% o al range di appalto basati sull’Accordo conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro, viene applicata secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell’Allegato 2 – Relazione tecnica, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari a €.250,00 ad Euro 150,00 (euro duecentocinquanta/00) centocinquanta/00), per ogni giorno naturale consecutivo punto percentuale o frazione di ritardo nella loro ultimazioneriduzione della soglia sopra indicata (o dell’estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
2. La Rispetto dei time limits di invio del consuntivo a fronte di una Richiesta di Trasferta, riconducibile al Servizio Standard ovvero al Servizio Urgente, effettuata da un Viaggiatore TOP/ALIAS - KPI 2 ≥ 97,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro - secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell’Allegato 2 – Relazione tecnica, la Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), per ogni punto percentuale o frazione di cui riduzione della soglia sopra indicata (o dell’estremo inferiore al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
3. Rispetto dei time limits di invio del 2ndo consuntivo, in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi indisponibilità della soluzione inizialmente prescelta, a fronte di manutenzione rispetto una Richiesta di Trasferta, riconducibile al Servizio Standard ovvero al Servizio Urgente, effettuata da un Viaggiatore Semplice - KPI 3 ≥ 95,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione soglia offerta in Accordo Quadro - secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensioneCapitolato Tecnico e nell’Allegato 2 – Relazione tecnica, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata la Amministrazione applicherà al Fornitore una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superarepari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), per ogni singolo Contrattopunto percentuale o frazione di riduzione della soglia sopra indicata (o dell’estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il 10 per cento dell'importo risarcimento del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattomaggior danno.
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Sources: Contratto Per La Fornitura Dei Servizi Di Gestione Integrata Delle Trasferte Di Lavoro
Penali. Nel 1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale inadempimento di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le corrispondenti penali ivi prescritte e di ritardoseguito riportate:
a) nell’inizio degli interventi in caso di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;eventuali black out nella trasmissione di rete dei flussi informativi in orario
b) nella ripresa degli interventi per quanto riguarda l'orario di manutenzione a seguito chiusura delle trasmissioni, in caso di sospensionenecessità per AMA di visualizzare una notizia e/o di pubblicare un comunicato, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattoove ciò non sia reso possibile per chiusura anticipata non giustificata da cause di forza maggiore: € 150,00 (centocinquanta/00);
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità verifichi nell'arco di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto interventoun mese un numero inferiore di lanci rispetto a quelli previsti come media: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 € 100 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontratacento/00);
d) errata esecuzione in caso di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrataaccesso inibito all'archivio storico del notiziario (ove previsto come servizio aggiuntivo incluso nell'offerta): € 50,00 (cinquanta/00) ad evento;
e) mancato rispetto ed inosservanza in caso di mancata disponibilità delle norme licenze di ricezione su pc aggiuntive (ove previsto come servizio incluso nell'offerta): € 50,00 (cinquanta/00) a postazione al giorno.
2. Il Fornitore si obbliga ad adibire all'erogazione del servizio il gruppo di lavoro avente le caratteristiche dichiarate nell'offerta presentata per la partecipazione alla procedura di affidamento. Qualora tale gruppo di lavoro risulti non conforme a quanto dichiarato, il Fornitore sarà tenuto a ricostituire il gruppo di lavoro come previsto nell'offerta entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di AMA.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al "DUVRI o piano presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ripetibile per violazioni reiterateovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte saranno applicate al Fornitore le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penalecome sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. L'importo complessivo AMA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali irrogate non può superare di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. La richiesta e/o il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione pagamento delle penali di cui al presente articolo non pregiudica esonera in alcun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. AMA provvederà a dare comunicazione all'ANAC, ai fini dell'iscrizione del fornitore nel Casellario Informatico di cui all'art. 213 del D.Lgs n. 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all'art. 1% (uno per cento) dell'importo del contratto.
7. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 3, potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ed agire per il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardidel maggior danno.
8. Per quanto riguarda i singoli ContrattiIl Fornitore prende atto che, varrà lo stesso principioin ogni caso, pertanto l'importo complessivo l'applicazione delle penali irrogate previste dal presente articolo non può superare, per ogni singolo Contratto, preclude il 10 per cento dell'importo diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ai sensi del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto13.
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Sources: Accordo Quadro Per l'Affidamento Del Servizio in Abbonamento Dei Notiziari Quotidiani Italiani
Penali. Nel 1. InfoCamere si riserva il diritto di applicare le seguenti penali:
a. in caso di mancato ritardo rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi ai tempi di manutenzioneconsegna delle subscription SugarCRM di cui al precedente art. “Componenti Software”, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata InfoCamere potrà applicare una penale per ogni giorno di ritardo pari a €.250,00 Euro 300,00 (euro duecentocinquanta/00Euro trecento/00);
b. in caso di ritardo nella messa a disposizione delle risorse per il servizio di consulenza di cui al precedente art. “Servizi di consulenza”, InfoCamere potrà applicare una penale per ogni giorno di ritardo pari a Euro 100,00 (Euro cento/00);
c. in caso di ritardo nella presa in carico, dopo la segnalazione di malfunzionamenti, rispetto ai tempi previsti dai livelli di servizio di cui al punto 3.5 del Capitolato Tecnico, InfoCamere potrà applicare le seguenti penali:
i. Euro 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni 15 minuti di ritardo rispetto alla segnalazione con severità 1;
ii. Euro 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni ora di ritardo rispetto alla segnalazione con severità 2;
iii. Euro 100,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto alla segnalazione con severità 3;
d. in caso di ritardo nella loro ultimazione. La penale risoluzione dell’incidente/malfunzionamento segnalato, rispetto ai tempi previsti dai livelli di servizio di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardopunto 3.5 del Capitolato Tecnico, InfoCamere potrà applicare le seguenti penali:
ai. Euro 50,00 (Euro cinquanta/00) nell’inizio degli interventi per ogni 45 minuti di manutenzione ritardo rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattopresa in carico di segnalazioni con severità 1;
bii. Euro 50,00 (Euro cinquanta/00) nella ripresa degli interventi per ogni ora di manutenzione a seguito di sospensione, ritardo rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattopresa in carico di segnalazioni con severità 2;
ciii. Euro 100,00 (Euro cinquanta/00) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora giorno di ritardoritardo rispetto alla presa in carico di segnalazioni con severità 3;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate2. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione Le parti si danno atto che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di InfoCamere di richiedere il risarcimento del maggior danno.
3. Le penali di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante cui al presente articolo verranno applicate mediante detrazioni corrispondenti all’importo dovuto da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato l’evento ed, eventualmente, sui pagamenti successivi. InfoCamere avrà, in ogni caso, la facoltà di detrarre gli importi dovuti a causa dei ritardititolo di penale da qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all’Appaltatore, nonché di rivalersi sulla cauzione dal medesimo prestata fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell’Appaltatore di provvedere alla reintegrazione della cauzione medesima.
4. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo Nel caso in cui l’importo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo applicate superi la suddetta percentuale (del 10%) trova applicazione % del corrispettivo totale contrattuale, InfoCamere si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo articolo art. “Risoluzione”.
5. L’applicazione delle penali non esonera in materia nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di risoluzione del singolo Contrattopagamento della medesima penale.
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Sources: Software Supply Agreement
Penali. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;:
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto.
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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione Del Verde
Penali. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione1. Qualora, per negligenza imputabile all’Appaltatore, non siano rispettati i singoli Contratti termini di appalto basati sull’Accordo Quadroespletamento della prestazione di erogazione del servizio e/o il servizio sia reso in misura inferiore a quanto pattuito e/o semplicemente difforme rispetto alle condizioni contrattuali o indicate dal DEC, viene applicata l'Ente Appaltante, tramite il DEC e la ratifica del RUP, commina all'Appaltatore una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) commisurata alla gravità della negligenza secondo l'elenco di seguito riportato:
a. per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La consegna del programma mensile si applica una penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto€ 150,00;
b) b. per ogni giorno di ritardo nella ripresa degli interventi consegna settimanale dei rapporti giornalieri di manutenzione a lavoro, di seguito descritto, si applica una penale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto€ 100,00;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: c. nel caso di ritardorilevata assenza arbitraria sul posto di lavoro, nell’avvio di interventi “urgenti”per come indicato nel programma mensile trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata da parte del singolo addetto si applica una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo€ 80,00;
b) mancanza d. nel caso di mancata disposizione in posizione visibile di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario e/o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare sua totale assenza si applica una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia € 50,00;
e. per ogni giorno di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superareritardo, per ciascuna tipologia d’intervento, sulle date stabilite dal cronoprogramma e/o da ogni singolo Contrattoordine di servizio, il 10 sia sull’inizio sia sulla fine dei lavori, si applica una penale da € 100,00 a € 300,00 in relazione all’entità dell’inosservanza;
f. per cento dell'importo del Contratto medesimoprestazioni insufficienti o carenti si applica una penale da € 50,00 a € 500,00 in relazione all’entità dell’inosservanza;
g. in particolare per le attività di pulizia, a integrazione di quanto previsto ai punti precedenti, è previsto per la mancata, incompleta, insufficiente o ritardata esecuzione, anche di un singolo intervento di pulizia, per ciascun edificio: • € 150,00 di penale per interventi a cadenza giornaliera o ogni due giorni; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia • € 200,00 di risoluzione del singolo Contrattopenale per interventi a cadenza settimanale; • € 300,00 di penale per interventi a cadenza quindicinale; • € 400,00 di penale per interventi a cadenza mensile; • € 600,00 di penale per interventi a cadenza trimestrale o quadrimestrale; • € 1.000,00 di penale per interventi a cadenza semestrale o annuale.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Nel caso di mancato rispetto Per eventuali ritardi, irregolarità o inadempienze nell’esecuzione dei Servizi, l’Amministrazione applica nei confronti dell’Appaltatore, su iniziativa del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzioneDEC, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità penali di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel Euro 1.000,00 in caso di mancato avvio dei Servizi presso le Foresterie alla decorrenza prevista (dalla rispettiva data di consegna dei locali); penale applicata per ogni giorno solare di ritardo, nell’avvio fino ad un massimo di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo7 gg. solari; oltre i 7 gg. solari l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del Contratto;
b) mancanza Euro 500,00 in caso di tesserino interruzione dei Servizi per cause imputabili all’Appaltatore; penale applicata per un massimo di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna due infrazioni rilevate nel corso di durata dell’Appalto; alla terza infrazione individuale riscontratal’Amministrazione può procedere alla risoluzione del Contratto;
c) mancanza Euro 250,00 in caso di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 ritardo rispetto al termine previsto per ciascuna mancanza riscontratal’implementazione delle modifiche al sistema informatico richieste dal DEC; penale applicata per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino ad un massimo di 10 gg. lavorativi; oltre i 10 gg. lavorativi l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del Contratto;
d) errata esecuzione Euro 250,00 in caso di interventi tecniciinfrazioni agli obblighi previsti per il personale addetto alle attività operative all’interno delle Foresterie (quali: euro 500,00 mancanza della divisa, mancata esposizione del cartellino di riconoscimento, comportamenti non consoni alla funzione svolta), penale applicata per ciascuna mancanza riscontrataogni infrazione, per un massimo di tre infrazioni rilevate nel corso di durata dell’Appalto; alla quarta infrazione l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del Contratto;
e) Euro 250,00 in caso di ritardo rispetto al termine previsto per la comunicazione dell’elenco del personale impiegato nella gestione della Foresterie e dei relativi aggiornamenti; penale applicata per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino ad un massimo di 10 gg. lavorativi; oltre i 10 giorni lavorativi l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del Contratto;
f) Euro 250,00 in caso di mancato o irregolare espletamento del servizio di pulizia periodica; penale applicata per ogni infrazione, per un massimo di tre infrazioni rilevate nel corso di durata dell’Appalto; alla quarta infrazione l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del Contratto,
g) Euro 250,00 in caso di ritardo rispetto ed inosservanza al termine previsto dall’Allegato A per l’esecuzione dei lavori di ripristino per danni imputabili direttamente o indirettamente all’Appaltatore, riscontrati nel corso delle norme verifiche dell’Amministrazione (v. Allegati); penale applicata per ogni infrazione, per un massimo di cui tre infrazioni rilevate nel corso di durata dell’Appalto; alla quarta infrazione l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del Contratto. Le suddette infrazioni sono accertate dal DEC, anche a seguito di segnalazioni degli utenti delle Foresterie, o con controlli a campione. Il DEC può procedere all’applicazione diretta e senza preventiva diffida delle suddette penali, ogni volta che ne ricorrano gli estremi, con semplice comunicazione al "DUVRI CS tramite fax o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazionemail. Inoltre, ripetibile per violazioni reiteratenel caso riscontri irregolarità o disfunzioni non esplicitamente previste fra quelle sopra elencate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano ma tali da comportare una inficiare l’efficienza dei Servizi e/o il buon andamento dell’Appalto, oppure a seguito di specifici reclami scritti da parte degli utenti, il DEC può richiedere al CS, con diffida ad adempiere inviata tramite fax o mail, l’adozione degli opportuni correttivi entro un termine congruo, purché la richiesta non contrasti con le disposizioni del Capitolato e/o con la normativa vigente. Decorso il suddetto termine senza che il CS abbia provveduto, il DEC può applicare nei confronti dell’Appaltatore la penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, Euro 500,00 per ogni singolo ulteriore giorno solare di ritardo nell’adempimento, fino ad un massimo di 10 gg. ▇▇▇▇▇▇, oltre i quali l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il Contratto. Le somme dovute per eventuali penalità dovranno essere decurtate dagli importi delle fatture relative ai corrispettivi contrattuali. A fronte della mancata ricezione delle fatture così decurtate da parte dell’Appaltatore, l’Amministrazione può rivalersi sulla cauzione definitiva, limitandosi a comunicarlo al CS, senza necessità di preventiva diffida. In tal caso la cauzione deve essere reintegrata dall’Appaltatore entro e non oltre il termine di 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%dieci) trova applicazione giorni solari, a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della cauzione, entro il successivo articolo in materia termine prescritto, è causa di risoluzione del singolo Contratto. L’applicazione delle penali non esonera l’Appaltatore dall’adempimento degli obblighi che hanno dato luogo alla sanzione, né esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere dall’Appaltatore il risarcimento degli eventuali danni subiti in conseguenza dei ritardi o degli inadempimenti. Le penali sono applicate entro il limite massimo del 10% dell’importo contrattuale. Qualora sia superato il suddetto limite massimo, l'Amministrazione, su segnalazione del DEC, ha facoltà di risolvere il Contratto. Non si applicano le penali nel caso di ritardi dovuti a cause di forza maggiore, per la quale si intende qualunque evento eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo dell’Appaltatore, che quest’ultimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal Capitolato.
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Sources: Appalto Per Il Servizio Di Supporto Alla Gestione Delle Foresterie Universitarie
Penali. Nel 1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di inadempimento di cui al Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le corrispondenti penali ivi prescritte e di seguito riportate: - in caso di mancato rispetto ritardato inizio o di interruzione del termine indicato per l’esecuzione degli interventi servizio di manutenzioneraccolta, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata AMA potrà applicare una penale pari a €.250,00 di € 50,00 (euro duecentocinquanta/00cinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo lavorativo di ritardo nella loro ultimazione. La penale e/o di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche interruzione moltiplicato per ogni punto oggetto di richiesta di prelievo; - in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi errata compilazione di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto formulario o altro documento previsto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienzetrasporto degli oli vegetali esausti acquistati, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà potrà essere applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 € 50,00 (cinquanta/00) per ogni successiva ora errore materiale riscontrato; - in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., anche per quanto connesso al coordinamento operativo delle attività o al mancato utilizzo del DPI prescritto, AMA potrà applicare una penale di € 1.000,00 (mille/00) per ogni violazione accertata; - in caso di ritardata trasmissione delle movimentazioni mensili ed in caso di ritardo nella rendicontazione dei dati richiesti con la tempistica prevista e riepilogata all'art. 13 del Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare una penale di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo;; - in caso di mancata manutenzione ordinaria e straordinaria o di integrale sostituzione di mezzi inidonei, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione, AMA potrà applicare una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo successivo ai 10 (dieci); contenzioso; - in caso di mancata comunicazione sostituzione impianti, AMA potrà applicare una penale di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni mancata comunicazione; - in caso di mancata pulizia del contenitore e dell'area in fase di sversamento, AMA potrà applicare una penale di € 100,00 (cento/00) per mancata pulizia.
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza 2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle norme penali di cui al "DUVRI o piano presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA all'Acquirente; a fronte delle menzionate contestazioni, l'Acquirente dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ripetibile per violazioni reiterateovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte saranno applicate all'Acquirente le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penalecome sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. L'importo complessivo AMA potrà integrare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali irrogate non può superare di cui al presente articolo al corrispettivo dovuto all'Acquirente ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione pagamento delle penali di cui al presente articolo non pregiudica esonera in nessun caso l'Acquirente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo stimato, di cui al precedente art. 2 comma 3, alla misura di stima pari a 300 t , potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardidel maggior danno.
6. Per quanto riguarda i singoli ContrattiL'Acquirente prende atto che, varrà lo stesso principioin ogni caso, pertanto l'importo complessivo l'applicazione delle penali irrogate previste dal presente articolo non può superare, per ogni singolo Contratto, preclude il 10 per cento dell'importo diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto13.
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Penali. Nel caso di L’inosservanza ed il mancato rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, ovvero al verificarsi di abusi o deficienza nell’espletamento del termine servizio, l’Azienda si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali per ogni accertamento:
a) per ogni giorno di ritardo nell’installazione delle macchine ai sensi dell’art. 8, verrà applicata una penale di € 100,00 ( cento/00);
b) per fornitura di prodotti di qualità difforme a quelle previste dall’ articolo 5 verrà applicata una penale di € 100,00 (cento/00);
c) esaurimento nei distributori automatici di una qualunque tipologia di prodotto protratta per oltre 6 ore dalla segnalazione, o minor tempo indicato in sede di offerta, penale di € 50 per l’esecuzione degli interventi singolo distributore e prodotto per ogni ora o frazione di manutenzioneora lavorativa di ritardo nel rifornimento;
d) per mancata corrispondenza tra i prodotti offerti e concordati con AMA e quelli inseriti nei distributori, penale di € 20 per i singoli Contratti singolo distributore e prodotto per ogni giorno o frazione di appalto basati sull’Accordo Quadrogiorno lavorativo di presenza;
e) per quantità e/o grammature dei prodotti di consumo non corrispondenti a quanto richiesto all'art. 5 o offerto in sede di gara, viene penale di € 200,00per prezzi praticati da quelli che saranno concordemente fissati in sede di trattativa per l’affidamento, verrà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni evento riscontrato;
f) per mancato rispetto dei termini di richiesta d’intervento di cui all’art. 10 per assistenza e manutenzione o offerti in sede di gara, sarà applicata una penale pari a €.250,00 € 30,00 (euro duecentocinquanta/00trenta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
bg) mancanza mancata effettuazione delle prescritte attività di tesserino pulizia e igienizzazione dei distributori automatici, penale di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o € 250,00.= per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrataogni inosservanza;
ch) mancanza utilizzo di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 tecnologia LED per ciascuna mancanza riscontratal'illuminazione interna dei distributori automatici, penale di € 100.= per ogni distributore e per ogni inosservanza;
di) errata esecuzione ritardo nell'asporto a fine contratto, delle apparecchiature e degli eventuali ripristini rispetto al termine di interventi tecnici: euro 500,00 5 giorni lavorativi dalla scadenza o nell'eventuale maggior termine concordato con l’AMA, penale di € 200,00 per ciascuna mancanza riscontrataogni giorno di ritardo;
j) ▇▇▇▇▇▇▇ nel ritiro degli strumenti elettronici di pagamento e conseguente restituzione della cauzione rispetto al termine di 15 gg. lavorativi, penale di € 100 per ogni giorno di ritardo. L’unica formalità richiesta per l’irrogazione delle penalità è la contestazione dell’infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite fax o e-mail) mancato rispetto ed inosservanza delle norme e l’assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Si procederà al recupero della penalità da parte del Concedente mediante ritenuta diretta sulla cauzione definitiva, che dovrà di volta in volta essere reintegrata in modo tale da costituire l’ammontare previsto, pari al 10% dell'importo dell'appalto o importo superiore determinato con le modalità di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrateall'art. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione14. L'applicazione delle penali della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al presente articolo non pregiudica il risarcimento di Concedente per le eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattoviolazioni contrattuali verificatesi.
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Sources: Concession Agreement
Penali. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione La consegna e l’installazione completa degli interventi di manutenzionearredi, per dovrà essere effettuata dalla Ditta aggiudicataria, entro 60 giorni dalla data dell’aggiudicazione dell’AS e, comunque, entro 45 giorni naturali consecutivi dalla data dell’ordine, presso i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari locali che verranno indicati con l’invio dell’ordine stesso. Si ricorda che saranno a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardocarico della Ditta:
a) nell’inizio degli interventi le spese di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattoimballo, trasporto, facchinaggio;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattola posa in opera;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento ritiro di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità tutti gli imballaggi compresi gli oneri di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontratasmaltimento in discarica autorizzata;
d) errata esecuzione la pulizia completa dei locali interessati dalla fornitura e delle parti comuni. La ditta aggiudicatrice dovrà provvedere, altresì, alla predisposizione dei luoghi di interventi tecnici: euro 500,00 intervento compresa la protezione di parti che potrebbero danneggiarsi per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ o inserimento degli imballaggi in loco. Dovrà provvedere all’assistenza muraria, qualora necessaria, elettrica ed inosservanza delle norme impiantistica, nonché alla predisposizione di cui al "DUVRI o piano eventuali parti di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazionefissaggio per la corretta installazione degli arredi. L’Azienda USL si riserverà, ripetibile per violazioni reiteratecomunque, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare addebitare eventuali maggiori oneri per danni causati a pareti, controsoffitti, pavimenti, rivestimenti e, in genere, interventi di ripristino per inadempienza o imperizia dovute alla A.S.L. le mancanze riscontrateditta aggiudicatrice. Tutte le penali In caso di tardata consegna ed installazione degli arredi, saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superareapplicate, per ogni singolo Contrattogiorno trascorso (feriale e/o festivo), le seguenti penali: • euro 100,00 dal secondo al 5 giorno dalla scadenza di cui sopra; • euro 200,00 dal quinto giorno in avanti. Decorsi, inutilmente, 20 giorni dal termine fissato per il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale completamento della consegna (10%e relativa installazione) trova applicazione il successivo articolo in materia di cui sopra, si procederà alla risoluzione del singolo Contrattocontratto in essere senza che la ditta fornitrice possa avanzare pretesa alcuna. L’Azienda USL si riserva, comunque, la possibilità di addebitare gli oneri derivanti dai danni conseguenti a tale ritardo.
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Sources: Accordo Quadro
Penali. Nel 1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di mancato inadempimento di cui al Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le corrispondenti penali ivi prescritte e di seguito riportate: - penali per indisponibilità (calcolate entrambe mensilmente - puntuale e media - con l'applicazione di quella che risulta di importo maggiore):
a) penali per indisponibilità puntuale per cantiere: per ogni veicolo indisponibile rispetto al numero massimo di veicoli indisponibili ammessi dalla disponibilità puntuale del termine indicato cantiere, ovvero rispetto all'offerta migliorativa, verrà applicata giornalmente una penale pari ad € 10,00 (dieci/00) per l’esecuzione degli ogni punto percentuale di indisponibilità riscontrata;
b) penali per indisponibilità media per veicolo: per ogni punto percentuale di disponibilità sotto la disponibilità media mensile richiesta, ovvero rispetto all'offerta migliorativa, verrà applicata una penale, su base mensile, di € 10,00 (dieci/00) moltiplicato per il numero di veicoli del cantiere; - penali per ritardi su manutenzioni straordinarie/interventi a chiamata: per ogni giorno di manutenzioneritardo nella riconsegna dei veicoli in manutenzione straordinaria, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene verrà applicata una penale pari di € 50,00 (cinquanta/00); - penali per ritardi su interventi su strada: per ogni ora di ritardo nell'intervento di riparazione/rimozione dei veicoli su strada, verrà applicata una penale di 10,00 (dieci/00) €/h; - penali per mancata manutenzione preventiva/ispettiva: per ogni veicolo per cui non è stata rispettata la manutenzione preventiva/ispettiva, su base mensile, verrà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00); - penali per mancata consegna documentazione manutentiva: - per ogni mancato invio della documentazione relativa alle manutenzioni ispettive/programmate o anche straordinarie, ovvero di tutta la documentazione di cui al Capitolato Tecnico, verrà applicata una penale di € 100,00 (cento/00) al giorno per ogni mancato invio ad iniziare dal giorno successivo a €.250,00 quello di sollecito; - per ogni veicolo reso disponibile prima di essere riparato correttamente o prima di essere riconsegnato presso il deposito di appartenenza, verrà applicata una penale di € 150,00 (euro duecentocinquanta/00centocinquanta/00). Se tale stato permane per più di un giorno, verrà applicata una penale ulteriore di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazionesuccessivo.
2. La penale Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di ritardo:
a5 (cinque) nell’inizio degli interventi giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensioneAMA, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) ovvero non siano presentate nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienzetermine dianzi previsto, saranno invece applicate al Fornitore le relative penalità di seguito penali come sopra indicate:.
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza 3. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle norme penali di cui al "DUVRI o piano presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori cui alle premesse e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di risoluzionediffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. L'applicazione La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non pregiudica esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. AMA provvederà a dare comunicazione all'ANAC, ai fini dell'iscrizione del Fornitore nel Casellario Informatico di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all'1% (uno per cento) dell'importo del contratto.
6. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 2, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardidel maggior danno.
7. Per quanto riguarda i singoli ContrattiIl Fornitore prende atto, varrà lo stesso principioin ogni caso, pertanto l'importo complessivo che l'applicazione delle penali irrogate previste dal presente articolo non può superare, per ogni singolo Contratto, preclude il 10 per cento dell'importo diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere di diritto il Contratto ai sensi del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto13.
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Sources: Servizio Di Manutenzione
Penali. Nel l’Appaltatore in caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi inadempienza e/o ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, è tenuto al pagamento di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari pecuniaria. Le penalità e le maggiori spese eseguite dalla VUS in danno dell’Appaltatore saranno prelevate dai crediti contrattuali maturati dall’Appaltatore, e ove mancasse il credito, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva. l’Appaltatore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a €.250,00 ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi, verranno contestati alla Appaltatore per iscritto dalla VUS. l’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla VUS nel termine massimo di 5 (euro duecentocinquanta/00cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio della VUS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali sopra indicate. Le penali contrattuali, fermo restando il risarcimento del maggior danno, sono così stabilite:
1) mancato avviamento del servizio di recupero crediti entro 15 giorni dalla ricezione dell’affidamento (art. 17 – fase 2) – recupero stragiudiziale) si applica una penale di € 100,00 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b2) mancanza per ritardata consegna (oltre il giorno dieci di tesserino ogni mese) o consegna di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o documentazione incompleta inerente la reportistica bimestrale delle attività svolte (art. 17 – fase 4) Reportistica) si applica una penale pari ad € 100 per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrataogni giorno di ritardo;
c3) mancanza per ogni nota d’esito non prodotta o incompleta (art. 17 – fase 4 Reportisitica – relazione di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
dinesigibilità del credito ) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare si applica una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, pari ad € 30 per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto.pratica non rendicontata;
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Sources: Accordo Quadro
Penali. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzionerestauro, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione restauro rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattodei Lavori;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione restauro a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattodei Lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto dei Lavori per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto.
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Penali. Nel caso L’Appaltatore, nell’esecuzione del servizio, ha l’obbligo di mancato rispetto uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari e alle norme del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazionepresente capitolato. La penale In difetto si applicheranno le procedure di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione presente articolo. Qualora nell’esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso servizio si verifichino inadempienze verranno applicate le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiteratepenalità, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante risoluzione del contratto nei casi previsti dall’articolo seguente: • nel caso in cui si dovessero verificare disagi di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano ogni tipo che possano portare a reclami da parte dell’utenza, tali da comportare provocare un’inevitabile lesione dell’immagine e della capacità di organizzazione della struttura comunale si applicherà una penale di importo superiore Euro 500,00; • negligenza constatata degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per gli utenti dei servizi, Euro 500,00; • comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, Euro 300,00 per ogni singolo evento. Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte potrà portare alla predetta percentualesostituzione del personale interessato; • mancata apertura o ritardo nella apertura degli sportelli al pubblico, trova applicazione il successivo articolo per cause non imputabili a forza maggiore, Euro 250,00; • mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in materia conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio, Euro 250,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di risoluzionemancata sostituzione; • impiego di personale con professionalità inferiore a quanto previsto dal presente capitolato, Euro 200,00; • mancata presentazione della documentazione prevista dal capitolato (nominativi operatori, verifiche attività svolte ecc.) alla scadenza fissata e/o concordata, Euro 300 per ogni documento non presentato; • mancato rispetto delle modalità di svolgimento proposte nell’offerta tecnica, Euro 300,00; • altre inadempienze, disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili all’impresa riferibili agli obblighi di cui agli artt. 4.1 e 4.2, non precedentemente dettagliati, da Euro 100 a Euro 500,00 in rapporto alla gravità dell’inadempienza ad insindacabile giudizio del Committente. L'applicazione delle penali penalità verrà preceduta da contestazione scritta da parte del Committente alla quale l’Appaltatore avrà la facoltà di cui presentare le sue controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione; le penalità applicate saranno detratte sulla fatturazione del mese successivo o dalla fideiussione prestata a garanzia dell’appaltatore medesimo. Il pagamento della penale non esonera l'Appaltatore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al presente articolo non pregiudica Committente e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. In caso di inadempienze reiterate il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli ContrattiCommittente può, varrà lo stesso principioinoltre, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo ordinare all’Appaltatore l’immediata interruzione del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattoservizio.
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Sources: Appalto
Penali. Nel caso 1. Ove si verifichino inadempienze da parte dell’Aggiudicatario nell’esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Capitolato, si procederà all’applicazione delle seguenti penali la cui entità è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze stesse: - 50,00 (dieci/00) € per il mancato recapito di ogni singola raccomandata non giustificato; - 25,00 (cinque/00) € per il mancato rispetto recapito di ogni singola lettera di posta non giustificato; - 50,00 (cinque/00) € per ogni errata tracciatura di consegna; - riduzione del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione10% della tariffa offerta, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nel recapito di una singola raccomandata o di una lettera di posta ordinaria; - 100,00 (cento/00) € per ogni giorno di ritardo nella loro ultimazioneconsegna di file, report, liste informatiche o condivisione di dati (compresa la pubblicazione su piattaforma Web); - 100,00 (cento/00) € per ogni giorno di ritardo nella consegna degli scarti di recapito, inesitati, non ritirati e cartoline AR; - 100,00 (cento/00) € per ogni decimo di punto percentuale inferiore al 95,0% (obiettivo minimo); - 500,00 (cinquecento/00) € per ciascuna prestazione non effettuata regolarmente; - 500,00 (cinquecento/00) € per ciascuna richiesta danni per la quale risulta accertata dalla committente la responsabilità dell’appaltatore per i danni arrecati o reclamati dai terzi. In caso di danni arrecati dall’appaltatore in misura superiore a € 500,00 ad Etra S.p.A. e/o richiesti ad Etra S.p.A. in qualità di committente, la penalità verrà commisurata – fino a cinque volte la misura della penalità – al danno effettivamente arrecato e/o alla somma effettivamente liquidata e corrisposta a terzi a titolo di risarcimento danni/indennizzo; - 500,00 (cinquecento/00) € per ogni prestazione resa da personale privo dei requisiti richiesti o non in regola con le disposizioni di legge (fatte salve le denunce e le sanzioni di legge a carico dell’appaltatore) - 1.000,00 (mille/00) € per ogni inosservanza delle norme sulla sicurezza dei lavoratori, obblighi assicurativi e previdenziali.
2. La penale rilevazione degli indadempimenti può avvenire, da parte di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardoEtra S.p.A., a titolo esemplicaficativo e non limitativo:
a) nell’inizio degli interventi nell’ambito delle attività di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattoverifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell’appalto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensioneverifiche specifiche, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattocondotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto a seguito di reclami circostanziati e/o richiesta di risarcimento danni formulati per il rifacimento iscritto alla committente.
3. La contestazione dell’inadempimento è comunicata tramite fax, e-mail certificata o lettera raccomandata con avviso di interventi ricevimento: l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non accettabilioltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla comunicazione della contestazione inviata da Etra S.p.A;
4. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel In caso di ritardomancata presentazione, nell’avvio accoglimento delle controdeduzioni o mancata presa in carico diretta da parte dell’Appaltatore delle richieste di risarcimento danni derivate da attività svolte o riconducibili agli interventi “urgenti”(lavori/servizi/forniture) dell’appaltatore, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardoEtra S.p.A. procederà all’applicazione delle penali sopra individuate;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario 5. La richiesta e/o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del il pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica esonera in nessun caso l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente;
6. Qualora le penali applicate superino il 10% dell’importo contrattuale il contratto sarà dichiarato risolto dall’organo competente ex art. 1456 c.c.;
7. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per Etra S.p.A., di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all’Appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati in caso di inadempimenti alle prestazioni contrattuali e/o dalla risoluzione del contratto;
8. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, Etra S.p.A., può rivalersi, mediante trattenuta diretta sugli eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratticrediti dell’Appaltatore maturati in relazione ai lavori/servizi/forniture oggetto di contratto, varrà lo stesso principiooppure, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superarein alternativa sulla cauzione definitiva che dovrà, per ogni singolo Contrattoin tal caso, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi essere immediatamente reintegrato nell’ammontare originario previsto, pena la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattocontratto.
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Sources: Service Agreement
Penali. Nel caso L’affidatario è soggetto a penalità quando ritardi l’ultimazione della prestazione di mancato fornitura e messa in funzione rispetto del al termine indicato in sede di offerta. Per il ritardato adempimento delle suddette obbligazioni, la penale da applicare è stabilita nella misura giornaliera del 1 per l’esecuzione degli interventi mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. E’ altresì prevista, l’applicazione di manutenzioneuna penale, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (500,00 euro duecentocinquanta/00) pro die, qualora l’appaltatore: • non ottemperi, od ottemperi con ritardo, agli obblighi derivanti dalla prestazione di manutenzione dei sistemi forniti, decorrenti dalla data del collaudo positivo; • non adempia, o adempia con ritardo, all’obbligo di ritiro dei prodotti che al collaudo sono risultati difettosi; • non provveda, entro le tempistiche dichiarate in offerta, alla risoluzione dei guasti ed alla sostituzione delle parti non funzionanti; Nel corso del periodo di decorrenza del service, l’AUSL si riserva la facoltà di applicare una penale, pari a 500,00 euro pro die, qualora si verifichino nell’anno solare oltre 7 giorni di fermo macchina. Viene considerato un giorno di fermo macchina, un intervallo di fermo pari a 12 ore lavorative a partire dall’effettuazione dell’intervento tecnico senza risoluzione del guasto o del malfunzionamento. Sarà altresì addebitata una penale, pari a 500,00 euro pro die, qualora l’aggiudicatario non intervenga in loco per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio l’effettuazione degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata correttiva entro le tempistiche dichiarate in offerta e comunque entro e non oltre le 12 ore lavorative dalla chiamata. Le penalità decorreranno dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi momento in cui si è concretata l’inadempienza, vale a dire scaduto il termine entro il quale dovevano essere operate le manutenzioni e ripristinata l’efficienza della macchina. Si intende fatto salvo il diritto dell’Azienda di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato. L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’affidatario, ovvero, nell’ipotesi in cui questo ultimo non vanti crediti sufficienti a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo compensare l’ammontare delle penali irrogate non può superarenei suoi confronti, per ogni singolo Contrattoqueste verranno addebitate sulla cauzione. In tal caso, l’integrazione dell’importo della cauzione dovrà avvenire entro il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia termine di risoluzione del singolo Contratto15 giorni dalla richiesta.
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Sources: Capitolato Speciale D’oneri
Penali. 1. L’inadempimento degli obblighi posti a carico dell’Appaltatore rispetto alle forniture/servizi di cui in oggetto e ai tempi di consegna, nonché il per il mancato rispetto delle clausole su parità di genere comporta l’applicazione di penali ai sensi degli articoli 1382 e seguenti del codice civile.
2. La suddetta penale viene disciplinata come segue: • la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno; • l'inadempimento sussiste quanto l’Appaltatore non esegue esattamente, in tutto o in parte, le obbligazioni assunte; l’inadempimento è tale anche se non assume il carattere della definitività; • rimane comunque risarcibile, indipendentemente ed autonomamente rispetto alla penale come sopra convenuta, il danno ulteriore causato da dolo o colpa grave del soggetto obbligato; • presupposto per l'applicazione della penale è l'imputabilità dell'inadempimento al debitore, rimanendo esclusa la sua applicazione laddove l'inadempimento derivi da impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore; • per inadempimento, ai fini dell'applicazione della presente penale, si intende sia l'inadempimento definitivo, che l'adempimento ritardato o inesatto; precisato peraltro che, nel primo caso, il creditore non può chiedere contemporaneamente l'adempimento e la penale; • in caso di ritardo, la penale è quantificata ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale]; l'accettazione della prestazione tardiva non fa venir meno il diritto alla penale; • in caso di inesattezza dell'adempimento, la penale è comunque dovuta nella misura come sopra fissata, salva diversa valutazione da effettuarsi d'accordo tra le parti o, in mancanza, l'eventuale riduzione ai sensi dell'articolo 1384 del codice civile; • la penale è dovuta, a seguito del verificarsi degli eventi sopra descritti, anche in difetto di formale costituzione in mora del debitore; • a seguito del verificarsi dell'inadempimento come sopra descritto la penale è immediatamente esigibile
3. L'obbligazione dell'Appaltatore dovrà essere adempiuta entro almeno 2 (due) mesi anticipati dalla data conclusione attività indicata sulla piattaforma padigitale 2026 (ad oggi entro il 27/01/2025) qualificandosi tale data come termine essenziale nell'interesse della stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 del codice civile.
4. A tal proposito, le parti convengono che: • la stazione appaltante che voglia evitare la risoluzione di diritto del Contratto, e quindi esigere l'adempimento nonostante la scadenza del termine, ha l'onere di darne comunicazione a mezzo posta elettronica certificata entro quindici giorni dalla scadenza stessa; • in tale lasso di tempo di quindici giorni, l'Appaltatore non potrà adempiere all'obbligazione; • in difetto di tale comunicazione, decorso inutilmente il termine essenziale e l'ulteriore termine di quindici giorni come sopra pattuito, il Contratto si intenderà risolto di diritto, senza necessità della dichiarazione di cui all'articolo 1456 del codice civile, ed a prescindere da ogni valutazione - già preventivamente effettuata dalle parti con il presente atto - in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, che potrà anche non essere imputabile all'Appaltatore; • rimangono ferme le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile al debitore, e quindi il risarcimento del danno, ai sensi di legge; • una volta verificatasi la risoluzione di diritto, la stazione appaltante non potrà più rinunciarvi unilateralmente.
5. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato violazione degli obblighi previsti dagli artt 16 e 18 (obblighi specifici per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, il PNRR applicabile in base alla dichiarazione resa dall’Appaltatore sulla dimensione aziendale > 15 < 50 - penalità per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale l’inadempimento agli obblighi di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche 3, 3 bis ovvero al comma 4 dell’art. 47 d.l. 77/2021 convertito con modificazioni in caso di ritardolegge 108/2021) si applicano le seguenti disposizioni:
a) nell’inizio degli interventi a. per ogni giorno solare di manutenzione ritardo rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione all’obbligo di consegna al Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto;
b) nella ripresa , della relazione relativa all’assolvimento degli interventi obblighi di manutenzione cui alla Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a seguito proprio carico nel triennio antecedente la data di sospensionescadenza di presentazione delle offerte da trasmette entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione come previsto dall’art. 47 comma 6 del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiestaDL 77/2021, sarà applicata una penale di euro 200,00 pari all’1 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 mille del valore del Contratto stipulato fino alla consegna della relazione;
b. per ogni successiva ora giorno solare di ritardoritardo rispetto all’obbligo di consegna al Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, da trasmettere altresì alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, come previsto dall’art. 47 comma 6 del DL 77/2021, sarà applicata una penale pari all’1 per mille del valore del Contratto stipulato fino alla consegna della relazione;
b) mancanza c. per ogni giorno solare di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o ritardo rispetto al termine stabilito per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà consegna della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali reportistica di cui al presente articolo il Committente applicherà una penale pari all’1 per mille del valore del Contratto stipulato fino alla trasmissione della reportistica.
d. in caso di mancato rispetto della quota minima del 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, è prevista l’applicazione di una penale pari all’1 per mille (in lettere uno per mille) dell’importo contrattuale per ogni punto percentuale non pregiudica il risarcimento rispettato.
6. In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 47, comma 9, del D.L. 77/2021, l’Amministrazione provvederà alla pubblicazione sul profilo di eventuali danni committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. 36/2023, e contestualmente alla comunicazione ai Ministri o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superareautorità delegati per le pari opportunità e la famiglia, per ogni singolo Contrattole politiche giovanili e il servizio civile universale, il 10 per cento dell'importo le politiche in favore della disabilità, dei rapporti e delle relazioni di cui all’art. 47, commi 2, 3 e 3-bis del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo D.L. 77/2021.
7. Ai sensi dell’art. 47 comma 9 del D.L.77/2021 i rapporti e le relazioni di cui ai commi 2,3 e 3 bis del medesimo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto47 saranno altresì pubblicati sul profilo Amministrazione Trasparente dell’Ente.
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Sources: Capitolato Tecnico
Penali. La Committenza effettuerà verifiche finalizzate a monitorare/controllare gli SLA previsti al paragrafo precedente ed in generale le modalità di fornitura dei servizi. Qualora venissero riscontrate inadempienze rispetto al valore degli indicatori e dei livelli di servizio richiesto, la Committenza, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, potrà richiedere l’applicazione delle penali. Per quanto riguarda il servizio di assistenza la ditta aggiudicataria sarà soggetta al pagamento di penalità come segue: - Grave Malfunzionamento: il sistema è indisponibile o funzionalità critica indisponibile: 100 euro per ogni ora di ritardo nella risoluzione - Malfunzionamento: Il sistema è parzialmente indisponibile in funzionalità non critiche: 300 euro per ogni giorno di ritardo nella risoluzione - Altri casi: 100 euro per ogni giorno di ritardo nella risoluzione La ditta aggiudicataria sarà inoltre soggetta al pagamento di penalità in caso di inadempimenti contrattuali come dettagliato qui di seguito: - Recidiva del malfunzionamento o chiusura dei ticket in mancanza di riscontro positivo: penali di 1.500 Euro per i gravi malfunzionamenti, 1.000 Euro per i malfunzionamenti e 500 Euro per le non conformità come classificate in tabella. - Mancato rilascio di tutte le funzionalità richieste dei moduli applicativi oggetto dell'appalto o mancata realizzazione delle integrazioni prima dell'avvio in produzione: i collaudi ed i SAL correlati, vincolanti per la fatturazione, non saranno approvati fino a completamento delle attività. - Mancato rispetto delle scadenze del piano esecutivo validato: 100 euro per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle milestone di avviamento in produzione dichiarate per i singoli moduli. La penale giornaliera è progressivamente raddoppiata per ciascun mese di ritardo successivo (100 euro/die entro i primi 30 gg, 200 euro/die da 31 a 60 giorni, 400 euro/die da 61 a 90,...). - Mancato adeguamento a quanto prescritto relativamente alla manutenzione adeguativa: verrà richiesta la compensazione delle eventuali perdite economiche causate da ritardi o mancati adeguamenti relativi a normative cogenti. Nei casi in cui non sia quantificabile una perdita economica le penali saranno pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo. - Ritardo nella manutenzione evolutiva: ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche di consegna dichiarate verrà decurtato dalle giornate/uomo di attività concordate in precedenza con il fornitore, nei casi in cui le giornate/uomo richieste per lo sviluppo siano superiori a 10. - Mancato aggiornamento della documentazione dei processi di sviluppo e manutenzione: il mancato aggiornamento preclude il collaudo dei moduli relativi. Successivamente al collaudo è prevista una penale pari a 500 euro per ogni carenza formalmente contestata. - Al fine di rendere il più efficace possibile l’avvicendamento contrattuale al termine del periodo di fornitura, la ditta aggiudicataria dovrà garantire la reversibilità completa dei dati e la documentazione tecnica necessaria alla loro trasferibilità al periodo successivo di fornitura entro due mesi dall’aggiudicazione ad altro fornitore. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi incompleto trasferimento dei dati o di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene inadeguatezza della documentazione prodotta sarà applicata una penale pari a €.250,00 (100 euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo solare di ritardo nella loro ultimazioneritardo. L’applicazione delle penali avverrà in modo automatico, previa comunicazione formale, attraverso l’incameramento del deposito cauzionale e/o attraverso l’emissione da parte dell’ufficio amministrativo competente dell’ Azienda Sanitaria, di una nota d’addebito, ai sensi dell’art.15, comma 1, D.P.R. 633/72. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo ditta prende atto che l’applicazione delle penali irrogate previste dal presente articolo non può superare preclude il diritto dell’ Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danno. Ai sensi dell’art. 113 bis comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., l’entità delle penali legate al ritardo dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali non possono comunque superare, complessivamente il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione valore del singolo Contrattocontratto.
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Sources: Capitolato Speciale
Penali. Nel 1. L’Impresa riconosce all’Istituto, ferma restando la possibilità di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, il diritto di applicare le penalità di seguito indicate: - nel caso di mancato rispetto del termine - indicato sul Capitolato o quello migliorativo indicato dall’Impresa nella propria Offerta tecnica - per l’avvio del portale web dedicato: euro 300,00 (trecento euro) per ogni giorno di ritardo; - nel caso di mancata disponibilità del portale per un tempo superiore a quello indicato sul Capitolato: euro 300,00 (trecento euro) per ogni giorno nel quale si è verificata l’inadempienza; - nel caso di mancata disponibilità del servizio di helpdesk nelle ore e giorni indicati sul Capitolato o quelli migliorativi indicati dall’Impresa nella propria Offerta tecnica: euro 300,00 (trecento euro) per ogni giorno nel quale si è verificata l’inadempienza; - nel caso di mancato rispetto della tempistica relativa al flusso amministrativo- contabile - indicata sul Capitolato o quella migliorativa indicata dall’Impresa nella propria Offerta tecnica - euro 1.000,00 (mille euro) per ogni mese in quale si sono verificate inadempienze; - nel caso di mancato rispetto del termine - indicato sul Capitolato o quello migliorativo indicato dall’Impresa nella propria Offerta tecnica - per l’erogazione dei servizi ex art. 100 TUIR acquistati da dipendenti: euro 100,00 (cento euro) per ogni giorno di ritardo e per ciascuna inadempienza; - nel caso di mancato rispetto del termine - indicato sul Capitolato o quello migliorativo indicato dall’Impresa nella propria Offerta tecnica, in relazione alle tempistiche di riscontro alle richieste di preventivo nell’area viaggi e vacanze: euro 100,00 (cento euro) per ogni giorno di ritardo e per ciascuna inadempienza; - nel caso di mancata evasione delle richieste di assistenza da parte della struttura di help-desk oltre i termini - indicati sul Capitolato o quelli migliorativi indicati dall’Impresa nella propria Offerta tecnica: euro 100,00 (cento euro) per ogni giorno di ritardo e per ciascuna inadempienza; - nel caso di mancato rispetto del termine indicato dall’Impresa nella propria Offerta tecnica per l’esecuzione degli interventi l’inserimento, nell’ambito del network di manutenzionefornitori di servizi ex art. 100 TUIR, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 nuovi fornitori richiesti dall’Istituto: euro 100,00 (euro duecentocinquanta/00cento euro) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale ritardo; - fino a euro 5.000,00 (cinquemila euro) qualora in occasione della verifica annuale della rete di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche fornitori, non fosse verificata la sostanziale invarianza della rete stessa; - fino a euro 15.000,00 (quindicimila euro) in caso di ritardo:
a) nell’inizio violazione degli interventi obblighi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento segretezza e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme riservatezza di cui al "DUVRI all’art. 6 del presente Contratto.
2. Per procedere all’applicazione delle penali, l’Istituto notificherà all’Impresa, mediante PEC, entro 10 (dieci) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di accertamento dell’inadempienza, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati.
3. L'Istituto potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali previste dal presente articolo con quanto dovuto a qualsiasi titolo all’Impresa ovvero avvalersi della cauzione o piano di sicurezza" consegnato altre eventuali garanzie rilasciate dall’Impresa stessa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera l’Impresa dal corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente.
5. L’Istituto potrà applicare all’Impresa penali sino alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazioneconcorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva oltre tale limite ha la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione dichiarare risolto di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare diritto il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto.
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Penali. Nel Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Committente di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio, il Committente si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte: - ritardo nell’avvio del servizio: euro 250,00 per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali il Committente avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.; - a seguito di visita periodica con verbale negativo e conseguente divieto di uso dell’impianto: euro 250,00 per ogni giorno in cui permane il divieto all’uso e fino al momento dell’ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento. Tale penale non verrà applicata nel caso in cui il divieto all’uso dell’impianto sia dipeso dalla non esecuzione di mancato lavori non di competenza dell’Appaltatore, non ancora autorizzati dal Committente pur essendo in possesso di relativa segnalazione e/o offerta dello stesso manutentore; - ritardo nei tempi di intervento rispetto del termine indicato ai termini massimi di cui al precedente art. 7.2.1, lett. a): euro 60,00 per l’esecuzione degli interventi ogni ora, o frazione di manutenzioneora superiore ai 20 minuti, di ritardo; - ritardo nei tempi di intervento rispetto ai termini massimi di cui al precedente art. 7.2.1, lett. b): euro 60,00 per i singoli Contratti la prima ora di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata ritardo; euro 120,00 per ogni ora o frazione di ora successiva alla prima; - danni arrecati dal personale impiegato dell’aggiudicatario: il Committente applicherà una penale pari a €.250,00 al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni; - nel caso di oggettivo riscontro di mancata manutenzione accertata dal Committente sui singoli impianti oggetto dell’appalto: verrà applicata una sanzione consistente in Euro 100,00 (euro duecentocinquanta/00cento) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazionemancata manutenzione su ogni impianto; la penalità verrà applicata comunque se il mancato funzionamento dell’impianto si prolunghi per l’intera giornata (per 24 ore) per mancata riparazione o intervento di manutenzione non risolto nelle 24 ore successive al guasto. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento indipendentemente da qualsiasi contestazione. Il Committente si riserva, comunque, in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi constatata applicazione di manutenzione rispetto 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione risoluzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensionecontratto, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienzeservizio in danno dell’Appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica salvo il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattomaggiori danni.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Nel In caso di accertate inadempienze contrattuali (ritardata, cattiva, mancata o parziale esecuzione delle prestazioni), tali da non rappresentare motivo di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante trasmette una contestazione all’Operatore economico descrivendo la non conformità rilevata e richiedendo l’attivazione delle apposite azioni correttive. Le contestazioni sono trasmesse via email o fax da parte del DEC. È obbligo dell’Impresa formalizzare, in forma analoga alla trasmissione della contestazione, l’avvenuta azione correttiva e rendersi disponibile all’eventuale relativo sopralluogo di verifica. In riferimento alle contestazioni rilevate, la Società si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali, che saranno applicate per ogni singola contestazione più eventuale e paritaria detrazione economica relativa alla quota d’intervento non eseguito: - ritardo nella presa in carico del servizio entro i termini previsti 🡪 200 euro al giorno - interruzione del servizio imputabile a responsabilità dell’appaltatore: ▪ 1 ora 🡪 150 euro ▪ da 1 a 4 ore 🡪 300 euro ▪ da 4 a 16 ore 🡪 500 euro ▪ da 16 a 24 ore 🡪 750 euro ▪ oltre le 24 ore 🡪 1000 euro - per ogni mancato invio del notiziario sul traffico 🡪 200 euro - per ogni mancato aggiornamento del notiziario sul traffico 🡪 500 euro - mancato rispetto dello schema di redazione del termine indicato per l’esecuzione degli interventi notiziario sul traffico 🡪 100 euro - ripetuta inosservanza della durata media del notiziario 🡪 100 euro - mancato rispetto della produzione di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 almeno 2 notiziari (euro duecentocinquanta/00uno ogni mezz’ora) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi molteplici variazione della situazione del traffico 🡪 100 euro - mancato inserimento nel notiziario sul traffico di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione specifiche informazioni da parte della stazione appaltante 🡪 200 euro - mancata presentazione dei curricula su richiesta 🡪 500 euro - mancanza dei requisiti professionali richiesti 🡪 1000 euro - mancata comunicazione della variazione dell’organico di servizio 🡪 200 euro - mancata formazione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel personale 🡪 1000 euro - mancato rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento livelli di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di servizio 🡪 200 euro 200,00 per mancato pronto intervento e di - reclamo ricevuto sul servizio erogato 🡪 200 euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) - mancato rispetto ed inosservanza dei protocolli operativi e delle norme procedure impartiti 🡪 200 euro - mancata comunicazione alla s.a. di cui segnalazioni o reclami da parte della clientela 🡪 500 euro - mancato rispetto di ciascuna prescrizione/contestazione impartita per iscritto dalla stazione appaltante finalizzata al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: regolare svolgimento del servizio 🡪 200 euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto.- inadempienza generica 🡪 200 euro
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Sources: Capitolato Speciale D’appalto
Penali. Nel caso L’amministrazione comunale si riserva il diritto di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardoapplicare le seguenti penali:
a) nell’inizio degli interventi per ogni giorno, o frazione di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione giorno, di interruzione del Contrattoservizio di somministrazione di alimenti e bevande € 200,00;
b) nella ripresa degli interventi ritardo nel versamento del canone: € 50,00 per ogni giorno di manutenzione ritardo, che diventano € 100,00 a seguito partire dal decimo giorno di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattoritardo;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora mancato utilizzo delle strutture per cause imputabili all’appaltatore fino ad un massimo di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata€ 600,00;
d) errata esecuzione mancata effettuazione del servizio di interventi tecnici: euro 500,00 pulizia dei locali usati per ciascuna mancanza riscontrataevento fino ad un massimo di € 300,00;
e) per mancata fornitura di colazione, buffet, pranzo, cena o comunque per mancato rispetto ed inosservanza delle norme servizio di cui al "DUVRI o piano catering laddove richiesti dall’amministrazione comunale fino ad un massimo di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro € 500,00/violazione;
f) mancata comunicazione del nominativo del responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ripetibile nonché per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo ogni violazione accertata in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali sicurezza sui luoghi di cui al lavoro fino ad un massimo di € 200,00;
g) irreperibilità del referente del concessionario fino ad un massimo di € 100,00;
h) per qualsiasi inadempimento agli obblighi previsti dal presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo capitolato speciale in materia di personale dipendente dell’appaltatore: in caso di accertata violazione degli obblighi previsti in materia e a tutela del personale dipendente svolgente il servizio verrà applicata una penale che potrà andare da € 100,00 fino a € 500,00; rimane ferma tuttavia anche in questo caso la facoltà dell’amministrazione di valutare la gravità dell’inadempimento e di procedere alla risoluzione del singolo Contrattocontratto (si veda per i casi di risoluzione l’art. 22 del presente Capitolato);
i) per qualsiasi altro inadempimento al presente capitolato fino ad un massimo di € 400,00.
2. In tutti i casi in cui i servizi in tutto o in parte non siano effettuati, l’amministrazione si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell’appaltatore rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione definitiva.
3. L’applicazione delle penali verranno comunicate via PEC alla ditta. L’appaltatore avrà la facoltà di presentare memorie e/o deduzioni in materia che verranno valutate dall’amministrazione comunale. Le penalità a carico dell’impresa verranno scomputate dal corrispettivo dovuto, oppure decurtate dalla cauzione definitiva.
4. La ditta appaltatrice dovrà inoltre rifondere alla stazione appaltante le sanzioni pecuniarie applicate da organi esterni di vigilanza per i servizi in appalto, con ulteriore aggravio degli oneri economici.
5. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni di qualsiasi natura, anche con riferimento ai danni di risoluzione anticipata, il comune potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti vantati dall’Impresa, ovvero sulla cauzione definitiva, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione. L’appaltatore è tenuto a reintegrare il deposito entro cinque (5) gg. decorrenti dalla data di comunicazione della richiesta stessa. In tutti i casi di applicazione di penali, l’appaltatore verrà informato tramite PEC.
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Sources: Catering Service Agreement
Penali. Nel caso 1. Intercent-ER e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia degli interventi Ordinativi di manutenzioneFornitura, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazioneassicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
2. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico, non imputabili all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, Intercent-ER e le seguenti inadempienzeAmministrazioni Contraenti, saranno invece applicate si riservano di applicare le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo articolo.
3. Le penali applicate saranno stabilite in misura indicata dal Capitolato tecnico, comunque complessivamente non pregiudica superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall’inadempimento.
4. Le penalità minime che Intercent-ER e le Amministrazioni Contraenti si riservano di applicare sono le seguenti: Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, l'Amministrazione si riserva l'insindacabilità di applicare le penalità previste nel Capitolato di gara per: • Inadempimento relativo alla conservazione a temperature specifiche indicate dal produttore durante il risarcimento trasporto e all’osservanza di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante tutte le modalità necessarie atte a causa garantirne la corretta conservazione in modo da mantenere lungo tutta la catena distributiva una temperatura costante: penale di € 500,00; • Inadempimento relativo alle date di scadenza dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate prodotti al momento della consegna non può superareinferiore a sei mesi, per i prodotti con periodo di validità uguale o inferiore a 2 anni e non inferiore a un anno, per i pro dotti con periodo di validità superiore a 2 anni: penale di € 250,00. • Ritardo per cause imputabili al Fornitore nella consegna dei prodotti: per ogni singolo Contrattoora di ritardo penale di € 50,00 (ritardi superiori a 30 minuti equiparati all’ora). • Ritardo per cause imputabili al Fornitore nella sostituzione dei prodotti entro le 2 ore successive alla comunicazione dell’avvenuto errore: per ogni ora di ritardo penale di € 50,00 (ritardi superiori a 30 minuti equiparati all’ora). • Inadempimento di cui alla mancata sostituzione del prodotto nella prima consegna utile e alla sostituzione entro 2 ore in urgenza, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia non imputabile alle Amministrazioni Contraenti ovvero a forza maggiore o caso fortuito, ciascuna Amministrazione applica al Fornitore una penale di risoluzione del singolo Contratto€ 100,00.
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Sources: Accordo Quadro
Penali. Nel caso La mancanza del personale di mancato rispetto conduzione dell’affidatario come stabilito dal presente capitolato comporterà, una penale fissa del termine indicato costo giornaliero della figura professionale fino al reintegro della medesima figura oltre comportare criterio di valutazione per l’esecuzione degli interventi danno se l'assenza sia prolungata e/o permanente. Premesso che l’applicazione delle penali non esclude il diritto di manutenzioneCIS SpA di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta esecuzione del contratto, CIS SpA si riserva il diritto di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:
1. qualora si verifichi una riduzione della potenzialità di trattamento prevista (26.000 t/semestre) maggiore del 10% nell'arco di un semestre sarà detratto un importo pari a 40 € per i singoli Contratti tonnellata di appalto basati sull’Accordo Quadrorifiuto in meno trattato. Sarà comunque fatto il consuntivo a fine anno e nell'eventualità di un recupero nel semestre successivo sarà possibile una riduzione della penale pari al 50% per il quantitativo di rifiuti recuperati oltre il quantitativo semestrale;
2. qualora si verifichi una riduzione della potenzialità di cessione dell'energia elettrica (13.000.000 kWh/semestre) maggiore del 10% nell'arco di un semestre sarà detratto un importo pari a 0,035 € per kWh di energia elettrica in meno ceduta. Sarà comunque fatto il consuntivo a fine anno e nell'eventualità di un recupero nel semestre successivo sarà possibile una riduzione della penale pari al 50% per il quantitativo di energia elettrica ceduta recuperata oltre il quantitativo semestrale;
3. qualora si verifichi da parte dell'affidatario la mancata disponibilità della dotazione minima di macchine prevista all’art. 5.4 del capitolato speciale d’appalto, viene sarà applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) € 500,00 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazioneinfrazione riscontrata la cui durata sia superiore ad una settimana. La cifra sarà riapplicata per ogni settimana successiva o per una frazione di essa;
4. qualora si verifichi da parte dell'Affidatario il ritardo, sul giorno stabilito nel documento fornito dal medesimo, per gli interventi di manutenzione, sarà applicata una penale pari a € 200,00 per ogni giorno, o frazione, di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche ritardo;
5. in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione inadempimento, omissione, non corretto svolgimento delle prestazioni oggetto del Contrattoservizio da parte dell'affidatario, come descritti nell’art. 9 del presente capitolato, sarà applicata una penale pari a € 500,00 per ogni infrazione riscontrata;
b) nella ripresa degli interventi 6. per eventuali segnalazioni di manutenzione disagio provenienti dai cittadini per maleodoranze o altri inconvenienti sarà applicata una penale all'affidatario pari a seguito € 1.000,00 purché dette segnalazioni abbiano trovato accoglimento presso gli Enti preposti e questi ultimi abbiano riscontrato delle violazioni inviando relativa comunicazione scritta e/o sanzione. In caso di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattoricorso dell’Affidatario occorrerà attendere l’esito dell’ultimo grado di giudizio a cui l’Affidatario vorrà appellarsi;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili7. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardocomportamento inidoneo da parte del personale dell’affidatario, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiestaaccertata e contestata all’Affidatario da CIS SpA per scritto, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento 1.000,00 €, riservandosi CIS SpA di richiedere all’affidatario l’allontanamento del soggetto coinvolto;
8. in caso di violazione delle norme in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di euro 100,00 rispetto dell’ambiente e prevenzione dell’inquinamento sarà applicata una penale all'affidatario pari a € 500,00 per ogni successiva ora infrazione riscontrata dagli Enti preposti. In caso di ritardoricorso dell’Affidatario occorrerà attendere l’esito dell’ultimo grado di giudizio a cui l’Affidatario vorrà appellarsi;
b) mancanza 9. la mancata partecipazione alle riunioni di tesserino coordinamento D.Lgs. 81/2008 e smi indette periodicamente da CIS SpA, comporterà l'applicazione di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o una penale di € 600,00 per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna ogni infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza 10. nel caso in cui l’affidatario arrechi danni alle strutture, lo stesso dovrà risarcire ogni e qualsiasi danno, conseguentemente diretto o indiretto causato a CIS SpA, oltre all’applicazione di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontratauna pensale di € 1.000,00;
d) errata esecuzione 11. in caso di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle accertata inottemperanza alle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare sicurezza sarà applicata una penale di importo superiore alla predetta percentuale€ 600,00. Si conviene che gli unici atti formali per entrambe le parti sia la contestazione delle inadempienze, trova applicazione il successivo articolo in materia che verrà fatta a mezzo di risoluzionecomunicazione scritta anche per mezzo di posta elettronica. L'applicazione L'Affidatario può, entro 15 giorni dalla comunicazione ufficiale dell’applicazione di una delle penali previste dal punto 3 al punto 11, chiederne la non applicazione mediante domanda scritta a firma del Legale Rappresentante della Società, allegando ad essa la documentazione ritenuta idonea a comprovare le ragioni giustificative della richiesta. La richiesta di cui al presente articolo sospensione provoca la provvisoria sospensione dell'applicazione della penale. Le penali previste ai punti 1 e 2 non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattosono contestabili da parte dell'Affidatario.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica fatto salvo il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contrattidanni, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, si riserva di applicare le seguenti penalità: ❖ € 1.500,00 per ogni singolo Contrattoerrata e/o mancata elaborazione dei bollettini di pagamento retta e dei solleciti di pagamento tali da determinare l’impossibilità per l’utente finale di effettuare il pagamento di quanto dovuto a Milano Ristorazione S.p.A.; ❖ € 750,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna/spedizione della modulistica (bollettini di pagamento retta, raccomandate – solleciti di pagamento) rispetto alle tempistiche specificate nella parte B del presente Capitolato Speciale d’Appalto; ❖ € 700,00 per ogni mancata restituzione dell’avviso di ricevimento di cui al punto B.2 entro 15 giorni lavorativi dalla data di recapito (solleciti di pagamento a mezzo a/r); ❖ € 700,00 per ogni mancata restituzione alla Committente delle raccomandate a/r (punto B.2) entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi della compiuta giacenza; ❖ € 600,00 per ogni raccomandata a/r non recapitata che non riporti la specifica motivazione di mancato recapito; ❖ € 500,00 per ogni raccomandata a/r di cui al punto B.2 non consegnata/spedita; ❖ € 500,00 per ogni mancata restituzione della ricevuta di avvenuta consegna degli avvisi di pagamento di cui al punto B.1; ❖ € 250,00 per ogni difformità riguardante la fase di imbustamento e consegna/spedizione della modulistica di cui ai punti B.1 e B.2 del C.S.A.; ❖ € 250,00 per ogni difformità riguardante le fasi successive alla spedizione delle raccomandate a/r relative ai solleciti di pagamento di cui al punto B.2 del C.S.A.; ❖ € 250,00 per ogni ritardo rispetto al termine previsto o per ogni mancato invio all’Ufficio Gestione Rette di Milano Ristorazione S.p.A. della distinta elettronica di spedizione contente il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia dettaglio delle raccomandate a/r di risoluzione del singolo Contrattocui al punto B.2.
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Sources: Capitolato Speciale D’appalto
Penali. Nel In caso di mancato rispetto inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicabili delle penali così come definite nei successivi commi. Nei casi di manutenzione in regime di pronto intervento, qualora l’appaltatore non effettui le lavorazioni secondo la tempistica riportata nell’art 8 del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzionepresente Capitolato, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadroovvero non prenda in gestione l’intervento nei tempi previsti, viene potrà essere applicata una penale pari a €.250,00 a: − 1/1000 dell’ammontare netto contrattuale delle lavorazioni da eseguirsi, con un minimo di euro 100,00, se entro 4 ore dalla segnalazione, non viene effettuato il sopralluogo e inviata oltre la diagnosi dell’intervento (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo tramite il software gestionale o il mod. 1/R), la documentazione fotografica sullo stato di ritardo nella loro ultimazione. La penale fatto via e-mail e sms, alla D.L.; − 1/1000/g dell’ammontare netto delle lavorazioni da eseguirsi, con un minimo di cui euro/g 200,00, se entro 24 ore, non vengono terminati i lavori, salvo quanto diversamente disposto dalla D.L; − 1/1000/g dell’ammontare netto delle lavorazioni da eseguirsi, con un minimo di euro/g 100,00, se entro le 24 ore successive al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso termine dei lavori, non viene comunicato il fine lavori (tramite il software gestionale o l’invio del Mod.4), salvo quanto diversamente disposto dalla D.L; Nei casi di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto urgente, qualora l’appaltatore non prenda in gestione l’ordine di lavorazione, come definito nell’art. 8 e non termini i lavori, nei tempi indicati nell’ordine di lavorazione, salvo proroghe concesse dalla D.L., saranno applicate le seguenti penali: − Ritardo nella presa in gestione dell’ordine di lavoro, (tramite l’applicativo software o invio Mod 1 RdS all’azienda): 1/1000/g dell’ammontare netto dei lavori dell’ordine di lavorazione, con un minimo di euro/g 50,00; − Ritardo nel fine lavori in riferimento alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione prevista nell’ordine di lavorazione: 1/1000/g dell’ammontare netto dei lavori ordinati, con un minimo di euro/g 100,00; − Ritardo nella comunicazione all’azienda del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi fine lavori (Mod. 4): 1/1/1000/g dell’ammontare netto dei lavori ordinati, con un minimo di euro/g 100,00; Nei casi di manutenzione a seguito ordinaria, qualora l’appaltatore non prenda in gestione l’intervento e non effettui le lavorazioni secondo la tempistica riportata nell’art 8 del presente Capitolato potranno essere applicate le seguenti penali: − Ritardo nella presa in gestione dell’ordine di sospensionelavoro (tramite l’applicativo software o invio Mod 1 RdS all’azienda): 1/1000/g dell’ammontare netto dei lavori dell’ordine di lavorazione, rispetto con un minimo di euro/g 50,00; − Ritardo nel fine lavori in riferimento alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione prevista nell’ordine di lavorazione: 1/1000/g dell’ammontare netto dei lavori ordinati, con un minimo di euro/g 100,00; − Ritardo nella comunicazione all’azienda del Contratto;
c) nel rispetto fine lavori (Mod. 4): 1/1/1000/g dell’ammontare netto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento lavori ordinati, con un minimo di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino euro/g 100,00; Oltre ai casi descritti potranno essere applicate le seguenti inadempienzepenali: − Non presenza agli incontri previsti dal calendario emesso dall’azienda per la rendicontazione periodica, saranno invece applicate le relative penalità per un valore minimo di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso euro/g 100,00; − Non presenza agli incontri previsti dal calendario emesso dall’azienda per i sopralluoghi, per un valore minimo di ritardoeuro/g 200,00; − Mancata consegna della documentazione di fine lavori e documentazione fotografica come stabilito all’art. 8 del presente Capitolato euro/g 100,00; − Mancata esibizione al personale tecnico di AREA, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla su specifica richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di del tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario con fotografia e relative generalità del lavoratore con indicazione del datore di lavoro, da parte del personale che esegue le lavorazioni del presente appalto, pari a €.50,00 al giorno per ogni persona sprovvista. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui l’appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla direzione lavori. In caso di mancata presentazione o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza accoglimento delle controdeduzioni il D.L. potrà procedere all’applicazione delle sopracitate penali. Qualora la sommatoria delle penali relative ai ritardi maturati nei singoli ordinativi superi il 10% dell’importo contrattuale, il RUP promuove l’avvio delle procedure previste dall’art.108 commi 3-4 del D.Lgs.50/2016 (risoluzione). Le penali maturate saranno dedotte dagli stati di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la avanzamento. Restano valide le facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare procedere alla A.S.L. risoluzione contrattuale secondo le mancanze riscontratedisposizioni dell’art. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione 33 del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo ContrattoCapitolato.
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Sources: Capitolato d'Oneri
Penali. Nel caso Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’Impresa le relative penali pecunia- rie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conse- guire: Mancata elezione del domicilio 12 Euro 200,00 Mancata presentazione della documentazione 20 Euro 350,00 Mancata denunzia inizio attività agli enti previdenziali (per ogni inadempimento) 21 Euro 200,00 Mancata predisposizione del programma esecutivo (per ogni inadempimento) 25 Euro 350,00 Mancata individuazione soggetto responsabile delle pre- stazioni 34 Euro 350,00 Errore di mancato progettazione che non consente la verifica del progetto (per ciascun inadempimento) 7 Capitolato prestazionale 10% del corrispet- tivo per la proget- tazione Carenze nella tenuta dei documenti di cantiere e relativa contabilità (per ogni inadempimento) 7-9 Capitolato prestazionale Euro 150,00 Mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, consegna dei documenti di contabilità alla stazione appaltante per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 propri adem- pimenti (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
ae inadempimento) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel 8 -9 Capitolato prestazionale Euro 50,00 Mancato rispetto dei termini imposti di consegna della documen- tazione di progetto 7-8-9 Capitolato prestazionale Euro 100,00 Mancato rispetto dei tempi di presentazione delle istanze relative alle autorizzazioni delle piattaforme ecologiche/ Centri di raccolta rifiuti alle autorità competenti (per ogni giorni di ritardo fino a 10 gg) 8 Capitolato prestazionale Euro 200,00 Inadempimenti relativi all’assolvimento obblighi del D.Lvo n. 81/08 (per ogni inadempimento) 9 Capitolato prestazionale 10% del corrispet- tivo per l’attività Inadempimenti relativi all’assolvimento obblighi del D.Lvo n. 152/2006 e smi e comunque della normativa del settore (per ogni inadempimento) 8 Capitolato prestazionale Euro 250,00 Nei singoli appalti derivanti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento presente accordo quadro l’amministrazione si riserva la facoltà di interventi non accettabilidisciplinare casi specifici di applicazione delle penali derivanti da peculiarità delle prestazioni o servizi in affidamento. Nel caso si verifichino L’applicazione delle penali avverrà secondo le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicatemodalità/iter procedurale:
a1) ritardo la Committente contesta il fatto alla ditta nel pronto intervento: nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
2) la ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certifica- ta (PEC);
3) la Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4) In caso di ritardoapplicazione della penale contrattuale, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del Committente provvederà a de- trarre il relativo importo dal primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi dell’evento da cui scaturisce la penale, anche se relativa a periodi di diversa competen- za, fatta salva comunque la facoltà per la Committente di avvalersi dell’incameramento anche parziale della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadrofidejussione; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualein tale ultimo caso, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora sarà onere della ditta ricostituire l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattooggetto della cauzione.
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Sources: Accordo Quadro
Penali. Nel In caso di mancato rispetto del termine indicato ritardo nella attivazione dell’esecuzione interventi per l’esecuzione degli interventi emergenze, è previsto il pagamento di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo all’esecuzione gratuita dell’intervento; in caso di ritardo nella loro ultimazione. La attivazione dell’esecuzione interventi per le urgenze, è previsto il pagamento di una penale di cui pari al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche 20% del pagamento complessivo dell’intervento; in caso di ritardo:
aritardo anche parziale, dell’erogazione di interventi concordati con il PTO a cronoprogramma, non dipendente da forza maggiore o da fatto imputabile ai Centri di Spesa, il Contraente sarà tenuto al pagamento di una penale in misura compresa tra Euro 30,00 (trenta/00) nell’inizio a Euro 200,00 (duecento/00). Mancato rispetto degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto impegni contrattuali: per il rifacimento mancato rispetto delle clausole e delle specifiche condizioni di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, contratto delle opere da realizzare sarà applicata una penale in misura compresa tra Euro 30,00 (trenta/00) a Euro 100,00 (cento/00); per la mancata sostituzione del personale inadeguato in ordine alla specifica mansione affidata (€ 110,00); per la mancata reperibilità negli orari e nei giorni definiti nell’art. 4 sarà tenuto al pagamento di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale in misura compresa tra Euro 30,00 (trenta/00) a Euro 200,00 (duecento/00); per la mancata osservanza del codice di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo comportamento richiamato nell’art. 25 sarà tenuto al pagamento di una penale in materia misura di risoluzione. L'applicazione Euro 100 (cento) per la mancata comunicazione delle variazioni del Referente Tecnico e degli addetti (€ 50,00); Le penali di cui sopra vengono comminate/irrogate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta da parte del PTO da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Decorsi 8 giorni dal ricevimento della contestazione senza che il Contraente abbia opposto motivazioni sufficienti ed adeguate, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al presente articolo recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dell’intervento nel quale è assunto il provvedimento. L’applicazione della penale non esonera il Contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardidai Centri di spesa. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo L’importo complessivo delle penali irrogate penalità eventualmente comminate non può superare, per ogni singolo Contrattopotrà comunque superare il 10% dell’importo globale del contratto. Superato il 10% dell’importo, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia contratto è risolto di risoluzione del singolo Contrattodiritto.
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Sources: Contratto Annuale Per I Servizi Di Manutenzione Ordinaria
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Committente di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio, il Committente si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte: - ritardo nell’avvio del servizio: euro 250,00 per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali il Committente avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.; - a seguito di visita periodica con verbale negativo e conseguente divieto di uso dell’impianto: euro 250,00 per ogni giorno in cui permane il divieto all’uso e fino al momento dell’ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento. Tale penale non verrà applicata nel caso in cui il divieto all’uso dell’impianto sia dipeso dalla non esecuzione di lavori non di competenza della Ditta appaltatrice, non ancora autorizzati dal Committente pur essendo in possesso di relativa segnalazione e/o offerta del Manutentore; - ritardo nei tempi di intervento rispetto ai termini massimi di cui al precedente art. 7.2.1, lett. a): euro 60,00 per ogni ora, o frazione di ora superiore ai 20 minuti, di ritardo; - ritardo nei tempi di intervento rispetto ai termini massimi di cui al precedente art. 7.2.1, lett. b): euro 60,00 per la prima ora di ritardo; euro 120,00 per ogni ora o frazione di ora successiva alla prima; - danni arrecati dal personale impiegato dell’aggiudicatario: il Committente applicherà una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni; - Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi oggettivo riscontro di manutenzionemancata manutenzione accertata dal Committente sui singoli impianti oggetto dell’appalto, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene verrà applicata una penale pari a €.250,00 sanzione consistente in Euro 100,00 (euro duecentocinquanta/00cento) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazionemancata manutenzione su ogni impianto; la penalità verrà applicata comunque se il mancato funzionamento dell’impianto si prolunghi per l’intera giornata (per 24 ore) per mancata riparazione o intervento di manutenzione non risolto nelle 24 ore successive al guasto. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento indipendentemente da qualsiasi contestazione. Il Committente si riserva, comunque, in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi constatata applicazione di manutenzione rispetto 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione risoluzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensionecontratto, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienzeservizio in danno dell’Appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica salvo il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattomaggiori danni.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Nel Fatto salvo il caso di mancato rispetto del “Forza maggiore”, in caso di mancata erogazione della fornitura entro il termine indicato per l’esecuzione degli pattuito o di altro ritardo contrattuale, anche relativo agli interventi di manutenzioneassistenza tecnica e manutenzione richiesti, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadrol’impresa aggiudicataria sarà obbligata, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno o frazione di giorno naturale e consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La ritardo, a versare una penale di cui importo tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo contrattuale complessivo (IVA esclusa), a seconda della gravità dell’inadempimento e comunque in misura complessivamente non superiore al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensionedieci per cento dell'ammontare netto contrattuale. Dall’inosservanza dei seguenti obblighi, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità deriva inoltre l’applicazione delle penali di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento1. Predisposizione di tutte le certificazioni che si renderanno necessarie: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro • € 100,00 per ogni successiva ora omissione rilevata;
2. Opere provvisionali, di protezione e/o di segnaletica necessarie: • Penale prevista € 90,00 per ogni omissione rilevata;
3. Fornitura, a tutto il personale impiegato nell’appalto, proprio o delle imprese subappaltatrici regolarmente autorizzate, di tesserini di riconoscimento (contenenti l’indicazione delle generalità della società di appartenenza, nonché codice identificativo e foto del dipendente): • € 50,00 per ogni omissione rilevata;
4. Sgombero completo, entro cinque giorni dall’ultimazione delle prestazioni, dalle aree di proprietà dell’Università dei materiali, mezzi d’opera o attrezzi di proprietà dell’OEA: • € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
b) mancanza 5. Consegna al DE - entro 30 giorni naturali, successivi e continui dall’ultimazione della fornitura e prima del certificato collaudo - delle certificazioni prescritte dalla vigente normativa in materia: • € 100,00 per ogni giorno successivo di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrataritardo;
c) mancanza 6. Per ogni altra omissione di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’interventoobblighi e oneri a carico dell’Aggiudicatario: euro 250,00 • € 100,00 per ciascuna mancanza riscontrataogni omissione rilevata;
d) errata esecuzione 7. Per la ritardata consegna degli elaborati As Built ex art. 8.2 CSA (ELABORATI “COME COSTRUITO”): • € 300,00 per ogni giorno di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrataritardo;
e) 8. Penale per il mancato rispetto ed dei tempi indicati nell’art. 4.4 CSA (TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DELLE FORNITURE)
9. Penale per il mancato rispetto dei tempi previsti nell’art. 4 (OGGETTO DELL’APPALTO) e/o art. 29 (GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA (manutenzione ordinaria e straordinaria)) del CSA Penale prevista € 300,00 per ogni giorno di ritardo
10. Per qualunque altra inadempienza agli obblighi contrattuali, non riportata nel presente articolo, si procederà all’applicazione di una penale forfettaria di € 1.000,00. La penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata con lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC, alla quale l’impresa appaltatrice avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione medesima. Qualora, entro il termine di dieci giorni, la Società non abbia effettuato il pagamento o non abbia dato nessun riscontro alla richiesta di pagamento, ovvero abbia fornito giustificazioni oggettivamente non idonee o non soddisfacenti, l’Università provvederà ad incamerare l’importo dovuto direttamente dal deposito cauzionale. La Società dovrà successivamente provvedere all’immediato reintegro della cauzione. In alternativa, su richiesta dell’Impresa aggiudicataria, l’importo delle penali potrà essere decurtato dalla prima fattura utile, purché espressamente e correttamente contabilizzato. In caso di grave inosservanza delle norme prescrizioni contrattuali ed in caso di cui applicazione delle penali per un ammontare totale che superi il 10% dell’importo contrattuale complessivo (al "DUVRI o piano netto dell’IVA) l’Università considererà risolto di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazionediritto il contratto, ripetibile per violazioni reiterateprovvedendo all’incameramento dell’intero deposito cauzionale, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 l’azione per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante del maggior danno subito ed ogni altra azione che l’Università ritenesse opportuno intraprendere a causa tutela dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattopropri interessi.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Nel 1. Il concessionario è tenuto a svolgere il servizio in conformità a quanto stabilito nel presente capitolato, a quanto indicato nell’offerta tecnica e a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia. La vigilanza sul corretto svolgimento degli obblighi contrattuali sarà svolta dal Comune di Spoleto attraverso il Responsabile del procedimento o suo delegato.
2. In caso di mancato inadempimento o non conformità del servizio reso, totale o parziale, rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi agli obblighi contrattuali e di manutenzionelegge, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) si applicheranno le seguenti penali: - per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui mancata apertura del mattatoio per cause imputabili al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà concessionario verrà applicata una penale di euro 200,00 100,00; dopo quattro mancate aperture (anche non consecutive) si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 17, c. 2; - per mancato pronto intervento e ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone di concessione rispetto al termine previsto dal precedente art. 4 verrà applicata una penale di euro 100,00 150,00; a seguito di ritardo pari o superiore a 180 gg si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 17; - per ogni successiva ora riscontrato accesso alle sale di ritardomacellazione da parte di personale non autorizzato verrà applicata una penale di euro 30,00; - per ogni maltrattamento degli animali verrà applicata una penale di euro 500,00; - per ogni mancato rispetto delle norme igienico sanitarie verrà applicata una penale di euro 500,00; - per ogni insufficiente o mancata pulizia dei locali verrà applicata una penale giornaliera di euro 50,00; - per ogni mancata o inadeguata manutenzione ordinaria dell'immobile e/o delle attrezzature verrà applicata una penale di euro 50,00; a seguito dell'applicazione di cinque penalità verrà risolto di diritto il contratto; - per ogni mancata o inadeguata manutenzione ordinaria dell'immobile e/o delle attrezzature entro i termini disposti ai sensi del precedente art. 10, verrà applicata una penale di euro 50,00; a seguito dell'applicazione di cinque penalità verrà risolto di diritto il contratto;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza 3. L’importo derivante dall’applicazione delle norme penali sarà detratto dalla cauzione definitiva di cui al "DUVRI o piano precedente articolo 15; come previsto al medesimo art. 15 la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà 10 giorni solari a decorrere da quello della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattocomunicazione dell'avvenuta riduzione.
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Sources: Concession Agreement
Penali. Nel Le attività oggetto di affidamento devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato d’Oneri. In caso di mancato inadempimento Zètema avrà la facoltà di applicare le penali di seguito indicate: - per ogni ora di ritardo nella risoluzione dei malfunzionamenti e nel ripristino del funzionamento dei sistemi digitali rispetto alla tempistica indicata nell’art. 7 del termine indicato per l’esecuzione degli interventi presente Capitolato, non dipendente da Zètema, da forza maggiore, o da caso fortuito, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di manutenzione, per i singoli Contratti applicare all’Affidatario una penale di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata importo pari ad € 100,00 (euro cento); - nel caso in cui il personale tecnico si presenti in ritardo rispetto all’orario della convocazione sarà applicabile una penale pari a €.250,00 € 20,00 (euro duecentocinquanta/0020/00) per ogni giorno naturale consecutivo 30 minuti di ritardo per ciascuna delle figure professionali richieste; - per ogni giornata nella loro ultimazionequale l’Affidatario non garantisca l’erogazione dei servizi oggetto di affidamento, come individuati nell’art. La 4 del presente Capitolato, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di applicare all’Affidatario una penale giornaliera di importo pari ad € 1.000,00 (euro mille); - per ogni giorno di irreperibilità del referente dell’contratto, ovvero del suo sostituto, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di applicare all’Affidatario una penale giornaliera di importo pari ad € 50,00 (euro cinquanta/00); - fermo restando quanto sopra, in caso di inadempimento ad una qualsiasi delle disposizioni di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: presente Capitolato o nel caso di ritardoservizio reso in modo difforme rispetto a quanto previsto nel contratto stipulato tra Zètema e l’Affidatario, nell’avvio negli atti di interventi “urgenti”gara o nell’offerta tecnico-economica presentata in sede di gara, eccedenti 1 (una) ora dalla richiestaZètema, sarà applicata per ciascuna contestazione, avrà la facoltà di applicare all’Affidatario una penale di fino ad € 1.500,00 (euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di millecinquecento/00), il cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà importo sarà calcolato ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante appaltante in base alla gravità dell’inadempimento. Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del valore complessivo del contratto. Qualora si ecceda il suddetto limite, Zètema avrà l’insindacabile facoltà di sospendere i lavori dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito. Gli eventuali inadempimenti contrattuali cha possono dar luogo all’applicazione delle penali saranno contestati da Zètema all’Affidatario mediante e-mail e/o fax. In tal caso, l’Affidatario avrà un termine di 5 (cinque) giorni solari e segnalare alla A.S.L. consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni per trasmettere a Zètema, con le mancanze riscontratemedesime modalità, le proprie controdeduzioni. Tutte Qualora tali giustificazioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio di Zètema, ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Società stessa potrà applicare all’Affidatario le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la durata dello stesso. L’importo relativo alle penali sarà trattenuto sul primo mandato di pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penaleall’addebito. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora Zètema potrà compensare i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all’Affidatario a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al presente articolo momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non pregiudica esonera in nessun caso l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Affidatario prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto di Zètema a richiedere il risarcimento di degli eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattomaggiori danni.
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Sources: Sponsorship Agreement
Penali. Nel caso La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento e con il modo che riterrà più opportuno controlli in merito al corretto svolgimento del servizio. Qualora siano riscontrate inadempienze contrattuali sarà facoltà della stazione appaltante l’applicazione delle seguenti penalità. L’inadempimento avviene ogni qualvolta il servizio non venga svolto a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato ed i suoi allegati. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze: • Mancato espletamento del servizio, inteso come mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi svolgimento di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 qualsiasi attività componente il servizio: € 1.000,00 (euro duecentocinquanta/00mille/00) per ogni giorno naturale consecutivo di disservizio; • Servizio incompleto o parziale ovvero personale in numero insufficiente o non adeguato: € 500,00 (euro mille/00) per ogni violazione; • Per ogni ora o frazione di ora di ritardo nella loro ultimazioneriferito all’inizio di un turno preventivamente concordato: € 100,00 (euro cento/00); • Mancata sostituzione di un operatore: € 500,00 (euro cinquecento/00); • Reclami circostanziati presentati dall’utenza di Ferrara Tua Srl per comportamenti inadeguati e insoddisfacenti o sgarbati del personale: € 200,00 (euro duecento/00) per ogni reclamo; • Personale senza divisa e/o senza tesserino di riconoscimento: € 200,00 (euro duecento/00) per ogni addetto reo della violazione; • Abbandono non momentaneo dell’area di presidio: € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni violazione; • Mancata comunicazione della reportistica richiesta nel capitolato (ad es. reportistica su interventi, il report giornaliero di presenza oraria ed ogni altra reportistica eventualmente indicata): € 200,00 (euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo o di omessa comunicazione; • Mancata segnalazione di disservizi o anomalie evidenti del sistema parcheggi, come ad esempio casse automatiche di pagamento o parcometri non correttamente funzionanti: € 500,00 (euro cinquecento/00); • Mancato rispetto delle indicazioni/disposizioni precisate nell’allegato tecnico parte integrante del Capitolato, e/o formalmente comunicate al Fornitore: € 200,00 per ogni inadempienza riscontrata; • La mancata possibilità di generare la reportistica richiesta tramite l’utilizzo del Sistema informativo web o altro sistema previsto, determina l’applicazione di una penale giornaliera pari ad € 20,00 per ogni giorno di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche mancato funzionamento successivo all’ottavo; • Mancata presentazione alla stazione appaltante nei termini prestabiliti delle opportune attestazioni di avvenuta formazione dichiarata in sede di gara per il personale utilizzato nei servizi oggetto di appalto: penale pari allo 0,3 per mille dell’importo annuo di aggiudicazione, per ogni giorno di ritardo. L’applicazione delle penali non esclude in ogni caso il diritto della stazione appaltante di pretendere il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Per quanto attiene l’addebito delle penali si rimanda a quanto indicato nel paragrafo “Fatturazione”. L’importo delle penali sarà comunque garantito dalla cauzione: Ferrara Tua Srl potrà provvedere alla relativa escussione in caso di ritardo:
amancato pagamento delle penali da parte dell’Appaltatore . Salvo che l’inadempimento non sia causa di risoluzione del contratto, Ferrara ▇▇▇ ▇▇▇ formulerà contestazione scritta all’Appaltatore, segnalando la penale applicabile e invitandolo a presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) nell’inizio degli interventi giorni. In mancanza di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabiliriscontro la penale si intenderà tacitamente accettata. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienzedi giustificazioni ritenute inadeguate, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo Ferrara Tua Srl comunicherà l’applicazione delle penali irrogate non può superare previste nel presente articolo, salvo il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui diritto al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni ogni ulteriore e/o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattomaggiore danno.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Nel 1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di inadempimento di cui al Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le corrispondenti penali ivi prescritte e di seguito riportate: LOTTO II - segnalazione guasto: nel caso di mancato rispetto risposta entro 120 secondi su meno del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione95% delle chiamate mensili, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene verrà applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) allo 0,1 Å dell'importo complessivo del Servizio oltre ad € 50,00 per ogni giorno naturale consecutivo ulteriore punto percentuale sotto la soglia del 90%; - segnalazione guasto: nel caso di mancata comunicazione del numero identificativo univoco della chiamata entro 1 ora dalla ricezione della richiesta di intervento al contatto telefonico o alla mail forniti quali canali per l'attivazione delle richieste, verrà applicata una penale pari allo 0,1 Å dell'importo complessivo del Servizio oltre ad € 100,00 per ogni ulteriore ora di ritardo nella loro ultimazione. La penale comunicazione; - tempi di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardomancato intervento del tecnico entro le 4 ore lavorative dalla segnalazione del guasto per lo SLA di tipo A e entro le 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto per lo SLA di tipo B, nell’avvio verrà applicata una penale pari allo 0,1 Å dell'importo complessivo del Servizio oltre ad € 100,00 per ogni ora necessaria al risanamento della difformità riscontrata; - tempi di interventi “urgenti”risoluzione: nel caso di mancata risoluzione del guasto entro le 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto per lo SLA di tipo A e entro le 16 ore lavorative dalla segnalazione del guasto per lo SLA di tipo B, eccedenti 1 (una) verrà applicata una penale pari allo 0,1 Å dell'importo complessivo del Servizio oltre ad € 100,00 per ogni ora necessaria al risanamento della difformità riscontrata; - fornitura parti di ricambio: nel caso di mancata fornitura di parti di ricambio uguali o componenti compatibili a quelli in avaria per consentire la ripresa del servizio entro 8 ore dalla segnalazione per il livello di servizio A e entro 16 ore per il livello di servizio B, verrà applicata una penale pari allo 0,1 Å dell'importo complessivo del Servizio oltre ad € 50,00 per ogni ora necessaria al risanamento della difformità riscontrata; - richieste di preventivo: in caso di mancato invio del preventivo da parte del Fornitore entro 8 ore dalla richiesta, sarà verrà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 pari allo 0,1 Å dell'importo complessivo del Servizio oltre ad € 50,00 per ogni successiva ora necessaria al risanamento della difformità riscontrata; - interventi su preventivo: nel caso di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro mancata risoluzione del guasto entro le 16 ore lavorative successive all'accettazione del preventivo, verrà applicata una penale pari allo 0,1 Å dell'importo complessivo del Servizio oltre ad € 50,00 per ciascuna infrazione individuale ogni ora necessaria al risanamento della difformità riscontrata;; - rapportino tecnico intervento: nel caso di mancato o incompleto rilascio del rapportino tecnico d'intervento da parte del tecnico in seguito alla risoluzione del guasto che ha provocato la richiesta, verrà applicata una penale pari ad € 100,00.
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza 2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle norme penali di cui al "DUVRI o piano presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ripetibile per violazioni reiterateovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte saranno applicate al Fornitore le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penalecome sopra indicate.
3. L'importo complessivo AMA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali irrogate non può superare di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione pagamento delle penali di cui al presente articolo non pregiudica esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. AMA provvederà a dare comunicazione all'ANAC, ai fini dell'iscrizione del fornitore nel Casellario Informatico di cui all'art. 213 del D.Lgs 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all'1% (uno per cento) dell'importo del contratto.
6. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 3, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardidel maggior danno.
7. Per quanto riguarda i singoli ContrattiIl Fornitore prende atto che, varrà lo stesso principioin ogni caso, pertanto l'importo complessivo l'applicazione delle penali irrogate previste dal presente articolo non può superare, per ogni singolo Contratto, preclude il 10 per cento dell'importo diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto13.
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Penali. Nel 1. In caso di mancato mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base all’art. 12 (risoluzione del contratto), l'Ente committente potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni: • nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto: la percentuale dello 0,5 ‰ (zerovirgolacinque per mille) dell'onorario per ciascun giorno di omissione o ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di scadenza. • nell’ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto: da un minimo di 500,00 (cinquecento/00) Euro ed un massimo di 5.000,00 (cinquemila/00) Euro in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.
2. Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in liquidazione fino alla cessazione dei motivi di applicazione delle stesse.
3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni og- getto dell’incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzionepresente contratto diverso dai ritardi o dalla mancata esecuzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata si applica una penale pari a €.250,00 pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell’uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l’inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (euro duecentocinquanta/00dieci per cento) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazionedel valore economico della stessa prestazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche graduazione della penale, nell’ambito del minimo e del massimo, è determinata dall’Amministrazione committente in caso di ritardo:relazione alla gravità della violazione o dell’inadempimento.
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto 4. L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'incaricato per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione committente o per indumento non conforme: euro 50,00 la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura rimediare agli errori o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l’Amministrazione committente debba sostenere per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui cause imputabili al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo ContrattoProfessionista incaricato.
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Sources: Service Agreement
Penali. Nel Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 11 e fatto salvo il caso di mancato rispetto del “Forza maggiore”, in caso di mancata erogazione della fornitura entro il termine indicato per l’esecuzione degli pattuito o di altro ritardo contrattuale, anche relativo agli interventi di manutenzioneassistenza tecnica, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadrol’impresa aggiudicataria sarà obbligata, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno o frazione di giorno naturale e consecutivo di ritardo, a versare una penale di Euro 3.000,00 per ogni giorno di ritardo nella loro ultimazionedalla data di consegna. Dall’inosservanza dei seguenti obblighi, deriva inoltre l’applicazione delle penali di seguito indicate: • Predisposizione di tutte le certificazioni che si renderanno necessarie alla consegna della fornitura Euro 100,00 per ogni omissione rilevata; • Sgombero completo, dall’ultimazione della fornitura, dalle aree di proprietà di EUR S.p.A. dei materiali, mezzi d’opera o attrezzi di proprietà dell’Aggiudicatario Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo; • Consegna al DEC - entro 5 giorni naturali, successivi e continui dall’ultimazione della fornitura delle certificazioni prescritte dalla vigente normativa in materia Euro 100,00 per ogni giorno successivo di ritardo; • Mancata consegna delle informazioni circa il posizionamento dei supporti antivibranti etc. come specificato al precedente punto 11 Euro 100 per ogni giorno di ritardo • Per ogni altra omissione di obblighi e oneri a carico dell’Aggiudicatario Euro 100,00 per ogni omissione rilevata. • Penale per il mancato rispetto dei tempi previsti dall’art. 17 (GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA) del CSA Euro 300 per ogni giorno di ritardo La penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata con lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC, alla quale l’impresa appaltatrice avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione medesima. Qualora, entro il termine di dieci giorni, la Società non abbia effettuato il pagamento o non abbia dato nessun riscontro alla richiesta di pagamento, ovvero abbia fornito giustificazioni oggettivamente non idonee o non soddisfacenti, EUR S.p.A. provvederà ad incamerare l’importo dovuto direttamente dal deposito cauzionale. La penale Società dovrà successivamente provvedere all’immediato reintegro della cauzione. In caso di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche grave inosservanza delle prescrizioni contrattuali ed in caso di ritardo:
aapplicazione delle penali per un ammontare totale che superi il 10% dell’importo contrattuale complessivo (al netto dell’IVA) nell’inizio degli interventi EUR S.p.A. considererà risolto di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensionediritto il contratto, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterateprovvedendo all’incameramento dell’intero deposito cauzionale, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 l’azione per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante del maggior danno subito ed ogni altra azione che EUR S.p.A. ritenesse opportuno intraprendere a causa tutela dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattopropri interessi.
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Sources: Capitolato Speciale D’appalto
Penali. Nel 1. In caso di mancato rispetto del termine indicato dei livelli di servizio (SLA) indicati per l’esecuzione degli gli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche saranno applicate le seguenti penali: • in caso di ritardo:
amancata consegna della Fornitura entro 30 (trenta) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiestagiorni solari dall’invio dell’ordine, sarà applicata una penale di euro € 200,00 (duecento/00) più € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ulteriore ritardo; • in caso di mancato pronto rilascio dei documenti di trasporto con indicazione dei numeri seriali associati ad ogni singolo prodotto fornito, sarà applicata una penale di € 200,00 (duecento/00) più € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ulteriore ritardo; • in caso di mancato rilascio del verbale di consegna o della dichiarazione di corrispondenza tecnica dei beni consegnati in conformità alle specifiche tecniche richieste entro 7 (sette) giorni dalla data indicata sul documento di trasporto, sarà applicata una penale di € 200,00 (duecento/00) più € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ulteriore ritardo; • in caso di mancato completamento dell’installazione e della configurazione dei dispositivi entro 30 (trenta) giorni della consegna, a meno che non siano state date indicazioni diverse dalla stazione appaltante, sarà applicata una penale di € 200,00 (duecento/00) più € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ulteriore ritardo nell’intervento; • in caso di mancato rilascio del documento di “pronti al collaudo” entro 7 (sette) giorni dal termine delle installazioni e configurazioni, sarà applicata una penale di € 200,00 (duecento/00) più € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ulteriore ritardo; • in caso di mancata eliminazione dei malfunzionamenti e sostituzioni di parti, rilevati nel verbale del primo collaudo con esito negativo, entro 10 (dieci) giorni dalla data del verbale, sarà applicata una penale di € 200,00 (duecento/00) più € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ulteriore ritardo nell’intervento; • in caso di mancata comunicazione di disponibilità all’esecuzione del secondo collaudo dopo primo collaudo negativo e conseguente eliminazione dei malfunzionamenti e sostituzioni di parti rilevate, entro 10 (dieci) giorni dalla data del primo verbale, sarà applicata una penale di € 200,00 (duecento/00) più € 100 (cento/00) per ogni giorno di ulteriore ritardo; • in caso di mancato rispetto degli SLA relativi al servizio di garanzia sarà applicata una penale di € 100,00 (cento/00) più € 100 (cento/00) per ogni ora di ulteriore ritardo rispetto ai tempi di intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;risoluzione previsti.
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza 2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle norme penali di cui al "DUVRI o piano presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ripetibile per violazioni reiterateovvero non siano presentate nel termine dinanzi previsto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte saranno applicate al Fornitore le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penalecome sopra indicate.
3. L'importo complessivo AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali irrogate non può superare di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione pagamento delle penali di cui al presente articolo non pregiudica esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. AMA provvederà a dare comunicazione all’ANAC, ai fini dell’iscrizione del fornitore nel Casellario Informatico di cui all’art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all’1% (uno per cento) dell’importo del contratto.
6. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 3, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardidel maggior danno
7. Per quanto riguarda i singoli ContrattiIl Fornitore prende atto che, varrà lo stesso principioin ogni caso, pertanto l'importo complessivo l’applicazione delle penali irrogate previste dal presente articolo non può superare, per ogni singolo Contratto, preclude il 10 per cento dell'importo diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto13.
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Sources: Fornitura Di Sistemi
Penali. 1. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera non conforme a quanto previsto nel presente contratto, l’Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A/R o fax invitando il Concessionario ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dalla convenzione.
2. Il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro sei giorni dalla notifica della contestazione stessa.
3. In caso all’esito del procedimento di cui sopra siano accertati da parte dell’Amministrazione inadempimenti rispetto a quanto stabilito nella convenzione, salvo che non siano dovuti a cause di forza maggiore, l’Amministrazione si riserva di infliggere una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato all’Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
4. Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento, riscontrate a seguito delle verifiche tecniche effettuate dal Settore Lavori Pubblici, e altri organismi per quanto di competenza, saranno comminate le penali di seguito individuate: -- inadempienze negli interventi di manutenzione dell’impianto sportivo, pista di pattinaggio, resede e spazio verde attrezzato: da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 1.500,00 in funzione della gravità dell’inadempimento; - mancato rispetto delle norme sull’organizzazione del lavoro: da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 1.000.00, in funzione della gravità dell’inadempimento; - mancata manutenzione ordinaria degli impianti: da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 1000,00 in funzione della gravità dell’inadempimento; - atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell’utenza o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico: da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni rilievo accertato; - ritardo nell’apertura degli impianti al pubblico o per sua chiusura anticipata: €100,00; - mancata apertura degli impianti (si considera mancata apertura il ritardo o la chiusura anticipata superiori alle due ore): € 250,00; - altre inadempienze agli obblighi stabiliti dalla presente convenzione si applicherà una penalità di importo variabile da € 50,00 a € 500,00 in relazione alla gravità della mancanza, agli eventuali disservizi prodotti e alla presenza di eventuali precedenti inadempienze.
5. L’applicazione delle penalità di cui sopra non preclude l’esercizio di eventuali azioni risarcitorie da parte dell’Amministrazione.
6. Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire le penalità applicate.
7. L’Amministrazione potrà eseguire d’ufficio le attività previste omesse dal Concessionario, addebitandone ad esso il relativo costo.
8. Nel caso di mancato rispetto grave violazione o inadempienza l’Amministrazione procederà ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine, trascorso il quale senza esito potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazionecontratto.
9. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione Qualora nel corso del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso servizio si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità ripetuti casi di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva inadempimento contrattuale l’Amministrazione si riserva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare risolvere il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualecontratto, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica salvo il risarcimento di eventuali tutti i danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattopatiti.
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Penali. Nel caso Eventuali inadempienze ed obblighi derivanti dalla concessione comporteranno l’applicazione delle seguenti penali: - per la mancata esecuzione delle attività di mancato rispetto del termine indicato manutenzione e di un adeguato servizio di pulizia e sanificazione stabilite dal presente disciplinare o previste nell’offerta gestionale, entro i termini richiesti per l’esecuzione degli interventi a seguito di manutenzioneformale diffida applicata una penale di Euro 500,00 (euro cinquecento/00); - per chiusura dei locali e degli ambienti in concessione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 Euro 300,00 (euro trecento/00) ; - per ogni mancato aggiornamento delle attività di manutenzione secondo le normative vigenti pari a Euro 200,00 (euro duecento/00) ; - per l’inosservanza delle prescrizioni igieniche e di quelle relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa, verrà applicata una penale di Euro 500,00 (euro cinquecento/00), nonché di Euro 300,00 (euro trecento/00) per ogni giorno di eventuale chiusura per adeguamenti conseguenti, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative che potranno essere comminate dai componenti organismi di controllo; - per l’ingiustificata non ammissione di soggetti all’utilizzo, una penale di Euro 100,00 (euro cento/00) per ogni singolo caso (utente o società); - per comportamento non adeguato del personale nei confronti dei frequentatori dell’impianto o verso i funzionari del Comune o altri incaricati dall’amministrazione di vigilare sull’operato del Concessionario, una penale di Euro 300,00 (euro trecento/00) per ogni singola contestazione; - per la mancata trasmissione della documentazione prevista dagli atti di gara entro i termini indicati una penale di Euro 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni anno in cui si verifica l’inosservanza; - per il mancato rispetto delle norme contenute nell’art.5.5. “Personale, organico e addetti” una penale di Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazioneciascuna violazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale - recesso anticipato senza giusta causa Euro 11.000,00. Le penali verranno discrezionalmente detratte dalla compartecipazione versata dal Comune o incamerate tramite la cauzione definitiva con escussione, anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione via parziale, e l’obbligo da parte del ContrattoConcessionario della sua reintegrazione;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto.
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Sources: Contratto Di Concessione Per L’affidamento Del Servizio Di Gestione Dell’impianto Sportivo
Penali. Nel In caso di mancato ritardo e/o di inadempimento agli obblighi assunti in sede di autorizzazione e/o concessione di suolo pubblico saranno comminate le seguenti penali, salva la risarcibilità dell’ulteriore danno, in relazione alle seguenti fattispecie che, alterando o ritardando la integrale fruibilità da parte degli utenti delle strade interessate dagli interventi previsti nel presente Regolamento, ovvero provocando la caduta e/o l’ammaloramento delle essenze arboree a seguito degli interventi eseguendi o eseguiti, sono identificative di un danno per il quale si individua il conseguente risarcimento: - Euro 1.000,00 (mille) per ogni progetto qualora la Società non rispetti gli impegni assunti con i programmi annuali, per cui, senza giustificato motivo, un progetto venga realizzato per meno dell’80% (in metri lineari) rispetto del termine indicato per l’esecuzione a quanto approvato. La stessa penale sarà applicata, nel caso di mancata presentazione della programmazione degli interventi di manutenzionecui al precedente art. 5, per i singoli Contratti ogni progetto che verrà richiesto nell’anno di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 riferimento. - Euro 10,00 (euro duecentocinquanta/00dieci) per ogni metro lineare di cantiere (esclusa area destinata ad attività strumentali) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazionesulla data di ultimazione dei lavori prevista nell’autorizzazione; - Euro 100,00 (cento) per ogni metro lineare di cantiere ( esclusa area destinata ad attività strumentali) qualora l’area interrotta ai lavori sia aperta al transito veicolare in assenza del ripristino provvisorio in Bynder. - Euro 50,00 (cinquanta) per ogni 5 cm. (escluse frazioni) di scavo effettuato nello spazio di pertinenza della essenza arborea in difetto rispetto alle distanze previste dal fusto delle essenze arboree e arbustive come disciplinato dall’art. 20 punto A-3 del presente Regolamento o dalle condizioni particolari impartite all’atto del rilascio del titolo autorizzativo o del sopralluogo preliminare. La penale non si applica quando trattasi di interventi di emergenza di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabiliall’art. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto15.
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Sources: Regolamento Per Scavi Stradali
Penali. Nel caso Per ogni inadempimento riscontrato nell’esecuzione del servizio, salvo il risarcimento del maggior danno ed i casi di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzionerisoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo che precede, per sarà formulata una contestazione scritta all’Impresa, la quale dovrà formalmente rispondere entro i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene successivi 10 giorni adducendo le dovute giustificazioni. Se le giustificazioni non saranno ritenute sufficienti dall’Azienda verrà applicata una penale pari nella misura che segue: - € 3.000 per un numero di ore prestate nel mese inferiore a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) quello indicato contrattualmente come parametro minimo, ovvero rendicontazione sprovvista della necessaria documentazione a comprova dei costi realmente sostenuti, ferma restando la decurtazione del corrispettivo non dovuto; - € 50,00 per ritardata entrata in servizio di ogni dipendente dell’impresa oltre la mezzora rispetto alla turnazione prevista; - € 100,00 per ritardato entrata in servizio di ogni dipendente dell’impresa oltre l’ora rispetto alla turnazione prevista; - € 200,00 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale mancato servizio di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione ogni dipendente dell’impresa rispetto alla data fissata turnazione prevista; - € 500,00 per ogni pasto, inteso come servizio complessivo, erogato in difformità con quanto previsto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi capitolato speciale d’appalto; - € 300,00 per ogni giorno di manutenzione a seguito servizio di sospensione, rispetto alla data fissata pulizia erogato in difformità con quanto previsto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro capitolato speciale d’appalto; - € 200,00 per mancato pronto intervento e ogni giorno di euro 100,00 servizio di lavanderia erogato in difformità con quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto; - € 300,00 per ogni successiva ora giorno di ritardo;
b) mancanza mancato approvvigionamento dei presidi per incontinenza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro idonea qualità; - € 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato adempimento degli obblighi relativi al rispetto ed della clausola sociale; - € 1.000 per ogni giorno di inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazionedei protocolli sanitari relativi all’emergenza COVID-19, ripetibile per violazioni reiterate, ferma la risoluzione contrattuale; È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia possibilità di risoluzione del singolo Contrattocontratto nei casi elencati all’articolo precedente. Dopo l'applicazione di tre penali gli importi di cui sopra, per le ulteriori penali successive, saranno raddoppiati. Le penalità saranno portate in deduzione dal corrispettivo dovuto all’Impresa. L’Azienda ha altresì la facoltà di applicare le penali rivalendosi sulla garanzia fideiussoria.
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Sources: Servizi Socio Assistenziali
Penali. Qualora si verificassero disservizi (mancata o irregolare esecuzione di uno dei servizi oggetto dell’accordo) l’Università applicherà una penale per ogni infrazione relativa all’esecuzione dell’affidamento, rispetto alle modalità e ai tempi o alle condizioni d’offerta. Il Responsabile Unico del Procedimento invierà all’affidatario formale contestazione scritta assegnandogli un tempo (24 ore) per poter presentare le proprie controdeduzioni. Nel caso di più inadempimenti presenti nello stesso servizio, l’Università si riserva di applicare la penale più alta o l’intero cumulo delle penali applicabili al caso concreto. L’importo delle penali sarà dedotto dal pagamento per le prestazioni rese dall’affidatario o dalla cauzione, che nel caso, andrà prontamente reintegrata. L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito. In caso di constatata applicazione di 5 penali l’Università si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale. Fatti salvi gli altri casi di inadempienza contrattuale previsti dalle norme di legge e dal presente documento, costituiscono sicuramente casi di inadempimento, soggetti alla procedura di applicazione delle penali, le seguenti fattispecie: • mancato rispetto servizio coffee break per causa imputabile al fornitore: Euro 10 per ogni persona; • mancato servizio aperitivi e buffet per causa imputabile al fornitore: Euro 25 per ogni persona; • ritardo nella predisposizione del termine indicato servizio per l’esecuzione degli interventi causa imputabile al fornitore: Euro 10 per ogni minuto di manutenzione, ritardo superiore ai 15 minuti dall’ora di inizio servizio prevista dall’ordine specifico. Superati i 30 minuti di ritardo si applicheranno le penali per i singoli Contratti mancato servizio; • quantità di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) vivande non sufficiente al numero di persone: Euro 3 per ogni persona; • qualità delle vivande non conforme per il servizio di coffee break: Euro 3 per ogni persona; • qualità delle vivande non conforme per il servizio di lunch buffet: Euro 10 per ogni persona • riconsegna dei locali non adeguatamente puliti: Euro 200 per singolo evento; • ritardato inoltro del report previsto dall’art. 10: Euro 1 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi ; • mancato rispetto delle norme di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto interventosicurezza concordate: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro Euro 100,00 per ogni successiva ora infrazione; • errata fatturazione o fatturazione che non consenta la riconciliazione automatica con documenti di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conformeconsegna: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, Euro 30,00 per ogni singolo Contratto, il 10 fatturazione errata o non conciliabile automaticamente per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattocausa imputabile al fornitore.
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Penali. Nel caso L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e degli obblighi contrattualmente assunti, nonché qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal RUP e dal Direttore dei Lavori in fase di mancato rispetto esecuzione del termine indicato servizio, rendono passibile l’operatore economico aggiudicatario dell’applicazione di penali sino, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto per l’esecuzione degli interventi inadempimento. In particolare saranno applicate le seguenti penali, da trattenersi sui pagamenti intermedi della prestazione:
a) con riferimento all’obbligo di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 reperibilità del CSE saranno applicati € 100,00 (euro duecentocinquanta/00cento/00) di penale per ogni 60 minuti o frazione di 60 minuti di ritardo rispetto alle 4 ore previste dal presente Capitolato o rispetto al minor tempo offerto in sede di gara;
b) con riferimento alla mancata elaborazione e consegna di elaborati e documentazione (relazione tecnica periodica, verbali di sopralluogo, ecc.) richiesti per il corretto svolgimento del servizio oltre i termini stabiliti e concordati con la Committenza, saranno applicati € 100,00 (euro cento) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La ritardo;
c) con riferimento ai tempi di presenza sul cantiere del CSE e del “Gruppo di lavoro” indicati nell’offerta tecnica, verrà applicata una penale di € 200,00 (euro duecento/00) per ogni giorno di mancata presenza del CSE.
d) con riferimento agli obblighi di partecipazione a incontri e riunioni previsti dal presente Capitolato e/o garantiti in sede di offerta tecnica saranno applicati € 500,00 (euro cinquecento/00) di penale per ogni assenza Fatta salva l’ipotesi di deroghe o proroghe di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensioneprecedente, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel il mancato rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione tempi e delle modalità di presenza sul cantiere del Contratto CSE e del “Gruppo di lavoro” conformemente a quanto offerto in gara dall’aggiudicatario così come qualsiasi protratta violazione degli obblighi assunti contrattualmente dall’aggiudicatario, comporteranno la risoluzione del contratto se protratti per un tempo superiore a 30 gg (anche non consecutivi). La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell’aggiudicatario con assegnazione di un termine per fornire le prestazioni ed i servizi dovuti e in contraddittorio con il rifacimento di interventi non accettabilimedesimo aggiudicatario. Nel In caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattocontratto per inadempimento all’aggiudicatario inadempiente competerà esclusivamente il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla comunicazione della risoluzione del contratto, decurtato delle penali maturate secondo i disposti del l° comma del presente articolo. Resta ferma la facoltà del Committente di procedere, nei confronti della parte incaricata, per il risarcimento del danno provocato comprese le nuove od ulteriori spese che l’Amministrazione dovrà assumere a causa dell’inadempimento.
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Sources: Capitolato d'Oneri
Penali. Nel 1. In caso di mancato rispetto ritardo, di inadempimento o anche solo di una realizzazione deficitaria di quanto previsto nel presente Accordo, si applicheranno le penali previste nel presente articolo.
2. L’applicazione delle penali non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che la stessa si è assunta con la stipulazione del termine indicato presente Accordo e che dovessero derivare dall’incuria della stessa Impresa aggiudicataria.
3. Il Fornitore, qualora dovesse incorrere, pur tenendo conto delle eventuali proroghe concesse ai sensi del precedente articolo 4, in ritardi di consegna dei rotabili, sarà sottoposta alle seguenti penalità: ● per l’esecuzione degli interventi il primo mese di manutenzioneritardo, lo 0,25% del valore dei rotabili non consegnati per ogni quindicina o frazione di essa maturata; ● per i singoli Contratti mesi successivi lo 0,5% del valore dei rotabili non consegnati per ogni quindicina o frazione di appalto basati sull’Accordo Quadroessa maturata.
4. Protraendosi il ritardo complessivo oltre il sesto mese, viene applicata ▇▇▇▇ avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempienza, fatta salva ogni eventuale azione per il risarcimento del danno, e potrà incamerare la cauzione definitiva.
5. Relativamente al mancato raggiungimento degli obiettivi RAM si applicheranno le seguenti penali: ● Affidabilità o Reliability: per ogni riserva eccedente l’indice di riserva stabilito dal capitolato tecnico, come eventualmente migliorato in sede di offerta, si applicherà una penale di 100.000,00 €; in caso di valori non interi la penale verrà conseguentemente riproporzionata; ● Disponibilità o Availability: per ogni punto di riduzione dell’indice di disponibilità stabilito dal capitolato tecnico, come eventualmente migliorato in sede di offerta, si applicherà una penale pari a 500.000,00 €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) ; in caso di frazioni di punto percentuale, la penale verrà conseguentemente riproporzionata; ● Manutenibilità o Maintenability: per ogni giorno naturale consecutivo euro/1000km di ritardo nella loro ultimazionesuperamento dell’indice massimo di manutenibilità stabilito dal capitolato tecnico, come eventualmente migliorato in sede di offerta, si applicherà una penale di 10.000,00 €.
6. La penale Per gli interventi inerenti le garanzie di cui al paragrafo B-18. del Capitolato Tecnico, le penali sono quelle indicate nel precedente articolo 20 del presente Accordo.
7. In caso di mancato invio della documentazione richiesta all’art. 3.2.2.2 del disciplinare di gara (ovvero la Relazione di genere ex art 47 comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche 3, verificare il riferimento) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell’art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a 50.000 €. Il mancato adempimento dell’invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall’applicazione della penale comporta l’applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo fino ad avvenuto adempimento e comunque, a parziale deroga di quanto previsto dai successivi punti, per un importo complessivo non superiore al 20% del valore dell’Accordo Quadro.
8. In caso di mancato invio della documentazione richiesta all’art. 3.2.3 del disciplinare di gara (ovvero la certificazione e relazione disabili ex art 47 comma 3 bis, verificare il riferimento) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell’art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a 50.000 €. Il mancato adempimento dell’invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall’applicazione della penale comporta l’applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo fino ad avvenuto adempimento e comunque, a parziale deroga di quanto previsto dai successivi punti, per un importo complessivo non superiore al 20% del valore dell’Accordo Quadro.
9. In caso di mancato invio della documentazione richiesta all’art. 3.2.5 del disciplinare di gara (ovvero la riserva di una quota pari al 30% a occupazione giovanile e femminile in caso di ritardo:nuove assunzioni per esecuzione AQ, verificare il riferimento) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere ad ARST S.p.A., ai sensi dell’art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari 50.000 €. Il mancato adempimento dell’invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall’applicazione della penale comporta l’applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo fino ad avvenuto adempimento e comunque, a parziale deroga di quanto previsto ai successivi punti, per un importo complessivo non superiore al 20% del valore dell’Accordo Quadro.
a10. Qualora il Fornitore, in sede di offerta tecnica, si sia impegnato all’erogazione un corso di formazione in tema di parità di genere (criterio premiante ex art. 47 comma 4 del DL 77/2021), lo stesso si obbliga a presentare, entro il termine di 6 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro, idonea documentazione (programma del corso, contratto stipulato con il docente o l’azienda di formazione, CV del docente, elenco presenze dei dipendenti, etc.) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione in originale o copia conforme all’originale volta a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabilicomprovare quanto dichiarato in Offerta Tecnica. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel In caso di ritardomancato invio della suddetta documentazione entro il termine prescritto, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, il Fornitore sarà applicata tenuto a corrispondere ad ARST S.p.A. una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante pari a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto.20.000,00
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Sources: Accordo Quadro
Penali. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo Premesso che l'applicazione delle penali irrogate non può superare esclude il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardiper le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione della fornitura, l'Università si riserva, nel caso in cui il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni del presente contratto fosse imputabile all'Appaltatore, di applicare una penale giornaliera pari al 1,00 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10%. Qualora il ritardo non giustificato fosse superiore a: - 30 giorni è facoltà dell'Università avvalersi della disposizione di cui al successivo art. 14. Per quanto riguarda i singoli Contratticoncerne le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione della fornitura, varrà lo stesso principiol'Amministrazione potrà applicare le seguenti penali: - danni arrecati dal personale impiegato dall’Appaltatore: l'Amministrazione applicherà una penale pari al 10 % dell'ammontare del danno, pertanto l'importo complessivo oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni; - esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto: l'Amministrazione applicherà - per una prima infrazione - una penale di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni persona non in regola; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art.1456 C. C.; - mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal contratto o dal capitolato: l'Amministrazione potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a insindacabile giudizio dell'Università, da un minimo di € 1.000,00 (Euro mille/00) ad un massimo di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00). L'importo delle penali irrogate non può superareapplicate sarà trattenuto sul pagamento del mese successivo o sull’importo cauzionale (con conseguente obbligo dell'Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 10 giorni dalla richiesta dell’Università alla reintegrazione del suddetto deposito), per ogni singolo Contrattoindipendentemente da qualsiasi contestazione. L'Università si riserva, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova comunque, in caso di constatata applicazione il successivo articolo in materia di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del singolo Contrattocontratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione della fornitura in danno della Società inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.
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Penali. Nel caso Per inadempimenti e ritardi, nell’esecuzione delle attività previste, dipendenti dall’Appaltatore, fatta salva la riserva di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto richiesta dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienzemaggiori danni, saranno invece applicate le relative penalità penali di seguito indicate:
a1. mancato rispetto dei tempi individuati nel cronoprogramma annuale approvato dalla Sogesid S.p.A per ciascun specifico evento/attività: per ogni giorno di ritardo 1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale;
2. impiego di personale non incluso nel gruppo di lavoro indicato in sede di offerta in sostituzione di personale indicato in offerta senza previa autorizzazione di Sogesid S.p.A.: 1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale per ogni giorno di utilizzo;
3. per ritardo nella sostituzione del personale impossibilitato ad erogare la prestazione: 1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale per ogni giorno di mancata copertura;
4. per problemi tecnici, organizzativi o di qualsiasi altra natura imputabili direttamente o indirettamente al Fornitore, tali per cui venga pregiudicato il regolare svolgimento dell’evento ovvero ne venga determinata l’interruzione o la non prosecuzione: 1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale per ciascun inadempimento;
5. per ritardo o mancata emissione titoli di viaggio, prenotazione alberghiera, rimborso pranzi e/o cena 1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, per ogni titolo di viaggio, prenotazione alberghiera, rimborso pranzi e/o cena;
6. per fornitura di materiale non conforme al presente capitolato o alle specifiche formulate in sede di offerta per ogni fornitura; 1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale per ciascuna fornitura non conforme;
7. per mancata e/o errata presentazione della documentazione contabile e dei giustificativi di spesa in conformità a quanto riportato nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 presente capitolato 1‰ (unauno per mille) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 dell’importo contrattuale per ciascuna difformità;
8. per mancato pronto intervento e di euro 100,00 rispetto dei criteri ambientali minimi 1‰ (uno per ogni successiva ora di ritardo;
bmille) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontratedell’importo contrattuale. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo L’importo complessivo delle penali irrogate come sopra determinate non può superare il 10 10% (dieci per cento dell'importo dell’Accordo quadrocento) dell’importo contrattuale (al netto dell’IVA); qualora gli inadempimenti ed i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, percentuale trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al l’articolo 11 del presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratticapitolato, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattocontratto. È fatta salva in ogni caso la possibilità per Sogesid S.p.A. di ricorrere in caso di inadempimento all’esecuzione in danno, con facoltà di fare eseguire il servizio oggetto di questa gara a terzi addebitandone agli aggiudicatari i relativi costi.
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Sources: Accordo Quadro
Penali. Nel caso di mancato rispetto 1. Fatta salva la responsabilità del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzioneFornitore da inadempimento ed il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1352 c.c., il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante le seguenti penali: ▪ euro 500,00 (cinquecento/00), per i singoli Contratti ogni giorno di appalto basati sull’Accordo ritardo nella stipula di un Contratto Attuativo o Atto Aggiuntivo, rispetto al termine ultimo e perentorio fissato dalla Stazione Appaltante con propria comunicazione scritta, e fatta salva la facoltà risolvere l’Accordo Quadro; ▪ euro 500,00 (cinquecento/00), viene applicata una penale pari a €.250,00 per ogni mancata o inesatta prestazione tra quelle previste nel Capitolato Tecnico, salva la previsione ed applicazione di penali specifiche per il singolo inadempimento/inesatto adempimento, come di seguito elencate; ▪ euro 500,00 (euro duecentocinquanta/00cinquecento/00) per ogni giorno naturale consecutivo impiego di personale non munito della qualifica di guardia particolare giurata, ove sia stata convenuta la presenza di detta figura a presidio di determinati spazi; ▪ euro 200,00 (duecento/00), per ogni giorno di mancato funzionamento del Contact Center di cui al precedente art. 10, commi 1° e 2°; ▪ euro 50,00 (cinquanta/00), per ogni giorno di ritardo nella loro ultimazioneconsegna del Report bimestrale di cui al precedente art. 10, commi 3° e 4°. A tal fine, verrà considerato come “non consegnato” il Report bimestrale che non contenga gli elementi minimi di cui al precedente art. 10, comma 4°; ▪ euro 200,00 (duecento/00), per ogni giorno di ritardo nella consegna di dati, informazioni e chiarimenti richiesti dalla Stazione Appaltante in ordine allo svolgimento della Fornitura, ai sensi del precedente art. 10, comma 6°.
2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l’inadempimento siano imputabili al Fornitore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso il Fornitore, alla quale il Fornitore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
3. L’Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 13, alla risoluzione del contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale.
4. Il Fornitore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Fornitore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
5. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti potrà essere conseguita dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardianche mediante escussione della garanzia definitiva di cui all’art. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo 113 del D.Lgs. 163/06.
6. L’applicazione delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, esonera in nessun caso il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di risoluzione del singolo Contrattopagamento della medesima penale.
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Sources: Accordo Quadro
Penali. Nel In caso d’inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, il Gestore, oltre all’obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, fermo restando le altre forme di responsabilità allo stesso addebitate, è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte del Bacino Priula nei seguenti casi: - € 50,00 per ogni ritardata apertura o anticipata chiusura degli accessi dei cimiteri, se di entità superiore a 30 minuti rispetto agli orari previsti; - € 500,00 per ogni ritardo relativo ai servizi di tumulazione e inumazione, richiesti a seguito di decesso. Tale penale si applica nel caso in cui l’inizio del servizio avvenga dopo l’orario di arrivo del feretro o dell’urna al cimitero, comunicato con le modalità ed entro i termini previsti di cui alla scheda SDI 1.1; - € 100,00 per il mancato rispetto delle tempistiche inerenti al servizio di tenuta ed aggiornamento dei registri cimiteriali di cui alla scheda SB1.2.2. Tale penale si applica per ogni Comune per il quale si realizzi l’inadempimento; - € 150,00 per il mancato rispetto del numero minimo di operatori che devono presenziare a un’operazione, ove tale prescrizione sia prevista nelle schede tecniche allegate; - € 200,00 per accertato continuato utilizzo da parte del Gestore di attrezzature destinate ad esclusivo uso dell’utenza. Tale penale si applica per ogni contestazione riferita ad ogni singolo cimitero; - € 100,00 per la mancata esposizione del cartellino identificativo da parte del personale e/o per l’utilizzo di vestiario non decoroso o non adeguato in relazione ai servizi da svolgere. Tale penale si applica per ogni operatore inadempiente; - € 250,00 per messa in atto di comportamenti scorretti o non adeguati al luogo di lavoro, quali il mancato rispetto del divieto di fumare e/o l’utilizzo di linguaggio improprio o volgare o la richiesta all’utenza di elargizioni in denaro; - € 300,00 per la mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di utilizzo dei DPI previste dalla normativa di settore; - € 100,00 per difformità rilevate inerenti alla gestione dei rifiuti di cui alle schede tecniche SDI1.10 e SB1.2.9. Tale penale si applica per ogni giorno in cui si realizzano le difformità; - € 200,00 per difformità rilevate inerenti alla gestione dei rifiuti di cui alla scheda tecnica SB1.2.10. Tale penale si applica per ogni contestazione riferita ad ogni singolo cimitero; - € 200,00 per mancati o ritardati adempimenti inerenti alla manutenzione ordinaria (revisioni, controlli, ecc.) di attrezzature e macchinari impiegati all’interno dei cimiteri, se prescritti dalla normativa. Tale penale si applica per ogni inadempienza relativa ad ogni singola attrezzatura o macchinario; - € 100,00 per sospensione del servizio di reperibilità 24 ore su 24, di cui alla scheda tecnica SB1.2.1, di durata superiore a 6 ore; - € 10,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato per l’esecuzione degli interventi adempimenti previsti dall’art. 7 del presente Contratto di manutenzioneServizio. Le infrazioni anzidette saranno accertate dal Bacino Priula anche in seguito alle notizie ricevute dai Comuni. Il Bacino Priula entro 15 (quindici) giorni dall’avvenuta conoscenza ne darà comunicazione al Gestore che potrà, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadroentro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi, viene applicata produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell’inadempienza riscontrata. Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, Priula esprimerà il proprio giudizio, applicando, se del caso, una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazionepenalità come sopra determinata. La penale Le penalità di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche sopra sono comminate mediante nota di debito a valere sulla prima fattura utile emessa dal Gestore e, in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensioneincapienza, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabilisulle successive. Nel È in ogni caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece fatto salvo l’eventuale maggior danno. Non potranno in alcun caso essere applicate le relative penalità penali per inadempienze dovute a comprovate cause di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel forza maggiore o qualora il Comune, con sue condotte commissive od omissive, abbia contribuito a causare l’evento. Ferma restando l’applicazione delle penalità, qualora il Gestore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Bacino Priula, quest’ultimo, senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, ha la facoltà di provvedere d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario. In caso di ritardoservizio indifferibile e urgente, nell’avvio il Comune, in accordo con il Bacino Priula, potrà effettuare in proprio l’intervento. In ogni caso, oltre alle eventuali penalità, il Bacino Priula e il Comune si rivarranno nei confronti del Gestore di interventi “urgenti”tutte le maggiori spese, eccedenti 1 (una) ora dalla richiestadirette o indirette, sarà applicata una penale di euro 200,00 sostenute per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento l’esecuzione d’ufficio dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazionesuddetti servizi, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di compresi gli eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattosubiti.
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Sources: Contratto Di Servizio
Penali. Qualora si verificassero inadempienze, la Stazione Appaltante applicherà una penale variabile a seconda della gravità del danno. Nel caso si verificassero deficienze di mancato rispetto del termine indicato servizio imputabili all'Appaltatore saranno applicate le seguenti penalità: •nel caso non vengano rispettate le condizioni di comfort termico una penale pari al compenso medio giornaliero per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, l’impianto moltiplicato per i singoli Contratti giorni di appalto basati sull’Accordo Quadronon rispetto delle condizioni di comfort; •per mancanza totale del servizio di riscaldamento una penale pari a due volte il compenso medio giornaliero per l’impianto moltiplicato per i giorni di mancanza totale del servizio. •In relazione a ciascun edificio, viene qualora l'appaltatore non inizi la prestazione del Servizio entro il termine di 24 (ventiquattro) ore dalla data di prima accensione indicata nel Verbale di Presa in Consegna degli Impianti e/o nella nota di attivazione degli impianti per gli anni termici successivi al primo, sarà applicata una penale pari a €.250,00 € 500 (euro duecentocinquanta/00cinquecento) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in ritardo; •In caso di ritardo:
amancato intervento, entro 3 (tre) nell’inizio degli interventi ore dalla chiamata o segnalazione di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto allarme per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiestadifettoso funzionamento della Centrale Termica, sarà applicata una penale di euro 200,00 € 300 (trecento); •In caso di mancato intervento entro 5 (cinque) ore dalla chiamata per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario difettoso funzionamento o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazionepiccole perdite da tubazioni ecc, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare sarà applicata una penale di importo € 400 (quattrocento); •In caso di difettoso funzionamento dell’Impianto Termico per 2 (due) o più giorni consecutivi, dovuti alla mancanza di una corretta manutenzione o al mancato intervento previsto dai precedenti commi, sarà applicata una penale di € 1000 (mille), per ogni giorno di difettoso funzionamento; in questa fattispecie rientra anche il caso di mancato raggiungimento della temperatura prescritta (opportunamente rilevato in contraddittorio), in un numero di locali pari o superiore alla predetta percentualeal 10% della volumetria totale dell'edificio. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, trova applicazione verranno contestati all'appaltatore dall'Amministrazione appaltante. La procedura prevede che la Stazione Appaltante comunichi all’Appaltatore per iscritto e/o tramite PEC la contestazione; L'appaltatore potrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio della Amministrazione appaltante, saranno applicate all'appaltatore le penali come sopra indicate; L'Amministrazione tratterrà l'importo delle eventuali penali sull'importo del primo pagamento utile, ovvero, potrà avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione pagamento delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, esonera l'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattoquale si è reso inadempiente.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Nel caso in cui le prestazioni oggetto dell’appalto vengano svolte in maniera imprecisa, non accurata od a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, l’Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di mancato rispetto del contestazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente Capitolato e a presentare, se ritenuto, entro un termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzionebreve, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadronon superiore a 10 giorni, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazionele proprie controdeduzioni. La penale Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso precedente, siano accertati da parte dell’Amministrazione casi di ritardoinadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l’Amministrazione si riserva di irrogare una penale, fino ad un massimo di € 500,00.- per singolo episodio, rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato all’Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. In particolare il Comune si riserva di applicare le seguenti penalità:
1) TEMPISTICA:
a) nell’inizio mancato rispetto degli interventi orari di manutenzione inizio servizio presso il Museo e l’Ufficio Turistico
i) con un ritardo nell’apertura o un anticipo nella chiusura superiore ai 15 minuti e inferiore ai 30 minuti dall’orario previsto: € 50,00;
ii) con un ritardo nell’apertura o un anticipo nella chiusura superiore ai 30 minuti e inferiore ai 60 minuti dall’orario previsto: €100,00
iii) con un ritardo nell’apertura o un anticipo nella chiusura superiore ai 60 minuti dall’orario previsto: €150,00
iv) mancata apertura per una turnazione o giornata: €200,00
b) mancato rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattodegli orari di gestione della sala conferenze presso il “Coricama” con un ritardo superiore ai 15 minuti dall’orario previsto: € 200,00;
c) mancata o parziale o inadeguata realizzazione di progetti o iniziative proposte e valutate nell’Offerta tecnica: €500,00.
2) PERSONALE:
a) rilievo di mancanza di professionalità nella gestione dei servizi di front-office: € 100,00;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione accertati comportamenti inadeguati e insoddisfacenti del Contrattopersonale: €100,00;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento mancata chiusura di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienzeporte e finestre, saranno invece applicate le relative penalità nonché insufficiente vigilanza sui beni, mancato presidio delle sale espositive in presenza di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto interventovisitatori: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata€100,00;
d) errata esecuzione mancata sostituzione di interventi tecniciun operatore: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;€200,00
e) rilievo di mancato rispetto ed inosservanza delle norme degli obblighi di cui all’art. 16 del presente capitolato: €200,00 Le penali saranno riscosse mediante trattenuta sulla cauzione ovvero mediante trattenuta sul corrispettivo da pagare per le fatture emesse. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte della Ditta appaltatrice, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione viene comunicato alla Ditta mediante Raccomandata A.R. o via PEC con invito a reintegrare la cauzione stessa. In caso di carente e/o mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio il Comune potrà provvedervi d’ufficio con proprio personale o ricorrendo a terzi, con spese a totale carico dell’impresa aggiudicataria inadempiente, salvo il diritto al "DUVRI risarcimento dei maggiori danni. L’esecuzione d’ufficio delle prestazioni oggetto del presente appalto dovrà essere sempre preceduta da formale diffida da intimarsi con lettera Raccomandata A.R., o piano PEC, rimasta inascotata. Qualora la Ditta non faccia pervenire all’Amministrazione le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazionecui trattasi nel termine ultimo di sette giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Amministrazione, ripetibile per violazioni reiteratequest’ultima potrà procedere all’immediato incameramento della cauzione definitiva ed all’esecuzione d’ufficio delle prestazioni rimaste non eseguite, fatta salva a spese e carico della ditta inadempiente. Qualora nel corso del servizio si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale l’Amministrazione si riserva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontraterisolvere il contratto ai sensi del successivo art. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale32, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica salvo il risarcimento di eventuali tutti i danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattopatiti.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Nel Per tutte le inadempienze, salvo il caso di mancato comprovata forza maggiore, nel rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzionedelle tempistiche contrattuali elencate nei paragrafi precedenti, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadrocomprese le mancate comunicazioni, viene verrà applicata una penale pecuniaria stabilita in misura giornaliera pari a €.250,00 1‰ (euro duecentocinquanta/00unopermille) dell’ammontare contrattuale complessivo per: ▪ Ritardo nell’inizio dei lavori di manutenzione rispetto ai disposti della S.A. e del presente FPC, ovvero per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche nell’inizio dei lavori programmati con i tecnici dell’AnconAmbiente SpA e nei lavori con richiesta non urgente, (oltre i dieci giorni lavorativi naturali e consecutivi e comunque oltre i giorni eventualmente dichiarati nell’offerta tecnica dalla ditta per l’inizio lavori non urgenti); ▪ Gli interventi non effettuati dalla ditta nelle giornate prefestive/festive ed in caso di ritardo:
a) nell’inizio orari notturni (se la ditta ne avesse dichiarato la disponibilità nell’offerta tecnica); ▪ Ritardo nell’esecuzione degli interventi relativi agli ordini emessi dall’AnconAmbiente SpA per il ripristino di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) danneggiamenti o messa in sicurezza di situazioni pericolose. ▪ ▇▇▇▇▇▇▇ nella ripresa degli interventi di manutenzione a dei lavori in seguito ad un verbale di sospensione, rispetto alla data di ripresa fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel dall’AnconAmbiente; ▪ Ritardo nella sistemazione delle anomalie/o delle difformità e/o difetti riscontrati; ▪ Ritardo nella sistemazione delle anomalie/o delle difformità e/o difetti riscontrati rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento ai cronoprogrammi ed alle tempistiche pattuite e dichiarate in sede di interventi non accettabiligara. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece Inoltre verranno applicate le relative penalità ulteriori penali di seguito indicate:
adescritte: ▪ mancata presenza ai sopralluoghi in merito allo svolgimento dell’intervento (inizio, chiusura o completamento, necessità di differire l’intervento stesso per impedimenti tecnici o logistici) o ritardo nel pronto interventonella PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI fissazione dei sopralluoghi per elaborazione di preventivi: verranno applicate €. 100,00 (cento/00) per giorno; ▪ ritardo nella presentazione dei preventivi per l’esecuzione degli interventi richiesti (oltre i tre giorni naturali e consecutivi): verranno applicate €. 100,00 (cento/00) per giorno; ▪ ritardo nella presentazione dei consuntivi, nel caso dell’esecuzione dei lavori urgenti (oltre i tre giorni naturali e consecutivi), verranno applicate €. 100,00 (cento/00) per giorno; ▪ mancata emissione della fattura entro la fine del mese successivo all’effettuazione del lavoro ed all’accettazione del preventivo o consuntivo, verranno applicate €. 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardoritardo dal primo giorno del mese successivo dalla scadenza; ▪ qualora si verificassero inadempienze non contemplate nel presente Articolo, nell’avvio di interventi “urgenti”si applicherà, eccedenti 1 (una) ora dalla richiestaper ogni episodio contestato, sarà applicata una penale variabile da un minimo di € 100,00 (euro 200,00 cento/00) ad un massimo di € 3.000,00 (euro tremila/00) a giudizio del Responsabile Unico del Procedimento. L’AnconAmbiente SpA si riserva anche, per mancato pronto ritardi non motivati nelle richieste di intervento urgente, la facoltà immediata di risolvere il contratto e di euro 100,00 richiedere conseguentemente il risarcimento dei danni subiti, restando a carico dell’aggiudicatario inadempiente, anche gli eventuali maggiori oneri eventualmente sostenuti da Anconambiente SpA per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrateottemperare alle problematiche sopraggiunte. Tutte le penali saranno di cui al presente articolo possono essere contabilizzate in detrazione detrazione, in occasione dei pagamenti immediatamente successivi al verificarsi delle condizioni di ritardo e sono cumulabili fra loro. In alternativa gli importi delle penali potranno essere notificati a parte con saldo entro 30 gg. dalla data di emissione e comunque regolati prima del pagamento immediatamente a saldo di una eventuale fattura. Gli importi dovuti a seguito dell’applicazione delle penali saranno trattenuti sull’ammontare del primo pagamento utile successivo all’evento. Con riferimento al verificarsi della relativa condizione di penaleD.P.R. 633/72, l’Appaltatore emetterà fattura per il corrispettivo contabilizzato e maturato al lordo delle penali, il cui ammontare risulterà da Nota Debito (esente IVA) emessa dall’AnconAmbiente. L'importo L’importo complessivo delle penali irrogate non può potrà superare il 10 10% dell’importo contrattuale d’appalto. Qualora il ritardo dell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento dell'importo dell’Accordo quadrocento) dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento potrà proporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Nel caso in cui, per ragioni di opportunità il contratto venga continuato fino al termine naturale, la penale verrà applicata nella sua totale entità, se ricorre il caso anche oltre il 10% dell’importo contrattuale presunto. In tale caso l’AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di richiedere conseguentemente il risarcimento dei danni subiti, restando a carico dell’aggiudicatario inadempiente, anche gli eventuali maggiori oneri che Anconambiente SpA dovesse sopportare per l’affidamento ad altra ditta del servizio oggetto della presente gara. La sola formalità preliminare da assolversi ai fini dell’applicazione delle penali sopra indicate è la contestazione degli addebiti. Operata la contestazione dell’inadempienza, l’affidatario ha facoltà di produrre le sue controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante procede all’applicazione della penale mediante ritenuta sui compensi dovuti PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI da fattura; qualora i ritardi siano tali da comportare una se questi non fossero sufficienti si agirebbe sulla cauzione. Sia la contestazione di inadempimento, sia l’irrogazione della penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzionesono comunicate con PEC. L'applicazione L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di AnconAmbiente SpA di pretendere il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardidel maggior danno ai sensi dell’art. Per quanto riguarda i singoli Contratti1224, varrà lo stesso principiocomma 2, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattocodice civile.
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Sources: Maintenance Agreement
Penali. Nel caso Il Comune, previa contestazione scritta con certezza di mancato rispetto ricezione, applicherà sanzioni nei casi in cui non vi fosse rispondenza del termine indicato servizio con quanto richiesto nel presente capitolato, nei relativi allegati o nell’offerta - fermi restando il risarcimento degli eventuali danni e la facoltà di risoluzione del contratto - e specificamente riguardo a: ⇒ qualità delle derrate non rispondente a quanto stabilito dalla vigente normativa o dal presente capitolato e dai relativi allegati per l’esecuzione degli interventi qualità merceologica, organolettica, marchio dichiarato, provenienza, termini di manutenzionescadenza, igiene (penale da € 1.000,00 a € 5.000,00) ⇒ qualità dei pasti non rispondente a quanto stabilito dalla vigente normativa o dal presente capitolato e dai relativi allegati per i singoli Contratti buona tecnica di appalto basati sull’Accordo Quadropreparazione, viene applicata una igiene nella preparazione, trasporto e distribuzione (penale pari da € 500,00 a €.250,00 € 2.000,00) ⇒ quantità dei pasti e razione o grammatura non confacente a quanto previsto nel menù o dal presente capitolato e dai relativi allegati (euro duecentocinquanta/00penale da € 500,00 a € 1.000,00) ⇒ mancata consegna dei pasti (penale € 500,00) ⇒ ritardo nella consegna dei pasti (penale € 300,00) ⇒ mancata sostituzione tempestiva del personale assente di cui agli artt. 6 e 19 (penale € 300,00 per ogni giorno naturale consecutivo successivo al primo) ⇒ mancato rispetto di ritardo nella loro ultimazione. La quanto indicato nell’offerta tecnica prodotta in sede di gara, previa assegnazione di un termine entro il quale provvedere (penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche da € 1.000,00 a € 5.000,00 oltre alla restituzione del valore, ove non si provveda, in caso di ritardo:
amiglioria offerta in sede di gara) nell’inizio degli interventi ⇒ altri inadempimenti contrattuali non espressamente previsti ai punti precedenti (penale da € 300,00 a € 2.000,00) È fatto assoluto divieto di manutenzione rispetto alla data fissata utilizzare attrezzature e beni di pertinenza comunale annessi alle refezioni scolastiche per finalità diverse da quelle oggetto del presente capitolato fatto salvo casi eccezionali autorizzati dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabiliComune. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel In caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, contravvenzione alla presente norma sarà applicata una la penale di euro 200,00 € 5.000,00= (cinquemila). Eventuali deficienze o carenze saranno comunicate ali Concessionario per mancato pronto intervento iscritto e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere stessa dovrà procedere ad ottemperare alle prescrizioni nei limiti e secondo i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattotempi indicati dal Comune.
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Sources: Service Agreement
Penali. Nel 1. In caso di mancato rispetto inadempimento, cioè di mancata, inesatta o incompleta esecuzione di una delle altre prestazioni dovute, o di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, il Comune può irrog are al Concessionario una penalità di importo variabile da Euro 100,00 a Euro 500,00 al giorno in relazione alla gravità o recidività dell’inadempimento o del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzioneritardo.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste dall'ordinamento, per i singoli Contratti l'applicazione delle penali si farà riferimento alle seguenti fattispecie di appalto basati sull’Accordo Quadroirregolarità, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio con indicazione della graduazione degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicateimporti applicati:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardonell'intervento su strada, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una con penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 € 50,00 per ogni successiva ora di ritardoritardo fino ad un massimo di € 250,00 al giorno;
b) mancanza ritardo nella restituzione del veicolo in custodia, con penale di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro € 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrataogni ora di ritardo fino ad un massimo di € 250,00 al giorno;
c) mancanza omesso uso da parte degli operatori su strada di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro abbigliamento da lavoro con caratter istiche di luminanza e rifrangenza, con penale di € 250,00 per ciascuna mancanza riscontrataogni operatore senza DPI regolari;
d) errata esecuzione mancata custodia in area coperta, quando espressamente richiesto dall'organo di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontratapolizia, con penale di € 200,00;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme mancata restituzione del veicolo, sussistendone i presupposti di cui legge, all'avente dirit to, con penale di € 300,00;
f) rifiuto di intervento, con penale di € 300,00;
g) impiego di operatori in condizioni psicofisiche alterate dall'assunzione di droghe o da alcool, con penale di € 500,00;
h) mancata disponibilità di POS, con penale di € 150,00;
i) intervento con personale estraneo alla ditta concessionaria, con penale di € 250,00.
3. In caso di reiterazione dell'irregolarità nel corso del periodo di affidamento della concessione, le penali indicate saranno raddoppiate, fino alla concorrenza di € 500,00.
4. I ritardi nell’adempimento di prestazioni contrattuali sono contestati per iscritto da parte del Concedente al "DUVRI o piano Concessionario che, ricevuta l’intimazione, ha l’obbligo di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazionerimuovere immediatamente la causa dell’inadempimento ponendo in essere tutte le azioni richieste in tal senso da parte del Concedente, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della Stazione Appaltante contestazione.
5. Valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di sospendere fatto in cui i lavori e segnalare alla A.S.L. comportamenti hanno avuto luogo, le mancanze riscontratecontrodeduzioni eventualmente presentate dal Concessionario, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell’inadempimentoe l’eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, il Concedente applica la penale prevista, nel rispetto del principio di gradualità.
6. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione L’importo della penale è versato dal Concessionario al Comune entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali procedimento di cui al presente articolo. Decorso tale termine, il Concedente escute la cauzione definitiva per l’importo della penale.
7. L’applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore della concessione, rapportato su base annua, equivale alla manifesta incapacità del Concessionario a svolgere il servizio e pertanto comporta la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione e risarcimento dell’eventuale maggior danno provocato all'Ente.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il ritardo o il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore, anche se il Concessionario dimostri di non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante esserne stato a causa dei ritardiconoscenza.
9. Per quanto riguarda i singoli ContrattiAi sensi dell’art. 1382 cc, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo si prevede espressamente che in ogni caso l’applicazione delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo esclude la risarcibilità del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattodanno ulteriore.
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Sources: Concessione Del Servizio Di Depositeria Civica Con Rimozione, Traino E Custodia Di Veicoli
Penali. Nel Nelle ipotesi di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili all’IGEA, a forza maggiore e/o a caso fortuito, verranno applicate le penali di mancato rispetto seguito elencate: • Qualora l’Appaltatore effettui in ritardo la consegna dei materiali, cosi come previsto all’art.6 del termine indicato presente capitolato, subirà l’addebito della penale nella misura dell’1‰ (uno per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso lavorativo di ritardo, nell’avvio fino all’importo massimo del 10% del valore del Contratto di interventi “urgenti”fornitura (IVA esclusa) oltre all’addebito degli eventuali danni. • Qualora l’Appaltatore effettui in ritardo il ritiro e la consegna degli articoli ritenuti non conformi, eccedenti 1 cosi come previsto all’art.7 del presente capitolato, subirà l’addebito della penale nella misura dell’1‰ (unauno per mille) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora giorno lavorativo di ritardo;
b, fino all’importo massimo del 10% del valore del Contratto di fornitura (IVA esclusa) mancanza oltre all’addebito degli eventuali danni. • Qualora l’Appaltatore non rispetti i tempi di tesserino lavorazione, cosi come previsto all’art.9 del presente capitolato, subirà l’addebito della penale nella misura dell’1‰ (uno per mille) per ogni giorno lavorativo di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
critardo, fino all’importo massimo del 10% del valore del Contratto di fornitura (IVA esclusa) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrateoltre all’addebito degli eventuali danni. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo ai precedenti periodi verranno contestati all’ Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento. L’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non pregiudica il risarcimento siano accogliibili a giudizio dell’IGEA ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di eventuali applicazione delle penali, l’IGEA provvederà a recuperare l’importo sulla fattura ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattosubiti.
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Penali. Lo IIT si riserva di porre a carico dell’Operatore economico i danni derivanti dallo smarrimento o deterioramento di pratiche regolarmente consegnate come da verbali di trasferimento e chiusura e successivamente smarrite o deteriorate. Nel caso in cui l’Operatore economico in merito ai servizi richiesti, non rispetti quanto specificato nel presente capitolato, lo IIT potrà richiedere a titolo personale: • per la mancata produzione dell’elenco di master in giacenza entro i 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto Euro 1.000,00 (mille/00) e per ciascun giorno di ritardo Euro 100,00 (cento/00); • per il mancato aggiornamento dell’elenco di consistenza e il mancato invio trimestrale all’indirizzo PEC ▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇.▇▇, potrà essere applicata una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ciascun giorno di ritardo; • per l’applicazione di prezzi aumentati rispetto a quelli risultanti dall’aggiudicazione in base all’offerta inviata, lo IIT potrà richiedere all’Operatore economico a titolo di penale, 5 (cinque) volte la differenza tra il prezzo praticato e quello risultante dall’aggiudicazione; • per il mancato avvio dell’operazione di ritiro della documentazione presso lo IIT entro i 5 (cinque) giorni dalla comunicazione, potrà essere applicata una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ciascun giorno di ritardo; • per il mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione8 (otto) ore relativo al servizio di Consultazione fisica (b.4.f), per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà potrà essere applicata una penale di euro 200,00 Euro 10,00 (dieci/00) per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ciascuna ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o ; • per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) il mancato rispetto ed inosservanza delle norme del termine di cui 4 (quattro) ore relativo al "DUVRI o piano servizio di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazioneConsultazione digitale (b.4.f), ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare potrà essere applicata una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo Euro 5,00 (cinque/00) per ciascuna ora di ritardo. Nell’ipotesi in materia di risoluzione. L'applicazione cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di cui lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’operatore economico, salvo il diritto al presente articolo non pregiudica il risarcimento dell’eventuale danno patito. Resta in ogni caso la facoltà del Depositante di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia avvalersi della clausola di risoluzione del singolo Contrattocontratto.
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Penali. Nel caso di mancato L’Amministrazione comunale qualora riscontri a seguito dei controlli, può comminare le seguenti penali: _ € 100,00 -per mancata applicazione o rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi sistema di manutenzioneautocontrollo HACCP, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) _ € 100,00 - per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazionedall’accertata mancata sostituzione e/o integrazione delle apparecchiature, ed ogni accertata mancata manutenzione o riparazione delle apparecchiature e/per ogni giorno di ritardo, _ € 100,00 - per ogni infrazione accertata circa la mancata pulizia/igienizzazione dei distributori, _ € 80,00 - per ogni applicazione di prezzi dei prodotti difformi da quelli offerti o aumento degli stessi prezzi non autorizzato, _ € 50,00 - per ogni fornitura di prodotto non conforme rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato, _ € 50,00 - per ogni giorno di ritardo per il rifornimento dei prodotti superiori alle 24 ore dalla richiesta di intervento Ogni infrazione sarà contestata a mezzo PEC ed il Concessionario dovrà entro il termine indicato dall’amministrazione presentare le proprie controdeduzioni informando l’amministrazione in merito alle misure adottate salvo i casi di urgenza in cui dovrà provvedere immediatamente. Decorso tale termine e valutate le controdeduzioni presentate l’ente potrà applicare la relativa penale. Sarà possibile applicare un’ulteriore penale di € 50,00 per ogni giorno di mancato adeguamento dalla comminazione della penale principale. La penale penale/le penali dovrà/nno esser versata/e nel mese successivo a quello della contestazione secondo le modalità indicate dall’Amministrazione comunale o rivalendosi direttamente sulla cauzione. In ogni caso l’ente si riserva: _ la facoltà di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale poter far eseguire ad altro soggetto la mancata o incompleta prestazione rivalendosi sulla cauzione qualora il concessionario persista nell’inadempimento anche dopo le contestazioni. _ la facoltà di risolvere il contratto in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattoreiterate infrazioni.
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Sources: Concession Agreement
Penali. Nel caso Qualora, nella esecuzione delle singole prestazione lavorative, dovessero ravvisarsi ritardi, negligenze, inottemperanze a quanto previsto nel presente capitolato o mancata esecuzione, saranno applicate le seguenti penali:
I. Ritardo ingiustificato o mancata esecuzione di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi quanto previsto all’art. 6 ai punti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, comporterà l’applicazione di manutenzione, per i singoli Contratti una sanzione giornaliera a carico dell’Impresa di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo );
II. Inottemperanza a quanto previsto all’ultimo comma dell’art. 6 del presente capitolato (mancata effettuazione degli interventi entro le 24 ore successive al ricevimento), escluso i casi di ritardo nella loro ultimazionecausa forza maggiore, comporterà l’applicazione di una sanzione giornaliera a carico dell’Impresa di €.500,00 (euro cinquecento/00);
III. Ritardi, negligenze o mancata esecuzione, senza giustificato motivo documentato, delle prestazioni di cui all’art. 7 del presente capitolato, comporterà l’applicazione di una sanzione giornaliera a carico dell’Impresa di €.300,00 (euro trecento/00);
IV. Inottemperanza e/o ritardi a quanto previsto all’art. 5 del presente capitolato, comporterà l’applicazione di una sanzione giornaliera a carico dell’Impresa di €.500,00 (euro cinquecento/00);
V. Ritardi, negligenze o mancata esecuzione, senza giustificato motivo documentato, delle prestazioni di cui all’art. 8 del presente capitolato, comporterà l’applicazione di una sanzione giornaliera a carico dell’Impresa di €.200,00 (euro duecento/00);
VI. Il mancato invio della copia della denuncia di infortunio e dei danni provocati durante l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, comporterà l'applicazione, a carico dell’impresa, di una sanzione di €. 500,00 (euro cinquecento/00);
VII. Il mancato assolvimento delle prescrizioni contenute negli Ordini di Servizio emanati dal D.E.C. relativi a disposizioni tendenti a una resa più efficace del servizio, comporterà l'applicazione, a carico dell’impresa, di una sanzione di €. 500,00 (euro cinquecento/00);
VIII. Il pagamento delle spettanze ai lavoratori deve avvenire entro 10 giorni dall'incasso del mandato di pagamento mensile. La penale ditta aggiudicataria dovrà comunque garantire la retribuzione mensile ai dipendenti impegnati nel servizio di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso appalto fino a che il ritardo nei pagamenti alla ditta non eccede i tre mesi. Eventuali ritardi nei pagamenti non danno diritto all'impresa aggiudicataria di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi pretendere indennità di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione qualsiasi specie, né di richiedere lo scioglimento del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensionecontratto. Tuttavia, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per se il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienzeritardo nei pagamenti delle rate eccedesse i tre mesi, saranno invece applicate le relative penalità corrisposti, sulle somme dovute e non pagate, gli interessi legali. Il mancato rispetto del detto termine comporterà l’applicazione di seguito indicate:
auna penale pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00) sull’importo della fattura successiva, senza attendere la definizione dell'eventuale contraddittorio; qualora il ritardo nel pronto intervento: dovesse protrarsi oltre i due mesi, si procederà senza altri ed ulteriori adempimenti, alla rescissione dell’affido del servizio, con incameramento del deposito cauzionale. Dell’applicazione delle penali sarà data comunicazione dal D.E.C. all’Impresa, la quale ha a disposizione 10 (dieci) giorni per la presentazione all’Ufficio del D.E.C. di eventuali contestazioni per iscritto alle sanzioni applicate. Successivamente, nel caso in cui il D.E.C. ritenga ammissibili le giustificazioni addotte dall’Impresa, procederà alla restituzione di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato quanto eventualmente già detratto in precedenza con la liquidazione relativa alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione fattura del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattomese successivo.
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Sources: Appalto
Penali. Nel 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 14, 30 e 31, qualora la Impresa non esegua o esegua solo parzialmente anche una sola delle prestazioni dedotte in contratto ovvero non le esegua con le modalità e la cadenza previste all’Articolo 3 del Capitolato tecnico, ACI Informatica applicherà all’impresa le penali così determinate e quantificate:
a) Verifica della documentazione di inizio contratto - per ogni giorno di ritardo rispetto ai 15 giorni solari richiesti per la consegna dei documenti di inizio contratto di cui al precedente articolo 12, lett. a), ACI Informatica applicherà all’Impresa una penale di € 50,00 (cinquanta/00); - qualora i documenti di inizio contratto consegnati risultassero incompleti, ACI Informatica applicherà una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna della documentazione mancante stabilito nella lettera di contestazione e decorrente dalla data di ricevimento della stessa, che potrà essere inviata anche tramite posta certificata;
b) Verifica dell’efficacia del servizio - se dalla verifica dell’efficacia delle prestazioni erogate di cui all’art. 12, lett. b) del contratto, emergono dei valori effettivi dell’Indicatore di riferimento (Ie) così come determinato nell’Articolo 7.2.2 del Capitolato tecnico, inferiori al valore di 0,75, ACI Informatica applicherà all’Impresa una penale nella misura del 10% del canone mensile relativo ai mesi in cui è stata rilevata;
c) Verifica della puntualità nell’esecuzione delle prestazioni - se dalla verifica della puntualità nell’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 12, lett. c), del contratto, emergono dei valori effettivi dell’Indicatore di riferimento (Ir), così come determinato nell’Articolo 7.2.3 del Capitolato tecnico, inferiori al valore di 1, ACI Informatica applicherà all’Impresa le seguenti penali:
1) per le prestazioni giornaliere, Euro € 50,00 (cinquanta/00) per ogni 0,05 di punto o frazione di esso inferiore ad Ir
2) per le prestazioni settimanali, Euro 80,00 (ottanta/00) per ogni 0,05 di punto o frazione di esso inferiore ad Ir
3) per le prestazioni mensili, Euro 100,00 (cento/00) per ogni 0,05 di punto o frazione di esso inferiore ad Ir
4) per le prestazioni bimestrali, Euro 200,00 (duecento/00) per ogni 0,05 di punto o frazione di esso inferiore ad Ir
5) per le prestazioni semestrali, Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni 0,05 di punto o frazione di esso inferiore ad Ir
6) per le prestazioni annuali, Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni 0,05 di punto o frazione di esso inferiore ad Ir
d) per mancato utilizzo da parte del personale della ditta della tuta di lavoro e del cartellino di identificazione, ACI Informatica, previo allontanamento dall’ufficio del dipendente ed invito anche telefonico all’Impresa di reintegro del Dipendente allontanato, applicherà una penale di € 150,00 (centocinquanta/00) se l’impresa provvederà al reintegro di un addetto entro 2 ore dalla segnalazione al Responsabile del servizio, o una penale di € 500,00 (cinquecento/00) in caso di mancato rispetto reintegro nella giornata;
e) per condotta non decorosa da parte degli addetti dell’Impresa, ACI Informatica, previo allontanamento dall’ufficio del termine indicato per l’esecuzione degli interventi dipendente ed invito anche telefonico all’Impresa di manutenzionereintegro del Dipendente allontanato, per i singoli Contratti applicherà una penale di appalto basati sull’Accordo Quadro€ 150,00 (centocinquanta/00) se l’impresa provvederà al reintegro di un addetto entro 2 ore dalla segnalazione al Responsabile del servizio, viene applicata o una penale di € 500,00 (cinquecento/00) in caso di mancato reintegro nella giornata;
f) qualora l’Impresa non garantisca l’espletamento dei servizi di pulizia essenziali, in caso di sciopero del personale, ACI Informatica applicherà una penale pari a €.250,00 € 50,00 (euro duecentocinquanta/00cinquanta/00) al giorno, per ogni giorno di inadempimento;
g) qualora l’Impresa, su esplicita richiesta di ACI Informatica, non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, prestazioni straordinarie, ACI Informatica potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi, addebitando all’Impresa i relativi costi sostenuti e applicando una penale di € 500,00 (cinquecento/000);
h) qualora l’Impresa destini all’esecuzione del servizio un numero di dipendenti inferiore a quanto offerto e/o non provveda alla sostituzione, ACI Informatica applicherà all’Impresa una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni dipendente in meno e per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattomancata presenza;
bi) nella ripresa degli interventi qualora l’Impresa impieghi il personale per un numero di manutenzione ore lavorative inferiori a seguito quanto proposto in sede di sospensioneformulazione dell’offerta, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi corrispettivo verrà, comunque ridotto in proporzione alle ore lavorate non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrateeffettuate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate ad ACI Informatica nel termine massimo di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti 5 (cinque) giorni dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattostessa contestazione.
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Sources: Service Agreement
Penali. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzioneQualora l’appaltatore si renda responsabile, per i singoli Contratti ingiustificati motivi, di appalto basati sull’Accordo Quadroinadempienze relative al servizio oggetto del presente capitolato e incorra in una delle seguenti infrazioni: • mancata effettuazione del servizio completo di un turno di raccolta della frazione umida, viene • mancata effettuazione del servizio completo di un turno di raccolta della frazione secca residua, • mancata effettuazione del servizio completo di un turno di raccolta della plastica o della carta, • mancata effettuazione del servizio completo di un turno di raccolta del vetro o degli imballaggi metallici, • mancata effettuazione del servizio completo di un turno di raccolta degli ingombranti, gli verrà applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) 800,00 € al netto dell’IVA. In una delle seguenti infrazioni: • mancata effettuazione del servizio di raccolta della frazione umida per ogni giorno naturale consecutivo singola utenza, • mancata effettuazione del servizio di ritardo raccolta frazione secca residua per singola utenza, • mancata effettuazione del servizio di raccolta differenziata delle carta o della plastica per singola utenza, • mancata effettuazione del servizio di raccolta differenziata del vetro o degli imballaggi metallici per singola utenza, • mancata effettuazione del servizio di raccolta degli ingombranti per singola utenza • mancato impiego delle divise aziendali, • altre negligenze nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione gestione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensioneservizio, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà gli verrà applicata una penale pari a 50,00 € al netto dell’IVA. Se l’impresa incorrerà in penalità superiori al 10% dell’importo contrattuale annuo, nell’arco di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazioneun anno consecutivo, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la sarà facoltà della Stazione Appaltante rescindere il contratto. Il mancato versamento della sanzione inflitta entro giorni 15 (quindici) dall'avvenuta comunicazione comporterà una trattenuta di sospendere i lavori e segnalare pari valore sulla rata di canone più prossima alla A.S.L. liquidazione. Qualunque infrazione sarà contestata con nota scritta notificata all'Appaltatore con le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali modalità di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattoall'articolo 16.
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Sources: Capitolato Speciale Di Appalto
Penali. Nel caso Ove si riscontri la violazione degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nella presente convenzione, il Comune provvede alla formale contestazione con lettera raccomandata A/R. Il Concessionario può far pervenire le proprie controdeduzioni nel termine massimo di cinque giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Ove, ad insindacabile giudizio del Comune, le controdeduzioni risultino irrilevanti o non esaurienti, si applicano le seguenti penali:
(a) per la ritardata presentazione del progetto esecutivo per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo: € 100,00 (cento/00);
(b) per il mancato rispetto del termine indicato funzionamento delle lampade, anche se a causa di fusibili bruciati o di furto della lampada stessa, constatato a seguito di verifica in loco non programmata: - da 5 a 20 lampade: € 50,00 (cinquanta/00); - oltre 20 lampade: € 100,00 (cento/00);
(c) per l’esecuzione incuria nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli interventi di manutenzioneimpianti, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari nonché nel loro esercizio: da Euro 500,00 (cinquecento/00) a €.250,00 2000,00 (euro duecentocinquanta/00duemila/00) a seconda della gravità delle mancanze accertate e contestate dal dirigente comunale competente;
(d) per ogni giorno naturale consecutivo mancato ripristino della funzionalità degli automatismi dei cancelli o di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche mancato intervento suppletivo a garanzia della regolare apertura o chiusura dei cancelli medesimi nei termini temporali prescritti dalla presente convenzione: da € 500,00 (cinquecento/00) ad € 2000,00 (duemila/00) a seconda della gravità delle mancanze accertate e contestate dal dirigente comunale competente;
(e) in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi ritardato pagamento del canone di manutenzione rispetto concessione alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione scadenza semestrale: • fino a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto interventotre mesi: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata è dovuta una penale fissa pari al 10% del debito che il concessionario deve versare, unitamente al corrispettivo, senza che questa debba essere richiesta dal Comune; • oltre tre mesi: il Comune emette ingiunzione di euro 200,00 pagamento del complessivo importo a debito (comprensivo quindi della penale); • dopo due ingiunzioni il Comune dispone per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà revoca della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzioneconcessione. L'applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione dell’addebito entro 48 ore dal verificarsi del fatto o dal momento in cui l’Amministrazione ne sia venuta a conoscenza. Al Concessionario viene assegnato un termine, non inferiore a cinque giorni dal ricevimento della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni. Trascorso tale termine senza che il concessionario abbia presentato le proprie difese o nel caso in cui venga confermata l’esistenza della violazione contrattuale, all’applicazione della penale provvede il dirigente del servizio competente con proprio provvedimento. L’applicazione delle sanzioni non impedisce, in caso di cui al presente articolo non pregiudica risoluzione del contratto, il risarcimento di eventuali danni maggiori danni. La penale può essere prelevata direttamente dall’importo della cauzione definitiva. Non è precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali inadempienze e/o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratticomportamenti rilevanti rispetto alla corretta esecuzione del servizio, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate anche se non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattoespressamente elencati.
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Sources: Concessione Del Servizio Di Illuminazione Votiva Nel Cimitero Comunale
Penali. Nel 1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore, al verificarsi degli inadempimenti di cui al Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le corrispondenti penali ivi prescritte di seguito riportate: - in caso di mancato rispetto ritardo immotivato e non approvato nell’avvio del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 servizio richiesto: Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche ritardo; - in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione comportamento negligente del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto interventopersonale: nel Euro 500,00 (cinquecento/00); - in caso di ritardomancato reperimento del responsabile di servizio al recapito telefonico fornito, nell’avvio dopo 90 minuti, Euro 300,00 (trecento/00) per ogni reperimento mancato; - in caso di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiestamancato utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali previsti per i rischi connessi all’attività da effettuare, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 pari ad Euro 150.00 (centocinquanta), per ogni successiva ora giorno di inadempimento; - in caso di ritardo nella produzione del Report bimestrale, sarà applicata una penale pari ad Euro 150.00 (centocinquanta), per ciascun giorno di ritardo;.
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza 2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle norme penali di cui al "DUVRI o piano presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ripetibile per violazioni reiterateovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte saranno applicate al Fornitore le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penalecome sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. L'importo complessivo AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali irrogate non può superare di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione pagamento delle penali di cui al presente articolo non pregiudica esonera in alcun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. AMA qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 3, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardidel maggior danno
6. Per quanto riguarda i singoli ContrattiIl Fornitore prende atto che, varrà lo stesso principioin ogni caso, pertanto l'importo complessivo l’applicazione delle penali irrogate previste dal presente articolo non può superare, per ogni singolo Contratto, preclude il 10 per cento dell'importo diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto13.
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Sources: Contract for the Provision of Handling and Transport Services
Penali. Nel 1. In caso di contravvenzione alle disposizioni del presente Capitolato o in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, l’impresa aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità dell’infrazione, fatta salva la risoluzione contrattuale. In particolare il Comune si riserva di applicare, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, le seguenti penali:
a) per ogni giorno di ritardo nell’attivazione del servizio rispetto alla data del 1 ottobre 2020 o altra data indicata dall’Ente: €. 300,00/giorno.
b) fornitura di pasti da parte degli esercizi convenzionati non conformi alle previsioni di cui all’art. 9 del presente capitolato per quanto riguarda la composizione, e per quanto riguarda la qualità e l’applicazione del prezzo: un minimo di Euro 100,00 per ogni segnalazione, fino ad un massimo di Euro 1.000,00, per segnalazione graduando l’entità in rapporto alla gravità dell’inosservanza;
c) mancata effettuazione del controllo annuale sulla qualità del servizio da parte dell’impresa appaltatrice: Euro 200,00 massimo;
d) mancato riscontro alla segnalazione di disservizio proveniente dall’utenza da parte dell’impresa appaltatrice entro il termine indicato di 10 giorni: Euro 50,00;
e) inadempimento dell’obbligo di garanzia del servizio nelle giornate festive (domeniche o festività infrasettimanali) e negli orari serali: Euro 100,00 per ogni giorno;
f) inadempimento dell’obbligo di garanzia del servizio nel mese di agosto: Euro 100,00 per ogni giorno per ogni esercizio mancante;
g) in caso di ritardo, tale da determinare disservizio, nella riparazione del sistema informatico e/o delle relative apparecchiature, nella fornitura o sostituzione delle tessere elettroniche e nella fornitura e corretta installazione delle apparecchiature necessarie per l’esecuzione del servizio, ovvero nell’espletamento degli interventi di manutenzione, impegni assunti con il contratto e comunque in tutti i casi per i singoli Contratti quali è stabilito un termine di appalto basati sull’Accordo Quadroadempimento, viene verrà applicata una penale di euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
h) ritardo nella trasmissione dei dati relativi alle consumazioni, in relazione anche a quanto previsto dal precedente articolo 21 (fatturazione e pagamenti), sarà applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) Euro 100,00= per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
bi) mancanza per la violazione di tesserino ogni altra prescrizione l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: applicare una penale che sarà determinata di volta in volta da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 250,00.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati per ciascuna infrazione individuale riscontrata;iscritto all’impresa appaltatrice e quest’ultima avrà facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento delle note di contestazione.
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;3. L’Amministrazione comunale, valutata la natura e la gravità dell’inadempimento ed alla luce delle controdeduzioni e delle giustificazioni eventualmente comunicate dall’impresa, potrà valutare l’applicabilità della penale e graduarne l’entità fino al massimo come sopra stabilito.
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere 4. L’Amministrazione comunale potrà compensare i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’impresa appaltatrice per l’esecuzione del servizio, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione.
5. L’applicazione delle penali non pregiudica preclude il diritto dell’Amministrazione comunale di chiedere il risarcimento di degli eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattomaggiori danni.
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Penali. 1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore, comportano una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e per il danno arrecato, nonché l’applicazione dei provvedimenti indicati nel presente articolo, lasciando impregiudicato il diritto della stazione appaltante a richiedere il rimborso dei danni di qualsiasi natura subiti.
2. È prevista l’applicazione delle penali nei casi di seguito elencati: • € 300,00 (trecento) per ogni ora o frazione di ora di ritardo dalla chiamata o segnalazione, esclusa la prima, nel raggiungimento dell’impianto; • € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni interruzione del servizio (superiore a 3 ore) conseguente al mancato o intempestivo intervento da parte dell’appaltatore oppure a sua negligenza; • € 100,00 (cento/00) per ogni mancata o incompleta registrazione prevista nell’art. 10 “Registro di esercizio e manutenzione”; • per qualsiasi ulteriore inadempienza commessa dall’appaltatore nell’ambito delle prestazioni previste dal presente Capitolato e non menzionata nell’elenco di cui sopra, è facoltà della stazione appaltante procedere all’applicazione di penali di importo, in ragione della gravità dell’inadempienza, da un minimo pari a € 100,00 (cento/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00).
3. Nei casi di ritardi e inadempimenti che danno luogo all’applicazione delle penali sopra specificate, la stazione appaltante provvede ad inoltrare una contestazione scritta all’appaltatore. L’appaltatore comunica le proprie controdeduzioni alla stazione appaltante nel tempo massimo di 3 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione sopra detta.
4. Nel caso in cui l’appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzioneaccoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadrola stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell’art. 33 del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabilipresente capitolato.
5. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienzein cui l’importo della penale, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell’importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario 6. La richiesta e/o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del il pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento esonera in nessun caso l'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattopagamento della medesima penale.
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Penali. Nel caso di mancato Qualora venissero riscontrate delle inadempienze nel servizio rispetto del a quanto previsto dal presente contratto, queste verranno contestate per iscritto chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che le hanno determinate e fissando un termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzionele eventuali controdeduzioni scritte. Qualora le controdeduzioni non fossero ritenute pertinenti o non pervenissero entro il termine previsto, l'Appaltante potrà procedere all'applicazione delle seguenti penali dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R., oltre all'eventuale maggior onere che l'Appaltatore dovesse affrontare per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari rimborso a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche terzi o ulteriori danni: - in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi mancata presenza del personale durante l'orario di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto interventopresidio: nel € 1.000/episodio; - in caso di ritardoimpiego di personale e/o mezzi inadeguati e/o insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà verrà applicata una penale di euro 200,00 € 1.000/episodio; - in caso di ritardato inizio dei servizio o termine anticipato rispetto all'orario di presidio: € 500,00/H di mancato servizio; - in caso di ritardo nella presentazione della documentazione necessaria per mancato pronto intervento e il controllo del servizio e/o per documentare variazioni di euro 100,00 personale e/o mezzi impiegati: €100,00= per ogni successiva giorno di ritardo; - in caso di ritardata sostituzione dell'ambulanza in caso di guasto: € 500/H per ogni ora di ritardo;
b; - in caso di lamentele (oggettivabili) mancanza da parte dell'utenza aeroportuale o di tesserino Enti di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o Stato in merito alla qualità del servizio erogato: da € 100 ad € 1.000/episodio a seconda della gravità; - ritardato intervento: L'intervento deve attivarsi (partenza dell'unità di soccorso) entro un termine massimo di 3 minuti dalla chiamata. Il tempo di intervento sul luogo dell'accadimento è mera funzione oggettiva del tempo tecnico per indumento il raggiungimento di tale area. Pertanto l'eventuale penale si calcola non conformesul tempo di arrivo sul luogo dell'accadimento ma sul momento di partenza dell'unità operativa in seguito alla chiamata. Per ogni partenza dell'unità di intervento successiva ai 3 minuti sono previste le seguenti penali: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale > fino a 3:00 minuti dalla chiamata: tempo congruo > da 3:01 a 5:00 minuti dalla chiamata: penale di € 50 > da 5:01 a 10:00 minuti dalla chiamata: penale di € 100 > oltre 10:01 minuti dalia chiamata: penale € 200 Nessuna penale è prevista se l'intervento si procrastina a causa di intervento precedente ancora in corso; - Ogni altro inadempimento rispetto alle obbligazioni contrattuali: da € 200 ad € 1.000 a seconda della gravità riscontrata;
c) mancanza . Le inadempienze agli obblighi contrattuali, ferme restando le responsabilità dell'Appaltatore di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00rilevanza civile/violazionepenale che derivassero dal disservizio, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà comporteranno una riduzione del compenso pattuito lasciando impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il rimborso dei danni di sospendere qualsiasi natura subiti. Il pagamento delle penali non solleva l'Assuntore da ogni onere, obbligo e qualsiasi responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata. Le penali eventualmente maturate saranno fatturate e successivamente detratte dai corrispettivi dovuti dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore per i lavori servizi svolti in sede di liquidazione delle rate in cui si articola il corrispettivo del servizio fornito. Le penali sono cumulabili fra loro e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione verranno addebitate in occasione del primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentualeutile, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica salvo il risarcimento di eventuali dei danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattoulteriori.
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Penali. Nel 1. In caso di mancato rispetto del termine indicato inadempienze contrattuali, la Stazione Appaltante, per l’esecuzione il tramite dell'ufficio preposto, provvederà ad applicare le penali secondo quanto di seguito espresso:
a) per la mancata esecuzione di ognuno degli interventi di manutenzioneaventi frequenza giornaliera, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadrobisettimanale e trimestrale, viene sarà applicata una penale pari a €.250,00 € 150,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contrattocentocinquanta/00);
b) nella ripresa per la mancata esecuzione di ognuno degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiestaaventi frequenza settimanale, sarà applicata una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00);
c) per la mancata esecuzione di euro 200,00 ognuno degli interventi con frequenza bimestrale e mensile, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00 (mille/00);
d) per mancato pronto intervento la mancata esecuzione di ognuno degli interventi con frequenza semestrale sarà applicata una penale pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
e) per la mancata esecuzione di ognuno degli interventi con frequenza annuale, sarà applicata una penale pari a € 30.000,00 (trentamila/00).
a) per la mancata esposizione del tesserino di riconoscimento da parte del personale impiegato, comportamento non corretto degli operatori verso il personale AMA addetto al controllo e di euro 100,00 verso l'utenza (per ogni singolo addetto), sarà applicata una penale pari a € 60,00 (sessanta/00) per ogni singolo addetto;
b) per la mancata comunicazione, entro i termini di cui all'art. 10 del Capitolato Tecnico, dei nominativi del personale stabilmente adibito al servizio, nonché di ogni successiva ora variazione sarà applicata una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni nominativo non comunicato;
c) per la mancata comunicazione del nominativo del responsabile con funzioni direttive e potere disciplinare, o nei casi di assenza senza sostituzione o irreperibilità giornaliera, sarà applicata una penale pari a € 100,00 (cento/00) al giorno;
d) per la mancata dotazione al personale in servizio, di idonei indumenti da lavoro o di dispositivi di protezione individuale e la mancata dotazione al personale in servizio di idonei attrezzi da lavoro (per ogni singolo addetto), sarà applicata una penale pari a € 100,00 (cento/00);
e) per la mancata presenza dei presidi fissi richiesti, sarà applicata una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00) al giorno;
f) per ogni macchina e attrezzatura non conformi alle norme di sicurezza, che non siano tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato e non risultino dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, sarà applicata una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00) al giorno;
g) per ogni mezzo che non presenti la targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno del Fornitore medesimo, sarà applicata una penale pari a € 200,00 (duecento/00), al giorno;
h) per la mancata consegna dei locali come specificato all'art. 8 del Capitolato Tecnico al momento della fine del rapporto contrattuale, sarà applicata una penale pari a € 10.000,00 (diecimila/00) con obbligo di ripristinare i locali;
i) per il mancato rispetto delle soluzioni proposte nell'Offerta Tecnica sarà applicata una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna violazione accertata.
a) per ciascun servizio igienico presso il quale si è registrata l'inadempienza relativa al mancato rifornimento, sarà applicata una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00);
b) per il mancato utilizzo giornaliero della spazzatrice nei cimiteri capitolini, sarà applicata una penale pari a € 300,00 (trecento/00);
c) per ogni mancata consegna, dietro richiesta della Direzione dell'Esecuzione, della scheda di autorilevamento del servizio, sarà applicata una penale pari a € 100,00 (cento/00);
d) per ogni mancata consegna dell'attestazione dell'avvenuto smaltimento, sarà applicata una penale pari a € 100,00 (cento/00).
a) per la mancata fornitura dei cassoni secondo quanto stabilito al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontratal'errato conferimento nei cassoni adibiti alla raccolta differenziata, sarà applicata una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00);
c) mancanza per l'errato conferimento di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontratamateriale differenziato all'interno dei cassoni adibiti alla raccolta dei rifiuti indifferenziati, sarà applicata una penale pari a € 2.000,00 (duemila/00);
d) errata esecuzione in caso di interventi tecnici: euro 500,00 non accettazione del carico da parte dell'impianto di destinazione finale, sarà applicata una penale pari a € 180,00 (centottanta/00) per ciascuna mancanza riscontrata;tonnellata di rifiuto.
e) mancato rispetto ed inosservanza 2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle norme penali di cui al "DUVRI o piano presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ripetibile per violazioni reiterateovvero non siano presentate nel termine dinanzi previsto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte saranno applicate al Fornitore le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penalecome sopra indicate.
3. L'importo complessivo AMA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali irrogate non può superare di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione pagamento delle penali di cui al presente articolo non pregiudica esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. AMA provvederà a dare comunicazione all'ANAC, ai fini dell'iscrizione del Fornitore nel Casellario Informatico di cui all'art. 213 del D.Lgs n. 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all'1% (uno/00 per cento) dell'importo del Contratto.
6. AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 3, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardidel maggior danno. Per quanto riguarda i singoli ContrattiIl Fornitore prende atto che, varrà lo stesso principioin ogni caso, pertanto l'importo complessivo l'applicazione delle penali irrogate previste dal presente articolo non può superare, per ogni singolo Contratto, preclude il 10 per cento dell'importo diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contratto13.
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Penali. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere applicate penali, determinate con provvedimento dirigenziale, che vanno da un minimo di Euro 50,00 fino ad un massimo del 5% del deposito cauzionale definitivo. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali: - Versamenti tardivi: penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo con applicazione degli interessi legali; - Mancato allestimento della sede definitiva od in sede inadeguata: penale pari al 5% della cauzione; - Mancata osservanza dei termini di consegna, alla Provincia, di una qualsiasi delle banche dati informatizzate sarà applicata, giornalmente, una sanzione variabile da 100 (cento) a 250 (duecentocinquanta) euro in funzione della gravità del ritardo. Quando sia accertato un ritardo nella consegna delle banche dati superiore a 20 giorni la Provincia potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva comunque la richiesta di risarcimento del danno. - Mancata esibizione dei documenti richiesti o comunque mancata risposta nei termini prefissati dalla Provincia: € 100,00 per ogni giorno di ritardo; - Mancata consegna dell’elenco degli impianti che necessitano di manutenzione o di sostituzione contestualmente ad un piano diretto alla loro manutenzione e/o sostituzione: € 100 per ogni giorno di ritardo; In ogni altra ipotesi di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente contratto e dalle disposizioni vigenti, e sempre che non diano causa all’avvio di procedimenti di decadenza dalla gestione e di risoluzione del contratto, al Concessionario possono essere inflitte delle penali, determinate con provvedimento del Dirigente competente che vanno da un minimo di € 100,00 (Euro cento) fino a un massimo di € 200,00 (Euro duecento) applicate in misura giornaliera, a seconda della gravità dell’inadempienza valutata dallo stesso Dirigente. Nel caso di mancato rispetto recidiva la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del termine indicato 50% per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazioneoneri generali sostenuti e penale. La penale contestazione dell’addebito viene fatta tramite invio con lettera o fax o e-mail. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non provveda al pagamento l’Amministrazione si rivarrà sulla cauzione. Le contestazioni, dopo la definizione, verranno comunicate alla Commissione per la gestione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche D.M. 289/00. L’applicazione della penale non preclude all’Amministrazione la possibilità di mettere in caso atto altre forme di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni successiva ora di ritardo;
b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell'Aggiudicatario o dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contratti, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattotutela.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Nel In caso di mancato rispetto violazione degli obblighi contrattuali, e in caso di cattiva o insoddisfacente esecuzione delle prestazioni oggetto del termine indicato contratto, l'Amministrazione Comunale applicherà, a proprio e insindacabile giudizio, le penalità di seguito elencate:
1) per l’esecuzione degli interventi la mancata copertura dei turni giornalieri di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene servizio verrà applicata una penale pari a €.250,00 (euro duecentocinquanta/00€ 500.00 per ogni giorno di mancata copertura;
2) per il mancato rispetto di quanto inerente agli Obblighi a carico dell'Appaltatore, verrà applicata una penale pari a € 1000.00 per ogni giorno di ritardo delle comunicazioni e per ogni obbligo disatteso;
3) per il mancato mantenimento in piena efficienza, funzionalità e condizioni igieniche rilevate delle strutture e la mancata cura degli arredi, attrezzature e forniture affidate, verrà applicata una penale compresa fra € 100.00 e € 1000.00 per ogni giorno di ritardo nel ripristino delle condizioni di efficienza e funzionalità, o per ogni carenza rilevata;
4) per ogni carenza rilevata nelle attività di ripristino forniture e/o di manutenzione ordinaria verrà applicata una penale compresa fra € 100.00 e € 1000.00 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. La nel ripristino delle condizioni di efficienza e funzionalità, o per ogni carenza rilevata;
5) per il mancato adempimento degli obblighi di cura, controllo, custodia, riabilitazione ed affidamento degli animali verrà applicata una penale compresa fra € 100.00 e € 2000.00 per ogni giorno di cui inadempimento o in relazione alle conseguenze dell'atto di incuria rilevato;
6) per il mancato adempimento degli obblighi amministrativi e gestionali (compilazione della modulistica, collaborazione col Servizio Veterinario dell'ASSL, collaborazione con l'Amministrazione Comunale e coi referenti addetti al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche controllo, comunicazione di variazione di turni di presenza, altri adempimenti richiesti dal Comune o dall'ASSL) verrà applicata una penale compresa fra € 20.00 e € 500.00 per ogni mancanza o giorno di ritardo sulla scadenza dell'adempimento;
7) per il mancato adempimento degli obblighi connessi alle relazioni con i cittadini verrà applicata una penale compresa fra € 50.00 e € 1000.00 per ogni giorno di mancato servizio o carenza riscontrata;
8) per le attività messe in atto dall'Appaltatore non comprese nel capitolato e non autorizzate preventivamente dall'Amministrazione Comunale, specie se a scopo di lucro, verrà applicata una penale compresa fra € 200.00 e € 2000.00 per ogni iniziativa;
9) per la mancata esecuzione di quanto indicato in sede di offerta, verrà applicata una penale compresa fra € 200.00 e € 5000.00 sulla base della gravità riscontrata e delle sue conseguenze, fino alla eventuale risoluzione del contratto;
10) alla data di consegna del servizio dovrà essere disponibile il mezzo di trasporto animali, in caso di ritardo:
a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il rifacimento di interventi non accettabili. Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le relative penalità di seguito indicate:
a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà inottemperanza verrà applicata una penale di euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 pari a € 100.00 per ogni successiva ora giorno di ritardo;
b) mancanza ritardo di tesserino tale disponibilità, fatte salve le eventuali cause di riconoscimento dei forza maggiore non dipendenti dell'Aggiudicatario dall'appaltatore (furto, incidente, ecc.). Eventuali altre mancanze o dei subappaltatori gravi inadempimenti che dovessero verificarsi nello svolgimento del servizio saranno valutate proporzionalmente alla gravità dell'evento e/o per indumento delle relative conseguenze. Le penali non conforme: euro 50,00 per ciascuna infrazione individuale riscontrata;
c) mancanza di attrezzatura o strumenti necessari all’esecuzione dell’intervento: euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza riscontrata;
e) mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui potranno comunque essere complessivamente superiori al "DUVRI o piano di sicurezza" consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione, ripetibile per violazioni reiterate, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla A.S.L. le mancanze riscontrate. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione 10% del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo valore complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzionedel contratto. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte dell'Amministrazione Comunale, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di cui al presente articolo presentare le proprie controdeduzioni entro e non pregiudica il risarcimento oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata via PEC dall'amministrazione. In caso di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli Contrattimancata presentazione/accoglimento delle controdeduzioni, varrà lo stesso principio, pertanto l'importo complessivo l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali irrogate non può superare, per ogni singolo Contratto, sopra citate già in occasione del primo pagamento successivo all'inadempimento. E' fatto salvo il 10 per cento dell'importo del Contratto medesimo; qualora l’importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del singolo Contrattodiritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
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Sources: Appalto