Patti contrari alla legge Clausole campione

Patti contrari alla legge. Secondo l’art. 13 della legge 431/1998, sono nulli i se- guenti patti: ⚫ il patto con cui le parti, al momento del contratto o suc- cessivamente, stabiliscono un importo del canone supe- riore a quello risultante dal contratto scritto e registrato, e comunque qualsiasi patto volto a configurare vantaggi economici diretti ad attribuire al locatore un canone su- periore a quello contrattualmente stabilito ⚫ per i contratti agevolati, il patto con cui le parti, al mo- mento del contratto o successivamente, stabiliscono un importo del canone superiore a quello massimo definito dagli accordi territoriali ⚫ i patti con cui le parti, al momento del contratto o succes- sivamente, stabiliscono una durata diversa da quella pre- vista dalla legge, a seconda dei diversi tipi. La nullità riguarda i singoli patti, e non l’intero contratto, che resta valido. Nel caso di nullità del patto che ha determinato un importo del canone superiore a quello del contratto scritto e registrato, il conduttore può agire per la restituzione di quanto indebita- mente versato entro sei mesi dalla riconsegna dell’immobile o chiedere al giudice che il contratto venga ricondotto a condi- zioni conformi. Il canone stabilito nel contratto registrato è di 700 eu- ro. Separatamente le parti sottoscrivono un patto in base al quale il canone è di 900 euro. Il conduttore paga per tutto il periodo della locazione il canone più alto. Passati tre mesi dalla riconsegna dell’immobile, il conduttore pro- pone azione per la restituzione della differenza tra i due canoni. Se riesce a provare l’accaduto, otterrà la restitu- zione di 200 euro per ogni mese di canone pagato. Al di fuori dei divieti elencati, le parti possono valida- mente accordarsi, anche per derogare alle disposizioni del- la legge. Così, ad esempio, sono valide le pattuizioni con cui le par- ti, convenzionalmente, derogano alla disciplina prevista per le spese di registrazione del contratto di locazione11, addebi- tandole interamente al conduttore.
Patti contrari alla legge. 80. Uso diverso da quello pattuito.
Patti contrari alla legge. 1. E' nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.
Patti contrari alla legge. 1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. 2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato. 3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge. 4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito. 5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresí richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è altresí consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto, che non può eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti. 6. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.
Patti contrari alla legge. L’art. 79 della l. 392/78 dispone che è nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore di quello previsto dal contratto, ovve- ro ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni di legge.
Patti contrari alla legge. È nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge. Il conduttore con azione proponi- bile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell’immobile locato, può ripetere le somme sotto qualsia- si forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge.

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