ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA Clausole campione

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA. Il Tesoriere dovrà utilizzare locali che, quanto a ubicazione, dimensioni e dotazione di attrezzature, debbono avere tutti i requisiti necessari per garantire la regolarità del servizio. Il servizio di Tesoreria sarà svolto nei giorni lavorativi per le aziende di credito e secondo gli orari di sportello vigenti. Il Tesoriere metterà a disposizione di AUSL BO e AOSP BO, senza oneri aggiuntivi, strumentazioni tecniche, procedure dedicate e soluzioni personalizzate ed esclusive, studiate e realizzate al fine di ottimizzare lo scambio di dati ed informazioni sia all’interno di AUSL BO ed AOSP BO, che tra queste ultime ed il Tesoriere, mediante flussi informatici dedicati.
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA. 11 Articolo 19 – ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 12
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA. Il servizio di Tesoreria/Cassa, oggetto del presente capitolato, deve essere tenuto distinto da ogni altro servizio del Tesoriere e ad esso deve essere adibito apposito personale; in particolare, dovrà essere individuato, presso il Tesoriere, un referente del servizio che costituisca l’unico punto di contatto con l’Azienda e che si faccia carico di tutte le problematiche connesse al servizio, indipendentemente dalla loro natura; sarà quindi responsabilità del referente interfacciarsi con le strutture dell’Istituto Bancario , per la risoluzione dei problemi. Inoltre dovrà essere individuata una filiale di riferimento nel comune di Perugia per la AUSL Umbria 1; presso tali filiali il personale dell’Azienda, che dovesse recarsi per motivi legati al servizio, dovrà avere accesso immediato a un operatore, preferibilmente dedicato. Il Tesoriere ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per finalità e scopi diversi da quelli previsti dal presente capitolato, nel rispetto del Regolamento UE/2016/679 in tema di protezione dei dati personali. A detto scopo, il Tesoriere verrà formalmente nominato Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e in conformità a quanto previsto all’art. 32 dallo schema di convenzione. Il Tesoriere ha l’obbligo di garantire la presenza, per tutta la durata contrattuale, di almeno uno sportello bancario nel comune di Perugia, per la AUSL Umbria 1, per il versamento degli assegni bancari pervenuti al protocollo aziendale e di eventuali somme residue, al termine del periodo contabile, in capo al funzionario delegato aziendale. Il Tesoriere ha altresì la facoltà di attivare sportelli e/o ATM presso le strutture aziendali, le cui modalità saranno regolate da apposito accordo contrattuale.
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA. Il Tesoriere dovrà fornire i servizi previsti nel presente Capitolato senza imporre alcun costo di attivazione a carico della Xx.Xx.Xx. secondo le condizioni economiche offerte in sede di partecipazione al presente appalto. Il tesoriere dovrà destinare apposito personale alla gestione dei servizi di Tesoreria oggetto del presente contratto. In particolare, ai fini della stipula contrattuale dovrà essere individuato un referente del servizio per So. Re. Sa. E’ fatto obbligo al Tesoriere di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per finalità e scopi diversi da quelli previsti nel presente capitolato, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in tema di protezione dei dati personali. A tale scopo, il Tesoriere rivestirà la qualifica formale di Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali, come previsto dall’art. 29 del citato D.Lgs. 196/2003. Il Tesoriere sarà tenuto a formalizzare la nomina di “incaricato al trattamento” al personale incaricato dello svolgimento del presente contratto, ai fini di garantire adeguata tutela e conservazione dei dati sensibili (relativi agli aspetti sanitari) dei quali venga a conoscenza nell’espletamento dell’incarico.
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA. 1. Ai fini dello svolgimento del servizio in oggetto, il Tesoriere a pena di decadenza dall’affidamento dello stesso, dovrà attivare, con decorrenza 1° gennaio 2012, uno sportello bancario ubicato nel capoluogo (da intendersi come luogo in cui si trova la residenza municipale) dell’Ente, predisposto prevalentemente al servizio di Tesoreria garantendo la piena funzionalità ed il rispetto di quanto previsto nella presente convenzione. Lo sportello dovrà essere ubicato in locali facilmente accessibili al pubblico utente ed ai dipendenti dell’Ente, impegnando il Tesoriere a rimuovere ogni ostacolo in tal senso per facilitare l’accesso alle persone diversamente abili.
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA. Il Servizio di Cassa-Tesoreria oggetto del presente contratto deve essere tenuto distinto da ogni altro servizio dell’Istituto di Credito Tesoriere e ad esso deve essere adibito apposito personale; in particolare, ai fini della stipula contrattuale dovrà essere individuato un referente del servizio per le singole Aziende Sanitarie. È fatto obbligo al Tesoriere di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per finalità e scopi diversi da quelli previsti dalla presente convenzione, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). A detto scopo, il Tesoriere è designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, Regolamento UE 2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Il Tesoriere dovrà concordare in appositi accordi con le singole Aziende Sanitarie le modalità di trattamento dei dati nel rispetto delle rispettive policy di gestione.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.