Common use of PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), DI CONSORZI E RETI DI IMPRESE Clause in Contracts

PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), DI CONSORZI E RETI DI IMPRESE. È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di Consorzi e di Reti di Imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 45, 47 e 48 D.Lgs. n. 50/2016, ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Secondo quanto disposto dall’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non è ammesso che un’Impresa partecipi alla gara (o al Lotto) singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio o di una Rete di Imprese, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi o Reti di Imprese diverse, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi o Rete alla quale l’Impresa partecipa. Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m), X.Xxx. n. 50/2016, saranno escluse dalla gara le ditte concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Secondo quanto previsto dalla Deliberazione AGCM 18/9/2013, in caso di anomalie comportamentali, che possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in R.T.I. di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, la Agenzia procederà a segnalare alla Autorità tali fenomeni. La Delibera è consultabile all'indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx-xxxxxxxxxxx/xxx_xxxxxxxx/0000- delibera-e-vademecum.html. I Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. n. 50/2016 e le Reti di Impresa dotate di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4- quater, D.L. n. 5/2009, dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i o retista/i concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

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PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), DI CONSORZI E RETI DI IMPRESE. È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di Consorzi e di Reti di Imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 45, 47 e 48 D.Lgs. n. 50/2016, ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Secondo quanto disposto dall’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.50/2016, non è ammesso che un’Impresa partecipi alla al medesimo Lotto di gara (o al Lotto) singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio o di una Rete di Imprese, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi o Reti di Imprese diverse, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi o Rete alla quale l’Impresa partecipa. Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m), X.Xxxdel D.Lgs. n. 50/2016, saranno escluse dalla gara le ditte concorrenti Concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Secondo Ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione, salvo quanto previsto dalla Deliberazione AGCM 18/9/2013all’art. 105, comma 20, seconda parte del Codice. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19, del citato art. 48, è vietata inoltre qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in caso sede di anomalie comportamentaliofferta. Ai sensi dell’art. 48, comma 19-bis, del Codice, Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del Codice: ▪ trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice, ai sensi di quanto previsto dal comma 19-bis dell’art. 48 del Codice; ▪ trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara, ai sensi dell’art. 48, comma 19-ter del Codice. È consentito, per le ragioni indicate ai succitati commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, designare, ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che possono essere indizio la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la un requisito di partecipazione in R.T.I. capo all'impresa consorziata, ai sensi del comma 7-bis dell’art. 48 del Codice. E’ fatto divieto ai Concorrenti di imprese partecipare a ciascun Lotto in grado più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di operatori economici, ovvero di partecipare alla gara singolarmenteanche in forma individuale qualora abbiano partecipato al Lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di operatori economici. L’Operatore potrà in ogni caso concorrere in forma plurisoggettiva anche differenziata da lotto a lotto, la Agenzia procederà a segnalare alla Autorità tali fenomeni. La Delibera è consultabile all'indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx-xxxxxxxxxxx/xxx_xxxxxxxx/0000- delibera-e-vademecum.htmlferma restando l’esclusività dell’aggiudicazione di cui al paragrafo 2 del presente documento. I Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. n. 50/2016 ), e le Reti di Impresa dotate di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica ai sensi dell’art.3dell’art. 3, comma 4- 4-quater, D.L. n. 5/2009, dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i o retista/i concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.. Le ditte Concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente gara in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese, dovranno osservare le seguenti condizioni, in aggiunta rispetto a quanto già previsto nell’ambito del presente Disciplinare: • di tutte le Imprese raggruppande/consorziande/retiste, in caso di R.T.I./ consorzio ordinario/rete non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta; • dell’Impresa mandataria o dell’impresa che riveste la funzione di organo comune, in caso di R.T.I./Rete di Impresa formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta; • del Consorzio ordinario se formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta; • del Consorzio stabile. • nel caso di offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio (non ancora costituiti e già costituiti), come definiti all’art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice, in combinato disposto con le disposizioni dell’art. 48 del medesimo Codice, la Dichiarazione Sostitutiva di cui all’allegato 1 e il DGUE allegato dovranno essere presentati e sottoscritti da ogni componente del raggruppamento o del consorzio; • nel caso di offerta presentata dai consorzi di cui all’art. 45 comma 2°, lett. b) e c), del Codice, la Dichiarazione Sostitutiva di cui all’allegato 1 e il DGUE allegato dovranno essere presentati e sottoscritti dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti; • nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, la Dichiarazione Sostitutiva di cui all’allegato 1 e il DGUE allegato dovranno essere presentati e sottoscritti dall’operatore che riveste la funzione di organo comune; • nel caso di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la Dichiarazione Sostitutiva di cui all’allegato 1 e il DGUE allegato dovranno essere presentati e sottoscritti dall’operatore che riveste la funzione di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; • nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o di rete sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), la Dichiarazione Sostitutiva di cui all’allegato 1 e il DGUE allegato dovranno essere presentati e sottoscritti da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; • nel caso di offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio, nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà altresì sussistere un’apposita dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti), dalla quale ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, dovrà risultare la specificazione delle parti Detta dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione allegata sub 1 al presente Disciplinare; • nel caso di offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio non ancora costituiti, come definiti all’art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice, in combinato disposto con le disposizioni dell’art. 48 del medesimo Codice, nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere l’espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del Codice. Detta dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione allegata sub 1 al presente Disciplinare; • nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio già costituito, in luogo dell’attestazione circa l’impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, nell’ambito della “Busta A – Documentazione Amministrativa”, dovrà sussistere apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi del mandato speciale con rappresentanza conferito all’Operatore capogruppo. Detta dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione allegata sub 1 al presente Disciplinare; • nel caso di Offerta presentata dai consorzi di cui all’art. 45 comma 2°, lett. b) e c), del Codice, il consorzio dovrà indicare in sede di Offerta per quali consorziati il consorzio medesimo concorre. Detta dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione allegata sub 1 al presente Disciplinare; • in caso di Rete di imprese:

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PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), DI CONSORZI E RETI DI IMPRESE. È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di Consorzi e di Reti di Imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 45, 47 e 48 D.Lgs. n. 50/201650/2016 ss.mm.ii., ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Secondo quanto disposto dall’art. 48, comma co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.mss.mm.ii., non è ammesso che un’Impresa partecipi alla gara (o al Lotto) lotto singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio o di una Rete di Imprese, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi o Reti di Imprese diverse, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi o Rete alla quale l’Impresa partecipa. Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m), X.Xxx. n. 50/2016, saranno escluse dalla gara le ditte concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Secondo quanto previsto dalla Deliberazione AGCM 18/9/2013, in caso di anomalie comportamentali, che possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in R.T.I. di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, la Agenzia procederà a segnalare alla Autorità tali fenomeni. La Delibera è consultabile all'indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx-xxxxxxxxxxx/xxx_xxxxxxxx/0000- delibera-e-vademecum.html. delibera-e-vademecum.html I Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. n. 50/2016 e le Reti di Impresa dotate di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4- quater, D.L. n. 5/2009, dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i o retista/i concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

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PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), DI CONSORZI E RETI DI IMPRESE. È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di Consorzi e di Reti di Imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 45, 47 e 48 D.Lgs. n. 50/201650/20l6, ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Secondo quanto disposto dall’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.50/20l6, non è ammesso che un’Impresa partecipi alla gara (o al Lotto) singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio o di una Rete di Imprese, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi o Reti di Imprese diverse, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi o Rete alla quale l’Impresa partecipa. Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m), del X.Xxx. n. 50/201650/20l6 s.m.i., saranno escluse dalla gara le ditte concorrenti Concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Secondo Ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs. 50/20l6 s.m.i., è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione, salvo quanto previsto dalla Deliberazione AGCM 18/9/2013all’art. l05, comma 20, seconda parte del Codice. Salvo quanto disposto ai commi l7, l8 e l9, del citato art. 48, è vietata inoltre qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in caso sede di anomalie comportamentaliofferta. Ai sensi dell’art. 48, che possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenzialicomma l9-bis, tra cui la partecipazione in R.T.I. di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmentedel Codice, la Agenzia procederà a segnalare alla Autorità tali fenomeni. La Delibera è consultabile all'indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx-xxxxxxxxxxx/xxx_xxxxxxxx/0000- delibera-e-vademecum.html. I Consorzi Le previsioni di cui all’artai commi l7, l8 e l9 dell’art. 45 48 del Codice: ▪ trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2 lett2, lettere b), c) ed e) del Codice, ai sensi di quanto previsto dal comma l9-bis dell’art. 48 del Codice; ▪ trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara, ai sensi dell’art. 48, comma l9-ter del Codice. È consentito, per le ragioni indicate ai succitati commi l7, l8 e l9 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) D.Lgs. n. 50/2016 e le Reti di Impresa dotate di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica del Codice, designare, ai sensi dell’art.3fini dell'esecuzione dell’appalto, comma 4- quater, D.L. n. 5/2009, dovranno indicare, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di offertagara, per quale/i consorziato/i o retista/i concorre e solo a questi ultimi è condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata, ai sensi del comma 7-bis dell’art. 48 del Codice. E’ fatto divieto ai Concorrenti di partecipare alla gara in qualsiasi altra formapiù di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di operatori economici, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di operatori economici.

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PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), DI CONSORZI E RETI DI IMPRESE. È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di Consorzi e di Reti di Imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 45, 47 e 48 D.Lgs. n. 50/201650/2016 s.m., ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Secondo quanto disposto dall’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non è ammesso che un’Impresa partecipi alla gara (o al Lotto) lotto singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio o di una Rete di Imprese, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi o Reti di Imprese diverse, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi o Rete alla quale l’Impresa partecipa. Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m), X.Xxx. n. 50/2016, saranno escluse dalla gara le ditte concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Secondo quanto previsto dalla Deliberazione AGCM 18/9/2013, in caso di anomalie comportamentali, che possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in R.T.I. di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, la Agenzia procederà a segnalare alla Autorità tali fenomeni. La Delibera è consultabile all'indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx-xxxxxxxxxxx/xxx_xxxxxxxx/0000- delibera-e-vademecum.html. delibera-e-vademecum.html I Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. n. 50/2016 e le Reti di Impresa dotate di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4- quater, D.L. n. 5/2009, dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i o retista/i concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

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PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), DI CONSORZI E RETI DI IMPRESE. È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di Consorzi e di Reti di Imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 45, 47 e 48 D.Lgs. n. 50/201650/2016 s.m.i., ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Secondo quanto disposto dall’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.ms.m.i., non è ammesso che un’Impresa partecipi alla al medesimo Lotto di gara (o al Lotto) singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio o di una Rete di Imprese, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi o Reti di Imprese diverse, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi o Rete alla quale l’Impresa partecipa. Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m), X.Xxxdel D.Lgs. n. 50/201650/2016 s.m.i.,, saranno escluse dalla gara le ditte concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Secondo quanto previsto dalla Deliberazione AGCM 18/9/2013, in caso di anomalie comportamentali, che possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in R.T.I. di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, la Agenzia procederà a segnalare alla Autorità tali fenomeni. La Delibera è consultabile all'indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx-xxxxxxxxxxx/xxx_xxxxxxxx/0000- delibera-e-vademecum.html. I Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. n. 50/2016 ), e le Reti di Impresa dotate di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4- 4-quater, D.L. n. 5/2009, dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i o retista/i concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.. Le ditte concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente gara in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese, dovranno osservare le seguenti condizioni:

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PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), DI CONSORZI E RETI DI IMPRESE. È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di Consorzi e di Reti di Imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 45, 47 e 48 D.Lgs. n. 50/2016, ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Secondo quanto disposto dall’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non è ammesso che un’Impresa partecipi alla gara (o al Lotto) singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio o di una Rete di Imprese, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi o Reti di Imprese diverse, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi o Rete alla quale l’Impresa partecipa. Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m), X.Xxx. n. 50/2016, saranno escluse dalla gara le ditte concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Secondo quanto previsto dalla Deliberazione AGCM 18/9/2013, in caso di anomalie comportamentali, che possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in R.T.I. di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, la Agenzia procederà a segnalare alla Autorità tali fenomeni. La Delibera è consultabile all'indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx-xxxxxxxxxxx/xxx_xxxxxxxx/0000- delibera-e-vademecum.html. I Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. n. 50/2016 e le Reti di Impresa dotate di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4- quater, D.L. n. 5/2009, dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i o retista/i concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

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PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), DI CONSORZI E RETI DI IMPRESE. È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di Consorzi di Imprese e di Reti di Impresed’impresa, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 45, 47 e 48 D.Lgs. n. 50/201650/2016 e xx.xx, ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Secondo quanto disposto dall’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..., non è ammesso che un’Impresa partecipi alla gara (o al Lotto) singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio o di una Rete di Imprese, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi o Reti di Imprese diverse, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi o Rete alla quale l’Impresa partecipa. Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m), X.Xxxdel D.Lgs. n. 50/201650/2016 e xx.xx, saranno escluse dalla gara le ditte concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Secondo quanto previsto dalla Deliberazione AGCM 18/9/2013, in caso di anomalie comportamentali, che possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in R.T.I. di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, la Agenzia l’Agenzia procederà a segnalare alla all’ Autorità tali fenomeni. La Delibera è consultabile all'indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx-xxxxxxxxxxx/xxx_xxxxxxxx/0000- delibera-e-vademecum.html. I Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. n. 50/2016 ), e le Reti di Impresa dotate di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica ai sensi dell’art.3dell’art. 3, comma 4- 4-quater, D.L. n. 5/2009, dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i o retista/i concorre concorrono e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

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PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), DI CONSORZI E RETI DI IMPRESE. È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di Consorzi e di Reti di Imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 45, 47 e 48 D.Lgs. n. 50/201650/2016 e smi, ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Secondo quanto disposto dall’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.smi, non è ammesso che un’Impresa partecipi al medesimo Lotto/alla gara (o al Lotto) singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio o di una Rete di Imprese, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi o Reti di Imprese diverse, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi o Rete alla quale l’Impresa partecipa. Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m), X.Xxxdel D.Lgs. n. 50/201650/2016 e smi, saranno escluse dalla gara le ditte concorrenti Concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Secondo Ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione, salvo quanto previsto dalla Deliberazione AGCM 18/9/2013all’art. 105, comma 20, seconda parte del Codice. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19, del citato art. 48, è vietata inoltre qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in caso sede di anomalie comportamentaliofferta. Ai sensi dell’art. 48, comma 19-bis, del Codice, le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del Codice: ▪ trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice, ai sensi di quanto previsto dal comma 19-bis dell’art. 48 del Codice; ▪ trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara, ai sensi dell’art. 48, comma 19-ter del Codice. È consentito, per le ragioni indicate ai succitati commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, designare, ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che possono essere indizio la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la un requisito di partecipazione in R.T.I. capo all'impresa consorziata, ai sensi del comma 7-bis dell’art. 48 del Codice. E’ fatto divieto ai Concorrenti di imprese partecipare a ciascun Lotto in grado più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di operatori economici, ovvero di partecipare alla gara singolarmente, la Agenzia procederà anche in forma individuale qualora abbiano partecipato al Lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di operatori economici. L’operatore potrà in ogni caso concorrere in forma plurisoggettiva anche differenziata da Lotto a segnalare alla Autorità tali fenomeni. La Delibera è consultabile all'indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx-xxxxxxxxxxx/xxx_xxxxxxxx/0000- delibera-e-vademecum.htmlLotto. I Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. n. 50/2016 ), e le Reti di Impresa dotate di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica ai sensi dell’art.3dell’art. 3, comma 4- 4-quater, D.L. n. 5/2009, dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i o retista/i concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.. Le ditte Concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente gara in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese, dovranno osservare le seguenti condizioni, in aggiunta rispetto a quanto già previsto nell’ambito del presente Disciplinare:

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