PENALI E SANZIONI PER INADEMPIMENTI Clausole campione

PENALI E SANZIONI PER INADEMPIMENTI. Nei casi di inosservanza o inadempienza degli obblighi contrattuali verranno applicate all’appaltatore penali variabili a seconda dell’importanza della violazione, del danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento della attività, delle conseguenze del disservizio e del ripetersi delle manchevolezze. L’importo delle penali, il cui valore sarà determinato volta per volta in funzione dell’entità dell’inadempienza accertata, non potrà superare gli importi massimi sotto riportati per ogni tipologia: • Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti sarà applicata una penale pari al 2% del corrispettivo della fornitura oggetto del ritardo/inadempimento, • Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna urgente e per la sostituzione della merce non accettata sarà applicata una penale del 4% del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento • In caso di esecuzione parziale sarà applicata una penale pari al 10% del valore della prestazione non eseguita nei termini contrattuali • In caso di consegna di prodotti di qualità inferiore rispetto a quella offerta verrà applicata una penale pari al 40% del valore della prestazione non correttamente eseguita • in caso di violazione delle disposizioni del Codice Etico degli Appalti Regionali potrà essere applicata, a seguito di specifico procedimento di verifica, una penale variabile tra l’1% e il 5% del valore complessivo del contratto in relazione all’entità del inadempienza e delle sue conseguenze. Gli inadempimenti che possono dare luogo all’applicazione delle penali di cui sopra verranno contestati per iscritto al fornitore, il quale deve in ogni caso comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 5 giorni dalla contestazione stessa. Qualora queste controdeduzioni non vengano accolte dalla stazione appaltante o ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ non siano inoltrate o lo siano fuori dai termini stabiliti, sono applicate al fornitore le penali come sopra stabilite. L’applicazione delle penali sopra indicate sarà effettuata mediante prelievo dal deposito cauzionale definitivo ovvero mediante compensazione con eventuali crediti vantati dall’aggiudicatario. La stazione appaltante potrà procedere all’acquisto dei dispositivi non consegnati/sostituiti nei termini stabiliti media...
PENALI E SANZIONI PER INADEMPIMENTI. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comportino per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’Azienda Ospedaliera contesterà per iscritto alla ditta aggiudicataria le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal Responsabile dell’Ufficio Gare mediante propria determinazione. In tale provvedimento si darà conto delle eventuali giustificazioni prodotte dal soggetto aggiudicatario e delle ragioni per le quali l’Azienda Ospedaliera ritiene di disattenderle. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, la ditta aggiudicataria risponderà dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare all’Azienda Ospedaliera. In ogni caso, indipendentemente dalle azioni di cui sopra, in caso di inosservanza delle norme del presente capitolato, possono essere applicate penalità, secondo le modalità previste dall’Azienda Ospedaliera, previa contestazione dell’addebito alla ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. In particolare l’Azienda Ospedaliera applicherà una penale che andrà da un minimo di €. 500,00.= al un massimo di €. 2.000,00.= per ogni disservizio causato dal mancato rispetto delle norme e condizioni stabilite dal presente capitolato specialedisposizioni generali e dai relativi allegati tecnici. Le penali sono elevabili in ragione della gravità sino ad un massimo determinato dal prodotto della misura sopraindicata per il punteggio conseguito in gara per il profilo dell’oggetto a cui si riferisce l’inadempimento. Resta inoltre impregiudicata ogni azione dell'Amministrazione verso l'Aggiudicatario per danni subiti. Resta inteso che, in caso di contestazione, l'aggiudicatario non dovrà creare rallentamenti artificiosi o sospendere l'attività.
PENALI E SANZIONI PER INADEMPIMENTI. 14 ARTICOLO 17 – REVISIONE PREZZI 15
PENALI E SANZIONI PER INADEMPIMENTI. L’Azienda si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto nei casi di grave inadempimento quando, in relazione a ciò, l'Appaltatore sia stato richiamato per almeno tre volte, mediante raccoman- data con A.R. ovvero a mezzo P.E.C., senza che questi abbia compiutamente e nei tempi indicati risol- to le problematiche contestategli. Indipendentemente dalle azioni di cui sopra, in caso di inosservanza delle norme previste dal presente capitolato e suoi allegati, saranno applicabili i seguenti tipi di penali:
PENALI E SANZIONI PER INADEMPIMENTI. La S.A., in applicazione dell’art. 1456 del C.C., si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto nei casi di grave inadempimento a cui si fa esplicito riferimento nel presente capitolato e quando l'appaltatore sia stato richiamato, per almeno tre volte, mediante raccomandata con A.R. all'osservanza degli obblighi inerenti il rapporto contrattuale e non abbia provveduto ad adempiere l’obbligazione nei tempi richiesti. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, l'appaltatore risponderà dei danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare alla S.A.. In ogni caso, indipendentemente dalle azioni di cui sopra, in caso di inosservanza delle norme previste dal presente capitolato, l’Azienda Ospedaliera si riserva di applicare penali nei casi in cui:

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.