Common use of Penali Clause in Contracts

Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica

Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 9 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇.▇▇. SaSpA) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa▇▇.▇▇.▇▇.) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Dei Sistemi Per Il Monitoraggio Della Glicemia E Dei Dispositivi Per La Somministrazione Dell’insulina, Accordo Quadro, Accordo Quadro Per La Fornitura Dei Sistemi Per Il Monitoraggio Della Glicemia E Dei Dispositivi Per La Somministrazione Dell’insulina

Penali. Le penali sono definite dal al paragrafo 14 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 12 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a ▇▇.▇▇.▇▇. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi ▇▇.▇▇.▇▇. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nel Accordo quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Accordo quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Accordo quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro del Accordo quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Stomie E Ausili Per Incontinenza Urinaria, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Stomie E Ausili Per Incontinenza Urinaria, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Stomie E Ausili Per Incontinenza Urinaria

Penali. Le penali sono definite dal all’art. 13 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇So. Re. Sa. come indicato all’art 14 13 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa.▇▇) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa▇▇.▇▇.▇▇) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Biennale Dei Principi Attivi, Accordo Quadro Per La Fornitura Biennale Dei Principi Attivi, Accordo Quadro Per La Fornitura Biennale Dei Principi Attivi

Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇So. Re. Sa. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Medicazioni Avanzate, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Medicazioni Avanzate, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Medicazioni Avanzate

Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del CapitolatoContraente. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Convenzione Per La Fornitura Di Ausili Per Incontinenza, Convenzione Per La Fornitura Ospedaliera Di Ausili Pediatrici E Per Adulti Per Incontinenza, Convenzione Per La Fornitura Di Cotone Idrofilo

Penali. Le 1. Il criterio di calcolo delle penali sono definite dal è definito nel Capitolato Tecnico. 2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso iscritto, per quanto di rispettiva competenza, da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 Spa e dall’Amministrazione Contraente del Capitolato. In caso singolo Ordine di contestazione dell’inadempimentoPrestazione; in quest’ultimo caso, il Fornitore dovrà comunicare gli eventuali inadempimenti dovranno ed essere comunicati per iscritto all’Amministrazione (o di conoscenza a ▇▇.▇▇.▇▇. S.pSpa.A.) 3. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 4. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 5. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo QuadroQuadro e dall’Ordine di Prestazione. 6. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore di adesione al presente Accordo Quadro; il Fornitore prende atto, fermo in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Accordo Quadro non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 7. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro

Penali. Le penali sono definite dal nell’art.14 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 14 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a ▇▇.▇▇.▇▇. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi ▇▇.▇▇.▇▇. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Convenzione Per La Fornitura Di Radiofarmaci, Convention for the Supply of Radiopharmaceuticals for Diagnostic and Therapeutic Use, Convenzione Per La Fornitura Di Radiofarmaci

Penali. Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo ­­­­­di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. Le penali sono definite saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,06% per ogni giorno di ritardo dal Capitolato Tecnicoprimo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,1% per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. Gli eventuali inadempimenti La penale, con l’applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa delle attività seguente un verbale di sospensione. Nel caso di trattenute a titolo di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie di cui agli eventi contrattuali che daranno luogo all’applicazione sopra citati, qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale (RF), la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione è da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie fino al valore massimo di cui all’art. 7.11. Le penali comminate per le milestone intermedie potranno essere recuperate successivamente ove si riscontri il recupero totale del ritardo accumulato o in occasione della riunione finale ove si confermi il recupero integrale dei ritardi accumulati nel corso degli eventi precedenti. L’applicabilità delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati ed il loro ammontare saranno accertati, per ogni riunione di avanzamento dal DEC, ovvero per la riunione finale dall’organo di Verifica di Conformità, previa relazione del RUP. L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del Capitolatoritardo verificatosi. In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del XX% (max 20%) dell'importo relativo al prezzo contrattuale di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇cui all'art. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione5.2. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicatol’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio l’ASI si potrà avvalere della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali risoluzione per inadempimento di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇successivo art. 28.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Research and Development, Research and Development, Research and Development

Penali. Le Il criterio di calcolo delle penali sono definite dal è definito dall’articolo 16 “livelli di servizio e penali” del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto iscritto, per quanto di rispettiva competenza, dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 Spa e dall’Amministrazione aggiudicatrice del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimentosingolo appalto; in quest’ultimo caso, il Fornitore dovrà comunicare gli eventuali inadempimenti dovranno ed essere comunicati per iscritto all’Amministrazione (o di conoscenza alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.)Spa. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e e/o nel Contratto specifico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e e/o ai Contratti specifici con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo QuadroQuadro e dal Contratto specifico. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore del proprio Contratto Specifico; il Fornitore prende atto, fermo in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Accordo Quadro non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs

Penali. Le penali sono definite dal all’articolo 18 del Capitolato TecnicoFarmaci. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto iscritto, dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolatoche provvederà a comunicare gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a ▇▇.▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione▇▇.▇▇.▇▇., (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto in contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi ▇▇.▇▇.▇▇. si avvarrà della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodal contratto. Nell’ambito dell’Accordo Quadro del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore stimato del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Contratto Di Fornitura, Contratto Di Fornitura, Contratto Di Fornitura

Penali. Le penali sono definite dal all’art. 13 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇So. Re. Sa. come indicato all’art 14 13 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇.▇▇. SaSpa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa▇▇.▇▇.▇▇) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Infliximab Adalimumab, Framework Agreement for the Supply of Infliximab Adalimumab, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Infliximab Adalimumab

Penali. Le penali sono definite dal 10.1 Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità nell’esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all’Amministrazione Beneficiaria, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nell’Appendice 1 - “Indicatori di qualità della fornitura” del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 , Allegato A del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimentoContratto Quadro, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate l’Amministrazione Beneficiaria applicherà al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titoloseguito descritte, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori dannidel maggior danno: 1. Nell’ambito dei singoli ContrattiRispetto di una scadenza temporale Per ogni giorno lavorativo di ritardo, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta rispetto ad una scadenza stabilita dal Contratto e/o dal Progetto Esecutivo e/o dal piano di lavoro approvato, eccedente il pagamento valore di soglia limite fissato per l’indicatore “IQ01 – Rispetto di una scadenza temporale”, l’Amministrazione contraente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’importo del servizio di riferimento indicato nel Progetto Esecutivo. 2. Rispetto tempistiche di inserimento/sostituzione di personale Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai termini previsti nel Contratto Esecutivo, per l’inserimento/sostituzione delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso risorse impiegate per l’erogazione dei servizi della fornitura, eccedente il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione valore di soglia limite fissato per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo l’indicatore “IQ03 – Rispetto tempistiche di pagamento della medesima penaleinserimento/sostituzione di personale”, l’Amministrazione contraente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’importo del servizio di riferimento indicato nel Progetto Esecutivo. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto ai termini previsti nel Contratto Esecutivo, per l’inserimento/sostituzione delle risorse responsabile del Contratto Quadro, responsabile/i dei Contratti esecutivi, responsabile/i tecnici per l’erogazione dei servizi, eccedente il valore di soglia limite fissato per l’indicatore “IQ03 – Rispetto tempistiche di inserimento/sostituzione di personale”, l’Amministrazione contraente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’importo del Contratto Esecutivo.

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Sources: Affidamento Dei Servizi Di Sviluppo Software, Affidamento Di Ulteriori Servizi, Contratto Esecutivo

Penali. Le penali sono definite dal all’articolo 13 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da aggiudicatrice del singolo appalto o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, alla ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 S.p.A. Quest’ultima provvederà a comunicare con le medesime modalità gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 13 del CapitolatoCapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a ▇▇.▇▇. Sa.▇▇.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o So. Re. Sa) di ▇▇.▇▇.▇▇.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto di fornitura a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. S.p.A. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore stimato della Convenzione, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Convenzione Per La Fornitura Di Vaccini, Convenzione Per La Fornitura Di Vaccini, Convenzione Per La Fornitura Di Vaccini

Penali. Le 1. Il criterio di calcolo delle penali sono definite dal è definito dall’articolo 13 “Penali” del Capitolato Tecnico. 2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 Spa e dall’Amministrazione aggiudicatrice del Capitolatosingolo appalto, per quanto di rispettiva competenza. 3. In caso di contestazione dell’inadempimento, dell’inadempimento il Fornitore dovrà comunicare comunicare, in ogni caso, per iscritto iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto specifico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 4. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 5. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti specifici con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. 6. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore del proprio Contratto specifico; il Fornitore prende atto, fermo in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Accordo Quadro non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 7. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Framework Agreement for the Rental of High Tech Eye Controlled Communicators, Accordo Quadro Per La Fornitura in Noleggio Di Comunicatori Ad Alta Tecnologia a Controllo Oculare, Accordo Quadro Per La Fornitura in Noleggio Di Comunicatori Ad Alta Tecnologia a Controllo Oculare

Penali. Le 29.1. Qualora l'Appaltatore non rispettasse i termini contrattuali di ultimazione dei lavori, sia dell'intera opera che delle singole parti di essa, verranno applicate a carico dello stesso le penali sono definite dal Capitolato Tecnicoindicate nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni che dovessero derivare alla Committente a causa del ritardo. 29.2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione Il pagamento delle penali sopra dovrà essere effettuato dall'Appaltatore senza eccezioni e a prima e semplice richiesta della Committente, che potrà trattenere, dalle somme comunque dovute all'Appaltatore, quelle ad essa spettanti a titolo di penale, con la facoltà anche di ottenerle escutendo la polizza fideiussoria della garanzia definitiva ex art. 21. 29.3. Qualora, per motivi imputabili all'Appaltatore, trascorso il periodo corrispondente al valore massimo della penale stabilita nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, i lavori non fossero ancora ultimati, la Committente avrà diritto a far valere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della Committente al pagamento delle penali contrattualmente stabilite oltre al risarcimento dei maggiori danni. 29.4. Se non diversamente previsto nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, dette penali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇applicate sulle singole consegne dei lavori, anche se l’intero appalto fosse certificato ultimato nei termini contrattuali.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato 29.5. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o mancato rispetto dei livelli di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), servizio eventualmente stabiliti nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, ovvero di esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore non a perfetta regola d'arte e non conforme allo scopo per cui sono state previsti in conformità alle specifiche contrattuali e alle prescrizioni impartite dalla DL e/o ai regolamenti ed alle norme tecniche, la Committente si riserva la facoltà di far eseguire nuovamente gli interventi o le opere realizzate a cura e spese dell’Appaltatore, ovvero di applicare una penale la cui entità sarà determinata, in relazione alla gravità delle difformità riscontrate, nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, che potranno altresì prevedere la facoltà di ottenerne il pagamento attraverso l’escussione della garanzia definitiva di cui all’art. 21. 29.6. È espressamente fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, come previsto all’art. 37, in aggiunta all’importo delle penali applicate. 29.7. Il superamento del limite massimo di penali applicabili indicato nel DT, nel CQ e/o nell'ODA, potrà comportare, per la Committente, il diritto a far valere la risoluzione del Contratto di Appalto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente al pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalecontrattualmente stabilite oltre al risarcimento dei maggiori danni.

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Sources: Capitolato Generale d'Appalto, Capitolato Generale d'Appalto Per Lavori, Capitolato Generale d'Appalto Per Lavori

Penali. Le penali sono definite dal 1. Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione delle attività, delle forniture e/o dei servizi oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura, non imputabile rispettivamente all’Amministrazione Contraente o alla Consip S.p.A., ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico e, comunque, nel paragrafo 7.4 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati , o se migliorativi, nell’Offerta Tecnica, l’Amministrazione Contraente o la Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel paragrafo 10 del Capitolato Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. 2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, alle Condizioni Generali, al Capitolato Tecnico, agli altri atti della gara di cui alle premesse e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni Contraenti applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, alle Condizioni Generali, al Capitolato Tecnico, agli altri atti della gara di cui alle premesse e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 10.4.1 del Capitolato Tecnico e all’articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che: - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per iscritto dalla Amministrazione Contraente o ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave; - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel caso da ▇▇suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.▇▇A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave; - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.▇▇A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave. 4. come indicato all’art 14 del CapitolatoLaddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l’ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall’Amministrazione contraente. 5. In caso di contestazione dell’inadempimentoritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 18 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all’Allegato “G” e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 18, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.)è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaledel maggior danno.

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Sources: Servizio Di Telefonia Fissa, Telecommunications, Telecommunications

Penali. Le penali sono definite dal all’articolo 18 del Capitolato TecnicoFarmaci. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto iscritto, dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolatoche provvederà a comunicare gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a ▇▇.▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione▇▇.▇▇.▇▇., (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto in contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi ▇▇.▇▇.▇▇. si avvarrà della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodal contratto. Nell’ambito dell’Accordo Quadro del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore stimato del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Contratto Di Fornitura Di Farmaci Ed Emoderivati, Contratto Di Fornitura, Specific Contract for the Supply of Pharmaceuticals and Blood Derivatives

Penali. Le penali sono definite dal all’articolo 11 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolatoche provvederà a comunicare gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penali secondo quanto previsto dal capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto, dalla ▇▇.▇▇.▇▇. che provvederà a comunicare gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità secondo quanto previsto dal capitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a ▇▇.▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione▇▇.▇▇.▇▇., (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto in contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi ▇▇.▇▇.▇▇. si avvarrà della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodal contratto. Nell’ambito dell’Accordo Quadro del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore stimato del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Contratto Sistema Dinamico Di Acquisizione Fornitura Di Farmaci Ed Emoderivati, Contratto Di Fornitura, Contratto Di Fornitura

Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa.▇▇) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa▇▇.▇▇.▇▇.) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Framework Agreement, Framework Agreement, Framework Agreement for the Supply of Sutures

Penali. Le penali sono definite dal al paragrafo 13 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 13 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a ▇▇.▇▇.▇▇. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi ▇▇.▇▇.▇▇. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Integrati Per La Gestione E La Manutenzione Delle Apparecchiature Biomediche, Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Integrati Per La Gestione E La Manutenzione Delle Apparecchiature Biomediche, Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Integrati

Penali. Le penali sono definite all’articolo 18 del Capitolato Farmaci. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla ▇▇.▇▇.▇▇. che provvederà a comunicare gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penali secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto iscritto, dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolatoche provvederà a comunicare gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a ▇▇.▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione▇▇.▇▇.▇▇., (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto in contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi ▇▇.▇▇.▇▇. si avvarrà della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodal contratto. Nell’ambito dell’Accordo Quadro del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore stimato del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Contratto Di Fornitura, Specific Contract for the Dynamic Acquisition System for the Supply of Drugs and Blood Derivatives, Contratto Di Fornitura

Penali. Le 1. Quanto previsto dal seguente articolo è da intendersi riferito ad ogni singolo contratto applicativo. 2. La penale è fissata per ogni giorno di ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali nella misura del 1(uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale. 3. E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono definite dal Capitolato Tecnicomanifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. 4. L’ammontare complessivo delle penali sopra stabilite dovranno non può comunque essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari superiore al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/contrattuale. Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall’art. 108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla stazione appaltante con le modalità previste dallo stesso art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 35 del presente Capitolato Speciale di Appalto. 5. La penale relativa all’ultimazione lavori verrà detratta dal conto finale. 6. L’Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lotto/i aggiudicato/ilavori oltre il termine contrattuale, fermo salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all’Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare all’addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita. 7. Ai sensi del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici (sottoscritto in data 16 Marzo 2015 il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvato con Deliberazione della Giunta n. 82/2015), si applica, inoltre, la penale di cui al successivo art. 29-bis, comma 1, lett. c). 8. L’Appaltatore prende atto che l’applicazione della penale non preclude il diritto dell’Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto, Accordo Quadro, Accordo Quadro

Penali. Le penali sono definite dal all’art. 13 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 13 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a ▇▇.▇▇.▇▇. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi ▇▇.▇▇.▇▇. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Accordo quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Accordo quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i del lotto aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i del lotto aggiudicato/i. . La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Framework Agreement, Framework Agreement

Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato. a) In caso di contestazione dell’inadempimentomancato rispetto dei termini di cui ai precedenti Art. 11 comma f) e Art. 13 comma i) (riguardanti sia ritardi di comunicazione che di implementazione) per fatti direttamente imputabili al Fornitore, la Regione Puglia avrà la facoltà di applicare per ogni singolo termine una penale il Fornitore dovrà comunicare cui ammontare è determinato come segue: • € 1.000,00 (euro mille) per iscritto all’Amministrazione ciascun giorno di ritardo successivo al decimo e fino al trentesimo; • € 2.000,00 (o euro duemila) per ciascun giorno di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazioneritardo successivo al trentesimo. Qualora il ritardo superi il trentesimo giorno, oltre ad applicare le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇penali, è facoltà della Regione Puglia risolvere il presente Contratto Quadro con le modalità del successivo Art. 21 commi c) e g).▇▇. Sa b) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle In caso di applicazioni di penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titoloprecedente comma, quindi anche con i la Regione Puglia provvederà alla escussione dei corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata importi dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. deposito a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodi cui al successivo Art. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore 24. Il pagamento di penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente dal rimuovere le cause che l’hanno generata. c) Il Fornitore sarà tenuto a riconoscere alla singola Amministrazione le penali previste dall’Allegato “SLA e che ha fatto sorgere l’obbligo Penali” al presente Contratto Quadro, in caso di inadempienza rispetto a quanto previsto come Livelli di Servizio nel Capitolato Tecnico e nel citato Allegato al presente Contratto Quadro. d) In caso di inadempienza del Fornitore lo stesso sarà tenuto al pagamento della medesima penalespecifica penale per tale inadempienza: il pagamento della relativa penale non esonera in nessun caso il Fornitore dal rimuovere l’inadempienza stessa. e) La Regione Puglia si riserva il diritto di revocare il presente Contratto Quadro in caso di non rispetto dei termini di rimozione di un problema di sicurezza (cfr. Art. 11, lettera h) o di eccessivo livello di inadempienza dei contratti di Fornitura, come specificato nell’Art. 21.

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Sources: Contratto Quadro Per L’erogazione Di Servizi Di Connettività E Sicurezza Delle Connessioni E Di Servizi Di Ingegneria Della Sicurezza, Contratto Quadro Per L’erogazione Di Servizi Di Connettività E Sicurezza Delle Connessioni E Di Servizi Di Ingegneria Della Sicurezza

Penali. Le penali sono definite dal all’articolo 14 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da aggiudicatrice del singolo appalto o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, alla ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art S.p.A. Quest’ultima provvederà a comunicare con le medesime modalità gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 14 del CapitolatoCapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a ▇▇.▇▇. Sa.▇▇.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o So. Re. Sa) di ▇▇.▇▇.▇▇.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto di fornitura a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. S.p.A. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore stimato della Convenzione, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Convenzione Per La Fornitura Di Vaccini Vari, Convenzione Per La Fornitura Di Vaccini

Penali. Le penali sono definite dal al paragrafo 13 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 13 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a ▇▇.▇▇.▇▇. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi ▇▇.▇▇.▇▇. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nel Accordo quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Accordo quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Accordo quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro del Accordo quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i del lotto aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i del lotto aggiudicato/i. . La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Framework Agreement, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Filgrastim

Penali. Le Fatta salva l'ipotesi di forza maggiore, ▇▇.▇▇.▇▇. SpA si riserva di applicare al Fornitore le seguenti penali sono definite dal con riferimento alle fattispecie di seguito dettagliate: (a) In caso di mancato rispetto della data di consegna come indicato nel presente capitolato Tecnico, sarà applicata una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito; (b) In caso di esito negativo della verifica di conformità e mancata sostituzione dei prodotti entro il termine stabilito nell’allegato Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’ammontare economico relativo ai beni contestati, per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito; (c) In caso di non conformità degli obblighi contrattuali assunti non ricompresi nei punti precedenti, verrà applicata una penale pari allo 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale dell’Ordine di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite nel presente atto dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 SpA. Resta inteso che in caso di necessaria sospensione dell’esecuzione delle prestazioni, si applica l’art. 107 del Capitolatod.lgs. 50/2016. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di dell’inadempimento da parte della ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.SpA (anche a seguito di segnalazione da parte degli utilizzatori dei beni), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessail Fornitore dovrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o , alla ▇▇.▇▇.▇▇. SaSpA medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a ▇▇.▇▇.▇▇. SpA nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So▇▇.▇▇.▇▇. Re. Sa) SpA a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto presente Capitolato tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno La ▇▇.▇▇.▇▇. SpA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti alla presente procedura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturatimaturati su altri Contratti di Fornitura, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore a raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo del rispettivo Contratto, la ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare SpA ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo Contratto di Fornitura, oltre al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/risarcimento di tutti i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Contract for the Provision of Assistance and Maintenance Services for the Software Platform, Contract for Software Development and Maintenance Services

Penali. Le penali sono definite dal Capitolato TecnicoTecnico all’art. 10. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del CapitolatoContraente. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/icontrattuale, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. contrattuale. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Per Immunochimica, Convenzione Per La Fornitura Di Un Sistema Integrato Per La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (Bpco)

Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 9 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇.▇▇. SaSpA) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa▇▇.▇▇.▇▇.) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistemi Per Il Monitoraggio Della Glicemia E Dei Dispositivi Per La Somministrazione Dell’insulina, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistemi Per Il Monitoraggio Della Glicemia E Dei Dispositivi Per La Somministrazione Dell’insulina

Penali. Le 29.1. Qualora l'Appaltatore non rispettasse i termini contrattuali di ultimazione dei lavori, sia dell'intera opera che delle singole parti di essa, verranno applicate a carico dello stesso le penali sono definite dal Capitolato Tecnicoindicate nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni che dovessero derivare alla Committente a causa del ritardo. 29.2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione Il pagamento delle penali sopra dovrà essere effettuato dall'Appaltatore senza eccezioni e a prima e semplice richiesta della Committente, che potrà trattenere dalle somme comunque dovute all'Appaltatore, quelle ad essa spettanti a titolo di penale, con la facoltà anche di ottenerle escutendo la polizza fideiussoria della garanzia definitiva ex art. 20 che pertanto dovrà prevedere idonea clausola in tal senso. 29.3. Qualora, per motivi imputabili all'Appaltatore, trascorso il periodo corrispondente al valore massimo della penale stabilita nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, i lavori non fossero ancora ultimati, la Committente avrà la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della Committente al pagamento delle penali contrattualmente stabilite oltre al risarcimento dei maggiori danni. 29.4. Se non diversamente previsto nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, dette penali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇applicate sulle singole consegne dei lavori, anche se l’intero appalto fosse certificato ultimato nei termini contrattuali.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato 29.5. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore non a perfetta regola d'arte e non conforme allo scopo per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi cui sono state previsti in conformità alle specifiche contrattuali e alle prescrizioni impartite dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta DL e/o ai regolamenti ed alle norme tecniche, la Committente si riserva la facoltà di far eseguire nuovamente gli interventi o le opere realizzate a cura e spese dell’Appaltatore, ovvero di applicare una penale la cui entità sarà determinata, in relazione alla gravità delle difformità riscontrate, nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, che potranno altresì prevedere la facoltà di ottenerne il pagamento attraverso l’escussione della garanzia definitiva di cui all’art. 21, che pertanto dovrà prevedere idonea clausola in tal senso. 29.6. È espressamente fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, come previsto all’art. 37, in aggiunta all’importo delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione applicate. 29.7. Qualora l’importo delle penali maturate superi del limite massimo indicato nel DT, nel CQ e/o nell'ODA, potrà comportare, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo Committente, la facoltà di pagamento della medesima penalerisolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

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Sources: Capitolato Generale d'Appalto Per Lavori, Capitolato Generale d'Appalto Per Lavori

Penali. Le penali sono definite dal 1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell’adempimento all’obbligo previsto al precedente articolo 8, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 100,00 = (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti: a) per la consegna e l’attivazione delle Fuel Card richieste con l’Ordine di fornitura di cui al precedente art. 9, comma 1; b) per la sostituzione delle Fuel Card richieste con l’Ordine di fornitura di cui al precedente art. 9, commi 2 e 3; il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1 per mille del valore del relativo Ordine di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 3. Per il mancato invio, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero per forza maggiore o caso fortuito, dei documenti di reportistica che si protragga per oltre n. 10 (dieci) giorni lavorativi, rispetto ai termini stabiliti nell’ Accordo Quadro, con riferimento alla trasmissione della reportistica indicata nel precedente articolo 7 e nell’appendice del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 1.000,00= (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. 4. Nel caso in cui il Fornitore si renda inadempiente all’obbligazione di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera c) dell’Accordo Quadro, lo stesso Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 5. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, risulti che: - su più del 30% dei Contratti di fornitura derivanti dagli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo dei Contratti di fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave; - su più del 50% degli Contratti di fornitura derivanti dagli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto di fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo dei Contratti di fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave; - su più del 75% dei Contratti di fornitura derivanti dagli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto di fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo dei Contratti di fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave. 6. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato Tecnico e agli Ordini di fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, al presente Accordo Quadro, al Capitolato tecnico e agli Ordini di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip S.p.A. e/o dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati dalle Amministrazioni per conoscenza a Consip S.p.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del CapitolatoA.. 8. In caso di contestazione dell’inadempimentodell’inadempimento da parte di Consip S.p.A. e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare comunicare, in ogni caso, per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessaiscritto, le proprie controdeduzioni deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni deduzioni non pervengano a Consip S.p.A. e/o all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazionedi ▇▇▇▇▇▇ S.p.A. e/o dell’Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 9. Consip S.p.A. potrà per l’applicazione delle penali dell’Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata nell’Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, ovvero avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal garanzia disciplinata nell’Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 10. Consip S.p.A., per le parti di propria competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a ▇▇concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.▇▇.▇▇ 11. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si Le Amministrazioni, per le parti di propria competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel Contratto di Fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima. 12. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 13. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 28 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei report specifici di cui all’Allegato “D” e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 28, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a Euro 3.000,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 14. Per ogni violazione da parte del Fornitore di qualsivoglia obbligo previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o ogniqualvolta lo stesso Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento dei dati personali, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati” e sarà inoltre tenuto a corrispondere una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del Contratto di Fornitura, al netto delle accise.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante

Penali. Le penali sono definite dal al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 11 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a ▇▇.▇▇.▇▇. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi ▇▇.▇▇.▇▇. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Per Prelievo Ematico Sottovuoto Predeterminato, Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Per Prelievo Ematico Sottovuoto Predeterminato

Penali. Le penali sono definite 1. La violazione degli obblighi previsti nella presente convenzione sarà contestata dall’Amministrazione Comunale agli inadempienti tramite diffida consistente nella intimazione a ripristinare o ad attuare – entro 30 giorni dal Capitolato Tecnicosuo ricevimento – gli obblighi e gli adempimenti pattuiti. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione L’inosservanza della diffida comporterà al/i soggetto/i attuatore/i, in funzione della tipologia di inadempienza accertata e/o della continuativa inerzia rispetto agli adempimenti richiesti, il pagamento delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore alla Amministrazione Comunale, determinate ai sensi dell'articolo 113-bis del D. Lgs. 50/2016, salvo il risarcimento del maggiore danno e l’applicazione delle maggiorazioni di legge; restando impregiudicata la facoltà di promuovere da parte dell’A.C. la risoluzione della convenzione per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇inadempimento.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato 2. In caso di contestazione dell’inadempimentoinottemperanza alle diffide emesse e al fine di ottenere anche l’incasso delle somme dovute a titolo di penali, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, Comune è sin d’ora autorizzato dal/i soggetto/i attuatore/i a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro escutere la/e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare fidejussione/i crediti derivanti dall’applicazione delle penali cauzionali di cui all’Accordo Quadro al precedente art.15 nel periodo di vigenza della/e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore stessa/e e gli importi necessari ad eseguire le opere a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale fronte dell’accertata e continuativa inerzia da parte del/dei lottoi soggetto/i aggiudicatoattuatore/i a provvedere agli adempimenti richiesti. 3. Qualora, scaduti i termini stabiliti dalla presente convenzione per la realizzazione delle opere convenzionate, queste non risultino eseguite o non lo siano compiutamente, il Comune ha facoltà di provvedere alla esecuzione e/o alla ultimazione delle opere stesse, addebitando le spese al/i soggetto/i attuatore/i, fermo maggiorate dagli interessi legali, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori dannimaggiore danno. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lottoIl Comune è sin d’ora autorizzato dal/i aggiudicatosoggetto/i. La richiesta ei attuatore/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente i a trattenere l’importo indicato nella/e che ha fatto sorgere l’obbligo fideussione/i prestata/e a garanzia di pagamento cui all’art.15 della medesima penalepresente convenzione.

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Sources: Convenzione Per Permessi Di Costruire, Convenzione Per Permessi Di Costruire

Penali. Le penali sono definite dal 1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla ASL Cagliari a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine previsto nel Capitolato TecnicoTecnico e nell’art. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione 4 del presente contratto, o rispetto ad altro termine previamente concordato con le predette Amministrazioni per la consegna ed installazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimentoapparecchiature, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione è tenuto a corrispondere alla ASL Cagliari una penale pari ad Euro 500,00 (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.cinquecento/00), nel termine massimo fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 2. Per ogni giorno lavorativo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni ritardo non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idoneeimputabile alla ASL Cagliari, a giudizio della medesima Amministrazionecausa di forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai tempi di esecuzione del collaudo delle apparecchiature, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienzaindicati nel Capitolato Tecnico, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno la ASL Cagliari potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima una penale pari al 10% ad Euro 500,00 (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/icinquecento/00), fermo fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori dannidel maggior danno. 3. Nell’ambito dei singoli ContrattiQualora il Fornitore non provveda, si potranno applicare a proprio carico, a ritirare e sostituire le apparecchiature non accettate al collaudo secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel capitolato tecnico, il Fornitore penali sino è tenuto a concorrenza della misura massima corrispondere alla ASL Cagliari una penale pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta ad Euro 1.000,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno . 4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla ASL Cagliari, a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel capitolato tecnico relativi alle scadenze del piano di manutenzione preventiva indicati nell’offerta tecnica e/o il pagamento concordate con i referenti delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso Amministrazioni per gli interventi di manutenzione preventiva, il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione è tenuto a corrispondere alla ASL Cagliari una penale pari ad euro 700,00 (settecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla ASL Cagliari, a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine previsto nel capitolato tecnico per l’intervento di manutenzione correttiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Cagliari una penale pari ad euro 700,00 (settecento/00). 6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla ASL Cagliari, a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel capitolato tecnico per il ripristino della funzionalità dell’apparecchiatura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Cagliari una penale pari ad euro 700,00 (settecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 7. Per ogni difformità nella fornitura di pezzi di ricambio durante la quale si vigenza del contratto di fornitura e/o comunque durante il periodo di assistenza e manutenzione full risk (12 mesi) rispetto a quanto previsto nel capitolato tecnico, il Fornitore è reso inadempiente tenuto a corrispondere alla ASL Cagliari una penale pari ad euro 700,00 (settecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 8. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto, agli atti e che ha documenti ivi allegati e/o richiamati, e all’ordinativo di fornitura. In tal caso la ASL Cagliari applicherà al Fornitore la corrispondente penale sino alla data in cui la fornitura inizierà a essere eseguita in modo effettivamente conforme al presente contratto, agli atti e documenti ivi allegati e/o richiamati, e all’ordinativo di fornitura fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalesalvo il risarcimento del maggior danno.

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Sources: Contratto Di Fornitura E Lavori, Contratto Di Fornitura

Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato14.1. In caso di contestazione dell’inadempimentoritardata consegna e/o non raggiungimento di quanto garantito nelle Condizioni Particolari agli Articoli “OGGETTO DELL’ORDINE” e/o “GARANZIA”, se previsto il Fornitore Fornitore/Appaltatore pagherà alla Committente le penali, come precisato nel testo delle Condizioni Particolari all’Art. “PENALI”. La penale, per il corrispondente importo maturato, sarà compensata con quanto eventualmente ancora dovuto dalla Committente al Fornitore/Appaltatore in acconto o a saldo prezzo; l’eventuale eccedenza a favore della Committente dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (essere pagata dal Fornitore/Appaltatore a semplice richiesta. E’ fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento di tutti i maggiori danni derivanti dal ritardo o dal mancato raggiungimento di ▇▇quanto garantito.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione 14.2. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta ritardo nella consegna e/o il pagamento delle penali mancato raggiungimento di quanto garantito superasse 20 giornate lavorative, la Committente, salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni, potrà a sua scelta: a) continuare ad applicare la penale come sopra indicate non esonera specificato; b) ritenere annullato di pieno diritto l’Ordine, nel qual caso basterà che la Committente ne dia notizia al Fornitore/Appaltatore, con esonero della Committente da quanto previsto dall’art. 1517 c.c.; c) approvvigionare da terzi ed in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per qualunque tempo, a costi e spese del Fornitore/Appaltatore, la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalemerce e/o i servizi oggetto del ritardo, anche oltre ai casi previsti dall’art. 1516 c.c.

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Sources: Condizioni Generali Di Acquisto, Condizioni Generali Di Acquisto

Penali. 15.1. Sono applicabili le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del presente contratto: a) per il mancato avvio del servizio entro i termini previsti dall’articolo 5 del presente contratto: euro 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo; b) per la mancata redazione della Carta dei Servizi, in modo conforme al presente contratto e agli allegati da esso richiamati: euro 5.000,00 (cinquemila); c) per la mancata presenza di unità operativa abilitata all’esercizio di farmacista: euro 60,00 (sessanta) al giorno; d) per la mancata erogazione dei servizi indicati nel documento Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni per la predisposizione da parte del concessionario della “Carta della qualità dei Servizi della Farmacia”, saranno irrogate penali commisurate in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate: da un minimo di 50.00 (cinquanta) euro a un massimo di 5.000,00 (cinquemila) euro. e) ritardi nel pagamento dei corrispettivi alle scadenze previste dal presente contratto: euro 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo; f) il mancato rispetto dell’obbligo di trasmettere al Comune, entro il 31 maggio di ogni anno, copia del bilancio d’esercizio con indicazione dei ricavi realizzati l’anno precedente: da un minimo di 500,00 (cinquecento) a un massimo di 5000,00 (cinquemila) euro. La precedente elencazione ha carattere esemplificativo e non è da ritenersi tassativa. In ogni caso, le penali saranno commisurate in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate e alla loro reiterazione da parte del Concessionario fino a un importo massimo di euro 5000,00 (cinquemila). 15.2. Il Comune richiederà il pagamento della penale tramite messaggio di posta elettrica certificate (PEC). Qualora il Concessionario non ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva. 15.3. Il Comune, oltre all’applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione utile per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione contestazioni e l’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇saranno realizzate attraverso messaggio di posta elettronica certificata (PEC).▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Contratto Di Concessione Di Servizio, Contratto Di Concessione Di Servizio

Penali. Le 28.1. Qualora l'Appaltatore non rispettasse i termini del Programma, sia con riferimento alla consegna dell’intera Opera che di singole parti di essa, verranno applicate a carico dello stesso le penali sono definite dal Capitolato Tecnicoindicate nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni che dovessero derivare alla Committente a causa del ritardo. 28.2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione Il pagamento delle penali sopra dovrà essere effettuato dall'Appaltatore senza eccezioni e a prima e semplice richiesta della Committente, che potrà trattenere dalle somme comunque dovute all'Appaltatore, quelle ad essa spettanti a titolo di penale, con la facoltà anche di ottenerle escutendo la polizza fideiussoria della garanzia definitiva ex art. 20. 28.3. Qualora, per motivi imputabili all'Appaltatore, trascorso il periodo corrispondente al valore massimo della penale stabilita nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto, i lavori non fossero ancora ultimati, la Committente avrà diritto a far valere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della Committente al pagamento delle penali contrattualmente stabilite oltre al risarcimento dei maggiori danni. 28.4. Se non diversamente previsto nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto, dette penali dovranno essere contestati applicate sui singoli stati di avanzamento, anche se l’Opera fosse consegnata entro i termini di cui al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇Programma.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato 28.5. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o mancato rispetto dei livelli di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), servizio eventualmente stabiliti nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, ovvero di realizzazione dell’Opera da parte dell’Appaltatore non a perfetta regola d'arte e non conforme allo scopo per cui è stata commissionata in conformità alle specifiche contrattuali e alle prescrizioni impartite dalla DL e/o ai regolamenti ed alle norme tecniche, la Committente si riserva la facoltà di far eseguire nuovamente le Attività a cura e spese dell’Appaltatore, ovvero di applicare una penale la cui entità sarà determinata nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto in relazione alla gravità delle difformità riscontrate, con la facoltà anche di ottenerle escutendo la polizza fideiussoria della garanzia definitiva di cui all’art. 20. 28.6. È espressamente fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, come previsto all’art. 35, in aggiunta all’importo delle penali applicate. 28.7. Qualora l’importo delle penali maturate superi il limite massimo indicato nel DT, nel CQ e/o nell’ODA, potrà comportare, per la Committente, il diritto a far valere la risoluzione del Contratto di Appalto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente al pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalecontrattualmente stabilite oltre al risarcimento dei maggiori danni.

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Sources: Contract for Works, Contract for Works

Penali. Le penali sono definite dal all’articolo 14 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali contrattuali, che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da aggiudicatrice del singolo appalto o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, alla ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art S.p.A. Quest’ultima provvederà a comunicare con le medesime modalità gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 14 del CapitolatoCapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a ▇▇.▇▇.▇▇. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi ▇▇.▇▇.▇▇. Re. Sa) S.p.A. ), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto di fornitura a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. S.p.A. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore stimato della Convenzione, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Supply Agreement, Supply Agreement

Penali. Le penali sono definite dal al paragrafo 14 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 10 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a ▇▇.▇▇.▇▇. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi ▇▇.▇▇.▇▇. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Convenzione Per La Fornitura Di Medicazioni Generali, Convenzione Per La Fornitura Di Medicazioni Generali

Penali. Le 16.1 Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile rispettivamente all’Amministrazione Beneficiaria o a Consip S.p.A., ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nel documento Indicatori di qualità della fornitura o nell’Offerta Tecnica se migliorativa, l’Amministrazione Beneficiaria o Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. dettagliatamente descritte e regolate nel predetto documento Indicatori di qualità della fornitura, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. 16.2 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇Beneficiaria, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza a Consip S.p.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato. A. 16.3 In caso di contestazione dell’inadempimentodell’inadempimento da parte della singola Amministrazione Beneficiaria, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni deduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) Beneficiaria nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali sopra stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 16.4 In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Le Amministrazioni Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l’inadempienza, potranno compensare essere applicate al Fornitore le penali sopra stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 16.5 Per i crediti derivanti dall’applicazione delle predette penali e per quanto di rispettiva competenza, • le Amministrazioni Beneficiarie potranno compensare detti crediti per l’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti propria competenza con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇di cui al successivo articolo 21, comma 2; • Consip S.p.▇▇A. potrà compensare detti crediti per l’applicazione delle penali di propria competenza avvalendosi della cauzione di cui al successivo articolo 21, comma 1; in ogni caso, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare 16.6 Qualora l’importo complessivo delle penali applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima da una singola Amministrazione Beneficiaria raggiunga la somma complessiva pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/del valore complessivo del Contratto Esecutivo, detta Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il Contratto Esecutivo, con diritto al risarcimento di tutti i danni, nonché la facoltà di richiedere la prestazione dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare servizi ad altro fornitore. 16.7 Qualora l’importo complessivo delle penali applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima da Consip S.p.A. raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore complessivo dell’importo massimo complessivo del presente Contratto Quadro, ovvero qualora un inadempimento di cui all’Allegato A perduri per 3 (dieci per centotre) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/quadrimestri consecutivi e coinvolga almeno 5 (cinque) Contratti Esecutivi , Consip S.p.A., valutata la gravità dell’inadempimento, ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto Quadro, con diritto al risarcimento di tutti i aggiudicato/i. danni. 16.8 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Convenzione Consip Per Servizi Di Cloud Computing, Contratto Quadro

Penali. Le penali sono definite dal al paragrafo 11 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 11 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a ▇▇.▇▇.▇▇. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi ▇▇.▇▇.▇▇. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Convenzione Per La Fornitura Di Letti Medici, Convenzione Per La Fornitura Di Letti Medici

Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o È riconosciuta in capo all’ASP IMMeS e PAT la facoltà di comminare alla ditta Dilaxia s.p.a., in caso di: - ritardo nell’esecuzione del contratto; - esecuzione non conforme alle modalità indicate nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolatocontratto. In caso di non puntuale rispetto delle modalità esecutive del servizio e/o in caso di ritardo nei tempi previsti in offerta, siano essi non imputabili a Dilaxia s.p.a. ovvero a forza maggiore o caso fortuito o soggetti terzi (es. altre ditte coinvolte nell’integrazione tra più applicativi), l’ASP IMMeSePAT, dopo aver comunicato formale contestazione dell’inadempimentoa Dilaxia s.p.a., la quale ha la facoltà di fornire proprie controdeduzioni entro il Fornitore dovrà comunicare termine indicato nell’atto di contestazione medesimo, può comminare le seguenti penali: - Penale di ritardo, applicabile laddove si verifichino ritardi sulla risoluzione di una criticità in relazione alle tempistiche sopra indicate: per iscritto all’Amministrazione ogni giorno lavorativo (o frazione di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.)giorno lavorativo) di ritardo, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessarispetto ai vincoli temporali indicati nell’offerta, le proprie controdeduzioni supportate da si applicherà una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni penale pari a 1 per mille dell’importo netto contrattuale; Le penali previste non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al superare il 10% (dieci per cento) dell’ammontare dell'ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo contrattuale: qualora il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore valore complessivo delle penali sino a concorrenza della misura massima pari al inflitte alla ditta appaltante raggiunga il 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/del totale corrispettivo, l’ASP IMMeSePAT ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.danni

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Sources: Assistance and Maintenance Services Agreement, Assistance and Maintenance Services Agreement

Penali. Le penali penalità sono definite dal Capitolato Tecnicoapplicate in base all’art. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 145 del CapitolatoRegolamento (D.P.R. 207/2010). In caso di contestazione dell’inadempimentoinadempienza perdurante e/o ripetuta, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o salvo i più gravi provvedimenti di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.)cui sotto, nel termine massimo l'Amministrazione ha la facoltà di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessasospendere i pagamenti finché l'Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazioneattitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari il ritardo nell’adempimento comporti una penale superiore al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale del/al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di eventuali perizie di variante approvate) oppure qualora si riscontri un grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore, il Responsabile del Procedimento promuove l’avvio della procedura di cui all’art.136 del D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo). Le trasgressioni alle prescrizioni generali, con esclusione di quelle particolari di cui ai successivi punti, la mancata o ritardata osservanza degli ordini dell'Ufficio Dirigente, il rifiuto da parte dell'Appaltatore a firmare per ricevuta gli ordini di servizio della D.L., la lentezza nella esecuzione dei lotto/i aggiudicato/ilavori, fermo la deficienza di organizzazione, il risarcimento degli eventuali maggiori dannidanneggiamento dei manufatti e materiali dell'Amministrazione saranno passibili di penalità. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% La penale varierà da un minimo di € 500,00 (dieci per centoeuro cinquecento/00) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo ad un massimo di pagamento della medesima penale€ 4.000,00 (euro quattromila/00).

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Sources: Contract for Urban Infrastructure Maintenance, Construction Contract

Penali. Le Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo non imputabile all’Amministrazione regionale rispetto al termine ultimo di esecuzione dei lavori, previsto dal contratto e decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori, l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di applicare all’Appaltatore una penale pari all’1 per mille del corrispettivo complessivo dell’appalto (IVA esclusa). L’applicazione della suddetta penale opera anche nei seguenti casi di ritardo: 1. dall’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal verbale di consegna degli stessi; 2. nella ripresa dei lavori a seguito di ogni sospensione, decorrente dalla data del verbale di ripresa lavori; 3. nel rispetto dei termini per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. Nel caso in cui i ritardi siano tali da comportare l’applicazione di penali sono definite dal sino alla concorrenza di un importo pari al 10% dell’importo del contratto, l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in tutto o in parte, affidandone l’esecuzione a terzi, salvo il diritto al risarcimento del danno, giusto il disposto del Capitolato TecnicoGenerale di cui al D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 0166 Pres., riservandosi ogni azione di tutela per i danni derivanti dall’inadempienza dell’Appaltatore. Gli L’Amministrazione regionale esigendo tale penale non perderà il diritto a pretendere la prestazione anche successivamente al suddetto ritardo, con la conseguenza che se l’Appaltatore divenisse definitivamente inadempiente, sarà tenuto a risarcire il danno ulteriore e diverso da quello convenzionalmente coperto dalla penale. Il Direttore dei Lavori si obbliga a riferire tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento circa gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al Fornitore cronoprogramma di esecuzione. E’ ammessa su motivata richiesta dell’Appaltatore la disapplicazione totale o parziale della penale quando il ritardo non sia oggettivamente imputabile all’impresa. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide il Responsabile Unico del Procedimento sentito il Direttore dei Lavori. Nel caso in cui, a fine dei lavori, l'Appaltatore non esegua la pulizia accurata e definitiva degli ambienti, cortili, marciapiedi, ecc. e di suolo pubblico o privato nei quali ha eseguito i lavori, incluse la pulizia dei vetri dei serramenti, ecc. verrà applicata una penale di € 5/mq di superficie da pulire. Nel caso di mancato aggiornamento della cartellonistica di cantiere con le informazioni relative alle imprese subappaltatrici verrà applicata una penale della misura di € 100.00 per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolatoogni ordine di servizio in merito alla violazione di tali prescrizioni. In caso di contestazione dell’inadempimentoritardata consegna delle Dichiarazioni di corretta posa/conformità degli impianti a regola d’arte e di tutta la documentazione necessaria a rendere l’opera collaudabile e completamente utilizzabile, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o rispetto al termine di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del certificato di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contrattiultimazione lavori, si potranno applicare al Fornitore penali sino applicherà una penale pari a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del€ 50,00/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo giorno di pagamento della medesima penaleritardo.

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Sources: Capitolato Speciale D’appalto, Construction Contract

Penali. Le penali sono definite dal all’art. 13 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇So. Re. Sa. come indicato all’art 14 13 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa.▇▇.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa▇▇.▇▇.▇▇) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Enoxaparina E Pegfilgrastim, Accordo Quadro Per La Fornitura Biennale Di Enoxaparina 4000 Ui

Penali. Le penali sono definite Qualora il Concessionario prolunghi l'affissione oltre il tempo per il quale fu concessa e non copra i manifesti scaduti con nuovi manifesti o con fogli di carta, in violazione di quanto disposto al precedente articolo 38, incorre nella penale di euro 5,00 per ogni manifesto e per ogni giorno di ritardo, a partire dal Capitolato Tecnicoterzo giorno successivo a quello della scadenza. Gli eventuali inadempimenti contrattuali Il Concessionario è pure passibile della penalità di euro 10,00 per ogni manifesto non affisso, senza pregiudizio dell'azione di danni che daranno luogo all’applicazione venisse fatta dai privati e con obbligo di tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità. Per ogni manifesto affisso fuori dagli appositi spazi senza speciale autorizzazione del Comune, la penale è pari ad euro 15,00 per ogni manifesto e per ogni giorno. Qualora il Concessionario affigga manifesti senza il timbro a calendario è passibile di una penale di euro 160,00, salva la facoltà del Comune di disporre l'immediata rimozione dei manifesti, senza che i committenti possano verso il Comune avanzare pretese di sorta. Per la mancata presentazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati situazioni riepilogative o per la mancata consegna al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente Comune degli archivi e/o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇degli impianti, il Concessionario è passibile della penale di € 2.000,00. come indicato all’art 14 del Capitolato. In Nel caso di contestazione dell’inadempimentorisoluzione del contratto per colpa del Concessionario, il Fornitore dovrà comunicare Comune ha il diritto di incamerare la cauzione e di dare tutte le disposizioni occorrenti per iscritto all’Amministrazione (o la regolare continuazione dei servizi. Il personale di ▇▇.▇▇.▇▇Polizia Municipale nonché il personale dell’Ufficio Tecnico, sono incaricati dell'accertamento delle inadempienze e della contestuale comunicazione all’Area Economico- Finanziaria per gli adempimenti consequenziali. S.p.A.)Le penalità sono comminate con provvedimento del Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria e notificate al Concessionario, il quale deve provvedere al pagamento nel termine di giorni 5 dalla notifica. Qualora il Concessionario, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamentesuddetto, non siano idoneeprovveda al pagamento, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate il Comune procede al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione recupero delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇relative somme dalla cauzione.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali. Le penali sono definite dal Capitolato TecnicoFatta salva la responsabilità del Fornitore da inadempimento ed il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇1352 c.c.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare sarà tenuto a corrispondere all’INPS Direzione regionale Lombardia, per iscritto all’Amministrazione ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini indicati all’art. 3 per il completamento dell’appalto (o 90 dalla stipula del contratto - smontaggio e completa rimozione di tutte le parti dell’archivio dallo stabile di ▇▇.▇▇.▇▇ ▇▇. S.p.A.▇ ▇▇▇▇ ▇ entro il 15/10/2017), nel termine massimo una penale pari a Euro 150,00 (centocinquanta/00). Sarà considerato ritardo anche l’ipotesi in cui l’appaltatore esegua la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di 10 cui al presente Capitolato speciale d’appalto: in tal caso l’Inps applicherà all’appaltatore le suddette penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme al Capitolato, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno. Secondo i principi generali, l’applicazione delle penali avverrà solo qualora il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta, inviata anche a mezzo PEC, della Stazione Appaltante verso Direzione regionale Lombardia Area Gestione Risorse Team Risorse Strumentali Beni e Servizi l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessaricezione. Il Fornitore autorizza sin d'ora l’Istituto, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazioneex art. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇1252 c.c.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazionecompensare le somme ad esso Fornitore dovute a titolo di corrispettivo con gli importi spettanti all’Istituto a titolo di penale. Il Fornitore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L’Istituto, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con per i corrispettivi maturati. L’Istituto avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto nel caso di applicazione, ovveronel corso della durata del presente Contratto, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore di penali sino a concorrenza della misura massima pari per un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idell’importo contrattuale, fermo oltre IVA, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danniper il maggior danno subito. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento L’applicazione delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Servizio Di Smontaggio, Trasporto, Rimontaggio

Penali. Le penali sono definite dal nell’art. 14 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 14 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a ▇▇.▇▇.▇▇. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi ▇▇.▇▇.▇▇. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Convenzione Per La Fornitura Di Guanti d.m. Sterili E Non Sterili

Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso del mancato rispetto dei parametri di contestazione dell’inadempimentoqualità del servizio richiesti nel presente Capitolato o proposti dal Fornitore, (se migliorativi o non fissati dal presente Capitolato), il Fornitore dovrà comunicare sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione/Ente contraente e/o all’Amministrazione aggiudicatrice, le penali di seguito riepilogate, in conseguenza di richieste della stessa Amministrazione/Ente contraente o della Amministrazione aggiudicatrice, a seconda delle rispettive competenze così come indicate nella tabella seguente: Consegna all’Amministrazione aggiudicatrice delle specifiche definitive di collaudo entro i 10 giorni di cui alla sezione 5.4.1. Convenzione Euro 250,00 per iscritto all’Amministrazione (ogni sette giorni di ritardo oltre il decimo giorno. Amministrazione aggiudicatrice Ritardata o mancata comunicazione da parte del Fornitore di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel Ordinativo di Fornitura non valido rispetto al termine massimo di 10 5 giorni (diecisez. 5) Convenzione Euro 20 per ogni giorno di ritardo; 250 Euro in caso di mancata comunicazione nei dieci giorni. Amministrazione aggiudicatrice su segnalazione motivata dell’Amministrazion e/Ente Mancato collaudo o esito negativo del collaudo (sez. 5.4.1) Convenzione o singolo Ordinativo di Fornitura Euro 1.000,00 (mille) per il mancato collaudo; Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni dieci giorni lavorativi di ritardo nell’effettuare un nuovo collaudo che abbia esito positivo oltre il quindicesimo dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate comunicazione di mancata accettazione del collaudo da una chiara ed esauriente documentazioneparte dell’Amministrazione aggiudicatrice o da parte dell’Amministrazione/Ente contraente. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (Amministrazione aggiudicatrice o ▇▇Amministrazione/En te contraente.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Telecommunications

Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o È riconosciuta in capo all’ASP IMMeS e PAT la facoltà di comminare alla ditta Shorr Kan S.r.l., in caso di: - ritardo nell’esecuzione del contratto; - esecuzione non conforme alle modalità indicate nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolatocontratto. In caso di non puntuale rispetto delle modalità esecutive del servizio e/o in caso di ritardo nei tempi previsti in offerta, siano essi non imputabili a Shorr Kan S.r.l. ovvero a forza maggiore o caso fortuito o soggetti terzi (es. altre ditte coinvolte nell’integrazione tra più applicativi), l’ASP IMMeSePAT, dopo aver comunicato formale contestazione dell’inadempimentoa Shorr Kan S.r.l., la quale ha la facoltà di fornire proprie controdeduzioni entro il Fornitore dovrà comunicare termine indicato nell’atto di contestazione medesimo, può comminare le seguenti penali: - Penale di ritardo, applicabile laddove si verifichino ritardi sulla risoluzione di una criticità in relazione alle tempistiche sopra indicate: per iscritto all’Amministrazione ogni giorno lavorativo (o frazione di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.)giorno lavorativo) di ritardo, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessarispetto ai vincoli temporali indicati nell’offerta, le proprie controdeduzioni supportate da si applicherà una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni penale pari a 1 per mille dell’importo netto contrattuale; Le penali previste non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al superare il 10% (dieci per cento) dell’ammontare dell'ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo contrattuale: qualora il risarcimento degli eventuali maggiori dannivalore complessivo delle penali inflitte a Shorr Kan S.r.l. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al raggiunga il 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/del totale corrispettivo, l’ASP IMMeSePAT ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaledanni.

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Sources: Determination of the Hotel Economic Area and Procurement

Penali. Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni parziale, imperfetta o mancata esecuzione del servizio nei termini e modi indicati dal presente capitolato, che non sia imputabile alla Provincia di Brescia ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno. Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga tale limite, la Provincia di Brescia potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnicoverranno comminate mediante nota di addebito sulle fatture nelle quali è assunto il provvedimento di applicazione della penalità, previa contestazione scritta. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione all'applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore all'aggiudicataria dalla Provincia di Brescia per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇iscritto. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà La ditta potrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o le proprie deduzioni alla Provincia di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), Brescia nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione solari dal ricevimento della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazionecontestazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, dette deduzioni non siano idonee, accoglibili a giudizio della medesima AmministrazioneProvincia, (ovvero non vi sia stata risposta o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore all'aggiudicataria le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto come sopraindicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolodall'inizio dell'inadempimento, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaledell'eventuale maggior danno.

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Sources: Appalto Per Il Servizio Di Sorveglianza Sanitaria

Penali. Le In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali complessivamente assunti, in funzione dei contratti applicativi afferenti il presente accordo quadro, saranno applicate le seguenti penali sono definite in conformità alla progettazione a base di gara ai sensi delle norme vigenti: a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del singolo contratto applicativo, una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del singolo contratto applicativo sulla base delle indicazioni del R.U.P.; b) una penale in misura pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali; c) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal Capitolato Tecnico. R.U.P.; d) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P. Gli eventuali inadempimenti contrattuali contrattuali, per ciascun contratto applicativo in funzione del presente accordo quadro, che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere di cui al presente articolo saranno contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇ all’esecutore. come indicato all’art 14 del Capitolato. In L’esecutore è tenuto a comunicare in ogni caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di le proprie deduzioni/giustificazioni a ▇▇▇.▇▇.▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 n. 5 (diecicinque) giorni lavorativi naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazionecontestazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di ▇▇▇.▇▇. Sa) ▇▇, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine indicatoprima previsto, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere saranno applicate al Fornitore all’esecutore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, salvo quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore. Le Amministrazioni potranno L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di rendicontazione, ovvero anche di fatture rendicontazioni, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. ▇▇▇.▇▇▇▇ potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore all’esecutore a qualsiasi titolo, quindi anche con per i corrispettivi maturati, ovverosenza bisogno di diffida, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ▇▇▇.▇▇▇▇ di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il responsabile del servizio riferisce tempestivamente al responsabile unico del procedimento in merito agli eventuali ritardi e/o inadempienze nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali di ogni singolo contratto applicativo. Qualora il ritardo e/o le inadempienze nell’adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale del singolo contratto applicativo il responsabile unico del procedimento propone a ▇▇▇.▇▇▇▇ la risoluzione del contratto del singolo contratto applicativo per grave inadempimento.

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Sources: Accordo Quadro

Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati Nell’ipotesi di significativo inadempimento agli obblighi stabiliti nel contratto, al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso consulente è applicata da parte di ▇▇.▇▇▇▇ V.C.O. S.p.▇▇. come indicato all’art 14 del CapitolatoA. una penale, da graduarsi in base all’importanza dell’inadempimento medesimo: 1. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (mancata consegna/redazione della documentazione nei termini fissati dal contratto o concordati con l’ufficio personale di ▇▇.▇▇.▇. ▇ V.C.O. S.p.A.), nel termine massimo salvo il caso di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione comprovata forza maggiore, sarà erogata una penale giornaliera dell’1‰ dell’importo totale annuale di aggiudicazione; 2. A seguito di comprovato errore nella predisposizione e trasmissione della stessadocumentazione relativa agli adempimenti e/o pareri richiesti ai sensi del presente contratto, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazionesarà integralmente addebitata al consulente ogni sanzione, multa o ammenda eventualmente comminata alla società, fatta salva ogni successiva azione per la richiesta di danni cagionati dall’errore medesimo. 3. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (in caso di ritardata trasmissione della documentazione di cui al precedente punto 2, oltre alla penale giornaliera di cui al presente articolo, sarà integralmente addebitata al consulente ogni sanzione, multa o ammenda eventualmente comminata alla società; 4. in caso di omessa esecuzione, anche parziale, degli adempimenti di cui al presente contratto, ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato▇▇ V.C.O. S.p.A. si riserva di eseguire direttamente o far eseguire ad altro consulente i servizi non effettuati, ovveroaddebitando al consulente i relativi costi, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimentofatta salva ogni successiva azione per la richiesta di danni. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione penali saranno applicate con le modalità previste dall’art. 145 del D.P.R. 207/2010. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, si considereranno cause di forza maggiore, purché debitamente e tempestivamente comunicati, soltanto gli scioperi documentati con dichiarazione della Camera di Commercio territorialmente competente o altra autorità equipollente e gli stati di calamità naturale dichiarati dagli organi di competenza. ConSer V.C.O. S.p.A. si riserva l’ottenimento del rimborso delle penali di cui all’Accordo Quadro spese e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i dei danni cagionati da non corretto adempimento del contratto tramite trattenute sui corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali dovuti sino a concorrenza ed eventuale escussione parziale o totale della misura massima pari cauzione definitiva. L’applicazione della penalità o dell’addebito dei costi sarà comunque conseguente ad un richiamo, trasmesso anche su supporto informatico, relativo all’inadempienza. Nell’eventualità che la rata non offra margine sufficiente, la società avrà diritto di rivalersi delle somme dovute sull’importo cauzionale. Pena la decadenza dell’appalto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni. In ogni caso l’ammontare complessivo annuo delle penalità applicate alla ditta non potrà superare il limite del 10 % dell’importo contrattuale annuo. In caso di ritardo superiore ai 10 giorni, ▇▇▇▇▇▇ V.C.O. S.p.A. si riserva di procedere alla risoluzione in danno al 10% (dieci contratto, con addebito alla ditta inadempiente dei maggiori costi sostenuti per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli provvedere alla fornitura e delle eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/penalità o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione richieste di indennizzo per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaleritardata consegna ai comuni affidatari.

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Sources: Servizio Di Elaborazione Cedolini Paga E Consulenza Del Lavoro

Penali. Le 1. Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanze sindacali, richiamato l’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stabilite a carico dell’Appaltatore le penali sono contrattuali, come definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇presente articolo.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato 2. In caso di contestazione dell’inadempimentomancato rispetto dei “valori obiettivo” indicati all’art. 18 – Accordo sui livelli di servizio (Service Level Agreement) del capitolato tecnico, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, l’Appaltatore sarà tenuto a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate corrispondete al Fornitore Committente le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titoloindicate nella tabella seguente, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, fatto salvo in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo ogni caso il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dell'eventuale maggior danno: 1 Mancata trasmissione elenco nominativo del personale addetto: per ogni giorno di ritardo oltre l’avvio dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta servizi e/o oltre il pagamento 3° giorno da eventuali variazioni/integrazioni del personale. €. 100,00 2 Mancata individuazione Responsabile Tecnico dell’esecuzione del contratto e comunicazione recapiti: per ogni giorno di ritardo oltre l’avvio dei servizi e/o oltre il 3° giorno da eventuale sostituzione del soggetto. €. 200,00 3 Mancata trasmissione elenco dei veicoli adibiti alla raccolta (anche ai fini della verifica C.A.M.) e comunicazione variazioni: per ogni giorno di ritardo oltre il 5° giorno dall’attivazione del servizio e/o dalla variazione del mezzo. €. 200,00 4 Mancata fornitura, installazione e manutenzione delle penali sopra indicate dotazioni e attrezzature dei C.d.R.: per ogni giorno di ritardo oltre l’avvio dei servizi e per ogni non esonera conformità riscontrata nel corso dell’appalto. €. 500,00 5 Mancata trasmissione del Piano Operativo di Sicurezza per i servizi: per ogni giorno di ritardo oltre il termine fissato dal capitolato. €. 200,00 6 Mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e delle prescrizioni contenute nel P.O.S. e nel DUVRI: per ogni non conformità riscontrata nel corso dell’appalto. €. 1.000,00 7 Mancata stipula e mantenimento della/e polizza/e assicurativa per rischi conseguenti all’esecuzione dell’appalto: per ogni giorno di ritardo oltre il termine fissato dal capitolato e/o di rinnovo della polizza e la data di effettiva stipula/pagamento. €. 500,00 8 Mancata predisposizione della pianificazione teorica del servizio da riportare nell’applicativo web di ConSer VCO: per ogni giorno di ritardo oltre il termine fissato dal capitolato. €. 200,00 9 Mancata formazione e informazione del personale in nessun caso tema ambientale e comunicazione al Committente dell’avvenuta formazione: per ogni giorno di ritardo oltre l’avvio dei servizi e/o oltre il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione 60° giorno da eventuali variazioni/integrazioni del personale. €. 100,00 10 Mancata formazione specifica del personale addetto ai C.d.R., comunicazione al Committente dell’avvenuta formazione: per ogni giorno di ritardo oltre l’avvio dei servizi e per ogni non conformità riscontrata nel corso dell’appalto. €. 300,00 11 Mancata disponibilità dell’accesso di ConSer VCO in ambiente web, all’applicativo software per la quale si è reso inadempiente consultazione dei dati di rilevamento GPS: per ogni giorno di ritardo oltre l’avvio dei servizi e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.per ogni non conformità riscontrata nel corso dell’appalto. €. 200,00

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Sources: Contratto Di Servizi Di Raccolta E Trasporto Rifiuti Urbani

Penali. Le penali sono definite dal Capitolato TecnicoIn caso di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella fornitura, e di quanto a corredo della stessa, rispetto al termine massimo stabilito al precedente art. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da 5., ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 applicherà al fornitore una penale pari al 3% (tre per cento), IVA esclusa, del Capitolatovalore della fornitura oggetto di inadempimento, per ogni giorno lavorativo di ritardo, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. In caso di contestazione dell’inadempimentoritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per il Fornitore dovrà comunicare ritiro e sostituzione del prodotto contestato per iscritto all’Amministrazione (o di difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito al precedente art. 5, ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.)applicherà al fornitore una penale pari al 5% (cinque per cento) dell imponibile della fornitura oggetto di inadempimento, nel termine massimo per ogni giorno lavorativo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessaritardo, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimentofatto salvo il risarcimento del maggior danno. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione penali vengono applicate su proposta del Direttore dell Esecuzione del Contratto. L'Impresa sarà altresì soggetta all'applicazione di penalità ove si rendesse colpevole di deficienza nella qualità dei beni forniti, delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a prestazioni o dei materiali impiegati. E' sempre comunque fatto salva per ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci la facoltà di esperire ogni altra azione per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali dell'eventuale maggior danno subito e dalle maggiori dannispese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale. Nell’ambito dei singoli ContrattiI rimborsi per danni e le penali inflitte, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza saranno trattenute sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento totale o parziale della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento cauzione, l impresa dovrà provvedere alla ricostituzione della medesima penalestessa nel suo originario ammontare.

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Sources: Fornitura Di Dispositivi Medici

Penali. Le penali sono definite dal 1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine perentorio di 15 (quindici) giorni previsto al paragrafo 5.1.1 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione Tecnico per la consegna delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimentolicenze d’uso oggetto della Fornitura, il Fornitore dovrà comunicare è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1‰ (uno per iscritto mille) del valore dell’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La penale di cui al presente comma non sarà applicata in costanza del termine di cui al successivo comma 3. 3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito nel Capitolato Tecnico per la sostituzione delle Licenze d’uso oggetto di verifica di conformità negativa, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1‰ (uno per mille) del valore dell’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 4. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico, ovvero in ogni caso di inadempimento agli obblighi assunti dal Fornitore nei confronti di ▇▇.▇▇.▇. S.p.A., il Fornitore medesimo è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaledel maggior danno subito.

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Sources: Licensing Agreements

Penali. Le penali sono definite dal paragrafo 8 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del CapitolatoContraente. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/icontrattuale, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. contrattuale. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Convenzione

Penali. Le penali sono definite dal nel Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇So. Re. Sa. come indicato all’art 14 del nel Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa.▇▇) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa▇▇.▇▇.▇▇) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Valvole Cardiache E Accessori

Penali. 1. Le penali panali sono definite dal nel par. 5.6 del Capitolato Tecnico; 2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione all applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da aggiudicatrice del singolo appalto ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato.. 3. In caso di contestazione dell’inadempimento, dell inadempimento il Fornitore dovrà comunicare comunicare, in ogni caso, per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.)iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione all Amministrazione nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) all Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienzal inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nell Accordo quadro/Convenzione e nel Contratto di fornitura a decorrere dall’inizio dell’inadempimentodall inizio dell inadempimento. 4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione dall applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. 5. Nell’ambito dell’Accordo Quadro Nell ambito della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore stimato della Convenzione, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 6. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione dall adempimento dell obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo l obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Integrati Di Lava Noleggio

Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico18.1 È in facoltà di Trenitalia applicare al Contraente una penale commisurata alla gravità dell’inadempimento, fino ad un massimo del10 % dell’ammontare delle provvigioni maturate nell’anno in cui si è verificato l’evento, al verificarsi delle ipotesi di seguito indicate: a. emissione di Biglietti e Prodotti in violazione delle prescrizioni, normative e regole commerciali stabilite con ogni mezzo da Trenitalia, ivi incluso il mancato rispetto di quanto previsto all’art. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto 3.1, lett. c; b. violazione degli obblighi di informazione verso la Clientela di cui all’ art. 3.1 lett. b; c. violazione degli obblighi previsti dalla Amministrazione Contraente o nel caso da lett. i dell’art 3.1 e dai commi 2 e 3 dell’art. 8; ▇. ▇▇.▇▇.▇▇▇ o irregolarità nel versamento delle somme dovute a Trenitalia; ▇. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso ▇▇▇▇▇▇▇ o altra irregolarità riscontrata nella contabilità; f. utilizzo di contestazione dell’inadempimentomarchi, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (loghi, simboli, foto, immagini, nomi, temi di Trenitalia, delle società appartenenti al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane o di ▇▇altri Partner in violazione a quanto previsto all’articolo 26, commi 1 e 2; g. violazione del divieto di utilizzo di Keywords, sui motori di ricerca online, riproduttive di marchi, loghi e nomi di Trenitalia e delle società appartenenti al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.▇▇.▇▇. S.p.A.), 18.2 Nel caso in cui il Contraente non rispetti l’obbligo di effettuare il Carico della Scorta nel termine massimo perentorio stabilito al precedente art. 11, Trenitalia si riserva la facoltà di 10 applicare una penale di € 6,00 (dieciEuro sei/00) per ogni giorno di ritardo. 18.3 Trenitalia, dopo avere riscontrato le sopraindicate violazioni, applicherà immediatamente le predette penali, dandone notizia al Contraente a mezzo PEC o raccomandata a/r. Il Contraente, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessasuddetta comunicazione, potrà fornire a Trenitalia le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimentogiustificazioni ritenute opportune. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione giustificazioni, fornite dal Contraente, se ritenute valide da Trenitalia, saranno condizione sufficiente a ripristinare la situazione ex ante, mediante annullamento ad opera di Trenitalia delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇eventualmente applicate.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore 18.4 L’ammontare totale delle penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10non potrà comunque superare il 20% (dieci venti per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/delle provvigioni maturate nell’anno precedente a quello in cui si è verificato l’ultimo evento che ha originato l’applicazione di penali. Nel caso di nuovi affidatari, per i aggiudicato/iquali non si possa fare riferimento all’ammontare di provvigioni maturate nell’anno precedente, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento l’ammontare massimo delle penali sopra indicate applicabili per le violazioni contrattuali non esonera in nessun caso potrà superare l’importo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00). 18.5 È fatto salvo il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalediritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

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Sources: Condizioni Generali Per La Vendita Di Biglietti E Prodotti

Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico7.1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente Qualora i prodotti e/o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come i servizi oggetto del Contratto non fossero ultimati entro il termine indicato all’art 14 del Capitolato. In caso e/o non fossero rispettati i Livelli di contestazione dell’inadempimentoServizio (SLA), il Fornitore dovrà sarà obbligato al pagamento di una penale così come indicata nell’Ordine e/o nelle Condizioni Particolari, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Qualora, a seguito della scadenza del termine essenziale previsto nel Contratto ex art. 1457 c.c., Sarce non sia interessata a fissare un nuovo termine per esigerne l’esecuzione, avrà facoltà di chiedere la risoluzione del contratto per grave inadempimento del Fornitore ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 7.2. Fermo tutto quanto sopra, il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente per iscritto all’Amministrazione a Sarce, qualsiasi ritardo attuale, potenziale e/o prevedibile nell'esecuzione e completamento della fornitura dei servizi rispetto a quanto concordato, con indicazione dettagliata delle ragioni, dei giorni di ritardo e degli eventuali rimedi necessari per minimizzare quanto più possibile tale ritardo. Tale comunicazione deve essere fatta entro i termini indicati nell’Ordine e/o nelle Condizioni Particolari o, in mancanza di questi, entro un massimo di 4 giorni dalla conoscenza del ritardo. A tal fine, il Fornitore prende atto e riconosce espressamente che il mancato adempimento da parte sua all'obbligo di comunicare gli eventuali ritardi entro il già menzionato termine essenziale determina un grave pregiudizio per Sarce con riferimento alla complessiva gestione ed organizzazione dell’attività imprenditoriale di Sarce e, conseguentemente, si impegna a tenere pienamente indenne e manlevata Sarce da qualsiasi pregiudizio ne derivi. Inoltre, il Fornitore accetta di eseguire le necessarie attività di rimedio volte a minimizzare tale ritardo, fermo restando che al Fornitore medesimo non sarà riconosciuto alcun corrispettivo addizionale, intendendosi ogni prestazione già remunerata dal corrispettivo contrattuale. 7.3. Il Fornitore, fin da ora, presta il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1252 c.c., ad effettuare la compensazione (volontaria) tra gli importi dovuti a titolo di penale e gli importi dovuti a titolo di acconti mensili e/o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.)saldo finale e, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessain generale, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicatosu qualunque credito che il Fornitore dovesse vantare, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇nei confronti di Sarce.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Condizioni Generali Di Contratto Per Forniture E Servizi Informatici

Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico1. Gli eventuali Fatti salvi i casi di: i) forza maggiore; ii) interruzioni ordinarie programmate o straordinarie; iii) inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al del Fornitore imputabili a fatto omissivo e/o commissivo della Committente ovvero di terzi fornitori di quest’ultimo, il Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente le situazioni di inadempimento e/o ritardo a esso imputabile e oggettivamente documentate, dovrà versare alla Committente, a titolo di penale risarcitoria, le somme previste, con riferimento a ciascun Servizio, nell’Allegato B. Tali somme costituiranno il rimedio esclusivo della Committente rispetto all’inadempimento e/o ritardo sofferto, salvo il caso di colpa grave o dolo dell’Appaltatore. 2. Le Parti convengono che le penali indicate nell’allegato B non troveranno applicazione alternativa, bensì cumulativa tra loro. 3. Le Parti convengono, inoltre, che: (i) in nessun caso l’ammontare complessivo delle suddette penali potrà essere superiore al 10% del Corrispettivo annuo; (ii) qualora si verifichino 3 gravi disservizi nel caso corso dello stesso anno solare, la Committente avrà facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile. 4. La Committente avrà il diritto di dedurre l’importo dovuto dall’Appaltatore a seguito dell’applicazione delle eventuali penali da ▇▇quanto a Lui addebitato a titolo di Corrispettivo, o da ogni altra somma la Committente fosse tenuta a versare a qualunque titolo all’Appaltatore, ovvero di escutere la/e Fideiussione/i, a sua totale discrezione e senza necessità di previo avviso all’Appaltatore.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato 5. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o impossibilità di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, procedere con le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali deduzioni di cui all’Accordo Quadro al punto che precede, ovvero di escutere la/e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicatoFideiussione/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore le penali sino a concorrenza saranno pagate direttamente dall’Appaltatore alla Committente entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell’Appaltatore della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente relativa fattura ad hoc emessa dal Cliente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaleindirizzata all’Appaltatore.

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Sources: Contract for Telecommunications Services

Penali. Le 1. Sono previste penali sono definite dal nelle fattispecie individuate all art. 15 del Capitolato TecnicoTecnico che riporta, altresì, le modalità di determinazione dell entità delle stesse. 2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione all applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente contraente, o nel caso , per quanto di competenza da Soresa, ed essere comunicati, al termine del procedimento alla ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato. 3. In caso di contestazione dell’inadempimento, dell inadempimento il Fornitore dovrà comunicare potrà comunicare, per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.)iscritto, le proprie controdeduzioni, eventualmente supportate da una chiara ed esauriente documentazione all Amministrazione nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) all Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienzal inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo nell Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimentodall inizio dell inadempimento. 4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione dall applicazione delle penali di cui all’Accordo all Accordo Quadro e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo dall Accordo Quadro. 5. Nell’ambito dell’Accordo Nell ambito dell Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dell importo corrispondente alla quota della fornitura assegnata al singolo operatore economico risultante dalla somma dei lotto/i aggiudicato/iquantitativi previsti nei diversi atti di adesione formalizzati in favore dello stesso operatore economico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 6. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/e/ o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione dall adempimento dell obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo l obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Accordo Quadro

Penali. Le penali sono definite dal all’art. 13 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇So. Re. Sa. come indicato all’art 14 13 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇So.▇▇Re.▇▇Sa. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇So.▇▇. Re.Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. .Re. .Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇So.▇▇Re.▇▇Sa. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Accordo Quadro

Penali. Le 1. Il criterio di calcolo delle penali sono definite dal è definito dall’articolo 16 “livelli di servizio e penali” del Capitolato Tecnico. 2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto iscritto, per quanto di rispettiva competenza, dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 Spa e dall’Amministrazione aggiudicatrice del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimentosingolo appalto; in quest’ultimo caso, il Fornitore dovrà comunicare gli eventuali inadempimenti dovranno ed essere comunicati per iscritto all’Amministrazione (o di conoscenza alla ▇▇.▇▇.▇▇. S.pSpa.A.) 3. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e e/o nel Contratto specifico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 4. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di ▇▇.▇▇.▇▇ S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A. a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 5. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e e/o ai Contratti specifici con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo QuadroQuadro e dal Contratto specifico. 6. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore del proprio Contratto Specifico; il Fornitore prende atto, fermo in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Accordo Quadro non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 7. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Framework Agreement

Penali. Le 1. Si applicano le penali sono definite previste nell’appendice 2 al Capitolato Tecnico Speciale (che deve intendersi in questa sede integralmente trascritta), nonché quelle di seguito indicate. È sempre fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di penali da ritardo, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in modo anche solo parzialmente difforme rispetto alle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato Tecnico Generale, al Capitolato Tecnico Speciale e al singolo Contratto Esecutivo, nonché alla propria Offerta Tecnica. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme al presente Accordo Quadro, al Capitolato Tecnico Generale, al Capitolato Tecnico Speciale e al singolo Contratto Esecutivo, all’Offerta Tecnica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 2. In caso di invio della documentazione necessaria all’attivazione dell’Accordo Quadro (ivi compreso il Piano di Qualità Generale) in ritardo rispetto ai termini previsti nel presente Accordo Quadro e relativi allegati o di ritardo nell’attivazione del portale della fornitura, per cause non imputabili a Consip ovvero a forza maggiore o caso fortuito, Consip avrà la facoltà di applicare una penale pari a euro 5.000,00 per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. 3. In caso di invio della documentazione prodromica alla stipula di ciascun Contratto Esecutivo (ivi compreso il Piano Operativo e relativi allegati e i riferimenti del RUAC del Contratto Esecutivo) in ritardo rispetto ai termini previsti nel presente Accordo Quadro e relativi allegati o comunque concordati con l’Amministrazione, per cause non imputabili a Consip, all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, Consip, anche su segnalazione dell’Amministrazione, avrà la facoltà di applicare una penale pari a euro 2.000,00 per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. 4. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell’adempimento all’obbligo previsto al precedente articolo 9 di tenere obbligatoriamente e costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip per la stipula, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a euro 1000,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 5. In caso di invio delle informazioni di cui all’allegato “Flussi dati per il sistema di monitoraggio degli Accordi Quadro” oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1000,00 euro. Rimane fermo che in caso di scarti inferiori al 100% il fornitore ha l’obbligo di inviare nuovamente le informazioni in formato corretto. 6. In caso di invio della reportistica in ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 8, comma 14, per cause non imputabili a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all’applicazione di una penale pari a 1000,00 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l’obbligo di adempiere all’invio delle informazioni richieste, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali. 7. In caso di invio delle informazioni richieste ai commi 2 per il flusso semestrale ed il comma 4 per il flusso mensile del successivo articolo 31, oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a euro 1000,00 per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l’obbligo di adempiere all’invio delle informazioni richieste, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali. Resta inteso che, l’errata compilazione dei report previsti dai richiamati commi 2 per il flusso semestrale ed il comma 4 per il flusso mensile del seguente articolo 31 deve intendersi, ai fini dell’applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio. 8. Nel caso in cui, come previsto nell’atto di nomina a responsabile del Trattamento allegato all’Accordo Quadro, all’esito delle verifiche, ispezioni, audit e/o assessment compiuti dall’Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Capitolato TecnicoResponsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, l’Amministrazione applicherà al Fornitore - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari all’ 1 per mille del corrispettivo del singolo contratto esecutivo per ogni giorno necessario per il Fornitore per l’adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, salvo il maggior danno. 9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip S.p.A. e/o dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇singola Amministrazione.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato 10. In caso di contestazione dell’inadempimentodell’inadempimento da parte di Consip S.p.A. e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare comunicare, in ogni caso, per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessaiscritto, le proprie controdeduzioni deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni deduzioni non pervengano a Consip S.p.A. e/o all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazionedi ▇▇▇▇▇▇ S.p.A. e/o dall’Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 11. Consip S.p.A. potrà per l’applicazione delle penali dell’Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata nell’Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, ovvero avvalersi della cauzione definitiva rilasciata garanzia disciplinata nell’Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 12. In caso di mancato invio della documentazione richiesta al precedente art. 8, comma 19 (ovvero la Relazione di genere ex art 47 comma 3) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell’art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari 25.000 euro. Il mancato adempimento dell’invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall’applicazione della penale comporta l’applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo fino ad avvenuto adempimento e comunque, a parziale deroga di quanto previsto dal successivo comma 15, per un importo complessivo non superiore al 20% del valore dell’Accordo Quadro. 13. In caso di mancato invio della documentazione richiesta al precedente art. 8, comma 20 (ovvero la certificazione e relazione disabili ex art 47 comma 3 bis) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell’art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a 25.000 euro. Il mancato adempimento dell’invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall’applicazione della penale comporta l’applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo fino ad avvenuto adempimento e comunque, a parziale deroga di quanto previsto dal successivo comma 15, per un importo complessivo non superiore al 20% del valore dell’Accordo Quadro. 14. In caso di mancato invio della documentazione richiesta al precedente art. 8 comma 22 (ovvero la riserva di una quota pari al 30% a occupazione giovanile e femminile in caso di nuove assunzioni per esecuzione AQ) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell’art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a 25.000 euro Il mancato adempimento dell’invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall’applicazione della penale comporta l’applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo fino ad avvenuto adempimento e comunque, a parziale deroga di quanto previsto dal successivo comma 15, per un importo complessivo non superiore al 20% del valore dell’Accordo Quadro. 15. Consip S.p.A. potrà, per l’applicazione delle penali dell’Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata nell’Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a ▇▇qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell’Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.▇▇ 16. Consip S.p.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno A., per le parti di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idel valore dell’Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima. 17. Nell’ambito dei singoli ContrattiLe Amministrazioni, si per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima massima: a. pari al 20% (venti per cento), per i contratti finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR e del PNC, ovvero b. pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto ), per i contratti non finanziati con i fondi del PNRR o del PNC; del Contratto di Fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima. 18. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Accordo Quadro

Penali. Le penali sono definite dal Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Contratto e nel Capitolato Tecnico, non imputabili all’Azienda Sanitaria Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, l’Azienda sanitaria Contraente, si riserva di applicare le penali come di seguito indicato: 1. Nel caso di consegna, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini stabiliti nel Capitolato Tecnico per la consegna dei prodotti (sia per il caso di modalità̀ di gestione in conto deposito, sia per il caso di modalità di gestione per singole consegne), l’Azienda applica al Fornitore una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di consegna urgente (sia per il caso di modalità di gestione in conto deposito, sia per il caso di modalità di gestione per singole consegne), per ogni giorno naturale di ritardo rispetto ai termini stabiliti nel Capitolato Tecnico per la consegna dei prodotti, applica al Fornitore una penale pari a 1 per mille del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 2. Nel caso di consegna in ritardo rispetto ai termini stabiliti nel Capitolato Tecnico per la consegna dello strumentario chirurgico l’Azienda applica al Fornitore una penale pari a € 500,00 per evento fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 3. Nel caso di consegna dello strumentario chirurgico non decontaminato l’Azienda applica al Fornitore una penale pari a € 500,00 per evento fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine stabilito per il ripristino della scorta di base l’Azienda Sanitaria applica al Fornitore una penale pari all’1 per mille del corrispettivo del contratto fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla cadenza semestrale per il monitoraggio della scadenza dei beni in conto deposito, l’Azienda applica al Fornitore una penale pari all’1 per mille del corrispettivo del contratto salvo il risarcimento del maggior danno. 6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto e nella documentazione nello stesso richiamata; in tali casi l’Azienda Sanitaria applica al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui le prestazioni iniziano ad essere prestate in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimentodall’Azienda Sanitaria Contraente, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 giorni 2 (diecidue) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazionestessa contestazione. Qualora le predette controdeduzioni dette deduzioni non pervengano all’Amministrazione (siano accoglibili a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria Contraente, che avrà richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o ▇▇.▇▇. Sa) la stessa non sia giunta nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere saranno applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione L’importo complessivo delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al non può superare il 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contrattiaggiudicato iva esclusa; qualora lo superasse, si potranno applicare al Fornitore potrà dar corso alla procedura di risoluzione del contratto. Le penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci sono gestite, alternativamente: a) attraverso l’incameramento di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dall’aggiudicatario; b) mediante decurtazione del corrispondente importo dal corrispettivo dovuto per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo le forniture eseguite emettendo nota di pagamento della medesima penaleaddebito “fuori campo iva” ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 633/72.

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Sources: Fornitura Di Dispositivi Medici

Penali. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad ATS Sardegna, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 3.1 del presente Capitolato per la redazione e consegna alla Stazione Appaltante dei Piani di installazione indicati e descritti nei predetti paragrafi, il Fornitore è tenuto a corrispondere ad una penale pari a euro 100,00 (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile ad ATS Sardegna, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini concordati con l’Amministrazione per il servizio opzionale di smontaggio, ritiro e trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) di cui al precedente paragrafo 5, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari a euro 100,00 (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a ATS Sardegna, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini di completamento dei lavori accessori, consegna ed installazione delle apparecchiature previsti nel paragrafo 3.2 del presente Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere a ATS Sardegna una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille calcolato sull’ammontare netto di ciascuna apparecchiatura consegnata in ritardo rispetto alle scadenze contrattuali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile a ATS Sardegna, a forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai tempi di esecuzione della verifica di conformità/collaudo di ciascuna apparecchiatura, indicati al paragrafo 3.3 del presente Capitolato Tecnico, ovvero rispetto ai diversi tempi concordati con la Stazione Appaltante, l’Amministrazione potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille calcolato sull’ammontare netto di ciascuna apparecchiatura per la quale sia riscontrato tale ritardo rispetto alle tempistiche indicate nel presente Capitolato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a ATS Sardegna, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini relativi alle scadenze del piano di manutenzione preventiva concordate con i referenti della Stazione Appaltante per gli interventi di manutenzione preventiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari ad Euro 300,00 (trecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a ATS Sardegna, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine previsto nel paragrafo 4.2.2 del presente Capitolato Tecnico per l’intervento di manutenzione correttiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere a ATS Sardegna una penale calcolata in misura pari ad Euro 300,00 (trecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a ATS Sardegna, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 4.2.2 del presente Capitolato Tecnico per il ripristino della funzionalità dell’apparecchiatura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari ad Euro 300,00 (trecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ogni difformità nella fornitura di pezzi di ricambio durante la vigenza del contratto di fornitura e/o comunque durante il periodo di assistenza e manutenzione “full risk” rispetto a quanto previsto nel paragrafo 4.2.3 del presente Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere a ATS Sardegna una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini concordati con l’Amministrazione per il servizio di smontaggio non conservativo delle analoghe apparecchiatura usate e dei relativi dispositivi accessori ai fini del successivo ritiro e trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), incluso il tubo radiogeno, di cui al paragrafo 4.3 del presente Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere a ATS Sardegna una penale pari a Euro 200,00 (duecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Le penali sopra indicate relative al ritardo nell’erogazione dei servizi di assistenza e manutenzione sono definite dal Capitolato Tecnicovalide sia nel periodo di assistenza e manutenzione “full risk” per i primi 12 mesi, sia in relazione all’eventuale periodo di estensione di 36 mesi del servizio di assistenza e manutenzione “full risk”. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del presente Capitolato. In tal caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate ATS Sardegna applicherà al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro la corrispondente penale sino alla data in cui la fornitura inizierà a essere eseguita in modo effettivamente conforme al presente contratto, agli atti e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta documenti ivi allegati e/o richiamati, e all’ordinativo di fornitura, fatto salvo il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalerisarcimento del maggior danno.

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Sources: Contract for the Supply and Installation of Medical Equipment

Penali. Le 16.1 Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile rispettivamente all’Amministrazione Beneficiaria o a Consip S.p.A., ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nel documento Indicatori di qualità della fornitura o nell’Offerta Tecnica se migliorativa, l’Amministrazione Beneficiaria o Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. dettagliatamente descritte e regolate nel predetto documento Indicatori di qualità della fornitura, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. 16.2 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇Beneficiaria, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza a Consip S.p.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato. A. 16.3 In caso di contestazione dell’inadempimentodell’inadempimento da parte della singola Amministrazione Beneficiaria, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni deduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) Beneficiaria nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali sopra stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 16.4 In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Le Amministrazioni Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l’inadempienza, potranno compensare essere applicate al Fornitore le penali sopra stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 16.5 Per i crediti derivanti dall’applicazione delle predette penali e per quanto di rispettiva competenza, • le Amministrazioni Beneficiarie potranno compensare detti crediti per l’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti propria competenza con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇di cui al successivo articolo 21, comma 2; • Consip S.p.▇▇A. potrà compensare detti crediti per l’applicazione delle penali di propria competenza avvalendosi della cauzione di cui al successivo articolo 21, comma 1; in ogni caso, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare 16.6 Qualora l’importo complessivo delle penali applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima da una singola Amministrazione Beneficiaria raggiunga la somma complessiva pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/del valore complessivo del Contratto Esecutivo , detta Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il Contratto Esecutivo , con diritto al risarcimento di tutti i danni, nonché la facoltà di richiedere la prestazione dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare servizi ad altro fornitore. 16.7 Qualora l’importo complessivo delle penali applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima da Consip S.p.A. raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore complessivo dell’importo massimo complessivo del presente Contratto Quadro, ovvero qualora un inadempimento di cui all’Allegato A perduri per 3 (dieci per centotre) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/quadrimestri consecutivi e coinvolga almeno 5 (cinque) Contratti Esecutivi , Consip S.p.A., valutata la gravità dell’inadempimento, ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto Quadro, con diritto al risarcimento di tutti i aggiudicato/i. danni. 16.8 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Contratto Quadro

Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato. 18.1 In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (ritardo nell'avvio dei lavoratori o di ▇▇ritardi nelle sostituzioni degli stessi rispetto ai tempi indicati nel presente Accordo Quadro saranno applicate le seguenti penali: - per ritardi nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione fino a quattro giornate lavorative: penale giornaliera pari al costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito; - per ritardo nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione da cinque fino a sei giornate lavorative: penale giornaliera pari al doppio del costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito; - per ritardi superiori: penale giornaliera pari al triplo del costo giorno del lavoratore non avviato o non sostituito.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) 18.2 Trascorsi 15 giorni lavorativi dalla ricezione richiesta senza che sia stato inviato il personale, l'Accordo Quadro si intenderà comunque risolto. 18.3 In ogni caso, l’applicazione delle penali non esclude il diritto della stessaSocietà a pretendere il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. 18.4 L’importo complessivo delle penali, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamenteanche se relative all’esecuzione di più Contratti Applicativi, non siano idoneepotrà superare il 10% del Corrispettivo; qualora lo superasse, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione la Società si riserva di risolvere l'Accordo Quadro. 18.5 L’importo delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto sarà automaticamente trattenuto dalla Società sul pagamento del corrispettivo relativo al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇Singolo Contratto.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Accordo Quadro Per La Somministrazione Di Lavoro a Tempo Determinato

Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimentoritardo nell’effettuazione della consegna, rispetto ai termini e modalità fissati dal presente contratto ed accettati con la sua sottoscrizione, salvi casi di comprovata forza maggiore, richiamati gli artt. 1382 e 1384 C.C., sono stabilite a carico della ditta appaltatrice le seguenti penali: 1. in caso di consegna di prodotti difformi rispetto ai requisiti di capitolato e di offerta, così come verificati ed approvati nelle operazioni di collaudo di cui all’art.4 del capitolato, ConSer V.C.O. S.p.A. provvederà a respingere la fornitura richiedendone la sostituzione nel termine di 15 (quindici) giorni dall’avvenuto respingimento. Qualora la sostituzione non avvenga nei termini di cui sopra, salvo casi di comprovata forza maggiore, per ogni giorno solare consecutivo oltre il Fornitore dovrà comunicare termine fissato sarà applicata una penale contrattuale pari ad €. 120,00. 2. per iscritto all’Amministrazione (o ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo rispetto al termine di consegna delle forniture sarà applicata una penale giornaliera pari ad €. 120,00. 3. nel caso in cui l’impresa incorra in più inadempienze, le relative penali e riduzioni si ▇▇.▇▇.▇▇▇▇▇▇ e verranno dedotte, come di seguito descritto. Le infrazioni anzidette saranno accertate dal RUP o dal Direttore di esecuzione, che formuleranno formale contestazione alla ditta appaltatrice che potrà, entro dieci giorni, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell’inadempienza riscontrata. Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, ▇▇▇▇▇▇ V.C.O. S.p.A.), nel termine massimo esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità come sopra determinata o addebitando i maggiori costi sostenuti. Non si applicherà alcuna penale per cause di 10 forza maggiore, che comunque vanno documentate e non potranno protrarsi oltre i 7 (diecisette) giorni lavorativi dalla ricezione della stessagiorni. Saranno considerate cause di forza maggiore, purché debitamente e tempestivamente comunicate, scioperi documentati con dichiarazione C.C.I.A.A. o altra autorità equipollente o eventi meteorologici che rendano impraticabili le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazioneprincipali vie di transito. Qualora le predette controdeduzioni il ritardo dovesse superare i 30 giorni dal termine indicato in sede di offerta e comunque la consegna non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvenga nei 30 giorni di cui all’Accordo Quadro all’art. 3, ConSer V.C.O. S.p.A. si riserva il pieno diritto, e ai Contratti con quanto dovuto senza formalità di sorta, di esercitare ogni azione a tutela dei propri diritti, al Fornitore recupero dei danni subiti nonché a qualsiasi titolorisolvere l’affidamento della fornitura. L’applicazione della penalità o dell’addebito dei costi sarà comunque conseguente ad un richiamo, quindi trasmesso anche con a mezzo mail, relativo all’inadempienza. L’ammontare delle penalità e l’importo delle spese per i corrispettivi maturatiservizi eventualmente eseguiti d’ufficio saranno, ovverodi norma, in difettotrattenute da ConSer V.C.O. S.p.A. sulla prima fattura disponibile. Nell’eventualità che la rata non offra margine sufficiente, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇la società avrà diritto di rivalersi delle somme dovute sull’importo cauzionale. Pena la decadenza dell’appalto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Fornitura Veicoli Attrezzati Per La Raccolta Rifiuti

Penali. 1. Le penali dovute dall'appaltatore sono definite dal Capitolato Tecnicofissate per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali nella misura del 1,0 per mille dell'ammontare netto contrattuale. 2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che daranno luogo all’applicazione il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. 3. L'ammontare complessivo delle penali sopra stabilite dovranno non può comunque essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale. Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall'art. 108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla stazione appaltante con le modalità previste dallo stesso art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 35 del presente Capitolato Speciale di Appalto. 4. La penale relativa all'ultimazione lavori verrà detratta dal conto finale. 5. L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare all'addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita. 6. Ai sensi del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/isottoscritto in data 16 Marzo 2015 il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvato con Deliberazione della Giunta n. 82/2015), fermo si applica, inoltre, la penale di cui al successivo art. 29-bis, comma 1, lett. c). 7. L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Capitolato Speciale Di Appalto

Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇So. Re. Sa. come indicato all’art 14 all’art. 17 del CapitolatoCapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a ▇▇.▇▇.▇▇. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o Soa ▇▇.▇▇.▇▇. Re. SaS.p.A.) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo nell’ Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Accordo Quadro

Penali. Le 1. La penale è fissata per ogni giorno di ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali nella misura dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. 2. E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono definite dal Capitolato Tecnicomanifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. 3. L’ammontare complessivo delle penali sopra stabilite dovranno non può comunque essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari superiore al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/contrattuale. Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall’art. 108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla stazione appaltante con le modalità previste dallo stesso art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 35 del presente Capitolato Speciale di Appalto. 4. La penale relativa all’ultimazione lavori verrà detratta dal conto finale. 5. L’Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lotto/i aggiudicato/ilavori oltre il termine contrattuale, fermo salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all’Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare all’addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita. 6. Ai sensi del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici (sottoscritto in data 16 Marzo 2015 il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvato con Deliberazione della Giunta n. 82/2015), si applica, inoltre, la penale di cui al successivo art. 29-bis, comma 1, lett. c). 7. L’Appaltatore prende atto che l’applicazione della penale non preclude il diritto dell’Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Capitolato

Penali. Le penali sono definite dal al paragrafo 11 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, a ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 10 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a ▇▇.▇▇.▇▇. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi ▇▇.▇▇.▇▇. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Convenzione Per La Fornitura Di Sistema Di Identificazione Di Pazienti Candidati Alla Trasfusione

Penali. Le penali 1. La consegna della fornitura dovrà avvenire entro il termine indicato all’art. 3 del presente CSA, salvo tenere conto delle motivazioni scritte della ditta a giustificazione dell’eventuale ritardo. 2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna, sarà applicata una penale pecuniaria nella misura di Euro 50,00. 3. I termini di consegna e ritardo sono definite dal Capitolato Tecnicocalcolati in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento della lettera d’ordine mediante PEC. 4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto Nel caso in cui la consegna avvenga dopo 70 (settanta) giorni dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso data di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione ordinazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di quindi con un ritardo superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessarispetto a quanto previsto all’art.3), le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicatol’Amministrazione si riserva di risolvere il contratto stipulato e di passare al secondo classificato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore senza che l’originario aggiudicatario possa pretendere alcunché a qualsiasi titolo. 4. L’Amministrazione comunicherà le penalità applicate all’operatore economico, quindi anche con i corrispettivi maturatia mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata). 5. L'aggiudicatario avrà facoltà di presentare, ovveroentro un termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento di quanto contestato, memorie/deduzioni in difettomateria che verranno valutate dall'Amministrazione Comunale. Trascorso il termine predetto, avvalersi o nel caso in cui le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione Comunale provvederà all'applicazione delle penalità sopra indicate. 6. Nel caso di reiterati ed immotivati ritardi l'Amministrazione Comunale potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura. 7. L'applicazione delle penali, di cui al presente articolo, potrà avvenire sia previa escussione della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/iprestata dall’appaltatore oppure attraverso la compensazione del credito, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera mediante ritenuta da operarsi in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo sede di pagamento della medesima penaledei corrispettivi dovuti.

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno La Contraente, qualora non si attenga agli obblighi di cui al capitolato speciale di appalto tecnico prestazionale, in quanto non effettui in parte o totalmente le prestazioni stabilite, può essere contestati al Fornitore assoggettata, previa contestazione per iscritto degli addebiti ed esame delle controdeduzioni, alle penali di cui al presente articolo. 2. Il personale di Acqualatina, addetto al controllo segnalerà su apposito modulo l’eventuale inadempienza constatata. Qualora siano rilevate 3 (tre) inadempienze nel periodo continuativo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, sarà facoltà di Acqualatina risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. Acqualatina ha inoltre facoltà di risolvere il contratto qualora la Contraente si renda colpevole di atti di grave negligenza e/o di frode nei confronti dell’Acqualatina S.p.A. e/o di terzi. Resta stabilito che la Contraente risponderà degli oneri e dei danni economici che potessero derivare a Acqualatina S.p.A. dalla Amministrazione Contraente o stipulazione di un nuovo contratto d’appalto, dall’esecuzione diretta delle prestazioni e dalla rescissione dello stesso, non pretendendo nessun tipo di indennizzo in tal senso. 3. E’ fatta salva la facoltà di Acqualatina S.p.A. di poter utilizzare ulteriori ditte, a propria discrezione, per l’esecuzione dell’intervento oggetto del presente appalto, rimettendo l’onere economico alla ditta inadempiente per la porzione eccedente ai prezzi indicati nel caso da ▇▇presente capitolato.▇▇.▇▇ 4. come indicato all’art 14 del CapitolatoLa facoltà di cui al precedente comma si può concretizzare in particolare nei seguenti casi: 5. In caso di contestazione dell’inadempimentoinadempimento occasionale della Contraente al fabbisogno, sarà applicata una penale, per ogni singola inadempienza, pari a € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00). 6. In caso di intervento non tempestivo rispetto a quanto indicato dal Direttore dell’Esecuzione nell’OdF la Contraente sarà tenuta a pagare una penale giornaliera pari ad € 15,00 (Euro quindici/00) per i primi 20 giorni di ritardo e una penale giornaliera di € 20,00 (Euro venti/00) dal 21° giorno in poi, salvo il Fornitore dovrà comunicare risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Committente per iscritto all’Amministrazione la mancata consegna. 7. Qualora il ritardo nella consegna superi i 40 giorni naturali e consecutivi la Stazione Appaltante avrà la facoltà di liberarsi da ogni obbligo d’acquisto e di incamerare la cauzione definitiva. 8. In caso di mancato rispetto delle caratteristiche qualitative stabilite nel capitolato speciale d’appalto la Contraente sarà tenuta al pagamento di una penale di Euro 100,00 (o euro cento/00) per ogni requisito tecnico difforme. 9. La reiterata fornitura di ▇▇prodotto non conforme, oltre all’applicazione delle penali sopraddette, potrà comportare la risoluzione anticipata del contratto e l’incameramento della cauzione prestata a garanzia del contratto.▇▇.▇▇ 10. S.p.A.)In caso di disservizio conseguente al mancato intervento della Contraente nei tempi previsti, nel termine massimo potrà essere annullato il compenso spettante per tale tipo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione prestazione e tutti i danni derivanti da tale inadempienza potranno essere addebitati a totale carico della stessa. L’inottemperanza alle disposizioni contenute nel presente articolo costituirà inadempienza contrattuale grave, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazioneanche ai fini della risoluzione d’ufficio dello stesso. La contestazione di tale circostanza dovrà avvenire mediante mail o fax. 11. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione l’importo complessivo delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al applicate alla Contraente superi il 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idell’importo contrattuale, fermo la Committente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il risarcimento degli contratto, addebitando alla Contraente gli eventuali maggiori dannicosti ed ogni altro danno provocato dalla risoluzione stessa. 12. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento Restano naturalmente ferme le ulteriori disposizioni e ipotesi di applicazione delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per previste da la quale si è reso inadempiente capitolato speciale tecnico prestazionale e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaleda quello normativo.

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Sources: Contract for Supply

Penali. Le 1. Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, non imputabile rispettivamente all’Amministrazione o Ente Contraente e/o a Consip S.p.A, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l’Amministrazione o Ente Contraente e/o Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali sono definite dal stabilite nella sezione 6 del Capitolato Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritta, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. 2. In aggiunta alle penali di cui alla sezione 6 del Capitolato Tecnico, si pattuisce che nel caso di mancato rispetto da parte del Responsabile del Servizio Generale del termine previsto per le informazioni richieste ai sensi del precedente art. 7, comma 2, sarà applicata per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. 3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere di cui al precedente comma, verranno contestati al Fornitore dalla singola Amministrazione o Ente Contraente (e per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. conoscenza comunicati a Consip S.p.A.), nel termine massimo ovvero da Consip S.p.A. per quanto di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, propria competenza; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, sia all’Amministrazione o Ente Contraente che a Consip S.p.A. nel termine massimo di giorni lavorativi 5 (cinque) dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette controdeduzioni dette deduzioni non pervengano all’Amministrazione (siano accoglibili a giudizio della Amministrazione o ▇▇Ente Contraente e/o di Consip S.p.▇▇. Sa) A. per quanto di propria competenza, ovvero non via stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere saranno applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 4. Le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o Consip S.p.A. per quanto di propria competenza potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore a ▇▇Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.▇▇.▇▇ 5. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 6. Ciascuna singola Amministrazione o Ente Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 20% (venti per cento) del valore del proprio Contratto di Fornitura, (il cui valore si intende comprensivo anche dell’importo del traffico transato “voce/dati”, inclusi SMS e MMS); il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni o Enti Contraenti e/o di Consip S.p.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni, ovvero a risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 23. 7. Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai n. 5 (cinque) gg. lavorativi previsti per la chiusura del reclamo on-line, il Fornitore dovrà corrispondere a Consip S.p.A. Euro 50,00 (cinquanta/00). 8. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel Capitolato tecnico, risulti che su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1% del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

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Sources: Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Satellitare

Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore A.S.I.S. ha facoltà di elevare le seguenti penalità:  Euro 250,00 per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 ritardato avvio del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo servizio rispetto ai termini concordati con A.S.I.S.. Il ritardo ammesso è di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione poi è facoltà di A.S.I.S. di procedere alla risoluzione del Contratto;  Euro 200,00 per ogni giorno di mancata apertura dell’esercizio; la terza infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile;  Euro 150,00 per ogni vendita di generi scaduti o avariati o adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile;  Euro 150,00 per ogni accertata violazione della stessaqualità degli alimenti distribuiti e delle preparazioni, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni per accertata violazione dei prezzi contenuti nel listino prezzi e per non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicatorispetto degli orari di servizio;  Euro 200,00 per ogni accertata violazione delle norme di sicurezza; la terza infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile;  Euro 200,00 per ogni accertata violazione delle norme sull’igiene dei locali, ovverodegli arredi e delle attrezzature; la terza infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile;  Euro 100,00 per ogni reclamo non anonimo pervenuto ad A.S.I.S. di utenti del bar del Centro sportivo e che risultino fondati;  Euro 150,00 per ogni altra violazioni delle disposizioni del presente Contratto, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimentoivi incluso il ritardato pagamento delle rate di canone. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione pregiudicato le sanzioni di legge, ove previste, stabilite per le relative violazioni. 2. Le penali verranno applicate all’atto della contestazione scritta dell’inadempienza al Gestore e saranno esposte nella fattura di successiva emissione. Le medesime potranno essere recuperate anche escutendo la quale si è reso inadempiente e cauzione. 3. Qualsiasi evento che ha fatto sorgere l’obbligo abbia determinato l’elevazione di pagamento penale e/o abbia cagionato ad A.S.I.S. oneri comporterà l’addebito al Gestore di ogni danno e/o maggiore spesa dalla medesima sostenuta, oltre l’elevazione della medesima penale.

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Sources: Concessione Del Servizio Di Somministrazione Di Alimenti E Bevande

Penali. Ogni inadempienza o ritardato adempimento degli obblighi contrattuali sarà contestato per iscritto e trasmesso via fax all’Esecutore che dovrà darne riscontro per iscritto, entro il giorno feriale successivo alla comunicazione ricevuta, chiarendo il fatto contestato e/o chiedendo un incontro per definire quanto rilevato. Qualora non giunga il suddetto riscontro e/o qualora il Responsabile del procedimento non dovesse ritenere valide le giustificazioni addotte dall’Esecutore, l’Amministrazione comunale potrà procedere all’applicazione delle penali. In funzione della gravità dell’inadempienza l’Amministrazione comunale potrà applicare le seguenti penali: - € 100,00 (euro cento/00) per esecuzione non regolare della prestazione; - € 200,00 (euro duecento/00) per mancata effettuazione delle prestazioni richieste o eventuale ritardo nell’espletamento di quanto richiesto. U:\Verde\Manutenzione Ordinaria\2016 Abbattimenti e Potature 05 2016\capitolato prestazionale.doc Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimentocon riferimento ad ogni singola contestazione effettuata. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione L’importo complessivo delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (irrogate non potrà superare il dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Per quanto riguarda eventuali danni arrecati al patrimonio comunale, l’Amministrazione procederà agendo per il pieno risarcimento dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori dannidanni subiti. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di Il pagamento della medesima penalepenale non solleva l’impresa da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata.

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Sources: Determination for Public Works

Penali. Le 1. La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura pari alla percentuale dell’uno per mille (10/ 00) dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori. 2. Ai sensi della lett. z) comma 1) dell'art. 10 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., ancora in vigore per effetto dell’art.217 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le penali vengono disposte dal RUP per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali,anche sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori. 3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono definite dal Capitolato Tecnicocontabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione L’importo complessivo delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso irrogate ai sensi dei commi precedenti non potrà superare il 10% dell’importo del contratto; qualora i ritardi siano tali da ▇▇comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.▇▇.▇▇ 5. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione L’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 6. Il mancato intervento dell'appaltatore nei tempi stabiliti comporta l'applicazione di una penale di € 150,00 per ogni adempimento ordinato e ai Contratti consente al Direttore lavori di far eseguire d'ufficio ad altra ditta l'intervento addebitando i costi sostenuti all'appaltatore inadempiente. L'applicazione delle sanzioni e del risarcimento viene preliminarmente contestata da parte del Direttore lavori con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇e mail.▇▇.▇▇ 7. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci Nel caso di quattro violazioni nell'arco di validità del contratto per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/iritardato o mancato adempimento, fermo restando l'applicazione della penale coma sopra definita, il Comune di Napoli, previa contestazione può procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, senza per questo dover alcunché all'appaltatore. 8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento degli di eventuali maggiori danni. Nell’ambito danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaleritardi.

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Sources: Accordo Quadro Per L’esecuzione Dei Lavori Di Manutenzione Straordinaria

Penali. Le 12.1 - Il Comune, tramite il Dirigente Responsabile del Servizio Amministrazione del Patrimonio, applicherà le penali sono definite dal Capitolato Tecniconella misura di seguito indicata: - € 100,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'inizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, rispetto al termine indicato all'art. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore 17 dell’Avviso; - € 250,00 (duecentocinquanta/00) per iscritto dalla Amministrazione Contraente ogni episodio nel quale rumori molesti o esalazioni di cucina, rechino disturbo alle attività svolte nel Teatro Comunale; - € 500,00 (duecentocinquanta/00) per ogni chiusura dell’attività nei giorni e negli orari di apertura del Teatro Comunale, non concordata con il Servizio Teatro; - € 1.000,00 (mille/00), salvo maggiori danni, per ogni altra violazione accertata agli obblighi o contravvenzione ai divieti previsti nel presente atto; - € 1.000,00 nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso in cui il concessionario incorra in sanzioni delle competenti autorità per la violazione di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (norme in materia di igiene pubblica o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) pubblica sicurezza; - la sospensione dell’attività fino a 5 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o l’applicazione di una penale di € 500,00 in caso di accertato disturbo alla quiete pubblica o in caso di problemi di ordine pubblico derivanti da scarsa vigilanza o incuria del Concessionario, a seconda della gravità del caso; - una penale corrispondente all’importo della garanzia definitiva in caso di recesso del concessionario fuori dal caso previsto all’art. 3 comma 2, salvo maggiori danni; - una penale pari alla quota pro die dell'ultimo canone annuo di concessione maggiorata di 100€ (cento/00), salvo maggiori danni, per ogni giorno di ritardata riconsegna dei locali al termine della concessione per qualunque motivo, fatto salvo che il pagamento delle ritardo non dipenda dal Comune. 12.2 - Le penali sopra indicate saranno imputate direttamente sulla garanzia definitiva di cui all’art. 9. 12.3 - Il Dirigente potrà stabilire di non esonera in applicare nessuna penalità qualora l’inadempimento, seppure accertato, non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d’immagine per il Comune, non abbia causato nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione disservizio, e si sia verificato per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaleprima volta.

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Sources: Contract for the Use of Premises

Penali. Le 1. Il Comune applica penali sono definite dal Capitolato Tecnicoal concessionario: a) per mancata affissione di manifesti, in misura doppia dell’importo del diritto per la durata della mancata affissione; b) per affissione protratta oltre i cinque giorni dalla scadenza in base al timbro a calendario, in mi- sura doppia dell’importo del diritto per la durata dell’indebita esposizione; c) affissioni abusive protratte oltre 5 giorni dopo la rilevazione, in misura pari all’importo del di rit- to per la durata dell’indebita esposizione; d) per affissione di manifesti senza timbro a calendario, in misura di <SOMMA> €/manifesto; e) per ritardata consegna delle credenziali d’accesso telematico ai conti correnti, in misura di 2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore Per altre violazioni del presente capitolato non previste esplicitamente nel comma 1 la penale va da € <SOMMA> a € <SOMMA>. 3. L’inadempienza è notificata per iscritto al concessionario entro <N. GIORNI> dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇sua rilevazio- ne, indicando chiaramente luogo, data ed elementi della contestazione.▇▇ 4. Il concessionario può presentare le proprie controdeduzioni, per iscritto, entro 10 giorni dal rice- vimento della contestazione.▇▇ 5. come indicato all’art 14 Entro 15 giorni dalla scadenza del Capitolato. In caso termine del comma precedente il Comune: a) se ritiene di contestazione dell’inadempimentoaccogliere le controdeduzioni, il Fornitore dovrà comunicare comunica per iscritto all’Amministrazione (o al concessionario l’archiviazio- ne della contestazione; b) se ritiene di ▇▇respingere le controdeduzioni, ne comunica al concessionario — sempre per iscritto 6. Ciascuna penale è addebitata sull’importo della prima fattura da emettere dopo l’applicazione.▇▇ 7. L’applicazione di penali non incide sulle ragioni dei terzi nei confronti del concessionario per le sue mancanze.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Concessione Del Servizio Di Riscossione Di Imposte Comunali

Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o È riconosciuta in capo all’ASP IMMeS e PAT la facoltà di comminare alla ditta Sofos Lab S.r.l., in caso di: - ritardo nell’esecuzione del contratto; - esecuzione non conforme alle modalità indicate nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolatocontratto. In caso di non puntuale rispetto delle modalità esecutive del servizio e/o in caso di ritardo nei tempi previsti in offerta, siano essi non imputabili a Sofos Lab S.r.l., ovvero a forza maggiore o caso fortuito o soggetti terzi (es. altre ditte coinvolte nell’integrazione tra più applicativi), l’ASP IMMeSePAT, dopo aver comunicato formale contestazione dell’inadempimentoa Sofos Lab S.r.l., la quale ha la facoltà di fornire proprie controdeduzioni entro il Fornitore dovrà comunicare termine indicato nell’atto di contestazione medesimo, può comminare le seguenti penali: - Penale di ritardo, applicabile laddove si verifichino ritardi sulla risoluzione di una criticità in relazione alle tempistiche sopra indicate: per iscritto all’Amministrazione ogni giorno lavorativo (o frazione di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.)giorno lavorativo) di ritardo, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessarispetto ai vincoli temporali indicati nell’offerta, le proprie controdeduzioni supportate da si applicherà una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni penale pari a 1 per mille dell’importo netto contrattuale; Le penali previste non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al superare il 10% (dieci per cento) dell’ammontare dell'ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo contrattuale: qualora il risarcimento degli eventuali maggiori dannivalore complessivo delle penali inflitte a Sofos Lab S.r.l. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al raggiunga il 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/del totale corrispettivo, l’ASP IMMeSePAT ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.danni

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Sources: Determinazione Dell’area Alberghiero Economale E Provveditorato

Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno 1 La Contraente, qualora non si attenga agli obblighi di cui al capitolato speciale di appalto tecnico prestazionale, in quanto non effettui in parte o totalmente le prestazioni stabilite, può essere contestati al Fornitore assoggettata, previa contestazione per iscritto dalla Amministrazione degli addebiti ed esame delle controdeduzioni, alle penali di cui al presente articolo. 2 Il personale del Con.Ge.S.I., addetto al controllo segnalerà al Direttore esecuzione del contratto l’eventuale inadempienza constatata. Qualora siano rilevate 3 (tre) inadempienze nel periodo continuativo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, sarà facoltà del Con.Ge.S.I. risolvere il contratto 3 E’ fatta salva la facoltà del Con.Ge.S.I. di poter utilizzare ulteriori ditte, a propria discrezione, per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, rimettendo l’onere economico alla ditta inadempiente per la porzione eccedente ai prezzi indicati nel presente contratto. 4 La facoltà di cui al precedente comma si può concretizzare in particolare nei seguenti casi: a) Incapacità tecnica della Contraente o nel caso da ▇▇ad eseguire le prestazioni secondo le metodologie di intervento richieste dal Direttore Esecuzione del Contratto; b) Superamento del tempo massimo per l’avvio dell’intervento richiesto; c) Impossibilità manifesta della Contraente ad eseguire le prestazioni ordinate.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato. 5 In caso di contestazione dell’inadempimentoritardo per il ritiro della macchina, così come indicato nell'Ordine emesso dalla Stazione Appaltante, sarà facoltà della Committente applicare una penale, per ogni giorno di ritardo, pari a € 30,00 (Euro trenta/00). 6 In caso di ritardo nella riconsegna della macchina rispetto ai tempi indicati nell’ordinativo, sarà facoltà della Committente applicare una penale, per ogni giorno di ritardo, pari a € 30,00 (Euro trenta/00). 7 In caso di intervento richiesto in regime di reperibilità, in caso di intervento non tempestivo la Committente ha la facoltà di applicare una penale di € 50,00 (Euro cinquanta/00) per la prima ora di ritardo e € 100,00 (Euro cento/00) per ogni ulteriore ora di ritardo oltre la prima, con la chiamata in causa per eventuali danni a terzi. 8 In caso di disservizio conseguente al mancato intervento della Contraente nei tempi previsti, potrà essere annullato il Fornitore dovrà comunicare compenso spettante per iscritto all’Amministrazione (o tale tipo di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione prestazione e tutti i danni derivanti da tale inadempienza potranno essere addebitati a totale carico della stessa. L’inottemperanza alle disposizioni contenute nel presente articolo costituirà inadempienza contrattuale grave, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazioneanche ai fini della risoluzione d’ufficio dello stesso. La contestazione di tale circostanza dovrà avvenire mediante e-mail o fax. 9 Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione l’importo complessivo delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al applicate alla Contraente superi il 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/idell’importo contrattuale, fermo la Committente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il risarcimento degli contratto, addebitando alla Contraente gli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento costi ed ogni altro danno provocato dalla risoluzione stessa. 10 Restano naturalmente ferme le ulteriori disposizioni e ipotesi di applicazione delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente previste dal capitolato speciale tecnico prestazionale e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaleda quello normativo.

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Sources: Accordo Quadro

Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico23.1 L’Aggiudicatario nell’esecuzione del servizio ha l’obbligo di uniformarsi, oltre che a legge e regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, al presente capitolato, agli eventuali specifici impegni assunti in sede di offerta. 23.2 In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, le seguenti penali, cumulabili tra loro e fatto sempre salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno: a. utilizzo di personale privo dei requisiti richiesti o non idoneo o che abbia manifestato comportamento inadeguato: € 400,00 per ogni contestazione e salva richiesta di sostituzione del personale; oltre la prima contestazione, l’ente si riserva di risolvere il contratto; b. ritardo nell’assegnazione del personale in caso di nuova richiesta o mancata sostituzione tempestiva del personale assente: € 200,00 per ogni giorno di contestazione; c. mancato rispetto degli orari da parte dell’operatore: € 50,00 per ogni contestazione in caso di ritardo non giustificato da impedimenti oggettivi e dimostrabili, indipendenti dall’aggiudicatario; ▇. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato▇ nella trasmissione/comunicazione di documenti/informazioni rispetto alla tempistica prevista nel presente capitolato: da € 50,00 a € 100,00 in ragione della gravità dell’inadempimento, per ogni contestazione fino alla terza contestazione; da € 150,00 a € 250,00 in ragione della gravità dell’inadempimento, per le contestazioni successive. 23.3 L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una contestazione scritta e circostanziata dell'inadempienza rilevata, trasmessa via P.E.C. o raccomandata A.R. o fax, alla quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione. In caso di contestazione dell’inadempimentomancato riscontro ovvero qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, il Fornitore la comunità montana adotterà un provvedimento di applicazione della penale che sarà comunicato all'aggiudicatario con uno dei mezzi citati. 23.4 L'Amministrazione potrà detrarre la penale dall’importo dovuto all’appaltatore oppure trattenerla sulla garanzia definitiva. In tal caso, garanzia dovrà comunicare essere reintegrata entro 10 giorni dalla richiesta. 23.5 È in ogni caso fatta salva le possibilità per iscritto all’Amministrazione (o l’Amministrazione di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.)accertare e chiedere ristoro, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessaanche in via giudiziale, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro all’appaltatore per i maggiori danni dallo stesso causati mediante i ritardi e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali gli inadempimenti di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore sopra, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇norma del successivo articolo.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

Penali. Le penali sono definite 1. La violazione degli obblighi previsti nella presente convenzione sarà contestata dall’Amministrazione Comunale agli inadempienti tramite diffida consistente nella intimazione a ripristinare o ad attuare – entro 30 giorni dal Capitolato Tecnicosuo ricevimento – gli obblighi e gli adempimenti pattuiti. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione L’inosservanza della diffida comporterà ai soggetti attuatori, in funzione della tipologia di inadempienza accertata e/o della continuativa inerzia rispetto agli adempimenti richiesti, il pagamento delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore alla Amministrazione Comunale, determinate ai sensi dell'articolo 145 del D.P.R. n. 207/2010, salvo il risarcimento del maggiore danno e l’applicazione delle maggiorazioni di legge; restando impregiudicata la facoltà di promuovere da parte dell’A.C. la risoluzione della convenzione per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇inadempimento.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato 2. In caso di contestazione dell’inadempimentoinottemperanza alle diffide emesse e al fine di ottenere anche l’incasso delle somme dovute a titolo di penali, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, Comune è sin d’ora autorizzato dai soggetti attuatori a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro escutere la/e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare fidejussione/i crediti derivanti dall’applicazione delle penali cauzionali di cui all’Accordo Quadro al precedente art.15 nel periodo di vigenza della/e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore stessa/e e gli importi necessari ad eseguire le opere a qualsiasi titolofronte dell’accertata e continuativa inerzia da parte dei soggetti attuatori a provvedere agli adempimenti richiesti. 3. Qualora, quindi anche con scaduti i corrispettivi maturatitermini stabiliti dalla presente convenzione per la realizzazione delle opere convenzionate, ovveroqueste non risultino eseguite o non lo siano compiutamente, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta Comune ha facoltà di provvedere alla esecuzione e/o alla ultimazione delle opere stesse, addebitando le spese ai soggetti attuatori, maggiorate dagli interessi legali, salvo il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si maggiore danno. Il Comune è reso inadempiente sin d’ora autorizzato dai soggetti attuatori a trattenere l’importo indicato nella/e che ha fatto sorgere l’obbligo fidejussione/i prestata/e a garanzia di pagamento cui all’art.15 della medesima penalepresente convenzione.

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Sources: Convenzione

Penali. 1. Nel Capitolato Tecnico sono definite le penali applicabili ai servizi/prodotti og- getto del presente contratto. 2. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione del- le deduzioni addotte dalla Amministrazione Contraente o nel caso Società e da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), questa comunicate ad AGEA nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazionestessa contestazione. 3. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento la Società dall'adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo l'obbligo di pagamento delle medesime penali. 4. La Società prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente con- tratto non preclude il diritto della medesima penaleAGEA a richiedere il risarcimento di ogni e qualsiasi ulteriore danno. 5. Qualora la Società si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l’AGEA avrà la facoltà di ordinare ad al- tra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebi- tando i relativi costi alla Società. 6. L’AGEA potrà procedere a compensare - nel rispetto della normativa fiscale - gli eventuali crediti derivanti dall'applicazione delle penali, di cui al presente artico- lo, con il debito nei confronti della Società, o avvalersi della cauzione di cui all'art. 13, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. 7. ▇▇▇ i ritardi previsti dal presente articolo superino, anche in un solo caso, i 15 (quindici) giorni, l’AGEA avrà, comunque, il diritto di risolvere totalmente o parzialmente il contratto in danno alla Società. 8. Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano essere derivati all’AGEA ed a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

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Sources: Contract

Penali. Le penali sono definite dal Capitolato TecnicoIn caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori rispetto al cronoprogramma allegato al Progetto presentato in fase di gara il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune una penale pari a € 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati Resta salvo quanto previsto al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇successivo art. come indicato all’art 14 del Capitolato19. In caso di contestazione dell’inadempimentoritardo nell’esecuzione dei servizi gestionali, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, concessionario è tenuto a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate corrispondere al Fornitore Comune le penali stabilite nell’Accordo Quadro come definito nella tabella degli standard riportata nella relazione del modello gestionale e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali manutentivo di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇all’offerta tecnica. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci Il Concessionario non sarà responsabile per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta le sospensioni e/o ritardi, parziali e/o totali, delle attività oggetto del presente Contratto, né potrà essere in alcun modo considerato inadempiente rispetto ad alcuno degli obblighi di cui al presente Contratto nel caso in cui le proprie prestazioni siano divenute impossibili per fatto dovuto a caso fortuito e/o Forza Maggiore. In particolare, in via puramente esemplificativa e assolutamente non esaustiva, le parti si danno reciprocamente atto ed espressamente convengono che saranno ritenute cause di Forza Maggiore i seguenti eventi: 1. cataclismi naturali come alluvioni, tempeste, tornadi, terremoti, inondazioni, distruzioni causate da fulmini, esplosioni, incendi; 2. boicottaggi e gli scioperi generali; 3. aspetti tecnici concernenti la fornitura dell’energia elettrica quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tensione, frequenza, continuità del servizio, interruzioni programmate o accidentali, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento ecc. 4. provvedimenti di natura amministrativa ovvero giudiziaria o di altra Autorità, non cagionati da colpa o dolo del Concessionario, che possano impedire, anche parzialmente, il pagamento regolare svolgimento dell’esecuzione delle penali sopra indicate non esonera opere e della gestione del servizio. Il Concessionario, colpito dall'evento di Forza Maggiore dovrà darne comunicazione al Comune, impegnandosi fin d'ora a fare tutto quanto possibile per continuare ad adempiere alle proprie obbligazioni, concordando con il Comune le migliori azioni da intraprendere per superare e/o mitigare gli effetti dell’evento di Forza Maggiore. I termini e le condizioni fissati dalla presente Contratto per l’adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario saranno ridefiniti in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione relazione al perdurare dell’evento di Forza Maggiore, ai sensi di quanto previsto nell’art.20 per ripristinare le condizioni di equilibrio, anche tramite la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo proroga del termine di pagamento scadenza della medesima penalepresente Contratto.

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Sources: Contract for Energy Efficiency and Public Lighting System

Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico1. Gli eventuali inadempimenti Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore o rilievi per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimentonegligenza, il Committente, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione del servizio. L'Impresa dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.)produrre, nel termine massimo di 10 (dieci) entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla ricezione della stessalavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazionegiustificazioni scritte. 2. Qualora Ove le predette controdeduzioni suddette giustificazioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicatoovvero il Committente non le ritenga soddisfacenti si potrà procedere ad applicare, ovveroper ogni inadempienza, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro in Capitolato Tecnico. 3. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste nel presente articolo non esclude qualsiasi altra azione che il Committente intenda eventualmente intraprendere, fino ad arrivare alla risoluzione del Contratto per gravi inadempienze o irregolarità e nel Contratto la richiesta di risarcimento degli eventuali maggior danni. 4. I danni arrecati dal Fornitore ai beni messi a decorrere dall’inizio dell’inadempimentodisposizione dal Committente e/o dalla Regione Lazio verranno contestati per iscritto a mezzo PEC. Le Amministrazioni potranno Qualora la Regione Lazio non ritenesse di accogliere le giustificazioni addotte dall’Impresa ovvero quest’ultima non provvedesse al ripristino dei beni danneggiati, nei termini fissati, vi provvederà il Committente addebitando le relative spese al Fornitore, salvo il maggior danno subito. 5. Fermo restando quanto sopra, il Committente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con per i corrispettivi maturatidovuti, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore a ▇▇Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.▇▇.▇▇ 6. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno In ogni caso, il Committente potrà applicare al Fornitore le penali sino a concorrenza della nella misura massima pari al del 10% (dieci del valore del Contratto. 7. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto del Contratto per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori dannigrave ritardo. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta In tal caso la Regione Lazio avrà la facoltà di ritenere definitivamente la garanzia definitiva e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalerisarcimento del danno.

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Sources: Contract for the Upgrade of Data Center Storage and Related Specialist Support Services

Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo In caso di inadempienza dell’Appaltatore agli obblighi previsti nel presente capitolato, il Comune di Pietrasanta, fatta salva comunque: - la risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente; - il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Amministrazione; ha diritto di procedere all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati seguenti penali: A. per interruzioni di qualsiasi servizio conseguenti al Fornitore mancato o ritardato o intempestivo intervento da parte dell'Appaltatore oppure per iscritto dalla Amministrazione Contraente la ritardata od intempestiva segnalazione al Comune di Pietrasanta di eventuali inconvenienti: una penale pari a 50,00 Euro/giorno o frazione per singolo accertamento; B. per il mancato rispetto in generale di quanto indicato nel presente capitolato relativamente alla corretta manutenzione, a modalità operative, o altresì rispetto alle richieste del Comune di Pietrasanta, ai sensi di quanto riportato nel presente capitolato: una penale pari a 50,00 Euro per singolo accertamento; C. per la mancata comunicazioni di situazioni di interruzione del servizio dovute a guasti: una penale pari a 300,00 Euro per singolo accertamento; D. per il mancato rispetto degli orari di funzionamento stabiliti dal Comune di Pietrasanta: una penale pari a 300,00 Euro per singolo accertamento; E. per il mancato o ritardato intervento da parte dell'Appaltatore su richieste formulate da personale tecnico del Comune di Pietrasanta e previste nel presente capitolato o in altri documenti contrattuali: per ogni ritardato intervento, una penalità pari a 150,00 Euro/ giorno o frazione per le strutture comunali in genere; F. per la mancata o incompleta tenuta del registro di manutenzione degli impianto: per ogni accertata mancata o incompleta registrazione, una penale pari a 500,00 Euro; Nel caso in cui l’Appaltatore non esegua (per rifiuto, ritardo, o altro) opere di gestione o di manutenzione o di altro genere prescritte ai sensi del presente capitolato e comunque dalle norme e normative vigenti, il Comune di Pietrasanta potrà eseguire le stesse direttamente (con proprio personale, con personale dipendente da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 ditte terze, con altre forme) con il semplice preavviso di tre giorni notificato con lettera raccomandata A.R.; l’importo di tali opere verrà interamente dedotto dalle somme dovute all’Appaltatore, fatto salvo il risarcimento del Capitolatodanno subito dall’Amministrazione. In caso di contestazione dell’inadempimentoogni altra inosservanza da parte dell’Appaltatore delle normative, nonché di qualunque prescrizione o azione indicata nel presente capitolato, il Fornitore dovrà Comune di Pietrasanta potrà avvalersi delle seguenti facoltà senza che l’Appaltatore possa farvi eccezione od opposizione: a. comunicare ufficialmente per iscritto all’Amministrazione (o scritto mediante Raccomandata con Ricevuta di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.Ritorno all’Appaltatore l’inosservanza riscontrata, con la richiesta di adempimento entro 15 giorni dalla data di invio della Raccomandata con R. R.; b. nel caso in cui la richiesta di adempimento di cui al punto a. non venga evasa, sia operativamente che con relativo riscontro scritto, applicare una trattenuta cautelativa pari al 5 % della quota parte del compenso forfettario relativo al mese in corso, segnalando di nuovo l’inosservanza riscontrata all’Appaltatore con Raccomandata con Ricevuta di Ritorno; c. nel caso in cui la richiesta di adempimento di cui al punto a) non venga evasa, neppure dopo 30 giorni dall’invio della segnalazione di cui al punto b), decurtare quanto trattenuto cautelativamente ai sensi di quanto indicato nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione punto b. L’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro al presente articolo non esime in alcun modo e per nessuna ragione l’Appaltatore dall’essere sottoposto ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titoloprocedimenti previsti dalla normativa vigente in merito ad eventuali interruzioni di pubblico servizio, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇nonché ad altre azioni previste nel presente capitolato.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Servizio Di Manutenzione

Penali. Le penali sono definite dal al paragrafo 11 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da o, per quanto di propria competenza a ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 11 del Capitolatocapitolato Tecnico. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a ▇▇.▇▇.▇▇. SaS.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, Amministrazione (o Sodi ▇▇.▇▇.▇▇. Re. Sa) S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodalla Convenzione. Nell’ambito dell’Accordo Quadro della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Convenzione Per La Fornitura Di Tomografi Computerizzati

Penali. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento dei servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, non imputabile rispettivamente all’Amministrazione Contraente e/o nel a Consip S.p.A, ovvero a forza maggiore o caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimentofortuito, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (l’Amministrazione Contraente e/o di ▇▇.▇▇.▇▇. Consip S.p.A.), nel termine massimo per quanto di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessarispettiva competenza, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate applicheranno al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimentoregolate nella sezione 14 del Capitolato Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. 2. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui all’Accordo Quadro alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e ai Contratti con quanto dovuto agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nell’Allegato “A” - Capitolato tecnico, risulti che: - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore corrispondere a ▇▇Consip S.p.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima A. una penale pari al 10allo 0,25% (dieci zero virgola venticinque per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave; - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei lotto/i aggiudicato/irequisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino è tenuto a concorrenza della misura massima corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari al 10allo 0,50% (dieci zero virgola cinquanta per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave; - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per la quale si cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalestata rilevata una non conformità grave.

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Sources: Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Mobile

Penali. Le 16.1 Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile rispettivamente all’Amministrazione Beneficiaria o a Consip S.p.A., ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nel documento Indicatori di qualità della fornitura o nell’Offerta Tecnica se migliorativa, l’Amministrazione Beneficiaria o Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. dettagliatamente descritte e regolate nel predetto documento Indicatori di qualità della fornitura, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. 16.2 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇Beneficiaria, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza a Consip S.p.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato. A. 16.3 In caso di contestazione dell’inadempimentodell’inadempimento da parte della singola Amministrazione Beneficiaria, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni deduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) Beneficiaria nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali sopra stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 16.4 In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Le Amministrazioni Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l’inadempienza, potranno compensare essere applicate al Fornitore le penali sopra stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 16.5 Per i crediti derivanti dall’applicazione delle predette penali e per quanto di rispettiva competenza, • le Amministrazioni Beneficiarie potranno compensare detti crediti per l’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti propria competenza con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇di cui al successivo articolo 21, comma 2; • Consip S.p.▇▇A. potrà compensare detti crediti per l’applicazione delle penali di propria competenza avvalendosi della cauzione di cui al successivo articolo 21, comma 1; in ogni caso, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare 16.6 Qualora l’importo complessivo delle penali applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima da un singola Amministrazione Beneficiaria raggiunga la somma complessiva pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/del valore complessivo del Contratto Esecutivo , detta Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il Contratto Esecutivo , con diritto al risarcimento di tutti i danni, nonché la facoltà di richiedere la prestazione dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare servizi ad altro fornitore. 16.7 Qualora l’importo complessivo delle penali applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima da Consip S.p.A. raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore complessivo dell’importo massimo complessivo del presente Contratto Quadro, ovvero qualora un inadempimento di cui all’Allegato A perduri per 3 (dieci per centotre) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/quadrimestri consecutivi e coinvolga almeno 5 (cinque) Contratti Esecutivi , Consip S.p.A., valutata la gravità dell’inadempimento, ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto Quadro, con diritto al risarcimento di tutti i aggiudicato/i. danni. 16.8 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Contratto Quadro

Penali. 1. Nel Capitolato Tecnico sono definite le penali applicabili ai servizi/prodotti og- getto del presente contratto. 2. Le penali sono definite dal Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione del- le deduzioni addotte dalla Amministrazione Contraente o nel caso Società e da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), questa comunicate ad AGEA nel termine massimo di 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazionestessa contestazione. 3. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento la Società dall'adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo l'obbligo di pagamento delle medesime penali. 4. La Società prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente con- tratto non preclude il diritto della medesima penaleAGEA a richiedere il risarcimento di ogni e qualsiasi ulteriore danno. 5. Qualora la Società si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, AGEA avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitan- do i relativi costi alla Società. 6. AGEA potrà procedere a compensare - nel rispetto della normativa fiscale - gli eventuali crediti derivanti dall'applicazione delle penali, di cui al presente artico- lo, con il debito nei confronti della Società, o avvalersi della cauzione di cui all'art. 13, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. 7. Ove i ritardi previsti dal presente articolo superino, anche in un solo caso, i 15 (quindici) giorni, AGEA avrà, comunque, il diritto di risolvere totalmente o par- zialmente il contratto in danno alla Società. 8. Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano essere derivati ad AGEA ed a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

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Sources: Contract

Penali. Le penali sono definite dal 1. Qualora il Prestatore, per cause non imputabili all’Amministrazione, non ottemperasse a quanto previsto nei precedenti artt. 8, 9,10 e 12 ed, in generale: ✓ mancasse o comunque ritardasse lo svolgimento delle prestazioni rispetto ai termini previsti, anche per ragioni imputabili a terzi, ✓ tardasse o ritardasse la ripetizione delle prestazioni erogate in maniera non conforme e/o anomala. verrà applicata, per ogni giorno solare di ritardo, anche se imputabile a terzi, una penale giornaliera pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun Ordinativo di Prestazioni non evaso, salvo il risarcimento del maggior danno. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione, in caso di prestazioni non effettuate o ritardate o non conformi, di far provvedere all’esecuzione autonomamente, addebitando al Prestatore tutte le spese dirette ed indirette sostenute. A tal proposito, la Stazione Appaltante, con riferimento alle prestazioni di cui sopra, è esonerata da qualsiasi responsabilità per qualsivoglia inadempimento da parte del Prestatore. 2. La penale di cui al comma che precede si applica anche nel caso in cui il Prestatore esegua le prestazioni in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto, al Bando di gara, al Disciplinare di gara, al Capitolato TecnicoTecnico e agli Ordinativi di Prestazioni. In tal caso la Regione Puglia applicherà al Prestatore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere della penale di cui al precedente comma 1, verranno contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimentoal Prestatore, il Fornitore quale dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 giorni 2 (diecidue) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazionestessa contestazione. Qualora le predette controdeduzioni dette deduzioni non pervengano all’Amministrazione (siano ammissibili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o ▇▇.▇▇. Sa) la stessa non sia giunta nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o Sosarà applicata al Prestatore la penale come sopra indicato. 4. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali della penale di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore Prestatore a qualsiasi titolo, quindi anche con per i corrispettivi maturati, dovuti ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore a ▇▇Prestatore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.▇▇.▇▇ 5. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento L'applicazione delle penali sopra indicate di cui al presente articolo non pregiudica il diritto della Regione Puglia al risarcimento del maggior danno. 6. L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore Prestatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 7. Nel caso in cui il Prestatore si renda inadempiente all’obbligazione in conformità a quanto previsto nel precedente comma 1 dell’articolo 10, lo stesso ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

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Sources: Transportation Agreement

Penali. Le penali sono definite dal nel Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇. Sa. come indicato all’art 14 all’art. 6 del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa.▇▇) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa▇▇.▇▇.▇▇) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo nell’ Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno Il fornitore potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro al contratto e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadrodal contratto. Nell’ambito dell’Accordo Quadro del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Contract for the Assignment of Maintenance and Evolution Services of the Administrative Accounting Information System (Siac) of the Campania Region

Penali. Le penali sono definite dal Capitolato TecnicoIn caso di ritardato adempimento delle prestazioni, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, Agenzia delle entrate-Riscossione potrà applicare nei confronti del Fornitore le seguenti penali:  per ogni giorno di ritardo rispetto alla data concordata di pubblicazione l’1 per mille dei corrispettivi stabiliti al p.3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali Il Fornitore, con l’accettazione del presente Ordine, dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole e condizioni di seguito elencate:  Ordine: art. 6 (Fatturazione), art. 10 (penali);  Allegato 1 “Condizioni generali”: I. Modalità di esecuzione ed oneri a carico del Fornitore; II. Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro; III. Fatturazione; IV. Tracciabilità dei flussi finanziari; V. Pagamenti; VI. Penali; VII. Recesso; VIII. Risoluzione; IX. Divieto di cessione dell’Ordine. Cessione dei crediti; XI. Riservatezza; XII. Trattamento dei dati personali; Consenso al trattamento; XIII. Foro competente. Il presente Ordine e le “Condizioni Generali” ad esso allegate, che daranno luogo all’applicazione ne formano parte integrante e sostanziale, è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016. Si invita il Fornitore a sottoscrivere il presente documento con firma digitale e restituirlo via PEC ad Agenzia delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da entrate-Riscossione all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇. come indicato all’art 14 Ordine prot. n. 2017/ 235447 I. Modalità di esecuzione ed oneri a carico del Capitolato. In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.Fornitore

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Sources: Ordine Di Acquisto

Penali. Le penali sono definite Salvo che il fatto non implichi anche l’applicazione di sanzioni penali, o non ricorra uno dei casi previsti dal presente Capitolato per il risarcimento dei danni o per la risoluzione del contratto, alle inadempienze connesse con gli obblighi previsti dal Capitolato Tecnicodi servizio, nonché quelle conseguenti a leggi e regolamenti emanati o emanandi, accertate e notificate dal Comune, la Società oltre all'obbligo di ovviare al più presto, è passibile di sanzioni amministrative fino a un massimo di Euro 800,00 (ottocento/00) per ogni singola infrazione, determinata ed applicata ad insindacabile giudizio e parere dal Comune in relazione alla gravità della violazione, fermo restando in ogni caso il risarcimento del maggiore danno causato. Gli L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, contro la quale la Società avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 5 giorni dalla notifica della contestazione inviata al suo domicilio anche a mezzo fax. Le sanzioni verranno applicate alla Società anche per irregolarità commesse dal personale dipendente dalla stessa e/o per comportamenti scorretti verso il pubblico e/o per indisciplina nello svolgimento delle mansioni assegnate, purché debitamente documentate. Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio. L’entità delle penali è così stabilita: a)- Per la completa o parziale interruzione del servizio di raccolta e trasporto: per ogni giorno di completa o parziale interruzione di ogni singola tipologia di servizio non svolto nel giorno prestabilito: Euro. 800 b)- Per qualsiasi altra inadempienza o inosservanza al presente Capitolato: per ogni fatto accertato: minimo Euro. 100, massimo Euro. 800. Il Comune procede al recupero delle penalità, mediante ritenuta diretta sul canone del mese nel quale è assunto il provvedimento definitivo di risoluzione del contenzioso. E’ ammessa, su motivata richiesta della Società, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che l’inadempienza non è imputabile alla Società. L’applicazione delle penalità non estingue il diritto di rivalsa del Comune nei confronti della Società per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la Società rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze. Al fine di evitare la contestazione di eventuali inadempimenti contrattuali di cui ai commi precedenti la Società deve dare, nel corso della giornata di riferimento, comunicazione scritta di qualsiasi causa che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno abbia impedito o rallentato il normale svolgimento del servizio e deve essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o nel caso da ▇▇.▇▇.▇▇in grado di documentare le cause giustificatrici della non corretta esecuzione del servizio. come indicato all’art 14 del CapitolatoIl Comune effettuerà una valutazione obiettiva della fondatezza di tali cause giustificatrici. In caso di contestazione dell’inadempimentoaccertamento della violazione da parte degli incaricati del Comune, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o di ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.), nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o ▇▇.▇▇. Sa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, (o So. Re. Sa) a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali senza che sia pervenuta la comunicazione di cui all’Accordo Quadro e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titoloprecedente comma, quindi anche con i corrispettivi maturatila penale verrà immediatamente applicata, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a ▇▇senza previa contestazione.▇▇.▇▇. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dall’Accordo Quadro. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Sources: Service Agreement