Organizzazione degli insediamenti storici Clausole campione

Organizzazione degli insediamenti storici. Descrizione e schede relative agli elementi identificativi del paesaggio costruito a carattere rurale

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  • Organizzazione del lavoro I Contratti provinciali di lavoro dovranno individuare soluzioni atte ad assicurare ai lavoratori a tempo indeterminato l’effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle festività ed alle aziende la continuità dell'attività produttiva. A tal fine saranno considerate la realtà del mercato del lavoro, l'organizzazione di turni di lavoro, squadre di sostituti ed ogni altra possibile misura atta allo scopo, compresa quella della integrazione, ove necessario e possibile, del carico di manodopera aziendale. Alla soluzione dei problemi suindicati contribuiranno con studi e proposte anche gli osservatori provinciali che dedicheranno ai problemi specifici esami ai sensi dell’articolo 9. I Contratti provinciali di lavoro dovranno, altresì, individuare soluzioni atte ad assicurare l’assunzione di manodopera alle imprese plurifamiliari diretto- coltivatrici costituite nella forma di società di persone con personalità giuridica e che abbiano come fine l’esercizio in comune di attività inerenti la coltivazione dei fondi o gli allevamenti di bestiame o le collaborazioni interaziendali.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. - copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. - dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila. - dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. - dichiarazione attestante:

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l’Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio. A parziale deroga all’Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

  • Fatturazione e pagamenti Salvo diversa indicazione precisata nell’ordine o nei documenti a esso allegati, i pagamenti sono disposti, su presentazione di fatture mensili, entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. L’impresa dovrà predisporre le fatture nel rispetto del D.L. 148 del 16.10.2017 convertito con Legge 172 del 4.11.2017 (cd split payment). Le fatture dovranno quindi riportare in calce la dicitura “IVA scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/1972”. L’importo dell’IVA, se dovuta, deve essere esposto in fattura ma verrà versato direttamente dal Committente all’Erario. Il Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora l’impresa risulti inadempiente con il versamento dei suddetti contributi, si rimanda a quanto previsto dall’art. 31 DL 69 del 2013. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati in considerazione dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore ha comunicato il conto corrente dedicato all’appalto e le persone delegate ad operare. Il conto dedicato deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. il Fornitore è tenuto ad indicare su ogni fattura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il CUP ove presente. Il Committente ha facoltà di verificare, in occasione di ogni pagamento effettuato in favore del Fornitore e, se del caso, mediante l’effettuazione di ulteriori interventi di controllo l’assolvimento, da parte del medesimo Fornitore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 delle L. 136/2010. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi o alle forniture del presente appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. I rischi connessi a dette indicazioni e comunicazioni si convengono a carico del Fornitore restando il Committente esonerato da qualunque responsabilità al riguardo. I pagamenti avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste alle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario. In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate dal Committente.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e degli Assicurati relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

  • Determinazione dell’ammontare del danno 51.1 Ad esclusione della garanzia danni da collisione, kasko in piedi e urto contro animali selvatici, in caso di perdita totale l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di quanto eventualmente residuato. Nel solo caso di perdita totale di autovettura adibita ad uso proprio -e di autoveicolo per trasporto promiscuo -che risultino immatricolati per la prima volta, al momento del sinistro, da non più di sei mesi, l’indennizzo è determinato dal prezzo di listino al netto di eventuali agevolazioni fiscali, incentivi governativi e sconti praticati dalla concessionaria (ad eccezione dello sconto imputabile al ritiro dell’usato), con il massimo della somma assicurata, e ferma l’applicazione dell’art. 52 -“Scoperto e franchigia”. Si considera perdita totale anche il caso in cui l’entità del danno, valutato in base alle norme previste per i danni parziali, è pari o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di quanto residuato. • 51.2 Ad esclusione della garanzia danni da collisione, kasko in piedi e urto contro animali selvatici, in caso di danno parziale l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento che avevano dette parti al momento del sinistro per effetto della loro usura o vetustà. Qualora al momento del sinistro il veicolo assicurato risulti immatricolato per la prima volta da non più di 24 mesi, l'ammontare del danno -esclusi i pneumatici -verrà determinato senza tenere conto di alcun deprezzamento. Inoltre, soltanto per le autovetture ad uso proprio e per gli autoveicoli per uso promiscuo, a decorrere dai 24 mesi e fino ai 48 mesi dalla data della prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra sarà applicato soltanto sulle parti meccaniche soggette ad usura del veicolo stesso, nonché sui pneumatici. Oltre i 48 mesi per le autovetture ad uso proprio e per gli autoveicoli per uso promiscuo e i 24 mesi per gli altri veicoli, il degrado per vetustà sarà applicato a tutti i pezzi di ricambio in misura proporzionale tra il valore commerciale del veicolo e il valore a nuovo dello stesso. L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuato dopo il sinistro stesso. • 51.3 Ad esclusione della garanzia danni da collisione, kasko in piedi e urto contro animali selvatici se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. • 51.4 Ad esclusione della garanzia danni da collisione, kasko in piedi e urto contro animali selvatici per le autovetture il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato sulla base delle quotazioni riportate dalla rivista “Quattroruote”, al momento del sinistro. Per le autovetture la cui quotazione non sia riportata dalla citata rivista e per tutti gli altri veicoli il valore viene determinato sulla base delle quotazioni medie di mercato riportate dalle pubblicazioni specializzate, al momento del sinistro. Qualora non siano disponibili le quotazioni per il veicolo assicurato, si farà riferimento al valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni.

  • VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi. Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

  • ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Il servizio oggetto di intesa si inquadra nell’ambito dell’accordo di fornitura di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. In particolare il servizio riguarda le seguenti attività: ⮚ offerta delle prestazioni erogate dalla struttura privata nell’ambito del sistema di prenotazione CUP provinciale; ⮚ attività di prenotazione da parte di operatori della struttura privata; ⮚ attività di verifica e registrazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata; ⮚ produzione dei flussi informativi aziendali e regionali.

  • Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: • informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; • conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

  • Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.