Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse. 2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇. 3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. 5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica
Penali. 1II.15.1 Fermo quanto stabilito dalla lex specialis di gara e fatte salve in ogni caso le facoltà di recesso e risoluzione nonché ogni altra azione prevista negli ulteriori articoli del presente capitolato, l’Istituto si riserva di applicare all’appaltatore le seguenti penali:
a) una penale compresa tra l’1% e il 10% dell’ammontare netto contrattuale nell’ipotesi di inadempimento o inesatto adempimento;
b) una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l’1‰ dell’ammontare netto contrattuale per i casi di ritardo nell’adempimento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’artAi sensi dell’art. 14 113-bis del Capitolato Tecnico che riporta, altresìCodice, le modalità penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore sono commisurate ai giorni di determinazione dell’entità delle stesseritardo, proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell’ammontare netto contrattuale.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione II.15.2 Salvo ove sia diversamente espressamente previsto, tutti i termini indicati per l’adempimento delle penali sopra stabiliteprestazioni o di singole parti delle stesse sono da intendersi perentori e, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraentepertanto, o ogni ritardo nell’adempimento sarà considerato, per quanto ai fini dell’applicazione del presente articolo, alla stregua di competenza da Soresainadempimento, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione con conseguente applicazione delle relative penali di cui all’Accordo Quadro e alla lett. a).
II.15.3 Sia nell’ipotesi di inadempimento che di inesatto o ritardato adempimento, la misura esatta della penale sarà determinata dall’Istituto in relazione alle conseguenze derivanti dal ritardo o dall’inadempimento, previa formale contestazione all’appaltatore con le modalità illustrate al precedente articolo dedicato alla procedura di reclamo/contestazione di inadempimento.
II.15.4 Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dai pagamenti dovuti dall’Istituto all’appaltatore o, ove il credito sia incapiente, trattenuti dalla garanzia definitiva costituita ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, sensi dell’art. 103 del Codice ovvero, in difettosua assenza, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadroescussi mediante richiesta all’appaltatore di emissione di nota di credito.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento II.15.5 Agli importi delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da: - maggiori spese per la quale si è reso inadempiente acquisti sul libero mercato; - oneri di natura organizzativa; - danni di immagine e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento percezione all’esterno della medesima penalequalità dei servizi forniti dall’Istituto; - minori introiti.
II.15.6 Eventuali inadempimenti contrattuali potranno costituire causa di esclusione dell’appaltatore dalle future procedure indette dall’Istituto per l’aggiudicazione dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice come interpretato dall’ANAC e dalla giurisprudenza amministrativa.
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Sources: Delibera a Contrarre, Delibera a Contrarre, Delibera a Contrarre
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o o, per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Medici, Accordo Quadro, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Suturatrici Meccaniche
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 27.1 L’EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Capitolato Tecnico che riportaGestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo Ente d’Ambito, altresìrispetto a quelli uniformi stabiliti dall’Autorità, le modalità di determinazione dell’entità delle stesseè tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.
2. Gli eventuali 27.2 L’EGA comunica all’Autorità Nazionale le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.
27.3 Eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilitealle direttive ovvero altri atti, dovranno essere comunque denominati, del Consiglio di Bacino sono contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraenteal Gestore, o fissando un congruo termine per la possibile eliminazione, nonché per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇la presentazione delle necessarie giustificazioni.
3. 27.4 In caso di contestazione dell’inadempimento gravi inadempimenti ed ove l'interesse pubblico lo esiga, il Fornitore potrà comunicareConsiglio di Bacino può chiedere al Comune concedente di disporre dei beni, secondo le previsioni contrattualmente pattuite, per iscrittoattivare l'esercizio del servizio oggetto del presente atto in via sostitutiva e in danno del Gestore
27.5 Salvo il risarcimento dell'ulteriore maggiore danno, il Gestore è tenuto comunque al pagamento di una penale pari a € 350,00 (Euro trecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli atti del Consiglio di Bacino. Il giorno iniziale per il conteggio della penale è stabilito in quello successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo.
27.6 L’importo giornaliero della penale viene aggiornato annualmente in via automatica in funzione dell’inflazione acquisita dall’indice ISTAT FOI.
27.7 Si considerano inoltre, ed in ogni caso, inadempimenti alle direttive ed agli atti di cui al presente articolo, le proprie controdeduzioniviolazioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicatoparte del Gestore, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali degli obblighi informativi di cui all’Accordo Quadro ai precedenti artt. 11 e ai Contratti 25 e, più in particolare: · l’omessa consegna, senza giustificato motivo, delle informazioni e dei documenti richiesti; · la ritardata consegna delle informazioni e dei documenti richiesti senza giustificato motivo, avendo riguardo al termine originariamente assegnato dall’Consiglio di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta Bacino; · la consegna parziale e/o comunque incompleta delle informazioni e dei documenti richiesti senza giustificato motivo; · la trasmissione di dati non corretti e/o redatti in modo non conforme alle direttive ed alle richieste dell’Consiglio di Bacino senza giustificato motivo.
27.8 La penale non estingue il pagamento diritto del Consiglio di Bacino di pretendere il trasferimento delle somme corrispondenti al mancato investimento, né la possibilità di far valere la cessazione del rapporto ai sensi del successivo art. 30, comma 3.
27.9 Le sanzioni e le penali sopra indicate derivanti dall’accertato inadempimento alla presente Convenzione non esonera saranno riconosciute in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaletariffa.
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Sources: Convenzione Di Gestione, Convenzione Di Gestione, Convenzione Di Gestione
Penali. 1In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi sopra indicati verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto ad altra ditta reperita sul mercato e ad insindacabile giudizio dell’A.O. si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’artNel caso in cui l’ordinativo di fornitura sia stato solo parzialmente evaso, la predetta penale sarà calcolata sulla quota parte consegnata in ritardo. 14 La penale nella misura massima non superiore al 10% dell’ammontare del Capitolato Tecnico che riportasingolo ordine, graduata secondo la gravità dell’infrazione, verrà applicata anche in caso di: intempestiva comunicazione dell’indisponibilità temporanea del prodotto, mancata sostituzione dei prodotti difformi entro i termini, difetti dell’imballo e non corretto trasporto. L’A.O. si riserva la facoltà di non attendere l’esecuzione della prestazione ovvero la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi ad altro Fornitore, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino, addebitando al Fornitore eventuali maggiori spese sostenute e la quota della penale. Resta, altresì, le modalità fermo l’obbligo del Fornitore di determinazione dell’entità delle stesse.
2risarcire l’A.O. per i maggiori danni derivanti dal ritardo o dalla mancata consegna dei prodotti richiesti. Gli eventuali inadempimenti contrattuali Nel caso del ripetersi di ritardi nelle consegne che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilitecomportino almeno tre contestazioni formali, dovranno essere contestati e, in ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di consegna, l'A.O. potrà dichiarare risolto il contratto "ipso facto et de jure", comunicando per iscritto al Fornitore l’inadempimento alle obbligazioni contrattuali. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni patiti. L’A.O. si riserva altresì di escludere la ditta dalla partecipazione a future gare. Per le apparecchiature a noleggio o per iscritto dalla Amministrazione contraente, o le apparecchiature in acquisto durante il periodo di garanzia deve essere garantita la continuità di funzionamento. Pertanto saranno applicate penali pari, per quanto di competenza da Soresaogni giorno solare eccedente, ed essere comunicati, al termine allo 0,5% del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota valore della fornitura assegnata per durate del fermo macchina superiori a quello garantito nell’arco di un anno. Si definisce “tempo di fermo macchina” il periodo di tempo intercorrente tra il giorno successivo a quello della chiamata, ricevuta entro le ore 16.00, e il giorno del ripristino completo della funzionalità. Si considera come orario di lavoro standard l’intervallo 8:00 – 17:00 dal lunedì al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli venerdì salvo eventuali maggiori danni.
6casi specificati diversamente nelle specifiche tecniche all’art. 10 del presente CSA. La richiesta edurata del periodo di fermo macchina ammissibile per ogni anno di funzionamento e per ogni apparecchio è stabilito in 10 giorni/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione anno, compresi quelli relativi ai fermi per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalemanutenzione programmata.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. 115.1 Il Fornitore si impegna a eseguire la Fornitura con la diligenza e la cura volute dall’art. Sono previste 1176 del codice civile e sarà, quindi, responsabile di qualsiasi conseguenza dannosa che abbia a verificarsi nel corso dello stesso. Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali, Enel applicherà al Fornitore le penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, nei casi e secondo gli importi e le modalità indicate nel Contratto
15.2 Enel, a seguito dell’effettuazione di determinazione dell’entità delle stesse.controlli, potrà applicare al Fornitore le penali relative alla valutazione del livello prestazionale di ciascuna Fornitura, secondo gli importi e le modalità indicate nel Contratto
2. Gli eventuali 15.3 Nelle ipotesi in cui gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati fossero constatati mediante analisi dei dati Enel dovrà far pervenire al Fornitore per iscritto le osservazioni e le contestazioni rilevate. Il Fornitore in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte, entro 8 (otto) giorni dalla Amministrazione contraentedata della comunicazione. Trascorso il termine assegnato o, o comunque, per quanto qualora le contro deduzioni non saranno ritenute valide, Enel sarà libera di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇applicare la penale.
3. In caso di 15.4 La contestazione dell’inadempimento del disservizio sarà sempre fatta per iscritto da Enel, che riservandosi tutte le verifiche del caso, anche in contraddittorio con il Fornitore potrà comunicarese necessario, applicherà la penale nel caso ne sussistano gli estremi. Enel si riserva comunque la possibilità di intervenire in danno per iscrittogarantire, le proprie controdeduzioniin mancanza del Fornitore, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimentol’esecuzione dei servizi.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione 15.5 L’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro potrà avvenire trattenendo l’importo delle medesime dalle somme comunque e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta titolo dovute da Enel e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per escutendo parzialmente o integralmente la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo cauzione eventualmente prestata a titolo di pagamento della medesima penalegaranzia dal Fornitore.
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Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità I tempi di determinazione dell’entità delle stessesvolgimento dei Servizi sono comunicati dal REC al RCA.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione Nell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Committente qualsiasi impedimento o dipendenza esterna tale da implicare uno slittamento delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicatitempistiche concordate, al termine del procedimento fine di ricalibrarle e concordarne di nuove in conformità all’art. 5. In caso di violazione da parte dell’Appaltatore dell’obbligo di comunicazione alla ▇▇.▇▇.▇▇Committente di tali impedimenti o dipendenze esterne, ovvero in caso di violazione delle modalità e tempistiche concordate, la Committente ha diritto a risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
3. In caso Senza pregiudizio di contestazione dell’inadempimento quanto previsto nei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo e nell’art. 16, qualora siano riscontrati dalla Committente ritardi o inadempimenti da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione dei Servizi così come ordinati dal REC, la Committente ha sempre il Fornitore potrà comunicarediritto di contestare formalmente l’inadempimento/ritardo rilevato, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel concedendo all’Appaltatore un termine massimo di 5 15 (cinquequindici) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimentoper poter produrre eventuali controdeduzioni.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle Trascorso inutilmente il predetto termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, la Committente provvederà all’applicazione di penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, dovute per il ritardato adempimento che sono calcolate in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadromisura giornaliera compresa pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare É riconosciuto il diritto alla Committente di compensare ai sensi dell’art. 1252 del codice civile nonché di incamerare la garanzia definitiva di cui al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci precedente art. 7 per cento) dell’importo corrispondente alla la quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danniparte spettante.
6. La richiesta e/o il pagamento Qualora l’importo complessivo delle penali sopra indicate comminate risulti superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale, la Committente potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456, e richiedere l’esecuzione in danno dell’Appaltatore inadempiente, fermo restando il diritto di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.
7. L’applicazione delle penali non esonera esime l’Appaltatore dal risarcimento di eventuali ulteriori danni causati.
8. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
9. La Committente si riserva ampia ed insindacabile facoltà di risolvere in nessun caso qualsiasi momento il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale Contratto, qualora l’Appaltatore si è reso renda inadempiente ai sensi dell’art. 1453 e che ha seguenti del c.c., anche ad uno solo degli obblighi contrattuali, fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalesalvo il risarcimento del danno provocato.
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Sources: Contratto Di Servizi Professionali, Contratto Di Servizio Di Connessione
Penali. 1. Sono L’Appaltatore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante le penali, così come previste penali nelle fattispecie individuate all’artdall’art. 14 28 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stessecapitolato tecnico.
2. Gli Il Direttore dell’Esecuzione del singolo contratto attuativo riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabiliteritardi nella presa in consegna del servizio e/o nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo del contratto attuativo, dovranno essere contestati il R.U.P. dello specifico contratto attuativo ne propone la risoluzione per grave inadempimento alla Stazione Appaltante. Qualora la risoluzione per ritardo di contratti attuativi riguardi un importo lordo complessivo, prima dell’applicazione del ribasso d’asta, superiore al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente20% del valore massimo dei contratti attuativi, o la Stazione Appaltante avrà facoltà di procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro così come disciplinato dall’art. 22, per quanto di competenza da Soresacomma 3, ed essere comunicatilettera a) del presente Accordo, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇e, dopo aver incamerato la cauzione, procedere in danno all’Appaltatore.
3. In caso L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali, maggiori, danni.
4. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione dell’inadempimento scritta della Stazione Appaltante nei confronti dell’Appaltatore, cui il Fornitore medesimo potrà comunicareopporre, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di controdeduzioni nei successivi 5 (cinque) giorni lavorativi naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione stessaricezione.
5. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicatoL’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idoneeai sensi dell’art. 1252 c.c., a giudizio della medesima Amministrazione, compensare le somme ad esso dovute a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a decorrere dall’inizio dell’inadempimentotitolo di pagamento di penali.
46. Le Amministrazioni potranno compensare L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
7. La Stazione Appaltante, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore presente articolo, potrà, a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difettosuo insindacabile giudizio, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore di cui alla ▇▇.▇▇.▇▇lett. S.p.a. h) delle Premesse al presente Accordo Quadro (con obbligo di reintegrarla, se del caso) senza necessità di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadroqualsiasi titolo, ivi comprendendo i corrispettivi maturati.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
68. La Stazione Appaltante, su motivata richiesta e/dell’Appaltatore, potrà operare la parziale o totale disapplicazione delle penali, qualora riconosca che il pagamento delle penali sopra indicate ritardo non esonera in nessun sia imputabile all’Appaltatore. In caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaledisapplicazione, all’Appaltatore non potrà essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo.
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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Penali. 112.1. Sono previste penali nelle fattispecie Il ritardo nella consegna degli elaborati, rispetto alle tempistiche di volta in volta individuate all’art. 14 in ciascun Contratto Attuativo (nel rispetto delle scansioni temporali indicate in via generale al punto 10.2 del Capitolato Tecnico che riportaPrestazionale) con le riduzioni di tempi offerte in sede di gara, altresìcomporterà l’irrogazione di una penale di importo pari a allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore del singolo Contratto Attuativo per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo e pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) per ciascun giorno di ritardo successivo al decimo.
12.2. Qualora, in sede di presentazione dei documenti richiesti dal Disciplinare di Gara, l’Operatore Economico abbia offerto una riduzione dei tempi di realizzazione dei Servizi di Supporto Progettazione, le modalità penali verranno raddoppiate per ogni giorno di determinazione dell’entità delle stesseritardo compreso fra il minor termine indicato dall’Operatore Economico nella propria offerta e il termine da calcolarsi senza riduzione dei tempi. Per gli eventuali ulteriori giorni di ritardo, le penali saranno irrogate nella misura prevista dall’art. 12.1 che precede.
212.3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali Ferma restando la responsabilità professionale, in caso di errori materiali e di calcolo nell’elaborazione progettuale a supporto, emersi nella fase di esecuzione del contratto e che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabiliteincidano in maniera significativa sulla selezione e tipologia degli apparati impiantistici a cui si riferiscono, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraentesarà applicata una penale, o compresa tra lo 0,4% e lo 0,8% del valore del singolo Contratto Attuativo, per quanto sulla base della gravità dell’errore di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇calcolo.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
412.4. Le Amministrazioni penali, come determinate ai sensi degli artt. 12.1, 12.2 e 12.3 che precedono non potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata del singolo Contratto Attuativo. Superato tale importo, ▇▇▇▇▇.▇▇ potrà risolvere l’Accordo Quadro.
12.5. In ogni caso, l’applicazione di penali, se in misura inferiore al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti 10%, non esclude la facoltà di adesione formalizzati ▇▇▇▇▇.▇▇ di chiedere la risoluzione del Contratto Attuativo e dell’Accordo Quadro, e di agire per ottenere in favore dello stesso operatore economico, fermo via giudiziale il risarcimento degli eventuali dei maggiori dannidanni patiti.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto Alla Progettazione, Accordo Quadro
Penali. 1. Sono previste Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, l’A.S.L. Roma 1, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione del servizio. L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l’A.S.L. Roma 1 non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità come di determinazione dell’entità delle stesseseguito riportato.
2. Gli Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, l’A.S.L. Roma 1 si riserva l'insindacabilità di applicare penalità giornaliere, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione danni, tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati conseguenze legate al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇ritardo.
3. In Per tutti i punti la verifica di non conformità sull’esecuzione del servizio deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante dell’impresa aggiudicataria; in caso di rifiuto la contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione può essere comunicata anche via fax con la conseguente esecuzione l’ufficio della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimentopenale.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle L’A.S.L. Roma 1potrà applicare le penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadronella misura massima del 10% del valore del contratto.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore L’applicazione delle penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l’Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori dannigravissime inadempienze o irregolarità.
6. La richiesta e/I danni arrecati dall’impresa alla proprietà dell’Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. Qualora l’Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall’impresa ovvero l’impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l’Azienda addebitando le spese all’impresa.
7. L’importo derivante dall’applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaleda eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.
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Sources: Contratto Di Affidamento, Service Agreement
Penali. 1In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi sopra indicati verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto ad altra ditta reperita sul mercato e ad insindacabile giudizio dell’A.O. si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’artNel caso in cui l’ordinativo di fornitura sia stato solo parzialmente evaso, la predetta penale sarà calcolata sulla quota parte consegnata in ritardo. 14 La penale nella misura massima non superiore al 10% dell’ammontare del Capitolato Tecnico che riportasingolo ordine, graduata secondo la gravità dell’infrazione, verrà applicata anche in caso di: intempestiva comunicazione dell’indisponibilità temporanea del prodotto, mancata sostituzione dei prodotti difformi entro i termini, difetti dell’imballo e non corretto trasporto. L’A.O. si riserva la facoltà di non attendere l’esecuzione della prestazione ovvero la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi ad altro Fornitore, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino, addebitando al Fornitore eventuali maggiori spese sostenute e la quota della penale. Resta, altresì, le modalità fermo l’obbligo del Fornitore di determinazione dell’entità delle stesse.
2risarcire l’A.O. per i maggiori danni derivanti dal ritardo o dalla mancata consegna dei prodotti richiesti. Gli eventuali inadempimenti contrattuali Nel caso del ripetersi di ritardi nelle consegne che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilitecomportino almeno tre contestazioni formali, dovranno essere contestati e, in ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di consegna, l'A.O. potrà dichiarare risolto il contratto "ipso facto et de jure", comunicando per iscritto al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraentel’inadempimento alle obbligazioni contrattuali. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale definitivo, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo fatto salvo il risarcimento degli eventuali dei maggiori dannidanni patiti. L’A.O. si riserva altresì di escludere la ditta dalla partecipazione a future gare.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto, Fornitura Di Dispositivi Medici E Protesi
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione L’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto inadempimenti dell’Ente Gestore sarà preceduta da contestazione scritta in relazione alla quale l’Ente Gestore ha la facoltà di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, comunicare le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione deduzioni nel termine massimo di 5 10 (cinquedieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni contestazione: qualora dette deduzioni non pervengano all’Amministrazione siano a giudizio del Comune di Vicenza accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere saranno applicate al Fornitore all’Ente Gestore le penali stabilite nell’Accordo Quadro sotto descritte a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare Il Comune di Vicenza, indipendentemente dalla prova del danno, potrà applicare le seguenti penali : - per mancata presentazione di documentazione: penale pari a 250,00 euro; - per constatata negligenza dell’Ente Gestore in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i crediti derivanti dall’applicazione delle minori accolti: penale pari a 1.000,00 euro; - per ogni contestazione concernente altri disservizi ed inefficienze per fatti imputabili all’Ente Gesto- re: penale pari a 500,00 euro, per ciascuna di esse. Il Comune di Vicenza, senza bisogno di diffida o formalità di sorta, potrà applicare le penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolopresente articolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, trattenendo il relativo ammontare dal corrispettivo della prima nota o fattura emessa dall’Ente Gestore che verrà messa in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6pagamento. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore l’Ente Gestore dall’adempimento dell’obbligazione dell’obbligazione, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalepenale medesima. L’Ente Gestore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune di Vicenza a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Sources: Schema Di Accordo Contrattuale, Schema Di Accordo Contrattuale
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicareritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori (“TU”) nonché nella ultimazione di ciascuna partita di lavoro (“Ultimazioni per Parti”), per iscrittocome individuate nel Contratto, le proprie controdeduzionirispetto ai rispettivi termini stabiliti nel Cronoprogramma, eventualmente supportate modificato in conformità dei disposti contrattuali, l’Appaltatore deve corrispondere a ANAS una somma a titolo di penale il cui importo giornaliero è stabilito nel Contratto. L’Appaltatore è tenuto a corrispondere ad ANAS una somma a titolo di penale nella misura stabilita nel Contratto anche in caso di ritardo nella consegna della documentazione prevista nel PSC o dalla normativa vigente in materia di sicurezza. La Direzione Lavori avrà la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da eventuali stati di avanzamento ancora da liquidare e/o mediante incameramento delle garanzie bancarie e/o polizze fideiussorie in essere, fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell’Appaltatore, in caso di escussione delle garanzie bancarie e/o polizze fideiussorie, di provvedere alla reintegrazione delle garanzie medesime. Con riferimento alle penali intermedie, resta inteso che ove nel corso dell’esecuzione delle prestazioni l’Appaltatore provveda a recuperare i ritardi intermedi, ultimando l’opera entro il Termine di Ultimazione dei lavori, l’importo trattenuto a titolo di penale verrà riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi o indennizzi comunque denominati. L’importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo penale di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessaimporto superiore alla predetta percentuale ANAS potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4108 del D.Lgs. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione n. 50/2016 e dell’art. 10.2 del presente Capitolato. L’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovveropresente articolo non pregiudica il diritto dell’ANAS al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇aggiunta all’importo delle penali. Il suddetto danno potrà consistere tanto nel danno emergente che nel lucro cessante. L'applicazione delle misure per ritardata ultimazione non esime l'Appaltatore dall'osservanza degli obblighi contrattuali e di legge.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Capitolato Speciale Di Appalto Di Lavori, Construction Contract
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di irregolarità o inadempienze contrattuali, il Comune procederà all’applicazione di penali previa contestazione dell’inadempimento degli addebiti. Verranno applicate penali per le seguenti ipotesi di inadempimento:
1) mancato rispetto del calendario dei corsi, salvo giustificato motivo oggettivo;
2) gestione del servizio qualitativamente insoddisfacente a giudizio del Comune, rilevata a seguito di controlli effettuati d’ufficio o reclami provenienti dai partecipanti ai corsi;
3) inadempienze o violazioni degli obblighi di cui al presente capitolato, quali, ad esempio iniziative non concordate nello svolgimento del servizio;
4) comportamento scorretto dei dipendenti/collaboratori dell’appaltatore, nell’esecuzione del servizio. In relazione alla gravità dell’inadempienza le penali saranno comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, salvo diverse disposizioni normative sopravvenute. Viene, in ogni caso, fatto salvo il Fornitore potrà comunicarediritto al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dal Comune nel caso del mancato rispetto degli obblighi contrattuali. L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione da parte del Responsabile del Procedimento, per iscritto, rispetto alla quale l’appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo controdeduzioni con istanza di disapplicazione della penale entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi naturali e consecutivi dalla ricezione notifica della contestazione stessa. Qualora le predette Trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, il Responsabile del Procedimento provvederà all’applicazione della penalità. In caso di applicazione di penali, la garanzia definitiva è proporzionalmente escussa, fatto salvo l’obbligo del concessionario di reintegrare la somma garantita entro e non pervengano all’Amministrazione nel termine indicatooltre 10 giorni dall’intervenuta escussione. Nel caso venissero presentate controdeduzioni pertinenti e documentate, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, il Dirigente sovraordinato al Responsabile del Procedimento decide sull’istanza di disapplicazione delle penali su proposta del Responsabile del Procedimento. Le penalità potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro tra loro cumulabili a decorrere dall’inizio dell’inadempimentoseconda del tipo di inadempienza contestata. Non si dà luogo all’applicazione di penali, qualora circostanze particolari, accertate ed attestate dal Responsabile del procedimento, impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del servizio, ovvero in tutti i casi in cui sia il Responsabile del procedimento ad ordinare la sospensione dell’esecuzione.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Capitolato Speciale, Capitolato Speciale
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’artQualora il CONVENZIONATO dia luogo a conferimento di RIFIUTI DI IMBALLAGGIO provenienti da raccolta dei rifiuti indifferenziati effettuata al di fuori della presente Convenzione, spetterà a RICREA la penale pari al 10% del controvalore del corrispettivo di un anno sulla base delle quantità indicate nell’Allegato “C”. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesseE’ fatto salvo il maggior danno.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o RICREA si riserva la facoltà di effettuare controlli presso le PIATTAFORME, per quanto di competenza da Soresaverificare che la totalità dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO in acciaio vengano ceduti a RICREA, ed essere comunicati, così come previsto al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇cap. 5 dell’ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI.
3. In Nel caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicareinosservanza dell’obbligo di conferire la totalità dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO in acciaio, RICREA si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione per iscrittoinadempimento della presente Convenzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara dandone comunicazione al CONAI ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo ai Comitati di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimentoVerifica e di Coordinamento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte di RICREA, qualora il Consorzio non avesse preventivamente comunicato eventuali incongruenze non ancora risolte sui quantitativi comunicati dal Convenzionato e il Convenzionato abbia rispettato i crediti derivanti dall’applicazione termini e le modalità di emissione delle penali fatture, il Convenzionato potrà addebitare al Consorzio una penalità irriducibile a titolo di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti interesse di fornitura con quanto dovuto al Fornitore mora nella misura del tasso Euribor a qualsiasi titolo3 mesi maggiorato di due punti, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi per tutto il periodo che va dalla data di scadenza del pagamento della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore fattura alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodata del pagamento effettivo.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti Nel caso di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta mancato rispetto da parte di RICREA e/o di terzi dei tempi di ritiro del materiale indicati nell’art. 5.3.6. dell’Allegato Tecnico, il pagamento delle CONVEZIONATO avrà diritto di applicare le penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaleivi previste.
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Sources: Convenzione Anci – Ricrea Per Il Conferimento Dei Rifiuti Di Imballaggi in Acciaio, Convenzione Anci – Ricrea Per Il Conferimento Dei Rifiuti Di Imballaggi in Acciaio
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 15 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Framework Agreement, Framework Agreement
Penali. 1In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi sopra indicati verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell’ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto ad altra ditta reperita sul mercato e ad insindacabile giudizio dell’A.O. si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’artNel caso in cui l’ordinativo di fornitura sia stato solo parzialmente evaso, la predetta penale sarà calcolata sulla quota parte consegnata in ritardo. 14 La penale nella misura massima non superiore al 10% dell’ammontare del Capitolato Tecnico che riportasingolo ordine, graduata secondo la gravità dell’infrazione, verrà applicata anche in caso di: intempestiva comunicazione dell’indisponibilità temporanea del prodotto, mancata sostituzione dei prodotti difformi entro i termini, difetti dell’imballo e non corretto trasporto. L’A.O. si riserva la facoltà di non attendere l’esecuzione della prestazione ovvero la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi ad altro Fornitore, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino, addebitando al Fornitore eventuali maggiori spese sostenute e la quota della penale. Resta, altresì, le modalità fermo l’obbligo del Fornitore di determinazione dell’entità delle stesse.
2risarcire l’A.O. per i maggiori danni derivanti dal ritardo o dalla mancata consegna dei prodotti richiesti. Gli eventuali inadempimenti contrattuali Nel caso del ripetersi di ritardi nelle consegne che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilitecomportino almeno tre contestazioni formali, dovranno essere contestati e, in ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di consegna, l'A.O. potrà dichiarare risolto il contratto "ipso facto et de jure", comunicando per iscritto al Fornitore per iscritto l’inadempimento alle obbligazioni contrattuali. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni patiti. L’A.O. si riserva altresì di escludere la ditta dalla Amministrazione contraente, o partecipazione a future gare. Per le apparecchiature a noleggio/comodato deve essere garantita la continuità di funzionamento. Pertanto saranno applicate penali pari, per quanto di competenza da Soresaogni giorno solare eccedente, ed essere comunicati, al termine allo 0,5% del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota valore della fornitura assegnata per durate del fermo macchina superiori a quello garantito nell’arco di un anno. Si definisce “tempo di fermo macchina” il periodo di tempo intercorrente tra il giorno successivo a quello della chiamata, ricevuta entro le ore 16.00, e il giorno del ripristino completo della funzionalità. Si considera come orario di lavoro standard l’intervallo 8:00 – 17:00 dal lunedì al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli venerdì salvo eventuali maggiori danni.
6casi specificati diversamente nelle specifiche tecniche. La richiesta edurata del periodo di fermo macchina ammissibile per ogni anno di funzionamento e per ogni apparecchio è stabilito in 10 giorni solari/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione anno, compresi quelli relativi ai fermi per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalemanutenzione programmata.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. 121.1. Sono previste Ferme restando le clausole penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 richiamate nel Capitolato Tecnico, nel caso di mancato rispetto del Capitolato Tecnico che riportatermine per l’ultimazione dei lavori di ciascun Contratto Applicativo o Ordine applicativo conseguente al presente Accordo Quadro, altresì, le modalità per ogni giorno naturale consecutivo di determinazione dell’entità delle stesseritardo sarà applicata una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’importo dell’intervento oggetto dell’Applicativo i cui termini sono stati violati.
221.2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione Le penali di cui al presente articolo che, per ciascun Applicativo, complessivamente non potranno superare il 10% dell’importo dell’intervento di cui all’Applicativo trovano applicazione cumulativamente. Fermo restando quanto previsto ai successivi commi, nel caso in cui l’importo delle penali sopra stabilitesuperi il predetto valore del 10%, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraenteATER CIVITAVECCHIA ha il diritto di risolvere l’Accordo, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine ai sensi del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇successivo art. 24.
321.3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicareeventuali ritardi imputabili all’Appaltatore rispetto al termine di ultimazione previsto nei singoli Applicativi, per iscrittosuperiore a 30 giorni, le proprie controdeduzioninaturali e consecutivi, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idoneepuò essere dichiarata la risoluzione dell’Accordo, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimentodiscrezione di ATER CIVITAVECCHIA e senza obbligo di ulteriore motivazione.
421.4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione L’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro al presente articolo non pregiudica il risarcimento dei maggiori danni eventualmente sopportati da ATER CIVITAVECCHIA a causa dei ritardi o degli inadempimenti alle obbligazioni previste dal presente Accordo e dei singoli Applicativi da parte dell’Appaltatore.
21.5. Le penali verranno applicate in occasione della prima contabilizzazione utile effettuata ai Contratti fini del SAL, registrata secondo apposita procedura di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovverocontabilizzazione e, in difettocaso di incapienza, avvalersi della in occasione dei SAL successivi. Resta salva la facoltà di ATER CIVITAVECCHIA, ai fini dell’incameramento degli importi maturati a seguito dell’applicazione delle penali, di rivalersi sulla cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadroprestata dall’Appaltatore.
521.6. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti Resta salvo, in ogni caso, il diritto di adesione formalizzati ATER CIVITAVECCHIA di escutere, in favore dello stesso operatore economicotutto o in parte, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori dannila cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore.
621.7. La richiesta e/o il Il pagamento delle penali sopra indicate non esonera solleva in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo l’Appaltatore dall’obbligo di pagamento della medesima penaleportare a completamento i Lavori oggetto degli Applicativi.
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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Penali. 1. Sono previste Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei Servizi, il Fornitore contraente è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l’importo della penale non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 applicate raggiunga il limite del Capitolato Tecnico che riporta10% dell’importo del Contratto, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesseil Punto Ordinante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, in tali casi il Punto Ordinante applicherà al Fornitore contraente le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilitedi cui ai precedenti commi, dovranno essere verranno contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, contraente dal Punto Ordinante per iscritto, . Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione deduzioni al Punto Ordinante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessastessa contestazione. Qualora le predette controdeduzioni dette deduzioni non pervengano all’Amministrazione siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, indicato potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali stabilite nell’Accordo Quadro come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno Il Punto Ordinante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore contraente a qualsiasi titolo, quindi anche con per i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal dovuti al Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrocontraente medesimo.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
6. Il Punto Ordinante potrà applicare al Fornitore contraente penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore contraente prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Punto Ordinante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il Contratto ai sensi del successivo articolo 12.
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Sources: Servizi Postali, Service Agreement
Penali. Per i Beni, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei Prodotti o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità o del collaudo ai sensi dei precedenti art. 5 e 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari all’0,2% del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per i Servizi, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:
1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al calendario previsto per l’erogazione del Capitolato Tecnico che riportaservizio, altresìnon imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, le modalità di determinazione dell’entità delle stesseil Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari all’2 % (due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella Scheda Tecnica, in tali casi il Punto Ordinante applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la prestazione inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilitedi cui ai precedenti commi, dovranno essere verranno contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, dal Punto Ordinante per iscritto, . Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione deduzioni al Punto Ordinante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessastessa contestazione. Qualora le predette controdeduzioni dette deduzioni non pervengano all’Amministrazione siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinante di risolvere il Contratto di Fornitura nei casi in cui questo è consentito. Resta comunque inteso che l’importo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo complessivo della Fornitura, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.
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Sources: Fornitura E Stampa Di Locandine E Pieghevoli, Fornitura Di Tagliandi Postali
Penali. 1L’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire il servizio de quo nelle modalità indicate nel presente contratto, nel Capitolato Speciale e nell’Offerta tecnica, senza alcuna interruzione o rinvio, eccettuati i casi di forza maggiore. Sono previste L’Amministrazione si riserva l’applicazione di penali nelle fattispecie individuate all’artper qualsiasi altra inadempienza al presente contratto ed agli articoli richiamati dei suoi allegati. 14 Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito o ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati difettosi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, all’Amministrazione una penale pari al 2% del Capitolato Tecnico valore dell’ordine emesso, al netto dell’IVA, con un minimo di € 250,00. Decorso il termine massimo di ritardo di 30 gg., negli Ordinativi di fornitura, l’Amministrazione, oltre all’applicazione della penale, potrà risolvere l’Ordinativo di fornitura ai sensi dell’art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) addebitando alla Società inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei beni oggetto dell’Ordinativo, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni danno conseguentemente subito (art.1382 C.C.). Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti che riportarisultassero difettosi, altresìl’Amministrazione applicherà alla Società una penale pari al 2% (due per cento) del valore dei prodotti in contestazione, le modalità fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nei casi in cui, causa l’inadempimento del Fornitore, l’Amministrazione sia costretta ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto della fornitura, la penale nella percentuale sopra indicata sarà calcolata, così come nei casi di determinazione dell’entità delle stesse.
2inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire e fino all’esatto adempimento della stessa. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere verranno contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In che dovrà comunicare in ogni caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione deduzioni nel termine massimo di 5 giorni 10 (cinquedieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessastessa contestazione. Qualora le predette controdeduzioni dette deduzioni non pervengano all’Amministrazione possano essere accolte ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere saranno applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere come sopra indicate dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali L’Amministrazione ha facoltà di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolocontro dedurre, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovveroma, in difettomancanza, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇il silenzio dell’Amministrazione mai potrà essere considerato quale accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo ed esclusivamente a mezzo di formale atto scritto. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di non attendere l’esecuzione della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma ovvero di non richiedere la sostituzione dei quantitativi previsti nei diversi atti prodotti contestati e di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economicorivolgersi a terzi per la fornitura, fermo laddove ragioni d’urgenza lo giustifichino, ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell’aggiudicatario. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude all’Amministrazione il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell’art. 1382 c.c., nonché la risoluzione di diritto del presente contratto nell’ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento. L’Amministrazione applicherà le penali direttamente, tramite addebito delle penali stesse sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’aggiudicatario, ovvero ancora utilizzando la cauzione definitiva che in tal caso dovrà sempre essere immediatamente reintegrata. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Aggiudicatario dall’adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente. In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all’Amministrazione la facoltà, previa comunicazione all’Aggiudicatario, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando allo stesso Aggiudicatario i relativi costi sostenuti.
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Sources: Contract for the Supply of Breast Prostheses and Expanders, Contract for Supply of Prosthetic Materials
Penali. 1Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla S.A., ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei Servizi, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Sono previste In caso di esito negativo della verifica di conformità il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ogni giorno che si renderà necessario per la ripetizione della verifica fino al superamento della stessa, una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale. Anche in caso di ritardo dell’attivazione dei servizi da parte del Fornitore sarà applicata la medesima penale. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, in tali casi il Punto Ordinante applicherà al Fornitore le predette penali nelle fattispecie individuate all’artsino al momento in cui il Contratto inizierà a essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. 14 Resta inteso che l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del Capitolato Tecnico che riportaContratto, altresìfatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse.
2la S.A. potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilitedi cui ai precedenti commi, dovranno essere verranno contestati al Fornitore per iscritto all’Appaltatore dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, S.A. per iscritto, . Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessastessa contestazione. Qualora le predette controdeduzioni dette deduzioni non pervengano all’Amministrazione siano accoglibili a giudizio della S.A., ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno La S.A. potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con per i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare dovuti al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6medesimo. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la S.A. di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
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Sources: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Penali. 1Ai sensi delle Linee guida n. 4 adottate dall'Autorità Anticorruzione, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, con contestuale applicazione di una penale pari al 10 per cento del valore del contratto e con contestuale segnalazione del fatto alle competenti Autorità. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riportaNel caso di mancato, altresìirregolare o ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dal soggetto aggiudicatario, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse.
2penali sono stabilite nella misura giornaliera dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione L’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione regionale a causa degli eventuali maggiori danni.
6inadempimenti. La Resta, inoltre, inteso che la richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate della penale non esonera in nessun alcun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale il soggetto aggiudicatario si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Tutte le infrazioni di cui sopra saranno contestate dalla stazione appaltante mediante comunicazione via PEC alla società aggiudicataria. Dal ricevimento della contestazione, la società aggiudicataria avrà a disposizioni un termine di 15 (quindici) giorni per controdedurre. Trascorso inutilmente tale termine, o se la giustificazione addotta dalla società aggiudicataria non rientrasse tra le cause di forza maggiore o comunque non venisse ritenuta idonea dalla Regione Umbria, verrà insindacabilmente applicata la penale prevista. L’importo relativo alle penali sarà trattenuto sul primo pagamento successivo all’addebito.
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Sources: Service Agreement, Capitolato Tecnico Per Noleggio Veicoli
Penali. 1. Sono previste Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all’Istituto le penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del di cui al Capitolato Tecnico che riportaTecnico, altresì, le modalità paragrafo 4 - “Livelli di determinazione dell’entità delle stesseservizio e Penali”.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle Secondo i principi generali, le penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore.
3. In L’Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 18, alla risoluzione del Contratto nel caso di contestazione dell’inadempimento applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale.
4. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L’applicazione della penale sarà preceduta da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimentoricezione.
46. Le Amministrazioni potranno compensare L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di fornitura cui alla lettera f) delle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con per i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
57. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino A tal fine, l’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti Stazione Appaltante a titolo di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori dannipenale.
68. La richiesta e/o il pagamento L’applicazione delle penali sopra indicate non esonera in nessun alcun caso il Fornitore l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalepenale stessa.
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Sources: Schema Di Contratto
Penali. 1. Sono previste Ai sensi dell’art.113 bis comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Comune applica penali nelle fattispecie individuate all’artper il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. 14 del Capitolato Tecnico che riportaLe penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, altresìda determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, le modalità e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di determinazione dell’entità delle stessedetto ammontare netto contrattuale.
2. Gli eventuali In caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, il Comune applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell’importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l’ulteriore danno, ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile.
3. Il Comune contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui ai precedenti commi, gli inadempimenti contrattuali che daranno danno luogo all’applicazione delle penali sopra stabiliteall’affidatario, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, che può presentare le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessacontestazione. Qualora Il Comune applica la penale se ritiene non fondate le predette controdeduzioni controdeduzioni, ovvero non pervengano all’Amministrazione vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimentotermine.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali Il Comune, nei casi di cui all’Accordo Quadro ai commi 1 e ai Contratti 2, provvede a recuperare l’importo in sede di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titololiquidazione delle relative fatture. Le penali saranno riscosse anche avvalendosi della garanzia definitiva, quindi anche con i corrispettivi maturatiche in tal caso dovrà essere reintegrata entro 30 gg., ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇nel rispetto delle previsioni dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Capitolato d'Appalto
Penali. 1. Sono previste Le penali nelle fattispecie individuate all’artsono definite nell’ art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse.
2Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, aggiudicatrice del singolo appalto ed essere comunicati, al termine del procedimento procedimento, alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. .. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto di fornitura a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5dalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota del valore stimato della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economicoConvenzione, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Supply Agreement
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità Per ogni giorno naturale e consecutivo di determinazione dell’entità delle stesse.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o ritardo nell’inserimento dei contenuti individuati dall’Azienda USL, per quanto la parte di competenza da Soresapropria competenza, ed essere comunicatisi applicherà al soggetto aggiudicatario una penale di Euro 100,00. Identica penale si applicherà per ogni giorno di ritardo in merito alla rimozione dei supporti installati, al termine alla fine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3contratto, se l’Azienda USL non eserciterà l’opzione di riscattare tali beni. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore ritardato pagamento del canone annuale, si applicherà una penale dello 0,02% per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. L’Azienda USL potrà comunicareinoltre addebitare al soggetto aggiudicatario altre penali per un importo fino a Euro 500,00, per iscrittoin caso di altri inadempimenti relativi alle prestazioni previste dal presente Capitolato, le proprie controdeduzionicon particolare riferimento a contenuti dei messaggi pubblicitari non autorizzati o non conformi ai principi indicati nel presente Capitolato. Nel caso eventi di natura straordinaria, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamentecircostanziati e documentabili, non siano idoneeascrivibili come responsabilità al soggetto aggiudicatario, a giudizio rischiassero di produrre ritardi non altrimenti evitabili in una o più delle fasi di lavoro programmate, con un conseguente prevedibile ritardo nei termini di erogazione delle prestazioni, il soggetto aggiudicatario dovrà premurarsi di comunicarlo immediatamente per iscritto al Responsabile dell’Ufficio Comunicazione della medesima Amministrazionesingola Azienda Sanitaria, a giustificare l’inadempienzacircostanziando e documentando in modo adeguato i motivi del possibile ritardo, potranno essere applicate al Fornitore fine di concordare una dilazione di detti termini di consegna. L’Azienda USL, esaminate e valutate le motivazioni documentate dal soggetto aggiudicatario, potrà accogliere l’istanza per una revisione dei termini di consegna finali, riservandosi comunque la facoltà di applicare le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimentopreviste nel caso tali motivazioni non risultassero accettabili. Non si procederà all'applicazione delle penali, ad insindacabile giudizio dell’Azienda USL, solo se il soggetto aggiudicatario potrà dimostrare che i ritardi sono stati causati da eventi di carattere eccezionale, non dipendenti da volontà, imperizia o negligenza del soggetto medesimo.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. 1Qualora l’aggiudicatario non sostituisca il personale assente, a seguito di specifica richiesta da parte della Direzione Servizi Sociali, secondo quanto indicato dall’art. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta13 lettera a) punto 2., altresì, le modalità verrà applicata una penale pari a euro 200 per ogni giorno di determinazione dell’entità delle stesse.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine mancata sostituzione fino ad un massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessaanche non consecutivi, trascorsi inutilmente i quali, si configurerà l’inadempimento di cui all’art. Qualora le predette controdeduzioni 18, comma 2, punto 7. Nei casi invece di mancata sostituzione per più di 5 giorni anche non pervengano all’Amministrazione nel termine indicatoconsecutivi, ovverosi configurerà l’inadempimento di cui all’art. 17, pur essendo pervenute tempestivamentecomma 2, non siano idoneepunto 5. L’eventuale ritardo nell’approntare la sede organizzativa, nei tempi e modi indicati dall’art. 14 punto d), comporterà l’applicazione di una penale pari a giudizio della medesima Amministrazioneeuro 250 per ogni giorno di ritardo, a giustificare l’inadempienzafino ad un massimo di 20 giorni, potranno essere applicate dopo di che si procederà alla revoca del contratto. Per ogni altra inadempienze agli obblighi di cui al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4presente capitolato, salvo quanto previsto dall’art. 17, viene applicata una penale proporzionata alla gravità dell’inadempienza. Le Amministrazioni potranno compensare penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi con raccomandata a.r., con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. Il Comune compensa i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi si avvale della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇di cui all’art. 22 senza necessità di diffida o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Resta salva la risarcibilità di ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 Nel caso di mancato rispetto del Capitolato Tecnico che riportatermine stabilito per l’ultimazione dei lavori, altresì, le modalità per ogni giorno naturale consecutivo di determinazione dell’entità delle stesseritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell’importo finale del singolo lavoro ordinato.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabiliteLa penale, dovranno essere contestati nella stessa misura percentuale di cui al Fornitore comma 1, trova applicaz one anche in caso di ritardo:
a. nell’inizio del lavoro rispetto alla data fissat dal Direttore dei Lavori nel contratto applicativo, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 19, comma 3, del presente Accordo;
b. nella ripresa del lavoro seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
c. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per iscritto non accettabili o danneggiati; il ripristino di lavori
d. nella mancata consegna della docum ntazione revista dalla Amministrazione contraentevigente normativa all’ultimazione dei lavori, o così come indicata anche all’articolo 6, per quanto comma 7 (as built, dichiarazioni di competenza da Soresaconformità, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇ecc.▇▇.▇▇).
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore Tutte le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimentodi cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. Le Amministrazioni potranno compensare L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i crediti derivanti dall’applicazione ritardi siano talli da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni del presente accordo risoluzione del contratto. e del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. in materia di
5. L’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo presente articolo non pregiudica il risarcimento degli di eventuali maggiori dannidanni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
6. La richiesta e/A giustificazione del ritardo nell’ultimazione del singolo lavoro l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa oggetto d’intervento. in tutto o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.parte, ad interferenze con l’attività degli immobili
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Sources: Accordo Quadro
Penali. 1. Sono previste Le penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del sono definite dal Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse.
2Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto iscritto, a seconda della competenza, individuata nel Capitolato tecnico da ▇▇.▇▇.▇▇ o dalla Amministrazione contraenteContraente. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicareA.), per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima AmministrazioneAmministrazione o di SoReSa, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5dalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno della Convenzione SoReSa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dell’ammontare netto contrattuale del/dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economicolotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. Nell’ambito del singolo Contratto l’Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Service Agreement
Penali. 1. Sono previste Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto le penali nelle fattispecie individuate all’arte le modalità di misurazione di cui al par. 14 9 “Service Level Agreement” del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesseriferite alle prestazioni.
2. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel Capitolato Tecnico, InfoCamere potrà applicare una penale variabile tra lo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) e il 1,00% (unopercento) dell’importo contrattuale, IVA esclusa, per ogni inadempimento definitivamente riscontrato con specifica “nota di rilievo” e a seconda della gravità del medesimo.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere verranno contestati al Fornitore all’Appaltatore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine dal Responsabile del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3contratto InfoCamere. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà L’Appaltatore dovrà comunicare, per iscrittoin ogni caso, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione deduzioni al predetto Responsabile nel termine massimo di 5 (cinque) cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessacontestazione. Qualora le predette controdeduzioni InfoCamere ritenga non pervengano all’Amministrazione fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienzatermine, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimentospecifiche penali.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione parti si danno reciprocamente atto che qualora l’ammontare complessivo delle penali assegnate all’Appaltatore raggiunga il 10% del valore massimo contrattuale, InfoCamere potrà dichiarare la risoluzione di cui all’Accordo Quadro e diritto del contratto ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolosensi dell’art. 1456 codice civile, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrorichiedendo il risarcimento del maggior danno subito.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento L’applicazione delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
6. Le parti si danno atto che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di InfoCamere al risarcimento del maggior danno subito.
7. L’Appaltatore autorizza sin d’ora InfoCamere a trattenere, dalle somme ad esso dovute a titolo di corrispettivo ai sensi dell’art. 16 (Corrispettivi, modalità di pagamento e revisione dei prezzi), gli importi spettanti a titolo di penale ferma restando la facoltà di InfoCamere di rivalersi sulla cauzione rilasciata a garanzia degli obblighi contrattuali, fino alla concorrenza della somma dovuta. In tale ultimo caso, l’Appaltatore è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nell’importo originario, entro 10 giorni dall’escussione della stessa a pena di risoluzione del contratto.
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Sources: Servizio Di Manutenzione Per Software Oracle Tuxedo, Jolt E Secure Global Desktop
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Azienda né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui all’art. 14 9 del Capitolato Tecnico che riportaTecnico, altresìl’Azienda applica al Fornitore la penale previsto dall’art. 9 del Capitolato tecnico, le modalità di determinazione dell’entità delle stessefatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Oltre all’applicazione della penale suddetta, nel periodo di indisponibilità, l’Azienda si riserva comunque la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. L’eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell’inadempienza stessa.
3. Nel caso di mancata consegna che si protrae per un periodo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine, l’Azienda si riserva inoltre la facoltà di recedere dall’Ordinativo di Fornitura comunicando il detto recesso tramite Posta Elettronica Certificata, senza che nulla possa essere eccepito o richiesto dal Fornitore, a titolo di risarcimento, compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga all’art. 1671 c.c..
4. In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti per causa di forza maggiore adeguatamente provata dal fornitore, l’Azienda si riserva, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. In tal caso l’Azienda addebiterà l’eventuale differenza di prezzo al Fornitore inadempiente, salvo, in ogni caso, il diritto di recedere dall’Ordinativo di Fornitura e l’applicazione delle penali.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a causa di forza maggiore rispetto al termine stabilito per la sostituzione della merce di cui all’art. 8 del Capitolato Tecnico, l’Azienda si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all’art. 9 del Capitolato Tecnico. Nel periodo intercorrente, l’Azienda si riserva di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e in tutta la documentazione di gara; in tali casi l’Azienda applica al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno danno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, di cui ai precedenti commi dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento dall’Azienda; il Fornitore potrà comunicare, comunicare per iscritto, iscritto le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione eventuali deduzioni nel termine massimo di 5 giorni 2 (cinquedue) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessastessa contestazione. Qualora le predette controdeduzioni dette deduzioni non pervengano all’Amministrazione possano essere accolte, a insindacabile giudizio dell’Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere verranno applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
68. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
10. L’Azienda può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
11. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o del Contratto per grave ritardo. In tal caso l’Azienda ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di agìre nei confronti del Fornitore per ottenere il risarcimento del danno.
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Sources: Fornitura Di Radiofarmaci
Penali. 1L’Appaltatore dovrà adempiere a tutto quanto previsto nel presente Capitolato o richiesto dell’Amministrazione. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità Per ogni ritardo o inadempienza sarà applicata una penale di determinazione dell’entità delle stesse.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati importo adeguato al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, disagio creato agli utenti o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3all’Amministrazione stessa. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicareritardi nell’esecuzione di singoli interventi a chiamata non urgenti (vedi paragrafo 5 del presente capitolato) previsti o richiesti la penale sarà pari a € 25,00 (euro venticinque) per ogni giorno di ritardo non giustificato rispetto al termine di esecuzione come definito nel presente Capitolato. Per ritardi o rifiuti di intervento urgente o di somma urgenza (vedi paragrafo 5 del presente capitolato), verrà applicata una penale di € 40,00 (euro cento) per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine ogni ora di ritardo rispetto alle tempistiche di reperibilità e intervento (entro 2 ore dalla chiamata) e fino ad un massimo di € 200,00. Al terzo inadempimento di questo tipo l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c. restando fermo il diritto di imporre la relativa penale. Nell’eventualità di mancata esecuzione o ritardo senza preavviso dei servizi di supporto e formazione di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente capitolato, verrà applicata una sanzione consistente in € 40,00 (euro cento) per ogni giorno di ritardo. Nel caso in cui vengano riscontrate mancanze o inesattezze nella compilazione e conservazione del registro di presenza o di intervento a chiamata (vedi paragrafo 5 (cinquedel presente capitolato) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessaverrà applicata una penale a carico dell’Appaltatore di € 40,00. Resta, inoltre, ferma la facoltà dell’Amministrazione di agire e procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento dei maggiori danni derivanti dagli inadempimenti di cui sopra. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicatola somma complessiva delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale, ovveroil responsabile del procedimento promuove la risoluzione del Contratto. Anche qualora i ritardi di cui sopra, pur essendo pervenute tempestivamenterientrando nei limiti indicati, non siano idoneetali da configurarsi grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali compromettendo la buona riuscita del servizio, a giudizio anche in termini di significativi ed evitabili disagi inferti agli utenti l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del Contratto. L’ammontare delle eventuali penali da applicare sarà trattenuto dalla liquidazione della medesima Amministrazionesuccessiva fattura dell’Appaltatore o con emissione di specifica nota di credito. È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di ridurre, a giustificare l’inadempienzasospendere o rallentare i servizi con sua decisione unilaterale, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimentoanche quando siano in corso controversie con l’Amministrazione.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Supporto Specialistico Alla Gestione E Manutenzione Di Hardware E Servizi Informatici
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 1 Per i “Beni”, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al Fornitore ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei beni o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità o del Capitolato Tecnico che riportacollaudo ai sensi dei precedenti articoli 11 e 13, altresìil Fornitore è tenuto a corrispondere alla Fondazione una penale pari all’3 % (tre per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, le modalità di determinazione dell’entità delle stessefatto salvo il risarcimento del maggior danno.
22 Per i “Servizi”, Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al calendario previsto per l’erogazione del Servizio, non imputabile al Fornitore ovvero da causa di forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Fondazione una penale pari al 3 % (tre per cento) del corrispettivo del servizio oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilitedi cui ai precedenti commi, dovranno essere verranno contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, Fondazione per iscritto, . Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione deduzioni alla Fondazione nel termine massimo di 5 3 (cinquetre) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessastessa contestazione. Qualora le predette controdeduzioni dette deduzioni non pervengano all’Amministrazione siano accoglibili a giudizio della Fondazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Conditions of Supply
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 Ai fini dell’esecuzione del Capitolato Tecnico presente Contratto, l’Appaltatore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a svolgere le prestazioni di volta in volta richieste, nel rispetto delle modalitm e termini prescritti e concordati dal DEC e RCA, in base a quanto previsto agli articoli 2 e 5 che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesseprecedono.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Committente qualsiasi impedimento o dipendenza esterna tale da implicare uno slittamento delle tempistiche concordate, al fine di ricalibrarle e concordarne di nuove in conformitm all’articolo 5. In caso di violazione da parte dell’Appaltatore dell’obbligo di comunicazione alla Committente di tali impedimenti o dipendenze esterne, ovvero in caso di violazione delle modalitm e tempistiche concordate, la Committente ha diritto a risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
3. Fatta salva la responsabilitm dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., l’Appaltatore sarm tenuto a corrispondere alla Societm le penali secondo lo schema che segue con riferimento ai Livelli minimi di servizio attesi previsti nel Capitolato tecnico o nell’Offerta tecnica dell’Appaltatore, se migliorativi: Gestione delle API sia vs. PN che vs. Recapitista/i In modalitm sincrona con risposta alla chiamata entro 1 secondo C 100,00 per ogni giorno nel quale la latenza calcolata al 99esimo percentile sia stata Disponibilitm del sistema informatico dell’Appaltatore Disponibilitm pari ad almeno il 99%, calcolata sulla base del numero di intervalli di durata 5 minuti presenti nelle 24 ore nei quali non si è verificata l’indisponibilitm del sistema informatico. Sono escluse le manutenzioni programmate e concordate con la Societm. - C 50,00 per ogni 0,1% al di sotto del livello minimo atteso applicata su base giornaliera. In caso di indisponibilitm continuativa per la presente penale è stabilito un CAP di C 14.000 per un singolo giorno Invio a Piattaforma Notifiche delle informazioni di ritorno fornite dal Recapitista Entro 1 ora dal ricevimento - C 30,00 per ogni 4 ore di ritardo fino al 1° giorno per ciascuna materialitm - C 50,00 per ogni 4 ore di ritardo oltre il 1° giorno per ciascuna materialitm Produzione di log ed altre informazioni richieste dalla Societm Entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta della Societm - C 300,00 per ogni giorno di ritardo fino al 5° giorno - C 500,00 per ogni giorno di ritardo oltre il 5° giorno Realizzazione e/o messa a disposizione della Stazione Appaltante del sistema per il monitoraggio delle attivitm in capo all'Appaltatore Entro 30 giorni lavorativi dalla data di stipula dell’Accordo Quadro o dell’eventuale esecuzione anticipata - C 300,00 per ogni giorno di ritardo fino al 5° giorno - C 500,00 per ogni giorno di ritardo oltre il 5° giorno Integrazione del sistema informatico da parte dell'Appaltatore con i singoli Recapitisti. Entro 35 giorni lavorativi dalla data in cui la Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore il nominativo del singolo Recapitista. - C 300,00 per ogni giorno di ritardo fino al 5° giorno - C 500,00 per ogni giorno di ritardo oltre il 5° giorno Stampa cartacea e imbustamento/trattamento 120.000 di pezzi (plichi e fogli aggiuntivi) - o numeri migliorativi di cui all’Offerta Tecnica- al giorno, senza ritardo e comunque non oltre le 24 ore successive alla ricezione dell’input - C 300,00 per ogni giorno di ritardo fino al 3° giorno - C 500,00 per ogni giorno di ritardo oltre il 3° giorno Conferimento della Entro 2 giorni lavorativi C 150 per ogni giorno di 13 di 34 materialitm ai recapitisti e predisposizione ed invio della Distinta di presa in carico della Corrispondenza ai recapitisti dalla data di stampa ritardo Invio alla Societm della Distinta di Accettazione dei Ritorni elaborata dal Recapitista Entro 2 giorni lavorativi dalla consegna da parte del Recapitista - C 300 per ogni giorno di ritardo fino al 3° giorno - C 500,00 per ogni giorno di ritardo oltre il 3° giorno (In caso di applicazione dell’art. 63, comma 5 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.) Dematerializzazione delle comunicazioni di ritorno e restituzione a Piattaforma Notifiche, attraverso API, della documentazione prodotta nel corso del servizio di postalizzazione Entro 3 giorni dalla firma della distinta di presa in carico della corrispondenza da restituire ricevuta dal recapitista - C 500,00 per ogni giorno di ritardo fino al 3° giorno - C 1.500,00 per ogni giorno di ritardo oltre il 3° giorno Catalogazione e stoccaggio delle comunicazioni di ritorno cartacee presso uno dei CGC Entro 7 giorni lavorativi dall’avvenuta dematerializzazione - C 300 per ogni giorno di ritardo Richiesta al Recapitista dell’emissione del duplicato delle comunicazioni di ritorno Entro 5 giorni dalla ricezione della formale comunicazione, da parte del recapitista, dello smarrimento, deterioramento, manomissione o furto della cartolina A/R originale - 0,1% del valore del contratto attuativo per ogni giorno di ritardo Disponibilitm di un servizio di assistenza telefonica dedicato Attivo nella fascia oraria compresa tra le 07:30 e le 19:00 dal lunedì al venerdì, anche se prefestivi, e nella fascia oraria 07:30 - 13:30 il sabato - C 500 per ogni giorno di indisponibilitm anche parziale Disponibilitm di una casella di posta elettronica e un indirizzo PEC Attivi in tutti i giorni dell’anno - C 500 per ogni giorno di indisponibilitm anche parziale Comunicazione alla Committente dello smarrimento, furto, appropriazione indebita o, in generale, uso non autorizzato delle Credenziali Non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui ne viene a conoscenza - C 100 per ogni giorno di ritardo Difetti di stampa, piegatura e imbustamento quali ad es., presenza di macchie di toner/ inchiostro, presenza di pieghe o tagli nei fogli 100% dei plichi - C 0,01 per ciascun invio stampato che presenti anche uno solo di tali difetti Mancata correzione delle anomalie riscontrate, all’esito negativo del collaudo, di cui al par. 3.1 del Capitolato tecnico Entro 10 giorni lavorativi dalla data di completamento del test, risultante da apposito verbale - C 100 per ogni giorno di ritardo
4. Inoltre, in virtù di quanto dichiarato dall’Appaltatore nell’Offerta Tecnica, la Committente si riserva di applicare le penali di seguito indicate. Qualora sia ravvisato che la prestazione è effettuata con modalitm difformi da quanto dichiarato nella relazione tecnica presentata dall’Appaltatore (con riferimento ai criteri discrezionali nn. 1, 2, 4, 7), è possibile applicare una penale pari Euro 300,00 per ogni difformitm rilevata. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a colmare la predetta difformitm tempestivamente e comunque entro un mese dalla comunicazione di applicazione della penale. Qualora, alla scadenza di tale periodo, la difformitm metodologica dovesse continuare a persistere la Committente si riserva di applicare un’ulteriore penale di importo maggiorato del 20% rispetto alla precedente; in tal caso verrm concesso all’Appaltatore un periodo di un ulteriore mese per colmare questo disallineamento. Qualora la difformitm dovesse persistere la Committente si riserva la facoltm di risolvere il contratto. Le penali sono cumulabili e, salvo indicazioni specifiche da definire nel Contratto Attuativo, non recuperabili.
5. Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, la Committente, senza necessitm di diffida o procedimento giudiziario, potrm, a proprio insindacabile giudizio, rivalersi sulla cauzione definitiva (con eventuale conseguente obbligo di reintegrazione della stessa in capo all’Appaltatore) ovvero effettuare una compensazione con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, ivi compresi i 15 di 34 corrispettivi maturati. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
6. Qualora l’ammontare complessivo delle penali di cui sopra dovesse raggiungere il 10% (diecipercento) del Massimale ovvero nel caso di applicazione delle penali per tre bimestri nello stesso anno contrattuale, la Committente si riserva la facoltm di risolvere il Contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., e di avvalersi di altro contraente in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto di rivalersi sulla cauzione eventualmente prestata e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.
7. L’applicazione delle penali non esime l’Appaltatore dal risarcimento di eventuali ulteriori danni causati.
8. Nel caso in cui l’applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo del contratto, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all’art. 106 del D.Lgs 50/2016, il valore di ciascuna penale sarm calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilitedi cui sopra, dovranno essere verranno contestati al Fornitore per iscritto all’Appaltatore dalla Amministrazione contraente, o , Societm; l’Appaltatore dovrm comunicare per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, iscritto le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessastessa contestazione. Qualora le predette controdeduzioni dette deduzioni non pervengano all’Amministrazione siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Committente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere saranno applicate al Fornitore all’Appaltatore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
410. Le Amministrazioni potranno E’ riconosciuto il diritto alla Committente di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali ai sensi dell’articolo 1252 c.c.
11. Si applicano le disposizioni di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇all’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Accordo Quadro
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’artLa Centrale regionale di committenza e le Aziende Sanitarie contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. 14 Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesseFornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione del contratto.
2. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, alle contestazione, al netto di IVA, fino al trentesimo giorno dalla scadenza del termine di consegna.
3. Nel caso in cui l’ordine sia stato parzialmente evaso dal Fornitore nei termini prescritti dal Capitolato Tecnico, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi consegnati in ritardo.
4. Decorso il termine massimo di ritardo di 30 giorni ogni singola Azienda Sanitaria contraente, oltre all’applicazione della penale, potrà risolvere l’Ordinativo di fornitura, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei beni oggetto dell’Ordine di fornitura, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).
5. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Azienda Sanitaria contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti, l’Azienda Sanitaria contraente applicherà al Fornitore una penale pari all’1 per mille (uno per mille) del valore dei prodotti in contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Si precisa che nei casi in cui, causa l’inadempimento del Fornitore, le Aziende Sanitarie contraenti siano costrette ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto di un ordine di consegna la penale nella percentuale indicata nei precedenti commi sarà calcolata, così come nei casi di inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire e fino all’esatto adempimento della stessa.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilitedi cui ai precedenti commi, dovranno essere verranno contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento Fornitore; il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione deduzioni nel termine massimo di 5 giorni 3 (cinquetre) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessastessa contestazione. Qualora le predette controdeduzioni dette deduzioni non pervengano all’Amministrazione possano essere accolte, ad insindacabile giudizio delle Aziende Sanitarie contraenti che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere saranno applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
48. È fatta salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria contraente di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell’aggiudicatario.
9. Le Amministrazioni Aziende Sanitarie contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con per i corrispettivi maturatidovuti, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo QuadroFornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
11. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
12. Considerata la particolarità del prodotto, si intende sospesa l’applicazione di penali nel caso in cui la mancata consegna o il ritardo siano dipendenti da indisponibilità di prodotto correlata a problematiche non dipendenti dalla volontà del fornitore.
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Sources: Convenzione Per La Fornitura Di Vaccino Antinfluenzale
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’artQualora durante lo svolgimento della fornitura si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento della fornitura, la ASL Roma 6, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione. 14 del Capitolato Tecnico che riportaL'Impresa dovrà produrre, altresìentro e non oltre 5 giorni lavorativi successivi alla suddetta contestazione, le modalità proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano nei termini, ovvero la ASL Roma 6 non le ritenga condivisibili, si potrà procedere ad applicare le penali come di determinazione dell’entità delle stesseseguito riportato.
2. Gli Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, la ASL Roma 6 si riserva l'insindacabilità di applicare penalità giornaliere, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione danni, tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati conseguenze legate al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇ritardo.
3. In Per tutti i punti/sedi la verifica di non conformità sull’esecuzione della fornitura deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante dell’impresa fornitrice; in caso di rifiuto e/o di mancata leale collaborazione, la contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione può essere comunicata anche via fax con la conseguente applicazione d’ufficio della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimentopenale.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle La ASL Roma 6 potrà applicare le penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadronella misura massima del 10% del valore complessivo del contratto.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore L’applicazione delle penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci non esclude, peraltro, qualsiasi altra azione legale che l’Azienda intenda eventualmente intraprendere, ivi compresa quella risarcitoria, fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori dannigravissime inadempienze o irregolarità.
6. La richiesta e/o il pagamento I danni arrecati dall’impresa alla proprietà dell’Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo PEC. Qualora l’Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall’impresa, ovvero l’impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene nei termini fissati, vi provvederà direttamente l’Azienda addebitando le relative spese all’impresa.
7. L’importo derivante dall’applicazione delle penali sopra indicate non esonera e delle sanzioni e dalle spese sostenute in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaledanno verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.
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Sources: Accordo Quadro
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 Nel caso di mancato rispetto del Capitolato Tecnico che riportatermine stabilito per l’ultimazione dei lavori, altresì, le modalità per ogni giorno naturale consecutivo di determinazione dell’entità delle stesseritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell’importo finale del singolo lavoro ordinato.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabiliteLa penale, dovranno essere contestati nella stessa misura percentuale di cui al Fornitore comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a. nell’inizio del lavoro rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori nel contratto applicativo, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 19, comma 3, del presente Accordo;
b. nella ripresa del lavoro seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
c. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per iscritto il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d. nella mancata consegna della documentazione prevista dalla Amministrazione contraentevigente normativa all’ultimazione dei lavori, o così come indicata anche all’articolo 6, per quanto comma 7 (as built, dichiarazioni di competenza da Soresaconformità, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇ecc.▇▇.▇▇).
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore Tutte le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimentodi cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. Le Amministrazioni potranno compensare L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i crediti derivanti dall’applicazione ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni del presente accordo e del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. in materia di risoluzione del contratto.
5. L’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo presente articolo non pregiudica il risarcimento degli di eventuali maggiori dannidanni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
6. La richiesta e/A giustificazione del ritardo nell’ultimazione del singolo lavoro l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaleparte, ad interferenze con l’attività degli immobili oggetto d’intervento.
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Sources: Accordo Quadro
Penali. 1Le attività oggetto dell’appalto devono essere pienamente e correttamente eseguite entro e non oltre i termini previsti nel presente Capitolato e nel Contratto. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’artLa Società Appaltante in caso di inadempimenti dell’Appaltatore (non dipendenti da quest’ultima e/o dalla Regione Lazio ovvero da forza maggiore o caso fortuito) si riserva l’insindacabile facoltà di applicare le seguenti penali. 14 Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto al termine indicato nel precedente punto 2.3 del presente Capitolato Tecnico per il pieno e corretto rilascio dell’intera Infrastruttura trasmissiva oggetto del presente appalto, verrà applicata una penale pari a Euro 300,00, fermo restando che riportala Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, altresìai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le modalità e di determinazione dell’entità delle stesse.
chiedere diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa, qualora il ritardo nel rilascio dell’intera Infrastruttura trasmissiva sia superiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi rispetto al termine indicato nel punto 2. 3. Per ogni ora naturale di ritardo rispetto alle tempistiche indicate al precedente punto 2.4 per la piena e corretta risoluzione dei malfunzionamenti delle tratte ottiche, verrà applicata una penale pari a Euro 100,00. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno possono dar luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere saranno contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3Società Appaltante all’Appaltatore mediante lettera raccomandata A/R ovvero via fax. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà tal caso, l’Appaltatore deve comunicare, per iscrittocon le medesime modalità (raccomandata A/R ovvero via fax), le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione deduzioni alla Società Appaltante nel termine massimo di 5 10 (cinquedieci) giorni lavorativi naturali e consecutivi dalla data di ricezione della contestazione stessadelle contestazioni. Qualora le predette controdeduzioni tali deduzioni non pervengano all’Amministrazione siano ritenute accogli bili, ad insindacabile giudizio della Società Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore la Società Appaltante potrà applicare all’Appaltatore le penali stabilite nell’Accordo Quadro come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno La Società Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura sopra con quanto dovuto al Fornitore all’Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione (dunque, anche a titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, /ragione derivante da un diverso appalto affidatogli dalla Società Appaltante) ovvero, in difetto, difetto avvalersi della cauzione garanzia definitiva rilasciata prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In caso di aggiudicazione del presente appalto ad un R.O.E., ferma restando la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Società Appaltante, le penali verranno detratte dagli importi delle fatture emesse dall’operatore mandatario. In caso di escussione della garanzia definitiva, l’Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza ricevimento della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota relativa richiesta da parte della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6Società Appaltante. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra indicate non esonera esonereranno in nessun caso il Fornitore l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali stesse. Fermo restando quanto sopra, l’applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto della medesima penaleSocietà Appaltante e/o della Regione Lazio a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
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Sources: Capitolato d'Onere
Penali. 1L’Appaltatore è tenuto ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede. Ove si verifichino inadempimenti, irregolarità, non conformità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile Unico del Procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, procede all’applicazione di penali. E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore. Ai sensi del comma 4 dell’art. 113 bis del D. Lgs 50/2016 e s.m. e i., per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo ovvero all’eventuale inadempimento o irregolare o non conforme servizio. Qualora l’inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile Unico del Procedimento può promuovere l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. Ai sensi e nei modi di cui all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. la Stazione Appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile. Le penali sono applicate dal Responsabile Unico del Procedimento in sede di conto finale o in sede di conferma, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del certificato di regolare esecuzione. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’artaddebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva. 14 La comunicazione di avvio del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità procedimento di determinazione dell’entità delle stesse.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto avverrà nei modi e nei termini di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del cui alla Legge 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso amministrativo e di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo diritto di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessaaccesso ai documenti amministrativi”). Qualora l’esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione Appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all’esecutore per compiere il servizio in ritardo, qualora l’inadempimento permanga, può procedere d’ufficio all’acquisizione del servizio o al loro completamento in danno dell’esecutore inadempiente. Per quanto non espressamente indicato si richiamano le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione disposizioni contenute nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovveroLibro Quarto (Delle obbligazioni) del Codice Civile, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇quanto compatibili.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 È riconosciuta in capo all’ASP IMMeS e PAT la facoltà di comminare alla ditta G7suite s.r.l., in caso di: - ritardo nell’esecuzione del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le contratto; - esecuzione non conforme alle modalità di determinazione dell’entità delle stesse.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3indicate nel contratto. In caso di non puntuale rispetto delle modalità esecutive del servizio e/o in caso di ritardo nei tempi previsti in offerta, siano essi non imputabili a G7suite s.r.l. ovvero a forza maggiore o caso fortuito o soggetti terzi (es. altre ditte coinvolte nell’integrazione tra più applicativi), l’ASP IMMeSePAT, dopo aver comunicato formale contestazione dell’inadempimento a G7suite s.r.l., la quale ha la facoltà di fornire proprie controdeduzioni entro il Fornitore potrà comunicaretermine indicato nell’atto di contestazione medesimo, può comminare le seguenti penali: - Penale di ritardo, applicabile laddove si verifichino ritardi sulla risoluzione di una criticità in relazione alle tempistiche sopra indicate: per iscrittoogni giorno lavorativo (o frazione di giorno lavorativo) di ritardo, le proprie controdeduzionirispetto ai vincoli temporali indicati nell’offerta, eventualmente supportate da si applicherà una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni penale pari a 1 per mille dell’importo netto contrattuale; Le penali previste non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al superare il 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente dell'ammontare netto contrattuale: qualora il valore complessivo delle penali inflitte alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti ditta appaltante raggiunga il 10% (dieci per cento) del totale corrispettivo, l’ASP IMMeSePAT ha facoltà, in qualunque tempo, di adesione formalizzati in favore dello risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso operatore economicoespresse, fermo oltre il risarcimento degli eventuali maggiori di tutti i danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Penali. 1. Sono previste In caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali verranno applicate all’Impresa le penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 indicate nel punto 5 del Capitolato Tecnico che riportatecnico cui si rinvia, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse.fatto salvo il risarcimento del maggior danno spettante all’ASL Cagliari ai sensi dell’art. 1382 c.c..
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione Non possono essere applicate penali per ritardi nell’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto in misura superiore al 10% dell’importo contrattuale e comunque non possono essere applicate penali, incluse quelle per ritardi, in misura complessivamente superiore al 12 per cento dell’importo contrattuale; il raggiungimento di detti limiti (10% penali sopra stabiliteper ritardi, dovranno essere contestati al Fornitore 12% penali complessive, incluso quindi il 10% eventuale per iscritto dalla Amministrazione contraenteritardi) costituisce sempre grave negligenza contrattuale e pertanto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇in danno dell’appaltatore.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessaIl Direttore dell'Esecuzione riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicatoil ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, ovveroovvero nei casi previsti all’art. 5 del Capitolato tecnico, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimentoil R.U.P. propone all'organo competente la risoluzione del presente Contratto per grave inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’ASL Cagliari di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione.
6. La richiesta e/o il pagamento L’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
7. L’applicazione delle penali sopra indicate non esonera in nessun alcun caso il Fornitore l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e dell’obbligazio-ne che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalepenale stessa.
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Penali. 1. Sono previste In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio richiesti nel Capitolato Tecnico, l’Affidatario sarà tenuto a corrispondere alla Regione le penali nelle fattispecie individuate all’artdi seguito riepilogate. 14 del Oltre al ritardo nella esecuzione di una determinata prestazione, anche il caso, in cui l’Affidatario esegua tale prestazione in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico che riportae nell’Offerta tecnica, altresìse migliorativa, le modalità di determinazione dell’entità delle stessecomporterà l’applicazione della prevista penale.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione L’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dalla Regione per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , gli acconti e per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇i pagamenti a saldo.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicareL’applicazione della penale non solleva l’Affidatario dalle responsabilità civili e penali, per iscrittoche lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimentoe che dovessero derivare dall’incuria dello stesso Affidatario.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione La misura delle penali è pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadroritardo.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno Si possono applicare al Fornitore all’Affidatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati contrattuale. L’Affidatario prende atto, in favore dello stesso operatore economicoogni caso, fermo che l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. L’inadempimento e/o ritardo nell’adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso la Regione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Affidatario per il risarcimento del danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto all’Affidatario. L’Affidatario deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano raccoglibili, a insindacabile giudizio della Regione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all’Affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Contract for Services
Penali. 1. Sono previste Le penali nelle fattispecie individuate all’artsono definite nell’art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse.
2Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o Contraente o, per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicatipropria competenza, al termine del procedimento alla ▇▇procedimento, a So.▇▇Re.▇▇Sa. S.p.
3A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 14 del capitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento dell’inadempimento, il Fornitore potrà comunicaredovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o a So.Re.Sa. S.p.A.), per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a So.Re.Sa. S.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima AmministrazioneAmministrazione (o di So.Re.Sa. S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇a So.▇▇Re.▇▇Sa. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5dalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dell’ammontare netto contrattuale del/dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economicolotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Convenzione Per La Fornitura Di Guanti d.m. Sterili E Non Sterili
Penali. 1Il Concessionario nell’esecuzione dell’appalto di cui al presente Capitolato e per tutta la sua durata, dovrà applicare le normative e le disposizioni regolamentari concernenti il servizio oggetto di appalto sia quelle già vigenti al momento del suo affidamento sia quelle che dovessero successivamente essere approvate. Sono previste In caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione del servizio o di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente CSA e nelle eventuali parti integrative e migliorative contenute nell’Offerta Tecnica, il Concessionario è tenuto al pagamento di una penale calcolata in rapporto alla gravità dell’inadempienza e alla recidiva fatta salva la risoluzione del contratto. In caso di recidiva nell’arco di 30 giorni, la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. Le penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità non si applicano nel caso in cui l’inesatto o mancato adempimento dell'Impresa Concessionaria sia determinato da cause di determinazione dell’entità delle stesse.
2forza maggiore o impossibilità sopravvenuta alla stessa non addebitabili. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione il Concessionario ritiene ascrivibili a tali eventi devono essere segnalati, per iscritto, a Milano Ristorazione entro 3 giorni lavorativi dall’inizio del loro avverarsi sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Le inadempienze denunciate da Milano Ristorazione comportano l’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati di seguito indicate; le penali sono applicate anche in maniera additiva per ciascun distributore oggetto dell'inadempienza e per ciascuna specifica tipologia di penale. ✓ Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, termine di 20gg lavorativi previsti dal presente CSA o diverso termine contrattuale proposto in sede di offerta tecnica, per quanto l’installazione dei distributori; ✓ Euro 50,00 per ogni giorno di competenza da Soresaritardo nel rimuovere ciascun distributore, ed essere comunicatirispetto al termine di 20gg lavorativi previsti dal presente CSA o diverso termine contrattuale proposto in sede di offerta tecnica, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3contratto o in qualsiasi momento Milano Ristorazione lo richieda, a suo insindacabile giudizio; ✓ Euro 100,00 per ogni tipologia di prodotto venduto che non rispetta almeno una delle specifiche minime indicate all’Art. In A.1.1 e A.1.4 (la penale è additiva per ogni specifica minima non rispettata da una singola tipologia di prodotto); ✓ Euro 100,00 per ogni singolo prodotto scaduto presente nei distributori; ✓ Euro 100,00 per ogni tipologia di prodotto venduto ad un prezzo superiore al relativo prezzo massimo stabilito dall’Allegato D; ✓ Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all'art. B.1, B.1.2, B.1.3; ✓ Euro 400,00 per la mancata redazione della documentazione richiesta dalle vigenti normative in materia di sicurezza e igiene alimentare, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; ✓ Euro 400,00 per ogni caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché delle corrette tecniche e procedure relative alle operazioni di pulizia e/o uso improprio o non conformità di prodotti detergenti, sanificanti e disinfettanti; L’ imposizione delle penali non impedisce l’applicazione delle norme di risoluzione contrattuale. Milano Ristorazione potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore Concessionario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, titolo ovvero in difetto, difetto avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti senza bisogno di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economicodiffida ulteriore, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicareritardo nell'esecuzione dei lavori, imputabile all'impresa, si applica per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, anche riferita alla singola fase d’intervento, una penale pari all’uno per mille dell'importo netto contrattuale. L’ammontare della penale sarà contabilizzato nel conto finale a debito dell’Impresa. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei lavori ed in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, per iscrittoogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori, le proprie controdeduzioniè applicata una penale pari all' 1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, eventualmente supportate da una chiara al lordo degli oneri di sicurezza ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione al netto dell’IVA. La penale, con l’applicazione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali stessa quota percentuale di cui all’Accordo Quadro al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione, nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori e nel ritardo rispetto ai Contratti termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovverolavori non accettabili o danneggiati, in difetto, avvalersi proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al penale non potrà superare il 10% (dieci percento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno all'appaltatore. Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economicoconto finale, fermo previa richiesta dell'appaltatore. L'applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento degli di eventuali maggiori dannidanni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi imputabili all'appaltatore. Nel caso di sospensione dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023, il risarcimento dovuto all’esecutore sarà quantificato applicando la procedura ed i criteri previsti dall’Allegato II.14 al D. Lgs. n. 36/2023.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Contract for Hydraulic Maintenance of Streams in the Miramare Area
Penali. 1Ai sensi dell’art. Sono previste 133 comma 9 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i., l’esecutore è soggetto a penali nelle fattispecie individuate all’artper il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. 14 Ai sensi dell’art. 145 comma 3 del Capitolato Tecnico che riportaD.P.R. 5 ottobre 2010, altresìn. 207 e s.m.i, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicarein misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale e, per iscrittocomunque, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni complessivamente non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. Qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo prevista dall’art. 136 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i., fatta salva la facoltà per la Coni Servizi SpA di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell’eventuale maggior danno sopportato, che, comunque, non può esorbitare l’importo del Contratto, e di affidare, eventualmente, a terzi l’esecuzione dei lavori in oggetto. Nel caso di esecuzione delle opere articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali si applicano ai rispettivi importi con le modalità stabilite dalla Stazione Appaltante. Ai sensi dell’art. 145 comma 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti relativa verifica da parte dell’organo di adesione formalizzati collaudo o in favore sede di conferma, da parte dello stesso operatore economicoresponsabile del procedimento, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6del certificato di regolare esecuzione. La richiesta e/o il pagamento ▇▇▇▇'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'esecutore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell’intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte. L’ammontare della penale verrà dedotto dall’importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione. Le inadempienze saranno contestate per iscritto e le penali di cui sopra indicate saranno applicate qualora la impresa non esonera in nessun caso fornisca, nel termine perentorio di 3 giorni, sufficienti e valide giustificazioni. L’ammontare delle penali per ritardata esecuzione dei lavori, oltre il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la termine contrattuale, è specificato nel corrispondente Articolo 36 dell’ Allegato Integrativo, il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalecostituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale.
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Sources: Capitolato d'Appalto
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate La Città Metropolitana di Genova applica le seguenti penalità:
a) per il mancato rispetto dei tempi previsti all’art. 14 7 Tempistiche è applicata una penalità pari a € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo per ogni singola fattispecie prevista;
b) per il ritardo o assenza qualsiasi titolo fino ad 1 ora del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità docente in aula in data e orario concordato per la lezione verrà applicata una penalità pari a € 50,00 (cinquanta);
c) per il ritardo o mancata presenza maggiore di determinazione dell’entità delle stesse.
22 ore in aula in data e orario concordato sarà applicata una penalità pari al costo di 4 ore di docenza. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, L’Appaltatore può comunicare le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel deduzioni entro il termine massimo di 5 (cinque) dieci giorni lavorativi dalla ricezione dal ricevimento della contestazione stessacontestazione. Qualora le predette controdeduzioni deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idoneesiano, a giudizio della medesima AmministrazioneCittà Metropolitana, a giustificare l’inadempienzaaccogliibili o non vi sia stata risposta o la stessa non giunga nel termine sopra indicato, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere la Città Metropolitana procede all’applicazione delle penali, con decorrenza dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione penali sono portate in deduzione dell’importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente al verificarsi dell’evento. Ogni altra inadempienza grave che possa ledere la funzionalità del servizio e l’immagine della Città Metropolitana può dar luogo, previa contestazione, alla risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione esclude l’ulteriore risarcimento dei danni tutti che possono derivare alla Città Metropolitana dall’inadempimento dell’appaltatore per effetto del ritardato o del mancato adempimento, danni ai fini della quantificazione dei quali concorrerà, altresì, l’eventuale maggior costo che la quale si è reso inadempiente e Città Metropolitana fosse chiamata a sostenere a seguito della necessità di ri-affidamento del presente servizio ad altro concorrente, nell’ambito della stessa o di ulteriore procedura di gara, secondo condizioni di aggiudicazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaledovessero risultare economicamente più onerose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore resosi inadempiente.
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Sources: Service Agreement
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere verranno contestati al Fornitore all’O.E. per iscritto dal RUP/Direttore dell’esecuzione del contratto. L’O.E. dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al RUP/Direttore dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla Amministrazione contraentecontestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente all’A.C. ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato o ancora non siano pervenute affatto, o potranno essere applicate le penali di seguito indicate.
2. Nel caso di applicazione delle penali, l’A.C. provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇la quota parte relativa ai danni subiti.
3. In particolare nel caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicareritardo o di inadempimento nell’esecuzione delle prestazioni inerenti l’appalto in questione e richiamate nel disciplinare di gara e nel presente contratto/disciplinare di incarico, si prevede l’applicazione da parte dell’Amministrazione Committente delle penali di seguito indicate.
a) Nel caso di tardiva attivazione del servizio da parte dell’O.E., sarà applicata una penale pari all'uno per iscrittomille (1x1000) del corrispettivo netto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data fissata dall’A.C. nella comunicazione di avvio del servizio a seguito sottoscrizione del contratto ovvero nella comunicazione di aggiudicazione ed invito a sottoscrizione del verbale di consegna sotto riserve di legge con avvio anticipato del servizio e che sarà detratto dal pagamento della fatturazione relativa al corrispettivo della connesso alla redazione del progetto definitivo.
b) In caso di consegna tardiva del progetto definitivo o esecutivo completo di tutti gli elaborati previsti e necessari oltre i termini stabiliti al comma 3 del precedente art. 5 per cause imputabili esclusivamente all’O.E., le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da sarà applicata una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo penale pari all'uno per mille (1x1000) del corrispettivo netto della relativa alla fase del servizio per ogni giorno naturale e consecutivo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione ritardo che sarà detratto dal pagamento della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimentofatturazione relativa fase progettuale.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali Per ogni altra violazione alle norme di cui all’Accordo Quadro legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell’incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, l’Amministrazione Committente applicherà una penale pecuniaria forfettaria variabile nella misura compresa da un minimo dell’uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; in detta fattispecie l’Amministrazione committente determinerà l’entità della penale da applicare richiamando il principio di gradualità e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, proporzionalità in difetto, avvalersi relazione alla gravità della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadroviolazione o dell’inadempimento rilevato e contestato.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore L’applicazione delle penali sino non esclude la responsabilità dell’Operatore Economico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione committente o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a concorrenza della misura massima pari al terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l’Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili all’O.E. incaricato.
6. Le penali sono cumulabili con la condizione che l’importo totale delle non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota complessivo del corrispettivo contrattuale e del valore economico della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori dannisingola fase prestazionale (redazione progetto definitivo e del progetto esecutivo) qualora la violazione o inadempimento sia riferito ad una specifica prestazione.
67. La richiesta Nel caso in cui l'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale ovvero anche del valore economico della singola fase prestazionale, l'Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento senza che l’Operatore Economico possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese, salvo l'onorario dovuto per la prestazione parziale sempre che questa sia effettivamente utilizzabile.
8. Fatto salvo quanto riportato ai commi 6 e 7, qualora il ritardo di cui alle lettere a) e b) del comma 3 eccedano rispettivamente giorni 15 (quindici) nel caso a) e giorni 30 (trenta) nel caso b), l’Amministrazione Committente resterà libera da ogni impegno verso l’operatore economico inadempiente e procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento anche ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/16 senza che l’O.E. possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese e fatta salva ed impregiudicata la facoltà dell’A.C. di attivare ogni e qualsivoglia azione giudiziaria nei confronti dell’O.E. per i danni diretti ed indiretti subiti derivanti da ritardi e/o il pagamento omissioni da parte dell’O.E. avviando comunque le procedure di recupero con escussione della garanzia definitiva.
9. Qualora ammissibile troverà applicazione quanto previsto dall’art 50 comma 4 del D.L. 77/2021 in relazione al limite massimo delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione applicabili per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.ritardato adempimento
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Sources: Contract for Professional Services
Penali. 1Il Contraente ha facoltà di applicare nei confronti della Società penali pecuniarie in caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte della Società e di ogni altro inadempimento, comunque accertato, rispetto agli obblighi derivanti dal contratto. Sono previste penali nelle fattispecie individuate - Nel caso in cui la Società non provveda alla trasmissione all’Associato del rendiconto semestrale dell’andamento dei Sinistri di cui all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riportaA4 entro le finestre ivi indicate, altresìl’Associato si riserva la facoltà, le modalità trascorsi 10 giorni solari dai termini di determinazione dell’entità delle stesse.
2cui sopra, di applicare una penale pecuniaria di € 250 per ogni giorno di ritardo. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. - In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore assenza di riscontro con le modalità e termini indicati al punto c) di cui all’art. A13, € 10 al giorno da applicare ad insindacabile giudizio dell’Associato; - € 50 al giorno da applicare ad insindacabile giudizio dell’Associato dal trentunesimo giorno solare dal caricamento delle pratiche a rimborso (punto d); Per ciascun inadempimento contrattuale diverso da quelli sopra specificati, ai sensi dell’art. 1382 c.c. l’Associato si riserva la facoltà di applicare, a proprio insindacabile giudizio, una penale di natura pecuniaria in misura variabile tra € 200 e € 5.000. Il rilievo dell’inadempimento, comunicato mediante PEC, e la valutazione della rispettiva gravità sono di esclusiva competenza dell’Associato e la Società non potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione sollevare alcuna eccezione in merito. Le penali dovranno essere versate nel termine massimo di 5 10 giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui l’Associato comunicherà per mezzo PEC l’inadempimento. Decorso infruttuosamente tale termine, l’Associato provvederà, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo ad nutum, all’incameramento di una quota del deposito cauzionale pari all’ammontare della penale comminata. E’ fatto salvo il diritto dell’Associato al risarcimento dell’eventuale maggior danno derivante dall’inadempimento della Società. L'assicurazione è prestata a favore del personale tecnico amministrativo e bibliotecario (cinquePTAB a tempo determinato, PTAB a tempo indeterminato, personale collaboratore esperto linguistico,), dirigenti, personale docente e ricercatore (ricercatori/ricercatrici, professori/professoresse associati/e, professori/professoresse ordinari/e) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessae assegnisti/e nonché dottorandi/e e specializzandi/e con borsa dell’Associato, Università degli Studi di Milano (si veda Allegato 1). Qualora Viene inoltre garantita la facoltà di estendere la presente assicurazione, con le predette controdeduzioni medesime garanzie, al nucleo familiare intendendosi per tale, il coniuge o il convivente more uxorio ed i figli, questi ultimi fino al trentesimo anno di età anche non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali conviventi purché risultanti dallo stato di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro famiglia (si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6veda Allegato 2). La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per copertura assicurativa, che viene prestata senza la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo preventiva compilazione di pagamento della medesima penale.questionario sanitario, rimborsa le spese sanitarie sostenute per:
B.1 AREA RICOVERO
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Sources: Rimborso Spese Mediche
Penali. 1. Sono previste Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all’Istituto le penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riportadi cui al Capitolato, altresì, le modalità Articolo 8 – Livelli di determinazione dell’entità delle stesseservizio.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle Secondo i principi generali, le penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore.
3. In L’Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 19, alla risoluzione del Contratto nel caso di contestazione dell’inadempimento applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale.
4. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L’applicazione della penale sarà preceduta da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimentoricezione.
46. Le Amministrazioni potranno compensare L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di fornitura cui alla lettera f) delle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con per i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
57. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino A tal fine, l’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti Stazione Appaltante a titolo di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori dannipenale.
68. La richiesta e/o il pagamento L’applicazione delle penali sopra indicate non esonera in nessun alcun caso il Fornitore l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalepenale stessa.
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Penali. 1. Sono previste La violazione degli obblighi previsti nella presente convenzione sarà contestata dall’Amministrazione Comunale agli inadempienti tramite diffida consistente nella intimazione a ripristinare o ad attuare – entro 30 giorni dal suo ricevimento – gli obblighi e gli adempimenti pattuiti. L’inosservanza della diffida comporterà al soggetto attuatore, in funzione della tipologia di inadempienza accertata e/o della continuativa inerzia rispetto agli adempimenti richiesti, il pagamento delle penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 alla Amministrazione Comunale, determinate ai sensi dell'articolo 145 del Capitolato Tecnico che riportaD.P.R. n. 207/2010, altresì, le modalità salvo il risarcimento del maggiore danno e l’applicazione delle maggiorazioni di determinazione dell’entità delle stesselegge; restando impregiudicata la facoltà di promuovere da parte dell’A.C. la risoluzione della convenzione per inadempimento.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione In caso di inottemperanza alle diffide emesse e al fine di ottenere anche l’incasso delle penali sopra stabilitesomme dovute a titolo di penali, dovranno essere contestati il Comune è sin d’ora autorizzato dal soggetto attuatore a escutere la fidejussione cauzionali di cui al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto precedente art.15 nel periodo di competenza vigenza della stessa e gli importi necessari ad eseguire le opere a fronte dell’accertata e continuativa inerzia da Soresa, ed essere comunicati, al termine parte del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇soggetto attuatore a provvedere agli adempimenti richiesti.
3. In caso Qualora, scaduti i termini stabiliti dalla presente convenzione per la realizzazione delle opere convenzionate, queste non risultino eseguite o non lo siano compiutamente, il Comune ha facoltà di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore provvedere alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta esecuzione e/o alla ultimazione delle opere stesse, addebitando le spese al soggetto attuatore, maggiorate dagli interessi legali, salvo il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si maggiore danno. Il Comune è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo sin d’ora autorizzato dal soggetto attuatore a trattenere l’importo indicato nella fidejussione prestata a garanzia di pagamento cui all’art.15 della medesima penalepresente convenzione.
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Penali. 1Le attività oggetto dell’appalto devono essere pienamente e correttamente eseguite entro e non oltre i termini previsti nel presente documento e/o nel Contratto e nella documentazione approvata dalla Società Appaltante nel corso dell’esecuzione dell’appalto, fermi restando – ove compatibili e migliorativi per la Società Appaltante – gli impegni assunti dall’Appaltatore in sede di gara. Sono previste Per ogni giorno lavorativo di ritardo (non dipendente dalla Società Appaltante e/o dalla Regione Lazio ovvero da forza maggiore o caso fortuito) nella presa in carico del sistema da parte dell’Appaltatore rispetto alla tempistica indicata nel precedente paragrafo 3.5, la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di applicare una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), I.V.A. esclusa. Per ogni giorno lavorativo di ritardo (non dipendente dalla Società Appaltante e/o dalla Regione Lazio ovvero da forza maggiore o caso fortuito) nella presentazione dei Piani delle attività evolutive o nell’esecuzione delle attività di MEV, rispetto alle tempistiche approvate dalla Società Appaltante e recepite nei rispettivi Piani, la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di applicare una penale fino all’0,5% (zero virgola cinque per cento) della quota di corrispettivo “a misura, I.V.A. esclusa. Fermo restando quanto sopra, qualora l’ammontare delle penali nelle fattispecie individuate all’artapplicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, la Società Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 14 1456 del Capitolato Tecnico che riportaCodice Civile nonché di procedere in danno dell’Appaltatore, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse.
2fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno possono dar luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere saranno contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3Società Appaltante all’Appaltatore mediante lettera raccomandata A/R ovvero via fax ovvero PEC. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà tal caso, l’Appaltatore DEVE comunicare, per iscrittocon le medesime modalità (raccomandata A/R ovvero via fax ovvero PEC), le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione deduzioni alla Società Appaltante nel termine massimo di 5 10 (cinquedieci) giorni lavorativi naturali e consecutivi dalla data di ricezione della contestazione stessadelle contestazioni. Qualora le predette controdeduzioni tali deduzioni non pervengano all’Amministrazione siano ritenute accogli bili, ad insindacabile giudizio della Società Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore la Società Appaltante potrà applicare all’Appaltatore le penali stabilite nell’Accordo Quadro come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno La Società Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura sopra con quanto dovuto al Fornitore all’Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione (dunque, anche a titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, /ragione derivante da un diverso appalto affidatogli dalla Società Appaltante) ovvero, in difetto, difetto avvalersi della cauzione garanzia definitiva rilasciata prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In caso di aggiudicazione del presente appalto ad un R.O.E., ferma restando la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Società Appaltante, le penali verranno detratte dagli importi delle fatture emesse dall’operatore mandatario. In caso di escussione della garanzia definitiva, l’Appaltatore DEVE provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza ricevimento della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota relativa richiesta da parte della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6Società Appaltante. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra indicate non esonera esonereranno in nessun caso il Fornitore l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali stesse. Fermo restando quanto sopra, l’applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto della medesima penaleSocietà Appaltante e/o della Regione Lazio a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
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Sources: Professional Services
Penali. 1. Sono previste Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, l’A.S.L. Roma 1, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione del servizio. L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l’A.S.L. Roma 1 non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità come di determinazione dell’entità delle stesseseguito riportato.
2. Gli Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, l’A.S.L. Roma 1 si riserva l'insindacabilità di applicare penalità giornaliere, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione danni, tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati conseguenze legate al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇ritardo.
3. In Per tutti i punti la verifica di non conformità sull’esecuzione del servizio deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante dell’impresa aggiudicataria; in caso di rifiuto la contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione può essere comunicata anche via fax con la conseguente esecuzione l’ufficio della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimentopenale.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle L’A.S.L. Roma 1potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto qualora si verificassero le seguenti inadempienze: - intempestiva o mancata preventiva comunicazione di cui all’Accordo Quadro e eventuali difficoltà che possano condurre all’interruzione o alla sospensione degli interventi; - variazioni apportate ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia progetti individuali non concordate; - negligenza dell’operatore nell’esecuzione degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.interventi
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore L’applicazione delle penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l’Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori dannigravissime inadempienze o irregolarità.
6. La richiesta e/I danni arrecati dall’impresa alla proprietà dell’Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. Qualora l’Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall’impresa ovvero l’impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l’Azienda addebitando le spese all’impresa.
7. L’importo derivante dall’applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaleda eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.
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Sources: Contratto Di Affidamento
Penali. 1. Sono previste Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento dei servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, non imputabile rispettivamente all’Amministrazione Contraente e/o a Consip S.p.A, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l’Amministrazione Contraente e/o Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 regolate nella sezione 16 del Capitolato Tecnico che riportaTecnico, altresìqui da intendersi integralmente trascritto, le modalità di determinazione dell’entità delle stessefatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabiliteDeve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, dovranno essere contestati al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraentela suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicatialla presente Convenzione, al termine Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇maggior danno.
3. In caso Qualora al termine di contestazione dell’inadempimento ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nell’Allegato “A” - Capitolato tecnico, risulti che su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore potrà comunicare, è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1 % del valore complessivo degli Ordinativi per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da i quali è stata rilevata una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimentoconformità grave.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Mobile
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’artLa Centrale unica di committenza regionale e le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. 14 Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesseFornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione del contratto.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, non imputabili all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la Centrale unica di committenza regionale e le Amministrazioni contraenti, si riservano di applicare le penali sopra stabilite, dovranno essere contestati di cui al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇presente articolo.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicareapplicazione degli articoli 145, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore comma 3 e 298 del D.P.R. n. 207/2010 le penali applicate saranno stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimentoin misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille, come di seguito riportato, comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall’inadempimento.
4. Le penalità minime che la Centrale unica di committenza regionale e le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali contraenti si riservano di cui all’Accordo Quadro e applicare sono le seguenti: - Per ogni inadempienza relativa al servizio di vigilanza armata ciascuna Amministrazione applicherà una penale pari a 1 per mille dell’importo dell’Ordinativo di Fornitura; - Per ogni inadempienza relativa al servizio di portierato ciascuna Amministrazione applicherà una penale pari a 1 per mille dell’importo dell’Ordinativo di Fornitura; - Per ogni inadempienza relativa ad altri servizi, se previsti, ciascuna Amministrazione applicherà una penale pari all’0,3 per mille dell’importo dell’Ordinativo di fornitura; - Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alle frequenze descritte nel Capitolato Tecnico per il servizio di manutenzione ordinaria agli impianti di sicurezza, l’Amministrazione applicherà una penale pari a 0,3 per mille dell’importo dell’Ordinativo di fornitura; - Per ogni ora di ritardo, non imputabile alla Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Contratti termini stabiliti per l’intervento del personale tecnico in caso di fornitura con quanto dovuto richiesta di manutenzione straordinaria l’Amministrazione applicherà una penale pari a 20,00 euro fino al valore massimo dello 0,5 per mille dell’importo dell’Ordinativo di fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, la suddetta penale sino al momento in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇cui sarà effettuato l’intervento.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Integrati Di Vigilanza Armata, Portierato E Altri Servizi
Penali. 112.1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’artQualsiasi ritardo del Contraente nell’esecuzione delle prestazioni del contratto, salvo causa di forza maggiore non imputabile al Contraente, comporta l’applicazione, per ogni giorno di ritardo, di una penale pari a 1 per mille del relativo importo netto contrattuale, di cui al precedente art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse7.
212.2. La richiesta o il pagamento della penale non esonerano in nessun caso il Contraente dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima e resta salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
12.3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati dal Committente al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, Contraente a mezzo PEC o , per quanto altra modalità equipollente con avviso di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇ricevimento.
312.4. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte del Committente, il Fornitore potrà Contraente dovrà comunicare, in ogni caso per iscritto, le proprie controdeduzionideduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
12.5. Qualora le predette controdeduzioni deduzioni non pervengano all’Amministrazione al Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazionedel Committente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore Contraente le penali stabilite nell’Accordo Quadro nel presente Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
412.6. Le Amministrazioni potranno compensare i Il Committente potrà avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 11 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario per il conseguimento dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadropresente articolo.
512.7. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore In caso di persistente inadempienza del Contraente, ovvero qualora l’importo delle penali sino a concorrenza della misura massima pari al raggiunga il 10% (dieci dell’ammontare netto contrattuale, il Responsabile del procedimento può disporre, con motivato giudizio, la risoluzione del contratto ed esperire azioni per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata danni contro il Contraente medesimo, il quale sarà tenuto al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori dannipagamento dell’eventuale maggiore spesa che si dovesse sostenere per far eseguire ad altri la prestazione.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Contratto Di Appalto
Penali. 1. Sono previste penali nelle Nei casi di mancato rispetto, da parte dell’Aggiudicatario e/o dei Medici competenti, di uno qualunque degli obblighi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente capitolato e/o di uno qualunque degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 per fatti a questi imputabili, sarà applicata una penale di Euro 250,00 (duecentocinquanta), fatta salva la facoltà del Comune di Venezia di procedere, per le fattispecie individuate all’artpiù gravi o ripetute, alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse18.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabiliteNei casi di mancato rispetto da parte dell’Aggiudicatario di uno qualunque dei termini temporali di cui all’art. 8 per fatto a questi imputabile, dovranno essere contestati al Fornitore sarà applicata una penale di € 100,00 per iscritto dalla Amministrazione contraenteogni giorno di ritardo, o sino ad un massimo di cinque giorni. Oltre tale periodo sarà applicata una penale di € 150,00 per ogni giorno ulteriore sino a trenta giorni, per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine trascorsi i quali si potrà procedere alla risoluzione del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇contratto ai sensi dei successivi art. 18 e 19.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicaremancato rispetto da parte di un Medico Competente, per iscrittofatto a questi imputabile, le proprie controdeduzionidel calendario degli accertamenti sanitari fissato ai sensi dell’art. 8, eventualmente supportate da si applica una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo penale di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessaEuro 150,00. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimentoSe tale fatto si verifica più di cinque volte in un anno sarà facoltà del Comune di Venezia di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 18.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell’inadempienza, alla quale l’Aggiudicatario avrà la facoltà di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadropresentare proprie controdeduzioni entro 8 (otto) giorni dalla notifica delle contestazioni.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare L’importo delle somme corrispondenti alle penali contestate ed alle spese relative all’eventuale esecuzione in danno verranno trattenute direttamente sull’importo della rata di corrispettivo relativa al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti mese durante il quale è avvenuto l’inadempimento e sul deposito cauzionale di adesione formalizzati cui all’art. 21 che, in favore dello stesso operatore economicotal caso, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori dannidovrà essere integralmente e immediatamente ricostituito.
6. La richiesta e/o il pagamento Ai sensi dell’art. 1382 c.c., si prevede espressamente che in ogni caso l’applicazione delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso esclude la possibilità per il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo Comune di pagamento della medesima penaleVenezia di richiedere il risarcimento di danni ulteriori.
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Penali. 1. Sono In ragione della natura dell’attività sono previste penali nelle fattispecie individuate all’artper cause non imputabili alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, applicabili ai sensi dell’art. 14 113 bis, comma 4, del Capitolato Tecnico che riportaD.Lgs. n. 50/2016, altresìrispettivamente: - per la verifica in progress, le modalità per il ritardo nell’emissione dei “Rapporti tecnici di determinazione dell’entità monitoraggio” rispetto a quanto indicato nel Piano delle stesse.
2. Gli eventuali inadempimenti verifiche presentato dall’Aggiudicatario, una penale pari all’uno per mille del corrispettivo contrattuale complessivo previsto per ogni giorno di ritardo; - per la verifica finale, per il ritardo rispetto ai tempi contrattuali che daranno luogo all’applicazione previsti per ciascuna fase, una penale pari all’uno per mille del corrispettivo contrattuale complessivo previsto per ogni giorno di ritardo; Il limite massimo complessivo delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore applicabili per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , la fase di verifica in progress e per quanto la fase di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima verifica finale è pari al 10% (dieci dell’ammontare netto contrattuale complessivo, ove le penali superino tale ammontare l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto. I tempi necessari per cento) dell’importo corrispondente l’adeguamento del verbale o dei rapporti di verifica necessari a seguito del rilevamento dell'incompletezza o della non adeguatezza delle verifiche effettuate verranno computati nei tempi concessi per l’espletamento dell’incarico. L’applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell’Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell’Aggiudicatario né esclude la responsabilità di quest’ultimo per i maggiori danni alla quota stessa procurati dal ritardo sopracitato. I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Azienda o per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purché certificati dal R.U.P., non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico. Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista al R.U.P., prima della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danniscadenza del termine fissato per l’esecuzione della prestazione.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Service Agreement
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riportaQualora i livelli di servizio forniti non fossero quelli richiesti e indicati, altresìViva Servizi applicherà le seguenti penali: Secondo quanto previsto nell’art.11.1 , dalla data di invio della richiesta di analisi dello sviluppo da parte della Viva Servizi, il Fornitore deve mettere a disposizione le modalità di determinazione dell’entità delle stesse.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore risorse necessarie per iscritto dalla Amministrazione contraentel’analisi e la redazione della BBP entro 10 (dieci) giorni solari e consecutivi, o periodo inferiore se diversamente indicato nell’offerta al presente procedura di gara. La mancata messa a disposizione delle risorse nei tempi indicati comporterà una penale pari allo 0,30 ‰ (zero virgola tre per mille) dell’importo contrattuale, per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicareprevisto nell’art.4, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo ogni giorno naturale e consecutivo di 5 (cinque) giorni lavorativi ritardo. La Viva Servizi potrà applicare questa tipologia di penale dalla ricezione quarta inosservanza della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idoneedisposizione, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate condizione che le precedenti 3 inosservanze siano state comunicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro attraverso un canale tracciato (e-mail o comunicazione formale via protocollo aziendale). Messa a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione disposizione delle penali risorse con attestati di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore partecipazione a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta corsi e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso certificazioni: Secondo quanto previsto nell’art.11.1, il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione può acquisire punteggio tecnico presentando degli attestati di partecipazione a corsi di formazione e/o certificazioni specifiche su applicativi/moduli oggetto di manutenzione. Qualora il Fornitore acquisisca punteggio, ha anche l’onere di includere la risorsa intestataria dell’attestato nel gruppo di lavoro specifico per la quale manutenzione evolutiva, per almeno 2 progetti nel corso di validità del contratto (salvo che Viva Servizi non richieda attività specifiche per quella funzione/modulo). Qualora la risorsa non venga inclusa nel gruppo di lavoro, la Viva Servizi si è reso inadempiente riserva di applicare una penale pari al 1,00 ‰ (un per mille) dell’importo contrattuale, per quanto previsto nell’art.4. La Viva Servizi potrà applicare questa tipologia di penale dopo aver comunicato precedentemente al Fornitore l’inadempienza attraverso un canale tracciato (e-mail o comunicazione formale via protocollo aziendale), senza aver ricevuto motivata giustificazione entro il termine perentorio di 5 giorni naturali e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaleconsecutivi.
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Sources: Capitolato Speciale Di Appalto
Penali. 1. Sono L’Appaltatore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante le penali, così come previste penali nelle fattispecie individuate all’artdall’art. 14 27 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stessecapitolato tecnico.
2. Gli Il Direttore dell’Esecuzione del singolo contratto attuativo riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabiliteritardi nella presa in consegna del servizio e/o nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo del contratto attuativo, dovranno essere contestati il R.U.P. dello specifico contratto attuativo ne propone la risoluzione per grave inadempimento alla Stazione Appaltante. Qualora la risoluzione per ritardo di contratti attuativi riguardi un importo lordo complessivo, prima dell’applicazione del ribasso d’asta, superiore al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente20% del valore massimo dei contratti attuativi, o la Stazione Appaltante avrà facoltà di procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro così come disciplinato dall’art. 22, per quanto di competenza da Soresacomma 4, ed essere comunicatilettera b) del presente Accordo, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇e, dopo aver incamerato la cauzione, procedere in danno all’Appaltatore.
3. In caso L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali, maggiori, danni.
4. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione dell’inadempimento scritta della Stazione Appaltante nei confronti dell’Appaltatore, cui il Fornitore medesimo potrà comunicareopporre, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di controdeduzioni nei successivi 5 (cinque) giorni lavorativi naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione stessaricezione.
5. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicatoL’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idoneeai sensi dell’art. 1252 c.c., a giudizio della medesima Amministrazione, compensare le somme ad esso dovute a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a decorrere dall’inizio dell’inadempimentotitolo di pagamento di penali.
46. Le Amministrazioni potranno compensare L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
7. La Stazione Appaltante, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore presente articolo, potrà, a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difettosuo insindacabile giudizio, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore di cui alla ▇▇.▇▇.▇▇lett. S.p.a. h) delle Premesse al presente Accordo Quadro (con obbligo di reintegrarla, se del caso) senza necessità di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadroqualsiasi titolo, ivi comprendendo i corrispettivi maturati.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
68. La Stazione Appaltante, su motivata richiesta e/dell’Appaltatore, potrà operare la parziale o totale disapplicazione delle penali, qualora riconosca che il pagamento delle penali sopra indicate ritardo non esonera in nessun sia imputabile all’Appaltatore. In caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaledisapplicazione, all’Appaltatore non potrà essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo.
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Sources: Accordo Quadro
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 Nel caso di mancato rispetto del Capitolato Tecnico che riportatermine di consegna e installazione della fornitura offerti, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o l’Aggiudicatario, per quanto ogni giorno naturale successivo e continuo di competenza da Soresaritardo, ed essere comunicatisi obbliga al pagamento di una penale pari allo 0.3‰ (zero virgola tre per mille) dell’importo contrattuale al netto dell’I.V.A. La penale sarà pari allo 0,1 ‰ (zero virgola uno per mille) dell’intero importo contrattuale (al netto dell’I.V.A.) per ogni giorno naturale successivo e continuo di ritardo nel caso di non superamento del secondo collaudo, al termine come meglio definito dall’art. 5 del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3presente Capitolato tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà da parte del CNR - Istituto Motori, l’Aggiudicatario dovrà comunicare, per iscrittovia PEC, all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇@▇▇▇.▇▇▇.▇▇ le proprie controdeduzionideduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione documentazione, al CNR - Istituto Motori stesso nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi solari dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni già menzionate deduzioni non pervengano all’Amministrazione al CNR - Istituto Motori nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazionedel medesimo CNR - Istituto Motori, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore all’Aggiudicatario le penali stabilite nell’Accordo Quadro nel presente Capitolato tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno Il CNR - Istituto Motori potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti al presente contratto di fornitura con quanto dovuto al Fornitore all’Aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi quindi, anche con i corrispettivi maturatimaturati su altri Contratti di Fornitura, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore Nel caso in cui l’importo complessivo delle penali sino a concorrenza della misura massima applicate all’Aggiudicatario raggiunga la somma complessiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata del corrispettivo complessivo del rispettivo Contratto, il CNR - Istituto Motori ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo Contratto di Fornitura, oltre al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti risarcimento di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori tutti i danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate nel presente Capitolato tecnico non esonera in nessun caso il Fornitore l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Acquisition Agreement
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate In caso di mancata puntuale restituzione del dispositivo nei termini di cui all’art. 14 5, si procede all’addebito di una penale corrispondente al valore del Capitolato Tecnico che riportabene, altresì, le modalità come individuato nella tabella di determinazione dell’entità delle stesse.
2cui all’art. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati 6. Il comodante avrà tuttavia diritto a richiedere ed ottenere comunque la restituzione del dispositivo attivando ogni azione di recupero coattivo con oneri a carico del comodatario a prescindere dall’avvenuto versamento e/o debenza della penale derivante dal mancato rispetto del termine di cui al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3primo periodo. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta restituzione del dispositivo danneggiato e/o non più integro e/o non più funzionante a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui al comodato e non conformi al normale uso, il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione comodante addebiterà al comodatario i costi per la riparazione. Ove il dispositivo non risulti riparabile il comodatario sarà tenuto al rimborso del valore del bene individuato nell’art. 6. Lo studente ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ riceverà apposita comunicazione al proprio account istituzionale di Ateneo con le istruzioni per il pagamento, dovuto alle diverse cause sopra indicate, che dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’addebito. In caso di mancato pagamento entro i termini indicati, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento Tasse e contributi di Ateneo in vigore, ai sensi del quale si è reso inadempiente e coloro che ha fatto sorgere l’obbligo hanno posizioni debitorie aperte di pagamento della medesima penalequalsiasi natura verso l’Ateneo non possono effettuare alcun atto di carriera, compreso il sostenimento dell’esame di laurea per i corsi di studio. Resta fermo il diritto del comodante di perseguire coattivamente lo studente comodatario per il recupero delle somme a debito scaturenti dalle circostanze indicate nel presente contratto.
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Sources: Comodato d'Uso
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità In caso di determinazione dell’entità delle stesse.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati ritardo nell’esecuzione dei lavori rispetto al Fornitore cronoprogramma allegato al Progetto presentato in fase di gara il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune una penale pari a Euro 100,00 (Euro cento/00) per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto ogni giorno di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3ritardo. In caso di ritardo nell’esecuzione dei servizi gestionali, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune le penali come definito nella tabella degli standard riportata nell’elaborato gestionale del Progetto. Al riscontro di mancanze in relazione alle scadenze o impegni contrattuali, il Comune applicherà le penali previste previa comunicazione scritta al Concessionario, che equivarrà a una contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicaredi inadempimento contrattuale, fissando un termine per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di l'effettuazione delle previste azioni correttive. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dal ricevimento della comunicazione, il Concessionario può presentare per iscritto al Comune proprie deduzioni difensive. La scadenza di tale termine senza che il Concessionario abbia presentato le proprie controdeduzioni equivale all’accettazione definitiva della contestazione avanzata dal Comune. Nel caso in cui il Comune respinga le argomentazioni difensive presentate dal Concessionario, ovvero quest'ultimo non formuli difese nei termini prescritti, il Concessionario sarà tenuto a dare comunque esecuzione alle prescrizioni impartite dal Comune nei termini e modi impartiti dalla società stessa, ferma restando l’applicazione della penale irrogata. Il recupero delle somme quantificate come penali, verrà operato dal Comune con rivalsa sui mandati di pagamento dovuti al concessionario a partire dal primo in scadenza e fino al completamento del recupero e in subordine mediante escussione della garanzia, che successivamente il Concessionario provvederà ad integrare. Per le detrazioni il Concessionario non potrà opporre alcuna eccezione, una volta accertate le inadempienze da cui sono scaturite. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le il Concessionario accumuli penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima per un importo pari o superiore al 10% (dieci del valore complessivo della concessione, il Concessionario sarà automaticamente ritenuto inadempiente e il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto conformemente alle previsioni del presente capitolato, e ciò ai sensi e per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6gli effetti dell’art. La richiesta e/o il 1456 del codice civile. Il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso solleva il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaleConcessionario da ogni onere, obbligo o responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata.
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Sources: Concessione Del Servizio Di Gestione Dell'impianto Di Illuminazione Pubblica
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate L’appaltatore è obbligato a rispettare i tempi dei lavori stabiliti negli ordinativi della Direzione Lavori di cui all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse3 e art. 4.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabiliteNel caso di inadempienza accertata durante l’esecuzione del singolo contratto specifico, dovranno essere contestati al Fornitore si applicherà una penale pari all’1 per iscritto dalla Amministrazione contraente, o mille dell’importo di ciascun contratto specifico, per quanto le seguenti ipotesi di competenza inadempimento: - Per mancato rispetto delle clausole e delle specifiche condizioni di contratto concernenti le opere da Soresa, ed essere comunicati, al termine realizzare. - Per mancata disponibilità di operai specializzati e qualificati in relazione alla necessità dell’opera. - Per ogni giorno di ritardo sull’ultimazione di qualsiasi lavoro ordinato. - Nell’esecuzione di ordini di servizio impartiti nell’ambito del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇contratto sia per l’avvio delle opere previste che per la loro ultimazione a regola d’arte. Verranno invece applicate penali connesse alle tempistiche di esecuzione degli interventi nei seguenti casi: - Per gli interventi di categoria 2 “URGENTI” verrà applicata una penale di € 50,00 ogni ora di ritardo oltre le 24 ore entro le quali l’esecutore doveva iniziare i lavori. - Per gli interventi di categoria 3 “MOLTO URGENTI” verrà applicata una penale di € 50,00 ogni 30 minuti di ritardo oltre i primi 60 minuti entro i quali l’esecutore doveva iniziare i lavori. - Nel caso in cui l’Aggiudicatario sospendesse i lavori senza un giustificato motivo tecnico e senza le dovute autorizzazioni da parte della D.L. verrà applicata una penale di € 500,00 per ogni giorno di sospensione.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore Tutte le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimentodi cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione L’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’amministrazione a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
65. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate di cui al presente articolo non esonera in nessun alcun caso il Fornitore l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaledelle penali medesime.
6. Qualora l’aggiudicatario accumuli trattenute per un ammontare pari o superiore al 10% dell’importo del contratto, trovano applicazione le disposizioni del presente accordo e del D.Lgs 50/2016 in materia di risoluzione del contratto.
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Sources: Accordo Quadro Per l'Esecuzione Dei Lavori Di Manutenzione
Penali. 1. Sono previste Qualora durante lo svolgimento delle prestazioni si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento delle prestazioni, l'AO San ▇▇▇▇▇▇▇▇, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare l’Appaltatore all'esatta esecuzione. L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l’AO San ▇▇▇▇▇▇▇▇ Addolorata non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità come di determinazione dell’entità delle stesseseguito riportato.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabiliteFatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., dovranno essere contestati al Fornitore l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all’Azienda la seguente penale: • un importo pari allo 0,5 per iscritto dalla Amministrazione contraente, o mille del premio annuo lordo, per quanto ogni giorno solare di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine ritardo rispetto ai termini di cui all’articolo 13 del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇Capitolato Tecnico.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore L’AO San ▇▇▇▇▇▇▇▇ Addolorata potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore applicare le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimentonella misura massima del 10% del valore del contratto.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione L’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a non esclude peraltro qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore altra azione legale che l’Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrorisoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare I danni arrecati dall’impresa alla proprietà dell’Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. Qualora l’Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall’impresa ovvero l’impresa stessa non provvedesse al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti ripristino del bene/servizio, nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economicotermini fissati, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori dannivi provvederà l’Azienda addebitando le spese all’impresa.
6. La richiesta e/L’importo derivante dall’applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o il pagamento da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale. A tal fine, l’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
7. L’applicazione delle penali sopra indicate non esonera in nessun alcun caso il Fornitore l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalepenale stessa.
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Penali. Le penali, in conformità a quanto indicato dal D.P.R. 207/2010 e dal Codice, saranno applicate nei seguenti casi:
1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’artMancato rispetto delle grandezze e degli elementi contrattuali per come rilevabile dall’esame dei ticket dell’anno precedente. 14 Indipendentemente dall’entità dello scostamento in termini di maggior tempo impiegato per la presa in carico, risposta o risoluzione rispetto agli SLA di cui alla tabella dell’art. 4 paragrafo “Manutenzione correttiva”, si calcola uno scostamento. Ogni punto percentuale di scostamenti rispetto al numero totale di ticket sottoposti nell’anno in esame determina l’applicazione di una penale pari allo 0,1% del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesseprezzo complessivo della fornitura.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno A parte i casi particolari di cui ai punti 2, 3 e 4 dell’art. 17, nei casi di carente o difforme erogazione delle prestazioni rispetto a quanto pattuito contrattualmente nonché mancato rispetto degli altri obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, sia segnalate dal DEC in ordine ai profili di controllo sottoposti alla sua valutazione (vd. art. 18 co. 2 del Decreto), sia rilevate indipendentemente dal RUP durante l’esecuzione del contratto. Sono inclusi in tali profili di valutazione il rispetto dei requisiti dei servizi di cui all’art. 5 e ogni altra prescrizione obbligatoria del presente capitolato e del PPD. Ogni carenza o difformità dà luogo all’applicazione delle penali sopra stabilitedi una penale la cui entità è stabilita dal RUP in misura variabile dallo 0,1 (zero virgola uno) all’1 percento del prezzo complessivo della fornitura, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraentein base alla sua gravità e rilevanza. I casi rilevati a seguito dello svolgimento dei SAL sono soggetti ad immediata applicazione della penale, o calcolata con le modalità esposte ai precedenti punti. In corso di esecuzione del contratto, per quanto riguarda le casistiche dei punti 2 e 3, il RUP può inviare, qualora lo ritenga necessario anche sulla base di competenza da Soresapuntuale segnalazione del DEC, ed essere comunicatiimmediatamente (ovverosia senza attendere lo svolgimento del prossimo SAL), una comunicazione formale di richiamo all’azienda affidataria con l’indicazione delle criticità e carenze rilevate. Entro al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 3 (cinquetre) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4dalla data del richiamo, l’Appaltatore deve superare, laddove fattibile, tali criticità e carenze; o, altrimenti, predisporre un piano per il loro superamento, da sottoporre al RUP che stabilisce entro quando tale piano dovrà essere attuato, ivi compresa l’effettuazione dei relativi test. Le Amministrazioni potranno compensare Superato tale termine, in presenza comunque di criticità e carenze, il RUP invierà una seconda comunicazione di richiamo ed applicherà contestualmente, per ogni giorno lavorativo trascorso dalla data da lui stabilita senza apprezzabili miglioramenti a riguardo delle situazioni segnalate, una penale dello 0,5% dell’importo dell’appalto, cumulativa su tutti gli elementi contestati. In ogni caso di gravi inadempienze o disservizi imputabili al Fornitore, in grado di causare un danno grave e certo all’Ente, verrà immediatamente applicata una penale giornaliera pari all’1% dell’importo dell’appalto, fino a risoluzione del problema riscontrato. Al perdurare dei problemi oltre i crediti derivanti 15 gg. dall’applicazione delle penali della penale, l’Ente potrà continuare ad applicare la penale stessa o procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando che comunque, superato il limite del 10% dell’importo del canone, si procederà alla risoluzione del contratto, nelle forme e nei modi di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti all’art. 17. Per il calcolo delle penali, i valori ottenuti saranno arrotondati sempre per difetto al numero intero tralasciando, quindi, i decimali di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇euro.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Penali. 1. Sono previste Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Appalto Specifico, secondo quanto previsto al paragrafo 1.3 della Richiesta di Offerta, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip S.p.A. e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la stipula dell’Appalto Specifico.
2. Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Appalto Specifico, secondo quanto previsto al paragrafo 1.3 della Richiesta di Offerta, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip S.p.A. e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la stipula dell’Appalto Specifico. In particolare, pena l’applicazione delle penali nelle fattispecie individuate di cui oltre, il Fornitore ha l’obbligo di:
A) comunicare all’Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 14 38, del D. Lgs. n. 163/2006, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;
B) inviare all’Amministrazione con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
C) comunicare all’Amministrazione ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio dei n. 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo.
3. Il Fornitore prende atto che, in caso di interruzione della verifica di conformità sui servizi per cause imputabili al Fornitore, l’Amministrazione si riserva di applicare al Fornitore una penale pari a all’1 ‰ (un per mille)per ogni giorno di ritardo maturato.
4. Il Fornitore prende atto che, in caso di superamento del valore di soglia degli indicatori di qualità di cui all’Allegato 7 della RDO, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale secondo quanto stabilito al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico che riportaAQ e di seguito specificato: − Rispetto del numero di rilievi conteggiati, altresìriguardanti la fornitura o una singola area applicativa o di servizio, le modalità nel periodo di determinazione dell’entità delle stesseriferimento – Indicatore RLFN - soglia <= 5 - l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari all’1 ‰ (un per mille) del valore dell’appalto specifico per ogni rilievo fuori soglia, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno; − Rispetto della disponibilità della/e applicazione/i web e dei servizi ad esso collegati – Indicatore DISPW - soglia >= 95% - l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari all’0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) del valore dell’appalto specifico singolo AS per ogni punto percentuale o frazione di riduzione della soglia sopra indicata, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno. − Rispetto dei time limits di consegna della Rassegna Stampa – Indicatore RSRC – soglia <= 30 minuti - l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari all’0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) del valore del singolo AS per ogni frazione di 30 minuti di ritardo nella consegna della Rassegna Stampa, arrotondata per difetto (troncamento), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno. − Rispetto dei time limits di consegna della Rassegna Stampa Audio/Video – Indicatore AVRC - soglia <= 60 minuti - l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari all’0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) del valore del singolo AS per ogni frazione di 60 minuti di ritardo nella consegna della segnalazione audio/video, arrotondata per difetto (troncamento), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno. − Rispetto dei time limits di consegna della Rassegna Stampa Web – Indicatore RWRC - soglia <= 60 minuti - l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari all’0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) del valore del singolo AS per ogni frazione di 60 minuti di ritardo nella consegna della segnalazione web, arrotondata per difetto (troncamento), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno. − Rispetto dei time limits di consegna del Tempo massimo di presa in carico della segnalazione ed avvio dell’intervento nel caso di tipologie di intervento BLOCCANTI – Indicatore TMPC - soglia <= 3 ore - secondo quanto stabilito al paragrafo 3.7 del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari all’1 ‰ (un per mille) del valore del singolo AS per ogni frazione di 3 ore di ritardo nella segnalazione ed avvio dell’intervento per la risoluzione di problemi bloccanti, arrotondata per difetto (troncamento), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno. − Rispetto dei time limits di consegna del Tempo massimo di presa in carico della segnalazione ed avvio dell’intervento nel caso di tipologie di intervento NON BLOCCANTI – Indicatore TMPC - soglia <= 6 ore - secondo quanto stabilito al paragrafo 3.7 del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari all’0,8 ‰ (zero virgola otto per mille) del valore del singolo AS per ogni frazione di 6 ore di ritardo nella segnalazione ed avvio dell’intervento per la risoluzione di problemi bloccanti, arrotondata per difetto (troncamento), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
25. Ai fini dell’applicazione delle penali contrattuali, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto, al Capitolato Tecnico AQ e AS e all’Offerta Tecnica AS. In tal caso, l’Amministrazione applicherà al Fornitore le penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al Capitolato Tecnico e all’Offerta Tecnica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Il Fornitore prede atto che in caso di mancato rispetto da parte del Responsabile del Contratto degli adempimenti prescritti nell’art. 16 - Risorse Impiegate, l’Amministrazione si riserva di applicare la penale pari all’1% (uno per cento) del Valore dell’Appalto specifico.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali penali, come sopra stabilitestabilito, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , dall’Amministrazione; gli eventuali inadempimenti dovranno essere altresì comunicati per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇conoscenza a Consip S.p.▇▇.▇▇.A..
38. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione il Fornitore potrà dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie controdeduzionideduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazionedell’Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nel presente Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
49. Le Amministrazioni potranno compensare i L’Amministrazione potrà avvalersi della cauzione di cui all’articolo 13 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario per il conseguimento dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadropresente articolo.
510. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno L’Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economicodel valore dell’Appalto Specifico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché disporre la risoluzione del contratto per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
611. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Penali. 1L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto di applicare una penale pari a all'uno per mille dell'ammontare contrattuale netto per giorno lavorativo o frazione di giornata di ritardo nella presa in carico di ogni singola richiesta rispetto ai tempi massimi previsti negli SLA. Sono previste Ricevute 3 (tre) contestazioni di sollecito al rispetto dei termini contrattuali e/o di applicazione delle penali nelle fattispecie individuate all’artdi cui al presente articolo, la Provincia si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto e procedere ad affidare l’incarico ad altra ditta. 14 Le penali verranno comminate mediante nota di addebito sul corrispettivo del Capitolato Tecnico che riportacanone di manutenzione ancora da liquidare, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse.
2previa contestazione scritta. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilitedi cui al precedente comma, dovranno essere verranno contestati al Fornitore per iscritto all’affidataria, dalla Amministrazione contraente, o , per quanto Provincia di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicareBrescia, per iscritto, . L’affidataria potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione solari dal ricevimento della contestazione stessacontestazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, dette deduzioni non siano idonee, accoglibili a giudizio della medesima AmministrazioneProvincia, a giustificare l’inadempienza, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore all’affidataria le penali stabilite nell’Accordo Quadro come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori dannidell’eventuale maggior danno.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Service Agreement
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 Nel caso di mancato rispetto del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità termine indicato nei singoli ordini di determinazione dell’entità servizio applicativi per l’esecuzione dei lavori ed in relazione all’entità delle stesse.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati conseguenze legate al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o ritardo, per quanto ogni giorno naturale consecutivo di competenza da Soresaritardo nell’ultimazione dei lavori o per ciascuna delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari 1 (uno per mille) dell’importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed essere comunicatial netto dell’I.V.A.). La penale, con l’applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori o dalla Direzione lavori nei casi di cui all'art. 13, ultimo comma, del presente contratto, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti, nel ritardo rispetto ai termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati, nel mancato intervento in casi di lavori di somma urgenza, di cui all'art. 13, penultimo comma del presente accordo quadro, e nella mancata presentazione, entro la data della riconsegna della singola opera, della documentazione inerente la generale agibilità della stessa. Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie, qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato rispetto del procedimento termine di ultimazione è da aggiungere alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie. In caso di contestazione dell’inadempimento La misura complessiva della penale non potrà superare il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economicoconto finale, fermo previa richiesta dell’appaltatore. L'applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento degli di eventuali maggiori dannidanni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatore.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Lavori Di Interventi Urgenti
Penali. 1Nel caso in cui l’Aggiudicatario, per motivi a lui stesso imputabili, ritardi nella consegna degli elaborati oltre i termini previsti dall’articolo 8, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dell’1‰, (uno per mille), del corrispettivo professionale, che sarà trattenuta sui compensi e pagamenti di cui agli articoli 8 e 13. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione L’applicazione delle penali sopra stabilitenon esclude la responsabilità dell’Aggiudicatario per eventuali maggiori danni subiti da AIPo. Nel caso in cui il ritardo superi la durata di 20 giorni, dovranno essere contestati AIPo può, con provvedimento motivato, risolvere il contratto in danno dell’Aggiudicatario; in tal caso compete a quest’ultimo il compenso per la sola prestazione parziale utile, fornita fino alla data della risoluzione, decurtata della penale maturata secondo i disposti del precedente comma e senza la maggiorazione di cui al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraentesuccessivo comma. Nel caso in cui AIPo non rispetti i termini dei pagamenti, o di cui al successivo articolo 13 dalle scadenze previste, per quanto sulle somme non pagate decorrono a favore dell’Aggiudicatario gli interessi legali ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2002. AIPo si riserva la facoltà di competenza da Soresarecedere dal contratto in ogni momento ai sensi dell’art. 109 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). Nel caso in cui sia l’Aggiudicatario a recedere dall’incarico senza giusta causa, ed essere comunicatiAIPo ha il diritto al risarcimento dei danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico. E' espressamente convenuto che il presente incarico si risolve di diritto su dichiarazione di AIPo se la diffida ad adempiere, comunicata al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicaredomicilio digitale dell’Aggiudicatario, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione rimane senza effetto nel termine massimo di 5 15 (cinquequindici) giorni lavorativi giorni. AIPo può, in qualsiasi fase di svolgimento del lavoro, revocare l'incarico, con provvedimento motivato, qualora ritenga che il Progetto non sia conforme alle prescrizioni del presente contratto o agli indirizzi dalla ricezione della contestazione stessastessa formulati. Qualora Il lavoro effettivamente eseguito al momento del recesso può essere utilizzato da AIPo per la parte ritenuta utile e qualitativamente valida. Al fine del rispetto dei termini e dell’applicazione delle penali, il livello progettuale comprende tutte le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicatoprestazioni necessarie alla corretta redazione, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4alla comprensibilità ed alla completezza del medesimo livello progettuale. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, sono trattenute in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore occasione del primo pagamento successivo alla ▇▇loro applicazione.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Contract
Penali. 1Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna della Fornitura, l'INPS applicherà una penale pari a allo 0,3‰ dell’ammontare netto contrattuale, fino ad un massimo di 60 giorni. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’artUn importo pari a 0,3‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nel paragrafo 3 per lo svolgimento delle operazioni di Collaudo (trenta giorni dalla data del Verbale di installazione per il primo collaudo; dieci giorni dalla data del Verbale negativo per lo svolgimento del Collaudo definitivo). 14 del Capitolato Tecnico Per ogni intervento di supporto che riportasuperi le soglie indicate nel precedente paragrafo 4, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o l'INPS applicherà una penale pari a 0,6‰ dell’ammontare netto contrattuale, per quanto ogni ora di competenza da Soresaattesa. Segnalazioni contemporanee della “stessa malfunzione” saranno equiparate ad “una sola malfunzione”. Nei termini suddetti vanno computati i giorni festivi; se il giorno di scadenza è festivo, ed essere comunicatila scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo. La sospensione dell'attività produttiva dell'azienda per ferie annuali del personale non costituisce motivo di differimento dei termini su citati. Secondo i principi generali, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3la penale sarà applicata solo nel caso in cui il ritardo sia imputabile all’Appaltatore. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate L’applicazione della penale sarà preceduta da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessaricezione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Istituto di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Per ogni altro profilo inerente alle penali si rimanda alle disposizioni contenute nello Schema di Contratto.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Fornitura Di Licenze Software Microsoft E Relativo Servizio Di Software Assurance
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 In caso di ritardo, non imputabile all’Agenzia delle Dogane ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna della fornitura, e di quanto a corredo della stessa, rispetto al termine massimo stabilito di cui al paragrafo 3.3 del presente Capitolato Tecnico che riportaSpeciale, altresìovvero rispetto al diverso termine pattuito espressamente dalle parti, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale pari al 2% (due per iscritto dalla Amministrazione contraentecento), o IVA esclusa, del valore relativo all’inadempimento, per quanto ogni giorno lavorativo di competenza da Soresaritardo, ed essere comunicatisalvo, al termine in ogni caso, il risarcimento del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3maggiore danno. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicareritardo, non imputabile all’Agenzia ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel il ritiro e sostituzione dell’Articolo contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicatocui al precedente paragrafo 3.4.1, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate l’Agenzia applicherà al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima una penale pari al 103% (dieci tre per cento) dell’importo corrispondente ), IVA esclusa, del valore relativo alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione contestazione per la quale si è reso inadempiente verificato l’inadempimento o il ritardo per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora sia rilevato che il Fornitore non provveda alla corretta apposizione dell’etichettatura all’interno degli Articoli relativa al lavaggio, stiratura, asciugatura, candeggio, pulizia professionale e qualsiasi altra indicazione utile al mantenimento ottimale dell’Articolo, mediante l’utilizzo della convezione grafica secondo quanto previsto dalla normativa UNI EN ISO 3758:2001, di cui al paragrafo 3.2 del presente Capitolato Speciale, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Agenzia delle Dogane una penale pari a € 200,00€ (duecento/00), IVA esclusa, salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora sia rilevato che ha fatto sorgere l’obbligo il Fornitore non effettui il confezionamento degli Articoli con pellicola protettiva in polietilene oppure, in alternativa, in materiale plastico equivalente, di pagamento della medesima penalecui al paragrafo 3.3.3 del Capitolato Speciale, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Agenzia delle Dogane una penale pari a € 200,00 (duecento/00), IVA esclusa, salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora, a seguito di rilevazione a campione sugli Articoli consegnati agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane, siano rilevate sugli Articoli stessi la presenza di modifiche sostanziali non preventivamente condivise l’Agenzia stessa, che ne alterano la foggia, l’aspetto, il colore o la funzionalità e/o modiche non dettagliate da relazioni certificare da enti accreditati SINAL e rispondenti a condizioni di prova UNITEX vigenti, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Agenzia una penale pari a € 1.000,00 (mille/00), IVA esclusa, salvo il risarcimento del maggior danno, per ciascuna delle prime due infrazioni rilevate.
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Sources: Capitolato Speciale
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità L’Università Politecnica delle Marche – DiSVA disporrà verifiche e controlli sull’esatto adempimento di determinazione dell’entità delle stessequanto richiesto.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, ai sensi dell’art. 113bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le penali sopra stabiliteda applicare sono stabilite dal Responsabile del Procedimento, dovranno essere contestati al Fornitore in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per iscritto dalla Amministrazione contraente, o mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per quanto ogni giorno di competenza da Soresaritardo nella consegna dell’attrezzatura e di erogazione del corso di istruzione/training e, ed essere comunicaticomunque complessivamente non superiore al dieci per cento di detto ammontare, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall’Amministrazione.
3. In caso di Il Committente provvederà ad inviare contestazione dell’inadempimento scritta, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato dall’affidatario, in merito alle circostanze che costituiscono inadempienza contrattuale, indicando la misura della penalità che intende applicare. L’affidatario, ricevuta la contestazione, dovrà tempestivamente fornire le giustificazioni richieste al Committente, il Fornitore potrà comunicarequale valuterà in merito all’applicazione della sanzione, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) dandone corrispondente comunicazione all’affidatario. L’affidatario può richiedere la revisione della misura della sanzione entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione comunicazione di irrogazione della stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali Alla terza contestazione, cui non siano seguite giustificazioni ritenute valide, il Committente avrà facoltà di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura risolvere il contratto con quanto dovuto al Fornitore danni a qualsiasi titolocarico dell’affidatario. A tale scopo il Committente procederà all’incameramento della cauzione, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali maggiori dannidel maggior danno.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Procedura Per Affidamento Diretto
Penali. 1In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni del presente Contratto, di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, di mancata, parziale o cattiva esecuzione dei servizi previsti nel presente Contratto e, comunque, per ogni colpa, mancanza o inosservanza delle normative di legge vigenti, ritenute gravi, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, alla Stazione Appaltante stessa sarà dovuto dall’Appaltatore, previa contestazione scritta della SO.GE.M.I. S.p.A. ed esame delle controdeduzioni formulate entro sette giorni dall’Appaltatore, una somma a titolo di penale determinata secondo le seguenti modalità: - Euro 2.000,00 per mancato intervento dell’autoambulanza e del soccorso per cause imputabili a negligenza, imperizia, mancata manutenzione del mezzo, assenza del personale d’equipaggio, strumentazione non funzionante, ecc. Sono previste penali nelle fattispecie individuate - Euro 1.000,00 in caso di mancato trasporto verso strutture sanitarie con pronto soccorso. - Euro 500,00 in caso di osservazioni ricevute da parte del sistema 118 relative al servizio non correttamente svolto dall’Appaltatore. - Euro 1.000,00 per mancato rispetto della tempistica di esecuzione del servizio e della composizione dell’equipaggio definiti dall’art. 6, lettere c) e j ); - Euro 1.000,00 per inadempienze relative alla manutenzione e funzionalità dell’ambulanza anche secondo quanto previsto dall’art. 6 lettera e); - Euro 250,00 dopo il secondo richiamo circa i ritardi relativi ai tempi di consegna dei rapporti periodici previsti dall’art. 6, lettera q); - Euro 100,00 per inadempienze di cui all’art. 14 6, lettera r). Le penali di cui sopra non saranno applicabili nell’ipotesi regolamentata all’ultimo capoverso dell’art. 16, circa l’interruzione del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse.
2servizio. Gli Le penali non escludono il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3ulteriori maggiori danni. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicaremancato pagamento delle sopra richiamate sanzioni pecuniarie, per iscrittoentro 15 giorni dal ricevimento dell’eventuale comunicazione scritta con la quale la Stazione Appaltante dichiara la non accettabilità delle controdeduzioni fornite dall’Appaltatore, l'importo della sanzione verrà detratto dal canone o, eventualmente, dal deposito cauzionale, con obbligo in capo all’Appaltatore di integrale reintegro entro 30 giorni. E’ stabilito che le proprie controdeduzioni, penali che dovessero eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sono cumulabili tra loro sino a concorrenza della misura massima pari al ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente complessivo contrattuale. In caso di sanzioni comminate dall’Autorità competente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economicoStazione Appaltante, fermo la stessa si rivarrà direttamente sull’Appaltatore qualora sia dimostrata la sua carenza nel rispetto degli obblighi assunti con il risarcimento degli eventuali maggiori dannipresente Contratto.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Servizio Di Intervento E Trasporto Per Soccorso Con Autoambulanza
Penali. 1. Sono previste I livelli di servizio e le relative penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stessesono descritte nell’allegato G al presente contratto.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione Il mancato rispetto dei livelli di servizio comporterà l’addebito delle relative penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore previste per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine inadempienze dell’Appaltatore durante lo svolgimento del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇Contratto.
3. In caso L’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere le penali di contestazione dell’inadempimento cui al Capitolato Tecnico articolo 7 in relazione ai Livelli di servizio prestati, fatto salvo il Fornitore risarcimento del maggior danno spettante all’Istituto ai sensi dell’art. 1382 c.c..
4. La sommatoria massima delle penali non potrà comunicarecomunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
5. Il Direttore dell'Esecuzione riferisce tempestivamente al R.U.P., in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate cento) dell'importo contrattuale il R.U.P. propone all'organo competente la risoluzione del presente Contratto per grave inadempimento.
6. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. L’applicazione della penale sarà preceduta da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessaricezione.
8. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicatoL’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idoneeex art. 1252 c.c., a giudizio della medesima Amministrazione, compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a decorrere dall’inizio dell’inadempimentotitolo di penale.
49. Le Amministrazioni potranno compensare L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
10. L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di fornitura cui alla lettera f) delle premesse del presente contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con per i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
511. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare L’Istituto, su motivata richiesta dell’Appaltatore, può operare la totale o parziale disapplicazione delle penali, allegate al Fornitore presente Contratto, qualora riconosca che il ritardo non sia imputabile all’Appaltatore, oppure qualora le penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore siano manifestamente sproporzionate rispetto all’interesse dello stesso operatore economicoIstituto. In caso di disapplicazione all’Appaltatore non potrà essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo
12. Sotto un profilo più generale, fermo l'Istituto si riserva il risarcimento degli eventuali maggiori dannidiritto e la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in oggetto ed alla esecuzione in danno, a fronte di ogni violazione delle regole previste nelle presente contratto.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’artQualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, la regione Lazio, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione del servizio. 14 del Capitolato Tecnico che riportaL'Impresa dovrà produrre, altresìentro e non oltre 7 giorni lavorativi successivi alla suddetta contestazione, le modalità proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano, ovvero la Regione Lazio non le ritenga condivisibili, si potrà procedere ad applicare le penali come di determinazione dell’entità delle stesseseguito riportato.
2. Gli Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, la Regione Lazio si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o danni:
a. 1 % del valore del contratto, per quanto ogni giorno di competenza ritardo nella consegna dei documenti previsti al punto 3, lettere a) e b), del Capitolato Tecnico;
b. 1 % del valore del contratto per ogni inadempienza nell’esecuzione delle attività previste dall’art. 3 del Capitolato Tecnico;
c. 1 % del valore del contratto, per ogni giorno di ritardo, in caso di mancata sostituzione del personale su richiesta della Regione Lazio;
d. 1 % del valore annuo del contratto, per ogni giorno di ritardo, in caso di sostituzione del personale senza previa autorizzazione da Soresa, ed essere comunicati, al termine parte della Regione Lazio;
e. 1 % del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇valore annuo del contratto per ogni eventuale ulteriore inadempienza nell'osservanza delle clausole contrattuali come descritto nel precedente comma 1.
3. In ogni caso di contestazione dell’inadempimento verrà considerato motivo valido per l’applicazione delle penali anche il caso in cui il Fornitore potrà comunicareesegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati richiamati; in tali casi la Regione Lazio, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate applica al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimentodi cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. Le Amministrazioni potranno compensare Per tutti i crediti derivanti dall’applicazione delle penali punti, la verifica di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti non conformità sull’esecuzione della prestazione deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante dell’impresa aggiudicataria; in caso di fornitura rifiuto la contestazione può essere comunicata anche via fax con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi la conseguente esecuzione d’ufficio della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadropenale.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno La Regione Lazio potrà applicare al Fornitore le penali sino a concorrenza della nella misura massima pari al del 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economicodel valore del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori dannirestando quanto previsto dall’art. 298 del DPR n. 207/2010.
6. La richiesta e/o il pagamento L’applicazione delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che la Regione Lazio intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
7. I danni arrecati dal Fornitore alle proprietà della Regione Lazio verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. Qualora la Regione Lazio non accogliesse le giustificazioni addotte dal Fornitore ovvero il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per stesso non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà la quale si è reso inadempiente Regione Lazio addebitando le spese all’impresa.
8. L’importo derivante dall’applicazione di penalità, sanzioni e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaledalle spese sostenute in danno dall’Amministrazione verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.
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Sources: Advisor Agreement
Penali. 1. Sono previste La Stazione affidante qualora accerti, da parte del Gestore, il ritardo, l’inadempimento, l’inesattezza o la violazione rispetto a quanto stabilito nel presente Contratto, provvederà a darne tempestiva e adeguata comunicazione al Gestore, contenente la descrizione degli inadempimenti contestati, l’assegnazione di un congruo termine, ove possibile, per l’adempimento o la rimozione delle conseguenze dell’inadempimento e la quantificazione delle relative penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità ai sensi di determinazione dell’entità delle stessequanto previsto nell’Allegato n. 2.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto Il Gestore si impegna a rimuovere entro il termine ordinato dalla Amministrazione contraente, stazione affidante le cause e/o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇le conseguenze dell’inadempimento.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicarerecidività degli inadempimenti di cui al comma 1, per iscrittola Stazione affidante provvederà, le proprie controdeduzionise del caso, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione a dichiarare la decadenza dall’affidamento e la risoluzione del Contratto, provvedendo alla sospensione del pagamento del corrispettivo, all’escussione della contestazione stessacauzione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamenteL’importo complessivo delle penali applicate, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimentopotrà comunque superare su base annua la percentuale del 10% del corrispettivo annuo dovuto.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali per il mancato rispetto degli standard minimi di qualità di cui all’Accordo Quadro all’ Allegato n. 2 sono quantificate sulla base dei riscontri mensili e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadroconguagliate annualmente.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino Ai sensi dell’art. 16 comma 5 ter della L.R. 30/1998, il Gestore ha diritto allo scomputo dagli importi dovuti alla Stazione affidante in caso di incompleta o inadeguata esecuzione del servizio, degli importi che lo stesso dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utenti a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti titolo di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/rimborsi o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione indennizzi per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaleminore qualità o quantità dei servizi dallo stesso erogati.
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Sources: Service Agreement
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 Per le inadempienze che vengono riscontrate a carico della ditta appaltatrice durante l’esecuzione del Capitolato Tecnico servizio si applicano le diverse penalità, in contraddittorio con la ditta, che riporta, altresì, le modalità vengono determinate di determinazione dell’entità delle stessevolta in volta dal Comandante del Corpo della Polizia Municipale di Altopascio in considerazione dei danni che derivano alla funzionalità e speditezza dell’attività dell’Ufficio Violazioni.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabiliteNel caso di mancato avvio del servizio entro il termine indicato dall’art. 4 del presente capitolato, dovranno essere contestati si applica la penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo, oltre al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento recupero dell’eventuale danno erariale cagionato alla ▇▇.▇▇.▇▇pubblica Amministrazione.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, rifiuto o omissione momentanei nell’esecuzione di una o più delle attività oggetto del presente contratto si applicano le seguenti sanzioni economiche:
a) per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo ogni singolo rifiuto o omissione: € 500,00
b) in caso di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro reiterazione: € 1.500,00 La reiterazione si intende operante a decorrere dall’inizio dell’inadempimentodal secondo rifiuto o omissione compresi, intervenuti nel corso del rapporto contrattuale.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle Poiché il servizio, per sua natura, non può subire soluzioni di continuità, le precedenti penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolosi applicano, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovveroaltresì, in difettocaso di impossibilità temporanea della ditta, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadroanche per cause ad essa non imputabili, ad assolvere ai propri doveri contrattuali.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci A decorrere dal secondo rifiuto o omissione, contestati per cento) dell’importo corrispondente iscritto con diffida ad adempiere, il Comune può fare luogo alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori dannirisoluzione automatica del rapporto contrattuale.
6. In caso di ritardo nell’adempimento, allorché abbia originato irregolarità nello sviluppo della procedura sanzionatoria amministrativa degli atti o abbia determinato l’annullamento degli stessi da parte delle competenti autorità, si applicano la sanzione economica equivalente all’importo delle somme che non si sono potute incassare maggiorate dell’importo del 10%. Nel caso di reiterate violazioni degli adempimenti sopra citati, oltre alle predette conseguenze di natura economica, si determina anche l’automatica risoluzione del contratto. La richiesta e/o il pagamento contestazione delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione irregolarità nell’adempimento dei doveri contrattuali avviene con atto espresso con lettera raccomandata, così come per la quale risoluzione contrattuale.
7. L’incameramento delle penali, nell’ammontare sopra specificato, avviene con prelievo diretto dalla cauzione depositata, secondo le modalità stabilite nell’art. 11.
8. In caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell’appaltatore, si procede all’incameramento integrale della cauzione e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati.
9. Si procede, altresì, all’incameramento della cauzione qualora il programma gestionale operi in senso difforme da quanto previsto dalla normativa (ad esempio: in materia di termini o di importi delle somme da richiedere ai trasgressori); l’ammontare dell’incameramento è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalecommisurato all’entità del pregiudizio derivante dalla difformità.
10. La cauzione è svincolata dopo sei mesi dalla scadenza del contratto.
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Sources: Service Agreement
Penali. 1. Sono previste Il criterio di calcolo delle penali nelle fattispecie individuate all’artè definito dall’art. 14 5.6 “Inadempienze e Penalità” del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse.tecnico;
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, aggiudicatrice del singolo appalto ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇...
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella convenzione e nel Contratto di fornitura a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla convenzione e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla convenzione.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota del valore stimato della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economicoconvenzione, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Convenzione Per La Fornitura Di Servizi Integrati Di Lava Noleggio
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’artQualora il CONVENZIONATO dia luogo a conferimento di RIFIUTI DI IMBALLAGGIO provenienti da raccolta differenziata effettuata al di fuori della presente Convenzione, spetterà a RICREA la penale pari al 10% del controvalore del corrispettivo di un anno sulla base delle quantità indicate nell’Allegato “E”. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesseE’ fatto salvo il maggior danno.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o RICREA si riserva la facoltà di effettuare controlli presso le PIATTAFORME, per quanto di competenza da Soresaverificare che la totalità dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO in acciaio vengano ceduti a RICREA, ed essere comunicati, così come previsto al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇cap. 5 dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI.
3. In Nel caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicareinosservanza dell’obbligo di conferire la totalità dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO in acciaio, RICREA si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione per iscrittoinadempimento della presente Convenzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara dandone comunicazione al CONAI ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo ai Comitati di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimentoVerifica e di Coordinamento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte di RICREA, qualora il Consorzio non avesse preventivamente comunicato eventuali incongruenze non ancora risolte sui quantitativi comunicati dal Convenzionato e il Convenzionato abbia rispettato i crediti derivanti dall’applicazione termini e le modalità di emissione delle penali fatture, il Convenzionato potrà addebitare al Consorzio una penalità irriducibile a titolo di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti interesse di fornitura con quanto dovuto al Fornitore mora nella misura del tasso Euribor a qualsiasi titolo3 mesi maggiorato di due punti, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi per tutto il periodo che va dalla data di scadenza del pagamento della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore fattura alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodata del pagamento effettivo.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti Nel caso di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta mancato rispetto da parte di RICREA e/o di terzi dei tempi di ritiro del materiale indicati nell’art. 5.3.6. dell’Allegato Tecnico, il pagamento delle CONVEZIONATO avrà diritto di applicare le penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaleivi previste.
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Sources: Convenzione Locale Per Il Conferimento Dei Rifiuti Di Imballaggi in Acciaio
Penali. 1L’ Amministrazione Contraente ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli ritenuti opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia del Contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Sono Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione delle penali. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste penali nelle fattispecie individuate all’artnel Contrattolato Tecnico, non imputabili all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, l’Amministrazione Contraente si riserva di applicare le seguenti penali. 14 Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, l'Amministrazione si Capitolato speciale per l’affidamento del Capitolato Tecnico che riporta“Servizio di vigilanza per la sede dell’Unità Sacca di Goro, altresì, sita in ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇ (▇▇)”. CIG Z8138DCECE riserva l'insindacabilità di applicare le modalità seguenti penalità:
a. Per ogni giorno solare di determinazione dell’entità delle stesseritardo rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica di cui all’articolo “Servizi Connessi” l’Amministrazione applicherà una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille del valore dell’Ordinativo di Fornitura fino alla trasmissione della reportistica.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabiliteb. Per ogni inadempienza relativa ai servizi oggetto dell’appalto (vigilanza armata, dovranno essere contestati al Fornitore trasporto valori, etc.) non contemplata nel capitolato, ciascuna Amministrazione applicherà una penale pari a 1 per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto mille dell’importo annuo dell’Ordinativo di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇Fornitura.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Service Agreement
Penali. 1L’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire il servizio de quo nelle modalità indicate nel presente contratto, nel Capitolato Speciale e nell’Offerta tecnica, senza alcuna interruzione o rinvio, eccettuati i casi di forza maggiore. Sono previste L’Amministrazione si riserva l’applicazione di penali nelle fattispecie individuate all’artper qualsiasi altra inadempienza al presente contratto ed agli articoli richiamati dei suoi allegati. 14 Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito o ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati difettosi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, all’Amministrazione una penale pari al 2% del Capitolato Tecnico valore dell’ordine emesso, al netto dell’IVA. Quando, a seguito del controllo qualitativo, la merce fosse risultata priva delle qualità essenziali richieste o presentasse vizi tali da renderla inidonea all'uso e la ditta aggiudicataria non avesse provveduto alla sua sostituzione nel termine perentorio indicato dalla data di comunicazione del rifiuto, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare a carico della ditta aggiudicataria una penale determinata pari al 2% sul valore della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo. Decorso il termine massimo di ritardo di 30 gg., negli Ordinativi di fornitura, l’Amministrazione, oltre all’applicazione della penale, potrà risolvere l’Ordinativo di fornitura ai sensi dell’art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) addebitando alla Società inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei beni oggetto dell’Ordinativo, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni danno conseguentemente subito (art.1382 C.C.). Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti che riportarisultassero difettosi, altresìl’Amministrazione applicherà alla Società una penale pari al 2% (due per cento) del valore dei prodotti in contestazione, le modalità fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nei casi in cui, causa l’inadempimento del Fornitore, l’Amministrazione sia costretta ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto della fornitura, la penale nella percentuale sopra indicata sarà calcolata, così come nei casi di determinazione dell’entità delle stesse.
2inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire e fino all’esatto adempimento della stessa. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere verranno contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In che dovrà comunicare in ogni caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione deduzioni nel termine massimo di 5 giorni 10 (cinquedieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessastessa contestazione. Qualora le predette controdeduzioni dette deduzioni non pervengano all’Amministrazione possano essere accolte ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere saranno applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere come sopra indicate dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali L’Amministrazione ha facoltà di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolocontro dedurre, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovveroma, in difettomancanza, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇il silenzio dell’Amministrazione mai potrà essere considerato quale accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo ed esclusivamente a mezzo di formale atto scritto. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di non attendere l’esecuzione della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma ovvero di non richiedere la sostituzione dei quantitativi previsti nei diversi atti prodotti contestati e di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economicorivolgersi a terzi per la fornitura, fermo laddove ragioni d’urgenza lo giustifichino, ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell’aggiudicatario. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude all’Amministrazione il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell’art. 1382 c.c., nonché la risoluzione di diritto del presente contratto nell’ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento. L’Amministrazione applicherà le penali direttamente, tramite addebito delle penali stesse sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’aggiudicatario, ovvero ancora utilizzando la cauzione definitiva che in tal caso dovrà sempre essere immediatamente reintegrata. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Aggiudicatario dall’adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente. In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all’Amministrazione la facoltà, previa comunicazione all’Aggiudicatario, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando allo stesso Aggiudicatario i relativi costi sostenuti.
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Sources: Fornitura Di Dispositivi Per Ventiloterapia Domiciliare
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai termini stabiliti all’art. 14 6 comprendenti eventuali deroghe ed eccezioni ivi disciplinate, nella consegna dei prodotti presso ciascuna delle sedi di consegna, è applicata al fornitore una penale pari all’1 per mille dell’importo complessivo del Capitolato Tecnico che riportadell’ordine, altresì, le modalità fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il ritardo non dev’essere imputabile né all’ARPAS né a causa di determinazione dell’entità delle stesse.
2forza maggiore. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto Per ogni giorno di competenza da Soresa, ed essere comunicati, ritardo rispetto al termine assegnato per la sostituzione del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3prodotto viziato o non conforme alle specifiche tecniche secondo quanto previsto all’art. 5, è applicata al fornitore una penale pari all’1 per mille dell’importo complessivo dell’ordine, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il ritardo non dev’essere imputabile né all’ARPAS né a causa di forza maggiore. In caso di esito negativo della verifica di conformità dei prodotti forniti in sostituzione, il Dec quantifica una penale pari allo 0,7 per mille dell’importo complessivo di aggiudicazione del lotto e assegna un ulteriore termine, non superiore a cinque giorni lavorativi, per il corretto adempimento delle prestazioni contestate. Per ogni diversa ipotesi di mancata, incompleta o carente esecuzione delle prestazioni e delle obbligazioni contrattualmente assunte, è irrogata una penale di € 150,00. Le penali sono irrogate nel certificato di pagamento che viene rilasciato dal Rup e comunicato al fornitore ai fini dell’emissione della fattura, e sono applicate sull’importo fatturato. Le penali da ritardo sono applicate immediatamente al fornitore che non abbia addotto giustificati motivi per il ritardo stesso e il relativo ammontare viene decurtato dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione delle somme spettanti al fornitore. Per gli inadempimenti diversi dal ritardo, le penali vengono applicate previa formale contestazione dell’inadempimento degli addebiti al Responsabile di commessa da parte del Dec. A tal fine, il Fornitore potrà comunicareDec fissa un termine non inferiore a 10 giorni dalla comunicazione delle contestazioni, entro il quale il Responsabile di commessa deve far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni. Qualora, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo entro il predetto termine, il Responsabile di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora commessa non invii le predette proprie controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, ovvero queste ultime non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, ritenute idonee a giustificare l’inadempienzal’inadempimento, potranno essere applicate il Dec propone l’importo delle penali al Fornitore Rup, il quale applica le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4stesse decurtando l’importo dal corrispettivo spettante al fornitore, in occasione della prima liquidazione utile del corrispettivo di una singola fornitura. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione penali - a qualsiasi titolo comminate - non possono complessivamente superare il 10% dell’importo contrattuale della fornitura relativa al singolo lotto; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del accordo quadro per il singolo lotto ai sensi dell’art. 16 del presente capitolato. In caso di applicazione delle penali, l’ARPAS si riserva comunque il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno, come consentito dall’art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione dell’accordo quadro in caso di gravi o/e reiterati inadempimenti. L’irrogazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore fornitore dall’adempimento dell’obbligazione delle obbligazioni, per la quale si non corretta esecuzione delle quali è reso inadempiente e che ha fatto sorgere sorto l’obbligo di pagamento delle penali. L’accettazione della medesima prestazione tardiva da parte della stazione appaltante non fa venire meno il diritto all’applicazione della penale. Nel caso in cui il ritardo nella consegna presso alcuna delle sedi si prolunghi per più di 10 giorni, il Rup, può disporre, dandone comunicazione al fornitore, l'esecuzione in danno, senza che sia esclusa l'irrogazione delle penali. In tal caso, però, il fornitore è esonerato dall'adempimento della prestazione di consegna dei consumabili.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità Sarà applicata una penale pari all‟1‰ dell‟importo contrattuale per ogni giorno di determinazione dell’entità delle stesse.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, ritardo rispetto al termine ultimo per la consegna. Tale penalità non potrà, comunque, essere superiore al 10% del procedimento valore della fornitura. In ogni caso, trascorso il termine concordato per la consegna, senza che la stessa abbia avuto luogo, l‟Università, sempre a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare l‟attrezzatura e rifornirsi altrove, addebitando alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3ditta l‟eventuale differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salva ed impregiudicata l‟azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni. La penale di cui al comma 1 del presente articolo, si applica anche in caso di ritardo intervenuto nella fase di collaudo per la risoluzione di eventuali anomalie riscontrate, non imputabili all‟Università ovvero a forza maggiore o caso fortuito; ciò a decorrere dall‟ottavo giorno dal ricevimento della comunicazione inerente le anomalie riscontrate. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dell‟eventuale maggior danno. In caso di contestazione dell’inadempimento ritardato intervento durante il Fornitore potrà comunicare, periodo di garanzia sarà applicata una penale fissa di €500 per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo ogni giorno di ritardo rispetto a 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione naturali e consecutivi. In caso di mancato intervento l‟Università si riserva la facoltà di addebitare all‟azienda il costo della contestazione stessamancata prestazione rivalendosi sul deposito cauzionale. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione L‟applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi o degli eventuali maggiori danniinadempimenti dell‟impresa.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura E Posa in Opera Di Un Edificio in Legno Lamellare
Penali. 1. Sono previste 7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività
7.2 Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stessesul prezzo complessivo contrattuale.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle 7.3 Le penali sopra stabilitesaranno applicate sugli importi di cui sopra, dovranno essere contestati nella misura dello 0,02 % per ogni giorno di ritardo dal primo al Fornitore sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto ogni giorno di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.
37.4 L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.
7.5 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.6 In ogni caso, l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa5.2. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicatol’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.l’ASI si
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Sources: Consultancy Agreement
Penali. 15.1 Sistema Ambiente S.p.A. potrà applicare le seguenti penali previste dall'articolo 11 dell’Avviso d’asta:
a) nel caso di mancato rispetto delle tempistiche di cui al precedente art. Sono previste 2.8, sarà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
b) nel caso di errata compilazione dei formulari rifiuti sarà applicata una penale di € 30,00 per ogni errore di compilazione;
c) nel caso di inosservanza della normativa di sicurezza sarà applicata una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 a seconda della gravità dei fatti e dell’eventuale recidiva;
d) in caso di altre difformità che compromettano la funzionalità del servizio sarà applicata una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 1.000,00 a seconda della gravità dei fatti e dell’eventuale recidiva.
5.2 Le penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 indicate ai punti sopra indicati potranno essere raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione.
5.3 Non si applicherà alcuna penale per documentate cause di forza maggiore non imputabili ad ECO REC SRL, che dovrà tempestivamente e, nei limiti del Capitolato Tecnico possibile, preventivamente, comunicare per iscritto a Sistema Ambiente S.p.A. qualsiasi evento che riportapossa impedire o semplicemente ostacolare il normale svolgimento della fornitura e dovrà, altresì, le modalità documentare adeguatamente il verificarsi di determinazione dell’entità delle stesseeventuali cause di forza maggiore o caso fortuito che impediscano il regolare adempimento contrattuale.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione 5.4 Il ripetersi - in un periodo massimo pari ad un anno solare - per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato da Sistema Ambiente S.p.A., o l’applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale annuo, equivarranno alla manifesta incapacità dell’Aggiudicatario a svolgere perfettamente il servizio e pertanto potranno comportare la risoluzione del contratto.
5.5 Sistema Ambiente S.p.A. contesterà per iscritto il disservizio, entro 7 giorni naturali e consecutivi dal suo verificarsi (o dalla notizia dell’evento).
5.6 L’ammontare delle penali sarà addebitato con relativa emissione di fattura di addebito da parte di Sistema Ambiente S.p.A.
5.7 Ferma restando l’applicazione delle penali sopra stabilitedescritte, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraentequalora ECO REC SRL non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato da Sistema Ambiente S.p.A., o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idoneequest’ultima, a giudizio della medesima Amministrazionespese di ECO REC SRL e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimentoprovvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Penali. 1. Sono previste Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Appalto Specifico, secondo quanto previsto al paragrafo 1.3 della Richiesta di Offerta, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip S.p.A. e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la stipula dell’Appalto Specifico.
2. Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Appalto Specifico, secondo quanto previsto al paragrafo 1.3 della Richiesta di Offerta, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip S.p.A. e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la stipula dell’Appalto Specifico. In particolare, pena l’applicazione delle penali nelle fattispecie individuate di cui oltre, il Fornitore ha l’obbligo di:
A) comunicare all’Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 14 38 del D.Lgs. n. 163/2006, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;
B) inviare all’Amministrazione con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
C) comunicare all’Amministrazione ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio dei n. 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo.
3. Il Fornitore prende atto che, in caso di interruzione della verifica di conformità sui servizi per cause imputabili al Fornitore, l’Amministrazione si riserva di applicare al Fornitore una penale pari a all’1 ‰ (un per mille)per ogni giorno di ritardo maturato.
4. Il Fornitore prende atto che, in caso di superamento del valore di soglia degli indicatori di qualità di cui all’Allegato 7 della RDO, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale secondo quanto stabilito al par. 3 del Capitolato Tecnico che riportaAQ e di seguito specificato:
5. Ai fini dell’applicazione delle penali contrattuali, altresìdeve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto, al Capitolato Tecnico AQ e AS e all’Offerta Tecnica AS. In tal caso, l’Amministrazione applicherà al Fornitore le modalità di determinazione dell’entità delle stessepenali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al Capitolato Tecnico e all’Offerta Tecnica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
26. Il Fornitore prede atto che in caso di mancato rispetto da parte del Responsabile del Contratto degli adempimenti prescritti nell’art. 16 -Risorse Impiegate, l’Amministrazione si riserva di applicare la penale pari all’1% (uno per cento) del Valore dell’Appalto specifico.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali penali, come sopra stabilitestabilito, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , dall’Amministrazione; gli eventuali inadempimenti dovranno essere altresì comunicati per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇conoscenza a Consip S.p.▇▇.▇▇.A..
38. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione il Fornitore potrà dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie controdeduzionideduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazionedell’Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nel presente Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
49. Le Amministrazioni potranno compensare i L’Amministrazione potrà avvalersi della cauzione di cui all’articolo 13 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario per il conseguimento dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadropresente articolo.
510. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno L’Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economicodel valore dell’Appalto Specifico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché disporre la risoluzione del contratto per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
611. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Specific Contract
Penali. 1In caso di mancato rispetto degli SLA indicati al par. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del 6 Service Level Agreement (SLA) e Penali dell’Allegato B – Capitolato Tecnico che riportada parte dell’Appaltatore, altresìtroveranno applicazione le penali previste al suddetto par. 6 Service Level Agreement (SLA) e Penali dell’allegato “Capitolato Tecnico” cui si rinvia, le modalità fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Le penali di determinazione dell’entità delle stesse.
2cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabiliteSuperata tale percentuale, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraenteferma restando l’applicazione della penale, o il Committente ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”, per quanto procedendo ad incamerare la garanzia eventualmente prestata di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3cui all’articolo “GARANZIA DEFINITIVA”. In caso di contestazione dell’inadempimento affidamento a terzi dell’esecuzione delle prestazioni residue, ciò avverrà in danno dell’Appaltatore inadempiente, ai sensi dell’art. 124 del Codice. In tale ultimo caso, il Fornitore potrà comunicareCommittente ha, per iscrittoin particolare, le proprie controdeduzionidiritto di rivalsa dell’eventuale differenza di prezzo, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni. Nel caso di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione violazioni della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali normativa in materia di sicurezza di cui all’Accordo Quadro D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP, l’Appaltatore dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all’articolo “SICUREZZA SUL LAVORO” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine anzidetto e ai Contratti qualora l’Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, il Committente si riserva di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇applicare all’Appaltatore una penale giornaliera pari all’1‰ dell’importo contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Contratto Di Appalto
Penali. 1Fermo restando l’art. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 37 del Capitolato Tecnico che riportaSpeciale d’Appalto, altresìla mancata stipulazione del contratto entro il termine di 30 (trenta) giorni, le modalità decorrenti dall'invito comunicato formalmente da A.I.Po, per causa imputabile all'Appaltatore, comporterà l'applicazione di determinazione dell’entità delle stesse.
2una penale giornaliera di importo pari allo 0,5 per mille del valore massimo stimato del Lotto X dell'Accordo Quadro, fermo restando il diritto di A.I.Po di avvalersi della risoluzione del contratto ai sensi del seguente art. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione 16. La mancata sottoscrizione degli ordini di servizio relativi ai singoli affidamenti aggiudicati entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dall'invito comunicato formalmente da A.I.Po, per causa imputabile all'Appaltatore, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di importo pari all’uno per mille del valore del singolo lavoro affidato, fermo restando il diritto di A.I.Po di avvalersi della risoluzione ai sensi del seguente art. 16. Il ritardo nell’ultimazione dei singoli lavori affidati per causa imputabile all’Appaltatore, comporterà l’applicazione di una penale giornaliera di importo pari all’uno per mille del valore del singolo lavoro affidato, fermo restando il diritto di A.I.Po di avvalersi della risoluzione ai sensi del seguente art. 16. A.I.Po avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione costituita a garanzia dell’Accordo Quadro per l’applicazione della suddetta penale. L’importo complessivo delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento applicate non potrà superare il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori dannidel valore massimo stimato dell’Accordo Quadro.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Contratto Di Manutenzione Ordinaria
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 14 1456 c.c. ogni qual volta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p. A seguito di disservizi e inadempimenti rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico che riportaSpeciale, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione l’affidatario del servizio potrà essere soggetto al pagamento delle penali sopra stabilitenella misura prevista dall’art. 113bis, dovranno essere contestati comma 4 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Le stesse sono commisurate ai giorni di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni stesse e verranno calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al Fornitore ritardo in misura comunque non superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale. Il Municipio Roma XI ha facoltà di applicare le penali suindicate senza aver prima intimato o costituito in mora l'affidatario e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il gestore rinuncia con la presentazione dell’offerta e con l’accettazione delle clausole del presente Capitolato. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell’inadempienza trasmessa tramite raccomandata a/r, anticipata per iscritto dalla Amministrazione contraenteposta elettronica, o , per quanto tramite PEC. L'affidatario avrà facoltà di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, presentare le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) controdeduzioni entro e non oltre sette giorni lavorativi dalla ricezione dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, contestazione; in difetto, avvalersi il Municipio Roma XI provvederà al recupero della cauzione definitiva rilasciata penalità erogata. Le contestazioni formalizzate dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. Municipio Roma XI inibiscono, fino a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare completa definizione, il diritto al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera relative fatture. È fatto divieto all'affidatario di sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso alcun caso, neanche quando siano in atto controversie con il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per Municipio Roma XI. L’illegittima sospensione costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la quale si è reso inadempiente risoluzione di diritto del contratto. In tale ipotesi restano a carico dell'affidatario tutti gli oneri e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalele conseguenze derivanti da tale risoluzione.
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Penali. 1Per ogni giorno solare di ritardo non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, l’ARPAS applicherà all’ Appaltatore, ai sensi dell’art.113-bis comma 4 del D.Lgs. Sono previste 50/2016, una penale pari all’1‰ (unopermille) dell’ammontare della fornitura oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Le penali nelle fattispecie individuate all’artdovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il dieci per cento dell’ammontare netto contrattuale (art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità 113bis comma 2 D.Lgs. 50/16); è fatta salva la facoltà di determinazione dell’entità delle stesse.
2risolvere il contratto in danno della ditta aggiudicataria con la richiesta di risarcimento dei maggiori danni. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere saranno contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, ditta aggiudicataria per iscritto, . La ditta aggiudicataria dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessastessa contestazione. Qualora le predette controdeduzioni dette deduzioni non pervengano all’Amministrazione siano accolte, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4sopra indicate. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi Il superamento dei termini contrattuali per fatto della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione ditta aggiudicataria costituisce titolo per la quale si è reso inadempiente risoluzione del contratto e che ha fatto sorgere l’obbligo per la relativa richiesta di pagamento risarcimento danni. Nel caso di superamento del termine contrattuale, salva comunque la facoltà dell’Amministrazione committente di risolvere il contratto, all’esecutore può essere assegnato un termine per l’esecuzione della medesima fornitura, con applicazione della conseguente penale, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Reagenti Chimici
Penali. 1Oltre alle penali espressamente previste nel presente Capitolato, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione del servizio, di volta in volta richiesto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00). Sono La penale succitata, trova applicazione anche in caso di:
a) Mancata effettuazione, ovvero di effettuazione parziale delle prestazioni di cui all’art.9 “Modalità di svolgimento degli interventi” del Capitolato;
b) Ritardo nel rispetto dei termini imposti dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque per il rifacimento di servizi eseguiti non a regola;
c) ▇▇▇▇▇▇▇ nel rispetto alle tempistiche di intervento fissate dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque. L’Amministrazione avrà il diritto di riscuotere le penalità di cui sopra e di rivalersi dei danni eventualmente subiti, sugli importi messi in pagamento o in mancanza, sulla cauzione versata. Nel caso di rifiuto dell’esecuzione della fornitura l’Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, dichiarare la decadenza dell’appalto a maggiori spese dell’aggiudicataria, incamerare la cauzione senza pregiudizio di maggiori eventuali danni e comminare le sanzioni previste penali nelle fattispecie individuate dalla legge. La stazione appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con delibera di Giunta Comunale n.254 del 24 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge. Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
2 comma 3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicareviolazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell’impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0.5% allo 5.0% del valore del relativo contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione alla gravità della contestazione stessasituazione e/o al danno all’immagine. Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto. In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice si procederà alla risoluzione del contratto. La percentuale da applicarsi nell’ambito del range indicato verrà determinata dal Dirigente/RUP in relazione alla gravità della violazione, all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, e/o al danno all’immagine. Tutte le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e al presente articolo sono contabilizzate in detrazione al pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo; in caso di incapienza, il Servizio Ciclo Integrato delle Acque si varrà della garanzia fidejussioria. L’importo complessivo delle penali irrogate ai Contratti sensi del presente articolo non può superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovveroimporto superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo Art. 22 in materia di risoluzione del contratto. E’ fatto salvo, in difettoogni caso, avvalersi il diritto della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci Stazione Appaltante di rivalersi sull’appaltatore per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti l’eventuale maggior danno patito per gli inadempimenti oggetto di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. 1(rif. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’artpar. 14 8 del Capitolato Tecnico Capitolato) La Centrale regionale di committenza e le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che riportaritengano opportuni, altresìcon qualsiasi modalità ed in ogni momento, le modalità durante l’efficacia degli Ordinativi di determinazione dell’entità delle stesse.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o fornitura, per quanto di competenza assicurare che da Soresa, ed essere comunicati, al termine parte del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate Ove si verifichino inadempienze da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione parte del fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamenteCapitolato tecnico, non siano idoneeimputabili all’Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, a giudizio della medesima Amministrazioneregolarmente contestate, a giustificare l’inadempienzala Centrale regionale di committenza e le Amministrazioni contraenti, potranno essere applicate al Fornitore si riservano di applicare le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro al presente paragrafo. In applicazione del comma 3 dell’art. 145 e ai Contratti del dell’art. 298 del D.P.R. n.207/2010 le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille, come di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titoloseguito riportato, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari comunque complessivamente non superiore al 10% (dieci %, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall’inadempimento. Le penalità minime che Centrale regionale di committenza e le Amministrazioni Contraenti si riservano di applicare sono le seguenti: Per ogni inadempienza relativa al servizio di vigilanza armata ciascuna Amministrazione applicherà una penale pari a 1 per cento) mille dell’importo corrispondente dell’Ordinativo di fornitura. Per ogni inadempienza relativa al servizio di portierato ciascuna Amministrazione applicherà una penale pari a 1 per mille dell’importo dell’Ordinativo di fornitura. Per ogni inadempienza relativa al servizio di traporto valori ciascuna Amministrazione applicherà una penale pari all’0,3 per mille dell’importo dell’Ordinativo di fornitura. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alle frequenze descritte nel Capitolato tecnico per il servizio di manutenzione ordinaria agli impianti di sicurezza, l’Amministrazione applicherà una penale pari a 0,3 per mille dell’importo dell’Ordinativo di fornitura. Per ogni ora di ritardo, non imputabile alla quota della fornitura assegnata Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per l’intervento del personale tecnico in caso di richiesta di manutenzione straordinaria l’Amministrazione applicherà una penale pari a € 20,00 fino al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti valore massimo dello 0,5 per mille dell’importo dell’Ordinativo di adesione formalizzati fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al fornitore la suddetta penale sino al momento in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori dannicui sarà effettuato l’intervento.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Penali. 1I servizi del presente Capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto di carattere pubblico e non possono essere sospesi, interrotti o abbandonati, in conformità alla vigente normativa. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In La Ditta appaltatrice è sottoposta a una penale in caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicareritardo, per iscrittoinadempienza o interruzione ingiustificata, le proprie controdeduzionianche parziale, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta del servizio e/o per inadempienze degli altri obblighi previsti. Tale penale è commisurata al 15% del corrispettivo dovuto della prima fattura bimestrale successiva alla contestazione, ferma restando la facoltà del Comune di Vicenza di procedere ai sensi del successivo articolo 22. La Ditta è altresì sottoposta a una penale nella misura del 10% del valore del contratto nel caso in cui la Prefettura comunichi, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Le somme provenienti dall’applicazione di eventuali penali sono date in custodia all’Appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento secondo le indicazioni pervenute dalla Prefettura, come da Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto e dalle Prefetture n. 170 del 6 novembre 2011. Verrà altresì applicato l’art. 22 del presente Capitolato. Le inadempienze sono accertate dal Responsabile del Servizio o dal direttore dell’esecuzione e trasmesse all’Appaltatore il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente quale, entro sette giorni, dovrà produrre le eventuali memorie giustificative e che ha fatto sorgere l’obbligo di difensive dell’inadempienza riscontrata. La penalità sarà eventualmente emanata con motivato provvedimento del Dirigente Responsabile del Servizio o dal RUP. Il pagamento della medesima penalepenalità deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta erogazione della stessa, trasmessa via PEC alla sede dell’Appaltatore. Qualora l’Appaltatore non dovesse procedere al pagamento, si procederà all’escussione della cauzione definitiva, che dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di quindici giorni. Nel caso in cui gli importi penali superino il 30% dell’importo contrattuale, il Responsabile del Servizio o il direttore dell’esecuzione propone la risoluzione del contratto alla Stazione Appaltante per grave inadempimento.
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Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stesse.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento ritardo nell’avvio del servizio rispetto al termine contrattualmente stabilito, l’Università si riserva di applicare una penale giornaliera di euro 500,00. Il massimo ritardo ammesso è di 15 giorni. Ove il Fornitore predetto ritardo superi i 15 giorni, è facoltà dell’Università di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e del successivo articolo 16. Per quanto riguarda le violazioni e inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio da parte del Broker, l’Università si riserva di applicare le seguenti penali: - mancata produzione delle comunicazioni e della documentazione di cui al precedente articolo 6 (a titolo esemplificativo: documentazione di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi, documenti da presentare a seguito di richieste specifiche dell’Università, avvisi di scadenza): l’Università applicherà – per le prime due infrazioni – una penale di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo; la terza infrazione costituirà oggetto di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 c.c.; - mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato, con particolare riguardo agli artt. 6, 8 e 9: l’Università potrà comunicareapplicare una penale commisurata alla gravità dell’inadempienza e quantificata, a sua discrezione, e secondo i principi di graduazione della violazione e di proporzionalità, da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 500,00, per iscrittoogni disservizio rilevato. L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione scritta dell’inadempienza a seguito della quale il ▇▇▇▇▇▇ avrà facoltà di controdedurre per iscritto entro e non oltre sette giorni dalla data di contestazione, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione ferma restando in ogni caso l’applicazione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4penalità nella misura indicata. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economicosuddette sanzioni sono tra loro cumulabili, fermo restando il diritto dell’Università al risarcimento degli eventuali maggiori dannidel maggiore danno e alla risoluzione del contratto. Le penali saranno liquidate mediante rivalsa sull’importo della garanzia versata ai sensi dell’art. 11, con obbligo del Broker di procedere, nel corso del contratto, alla sua eventuale reintegrazione.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Brokerage Service Agreement
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’artL’Agenzia e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. 14 Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione delle stessepenali.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, non imputabili all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, Intercent-ER e le Amministrazioni Contraenti, si riservano di applicare le penali sopra stabilite, dovranno essere contestati di cui al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇presente articolo.
3. In caso Le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare mensile dell’Ordinativo di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicareFornitura relativo al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l’applicazione della penale, comunque complessivamente non superiore al dieci per iscrittocento, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimentodeterminare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall’inadempimento.
4. Le penalità minime che Intercent-ER e le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione Contraenti si riservano di applicare sono le seguenti: − Nel caso di inosservanze delle penali norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, l'Amministrazione si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità: − Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste nel Capitolato Tecnico paragrafo 2 lett. a) e b), ovvero per mancata produzione della relazione sintetica di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti all’articolo 13 nei tempi concordati, una penale pari a 0,3 per mille dell’ordinativo di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇fornitura.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Service Acquisition Agreement
Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del L’Appaltatore prende atto che per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione della prestazione, diverso rispetto a tutto quanto previsto al Capitolato Tecnico che riportaSpeciale e al Capitolato d’Oneri, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stessel’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,6 per mille dell’importo contrattuale.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabiliteDeve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Appaltatore esegua la prestazione in oggetto in modo pure solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto e al Capitolato d’Oneri. In tal caso l’Amministrazione applicherà all’Appaltatore la suddetta penale sino alla data in cui la prestazione inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine fatto salvo il risarcimento del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇maggior danno.
3. In caso di Le penali verranno applicate previa contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Appaltatore e da una chiara ed esauriente documentazione questo comunicate all’Amministrazione nel termine massimo di giorni 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimentostessa contestazione.
4. Le Amministrazioni potranno compensare Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell’ammontare netto contrattuale di cui all’articolo intitolato “CORRISPETTIVO CONTRATTUALE”. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all’Appaltatore raggiunga il 20% di tale corrispettivo, l’Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
5. L’Amministrazione, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di fornitura cui al successivo articolo 15 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento Ferma restando l’applicazione delle penali sopra indicate non esonera previste nei precedenti commi, l’Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
7. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l’Appaltatore si impegna espressamente a rifondere all’Amministrazione l’ammontare di eventuali oneri che la stessa Amministrazione dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell’Appaltatore stesso.
8. La violazione degli obblighi di cui all’art. 7, del presente contratto comporta l’applicazione di penali che consistono in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione una sanzione giornaliera dello 0,6 per la quale si è reso inadempiente mille dell’ammontare netto contrattuale e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalenon possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell’ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 50 del D.L. del 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 30 luglio 2021 n. 108.
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Sources: Contract for the Acquisition of a Destination Management System
Penali. 1L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto di applicare le seguenti penalità: • 0,5‰ del compenso pattuito per ogni 5 ore diurne continuative di sospensione del servizio per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi; • € 50,00 al giorno qualora problemi di funzionamento del servizio regolarmente segnalati non vengano presi in carico nei tempi stabiliti dall’art. Sono previste 2 e qualora la risoluzione del problema non avvenga nei due giorni successivi alla presa in carico della problematica, sempre che questa non sia imputabile alla Provincia di Brescia ovvero a forza maggiore o a caso fortuito. Ricevute 3 (tre) contestazioni di sollecito al rispetto dei termini contrattuali e/o di applicazione delle penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 del Capitolato Tecnico che riportadi cui al presente articolo, altresì, le modalità la Provincia si riserva la facoltà di determinazione dell’entità delle stesse.
2dichiarare risolto il contratto e procedere ad affidare l’incarico ad altra ditta. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilitesaranno contestati all’affidataria, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicareProvincia, per iscritto, . L’affidataria potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi solari dalla ricezione della contestazione stessastessa contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, dette deduzioni non siano idonee, accoglibili a giudizio della medesima AmministrazioneProvincia di Brescia, a giustificare l’inadempienza, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore all’affidataria le penali stabilite nell’Accordo Quadro come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6dell’eventuale maggior danno. La richiesta e/o il Il pagamento delle penali sopra indicate e la rifusione degli ulteriori danni subiti avverrà mediante trattenuta, in via prioritaria, sui crediti dell’affidataria. L’ammontare complessivo delle penali non esonera in nessun caso potrà superare il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale10% dell’importo contrattuale.
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Penali. 1. Sono previste penali nelle fattispecie individuate all’art. 14 Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, non dipendente da fatto imputabile al Punto Ordinante ovvero da forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei Beni o per la prestazione dei Servizi, il Fornitore contraente è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari all’1 ‰ (uno per mille), dell’importo contrattuale complessivo , IVA esclusa, fatto salvo il risarcimento del Capitolato Tecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell’entità delle stessemaggior danno.
2. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo contrattuale complessivo, IVA esclusa, il Punto Ordinante potrà risolvere di diritto il contratto.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilitedi cui ai precedenti commi, dovranno essere verranno contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione contraente, o , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento il Fornitore potrà comunicare, contraente dal Punto Ordinante per iscritto, . Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione deduzioni al Punto Ordinante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessastessa contestazione. Qualora le predette controdeduzioni dette deduzioni non pervengano all’Amministrazione siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, indicato potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali stabilite nell’Accordo Quadro come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni potranno Il Punto Ordinante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore contraente a qualsiasi titolo, quindi anche con per i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal dovuti al Fornitore alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrocontraente medesimo.
5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei quantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
6. L’applicazione di penali non pregiudica risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione.
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