Penali. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
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Sources: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto
Penali. Premesso che l'applicazione 1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle penali Condizioni Generali, in caso di ritardo non esclude imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito o al Fornitore, rispetto ai termini indicati al par. 2.1 del Capitolato tecnico, il diritto dell’Amministrazione Fornitore è tenuto a pretendere corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1‰ del valore della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale ulteriore del maggior danno.
2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, in caso di ritardo non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito o al verificarsi Fornitore, rispetto alla seconda data di inadempienze consegna del veicolo di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente una penale pari al 1‰ del valore della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. In caso di ritardo non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dell’autoveicolo in preassegnazione obbligatoria o facoltativa riguardo ai termini rispettivamente previsti ai paragrafi 2.2 e violazioni delle norme contrattuali3.3 del Capitolato Tecnico, qualora l’aggiudicatario il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente, una penale pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. In caso di ritardo, non ottemperasse agli obblighi assuntiimputabile a forza maggiore o caso fortuito, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualitàovvero ad eventi non controllabili dal Fornitore comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili, sia alla perfetta esecuzione nella sostituzione di un modello di veicolo non più commercializzato o che abbia subito un restyling rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 2.9 del servizioCapitolato Tecnico, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offertail Fornitore sarà tenuto a corrispondere, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato ritardo, alla Consip una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. In caso di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dell’autoveicolo sostitutivo rispetto degli orari ai termini stabiliti nei paragrafi 2.6 e 3.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di apertura ritardo, all’Amministrazione Contraente, una penale pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di sostituzione, fatto salvo il risarcimento del serviziomaggior danno.
6. In caso di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nel ritiro dell’autoveicolo da rottamare rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente, una penale pari allo 0,03‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. In caso di mancata prestazione, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, del servizio di soccorso stradale nei termini previsti nel paragrafo 2.7 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell’inadempimento, oltre all’addebito delle spese sostenute dall’Amministrazione Contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. In caso di ritardo, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, con riferimento:
a) alla trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 7 e all’Allegato “D” del Capitolato Tecnico,
b) all’attivazione del servizio di “Ricezione chiamate” nel termine di cui al precedente articolo 7, comma 4, secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico; € 1.000,00 il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a 1000,00 Euro (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. In caso di ritardo, rispetto al termine di 30 (trenta) giorni, previsto al paragrafo 2.11 del Capitolato Tecnico, nell’adempimento dell’obbligo di sostituzione dei Centri di Servizio convenzionati, il Fornitore sarà tenuto al pagamento alla Consip, per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltanteritardo, di dieci giorni dalla data una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per ogni punto percentuale superiore alla soglia massima di ricevimento difettosità consentita dai livelli di servizio previsti per il servizio di Ricezione chiamate, di cui al paragrafo 2.10 del Capitolato tecnico, la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La DirigenteConsip applicherà al Fornitore una penale pari a 25,00 Euro (venticinque/00), inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione al risarcimento del contratto maggior danno.
10. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto e i servizi connessi in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di affidare a terzi l’esecuzione del servizio Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in danno dell’Aggiudicatario con addebito cui la fornitura e/o i servizi connessi inizierà/anno ad esso essere eseguita/i in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior costo sostenuto rispetto danno.
11. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico e all’articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che: - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a quello previsto corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave; - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel contrattosuddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave; su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
12. In caso di recidiva ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 17 commi 2 e 3 o di inadempienze più gravi accertatedifformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all’Allegato “E” e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamentoFornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, incamerando la cauzione e fatto salvo l’ulteriore il risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del maggior danno.
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Sources: Convenzione Per La Fornitura Di Veicoli in Noleggio a Lungo Termine, Adesione Convenzione Consip Per Il Noleggio Di Autovetture Senza Conducente
Penali. Premesso che l'applicazione delle Con riferimento ai singoli Contratti di Fornitura, le singole Amministrazioni contraenti, per causa non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, potranno applicare le seguenti penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi in caso di inadempienze inadempimento del fornitore e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misurasegnatamente: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno solare consecutivo di mancato rispetto degli orari ritardo sul termine di apertura attivazione della fornitura, una penale del servizio1‰ (uno per mille) del valore del Contratto di Fornitura; € 1.000,00 per ogni giorno solare consecutivo di infrazione nell’ipotesi ritardo sul termine di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% avvio dell’erogazione dei POD temporanei, una penale dell’1 ‰ (uno per mille) del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni del contratto di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 fornitura relativo all’attivazione del servizio di POD temporaneo; qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all’obbligo di cui al paragrafo 3 del presente Capitolato Tecnico, e cioè non abbia certificato i quantitativi di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nell’Accordo Quadro e nei relativi allegati, sarà tenuto a corrispondere alle Amministrazioni contraenti una penale pari ad un importo di Euro 0,05 (zero virgola zero cinque) per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentarikWh per il quale sia stata accertata l’inadempienza; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso giorno lavorativo di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento ritardo per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata consegna della reportistica all’Amministrazione contraente, ovvero per eventuali difese scrittedifformità o assenza di informazioni, una penale pari a Euro 30 (trenta); per ogni giorno lavorativo di ritardo per la consegna della reportistica alla CUC, ovvero per difformità o assenza di informazioni, una penale pari a Euro 50 (cinquanta). La DirigenteÈ fatto salvo, inoltre valutata la natura in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto per reiterati inadempimenti. Quanto stabilito nel presente paragrafo, ivi compresa l’applicazione delle penali, è applicabile anche nelle ipotesi in cui la rilevazione degli inadempimenti derivi da verifiche del Settore della Stazione Appaltante Centrale Unica di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà Committenza di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso Area Vasta dell'Ente Provincia di recidiva Brescia o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure terzi da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannoessa autorizzati.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Energia Elettrica, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Energia Elettrica
Penali. Premesso che In caso di mancato o ritardato adempimento agli obblighi contrattuali, il contraente sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di Brescia le penali come di seguito indicato. Il ritardo nell'attivazione e/o nell’erogazione di un determinato servizio e/o l'esecuzione del servizio in modo difforme da quanto offerto e contrattualizzato comporterà l'applicazione delle penali non esclude oltre all’eventuale risarcimento del danno. Qualora il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari obblighi contrattuali si configurino come grave inadempimento, la Provincia di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune Brescia si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando risolvere il contratto ed incamerare la cauzione e definitiva tramite semplice comunicazione scritta, fatto salvo l’ulteriore il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Ove siano accertati casi di inadempimento la cui gravità non comporti la risoluzione del contratto, la Provincia si riserva di applicare una penale, anche a valere sui crediti maturati ovvero sulla cauzione definitiva che dovrà essere tempestivamente reintegrata, rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del dannodanno ulteriore. Le penalità di cui ai precedenti capoversi sono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta della Provincia di Brescia inviata mediante posta elettronica certificata. Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dalla Provincia di Brescia, le penalità si intendono accettate. Qualora l’appaltatore per cause di forza maggiore oppure impreviste difficoltà tecniche, non fosse in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente capitolato, causando un ritardo rispetto ai tempi previsti, deve darne immediata comunicazione scritta al Settore e concordare con lo stesso un ulteriore termine per l’adempimento dei compiti attribuiti. Qualora non venga effettuata la comunicazione ovvero rispettato tale ulteriore termine la mancanza verrà considerata come inadempienza dell’appaltatore soggetta a penali. In ogni caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertatel’importo delle singole penali applicate per il ritardo dell’adempimento non potrà superare giornalmente dell’1‰ (un per mille) dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice. Ai sensi del medesimo articolo, l’importo complessivo delle penali non potrà superare il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento10% dell’ammontare netto contrattuale, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento ai sensi dell’articolo 113-bis del dannoCodice.
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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali Qualora i termini di consegna non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 fossero mantenuti la stazione appaltante applicherà una penale giornaliera per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50ritardo pari allo 0,2 % del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 complessivo dell’affidamento qualora l'affidamento e/o la specifica tecnica/capitolato non prevedano espressamente condizioni diverse. Non si dovrà comunque superare un limite massimo di 7 giorni solari consecutivi. Oltre tale ritardo, sarà facoltà della stazione appaltante provvedere alla fornitura/servizio come meglio creda a rischio e maggiori spese del soggetto affidatario e di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 risolvere l'affidamento con semplice comunicazione scritta. In caso di risoluzione dell’affidamento, qualora sia prevista la costituzione di una cauzione definitiva la stazione appaltante procederà all'incameramento della stessa riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno. Tuttavia nei casi in cui la stazione appaltante dovesse ritenere a proprio insindacabile giudizio, di accettare “consegne” effettuate oltre i limiti sopraindicati, sarà applicata una penale giornaliera per ogni violazione ulteriore giorno di ritardo pari allo 0,5 % del valore complessivo dell’affidamento fino alla concorrenza massima del 10% del prezzo complessivo della fornitura, /servizio fatto salvo comunque il diritto al risarcimento delle modalità di distribuzione dei pasti perdite e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso maggiori danni. Al ripetersi di mancato rispetto delle norme inadempienze la stazione appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza risolvere l’affidamento addebitando al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC i costi sostenuti, le maggiori spese, anche utilizzando le somme fatturate ma non ancora liquidate. L'applicazione delle penali non solleva il soggetto affidatario dall'immediato rispetto delle prescrizioni, e dall’impegno dell’ultimazione e della perfetta esecuzione della fornitura/servizio, al fine di rimediare nel più breve tempo possibile agli inconvenienti riscontrati. Qualora il soggetto affidatario non vi provvedesse entro i termini fissati dal responsabile aziendale, la stazione appaltante affiderà la fornitura/servizio ad altro soggetto ed addebiterà i maggiori costi al soggetto affidatario inadempiente. Qualora il ritardo sia dovuto a motivi di comprovata forza maggiore, le penali non saranno applicate sempreché il soggetto aggiudicatario provveda, in forma scritta e con terminela tempestività del caso, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci a darne documentata informazione. Le fatture emesse a fronte delle penali in parola dovranno essere pagate entro 30 giorni solari consecutivi dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritteloro emissione. La Dirigente, inoltre valutata stazione appaltante si riserva di trattenere tali somme dalle eventuali fatture in scadenza Nell’eventualità che le fatture in scadenza non siano sufficienti la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo stazione appaltante avrà il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannorivalersi delle somme dovute sull’importo cauzionale - se previsto.
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Sources: General Conditions of Contract for Supply of Goods/Provision of Services, General Conditions of Contract for Supply of Goods/Provision of Services
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatturefatture con emissione da parte dell’aggiudicatario di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
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Sources: Atto Di Appalto, Contratto Di Appalto
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali Salvo diversa pattuizione convenuta nel Contratto, ove il Contraente non esclude esegua, in tutto o in parte, le prestazioni di cui al Contratto/Documentazione di gara/Ordinativo nel termine fissato, in assenza di cause di forza maggiore o di accordi specifici, il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannoPoligrafico applicherà una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale del lavoro/servizio/fornitura, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari ritardo. Nel caso in cui il Contraente esegua le prestazioni di apertura cui al Contratto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Contratto/Documentazione di gara/Ordinativo, il Poligrafico applicherà una penale giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale del lavoro/servizio; € 1.000,00 per ogni giorno /fornitura non eseguito correttamente, sino alla data in cui il lavoro/servizio/fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme. Gli importi dovuti a titolo di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto penale potranno essere detratti dai compensi ancora da liquidare e/o mediante incameramento delle garanzie bancarie e/o polizze fideiussorie in essere, fino alla concorrenza della dotazione somma dovuta e con conseguente obbligo immediato del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione Contraente, in caso di mancato escussione delle stesse, di provvedere alla reintegrazione delle garanzie medesime. Qualora l’esecuzione della prestazione sia articolata in più parti nel caso di ritardo rispetto delle norme ai termini di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo una o più di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede tali parti le penali di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionalecui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. Le penali vengono di cui sopra saranno applicate con la sola formalità sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, il Poligrafico ha facoltà, previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatariodiffida scritta, da comunicarsi via PEC con terminedi ritenere risolto di diritto il rapporto e affidare l’esecuzione del contratto ad altri, in danno del Contraente inadempiente. In tal caso quest’ultimo è tenuto a corrispondere le penali per il ritardo/esecuzione non conforme fino alla data della risoluzione del rapporto. Il Poligrafico ha diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo diversa in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni. Ove previste dal Contratto, restano ferme e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per pienamente applicabili le eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le diverse penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannoivi indicate.
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Sources: Condizioni Generali Dei Contratti Di Lavori, Servizi E Forniture, Condizioni Generali Dei Contratti Di Lavori, Servizi E Forniture
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude 1. Nel caso di ritardo, anche se imputabile a terzi, rispetto ai termini sta- biliti per la consegna della fornitura, di cui ai precedenti artt. 8 e 12, il diritto dell’Amministrazione Fornitore sarà tenuto a pretendere corrispondere all’Amministrazione Contraente le seguenti penali: - per il ritardo da 5 a 10 giorni una penale pari al 2% del cor- rispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ri- tardo, I.V.A. esclusa, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale ulteriore del mag- gior danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia ; - per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali il ritardo da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 5011 a 20 giorni il 4% del valore giornaliero dell’appalto corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, I.V.A. e- sclusa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; - per mancata sostituzione il ritardo da 21 a 30 giorni il 6% del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, I.V.A. e- sclusa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; - per il ritardo da 31 a 40 giorni l’8% del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, I.V.A. e- sclusa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; - per il ritardo da 41 a 50 giorni il 10% del corrispettivo del- la fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, I.V.A. esclusa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui la fornitura sia consegnata entro 5 i primi 4 (quattro) giorni dalla data prevista per la consegna non sarà applicata alcuna pe- nale. Dopo 50 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità ritardo, l’Amministrazione Contraente avrà diritto a risolvere il singolo Ordinativo di distribuzione dei pasti Fornitura e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione a disporre l’esecuzione della fornitura in conto ed a rischio del Fornitore, anche in economia, senza che occorra alcun avviso al Fornitore. Le maggiori spese soste- nute dall’Amministrazione Contraente rispetto al prezzo concordato con il Fornitore saranno a carico di quest’ultimo.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le pre- stazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto Generale e suoi allegati e nel Di- sciplinare di Gara e suoi allegati, e/o in caso di mancato rispetto delle norme manchevolezze e defi- cienze riscontrate nei beni forniti o nei materiali impiegati; in tali casi ciascuna Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore le pre- dette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Le medesime penali verranno applicate: nel caso di pulizia ed igiene ritardo nel ritiro dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli rifiutati al collaudo o dichiarati in tale sede rivedibili per il ri- facimento, o dei prodotti accertati difettosi nel periodo di garanzia; nel caso in cui l’impresa utilizzi una sede di gara produzione diversa da quella stabilita ; nel caso di ritardi o inadempienze in ordine ad interventi di manutenzione, a presentazione di elaborati, ad inosservanza di orari di interventi.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno con- testati al Fornitore, dalle singole Amministrazioni Contraenti, rispetti- vamente per le relative competenze; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Amministrazione Contraente nel termine massimo di giorni 3 (per quanto concerne tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Amministrazione Contraente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate dalle Amministrazioni contraenti le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionalepenali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
5. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali vengono applicate di cui al presente articolo con la sola formalità quanto do- vuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo ovvero, in difetto, avvalersi della previa contestazione scritta dell’inadempienza cauzione di cui alle premesse ed al soggetto aggiudicatariosuccessivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, da comunicarsi via PEC con terminesenza bisogno di diffida, salvo diversa e motivata indicazione ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni Contraenti po- tranno avvalersi, ai sensi dell’art. 69 R.D. n. 2440/1923, della stazione appaltante, sospen- sione del pagamento a favore del Fornitore qualora questi sia debitore per applicazioni di dieci giorni dalla data penali verso altri Comuni convenzionati qualora non sia possibile avvalersi della cauzione definitiva.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di ricevimento cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scrittequale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di penali previste dal pre- sente articolo non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo preclude il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare delle singole Amministrazioni Contraenti a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del richiedere il risarcimento degli eventuali maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannodanni.
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Sources: Contratto Generale Per La Fornitura Di Vestiario E Servizi
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali 1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non esclude imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore, rispetto alla Data di Attivazione della fornitura o all’eventuale data concordata, il diritto dell’Amministrazione Fornitore è tenuto a pretendere corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a 1 per mille dell’importo dell’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale ulteriore del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione e dagli Atti di Gara. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione e i suoi allegati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per la mancata operatività del Call Center di cui al verificarsi precedente articolo 12, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Intercent-ER una penale pari a 0,3 per mille del valore della Convenzione per ogni settimana di inadempienze mancata operatività.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 12 per la trasmissione del Report mensile, l’Agenzia e violazioni delle norme contrattualile Amministrazioni contraenti potranno applicare al Fornitore una penale pari a 50,00 euro fino al valore massimo dell’ 1 per mille dell’importo della Convenzione/Ordinativo di Fornitura.
4. Per la mancata trasmissione del documento Allegato 8 Dati di sintesi di cui all’articolo 13 dell’Allegato 3 Capitolato Tecnico, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia le Amministrazioni potranno applicare al Fornitore una penale pari a 0,3 per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede mille dell’importo dell’Ordinativo di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 Fornitura per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 ritardo.
5. Per l’errata o inesatta produzione della fattura, per cui l’importo fatturato non corrisponde con il servizio erogato, le Amministrazioni potranno applicare al Fornitore una penale pari a 50,00 euro per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi ritardo fino al valore massimo dell’1 per mille dell’importo dell’Ordinativo di mancato rispetto fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fattura non sia prodotta in modo corretto.
6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la Ditta esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e negli allegati richiamati; in tali casi le Amministrazioni contraenti, ovvero la Agenzia, applicano alla Ditta le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura de quo inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto alla Ditta dall’Amministrazione o dall’Agenzia; la Ditta deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate alla Ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della dotazione del personale; 50medesima penale.
9. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o dell’Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
10. Ciascuna singola Amministrazione contraente può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni del proprio Ordinativo di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per Fornitura; la Ditta prende atto, in ogni violazione caso, che l’applicazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto penali non preclude il diritto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (singole Amministrazioni contraenti e/o dell’Agenzia a richiedere il risarcimento egli eventuali maggiori danni.
11. L’Agenzia, per quanto concerne di sua competenza, può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le caratteristiche biopenali applicate dalle Amministrazioni contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
12. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionaledella Convenzione per grave ritardo. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per In tal caso l’Agenzia e/o l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha contraente hanno facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva ritenere definitivamente la cauzione, e/o di inadempienze più gravi accertateapplicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Ditta per il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
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Penali. Premesso che l'applicazione 1. Il mancato rispetto, per cause imputabili alla società, delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione previsioni contenute nel capitolato tecnico e/o nell’offerta tecnica comporta l’applicazione delle seguenti penali:
a. qualora l’attività di creazione del portale web dedicato ai contribuenti, l’avvio del servizio di assistenza telefonica e/o posta elettronica e la messa a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannodisposizione del portale dedicato ad IVASS, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario si protraggano oltre i tempi indicati in sede di offertaofferta tecnica e concordati con l’Istituto, saranno applicatesi applicherà una penale pari a euro 400,00 per ciascun giorno di ritardo, previa contestazionefino ad un massimo di 20 giorni, penali nella seguente misura: €.3.000,00 trascorsi i quali l’Istituto ha altresì facoltà di risolvere il Contratto;
b. qualora le attività di emissione degli avvisi di pagamento PagoPA si protraggano oltre i tempi indicati nell’offerta tecnica, si applicherà una penale pari a euro 200,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni ciascun giorno di pericolo; €.1.000,00 ritardo, fino ad un massimo di 40 giorni, trascorsi i quali l’Istituto ha altresì facoltà di risolvere il Contratto;
c. qualora le attività di spedizione degli avvisi di pagamento PagoPA tramite posta elettronica ordinaria o certificata si protraggano oltre i tempi indicati nell’offerta tecnica, si applicherà una penale pari a euro 50,00 per ciascun giorno di ritardo, fino ad un massimo di 40 giorni, trascorsi i quali l’Istituto ha altresì facoltà di risolvere il Contratto;
d. qualora l’attività di produzione delle lettere di sollecito e spedizione tramite raccomandata o PEC si protraggano oltre i tempi indicati nell’offerta tecnica, si applicherà una penale pari a 300,00 euro per ogni giorno di mancato rispetto degli orari ritardo;
e. qualora non vengano rispettate le tempistiche di apertura del servizio; € 1.000,00 ripristino dei servizi web in caso indisponibilità per ragioni tecniche si applicherà una penale pari a 100,00 euro per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione ritardo;
f. in caso di mancato rispetto delle norme violazione degli obblighi di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo segretezza di prodotti alimentari diversi cui all’art. 6 del presente Contratto si applicherà una penale fino a euro 15.000,00;
g. per l’inosservanza degli obblighi previsti nell’art. 4 comma 2 una penale da quelli dichiarati euro 100 a euro 500 in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionalefunzione della gravità della violazione.
2. Le penali vengono applicate verranno comminate previa valutazione delle circostanze che hanno determinato gli inadempimenti o i ritardi nell’adempimento e delle eventuali motivazioni addotte dall’Impresa a giustificazione degli stessi. A tal fine, l’Istituto notificherà all’Impresa, mediante PEC, entro 10 (dieci) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di accertamento dell’inadempienza, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati.
3. L'Istituto potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali previste dal presente articolo con la sola formalità quanto dovuto a qualsiasi titolo all’Impresa ovvero avvalersi della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatariocauzione o di altre eventuali garanzie rilasciate dall’Impresa stessa, da comunicarsi via PEC con terminesenza bisogno di diffida, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritteulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La Dirigenterichiesta e/o il pagamento delle penali non esonera l’Impresa dal corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente.
5. L’Istituto potrà applicare all’Impresa penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione oltre tale limite ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi dichiarare risolto di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, diritto il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannopresente Contratto.
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Sources: Contratto Di Fornitura Del Servizio Di Riscossione Delle Entrate
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevasse inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione nell’esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione servizio o in caso di mancato rispetto delle norme inottemperanza agli obblighi contrattuali e qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all’Aggiudicatario, questi potrà incorrere nel pagamento di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata penalità, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con fatta salva la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei risoluzione contrattuale nei casi previsti dal presente articoloCapitolato. L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, salvo il diritto rispetto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha quale l’Aggiudicatario avrà la facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contrattomancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procederà all’applicazione della penalità. In caso di recidiva o ritardo sulle scadenze per la presentazione degli elaborati progettuali, con le precisazioni di inadempienze più gravi accertatecui all’art. 6 del presente Capitolato, il Comune si riserva sarà applicata una penale, in misura giornaliera pari all’1 (uno) per mille del corrispettivo della relativa prestazione progettuale, salva la facoltà per l’Amministrazione di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del richiedere il maggior danno. In Comune di Napoli Data: 02/12/2020, IG/2020/0001743 Analoga penale, in misura giornaliera pari all’1 (uno) per mille del corrispettivo della relativa prestazione progettuale, sarà applicata in caso di recidiva ritardo sulla presentazione delle integrazioni e/o modifiche di inadempienze più gravi accertatecui all’art. 2 punto c) del presente Capitolato, rispetto ai tempi indicati nella comunicazione del RUP. Nel caso in cui il ritardo superi i 30 giorni, la Stazione Appaltante resterà libera da ogni impegno verso l’aggiudicatario inadempiente senza che quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, Saranno comunque a carico dell’aggiudicatario i maggiori oneri derivanti alla Stazione Appaltante procurati dal ritardo sopra citato. La penale verrà trattenuta in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua applicazione. In ordine alle sanzioni in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannoapplica quanto previsto all'art. 20 c. 7 dello stesso.
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Sources: Capitolato Tecnico Prestazionale
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali Salvo diversa pattuizione convenuta nel Contratto, ove il Contraente non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannoesegua, in tutto o in parte, le prestazioni di cui al verificarsi Contratto/Documentazione di inadempienze e violazioni delle norme contrattualigara/Ordinativo nel termine fissato, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assuntiin assenza di cause di forza maggiore o di accordi specifici, sia Valoridicarta applicherà una penale pari all’1 per quanto inerente alla puntualità ed alla qualitàmille dell’ammontare netto contrattuale del lavoro/servizio/fornitura, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari ritardo. Nel caso in cui il Contraente esegua le prestazioni di apertura cui al Contratto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Contratto/Documentazione di gara/Ordinativo, Valoridicarta applicherà una penale giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale del lavoro/servizio; € 1.000,00 per ogni giorno /fornitura non eseguito correttamente, sino alla data in cui il lavoro/servizio/fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme. Gli importi dovuti a titolo di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto penale potranno essere detratti dai compensi ancora da liquidare e/o mediante incameramento delle garanzie bancarie e/o polizze fideiussorie in essere, fino alla concorrenza della dotazione somma dovuta e con conseguente obbligo immediato del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione Contraente, in caso di mancato escussione delle stesse, di provvedere alla reintegrazione delle garanzie medesime. Qualora l’esecuzione della prestazione sia articolata in più parti nel caso di ritardo rispetto delle norme ai termini di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo una o più di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede tali parti le penali di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionalecui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. Le penali vengono di cui sopra saranno applicate con la sola formalità sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, Valoridicarta ha facoltà, previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatariodiffida scritta, da comunicarsi via PEC con terminedi ritenere risolto di diritto il rapporto e affidare l’esecuzione del contratto ad altri, in danno del Contraente inadempiente. In tal caso quest’ultimo è tenuto a corrispondere le penali per il ritardo/esecuzione non conforme fino alla data della risoluzione del rapporto. Valoridicarta ha diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo diversa in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni. Ove previste dal Contratto, restano ferme e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per pienamente applicabili le eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le diverse penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannoivi indicate.
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Sources: Condizioni Generali Dei Contratti Di Lavori, Servizi E Forniture
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per 1. Per ogni giorno di mancato ritardo, oltre il valore di soglia determinato (2 giorni), nella consegna dei deliverable rispetto degli orari ai tempi previsti dal Piano di apertura lavoro, la Regione avrà la facoltà di applicare una penale pari allo 1 per mille del servizio; € 1.000,00 per corrispettivo annuo dell’appalto, IVA esclusa.
2. Per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi ritardo, oltre il valore di mancato soglia determinato (5 giorni), nella consegna o revisione del Piano di Lavoro rispetto ai tempi previsti dal Capitolato Tecnico, la Regione avrà la facoltà di applicare una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo annuo dell’appalto, IVA esclusa.
3. Per ogni giorno di ritardo nella consegna o revisione del Piano di Qualità rispetto ai tempi previsti dal Capitolato Tecnico, la Regione avrà la facoltà di applicare una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo annuo dell’appalto, IVA esclusa.
4. Per ogni giorno di ritardo, oltre il valore di soglia determinato (5 giorni), nella sostituzione e inserimento di una nuova risorsa rispetto alla richiesta della dotazione Regione, la penale applicabile è pari allo 0,5 per mille del personalecorrispettivo complessivo di aggiudicazione dell’appalto, IVA esclusa.
5. Per ogni risorsa in più all’anno che il Fornitore sostituisca di sua iniziativa la penale applicabile è pari allo 1 per mille del corrispettivo complessivo di aggiudicazione dell’appalto, IVA esclusa.
6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e negli allegati richiamati; 50in tali casi, la Regione applica alla Ditta le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi sono contestati per iscritto alla Ditta; la Ditta deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione.
8. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate alla Ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Regione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
11. La Regione potrà applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni del Contratto, fermo restando la richiesta di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità risarcimento degli eventuali maggiori danni.
12. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in diritto del Contratto. In tal caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione Regione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva ritenere definitivamente la cauzione e/o di inadempienze più gravi accertateapplicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Ditta per il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
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Sources: Assistance Services Agreement
Penali. Premesso che l'applicazione 1. In caso di mancato rispetto dei tempi stabiliti dal presente Capitolato Tecnico Amministrativo Speciale d’Appalto o dalla documentazione allo stesso allegata, ovvero di volta in volta indicati e/o concordati con l’Autorità di Gestione della Provincia autonoma di Trento per la realizzazione delle penali singole attività, l’Autorità di Gestione provvederà a mettere formalmente in mora tramite comunicazione inviata via PEC l’Appaltatore, fissando contestualmente un termine non esclude inferiore ai 3 (tre) giorni lavorativi, entro il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze quale adempiere all’obbligazione. Scaduto tale termine la Committenza potrà procedere ad applicare nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 dell’Appaltatore una penale per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50ritardo pari allo 0,5% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 dell’attività richiesta e fino al raggiungimento del 10% del valore medesimo, fermo restando, in caso di ritardo superiore ai 15 (quindici) giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 calendario, il diritto della stessa di fare eseguire tutta o parte del servizio o della fornitura a terzi in danno dell’Appaltatore e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.
2. Nel caso in cui l’Autorità di Gestione accerti la mancata rispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente eseguito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o dal Consorzio, di cui all’Art 3 lettera j) l’Amministrazione potrà procedere ad applicare nei confronti dell’Appaltatore una penale sino ad un valore pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni singola attività e per ogni violazione delle modalità di distribuzione riscontrata.
3. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con commi precedenti, superi il 10 % dell’importo contrattuale, la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatariostazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. L'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto contestazione scritta delle infrazioni tramite comunicazione inviata via PEC all'Appaltatore. L’Appaltatore deve rispondere per iscritto ai rilievi entro 20 giorni dal ricevimento degli stessi. L'Amministrazione, verificata la persistenza degli inadempimenti ed acquisite le contro deduzioni in merito dell’Appaltatore, si riserva di applicare penali la cui misura è motivatamente stabilita in relazione all’entità dell’inadempimento, fino al valore massimo di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà ai precedenti commi, fatta salva l’applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di affidare legge e fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare all'Amministrazione a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario causa dell’inadempimento stesso. La Provincia potrà compensare, nel rispetto della normativa fiscale, i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto quanto dovuto all’Appaltatore a quello previsto nel contratto. In caso qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all’Appaltatore medesimo, senza bisogno di recidiva diffida o di inadempienze più gravi accertate, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il Comune pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si riserva la facoltà è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannopagamento della medesima penale.
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Penali. Premesso Per il controllo del corretto espletamento delle attività oggetto dell’affidamento si prevede l’applicazione di penalità suddivise in tre fasce, secondo una classificazione per livello di gravità e relativa graduazione: Lieve, Media e Grave. Ad ogni fascia corrisponde un importo che l'applicazione verrà applicato ad ogni occorrenza riscontrata da Milanosport. Si riporta di seguito in tabella una classificazione delle penali tipiche infrazioni. L’elenco riportato è da ritenersi incompleto e non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannoesaustivo. LIVELLO INFRAZIONE PENALE Lieve Comportamento dei dipendenti e/o linguaggio utilizzato non corretto e non consono € 50,00 Media Mancato adempimento degli obblighi di fornitura presso gli sponsor di Milanosport e/o ponendo in vendita prodotti concorrenziali non consentiti € 100,00 al giorno Scarsa igiene dei punti bar/ristoro Assenza del dispositivo POS € 100,00 al giorno Grave Mancata apertura dei punti bar/ristoro, non giustificata o non avallata da Milanosport € 300,00 al verificarsi giorno Mancato conferimento dei rifiuti negli orari e luoghi deputati secondo la normativa vigente € 200,00 al giorno Mancato rispetto del Regolamento di inadempienze Impianto € 200,00 Il mancato conferimento dei rifiuti negli orari e violazioni delle norme contrattualiluoghi deputati, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assuntisecondo la normativa vigente, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede mediante utilizzo di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni idonei sacchi darà luogo all’applicazione di pericolo; €.1.000,00 una penale pari ad 200,00 per ogni giorno in cui Milanosport dovesse rinvenire rifiuti in luoghi non deputati. Sarà a carico del Concessionario il pagamento di mancato rispetto degli orari eventuali verbali che fossero elevati in conseguenza della sua attività. Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto dal Responsabile del Procedimento e/o per esso del Responsabile del Contratto, con raccomandata A/R o Pec o tramite fax, al Concessionario e quest’ultimo avrà facoltà di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro cinque giorni dal ricevimento della nota di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionalecontestazione. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e Valutate le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario del Concessionario, qualora si dimostrasse la fondatezza delle inadempienze, Milanosport applicherà le penalità entro i 10 giorni successivi. Si potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle applicare alcuna penalità qualora sia accertato che l’inadempimento risulti l’inadempimento, seppure accertato, non rivesta carattere di lieve entitàgravità, non abbia comportato danni danni, neppure d’immagine, per l’Amministrazione e Milanosport, non abbia causato alcun disservizio all’utenzae si sia verificato per la prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni scritte). Le Il Concessionario prende atto che l’applicazione delle penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo non preclude il diritto alla di Milanosport di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nel caso in cui non vengano eseguite le attività cui è destinata la concessione per tre giorni anche non consecutivi, Milanosport potrà considerare tale comportamento come abbandono delle prestazioni con conseguente risoluzione del contratto ai sensi del successivo Art. 16. Il Concessionario prende atto che l’applicazione delle penali non preclude il diritto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà Milanosport di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, chiedere il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannodegli eventuali maggiori danni.
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Sources: Concessione D’uso
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude Nel caso di ritardo, anche se imputabile a terzi, rispetto ai termini stabiliti per la consegna della for- nitura, il diritto dell’Amministrazione Fornitore sarà tenuto a pretendere corrispondere all’Amministrazione Contraente le seguenti penali: ⮚ per il ritardo da 5 a 10 giorni una penale pari al 2% del corrispettivo della fornitura ogget- to dell’inadempimento o ritardo, I.V.A. esclusa, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale ulteriore del maggior danno; ⮚ per il ritardo da 11 a 20 giorni il 5% del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, I.V.A. esclusa, fatto salvo il risarcimento del maggior dan- no; ⮚ per il ritardo da 21 a 30 giorni il 10% del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, I.V.A. esclusa, fatto salvo il risarcimento del maggior dan- no; Nel caso in cui la fornitura sia consegnata entro i primi 4 (quattro) giorni dalla data prevista per la consegna non sarà applicata alcuna penale. Dopo 30 giorni di ritardo, l’Amministrazione Contraente avrà diritto a risolvere il singolo Ordinati- vo di Fornitura e a disporre l’esecuzione della fornitura in conto ed a rischio del Fornitore, anche in economia, senza che occorra alcun avviso al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattualiFornitore. Le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione Contraente, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi rispetto al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offertaprezzo concordato con il Fornitore, saranno applicatea carico di quest’ultimo. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto e suoi allegati e nel Di- sciplinare di Gara e suoi allegati, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione e/o in caso di mancato rispetto delle norme manchevolezze e deficienze riscontrate nei beni for- niti o nei materiali impiegati; in tali casi l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in mo- do effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Le medesime penali verranno applicate: ⮚ nel caso di pulizia ed igiene ritardo nel ritiro dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli rifiutati al collaudo o dichiarati in tale sede rivedibili per il rifacimento, o dei prodotti accertati difettosi nel periodo di garanzia; ⮚ nel caso in cui l’impresa utilizzi una sede di gara produzione diversa da quella stabilita; ⮚ nel caso di ritardi o inadempienze in ordine ad interventi di manutenzione, a presentazione di elaborati, ad inosservanza di orari di interventi. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore dall'Amministrazione Contraente. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Amministrazione Contraente nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione Contraente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate dall'Am- ministrazione contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per quanto concerne le caratteristiche bioi corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le il pagamento delle penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza di cui al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scrittequale si è reso inadempiente e che ha fatto sor- ▇▇▇▇ l’obbligo di pagamento della medesima penale. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti previste dal presente articolo, salvo articolo non preclude il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare dell'Amministrazione Contraente a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del richiedere il risarcimento degli eventuali maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannodanni.
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Penali. Premesso 1. Intercent-ER e le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che l'applicazione ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione delle penali.
2. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, non imputabili all’Amministrazione/Azienda Sanitaria Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, Intercent- ER e le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
3. Le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare mensile dell’Ordinativo di Fornitura relativo al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l’applicazione della penale, comunque complessivamente non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannosuperiore al dieci per cento, al verificarsi da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall’inadempimento.
4. Le penalità minime che Intercent-ER e le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti si riservano di inadempienze e violazioni applicare sono le seguenti: Penali di competenza delle Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti: − Nel caso di inosservanze delle norme contrattualicontrattuali e per ciascuna carenza rilevata, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assuntil'Amministrazione/Azienda Sanitaria si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità:
a. nel caso di consegna, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno lavorativo di mancato ritardo, non imputabile al Fornitore ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto degli orari ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di apertura cui al paragrafo 5 “CONSEGNA” del servizio; € 1.000,00 Capitolato tecnico, l’Amministrazione contraente applica al Fornitore una penale pari allo 1 per mille del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
b. nel caso di consegna urgente, al magazzino dell’Amministrazione contraente, per ogni giorno naturale di infrazione nell’ipotesi ritardo, non imputabile al Fornitore ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di mancato rispetto cui al paragrafo 5 “CONSEGNA” del Capitolato tecnico l’Amministrazione contraente applica al Fornitore una penale pari a 1 per mille del corrispettivo della dotazione fornitura oggetto dell’inadempimento fatto salvo il risarcimento del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 maggior danno;
c. per ogni violazione delle modalità giorno lavorativo di distribuzione dei pasti e ritardo, non imputabile all’amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti alimentari; € 1.000,00 che presentino imballaggi o confezionamento non corrispondenti a quanto previsto all’art. 5.1 “CONSEGNA IN PALLET E IMBALLAGGIO” del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione contraente applica al Fornitore una penale pari all’1 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità mille del corrispettivo della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fornitura oggetto dell’inadempimento fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso risarcimento del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
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Sources: Fornitura Di Materiale Da Medicazione Per Ortopedia
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per 1. Per ogni giorno lavorativo di mancato ritardo, anche se imputabile a terzi ma non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto degli orari alla Data di apertura Consegna, nella fornitura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno Gasolio da riscaldamento o nella sostituzione della partita di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione Gasolio da riscaldamento non conforme ai requisiti del personale; 50presente documento e del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari al 10% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni del prodotto ordinato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l’Amministrazione Contraente ed il Fornitore concordino una Data di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimentoConsegna, le circostanze penali di fatto e cui al presente comma, decorreranno dal giorno successivo a tale data.
2. Resta comunque inteso che, senza pregiudizio per le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal indicate nel presente articolo, le Amministrazioni Contraenti possono rifornirsi ove riterranno più opportuno del quantitativo di Gasolio da riscaldamento non fornito in tempo utile dal Fornitore; in tal caso il Fornitore sarà responsabile per le spese ed i danni sopportati dalle Amministrazioni Contraenti.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, anche se imputabile a terzi, rispetto ai termini stabiliti nella Convenzione, con riferimento alla trasmissione della reportistica indicata nel precedente articolo 8 e nell’articolo 8 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), fatto salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso risarcimento del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contrattodanno.
4. In caso di recidiva o inadempimento rispetto all’obbligo di inadempienze più gravi accertatecui al precedente art. 6 comma 4 lett. c), il Comune si riserva Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari al 10% del valore del prodotto ordinato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, all’Avviso di gara, al Disciplinare di gara e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni Contraenti applicheranno al Fornitore una penale sempre pari al 10% del valore del prodotto ordinato per ogni giorno lavorativo di ritardo sino alla data in cui la fornitura sarà effettuata in modo effettivamente conforme alle disposizioni di cui agli Ordinativi di Fornitura e alla presente Convenzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai 5 (cinque) gg. lavorativi previsti per la chiusura del reclamo on-line, il Fornitore dovrà corrispondere a Consip S.p.A. Euro 50,00 (cinquanta/00).
7. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nell’Allegato “A” - Capitolato tecnico, risulti che su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1 % del valore complessivo degli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
8. Fatto salvo il caso in cui l’Amministrazione Contraente eserciti le facoltà di adottare più severe misure da determinarsi cui al precedente comma 2, la richiesta e/o il pagamento delle penali di volta cui al presente articolo non esonera in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la cauzione quale si è reso inadempiente e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso che ha fatto sorgere l’obbligo di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannopagamento della medesima penale.
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Sources: Gas Supply Agreement
Penali. Premesso che l'applicazione delle Qualora a seguito di controlli effettuati i committenti riscontrino anomalie, potranno:
1. Segnalare per iscritto l’anomalia all’Impresa chiedendo il ripristino entro un termine temporale massimo oltre il quale applicherà le penali non esclude il diritto dell’Amministrazione previste dal Capitolato;
2. Contestare per iscritto l’anomalia all’Impresa a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi mezzo di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione PEC applicando immediatamente le sanzioni previste dal Capitolato. L’Impresa in caso di mancato rispetto delle norme segnalazione dovrà rispondere per iscritto motivando la non conformità del servizio e procedere al ripristino dell’anomalia entro il termine prescritto. Qualora tale termine non possa essere rispettato dovrà essere addotta giustificata motivazione. L’Impresa, in caso di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatariocon applicazione di sanzioni, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci potrà presentare entro 10 giorni dalla data di ricevimento della PEC le proprie controdeduzioni. Trascorso tale termine senza alcun riscontro e/o qualora l’amministrazione non ritenga, a suo insindacabile giudizio, motivate le controdeduzioni addotte, applicherà totalmente o parzialmente le penali comunicate. Il recupero delle penali avverrà mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il provvedimento. L’amministrazione può altresì procedere alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi, nei confronti dell’Impresa, con l’incameramento della garanzia definitiva e, ove se ciò non bastasse, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti. L’entità delle penali sarà stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze stesse, dell’entità economica dell’inadempienza, del rischio per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scrittesicurezza della salute degli utenti, della reiterazione della inadempienza. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, Per violazioni reiterate le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo nella misura massima prevista. A tutte le suddette penali va sempre aggiunto il risarcimento del danno qualora fosse ascrivibile a responsabilità del Concessionario. Le penalità che le amministrazioni si riservano di applicare sono di seguito indicate:
1 Per fornitura di derrate avariate, in cattivo stato di conservazione e/o con cariche microbiche elevate € 500,00
2 Per ogni prodotto scaduto presente nelle cucine e/o nei refettori € 150,00
3 Nel caso di ritrovamento di corpi estranei organici e/o inorganici, nelle derrate e/o nei pasti € 250,00
4 Per ogni violazione di quanto stabilito nel menù, nella tabella grammature e nell’allegato caratteristiche tecniche delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo derrate alimentari Da € 100 a € 500,00
5 Per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie riguardanti il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio trasporto delle derrate o quanto altro previsto dalle leggi in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. materia € 150,00
6 In caso di recidiva ritardo di oltre 10 minuti nella consegna del pasto nei refettori a partire dalla 2^ violazione riscontrata Da € 150,00 a € 500,00
7 Per il mancato rispetto delle temperature di conservazione e di distribuzione rilevate durante il controllo del servizio da € 100,00/ a € 500,00
8 Per la mancata conservazione della campionatura € 500,00
9 Per la mancata predisposizione del manuale di autocontrollo entro i termini previsti dai documenti di gara o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure per ogni mancata o scorretta applicazione delle indicazioni riportate nel manuale stesso € 500,00 10 Per ogni difformità nella somministrazione delle diete speciali da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento € 100,00/ a € 500,00 11 Per mancata sostituzione – entro 15 giorni - del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento personale ritenuto non idoneo al servizio su richiesta del danno.committente € 100,00
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Sources: Accordo Quadro Per La Concessione Del Servizio Di Ristorazione Scolastica
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi 1° In caso di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, sia ferma restando la facoltà del Comune di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l’impresa appaltatrice, oltre all’obbligo di ovviare, in un termine stabilito dal Responsabile del Contratto, all’infrazione contestatale ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune e/o da privati a causa dell’inadempimento, e fatte salve le eventuali conseguenze penali, è tenuta al pagamento di una penalità dell’importo variabile a seconda della tipologia di inadempimento e del ritardo nel mancato e/o tardivo adempimento, come di seguito riportato: - €. 25,00 per quanto inerente alla puntualità ed alla qualitàogni inadempienza generica, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: - €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 . 100,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura ritardo nella fornitura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionalemateriale richiesto. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza di cui al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali precedente elenco saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatturein misura doppia nel caso di recidiva specifica. Nei casi previsti dal presente articolo2° L’applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, salvo a mezzo fax, indicante il diritto termine entro cui ovviare all’infrazione contestata, alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione quale l’impresa appaltatrice ha facoltà di affidare presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a terzi l’esecuzione giudizio del servizio Comune ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si intenderanno definitivamente da applicare.
3° Il Comune procede al recupero delle penalità dopo l’assunzione del provvedimento definitivo di applicazione della penale, mediante ritenuta diretta sulla fattura dell’impresa appaltatrice, relativa alle forniture effettuate in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso dipendenza dell’appalto e/o avvalendosi della cauzione definitiva.
4° E’ ammessa, su motivata richiesta dell'impresa appaltatrice, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile alla stessa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contrattoComune. In caso La disapplicazione non comporta il riconoscimento di recidiva compensi o indennizzi all'impresa appaltatrice. Sull'istanza di inadempienze più gravi accertate, disapplicazione della penale decide il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento Responsabile del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannoContratto.
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Penali. Premesso che l'applicazione 1. Per ogni giorno di ritardo sul calendario delle penali consegne, non esclude imputabile alla ASL Cagliari a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine previsto nel Capitolato Tecnico e nell’art. 4 del presente contratto, o rispetto ad altro termine previamente concordato con le predette Amministrazioni per la consegna delle attrezzature, il diritto dell’Amministrazione Fornitore è tenuto a pretendere corrispondere alla ASL Cagliari una penale pari ad 1‰, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale ulteriore del maggior danno.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile alla ASL Cagliari, al verificarsi a causa di inadempienze e violazioni forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai tempi di esecuzione della verifica di conformità delle norme prestazioni contrattuali, qualora l’aggiudicatario indicati nel Capitolato Tecnico, la ASL Cagliari potrà applicare al Fornitore una penale pari ad 1‰, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e salvo l’eventuale risarcimento
3. Qualora il Fornitore non ottemperasse agli obblighi assuntiprovveda, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualitàa proprio carico, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario a ritirare e sostituire le attrezzature non accettate in sede di offertaverifica di conformità delle prestazioni contrattuali secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel capitolato tecnico, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 il Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Cagliari una penale pari ad € 500,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura elemento facente parte del servizio; € 1.000,00 per lotto in questione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entitàritardo, non abbia comportato danni imputabile alla ASL Cagliari, a causa di forza maggiore o per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi caso fortuito, rispetto ai termini previsti dal presente articolonel capitolato tecnico per il ripristino della funzionalità e/o sostituzione di ogni componente a causa di vizi che compromettono il buon funzionamento dell’apparecchiatura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Cagliari una penale pari al doppio del prezzo della componente in avaria, fatto salvo il diritto alla risoluzione risarcimento del contratto maggior danno.
5. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà al presente contratto, agli atti e documenti ivi allegati e/o richiamati, e all’ordinativo di affidare fornitura. In tal caso la ASL Cagliari applicherà al Fornitore la corrispondente penale sino alla data in cui la fornitura inizierà a terzi l’esecuzione del servizio essere eseguita in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso modo effettivamente conforme al presente contratto, agli atti e documenti ivi allegati e/o richiamati, e all’ordinativo di fornitura fatto salvo il risarcimento del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
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Sources: Contratto Di Fornitura
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno1 Nel caso di ritardi nelle consegne, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno lavorativo di mancato ritardo, non imputabile all’Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore, rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 ai termini stabiliti per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro la consegna dei prodotti, (5 (cinque) giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di consegna per le consegne ordinarie, 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di consegna per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero gli ordini urgenti), potrà essere applicata dall’Azienda sanitaria contraente una penale pari all’1% (uno per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso risarcimento del maggior costo sostenuto danno.
2 Ferma restando l’equiparazione circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, qualora il Fornitore non effettuasse una parte della fornitura, l’Azienda Sanitaria si riserva comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i dispositivi sul libero mercato. In assenza di ragioni non imputabili all’Azienda sanitaria, l’eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello previsto nel convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell’inadempienza stessa.
3 Un ritardo di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Consegna, per ragioni non imputabili all’Amministrazione ovvero a forza maggiore e senza che il Fornitore abbia comunicato l’indisponibilità temporanea dei prodotti, verrà ritenuto mancata consegna e comporterà la facoltà per l’Azienda USL della Romagna di risolvere il contratto. In Si precisa che la causa di risoluzione di cui sopra può riguardare anche solo alcuni dei prodotti oggetto del contratto, in tal caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune l’Azienda USL della Romagna si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi modificare il contratto.
4 Gli eventuali inadempimenti contrattuali di volta cui sopra vengono contestati per iscritto al Fornitore dall’Azienda Sanitaria; il Fornitore deve comunicare per iscritto in volta fino ad addivenire alla ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 dalla contestazione.
5 Qualora le inadempienze della ditta rispetto alle prescrizioni contrattuali determinino un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo netto contrattuale, l’Azienda USL della Romagna potrà inoltre richiedere la risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannocontratto ai sensi dell'art. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento 108 del dannoD.Lgs. 50/2016.
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Sources: Accordo Quadro
Penali. Premesso che l'applicazione Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna dei prodotti o nel termine delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, attività rispetto alle scadenze indicate nel cronoprogramma richiamato al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicateprecedente art. 6 la SFIRS, previa contestazionecontestazione dell’addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dalla Società, penali nella seguente misuraapplicherà alla Società una penale così determinata: €.3.000,00 · 3 % (tre per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni cento) del corrispettivo relativo al singolo prodotto o del corrispettivo altrimenti maturato per la relativa linea di pericolo; €.1.000,00 attività nel periodo di riferimento, per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura ritardo fino al quinto; · 6 % (cinque per cento) del servizio; € 1.000,00 medesimo corrispettivo, per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione ritardo successivo al quindicesimo giorno, fino ad un massimo pari al 60 % (cinquanta per cento) del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento corrispettivo concordato per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritterealizzazione del prodotto o linea di attività. La Dirigente, inoltre valutata Peraltro data la natura dei servizi oggetto di affidamento, l'esplicito collegamento funzionale dei medesimi alla realizzazione degli eventi di cui in epigrafe e quindi l'intrinseca essenzialità di tutti i relativi termini di adempimento, la gravità dell’inadempimentoSFIRS - ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi - avrà diritto al risarcimento del maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 cod. civ., compreso quello di immagine, nonché la risoluzione di diritto del presente contratto, nell’ipotesi in cui l'inadempimento totale o parziale della Società, comprometta sotto qualsiasi profilo la perfetta realizzazione degli eventi detti. Nel caso in cui la società non adempia correttamente alle obbligazioni contrattuali previste nel presente contratto, la SFIRS potrà inoltre anche sospendere l’importo relativo all’azione contestata sino ad esatto adempimento delle obbligazioni dette. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati alla Società dalla SFIRS La Società potrà comunicare in ogni caso le circostanze proprie controdeduzioni nel termine massimo di fatto sette giorni naturali e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità consecutivi dalla stessa contestazione. Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penalità e anche stabilire discrezionalmente penali di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal cui al presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto la SFIRS potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà al successivo articolo senza bisogno di affidare diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Società a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contrattoqualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati. In caso di recidiva persistente inadempimento o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta comunque in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva particolare urgenza , è riconosciuta alla SFIRS la facoltà, previa comunicazione alla Società, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o di inadempienze più gravi accertateservizi alternativi, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire addebitando alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannoSocietà inadempiente i relativi costi sostenuti.
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Sources: Contratto Per l'Affidamento Dei Servizi Organizzativi, Logistici E Di Supporto
Penali. Premesso 1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di inadempimento rispetto alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le penali di seguito riportate:
a) in caso di mancata conferma (entro una 1 settimana prima rispetto alla data di inizio corso) dell’effettiva erogazione dei singoli corsi già calendarizzati da AMA: penale pari ad € 100,00 per ciascun corso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannosarà erogato;
b) qualora l’inadempimento di cui al precedente punto a) determini la sospensione del CQC per gli autisti cui sono rivolti i corsi, al verificarsi la penale applicata sarà pari ad € 200,00 per ciascuna giornata di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario mancata prestazione del servizio del personale non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione formato;
c) in caso di mancato rispetto delle norme ottenimento dell’autorizzazione allo svolgimento
2. Per ogni altro fatto, comportamento od omissione, che costituisca difformità dalle previsioni del Capitolato Tecnico o che conduca a disservizio, non specificamente afferente alle casistiche sopra elencate, si procederà ad applicazione del valore di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo penalità, tra quelli di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati cui sopra, previsto per il caso di maggiore affinità a quello in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionaleesame.
3. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatarioinadempienze contrattuali di cui sopra, comporteranno l’applicazione delle relative penali, che verranno contestate per iscritto da comunicarsi via PEC con termineAMA all’appaltatore. Il Fornitore, salvo diversa qualora lo ritenga opportuno, potrà comunicare le proprie giustificazioni ad AMA entro e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, pena l’impossibilità di accettazione delle stesse.
4. Qualora dette deduzioni non vengano accolte da AMA, a proprio insindacabile giudizio, ovvero non siano state presentate o presentate oltre il menzionato termine, saranno applicate al Fornitore le penali previste per l’inadempienza contestata.
5. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. AMA provvederà a dare comunicazione all’ANAC, ai fini dell’iscrizione del Fornitore nel Casellario Informatico di cui all’art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all’1% (uno per eventuali difese scrittecento) dell’importo del contratto.
8. La DirigenteAMA, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimentoqualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, le circostanze comma 4, potrà risolvere di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.
9. Il Fornitore prende atto che, in ogni caso, l’applicazione delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti previste dal presente articolo, salvo articolo non preclude il diritto alla risoluzione di AMA di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannosuccessivo articolo 13.
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Sources: Contract for Training Activities
Penali. Premesso che l'applicazione 12.1 L’Amministrazione applica le penali nel caso in cui il soggetto accreditato non adempia o adempia parzialmente o in ritardo agli obblighi a suo carico previsti nel presente Disciplinare e nel Protocollo digestione Allegato 1, fatta salva comunque la facoltà per l’Amministrazione di chiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
12.2 L’applicazione delle penali non esclude solleva il soggetto accreditato dalle responsabilità civili, amministrative e penali assunte con la sottoscrizione del Patto di accreditamento e che dovessero derivare da dolo, negligenza, imperizia o imprudenza.
12.3 E’ fatto pertanto salvo il diritto dell’Amministrazione a pretendere il del Comune al risarcimento dell’eventuale ulteriore del maggior danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza di cui al presente articolo si intendono cumulabili tra loro.
12.4 Indipendentemente da quanto previsto nel presente articolo, qualora il soggetto aggiudicatarioaccreditato non adempia correttamente alle obbligazioni di sua competenza, l’Amministrazione revoca il relativo accreditamento.
12.5 Per ogni inadempienza agli obblighi convenzionali che, sia in corso d’opera sia all’esito delle verifiche effettuate a fine intervento, fosse riscontrata e contestata all’accreditato, sarà irrogata una penale variabile da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza€.500,00 a €.1.000,00. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatturesi intendono cumulabili tra loro. Nei casi previsti dal presente articoloL’applicazione di ogni penale è preceduta da formale contestazione scritta dell’inadempienza, salvo comunicata con ogni mezzo (fax, posta elettronica, etc.), alla quale il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione soggetto accreditato ha la facoltà di affidare presentare controdeduzioni scritte entro le 48 ore successive alla ricezione della
12.6 Analogamente potrà procedere a terzi l’esecuzione contestazioni a fine intervento sulla base delle risultanze acquisite.
12.7 La misura della penale, viste le controdeduzioni del servizio soggetto accreditato, sarà stabilita dal Dirigente preposto in danno dell’Aggiudicatario relazione all'entità delle infrazioni rilevate.
12.8 Ciascuna penale sarà applicata con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto semplice comunicazione scritta e senza formalità particolari; il relativo importo sarà trattenuto dal corrispettivo dovuto a quello previsto nel contratto. In saldo e non ancora liquidato al Soggetto convenzionato ovvero incamerando nella misura necessaria la cauzione definitiva.
12.9 Nel caso di recidiva o contestate gravi inadempienze, eccedenti il numero di inadempienze più gravi accertatetre, il Comune l’Amministrazione si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi risolvere il Patto di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannoAccreditamento.
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Sources: Disciplinare Accreditamento
Penali. Premesso che l'applicazione 1. Qualora la Provincia e gli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competenza, accertino, da parte dell’Affidatario, il ritardo e/o l’inadempimento, totale o parziale, di quanto stabilito nel Contratto e nei suoi Allegati, provvederanno a diffidare senza ritardo l’Affidatario, mediante lette- ra raccomandata con ricevuta di ritorno, eventualmente anticipata a mezzo fax, contenente: - la descrizione degli inadempimenti e/o dei ritardi contestati; - l’assegnazione di un congruo termine, ove possibile, per l’adempimento e/o la rimozione delle penali non esclude conseguenze dell’inadempimento; - la quantificazione motivata delle penali, comunque decorrenti dal momento del- la rilevazione, eventualmente maggiorate per la recidività del comportamento. Entro 20 (venti) giorni naturali consecutivi dalla data di ricezione della noti- ficazione della violazione e comunque nel rispetto del diverso termine indicato nella notificazione medesima, l’Affidatario ha la facoltà di fare pervenire scritti difensivi e chiedere di essere sentito dalla Provincia e dagli Altri En- ti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competenza,.
2. Ove, esaminati gli eventuali scritti difensivi ed eventualmente ascoltato l’Affidatario, l’accertamento delle violazioni risulti fondato, ovvero decorra inutilmente il termine assegnato per l’adempimento e/o la rimozione delle conse- guenze dell’inadempimento, la Provincia e gli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competenza, comminano la penale. Resta fermo il diritto dell’Amministrazione a pretendere il al rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti e al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionaledell’ulteriore danno eventualmente subito.
3. Le penali vengono applicate con sono quantificate e descritte nell’ambito del Contratto e dei suoi Allegati.
4. L’Affidatario ha diritto a una riduzione delle somme dovute a titolo di pena- le pari agli importi che lo stesso Affidatario dimostri di avere già riconosciu- to direttamente all’utenza, a titolo di rimborso o di indennizzo, per la sola formalità minore qualità o quantità dei servizi erogati, ai sensi della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termineCarta dei servizi di cui all’Art. 13.
5. Le penali, salvo diversa quanto previsto al precedente punto 1, sono valutate, accer- tate e motivata indicazione quantificate in dipendenza dei dati rilevati nell’ambito del monitoraggio e della stazione appaltanterendicontazione dell’Affidatario e dei controlli condotti dalla Provin- cia e dagli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di dieci giorni dalla data competenza, ai sensi di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scrittequanto previsto dall’Art. La Dirigente24, inoltre valutata la e sono conguagliate su base annua, nei termini di cui all’Art. 4.
6. Le penali, avendo natura e la gravità dell’inadempimento, giuridica di risarcimento forfettario o convenziona- le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entitàdel danno, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare sono da assoggettare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannoIVA.
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Sources: Contratto Di Servizio Per Trasporto Pubblico Locale
Penali. Premesso 1. Si applicano le penali previste nell’appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale (che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere deve intendersi in questa sede integralmente trascritta), nonché quelle di seguito indicate. E’ sempre fatto salvo il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva penali da ritardo, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in modo anche solo parzialmente difforme rispetto alle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato Tecnico Generale, al Capitolato Tecnico Speciale e al singolo Contratto Esecutivo, nonché alla propria Offerta Tecnica. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme al presente Accordo Quadro, al Capitolato Tecnico Generale, al Capitolato Tecnico Speciale e al singolo Contratto Esecutivo, all’Offerta Tecnica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di invio della documentazione necessaria all’attivazione dell’Accordo Quadro (ivi compreso il Piano di Qualità Generale) in ritardo rispetto ai termini previsti nel presente Accordo Quadro e relativi allegati o di inadempienze più gravi accertateritardo nell’attivazione del portale della fornitura, il Comune si riserva per cause non imputabili a Consip ovvero a forza maggiore o caso fortuito, Consip avrà la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi applicare una penale pari a euro 5.000,00 per ogni giorno solare di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamentoritardo, incamerando la cauzione e fatto salvo l’ulteriore il risarcimento del maggior danno subito.
3. In caso di invio della documentazione prodromica alla stipula di ciascun Contratto Esecutivo (ivi compreso il Piano Operativo e relativi allegati e i riferimenti del RUAC del Contratto Esecutivo) in ritardo rispetto ai termini previsti nel presente Accordo Quadro e relativi allegati o comunque concordati con l’Amministrazione, per cause non imputabili a Consip, all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, Consip, anche su segnalazione dell’Amministrazione, avrà la facoltà di applicare una penale pari a euro 2.000,00 per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
4. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile a Consip ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell’adempimento all’obbligo previsto al precedente articolo 9, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a euro 100,00 = (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. In caso di invio della reportistica in ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 8 commi 16 e 17, per cause non imputabili a Consip ovvero a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all’applicazione di una penale pari a 500,00 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
6. In caso di invio delle informazioni richieste ai commi 2 e 4 del successivo articolo 31, oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a 1.000,00 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l’obbligo di adempiere all’invio delle informazioni richieste, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena una nuova applicazione delle penali. Resta inteso che, l’errata compilazione dei report previsti dai richiamati commi 2 e 4 del seguente articolo 31 deve intendersi, ai fini dell’applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.
7. Nel caso in cui, come previsto nell’atto di nomina a responsabile del Trattamento allegato all’Accordo Quadro, all’esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dall’Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, l’Amministrazione applicherà al Fornitore - Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari all’ 1 per mille del corrispettivo del singolo contratto esecutivo per ogni giorno necessario per il Fornitore per l’adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, salvo il maggior danno.
8. Nel caso in cui, come previsto nell’atto di nomina allegato all’Accordo Quadro, all’esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dall’Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal SubResponsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, l’Amministrazione applicherà al Fornitore - Responsabile primario del trattamento/Sub Responsabile una penale pari all’1 per mille del corrispettivo del singolo contratto esecutivo per ogni giorno necessario per l’adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, salvo il maggior danno.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip e/o dalla singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati dalle Amministrazioni per conoscenza a Consip.
10. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Consip e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip e/o all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di ▇▇▇▇▇▇ e/o dall’Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
11. Consip potrà per l’applicazione delle penali dell’Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata nell’Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell’Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
12. Consip, per le parti di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
13. Le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del Contratto Esecutivo, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
14. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Servizi Applicativi in Ottica Cloud
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione L’Operatore aggiudicatario è responsabile a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi tutti gli effetti della realizzazione della campagna di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunticomunicazione nei termini condivisi con Invitalia, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualitàla correttezza degli spazi pubblicitari prenotati e acquistati, sia alla perfetta esecuzione per la messa a disposizione della creatività nelle scadenze previste. In caso di inadempimento, nell’esecuzione del servizioContratto, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 verrà applicata una penale per ogni giorno di mancato ritardo pari all’1‰ dell’importo netto del Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Fermo quanto sopra, costituiscono inadempimento cui consegue l’applicazione della sopradetta penale dell’1‰: − ogni giorno solare di ritardo nella pubblicazione pubblicitaria; − ogni giorno solare di ritardo nella consegna del Piano mezzi; - dal quinto giorno di ritardo rispetto degli orari alle tempistiche indicate al precedente articolo 5 del presente Capitolato che precede; − ogni fattispecie in cui all’Operatore aggiudicatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto e nella documentazione di apertura gara; − ogni altro inadempimento ovvero inesatto adempimento alle obbligazioni assunte dall’Operatore aggiudicatario. L’inesatto adempimento o i ritardi, anche determinati da cause di forza maggiore non dipendenti dall’Operatore aggiudicatario, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati ad Invitalia, se non già riscontrati direttamente dal RUP stesso. In assenza di tali comunicazioni, riscontrato il ritardo nei termini concordati, il RUP procederà all’immediata contestazione - tramite PEC - richiedendo all’Operatore aggiudicatario di adempiere a quanto necessario. Decorso l’eventuale termine ulteriore concesso dal RUP, si procederà all’applicazione di una penale pari all’ 1‰ dell’importo netto del servizio; € 1.000,00 Contratto per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi ritardo rispetto alla tempistica concordata in fase di mancato rispetto richiesta. Qualora non venga posto fine all’inadempimento entro il termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, ovvero qualora le inadempienze, i vizi e le difformità dovessero ripetersi con particolare frequenza e/o fossero di gravità tale da indurre Invitalia a ritenerli pregiudizievoli per il buon andamento del servizio, la stessa potrà avvalersi della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in clausola risolutiva espressa. Fermo quanto sopra, nel caso di mancato rispetto delle norme direttive e delle prescrizioni fornite da Invitalia, verrà applicata una penale pari al 5% della Fee di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati Agenzia contrattualizzata per errata pubblicazione pubblicitaria in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bioordine al contenuto approvato e/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionalein ordine al Piano mezzi approvato. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatarioapplicabili non potranno comunque superare il 10% del valore del contratto. Invitalia si riserva, da comunicarsi via PEC con termineinoltre, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltanteil diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti clausole previste dal presente articoloCapitolato, salvo superi il diritto alla risoluzione 10% del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione valore complessivo del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannoContratto.
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Sources: Service Agreement
Penali. Premesso La violazione di qualunque disposizione contenuta nel presente Capitolato, o il compimento da parte del/della Responsabile o degli Addetti di azioni e/o atti che l'applicazione abbiano compromesso o tali da compromettere il servizio o risultare non confacenti alle caratteristiche culturali, storico – ambientali del luogo, daranno luogo all'applicazione, da parte di Sardegna Ricerche, di sanzioni pecuniarie nella misura stabilita dal presente articolo, fino alla revoca dell’aggiudicazione e alla risoluzione del contratto nei casi di particolare gravità o di ripetute infrazioni. Per le inadempienze agli obblighi previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e/o negli altri allegati contrattuali verranno applicate le sanzioni giornaliere di cui alle tabelle successive, rimanendo salva la facoltà di adozione di ulteriori provvedimenti a tutela dell’interesse dell’Amministrazione, quali la risoluzione contrattuale, nel caso che le inadempienze si protraessero nel tempo, dando luogo a situazioni di pericolo o irregolarità e comunque quando la somma delle penali suddette sanzioni raggiunga la soglia del 10 % dell’importo contrattuale annuo. L’applicazione delle penali, quale che sia l’infrazione contestata, non esclude il diritto dell’Amministrazione risarcimento a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi parte dei danni materiali o di inadempienze immagine eventualmente provocati dall’aggiudicatario nella sua inadempienza. Le penali si applicheranno in seguito a:
1. Segnalazione clienti e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, ritrovamenti da parte del Committente.
2. Verifiche a campione ad hoc sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, visive che con particolari strumenti.
3. Attività di verifiche programmate sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti visive che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: mediante strumenti. INADEMPIMENTO PENALE (€.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato /infrazione) Mancato rispetto degli orari di apertura inizio del servizio; servizio o di conclusione del servizio € 1.000,00 50,00 per ogni ora di ritardo Mancato rispetto delle attività previste dal presente Capitolato o dagli Ordini di Servizio € 50,00 per ogni inadempimento Mancato rispetto della composizione della squadra minima di lavoro indicata da Sardegna Ricerche € 50,00 per ogni inadempimento Mancata reperibilità dimostrabile del/della responsabile on site o di un suo sostituto pari grado come da contratto per un periodo di più di un’ora € 100,00 per ogni inadempimento/giorno Mancata consegna all’ufficio tecnico del Committente della documentazione certificata sui corsi annuali d’aggiornamento del personale € 50,00 per impiegato assegnato alla Manifattura INADEMPIMENTO PENALE (€/infrazione) Tabacchi per il quale non si presenti la certificazione Personale senza DPI o tesserino di riconoscimento o indumenti non appartenenti alla divisa € 100,00 per persona / giorno Mancato rispetto delle tempistiche di risposta alle situazioni di emergenza previste nel presente capitolato € 50,00 per ogni ora di ritardo Contestazione generica del DEC o dei suoi referenti incaricati e delegati € 50,00 per ogni inadempimento INADEMPIMENTO PENALE (€/infrazione) Mancata disponibilità in sede e/o ritardo della squadra € 50,00 per ogni ora di ritardo Mancata idoneità tecnica del personale della squadra € 150,00 per ogni inadempimento/giorno Mancato rispetto degli orari di inizio del servizio o di conclusione del servizio € 50,00 per ogni ora di ritardo INADEMPIMENTO PENALE (€/infrazione) Mancata disponibilità in sede e/o malfunzionamento macchinari per le pulizie elencati nel piano lavoro presentato in gara. € 100,00 per macchinario non o malfunzionante o mancante Bagno non pulito o pulito male (da migliorare o insoddisfacente) € 150,00 per ogni bagno / giorno Mancato o parziale rifornimento di materiale consumabile nei bagni (carta igienica, bustine porta assorbenti, sapone). € 50,00 per ogni ambiente e giorno (verifica o INADEMPIMENTO PENALE (€/infrazione) segnalazione pervenuta entro le ore 10.00). Ambiente non pulito o non conforme alle aspettative del contratto € 100,00 per ogni ambiente e giorno (verifica o segnalazione entro le ore 8.30) Contenitori differenziata pieni o maleodoranti e con coperchi sporchi € 25,00 per contenitore (verifica o segnalazione pervenuta entro le ore 10.00) Sacchi differenziata a carico della Ditta non conferiti all’isola ecologica entro le 8.30 € 150,00 per giorno Mancato o parziale completamento e consegna alla Committente, della documentazione prevista nel contratto per disinfestazioni e derattizazioni. € 200,00 per ogni inadempimento all’inizio dell’anno ed entro il 31 gennaio. Derattizzazione periodica e/o d’emergenza non eseguita secondo contratto. € 100,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. finché eseguita Disinfestazione periodica e/o d’emergenza non eseguita secondo contratto. € 1.500,00 100,00 per ogni violazione giorno finché eseguita INADEMPIMENTO PENALE (€/infrazione) Lavorazioni facchinaggio non eseguite come richiesto o solo parzialmente. € 50,00 per lavorazione in seguito a controllo o segnalazione personale Committente L’importo delle modalità penali applicate di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal cui alla tabella del presente articolo, salvo il diritto verrà comunicato dall’Amministrazione appaltante alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio ditta mediante posta elettronica certificata nella quale saranno indicate le infrazioni contestate, le date e l’importo complessivo. L’importo complessivo delle penali sarà applicato in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannodetrazione al primo pagamento utile mensile.
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Sources: Capitolato Speciale D’appalto
Penali. Premesso che l'applicazione delle Le penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannosono disciplinate in conformità all’art. 298 del DPR 5.10.2010 n. 207 nella misura giornaliera variabile dallo 0,3 all’uno per mille dell’importo del contratto e sono, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattualiseguito, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misurariportate: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 - per ogni giorno lavorativo di mancato ritardo non imputabile alla Committente, a forza maggiore o a caso fortuito rispetto degli orari alla consegna delle apparecchiature ed alla sostituzione delle apparecchiature non perfettamente funzionanti in caso di apertura esito negativo del serviziocollaudo, il Fornitore è tenuto a corrispondere a CUP 2000 una penale pari all’1 per mille dell’importo del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme alle disposizioni del Capitolato d’appalto e agli atti di gara. In tal caso CUP 2000 applicherà al Fornitore la suddetta penale, sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; € 1.000,00 - per ogni giorno lavorativo di infrazione nell’ipotesi ritardo relativo al termine di mancato rispetto riscontro alle richieste di intervento di CUP 2000, il Fornitore è tenuto a corrispondere a CUP 2000 una penale pari allo 0,3 per mille dell’importo del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Non si procederà all’applicazione della dotazione penale qualora i riscontri tempestivi alle richieste di intervento risultino, all’esito della rilevazione mensile di cui al par. 5.2.1. del personale; 50Capitolato d’appalto, di numero maggiore o equivalente al 95% del valore giornaliero dell’appalto numero complessivo delle richieste di intervento nel mese di riferimento; - per mancata sostituzione ogni giorno lavorativo di ritardo relativo al termine di riconsegna delle apparecchiature originali riparate o di quelle in sostituzione, il Fornitore è tenuto a corrispondere a CUP 2000 una penale pari allo 0,5 per mille dell’importo del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Fornitore, che dovranno pervenire entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione. I crediti derivanti dall’applicazione delle penali, saranno soddisfatti da CUP 2000 trattenendo il relativo importo sui pagamenti delle fatture di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione data immediatamente successiva al fatto/fatti che ha/hanno dato luogo all'applicazione delle modalità di distribuzione dei pasti penali o, in alternativa e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione a sua scelta, escutendo l’importo a carico della cauzione prestata, con l’obbligo da parte del Fornitore, in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltantequest’ultimo caso, di dieci giorni dalla data reintegrare la stessa entro il termine di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte10 giorni. La DirigenteQualunque violazione, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, verrà, comunque, contestata e verrà valutata, se reiterata, ai fini della rilevanza dell'inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti. L'applicazione delle penali non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo preclude il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in risarcimento dell'eventuale maggiore danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannoderivante dagli inadempimenti dell'appaltatore.
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Sources: Contract for the Supply of Tablets and Related Services
Penali. Premesso Per i Beni, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei Prodotti o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità o del collaudo ai sensi dei precedenti art. 5 e 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari all’1 % (uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Per i Servizi, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:
1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al calendario previsto per l’erogazione del Servizio, non imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari all’2 % (due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella Scheda Tecnica, in tali casi il Punto Ordinante applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la prestazione inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che l'applicazione daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore dal Punto Ordinante per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinante di risolvere il Contratto di Fornitura nei casi in cui questo è consentito. Resta comunque inteso che l’importo delle penali non esclude potrà superare il diritto dell’Amministrazione a pretendere 10% dell’importo complessivo della Fornitura, fatto comunque salvo il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del maggiore danno.
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Sources: Condizioni Generali Relative Alla Fornitura Di Beni E Servizi
Penali. Premesso che l'applicazione La mancata esecuzione degli interventi e delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione visite di manutenzione programmata per cause imputabili ad AIH costituirà elemento di valutazione negativa della performance, e applicazione di una sanzione pari a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno100€ per ciascun mancato intervento. Qualora la mancata manutenzione arrechi danno agli immobili e/o impianti manutenuti e/o costituisca motivo di disservizio di qualsivoglia genere (leggasi manifestazioni aperte al pubblico e quant’altro), al verificarsi ciò potrà costituire motivo di inadempienze giusta causa per risoluzione del Contratto. La mancata esecuzione di quanto indicato nell’art.3 del Disciplinare Tecnico delle Manutenzioni comporterà l’applicazione delle sanzioni ivi previste.----------------------------- La mancata esecuzione delle prestazioni previste nel contratto di servizio della gestione dei parcheggi a pagamento nei modi ivi indicati, per cause imputabili alla società costituirà elemento di valutazione negativa della performance, e violazioni comporterà l’applicazione di una sanzione pari a 100 € per ciascun addebito. Qualora la mancata esecuzione delle norme contrattualiprestazioni costituisca motivo di disservizio di qualsivoglia genere, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia ciò potrà rappresentare motivo di giusta causa per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione risoluzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede Contratto.-------------------------------------------------- Il mancato rispetto dei termini stabiliti dai contratti per cause imputabili ad AIH costituisce elemento di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni valutazione negativa della performance e comporterà l’applicazione della sanzione di pericolo; €.1.000,00 100 € per ogni giorno di ritardo. Il mancato rispetto degli orari dei termini per la trasmissione della resa del conto dell’agente contabile, con la relativa documentazione, costituisce elemento di apertura del servizio; valutazione negativa della performance, e comporterà l’applicazione di una sanzione pari a 500 € 1.000,00 per ogni ciascun giorno di infrazione nell’ipotesi ritardo. La presenza di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni irregolarità nella gestione delle somme di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione danaro derivanti dagli incassi dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltanteparcheggi a pagamento, di dieci giorni dalla data pertinenza del Comune di ricevimento Alghero, rappresenta grave inadempimento e potrà costituire motivo di giusta causa per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannoContratto.
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Sources: Contratto Di Servizio
Penali. Premesso 1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei Servizi, il Fornitore contraente è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l'applicazione l’importo della penale non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del Contratto,fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto, il Punto Ordinante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, in tali casi il Punto Ordinante applicherà al Fornitore contraente le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore contraente dal Punto Ordinante per iscritto. Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non esclude siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Il Punto Ordinante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore contraente medesimo.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
6. Il Punto Ordinante potrà applicare al Fornitore contraente penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore contraente prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione del Punto Ordinante a pretendere richiedere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il Contratto ai sensi del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannosuccessivo articolo 12.
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Sources: Servizi Agreements
Penali. Premesso 1. La Centrale regionale di committenza e le Aziende Sanitarie contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che l'applicazione ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle penali prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione del contratto.
2. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il Fornitore non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannoprovveda alla consegna nel giorno pattuito, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattualisarà dovuta alla Azienda Sanitaria, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari ritardo e fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di apertura consegna, una penale pari all’1 per mille (uno per mille) del servizio; € 1.000,00 valore dei prodotti in contestazione al netto di IVA. Nel caso in cui l’ordine sia stato parzialmente evaso dal Fornitore nei termini prescritti, ovvero qualora il quantitativo di merce consegnata sia inferiore al quantitativo ordinato (consegna parziale), la penale sarà calcolata per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi ritardo sulla quota parte dei quantitativi consegnati in ritardo. Direzione generale della Centrale regionale di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni committenza Servizio forniture e servizi
3. Nel periodo di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimentoindisponibilità, le circostanze Aziende Sanitarie si riservano comunque la possibilità di fatto e le controdeduzioni acquistare i prodotti sul libero mercato, oltre all’applicazione delle penali di cui al comma precedente. L’eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell’inadempienza stessa. Decorso il termine massimo di ritardo di 30 giorni, oltre all’applicazione della penale, ogni singola Azienda Sanitaria contraente potrà risolvere l’Ordinativo di fornitura ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente pagato per l’acquisto dei beni oggetto dell’Ordine di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolofornitura, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).
4. Per ogni giorno di ritardo, non imputabile all’Azienda Sanitaria contraente ovvero a cause di forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti della merce per difformità quali/quantitativa, l’Azienda Sanitaria contraente applicherà al Fornitore una penale pari all’1 per mille (uno per mille) del valore della merce ritenuta non idonea, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Nei casi in cui, causa l’inadempimento del Fornitore, l’Azienda Sanitaria contraente sia costretta ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto di un ordine di consegna, la penale nella percentuale indicata nei precedenti commi sarà calcolata, così come nei casi di inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla risoluzione del contratto quota parte di fornitura ancora da eseguire e fino all’esatto adempimento della stessa.
6. Qualora il Fornitore non provveda a ritirare la merce non accettata, nei tempi indicati nel Capitolato Tecnico, l’Azienda Sanitaria potrà provvedere ad inviare la merce al Fornitore addebitandogli ogni spesa sostenuta.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore a mezzo PEC; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte, ad insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria contraente che ha chiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Direzione generale della Centrale regionale di committenza Servizio forniture e servizi
8. È fatta salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria contraente di affidare non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi l’esecuzione per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del servizio in danno dell’Aggiudicatario Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto spese a quello previsto nel contrattocarico dell’aggiudicatario.
9. In Nel caso di recidiva ritardo nella consegna della reportistica di cui al paragrafo 9 del presente Schema di Convenzione, indirizzata sia alla Centrale regionale di committenza che alle Aziende Sanitarie, per ogni giorno lavorativo di ritardo, sarà dovuta una penale pari allo 0,3 per mille (zerovirgolatrepermille) rispettivamente dell’importo della Convenzione/lotto o del valore dell’Ordinativo di inadempienze più gravi accertatefornitura.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
11. Le Aziende Sanitarie contraenti potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore dell’Ordinativo di fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il Comune si riserva la facoltà diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
12. La Centrale regionale di adottare più severe misure da determinarsi di volta committenza in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Aziende Sanitarie contraenti, salvo il diritto di inadempienze più gravi accertaterisoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione;
13. La Centrale regionale di committenza, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell’importo massimo complessivo della Convenzione, resta fermo il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannodegli eventuali maggiori danni.
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Sources: Convenzione Per La Fornitura Di Soluzioni Infusionali E Fialaggio
Penali. Premesso che l'applicazione Qualora siano riscontrati inadempimenti, omissioni, ritardi, gravi negligenze o violazioni delle clausole contrattuali nell’esecuzione della prestazione, la Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, a mezzo di raccomandata A.R. comunicherà al broker i rilievi e le contestazioni specifiche, assegnando un termine di quindici giorni per fornire le proprie giustificazioni e per ottemperare. Nel caso si verificassero inadempienze tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, la Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica ha facoltà, successivamente alla contestazione degli addebiti, di applicare sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità dei fatti, da un minimo di 100 a un massimo di 400 euro. L’applicazione delle penali non esclude escluderà il diritto dell’Amministrazione a della Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica di pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di eventuali ulteriori danni le cui cause fossero riconducibili alle violazioni e alle inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia di natura contrattuale. la Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica si riserva di applicare le penali nelle seguenti circostanze: - Ingiustificato ritardo nella produzione della relazione di cui all’art. 2: euro 100 per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione ogni giorni di ritardo - Ingiustificato ritardo nella presentazione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede progetto di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolocui all’art. 2; €.1.000,00 euro 100 per ogni giorno di ritardo - Ingiustificato mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 altri adempimenti previsti dal presente documento euro 150 per ogni giorno fatto contestato - Mancato rilascio di infrazione nell’ipotesi pareri formali su richiesta della Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 Radiologia Medica anche con riferimento ai singoli sinistri: euro 100 per ogni violazione delle modalità fatto contestato. La Federazione Nazionale Collegi Professionali dei Tecnici Sanitari di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione Radiologia Medica si riserva comunque, in caso di mancato rispetto delle norme applicazione di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata cinque penali e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltantecontestazione, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto procedere alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 1456 codice civile con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannosemplice provvedimento amministrativo.
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Sources: Brokerage Service Agreement
Penali. Premesso che l'applicazione 1. In caso di ritardo nell’esecuzione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannoattività oggetto del presente Accordo Quadro e/o nel documento denominato “Specifiche tecniche” e/o negli Atti Esecutivi, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia verrà applicata una penale pari all’1 per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura ritardo fino ad un massimo del servizio5%; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con oltre tale limite, la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune Stazione Appaltante si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi risolvere il rapporto mediante PEC o lettera raccomandata, senza bisogno di volta messa in volta fino ad addivenire mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti del Prestatore anche dell’eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione presente e salvo l’ulteriore le richieste di risarcimento del dannodei danni subiti.
2. L'applicazione e l'entità delle penali saranno contestati al Prestatore in forma scritta (mediante PEC oppure fax). In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertatecontestazione dell’inadempimento da parte della Stazione Appaltante, il Comune si riserva Prestatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Stazione stessa nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Stazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Prestatore le penali stabilite nella presente lettera-contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. L'ammontare delle penali sarà addebitato, di regola, sui crediti del Prestatore dipendenti dall’Accordo Quadro e/o nel documento denominato “Specifiche tecniche” e/o negli Atti Esecutivi e sarà trattenuto sulla fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che la Stazione Appaltante dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore. In alternativa – senza bisogno di diffida, messa in mora o procedimento giudiziario – la Stazione Appaltante potrà emettere apposita nota di debito il cui importo verrà riscosso tramite escussione, anche parziale, della cauzione di cui al successivo art. 17.
4. Qualora nell’arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dalla Stazione Appaltante, quest’ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa del Prestatore, fatta salva la facoltà della Stazione stessa di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.
5. La Stazione Appaltante, inoltre, procederà alla risoluzione dell’affidamentodel contratto, incamerando ai sensi dell'art. 29 del presente Accordo Quadro e/o nel documento denominato “Specifiche tecniche” e/o negli Atti Esecutivi, in danno e colpa del Prestatore in caso di: frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannoprosecuzione dei rapporti fra le parti; subappalto, cessione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.
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Penali. Premesso 1. Intercent-ER e le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che l'applicazione ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione delle penali.
2. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, non imputabili all’Amministrazione/Azienda Sanitaria Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, Intercent- ER e le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
3. Le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare mensile dell’Ordinativo di Fornitura relativo al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l’applicazione della penale, comunque complessivamente non esclude superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall’inadempimento.
4. Le penalità minime che Intercent-ER e le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti si riservano di applicare sono le seguenti:
a. per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all’Amministrazione/Azienda Sanitaria Contraente, a forza maggiore, a caso fortuito oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore, rispetto alla data di attivazione della fornitura o all’eventuale data concordata, il diritto dell’Amministrazione Fornitore è tenuto a pretendere corrispondere all’Amministrazione/Azienda Sanitaria Contraente una penale pari a 1 per mille dell’importo dell’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale ulteriore del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione e dagli atti di gara. In tal caso, le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti applicheranno al verificarsi Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione e i suoi allegati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
b. Per la mancata operatività del Call Center di inadempienze cui al precedente articolo 12, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Intercent-ER una penale pari a 0,1 per mille del valore della Convenzione per ogni settimana di mancata operatività.
c. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 12 per la trasmissione del Report mensile, l’Agenzia e violazioni delle norme contrattualile Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti potranno applicare al Fornitore una penale pari a 50,00 euro fino al valore massimo dell’1 per mille dell’importo della Convenzione/Ordinativo di Fornitura e fino alla produzione del documento richiesto.
d. Per la mancata trasmissione del documento Allegato Dati di sintesi, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assuntidi cui al Capitolato Tecnico, sia le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti potranno applicare al Fornitore una penale pari a 0,1 per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede mille dell’importo dell’Ordinativo di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 Fornitura per ogni giorno di mancato rispetto degli orari ritardo e fino alla produzione del documento stesso.
e. Per la mancata trasmissione del dettaglio giornaliero di apertura cui all’art. 6 del servizio; € 1.000,00 Capitolato tecnico l’Agenzia potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,1 per mille dell’importo della Convenzione per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi ritardo e fino alla produzione del documento stesso.
f. Per l’errata o inesatta produzione della fattura, per cui l’importo fatturato non corrisponde al servizio erogato, le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti potranno applicare al Fornitore una penale pari a 50,00 euro per ogni giorno di mancato rispetto ritardo fino al valore massimo dell’1 per mille dell’importo dell’Ordinativo di Fornitura. In tal caso, le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti applicheranno al Fornitore la suddetta penale dalla data di ricezione della dotazione fattura errata sino alla data in cui non riceveranno la fattura in modo corretto.
g. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e negli allegati richiamati; in tali casi le Amministrazioni/Aziende Sanitarie contraenti, ovvero la Agenzia, applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura de quo inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del personalemaggior danno.
5. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nella documentazione nella stessa richiamata; 50in tali casi le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti, ovvero la Agenzia, applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Amministrazione/Azienda Sanitaria Contraente o dall’Agenzia; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 7 (sette) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti, che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Le Amministrazioni/Aziende Sanitarie contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni del proprio Ordinativo di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni violazione caso, che l’applicazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni/Aziende Sanitarie contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
9. L’Agenzia in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bioreiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articoloAziende Sanitarie contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
10. L’Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell’importo massimo complessivo della Convenzione, resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
11. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l’Agenzia ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva ritenere definitivamente la cauzione, e/o di inadempienze più gravi accertateapplicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
12. Non sono previste penali a carico delle Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti. Non dovranno in ogni caso essere applicate penali o conguagli per superamento della capacità giornaliera, per volumi annui minori o superiori di quelli previsti, per rapporto tra prelievi invernali e prelievi annui superiori a quelli previsti.
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Sources: Fornitura Di Gas Naturale
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali Qualora l'aggiudicatario non esclude provveda ad attivare effettivamente il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannoservizio nel termine indicato all’art. 3, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattualiverrà applicata, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari ritardo, una penale di apertura del servizio; € 1.000,00 Euro 200,00 (duecento). Salvo quanto previsto dal comma precedente e fermo restando l’obbligo di risarcire gli eventuali ulteriori danni, l’Amministrazione comunale per ogni giorno diversa inadempienza agli obblighi contrattuali potrà applicare a discrezione una penale di infrazione nell’ipotesi importo variabile dal 10% (dieci percento) al 20% (venti percento) di mancato rispetto quanto dovuto per il mese a cui si riferiscono le inadempienze riscontrate. All’applicazione della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni penale si procederà previa contestazione scritta all’appaltatore ed in assenza di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione risposta scritta dello stesso nei tempi indicati dall’Amministrazione comunale, ovvero nel caso in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionalecui gli elementi addotti a giustificazione dell’inadempienza non siano ritenuti validi. Le penali vengono applicate con ai sensi dei precedenti commi non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci percento) dell'importo contrattuale. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, impregiudicato il diritto al soggetto aggiudicatariorisarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell’inadempimento. Le somme dovute dall’appaltatore a titolo di penale saranno trattenute sul deposito cauzionale costituito ai sensi dell’art. 12, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di che deve essere reintegrato o ricostituito dall’appaltatore entro dieci giorni dalla data di ricevimento comunicazione dell’avvenuta trattenuta, pena la risoluzione del contratto per inadempimento. Qualora, in conseguenza di astensione dal lavoro, dovuta a qualsiasi causa, da parte del personale dell’impresa appaltatrice, quest’ultima, a richiesta dell’Amministrazione, non assicuri tempestivamente la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura continuità e la gravità dell’inadempimentoregolarità del servizio, le circostanze di l’Amministrazione comunale applicherà sul compenso stabilito trattenute proporzionali alla durata della mancata prestazione. Viene fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del dell’Amministrazione di risolvere il contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o ripetuta inadempienza e di inadempienze più gravi accertate, chiedere il Comune si riserva la facoltà risarcimento di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannotutti i danni.
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Sources: Capitolato d'Appalto
Penali. Premesso che l'applicazione 1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, nell’ipotesi di ritardo e/o inadempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione delle attività e/o dei servizi oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura Principali e/o dei singoli Ordinativi Collegati e/o della Convenzione, non imputabile rispettivamente all’Amministrazione Contraente o alla Consip S.p.A., ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico, o nell’Offerta Tecnica se migliorativi, l’Amministrazione Contraente o la Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel paragrafo 11.3 del Capitolato Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le attività e i servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura Principali e agli eventuali Ordinativi Collegati. In tal caso le amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui le attività e i servizi inizieranno ad essere eseguiti in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura Principali e agli eventuali Ordinativi Collegati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Fatta salva l’applicazione delle penali di cui al precedente comma 1, qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 11.4 del Capitolato Tecnico e all’articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che: - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura (Principali e Collegati) verificati è stata riscontrata una non esclude conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il diritto dell’Amministrazione Fornitore è tenuto a pretendere corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave; - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura (Principali e Collegati) verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave; - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura (Principali e Collegati) verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. In caso di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 8, commi 4, 5 e 6 il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione o alla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, le penali stabilite nel paragrafo 11.3 del Capitolato Tecnico, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannodel maggior danno subito.
5. Laddove le singole amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l’ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, Fornitore sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 riconosciuto un premio per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con anticipo la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contrattomisura dovrà essere determinata dall’Amministrazione contraente.
6. In caso di recidiva ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 17 commi 2 e 3 o di inadempienze più gravi accertatedifformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all’Allegato “G” e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17 il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a Euro 3.000,00, fatto salvo il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del maggior danno.
7. Resta inteso tra le Parti che il procedimento di applicazione delle penali indicato all’art. 12, commi 1, 2 e 3 delle Condizioni Generali non trova applicazione limitatamente al caso in cui l’Amministrazione Contraente, in sede di verifica del Report dei livelli di servizio conseguiti, accerti che le relative penali siano state dal Fornitore correttamente indicate, rendicontate e decurtate dagli importi fatturati nel trimestre di riferimento, secondo le modalità descritte al paragrafo 10.4 del Capitolato Tecnico.
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Sources: Service Agreement
Penali. Premesso che l'applicazione delle 1. Salvo quanto già previsto nei precedenti articoli, l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere le seguenti penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere nelle specifiche fattispecie di seguito previste, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannodel maggior danno spettante all’Istituto ai sensi dell’art. 1382 c.c.: - 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari ritardo nell’avvio della Fornitura, anche parziale; - 0,5 per mille del valore della prestazione oggetto dell’inadempimento, per ogni giorno solare di apertura del servizioritardo nella sostituzione dei prodotti consegnati non conformi ai prodotti oggetto della Fornitura; € 1.000,00 - 0,7 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto ritardo del termine indicato per l’esecuzione della dotazione del personaleFornitura; 50% del valore giornaliero dell’appalto - 0,5 per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni violazione giorno di ritardo rispetto ai termini rigorosamente stabiliti, qualora la ditta non rispetti i tempi di realizzazione del programma operativo della fornitura in opera.
2. La sommatoria massima delle modalità penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
3. Il Direttore dell'Esecuzione riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il R.U.P. propone all'organo competente la risoluzione del Contratto per grave inadempimento.
4. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Istituto di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L’applicazione della penale sarà preceduta da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa una rituale contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatariodella Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento per ricezione.
6. L’Appaltatore autorizza sin d’ora la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritteStazione Appaltante, ex art. La Dirigente1252 c.c., inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, a compensare le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito somme ad esso del maggior costo sostenuto rispetto Appaltatore dovute a quello previsto nel contrattoqualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
7. In L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannopagamento della penale stessa.
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Sources: Capitolato Speciale D’appalto
Penali. Premesso che l'applicazione delle 1. L’Università sarà legittimata ad applicare all’Impresa aggiudicataria le penali non esclude il diritto dell’Amministrazione con riferi- mento a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannoqualunque violazione di legge o inadempienza contrattuale e in particolare nei seguenti casi:
a) in caso di ritardo nella fornitura dei materiali di cui all’art. 7.1, al verificarsi verrà applicata una penale pecuniaria di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 € 150,00= per ogni giorno naturale, successivo e continuo di mancato rispetto degli orari ritardo;
b) in caso di apertura del servizio; ritardo nella raccolta, movimentazione, carico, trasporto, stoccaggio e avvio al recupero , trattamento e/o smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 7.2, verrà applicata una pe- nale pecuniaria di € 1.000,00 150,00= per ogni giorno naturale, successivo e continuo di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione ritardo;
c) in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari inadempimenti diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertateai precedenti punti a) e b), il Comune l’Università si riserva la facoltà di adottare più severe misure applicare penali di importo variabile da determinarsi un minimo di volta € 150,00 ad un massimo di € 5.000,00 in volta fino ragione della gravità dell’inadempimento; la determinazione dell’inadempimento, della gravità nonché la quantificazione dell’importo della penale sono di esclusiva competenza dell’Università.
2. Qualora si verificasse un grave disservizio per mancanza o insufficienza di contenitori o altro materiale necessario, dal quale derivi ritardo nello smaltimento, accumulo eccessivo o impossibilità di deposito dei rifiuti, l’Università potrà, previa diffida ad addivenire adempiere entro 3 giorni dalla messa in mora, provvedere mediante altra impresa ed addebitare le spese all’impresa aggiudicataria, anche effettuando trattenuta sulle fatture in pagamento o rivalsa sulla cauzione definitiva, fatta salva l’applicazione delle penali previste e la possibilità di recedere dal contratto.
3. La penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata con PEC e/o lettera raccomandata a.r., alla quale l’Impresa aggiudicataria avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione medesima. Qualora, entro il termine di dieci giorni, l’Impresa aggiudicataria non abbia effettuato il pagamento o non abbia dato nessun riscontro alla richiesta di pagamento, l’Università provvederà ad incamerare l’importo dovuto direttamente dal deposito cauzionale definitivo. L’Impresa aggiudicataria dovrà successivamente provvedere all’immediato reintegro della cauzione.
4. L’Università si riserva, comunque, in caso di applicazione di penali per un importo com- plessivo pari o superiore al 10% del valore del contratto, di procedere alla risoluzione dell’affidamentodel contratto, incamerando la con conseguente incameramento della cauzione e a titolo di penalità ed indenniz- zo, salvo l’ulteriore il risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannoper maggiori danni.
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Sources: Service Agreement
Penali. Premesso 1. Qualora venisse accertato il mancato rispetto dei livelli di servizio, di cui al paragrafo 5 del Capito- lato Tecnico, per cause non imputabili rispettivamente ad Agenzia a forza maggiore o caso fortuito, Agenzia stessa applicherà al Fornitore inadempiente le penali descritte e regolate nel paragrafi 7 del Capitolato Tecnico.
2. Ciascun Fornitore prende atto che l'applicazione nelle ipotesi di risoluzione del singolo Atto di Affidamento, previste dal paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, Agenzia ha facoltà di agire mediante esecuzione in danno, addebitando al Fornitore inadempiente ogni maggiore onere e/o spesa derivante dalla presta- zionediterzi.
3. Agenzia, prima di procedere all’applicazione delle penali come sopra definite, ne darà comunica- zioneal Fornitoreinadempiente.
4. Nella suddetta comunicazione Agenzia contesterà l’inadempimento riscontrato e l’ammontare della penale come sopra determinata, fissando un termine per la presentazione da parte del Fornitore delle proprieragioni siasulle contestazioni siasulla misura della penale che Agenzia intende applica- re.
5. Ove il Fornitore inadempiente non esclude abbia inviato le proprie deduzioni entro il diritto dell’Amministrazione suddetto termine, ovvero nell’ipotesi in cui dette deduzioni non siano state accolte da Agenzia, questa applicherà lape- naleindicatanellasuddettacomunicazione.
6. Nel caso in cui Agenzia ritenga di accogliere, in tutto o in parte, le deduzioni del Fornitore ina- dempiente, la contestazione dell’inadempimento verrà revocata, ovvero verrà ridotto l’ammontare dellapenale.
7. Nell’ipotesi di cui al commaprecedente, il Fornitorenon potràvantarealcun diritto, aqualsiasitito- lo o ragione, anche nel caso in cui Agenzia abbia proceduto alla risoluzione dell’Atto di Affidamen- to.
8. Agenzia potrà procedere a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato compensare - nel rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione normativa civilistica e fiscale - gli even- tuali crediti derivanti dall'applicazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltantepenali, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal cui al presente articolo, salvo con il diritto alla risoluzione debito nei con- fronti del contratto Fornitore inadempiente, o avvalersi della cauzione di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà al precedente articolo 13, senza bisogno di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contrattodiffidaoprocedimento giudiziario.
9. In caso di recidiva inadempimenti che si protraggono nel tempo che possono compromettere le ordinarie attività istituzionali degli Agenti della Riscossione Agenzia, ha facoltà di agire mediante esecuzione in danno, addebitando al Fornitore inadempiente ogni maggiore onere e/o di inadempienze più gravi accertatespesa derivante dalla pre- stazionediterzi.
10. Tutte le penali devono considerarsi cumulabili e comunque applicabili nel limite massimo del 10% del “Valoredell’appalto” così comedefinito al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico.
11. Ciascun Fornitoreprendeatto checostituiscegraveinadempienza, il Comune verificarsi di unadelleipote- si riserva previste dal paragrafo 7.5 del Capitolato Tecnico, da intendersi qui integralmente riportate, nonché il raggiungimento del suddetto limitemassimo di penali applicabili; in tali casi Agenziapotràrisolve- redi dirittol’Accordo Quadro.
12. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la facoltà quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamentopagamento dellapenalemedesima.
13. Ciascun Fornitoreprendeatto cheil pagamento dellepenalinon preclude, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertateinnessuncaso, il Comune si riserva la facoltà diritto di adottare più severe misure da determinarsi Agenzia al risarcimento di volta ogni pregiudizio, danno, penale, onere, costo e spesa (ivi incluse quelle legali) che Agenziastessadovesse subire a seguito di azione e/o pretesa avanzata dagli Agenti della Riscossioneo daterzi in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamentoconseguenzadell’esecuzionedel Servizio, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannoo in conseguenzadi fattie/o atti, ancheomissivi, imputabilialFornitore.
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Sources: Accordo Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Stampa Dei Documenti Della Riscossione
Penali. Premesso In caso di inadempimento nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali o di compimento, da parte dell’Aggiudicatario, di azioni e/o atti che l'applicazione abbiano compromesso o che siano tali da compromettere il Servizio o nuocere alla convenienza del luogo, l’INPS, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e non esclusa la risoluzione e/o il recesso dall’Accordo Quadro, avrà la facoltà di applicare delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione adeguate all’importanza e alla gravità dell’infrazione, come di seguito indicate. In caso di svolgimento del Servizio con ritardo rispetto a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offertaprevisto nel presente Capitolato, saranno applicateapplicate le seguenti penali:
i. 1‰ del valore del Contratto Attuativo per ogni giorno di ritardo nell’avvio della campagna rispetto al Piano Mezzi approvato;
ii. 0,5‰ del valore del Contratto Attuativo per ogni giorno di ritardo nelle uscite previste in uno o più Mezzi programmati nel Piano Mezzi, previa contestazionesalvo modifiche concordate. In caso di ritardo su più Mezzi, penali verrà applicata una penale per ogni mezzo;
iii. 1‰ del corrispettivo dovuto per l’acquisto di prodotti a listino per ogni giorno di ritardo nella seguente misura: €.3.000,00 fornitura del singolo prodotto/servizio rispetto alla tempistica individuata nel singolo Contratto Attuativo. Per diffusione di messaggi con errore:
i. in caso di impossibilità di recupero del messaggio errato durante la vigenza della campagna, troverà applicazione una penale pari all’1‰ del valore del Contratto Attuativo per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni ogni giorno di pericolo; €.1.000,00 diffusione del messaggio errato;
ii. in caso di possibilità di recupero del messaggio errato, troverà applicazione una penale dello 0,8‰ del valore del Contratto Attuativo per ogni giorno di diffusione del messaggio errato. Per mancato utilizzo di uno o più Mezzi previsti nel Piano Mezzi:
i. in caso di impossibilità di recupero del Mezzo in costanza di campagna, sarà applicata una penale dell’1‰ del valore del Contratto Attuativo per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizioutilizzo; € 1.000,00 se il mancato utilizzo è relativo a più Mezzi, la penale verrà applicata per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 Mezzo non utilizzato. Per sostituzioni non concordate o non rispondenti alle caratteristiche professionali richieste:
i. per ogni violazione delle modalità accertata, sarà applicata una penale pari all’1‰ dell’importo del Contratto Attuativo nell’ambito del quale è avvenuta la sostituzione. Nel caso in cui il Contratto Attuativo abbia ad oggetto più di distribuzione dei pasti una campagna di comunicazione, e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che il valore della penale sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimentoparametrato sul valore del Contratto Attuativo, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo al valore della singola campagna di comunicazione rispetto alla quale si è verificato il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contrattoritardo o la violazione. In caso di recidiva condotte fraudolente e/o sleali da parte dell’Appaltatore, quali anche la presentazione di inadempienze più gravi accertatepreventivi falsi per l’acquisto degli spazi pubblicitari presso le concessionarie di pubblicità, il Comune si riserva la facoltà ferme restando le responsabilità civili, penali e amministrative:
i. per ogni violazione accertata, sarà applicata una penale pari al 10% dell’importo dell’Accordo Quadro, con risoluzione automatica ai sensi dell’art. 22, lett. n), dello Schema di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannoAccordo Quadro.
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Sources: Accordo Quadro
Penali. Premesso che l'applicazione Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannoCondizioni Generali, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato ritardo compreso tra 4 e 10 giorni solari, non imputabile all’Amministrazione Contraente e/o al Titolare, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento ai termini stabiliti per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata consegna della carta ovvero del relativo PIN per eventuali difese scritte. La Dirigentele Carte Corporate Central Billing e per le Carte Corporate Individual Billing (Professional) e nonché rispetto ai termini per la sostituzione della carta per le Carte Corporate Central Billing e per le Carte Corporate Individual Billing (Professional) il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Amministrazione Contraente una penale pari a €100,00 (cento/00), inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione risarcimento del contratto maggior danno. Qualora il ritardo si protragga per oltre 10 giorni solari - decorrenti dal primo giorno di ritardo - l’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle penali di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel sopra, potrà risolvere il contratto. In caso di recidiva ritardo compreso tra 15 e 30 giorni solari, non imputabile all’ Amministrazione Contraente e/o Titolare ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per l ’invio anche di inadempienze più gravi accertateun solo estratto conto globale mensile, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento€100,00 (cento/00), incamerando la cauzione e fatto salvo l’ulteriore il risarcimento del maggior danno. Qualora il ritardo si protragga per oltre 30 giorni solari - decorrenti dal primo giorno di ritardo - l’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle penali di cui sopra, potrà risolvere il contratto. In caso di recidiva mancato funzionamento, non imputabile alla Amministrazione Contraente e/o Titolare ovvero a forza maggiore o caso fortuito, anche di inadempienze più gravi accertateuno solo dei servizi on line per le Carte Corporate Central Billing e per le Carte Corporate Individual Billing (Professional), il Comune si riserva Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari ad €50,00 (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Escludendo i casi di cui ai precedenti commi del presente articolo, nell’ipotesi in cui il Fornitore esegua la facoltà fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di adottare più severe misure da determinarsi cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di volta in volta Fornitura, le Amministrazioni applicheranno al Fornitore medesimo una penale pari ad €50,00 (cinquanta/00), fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamentoun massimo di €250,00 (duecentocinquanta/00), incamerando la cauzione e fatto salvo l’ulteriore il risarcimento del maggior danno.
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Penali. Premesso che l'applicazione Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei singoli interventi, ai sensi dell’art. 113 bis D.Lgs. 50/2016 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo stimato di ogni singolo intervento. L'eventuale penale applicata è computata sul periodo determinato dalla sommatoria tra il ritardo accumulato dall'aggiudicatario rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata nel singolo contratto dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi.
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini fissati nel singolo contratto dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’aggiudicatario, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma 2, lettera b) è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Le penalità di cui ai precedenti commi saranno applicate previa contestazione dell’addebito da parte del Responsabile del Procedimento, da comunicare all‘aggiudicatario, assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude preclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere richiedere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al verificarsi presente articolo non esonera in alcun caso l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di inadempienze e violazioni pagamento delle norme contrattuali, penali medesime. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell’importo dei singoli lavori assegnati; qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza i ritardi siano tali da ingenerare rilevanti situazioni comportare una penale di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, in materia di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione risoluzione dell’Accordo quadro. L’applicazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà al presente articolo non pregiudica il risarcimento di affidare eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contrattocausa dei ritardi. In caso tutti i casi di recidiva o risoluzione dell’accordo quadro rimane a carico dell’aggiudicatario l’onere di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell’Accordo quadro ed in corso di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannoesecuzione.
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Sources: Capitolato Speciale
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannoFermo restando quanto previsto al successivo Art. 15, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune Stazione Appaltante si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi applicare penali sino ad un valore massimo pari al 10% dell’importo contrattuale, previa constatazione e contestazione dell’inadempienza ed assegnazione di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamentocongruo termine per controdedurre, incamerando la cauzione attraverso formale comunicazione scritta del Responsabile del Procedimento e per esso del Responsabile del Contratto all’Appaltatore, anche a mezzo fax e/o Pec e/o mail e/o lettera raccomandata, salvo l’ulteriore il risarcimento del dannodanno ulteriore. In caso Il relativo importo sarà trattenuto sui pagamenti che matureranno successivamente alle date delle applicazioni delle penali stesse. Mancando crediti o essendo insufficienti, l’ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva che dovrà essere opportunamente integrata. Per il controllo del corretto espletamento dei servizi appaltati si prevede l’applicazione di recidiva penalità suddivise in tre fasce, secondo una classificazione per livello di gravità: Lieve, Media e Grave. Ad ogni fascia corrisponde un importo che verrà applicato ad ogni occorrenza riscontrata dalla Stazione Appaltante. Si riporta di seguito in tabella una classificazione delle tipiche infrazioni. L’elenco riportato è da ritenersi incompleto e non esaustivo. LIVELLO INFRAZIONE PENALE Lieve Mancanza di cartellino di riconoscimento identificativo del personale € 25,00 Variazione di personale non comunicata Mancata reperibilità del Referente/Responsabile Scarsa igiene del personale € 50,00 Scarsa igiene delle divise del personale Comportamento dei dipendenti e/o linguaggio utilizzato non corretto e non consono Media Ritardo superiore a 15 minuti del personale sul luogo di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà espletamento del servizio € 100,00 Comportamento dei dipendenti e/o linguaggio utilizzato non corretto e non consono € 150,00 Mancato rispetto delle modalità di adottare più severe misure da determinarsi espletamento dei servizi Grave Mancato rispetto del Regolamento di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno.Impianto € 500,00
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Sources: Capitolato Speciale Di Appalto
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali 1. Per i beni, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non esclude imputabile al Punto Ordinante Interno ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei prodotti o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità o del collaudo ai sensi dei precedenti art. 5 e 6, il diritto dell’Amministrazione Fornitore è tenuto a pretendere corrispondere al Punto Ordinante Interno una penale pari all’1 % (uno per cento) del prezzo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale ulteriore del maggior danno.
2. Per i servizi, il Fornitore è tenuto a corrispondere al verificarsi Punto Ordinante le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno: - per ogni giorno lavorativo di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia ritardo rispetto al calendario previsto per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione l’erogazione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi non imputabile al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offertaPunto Ordinante Interno ovvero a forza maggiore o caso fortuito, saranno applicateil Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale fino al 2 % (due per cento) del prezzo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso risarcimento del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto danno. - deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella RDO /processo di acquisto/i, nell’Ordine o nel contratto. In tali casi il Punto Ordinante applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la prestazione inizierà ad essere eseguita in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di recidiva cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore dal Punto Ordinante Interno per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinante Interno nel termine massimo di 10 (dieci ) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinante Interno, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di inadempienze più gravi accertatecui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dalla resa dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, il Comune si riserva fatta salva la facoltà per il Punto Ordinante Interno di adottare più severe misure da determinarsi risolvere il Contratto di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamentoFornitura nei casi di cui al successivo art. 10. Resta comunque inteso che l’importo delle penali non potrà superare il 10% del prezzo complessivo della Fornitura, incamerando la cauzione e fatto comunque salvo l’ulteriore il risarcimento del maggiore danno. In Restano salve in ogni caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione le ulteriori e salvo l’ulteriore risarcimento del dannodiverse penali eventualmente previste nelle Condizioni Particolari stabilite dai Punti Ordinanti interni.
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Sources: Condizioni Generali Per La Fornitura Di Beni E Servizi
Penali. Premesso che l'applicazione 1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle penali Condizioni Generali, in caso di ritardo non esclude imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito o al Fornitore, rispetto ai termini indicati al par. 2.1 del Capitolato tecnico, il diritto dell’Amministrazione Fornitore è tenuto a pretendere corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1‰ del valore della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale ulteriore del maggior danno.
2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, in caso di ritardo non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito o al verificarsi Fornitore, nelle fattispecie indicate al par. 2.2 del Capitolato tecnico, rispetto alla seconda data di inadempienze consegna dell’autoveicolo di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente una penale pari al 1‰ del valore della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. In caso di ritardo non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dell’autoveicolo in preassegnazione obbligatoria o facoltativa riguardo ai termini rispettivamente previsti ai paragrafi 2.2 e violazioni delle norme contrattuali3.5 del Capitolato Tecnico, qualora l’aggiudicatario il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente, una penale pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. In caso di ritardo, non ottemperasse agli obblighi assuntiimputabile a forza maggiore o caso fortuito, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualitàovvero ad eventi non controllabili dal Fornitore comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili, sia alla perfetta esecuzione nella sostituzione di un modello di veicolo non più commercializzato o che abbia subito un restyling rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 2.8 del servizioCapitolato Tecnico, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offertail Fornitore sarà tenuto a corrispondere, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato ritardo, alla Consip una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. In caso di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dell’autoveicolo sostitutivo rispetto ai termini stabiliti nei paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente, una penale pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di sostituzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. In caso di inadempimento degli orari obblighi assunti in merito al servizio di apertura elezione di domicilio, previsto nel paragrafo 1.7 del servizioCapitolato Tecnico, offerto dal Fornitore su tutti i capoluoghi di regione del territorio nazionale, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente, una penale pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. In caso di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nel ritiro dell’autoveicolo da rottamare rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 3.6 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente, una penale pari allo 0,03‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. In caso di mancata prestazione, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, del servizio di soccorso stradale nei termini previsti nel paragrafo 2.6 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell’inadempimento, oltre all’addebito delle spese sostenute dall’Amministrazione Contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. In caso di ritardo, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, con riferimento:
a) alla trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 7 e all’Allegato “D” del Capitolato Tecnico,
b) all’attivazione del servizio di “Ricezione chiamate” nel termine di cui al precedente articolo 7, comma 4, secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico; € 1.000,00 il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a 1000,00 Euro (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
10. In caso di ritardo, rispetto al termine di 30 (trenta) giorni, previsto al paragrafo 2.10 del Capitolato Tecnico, nell’adempimento dell’obbligo di sostituzione dei Centri di Servizio convenzionati, il Fornitore sarà tenuto al pagamento alla Consip, per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltanteritardo, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigenteuna penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso risarcimento del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contrattodanno.
11. In caso di recidiva o ritardo, rispetto al termine di inadempienze più gravi accertate30 (trenta) giorni previsto al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, nell’adempimento dell’obbligo di sostituzione dei punti vendita provvisti di accettatori di Carta carburante convenzionati, il Comune si riserva la facoltà Fornitore sarà tenuto al pagamento alla Consip, per ogni giorno di adottare più severe misure da determinarsi ritardo, di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamentouna penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), incamerando la cauzione e fatto salvo l’ulteriore il risarcimento del maggior danno.
12. In caso di recidiva ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna o nella sostituzione della Fuel card rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 10,00 (dieci/00) per ciascun giorno e per ciascuna Fuel card cui si riferisce l’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
13. Per ogni punto percentuale superiore alla soglia massima di difettosità consentita dai livelli di servizio previsti per il servizio di Ricezione chiamate, di cui al paragrafo 2.9 del Capitolato tecnico, la Consip applicherà al Fornitore una penale pari a 25,00 Euro (venticinque/00), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
14. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
15. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico e all’articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che: - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave; - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave; - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
16. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 17 commi 2 e 3 o di inadempienze più gravi accertatedifformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei report specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all’Allegato “F” e ai commi 2, 3 del medesimo articolo 17, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamentoFornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, incamerando la cauzione e fatto salvo l’ulteriore il risarcimento del maggior danno.
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Sources: Servizio Di Noleggio a Lungo Termine Di Autoveicoli
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatariosono individuate nel presente Capitolato e saranno riprese ed eventualmente integrate nel contratto che sarà sottoscritto a esito dell’aggiudicazione. Qualora l’ENTE COORDINATORE accerti, da comunicarsi parte dell’Affidatario, il ritardo e/o l’inadempimento, totale o parziale, di quanto stabilito nel contratto potrà provvedere a diffidare tempestivamente l’Affidatario, mediante comunicazione trasmessa via PEC o mezzo fax, contenente: • la descrizione degli inadempimenti e/o dei ritardi contestati, con riferimento esplicito al contratto e alla circostanza in cui è stata ravvisata tale violazione; • l’assegnazione di un congruo termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltanteove possibile, di dieci per l’adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell’inadempimento. Entro 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla data di ricevimento trasmissione della comunicazione della violazione e comunque nel rispetto del diverso termine indicato nella stessa, l’Affidatario ha la facoltà di fare pervenire note difensive e chiedere di essere sentito dall’ENTE COORDINATORE. ▇▇▇, esaminate le eventuali note difensive ed eventualmente ascoltato l’Affidatario, l’accertamento delle violazioni risulti fondato, ovvero decorra inutilmente il termine assegnato per l’adempimento e/o la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità rimozione delle conseguenze dell’inadempimento, le circostanze l’ENTE COORDINATORE potrà applicare la penale prevista in contratto, resta fermo il diritto al rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti e al risarcimento dell’ulteriore danno eventualmente subito. Le penali, avendo natura giuridica di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entitàrisarcimento forfettario o convenzionale del danno, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenzasono da assoggettare a IVA ai sensi dell’art. Le 15, comma 1, punto n. 1), del DPR 633/72. L’importo delle penali saranno applicate potrà essere escusso anche mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione compensazione parziale con quanto spettante all’Affidatario in forza del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In alternativa l’ENTE COORDINATORE potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia fideiussoria senza necessità di ulteriore diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, in tal caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertatel'Affidatario è obbligato al reintegro della cauzione nei 10 (dieci) giorni naturali consecutivi successivi alla comunicazione. L'importo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci percento) dell'importo netto contrattuale, il Comune si riserva pena la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannocontratto.
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Sources: Servizi Di Redazione Del Piano Urbano Della Mobilità Sostenibile
Penali. Premesso 25.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che l'applicazione delle penali non esclude il i termini di realizzazione dell’Opera sono da considerarsi essenziali sia in rapporto alla Data di Completamento dei Lavori, che alle singole Milestones risultanti dal Cronoprogramma.
25.2 Impregiudicato ogni diritto dell’Amministrazione a pretendere del Committente alla risoluzione del Contratto, in caso di ritardo dell’Appaltatore, verranno applicate all'Appaltatore, anche cumulativamente, le seguenti penali, sino alla concorrenza massima del 10% (dieci percento) del Corrispettivo, e fatto comunque salvo il risarcimento dell’eventuale ulteriore del maggior danno:
a) in caso di ritardo dell’Appaltatore (i) nell’avvio dei Lavori e/o (ii) nel raggiungimento della Data di Completamento dei Lavori così come definiti nel Cronoprogramma, al verificarsi verrà applicata all’Appaltatore una penalità di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia mora pari all’1‰ (uno per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione mille) del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 Corrispettivo per ogni giorno Giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione ritardo;
b) in caso di mancato raggiungimento da parte dell’Appaltatore di anche solo una delle Milestones previste dal Cronoprogramma entro la rispettiva data obiettivo, sarà applicata all’Appaltatore una trattenuta pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del valore della Milestone di cui trattasi per ogni Giorno di ritardo sino a che detta Milestone non sia stata raggiunta entro la data obiettivo della successiva Milestone. L’ammontare della predetta trattenuta verrà svincolato dal Committente in favore dell’Appaltatore (senza alcuna maggiorazione o rivalutazione), in occasione del primo SAL utile, solo allorché sia stata raggiunta sia la Milestone in questione, sia la successiva Milestone prevista dal Cronoprogramma entro la data obiettivo di quest’ultima, come accertato dal RUP. Il Committente si riserva, in ogni caso, la facoltà di concedere all’Appaltatore lo svincolo delle trattenute di cui al presente articolo in caso di rispetto, da parte dell’Appaltatore, della Data di Completamento dei Lavori. In caso contrario, il Committente tratterrà in via definitiva tali ritenute. Resta inteso che le penali e le trattenute di cui al presente comma non troveranno applicazione nei soli casi in cui il ritardo sia dovuto a fatto imputabile al Committente ai sensi del Contratto.
25.3 In caso di ritardo rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara alle Milestones definite nel Cronoprogramma, fermo quanto previsto al precedente comma, l’Appaltatore è tenuto – entro 10 (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità dieci) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dal ricevimento della previa relativa contestazione scritta dell’inadempienza inviata dal Direttore dei Lavori – a predisporre e consegnare al soggetto aggiudicatarioCommittente ed al Direttore dei Lavori una proposta scritta di piano di recupero del ritardo.
25.4 In caso di mancato ripiegamento del Cantiere e rimozione di tutti gli Impianti di Cantiere, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa delle Installazioni Provvisorie e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni tutte le attrezzature ed i baraccamenti di Cantiere entro il termine di 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dalla data di ricevimento sottoscrizione del Verbale di Consegna Finale dell’Opera, verrà applicata all’Appaltatore una penale di Euro 500,00 (cinquecento/00) per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero ogni Giorno di mancata restituzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
25.5 In aggiunta alle penali sopra indicate, dovute per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimentole ipotesi di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel Contratto, le circostanze Parti concordano ed accettano che troveranno applicazione le seguenti ulteriori penali, impregiudicato il diritto del Committente di fatto richiedere il maggior danno:
(a) fatti salvi gli ulteriori rimedi disposti dalla Legge Applicabile e/o dal Contratto, in caso di inadempimento totale o parziale ad alcuna delle previsioni del TUSL da parte dell’Appaltatore e/o dei subappaltatori, l'Appaltatore dovrà corrispondere al Committente una penale forfetaria pari ad Euro 200,00 (duecento/00) per ogni inadempimento;
(b) in caso di mancata presentazione di documentazione richiesta in materia di sicurezza, il RUP avrà il diritto di trattenere dal SAL relativo al mese in cui l'inadempimento si è verificato un importo pari al 1% (uno percento) dell'importo di tale SAL, fermo restando che, in ipotesi di reiterazione della violazione, sarà applicata una ulteriore penale pari al 1% (uno percento) del Corrispettivo;
(c) in caso di mancato adempimento delle istruzioni operative impartite dal CSE, l'Appaltatore dovrà corrispondere al Committente una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00) per ciascuna violazione, fermo restando che, in caso di grave inadempimento e/o di reiterato inadempimento, il Committente e/o il Responsabile dei Lavori potrà disporre l'immediato allontanamento dell'Appaltatore dall’Area Cantiere, senza pregiudizio per l'applicazione della penale di cui all'articolo 25.2 per i ritardi che deriveranno da tale allontanamento;
(d) in caso di mancata pulizia giornaliera delle baracche/uffici di Cantiere dai residui di lavorazione, si applicherà una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00) per ciascuna violazione.
25.6 Resta inteso che l’applicazione di una o più penali ai sensi del presente articolo non esonera l’Appaltatore dagli obblighi derivanti dal Contratto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario che ogni penale potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate essere applicata mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannosui pagamenti.
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Sources: Contract for Works
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in In caso di mancato rispetto dei termini e condizioni indicati nel presente Capitolato Speciale di Appalto, nonché delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 specifiche tecniche fornite da AdF relative ad ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara singola Compagnia aerea e/o Vettore aereo (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionalecd. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, SLA contrattuali),fatto salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso risarcimento del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertatedanno, il Comune AdF si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannoapplicare le seguenti penali:
1. In caso di recidiva ritardo e/o di inadempienze più gravi accertatemancato rispetto, anche solo parziale, dei termini di esecuzione dei Servizi e delle disposizioni di cui al precedente articolo 7, oltre a non riconoscere il Comune relativo corrispettivo contrattuale, AdF si riserva la facoltà di adottare più severe misure applicare per ogni volo/movimento oggetto di disservizio una penale pari a € 350,00 (trecentocinquanta) per ciascun inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La penale potrà essere applicata a seguito di semplice constatazione da determinarsi parte di volta AdF e/o a seguito di rimostranze del Vettore o ritardi, senza che la non immediata contestazione possa essere addotta dall’Appaltatore a sollievo delle proprie responsabilità. Stessa penale sarà altresì
2. per ogni caso di irreperibilità del responsabile dell’Appaltatore (Art. 11.11) ai recapiti forniti dall’Appaltatore, AdF si riserva di applicare una penale di importo pari ad € 200,00 (duecento), fermo restando il risarcimento del maggior danno.
3. L’Appaltatore ha la facoltà di contestare e/o chiarire l’assegnazione di un ritardo e/o di una segnalazione di inottemperanza che gli sia stata notificata direttamente o indirettamente attraverso la registrazione dei ritardi handling giornalieri. AdF prenderà visione e considerazione delle istanze con l’opportunità di non applicare la penale nei confronti dell’Appaltatore.
4. La performance mensile dell’Appaltatore, a) ritardi codice ▇▇-▇▇-▇▇-▇▇, b) inefficienza di servizio e/o mancanza di adeguato numero di addetti, c) rispetto della tempistica di cui all’Allegato 2 al presente Capitolato, dovrà essere oggetto di analisi interna e, in volta caso di irregolarità, dovrà essere proposto un piano di correzione corredato delle azioni intraprese ed il tempo previsto per il ripristino della regolarità. Il reiterarsi delle criticità in deroga al piano di ripristino darà la facoltà ad AdF di applicare una penale pari ad un minimo dello 0,5% fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamentoun massimo del 3% del fatturato mensile riferito al/i consuntivo/i del/i servizio/i critici.
5. Per ogni caso di mancato rispetto totale e/o parziale delle procedure/regolamenti aeroportuali applicabili, incamerando previste dal P.N.S., nonché del Manuale di Aeroporto e del Regolamento di Scalo, nonché del Manuale di Procedure predisposto dall’Appaltatore ed accettato da AdF, la cauzione e salvo l’ulteriore società Appaltante avrà la facoltà di applicare una penale di € 2.000,00 (duemila) per ogni infrazione rilevata, fermo restando il risarcimento del maggior danno.
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Sources: Capitolato Speciale Di Appalto
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude 1. Per i servizi di pulizia a canone il diritto dell’Amministrazione Fornitore contraente è tenuto a pretendere corrispondere al Punto Ordinante le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell’eventuale ulteriore del maggior danno:
a. in caso di rilevazione di non conformità, al verificarsi vedi Capitolato Tecnico, su un ambiente di inadempienze tipo uffici, aule e violazioni delle norme contrattualibiblioteche, qualora l’aggiudicatario palestre, refettori e sale mensa, è dovuta una penale in ragione di 50 € per ogni singola non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario conformità riscontrata in sede ciascuna unità di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 controllo e una penale pari a 250 € per ogni giorno di ritardo in caso di mancato rispetto degli orari ripristino entro la giornata;
b. in caso di apertura del servizio; rilevazione di non conformità, vedi Capitolato Tecnico, su un ambiente di tipo depositi e archivi, laboratori e locali tecnici, scale esterne d’emergenza e porticati, percorsi d’accesso e aree cortilive, balconi e terrazzi, è dovuta una penale in ragione di 30 € 1.000,00 per ogni singola non conformità riscontrata in ciascuna unità di controllo e una penale pari a 150 € per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione ritardo in caso di mancato ripristino entro la giornata;
c. in caso di ritardo nell’inizio dell’erogazione del servizio è dovuta una penale pari a 250 € per ogni giorno di ritardo rispetto alla data definita per l’avvio dell’erogazione del servizio;
d. in caso di mancata formulazione entro i tempi previsti (vedi Capitolato Tecnico) del Programma Operativo delle norme Attività è dovuta una penale pari a 150 € per ogni giorno di ritardo;
e. in caso di mancato intervento rispetto alle attività indicate nel Programma Operativo delle Attività è dovuta una penale pari a 50 € qualora vi sia intervento immediato del Fornitore contraente, ovvero pari a 250 € per ogni giorno di ritardo, in caso di mancata esecuzione dell’intervento entro la giornata della contestazione;
f. in caso di mancata annotazione sul registro delle firme, dell’orario di entrata ed uscita, nonché del servizio eseguito è dovuta una penale pari a 50 € per ogni inadempienza accertata;
g. in caso di mancato utilizzo da parte del personale del Fornitore contraente della divisa di lavoro è dovuta una penale pari a 50 € per ogni inadempienza accertata;
h. in caso di utilizzo di prodotti e attrezzature diverse da quelle dichiarate dal Fornitore contraente nel catalogo è dovuta una penale pari a 150 € per ogni inadempienza accertata;
i. in caso di utilizzo di prodotti o attrezzature non a norma o prodotti sprovvisti della scheda di sicurezza è dovuta una penale pari a 250 € per ogni inadempienza accertata.
2. Per le attività di pulizia spot e per gli interventi di disinfestazione il Fornitore contraente è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:
a. in caso di ritardo rispetto a tempi di intervento indicati dal Fornitore contraente sul catalogo è dovuta una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo relativo all’intervento per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo di consegna dichiarato;
b. in caso di mancato completamento dell’attività rispetto alle quantità di riferimento è dovuta una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo relativo all’intervento per ogni inadempienza accertata;
c. in caso di mancata annotazione sul registro delle firme, dell’orario di entrata ed igiene dei locali; € 500,00 uscita, nonché del servizio eseguito è dovuta una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo relativo all’intervento per ogni volta che sia verificato l’utilizzo inadempienza accertata;
d. in caso di mancato utilizzo da parte del personale del Fornitore contraente della divisa di lavoro è dovuta una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo relativo all’intervento per ogni inadempienza accertata;
e. in caso di utilizzo di prodotti alimentari diversi e attrezzature diverse da quelli dichiarati quelle dichiarate dal Fornitore contraente nel catalogo è dovuta una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo relativo all’intervento per ogni inadempienza accertata;
f. in sede caso di gara utilizzo di prodotti o attrezzature non a norma o prodotti sprovvisti della scheda di sicurezza è dovuta una penale pari all’1 ‰ (uno per quanto concerne mille) dell’importo relativo all’intervento per ogni inadempienza accertata.
3. Per il servizio di supporto post-sinistro il Fornitore contraente è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante le caratteristiche bioseguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:
a. in caso di un ritardo superiore a 15 minuti rispetto ai tempi di intervento indicati dal Fornitore contraente sul catalogo è dovuta una penale pari 100 € per ogni inadempienza accertata;
b. in caso di tempi di risposta per la reperibilità con un ritardo superiore al minuto e/lotta integrata o in caso di mancata risposta è dovuta una penale pari 50 € per ogni inadempienza accertata;
c. in caso di mancata formulazione entro i tempi previsti del report riportante le chiamate pervenute è dovuta una penale pari a 150 € per ogni giorno di ritardo;
d. in caso di mancata comunicazione al Soggetto Aggiudicatore sulla situazione in essere e provenienza su ciò che è necessario eseguire per eliminare il pericolo o danno e/o in caso di mancata presentazione del rapporto dettagliato delle modalità e degli esiti del sopralluogo, è dovuta una penale pari a 100 € ;
e. in caso di mancato utilizzo da filiera corta provinciale parte del personale del Fornitore contraente della divisa di lavoro è dovuta una penale pari a 50 € per ogni inadempienza accertata;
f. in caso di un non corretto utilizzo dei prodotti, delle attrezzature e delle metodologie e nel caso di un utilizzo di prodotti o regionaleattrezzature non a norma e/o prodotti non provvisti della scheda di sicurezza, è dovuta una penale pari a 250 € per ogni inadempienza accertata;
4. Le Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza di cui ai precedenti commi, verranno contestati al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, Fornitore contraente dal Punto Ordinante per iscritto. Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinante nel termine massimo di dieci 5 (cinque) giorni dalla data stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
5. Il Punto Ordinante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di ricevimento cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore contraente medesimo.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per eventuali difese scritteil Punto Ordinante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito. La DirigenteResta comunque inteso che l’importo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del Contratto, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, comunque salvo il diritto alla risoluzione risarcimento del contratto di maggiore danno. Nel caso in cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso 10% dell’importo del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertateContratto, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, Punto Ordinante potrà risolvere il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannocontratto per grave inadempimento.
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Sources: Servizi Di Igiene Ambientale
Penali. Premesso Per i Beni, Per i Servizi,
1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al calendario previsto per l’erogazione del servizio, non imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari al 2 % (due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella Scheda Tecnica, in tali casi il Punto Ordinante applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la prestazione inizierà ad essere eseguita in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che l'applicazione daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore dal Punto Ordinante per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinante di risolvere il Contratto di Fornitura nei casi in cui questo è consentito. Resta comunque inteso che l’importo delle penali non esclude potrà superare il diritto dell’Amministrazione a pretendere 10% dell’importo complessivo della Fornitura, fatto comunque salvo il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del maggiore danno.
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Sources: Condizioni Generali Relative Alla Fornitura Di Beni E Servizi
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali Qualora l'affidamento e/o la specifica tecnica/capitolato non esclude prevedano espressamente condizioni diverse, ove il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannosoggetto affidatario non esegua in tutto o in parte, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattualile prestazioni e/o forniture entro i termini previsti, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 la Ecoprogetto Venezia Srl applicherà una penale giornaliera per ogni giorno di mancato rispetto degli orari ritardo pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Non si dovrà comunque superare un limite massimo di apertura 7 giorni solari consecutivi. Oltre tale ritardo, sarà facoltà della Ecoprogetto Venezia Srl provvedere alla fornitura/servizio come meglio creda a rischio e maggiori spese del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno soggetto affidatario e di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate risolvere l'affidamento con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatariosemplice comunicazione scritta, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimentoaddebitando allo stesso i costi sostenuti, le circostanze di fatto e maggiori spese, anche utilizzando le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di somme fatturate ma non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contrattoancora liquidate. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando qualora sia prevista la costituzione di una cauzione e salvo l’ulteriore definitiva la Ecoprogetto Venezia Srl procederà all'incameramento della stessa riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento del di qualsiasi ulteriore danno. In caso L'applicazione delle penali non solleva il soggetto affidatario dall'immediato rispetto delle prescrizioni, e dall’impegno dell’ultimazione e della perfetta esecuzione della fornitura/servizio, al fine di recidiva o rimediare nel più breve tempo possibile agli inconvenienti riscontrati. Qualora il soggetto affidatario non vi provvedesse entro i termini fissati dal Direttore dell’esecuzione aziendale, Ecoprogetto Venezia Srl affiderà la fornitura/servizio ad altro soggetto ed addebiterà i maggiori costi al soggetto affidatario inadempiente. Qualora il ritardo sia dovuto a motivi di inadempienze più gravi accertatecomprovata forza maggiore, le penali non saranno applicate sempreché il Comune soggetto affidatario provveda, in forma scritta e con la tempestività del caso, a darne documentata informazione. Le fatture emesse a fronte delle penali in parola dovranno essere pagate entro 30 giorni solari consecutivi dalla loro emissione. Ecoprogetto Venezia Srl si riserva di trattenere tali somme dalle eventuali fatture in scadenza Nell’eventualità che le fatture in scadenza non siano sufficienti la facoltà Ecoprogetto Venezia Srl avrà il diritto di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannorivalersi delle somme dovute sull’importo cauzionale - se costituito.
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Sources: Fornitura Di Beni/Servizi
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali 24.1. In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del Progettista e/o CSP e del DL e/o CSE degli obblighi di cui agli articoli del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P. indicanti tempi e modi per l’espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannoimputabili alla Stazione appaltante, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 la stessa potrà applicare per ogni giorno naturale di mancato rispetto degli orari di apertura ritardo una penale giornaliera in misura pari all’1‰ (uno per mille) del servizio; € 1.000,00 corrispettivo, fino ad un massimo del 10% (dieci per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto cento) della dotazione corrispettivo previsto per la medesima parte. Per inadempimento è da intendersi anche la mancata presenza in cantiere del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione indicato in offerta.
24.2. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dell'importo dovuto all'Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo e, in caso di mancato rispetto delle norme incapienza, sui pagamenti successivi.
24.3. La S.A. avrà in ogni caso la facoltà di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo detrarre gli importi dovuti a titolo di prodotti alimentari diversi penale da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatarioqualsivoglia eventuale pagamento dovuto all'Affidatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltantenonché a suo esclusivo giudizio, di dieci giorni decidere di rivalersi sulle cauzioni e garanzia del medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni medesime. E' fatto salvo il maggior danno.
24.4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla S.A. a causa dei ritardi.
24.5. E’ facoltà della Stazione appaltante concedere eventuali proroghe sulla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scrittepresentazione degli elaborati, qualora il ritardo derivi da fatti e avvenimenti non dipendenti dalla volontà del soggetto incaricato.
24.6. La DirigenteQualora le penali superino il 10% dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto l’amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno all'Affidatario
24.7. Le penalità sono notificate all'Affidatario a mezzo di posta elettronica certificata restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
24.8. La penale potrà essere decurtata dai corrispettivi ancora da pagare o dal deposito cauzionale di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà al precedente art. 21 in assenza o in capienza di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno.corrispettivi
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Penali. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere In caso di mancata reperibilità dei rappresentanti dell’Appaltatore di cui all’articolo 7 del Capitolato Speciale d’Appalto, la Committente avrà facoltà di applicare, per ogni caso di irreperibilità, una penale di € 200,00 fatto salvo il risarcimento dell’eventuale ulteriore del maggior danno. In caso di mancato intervento da parte degli operatori in presidio entro i 10 minuti dalla chiamata di cui all’art.16.3 del Capitolato Speciale d’Appalto, la Committente avrà facoltà di applicare, per ogni caso di mancato e/o tardivo intervento, una penale di € 200,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di mancato rifornimento dei prodotti economali, la Committente avrà facoltà di applicare, per ogni singola inadempienza, una penale di € 250,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di mancata corrispondenza dei prodotti e delle attrezzature impiegate rispetto a quanto offerto dall’Appaltatore in sede di gara e/o rispetto a quanto approvato dalla Committente, la Committente avrà facoltà di applicare, per ogni singola inadempienza, una penale di € 2.000,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l’Appaltatore dovesse ritardare l’espletamento di un servizio periodico rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico (allegato A al verificarsi Capitolato Speciale d’Appalto), nell’Offerta Tecnica presentata in sede di inadempienze gara e violazioni nel Piano Operativo degli Interventi, la Committente avrà facoltà di applicare, per ogni singola inadempienza, una penale di € 2.000,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di mancato passaggio di pulizia presso i presidi Toilettes di cui alle lettere b) e c) del punto 16.1 del Capitolato Speciale d’Appalto) e/o compilazione infedele della “Tabella passaggi” la Committente avrà facoltà di applicare una penale di € 1.000,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Le eventuali penali di cui sopra saranno addebitate a seguito di semplice constatazione dell’inadempimento da parte della Committente. In caso di mancato raggiungimento del livello minimo di soddisfazione per gli indicatori di cui all’articolo 9.12 del Capitolato Speciale d’Appalto, la Committente avrà facoltà di applicare una penale di € 1.000,00 per ogni singola rilevazione e per il dato cumulativo annuale riferita a ciascun indicatore. In ogni caso, non ricompreso in una delle norme contrattualiipotesi sopra previste, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta di mancata esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi e/o esecuzione parziale e/o imperfetta rispetto alle prescrizioni di cui al Progetto presentato dall’aggiudicatario Capitolato Speciale d’Appalto, al Capitolato Tecnico (allegato A al Capitolato Speciale d’Appalto) e all’Offerta Tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di offertagara, saranno applicatela Committente, previa contestazionedurante l’intero corso dell’appalto, potrà applicare una penale pari a €. 500,00 per ciascun inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l’Appaltatore incorra nelle penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali sopra previste, AdF avrà la facoltà, a sua esclusiva e insindacabile discrezione, di porre le suddette somme dovute a titolo di penale in compensazione con il pagamento dei corrispettivi dovuti da ingenerare rilevanti situazioni AdF allo stesso Appaltatore. La Committente, dopo l’applicazione di pericolo; €.1.000,00 almeno n. 3 penali per ogni giorno anno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione durata del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertateappalto, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi risolvere il contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 c.c. senza onere di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannopreventiva diffida.
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Sources: Cleaning Service Agreement
Penali. Premesso che l'applicazione l’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione del Comune di Russi a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore e maggiore danno, al verificarsi di delle inadempienze e delle violazioni delle alle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario la Ditta non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente attiene alla puntualità ed alla qualitàqualità dei trattamenti, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offertaCapitolato d’appalto, saranno applicateapplicate penali nelle misure sotto indicate. Se la Ditta non effettua il servizio con diligenza e secondo le disposizioni impartite, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione ovvero in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia sicurezza e di comportamento, in caso di accertata irregolarità/non conformità nello svolgimento dello stesso, lieve o grave inadempienza contrattuale, scarsi risultati ed igiene efficacia dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo trattamenti, ritardi di qualsiasi tipo, mancata formulazione di relazioni, report e programmi operativi, insoddisfacente esecuzione dell’intervento, interventi incompleti o mancanti non giustificati da cause di forza maggiore, utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede e attrezzature non conformi/non a norma, mancati contrassegni identificativi di gara mezzi e personale, etc. il Comune di Russi procederà a contestare per iscritto l’inadempienza mediante diffida, invitando la medesima ad effettuare i servizi nei tempi e modi dovuti. La Ditta, se riterrà, potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni al Comune nel termine massimo di 5 (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci cinque) giorni dalla data stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non pervengano e/o non siano accoglibili a giudizio del Comune di ricevimento per Russi, ovvero siano pervenute oltre il termine indicato, la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità Ditta è tenuta a corrispondere le seguenti penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo in ogni caso il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del maggiore danno. In caso , come di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannoseguito previste.
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Penali. Premesso La Società Interporto applicherà, a carico del Soggetto Gestore, penalità in ogni caso di inadempimento, ovvero adempimento parziale delle prestazioni previste dal presente contratto. In particolare costituiranno presupposti per la comminazione di penalità le seguenti ipotesi:
a) mancata effettuazione delle manutenzioni ordinarie, oltre che l'applicazione straordinarie, compresi i rinnovi e i ripristini anche parziali, dei beni mobili, attrezzature ed impianti, in ogni loro componente, facenti parte del Terminal Intermodale.
b) mancata manutenzione ordinaria, oltre che straordinaria dipendente dalla sola cattiva manutenzione e conduzione, dei beni immobili di proprietà della Società Interporto in uso al Soggetto Gestore;
c) sospensione anche parziale delle attività di gestione del Terminal Intermodale per fatto imputabile alla condotta del Soggetto Gestore;
d) caratteristiche peggiorative della gestione sotto il profilo operativo, tecnico o economico rispetto alle indicazioni dell’offerta e che siano riferibili alla colposa condotta del Soggetto Gestore;
e) affidamenti a terzi soggetti di parte o di tutte le attività correlate all’acquisizione, gestione, sviluppo e vettoriamento del traffico intermodale facente capo all’Interporto ed alla gestione ed implementazione dei servizi di movimentazione e stoccaggio di prodotti e beni con garanzia di apertura al pubblico delle strutture. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento, verso cui il Soggetto Gestore avrà la facoltà di produrre le proprie controdeduzioni entro e non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannooltre 8 gironi (naturali e consecutivi) dalla comunicazione della contestazione inviata dalla Società Interporto. In caso idi mancata produzione o di non accoglimento delle controdeduzioni, al verificarsi di inadempienze e violazioni la Società Interporto procederà all’applicazione delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente penali. In base alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penali da applicare alle singole fattispecie varieranno da un minimo di euro 500,00/die ad un massimo di euro 5.000,00/die. Nel caso di indebita sospensione anche parziale delle attività di gestione verrà comminata una penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti euro 500,00/die; dal quindicesimo al trentesimo giorno la penale sarà di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenzaeuro 1.000,00/die. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, E’ fatto salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del della Società Interporto al risarcimento dell’eventuale maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
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Sources: Contratto Di Gestione
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali L’accordo quadro avrà durata di anni 3 a decorrere dalla stipula. L’Appaltatore non esclude potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario servizio. Ove l’Appaltatore non ottemperasse adempia agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato previsti nel contratto nel rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della tempistiche previste, il Capo Settore Servizi Sociali, previa contestazione scritta dell’inadempienza all’Appaltatore stesso, potrà applicare le seguenti penali: mancata sostituzione, nei tempi e con le modalità stabilite dal Comune di Padova, del personale assente per qualsiasi motivazione € 500,00 reiterati ritardi di orario nella presa di servizio del personale del soggetto aggiudicatario € 350,00 mancata sostituzione di personale non idoneo, su richiesta del Comune di Padova e a suo insindacabile giudizio, entro i tempi richiesti del Comune di Padova stesso € 250,00 lentezza o imprecisa esecuzione delle attività previste nel presente capitolato verificata dal personale del Comune di Padova incaricato di tali controlli € 200,00 comportamenti non corretti o non consoni al ruolo ricoperto, che provochino lamentele da parte dell’utenza esterna ed interna e che danneggino l’immagine del Comune di Padova € 200,00 ogni trasgressione del personale del soggetto aggiudicatarioaggiudicatario di quanto previsto nel presente capitolato Da € 200,00 a € 1.000,00 a seconda della gravità della violazione documentata L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Impresa nell’esecuzione del servizio. Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, da comunicarsi via PEC con termine2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili. La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione non eseguita per effetto della sospensione parziale e l'importo totale della prestazione prevista nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della prestazione e il RUP non abbia disposta la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopraindicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della prestazione, salvo diversa che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione. Alla contestazione della inadempienza l’Appaltatore ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scrittedella lettera di addebito. La DirigenteQualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio del Comune, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, verranno applicate all’Appaltatore le circostanze penali come indicato. Il Comune procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità pagamento delle penalità e anche stabilire discrezionalmente fatture emesse dall’Appaltatore. L’Amministrazione si riserva di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti chiedere oltre alla penale di lieve entità, non abbia comportato cui sopra il risarcimento dei danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Appaltatore nell’esecuzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannoservizio.
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Sources: Accordo Quadro
Penali. Premesso fermo restando quanto previsto al paragrafo “Penali” del presente avviso, sono applicati i seguenti livelli di servizio. È assicurata e misurata, per guasti che l'applicazione provocano interruzioni di servizio e su base annua, la rimozione del disservizio entro 12 ore dalla segnalazione della Società per l’80% dei casi ed entro 14 ore nel 100% dei casi. L’offerente garantisce che, su base annua, il tempo di indisponibilità della coppia di fibra ottica, “Tindisp”, non supererà il valore di 24 ore. Il tempo di indisponibilità è definito come la sommatoria dei tempi di interruzione sulla coppia di fibra ottica. Le Penali saranno calcolate nel “Periodo di Riferimento” costituito da un periodo temporale della durata di un anno solare. Le parti concordano che ogni Periodo di Riferimento avrà inizio ogni 1° gennaio. La valutazione delle Penali verrà effettuata da LepidaSpA entro i 45 giorni successivi alla scadenza di ciascun anno. Nell’eventualità che venga riscontrato il superamento di uno o più dei i valori garantiti ai due precedenti paragrafi, LepidaSpA avrà facoltà di applicare, e l’offerente corrisponderà, una penale P espressa dalla seguente formula P = Pr + Pd dove Pr = Penale per ritardo nei tempi di ripristino, Pd = Penale per tempo massimo di interruzione. Qualora il tempo di ripristino di ogni singolo guasto eccedesse i limiti massimi indicati per ogni ora di ritardo rispetto a tali valori, LepidaSpA avrà facoltà di applicare una penale Po pari a 500 Euro. Il valore di Pr sarà costituito dalla somma dei valori delle penali Po applicate nel corso del periodo di riferimento. In ogni caso le penali complessivamente riconosciute non esclude possono superare il diritto dell’Amministrazione a pretendere valore del singolo contratto. Qualora il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannonumero massimo di ore di interruzione “Tindisp” eccedesse i limiti indicati, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno ora che eccede tale valore LepidaSpA avrà facoltà di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 applicare una penale Pi pari a 400 Euro per ogni giorno ora o frazione di infrazione nell’ipotesi ora eccedente il massimo tempo di mancato rispetto della dotazione del personale; 50indisponibilità. Il valore Pd sarà costituito dalla somma dei valori delle penali Pi. Qualora la Data di Consegna non avvenga entro il termine indicato, LepidaSPA avrà diritto di richiedere, e l’offerente dovrà corrispondere, una penale pari allo 0.3% del valore giornaliero dell’appalto della coppia di Fibre Ottiche soggetta a ritardo, per mancata sostituzione entro ogni 5 giorni lavorativi di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 ritardo, fino ad un massimo del 10% del valore della coppia di Fibre Ottiche. In ogni caso l’eventuale ritardo dovrà essere comunicato con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto la Data di Consegna concordata originariamente. Resta inteso che le predette penali saranno esigibili a partire dall’undicesimo giorno lavorativo di ritardo, ma qualora applicabili, verranno calcolate a partire dal primo giorno di ritardo. Se il ritardo dovesse prolungarsi per ogni violazione un periodo superiore a 8 (otto) settimane (ivi incluso il periodo di franchigia), LepidaSpA avrà diritto di cessare l’IRU. La cessazione dell’IRU da parte LepidaSpA, relativamente al Collegamento Ottico soggetto al ritardo, non farà decadere il diritto di quest’ultima alla riscossione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in penali maturate. La penale applicabile all’offerente nel caso di cui al precedente punto sarà valorizzata secondo le formule di calcolo di seguito riportate. In ogni caso le penali complessivamente riconosciute non possono superare il valore del contratto : I = (V_U x L_TO x P_R / D) dove: ● per V_U: si intende il Valore Unitario della coppia di Fibra Ottica espresso in €/m/15 anni, come riportato dall’offerente; ● per L_TO: si intende la lunghezza del Collegamento in Fibra Ottica espressa in metri; ● per P_R: si intende le annualità residue di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati utilizzo del Collegamento in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla Fibra Ottica alla data di ricevimento risoluzione da parte di LepidaSpA ai sensi della successiva richiesta di offerta; ● per D: si intende la durata dell’IRU, pari a 15 anni. Il periodo di osservazione per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero misurazione dei livelli dei servizi richiesti e per eventuali difese scritteil calcolo delle penali ad essi associate è stabilito in 3 (tre) mesi solari con una finestra temporale di erogazione di tutto l’arco della giornata e per tutti i giorni dell’anno (H24 x 7 x 365). La DirigenteI livelli di servizio devono da un lato garantire costantemente le prestazioni, inoltre valutata la natura qualità e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione disponibilità del servizio della rete, e dall’altro garantire la disponibilità e la qualità dei servizi di connettività agli utenti della rete. Eventuali disservizi dovuti a cause non di competenza dell’aggiudicatario, ad esempio un guasto del mezzo trasmissivo comportante la perdita del monitoraggio del sito, dovranno essere rilevate e diagnosticate dall’aggiudicatario, nei tempi di seguito riportati, nonché comunicate a LepidaSpA, ed eventualmente ad altri soggetti da essa indicati, in danno dell’Aggiudicatario modo da garantire il ripristino e la risoluzione di tali guasti nei tempi specificati. LepidaSpA comunicherà all’aggiudicatario le modalità con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire cui attingere alle informazioni costantemente aggiornate degli apparati e alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannoloro classificazione nei termini delle categorie summenzionate.
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Penali. Premesso che l'applicazione Qualora, durante l'esecuzione del presente affidamento, si verifichino anomali scostamenti rispetto all’ andamento delle attività individuate nei Disciplinari Tecnici e nei Programmi Operativi, Roma Capitale procede all'immediata contestazione del fatto, concedendo un termine non superiore a 20 giorni affinché la Società rimuova gli ostacoli in grado di pregiudicare il buon andamento dell'azione amministrativa, ovvero giustifichi e motivi le problematiche emerse in fase di esecuzione. In caso d'inadempimento, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, Roma Capitale si riserva la facoltà di applicare nei confronti di Risorse per Roma una penale di Euro 3.000,00 per ciascuna inadempienza in ordine agli obblighi contrattuali. L’importo delle penali non esclude sarà computato sulla fattura successiva alla sua definizione o sul primo acconto utile da corrispondere. Per quanto concerne i ritardi nell’adempimento, rispetto ad ogni termine previsto nel presente contratto, le parti convengono che le penali potranno essere applicate esclusivamente dopo il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi quinto giorno decorrente dallo scadere dello stesso termine. La penale sarà applicata nella misura di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 euro 200,00 per ogni giorno di mancato rispetto ritardo, salvo quanto specificamente pattuito nelle altre parti del presente contratto, e comunque fino alla concorrenza massima di Euro 3.000,00. In caso di inadempienze di particolare gravità nell’esecuzione del presente contratto di servizio, o di interruzione totale o parziale delle attività medesime, non dipendenti da cause di forza maggiore, Roma Capitale può esercitare la facoltà di risoluzione ai sensi della normativa vigente. In caso di formale contestazione di colpevoli inadempienze contrattuali, la struttura di riferimento dovrà acquisire dalla Società rendiconto specifico sull’eventuale esperimento di misure eventualmente adottate per sanzionare comportamenti negligenti e comunque inadeguati degli orari di apertura Amministratori, dirigenti e dipendenti nella gestione del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in rapporto contrattuale. In caso di mancato rispetto delle norme previsioni legislative e contrattuali relative ai rapporti di pulizia lavoro in essere, degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale ed igiene assicurativa e degli obblighi descritti dal D.lgs. n. 81/2008 e ▇▇.▇▇. e ii., fatta salva ogni altra prescrizione di legge, è prevista la decadenza immediata dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannorapporti contrattuali.
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Sources: Service Agreement
Penali. Premesso che l'applicazione L’appaltatore è obbligato ad assicurare la regolare, corretta e puntuale esecuzione del servizio di cui al presente documento nel rispetto delle penali non esclude modalità e dei tempi definiti negli ordini di servizio o nel verbale di cui all’art. 12.2. La stazione appaltante si arroga il diritto dell’Amministrazione a pretendere procedere a verifiche e a controlli volti ad accertare la regolare esecuzione del servizio e l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte. Nei casi in cui il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannoservizio sia prestato in modo parziale e/o non diligente come ad esempio l’accertamento di ritardi reiterati di oltre mezz’ora rispetto all’orario stabilito di inizio, al verificarsi ovvero la ripetuta mancanza dell’attrezzatura minima di inadempienze e violazioni base che impedisce l’esecuzione a regola d’arte, ovvero nel caso in cui si accerti che il servizio non sia eseguito secondo le disposizioni impartite negli ordini di servizio, Arpa Piemonte potrà applicare le sanzioni così come definite all’art. 11 del documento “Condizioni Generali di Contratto” del bando “Servizi di logistica” pubblicato sul MePa. L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l’impresa avrà facoltà di presentare le proprie giustificazioni entro otto giorni dalla comunicazione trasmessa tramite posta elettronica certificata. L’accettazione della prestazione tardiva non fa venir meno, in capo ad Arpa Piemonte, il diritto all’applicazione della penale. Rimane comunque risarcibile il danno ulteriore. Qualora il servizio risultasse in tutto o in parte di qualità scadente o se per qualunque causa fosse inaccettabile, mancante o ritardato, l’Agenzia si riserva la facoltà di provvedere altrove addebitando all’appaltatore le spese sostenute. Qualora l’ammontare complessivo delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione penalità raggiunga il 10% del prezzo contrattuale globale annuo del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi il contratto sarà dichiarato risolto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile con conseguente incameramento della cauzione definitiva e con eventuale richiesta del maggior danno subito. Le eventuali penalità a carico dell’appaltatore saranno prelevate dalle competenze ad esso dovute operando detrazioni sulle fatture ovvero rivalendosi sulla cauzione di cui all’art. 4 del presente documento. Arpa Piemonte avrà cura, ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990, di informare l’appaltatore in merito all’eventuale avvio del procedimento inerente all’adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in presente articolo. In caso di mancato rispetto delle norme tempistiche previste negli ordini di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 servizio, all’appaltatore sarà applicata la penale pari all’1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni volta che sia verificato l’utilizzo giorno di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannoritardo.
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Sources: Service Agreement
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto1. In caso di recidiva inadempimento o ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante o all’Amministrazione ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell’esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dalla presente Convenzione, dagli atti di inadempienze più gravi accertategara e dall’Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le penali di cui al capitolato tecnico.
2. Resta comunque sempre salvo ed impregiudicato il Comune si riserva diritto di ARIC e di ciascuna Amministrazione contraente alla rifusione di ogni danno e/o disservizio subito, ovvero di eventuali spese sostenute, a causa dalla mancata e/o ritardata esecuzione di uno dei servizi oggetto del presente appalto.
3. In ogni caso ARIC nonché ciascuna Amministrazione contraente hanno la facoltà insindacabile di adottare più severe misure agire in via giudiziaria per il risarcimento di eventuali danni subiti a causa delle inadempienze, nonché delle spese sostenute a seguito dell’inadempimento.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. È fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di non attendere l’esecuzione del servizio ovvero di non richiedere la sostituzione di quanto contestato e di rivolgersi a terzi, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi.
6. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
7. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da determinarsi parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di volta in volta fino ad addivenire alla richiedere la risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannocontratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
8. In ogni caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, l’Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del contratto. Resta fermo il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannodei maggiori danni.
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Penali. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude Per il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannoritardo nell’inizio dei lavori, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia l’Appaltatore è soggetto ad una penale dell’1,00 per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione mille dell’importo del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 contratto per ogni giorno naturale, successivo e consecutivo. La medesima misura si applica in caso di mancato rispetto degli orari ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di apertura sospensione. Qualora l’ultimazione dei lavori ritardi, l’Appaltatore è soggetto ad una penale dell’1,00 per mille dell’importo del servizio; € 1.000,00 contratto per ogni giorno naturale, successivo e consecutivo di infrazione nell’ipotesi ritardo. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di mancato esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo del 10%, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 136 del D. Lgs. n° 163/2006. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. E’ ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. ▇▇▇▇'istanza di disapplicazione della dotazione penale decide il Dirigente su proposta del personale; 50% responsabile del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in collaudo ove costituito. Nel caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n° 163/2006 ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà all'art. 43, comma 10, del Regolamento di affidare a terzi l’esecuzione esecuzione ed attuazione e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Qualora l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo di contratto l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
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Sources: Contratto D’appalto
Penali. Premesso che Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi contrattuali previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare una penale pecuniaria. In tal caso il contraente sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di Brescia le penali come di seguito indicato. Il ritardo nell'attivazione e/o nell’erogazione di un determinato servizio e/o l'esecuzione del servizio in modo difforme da quanto offerto e contrattualizzato comporterà l'applicazione delle penali non esclude oltre all’eventuale risarcimento del danno. Qualora il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari obblighi contrattuali si configurino come grave inadempimento, la Provincia di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune Brescia si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando risolvere il contratto ed incamerare la cauzione e definitiva, fatto salvo l’ulteriore il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Ove siano accertati casi di inadempimento la cui gravità non comporti la risoluzione del contratto, la Provincia si riserva di applicare una penale, anche a valere sui crediti maturati ovvero sulla cauzione definitiva che dovrà essere tempestivamente reintegrata, rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del dannodanno ulteriore. Le penalità di cui ai precedenti capoversi sono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta della Provincia di Brescia inviata mediante posta elettronica certificata. Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dalla Provincia di Brescia, le penalità si intendono accettate. Qualora l’appaltatore per cause di forza maggiore oppure impreviste difficoltà tecniche, non fosse in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente capitolato, causando un ritardo rispetto ai tempi previsti, deve darne immediata comunicazione scritta al Settore e concordare con lo stesso un ulteriore termine per l’adempimento dei compiti attribuiti. Qualora non venga effettuata la comunicazione ovvero rispettato tale ulteriore termine la mancanza verrà considerata come inadempienza dell’appaltatore soggetta a penali. In ogni caso l’importo delle singole penali applicate per il ritardo dell’adempimento non potrà superare giornalmente dell’1‰ (un per mille) dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice. Ai sensi del medesimo articolo, l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore provvedere all’integrale risarcimento del dannodanno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Sources: Accordo Quadro
Penali. Premesso Per il controllo del corretto espletamento delle attività oggetto dell’affidamento si prevede l’applicazione di penalità suddivise in tre fasce, secondo una classificazione per livello di gravità e relativa graduazione: Lieve, Media e Grave. Ad ogni fascia corrisponde un importo che l'applicazione verrà applicato ad ogni occorrenza riscontrata da Milanosport. Si riporta di seguito in tabella una classificazione delle penali tipiche infrazioni. L’elenco riportato è da ritenersi incompleto e non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannoesaustivo. LIVELLO INFRAZIONE PENALE Lieve Comportamento dei dipendenti e/o linguaggio utilizzato non corretto e non consono € 50,00 Media Mancato adempimento degli obblighi di fornitura presso gli sponsor di Milanosport e/o ponendo in vendita prodotti concorrenziali non consentiti € 100,00 al giorno Scarsa igiene dei punti bar/ristoro € 100,00 al giorno Grave Mancata apertura dei punti bar/ristoro, non giustificata o non avallata da Milanosport € 300,00 al verificarsi giorno Mancato conferimento dei rifiuti negli orari e luoghi deputati secondo la normativa vigente € 200,00 al giorno Mancato rispetto del Regolamento di inadempienze Impianto € 200,00 Il mancato conferimento dei rifiuti negli orari e violazioni delle norme contrattualiluoghi deputati, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assuntisecondo la normativa vigente, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede mediante utilizzo di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni idonei sacchi darà luogo all’applicazione di pericolo; €.1.000,00 una penale pari ad 200,00 per ogni giorno in cui Milanosport dovesse rinvenire rifiuti in luoghi non deputati. Sarà a carico dell’Affidatario il pagamento di mancato rispetto degli orari eventuali verbali che fossero elevati in conseguenza della sua attività. Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto dal Responsabile del Procedimento e/o per esso del Responsabile del Contratto, con raccomandata A/R o Pec o tramite fax, all’Affidatario e quest’ultimo avrà facoltà di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro cinque giorni dal ricevimento della nota di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionalecontestazione. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e Valutate le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario dell’Affidatario, qualora si dimostrasse la fondatezza delle inadempienze, Milanosport applicherà le penalità entro i 10 giorni successivi. Si potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle applicare alcuna penalità qualora sia accertato che l’inadempimento risulti l’inadempimento, seppure accertato, non rivesta carattere di lieve entitàgravità, non abbia comportato danni danni, neppure d’immagine, per l’Amministrazione e Milanosport, non abbia causato alcun disservizio all’utenzae si sia verificato per la prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni scritte). Le L’Affidatario prende atto che l’applicazione delle penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo non preclude il diritto alla di Milanosport di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nel caso in cui non vengano eseguite le attività oggetto di affidamento per tre giorni anche non consecutivi, Milanosport potrà considerare tale comportamento come abbandono delle prestazioni con conseguente risoluzione del contratto ai sensi del successivo Art. 17. L’Affidatario prende atto che l’applicazione delle penali non preclude il diritto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà Milanosport di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, chiedere il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannodegli eventuali maggiori danni.
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Sources: Affitto Di Ramo D’azienda
Penali. Premesso che l'applicazione Violazione a quanto di seguito descritto Penale per ogni singola violazione Durante l’espletamento del servizio il personale addetto deve sempre indossare abbigliamento pulito e in buon ordine. Deve altresì mantenere un comportamento educato e rispettoso dei luoghi e delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione persone. EURO 100,00 L'area dove è prevista la sepoltura deve essere ordinata, ben curata e messa in sicurezza . EURO 100,00 I materiali e le attrezzature devono essere depositati negli appositi spazi all'uopo destinati e mai sparsi o abbandonati in maniera confusa e disordinata. EURO 100,00 Il personale preposto ai servizi di sepoltura deve rispettare rigorosamente l'orario prestabilito. EURO 200,00 Mancata risposta telefonica al numero di reperibilità EURO 200,00 Il materiale di rifiuto da conferire negli appositi spazi concessi e stabiliti dal Comune di Biassono, deve provenire esclusivamente da aree cimiteriali dislocate nel territorio comunale di Biassono EURO 300,0 Mancata pulizia servizi igienici e locali aperti al pubblico EURO 300,0 L’inosservanza dell’obbligo di puntualità negli appuntamenti fissati per le sepolture (ritardo maggiore di 20 minuti) EURO 500,00 L’espletamento di servizi a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi favore di inadempienze e violazioni terzi senza autorizzazione del Comune di Biassono EURO 1.000,00 L’inosservanza delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia di sicurezza durante il servizio EURO 1.000,00 Mancanza del personale stabilito da capitolato per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione singola sepoltura: per 1 persona mancante EURO 500,00 Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità nell’esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa l’Ufficio competente provvederà a formalizzare una contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatarioa mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa assegnando alla ditta 10 (dieci) giorni naturali e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento consecutivi per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata adempiere ovvero per eventuali difese produrre controdeduzioni scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze In caso di fatto e persistente inadempimento ovvero qualora le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale come di seguito descritto: La reiterazione delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entitàinadempienze, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo (max tre) oltre all’applicazione delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolopenali, salvo il diritto può portare alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello come previsto nel contrattodall’art. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno28.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Premesso che l'applicazione 1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle penali Condizioni Generali, in caso di ritardo non esclude imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito o al Fornitore, rispetto ai termini indicati al par. 2.1 del Capitolato tecnico, il diritto dell’Amministrazione Fornitore è tenuto a pretendere corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1‰ del valore della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale ulteriore del maggior danno.
2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, in caso di ritardo non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito o al verificarsi Fornitore, nelle fattispecie indicate al par. 2.2 del Capitolato tecnico, rispetto alla seconda data di inadempienze consegna dell’autoveicolo di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente una penale pari al 1‰ del valore della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. In caso di ritardo non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dell’autoveicolo in preassegnazione obbligatoria o facoltativa riguardo ai termini rispettivamente previsti ai paragrafi 2.2 e violazioni delle norme contrattuali3.4 del Capitolato Tecnico, qualora l’aggiudicatario il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente, una penale pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. In caso di ritardo, non ottemperasse agli obblighi assuntiimputabile a forza maggiore o caso fortuito, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualitàovvero ad eventi non controllabili dal Fornitore comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili, sia alla perfetta esecuzione nella sostituzione di un modello di veicolo non più commercializzato o che abbia subito un restyling rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 2.9 del servizioCapitolato Tecnico, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offertail Fornitore sarà tenuto a corrispondere, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato ritardo, alla Consip una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. In caso di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dell’autoveicolo sostitutivo rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 2.6 del Capitolato Tecnico, ovvero, in caso di inadempimento degli orari obblighi di apertura sostituzione del servizio; € 1.000,00 veicolo previsti nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente, una penale pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di sostituzione,fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. In caso di inadempimento degli obblighi assunti in merito al servizio di elezione di domicilio, previsto nel paragrafo 1.7 del Capitolato Tecnico, offerto dal Fornitore su tutti i comuni del territorio nazionale, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente, una penale pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. In caso di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nel ritiro dell’autoveicolo da rottamare rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all’Amministrazione Contraente, una penale pari allo 0,03‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. In caso di mancata prestazione, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, del servizio di soccorso stradale nei termini previsti nel paragrafo 2.7 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto dell’inadempimento, oltre all’addebito delle spese sostenute dall’Amministrazione Contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. In caso di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell’espletamento del servizio di Intervento su chiamata rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 2.10.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente, per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi ritardo, una penale pari al 1‰ della porzione dell’Ordinativo di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza fornitura relativa al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità veicolo oggetto dell’inadempimento, le circostanze di oltre all’addebito delle spese sostenute dall’Amministrazione Contraente fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso risarcimento del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contrattodanno.
10. In caso di recidiva ritardo, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, con riferimento:
a) alla trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di inadempienze più gravi accertatecui al precedente articolo 7 e all’Allegato “D” del Capitolato Tecnico,
b) all’attivazione del servizio di “Help Desk” nel termine di cui al precedente articolo 7, comma 4, secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico e nell’Offerta tecnica del Fornitore;
c) all’attivazione del “Configuratore on-line” nel termine di cui al precedente articolo 7, comma 5, secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico e nell’Offerta tecnica del Fornitore;
d) all’attivazione del “Sito per il Comune si riserva monitoraggio e la facoltà gestione della flotta” versione base e versione avanzata nel termine di adottare più severe misure da determinarsi cui al precedente articolo 7, comma 6, secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico e nell’Offerta tecnica del Fornitore;
e) nell’attivazione del Servizio di volta in volta fino ad addivenire ottimizzazione dell’utilizzo della flotta nel termine di cui al precedente articolo 7, comma 7, secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico e nell’Offerta tecnica del Fornitore; il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla risoluzione dell’affidamentoConsip S.p.A., incamerando la cauzione e per ogni giorno di ritardo, una penale pari a 100,00 Euro (cento/00), fatto salvo l’ulteriore il risarcimento del maggior danno. Sarà considerato ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme da quanto previsto nella presente Convenzione, nel Capitolato tecnico e nell’Offerta tecnica del Fornitore.
11. In caso di recidiva ritardo, rispetto al termine di 30 (trenta) giorni, previsto al paragrafo 2.11 del Capitolato Tecnico, nell’adempimento dell’obbligo di sostituzione dei Centri di Servizio convenzionati, il Fornitore sarà tenuto al pagamento alla Consip, per ogni giorno di ritardo, di una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
12. In caso di ritardo, rispetto al termine di 30 (trenta) giorni previsto al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, nell’adempimento dell’obbligo di sostituzione dei punti vendita provvisti di accettatori di Carta carburante convenzionati, il Fornitore sarà tenuto al pagamento alla Consip, per ogni giorno di ritardo, di una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
13. In caso di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna o nella sostituzione della Fuel card rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 10,00 (dieci/00) per ciascun giorno e per ciascuna Fuel card cui si riferisce l’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
14. Per ogni punto percentuale superiore alla soglia massima di difettosità consentita dai livelli di servizio previsti per il servizio di Help Desk, di cui al paragrafo 2.10.1 del Capitolato tecnico, la Consip applicherà al Fornitore una penale pari a 25,00 Euro (venticinque/00), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
15. Per ogni punto percentuale superiore alla soglia massima di difettosità consentita dai livelli di servizio previsti per il servizio di Intervento su chiamata, di cui al paragrafo 2.10.2 del Capitolato tecnico, la Consip applicherà al Fornitore una penale pari a 25,00 Euro (venticinque/00), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
16. Per ogni punto percentuale superiore alla soglia massima di difettosità consentita dai livelli di servizio previsti per il Configuratore on-line, di cui al paragrafo 2.10.3 del Capitolato tecnico, la Consip applicherà al Fornitore una penale pari a 25,00 Euro (venticinque/00), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
17. Per ogni punto percentuale superiore alla soglia massima di difettosità consentita dai livelli di servizio previsti per l’attivazione del sito per il monitoraggio e la gestione della flotta - versione base e versione avanzata (eventuale), di cui ai paragrafi 2.10.4 e 2.10.4.1 del Capitolato tecnico, la Consip applicherà al Fornitore una penale pari a 25,00 Euro (venticinque/00), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
18. In caso di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell’erogazione del Servizio di ottimizzazione dell’utilizzo della flotta di cui al paragrafo 2.10.6 del Capitolato tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,03‰ del valore dell’Ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
19. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
20. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico e all’articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che: - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave; - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave; - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
21. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 17 commi 2, 3, e 6 o di inadempienze più gravi accertatedifformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei report specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei report specifici, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamentoFornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, incamerando la cauzione e fatto salvo l’ulteriore il risarcimento del maggior danno.
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Penali. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicateL’Azienda, previa contestazionecontestazione formale dell’inadempienza si riserva di applicare le seguenti penali: - in caso di ritardo rispetto ai tempi di consegna/collaudo dichiarati/indicati in fase di gara applicherà una penale di € 250,00 per ogni giorno solare di ritardo; - in caso di non congruità tra quanto installato e quanto definito in fase di presentazione dell’offerta si applicherà una penale di importo compreso tra 1.000 e 10.000 euro in funzione della criticità della anomalia riscontrata. La valutazione di criticità è effettuata a insindacabile giudizio dell’Azienda. - in caso di ritardo nella produzione dei cedolini o dei flussi informativi previsti, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 applicherà una penale pari a € 500 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari ritardo. - In caso di apertura del servizio; ritardo nella risoluzione di un ticket relativo ad un malfunzionamento critico applicherà una penale di € 1.000,00 100,00 per ogni giorno ora lavorativa di infrazione nell’ipotesi ritardo. - In caso di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni ritardo nella risoluzione di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. un ticket relativo ad un malfunzionamento bloccante applicherà una penale di € 1.500,00 50,00 per ogni violazione delle modalità ora lavorativa di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; ritardo. - In caso di ritardo nella risoluzione di un ticket relativo ad un malfunzionamento non bloccante applicherà una penale di € 1.000,00 20,00 per ogni infrazione ora lavorativa di ritardo. - Ove si verificassero altre inadempienze nella fornitura o inosservanze dei patti e delle condizioni contrattuali, l’Ente ha la facoltà di applicare una penale di €. 500,00/inadempienza, elevabile a €. 1.000,00 in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionalerecidiva. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza Qualora gli inadempimenti contrattuali, debitamente contestati al soggetto aggiudicatario, si siano verificati più di cinque volte, l’Azienda ha la facoltà, con preavviso da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltanteinviare all’aggiudicatario, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigenterisolvere il contratto, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolotrattenendo il deposito cauzionale definitivo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto al risarcimento di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà maggiori danni, senza che la società possa pretendere indennizzi e compensi di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contrattosorta. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamentorifarsi sull’aggiudicatario per gli eventuali danni che l’irregolarità nel servizio, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva intesa come ritardo o di inadempienze più gravi accertatenon conformità, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannoabbia direttamente o indirettamente causato.
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Penali. Premesso che l'applicazione 1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannoCondizioni Generali, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno lavorativo di mancato ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 ai termini massimi stabiliti per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione la consegna e installazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltanteforniture, di dieci giorni dalla data cui al precedente articolo 7, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della parte di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigentefornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione risarcimento del contratto maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di affidare a terzi l’esecuzione del servizio Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in danno dell’Aggiudicatario con addebito cui la fornitura inizierà ad esso essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contrattodanno.
3. In caso di recidiva non corretta applicazione da parte del Fornitore di quanto stabilito al precedente articolo 7, comma 3, in materia di pianificazione mensile delle installazioni, non imputabile a forza maggiore o di inadempienze più gravi accertatecaso fortuito, il Comune si riserva la facoltà Fornitore medesimo è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale di adottare più severe misure da determinarsi Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni unità di volta installazioni in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamentomeno rispetto al limite del predetto comma, incamerando la cauzione e fatto salvo l’ulteriore il risarcimento del maggior danno subito.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle apparecchiature oggetto di collaudo negativo, di cui al precedente articolo 7, comma 8, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la riconsegna del campione di apparecchiatura sottoposta a verifica, di cui al precedente articolo 7, comma 10, nonché rispetto al termine stabilito per la sostituzione e consegna delle apparecchiature oggetto di verifica negativa, di cui al precedente articolo 7, comma 10, lettera b), il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per il ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, di cui al precedente articolo 8, comma 3, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. Per ogni inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata da Consip S.p.A. (o terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto all’operatività del Call Center, per tutti i giorni dell’anno – esclusi sabato, domenica e festivi – dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30, di cui al precedente articolo 8, comma 2, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. La predetta penale verrà applicata anche in caso di difetto di attivazione del Call Center e/o del collegamento del sistema informativo con tutti i centri di assistenza e con il Call Center.
8. In caso di recidiva inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata da Consip S.p.A. (o terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alla percentuale (4%) stabilita per le chiamate perdute del Call Center di cui al precedente articolo 9, comma 3, lett. a), ovvero rispetto alla percentuale (90%) stabilita per il tempo di risposta del Call Center di cui al precedente articolo 9, comma 3, lett. b) il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), per ogni punto, o frazione percentuale di scostamento rispetto al predetto livello di servizio atteso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
9. Per ogni ora lavorativa di ritardo – intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8:30 e le 13:30 e tra le 14:30 e le 17:30 di tutti i giorni lavorativi, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi – non imputabile all’Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la rimozione del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità dell’apparecchiatura, di cui al precedente articolo 9, comma 2, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,01% (zero virgola zero uno per cento) del corrispettivo della parte della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
10. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico e all’articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che: - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave; - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave; - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
11. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 8, comma 4, lettere a) e c), il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 250 (duecentocinquanta), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
12. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio delle consegne e della manutenzione, di cui al precedente articolo 8, comma 4, lettera b), il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 250 (duecentocinquanta), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
13. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 19 commi 2 e 3 o di inadempienze più gravi accertatedifformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all’Allegato “G” e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 19, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamentoFornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, incamerando la cauzione e fatto salvo l’ulteriore il risarcimento del maggior danno.
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Penali. Premesso che l'applicazione Ai sensi delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannoLinee guida n. 4 adottate dall'Autorità Anticorruzione, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene accertamento del difetto del possesso dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli requisiti dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con dall'aggiudicatario ai fini della partecipazione alla gara, la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto appaltante procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, con contestuale applicazione di una penale pari al 10 per cento del valore del contratto e con contestuale segnalazione del fatto alle competenti Autorità. Nel caso di mancato, irregolare o ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dal soggetto aggiudicatario, le penali sono stabilite nella misura giornaliera dell’1,00 per mille dell’ammontare netto contrattuale. L’applicazione delle penali di cui all’articolo 20 l’Amministrazione al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione regionale a causa degli inadempimenti. Resta, inoltre, inteso che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall’adempimento dell’obbligazione per la quale il soggetto aggiudicatario si è reso inadempiente e che ha facoltà fatto sorgere l’obbligo di affidare pagamento della medesima penale. Tutte le infrazioni di cui sopra saranno contestate dalla stazione appaltante mediante comunicazione via PEC alla società aggiudicataria. Dal ricevimento della contestazione, la società aggiudicataria avrà a terzi l’esecuzione del servizio disposizioni un termine di 15 (quindici) giorni per controdedurre. Trascorso inutilmente tale termine, o se la giustificazione addotta dalla società aggiudicataria non rientrasse tra le cause di forza maggiore o comunque non venisse ritenuta idonea dalla Regione Umbria, verrà insindacabilmente applicata la penale prevista. L’importo relativo alle penali sarà trattenuto sul primo pagamento successivo all’addebito. Le penali dovute per il ritardato adempimento, sono calcolate in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contrattofunzione della tipologia di intervento che l’aggiudicatario doveva eseguire, nello specifico: - intervento in emergenza 25,00 €/ora o frazione di ora, di ritardo; - intervento ordinario 25,00 €/giorno o frazione di giorno, di ritardo. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. In caso di recidiva o superamento della predetta percentuale troverà applicazione la clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi di inadempienze più gravi accertate, il Comune quanto prescritto all’art. 1456 del codice civile. La Regione Umbria si riserva altresì la facoltà possibilità di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando addebitare all’Impresa gli eventuali maggiori oneri sostenuti per la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento rescissione del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannocontratto.
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Penali. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento Ferme restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell’eventuale ulteriore maggior danno, l’Appaltatore è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte della Stazione Appaltante nei seguenti casi:
a. qualora intervenissero ritardi nella consegna, sarà applicata una penale nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) per ogni giorno solare di ritardo, calcolata sull’ammontare netto dei veicoli non consegnati;
b. qualora il ritardo ecceda i 30 giorni solari, oltre i termini precedentemente specificati, la Stazione Appaltante sarà comunque libera di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 C. C., di pieno diritto e senza formalità di sorta, incamerando la cauzione, e di procedere all’acquisizione di altra analoga fornitura in danno della Ditta aggiudicataria, con diritto al verificarsi risarcimento degli eventuali ulteriori danni;
c. qualora si renda colpevole di inadempienze manchevolezze e violazioni deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati (qualora le suddette non comportino la risoluzione del contratto): penale del 3% (trepercento) dell'importo della fornitura dell’intero lotto. I fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nell’esecuzione della fornitura devono essere, dal fornitore, tempestivamente comunicati al committente. Sono considerati cause di forza maggiore soltanto gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione o rendano impossibili i trasporti. Gli eventuali giorni di ritardo derivanti da cause di forza maggiore costituiscono oggetto di franchigia agli effetti della determinazione dei termini di consegna e dell’eventuale applicazione di penalità. I termini di consegna anzi detti devono essere calcolati in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto, fino alla consegna dei beni come indicato al precedente art. 8. Ai fini della penale si considera come non avvenuta la consegna di veicoli rifiutati in sede della verifica tecnica e di conformità. Nel caso in cui in sede di verifica di conformità definitiva siano riscontrate difformità delle norme contrattualicaratteristiche tecniche e di prestazioni, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario rispetto a quelle contenute nel presente documento e offerte dall’Appaltatore in sede di offerta, è data facoltà all’Appaltatore di modificare, a propria cura e spese, tutti i veicoli forniti per renderli conformi e sottoporli ad ulteriori verifiche di conformità, che saranno applicateeffettuate soltanto dopo l’adeguamento. Se l’esito delle successive verifiche di conformità è positivo, previa contestazionetra: • il 5° giorno ed il successivo 10° giorno compresi dall’esito della 1° verifica di conformità negativa, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni la Stazione Appaltante si riserva di pericolo; €.1.000,00 applicare una penale pari allo 0,5% (zerocinquepercento) del valore unitario di aggiudicazione per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 veicolo e per ogni giorno; • il 11° giorno ed il successivo 15° giorno compresi dall’esito della 1° verifica di infrazione nell’ipotesi conformità negativa, la Stazione Appaltante si riserva di mancato rispetto della dotazione del personale; 50applicare una penale pari all’1% (unopercento) del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni unitario di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 aggiudicazione per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti veicolo e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione giorno. L’importo delle penali non può comunque superare il 10% (diecipercento) dell’importo della fornitura prevista. L’importo delle penali previste dal presente articolo è normalmente detratto dal corrispettivo delle fatture (a partire dalla prima in pagamento), da altri titoli di credito o dalla cauzione definitiva e, in caso di mancato rispetto delle norme incapienza, dovrà essere versato dal Fornitore senza indugio, risultando produttivo di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti interessi sin dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto giorno successivo a quello previsto nel contratto. In caso della richiesta di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannopagamento.
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Sources: Appalto
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannodi eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, al verificarsi l'Università si riserva di inadempienze applicare penali nei casi e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede con le modalità di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misuraseguito descritte: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 - per ogni giorno solare di mancato rispetto ritardo oltre il periodo massimo complessivo previsto per il completamento delle attività di consegna, installazione e collaudo degli orari strumenti come previsto dal Capitolato tecnico, l’Università potrà applicare una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, decorsi 30 giorni solari di apertura del servizioritardo l’Università avrà la facoltà di risolvere automaticamente il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.; € 1.000,00 - per ogni giorno solare di infrazione nell’ipotesi ritardo nella verifica di mancato corretto funzionamento rispetto alla data concordata con il Referente dell’Università, l’Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale; - in caso di indisponibilità del servizio di supporto telefonico e da remoto, l’Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni mancata risposta da parte del call center; - per ogni giorno solare di ritardo per l’invio dell’assistenza on-site rispetto alle tempistiche di cui al Capitolato tecnico l’Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale; - per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data concordata per l’attività di formazione, l’Università potrà applicare una penale pari a allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale; - in caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇/▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇▇▇▇-▇-▇▇▇▇▇▇▇, l’Università applica, per ogni violazione, una penale d’importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della dotazione violazione. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o sull’importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione. L’Università potrà applicare le penali nella misura massima del personale; 5010% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni del Contratto. Qualora, a fronte di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità ripetuti interventi di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatariomanutenzione l’attrezzatura non risultasse funzionante, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune l’Università si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando richiedere al fornitore la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannogratuita sostituzione.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura E Posa in Opera Di Sistemi Multimediali
Penali. Premesso Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale dello 1,00 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno naturale, successivo e consecutivo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori non avvenga nei tempi fissati al momento della consegna dei lavori, l'Appaltatore è soggetto alla penale dello 1,00 per mille dell’importo di contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. Per il mancato rispetto dei Criteri Ambientali Minimi, l'Appaltatore è soggetto ad una penale dello 0,30 per mille dell’importo di contratto per ogni criterio non rispettato o reiterato. Il Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione e/o eventuali inadempimenti in merito al mancato rispetto dei Criteri Ambientali Minimi. Il Responsabile del procedimento avvia il procedimento di contestazione ai sensi della Legge 241/90 nei confronti dell’Esecutore, contenente la disposizione contrattuale violata, assegnando allo stesso il termine di quindici giorni consecutivi naturali per la presentazione delle controdeduzioni al fine di giustificare la mancata osservanza degli adempimenti. Entro i successivi quindici giorni il R.U.P., con motivato provvedimento a conclusione del procedimento, determina la penale che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario sarà applicata in sede di offertaliquidazione. E’ ammessa, saranno applicatesu motivata richiesta dell'appaltatore, previa contestazionela totale o parziale disapplicazione della penale, penali quando si riconosca che i mancati adempimenti non siano imputabili all'impresa. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori e quella per ritardo nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di mancato rispetto degli orari disapplicazione della penale decide il Dirigente su proposta del Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l'organo di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in collaudo ove costituito. Nel caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Qualora i mancati adempimenti contrattuali determinino un importo della penale superiore all'importo del 10% dell'importo di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva Responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannocontratto ai sensi delle norme vigenti.
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Sources: Contratto D’appalto
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento Ferme restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell’eventuale ulteriore maggior danno, l’Appaltatore è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte della Stazione Appaltante nei seguenti casi:
a. qualora intervenissero ritardi nella consegna, sarà applicata una penale nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) per ogni giorno solare di ritardo, calcolata sull’ammontare netto dei veicoli non consegnati;
b. qualora il ritardo ecceda i 30 giorni solari, oltre i termini precedentemente specificati, la Stazione Appaltante sarà comunque libera di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 C. C., di pieno diritto e senza formalità di sorta, incamerando la cauzione, e di procedere all’acquisizione di altra analoga fornitura in danno della Ditta aggiudicataria, con diritto al verificarsi risarcimento degli eventuali ulteriori danni;
c. qualora si renda colpevole di inadempienze manchevolezze e violazioni deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati (qualora le suddette non comportino la risoluzione del contratto): penale del 3% (trepercento) dell'importo della fornitura dell’intero lotto. I fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nell’esecuzione della fornitura devono essere, dal fornitore, tempestivamente comunicati al committente. Sono considerati cause di forza maggiore soltanto gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione o rendano impossibili i trasporti. Gli eventuali giorni di ritardo derivanti da cause di forza maggiore costituiscono oggetto di franchigia agli effetti della determinazione dei termini di consegna e dell’eventuale applicazione di penalità. I termini di consegna anzi detti devono essere calcolati in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto, fino alla consegna dei beni come indicato al precedente art. 8. Ai fini della penale si considera come non avvenuta la consegna di veicoli rifiutati in sede della verifica tecnica e di conformità. Nel caso in cui in sede di verifica di conformità definitiva siano riscontrate difformità delle norme contrattualicaratteristiche tecniche e di prestazioni, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario rispetto a quelle contenute nel presente documento e offerte dall’Appaltatore in sede di offerta, è data facoltà all’Appaltatore di modificare, a propria cura e spese, tutti i veicoli forniti per renderli conformi e sottoporli ad ulteriori verifiche di conformità, che saranno applicateeffettuate soltanto dopo l’adeguamento. Se l’esito delle successive verifiche di conformità è positivo, previa contestazionetra: • il 5° giorno ed il successivo 10° giorno compresi dall’esito della 1° verifica di conformità negativa, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni la Stazione Appaltante si riserva di pericolo; €.1.000,00 applicare una penale pari allo 0,5% (zerocinquepercento) del valore unitario di aggiudicazione per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 veicolo e per ogni giorno; • il 11° giorno ed il successivo 15° giorno compresi dall’esito della 1° verifica di infrazione nell’ipotesi conformità negativa, la Stazione Appaltante si riserva di mancato rispetto della dotazione del personale; 50applicare una penale pari all’1% (unopercento) del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni unitario di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 aggiudicazione per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti veicolo e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione giorno. L’importo delle penali non può comunque superare il 10% (diecipercento) dell’importo della fornitura prevista per ciascun lotto. L’importo delle penali previste dal presente articolo è normalmente detratto dal corrispettivo delle fatture (a partire dalla prima in pagamento), da altri titoli di credito o dalla cauzione definitiva e, in caso di mancato rispetto delle norme incapienza, dovrà essere versato dal Fornitore senza indugio, risultando produttivo di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti interessi sin dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto giorno successivo a quello previsto nel contratto. In caso della richiesta di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannopagamento.
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Sources: Acquisition Agreement
Penali. Premesso In caso di mancato o ritardato adempimento agli obblighi contrattuali, il contraente sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di Brescia le penali come di seguito indicato. Il ritardo nell'attivazione e/o nell’erogazione di un determinato servizio e/o l'esecuzione del servizio in modo difforme da quanto offerto e contrattualizzato comporterà l'applicazione delle penali oltre all’eventuale risarcimento del danno. Qualora il mancato rispetto degli obblighi contrattuali si configuri come grave inadempimento, la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione definitiva tramite semplice comunicazione scritta, fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Ove siano accertati casi di inadempimento la cui gravità non comporti la risoluzione del contratto, la Provincia si riserva di applicare una penale, anche a valere sui crediti maturati ovvero sulla cauzione definitiva che l'applicazione dovrà essere tempestivamente reintegrata, rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Le penalità di cui ai precedenti capoversi sono comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta della Provincia di Brescia inviata mediante posta elettronica certificata. Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che la ditta abbia prodotto giustificazioni scritte o pur presentate non siano state accolte favorevolmente dalla Provincia di Brescia, le penalità si intendono accettate. Qualora l’appaltatore per cause di forza maggiore oppure impreviste difficoltà tecniche, non fosse in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente capitolato, causando un ritardo rispetto ai tempi previsti, deve darne immediata comunicazione scritta al RUP/DEC e concordare con lo stesso un ulteriore termine per l’adempimento dei compiti attribuiti. Qualora non venga effettuata la comunicazione ovvero rispettato tale ulteriore termine, la mancanza verrà considerata come inadempienza dell’appaltatore soggetta a penali. In ogni caso l’importo delle singole penali applicate per il ritardo dell’adempimento non potrà superare giornalmente dell’1‰ (un per mille) dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice. Ai sensi del medesimo articolo, l’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale, pena risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione della Provincia a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore maggior danno. A titolo non esaustivo, al verificarsi di inadempienze seguito sono riportate le principali fattispecie di inadempimento per ritardo comportanti l’applicazione delle seguenti penali:
1. mancata attivazione e violazioni delle norme contrattualicorretto funzionamento del sistema di rilevamento della velocità oltre i termini di seguito assegnati, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assuntiprevista, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione dalla data di rilascio del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede nulla-osta/autorizzazione da parte del Settore delle Strade della Provincia di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misuraBrescia = 1‰; il ritardo oltre il 5° (quinto) giorno (da calendario) costituisce grave inadempimento contrattuale: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 501740 ◦ 30% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione delle apparecchiature entro 5 giorni (da calendario); ◦ ulteriore 40% delle apparecchiature entro 10 giorni (da calendario); ◦ ulteriore 30% delle apparecchiature entro 15 giorni (da calendario);
2. mancato ripristino del funzionamento del software di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione Centrale oltre le 12 ore dal verificarsi dell’anomalia, salvo minor tempo contrattualizzato = 1‰. Il ritardo oltre il 5° (quinto) giorno (da calendario) costituisce grave inadempimento contrattuale;
3. mancato ripristino del funzionamento delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione apparecchiature in caso di mancato rispetto delle norme assenza di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo alimentazione, di prodotti alimentari diversi guasto o di danneggiamento anche accidentale o vandalico, oltre il 5° (quinto) giorno (da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con terminecalendario) dal verificarsi dell’anomalia, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, minor tempo contrattualizzato = dell’1‰. Il ritardo oltre il 5° (quinto) giorno (da calendario) costituisce grave inadempimento contrattuale;
4. mancata richiesta di dieci nulla osta/autorizzazione alla Provincia di Brescia per l’installazione o lo spostamento o la trasformazione del sistema di rilevamento oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto specifico = 1‰. Il ritardo oltre il 5° (quinto) giorno (da calendario) costituisce grave inadempimento contrattuale;
5. mancata richiesta di nulla osta/autorizzazione alla Provincia di Brescia per la realizzazione di nuovi siti di rilevamento oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta = 1‰. Il ritardo oltre il 10° (decimo) giorno (da calendario) costituisce grave inadempimento contrattuale;
6. mancato intervento di collaudo ovvero mancata taratura dell’apparecchiatura oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta ovvero dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze vigenza del relativo obbligo di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo legge = 1‰. Il ritardo oltre il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure 5° (quinto) giorno (da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno.calendario) costituisce grave inadempimento contrattuale;
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Sources: Accordo Quadro
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in In caso di mancato rispetto dei termini e delle norme condizioni contrattuali e in riferimento al piano operativo concordato (art. ________ del Capitolato), non imputabile ad ARPA ovvero a forza maggiore, ma per indisponibilità del servizio per cause derivanti da imperizia o errate attività del fornitore, ARPA applicherà all’Affidatario penali di pulizia ed igiene cui all’art. 7.3 del Capitolato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall’ARPA. il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ARPA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore totale del contratto dalla stessa emesso. Qualora la misura complessiva delle penali superi il 10% dell’importo del contratto la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto in danno del Fornitore. ARPA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei locali; servizi resi dal Fornitore, ovvero, in difetto, avvalersi delle cauzioni di cui al successivo art. ___, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Nel caso di mancato rispetto di uno qualsiasi dei termini di esecuzione per le attività di manutenzione per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo è applicata una penale compresa tra € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati 200,00 (euro duecento) e 1.300,00 (euro milletrecento) in funzione alla gravità delle potenziali conseguenze derivanti dalla mancata attività. Ove, in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche biocollaudo finale del servizio, venissero riscontrate inadempienze dell’Aggiudicatario e/lotta integrata e provenienza o venissero comunicate prescrizioni da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità parte della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione Stazione appaltante, di dieci tali inadempienze devono essere eliminate entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contrattocomunicazione. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertateritardo verrà applicata la penale giornaliera sopra indicata, fatto salvo il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del maggior danno. In Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Aggiudicatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto; in tali casi la Stazione appaltante applica all’ Aggiudicatario le penali di recidiva o di inadempienze più gravi accertatecui ai precedenti commi sino al momento in cui la prestazione inizia ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del maggior danno.
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Sources: Contract for Services
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali 1. È prevista l’applicazione di penalità per ritardi nell’esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.
2. Anche nel caso in cui il contratto non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannopreveda espressamente le penali, al verificarsi in conseguenza di inadempienze e violazioni delle norme contrattualiritardo o di inadempimento contrattuale, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assuntil’Amministrazione può irrogare, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno evento negativo, una penale di mancato rispetto degli orari ammontare non superiore all’1% dell’importo contrattuale, nei limiti di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all’esecutore del contratto a mezzo di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate lettera raccomandata con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data avviso di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scrittee il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all’incameramento, parziale o integrale, della cauzione.
3. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente lettere di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti contestazione sottoscritte dal responsabile.
4.A seconda della tipologia di lieve entitàservizio si applicheranno le seguenti penali: LIVELLO GRAVITA PENALE
1 Per ogni ora di ritardo, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti nel presente articoloCapitolato, è fissata una penale pari al 0,01 % del corrispettivo della rata corrispondente al semestre in cui si verifica l'inadempienza, fatto salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso risarcimento del maggior costo sostenuto danno.
2 Per ogni ora di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto a quello previsto ai termini massimi stabiliti nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertatepresente Capitolato, è fissata una penale pari al 0,01 % del corrispettivo della rata corrispondente al semestre in cui si verifica l'inadempienza, fatto salvo il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del maggior danno. In .
3 Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertatefortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti nel presente Capitolato, è fissata una penale pari al 0,01 % del corrispettivo della rata corrispondente al semestre in cui si verifica l'inadempienza, fatto salvo il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del maggior danno.
4 Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti nel presente Capitolato, è fissata una penale pari al 0,01 % del corrispettivo della rata corrispondente al semestre in cui si verifica l'inadempienza, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
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Sources: Service Agreement
Penali. Premesso 1. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Contratto e nel Capitolato Tecnico, non imputabili all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, l’Amministrazione, si riserva di applicare le penali di cui al presente articolo..
2. L’Amministrazione ha il compito di monitorare e vigilare sul corretto andamento del contratto e di interagire con l’Aggiudicatario al fine di prevenire e/o individuare in modo cooperativo le soluzioni agli eventuali disservizi che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti dovessero verificarsi.
3. Nel caso situazioni di pericolo; disservizio dovessero prolungarsi o ripetersi per responsabilità imputabile all’Aggiudicatario, l’Amministrazione contesterà per iscritto il disservizio indicando altresì un termine perentorio entro il quale quest’ultima dovrà provvedere alla soluzione del problema e/o al reintegro del danno cagionato e comunque al ripristino del regolare e corretto andamento della fornitura. L’Aggiudicatario è tenuto a rispondere per iscritto alla contestazione entro 5 giorni consecutivi e naturali.
4. Qualora le giustificazioni addotte non fossero ritenute soddisfacenti, o il disservizio non fosse risolto entro il termine fissato nella contestazione scritta, l’Amministrazione si riserva di applicare una penale pari a: Tipologia Unità di misura ritardo Penale Ritiro e consegna bancali Giorno / bancale 0,3 per 1000 del servizio Picking unità documentale Ora / unità documentale 10,00 € Utilizzo apparecchiature non a norma Giorno / rilevazione 100,00 € Utilizzo Pallets non a norma Pallet 20,00 € Comunicazione nominativo sostituto Giorno / rilevazione 100,00 €.1.000,00
5. Per ogni ora di ritardo per cause imputabili al Fornitore rispetto al termine previsto per l'erogazione della prestazione, verrà applicata una penale pari a 10,00 € /ora per unità documentale. Per mancato rispetto dei programmi di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature utilizzate dal Fornitore, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo. Per mancato rispetto degli orari delle caratteristiche dei pallet verrà applicata una penale di apertura € 20,00 per ogni irregolarità riscontrata. Per mancata comunicazione del servizio; nominativo del sostituto verrà applicata una penale di € 1.000,00 100,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi mancata comunicazione.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di mancato rispetto cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della dotazione penale.
7. L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati Fornitore, in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale liquidazione fattura, o regionalesulla cauzione definitiva.
8. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva È fatta salva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione unilaterale del contratto e salvo l’ulteriore ogni altra azione per il risarcimento del dannomaggior danno subito.
9. In Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Amministrazione; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di recidiva giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di inadempienze più gravi accertatecui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
11. L’ Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore diritto a richiedere il risarcimento del dannodegli eventuali maggiori danni.
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Sources: Outsourcing Agreement
Penali. Premesso L’Agenzia incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’utilizzatrice, contesta mediante lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte. Porto Conte Ricerche Srl potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata. In caso di ritardo nell'avvio dei lavoratori o di ritardi nelle sostituzioni degli stessi rispetto ai tempi d’ offerta, saranno applicate le seguenti penali: per ritardi nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione fino a quattro giornate lavorative: penale giornaliera pari al costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito; per ritardo nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione da cinque fino a sei giornate lavorative: penale giornaliera pari al doppio del costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito; per ritardi superiori: penale giornaliera pari al triplo del costo giorno del lavoratore non avviato o non sostituito, con la possibilità di ricorrere alla ditta che segue in graduatoria, con addebito del costo del servizio all’Agenzia. La penale si interromperà nel momento in cui Porto Conte Ricerche Srl , avvalendosi della predetta facoltà, avrà reperito i lavoratori sostitutivi. Quanto dovuto dall’Agenzia a titolo di penale nel caso in cui non vi provveda direttamente sarà trattenuto mediante ritenuta sulle somme spettanti all’aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o, in subordine, sulla cauzione definitiva. Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l’Agenzia dovrà provvedere alla ricostruzione della stessa nel suo originario ammontare. Ai sensi dell'articolo 1382, comma 1, cod. civ., l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il di Porto Conte Ricerche Srl al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dell'ulteriore danno. In caso d’inadempimento, è comunque fatta salva la possibilità per Porto Conte Ricerche Srl di recidiva o di inadempienze più gravi accertatericorrere all’esecuzione in danno, il Comune si riserva la con facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannofar eseguire il servizio a terzi addebitandone i relativi costi all’aggiudicatario.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Premesso 1. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile all'Azienda Sanitaria ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o delle prestazioni ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dal presente Accordo Quadro, dagli atti di gara e dall'Offerta Tecnica presentata in gara dal Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le penali indicate nel Capitolato tecnico.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda Sanitaria contraente. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate meritevoli di accoglimento, ad insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria contraente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali previste a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali non esclude preclude il diritto dell’Amministrazione dell'Azienda Sanitaria contraente a pretendere richiedere il risarcimento dell’eventuale degli eventuali maggior danni.
5. È fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria contraente di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino, ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore.
6. L'Azienda Sanitaria contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore dannoaccertamento.
7. L'applicazione delle penali non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte dell'Azienda Sanitaria contraente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti e la risoluzione del Contratto di fornitura per gravi inadempienze o irregolarità.
8. In ogni caso, ogni Azienda Sanitaria contraente potrà applicare al verificarsi Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo dei Contratti di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti fornitura.
9. Il ritardo o l'inadempimento che dovranno essere conformi determina un'applicazione di penali che superino gli importi di cui al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede comma precedente comporterà la risoluzione di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti diritto dell'Accordo Quadro e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso Contratti di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionalefornitura. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimentoIn tal caso, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva Aziende Sanitarie contraenti avranno la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi ritenere definitivamente la garanzia definitiva e/o di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamentoapplicare una penale equivalente, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannomaggior danno subito.
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Sources: Accordo Quadro
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione del Politecnico di Milano a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannodi eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, il Politecnico di Milano, nel caso emergano disservizi imputabili a responsabilità del concessionario, si riserva di applicare le seguenti penali. In caso di ritardo anche parziale nell'avvio del servizio rispetto al verificarsi termine contrattualmente stabilito, il Politecnico di Milano si riserva di applicare una penale giornaliera di Euro 250,00. Il ritardo ammesso è di giorni 20. Ove il predetto ritardo superi i 20 giorni, è facoltà del Politecnico di Milano di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e rivolgersi al secondo operatore in graduatoria. Per quanto concerne le violazioni e le inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario che si risolvono in una non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta corretta esecuzione del servizio, obblighi il Politecnico di Milano potrà applicare le seguenti penali: danni arrecati dal personale impiegato dal concessionario: il Politecnico di Milano applicherà una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni; esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto il Politecnico di Milano applicherà - per una prima infrazione - una penale di Euro 5.000,00 per ogni persona non in regola; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 C.C.; mancata produzione al Politecnico di Milano delle comunicazioni e della documentazione prevista dal presente capitolato relativamente all’elenco dei distributori installati con tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario i dati richiesti in sede di offertagara, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni verrà applicata una penale di pericolo; €.1.000,00 € 50,00 per ogni giorno di mancato ritardo. installazione di un distributore usato con matricola differente rispetto degli orari a quanto offerto in sede di apertura gara: verrà applicata una penale di € 500,00 per singolo distributore difforme, con obbligo di installazione di un distributore nuovo di fabbrica. installazione di un distributore di marca o modello o comunque con caratteristiche tecniche differenti rispetto a quanto offerto in sede di gara: verrà applicata una penale di € 500,00 per singolo distributore difforme, con obbligo di installazione di un distributore nuovo di fabbrica conforme a quanto offerto. ritardo nell’installazione delle aree di ristoro, complete di arredi come previsto dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica del servizio; Concessionario, il Politecnico di Milano applicherà una penale pari a € 1.000,00 100,00 per ogni giorno di ritardo mancata produzione al Politecnico di Milano delle comunicazioni e della documentazione prevista dal presente capitolato in materia di sicurezza - per una prima infrazione nell’ipotesi una penale di mancato rispetto della dotazione del personaleEuro 500,00; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni la seconda infrazione costituirà oggetto di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentariclausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art.1456 C.C.; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme esaurimento nei distributori automatici di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo una qualunque tipologia minima di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati prodotti, qualora non vengano rispettati i tempi di intervento indicati dall’Impresa aggiudicataria in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza comunque al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti termine massimo previsto dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertateCapitolato, il Comune Politecnico di Milano applicherà una penale pari a € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione e per ciascuna tipologia minima di prodotto. Ove il ritardo superi i 10 giorni, il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire procedere alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In contratto ai sensi dell’art.1456 C.C.. in caso di recidiva guasto tecnico di un distributore, tale da impedire il suo regolare funzionamento verrà applicata una penale di € 30,00 per ogni ora di interruzione del servizio, rispetto ai tempi intervento indicati in sede di gara dall’Impresa aggiudicataria o comunque al termine massimo previsto dal presente Capitolato, escludendo dal computo il periodo di inadempienze più gravi accertatetempo dalle ore 20,00 fino alle ore 08,00. Ove il ritardo superi i 10 giorni, il Comune Politecnico di Milano si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire procedere alla risoluzione dell’affidamentodel contratto ai sensi dell’art.1456 C.C.; in caso di richiesta di sostituzione di un distributore, incamerando la cauzione a seguito di guasto non riparabile nei termini previsti o ripetuto frequentemente, verrà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della macchina sostituta. qualora, in caso di controlli, i prodotti dei distributori risultino di minor qualità o comunque non conformi rispetto a quanto indicato nell’offerta o previsto per legge, il Politecnico di Milano applicherà una penale pari a € 100,00 per ogni tipologia di prodotto non conforme e per ogni singola macchina, salvo l’ulteriore il risarcimento del maggior danno. qualora si riscontri durante le operazioni di installazione, rifornimento o manutenzione dei distributori automatici un intralcio nel parcheggio o l’occupazione di spazi riservati all’amministrazione e/o ai disabili, il Politecnico di Milano applicherà una penale di € 100,00 per ogni infrazione rilevata. qualora si riscontri, per l’espletamento delle operazioni quotidiane di rifornimento e manutenzione dei distributori, l’accesso alle sedi del Politecnico di Milano con veicoli di classe inferiore alle Euro 4 e/o rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica si applicherà una penale di € 250,00 per ogni infrazione rilevata; qualora si riscontri un approvvigionamento dei distributori al di fuori degli orari stabiliti o concordati in modo specifico, causando intralcio con le attività dell’Ateneo, il Politecnico di Milano applicherà una penale di € 100,00 per ogni infrazione rilevata; ove si riscontrasse una mancanza di pulizia ed igiene degli arredi, siano essi intesi come singoli distributori o raggruppati in “corner vending”, sarà applicata una penale di € 100,00 per distributore interessato; qualora si rilevino situazioni non conformi a quanto dichiarato, eventualmente, in sede di offerta tecnica relativamente a qualsivoglia attività che preveda la “gestione del rifiuto” (es. installazione di tritarifiuti) verrà applicata una penale di €200,00 per singola difformità riscontrata; qualora si riscontri l’assenza di un idoneo dispositivo per la gestione della telemetria per singolo distributore e/o non sia presente l’eventuale miglioria offerta in sede di offerta tecnica nell’ambito del servizio di telemetria verrà applicata una penale di €100,00 per ogni distributore trovato privo; qualora si riscontri l’assenza delle verifiche semestrali secondo il D.M. del 14 giugno 2017 verrà applicata una penale di €400,00 per ogni erogatore trovato privo; qualora si riscontri l’assenza del libretto manuale di gestione dei distributori di acqua microfiltata (secondo le direttive D.M. del 14 giugno 2017 – Controlli ed analisi delle acque potabili) che riporti il monitoraggio e i controlli effettuati verrà applicata una penale di €100,00 per ogni erogatore trovato privo; qualora si rilevino situazioni non conformi sotto il profilo igienico sanitario, es. prodotti scaduti, deteriorati o muffe nella struttura di erogazione, il Politecnico di Milano applicherà una penale di € 250,00 per ogni prodotto non conforme e per ogni singola macchina, salvo il risarcimento del maggior danno. in caso di mancata presentazione del bilancio annuale e relazione tecnico economica entro la fine del mese di febbraio di ogni anno comporterà una penale di € 5.000,00. Le penali saranno liquidate mediante bonifico bancario entro 30 giorni dall’avvenuta segnalazione, in mancanza mediante rivalsa sull'importo della cauzione versata, con obbligo del concessionario di procedere, nel corso del contratto, alla sua eventuale reintegrazione.
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Sources: Concessione Per L’affidamento Del Servizio Di Ristoro
Penali. Premesso Le Direzioni amministrative competenti delle Aziende Contraenti, che l'applicazione riscontrino una delle inadempienze contrattuali meglio specificate in seguito, potranno dar luogo all’applicazione di penali. L’applicazione delle penali non esclude avverrà inviando una comunicazione per PEC, dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’Aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data della contestazione, e senza pronuncia del giudice o costituzione in mora, garanzie alle quali il Fornitore rinuncia per il fatto stesso di presentare offerta. Resta comunque sempre salvo ed impregiudicato il diritto dell’Amministrazione della Regione Lazio e di ciascuna Azienda Sanitaria contraente alla rifusione di ogni danno e/o disservizio subito, ovvero di eventuali spese sostenute, a pretendere causa dalla mancata e/o ritardata esecuzione di uno dei servizi oggetto del presente appalto. In ogni caso la Regione Lazio nonché ciascuna Azienda Sanitaria contraente hanno la facoltà insindacabile di agire in via giudiziaria per il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannodi eventuali danno subiti a causa delle inadempienze, nonché delle spese sostenute a seguito dell’inadempimento. La penale verrà detratta dall'importo della fattura relativa al verificarsi periodo in cui si sono verificate le inadempienze attraverso la richiesta di inadempienze emissione di nota di credito. Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali, le Aziende Contraenti si rivarranno sul deposito cauzionale definitivo. Fermo restando quanto già previsto dai precedenti articoli, da quanto previsto in materia di risoluzione del rapporto contrattuale e violazioni quanto disciplinato dallo Schema di Accordo Quadro, si stabilisce l'eventuale applicazione delle norme contrattualipenali di seguito riportate:
a) in caso di ritardo nella consegna del materiale richiesto con l’Ordinativo di fornitura, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 l’Azienda applicherà per ogni giorno di ritardo, una penale a carico del Fornitore inadempiente, pari al 5% del valore del materiale non consegnato. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale;
b) in caso di fornitura difettosa o non conforme alla richiesta, l’Azienda contesta la non conformità ed invita all’immediata sostituzione secondo quanto riportato nel Capitolato tecnico. In caso di ritardo nella sostituzione, si applicherà una penale compresa tra lo 1% e il 5% dell’importo dell’ordinativo, a insindacabile giudizio dell’Azienda sanitaria, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato rispetto degli orari adempimento;
c) in caso di apertura del servizio; € 1.000,00 ritardo nella trasmissione della reportistica mensile sull’andamento della fornitura, l’Azienda e la Stazione Appaltante applicheranno per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione ritardo, una penale a carico del personale; 50Fornitore inadempiente, pari al 0,5% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni dell’importo mensile della fornitura del mese di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione riferimento. La richiesta e/o il pagamento delle modalità penali di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione cui al presente articolo non esonera in nessun caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. È fatta salva la facoltà per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente l’Azienda Sanitaria di non applicarle qualora sia accertato attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione di quanto contestato e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che l’inadempimento risulti il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell’aggiudicatario. L’Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di lieve entitàcui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, non abbia comportato danni anche per l’Amministrazione e non abbia causato i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun disservizio all’utenzaulteriore accertamento. Le L’applicazione delle penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti previste dal presente articolo, salvo articolo non esclude peraltro il diritto alla ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità. In ogni caso ciascuna singola Azienda Sanitaria Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura. La Regione Lazio potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà al comma precedente comporterà la risoluzione di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contrattodiritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o dell’Accordo Quadro per grave ritardo. In tal caso di recidiva la Regione e/o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva le Aziende Sanitarie contraenti avranno la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando ritenere definitivamente la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva e/o di inadempienze più gravi accertateapplicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
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Penali. Premesso che l'applicazione 1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannoCondizioni Generali, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno solare di mancato ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto degli orari al termine perentorio di apertura 15 (quindici) giorni previsto al precedente art. 7 nonché nel Capitolato Tecnico, per la consegna dei Prodotti Software oggetto della Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1‰ (uno per mille) del servizio; € 1.000,00 valore dell’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La penale di cui al presente comma non sarà applicata in costanza del termine di cui al successivo comma 3.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito nel Capitolato Tecnico per la sostituzione dei Prodotti Software oggetto di verifica di conformità negativa, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1‰ (uno per mille) del valore dell’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 8, commi 4 e 7 della presente Convenzione, ovvero in ogni caso di inadempimento agli obblighi assunti dal Fornitore nei confronti di ▇▇▇▇▇▇ S.p.A., il Fornitore medesimo è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
5. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata operatività del Contact Center che si protragga per oltre 24 (ventiquattro) ore lavorative, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a Euro 1.000,00=(mille/00) per ogni giorno lavorativo di infrazione nell’ipotesi di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Nel caso in cui venga riscontrato il mancato rispetto della dotazione dei livelli di servizio relativi al Contact Center di cui al Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a Euro 500,00=(cinquecento/00) per ogni mancanza riscontrata, secondo la formula indicata rispetto agli indicatori di qualità 1.3 e 1.4 di cui alla relativa appendice al Capitolato Tecnico, fatto salvo il risarcimento del personalemaggior danno.
7. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel Capitolato Tecnico e all’articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che: - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave; - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore giornaliero dell’appalto complessivo degli Ordinativi di Fornitura per mancata sostituzione entro 5 giorni i quali è stata rilevata una non conformità grave; - su più del 75% degli Ordinativi di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ogni violazione delle modalità ciascun Ordinativo di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per ogni infrazione in caso cento) del valore complessivo degli Ordinativi di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (Fornitura per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di i quali è stata rilevata una non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contrattoconformità grave.
8. In caso di recidiva ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 17, commi 2 e 3, o di inadempienze più gravi accertatedifformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all’Allegato “E” e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamentoFornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 3.000,00=(tremila/00), incamerando la cauzione e fatto salvo l’ulteriore il risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del maggior danno.
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Penali. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria violi le disposizioni del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicatepresente C.S.A., previa contestazionecontestazione alla Ditta aggiudicataria con formale lettera di addebito, ciascun Contraente, per la parte di propria competenza, applicherà le seguenti penali nella seguente misurapecuniarie: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 penale € 60,00 per ogni giorno calendariale, continuo di ritardo per mancato rispetto degli orari del termine di apertura messa in esercizio del servizioSistema come previsto dagli artt. 9 e 14 del C.S.A.; la penale è raddoppiata in caso di ritardo superiore a 30 giorni calendariali. Resta salva in ogni caso la facoltà dei Contraenti di richiedere la risoluzione del contratto qualora, dopo 60 giorni calendariali di ritardo, l'inadempienza persista. penale una tantum di € 1.000,00 1.500,00 Per ciascuna ripetizione di collaudo dovuta a gravi mancanze che determinano la necessità di ripetere buona parte delle attività del collaudo stesso. Resta salva in ogni caso la facoltà dei Contraenti di richiedere la risoluzione parziale o totale del contratto. penale € 100,00 per ogni giorno lavorativo (con riferimento al periodo di infrazione nell’ipotesi di erogazione del servizio precisato all’art. 19) per mancato rispetto della dotazione del personaledei tempi di intervento di manutenzione previsti agli artt. 19 e 20; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni la penale è raddoppiata a partire dal secondo giorno lavorativo di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionaleritardo. Le penali vengono applicate con non risulteranno applicabili qualora l’inadempimento dipenda da causa imputabile alle Amministrazioni contraenti. Alla contestazione della inadempienza la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa Ditta aggiudicataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Il Comune di Padova procederà al recupero della penalità mediante trattenuta sulle fatture emesse dalla Ditta. Nel caso in cui le irregolarità siano rilevate nel rapporto intercorrente fra Ditta aggiudicataria e ULSS 16 per conto dei 17 Comuni, la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero procedura di contestazione e l'eventuale applicazione della penale verranno effettuate dall’ULSS 16, per le medesime fattispecie qui sopra delineate. Ciascun Contraente, raggiunto un controvalore di penale pari al 10% del relativo importo di aggiudicazione, avrà facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione alla Ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò senza pregiudizio per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze azioni di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannodanni.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Premesso 1. Per ogni giorno solare di ritardo, anche se imputabile a terzi, non imputabile alla Amministrazione Contraente rispetto ai termini indicati nella presente Convenzione per l’erogazioni delle seguenti attività: - consegna, istallazione e disinstallazione delle fotocopiatrici e/o dispositivi opzionali; - consegna del materiale di consumo; - ritiro del materiale di risulta; - ritiro e smaltimento delle fotocopiatrici usate, l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari 4% (quattro per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno solare, o frazione, di ritardo, non imputabile all’ Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per il ripristino delle apparecchiature/dispositivi opzionali, di cui all’articolo 12 del presente documento, Servizi Accessori “Assistenza e Manutenzione”, l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari al 3% (tre per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti, di cui all’articolo 12 Servizi Accessori “Assistenza e Manutenzione”, l’Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari al 3% (tre per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a terzi, ovvero all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione per la trasmissione della reportistica e la trasmissione del catalogo prodotti informatizzato come dall’articolo 12 della presente Convenzione, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale giornaliera pari a Euro 20,00 (venti/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a terzi, ovvero all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione per l’attivazione del Call Center, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale giornaliera pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni Contraenti, ovvero l’Agenzia, applicheranno al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che l'applicazione daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 2 (due) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
8. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi delle cauzioni di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
11. Ciascuna singola Amministrazione contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non esclude preclude il diritto dell’Amministrazione delle singole Amministrazioni contraenti a pretendere richiedere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione eventuali maggiori danni.
12. L’Agenzia in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatarioreiterati inadempimenti del Fornitore, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolosegnalati alla stessa dalle Amministrazioni, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
13. L’Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
14. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave inadempimento. In tal caso l’Agenzia e/o l’Amministrazione ha hanno facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva ritenere definitivamente la cauzione, e/o di inadempienze più gravi accertateapplicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
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Penali. Premesso 1. Il Gestore è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni, conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento, dipendenti dal Gestore stesso.
2. Qualora risultino al Comune di Carpi mancanze, inadempienze di qualsivoglia natura imputabili alla responsabilità del Gestore, così come inosservanze del capitolato e/o del presente contratto, circostanze che l'applicazione possano causare disservizio o disagio agli utenti, imputabili al Gestore, queste verranno contestate al Responsabile dell’appalto del Gestore. Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare al Gestore l’applicazione di una penale, la contestazione avverrà, per iscritto, tramite PEC, con facoltà di controdeduzione entro 15 giorni dal ricevimento dell’addebito. Nel caso in cui il Comune di Carpi valuti non accolte le eventuali controdeduzioni presentate dall’operatore eeconomico, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata e saranno comunicate al Gestore l’applicazione della sanzione, l’ammontare della penale e le modalità di pagamento. Nel caso in cui l’inadempienza comporti la necessità di un intervento, sarà indicato nella medesima comunicazione anche il termine entro cui adempiere.
3. Fatto salvo quant’altro previsto nel presente capitolato e nel contratto e fermo restando quanto previsto per la risoluzione contrattuale di cui all’art. 30, in caso di infrazioni definitivamente accertate, il Comune di Carpi addebiterà al Gestore una sanzione di:
a) Euro 500,00 per ogni infrazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, parziale erogazione dei servizi, al di fuori di quanto contemplato nel presente contratto o con termini e modalità non conformi a quanto contemplato nel presente contratto, impiego di personale non avente i requisiti previsti dal presente contratto; mancata o tardiva comunicazione della proclamazione dello sciopero e/o delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore modalità di svolgimento dei servizi in occasione di sciopero;
b) Euro 1.000,00 per infrazioni reiterate dalla terza volta e per tutte le successive;
c) Euro 2.000,00 per: - infrazioni che pregiudichino la sicurezza degli utenti o che comunque abbiano comportato gravi disagi agli stessi, fatta salva la risoluzione del contratto in danno, al verificarsi in casi di inadempienze e violazioni particolare gravità; - mancato rispetto delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario condizioni proposte nell’offerta tecnica presentata in sede di offertagara, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura fatta salva la risoluzione del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione contratto in danno in caso di mancato rispetto delle norme infrazioni ripetute. In caso di pulizia ed igiene risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore è applicata una penale pari almeno all’importo della garanzia definitiva, alla data della risoluzione medesima, fatto salvo il risarcimento dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenzamaggiori danni.
4. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatturededotte dai crediti dell’appaltatore, dalla prima fattura utile o si procederà con l’escussione della cauzione, che dovrà essere reintegrata come da precedente art. Nei casi previsti dal presente articolo33.
5. Il pagamento della penale non solleva l’appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata.
6. In ogni caso è fatto salvo il diritto alla risarcimento dei maggiori danni.
7. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; in caso di superamento, trova applicazione l’articolo 30 in materia di risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
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Penali. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude 5.1PENALI PER RITARDI SUI LAVORI La penale per il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari del termine fissato di apertura del servizio; € 1.000,00 ultimazione dei lavori, viene stabilita nella misura giornaliera dell’1 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolomille dell’importo netto contrattuale, salvo il diritto della Committente al risarcimento degli eventuali maggiori danni, da determinarsi e comminarsi a cura della stessa, in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. L’Ufficio di Direzione Lavori riferirà tempestivamente alla risoluzione Committente in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma stabilito. Detta penale verrà applicata con detrazione dall'importo del contratto conto finale. Qualora, scaduto il termine di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà ultimazione dei lavori, siano ancora da emettere dei pagamenti in acconto, l'importo della penale maturata verrà detratto anche da tali rate di affidare acconto. L'ammontare delle penali non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale dei lavori. Allorché l'importo delle penali superi tale percentuale, l’Ufficio di Direzione Lavori assegnerà all’Appaltatore un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a terzi l’esecuzione dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, dando inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione da farsi al rappresentante dell’Appaltatore. Scaduto il termine assegnato, l’Ufficio di Direzione Lavori verifica, in contraddittorio con l’Appaltatore o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita e ne compila processo verbale da trasmettere alla Committente. Sulla base del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertateprocesso verbale, il Comune qualora l’inadempimento permanga, la Committente si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi risolvere il contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore. In sede di volta comunicazione della determinazione di risoluzione del contratto, la Committente dispone, con preavviso di 20 giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera che saranno presi in volta fino ad addivenire alla consegna dall’Ufficio di Direzione Lavori. Al fine dell’applicazione della penale, il periodo di ritardo è determinato avendo a riferimento il delta temporale intercorrente fra la data di comunicazione della risoluzione dell’affidamento, incamerando e la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannodata di fine lavori desunta dal Cronoprogramma. In caso di recidiva risoluzione del contratto e in sede di liquidazione finale dei lavori, la Committente, qualora non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 140, comma 1, D.Lgs. 163/06, provvede a determinare l’onere a carico dell’Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa i lavori per l’ammontare residuo, o la stessa sia risultata impraticabile. In particolare, la Committente si riserva di inadempienze più gravi accertateintervenire direttamente o tramite altra impresa per l'ultimazione dei lavori, utilizzando mezzi e materiali anche di proprietà o in uso all'Appaltatore, procedendo alla constatazione in contraddittorio dello stato di fatto delle opere ed all'inventario dei mezzi e materiali esistenti in cantiere; la medesima facoltà spetta alla Committente qualora constati l'inadeguatezza delle risorse utilizzate dall'Appaltatore per l'esecuzione delle opere. La Committente potrà, in tali casi, assumere anche in proprio subappalti in corso da parte dell'Appaltatore. Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori, inoltre, l'Appaltatore è tenuto a rimborsare alla Committente le spese per direzione, assistenza e sorveglianza occorse per il maggior tempo dell'esecuzione. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori l'Appaltatore non potrà mai attribuire la causa, in tutto o in parte, ad altre imprese che effettuano altri lavori o forniture per conto della Committente se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto alla Committente, tramite l’Ufficio di Direzione Lavori, il Comune ritardo ascrivibile a queste imprese, affinché lo stesso possa farne regolare contestazione. L’eventuale disapplicazione della penale non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riserva riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa ovvero quando si riconosca che la facoltà penale è manifestamente sproporzionata rispetto all’interesse della Committente. Sull’istanza di adottare più severe misure da determinarsi disapplicazione deciderà la Committente, sentiti l’Ufficio di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando Direzione Lavori e la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannoCommissione di collaudo.
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Sources: Contract for the Construction of a New Warehouse for Cargo Handler at Milan Malpensa Airport
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in 1. In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità dei servizi di cui al Paragrafo 8 “Qualità dei servizi” previsti nel Capitolato Tecnico – Lotto B, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Struttura regionale contraente le penali indicate al Paragrafo 9 “Penali” del relativo Capitolato Tecnico. Oltre al ritardo nell’attivazione di un determinato servizio, anche nel caso in cui il Fornitore presti tale servizio in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, comporterà l’applicazione della penale prevista.
2. L’applicazione delle norme penali potrà avvenire mediante detrazione delle somme dovute dalla Struttura regionale per gli acconti e per i pagamenti a saldo ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata a garanzia del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, ad insindacabile giudizio della Struttura regionale contraente.
3. L’applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del contratto, e che dovessero derivare dall’incuria dello stesso Fornitore.
4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nei Capitolati Tecnici e in tutta la documentazione ivi compresa l’offerta tecnica; in tali casi la Struttura regionale applica al Fornitore le penali sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalla Struttura, che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (invia la medesima contestazione alla Agenzia per opportuna conoscenza, e/o dall’Agenzia stessa, per quanto concerne di propria competenza; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le caratteristiche bioproprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della Struttura contraente e/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionaledella Agenzia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
6. Le La richiesta e/o il pagamento delle penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza di cui al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scrittequale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti previste dal presente articoloarticolo non preclude il diritto delle singole Strutture contraenti e/o dell’Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. Ciascuna singola Struttura contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Strutture contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
9. L’Agenzia, in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Strutture contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla risoluzione gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
10. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a terzi, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione per l’attivazione del contratto Call Center di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha all’art. 11, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale giornaliera pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
11. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a terzi, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione per la trasmissione della Reportistica di cui all’art. 11, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale giornaliera pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
12. L’Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Strutture regionali contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
13. L’inadempimento e/o il ritardo nell’adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave inadempimento. In tal caso l’Agenzia e/o la Struttura contraente hanno facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva ritenere definitivamente la cauzione, e/o di inadempienze più gravi accertateapplicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
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Penali. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per Per ogni giorno naturale e consecutivo di mancato ritardo non imputabile all’Amministrazione regionale rispetto degli orari al termine ultimo di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione esecuzione dei pasti lavori, previsto dal contratto e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni decorrente dalla data del verbale di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigenteconsegna dei lavori, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune regionale si riserva la facoltà di adottare più severe misure applicare all’Appaltatore ai sensi dell'art. 15 c. 4 del D.P.Reg. 5 giugno 2003 n.0166/Pres. e s.m.i. una penale pari all'1 per mille (uno per mille) del l'ammontare netto contrattuale. L’applicazione della suddetta penale opera anche nei seguenti casi di ritardo:
1. dall’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal verbale di consegna degli stessi;
2. nella ripresa dei lavori a seguito di ogni sospensione, decorrente dalla data del verbale di ripresa lavori;
3. nelle scadenze intermedie fissate dal cronoprogramma ed in particolare nell'ultimazione delle operazioni di bonifica nella scadenza per l'ultimazione dei collaudi funzionali degli impianti riassemblati e la riconsegna dei locali nonché di ogni altra lavorazione interferente ovvero incompatibile con il regolare svolgimento della attività del Consiglio Regionale e ciò come evidenziato nel Cronoprogramma;
4. nel rispetto dei termini per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. Nel caso in cui i ritardi siano tali da determinarsi comportare l’applicazione di volta in volta fino ad addivenire penali sino alla risoluzione dell’affidamentoconcorrenza di un importo pari al 10% dell’importo del contratto, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta risolvere il contratto, in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamentotutto o in parte, incamerando la cauzione e affidandone l’esecuzione a terzi, salvo l’ulteriore il diritto al risarcimento del danno, giusto il disposto del Capitolato Generale di cui al D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 0166 Pres., riservandosi ogni azione di tutela per i danni derivanti dall’inadempienza dell’Appaltatore. L’Amministrazione regionale esigendo tale penale non perderà il diritto a pretendere la prestazione anche successivamente al suddetto ritardo, con la conseguenza che se l’Appaltatore divenisse definitivamente inadempiente, sarà tenuto a risarcire il danno ulteriore e diverso da quello convenzionalmente coperto dalla penale. Il Direttore dei Lavori si obbliga a riferire tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento circa gli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma di esecuzione. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la disapplicazione totale o parziale della penale quando il ritardo non sia oggettivamente imputabile all’impresa. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide il Responsabile Unico del Procedimento sentito il Direttore dei Lavori. Nel caso in cui, a fine dei lavori, l'Appaltatore non esegua la pulizia accurata e definitiva degli ambienti, cortili, marciapiedi, ecc. e di suolo pubblico o privato nei quali ha eseguito i lavori, incluse la pulizia dei vetri dei serramenti, ecc. verrà applicata una penale di € 5/mq di superficie da pulire. Nel caso di mancato aggiornamento della cartellonistica di cantiere con le informazioni relative alle imprese subappaltatrici verrà applicata una penale della misura di € 100.00 per ogni ordine di servizio in merito alla violazione di tali prescrizioni. In caso di ritardata consegna delle Dichiarazioni di corretta posa/conformità degli impianti a regola d’arte e di tutta la documentazione necessaria a rendere l’opera collaudabile e completamente utilizzabile, rispetto al termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del certificato di ultimazione lavori, si applicherà una penale pari a € 50,00/giorno di ritardo.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Premesso che l'applicazione 1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna rispetto ai termini stabiliti nel precedente articolo 4.1 il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,6 per mille (zero virgola sei per mille) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente al Capitolato tecnico. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle apparecchiature oggetto di verifica di conformità negativa, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,6 per mille (zero virgola sei per mille) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni ora lavorativa di ritardo – intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le ore 8:30 e le 13:30 e le ore 14:30 e le 17:30 da lunedì a venerdì, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi - non imputabile all’Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la presa in carico della chiamata, rimozione del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità dell’Apparecchiatura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1 per mille (zero virgola uno per mille), per ciascuna ora lavorativa di ritardo, del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Ai sensi dell’art. 113-bis comma 4 del D.Lgs. 50/2016, le penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannopossono comunque superare, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertatecomplessivamente, il Comune 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. Al raggiungimento di tale soglia, l’Amministrazione si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla avviare la risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannocontratto.
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Sources: Fornitura Di Pc Desktop a Ridotto Impatto Ambientale
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali 1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non esclude imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore nonché nel caso in cui le informazioni fornite dall’Amministrazione siano difformi da quelle presenti negli archivi del distributore, rispetto alla Data di Attivazione della fornitura o all’eventuale data concordata, il diritto dell’Amministrazione Fornitore è tenuto a pretendere corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1 per mille dell’importo dell’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale ulteriore del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione e dagli Atti di Gara. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione e i suoi allegati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per il caso in cui la tardiva attivazione delle utenze determini a carico dell’Amministrazione l’applicazione della tariffa di salvaguardia, il Fornitore dovrà farsi carico del maggior onere dovuto dall’Amministrazione Contraente rispetto ai prezzi di aggiudicazione ovvero dovrà rifondere la stessa Amministrazione dell’importo maggiore da questa corrisposto.
3. Per la mancata operatività del Call Center di cui al verificarsi precedente articolo 12, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Intercent-ER una penale pari a 0,3 per mille del valore della Convenzione per ogni settimana di inadempienze mancata operatività.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 12 per la trasmissione del Report mensile, l’Agenzia e violazioni delle norme contrattualile Amministrazioni contraenti potranno applicare al Fornitore una penale pari a 50,00 euro fino al valore massimo dell’1 per mille dell’importo della Convenzione/Ordinativo di Fornitura.
5. Per la mancata trasmissione del documento Allegato 8 Dati di sintesi di cui all’articolo 14 dell’Allegato 3 Capitolato Tecnico, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia le Amministrazioni potranno applicare al Fornitore una penale pari a 0,3 per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede mille dell’importo dell’Ordinativo di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 Fornitura per ogni giorno di mancato rispetto degli orari ritardo.
6. Qualora il Fornitore non abbia certificato i quantitativi dovuti di apertura Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nella presente Convenzione e nei relativi allegati, sarà tenuto, fatto salvo il risarcimento del serviziomaggior danno, a: • assolvere, entro n. 10 giorni lavorativi dall’accertamento dell’inadempienza, l’impegno preso con le Amministrazioni e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di €cent 0,05 per ogni kWh per il quale sia stata accertata l’inadempienza; € 1.000,00 • alla restituzione entro n. 10 giorni lavorativi dall’accertamento dell’inadempienza dell’importo versato dall’Amministrazione per l’Opzione Verde, e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di €cent 0,10 per ogni kWh erogato nella Fornitura del Punto di Prelievo per il quale sia stata accertata l’inadempienza.
7. Per l’errata o inesatta produzione della fattura, per cui l’importo fatturato non sia corrispondente ai dati reali di consumo, le Amministrazioni potranno applicare al Fornitore una penale pari a 50,00 euro per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi ritardo fino al valore massimo dell’1 per mille dell’importo dell’Ordinativo di mancato rispetto Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fattura non sia prodotta in modo corretto.
8. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e negli allegati richiamati; in tali casi le Amministrazioni contraenti, ovvero la Agenzia, applicano alla Ditta le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura de quo inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto alla Ditta dall’Amministrazione o dall’Agenzia; la Ditta deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate alla Ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della dotazione del personale; 50medesima penale.
11. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o dell’Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
12. Ciascuna singola Amministrazione contraente può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni del proprio Ordinativo di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni violazione caso, che l’applicazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto penali non preclude il diritto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (singole Amministrazioni contraenti e/o dell’Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
13. L’Agenzia, per quanto concerne di sua competenza, può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le caratteristiche biopenali applicate dalle Amministrazioni contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
14. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionaledella Convenzione per grave ritardo. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per In tal caso l’Agenzia e/o l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha contraente hanno facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva ritenere definitivamente la cauzione, e/o di inadempienze più gravi accertateapplicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
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Penali. Premesso Per ogni giorno di ritardo che l'applicazione sia dovuto a fatti imputabili all’Appaltatore rispetto al termine intermedio di cui al precedente art. 14 sarà applicata una penale pari a € 200,00 (duecento), fatta salva ogni riserva per le eventuali maggiori indennità a favore del Committente qualora i danni causati dagli stessi ritardi, per qualsiasi titolo, risultassero superiori all’ammontare complessivo della penale stessa. Inoltre, scaduto infruttuosamente il termine di ultimazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannoattività di cui al precedente art. 14, al verificarsi l’Appaltatore incorrerà nella penale, di inadempienze e violazioni delle norme contrattualiseguito indicata, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari ritardo oltre i termini di apertura cui sopra che sia dovuto a fatti imputabili all’Appaltatore, fatta salva ogni riserva per le eventuali maggiori indennità a favore del servizio; Committente qualora i danni causati dagli stessi ritardi, per qualsiasi titolo, risultassero superiori all’ammontare complessivo della penale stessa: - € 1.000,00 4.600,00 (quattromilaseicento) per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi ritardo rispetto al termine di mancato rispetto della dotazione ultimazione dell’art. 14 del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. presente Contratto. Si prevedono altresì le seguenti penali: - € 1.500,00 500,00 (cinquecento) per ogni violazione delle modalità giorno di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentariritardo nell’adempimento degli Ordini di Servizio sia in fase di allestimento che in fase di manutenzione dal momento della loro trasmissione via telefax al Domicilio eletto dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 10 del presente contratto ovvero dalla consegna in cantiere ai soggetti espressi dall’Appaltatore come da art. 12 del presente contratto; - € 1.000,00 500,00 (cinquecento) per ogni infrazione in caso giorno di mancato ritardo rispetto delle norme alle attività previste all’art. 24.1 del presente contratto sub lett. e) ed f) durante il servizio di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionalemanutenzione. Le penali vengono applicate con verranno trattenute direttamente sul corrispettivo dovuto per le attività. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto riferisce tempestivamente al Responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione dell’Appaltatore. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatariototale o parziale disapplicazione delle penali, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scrittequando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’Appaltatore oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all’interesse del Museo. La Dirigentedisapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore. Sull’istanza di disapplicazione decide il Responsabile del procedimento, inoltre valutata la natura sentito il Direttore per l’Esecuzione del Contratto e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannoPM.
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Sources: Contract for Works
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali L’Amministrazione contesta per iscritto eventuali ritardi/inadempimenti/non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi conformità. L’Affidatario ha facoltà di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione presentare controdeduzioni entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci 10 giorni dalla data di ricevimento per della contestazione di addebito, ferma restando la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scrittefacoltà dell’Ente, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio. La DirigenteIn assenza di giustificazioni o nel caso in cui le stesse non siano sufficienti o siano incongrue, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimentoil Direttore dell’esecuzione procederà ad applicare le relative penali, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolocumulabili tra loro, salvo il diritto alla risoluzione risarcimento del contratto danno ulteriore (art. 1382, comma 1, ultima parte, C.C.). In particolare si prevedono le specifiche seguenti penali che elencano una casistica comunque non esaustiva: € 50,00 Per ogni ingiustificata ora di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà ritardo o uscita anticipata dell’educatore rispetto ad ogni singolo servizio giornaliero € 150,00 Per ogni mancato singolo servizio giornaliero che non sia imputabile a motivi di affidare a terzi l’esecuzione del salute o fatti personali oggettivi e gravi, ovvero laddove non sia stato preventivamente concordato con il Committente il recupero di tale servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. € 300,00 In caso di recidiva o mancata sostituzione dell’operatore per ogni singolo servizio entro i termini indicati nel presente capitolato. La penale è applicata per ogni giorno di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. mancata sostituzione € 50,00 In caso di recidiva ritardato invio delle relazioni quadrimestrali degli educatori da parte del coordinatore entro i termini indicati nel presente capitolato. La penale è applicata per ogni giorno di ritardo. Il ritardo reiterato per oltre 30 giorni, naturali e continuativi, costituisce grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto. € 100,00 In caso di ritardato invio della relazione richiesta all’educatore con urgenza dal Committente entro i termini definiti nel presente capitolato (7 giorni naturali e continuativi). La penale è applicata per ogni giorno di ritardo. Il ritardo reiterato per oltre 7 giorni, naturali e continuativi, costituisce grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto. € 200,00 Per il mancato avvio del servizio secondo le modalità e i tempi indicati nel presente capitolato da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 1.000,00 Altre violazioni degli obblighi e delle prescrizioni previste dal presente capitolato non comprese nelle voci sopra riportate, nonché le violazioni agli obblighi assunti con la presentazione dell’offerta tecnico-qualitativa. L’ente appaltante procede ad applicare le penali mediante apposito addebito o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta mediante ritenute su crediti in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannoessere o rivalendosi sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
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Sources: Servizio Di Sostegno Socio Educativo
Penali. Premesso che l'applicazione Il Fornitore è sempre obbligato ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione della fornitura di cui al presente capitolato nel rispetto delle penali non esclude modalità e dei tempi definiti dalla pianificazione concordata con il Committente. Il Fornitore riconosce al Committente il diritto dell’Amministrazione di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a pretendere verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione del servizio e l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte. A fronte di eventuali inadempienze rilevate nell'esecuzione della fornitura, il Committente procederà a comunicare per iscritto l’accertamento delle stesse ed all’applicazione delle penalità di seguito descritte, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze eventuali maggiori danni: # Causale SLA Penale 1 Guasto di una delle componenti del sistema microfonico (microfono o apparato DSP) Sostituzione on site della parte guasta e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione ripristino del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 servizio entro 8h lavorative € 100 per ogni giorno ora lavorativa di mancato ritardo nel ripristino del servizio 2 Superamento della soglia massima del numero di guasti nel periodo. Massimo 5 segnalazioni di guasto a trimestre € 500 per segnalazione di guasto aggiuntiva rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne alla soglia Tutte le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono verranno applicate previo contraddittorio con il Fornitore, con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatarioFornitore, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, termine di dieci 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero della stessa per eventuali difese scrittescritte da parte di quest’ultimo. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità L’ammontare delle penalità e anche stabilire discrezionalmente è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti note di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenzacredito da parte del Fornitore. Le L’applicazione delle penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti previste dal presente articolo, salvo articolo non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Il Fornitore dovrà risarcire il Committente di qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare da un'inadempienza del Fornitore stesso. Il Politecnico di Milano si riserva, comunque, al raggiungimento di penali per un importo pari al 10% dell’ammontare dell’affidamento, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione rapporto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice raccomandata a.r., con conseguente esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contrattogestore inadempiente, salvo il risarcimento per maggiori danni. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertateL’amministrazione si riserva, il Comune si riserva in tal caso, la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, interpellare il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannosecondo classificato.
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Sources: Capitolato Speciale D’appalto
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in 1. In caso di mancato rispetto da parte di Venis del crono programma previsto verrà applicata una penale, in misura giornaliera pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l’importo delle norme penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del contratto, Città metropolitana potrà risolvere lo stesso per grave inadempimento ai sensi dell’art. 21 del presente contratto, con diritto al risarcimento dei danni.
2. Ove Città metropolitana ritenga di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo contestare una violazione contrattuale, anche su segnalazione di prodotti alimentari diversi uno o più enti aderenti, ne darà comunicazione a Venis per iscritto, via PEC o con altra forma idonea a certificarne il ricevimento, entro il termine di cinque giorni lavorativi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. Venis potrà, nei cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento della predetta comunicazione, presentare memorie. Qualora le predette memorie non pervengano a Città metropolitana nel termine di cinque giorni ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Città metropolitana, ad escludere l’inadempienza contestata, potranno essere applicate a Venis le penali stabilite nel presente contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. In nessun caso Venis, nemmeno ai sensi dell’art. 1460 c.c., potrà sospendere di sua iniziativa i servizi, salvo incontrovertibili cause di forza maggiore.
4. L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato da quelli dichiarati in sede di gara (Città metropolitana mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dalla società inadempiente.
5. Venis sarà tenuta a risarcire tutti i danni causati a Città metropolitana per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate la violazione degli obblighi assunti con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatariosottoscrizione del presente contratto e con quanto definito specificatamente nei progetti esecutivi come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: − mancata custodia o uso non consentito delle Infrastrutture Tecnologiche depositate presso il data center gestito da comunicarsi via PEC con termineVenis; − perdita di dati a seguito di mancato funzionamento del servizio di backup o disaster recovery; − data breach.
6. In caso, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, nell’ambito di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimentovigenza del presente contratto, le circostanze di fatto somme non venissero riconosciute da Avepa per inadempimenti o ritardi attribuibili alla società, la Città metropolitana si rivarrà sulla stessa per il recupero delle somme e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio maggior danno in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva revoca del finanziamento o parte di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannoesso.
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Sources: Service Agreement
Penali. Premesso Fermo restando quanto previsto al successivo Art. 21, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare penali sino ad un valore massimo pari al 10% dell’importo contrattuale, previa constatazione e contestazione dell’inadempienza ed assegnazione di congruo termine per controdedurre, attraverso formale comunicazione scritta del Responsabile del Procedimento e per esso del Responsabile del Contratto indirizzata all’Appaltatore, anche a mezzo fax e/o Pec e/o mail e/o lettera raccomandata, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Il relativo importo sarà trattenuto sui pagamenti che l'applicazione matureranno successivamente alle date delle applicazioni delle penali stesse. Mancando crediti o essendo insufficienti, l’ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva che dovrà essere opportunamente integrata. Per il controllo del corretto espletamento dei servizi appaltati si prevede l’applicazione di penalità suddivise in tre fasce, secondo una classificazione per livello di gravità e relativa graduazione: Lieve, Media e Grave. Ad ogni fascia corrisponde un importo che verrà applicato ad ogni occorrenza riscontrata dalla Stazione Appaltante. Si riporta di seguito in tabella una classificazione delle tipiche infrazioni. L’elenco riportato è da ritenersi incompleto e non esclude il diritto dell’Amministrazione esaustivo. LIVELLO INFRAZIONE PENALE Lieve Mancanza di cartellino di riconoscimento identificativo del personale € 25,00 Variazione di personale non comunicata Mancata reperibilità del Referente/Responsabile Scarsa igiene del personale € 50,00 Scarsa igiene delle divise del personale Comportamento dei dipendenti e/o linguaggio utilizzato non corretto e non consono Ritardo superiore a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno5 minuti rispetto alle fermate di partenza previste nei percorsi di cui all’Art. 2 del presente Capitolato € 70,00 Mancata effettuazione di fermata intermedia € 150,00 Media Utilizzo di personale conducente non in regola con la vigente normativa, al verificarsi fermo restando la risoluzione contrattuale € 200,00 Utilizzo di inadempienze e violazioni mezzi non autorizzati o non in regola per l’espletamento del servizio € 200,00 Gravi carenze delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse condizioni igieniche dell’automezzo € 200,00 Per ogni inottemperanza agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali previsti nel presente Capitolato non previsti nei punti esposti nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 presente tabella verrà applicata una penale per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura evento tra € 150,00 ed € 300,00 Grave Mancata effettuazione del servizio; € 1.000,00 Servizio per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione ciascuno dei percorsi indicati nell’Art. 2 del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. presente Capitolato € 1.500,00 Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati per ogni violazione delle modalità iscritto dalla Stazione Appaltante, con raccomandata o Pec o tramite fax, all’Appaltatore e quest’ultimo avrà facoltà di distribuzione dei pasti comunicare le proprie controdeduzioni e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso giustificazioni entro sette giorni dal ricevimento della nota di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionalecontestazione. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e Valutate le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante applicherà le penalità con apposito avviso. Si potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle applicare alcuna penalità qualora sia accertato che l’inadempimento risulti l’inadempimento, seppure accertato, non rivesta carattere di lieve entitàgravità, non abbia comportato danni danni, neppure d’immagine, per l’Amministrazione e la Stazione Appaltante, non abbia causato alcun disservizio all’utenzae si sia verificato per la prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni scritte). Le La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo di cui al presente articolo con quanto dovuto all’Appaltatore per l’esecuzione del servizio, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione. L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo penali non preclude il diritto alla della Stazione Appaltante di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La contestazione dell’inadempienza cui non venga posta fine entro il termine perentorio indicato nell’atto di contestazione, costituirà inadempienza grave. Nel caso che non venga eseguito il Servizio, l’Appaltatore sarà gravato di una penalità pari al doppio dell’importo dei trasporti che avrebbe dovuto eseguire in quel giorno, oltre al rimborso dell’eventuale somma pagata dalla Stazione Appaltante per assicurare il servizio; dal secondo giorno di mancata esecuzione si considererà come abbandono del Servizio con conseguente risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione ai sensi del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contrattosuccessivo Art. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno21.
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Sources: Service Agreement
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione Ogni Azienda Sanitaria contraente, a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi tutela della qualità della fornitura/del servizio e della scrupolosa conformità della stessa alle norme di inadempienze legge e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta ap- plicare le seguenti penali in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In ogni caso di recidiva verificata violazione di tali norme: ritardo non imputabile all’Azienda, a forza maggiore o a ca- so fortuito, rispetto al tempi indicati all’art. 3.5 per la conse- gna e l’installazione delle apparecchiature 1‰ dell'ammontare net- to contrattuale per ogni giorno solare di inadempienze più gravi accertateritardo ritardo non imputabile all’Azienda, il Comune si riserva a forza maggiore o a ca- so fortuito, rispetto al tempi indicati all’art. 3.9 per la conse- gna ordinaria del materiale di consumo 0,3‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo ritardo non imputabile all’Azienda, a forza maggiore o a ca- so fortuito, rispetto al tempi indicati all’art. 3.9 per la conse- gna urgente del materiale di consumo 0,6‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo ritardo non imputabile all’Azienda, a forza maggiore o a ca- so fortuito, rispetto al tempi indicati all’art. 2.9 per l’assistenza tecnica 1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo inadempimento delle obbligazioni contrattuali diverso rispet- to alle casistiche sopra precisate fino al 10% dell'ammon- tare netto contrattuale per ogni evento Le penali saranno applicate dopo formale contestazione, ad opera del Responsabile del proce- dimento, ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta aggiudicataria, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione. È fatta salva la facoltà delle Aziende Sanitarie contraenti di adottare più severe misure esperire ogni altra azione per il ri- sarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempienza contrattuale. Gli importi dovuti dalla Ditta aggiudicataria per irregolarità commesse dalla medesima nell’esecuzione del contratto verranno recuperati sul deposito cauzionale definitivo o detratti da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannoeventuali crediti della Ditta.
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Sources: Procurement Agreement
Penali. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento Ferme restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell’eventuale ulteriore maggior danno, l’Appaltatore è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte della Stazione Appaltante nei seguenti casi:
a. qualora intervenissero ritardi nella consegna, sarà applicata una penale nella misura dello 0,5% (zero virgola cinque percento) per ogni giorno solare di ritardo, calcolata sull’ammontare netto dei veicoli non consegnati;
b. qualora il ritardo ecceda i 30 giorni solari, oltre i termini precedentemente specificati, la Stazione Appaltante sarà comunque libera di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 C. C., di pieno diritto e senza formalità di sorta, incamerando la cauzione, e di procedere all’acquisizione di altra analoga fornitura in danno della Ditta aggiudicataria, con diritto al verificarsi risarcimento degli eventuali ulteriori danni;
c. qualora si renda colpevole di inadempienze manchevolezze e violazioni deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati (qualora le suddette non comportino la risoluzione del contratto): penale del 3% (tre percento) dell'importo della fornitura dell’intero lotto. I fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nell’esecuzione della fornitura devono essere, dal fornitore, tempestivamente comunicati al committente. Sono considerati cause di forza maggiore soltanto gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione o rendano impossibili i trasporti. Gli eventuali giorni di ritardo derivanti da cause di forza maggiore costituiscono oggetto di franchigia agli effetti della determinazione dei termini di consegna e dell’eventuale applicazione di penalità. I termini di consegna anzi detti devono essere calcolati in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto, fino alla consegna dei beni come indicato al precedente art. 8. Ai fini della penale si considera come non avvenuta la consegna di veicoli rifiutati in sede della verifica tecnica e di conformità. Nel caso in cui in sede di verifica di conformità definitiva siano riscontrate difformità delle norme contrattualicaratteristiche tecniche e di prestazioni, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario rispetto a quelle contenute nel presente documento e offerte dall’Appaltatore in sede di offerta, è data facoltà all’Appaltatore di modificare, a propria cura e spese, tutti i veicoli forniti per renderli conformi e sottoporli ad ulteriori verifiche di conformità, che saranno applicateeffettuate soltanto dopo l’adeguamento. Se l’esito delle successive verifiche di conformità è positivo, previa contestazionetra: • il 5° giorno ed il successivo 10° giorno compresi dall’esito della 1° verifica di conformità negativa, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni La Stazione Appaltante si riserva di pericolo; €.1.000,00 applicare una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque percento) del valore unitario di aggiudicazione per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio; € 1.000,00 veicolo e per ogni giorno; • il 11° giorno ed il successivo 15° giorno compresi dall’esito della 1° verifica di infrazione nell’ipotesi conformità negativa, la Stazione Appaltante si riserva di mancato rispetto della dotazione del personale; 50applicare una penale pari all’1% (uno percento) del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni unitario di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 aggiudicazione per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti veicolo e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione giorno. L’importo delle penali non può comunque superare il 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura prevista per ciascun lotto. L’importo delle penali previste dal presente articolo è normalmente detratto dal corrispettivo delle fatture (a partire dalla prima in pagamento), da altri titoli di credito o dalla cauzione definitiva e, in caso di mancato rispetto delle norme incapienza, dovrà essere versato dal Fornitore senza indugio, risultando produttivo di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti interessi sin dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto giorno successivo a quello previsto nel contratto. In caso della richiesta di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannopagamento.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Penali. Premesso che l'applicazione In caso di irregolarità o inadempienze contrattuali, il Comune procederà all’applicazione di penali previa contestazione degli addebiti. Verranno applicate penali per le seguenti ipotesi di inadempimento:
1) mancato rispetto degli orari minimi di apertura del servizio, ivi inclusa l’ingiustificata variazione degli orari stessi;
2) gestione del servizio qualitativamente insoddisfacente a giudizio del Comune, rilevata a seguito di controlli effettuati d’ufficio o reclami provenienti dall’utenza, quali ad esempio carenze igieniche degli ambienti, mancata manutenzione ordinaria, mancato mantenimento in efficienza degli arredi e delle attrezzature;
3) inadempienze o violazioni degli obblighi di cui al contratto di concessione e al presente capitolato, quali, ad esempio iniziative non concordate nello svolgimento del servizio, mancata segnalazione tempestiva di necessità di interventi di manutenzione straordinaria;
4) comportamento scorretto dei dipendenti/collaboratori, ivi inclusa la mancata esibizione del cartellino identificativo, quando in servizio. In relazione alla gravità dell’inadempienza le penali non esclude saranno comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, salvo diverse disposizioni normative. Viene, in ogni caso, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dal Comune nel caso del mancato rispetto degli obblighi contrattuali. L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione da parte del Responsabile del Procedimento, rispetto alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni con istanza di disapplicazione della penale entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla notifica della contestazione stessa. Trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, il Responsabile del Procedimento provvederà all’applicazione della penalità. In caso di applicazione di penali, il deposito cauzionale è proporzionalmente escusso, fatto salvo l’obbligo del concessionario di reintegrare la somma garantita entro e non oltre 10 giorni dall’intervenuta escussione. Nel caso venissero presentate controdeduzioni pertinenti e documentate, il Responsabile del Procedimento decide sull’istanza di disapplicazione delle penali. Le penalità potranno essere tra loro cumulabili a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi seconda del tipo di inadempienze e violazioni delle norme contrattualiinadempienza contestata. Non si dà luogo all’applicazione di penali, qualora l’aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunticircostanze particolari, sia per quanto inerente alla puntualità accertate ed alla qualitàattestate dal Responsabile del procedimento, sia alla perfetta impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del servizio, obblighi ovvero in tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall’aggiudicatario i casi in sede di offerta, saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura: €.3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell’utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo; €.1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura cui sia il Responsabile del servizio; € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell’ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; 50% del valore giornaliero dell’appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inidoneo dall’A.C. € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari; € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali; € 500,00 ogni volta che sia verificato l’utilizzo di prodotti alimentari diversi da quelli dichiarati in sede di gara (per quanto concerne le caratteristiche bio/lotta integrata e provenienza da filiera corta provinciale o regionale. Le penali vengono applicate con procedimento ad ordinare la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. La Dirigente, inoltre valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall’aggiudicatario potrà discrezionalmente graduare l’entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia accertato che l’inadempimento risulti di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza. Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo 20 l’Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno. In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell’affidamento, incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del dannosospensione dell’esecuzione.
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Sources: Concessione Di Gestione