Passaggio di gestione Clausole campione

Passaggio di gestione. In caso di cambio di gestione l'impresa appaltatrice s’impegna ad incontrare i referenti dell'impresa che ha gestito il precedente appalto per gli adempimenti connessi al passaggio di gestione entro un termine di una settimana dalla comunicazione dell’aggiudicazione, salvo diverso termine concordato tra le parti con il Comune. La Ditta inoltre dovrà rispettare le misure previste per la salvaguardia dell’occupazione, con riferimento all’art.37 del CCNL delle cooperative sociali, recanti “cambi di Gestione”.
Passaggio di gestione. La norma contrattuale in materia di passaggio di gestione, in vigore dal 22 maggio 2003, regola il fenomeno della successione del contratto d’appalto per quanto attiene alle tutele accordate al personale dipendente impiegato nel servizio appaltato con riferimento sia al licenziamento, sia alla procedura di riassunzione sia al trattamento economico dovuto. La clausola in esame trova applicazione nei confronti dell’azienda (appaltatrice) che cessa e di quella che subentra nel contratto di appalto e non anche nei confronti di quella appaltante che conferisce l’appalto. Il CCNL, come ogni contratto collettivo di diritto comune, trova applicazione soltanto nei confronti delle aziende aderenti all’associazione imprenditoriale stipulante (nel caso di specie Federambiente) o delle aziende che, pur non essendo iscritte all’associazione datoriale aderiscono implicitamente o esplicitamente al contratto stesso. La norma contrattuale opererà, pertanto, soltanto se l’appaltatore cessante e quello subentrante applicano, entrambi, il CCNL Federambiente. Alla scadenza naturale del contratto di appalto, pertanto, il personale assunto per svolgere l’attività relativa al servizio appaltato, potrà passare, in modo diretto ed immediato, alle dipendenze dell’azienda subentrante solo ove quest’ultima applichi il CCNL Federambiente. Nei casi di passaggio di gestione per scadenza del contratto di appalto, l’azienda subentrante si incontra, in tempo utile, con le XX.XX. territoriali ed aziendali per avviare la procedura relativa al passaggio diretto ed immediato del personale in forza nell’impresa cessante nei sei mesi precedenti la scadenza dell’appalto. A detto personale va riconosciuto il trattamento economico e normativo già corrisposto dall’impresa cessante, compresi gli aumenti periodici di anzianità. Con riguardo agli aumenti periodici di anzianità, le parti stipulanti, in linea con l’orientamento giurisprudenziale in materia, secondo cui l’anzianità di servizio rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro ed integra, quindi, il presupposto di fatto di specifici diritti, tra i quali ad esempio gli “scatti” di anzianità, cui il lavoratore non può rinunciare e che non possono essere oggetto di atti di disposizione (Cass. n. 12756, 1.9.2003), hanno inteso non solo tutelare l’importo in cifra, maturato dai dipendenti sino alla cessazione del rapporto di lavoro con l’azienda cessante, ma anche assicurare loro la continuità dell’applicazione delle disposizioni riferit...
Passaggio di gestione. 1. Nei casi di passaggio di gestione per scadenza del contratto di appalto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante, il datore di lavoro subentrante e la RSU o, in mancanza, le RSA delle XX.XX. stipulanti, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti, si incontreranno in tempo utile per avviare la procedura relativa al passaggio diretto ed immediato del personale dell'impresa cessante addetto allo specifico appalto, nei limiti del numero dei dipendenti in forza 180 giorni calendariali prima della scadenza dell'appalto.
Passaggio di gestione. 1. In caso di cambio gestione l'impresa appaltatrice s’impegna ad incontrare i referenti dell'impresa che ha gestito il precedente appalto per gli adempimenti connessi al passaggio di gestione entro un termine di una settimana dalla comunicazione dell’aggiudicazione, salvo diverso termine concordato tra le parti con il Comune.
Passaggio di gestione. Quando il Direttore SGA cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contradditorio con il consegnatario subentrante in presenza del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto. L’operazione deve risultare da apposito verbale ed è effettuata entro 60 giorni della cessazione dell’ufficio.
Passaggio di gestione. (in vigore dal 22.5.03).
Passaggio di gestione. 1. In caso di mutamento del soggetto gestore dei servizi, il concessionario che cessa il rapporto contrattuale si impegna ad incontrare i referenti dell’operatore economico nuovo aggiudicatario per gli adempimenti connessi al passaggio di gestione entro un congruo termine stabilito dalla Provincia.
Passaggio di gestione. Al termine della Convenzione, o qualora la stessa fosse risolta anticipatamente, il Convenzionato si impegna a fornire l’assistenza necessaria affinché il passaggio all’affidamento del Servizio nei confronti del nuovo aggiudicatario avvenga con il minor disagio possibile per i destinatari del Servizio e per il MIUR.
Passaggio di gestione. Nei casi di passaggio di gestione per scadenza di contratto di appalto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante, il subentrante e le OOSS territoriali e aziendali s'incontreranno in tempo utile per avviare la procedura relativa al passaggio diretto e immediato del personale dell'impresa cessante, nei limiti del numero dei dipendenti in forza 6 mesi prima della scadenza dell'appalto. A detto personale l'azienda subentrante riconoscerà il trattamento economico contrattuale già corrisposto dall'impresa cessante, ivi compresi gli aumenti periodici d'anzianità corrispondenti all'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese operanti nel settore, nonché quanto percepito in base all'art. 43, CCNL 18.12.80. L'eventuale differenza retributiva per effetto del nuovo inquadramento sarà assorbita in caso di passaggio a livello superiore. A detto personale è altresì riconosciuto il periodo di tempo maturato nella posizione parametrale B ai fini del passaggio alla posizione parametrale, A, nel medesimo livello, come previsto dal nuovo sistema d'inquadramento. Le domande di prosecuzione del rapporto di lavoro presentate dai lavoratori ai sensi dell'art. 6, legge 26.2.82 n. 54 e dell'art. 6, legge 29.12.90 n. 407, esplicano i loro effetti anche nei confronti della nuova azienda. Le iscrizioni dei lavoratori al Fondo PREVIAMBIENTE mantengono la loro validità e dispiegano la loro efficacia nei confronti degli obblighi della azienda subentrante. La relativa documentazione è consegnata all'azienda stessa. Dichiarazione delle parti stipulanti. Le parti stipulanti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto e immediato, non intende modificare il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante - ai sensi dell'art. 3, legge n. 604/66 - e la costituzione 'ex novo' del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. Le parti assumono l'impegno di realizzare iniziative anche congiunte nei confronti del Ministero del lavoro al fine di confermare, anche per il settore dell'igiene ambientale, il riconoscimento delle direttive impartite:
Passaggio di gestione. Al termine del presente contratto, qualora la concessione venisse affidata in base a concessione ad altro operatore economico diverso dal presente Concessionario, quest’ultimo si impegna a fornire l’assistenza necessaria affinché il passaggio alla nuova gestione avvenga con il minor disagio possibile per gli utenti.