Patto di manleva Clausole campione

Patto di manleva. Il Fornitore espressamente dichiara di manlevare il Committente da ogni eventuale azione giudiziale o stragiudiziale, che dovesse essere avanzata da terzi soggetti (Cliente finale; Lavoratori; Autorità pubbliche; etc.) nei confronti del medesimo Committente, per violazioni imputabili al Fornitore medesimo ed in tutti i casi in cui quest’ultimo abbia violato anche uno dei precetti normativi elencati: • nell’art. 6 Norme di legge. Lett. a,b,c,d,e,f,g,h,i; • nell’art. 14 Proprietà intellettuale e industriale‌ • nell’art. Art. 16 Riservatezza Il patto di manleva comporterà il diritto del Committente alla chiamata in causa del Fornitore il quale dovrà manlevare integralmente il Committente rifondendo a quest’ultimo anche le eventuali spese legali. L’Importo massimo garantito dal Fornitore sarà pari ad € 500.000,00 o al doppio del valore del contratto se superiore. Il Committente potrà pretendere dal Fornitore l’esibizione di Xxxxxxx professionali a tutela delle attività previste nel contratto, e qualora dette attività non fossero espressamente contemplate nella copertura, il Fornitore si impegna a richiedere alla propria compagnia apposita appendice a tutela espressa delle attività oggetto del contratto per un massimale pari almeno a €500.000,00
Patto di manleva. Richiedendo la registrazione alla Piattaforma, l’Utente accetta di manlevare e/o di risarcire ETINET, come pure i suoi amministratori e dipendenti, per ogni eventuale forma di responsabilità configurabile in capo ad essa ai sensi della normativa applicabile ovvero di quella del Suo Paese o di un Paese terzo, per l'uso effettuato dei servizi, ovvero in conseguenza delcaricamento di dati o contenuti da parte dell’Utente, ovvero per l'inesattezza/falsità/mancanza di veridicità delle informazioni fornite, ovvero a causa di qualunque condotta in contrasto con il presente contratto e/o in violazione di leggi, atti equipollenti, regolamenti, ordini autoritativi. Le clausole relative alla manleva ed al risarcimento in favore di ETINET, dei suoi amministratori e dipendenti, sopravvivono alla cancellazione (da parte dell’Utente medesimo o da parte di ETINET) dell’account dalla Piattaforma ed alla eventuale risoluzione e/o recesso e/o rescissione dal presente contratto. Pertanto, l’Utente si obbliga a tenere indenne ETINET da qualsiasi rivendicazione dovuta a contestazioni relative contenuti pubblicati, in modo da tutelare anche l'immagine della Piattaforma, la sua piena operatività e funzionalità. L’Utente accetta che la violazione del presente articolo può comportare l'immediata rescissione del Contratto.
Patto di manleva. Il Cliente riconosce preventivamente che i Servizi di cui al punto 2 sono redatti da Edilportale esclusivamente sulla base del Materiale ricevuto/segnalato dal Cliente o prelevato da fonti ufficiali (esempio sito web aziendale o cataloghi), verificato dal Cliente e da esso accettato. Edilportale non si assume la responsabilità per eventuali errori, omissioni, inesattezze anche di carattere tecnico attribuibili ad incongruità tra dati pubblicati e il Materiale e non tempestivamente segnalati dal Cliente. Il Cliente concede ad Edilportale il diritto di pubblicazione in via gratuita e non esclusiva per l’utilizzo del Materiale finalizzato all’adempimento, da parte di Edilportale, degli obblighi di erogazione dei Servizi acquistati dal Cliente. Il Cliente si impegna a mantenere sollevata ed indenne Edilportale da qualsiasi reclamo, pretesa e richiesta da parte di soggetti terzi, per le conseguenze che possano derivare dal contenuto del Materiale pubblicato da Edilportale. In particolare il Cliente si assume la responsabilità sul Materiale, dichiarando che è nel pieno possesso dei diritti derivanti dall’uso di marchi, brevetti, immagini, slogan commerciali, ecc. Il Cliente dichiara che il Materiale ha ricevuto idonea liberatoria da parte di soggetti terzi titolari di diritti i quali hanno espressamente consentito al trattamento ed alla comunicazione e/o diffusione del Materiale derivante dalla pubblicazione nei siti di proprietà di Edilportale. ll Cliente prende atto e accetta che i Servizi di cui al punto 5.1 realizzati nella versione software dell’anno indicato e scelto dal cliente al momento della compilazione della MOL, se utilizzati con altre versioni software di anni precedenti e/o successivi, potrebbero richiedere aggiornamenti che non sono inclusi nel servizio acquistato. Il Cliente prende atto e accetta che parte dei servizi di cui all’art. 12 sono forniti attraverso l’uso della piattaforma Zoom, della quale il Cliente si obbliga a rispettare i termini e le condizioni di utilizzo, visionabili all’indirizzo url xxxxx://xxxx.xx/xxxxx. Il Cliente dichiara pertanto di aver preso visione di tali termini e condizioni di utilizzo e di accettarle senza riserva alcuna. Il Cliente si impegna conseguentemente a mantenere sollevata ed indenne Edilportale da qualsiasi reclamo, pretesa e richiesta da parte di Zoom per eventuali violazioni commesse nell’utilizzo del servizio. Il Cliente dichiara di sollevare Edilportale da qualsivoglia conseguente richiesta di danno ...
Patto di manleva. Con la sottoscrizione del contratto il Cliente accetta di manlevare e tenere indenne XxxxxxXxxxxx da tutti i danni, le responsabilità, i costi, gli oneri le spese, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere subite o sostenute da XxxxxxXxxxxx quale conseguenza di qualsiasi inadempimento del cliente rispetto agli obblighi e alle garanzie previste nel presente contratto anche in ipotesi di risarcimento del danno preteso da terzi ad esso imputabili.

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.